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    Albo Autotrasportatori: le regole per iscriversi

    Il Comitato centrale di direzione dell'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi è l'organo direttio dell'Albo. Esso ha specifiche funzioni attribuitegli dalla legge (D Lgs n 284/2005)

    La legge di Stabilità 2014 ne ha successivamente aumentato le competenze nell’ottica di 

    • realizzare un maggior controllo sul possesso dei requisiti richiesti alle imprese per esercitare la professione
    • ma anche di verificare in modo più preciso lo svolgimento della loro attività economica. 

    Tra le rincipali attribuzioni assegnate al Comitato Centrale dalla attuale legislazione vi sono le seguenti:

    • curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; 
    • accreditare gli organismi di certificazione di qualità;
    • attuare le direttive del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in materia di autotrasporto; 
    • verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica e alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel Ced presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi di Inail, Inps e Camere di Commercio;
    • svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento CE n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009,
    • curare attività editoriali e di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici;
    • svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore.

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    Albo autotrasportatori: come iscriversi

    Le imprese che intendono esercitare il trasporto di merci su strada devono iscriversi all’albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi tenuto presso l'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio rispetto alla sede principale/unica dell’impresa presentando apposita domanda:

    A) iscrizione per attività con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.

    B) iscrizione per attività con veicoli di massa complessiva a pieno caricosuperiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.

    C) iscrizione per attività con veicoli di massa complessiva a pieno caricosuperiore a 3,5 t;

    Le cooperative/consorzi che intendono esercitare il trasporto di merci per conto terzi su strada devono iscriversi all’albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi  tenuto presso l’Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio rispetto alla sede principale/unica dell’impresa presentando apposita domanda.

    Per ciascun tipo di iscrizione è necessario:

    • predisporre la domanda, 
    • allegare documenti specificatamente previsti
    • versare un contributo.

    Consulta qui tutti i documenti necessari.

    Albo autotrasportatori: le quote da pagare per iscriversi

    Con Delibera del 18 ottobre 2022 del Ministero dei Trasporti sono state stabilite le quote per il 2023 che ciascina impresa ha versato entro il 31 dicembre scorso.

    In particolare, entro il  31 dicembre 2022,  le mprese scritte all'albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del  31  dicembre 2022, debbono corrispondere, per l'annualità  2023,  la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art.  9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

    La quota da versare per l'anno 2023 è stabilita nelle  seguenti misure:

    Quota  fissa  di  iscrizione  dovuta  da  tutte  le  imprese comunque iscritte all'albo: euro 30,00;

    Ulteriore quota dovuta  da  ogni  impresa  in  relazione alla  dimensione numerica del proprio parco veicolare,  qualunque  sia  la  massa  dei veicoli con cui esercitano l'attivita' di autotrasporto: 

    A Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 2 a 5 5,16
    B
    
    

    Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 6 a 10

    10,33
    C
    
    

    Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 11 a 50

    25,82
    D
    
    

    Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 51 a 100

    103,29
    E
    
    

    Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 101 a 200

    258,23
    F
    
    

    Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli superiore a 200

    516,46

    Albo autotrasportatori: come si paga la quota

    Il versamento della quota deve essere effettuato, attraverso la piattaforma PagoPA con le seguenti modalita' alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2023 o ad eventuali annualita' pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella  citata sezione «Pagamento quote» del portale albo:

    • a)  Pagamento   on-line,   effettuato    in  modo  integrato nell'applicazione dei  pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di  scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in  tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto;
    • b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalita' differita. L'utente stampa o visualizza  il  pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una  delle  modalita' presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

    L'utente potra' pagare una posizione debitoria alla volta.

    Le imprese iscritte alla Provincia autonoma di  Bolzano,  ai  sensi della  normativa  riportata  in  premessa,  dovranno  effettuare   il pagamento esclusivamente sul conto corrente bancario, intestato  alla Provincia autonoma di Bolzano. 

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    Collegi sindacali: in arrivo tetto alla responsabilità

    Si è tenuta in data 4 maggio a Roma l'assemblea generale dei Commercialisti alla quale hanno partecipato esponenti del Governo.

    Durante l'assemblea sono emerse importanti novità sulla delega fiscale e varie anticipazioni riguardanti i professionisti.

    In particolare, viene anticipato il prossimo inserimento di un tetto di responsabilità per i collegi sindacali.

    Lo ha annunciato personalmente il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sottolineando il ruolo decisivo dei commercialisti per la finanza pubblica ed assicurando che il Governo è consapevole che la rapida trasformazione delle professioni va sostenuta.

    Mantovano ha espressamente dichiarato che: "in quest’ottica è importante la legge sull’equo compenso quale norma volta a garantire che anche i più giovani possano mantenersi con l’attività professionale; in quest’ambito sarà di enorme importanza il ruolo di vigilanza affidato agli Ordini per arginare prassi di accettazione di compensi non dignitosi da parte dei contraenti deboli"

    In merito ai collegi sindacali, Mantovano ha sostenuto che il Governo intende introdurre un tetto alla responsabilità in modo da rendere proporzionata al compenso l’esposizione al rischio.

    Inoltre, è stato anticipato che, il Governo intende avviare una serie di interventi che interessano i commercialisti, e che in parte sono già presenti nella delega fiscale quali ad esempio: 

    • evitare che gli adempimenti scadano in periodi di ferie,
    • semplificare alcuni obblighi in materia di antiriciclaggio 
    • superare l’Irap che grava sulle associazioni professionali. 

    Infine si è ulteriormente ribadita la volontà di ascoltare le professioni e di considerare la richiesta, avanzata dal CNDCEC di un tavolo tecnico permanente con le professioni economiche. 

    Mantovano ha inoltre sottolineato che l'obiettivo principale della delega fiscale è consentire ai contribuenti onesti di poter rispettare le regole senza rischi anche attraverso l’introduzione di strumenti preventivi con una strategia che vedrà in prima linea i commercialisti.

  • PRIMO PIANO

    Imprese Autotrasporto: dal 15.03 domande per fondi acquisti mezzi ecologici

    Con un avviso datato 28 febbraio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ricorda che dal prossimo 15 marzo partono le domande per gli incentivi stabiliti dal DM 18 novembre 2021 n 461, con risorse pari a 10 milioni di euro, destinate all’acquisto mezzi ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa.

    Ricordiamo che, gli incentivi stabiliti dal D.M. 18 novembre 2021 n. 461, rientrano nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto.

    La norma ha stanziato 50 milioni di euro ripartiti lungo l'arco temporale 2021-2026: in questo secondo periodo di incentivazione (il primo si è chiuso il 16 agosto 2022) le somme accantonate ammontano a 10 milioni e sarà possibile presentare le istanze di richiesta nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 28 aprile 2023.

    Incentivi imprese autotrasporto: rinnovo e adeguamento parco veicoli

    In particolare il decreto per gli “Investimenti ad alta sostenibilità” mette a disposizione delle imprese di autotrasporto 50 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 esclusivamente per l’acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa, ecologici di ultima generazione, in particolare:

    • ibridi (diesel/elettrico), 
    • elettrici 
    • a carburanti di ultima generazione (CNG, LNG). 

    Gli incentivi dipendono dalla tipologia e dalla massa complessiva del veicolo e vanno da:

    • un minimo di 4.000 euro per quelli ibridi di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate 
    • fino a 24.000 euro per quelli elettrici oltre le 16 tonnellate.

    Attenzione va prestata al fatto che a questi importi si aggiunge un contributo di 1.000 euro in caso di contestuale rottamazione di un veicolo diesel.

    Si specifica che il decreto del 18 novembre 2021 è stato pubblicato in GU n. 17 del 22 gennaio 2022

    Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile è stato invece pubblicato il Decreto Direttoriale del 7 aprile 2022 che reca le regole attuative della misura.

    Incentivi imprese autotrasporto: i beneficiari

    Possono inoltrare domanda:

    • le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile, 
    • ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
    • la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose.

    Sarà possibile presentare istanza, che avrà validità di prenotazione, all’interno dei sei periodi di incentivazione secondo le modalità di seguito descritte.

    Incentivi imprese autotrasporto: presenta la domanda 

    Come disciplinato dal decreto direttoriale di attuazione n. 148 del 7 aprile 2022 le domande potranno essere presentate:

    • esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzate a [email protected],
    • a partire dalle ore 10:00 del 15 marzo 2023 e fino e non oltre le ore 16:00 del 28 aprile 2023. 

    Si specifica che, la fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici, per ogni periodo di incentivazione (come di seguito specificati), è articolata in due fasi distinte e successive

    a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalità di cui all’articolo 3 del presente decreto;

    b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall’articolo 4 del presente decreto.

    Si precisa che per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l’incentivo.

    Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 3 e 5 hanno l’onere di fornire la prova del perfezionamento dell’investimento e la prova che il medesimo è stato avviato in data successiva alla pubblicazione del D.M. 461/2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo le modalità di seguito descritte.

    Incentivi imprese autotrasporto: periodi di incentivazione

    Sono previsti sei periodi di incentivazione, 

    1. il primo periodo parte dal 1° luglio 2022 al 16 agosto 2022 per 13 milioni di euro
    2. iI secondo periodo parte dal 15 marzo 2023 al 28 aprile 2023 per 10 milioni di euro; 
    3. il terzo periodo, dal 1° dicembre 2023 al 15 gennaio 2024 per 8 milioni di euro;
    4. il quarto periodo, dal 26 agosto 2024 all'11 ottobre 2024 per 8 milioni di euro; 
    5. il quinto periodo, dal 5 maggio 2025 al 20 giugno 2025 per 8 milioni di euro; 
    6. il sesto periodo, dal 12 gennaio 2026 al 20 febbraio 2026 per 3 milioni di euro.
    Allegati:
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    Assemblee di società e associazioni a distanza fino a luglio 2023

    L’articolo 3 comma 10-undecies del DL 198/2022, il cosiddetto decreto Milleproroghe 2023, convertito con la Legge n 14 pubblicata in GU n 49 del 27 febbraio 2023 dispone che “all’articolo 3, comma 1, alinea, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: 31 luglio 2022 sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio 2023”.

    A sua volta l’articolo 3 comma 1 del DL 228/2021, il cosiddetto decreto Milleproroghe 2022, aveva disposto che “il termine di cui all'articolo 106, comma 7,   del  Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla   legge  24 aprile 2020, n. 27, relativo  allo  svolgimento   delle  assemblee  di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022”.

    L’articolo 106 del DL 18/2020, il cosiddetto decreto Cura Italia, conteneva le “norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti”, disposte durante l’emergenza epidemiologica, che si sarebbero dovute espletare a distanza anche in assenza di espressa previsione statutaria, fino a quando “è in vigore lo stato  di   emergenza  sul territorio  nazionale   relativo   al   rischio    sanitario   connesso all'insorgenza della epidemia da Covid-19”.

    Con altre parole, per società, società cooperative, associazioni e fondazioni, sarà possibile, fino alla data del 31 luglio 2023:

    • prevedere la partecipazione alle assemblee sociali con modalità telematica, anche in deroga a diverse previsioni statutarie;
    • prevedere la possibilità dell’espressione del voto nelle assemblee sociali con modalità elettronica o per corrispondenza, anche in deroga a eventuali previsioni statutarie, purché si riesca a garantire l’identificazione del votante;
    • svolgere le assemblee sociali anche con modalità completamente telematica, senza che ci sia la necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario o il notaio;
    • obbligare, in talune situazioni, come nelle società quotate sui mercati regolamentati, alla partecipazione tramite rappresentante designato.

    Fondamentalmente, in ragione della norma prorogata, nelle società quotate sui mercati regolamentari può essere impedita la partecipazione dei soci e, nelle altre situazioni, può essere impedita la partecipazione fisica dei soci, purché sia garantita quella con modalità telematica.

    Si ricorda che la deroga non dovrebbe essere in grado di incidere sui termini previsti per la convocazione delle assemblee, né sui termini per l’approvazione dei bilanci, che rimangono quelli ordinari.

    Si ritiene che la previsione normativa possa essere estesa anche alle riunioni dei Collegi sindacali e dei Consigli di amministrazione, nonostante non vi sia una espressa previsione normativa a riguardo.

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    Dopo di noi: ripartite le risorse 2022 per persone con disabilità

    Con avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, datato 3 febbraio, si informa della pubblicazione in data 25 gennaio sulla GU n 20, del Decreto del 21 dicembre 2022 relativo al riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, cosiddetto “Dopo di noi”. 

    Il Fondo, istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 112 del 22 giugno 2016, finanzia:

    • i percorsi di accompagnamento per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
    • o perché mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale. 

    La Legge 112/2016 ha previsto e disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare o comunque in vista del venir meno del sostegno stesso, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.

    In proposito leggi anche Disabili e Fondo Dopo di Noi: a che punto siamo

    Dopo di noi: ripartite le risorse 2022 con decreto

    Con decreto del 21.12.2022 le risorse assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'anno 2022, pari complessivamente a euro 76.100.000,00 sono attribuite alle  regioni per gli interventi e i servizi di cui  all'art.  3  del  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016. 

    A ciascuna regione è attribuita una quota di  risorse come indicato nella colonna C della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i  più recenti dati Istat sulla popolazione residente.

    Sono specificamente destinati al  rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave (di cui all'art.  4, comma  3, lettere a), b) e c) del decreto del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della  salute  ed  il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016) 15 milioni di euro delle risorse in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di  servizio volto all'attivazione a favore di tali persone delle progettualità previste dal  Fondo, ovvero di analoghe  progettualità, anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% delle richieste di  beneficio presentate, con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo budget di  progetto  nell'ottica della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale  da  garantire alle persone con disabilità grave prive di  sostegno  familiare,  ai sensi dell'art. 2 della legge 22 giugno 2016, n. 112, e dell'art.  5, comma 5, del medesimo decreto 23 novembre 2016. 

    La colonna D della Tabella 1 riporta, per ciascuna regione, le risorse specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi di cui sopra aggiuntive a quelle già correntemente destinate nell'ambito della programmazione regionale.
    Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali,  secondo quanto previsto  nella programmazione  regionale,  entro 60 giorni  dall'effettivo versamento alle stesse da parte del Ministero.

    L'erogazione agli  ambiti territoriali è comunicata al Ministero medesimo entro 30 giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse, secondo le modalità di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto. 

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    Tabelle ACI 2023: il comunicato delle Entrate in GU

    Pubblicato in GU n 302 del 28 dicembre il Comunicato delle Entrate con le Tabelle ACI 2023 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli (articolo 3,  comma  1,  del  decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314)

    In particolare, le Tabellle ACI sono necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

    Si ricorda che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica e in particolare come segue:

    • pari al 25% per i veicoli con valori di emissione di CO3 inferiori a 60g/km;
    • pari al 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
    • pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
    • pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.

    Le tabelle ACI sono predisposte ogni anno entro il 30 novembre e devono essere pubblicate in Gazzetta entro il 31 dicembre con validità per l'anno successivo.
    Le tabelle valide per il 2023 e sono suddivise in:

    • autovetture in produzione cosi distinte:
      • autovetture a benzina, 
      • autovetture a gasolio,
      • autovetture a benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in;
    • autovetture fuori produzione ugualmente distinte in base alla modalità di alimentazione (benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in);
    • motoveicoli;
    • autocaravan.

    Ti cosigliamo anche: Auto aziendali ad uso promiscuo dipendenti: novità dal 1 luglio

    Allegati:
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    Piano non autosufficienze 2022-2024: DPCM e tabelle di riparto

    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022 il DPCM 3 ottobre 2022, di adozione del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza e  con le tabelle di riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024. 

    Grazie ai fondi straordinari del   Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR ) sono previste precise linee di intervento rivolte 

    • alle persone con disabilità e
    •  agli anziani non autosufficienti, 

    con rafforzamento dei servizi sociali territoriali (Missione 5) e potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale (Missione 6)

    Inoltre grazie alle norme della legge di bilancio 2022 (n. 234 del 30 dicembre 2021 )   per la prima volta sono stati definiti i Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), che intendono garantire a livello nazionale agli anziani non autosufficienti o con ridotta autonomia:

    1.     servizi domiciliari;
    2.     servizi di sollievo;
    3.     servizi sociali di supporto.

    Le risorse  disponibili per il  Fondo per le non autosufficienze (FNA), nel triennio 2022-2024 sono pari a 822 milioni di euro nel 2022, 865,3 milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024, all'interno dei quali  per i progetti relativi alla Vita indipendente sono assegnate risorse corrispondenti a 14.640.000,00 euro per ciascuna annualità.

    Inoltre 20 milioni per il 2022 e 50 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2023-2024, sono destinati alle assunzioni di personale con professionalità sociale presso gli Ambiti territoriali sociali. 

    Ulteriori dettagli  con tutta la normativa di riferimento sono disponibili sul sito del Ministero del lavoro alla pagina  Focus on "Fondo nazionale per la non autosufficienza".