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    Assegno incollocabilità INAIL: importo 2025 e modalità di richiesta

    L'assegno di incollocabilità  INAIL 2025 è pari a 308,23 euro. Lo ha stabilito il decreto del ministero del lavoro n. 52 2025, pubblicato il 13 maggio (v. sotto le istruzioni INAIL)

    Giova ricordare che si tratta di una prestazione economica, erogata dall'INAIL  cui hanno diritto :

    • invalidi per infortunio o
    • invalidi per malattia professionale 

    che siano titolari della rendita INAIL e che  si trovino nell’impossibilità di fruire del collocamento obbligatorio  al lavoro riservato alle persone con disabilità.

    Assegno di incollocabilità:  i requisiti

    I requisiti specifici per ottenere l’assegno  sono i seguenti:

    • età non superiore ai 65 anni
    • grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006
    • grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

    L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita INAIL e viene rivalutato annualmente, sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo.

    Assegno incollocabilità:  come fare domanda

    Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza  tramite posta ordinaria o Pec. Pu anche farsi assistere da un patronato. 

    La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità.

     In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione. e posta ordinaria Pec (posta elettronica certificata). Il lavoratore può farsi assistere da un patronato. 

    L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico Inail al momento dell’accertamento del danno permanente.

    Assegno incollocabilità importo 2023

    Il Ministero del lavoro, con decreto del 31 maggio 2023 , vista la relazione INAIL e in accordo con il ministero dell'Economia ha  rideterminato l'importo dell'assegno di incollocabilità  con decorrenza dal 1° luglio 2023, nella misura di euro 290,11, sulla base della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2021 e il 2022, pari all’8,1%.

    INAIL ha fornito le istruzioni con la  circolare n. 34 del 26 luglio 2023.

    Assegno incollocabilità 2024

    Con decreto del Ministero del lavoro del 26 giugno 2024 , pubblicato il 23 luglio  nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale,  l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è  stato rivalutato sulla base della variazione ISTAT, pari al pari a 5,4 %, con decorrenza 1° luglio 2024, nella  misura di € 305,78.

    La circolare INAIL n. 20 in materia è stata pubblicata il 26 luglio 2024.

    Assegno Incollocabilità 2025

    Con decreto del Ministero del lavoro n 52 del 18 aprile 2025,   pubblicato il 13 maggio   nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale,  l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità a seguito della variazione dell’indice dei prezzi al consumo  tra il 2023 ed il 2024, registrata dall’ISTAT e risultata pari a 0,8 %, è determinato nella misura di 308,23 Euro.

    In data 20 maggio l'Istituto ha chiarito con la circolare 31 2025 che alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale per  l’organizzazione digitale con il pagamento del rateo di agosto 2025.

    Allegati:
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    Riduzione accise benzina: cosa cambia da oggi

    Pubblicato in GU n 110/2025 il Decreto 14 maggio ed in vigore dal giorno 15, con le regole per la riduzione delle accise sulla benzina.

    Di contro aumenta il gasolio, vediamo tutti i dettagli.

    Riduzione accise benzina: da oggi si paga di meno

    Con Decreto interministeriale del 14 maggio si prevede che a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ossia dal 15 maggio:

    • l'aliquota di accisa  applicata  alla  benzina è ridotta  di 1,50 centesimi  di  euro  per  litro;  
    • l'aliquota di accisa applicata al gasolio impiegato come carburante è aumentata di 1,50 centesimi di euro per litro.

    Inoltre, per effetto di quanto stabilito dall'art.1 e su evidenziato, a decorrere dal 15 maggio  le  aliquote  di accisa applicate alla benzina e al gasolio usato come carburante,  di cui all'Allegato I al  testo unico delle  disposizioni  legislative concernenti le imposte sulla produzione  e sui  consumi e  relative sanzioni  penali e  amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono rideterminate nelle seguenti misure:

    • a) benzina: euro 713,40 per mille litri;
    • b) gasolio usato come carburante: euro 632,40 per mille litri.

    Infine, viene previsto che le maggiori entrate derivanti dalle variazioni delle aliquote di cui all'art. 1, al netto della quota di spettanza delle regioni  a statuto speciale e  Province autonome di Trento e  Bolzano,  sono destinate  all'incremento del Fondo  nazionale  per   il   concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico  locale per il finanziamento del  rinnovo contrattuale  del  trasporto pubblico locale. 

    Si evidenzia che la misura è parte di diversi interventi governativi atti a riequilibrare il sistema delle accise, con una preferenza per la benzina rispetto al diesel che è più inquinante. 

    Il decreto, nelle premesse evidenzia che, "l’andamento dei prezzi medi di vendita ai consumatori finali della benzina e del gasolio impiegato come carburante nei due mesi solari precedenti l’adozione del presente decreto ministeriale, rispetto al prezzo medio degli stessi prodotti rilevato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica nell’anno 2024 è stato pari a -3,75% per la benzina e pari a -3,87% per il gasolio"

    La decisione sulla variazione sulle accise va effettuata proprio tenendo in considerazione l’andamento dei prezzi al consumo nei due mesi precedenti.

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    PEC amministratori: come si comunica al registro imprese?

    La Legge n. 207/2024 Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un nuovo obbligo per gli amministratori delle società, che sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese

    Le imprese costituite in forma societaria erano già tenute a comunicare il domicilio digitale della società al Registro delle Imprese dal Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, entrato in vigore nel 2020. Da quest’anno, l’obbligo previsto in passato per le società, viene esteso alla PEC degli amministratori dell’impresa, che dovranno comunicare un recapito di posta elettronica “proprio ed esclusivo dell’amministratore”.

    A tal fine il MIMIT ha indicato le relative istruzioni.

    In proposito leggi: PEC Amministratori di società: istruzioni MIMIT

    PEC amministratori: come si comunica al registro imprese?

    Le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2025, per comunicare la PEC amministratori, possono utilizzare:

    • il Portale Telemaco di Infocamere (Per registrarsi al servizio Telemaco è necessario disporre di un'identità  digitale (CNS, CIE o SPID di livello 2),
    • il modulo di iscrizione ComUnica, utilizzato per l’iscrizione dell’impresa.

    Le imprese già costituite possono invece effettuare la comunicazione “in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025”.

    La comunicazione della PEC dell’amministratore può avvenire anche online, accedendo al portale della Camera di Commercio competente oppure utilizzando il servizio di Comunicazione PEC di Ufficio Camerale.

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    Lavoro disabili: il riparto delle risorse

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in concerto con il Ministero per le Disabilità e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto del 7 febbraio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2025, per stabilire la ripartizione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per l’annualità 2024.

    Il decreto trova fondamento nella legge 12 marzo 1999, n. 68, che disciplina il diritto al lavoro delle persone con disabilità e, in particolare, l’articolo 13 che prevede la destinazione di risorse a favore dei datori di lavoro per incentivare l’assunzione di lavoratori disabili. Il fondo è alimentato da stanziamenti statali, contributi esonerativi dei datori di lavoro e versamenti volontari di soggetti privati.

    Riparto risorse e progetti di inclusione lavorativa

    Per il 2024, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili dispone di un totale di 75.381.414 euro, suddivisi come segue:

    • 21.915.742 euro destinati agli incentivi per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità;
    • 4.728.900 euro derivanti dai contributi esonerativi versati dai datori di lavoro nei bimestri IV, V e VI del 2023 e nei primi tre bimestri del 2024;
    • 46.630.000 euro a valere sul fondo per l’annualità 2024;
    • 2.106.772 euro destinati a sperimentazioni di inclusione lavorativa per persone con disabilità.

    Il decreto stabilisce che le risorse del Fondo saranno erogate attraverso l’INPS per sostenere i datori di lavoro nel rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo 13 della legge n. 68/1999. 

    Gli incentivi economici sono finalizzati a favorire l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità e a supportare le aziende nel sostenere i costi dell’inserimento lavorativo.

    Un ulteriore aspetto rilevante è la possibilità di finanziare, nei limiti del 5% delle risorse complessive, sperimentazioni di inclusione lavorativa attraverso progetti sviluppati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

    In questo senso, se necessario, potranno essere adottati ulteriori atti per chiarire modalità operative e garantire l’efficacia delle misure.

    Lavoro disabili: monitoraggio INPS

    Il decreto prevede un sistema di monitoraggio trimestrale da parte dell’INPS per verificare l’andamento delle erogazioni e garantire la trasparenza nell’utilizzo dei fondi. Il monitoraggio dovrà includere:

    Le risorse disponibili;

    • Il numero totale di domande di incentivo pervenute;
    • Le somme effettivamente erogate;
    • La tipologia di datori di lavoro beneficiari e le categorie di disabilità coinvolte.

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    Modello Redditi SP 2025: pronte le regole per le società di persone

    Con il Provvedimento n 131066 del 17 marzo le Entrate hanno pubblicato le regole per i dichiarativi 2025 anno di imposta 2024 per le società di persone, scarica qui: Modello e istruzioni SP 2025.

    Il modello Redditi SP – Società di persone ed equiparate deve essere presentato in via telematica dalle seguenti società e associazioni, residenti in Italia:

    • società semplici      
    • società in nome collettivo e in accomandita semplice        
    • società di armamento        
    • società di fatto o irregolari 
    • associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni       
    • aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi      
    • gruppi europei di interesse economico GEIE.

    accedendo all’area riservata dell’Agenzia delle entrate, tra il 30 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. 

    Per compilare la dichiarazione è disponibile il software RedditiOnLine SP

    Modello Redidti SP: come è composto

    Il modello “Redditi 2025–SP”, con le relative istruzioni, è composto da:

    • a) il frontespizio ed i quadri RF, RG, RE, RA, RB, RH, RL, RD, RJ, RT, RM, RQ, RV, RP, RN, RO, RS, RW, AC, FC, TR, OP, DI, RU, CP, RX;
    • b) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

    Attenzione al fatto che eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    Il frontespizio dettagliatamente si compone di due facciate:

    • la prima facciata contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
    • la seconda facciata contiene le informazioni relative al tipo di dichiarazione, alla società o associazione e al rappresentante che sottoscrive la dichiarazione. Inoltre, contiene i riquadri per la sottoscrizione della dichiarazione, l’apposizione del visto di conformità, la certificazione tributaria e l’impegno dell’incaricato alla presentazione telematica della dichiarazione.

    Modello Redidti SP: novità di quest’anno

    Le principali novità contenute nel modello SP2025 sono le seguenti:

    • Concordato preventivo biennale. È stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RF, RG, RE e RH per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
    • Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura. Nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno intrapreso un’attività d’impresa nel settore agri- colo ed esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sosti- tutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP applicata alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36).
    • Maggiorazione costo del personale. Sono state aggiornate le variazioni in diminuzione del quadro RF e le componenti negative dei quadri RE e RG per accogliere la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).
    • Modifica del regime agevolato riservato agli imprenditori agricoli professionali (IAP). Nel quadro RA è stata prevista la determinazione del reddito imponibile agrario e dominicale prodotto da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali in base alla nuova normativa introdotta dall’art. 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicem- bre 2023 n. 215, per gli anni 2024 e 2025.
    • Prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Nel quadro RW è stata prevista una nuova casella da barrare in caso di applicazione dell’aliquota dell’IVAFE per i prodotti finanziari de- tenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, fissata nella misura dello 0,40 per cento a decorrere dal 2024 (art. 19, comma 20-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011); è stata inoltre prevista la nuova ali- quota dell’IVIE che, a decorrere dal 2024, è pari allo 1,06 per cento (art. 19, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011).
    • Rivalutazione di terreni e partecipazioni. Nei quadri RT (sezione X) ed RM (sezione VII) sono state gestite le modifiche agli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 al fine di introdurre a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (art. 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
    • Redditi derivanti dalla produzione di vegetali. Nel quadro RD (sezioni II e II-A) è stata prevista la modifica dell’art- 56-bis del TUIR riguardante la tassazione forfetaria dei redditi derivanti dalle attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) e i redditi derivanti dalla produzione e cessioni di beni di cui all’art. 32, comma 2, lettera b-ter) (sezione III) oltre il limite ivi indicato (art. 1, comma 1, lett. e) e f) del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Affrancamento cripto-attività. Nel quadro RT (sezione XI) è stato previsto che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento da versare entro il 30 novembre 2025 (art. 1, commi da 26 a 29, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
    • Affrancamento straordinario delle riserve. È stata prevista la nuova sezione VII del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in so- spensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al ter- mine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Riallineamento beni in caso di conferimento d’azienda e operazioni straordinarie. Nel quadro RQ (sezione VI) è stata prevista la gestione delle nuove disposizioni per le operazioni straordinarie di cui agli artt. 172, 173 e 176 del TUIR effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per le me- desime operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 (art. 13, comma 5, e art. 12 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Prospetto di riconciliazione dati di bilancio e fiscali. Il quadro RV è stato modificato per accogliere le no- vità previste per le operazioni di cui all’art. 177-bis del TUIR e per le divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili (art. 5, comma 1, lett. d), e art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Regime società di comodo. Il prospetto relativo alla verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo del quadro RS è stato aggiornato per accogliere le modifiche previste dall’art. 20 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
    • Codice identificativo nazionale. È stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS per indicare il codice identificativo nazionale assegnato alle strutture ricettive (art. 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
    • Redditi derivanti dalla produzione di vegetali. Nei quadri RF e RG è stata prevista la modifica dell’art. 56-bis del TUIR per i soggetti che esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 1, lett. e) e f), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Modifiche alla disciplina della «tonnage tax». Sono stati adeguati i quadri RJ, RF, RS e RN per accogliere
    • le novità normative della disciplina della tonnage tax di cui agli artt. 155 e seguenti del TUIR (art. 19 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Sismabonus ed Ecobonus. Nei quadri RP e RN è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi “Sismabonus” ed “Ecobonus”, effettuati nel 2025 (art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

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    Digitalizzazione diritto societario: semplificazioni in arrivo

    La Direttiva UE 2025/25, pubblicata nella Gazzetta Europea del 10 gennaio, è entrata in vigore il 30 gennaio e reca modifiche delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’ulteriore ampliamento e miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

    In particolare, si vuole incentivare la trasparenza dei documenti e degli atti delle società di capitali e delle società di persone commerciali, attraverso l’utilizzo di strumenti e processi digitali nel diritto societario, per un utilizzo con maggiore fiducia e senza formalità onerose, sia nel mercato interno sia in un contesto transfrontaliero.

    Vediamo una sintesi degli obiettivi di questa legislazione che fissa un termine lungo per il recepimento al 31 luglio 2027, che dovrebbe consentire un congruo lavoro sulle modalità attuative volte a realizzare una più efficace implementazione delle informazioni societarie oggetto di pubblicità, nel quadro della digitalizzazione dei sistemi informativi.

    Digitalizzazione diritto societario: semplificazioni in arrivo

    Vediamo una sintesi di cosa contiene la Drettiva 2025/25 e quindi una sintesi dei suoi contenuti e obiettivi: 

    • la direttiva risponde agli obiettivi di digitalizzazione stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 2 dicembre 2020, dal titolo «Digitalizzazione della giustizia nell’Unione europea – Un pacchetto di opportunità» e nella comunicazione del 9 marzo 2021 dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale» nonché alla necessità di agevolare l’espansione transfrontaliera delle PMI sottolineata nelle comunicazioni «Una strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale», del 10 marzo 2020, e «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell’Europa», del 5 maggio 2021;
    • tutti i portatori di interessi, comprese le società, le autorità e il pubblico in generale, devono poter fare affidamento sulle informazioni sulle imprese per fini commerciali, nonché in sede amministrativa o nei procedimenti giudiziari. È pertanto necessario che i dati sulle società iscritti nei registri e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri siano accurati, aggiornati e affidabili;
    • l’introduzione, mediante la direttiva (UE) 2019/1151, di norme relative ai controlli dell’identità e della capacità giuridica delle persone che costituiscono una società, registrano una succursale o presentano documenti o informazioni online ha rappresentano un importante primo passo. È ora essenziale adottare ulteriori misure per migliorare l’affidabilità e l’attendibilità delle informazioni sulle società contenute nei registri al fine di
      agevolarne l’utilizzo a livello transfrontaliero
      in sede amministrativa e nei procedimenti giudiziari.
    • è importante garantire che alcuni controlli siano effettuati in tutti gli Stati membri al fine di garantire un elevato livello di accuratezza e affidabilità dei documenti e delle informazioni, rispettando nel contempo gli ordinamenti giuridici e le tradizioni giuridiche degli Stati membri. È altresì necessario che tali controlli siano obbligatori, non solo per la costituzione interamente online di società, ma anche per qualsiasi altra forma di costituzione di società. Analogamente, tali controlli dovrebbero altresì essere effettuati negli Stati membri che consentono ancora il ricorso ad altri metodi di presentazione oltre alla presentazione online, in modo da sottoporre tutte le informazioni iscritte nel registro allo stesso livello di controlli. Tali controlli e altri requisiti dovrebbero essere adattati alle caratteristiche specifiche di altre forme di costituzione di società. Ad esempio, i modelli online sono utilizzati dai richiedenti solo nell’ambito della procedura per la costituzione interamente online di società
    • è opportuno prevedere in tutti gli Stati membri un controllo preventivo amministrativo, giudiziario o notarile, o una loro combinazione, nel rispetto degli ordinamenti giuridici e delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, compresi i registri delle imprese che sono autorità amministrative o giudiziarie, al fine di garantire l’affidabilità dei documenti e delle informazioni sulle società in situazioni transfrontaliere. È opportuno effettuare un controllo di legalità dell’atto costitutivo della società, del suo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di atto separato, e di qualsiasi modifica di tali documenti, dato che si tratta dei documenti più importanti riguardanti una società. Tale controllo preventivo obbligatorio in tutti gli Stati membri sarebbe inoltre coerente con altre politiche dell’Unione e, in particolare, potrebbe contribuire a garantire che le procedure di diritto societario non possano essere utilizzate per eludere il diritto dell’Unione e degli Stati membri volto a tutelare l’interesse pubblico. Tale controllo preventivo dovrebbe lasciare impregiudicate le legislazioni nazionali che, nel rispetto degli ordinamenti giuridici e delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, dispongono che tali documenti rivestano la forma di atto pubblico. La presente direttiva non richiede un controllo preventivo dei conti annuali delle società.
    • al fine di tutelare gli interessi dei terzi e rafforzare la fiducia nelle transazioni commerciali con diversi tipi di società nel mercato interno, è importante migliorare la trasparenza e agevolare l’accesso transfrontaliero alle informazioni sulle cosiddette «società commerciali di persone», che ai fini della presente direttiva dovrebbero intendersi come
      i tipi di società di persone elencati nell’allegato II ter. Tali società di persone svolgono un ruolo importante nell’economia degli Stati membri e sono iscritte in tutti i registri delle imprese nazionali, ma vi sono differenze tra i vari tipi di società di persone e i tipi di informazioni ad esse relativi disponibili in tutta l’Unione, il che comporta difficoltà nell’accesso transfrontaliero a tali informazioni. A tal fine, è opportuno che in tutti gli Stati membri siano pubblicate le stesse informazioni di base su tali società di persone. Gli obblighi di pubblicità per tali società di persone dovrebbero rispecchiare gli obblighi di pubblicità ai quali sono soggette le società di capitali, ma dovrebbero essere adattati alle caratteristiche specifiche delle società di persone. Ad esempio, gli obblighi di pubblicità dovrebbero riguardare anche le informazioni sui soci autorizzati a rappresentare la società di persone, in particolare i soci illimitatamente responsabili. Come nel caso delle società di capitali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre alle società di persone l’obbligo di pubblicare documenti o informazioni ulteriori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva. Qualora tali documenti o informazioni aggiuntivi contengano dati personali, gli Stati membri sono tenuti a trattarli in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
    • al fine di agevolare ulteriormente le procedure transfrontaliere per le società e semplificare e ridurre le formalità, come l’apostilla o la traduzione, è opportuno istituire una procura digitale dell’UE. La procura digitale dell’UE dovrebbe basarsi su un modello comune europeo multilingue che le società possono decidere di utilizzare per autorizzare una persona a rappresentare la società in procedure specifiche aventi una dimensione transfrontaliera e rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Tale modello dovrebbe comprendere almeno i campi di dati relativi alla portata della rappresentanza, alla persona autorizzata a rappresentare la società e al tipo di rappresentanza. La procura digitale dell’UE sarebbe costituita conformemente ai requisiti giuridici nazionali. Essa dovrebbe essere accettata come prova del diritto, conferito alla persona autorizzata, di rappresentare la società. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicate le norme nazionali relative alla costituzione di società e alle limitazioni all’uso delle procure in generale. La procura digitale dell’UE dovrebbe assolvere i requisiti sugli attestati elettronici di attributi di cui al regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e le specifiche tecniche del portafoglio europeo di identità digitale per garantire una soluzione comune con una maggiore facilità d’utilizzo. Questo contribuirebbe a ridurre gli oneri amministrativi e finanziari per gli Stati membri diminuendo il rischio di sviluppare sistemi paralleli non interoperabili in tutta l’Unione.
    • l’aggiunta, tra le informazioni già soggette all’obbligo di pubblicità per le società di capitali, dell’oggetto sociale che descrive la sua attività principale o le sue attività principali, anche mediante l’utilizzazione del codice a sei caratteri di classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (in sigla NACE) se il diritto interno ne consente l’uso (come in Italia, in cui il corrispettivo è il ben noto codice ATECO) e l’oggetto si registrato nel registro nazionale.

    Si rimanda alla consultazione del testo della Direttiva UE 2025/25 per tutti gli approfondimenti.

    Allegati:
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    Dichiarazioni operazioni in oro: via dal 17 gennaio alle novità

    Novità in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro.

    In particolare la UIF con un comunicato del 15 gennaio ha evidenziato che in data 17 gennaio 2025 entrerà in vigore il Dlgs. n. 211/2024, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 in tema di controlli sul denaro contante, apportando modifiche anche alla disciplina delle dichiarazioni di operazioni in oro, oggi contenuta nella legge 7/2000 e nelle relative disposizioni di attuazione, vediamo i dettagli.

    Dichiarazioni operazioni in oro: il via dal 17 gennaio

    Si evidenzia parafrasando il contuenuto di quanto afferma la UIF. 

    Tra le principali novità, per quanto di competenza dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), si evidenzia che, a partire dal 17 gennaio, le operazioni in oro, che ricadono nell'ambito di applicazione della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024, dovranno essere dichiarate alla UIF, qualora il valore risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro e non più € 12.500.

    Nel dettaglio, la dichiarazione è dovuta anche per le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a € 2.500 e complessivamente pari o superiori a € 10.000.

    In linea di continuità con i chiarimenti della Banca d'Italia del 2010 nonché con quanto precisato nelle faq della UIF, ai fini dell'adempimento degli obblighi dichiarativi, rileva anche il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento nonché a uso prevalentemente industriale.

    Per i trasferimenti al seguito di oro da investimento corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, sono previsti obblighi di dichiarazione e di informativa all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

    A partire dal 17 gennaio non dovranno più essere trasmesse alla UIF le dichiarazioni inerenti ai predetti trasferimenti.

    Dovranno invece continuare a formare oggetto di dichiarazione alla UIF i trasferimenti al seguito, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, aventi a oggetto oro ad uso prevalentemente industriale nonché il sopra citato materiale d'oro da destinare a fusione.

    La recente riforma attribuisce all'Unità il potere di emanare istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa e fino alla loro emanazione delle predette, la Comunicazione della UIF del 2014 continua a trovare applicazione in quanto compatibile con le nuove disposizioni.

    Le dichiarazioni di operazioni in oro continueranno a essere inviate attraverso il Portale Infostat- UIF adeguato alla nuova soglia a partire dalla data di entrata in vigore della riforma.

    Per info e quesiti, le UIF conclude il comunicato specificando di rivolgersi a:

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