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Patti parasociali: l’opzione put non è un patto leonino
La Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 27283, pubblicata il 22 ottobre 2024, analizza i contratti parasociali in generale, e nello specifico il patto leonino, definendone le caratteristiche anche in relazione alla cosiddetta opzione put.
L’opzione put è un contratto grazie al quale il suo acquirente acquisisce la facoltà (non l’obbligo) di vendere delle quote a un dato prezzo.
La Corte ci spiega che il patto parasociale è un accordo contrattuale che lega i soci di una società (ma possono partecipare al patto anche terzi) e che ha come obiettivo quello di regolamentare il comportamento da seguire durante la vita dell’impresa oppure il comportamento da seguire in relazione all’esercizio dei diritti (di voto, ad esempio) relativi alle partecipazioni detenute.
Il nostro ordinamento, nello specifico l’articolo 2341-bis del Codice civile, disciplina i più importanti patti parasociali, quelli che hanno come fine la stabilizzazione degli assetti proprietari della società; la norma prevende che non possono avere una validità superiore a 5 anni quei patti parasociali che:
- abbiano per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società di capitali;
- pongano limiti al trasferimento delle relative azioni o delle quote;
- abbiano per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla società.
Secondo la Corte di Cassazione questa rappresenta “una previsione che implica il riconoscimento da parte del legislatore della meritevolezza e della tutelabilità dei patti parasociali, da ritenere dunque sempre validi, purché non si pongano in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento in materia societaria”.
Il divieto di patto leonino e l’opzione put
In questo contesto normativo si inserisce il divieto di patto leonino, disciplinato all’articolo 2265 del Codice civile, ai sensi del quale è da considerarsi nullo qualsiasi patto parasociale in base al quale uno o più soci siano esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
La Corte di Cassazione, sull’ordinanza 27283/2024, puntualizza che tale previsione normativa trova motivazione fondante nelle caratteristiche dell’attività svolta dalla società, cioè nell’esercizio dell‘impresa, motivo per cui nessun socio può essere escluso dal fine ultimo dell’esercizio dell’impresa, che è il conseguimento degli utili, né può essere esentato da quella caratteristica tipica di questa attività rappresentata dal rischio d’impresa.
La Corte di Cassazione però definisce anche le caratteristiche del cosiddetto patto leonino, necessarie affinché un patto parasociale possa essere considerato tale e di conseguenza possa essere considerato nullo, in base all’articolo 2265 del Codice civile. Infatti, secondo la Corte, affinché un patto parasociale possa essere considerato un patto leonino, è necessario che l’esclusione del socio dagli utili o dalle perdite sia:
- totale, e non parziale, dovendosi verificare “un’alterazione completa della causa societatis”;
- costante, dovendosi configurare una alterazione irreversibile, e non temporanea, dei diritti patrimoniali del socio.
L’ordinanza numero 27283, pubblicata il 22 ottobre 2024, ha come centro l’ulteriore indagine se in tale divieto di patto leonino possa rientrare anche l’opzione put, quell’accordo in forza del quale l’acquirente di una partecipazione ottiene il diritto, ma non l’obbligo, di rivendere la medesima partecipazione a un prezzo prestabilito, nel caso in cui l’obiettivo dell’accordo sia di stabilizzare l’assetto societario.
Secondo la Corte di Cassazione un tale patto è da ritenersi valido in quanto finalizzato al perseguimento di interessi imprenditoriali meritevoli di tutela e non configura un patto leonino, per il quale vige il divieto.
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Invalidità civile: solleciti Inps per la dichiarazione 2020
INPS ha comunicato , con il messaggio 4097 2024 del 4 dicembre 2024 , che risultano ancora inadempienti all'obbligo di comunicazione della propria situazione reddituale per l'anno 2020 molti beneficiari di
- -prestazioni di invalidità civile
- -pensione di inabilità
- -assegno mensile di assistenza
- -pensione ai ciechi civili
- -pensione ai sordi
- -assegno sociale
Tale prestazioni sono infatti collegate al reddito e l'inps richiede di comunicare annualmente la propria situazione reddituale.
A seguito delle verifiche e dei solleciti l'istituto ha individuato molte posizioni per i quali se perdurasse l' assenza di risposta ai solleciti è prevista la sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche.
Ad oggi è stato avviato l’iter di sospensione con l’invio del preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R.
Modalità di comunicazione reddituale
Gli interessati possono provvedere alla dichiarazione ai fini ricostituzione reddituale:
- direttamente online, accedendo all’area personale MyINPS del sito www.inps.it con SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’identità Elettronica (CIE). Dovrà poi seguire il percorso : “Pensione e Previdenza” > “Domanda di Pensione” > Aree tematiche “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Variazione pensione” > “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”;
- tramite gli Istituti di Patronato.
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Fondo pensione statunitense: trattamento fiscale per l’erede
Con la Risposta n 229/2024 le Entrate chiariscono il trattamento fiscale applicabile all'importo percepito nel 2023 dall'erede fiscalmente residente in Italia di un soggetto non residente a titolo di liquidazione di un fondo pensione statunitense.
Si replica ad un istante-erede che evidenzia:
- di essere fiscalmente residente in Italia e di essere l'unica erede di un cittadino italiano e statunitense, residente negli USA da oltre quarant'anni e ivi deceduto nel 2021;
- che sul valore complessivo dell'asse ereditario è stata pagata nello stato americano di residenza del de cuius l'imposta di successione statale dell'1 per cento;
- che il de cuius risultava essere titolare, tra l'altro, di un «conto pensionistico», compreso nell'asse ereditario assoggettato a imposta di successione negli USA, gestito da una società statunitense composto da due piani pensionistici, alimentato con versamenti di contributi da parte del de cuius e del datore di lavoro, nonché con il reinvestimento dei redditi maturati sugli investimenti effettuati dalla gestione del fondo stesso;
- che « Alla data del decesso, avvenuto all'età di 84 anni, il de cuius, pur se non ne aveva chiesto la liquidazione, se non parzialmente, aveva già maturato il diritto a percepire le rendite periodicamente, tant'è che la consistenza dei fondi è stata dichiarata ai fini dell'imposta di successione»;
- che nel 2023 è stato disposto a favore dell' istante il pagamento dell'importo di ….. quale liquidazione e chiusura del Fondo pensione;
- tale importo non è stato assoggettato a ritenuta negli USA ed è stato indicato nel modello 1042S emesso dalla società di gestione del Fondo pensione tra ''pensioni, rendite, alimenti e/o premi assicurativi'', esente da imposte.
Ciò posto, si chiede se l'importo percepito nel 2023, quale liquidazione del Fondo pensione:
- a) sia da assoggettare a tassazione, quale reddito di capitale ai sensi degli articoli 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito Tuir), con riferimento esclusivamente all'incremento di valore maturato dalla data di apertura della successione alla data di liquidazione, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26 per cento,
- b) sia da qualificarsi come reddito di lavoro dipendente in capo al de cuius, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» e quindi, poiché percepita da un erede, soggetta a tassazione separata ai sensi dell'articolo 7, comma, 3 del medesimo testo unico. Ove fosse applicabile tale ultima tesi interpretativa, l'Istante chiede quale sia la base imponibile da assoggettare a tassazione separata.
Sinteticamente l'Agenzia ha replicato che la pensione è equiparata al reddito da lavoro dipendente, vediamo questo cosa comporta.
Fondo pensione statunitense: trattamento fiscale per l’erede
Il parere ADE riguarda esclusivamente la modalità di tassazione dell'ammontare percepito nell'anno d'imposta 2023 dall'Istante in qualità di erede, fiscalmente residente in Italia, di un soggetto residente negli USA, a titolo di liquidazione del Fondo pensione.
Al riguardo, l'articolo 49, comma 2, del Tuir prevede che «Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati (…)».
Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Tuir, inoltre, «In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d'imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli artt. 19 e 21, salvo il disposto del comma 3 dell'art. 17, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 17, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti».In sostanza, spiega l'agenzia, i redditi percepiti dagli eredi devono essere assoggettati a tassazione con le medesime modalità che sarebbero state applicate se le somme fossero state corrisposte al de cuius.
Come chiarito con la risposta n. 5 pubblicata l'11 gennaio 2024 «per espressa previsione normativa, i redditi da ''pensione'' sono equiparati a quelli di ''lavoro dipendente''.Le Entrate specificano che ai fini della tassazione sono stati formulati vari pareri di prassi che hanno chiarito quanto segue:
- nella circolare 17 luglio 2020, n. 21/E, seppur con riferimento ai soggetti che intendono avvalersi del regime di cui al 24 ter del Tuir, è stato chiarito che costituiscono redditi da ''pensione'' i trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri.
- viene evidenziato che l'espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell'ambito di operatività del citato comma 2 dell'articolo 49 del Tuir anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. Detti emolumenti sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l'ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, che equipara ai redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati», in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana.
Nel caso in esame, in applicazione della normativa e in linea con la prassi illustrata, si ritiene che l'importo percepito in una unica soluzione nel 2023 sia riconducibile tra le «pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a) del Tuir per il quale, ai sensi del citato articolo 7, comma 3, del medesimo TUIR, in luogo del regime di tassazione ordinaria, trova applicazione, sull'intero importo percepito, il regime di tassazione separata previsto dal successivo articolo 17, trattandosi di somme percepite in qualità di erede.
Allegati: -
Nulla la notifica all’erede se la società è estinta
La sentenza numero 21981 della Corte di Cassazione, pubblicata il 5 agosto 2024, prende in esame una caso particolare: la notifica di un accertamento nei confronti di una società di persone, estinta in quanto cancellata dal Registro delle imprese, il cui socio legale rappresentante è poi defunto.
Nella situazione in esame l’Agenzia delle Entrate aveva notificato degli atti di accertamento all’erede del socio illimitatamente responsabile deceduto, il quale aveva contestato tale notifica adducendo la sua estraneità alla vita della società.
La sentenza 21981/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 21981, pubblicata il 5 agosto 2024, esamina la questione contestata partendo dall’affermazione che la disciplina contenuta nell’articolo 28 comma 4 del Decreto Legislativo 175/2014 debba considerarsi applicabile anche alle società di persone.
Secondo tale norma, ai fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di imposte, l’estinzione di una società e i suoi effetti, stabiliti dall’articolo 2495 del Codice civile, decorrono solo una volta trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
L’affermazione della Corte è tutt’altro che secondaria, in quanto la norma fa riferimento alle sole società di capitali; mentre la sentenza afferma l’estensione dell’efficacia anche alle società di persone.
Secondo la Corte di Cassazione, l’applicabilità anche alle società di persone di tale principio di permanenza quinquennale in vita, ai soli fini di accertamento delle imposte, fa sì che, a questi fini, debba essere riconosciuto alla sola società il ruolo di soggetto destinatario delle notifiche degli atti impositivi durante tale periodo quinquennale.
E in nessun modo, secondo la sentenza 21981/2024, può essere ammesso il coinvolgimento di un soggetto in una posizione di estraneità rispetto alla sfera giuridica della società, quale l’erede del liquidatore e socio, defunto.
Ciò in quanto, alla morte del socio illimitatamente responsabile e liquidatore, ai sensi dell’articolo 2284 del Codice civile, agli eredi spetta la sola liquidazione del valore della quota (rappresentando la continuazione della società da parte dell’erede solo una eventualità), da cui non può discendere alcuna forma di “estemporanea capacità processuale” per l’erede, che resta estraneo alla compagine sociale, anche nei confronti del fisco.
Motivo per cui la notifica effettuata all’erede che non continua la società, secondo la Corte di Cassazione, è da considerarsi fondamentalmente nulla.
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Riparazione veicoli disabili: quando spetta la detrazione al 19%?
Le Entrate con una FAQ dell'11 settembre specificano il perimetro della detraibilità delle spese di manutenzione per i veicoli adattati dei disabili.
Si chiedeva se spetta la detrazione Irpef anche per la riparazione di un adattamento fatto su un autoveicolo acquistato con le agevolazioni fiscali da una persona con disabilità di tipo motoria.
Riparazione veicoli adattati disabili: quando spetta la detrazione al 19%?
Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (ma non affette da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni fiscali sull’acquisto del veicolo è condizionato all’adattamento dello stesso alla minorazione di tipo motorio da cui sono affette.
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione, a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile, e possono riguardare le modifiche ai comandi di guida o alla struttura della carrozzeria o quelle effettuate per la sistemazione interna del veicolo.
La detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi, spetta anche per le spese sostenute per riparare un adattamento del veicolo (compresi i pezzi di ricambio necessari alla riparazione) a condizione che le spese di riparazione:
- concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa detraibile (18.075,99 euro)
- devono essere state sostenute nei quattro anni dall’acquisto del veicolo
- non sono rateizzabili.
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Società estinta: i soci pagano le sanzioni tributarie
La Suprema Corte con la pronuncia n 23341 del 29 agosto ha enunciato il seguente principio di diritto:
“L’estinzione della società di capitali conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese integra un fenomeno successorio connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società con la conseguenza che i soci sono chiamati a rispondere anche per il pagamento della sanzioni tributarie nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesa all’art. 7 DL 30.9.2003, n. 769 [ndr. 269], convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n 326 funzionale a evitare che gli effetti della sanzione ricadano su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia, in concreto, della violazione della norma tributaria”.
Nel caso di specie una Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso proposto dai soci di una srl avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione il maggior imponibile, ai fini IRES, IVA e IRAP in conseguenza del controllo delle compravendite eseguite dalla società.
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP e la CTR ha parzialmente accolto l'appello.
In particolare, ha ritenuto nullo l'avviso di accertamento in quanto notificato al legale rappresentante e liquidatore della società, ormai cessata, mentre ha ritenuto corretti gli avvisi di accertamento notificati nei confronti dei soci (considerato che dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese i creditori sociali possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme riscosse da questi ultimi in base al bilancio finale di liquidazione), ad eccezione della parte relativa alle sanzioni.
In merito a quest'ultimo profilo la CTR ha ritenuto che nei confronti dei soci difettasse il requisito della colpevolezza e che le sanzioni irrogate violassero l'art 7 DL 30.9.2003, n. 269.
Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricordo in Cassazione.Società estinta: i soci pagano le sanzioni tributarie
La Suprema Corte con la pronuncia n. 23341 dello scorso 29 agosto ha sancito che i soci della società estinta pagano le sanzioni tributarie
La Corte ha specificato che una volta disposta la cancellazione della società dal Registro delle imprese, l’ente, a tutti gli effetti, non esiste più e i soci succedono nei debiti ai sensi dell’art. 2945 del codice civile, limitatamente alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
La Cassazione specifica che “Il fenomeno successorio sui generis regolato nell’art. 2495, comma 3, c.c. («che tale è anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l’estinzione della società e la morte di una persona fisica..», v. Cass., SS.UU., n. 6070 del 2013) presenta, quindi, una contiguità di tipo linguistico e descrittivo più che di tipo sostanziale rispetto alla disciplina delle successioni regolate nel secondo libro del codice civile. Di conseguenza non può trovare applicazione l’art. 8 DLgs. n. 472 del 1997 («L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.»), non essendoci alcun margine per qualificare l’estinzione della società e la morte della persona fisica come «casi simili», ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell’art. 12, secondo comma, prel. ai fini dell’interpretazione analogica”.
Occorre per completezza specificare che questo recente orientamento non è in linea con altri precedenti che in base all'art. 8 del DLgs. 472/97 stabilisce che “l’obbligazione per il pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.
la Cassazione aveva sancito che, in ragione di questo principio, le sanzioni irrogate alla società cancellata dal Registro delle imprese non si trasmettono ai soci, anche in ragione della personalità della sanzione di cui all’art. 2 comma 2 dello stesso decreto (Cass. 9 agosto 2023 n. 24316, Cass. 20 ottobre 2021 n. 29112 e Cass. 7 aprile 2017 n. 9094), in contrasto con ciò che ha sancito la pronuncia di cui si è trattato, vedremo in futuro quale orientamento prenderà piede.
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Fermo auto di lavoro: come richiedere l’annullamento
L'agenzia delle Riscossione ha pubblicato la guida aggiornata con tutti i servizi per orientare cittadini e professionisti all'utilizzo dei suoi servizi.
Il documento datato luglio 2024 tra l'altro chiarisce come richiedere l'annullamento del preavviso o la cancellazione del fermo della propria auto.
Come richiedere l’annullamento del fermo per veicolo di lavoro, o del preavviso per i disabili
La legge prevede che i contribuenti che svolgono un’attività di impresa oppure una professione possano chiedere l’annullamento della procedura di iscrizione del fermo sul bene mobile registrato (per esempio, l’automobile), se questo riveste natura strumentale per le attività professionali o d’impresa e il debitore o i suoi coobbligati ne forniscano adeguata dimostrazione (art. 86 DPR n. 602/1973).
In caso di notifica di preavviso di fermo su un bene strumentale, il contribuente può chiederne l’annullamento entro 30 giorni dalla notifica del preavviso compilando il modello F2, reperibile sul sito, cui allegare la documentazione indicata sul modello stesso, che può essere presentato agli sportelli di AdeR.
Attenzione, non è prevista invece la cancellazione del provvedimento nel caso in cui la strumentalità del bene sia eccepita e accertata dopo l’iscrizione del fermo (30 giorni dalla notifica del preavviso).
È inoltre possibile annullare il preavviso del fermo e non procedere, pertanto, all’iscrizione della misura cautelare, nel caso in cui venga comprovato che il bene sia destinato all’uso di persone diversamente abili.
In questo caso, deve essere presentato il modello F3, reperibile sul sito, cui allegare la documentazione indicata sul modello stesso, che può essere presentato agli sportelli.
Lo stesso modello deve essere presentato qualora l’uso del veicolo da parte di persone diversamente abili sia eccepito successivamente all’avvenuta iscrizione del fermo amministrativo; in questo caso, diversamente da quanto previsto in tema di beni strumentali, è, infatti, possibile procedere alla cancellazione della misura cautelare.