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Bonus colonnine ricarica privati spese 2023: elenco beneficiari
Il MIMIT ha pubblicato il decreto direttoriale 9 maggio per la concessione e l'erogazione per le domande presentate dal 15 febbraio 2024 al 14 marzo 2024 e ammesse al contributo relativo all’acquisto e la relativa posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Gli interessati potranno verificare la propria ammissione al contributo consultando l’Allegato A del decreto, facendo riferimento all'ID della domanda.
Ricordiamo che il Decreto MIMIT del 7 febbraio ha fissato i termini e le modalità per l'invio delle domande per i privati e condomini 2023.
Bonus colonnine privati: che cos'è
Il bonus colonnine domestiche è un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box).
Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Il ministero con avviso ha specificato che:
- le domande di concessione ed erogazione del contributo, da parte dei soggetti beneficiari che hanno acquistato e installato l’infrastruttura di ricarica dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023,
- e che non hanno potuto presentare la domanda completa della documentazione richiesta entro il termine di chiusura del precedente sportello,
- possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 15 febbraio 2024 e fino alle ore 12:00 del 14 marzo 2024, utilizzando la piattaforma informatica disponibile online.
Bonus colonnine di ricarica elettrica privati: l'erogazione 2023
L'erogazione dei bonus colonnine di ricarica, per le due annualità 2022 e 2023 è stata disposta:
- con decreto MIMIT del 20.11 contenente l'elenco dei beneficiari per le spese 2022. Il decreto direttoriale 20 novembre 2023 dispone la concessione e l’erogazione del contributo per le domande ammesse relative all’acquisto e la relativa posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuati dal 4 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Gli interessati possono verificare la propria ammissione al contributo consultando l’Allegato A del decreto, facendo riferimento all'ID della domanda.
- con Decreto MIMIT del 6 dicembre contenente l'elenco dei beneficiari del bonus colonnine di ricarica per le spese 2023. Gli interessati possono verificare la propria ammissione consultando l'Allegato A del decreto.
Bonus colonnine di ricarica elettrica privati: le domande 2023
Con DM MIMIT del 2 ottobre sono state pubblicate le regole per richiedere i fondi per acquisto di colonnine di ricarica per utenti domestici.
Il bonus colonnine di ricarica è stato gestito tramite due sportelli per le domande:
- la prima finestra per le domande relative alle installazioni effettuate dal 4 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, è stata aperta dal 19 ottobre al 2 novembre 2023.
- la seconda per le domande per le installazioni effettuate dal 1° gennaio e il 23 novembre 2023, è stata aperta dal 9 novembre e fino alle 12:00 del 23 novembre 2023.
Bonus colonnine di ricarica privati: le regole per le domande
Le domande devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la piattaforma informatica disponibile online all’indirizzo che verrà comunicato con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, secondo le modalità e gli schemi previsti nel presente decreto.
Ai fini della presentazione della domanda di concessione ed erogazione del contributo, i soggetti richiedenti devono possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
A pena di inammissibilità, i soggetti richiedenti devono inserire tutte le informazioni richieste dalla piattaforma informatica, nonché allegare il modulo di domanda e la documentazione richiesta debitamente ed integralmente compilati in ogni parte.
L’iter di presentazione della domanda di contributo è articolato nelle seguenti fasi:
- a.1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;
- a.2) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;
- a.3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente;
- a.4) caricamento del modulo di domanda e degli allegati richiesti e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa;
- a.5) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda.
Viene precisato che le domande di concessione ed erogazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della piattaforma informatica dell’attestazione di cui al comma 4, lettera a.5).
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Imprese familiari: il ruolo della Carta di famiglia
In Italia, come noto, le imprese familiari costituiscono una colonna portante dell'economia nazionale.
Sono 11.635 le aziende a controllo familiare con fatturato superiore ai 20 milioni di euro presenti nel Paese (pari al 65,0% delle 17.901 totali), secondo l'ultimo monitoraggio dell'Osservatorio Aub di Aidaf (l'Associazione italiana delle aziende familiari), Università Bocconi e UniCredit. (Vedi maggiori dettagli all'ultimo paragrafo)
Le imprese familiari sono spesso di piccola o media dimensione, e la gestione fondata sui legami familiari è un elemento in grado sia di rafforzare che di complicare la loro struttura e crescita, soprattutto durante il delicato processo di passaggio generazionale.
Leggi anche Impresa familiare breve guida su fisco e previdenza e Impresa familiare in agricoltura
Il passaggio di consegne tra generazioni in un'impresa familiare, infatti non è solo un cambio di gestione ma rappresenta una vera e propria transizione culturale e organizzativa.
Il rallentamento economico causato dalla pandemia di COVID-19 ha accelerato i cambi al vertice, incidendo positivamente su crescita occupazionale e redditività delle imprese familiari, ma ha anche evidenziato la necessità di una pianificazione attenta e di regole chiare per prevenire conflitti e garantire una successione armoniosa.
La Carta di Famiglia, o Family Constitution, è uno strumento di origine anglosassone che sta guadagnando popolarità anche in Italia. Si tratta di un documento che stabilisce i principi e le regole che una famiglia imprenditoriale decide di adottare per guidare l'azienda e gestire le dinamiche interne, in particolare nel momento del passaggio generazionale.
Contenuti e Benefici della Carta di Famiglia
La Carta di Famiglia aiuta a definire criteri per l'ingresso in azienda, la carriera, l'assegnazione di ruoli direttivi e le politiche di remunerazione.
Si tratta di un documento scritto con la guida di un professionista , sottoscritto da tutti i membri della famiglia con diritti sull'azienda, piu utilmente in particolare quando i membri della nuova generazione sono ancora giovani.
Il documento puo includere diverse sezioni:
- Valori Familiari e Principi Aziendali: Codifica i valori da perseguire nel tempo, assicurando che le decisioni aziendali siano in linea con questi principi.
- Governance e Processi Decisionali: Stabilisce chiare linee guida per la governance aziendale e i processi decisionali, essenziali per la gestione quotidiana e il lungo termine della firma.
- Gestione dei Conflitti e della Successione: Offre un quadro per la gestione dei conflitti interni e facilita il processo di successione, prevenendo disaccordi e garantendo continuità.
- Ruoli e Retribuzioni: Definisce criteri oggettivi per la selezione di ruoli aziendali e la remunerazione, contribuendo a mantenere equità e meritocrazia.
- Conservazione del Patrimonio e della Reputazione: Tutela il patrimonio e la reputazione aziendale, regolamentando anche le attività dei membri della famiglia nei media e sui social network.
Carta di famiglia e ruolo del professionista
L'implementazione efficace di una Carta di Famiglia come detto richiede l'intervento di professionisti qualificati che comprendano non solo la struttura aziendale ma anche le dinamiche familiari. I migliori consulenti e avvocati specializzati in diritto societario e gestione delle crisi di impresa sono solitamente quelli che riescono a fondere l'analisi E il giusto equilibrio di tutti questi fattori per navigare al meglio nei mari agitati del mercato
La Carta di Famiglia emerge come uno strumento essenziale per le imprese familiari italiane, che desiderano proteggere la propria continuità operativa e successo attraverso le generazioni. Con il supporto giusto e una visione chiara, può trasformarsi da un semplice documento a un vero e proprio pilastro di stabilità e crescita.
Lo studio AIDAF 2024 sulle aziende familiari
La Cattedra “AIDAF – EY” di Strategia delle Aziende Familiari in memoria di Alberto Falck dell'Università Commerciale Bocconi di Milano, sostenutA anche da Borsa Italiana, Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi, e Fondazione Angelini, ha presentato a gennaio 2024 i risultati della XV edizione dell'Osservatorio AUB incentrato sul ricambio al vertice avvenuto nell’ultimo decennio nelle aziende familiari italiane e in particolare sulla ripresa dopo la pandemia da COVID.
Scarica qui la sintesi dello studio
L’Osservatorio rappresenta la più completa ed estesa rilevazione disponibile in Italia sulle aziende a controllo familiare che intende dare un aiuto a ricercatori, imprenditori, managers ed istituzioni a comprendere le caratteristiche uniche e i bisogni di questo particolare tipo di aziende.
In particolare, in questa rilevazione l’Osservatorio AUB mette in evidenza come la situazione di crisi dovuta alla pandemia ha comportato una sensibile accelerazione nel ricambio al vertice delle imprese familiari italiane.
la ripresa delle aziende familiari italiane dopo la pandemia si è confermata più sostenuta di quella che era seguita alla crisi finanziaria del 2008-2009, portando a un aumento delle persone occupate, cresciute del 7,3% rispetto a prima della pandemia (del 4,5% nelle imprese non familiari), e a una riduzione delle aziende con una situazione patrimoniale più debole
Inoltre è stato rilevato che le caratteristiche di governance delle imprese familiari sono in una fase di transizione verso modelli più strutturati rispetto alla prevalenza dell’Amministratore Unico. Come ha spiegato il curatore Fabio Quarato: “Non è che l’Amministratore Unico stia scomparendo, anche se le aziende con questo modello sono in lento calo da qualche anno. Il punto è che le aziende di questo tipo non sono più quelle che vanno meglio. La leadership collegiale è associata a performance migliori in questo triennio post-Covid, soprattutto nelle aziende più grandi che di solito anticipano tendenze destinate a consolidarsi.”
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Locazioni brevi: le novità 2024 illustrate dalle Entrate
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 10 del 10 maggio con chiarimenti sulle novità recentemente introdotte sulla tassazione con cedolare secca delle locazioni brevi.
In dettaglio il documento di prassi tratta i seguenti temi:
- Modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi articolo 1, comma 63, della legge di bilancio 2024,
- La disciplina fiscale delle locazioni brevi,
- La modifica dell’aliquota dell’imposta,
- La ritenuta operata dai soggetti intermediari e le esigenze di semplificazione,
- Gli adempimenti degli intermediari non residenti.
La stessa agenzia ha sintetizzato i principali chiarimenti nel comunicato stampa che ha annunciato la pubblicazione del documento di cui si tratta.
Locazioni brevi: 26% di cedolare sul 2° immobile per i redditi maturati dal 1.01.2024
Con la Circolare n 10 si specifica che l’aliquota dell’imposta sostitutiva della cedolare secca sarà applicata al 26% a partire dal secondo immobile dato in locazione.
Il proprietario che mette in locazione diverse unità ha comunque la possibilità di sceglierne una per ciascun periodo d’imposta per cui fruire dell’aliquota ridotta del 21%.
La scelta andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse.
La nuova aliquota del 26%, precisa l'agenzia, si applica sui redditi di locazione maturati dal 1° gennaio 2024, a prescindere dalla data di stipula dei relativi contratti e dalla percezione dei canoni.
Gli intermediari, tra cui i gestori di portali telematici, che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti di locazione dovranno operare sempre, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento, a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni, all’atto del pagamento al beneficiario, indipendentemente dal regime fiscale che quest’ultimo ha scelto.
Il locatore dovrà determinare l’imposta (ordinaria o sostitutiva) dovuta, scomputare le ritenute d’acconto e corrispondere l’eventuale saldo entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi.
Gli intermediari non residenti Ue ed extra-Ue che hanno una stabile organizzazione in Italia operano attraverso la stessa.
I soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea che non hanno una stabile organizzazione in Italia possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare un rappresentante fiscale in Italia.
I soggetti extra-Ue con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione assolvono agli adempimenti tramite la stabile organizzazione e, in mancanza di questa, devono invece nominare un rappresentante fiscale.
Locazione breve: cosa s’intende
La Circolare n 10/2024 ricorda anche che l’articolo 4, comma 1, del d.l. n. 50 del 2017 stabilisce che «(…) si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare».
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Imposta sostitutiva controllate: le regole per il regime opzionale CFC
Le Entrate pubblicano il Provvedimento n 213637 del 30 aprile con disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC) con la definizione delle modalità applicative dell’opzione dell'imposta sostitutiva.
Ricordiamo che l’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, attuativo della delega fiscale, ha modificato la disciplina CFC di cui all’articolo 167 del TUIR, prevedendo nell’ottica di semplificare la verifica dei requisiti per l’applicazione della disciplina CFC, evitando il raffronto tra il livello di tassazione effettiva estera e quello di tassazione virtuale interna l’introduzione di un regime opzionale di tassazione alternativa.
Regime opzionale CFE: ambito di applicazione
L’opzione per l’imposizione sostitutiva è applicabile dal soggetto controllante nei confronti di tutte le controllate che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
- 1) realizzano oltre un terzo dei proventi classificabili “passive income”, secondo le categorie previste dalla lett. b), comma 4 dell’articolo 167 del TUIR;
- 2) redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.
Al riguardo, si precisa che, nel caso di controllata di cui al punto 3, lettere b) e c), si fa riferimento al bilancio d’esercizio della casa madre (comprensivo delle risultanze economiche e patrimoniali della stabile organizzazione) che sia oggetto di revisione e certificazione.
In applicazione di commi 4-ter, ultimo periodo e 4-quater dell’articolo 167 del TUIR, l’opzione non è esercitabile da parte del soggetto controllante in presenza di controllate che pur integrando la condizione indicate (al punto 2.1.1), non soddisfano la condizione di cui al punto 2.1.2.
Regime opzionale CFC: come optare
L’opzione è esercitata dal soggetto controllante nel quadro FC rubricato “Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)” della dichiarazione dei redditi ed ha efficacia a partire dal periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.
Nel caso di controllo indiretto, per il tramite di soggetti residenti o stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti controllati, l’opzione è esercitata dal soggetto controllante di ultimo livello.
L’opzione ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio, essa si intende tacitamente rinnovata salvo revoca.
L’opzione ha effetto anche per le controllate a qualunque titolo acquisite nel periodo di efficacia dell’opzione purché ricorrano i requisiti di cui al punto 2.1.2, senza che sia necessaria una nuova opzione. Alla scadenza del triennio di validità, la revoca dell’opzione avviene mediante indicazione nel quadro FC del modello di dichiarazione dei redditi riferito al quarto periodo d’imposta successivo a quello di esercizio o rinnovo dell’opzione, secondo le modalità previste per l’esercizio della stessa opzione ossia dal controllante ed ha efficacia dal periodo di imposta oggetto della dichiarazione.
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Autoscuole: nuove regole per la formazione degli istruttori
E' stato pubblicato il 22 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale il Decreto del ministero delle infrastrutture n. 34 del 1.2.2024 con modifiche al precedente "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola.
Le novità portano a una semplificazione della procedura di formazione, in particolare prevedendo che non sia più necessario il possesso della patente di categoria D/E per l'aspirante istruttore
- viene modificato il programma dei corsi di formazione, con l'introduzione di moduli dedicati ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e di 8 ore sull' utilizzo del tachigrafo e ADR
- viene modificato anche il programma d'esame
- in caso di bocciatura in una singola prova, verranno tenute valide le prove d'esame già superate in precedenza
Le disposizioni del regolamento si applicano ai corsi di formazione autorizzati o avviati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Ai corsi avviati prima di tale data e ai relativi esami continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in precedenza ma ATTENZIONE :
- trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, ferma restando la validità degli attestati di frequenza dei corsi di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione erogati prima della data di entrata in vigore, tutti gli esami per conseguire o estendere l'abilitazione di insegnante o di istruttore di autoscuola si conformeranno alle nuove disposizioni.
- In questi casi sarà consentita la compartecipazione ai corsi di allievi che frequentano l'intero programma di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione di insegnante o di istruttore, con quella di allievi che intendano frequentare le sole parti di programma non erogate ai sensi della previgente disciplina.
Sono fornite anche in allegato
ALLEGATO 1 il programma di formazione per gli insegnanti
ALLEGATO 2 il programma di formazione per gli istruttori
ALLEGATO 2-bis Estensione dell’abilitazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera a)
ALLEGATO 3 Attestato di frequenza della formazione iniziale
ALLEGATO 3bis Attestato di frequenza della formazione periodica
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Partecipazioni a tempo di SRL e SPA: il trattamento fiscale
Recentemente il Consiglio Notarile di Milano si è espresso sulla legittimità, per SPA e SRL, di emettere partecipazioni al capitale sociale che si autoestinguono dopo un determinato periodo o al sopraggiungere di uno specifico evento.
Chi scrive ha trattato l’argomento con l’articolo Le partecipazioni a tempo delle SPA e delle SRL, a cui si rimanda per un approfondimento civilistico della questione.
Il 24 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta a interpello numero 15, nella quale prende in esame la fattispecie delle partecipazioni a tempo e la inquadra dal punto di vista fiscale.
Il caso esaminato è interessante perché rappresenta una tipica situazione nella quale le partecipazioni auto estinguibili hanno una ragione d’essere.
Infatti, la società in esame ha emesso, con finalità di finanziamento, delle quote di partecipazioni che si estinguono automaticamente nel momento in cui, al socio che le detiene, sono elargiti utili e riserve per un importo predefinito, pari al capitale investito più la sua remunerazione, senza ulteriori diritti sulla liquidazione della quota; tenendo conto delle distribuzioni complessivamente effettuate a partire dalla data di sottoscrizione.
Queste quote venivano trasferite a un pubblico composto da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, attraverso una piattaforma di equity crowdfunding.
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello 15/2024 spiega che, anche in questa particolare situazione, i redditi derivanti dalla partecipazione “costituiscono redditi di capitale con applicazione delle ordinarie regole di determinazione degli utili da partecipazione di cui all'articolo 47 del TUIR”, per la parte eccedente il valore fiscale della partecipazione, dato che i soci sottoscriventi le partecipazioni a tempo sono persone fisiche non esercenti attività d’impresa.
Il valore fiscale della partecipazione di norma è costituito dal prezzo di sottoscrizione della partecipazione, ma può subire dei mutamenti in base alle regole previste dall’articolo 47 comma 5 del TUIR.
Quindi, le somme elargite al socio, per la misura che eccede il valore della partecipazione, costituiscono a tutti gli effetti utili distribuiti, quindi redditi di capitali lordi (non redditi diversi), a cui “si applica la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 1bis, del DPR 29 settembre 1973, numero 600”.
L’inquadramento fiscale fornito dall’Agenzia delle Entrate è utile permette di inquadrare la fattispecie delle partecipazioni a tempo anche dal punto di vista della loro convenienza fiscale, che può variare a seconda delle situazioni.
Infatti, nel caso in cui il rimborso del capitale e la corresponsione delle maggiori somme avvengono nello stesso anno fiscale, saranno tassate al 26% soltanto le maggiori somme.
Appare invece molto diverso il caso in cui la somma originariamente pattuita a titolo di rimborso del capitale e della sua remunerazione venga liquidata in più esercizi. Infatti, le somme versate al socio prima dell’estinzione delle quote, dal punto di vista tributario rappresenteranno per intero utili, tassati come già visto; e solo quanto corrisposto nell’ultimo anno fiscale, con l’estinzione della quota, potrà godere dell’abbattimento del valore fiscale in conseguenza del rimborso.
Per cui, nella seconda situazione, se la maggior parte delle somme sono corrisposte negli anni precedenti l’esercizio di estinzione della quota, può derivare un trattamento fiscale più oneroso.
In ragione di ciò, fermo restando l’interesse per uno strumento che può essere molto utile per il finanziamento delle imprese, ai fini della valutazione della convenienza dell’operazione per l’investitore, tra le diverse cose da valutare, c’è anche la modalità di rimborso dell’investimento.
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RC Auto e moto: come confrontare i prezzi sul sito del Ministero
Il Decreto Legislativo n 184 del 22 novembre, pubblicato in GU n 290 del 13 dicembre, contiene diverse novità per l'RC auto in vigore dal 23 dicembre.
Il decreto, che recepisce la direttiva 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di RC Auto, prevede alcune modifiche al Codice delle Assicurazioni Private e al Codice della Strada per garantire una maggiore tutela dell’assicurato.
Decreto legisltivo RC auto: le principali novità
Tra le principali novità, si prevedono deroghe all’obbligo assicurativo per i veicoli ritirati dalla circolazione o non idonei come mezzo di trasporto.
Si disciplina il regime della sospensione della copertura assicurativa per tutti i veicoli, con particolari norme agevolate per i veicoli di carattere storico in ragione del loro valore collezionistico.
Il decreto detta nuove regole anche per quanto riguarda l’obbligo assicurativo per i veicoli elettrici “leggeri”, che verranno individuati con apposito Decreto Interministeriale del Mimit e del Mit di concerto con il Ministero dell’Interno.
È stato precisato, inoltre, che l’obbligo di copertura assicurativa si considera adempiuto anche attraverso la stipula da parte di soggetti pubblici o privati di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli (assicurati “Corporate”) ricomprendendovi, per esempio, le attività di noleggio, sharing, rivendite di veicoli, utilizzo di flotte di autobus, autocarri, scuolabus.
Inoltre, il MIMIT nel comunicato che annuncia il decreto ricorda le novità previste dalla la legge di Bilancio per il 2024 in materia di rischi catastrofali.
In particolare, le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma con stabile organizzazione in Italia, dovranno stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti per assicurare i loro terreni, fabbricati, impianti e macchinari da eventuali danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Infine, per abbassare i rischi e garantire la stabilità finanziaria del sistema assicurativo, si prevede in Manovra anche l’istituzione di un Fondo di garanzia dei rami vita al quale le imprese assicurative sono chiamate ad aderire.
Preventivass: come confrontare i prezzi dell'RC auto
Il decreto in oggetto prevede di introdurre l'art 132.1 dopo l'art 132 del codice delle assicurazione.
Nel dettaglio si introduce il Preventivatore per il confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli.
I consumatori possono confrontare gratuitamente:
- i prezzi,
- le tariffe,
- le condizioni contrattuali,
delle imprese di assicurazione che forniscono copertura nel ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, attraverso lo strumento indipendente denominato:
- "Preventivass",
- consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Il decreto prevede che, il preventivatore è dotato delle seguenti caratteristiche:
- a) assicura che i prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;
- b) indica chiaramente l'identita' dei proprietari e degli operatori dello strumento di confronto;
- c) enuncia i criteri chiari e oggettivi su cui si basa il confronto;
- d) utilizza un linguaggio chiaro;
- e) fornisce informazioni precise e aggiornate e indica la data dell'ultimo aggiornamento;
- f) e' aperto a qualsiasi prestatore dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 1, mette a disposizione le informazioni pertinenti, include un'ampia gamma di offerte che copre un segmento significativo del mercato dell'assicurazione autoveicoli e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, fornisce all'utente una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;
- g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;
- h) comprende una dichiarazione indicante che i prezzi si basano sulle informazioni fornite e fa salvi ulteriori sconti applicabili in sede di sottoscrizione del contratto..