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Domanda Invalidità INPS online: istruzioni aggiornate
La valutazione dell'invalidità può essere richiesta sulla base della documentazione medica allegata online senza recarsi di persona alla sede INPS per la visita. Il nuovo servizio era stato comunicato dall'INPS con il messaggio 3315 del 1 ottobre 2021.
II “Servizio di presentazione documentazione sanitaria per il riconoscimento dell’invalidità civile e previdenziale”, introdotto inizialmente per l'emergenza sanitaria COVID, consente la definizione dei verbali sanitari per la richiesta di invalidità INPS anche solo attraverso la valutazione agli atti, cioè dei documenti sanitari , ed è ampliato dal 14 dicembre 2023 anche alle associazioni che rappresentano persone disabili e le loro famiglie (vedi ultimo paragrafo)
La commissione INPS valuta i documenti e solo nei casi in cui non li ritenga non sufficienti per una valutazione obiettiva, convoca l'interessato a visita diretta.
Il servizio online consente quindi di:
– snellire il procedimento di verifica sanitaria
– agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi per i quali recarsi a visita diretta potrebbe essere disagevole.
Con il messaggio 1060 del 17 marzo 2023 l'istituto ha annunciato che tale servizio online diventa la modalità esclusiva di trasmissione della documentazione sanitaria. Pertanto, la documentazione inviata attraverso altri canali, compreso l’invio tramite PEC, non sarà piu presa in considerazione.
ATTENZIONE Con il messaggio 77 dell' 8 gennaio 2024 si informa che è stata completata un’implementazione dei sistemi informatici anche per le attività delle Commissioni Mediche Integrate (CMI) relative alle prime istanze e agli aggravamenti nei territori in cui la prima visita è di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL).
In questa prima fase sperimentale, per non interferire con le attuali modalità di lavoro , è necessario che l’ASL esprima la propria volontà di adesione al servizio, chiedendo quindi la relativa abilitazione per il tramite della Direzione regionale o Direzione di coordinamento metropolitano dell’INPS di riferimento.
A seguito della conclusione della fase sperimentale, il servizio verrà attivato presso tutte le ASL e ne sarà data comunicazione con apposito messaggio.
Di seguito vediamo ulteriori dettagli sulla procedura disponibile
Il servizio “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile”
Dal 20 giugno 2022 attraverso il servizio online sul sito INPS i cittadini possono inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria per la definizione delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria:
- di prima istanza/aggravamento (dove le commissioni mediche INPS operano in convenzione con le regioni) o
- o di revisione
ai fini delle indennità di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità.
Il cittadino deve dare il consenso alla valutazione sugli atti . La documentazione sanitaria pervenuta viene conservata negli archivi dell’Istituto e sarà sempre disponibile e consultabile per gli eventuali successivi accertamenti di revisione, di aggravamento o di verifica straordinaria ovvero per le attività del Coordinamento generale Medico Legale e della Commissione Medica Superiore.
Tutti i cittadini, che
- hanno già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, di cecità, sordità o disabilità oppure che
- hanno già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione
potranno chiedere di essere valutati attraverso la documentazione, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali di identità digitale (SPID, CNS o CIE).
La procedura guida l’utente nell’allegazione della documentazione sanitaria, indicando una possibile classificazione dei file da inserire.
La documentazione sarà accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di 2 MB per documento. Il servizio è utilizzabile anche successivamente all'invio della domanda, fino alla definizione del verbale sanitario. A conclusione dell’iter sanitario, tale funzione viene disabilitata.
Il termine che il soggetto interessato dovrà rispettare per potersi avvalere del servizio “Allegazione della documentazione Sanitaria” è stabilito dagli accordi tra l’INPS e l’ASL.
La Commissione medica INPS si pronuncia con un verbale agli atti che verrà poi trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.
Come detto in caso di documentazione insufficiente la commissione potrà convocare l'interessato a visita diretta.
Documenti caricabili online anche da medici, patronati, associazioni
Dal 1 ottobre 2022 il servizio denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, è diventato fruibile anche da
- medici certificatori e
- operatori degli Istituti di Patronato che forniscono assistenza al cittadino
Il servizio interessa:
- le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni;
- tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile
Il messaggio 3574-2022 INPS, cui si rimanda per ulteriori dettagli, precisa che è possibile trasmettere la documentazione finché l’iter di accertamento sanitario è in corso (ossia finché il verbale non è definito).
Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati, i medici e gli Istituti di Patronato DEVONO fare si che:
- alla fine del processo di allegazione non rimanga copia digitale dei documenti sanitari trasmessi nei sistemi e negli strumenti informatici utilizzati;
- non venga realizzata e successivamente custodita copia cartacea o in altro formato della documentazione sanitaria consegnata dal cittadino;
- al termine del processo di allegazione, sia restituita tutta la documentazione al cittadino.
Con il messaggio 4454 del 14 dicembre 2023 viene comunicato che il servizio viene è esteso a tutte le Associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità, ANMIC, ENS, UIC e ANFFAS. Le citate Associazioni di categoria possono utilizzarlo , per mezzo di un operatore abilitato, preventivamente profilato dall’amministratore delle utenze come: >Operatore funzione di allegazione sanitaria
Al termine del processo di allegazione viene prodotta una ricevuta unica con l’elenco di tutti i documenti allegati con l’identificativo digitale univoco associato a ogni documento (Hash).
La ricevuta, che può essere stampata e rilasciata al cittadino, deve essere firmata digitalmente con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall’operatore.
Invio domanda invalidità minori
Nel messaggio 4212 del 22.11.2022 si precisa che la compilazione delle domande relative a minori comprende sia dati sanitari che dati per la liquidazione di un’eventuale prestazione economica per cui:
- la selezione della qualifica “Genitore dichiarante” comporta l’obbligo di inserire anche i dati relativi all’altro genitore nella sottosezione “Anagrafica altro genitore”. Il genitore non dichiarante verrà informato dall’Istituto (lettera raccomandata, PEC, e-mail o SMS)
- per la modalità “in contanti presso lo sportello”, se nella sezione “Rappresentante legale” sono stati inseriti entrambi i genitori, è necessario che l’altro genitore fornisca il consenso allegando l’apposito modulo di delega (reperibile nella sezione quadro F successivamente al salvataggio dei dati inseriti) con le firme autenticate di entrambi i genitori oppure accedendo direttamente al servizio “Invalidità civile – Domanda (Cittadino)” con le proprie credenziali fo tramite la funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione”.
Nel messaggio 892-2023 è stata annunciata l'apertura anche alle associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall'INPS del canale telematico, con accesso tramite identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS).
Per ulteriore approfondimento si ricorda che è disponibile il manuale “Domande di invalidità civile” tramite l'apposito link presente sulle schermate della procedura.
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Diritto annuale Camera di Commercio 2024: pubblicati gli importi
Il MIMIT ha pubblicato con nota del 20.23.2023 n. 383421, le misure del diritto CCIAA 2024.
Si ricorda che il diritto annuale è dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA (a norma dell'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 1, comma 19, D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23) per le finalità previste all'articolo 18 della stessa legge n. 580/1993 e successive modifiche.
Confermata la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale, come determinato per l'anno 2014, stabilita a decorrere dall'anno 2017 dall'art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
Si riportano qui in allegato le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2024, evidenziando che le misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).
Inoltre, con il decreto 23 febbraio 2023, il MIMIT ha autorizzato, per il triennio 2023-2025, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A) del medesimo decreto.
Allegati: -
Bonus musica 2023: dove indicarlo nel Modello Redditi
La detrazione al 19% per le spese sostenute nel corso del 2022 per l'iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:
- conservatori di musica,
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute,
- a scuole di musica iscritte nei registri regionali,
- nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione,
per lo studio e la pratica della musica, il cosiddetto Bonus Music trova spazio nel Quadro RP del Modello Redditi PF 2023
Bonus musica nel Modello Redditi PF 2023
Il contribuente può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro. (Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni).
In generale la detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico, come per esempio i figli.
Inoltre, la detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto ad esempio i genitori, ma in questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.
Attenzione va prestata al fatto che la spesa complessiva non può comunque superare 1.000 euro per ciascun ragazzo e se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi del QUADRO RP Oneri e spese.
In particolare, vanno compilati più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice "45" nella colonna 1 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo nella colonna 2.
La spesa è detraibile anche se sostenuta per familiari fiscalmente a carico.
Infine, è bene sottolineare che per fruire della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con:
- versamento postale o bancario,
- ovvero con carte di debito, carte di credito, carte prepagate,
- assegni bancari e circolari
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Bonus 150 euro figli disabili: in corso i pagamenti
Sono in fase di completamento i procedimenti di pagamento degli arretrati dei bonus, istituiti dalla legge di bilancio 2021 , destinati ai genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili attuati con il decreto 12 ottobre 2021 (QUI il testo)
L'INPS, con Messaggio n. 3128 del 6 settembre 2023, ha comunicato in particolare che sono stati completati i pagamenti delle domande accolte per le annualità 2021 e 2022 e che i pagamenti relativi all'annualità 2023 sono stati effettuati per
- la mensilità di gennaio , entro il 28/06/2023;
- gli arretrati da febbraio a maggio 2023 in data 10/07/2023;
- le mensilità di giugno e luglio 2023 il 07/08/2023.
Bonus figli disabili genitori disoccupati o monoreddito
Il bonus 150 euro mensili viene riconosciuto in favore di
- nuclei familiari monoparentali, o con genitore disoccupato
- con figli a carico e con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%( vedi sotto i requisiti in dettaglio)
Il beneficio viene corrisposto dall'INPS e che la domanda va essere presentata annualmente dal genitore interessato.
La circolare con tutte le istruzioni era stata pubblicata il 10 marzo 2022: Circolare n. 39-2022.
Con messaggio 1527/2023 del 28 aprile 2023 l'istituto ha comunicato che erano iniziati i pagamenti relativi alle annualità 2021 e 2022 e che gli esiti delle domande domande sia accettate che respinte nell'area MyInps del sito www.inps.it all'interno della procedura "contributi in favore dei genitori con figli disabili", nella sezione "ricevute e provvedimenti".
Gli interessati sono stati e avvertiti dall'INPS tramite un sms e/o email sull'accoglimento o meno della propria domanda.
Per le domande accolte l'istituto procede ai pagamenti in rate mensili.
Da segnalare il fatto che non è escluso uno scorrimento delle graduatorie nel caso risultino disponibili residue risorse al termine delle procedure di erogazione.
A chi spetta il bonus figli disabili: requisiti
Il bonus è destinato a genitori con TUTTI i seguenti requisiti:
- disoccupati o monoreddito, percettori di reddito da lavoro dipendente non superiore a 8145 euro o 4.800 euro in caso di lavoro autonomo,
- in un nucleo famigliare monoparentale, con ISEE non superiore a 3.000 euro (Isee minorenni in presenza di figli minori).
- con figlio con disabilità accertata non inferiore al 60%. Per i figli maggiorenni il bonus spetta se i figli fino a 24 anni hanno reddito entro i 4000 euro , oltre i 24 anni il limite di reddito è 2850 euro annui.
- residenti in Italia . La circolare precisa che hanno diritto sia i cittadini italiani che comunitari che extracomunitari con permesso di soggiorno .
Bonus figli disabili: importi e decadenza
Il bonus ammonta a 150 euro mensili per ogni figlio disabile, fino a un massimo di 500 euro per genitore.
Si segnala che il contributo figli disabili è cumulabile con il Reddito di cittadinanza e non concorre alla formazione del reddito,
Nel caso i fondi stanziati non fossero sufficienti a soddisfare le domande si darà la precedenza alle famiglie con ISEE piu basso e , a parità di Isee, alle famiglie in cui siano presenti , nell'ordine:
- figli non autosufficienti,
- con disabilità grave
- con disabilità media
Il diritto al bonus decade in caso di :
- decesso del figlio
- perdita della potestà genitoriale
- affidamento del figlio a terzi o ricovero presso una struttura residenziale di cura a carico dello Stato.
Bonus figli disabili: presenta la domanda
Le domande potevano essere inviate a partire dal 1° febbraio e FINO AL 31 MARZO 2023
- da parte dei cittadini muniti di SPID di almeno II livello, CIE o CNS sul sito INPS , dal menu “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Contributo genitori con figli con disabilità”;
- attraverso i servizi dei Patronati,
Trasmessa la domanda viene resa disponibile , nella sezione “Ricevute e provvedimenti” la ricevuta di invio con il numero di protocollo.
Nella domanda va indicato il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo.
NON è necessario presentare contestualmente un ISEE ma è necessario aver presentato una DSU. Inps considererà l'Isee già presente
Nella domanda va anche effettuata la scelta sul tipo di pagamento:
- bonifico domiciliato presso ufficio postale oppure
- accredito su IBAN (è possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA) di conto corrente bancario, di carta ricaricabile o di libretto postale.
ATTENZIONE i requisiti devono essere autocertificati dal genitore nel modulo telematico di presentazione della domanda e costituiranno oggetto di verifiche.
La non veridicità delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, la restituzione di quanto percepito e le sanzioni.
Allegati: -
Come si calcola l’ISEE?
Il calcolo dell'’ISEE , (l'Indicatore della situazione economica familiare, istituito nel 1998 per definire le soglie sotto le quali si ha diritto ad agevolazioni e prestazioni assistenziali) è basato su due componenti:- redditi e
- patrimonio,
che vengono poi rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare.Per questo, anche un reddito medio-alto, se presente in una famiglia molto numerosa, può dare come risultato un ISEE basso, con il quale rientrare in alcune agevolazioni sociali.I conteggi sono effettuati direttamente dall’INPS che elabora l’ISEE sulla base delle DSU che gli interessati presentano all’ente erogatore della prestazione (Comune, Università, ecc..) , o direttamente all'INPS per alcune prestazioni nazionali.L'algoritmo di calcolo è stato modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 42 2016.
Per calcolare l’ISEE si procede in questo modo:- si calcola l’ISE, che è dato dal reddito complessivo del nucleo familiare più il 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare
- si divide l’ISE per il parametro della scala di equivalenza.
Isee: la formula di calcolo
La formula per il calcolo dell’ISEE è quindi la seguente:
ISE = R + [(PM + PI) × 0,20]
ISEE = ISE / p
In cui:
R = Reddito complessivo del nucleo familiare
PM = Patrimonio Mobiliare
PI = Patrimonio Immobiliare
p = parametro della scala di equivalenzaIsee: la scala di equivalenza
La scala di equivalenza stabilisce i parametri necessari per i calcoli, legati al numero di componenti il nucleo familiare e le relative maggiorazioni applicabili in alcuni casi specifici. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, previsti dal decreto di riforma dell’ISEE sono i seguenti:
Numero componenti Parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85
Il parametro è incrementato di 0,35 punti per ogni ulteriore componente.
A queste maggiorazioni, si aggiunge l’ulteriore quota di 0,5 punti in caso di componenti del nucleo familiare affetti da disabilità.ISEE le maggiorazioni applicabili
Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:
- 0,2 punti in caso di nuclei familiari con tre figli;
- 0,35 punti in caso di quattro figli;
- 0,5 punti in caso di almeno cinque figli;
- 0,2 punti per nuclei familiari con figli minorenni;
- 0,3 punti in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati, oppure in caso di nuclei amiliari composti esclusivamente da genitore
- solo non lavoratore e da figli minorenni (ai soli fini della verifica del requisito fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli);
- 1 punto se tra i componenti il nucleo familiare vi sia un soggetto ricoverato in strutture per disabili che non sia considerato nucleo familiare a sé stante.
Simulatore ISEE
Sul sito dell'INPS WWW.INPS.IT è presente un simulatore di calcolo che consente di ottenere inserendo di dati necessari il possibile risultato del proprio ISEE familiare sia ordinario che specifico. Si accede anche senza identità digitale (PIN, SPID, CIE) ma è necessario essere in possesso dei dati reddituali (dal Modello Redditi o 730)
ATTENZIONE!
Le elaborazioni ed i dati che si ottengono con il simulatore sono basati esclusivamente su dati autodichiarati e pertanto non costituiscono attestazione ISEE valida ai sensi del D.P.C.M. 159/2013. -
Invalidità: i redditi da considerare – precisazioni 2023
A seguito di richieste di chiarimento da parte delle sedi Inps aveva pubblicato ai fini interni un utile riepilogo completo dei redditi da considerare per i soggetti con invalidità totale e parziale ai fini delle prestazioni di invalidità civile, nel messaggio 1688 2022..
Con un nuovo messaggio del 18 luglio 2023 sono state fornite precisazioni di parziale rettifica.( Vedi ultimo paragrafo)
Il messaggio 1688 2022 precisava anche le modalità di acquisizione delle comunicazioni sugli oneri deducibili da coloro che già ricevono le prestazioni di invalidità civile.
I requisiti di reddito per l'invalidità civile
Le prestazioni di invalidità civile sono riconosciute in presenza di precisi requisiti reddituali posseduti dal richiedente al momento della domanda che sono definiti da un limite fissato annualmente sulla base delll'Indice Istat.
Il requisito del reddito non si applica per:
- l’indennità di accompagnamento (legge n. 18/80),
- l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto (Legge n. 406/1968 – Legge n. 508/1988),
- l’indennità speciale (Legge n. 508/88) e
- l’indennità di comunicazione (Legge n. 508/88),
Nella determinazione del reddito rilevante sono computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF che vanno computati al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.
Non sono quindi ricomprese nella valutazione del reddito le seguenti prestazioni economiche:
• l'importo stesso della prestazione di invalidità;
• le rendite Inail;
• le pensioni di guerra;
• l'indennità di accompagnamento;
• il reddito della casa di abitazione (circolare Inps n. 74 del 2017).
Va ricordato anche che in sede di prima liquidazione dell'assegno sono considerati i redditi dell'anno della domanda mentre per gli anni successivi al primo, sia per le liquidazioni, sia per le eventuali ricostituzioni si tiene conto redditi da pensione conseguiti nell'anno mentre per tutti gli altri redditi fa fede l'importo dell'anno precedente , che vanno comunicati ogni anno obbligatoriamente dall'interessato con il modello Red.
L'istituto precisa anche che in materia di redditi da immobili sono da computare :
– i redditi dei terreni detenuti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto; il reddito dominicale e il reddito agricolo;
– i redditi da fabbricati, diversi dalla casa di abitazione e le relative pertinenze.
Non vanno considerati invece:
- gli immobili relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni e
- le costruzioni rurali destinate ad abitazioni per persone addette alla coltivazione della terra; custodia fondi/bestiame/vigilanza; ricovero animali; custodia macchine agricole; protezione piante”
Per quanto riguarda gli oneri deducibili da non considerare nel reddito si segnalano ad esempio
- i contributi previdenziali e assistenziali personali
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato,
- i contributi pagati al personale domestico,
- le donazioni a organizzazioni non governative,
Il messaggio infine ricorda che "nel caso in cui l’interessato, percettore delle prestazioni assistenziali collegate al reddito (pensione di inabilità, pensione per cieco civile, pensione per sordo, assegno mensile o indennità di frequenza), non comunichi i propri redditi all’Istituto o qualora, in sede di controllo, le dichiarazioni risultino inesatte o incomplete, la prestazione è da considerarsi indebita. In tal caso, successivamente ai citati adempimenti di sospensione e revoca, l’Istituto è chiamato a recuperare quanto erogato".
AGGIORNAMENTO 20 LUGLIO 2023
Con il Messaggio n. 2705 del 18 luglio 2023 l'INPS ha parzialmente rettificato le istruzioni precedenti , precisando che nella determinazione del reddito rilevante ai fini della verifica del diritto i redditi soggetti a IRPEF vanno computati al lordo delle ritenute fiscali.
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Veicoli disabili: chiarimenti sulle certificazioni per l’IVA agevolata
Con la Risoluzione n. 40 del 7 luglio le Entrate replicano ad una Associazione istante che pone un quesito sulle semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità. In particolare, con la richiesta di consulenza giuridica specificata è stato esposto quanto segue.
L’Associazione istante rappresenta di svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale a favore e nell’interesse generale della comunità in materia di mobilità personale, guida e trasporto pubblico e privato, con particolare riguardo alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
L’Associazione evidenzia che la legge 9 novembre 2021, n. 156, in sede di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, ha introdotto l’articolo 1 bis rubricato “Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità”, che consente ai soggetti con ridotte o impedite capacità motoie permanenti, abilitati alla guida, di acquistare un veicolo fruendo dell’aliquota IVA agevolata del 4 per cento presentando una copia “semplice” della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali.
Inoltre, l’Associazione fa presente che l’articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha novellato la legge 9 aprile 1986, n. 97 aggiungendo all’articolo 1 il comma 2-bis che amplia la platea dei beneficiari anche agli invalidi in possesso di c.d. “foglio rosa” prevedendo che il beneficio decada «qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».
Al riguardo, l’Istante rappresenta di aver rilevato, dopo l’introduzione delle predette disposizioni di semplificazione, comportamenti non uniformi da parte di operatori commerciali in merito alla cessione di veicoli agevolati a favore di soggetti riconosciuti invalidi con ridotte o impedite capacità motorie.Ciò posto essa chiede chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni richiamate.
Alla luce dell’evoluzione del quadro di riferimento riepilogato dalla stessa agenzia e cui si rimanda, le Entrate con la risoluzione chiariscono che a decorrere dal 29 gennaio 2022, per il riconoscimento delle agevolazioni previste per l’acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza dal richiamato articolo 8 della legge n. 449 del 1997, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono fruire dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento presentando la seguente documentazione:
- copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice della Strada;
- atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.
Pertanto, ai fini dell’applicazione della predetta aliquota Iva ridotta del 4 per cento, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre.
Con riferimento all’ulteriore quesito relativo alla possibilità da parte dei soggetti interessati di poter produrre il c.d. “foglio rosa” (cfr. articolo 122 del Codice della Strada) che contenga la prescrizione degli adattamenti alla guida, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, si ritiene di fornire una soluzione positiva alla luce del tenore del comma 2-bis dell’articolo 1 della legge n. 97 del 1986, in precedenza richiamato.
Pertanto, ai fini dell’applicazione del beneficio in argomento il soggetto interessato può produrre anche il “foglio rosa” che rechi l’indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo, oltre all’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, fermo restando che «Il beneficio della riduzione dell’aliquota […] decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».
Allegati: