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    Il recesso del socio nelle SPA non quotate secondo Assonime

    Ciò che maggiormente differenzia una SPA quaotata sui mercati regolamentati da una non quotata, dal punto di vista dell’investitore, è la facilità con cui questi possa investire e, specialmente, disinvestire dalla società.

    Per una società non quotata il disinvestimento passa ovviamente attraverso la cessione delle azioni, ma può passare anche dal recesso: in questa situazione sarà la società a liquidare la quota al socio che recede.

    Quando una SPA è costituita a tempo indeterminato, il recesso del socio è garantito dall’articolo 2328 del Codice civile.

    Il Caso n 3/2024 di Assonime

    Del recesso del socio da SPA costitituita a tempo determinato si è occupata Assonime sul suo Caso n 3/2024, pubblicato il giorno 8 aprile 2024.

    Assonime spiega che, in una SPA non quotata e costituita a tempo determinato, il recesso del socio è possibile in due situazioni che configurano altrettante modalità di recesso:

    • recesso consensuale: il recesso è consentito al socio con il consenso unanime di tutti i soci partecipanti alla società, in assenza di una clausola statutaria che disciplini la situazione:
    • recesso ad nutum: è il recesso che avviene in conseguenza dell’attivazione di una clausola statutaria che prevede la possibilità di recedere dalla società, dietro manifestazione dell’intento da parte del socio.

    Il recesso consensuale non rappresenta una vera e propria forma di recessoma va ricondo alla possibilità, prevista dall’articolo 1372 comma 1 del Codice civile, di sciogliere il contratto (di società in questo caso) “per mutuo consenso”.

    In conseguenza di ciò, non trova applicazione la disciplina del recesso e il socio non ottiene la liquidazione della quota di diritto, che però può comunque venirgli concessa con l’accordo di tutti i partecipanti alla società.

    La liquidazione del socio uscente può essere realizzata attraverso due modalità:

    • attraverso l’acquisto di azioni proprie da parte della società, seguendo le prescrizioni previste dall’articolo 2357 del Codice civile;
    • oppure, quando la prima modalità non è percorribile (ad esempio per assenza di riserve disponibili), attraverso una riduzione non proporzionale del capitale sociale, ammessa dietro consenso unanime di tutti i soci.

    Se l’acquisto di azioni proprie, quando possibile, è una operazione che non presenta particolari sensibilità, lo stesso non può dirsi per la riduzione del capitale sociale; in quanto, una situazione del genere, richiede che vengano tutelati gli interessi degli altri soci e dei terzi.

    Se l’interesse degli altri soci è, in un certo qual modo, tutelato dal fatto che il recesso, in questo caso, avviene dietro consenso unanime di tutti i soci partecipanti alla società, lo stesso non potrà dirsi per i terzi creditori, i quali possono fare opposizione, in base all’articolo 2445 del Codice civile. 

    In caso di accoglimento dell’opposizione può risultare preclusa la liquidazione del socio con risorse provenienti dalla società.

    In questa situazione, i criteri di determinazione del valore della quota sono rimesi alla libera negoziazione tra le parti.

    Per quanto riguarda, invece, il recesso ad nutum, che avviene in conseguenza dell’attivazione, da parte del socio, di una clausola statutaria che preveda esplicitamente la possibilità di recesso con un determinato preavviso, Assonime sottolinea come la sentenza numero 2629/2024 della Corte di Cassazione abbia stabilito la legittimità dell’esistenza di una tale clausola statutaria, ex articolo 2437 comma 4 del Codice civile.

    Tale modalità di recesso costituisce una tipica forma di recesso e, di conseguenza ne segue i meccanismi previsti dalla normativa.

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    Autotrasporto e Guida Sicura 2024-2025: formazione dei conducenti

    Il Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’Autotrasporto di cose per conto di terzi con la collaborazione di RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti SpA, realizzano una seconda edizione della Campagna di formazione “Guidiamo Sicuro” per le annualità 2024 – 2025. 

    Il progetto avrà una durata di 24 mesi e consisterà nella formazione teorica e pratica di 1.800 conducenti appartenenti alle imprese regolarmente iscritte all’Albo Nazionale Autotrasporto. 

    La Campagna di formazione ha l’obiettivo di perfezionare le competenze e le conoscenze dei conducenti rispetto a modalità di guida sicure ed ecosostenibili, nonché diffondere le migliori tecniche di guida in modo da determinare minori consumi, una corretta manutenzione del veicolo, maggiore sicurezza stradale e conseguente sostenibilità ambientale. 

    A tale scopo il Comitato, in collaborazione con RAM, intende selezionare 1.800 conducenti di veicoli stradali adibiti al trasporto merci per conto terzi su tutto il territorio nazionale da avviare ai corsi di formazione. 

    Autotrasporto e formazione conducenti: come partecipare al Bando Guida sicura

    La partecipazione alla procedura di selezione dei conducenti è consentita esclusivamente alle imprese che, alla data di pubblicazione del bando, risultino regolarmente iscritte all’Albo Nazionale Autotrasporto. 

    Ciascuna impresa richiedente può candidare alla selezione un numero illimitato di conducenti, purché gli stessi, alla data di pubblicazione del bando e per l’intera durata della campagna di formazione, siano titolari, soci, collaboratori o dipendenti dell’impresa richiedente.

    Potranno accedere anche i partecipanti alla precedente edizione fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 6 ossia "si specifica che verranno ammessi prioritariamente i conducenti che non hanno già usufruito della formazione nella precedente Campagna Guidiamo Sicuro".

    Per maggiori dettagli è possibile consultare il Bando 2024-2025.

    Autotrasporto e formazione conducenti: presenta la domanda 2024

    La domanda di partecipazione, da presentare tramite apposita piattaforma informatica le cui modalità di accesso e funzionamento sono reparibili sul sito del RAM, dovrà essere compilata in ogni sua parte e, una volta generata dalla piattaforma, dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa richiedente o da un procuratore generale o speciale (in tal caso deve essere prodotta la procura) e, di seguito, inviata tramite la medesima piattaforma a partire dalle ore 12:00 del giorno Lunedì 15 aprile 2024 fino alle ore 12:00 del giorno Lunedì 15 luglio 2024.  

    L’invio della domanda di partecipazione comporta accettazione integrale di tutte le clausole previste dal presente bando nonché impegno ad eseguire interamente la formazione (sessione di formazione teorica e pratica).

    Autotrasporto e formazione conducenti: le lezioni

    La Campagna di formazione prevede lo svolgimento di sessioni formative attinenti alle seguenti materie: 

    • Guida sicura: nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche svolte con l’obiettivo di adottare comportamenti di guida corretti nonché di imparare a riconoscere e prevenire le situazioni di pericolo; 
    • Guida ecosostenibile: nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche svolte con l’obiettivo di acquisire uno stile di guida che consenta di risparmiare carburante e diminuire l’usura del veicolo.

    Allegati:
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    Autorizzazione CEMT 2024 per trasporto merci su strada

    Il 2 maggio 2024 è stato pubblicato in GU n. 101 il decreto 19.04.2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per dare il via alla presentazione della domanda di assegnazione delle trentaquattro autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili per l’anno 2024.

    Trasporto merci su strada e autorizzazioni CEMT anno 2024

    Nello specifico si tratta del Decreto 19.04.2024 Modifiche  al   decreto  dirigenziale  del  9  luglio    2013   recante «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005,   in  materia di autorizzazioni  internazionali  al   trasporto  merci  su   strada».

    È stabilito che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto, sarà possibile presentare domanda di assegnazione delle trentaquattro autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili, valide per l’anno 2024

    Ciascuna impresa potrà presentare domanda per un massimo di tre autorizzazioni multilaterali CEMT, e comunque in numero non superiore ai veicoli idonei posseduti.

    Le domande dovranno essere presentate 

    Il termine ultimo di presentazione è fissato al quindicesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione del presente decreto (entro il 17 maggio 2024).

    Autorizzazione CEMT: di cosa si tratta

    Un’autorizzazione CEMT (Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti) consente alle aziende di effettuare trasporti di merce su strada tra i Paesi membri della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti. Le autorizzazioni vengono rilasciate dal Ministero dei Trasporti e del Commercio pertinente.

    L’autorizzazione è quindi utile per quelle imprese di trasporto internazionale che operano su rotte transfrontaliere all’interno dell’area CEMT.  

    Si ricorda che tali autorizzazioni devono accompagnare sempre il veicolo dal luogo di carico a quello di scarico.

    Per quanto riguarda le imprese italiane,  il Decreto ministeriale 9 luglio 2013 disciplina il rilascio delle autorizzazioni CEMT.

    Si consiglia di verificare l’elenco aggiornato dei paesi membri presso le fonti ufficiali della CEMT o del ministero dei trasporti del proprio paese.

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    Le prestazioni accessorie dei soci nelle società di capitali

    In base all’articolo 2345 del Codice civile, oltre ai conferimenti, l’atto costitutivo di una SPA può stabilire l’obbligo per i soci di eseguire prestazioni accessorie, non consistenti in denaro,determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento”.

    La norma civilistica è scritta specificatamente per le SPA ma, pur non esistendo un esplicito rinvio normativo nella disciplina delle SRL, si ritiene che tale norma sia a queste per intero applicabile.

    A sostegno di tale tesi è intervenuto il Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 9 del 18 marzo 2004, con la quale viene affermato che “la mancanza di un espresso rinvio alla disciplina delle prestazioni accessorie nella SPA (articolo 2345 Codice civile) non fa venir meno la possibilità che l’atto costitutivo di SRL stabilisca l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie, determinandone contenuto, durata, modalità e compenso”.

    L’inquadramento fiscale

    Definita la legittimità di richiedere prestazioni accessorie ai soci, da effettuarsi nei confronti della società partecipata, dietro corrispettivo in denaro, il corretto inquadramento fiscale da applicarsi alla situazione, sia per i soci che per la società, non è scontato.

    Il tema è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione, in seguito a interpello, numero 81/E del 11 marzo 2002, con la quale viene affermato che tali prestazioni debbano essere considerate collaborazioni coordinate e continuative, in considerazione della “mancanza del vincolo della subordinazione, la prevalenza del lavoro personale del socio che si svolge senza l’impiego di mezzi organizzati, la retribuzione periodica prestabilita, la continuità nel tempo della prestazione lavorativa e la coordinazione, che si realizza attraverso l’inserimento funzionale del socio prestatore nell’organizzazione economica della società”.

    In conseguenza di ciò, è possibile quindi inquadrare dal punto di vista fiscale (e previdenziale) le prestazioni accessorie nel contesto del lavoro dipende, in quanto, in base alle previsioni del comma 1, lettera c-bis), dell’articolo 50 del TUIR, tali tipologie di reddito a tutti gli effetti “sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente”.

    Non è affatto un caso, infatti, se oggi le prestazioni accessorie nelle società di capitali vengono spesso utilizzate, in modo più o meno forzato a seconda dei casi, per superare l’impossibilità di inquadramento degli amministratori come lavoratori dipendenti all’interno della società da loro partecipata.

    Per quanto riguarda invece la società, gli importi corrisposti ai soci per prestazioni accessorie rappresentanocosti deducibili dal reddito d’impresa […] e concorrono a formare la base imponibile IRAP per l’ammontare spettante in ciascun periodo d’imposta ai soci obbligati alla prestazione accessoria, così come previsto dalla delibera assembleare”.

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    Autoscuole: nuove regole per la formazione degli istruttori

    E'  stato pubblicato il  22 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale il Decreto del ministero delle infrastrutture n. 34 del 1.2.2024  con  modifiche al precedente "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola.

    Le novità portano a una semplificazione della procedura di formazione, in particolare prevedendo che non sia più necessario il possesso della patente di categoria D/E per l'aspirante istruttore

    •  viene modificato il programma dei corsi di formazione, con l'introduzione  di moduli  dedicati  ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e di 8 ore sull' utilizzo del  tachigrafo e ADR 
    • viene modificato anche il programma d'esame 
    • in caso di bocciatura in una singola prova, verranno tenute valide le prove d'esame  già superate  in precedenza 

    Le disposizioni del regolamento si applicano  ai  corsi di formazione autorizzati o avviati a decorrere dalla data della  sua  entrata in vigore. 

    Ai corsi avviati prima di tale data e ai  relativi  esami continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti  in precedenza  ma ATTENZIONE :

    •  trascorsi dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento, ferma restando la validità degli attestati  di  frequenza  dei  corsi  di  formazione  iniziale   o   di   estensione  dell'abilitazione  erogati  prima  della  data di entrata in vigore, tutti gli esami per conseguire  o  estendere l'abilitazione di insegnante o di istruttore di  autoscuola  si conformeranno alle  nuove disposizioni. 
    •  In questi casi  sarà  consentita  la  compartecipazione  ai corsi di allievi che frequentano l'intero programma di  formazione  iniziale  o  di  estensione  dell'abilitazione  di  insegnante  o  di  istruttore, con quella di allievi che intendano frequentare  le  sole  parti di programma non erogate ai sensi della previgente disciplina.

    Sono fornite anche in allegato 

    ALLEGATO 1 il programma di formazione per gli insegnanti

    ALLEGATO 2   il programma di formazione per gli istruttori 

    ALLEGATO 2-bis  Estensione dell’abilitazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera a)

    ALLEGATO 3   Attestato di frequenza della formazione iniziale

    ALLEGATO 3bis Attestato di frequenza della formazione periodica

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    Bonus patenti autotrasportatori: domande dal 4 marzo

    Il MIT ministero dei trasporti informa del fatto che anche per l’annualità 2024 sono disponibili risorse per richiedere il buono patente autotrasporto destinato a coprire l'80 per cento, fino ad un massimo di € 2.500, della spesa per la formazione necessaria per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci, da parte di cittadini, italiani o europei, di età compresa fra diciotto e trentacinque anni. 

    Attenzione al fatto che è possibile richiedere il buono sulla piattaforma del MIT a partire dalle ore 12 del 4 marzo 2024 fino ad esaurimento delle risorse.

    Bonus patenti autotrasportatori: che cos'è

    Ricordiamo che sono previsti 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e che il contributo può essere riconosciuto una volta sola. 

    Per richiedere il Bonus patenti giovani autotrasportatori occorre accedere alla piattaforma preposta: Bonus patente (mit.gov.it)

    I fondi del ministero sono destinati a giovani tra i diciotto e trentacinque anni che vogliano conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

    Attenzione al fatto che sulla piattaforma è presente una guida pratica e anche una sezione faq per le risposte ai dubbi  frequenti

    In data 18 ottobre 2022 veniva Pubblicato in GU n 244 il Decreto 30 giugno con le regole per il Bonus patente giovani autotrasportatori.

    In particolare, il decreto disciplina i  criteri e le modalità di concessione ed  erogazione del «buono  patente autotrasporto» di  cui  al  «Programma  patenti  giovani autisti  per  l'autotrasporto» istituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
    A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31  dicembre  2026,  il Programma incentiva la formazione di nuovi conducenti per il settore dell'autotrasporto mediante l'erogazione di benefici volti a coprire, in parte, i costi necessari  al  conseguimento  dei  titoli  e  delle abilitazioni  professionali  per  la  guida  dei  veicoli   destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

    Il fondo ha dotazione pari:

    • a 3,7 milioni di euro per l’anno 2022 
    • a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

    Bonus patenti autotrasportatori: a chi spetta

    Il fondo di cui sopra sarà utilizzato per concedere:

    • per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, 
    • un contributo, denominato ‘buono patente autotrasporto"
    • pari all’80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, 
    • in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e i 35 anni,
    • per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.

    Il voucher può essere richiesto solo per via telematica attraverso la piattaforma "Buono patenti" accessibile anche tramite il sito del MEF. 

    L'applicazione web è gestita dalla società informatica Sogei.  Per accedere al contributo sarà necessario registrarsi sulla piattaforma e compilare il modulo di istanza. 

    L'identità dell'utente viene poi verificata in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale attraverso Spid, CIE o CNS. 

    Il Ministero attribuisce il buono nell'area riservata a ciascun beneficiario.

    Ciascun  buono può essere  utilizzato  presso le autoscuole accreditate che applicano una  riduzione  delle spese di formazione pari  al valore  del buono stesso.
    Attenzione al fatto che il buono deve essere attivato entro sessanta giorni dalla relativa emissione, decorso tale termine, il buono è automaticamente annullato.  

    In caso di annullamento del bono, il beneficiario può richiedere l'emissione di un nuovo buono, secondo  le  procedure e nei limiti delle risorse disponibili all'atto della  nuova  richiesta  di emissione. 

    Le autoscuole, una volta accreditate, verranno inserite in un apposito elenco consultabile dai beneficiari.

    In caso di usi del buono difformi da quanto previsto dal decreto, Sogei procede in via autonoma alla cancellazione dall'elenco delle autoscuole.

    Si attendono ulteriori notizie dalla bozza del provvedimento attuativo.

    Bonus patenti autotrasportatori: quali spese copre

    Il buono può essere utilizzato esclusivamente per  far fronte alle spese di formazione da sostenere  per  il  conseguimento, anche cumulativo:

    • a) di una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, lettere h), i), l), m), n), o), p), q), del codice della strada;
    • b) della carta di qualificazione del conducente (CQC) di  cui  al Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e di cui all'art. 116, comma 11, del codice della strada.

    Il buono è emesso secondo l'ordine cronologico di inoltro delle istanze fino ad esaurimento delle risorse  disponibili  per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

    Allegati:
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    Disabilità: in arrivo l’autorità Garante per la tutela dei diritti

    Il Governo ha approvato in esame definitivo lo schema di decreto legislativo che istituisce un nuova autorità indipendente: il "Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità» che dovrà assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione europea e dalle norme nazionali.

    Il testo del decreto ha  ottenuto l’intesa della Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Alleghiamo in fondo all'articolo il testo fornito dalla presidenza del Consiglio

    La decorrenza della nuova Autorità è prevista dal 1 gennaio 2025 

    Vediamo di seguito  ulteriori dettagli  sulle funzioni e le modalità di azione .

    Garante persone con disabilità: la struttura organizzativa

     Il Garante per la disabilità sarà  organo collegiale composto dal presidente e da due componenti individuati tra persone di notoria indipendenza e di specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. (Non possono essere scelti tra persone che rivestono o abbiano rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e, in ogni caso, non devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni del Garante.

    L'autorità, come il garante per la privacy , godrà di poteri  autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.  A questa autorità si potranno rivolgere con richieste di tutela i cittadini disabili e il oro familiari ma il Garante  avrà anche poteri di verifica diretta sipesioni e emanazione di linee guida in materia di difesa dei diritti delle persone disabili

    Garante persone con disabilità: le funzioni

    In particolare  è previsto che il Garante eserciti  le seguenti funzioni:

    • a)    vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai princìpi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e dagli altri trattati internazionali dei quali l’Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia; 
    • b)    contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie
    • c)    promuove l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, 
    • d)    riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati  nonché dall’Autorità politica delegata in materia di disabilità  Il Garante stabilirà le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni;  
    • e)    svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori; 
    • g)    formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte proponendo o sollecitando interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
    • h)    promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti in particolare nelle istituzioni scolastiche   trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di disabilità sull’attività svolta;
    • n)    visita, con accesso illimitato ai luoghi, fle strutture che erogano servizi pubblici essenziali 
    • p)    agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative; 
    • q)    definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole.