-
Albo autotrasporti: le quote 2025
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17.10.2024 la delibera 9 ottobre 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2024 in cui vengono riconfermati ancora una volta gli importi già in vigore
La quota da versare , entro la scadenza del 31 dicembre 2024 e' stabilita nelle seguenti TRE misure:
- Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: € 30,00.
- Ulteriore quota sulla base del parco veicoli aziendale indipendentemente dalla massa come da tabella seguente:
dimensione azienda categoria
n. veicoli
importo in euro
A
da 2 a 5
5,16
B
da 6 a 10
10,33
C
da 11 a 50
25,82
D
da 51 a 100
103,29
E
da 101 a 200
258,23
F
superiore a 200
516,46
3. Ulteriore quota (in aggiunta a quelle precedenti ) per ogni veicolo di massa superiore a 6.000 chilogrammi di cui l'impresa e' titolare, come da tabella che segue:
dimensione azienda categoria
massa complessiva veicoli o trattore con p so rimorchiabile
importo in euro
A
da 6.001 11.500 kg
5,16
B
da 11.501 a 26.000 kg
7,75
C
oltre 26.000 |kg
10,33
Albo autotrasportatori Quota 2025 le modalità di pagamento
Confermate anche, per il versamento le due modalità alternative sulla piattaforma PagoPA raggiungibile anche dalla apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it
Viene proposto in automatico l'importo relativo all'anno 2025 e ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella stessa sezione «Pagamento quote» del portale
- pagamento online, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto;
- pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalità differita. L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalita' presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.
L'utente potrà pagare una posizione debitoria alla volta.
ATTENZIONE Anche le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano, dovranno effettuare il pagamento attraverso la piattaforma PagoPA , fermo restando che la piattaforma consentirà il pagamento esclusivamente a favore della provincia autonoma.
Va sottolineato che qualora il versamento non venga effettuato entro il termine , l'iscrizione all'Albo sara' sospesa.
La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2025 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.
-
Riparazione veicoli disabili: quando spetta la detrazione al 19%?
Le Entrate con una FAQ dell'11 settembre specificano il perimetro della detraibilità delle spese di manutenzione per i veicoli adattati dei disabili.
Si chiedeva se spetta la detrazione Irpef anche per la riparazione di un adattamento fatto su un autoveicolo acquistato con le agevolazioni fiscali da una persona con disabilità di tipo motoria.
Riparazione veicoli adattati disabili: quando spetta la detrazione al 19%?
Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (ma non affette da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni fiscali sull’acquisto del veicolo è condizionato all’adattamento dello stesso alla minorazione di tipo motorio da cui sono affette.
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione, a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile, e possono riguardare le modifiche ai comandi di guida o alla struttura della carrozzeria o quelle effettuate per la sistemazione interna del veicolo.
La detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi, spetta anche per le spese sostenute per riparare un adattamento del veicolo (compresi i pezzi di ricambio necessari alla riparazione) a condizione che le spese di riparazione:
- concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa detraibile (18.075,99 euro)
- devono essere state sostenute nei quattro anni dall’acquisto del veicolo
- non sono rateizzabili.
-
Società estinta: i soci pagano le sanzioni tributarie
La Suprema Corte con la pronuncia n 23341 del 29 agosto ha enunciato il seguente principio di diritto:
“L’estinzione della società di capitali conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese integra un fenomeno successorio connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società con la conseguenza che i soci sono chiamati a rispondere anche per il pagamento della sanzioni tributarie nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesa all’art. 7 DL 30.9.2003, n. 769 [ndr. 269], convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n 326 funzionale a evitare che gli effetti della sanzione ricadano su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia, in concreto, della violazione della norma tributaria”.
Nel caso di specie una Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso proposto dai soci di una srl avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione il maggior imponibile, ai fini IRES, IVA e IRAP in conseguenza del controllo delle compravendite eseguite dalla società.
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP e la CTR ha parzialmente accolto l'appello.
In particolare, ha ritenuto nullo l'avviso di accertamento in quanto notificato al legale rappresentante e liquidatore della società, ormai cessata, mentre ha ritenuto corretti gli avvisi di accertamento notificati nei confronti dei soci (considerato che dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese i creditori sociali possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme riscosse da questi ultimi in base al bilancio finale di liquidazione), ad eccezione della parte relativa alle sanzioni.
In merito a quest'ultimo profilo la CTR ha ritenuto che nei confronti dei soci difettasse il requisito della colpevolezza e che le sanzioni irrogate violassero l'art 7 DL 30.9.2003, n. 269.
Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricordo in Cassazione.Società estinta: i soci pagano le sanzioni tributarie
La Suprema Corte con la pronuncia n. 23341 dello scorso 29 agosto ha sancito che i soci della società estinta pagano le sanzioni tributarie
La Corte ha specificato che una volta disposta la cancellazione della società dal Registro delle imprese, l’ente, a tutti gli effetti, non esiste più e i soci succedono nei debiti ai sensi dell’art. 2945 del codice civile, limitatamente alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
La Cassazione specifica che “Il fenomeno successorio sui generis regolato nell’art. 2495, comma 3, c.c. («che tale è anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l’estinzione della società e la morte di una persona fisica..», v. Cass., SS.UU., n. 6070 del 2013) presenta, quindi, una contiguità di tipo linguistico e descrittivo più che di tipo sostanziale rispetto alla disciplina delle successioni regolate nel secondo libro del codice civile. Di conseguenza non può trovare applicazione l’art. 8 DLgs. n. 472 del 1997 («L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.»), non essendoci alcun margine per qualificare l’estinzione della società e la morte della persona fisica come «casi simili», ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell’art. 12, secondo comma, prel. ai fini dell’interpretazione analogica”.
Occorre per completezza specificare che questo recente orientamento non è in linea con altri precedenti che in base all'art. 8 del DLgs. 472/97 stabilisce che “l’obbligazione per il pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.
la Cassazione aveva sancito che, in ragione di questo principio, le sanzioni irrogate alla società cancellata dal Registro delle imprese non si trasmettono ai soci, anche in ragione della personalità della sanzione di cui all’art. 2 comma 2 dello stesso decreto (Cass. 9 agosto 2023 n. 24316, Cass. 20 ottobre 2021 n. 29112 e Cass. 7 aprile 2017 n. 9094), in contrasto con ciò che ha sancito la pronuncia di cui si è trattato, vedremo in futuro quale orientamento prenderà piede.
-
Aumento imposta sostitutiva per chi trasferisce la residenza in Italia dal 10 agosto 2024
L’art. 2 del d.l. 9 agosto 2024, n. 113 – Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.- pubblicato in GU n.186 del 9-8-2024 in vigore dal 10-8-2024 prevede l’aumento da 100.000 euro a 200.000 dell’ imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.
A chi si applica
La modifica dell’art. 24 bis, c.2 del Tuir si applica ai soggetti che trasferiscono in Italia la residenza successivamente al 10 agosto 2024 e vuole essere un trattamento fiscale agevolato sui redditi di fonte estera, per chi desidera stabilirsi in Italia mantenendo vantaggi fiscali su redditi prodotti all'estero.
Per beneficiare del regime c.d. dei neo-domiciliati, è necessario soddisfare due condizioni fondamentali:
- trasferimento della Residenza Fiscale in Italia
- non essere stato fiscalmente residente in Italia per almeno nove periodi d'imposta nei dieci anni precedenti l’esercizio dell'opzione.
L'agevolazione può essere estesa ai familiari, purché anche loro soddisfino i requisiti sopra indicati.
Quali Redditi Rientrano nel Regime
Il regime si applica ai redditi di fonte estera, indipendentemente dalla modalità di possesso (diretto o indiretto, ad esempio tramite società non residenti o trust).
Non vi rientrano le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate nei primi cinque anni di validità dell’opzione che restano soggette alla tassazione ordinaria.
Vi rientrano:
- i redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati situati all'estero;
- i redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti (incluse le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società a fiscalità privilegiata);
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero;
- i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate all'estero mediante una base fissa;
- i redditi d'impresa derivanti da attività svolte da stabili organizzazioni all'estero;
- le plusvalenze conseguite per effetto della cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società non residenti (incluse le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società a fiscalità privilegiata);
- i redditi diversi derivanti da attività svolte all'estero e da beni che si trovano all'estero.
Si considerano, inoltre, prodotti all'estero:
- i redditi d'impresa prodotti all'estero in assenza di S.O.;
- gli interessi dei conti correnti bancari e postali percepiti da non residenti;
- le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate in società quotate realizzate da non residenti.
Esercizio, Revoca dell’Opzione e Cause di Decadenza
L’imposta sostitutiva fissata all’origine in un importo forfettario di 100.000 euro annui per il soggetto principale viene ora elevata a 200.000 euro mentre invariato resta l’importo per ciascun familiare incluso nel regime previsto in euro 25.000.
Il regime in commento è opzionale e si esercita con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza, o al periodo d’imposta successivo.
L'opzione ha la durata di quindici anni dal primo periodo di validità – anche per i familiari a cui è stato successivamente esteso il regime.
-
Bonus gasolio autotrasporto: altri 20 ML per istanze 2023
Il MIT con un comunicato dell'8 giugno informa del fatto che sono state definite le modalità di ripartizione di 20 milioni di euro dei contributi del bonus autotrasporto, destinati a compensare gli aumenti del costo del carburante a favore delle imprese dell’autotrasporto merci per conto terzi.
Viene subito specificato che si tratta di una misura per la quale le istanze sono state già acquisite nel mese di dicembre 2023, attraverso la piattaforma informatica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ed istruite dalla direzione generale e in particolare nel periodo compreso tra il 6 ed il 13 dicembre 2023.
Bonus gasolio autotrasporto 2024: a chi spetta
Le disposizioni del decreto disciplinano i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta (di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144) finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti ed esteso, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2024, dal comma 296 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022.
I soggetti destinatari del contributo sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’articolo 24- ter, comma 2, lettera a), numero 1) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che utilizzano, per l’esercizio delle predette attività, veicoli di categoria euro V o superiore con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate.
Le risorse, nel limite dell’importo complessivo sono assegnate agli aventi diritto nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel mese di luglio 2022 per l’acquisto del gasolio, impiegato dai soggetti di cui all’articolo 2 in veicoli di categoria euro V o superiore di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
L’individuazione dei beneficiari avviene attraverso l’apposita piattaforma informatica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli implementata dal 6 dicembre 2023 al 13 dicembre 2023.
L’importo da erogare, per ciascuna impresa beneficiaria, è riparametrato al tetto di 20 milioni di euro, stabilito dall’articolo 1, comma 296 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dei decreti direttoriali sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’articolo 6, comma 1.
-
Credito ACE. divieto di cessione dopo la prima
Il Dl n 39/2024 è stato convertito in Legge n 67/2024 pubblicata in GU n 213 del 28 maggio.
Tra le altre novità si prevedono presidi antifrode per l'ACE, vediamo il dettaglio.
Credito ACE: le novità in vigore dal 30 marzo
L’articolo 5, al comma 1, modifica l’articolo 19, comma 6, del menzionato decreto-legge Sostegni-bis (n. 73 del 2021).
Nella sua previgente formulazione, esso disponeva che l’ACE, fruito mediante credito d'imposta – oltre a essere utilizzato in compensazione ed essere chiesto a rimborso – potesse essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, nonché usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
Con le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1 viene esclusa la possibilità di ulteriori cessioni, dopo la prima, dell’incentivo ACE utilizzato sotto forma di credito di imposta.
Il comma 6, nella sua formulazione vigente, dispone altresì che i soggetti cessionari del credito ACE rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito ricevuto.
Con le modifiche di cui alla lettera b) del comma 1 il comma 6 viene integrato al fine di disporre che in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione delle norme generali sul concorso nelle violazioni tributarie (di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilità in solido dei
soggetti cessionari.
Le disposizioni in esame prevedono che alle cessioni del credito d’imposta con cui si usufruisce dell’ACE si applichi il complesso di misure antifrode in tema di cessioni dei crediti di imposta contenute nell’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Con una norma di chiusura si prevede che i crediti che, al 30 marzo 2024, sono stati precedentemente oggetto di cessione possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste
-
Bonus colonnine ricarica privati spese 2023: elenco beneficiari
Il MIMIT ha pubblicato il decreto direttoriale 9 maggio per la concessione e l'erogazione per le domande presentate dal 15 febbraio 2024 al 14 marzo 2024 e ammesse al contributo relativo all’acquisto e la relativa posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Gli interessati potranno verificare la propria ammissione al contributo consultando l’Allegato A del decreto, facendo riferimento all'ID della domanda.
Ricordiamo che il Decreto MIMIT del 7 febbraio ha fissato i termini e le modalità per l'invio delle domande per i privati e condomini 2023.
Bonus colonnine privati: che cos'è
Il bonus colonnine domestiche è un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box).
Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Il ministero con avviso ha specificato che:
- le domande di concessione ed erogazione del contributo, da parte dei soggetti beneficiari che hanno acquistato e installato l’infrastruttura di ricarica dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023,
- e che non hanno potuto presentare la domanda completa della documentazione richiesta entro il termine di chiusura del precedente sportello,
- possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 15 febbraio 2024 e fino alle ore 12:00 del 14 marzo 2024, utilizzando la piattaforma informatica disponibile online.
Bonus colonnine di ricarica elettrica privati: l'erogazione 2023
L'erogazione dei bonus colonnine di ricarica, per le due annualità 2022 e 2023 è stata disposta:
- con decreto MIMIT del 20.11 contenente l'elenco dei beneficiari per le spese 2022. Il decreto direttoriale 20 novembre 2023 dispone la concessione e l’erogazione del contributo per le domande ammesse relative all’acquisto e la relativa posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuati dal 4 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Gli interessati possono verificare la propria ammissione al contributo consultando l’Allegato A del decreto, facendo riferimento all'ID della domanda.
- con Decreto MIMIT del 6 dicembre contenente l'elenco dei beneficiari del bonus colonnine di ricarica per le spese 2023. Gli interessati possono verificare la propria ammissione consultando l'Allegato A del decreto.
Bonus colonnine di ricarica elettrica privati: le domande 2023
Con DM MIMIT del 2 ottobre sono state pubblicate le regole per richiedere i fondi per acquisto di colonnine di ricarica per utenti domestici.
Il bonus colonnine di ricarica è stato gestito tramite due sportelli per le domande:
- la prima finestra per le domande relative alle installazioni effettuate dal 4 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, è stata aperta dal 19 ottobre al 2 novembre 2023.
- la seconda per le domande per le installazioni effettuate dal 1° gennaio e il 23 novembre 2023, è stata aperta dal 9 novembre e fino alle 12:00 del 23 novembre 2023.
Bonus colonnine di ricarica privati: le regole per le domande
Le domande devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la piattaforma informatica disponibile online all’indirizzo che verrà comunicato con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, secondo le modalità e gli schemi previsti nel presente decreto.
Ai fini della presentazione della domanda di concessione ed erogazione del contributo, i soggetti richiedenti devono possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
A pena di inammissibilità, i soggetti richiedenti devono inserire tutte le informazioni richieste dalla piattaforma informatica, nonché allegare il modulo di domanda e la documentazione richiesta debitamente ed integralmente compilati in ogni parte.
L’iter di presentazione della domanda di contributo è articolato nelle seguenti fasi:
- a.1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;
- a.2) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;
- a.3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente;
- a.4) caricamento del modulo di domanda e degli allegati richiesti e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa;
- a.5) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda.
Viene precisato che le domande di concessione ed erogazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della piattaforma informatica dell’attestazione di cui al comma 4, lettera a.5).
Allegati: