• PRIMO PIANO

    Pedaggi autostradali: gli aumenti 2024

    Il MIT con un comunicato pubblicato sul proprio sito informa delle nuove tariffe autostradali in vigore dal 1 gennaio.

    Nel dettaglio, il decreto interministeriale Mit e Mef ha stabilito gli adeguamenti dei pedaggi sulle autostrade italiane dal 1 gennaio 2024 in base a quanto previsto dal Decreto Milleproroghe.

    Pedaggi autostradali: novità 2024

    Il decreto Milleprorghe, in merito ai trasporti:

    • ha differito al 30 marzo 2024 il termine per la presentazione, da parte delle società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale, delle proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari (PEF) predisposti in conformità alle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti e alle disposizioni emanate dal concedente 
    • e ha prorogato, al 31 dicembre 2024, il termine per il perfezionamento dell’aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali. 

    In attesa degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all’indice d’inflazione (NADEF) per l’anno 2024, con decreto interpministeriale MEF/MIT.

    Gli adeguamenti rispetto a tali incrementi tariffari, in difetto o in eccesso, sono definiti con l’aggiornamento dei PEF.

    Pedaggi autostradali: gli aumenti 2024

    Il MIT nello stesso comunicato ha specificato che sulla rete di competenza di Autostrade per l’Italia, che conta circa 2.800 km di estensione, la variazione riconosciuta è stata del 1,51%, ampiamente inferiore al tasso d’inflazione corrente.  

    Ecco il prospetto delle variazioni riconosciute sulle tratte autostradali in concessione in vigore dal 1 gennaio.

    Società

     Situazione convenzionale

    Var. % applicabile

    Ativa

    Concessione scaduta

    0,00

    Autostrade per l’Italia

    Periodo regolatorio vigente

    1,51

    Autobrennero

    Concessione scaduta

    0,00

    Brescia Padova

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Autovia Padana

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Salt – T. Autocisa (A15)

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Fiori – Tronco A10 

    Concessione scaduta

    0,00

    Autostrade Siciliane

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Alto Adriatico

    Periodo regolatorio vigente

    0,00

    Serravalle Milano

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Tangenziale di Napoli

    Periodo regolatorio vigente

    0,76

    Rav

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Salt (Ligure Toscano)

    Concessione scaduta

    0,00

    Sat

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Salerno- Pompei -Napoli A3

    Periodo regolatorio vigente

    1,86

    Satap – Tronco A4

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Satap – Tronco A21

    Concessione scaduta

    0,00

    Sav

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Sitaf

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Fiori – Tronco A6

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Cav

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Strada dei Parchi

    Subentro concessionario

    0,00

    Asti-Cuneo

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Pedemontana Lombarda

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    TEEM

    Periodo regolatorio vigente

    2,30

    Brebemi

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

  • PRIMO PIANO

    Diritto annuale Camera di Commercio 2024: pubblicati gli importi

    Il MIMIT ha pubblicato con nota del 20.23.2023 n. 383421, le misure del diritto CCIAA 2024.

    Si ricorda che il diritto annuale è dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA (a norma dell'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 1, comma 19, D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23) per le finalità previste all'articolo 18 della stessa legge n. 580/1993 e successive modifiche. 

    Confermata la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale, come determinato per l'anno 2014, stabilita a decorrere dall'anno 2017 dall'art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114. 

    Si riportano qui in allegato le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2024, evidenziando che le misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

    Inoltre, con il decreto 23 febbraio 2023, il MIMIT ha autorizzato, per il triennio 2023-2025, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A) del medesimo decreto.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Permessi 104 e congedi: nuove funzioni online per le domande

    Nuove funzioni  negli sportelli telematici INPS per l’acquisizione delle istanze per la fruizione 

    1. dei permessi legge 104 1992 e 
    2. dei congedi straordinari per l'assistenza ai familiari 

    Nello specifico, entrambi i servizi sono stati integrati  con la nuova funzionalità “Variazione dati domanda” per consentire la variazione dei periodi richiesti e delle condizioni dichiarate in una domanda già presentata

    L'istituto ha fornito le istruzioni in due messaggi gemelli pubblicati ieri Ecco i dettagli :

    Variazione domande permessi legge 104

    Nel messaggio 3141 del 7  settembre 2023 l'istituto precisa che la nuova funzionalità  relativa a variazioni delle domande di permessi Legge 104 1992, denominata “Variazione dati domanda”, è raggiungibile dal portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili medesimi” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Permessi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID o  CNS o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    Variazione domande congedo straordinario

    Nel messaggio 3139 del 7 settembre 2023   sono specificate le istruzioni  per gli utenti che hanno richiesto congedi straordinari per l'assistenza di familiari . La nuova funzionalità, denominata “Variazione dati domanda”, è raggiungibile dal portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    Variazione dati richieste: la procedura online 

    In entrambi i casi possono essere cambiati ad esempio:

    •  l’indirizzo del domicilio, 
    • i dati lavorativi, 
    • le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda.

    In sostanza si deve effettuare la rinuncia alla domanda precedente e presentarne contestualmente una nuova con le variazioni .

    ATTENZIONE La richiesta di “Variazione dati domanda” può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nello stesso mese in cui si presenta la  richiesta.  Quindi il periodo richiesto deve deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta di variazione

    Il messaggio   chiarisce il caso di un utente che abbia richiesto vari periodi di permesso:

     ESEMPIO

    1) data inizio 20 gennaio 2023 – data fine 31 dicembre 2023;

    2) data inizio 1° gennaio 2024 – data fine 10 febbraio 2024;

    3) data inizio10 marzo 2024 – data fine 1° agosto 2024.

    A settembre 2023 potrà  essere presentata solo una comunicazione di variazioni relativa  alla prima domanda,perche il  periodo richiesto comprende anche settembre 2023. Le altre richieste non possono essere modificate

    Per effettuare la richiesta di “Variazione dati domanda” è necessario:

    1.     selezionare la domanda che si intende variare dall’elenco di domande che propone la procedura;
    2. ·   indicare per la domanda che si intende variare le seguenti informazioni:
    3.    la data di rinuncia, che dovrà ricadere nel mese in cui si presenta la comunicazione di variazione dei dati domanda (nel caso in esempio, settembre 2023);
    4. –    se per il mese in corso si sia fruito o meno, fino alla data di rinuncia specificata, dei benefici richiesti nella domanda che si intende variare. A tale fine sarà necessario valorizzare l’apposita dichiarazione;
    5.     confermare le informazioni inserite per la rinuncia alla domanda da variare;
    6.      presentare la domanda con i dati variati attraverso le funzionalità che saranno disponibili una volta selezionato il pulsante “Variazione dati domanda”.

    Al termine dell’inserimento delle informazioni  la procedura mostrerà la pagina “Riepilogo dati”

    Sia la richiesta di rinuncia che la nuova domanda trasmessa con i dati variati possono essere:

    ·     consultate, accedendo alla voce di menu “Consultazione domande”;

    ·     annullate, accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”.

    In entrambi i casi, la rinuncia sarà identificata come tipo richiesta “Rinuncia” e la domanda con i dati variati sarà identificata come tipo richiesta “Domanda permessi retribuiti”.

    Domanda online funzione Rinuncia

    Si ricorda che con il Messaggio 2600 del 10 luglio  2023 INPS  aveva reso disponibile una nuova funzione nel servizio telematico per le domande di congedo straordinario dei  dipendenti che assistano familiari con disabilità grave,  ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

    La nuova funzionalità denominata “Rinuncia”  consente appunto  di rinunciare in tutto o in parte alla fruizione di un periodo  per il quale è stata presentata domanda ed è  raggiungibile sul portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” dal percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi”, e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    ATTENZIONE la comunicazione di variazione può essere effettuata solo   per  domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. 

  • PRIMO PIANO

    Come si calcola l’ISEE?

    Il calcolo dell'’ISEE , (l'Indicatore della situazione economica familiare, istituito nel 1998 per definire le soglie  sotto le quali si ha diritto ad agevolazioni e prestazioni assistenziali) è basato su due componenti:
    1. redditi e 
    2. patrimonio,
    che vengono poi rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare.
    Per questo, anche un reddito medio-alto,  se presente in una famiglia molto numerosa,  può dare come risultato un ISEE basso, con il quale rientrare in alcune agevolazioni sociali.
    I conteggi sono effettuati direttamente dall’INPS che elabora l’ISEE sulla base delle DSU  che gli interessati presentano all’ente erogatore della prestazione (Comune, Università, ecc..)  , o direttamente all'INPS per alcune prestazioni nazionali.
    L'algoritmo di calcolo è stato  modificato  da ultimo dal D.Lgs. n. 42 2016.
    Per calcolare l’ISEE si procede in questo modo:
    1. si calcola l’ISE,  che è dato dal reddito complessivo del nucleo familiare più il 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare
    2.  si divide l’ISE per il parametro della scala di equivalenza.

    Isee: la formula di calcolo

    La formula per il calcolo dell’ISEE è quindi la seguente:

    ISE = R + [(PM + PI) × 0,20]
    ISEE = ISE / p
    In cui:
    R = Reddito complessivo del nucleo familiare
    PM = Patrimonio Mobiliare
    PI = Patrimonio Immobiliare
    p = parametro della scala di equivalenza

    Isee:  la scala di equivalenza

    La scala di equivalenza stabilisce i parametri necessari per i calcoli, legati al numero di componenti il nucleo familiare e le relative maggiorazioni applicabili in alcuni casi specifici. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, previsti dal decreto di riforma dell’ISEE sono i seguenti:

    Numero componenti Parametro

    1                                 1,00

    2                                 1,57

    3                                 2,04

    4                                 2,46

    5                                 2,85

    Il parametro è incrementato di 0,35 punti per ogni ulteriore componente.

    A queste maggiorazioni, si aggiunge l’ulteriore quota di 0,5 punti in caso di componenti del nucleo familiare affetti da disabilità. 

    ISEE le maggiorazioni applicabili

    Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

    •  0,2 punti in caso di nuclei familiari con tre figli;
    •  0,35 punti in caso di quattro figli;
    •  0,5 punti in caso di almeno cinque figli;
    •  0,2 punti per nuclei familiari con figli minorenni;
    •  0,3 punti in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati, oppure in caso di nuclei amiliari composti esclusivamente da genitore
    • solo non lavoratore e da figli minorenni (ai soli fini della verifica del requisito fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli);
    • 1 punto se tra i componenti il nucleo familiare vi sia un soggetto ricoverato in strutture per disabili che non sia considerato nucleo familiare a sé stante.

    Simulatore ISEE  

    Sul sito dell'INPS WWW.INPS.IT è presente un simulatore di calcolo che consente di ottenere inserendo di dati necessari il possibile risultato  del proprio ISEE familiare sia ordinario che specifico. Si accede  anche senza   identità digitale (PIN, SPID, CIE)   ma è necessario essere in possesso dei dati reddituali (dal Modello Redditi o 730)

    ATTENZIONE!
    Le elaborazioni ed i dati che si ottengono  con il simulatore sono basati esclusivamente su dati autodichiarati e pertanto non costituiscono attestazione ISEE valida ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.

     

  • PRIMO PIANO

    Invalidità: i redditi da considerare – precisazioni 2023

    A seguito di richieste di chiarimento da parte delle sedi  Inps  aveva pubblicato ai fini interni un utile riepilogo completo dei redditi da considerare per i soggetti con invalidità totale e parziale ai fini delle prestazioni di invalidità civile, nel messaggio 1688  2022..

     Con  un nuovo messaggio  del 18 luglio 2023 sono state fornite precisazioni di parziale rettifica.( Vedi ultimo paragrafo)

    Il messaggio 1688 2022  precisava anche le modalità di acquisizione   delle comunicazioni sugli oneri deducibili  da  coloro che già ricevono le prestazioni di invalidità civile.

    I requisiti di reddito per l'invalidità civile

    Le prestazioni di  invalidità civile sono riconosciute in presenza di  precisi requisiti reddituali posseduti dal richiedente al momento della domanda che sono definiti da un limite fissato annualmente sulla base delll'Indice Istat.

    Il requisito del reddito  non si applica per:

    1. l’indennità di accompagnamento (legge n. 18/80),
    2. l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto (Legge n. 406/1968 – Legge n. 508/1988), 
    3. l’indennità  speciale (Legge n. 508/88) e 
    4. l’indennità di comunicazione (Legge n. 508/88),

    Nella determinazione del reddito rilevante sono computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF che  vanno  computati al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

    Non sono quindi ricomprese nella valutazione del reddito le seguenti prestazioni economiche:

    • l'importo stesso della prestazione di invalidità;

    • le rendite Inail;

    • le pensioni di guerra;

    • l'indennità di accompagnamento;

    • il reddito della casa di abitazione (circolare Inps n. 74 del 2017).

    Va ricordato anche che in sede di prima liquidazione dell'assegno sono considerati  i redditi dell'anno della domanda  mentre  per gli anni successivi al primo, sia per le liquidazioni, sia per le eventuali ricostituzioni si tiene  conto  redditi da pensione conseguiti nell'anno mentre  per tutti gli altri redditi fa fede l'importo dell'anno precedente , che vanno comunicati ogni anno obbligatoriamente dall'interessato con  il modello Red.

    L'istituto precisa anche che in materia di redditi  da immobili sono da computare :

    – i redditi dei terreni detenuti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto; il reddito dominicale e il reddito agricolo;

    – i redditi da fabbricati, diversi dalla casa di abitazione e le relative pertinenze.

    Non vanno considerati invece:

    1. gli immobili relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni e 
    2. le  costruzioni rurali  destinate ad abitazioni per persone addette alla coltivazione della terra; custodia fondi/bestiame/vigilanza; ricovero animali; custodia macchine agricole; protezione piante”

    Per quanto riguarda gli oneri deducibili da non considerare nel reddito  si segnalano ad esempio 

    • i contributi previdenziali e assistenziali personali  
    • gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato,
    •  i contributi pagati al personale domestico,
    • le donazioni a organizzazioni non governative,

    Il messaggio infine ricorda  che "nel caso in cui l’interessato, percettore delle prestazioni assistenziali collegate al reddito (pensione di inabilità, pensione per cieco civile, pensione per sordo,  assegno mensile o indennità di frequenza), non comunichi i propri redditi all’Istituto o qualora, in  sede di controllo, le dichiarazioni risultino inesatte o incomplete, la prestazione è da considerarsi  indebita. In tal caso, successivamente ai citati adempimenti di sospensione e revoca, l’Istituto è  chiamato a recuperare quanto erogato".

    AGGIORNAMENTO 20 LUGLIO 2023 

    Con il Messaggio n. 2705 del 18 luglio 2023 l'INPS  ha parzialmente rettificato le istruzioni precedenti , precisando che nella determinazione del reddito rilevante ai fini della verifica del diritto i redditi soggetti a IRPEF  vanno computati al lordo delle ritenute fiscali.

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    Veicoli disabili: chiarimenti sulle certificazioni per l’IVA agevolata

    Con la Risoluzione n. 40 del 7 luglio le Entrate replicano ad una Associazione istante che pone un quesito sulle semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità. In particolare, con la richiesta di consulenza giuridica specificata è stato esposto quanto segue.

    L’Associazione istante rappresenta di svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale a favore e nell’interesse generale della comunità in materia di mobilità personale, guida e trasporto pubblico e privato, con particolare riguardo alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
    L’Associazione evidenzia che la legge 9 novembre 2021, n. 156, in sede di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, ha introdotto l’articolo 1 bis rubricato “Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità”, che consente ai soggetti con ridotte o impedite capacità motoie permanenti, abilitati alla guida, di acquistare un veicolo fruendo dell’aliquota IVA agevolata del 4 per cento presentando una copia “semplice” della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali.
    Inoltre, l’Associazione fa presente che l’articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha novellato la legge 9 aprile 1986, n. 97 aggiungendo all’articolo 1 il comma 2-bis che amplia la platea dei beneficiari anche agli invalidi in possesso di c.d. “foglio rosa” prevedendo che il beneficio decada «qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».
    Al riguardo, l’Istante rappresenta di aver rilevato, dopo l’introduzione delle predette disposizioni di semplificazione, comportamenti non uniformi da parte di operatori commerciali in merito alla cessione di veicoli agevolati a favore di soggetti riconosciuti invalidi con ridotte o impedite capacità motorie. 

    Ciò posto essa chiede chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni richiamate.

    Alla luce dell’evoluzione del quadro di riferimento riepilogato dalla stessa agenzia e cui si rimanda, le Entrate con la risoluzione chiariscono che a decorrere dal 29 gennaio 2022, per il riconoscimento delle agevolazioni previste per l’acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza dal richiamato articolo 8 della legge n. 449 del 1997, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono fruire dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento presentando la seguente documentazione: 

    • copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice della Strada; 
    • atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione. 

    Pertanto, ai fini dell’applicazione della predetta aliquota Iva ridotta del 4 per cento, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre. 

    Con riferimento all’ulteriore quesito relativo alla possibilità da parte dei soggetti interessati di poter produrre il c.d. “foglio rosa” (cfr. articolo 122 del Codice della Strada) che contenga la prescrizione degli adattamenti alla guida, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, si ritiene di fornire una soluzione positiva alla luce del tenore del comma 2-bis dell’articolo 1 della legge n. 97 del 1986, in precedenza richiamato. 

    Pertanto, ai fini dell’applicazione del beneficio in argomento il soggetto interessato può produrre anche il “foglio rosa” che rechi l’indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo, oltre all’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, fermo restando che «Il beneficio della riduzione dell’aliquota […] decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».

    Allegati:
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    Costi di immatricolazione auto: trattamento IVA nel caso di riaddebito in fattura

    Con Risposta a interpello n 328 del 15 maggio le Entrate chiariscono che per le fatture emesse dalla Società a carico del cliente per le pratiche automobilistiche se riguardanti il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA sia somme non soggette ad IVA (quali le anticipazioni in nome e per conto del cliente in presenza dei requisiti) si applica l'imposta di bollo se le somme non soggette ad IVA sono di importo pari o superiore a euro 77,47. 

    La società  istante  svolge in via  principale,  l'attività  di  concessionaria  di  autoveicoli  e  veicoli  commerciali  e  si avvale di agenzie  di pratiche  automobilistiche esterne per l'espletamento delle pratiche burocratiche per la messa su strada dei veicoli venduti ai clienti, le quali emettono, periodicamente, fattura riepilogativa delle operazioni svolte  per ciascuna pratica auto.

    La Società fa presente che, per le pratiche auto presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile e di iscrizione dei veicoli al Pubblico Registro  Automobilistico (PRA), i «costi fissi  amministrativi,  per  ciascuna immatricolazione,  ammontano, normalmente, a euro 115,98 e comprendono:

    • euro 64,00 per imposte di bollo, 
    • ovvero 4 marche da bollo di euro 16,00 per l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e per il rilascio della carta di circolazione;
    •  il contributo alla Tesoreria dello Stato per il rilascio delle targhe, pari a euro 41,78; ­
    • euro 10,20 per diritti al Dipartimento dei Trasporti Terrestri», oltre  ''l'imposta provinciale di trascrizione'' (IPT)
    • e euro 27 quali diritti per la trascrizione e  l'aggiornamento del certificato di proprietà (''emolumenti PRA''). 

    La  Società spiega che la fattura di vendita dei veicoli (usati  e  di  nuova  immatricolazione) riporta, oltre al corrispettivo imponibile ai fini IVA, anche le spese per la pratica di immatricolazione ed iscrizione al PRA fatturate dalle Agenzie.

    Ciò posto, l'Istante chiede di chiarire se i predetti «costi di immatricolazione […]  addebitati in fattura a titolo di rivalsa all'acquirente, rientrino o meno, nel perimetro di esenzione» di cui all'articolo 5 della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che esenta «dall'imposta di bollo gli atti relativi alla riscossione e al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni (…), dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per  legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione». 

    L'agenzia ha osservato che in base all'articolo 15, primo comma, n. 3)  del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non concorrono a formare la base imponibile IVA, tra le altre «le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per  conto della controparte, purché regolarmente documentate»

    In  relazione alle formalità eseguite dalle  agenzie  automobilistiche  presso gli  Uffici della Motorizzazione Civile e presso il PRA, su incarico di clienti e che sostengono, tra  le  altre, spese nel  loro  interesse, con risoluzione  n.  360393  del  16  gennaio 1978, è stato chiarito che i presupposti per l'applicazione del citato articolo 15,  primo  comma,  n.  3)  «ricorrono qualora le spese sopra indicate sostenute in nome e per conto della controparte siano provate mediante documentazione a questa intestata (es. parcella notarile, versamenti di tasse CC.GG. o di circolazione ecc.,) ovvero,  siano  costituite  da  diritti  corrisposti  agli  uffici  e  risultanti  da  apposita  specifica  di  liquidazione  effettuata  nel  modulo  intestato  al  cliente  committente  del  servizio  ed  a  quest'ultimo rimesso a giustificazione della richiesta di rimborso». 

    Pertanto, «agli effetti  dell'I.V.A., restano escluse dalla base imponibile soltanto le somme che, dalla relativa documentazione, risultino essere state anticipate in nome e per conto della controparte, mentre le altre somme che non rivestono tale carattere o per le quali non è possibile esibire la relativa documentazione concorrono a formare la base imponibile e quindi devono essere regolarmente assoggettate al tributo alla stessa stregua del compenso percepito per la prestazione resa»

    Con successiva  risoluzione  n.  363527  del  3  gennaio  1979,  è  stato  altresì  precisato  che  le  somme  pagate  «dalle  agenzie  di  consulenza  automobilistica  e  successivamente addebitate in fattura nei confronti del committente assumono carattere obiettivo di anticipazione in nome e per conto della controparte,[…], a nulla influendo la circostanza che, a seconda dei casi, l'incarico sia affidato dall'acquirente o dal venditore del veicolo», purché sussista apposita documentazione o dette spese «siano costituite  da diritti corrisposti agli uffici risultanti da apposita specifica di liquidazione effettuata  nel modello intestato  al  cliente  committente  del  servizio  ed  a  quest'ultimo  rimesso  a  giustificazione della richiesta di rimborso»

    Nel caso rappresentato, l'agenzia ha precisato che per le fatture emesse dalla Società a carico del cliente:

    • se riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA, ai sensi dell'articolo 6 della Tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, non è dovuta l'imposta di bollo; ­        
    • se riguardanti il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA sia somme non soggette ad IVA (quali le anticipazioni in nome e per conto del cliente in presenza dei requisiti), ai sensi dell'articolo 13 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, si applica l'imposta di bollo se le somme non soggette ad IVA sono di importo pari o superiore a euro 77,47. 
    Allegati: