-
Autonoleggio: nuovi obblighi nel DL Sicurezza
L’articolo 2 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (pubblicato nella G.U. n. 85/2025), interviene sull’art. 17 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. 1° dicembre 2018, n. 132, ampliando in modo rilevante le prescrizioni in materia di contratti di noleggio di autoveicoli.
L’obiettivo del legislatore è duplice: rafforzare la prevenzione dei reati di terrorismo e includere anche i reati gravi di criminalità organizzata, di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., tra le finalità dei controlli. La norma mira quindi a ridurre i margini di anonimato nell’uso di veicoli a noleggio potenzialmente impiegati per attività illecite.
In particolare, il D.L. 48/2025 estende l’obbligo, già previsto a carico dei soggetti che stipulano contratti di autonoleggio, di comunicare tempestivamente al Centro elaborazione dati (CED) del Ministero dell’interno tutte le informazioni relative all’identità del soggetto locatario.
A tali dati si aggiungono ora anche quelli relativi al veicolo, inclusi il numero di targa, il numero di telaio, eventuali mutamenti di proprietà e la presenza di subnoleggi.
Inoltre l’inosservanza dell’obbligo è ora sanzionata penalmente.
Le nuove prescrizioni sono già pienamente in vigore dal 12 aprile 2025, senza necessità di decreti attuativi.
Vediamo di seguito piu in dettaglio.
Ampliamento dell’ambito oggettivo: non solo terrorismo
La portata del nuovo intervento normativo è significativa. Se in origine le disposizioni erano orientate alla sola prevenzione di atti terroristici, oggi il legislatore estende l’obbligo di comunicazione anche in funzione della prevenzione e repressione dei reati ex art. 51, comma 3-bis, c.p.p., che includono delitti come:
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.),
- traffico di stupefacenti (art. 73 e 74 T.U. DPR 309/1990),
- tratta di esseri umani (art. 601 c.p.),
- reati transnazionali e connessi.
Tale estensione comporta un rilevante impatto per le società di autonoleggio, che diventano attori coinvolti direttamente nel sistema di prevenzione integrata. È da considerarsi superata ogni interpretazione restrittiva dell’ambito applicativo del monitoraggio.
La collaborazione tra privati e pubblica amministrazione viene rafforzata da una previsione espressa, e in caso di inadempimento, oltre alla sanzione, possono derivare effetti anche sul piano della responsabilità amministrativa dell’impresa.
Subnoleggio, interoperabilità dei dati e nuovi obblighi gestionali
Tra le novità più rilevanti si segnala l’esplicito riferimento ai contratti di subnoleggio. Viene previsto che anche questi debbano essere oggetto di comunicazione al CED, con particolare attenzione alla tracciabilità del veicolo.
Si tratta di una modifica destinata ad incidere sull’interoperabilità dei sistemi informativi aziendali, che dovranno essere in grado di monitorare e segnalare eventuali passaggi intermedi di disponibilità del veicolo, mantenendo la coerenza dei dati anche nei casi di subaffidamento del mezzo.
Inoltre, viene modificata la rubrica dell’art. 17 del D.L. n. 113/2018, che ora recita: “Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità”. Ciò rafforza la lettura sistematica della norma come strumento di intelligence preventiva e non più solo di contrasto al terrorismo. Il legislatore affida cioè all’autonoleggio un ruolo attivo nella sicurezza urbana e nazionale.
Nella tabella seguente le novità in sintesi :
Adempimento Descrizione Riferimento normativo Comunicazione al CED Trasmissione telematica dei dati del locatario e del veicolo (targa, telaio, proprietà, subnoleggi). Art. 2, D.L. 48/2025 – art. 17, co. 1, D.L. 113/2018 Estensione finalità Applicazione anche per la prevenzione dei reati ex art. 51, co. 3-bis, c.p.p. (non solo terrorismo). Art. 2, lett. a) e b), D.L. 48/2025 Sanzioni per omissione Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206 per mancata comunicazione. Art. 2, lett. a), punto 2, D.L. 48/2025 Adeguamento documentale Aggiornamento modelli contrattuali, informative privacy e software gestionali. Obbligo indiretto ai fini della conformità Tracciabilità del subnoleggio Inclusione degli eventuali subaffidamenti nelle comunicazioni al CED. Art. 2, lett. a), punto 1, D.L. 48/2025 -
Responsabilità dei Sindaci: in vigore dal 12 aprile il tetto massimo
In GU n 73 del 28 marzo la Legge n 35/2025 con le modifiche all'art 2407 sulla responsabilità dei sindaci delle società di capitali.
I Commercialisti, alla approvazione della novità hanno espresso grande soddisfazione per una norma fortemente voluta dal CNDCEC e dal Presidente De Nuccio.
Tetto per Responsabilità dei Sindaci: norma approvata
Il testo del nuovo art. 2407 c.c. in vigore dal 12 aprile prossimo recita come segue: "I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalita' e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale e' esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla societa' che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso. All'azione di responsabilita' contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. L'azione di responsabilita' verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si e' verificato il danno"Pertanto d'ora in avanti i sindaci risponderanno, in solido con gli amministratori, solo entro un limite stabilito in base al compenso secondo le tre fasce.
L’ultimo comma del nuovo articolo 2407 del Codice civile, inserisce un termine di prescrizione certo, pari a cinque anni per esercitare l’azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno.
Il presidente dei Commercialisti Elbano de Nuccio ha parlato di traguardo storico "perché finalmente diventa legge dello Stato la perimetrazione della responsabilità dei componenti del collegio sindacale. Nel corso degli anni il timore derivante da responsabilità illimitate aveva allontanato molti professionisti dallo svolgimento di questa insostituibile funzione, ma questa perimetrazione farà riavvicinare al collegio sindacale tanti professionisti di qualità, rafforzandone, quindi, la sua funzione a tutela della tenuta del sistema economico nazionale"
Anche ANC Associazione Nazionale Commercialisti ha espresso soddisfazione tramite il suo Presidente Marco Cuchel.
-
Lavoro disabili: il riparto delle risorse
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in concerto con il Ministero per le Disabilità e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto del 7 febbraio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2025, per stabilire la ripartizione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per l’annualità 2024.
Il decreto trova fondamento nella legge 12 marzo 1999, n. 68, che disciplina il diritto al lavoro delle persone con disabilità e, in particolare, l’articolo 13 che prevede la destinazione di risorse a favore dei datori di lavoro per incentivare l’assunzione di lavoratori disabili. Il fondo è alimentato da stanziamenti statali, contributi esonerativi dei datori di lavoro e versamenti volontari di soggetti privati.
Riparto risorse e progetti di inclusione lavorativa
Per il 2024, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili dispone di un totale di 75.381.414 euro, suddivisi come segue:
- 21.915.742 euro destinati agli incentivi per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità;
- 4.728.900 euro derivanti dai contributi esonerativi versati dai datori di lavoro nei bimestri IV, V e VI del 2023 e nei primi tre bimestri del 2024;
- 46.630.000 euro a valere sul fondo per l’annualità 2024;
- 2.106.772 euro destinati a sperimentazioni di inclusione lavorativa per persone con disabilità.
Il decreto stabilisce che le risorse del Fondo saranno erogate attraverso l’INPS per sostenere i datori di lavoro nel rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo 13 della legge n. 68/1999.
Gli incentivi economici sono finalizzati a favorire l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità e a supportare le aziende nel sostenere i costi dell’inserimento lavorativo.
Un ulteriore aspetto rilevante è la possibilità di finanziare, nei limiti del 5% delle risorse complessive, sperimentazioni di inclusione lavorativa attraverso progetti sviluppati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
In questo senso, se necessario, potranno essere adottati ulteriori atti per chiarire modalità operative e garantire l’efficacia delle misure.
Lavoro disabili: monitoraggio INPS
Il decreto prevede un sistema di monitoraggio trimestrale da parte dell’INPS per verificare l’andamento delle erogazioni e garantire la trasparenza nell’utilizzo dei fondi. Il monitoraggio dovrà includere:
Le risorse disponibili;
- Il numero totale di domande di incentivo pervenute;
- Le somme effettivamente erogate;
- La tipologia di datori di lavoro beneficiari e le categorie di disabilità coinvolte.
-
PEC Amministratori di società: ci sono sanzioni per gli inadempienti?
Il MIMIT ha diffuso la nota n 43836 del 12 marzo con i primi chiarimenti relativi all'obbligo dei PEC per gli amministratori di società introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio.
Tra i chiarimenti, la Nota evidenzia che le imprese già costituite al 1° gennaio possono provvedere all'adeguamento al nuovo adempimento entro il 30 giugno prossimo.
Vediamo le regole sotto il profilo sanzionatorio per chi non adempie.
Leggi anche PEC Amministratori di società: istruzioni MIMIT per provvedere
PEC amministratori di società: ci sono sanzioni per chi non provvede?
La Nota in oggetto ha specificatamente sottolienato che relativamente alle eventuali sanzioni per chi non provvede a comunicare al registro delle imprese la PEC degli amministratori di società la norma istitutiva dell'obbligo " la novella non introduce alcuna nuova previsione, né, giusta il principio di legalità di cui all’articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, possono trovare applicazione alla fattispecie in esame, in via d’estensione o di analogia, le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 16 del più volte menzionato decretolegge n. 185 del 2008. Residua l’applicabilità della ordinaria sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti"
Allegati: -
Proroga concessioni apparecchi da intrattenimento: primi pagamenti entro il 15 marzo
Con Determina della Direzione Giochi delle Dogane del 10 febbraio vengono stabilite le modalità di versamento degli oneri concessori dovuti ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la relativa proroga.
Si tratta della proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2025.
Visto l'ordine di servizio n. 1/2025 del 2 gennaio 2025 con cui è stata conferita delega al Direttore Giochi dal Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla stipula dei disciplinari e delle convenzioni accessive alle concessioni per l’esercizio del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, del gioco del bingo, del gioco a distanza, delle scommesse e dei giochi numerici e delle lotterie, alla sottoscrizione di eventuali provvedimenti di decadenza, revoca e sospensione, nonché alla definizione degli obblighi per i concessionari, conseguenti alla proroga legislativa delle concessioni, con la determina in oggetto si prevede il calendario dei pagamenti.
Proroga delle concessioni da apparecchi da intrattenimento: il calendario di ADM
Gli oneri concessori dovuti ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la proroga delle concessioni in premessa sono versati da ciascun concessionario utilizzando il modello F24 accise, indicando il codice tributo n. 5498, con le modalità di seguito indicate:
- per l’anno 2025, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15 marzo 2025, il 15 luglio 2025 e il 1° ottobre 2025;
- per l’anno 2026, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15 marzo 2026, il 15 luglio 2026 e il 1° ottobre 2026.
L’importo complessivo dovuto da ciascun concessionario è calcolato in base:
- al numero dei nulla osta posseduti alla data del 31 dicembre 2023 per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 a) del TULPS moltiplicato per euro 120
- e al numero dei diritti rilasciati alla data del 31 dicembre 2023 per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 b) del TULPS moltiplicato per euro 4.000.
Ciascun concessionario riceverà specifiche indicazioni sulla quantificazione dell’importo dovuto e, in area riservata, a scopo informativo, potrà consultare la propria posizione nella sezione denominata “Proroga concessione”
Ai fini del versamento degli oneri la proroga si considera accettata ove non pervenga espressa manifestazione contraria del concessionario entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.
-
Digitalizzazione diritto societario: semplificazioni in arrivo
La Direttiva UE 2025/25, pubblicata nella Gazzetta Europea del 10 gennaio, è entrata in vigore il 30 gennaio e reca modifiche delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’ulteriore ampliamento e miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
In particolare, si vuole incentivare la trasparenza dei documenti e degli atti delle società di capitali e delle società di persone commerciali, attraverso l’utilizzo di strumenti e processi digitali nel diritto societario, per un utilizzo con maggiore fiducia e senza formalità onerose, sia nel mercato interno sia in un contesto transfrontaliero.
Vediamo una sintesi degli obiettivi di questa legislazione che fissa un termine lungo per il recepimento al 31 luglio 2027, che dovrebbe consentire un congruo lavoro sulle modalità attuative volte a realizzare una più efficace implementazione delle informazioni societarie oggetto di pubblicità, nel quadro della digitalizzazione dei sistemi informativi.
Digitalizzazione diritto societario: semplificazioni in arrivo
Vediamo una sintesi di cosa contiene la Drettiva 2025/25 e quindi una sintesi dei suoi contenuti e obiettivi:
- la direttiva risponde agli obiettivi di digitalizzazione stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 2 dicembre 2020, dal titolo «Digitalizzazione della giustizia nell’Unione europea – Un pacchetto di opportunità» e nella comunicazione del 9 marzo 2021 dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale» nonché alla necessità di agevolare l’espansione transfrontaliera delle PMI sottolineata nelle comunicazioni «Una strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale», del 10 marzo 2020, e «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell’Europa», del 5 maggio 2021;
- tutti i portatori di interessi, comprese le società, le autorità e il pubblico in generale, devono poter fare affidamento sulle informazioni sulle imprese per fini commerciali, nonché in sede amministrativa o nei procedimenti giudiziari. È pertanto necessario che i dati sulle società iscritti nei registri e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri siano accurati, aggiornati e affidabili;
- l’introduzione, mediante la direttiva (UE) 2019/1151, di norme relative ai controlli dell’identità e della capacità giuridica delle persone che costituiscono una società, registrano una succursale o presentano documenti o informazioni online ha rappresentano un importante primo passo. È ora essenziale adottare ulteriori misure per migliorare l’affidabilità e l’attendibilità delle informazioni sulle società contenute nei registri al fine di
agevolarne l’utilizzo a livello transfrontaliero in sede amministrativa e nei procedimenti giudiziari. - è importante garantire che alcuni controlli siano effettuati in tutti gli Stati membri al fine di garantire un elevato livello di accuratezza e affidabilità dei documenti e delle informazioni, rispettando nel contempo gli ordinamenti giuridici e le tradizioni giuridiche degli Stati membri. È altresì necessario che tali controlli siano obbligatori, non solo per la costituzione interamente online di società, ma anche per qualsiasi altra forma di costituzione di società. Analogamente, tali controlli dovrebbero altresì essere effettuati negli Stati membri che consentono ancora il ricorso ad altri metodi di presentazione oltre alla presentazione online, in modo da sottoporre tutte le informazioni iscritte nel registro allo stesso livello di controlli. Tali controlli e altri requisiti dovrebbero essere adattati alle caratteristiche specifiche di altre forme di costituzione di società. Ad esempio, i modelli online sono utilizzati dai richiedenti solo nell’ambito della procedura per la costituzione interamente online di società
- è opportuno prevedere in tutti gli Stati membri un controllo preventivo amministrativo, giudiziario o notarile, o una loro combinazione, nel rispetto degli ordinamenti giuridici e delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, compresi i registri delle imprese che sono autorità amministrative o giudiziarie, al fine di garantire l’affidabilità dei documenti e delle informazioni sulle società in situazioni transfrontaliere. È opportuno effettuare un controllo di legalità dell’atto costitutivo della società, del suo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di atto separato, e di qualsiasi modifica di tali documenti, dato che si tratta dei documenti più importanti riguardanti una società. Tale controllo preventivo obbligatorio in tutti gli Stati membri sarebbe inoltre coerente con altre politiche dell’Unione e, in particolare, potrebbe contribuire a garantire che le procedure di diritto societario non possano essere utilizzate per eludere il diritto dell’Unione e degli Stati membri volto a tutelare l’interesse pubblico. Tale controllo preventivo dovrebbe lasciare impregiudicate le legislazioni nazionali che, nel rispetto degli ordinamenti giuridici e delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, dispongono che tali documenti rivestano la forma di atto pubblico. La presente direttiva non richiede un controllo preventivo dei conti annuali delle società.
- al fine di tutelare gli interessi dei terzi e rafforzare la fiducia nelle transazioni commerciali con diversi tipi di società nel mercato interno, è importante migliorare la trasparenza e agevolare l’accesso transfrontaliero alle informazioni sulle cosiddette «società commerciali di persone», che ai fini della presente direttiva dovrebbero intendersi come
i tipi di società di persone elencati nell’allegato II ter. Tali società di persone svolgono un ruolo importante nell’economia degli Stati membri e sono iscritte in tutti i registri delle imprese nazionali, ma vi sono differenze tra i vari tipi di società di persone e i tipi di informazioni ad esse relativi disponibili in tutta l’Unione, il che comporta difficoltà nell’accesso transfrontaliero a tali informazioni. A tal fine, è opportuno che in tutti gli Stati membri siano pubblicate le stesse informazioni di base su tali società di persone. Gli obblighi di pubblicità per tali società di persone dovrebbero rispecchiare gli obblighi di pubblicità ai quali sono soggette le società di capitali, ma dovrebbero essere adattati alle caratteristiche specifiche delle società di persone. Ad esempio, gli obblighi di pubblicità dovrebbero riguardare anche le informazioni sui soci autorizzati a rappresentare la società di persone, in particolare i soci illimitatamente responsabili. Come nel caso delle società di capitali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre alle società di persone l’obbligo di pubblicare documenti o informazioni ulteriori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva. Qualora tali documenti o informazioni aggiuntivi contengano dati personali, gli Stati membri sono tenuti a trattarli in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). - al fine di agevolare ulteriormente le procedure transfrontaliere per le società e semplificare e ridurre le formalità, come l’apostilla o la traduzione, è opportuno istituire una procura digitale dell’UE. La procura digitale dell’UE dovrebbe basarsi su un modello comune europeo multilingue che le società possono decidere di utilizzare per autorizzare una persona a rappresentare la società in procedure specifiche aventi una dimensione transfrontaliera e rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Tale modello dovrebbe comprendere almeno i campi di dati relativi alla portata della rappresentanza, alla persona autorizzata a rappresentare la società e al tipo di rappresentanza. La procura digitale dell’UE sarebbe costituita conformemente ai requisiti giuridici nazionali. Essa dovrebbe essere accettata come prova del diritto, conferito alla persona autorizzata, di rappresentare la società. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicate le norme nazionali relative alla costituzione di società e alle limitazioni all’uso delle procure in generale. La procura digitale dell’UE dovrebbe assolvere i requisiti sugli attestati elettronici di attributi di cui al regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e le specifiche tecniche del portafoglio europeo di identità digitale per garantire una soluzione comune con una maggiore facilità d’utilizzo. Questo contribuirebbe a ridurre gli oneri amministrativi e finanziari per gli Stati membri diminuendo il rischio di sviluppare sistemi paralleli non interoperabili in tutta l’Unione.
- l’aggiunta, tra le informazioni già soggette all’obbligo di pubblicità per le società di capitali, dell’oggetto sociale che descrive la sua attività principale o le sue attività principali, anche mediante l’utilizzazione del codice a sei caratteri di classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (in sigla NACE) se il diritto interno ne consente l’uso (come in Italia, in cui il corrispettivo è il ben noto codice ATECO) e l’oggetto si registrato nel registro nazionale.
Si rimanda alla consultazione del testo della Direttiva UE 2025/25 per tutti gli approfondimenti.
Allegati: -
Dichiarazioni operazioni in oro: via dal 17 gennaio alle novità
Novità in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro.
In particolare la UIF con un comunicato del 15 gennaio ha evidenziato che in data 17 gennaio 2025 entrerà in vigore il Dlgs. n. 211/2024, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 in tema di controlli sul denaro contante, apportando modifiche anche alla disciplina delle dichiarazioni di operazioni in oro, oggi contenuta nella legge 7/2000 e nelle relative disposizioni di attuazione, vediamo i dettagli.
Dichiarazioni operazioni in oro: il via dal 17 gennaio
Si evidenzia parafrasando il contuenuto di quanto afferma la UIF.
Tra le principali novità, per quanto di competenza dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), si evidenzia che, a partire dal 17 gennaio, le operazioni in oro, che ricadono nell'ambito di applicazione della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024, dovranno essere dichiarate alla UIF, qualora il valore risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro e non più € 12.500.
Nel dettaglio, la dichiarazione è dovuta anche per le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a € 2.500 e complessivamente pari o superiori a € 10.000.
In linea di continuità con i chiarimenti della Banca d'Italia del 2010 nonché con quanto precisato nelle faq della UIF, ai fini dell'adempimento degli obblighi dichiarativi, rileva anche il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento nonché a uso prevalentemente industriale.
Per i trasferimenti al seguito di oro da investimento corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, sono previsti obblighi di dichiarazione e di informativa all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
A partire dal 17 gennaio non dovranno più essere trasmesse alla UIF le dichiarazioni inerenti ai predetti trasferimenti.
Dovranno invece continuare a formare oggetto di dichiarazione alla UIF i trasferimenti al seguito, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, aventi a oggetto oro ad uso prevalentemente industriale nonché il sopra citato materiale d'oro da destinare a fusione.
La recente riforma attribuisce all'Unità il potere di emanare istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa e fino alla loro emanazione delle predette, la Comunicazione della UIF del 2014 continua a trovare applicazione in quanto compatibile con le nuove disposizioni.
Le dichiarazioni di operazioni in oro continueranno a essere inviate attraverso il Portale Infostat- UIF adeguato alla nuova soglia a partire dalla data di entrata in vigore della riforma.
Per info e quesiti, le UIF conclude il comunicato specificando di rivolgersi a:
.