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    Bonus gasolio autotrasporto: altri 20 ML per istanze 2023

    Il MIT con un comunicato dell'8 giugno informa del fatto che sono state definite le modalità di ripartizione di 20 milioni di euro dei contributi del bonus autotrasporto, destinati a compensare gli aumenti del costo del carburante a favore delle imprese dell’autotrasporto merci per conto terzi.

    Viene subito specificato che si tratta di una misura per la quale le istanze sono state già acquisite nel mese di dicembre 2023, attraverso la piattaforma informatica  dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ed istruite dalla direzione generale e in particolare nel periodo compreso tra il 6 ed il 13 dicembre 2023.

    Bonus gasolio autotrasporto 2024: a chi spetta

    Le disposizioni del decreto disciplinano i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta (di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144) finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti ed esteso, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2024, dal comma 296 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022.

    I soggetti destinatari del contributo sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’articolo 24- ter, comma 2, lettera a), numero 1) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che utilizzano, per l’esercizio delle predette attività, veicoli di categoria euro V o superiore con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate.

    Le risorse, nel limite dell’importo complessivo sono assegnate agli aventi diritto nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel mese di luglio 2022 per l’acquisto del gasolio, impiegato dai soggetti di cui all’articolo 2 in veicoli di categoria euro V o superiore di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

    L’individuazione dei beneficiari avviene attraverso l’apposita piattaforma informatica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli implementata dal 6 dicembre 2023 al 13 dicembre 2023. 

    L’importo da erogare, per ciascuna impresa beneficiaria, è riparametrato al tetto di 20 milioni di euro, stabilito dall’articolo 1, comma 296 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 

    Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dei decreti direttoriali sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’articolo 6, comma 1.

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    Responsabilità Sindaci: ok della Camera al tetto limite

    In data 29 maggio la Camera ha approvato all'unanimità, e ora passa al Senato, il disegno di legge che limita le azioni di responsabilità nei confronti dei componenti dei collegi sindacali a un multiplo del compenso percepito

    In proposito il Deputato Marta Schifone prima firmataria del provvedimento ha dichiarato che: Questo provvedimento è frutto di una fitta interlocuzione con il mondo delle libere professioni e di una volontà politica importante. La norma attuale è ingiusta e squilibrata, perché pone a carico dei sindaci una responsabilità illimitata sia dal punto di vista temporale che economico. Con il disegno di legge poniamo fine a questa stortura”.

    Accolto con grande plauso il disegno di legge dal CNDCEC, che a voce del suo Presidente De Nuccio, ha parlato di: “un traguardo storico, un successo per i commercialisti italiani, ma anche per le imprese del nostro Paese e per il sistema economico nel suo complesso”.

    Vediamo come verrebbe modificato l'attuale art. 2407 del codice civile.

    Responsabilità collegio sindacale: le modifiche in arrivo

    L'art 2407 del codice civile, in merito alla responsabilità dei Sindaci recita attualmente che: "I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica

    All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395"

    Con la proposta di legge dell'Onorevole Marta Schiavone AC 1276 si prevederebbe di sostituire l'attuale formulazione dell'articolo 2407 del codice civile, dal seguente: 

    «Art. 2407. – (Responsabilità) – I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso. All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno ».

    Attenzione al fatto che la limitazione che si vorrebbe introdurre consiste nella fissazione di un tetto massimo della responsabilità, parametrato all'importo dei compensi percepiti per l’incarico, secondo un metodo già sperimentato in diversi Paesi europei.

    Il presidente ei Commercialisti, Elbano de Nuccio, sul tema aveva evidenziato si tratta di un altro passo estremamente significativo sulla strada che potrebbe portare ad un risultato molto importante per la professione.

    Lo stesso De Nuccio concludeva dicendo che la perimetrazione della responsabilità civile dei componenti dell'organo di controllo è un obiettivo per il quale il Consiglio Nazionale si è sempre battuto.

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    Bonus colonnine ricarica privati spese 2023: elenco beneficiari

    Il MIMIT ha pubblicato il decreto direttoriale 9 maggio per la concessione e l'erogazione per le domande presentate dal 15 febbraio 2024 al 14 marzo 2024 e ammesse al contributo relativo all’acquisto e la relativa posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

    Gli interessati potranno verificare la propria ammissione al contributo consultando l’Allegato A del decreto, facendo riferimento all'ID della domanda.

    Ricordiamo che il Decreto MIMIT del 7 febbraio ha fissato i termini e le modalità per l'invio delle domande per i privati e condomini 2023.

    Bonus colonnine privati: che cos'è

    Il bonus colonnine domestiche è un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box). 

    Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali. 

    Il ministero con avviso ha specificato che:

    • le domande di concessione ed erogazione del contributo, da parte dei soggetti beneficiari che hanno acquistato e installato l’infrastruttura di ricarica dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, 
    • e che non hanno potuto presentare la domanda completa della documentazione richiesta entro il termine di chiusura del precedente sportello, 
    • possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 15 febbraio 2024 e fino alle ore 12:00 del 14 marzo 2024, utilizzando la piattaforma informatica disponibile online.

    Bonus colonnine di ricarica elettrica privati: l'erogazione 2023

    L'erogazione dei bonus colonnine di ricarica, per le due annualità 2022 e 2023 è stata disposta:

    • con decreto MIMIT del 20.11 contenente l'elenco dei beneficiari per le spese 2022.  Il decreto direttoriale 20 novembre 2023 dispone la concessione e l’erogazione del contributo per le domande ammesse relative all’acquisto e la relativa posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuati dal 4 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Gli interessati possono verificare la propria ammissione al contributo consultando l’Allegato A del decreto, facendo riferimento all'ID della domanda.
    • con Decreto MIMIT del 6 dicembre contenente l'elenco dei beneficiari del bonus colonnine di ricarica per le spese 2023. Gli interessati possono verificare la propria ammissione consultando l'Allegato A del decreto.

    Bonus colonnine di ricarica elettrica privati: le domande 2023

    Con DM MIMIT del 2 ottobre sono state pubblicate le regole per richiedere i fondi per acquisto di colonnine di ricarica per utenti domestici.

    Il bonus colonnine di ricarica è stato gestito tramite due sportelli per le domande:

    1. la prima finestra per le domande relative alle installazioni effettuate dal 4 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, è stata aperta dal 19 ottobre al 2 novembre 2023.
    2. la seconda per le domande per le installazioni effettuate dal 1° gennaio e il 23 novembre 2023, è stata aperta dal 9 novembre e fino alle 12:00 del 23 novembre 2023.

    Bonus colonnine di ricarica privati: le regole per le domande

    Le domande devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la piattaforma informatica disponibile online all’indirizzo che verrà comunicato con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, secondo le modalità e gli schemi previsti nel presente decreto. 

    Ai fini della presentazione della domanda di concessione ed erogazione del contributo, i soggetti richiedenti devono possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 

    A pena di inammissibilità, i soggetti richiedenti devono inserire tutte le informazioni richieste dalla piattaforma informatica, nonché allegare il modulo di domanda e la documentazione richiesta debitamente ed integralmente compilati in ogni parte. 

    L’iter di presentazione della domanda di contributo è articolato nelle seguenti fasi: 

    1. a.1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line; 
    2. a.2) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda; 
    3. a.3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente; 
    4. a.4) caricamento del modulo di domanda e degli allegati richiesti e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa; 
    5. a.5) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda.

    Viene precisato che le domande di concessione ed erogazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della piattaforma informatica dell’attestazione di cui al comma 4, lettera a.5). 

    Allegati:
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    Imprese familiari: il ruolo della Carta di famiglia

    In Italia, come noto, le imprese familiari costituiscono una colonna portante dell'economia nazionale.  

    Sono 11.635  le aziende a controllo familiare con fatturato superiore ai 20 milioni di euro presenti nel Paese (pari al 65,0% delle 17.901 totali), secondo l'ultimo monitoraggio dell'Osservatorio Aub di Aidaf (l'Associazione italiana delle aziende familiari), Università Bocconi e UniCredit. (Vedi  maggiori dettagli all'ultimo paragrafo)

    Le imprese familiari   sono spesso di piccola o  media dimensione,  e la gestione fondata  sui legami familiari è un  elemento  in grado  sia di  rafforzare che  di complicare la loro struttura e crescita, soprattutto durante il delicato processo di passaggio generazionale.

    Leggi anche Impresa familiare breve guida su fisco e previdenza Impresa familiare in agricoltura

    Il passaggio di consegne tra generazioni in un'impresa familiare, infatti  non è solo un cambio di gestione ma rappresenta una vera e propria transizione culturale e organizzativa. 

    Il rallentamento economico causato dalla pandemia di COVID-19 ha accelerato i cambi al vertice, incidendo positivamente su crescita occupazionale e redditività delle imprese familiari, ma ha anche evidenziato la necessità di una pianificazione attenta e di regole chiare per prevenire conflitti e garantire una successione armoniosa.

    La Carta di Famiglia, o Family Constitution, è uno strumento di origine anglosassone che sta guadagnando popolarità anche in Italia. Si tratta di un documento che stabilisce i principi e le regole che una famiglia imprenditoriale decide di adottare per guidare l'azienda e gestire le dinamiche interne, in particolare nel momento del passaggio generazionale. 

    Contenuti e Benefici della Carta di Famiglia

    La Carta di Famiglia aiuta a definire criteri per l'ingresso in azienda, la carriera, l'assegnazione di ruoli direttivi e le politiche di remunerazione.

    Si tratta di  un documento scritto con la guida di un professionista , sottoscritto da tutti i membri della famiglia con diritti sull'azienda, piu utilmente in particolare  quando i membri della nuova generazione sono ancora giovani.

    Il documento puo includere diverse sezioni:

    • Valori Familiari e Principi Aziendali: Codifica i valori da perseguire nel tempo, assicurando che le decisioni aziendali siano in linea con questi principi.
    • Governance e Processi Decisionali: Stabilisce chiare linee guida per la governance aziendale e i processi decisionali, essenziali per la gestione quotidiana e il lungo termine della firma.
    • Gestione dei Conflitti e della Successione: Offre un quadro per la gestione dei conflitti interni e facilita il processo di successione, prevenendo disaccordi e garantendo continuità.
    • Ruoli e Retribuzioni: Definisce criteri oggettivi per la selezione di ruoli aziendali e la remunerazione, contribuendo a mantenere equità e meritocrazia.
    • Conservazione del Patrimonio e della Reputazione: Tutela il patrimonio e la reputazione aziendale, regolamentando anche le attività dei membri della famiglia nei media e sui social network.

    Carta di famiglia e ruolo del professionista

    L'implementazione efficace di una Carta di Famiglia  come detto  richiede  l'intervento di professionisti qualificati che comprendano non solo la struttura aziendale ma anche le dinamiche familiari.  I migliori consulenti e avvocati specializzati in diritto societario e gestione delle crisi di impresa sono   solitamente quelli che riescono a fondere l'analisi E  il giusto equilibrio  di tutti questi fattori per navigare al meglio nei mari agitati del mercato 

    La Carta di Famiglia emerge come uno strumento essenziale per le imprese familiari italiane, che desiderano proteggere la propria continuità operativa e successo attraverso le generazioni. Con il supporto giusto e una visione chiara, può trasformarsi da un semplice documento a un vero e proprio pilastro di stabilità e crescita.

    Lo studio AIDAF 2024 sulle aziende familiari

    La Cattedra  “AIDAF – EY” di Strategia delle Aziende Familiari in memoria di Alberto Falck dell'Università Commerciale Bocconi di Milano,    sostenutA anche da Borsa Italiana, Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi, e Fondazione Angelini,  ha presentato a gennaio  2024  i risultati della XV edizione   dell'Osservatorio AUB incentrato sul ricambio al vertice avvenuto nell’ultimo decennio nelle aziende familiari italiane  e  in particolare sulla ripresa dopo la pandemia da COVID. 

    Scarica qui la sintesi dello studio

    L’Osservatorio rappresenta la più completa ed estesa rilevazione disponibile in Italia sulle aziende a controllo familiare che intende  dare un aiuto a ricercatori, imprenditori, managers ed istituzioni a comprendere le caratteristiche uniche e i bisogni di questo particolare tipo di aziende.

    In particolare, in questa rilevazione l’Osservatorio AUB mette in evidenza come la situazione di crisi dovuta alla pandemia ha comportato una sensibile accelerazione nel ricambio al vertice delle imprese familiari italiane. 

     la ripresa delle aziende familiari italiane dopo la pandemia si è confermata  più sostenuta di quella che era seguita alla crisi finanziaria del 2008-2009, portando a un aumento delle persone occupate, cresciute del 7,3% rispetto a prima della pandemia (del 4,5% nelle imprese non familiari), e a una riduzione delle aziende con una situazione patrimoniale più debole

    Inoltre è stato rilevato che  le caratteristiche di governance delle imprese familiari sono in una fase di transizione verso modelli più strutturati rispetto alla prevalenza dell’Amministratore Unico.  Come ha spiegato il curatore  Fabio Quarato: “Non è che l’Amministratore Unico stia scomparendo, anche se le aziende con questo modello sono in lento calo da qualche anno. Il punto è che le aziende di questo tipo non sono più quelle che vanno meglio. La leadership collegiale è associata a performance migliori in questo triennio post-Covid, soprattutto nelle aziende più grandi che di solito anticipano tendenze destinate a consolidarsi.”

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    Il recesso del socio nelle SPA non quotate secondo Assonime

    Ciò che maggiormente differenzia una SPA quaotata sui mercati regolamentati da una non quotata, dal punto di vista dell’investitore, è la facilità con cui questi possa investire e, specialmente, disinvestire dalla società.

    Per una società non quotata il disinvestimento passa ovviamente attraverso la cessione delle azioni, ma può passare anche dal recesso: in questa situazione sarà la società a liquidare la quota al socio che recede.

    Quando una SPA è costituita a tempo indeterminato, il recesso del socio è garantito dall’articolo 2328 del Codice civile.

    Il Caso n 3/2024 di Assonime

    Del recesso del socio da SPA costitituita a tempo determinato si è occupata Assonime sul suo Caso n 3/2024, pubblicato il giorno 8 aprile 2024.

    Assonime spiega che, in una SPA non quotata e costituita a tempo determinato, il recesso del socio è possibile in due situazioni che configurano altrettante modalità di recesso:

    • recesso consensuale: il recesso è consentito al socio con il consenso unanime di tutti i soci partecipanti alla società, in assenza di una clausola statutaria che disciplini la situazione:
    • recesso ad nutum: è il recesso che avviene in conseguenza dell’attivazione di una clausola statutaria che prevede la possibilità di recedere dalla società, dietro manifestazione dell’intento da parte del socio.

    Il recesso consensuale non rappresenta una vera e propria forma di recessoma va ricondo alla possibilità, prevista dall’articolo 1372 comma 1 del Codice civile, di sciogliere il contratto (di società in questo caso) “per mutuo consenso”.

    In conseguenza di ciò, non trova applicazione la disciplina del recesso e il socio non ottiene la liquidazione della quota di diritto, che però può comunque venirgli concessa con l’accordo di tutti i partecipanti alla società.

    La liquidazione del socio uscente può essere realizzata attraverso due modalità:

    • attraverso l’acquisto di azioni proprie da parte della società, seguendo le prescrizioni previste dall’articolo 2357 del Codice civile;
    • oppure, quando la prima modalità non è percorribile (ad esempio per assenza di riserve disponibili), attraverso una riduzione non proporzionale del capitale sociale, ammessa dietro consenso unanime di tutti i soci.

    Se l’acquisto di azioni proprie, quando possibile, è una operazione che non presenta particolari sensibilità, lo stesso non può dirsi per la riduzione del capitale sociale; in quanto, una situazione del genere, richiede che vengano tutelati gli interessi degli altri soci e dei terzi.

    Se l’interesse degli altri soci è, in un certo qual modo, tutelato dal fatto che il recesso, in questo caso, avviene dietro consenso unanime di tutti i soci partecipanti alla società, lo stesso non potrà dirsi per i terzi creditori, i quali possono fare opposizione, in base all’articolo 2445 del Codice civile. 

    In caso di accoglimento dell’opposizione può risultare preclusa la liquidazione del socio con risorse provenienti dalla società.

    In questa situazione, i criteri di determinazione del valore della quota sono rimesi alla libera negoziazione tra le parti.

    Per quanto riguarda, invece, il recesso ad nutum, che avviene in conseguenza dell’attivazione, da parte del socio, di una clausola statutaria che preveda esplicitamente la possibilità di recesso con un determinato preavviso, Assonime sottolinea come la sentenza numero 2629/2024 della Corte di Cassazione abbia stabilito la legittimità dell’esistenza di una tale clausola statutaria, ex articolo 2437 comma 4 del Codice civile.

    Tale modalità di recesso costituisce una tipica forma di recesso e, di conseguenza ne segue i meccanismi previsti dalla normativa.

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    Autorizzazione CEMT 2024 per trasporto merci su strada

    Il 2 maggio 2024 è stato pubblicato in GU n. 101 il decreto 19.04.2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per dare il via alla presentazione della domanda di assegnazione delle trentaquattro autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili per l’anno 2024.

    Trasporto merci su strada e autorizzazioni CEMT anno 2024

    Nello specifico si tratta del Decreto 19.04.2024 Modifiche  al   decreto  dirigenziale  del  9  luglio    2013   recante «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005,   in  materia di autorizzazioni  internazionali  al   trasporto  merci  su   strada».

    È stabilito che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto, sarà possibile presentare domanda di assegnazione delle trentaquattro autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili, valide per l’anno 2024

    Ciascuna impresa potrà presentare domanda per un massimo di tre autorizzazioni multilaterali CEMT, e comunque in numero non superiore ai veicoli idonei posseduti.

    Le domande dovranno essere presentate 

    Il termine ultimo di presentazione è fissato al quindicesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione del presente decreto (entro il 17 maggio 2024).

    Autorizzazione CEMT: di cosa si tratta

    Un’autorizzazione CEMT (Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti) consente alle aziende di effettuare trasporti di merce su strada tra i Paesi membri della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti. Le autorizzazioni vengono rilasciate dal Ministero dei Trasporti e del Commercio pertinente.

    L’autorizzazione è quindi utile per quelle imprese di trasporto internazionale che operano su rotte transfrontaliere all’interno dell’area CEMT.  

    Si ricorda che tali autorizzazioni devono accompagnare sempre il veicolo dal luogo di carico a quello di scarico.

    Per quanto riguarda le imprese italiane,  il Decreto ministeriale 9 luglio 2013 disciplina il rilascio delle autorizzazioni CEMT.

    Si consiglia di verificare l’elenco aggiornato dei paesi membri presso le fonti ufficiali della CEMT o del ministero dei trasporti del proprio paese.

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    Le prestazioni accessorie dei soci nelle società di capitali

    In base all’articolo 2345 del Codice civile, oltre ai conferimenti, l’atto costitutivo di una SPA può stabilire l’obbligo per i soci di eseguire prestazioni accessorie, non consistenti in denaro,determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento”.

    La norma civilistica è scritta specificatamente per le SPA ma, pur non esistendo un esplicito rinvio normativo nella disciplina delle SRL, si ritiene che tale norma sia a queste per intero applicabile.

    A sostegno di tale tesi è intervenuto il Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 9 del 18 marzo 2004, con la quale viene affermato che “la mancanza di un espresso rinvio alla disciplina delle prestazioni accessorie nella SPA (articolo 2345 Codice civile) non fa venir meno la possibilità che l’atto costitutivo di SRL stabilisca l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie, determinandone contenuto, durata, modalità e compenso”.

    L’inquadramento fiscale

    Definita la legittimità di richiedere prestazioni accessorie ai soci, da effettuarsi nei confronti della società partecipata, dietro corrispettivo in denaro, il corretto inquadramento fiscale da applicarsi alla situazione, sia per i soci che per la società, non è scontato.

    Il tema è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione, in seguito a interpello, numero 81/E del 11 marzo 2002, con la quale viene affermato che tali prestazioni debbano essere considerate collaborazioni coordinate e continuative, in considerazione della “mancanza del vincolo della subordinazione, la prevalenza del lavoro personale del socio che si svolge senza l’impiego di mezzi organizzati, la retribuzione periodica prestabilita, la continuità nel tempo della prestazione lavorativa e la coordinazione, che si realizza attraverso l’inserimento funzionale del socio prestatore nell’organizzazione economica della società”.

    In conseguenza di ciò, è possibile quindi inquadrare dal punto di vista fiscale (e previdenziale) le prestazioni accessorie nel contesto del lavoro dipende, in quanto, in base alle previsioni del comma 1, lettera c-bis), dell’articolo 50 del TUIR, tali tipologie di reddito a tutti gli effetti “sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente”.

    Non è affatto un caso, infatti, se oggi le prestazioni accessorie nelle società di capitali vengono spesso utilizzate, in modo più o meno forzato a seconda dei casi, per superare l’impossibilità di inquadramento degli amministratori come lavoratori dipendenti all’interno della società da loro partecipata.

    Per quanto riguarda invece la società, gli importi corrisposti ai soci per prestazioni accessorie rappresentanocosti deducibili dal reddito d’impresa […] e concorrono a formare la base imponibile IRAP per l’ammontare spettante in ciascun periodo d’imposta ai soci obbligati alla prestazione accessoria, così come previsto dalla delibera assembleare”.