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In Gazzetta il decreto Disabilità che modifica la legge 104
Il Consiglio dei ministri aveva approvato il 3 novembre 2023 in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227 per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità/invalidità, attualmente regolate dalla legge 104 1992.
La legge intende garantire ai disabili il riconoscimento della propria condizione e dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nel rispetto dei principi di
- autodeterminazione e di
- non discriminazione.
e si inquadra nel programma del PNRR Riforma 1.1 della Missione 5, Componente 2.
Nel Consiglio dei ministri del 15 aprile 2024 è giunta l'approvazione definitiva del decreto legislativo che fornisce la nuova definizione della condizione di disabilità (che comprende anche l'attuale definizione di invalidità), i criteri per valutazione di base, la valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato per le persone disabili. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2024.
Il decreto legislativo 62/2024 entra in vigore il 30 giugno 2024 e per alcuni aspetti prevede l'emanazione entro 6 mesi di un decreto ministeriale con disposizioni effettivamente applicabili dal 10 gennaio 2025.
ll secondo decreto riguardava invece l'istituzione della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in tema di disabilità e è ancora ufficiale.
Vediamo piu in dettaglio i contenuti di entrambi i provvedimenti.
D.lgs 62 2024: valutazione multidimensionale disabilità e progetto di vita
Il decreto legislativo 62 2024 si occupa in particolare di dare una definizione della condizione di disabilità e delle procedure di accertamento di tale condizione con una revisione dei processi valutativi di base volti a una valutazione multidimensionale, necessaria per la predisposizione di un progetto di vita individuale e personalizzato.
L’obiettivo è di rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili a esercitare le libertà e i diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, scelti liberamente dalla persona stessa.
Il decreto modifica l’attuale contesto normativo in particolare la legge 104 1992 con cinque aspetti innovativi:
- le definizioni di disabilità, della condizione di disabilità e della persona con disabilità, si introduce una nuova prospettiva non derivante più dalla mera visione medica dell’impedimento determinato dalla malattia o patologia ma intesa quale risultato dell’interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita;
- l’adozione dal 1° gennaio 2025 della classificazione internazionale delle malattie (lCD) dell’Organizzazione mondiale della sanità e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF): il loro utilizzo congiunto fornisce un quadro più ampio e significativo della salute delle persone;
- il procedimento unitario (e unificato) di valutazione di base, sarà affidato all’INPS dal 1° gennaio 2026, e la certificazione della condizione di disabilità, sarà unificata al processo dell’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità, degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza. Il procedimento sarà attivato da un certificato medico introduttivo
- seguirà un procedimento di valutazione multidimensionale per la predisposizione del progetto di vita. . Si tratta di una valutazione bio-psico-sociale, effettuata in collaborazione con la stessa persona con disabilità e che, partendo dalla valutazione di base si completa con gli elementi del contesto sociale concreto della persona Nella unità di valutazione faranno parte anche soggetti delle istituzioni ed enti assistenziali coinvolti nella fase attuativa per creare un vero e proprio patto di corresponsabilità;
- prevede anche il diritto all’accomodamento ragionevole, cioè la possibiità di modifiche e adattamenti, purché non eccessivi o sproporzionati, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio dei diritti civili e sociali.
La sperimentazione delle nuove procedure è prevista per tutto l’anno 2025 con l’applicazione a campione delle disposizioni sia in materia di valutazione di base che relativamente alla valutazione multidimensionale, finalizzata anche all’aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento.
Per l'attuazione delle misure di formazione del personale coinvolto , è previsto un limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per il 2025.menrte per l'implementazione progetti di vita che prevedono interventi, e sostegni non rientranti nell' offerta del territorio di riferimento, è istituito un fondo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 25 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025.
Decreto su livelli essenziali prestazioni per la disabilità LEP
Il secondo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 novembre 2023 regola l'istituzione della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in favore delle persone con disabilità, in attuazione della legge delega 22 dicembre 2021, n. 227.
Della Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, faranno parte, oltre ai ministri competenti per materia:
- un delegato della Commissione tecnica per i fabbisogni standard,
- il Presidente della Conferenza delle Regioni,
- il Presidente dell’ANCI e
- i Presidenti delle Federazioni maggiormente rappresentative delle Associazioni in materia di disabilità.
La Cabina di regia sarà incaricata di
- effettuare una prima ricognizione delle prestazioni essenziali delle persone con disabilità,
- proporre linee guida per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e in particolare riconosce il progetto individuale di vita come livello essenziale
- verifica le modalità di integrazione dei LEP con i livelli essenziali di assistenza (LEA);
- assicurare il coordinamento e la piena effettività della normativa riguardante sussidi, incentivi e agevolazioni per le persone con disabilità, anche con riguardo alle tutele previste dalla normativa in materia di invalidità civile.
La Cabina di regia individuerà le concrete modalità attuative prevedendo anche collaborazioni tra pubblico, privati e terzo settore – per prevedere e garantire gli obiettivi
Inoltre, concorrerà a determinare gli indirizzi di impiego delle risorse destinate alla definizione e all’attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, secondo i principi di sussidiarietà e differenziazione e in base ai modelli territoriali di assistenza integrata
Decreto disabilità 62 2024 le modifiche alla 104
Il decreto legislativo sulla valutazione e l'assistenza modifica diverse normative italiane preesistenti riguardanti la disabilità, le prestazioni sociali, e le normative per l'assistenza e l'integrazione delle persone con disabilità.
Ecco un elenco delle principali leggi che subiscono variazioni:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Modifica significativa della definizione di "persona con disabilità" e delle procedure per l'assegnazione dei sostegni, nonché introduzione di nuove disposizioni relative agli accomodamenti ragionevoli.
- Legge 30 marzo 1971, n. 118 – Modifiche relative agli accertamenti dell'invalidità civile.
- Legge 27 maggio 1970, n. 382 e Legge 26 maggio 1970, n. 381 – Modifiche agli accertamenti per cecità e sordità civile.
- Legge 24 giugno 2010, n. 107 – Modifiche relative agli accertamenti per la sordocecità.
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 – Integrazione delle disposizioni per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità nel nuovo sistema di valutazione.
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Modifiche alle norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016 – Aggiornamenti sui criteri per la concessione di assistenza protesica sanitaria e riabilitativa.
Come anticipato, le modifiche sono principalmente orientate verso una maggiore integrazione delle persone con disabilità nella società, l'aggiornamento dei criteri di accertamento e valutazione della disabilità, e l'introduzione di misure di sostegno più adeguate e personalizzate.
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Il recesso del socio nelle SPA non quotate secondo Assonime
Ciò che maggiormente differenzia una SPA quaotata sui mercati regolamentati da una non quotata, dal punto di vista dell’investitore, è la facilità con cui questi possa investire e, specialmente, disinvestire dalla società.
Per una società non quotata il disinvestimento passa ovviamente attraverso la cessione delle azioni, ma può passare anche dal recesso: in questa situazione sarà la società a liquidare la quota al socio che recede.
Quando una SPA è costituita a tempo indeterminato, il recesso del socio è garantito dall’articolo 2328 del Codice civile.
Il Caso n 3/2024 di Assonime
Del recesso del socio da SPA costitituita a tempo determinato si è occupata Assonime sul suo Caso n 3/2024, pubblicato il giorno 8 aprile 2024.
Assonime spiega che, in una SPA non quotata e costituita a tempo determinato, il recesso del socio è possibile in due situazioni che configurano altrettante modalità di recesso:
- recesso consensuale: il recesso è consentito al socio con il consenso unanime di tutti i soci partecipanti alla società, in assenza di una clausola statutaria che disciplini la situazione:
- recesso ad nutum: è il recesso che avviene in conseguenza dell’attivazione di una clausola statutaria che prevede la possibilità di recedere dalla società, dietro manifestazione dell’intento da parte del socio.
Il recesso consensuale non rappresenta una vera e propria forma di recesso, ma va ricondo alla possibilità, prevista dall’articolo 1372 comma 1 del Codice civile, di sciogliere il contratto (di società in questo caso) “per mutuo consenso”.
In conseguenza di ciò, non trova applicazione la disciplina del recesso e il socio non ottiene la liquidazione della quota di diritto, che però può comunque venirgli concessa con l’accordo di tutti i partecipanti alla società.
La liquidazione del socio uscente può essere realizzata attraverso due modalità:
- attraverso l’acquisto di azioni proprie da parte della società, seguendo le prescrizioni previste dall’articolo 2357 del Codice civile;
- oppure, quando la prima modalità non è percorribile (ad esempio per assenza di riserve disponibili), attraverso una riduzione non proporzionale del capitale sociale, ammessa dietro consenso unanime di tutti i soci.
Se l’acquisto di azioni proprie, quando possibile, è una operazione che non presenta particolari sensibilità, lo stesso non può dirsi per la riduzione del capitale sociale; in quanto, una situazione del genere, richiede che vengano tutelati gli interessi degli altri soci e dei terzi.
Se l’interesse degli altri soci è, in un certo qual modo, tutelato dal fatto che il recesso, in questo caso, avviene dietro consenso unanime di tutti i soci partecipanti alla società, lo stesso non potrà dirsi per i terzi creditori, i quali possono fare opposizione, in base all’articolo 2445 del Codice civile.
In caso di accoglimento dell’opposizione può risultare preclusa la liquidazione del socio con risorse provenienti dalla società.
In questa situazione, i criteri di determinazione del valore della quota sono rimesi alla libera negoziazione tra le parti.
Per quanto riguarda, invece, il recesso ad nutum, che avviene in conseguenza dell’attivazione, da parte del socio, di una clausola statutaria che preveda esplicitamente la possibilità di recesso con un determinato preavviso, Assonime sottolinea come la sentenza numero 2629/2024 della Corte di Cassazione abbia stabilito la legittimità dell’esistenza di una tale clausola statutaria, ex articolo 2437 comma 4 del Codice civile.
Tale modalità di recesso costituisce una tipica forma di recesso e, di conseguenza ne segue i meccanismi previsti dalla normativa.
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Autorizzazione CEMT 2024 per trasporto merci su strada
Il 2 maggio 2024 è stato pubblicato in GU n. 101 il decreto 19.04.2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per dare il via alla presentazione della domanda di assegnazione delle trentaquattro autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili per l’anno 2024.
Trasporto merci su strada e autorizzazioni CEMT anno 2024
Nello specifico si tratta del Decreto 19.04.2024 Modifiche al decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto merci su strada».
È stabilito che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto, sarà possibile presentare domanda di assegnazione delle trentaquattro autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili, valide per l’anno 2024.
Ciascuna impresa potrà presentare domanda per un massimo di tre autorizzazioni multilaterali CEMT, e comunque in numero non superiore ai veicoli idonei posseduti.
Le domande dovranno essere presentate
- secondo lo schema di cui all’allegato n.1 del decreto del 9 luglio 2013,
- a mezzo pec all’indirizzo della Divisione 7, [email protected].
Il termine ultimo di presentazione è fissato al quindicesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione del presente decreto (entro il 17 maggio 2024).
Autorizzazione CEMT: di cosa si tratta
Un’autorizzazione CEMT (Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti) consente alle aziende di effettuare trasporti di merce su strada tra i Paesi membri della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti. Le autorizzazioni vengono rilasciate dal Ministero dei Trasporti e del Commercio pertinente.
L’autorizzazione è quindi utile per quelle imprese di trasporto internazionale che operano su rotte transfrontaliere all’interno dell’area CEMT.
Si ricorda che tali autorizzazioni devono accompagnare sempre il veicolo dal luogo di carico a quello di scarico.
Per quanto riguarda le imprese italiane, il Decreto ministeriale 9 luglio 2013 disciplina il rilascio delle autorizzazioni CEMT.
Si consiglia di verificare l’elenco aggiornato dei paesi membri presso le fonti ufficiali della CEMT o del ministero dei trasporti del proprio paese.
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Imposta sostitutiva controllate: le regole per il regime opzionale CFC
Le Entrate pubblicano il Provvedimento n 213637 del 30 aprile con disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC) con la definizione delle modalità applicative dell’opzione dell'imposta sostitutiva.
Ricordiamo che l’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, attuativo della delega fiscale, ha modificato la disciplina CFC di cui all’articolo 167 del TUIR, prevedendo nell’ottica di semplificare la verifica dei requisiti per l’applicazione della disciplina CFC, evitando il raffronto tra il livello di tassazione effettiva estera e quello di tassazione virtuale interna l’introduzione di un regime opzionale di tassazione alternativa.
Regime opzionale CFE: ambito di applicazione
L’opzione per l’imposizione sostitutiva è applicabile dal soggetto controllante nei confronti di tutte le controllate che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
- 1) realizzano oltre un terzo dei proventi classificabili “passive income”, secondo le categorie previste dalla lett. b), comma 4 dell’articolo 167 del TUIR;
- 2) redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.
Al riguardo, si precisa che, nel caso di controllata di cui al punto 3, lettere b) e c), si fa riferimento al bilancio d’esercizio della casa madre (comprensivo delle risultanze economiche e patrimoniali della stabile organizzazione) che sia oggetto di revisione e certificazione.
In applicazione di commi 4-ter, ultimo periodo e 4-quater dell’articolo 167 del TUIR, l’opzione non è esercitabile da parte del soggetto controllante in presenza di controllate che pur integrando la condizione indicate (al punto 2.1.1), non soddisfano la condizione di cui al punto 2.1.2.
Regime opzionale CFC: come optare
L’opzione è esercitata dal soggetto controllante nel quadro FC rubricato “Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)” della dichiarazione dei redditi ed ha efficacia a partire dal periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.
Nel caso di controllo indiretto, per il tramite di soggetti residenti o stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti controllati, l’opzione è esercitata dal soggetto controllante di ultimo livello.
L’opzione ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio, essa si intende tacitamente rinnovata salvo revoca.
L’opzione ha effetto anche per le controllate a qualunque titolo acquisite nel periodo di efficacia dell’opzione purché ricorrano i requisiti di cui al punto 2.1.2, senza che sia necessaria una nuova opzione. Alla scadenza del triennio di validità, la revoca dell’opzione avviene mediante indicazione nel quadro FC del modello di dichiarazione dei redditi riferito al quarto periodo d’imposta successivo a quello di esercizio o rinnovo dell’opzione, secondo le modalità previste per l’esercizio della stessa opzione ossia dal controllante ed ha efficacia dal periodo di imposta oggetto della dichiarazione.
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Bonus patenti autotrasportatori: domande dal 4 marzo
Il MIT ministero dei trasporti informa del fatto che anche per l’annualità 2024 sono disponibili risorse per richiedere il buono patente autotrasporto destinato a coprire l'80 per cento, fino ad un massimo di € 2.500, della spesa per la formazione necessaria per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci, da parte di cittadini, italiani o europei, di età compresa fra diciotto e trentacinque anni.
Attenzione al fatto che è possibile richiedere il buono sulla piattaforma del MIT a partire dalle ore 12 del 4 marzo 2024 fino ad esaurimento delle risorse.
Bonus patenti autotrasportatori: che cos'è
Ricordiamo che sono previsti 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e che il contributo può essere riconosciuto una volta sola.
Per richiedere il Bonus patenti giovani autotrasportatori occorre accedere alla piattaforma preposta: Bonus patente (mit.gov.it)
I fondi del ministero sono destinati a giovani tra i diciotto e trentacinque anni che vogliano conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.
Attenzione al fatto che sulla piattaforma è presente una guida pratica e anche una sezione faq per le risposte ai dubbi frequenti
In data 18 ottobre 2022 veniva Pubblicato in GU n 244 il Decreto 30 giugno con le regole per il Bonus patente giovani autotrasportatori.
In particolare, il decreto disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del «buono patente autotrasporto» di cui al «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto» istituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, il Programma incentiva la formazione di nuovi conducenti per il settore dell'autotrasporto mediante l'erogazione di benefici volti a coprire, in parte, i costi necessari al conseguimento dei titoli e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.Il fondo ha dotazione pari:
- a 3,7 milioni di euro per l’anno 2022
- a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
Bonus patenti autotrasportatori: a chi spetta
Il fondo di cui sopra sarà utilizzato per concedere:
- per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026,
- un contributo, denominato ‘buono patente autotrasporto",
- pari all’80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro,
- in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e i 35 anni,
- per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.
Il voucher può essere richiesto solo per via telematica attraverso la piattaforma "Buono patenti" accessibile anche tramite il sito del MEF.
L'applicazione web è gestita dalla società informatica Sogei. Per accedere al contributo sarà necessario registrarsi sulla piattaforma e compilare il modulo di istanza.
L'identità dell'utente viene poi verificata in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale attraverso Spid, CIE o CNS.
Il Ministero attribuisce il buono nell'area riservata a ciascun beneficiario.
Ciascun buono può essere utilizzato presso le autoscuole accreditate che applicano una riduzione delle spese di formazione pari al valore del buono stesso.
Attenzione al fatto che il buono deve essere attivato entro sessanta giorni dalla relativa emissione, decorso tale termine, il buono è automaticamente annullato.In caso di annullamento del bono, il beneficiario può richiedere l'emissione di un nuovo buono, secondo le procedure e nei limiti delle risorse disponibili all'atto della nuova richiesta di emissione.
Le autoscuole, una volta accreditate, verranno inserite in un apposito elenco consultabile dai beneficiari.
In caso di usi del buono difformi da quanto previsto dal decreto, Sogei procede in via autonoma alla cancellazione dall'elenco delle autoscuole.
Si attendono ulteriori notizie dalla bozza del provvedimento attuativo.
Bonus patenti autotrasportatori: quali spese copre
Il buono può essere utilizzato esclusivamente per far fronte alle spese di formazione da sostenere per il conseguimento, anche cumulativo:
- a) di una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, lettere h), i), l), m), n), o), p), q), del codice della strada;
- b) della carta di qualificazione del conducente (CQC) di cui al Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e di cui all'art. 116, comma 11, del codice della strada.
Il buono è emesso secondo l'ordine cronologico di inoltro delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Allegati: -
Assemblee a distanza per società e associazioni fino ad aprile 2024
Con il decreto Milleproroghe 2024 convertito in Legge n 18 del 23 febbraio pubblicata in GU n 49/2024 è stata approvata la possibilità di svolgere a distanza le assemblee di società e associazioni, anche quando tale possibilità non sia prevista dallo statuto.
A regime, le modalità di svolgimento delle assemblee sono regolate dalle previsioni statutarie, le quali posso appunto prevedere, o non prevedere, la possibilità che queste vengano svolte con modalità telematiche.
Durante la fase emergenziale conseguente alla pandemia da Covid 19, il Legislatore aveva prodotto una disciplina in deroga, la quale appunto prevedeva la possibilità di svolgere a distanza le assemblee di società ed enti non commerciali, anche quando tale possibilità non era contemplata dallo statuto.
Più precisamente l’articolo 106 del DL 18/2020, il cosiddetto decreto Cura Italia, conteneva le “norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti”, disposte durante l’emergenza epidemiologica, che si sarebbero dovute espletare a distanza anche in assenza di espressa previsione statutaria, fino a quando “è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da Covid-19”.
Tale normativa transitoria è stata di anno in anno prorogata, l’ultima volta dal decreto Milleproroghe 2023 fino al 31 luglio dello stesso anno.
Con il decreto Milleproroghe 2024, in corso di definizione, tale possibilità è stata ulteriormente prorogata fino al 30 aprile 2024.
Dopo tale data (a meno di una nuova proroga), tornerà in vigore la previgente normativa a regime.
Cosa contiene la deroga
La disciplina transitoria, la cui efficacia è stata prorogata fino al 30 aprile 2024 prevede la possibilità, per società, cooperative, associazioni e fondazioni, di:
- svolgere le assemblee sociali parzialmente o totalmente con modalità virtuali, anche in deroga alle diverse previsioni statutarie;
- svolgere le assemblee sociali anche con modalità totalmente telematica, senza che ci sia la necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario o il notaio;
- esprimere il voto nelle assemblee sociali con modalità elettronica o per corrispondenza, anche in deroga a eventuali previsioni statutarie contrarie, purché si riesca a garantire l’identificazione del votante.
La deroga non incide sui termini ordinariamente previsti per la convocazione delle assemblee, né per quelli relativi all’approvazione dei bilanci.
Anche in assenza di espressa previsione normativa, si ritiene che la deroga possa essere estesa anche alle riunioni dei Collegi sindacali e dei Consigli di amministrazione.
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Partecipazioni a tempo di SRL e SPA: il trattamento fiscale
Recentemente il Consiglio Notarile di Milano si è espresso sulla legittimità, per SPA e SRL, di emettere partecipazioni al capitale sociale che si autoestinguono dopo un determinato periodo o al sopraggiungere di uno specifico evento.
Chi scrive ha trattato l’argomento con l’articolo Le partecipazioni a tempo delle SPA e delle SRL, a cui si rimanda per un approfondimento civilistico della questione.
Il 24 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta a interpello numero 15, nella quale prende in esame la fattispecie delle partecipazioni a tempo e la inquadra dal punto di vista fiscale.
Il caso esaminato è interessante perché rappresenta una tipica situazione nella quale le partecipazioni auto estinguibili hanno una ragione d’essere.
Infatti, la società in esame ha emesso, con finalità di finanziamento, delle quote di partecipazioni che si estinguono automaticamente nel momento in cui, al socio che le detiene, sono elargiti utili e riserve per un importo predefinito, pari al capitale investito più la sua remunerazione, senza ulteriori diritti sulla liquidazione della quota; tenendo conto delle distribuzioni complessivamente effettuate a partire dalla data di sottoscrizione.
Queste quote venivano trasferite a un pubblico composto da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, attraverso una piattaforma di equity crowdfunding.
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello 15/2024 spiega che, anche in questa particolare situazione, i redditi derivanti dalla partecipazione “costituiscono redditi di capitale con applicazione delle ordinarie regole di determinazione degli utili da partecipazione di cui all'articolo 47 del TUIR”, per la parte eccedente il valore fiscale della partecipazione, dato che i soci sottoscriventi le partecipazioni a tempo sono persone fisiche non esercenti attività d’impresa.
Il valore fiscale della partecipazione di norma è costituito dal prezzo di sottoscrizione della partecipazione, ma può subire dei mutamenti in base alle regole previste dall’articolo 47 comma 5 del TUIR.
Quindi, le somme elargite al socio, per la misura che eccede il valore della partecipazione, costituiscono a tutti gli effetti utili distribuiti, quindi redditi di capitali lordi (non redditi diversi), a cui “si applica la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 1bis, del DPR 29 settembre 1973, numero 600”.
L’inquadramento fiscale fornito dall’Agenzia delle Entrate è utile permette di inquadrare la fattispecie delle partecipazioni a tempo anche dal punto di vista della loro convenienza fiscale, che può variare a seconda delle situazioni.
Infatti, nel caso in cui il rimborso del capitale e la corresponsione delle maggiori somme avvengono nello stesso anno fiscale, saranno tassate al 26% soltanto le maggiori somme.
Appare invece molto diverso il caso in cui la somma originariamente pattuita a titolo di rimborso del capitale e della sua remunerazione venga liquidata in più esercizi. Infatti, le somme versate al socio prima dell’estinzione delle quote, dal punto di vista tributario rappresenteranno per intero utili, tassati come già visto; e solo quanto corrisposto nell’ultimo anno fiscale, con l’estinzione della quota, potrà godere dell’abbattimento del valore fiscale in conseguenza del rimborso.
Per cui, nella seconda situazione, se la maggior parte delle somme sono corrisposte negli anni precedenti l’esercizio di estinzione della quota, può derivare un trattamento fiscale più oneroso.
In ragione di ciò, fermo restando l’interesse per uno strumento che può essere molto utile per il finanziamento delle imprese, ai fini della valutazione della convenienza dell’operazione per l’investitore, tra le diverse cose da valutare, c’è anche la modalità di rimborso dell’investimento.
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