• PRIMO PIANO

    Pedaggi autostradali: gli aumenti 2024

    Il MIT con un comunicato pubblicato sul proprio sito informa delle nuove tariffe autostradali in vigore dal 1 gennaio.

    Nel dettaglio, il decreto interministeriale Mit e Mef ha stabilito gli adeguamenti dei pedaggi sulle autostrade italiane dal 1 gennaio 2024 in base a quanto previsto dal Decreto Milleproroghe.

    Pedaggi autostradali: novità 2024

    Il decreto Milleprorghe, in merito ai trasporti:

    • ha differito al 30 marzo 2024 il termine per la presentazione, da parte delle società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale, delle proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari (PEF) predisposti in conformità alle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti e alle disposizioni emanate dal concedente 
    • e ha prorogato, al 31 dicembre 2024, il termine per il perfezionamento dell’aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali. 

    In attesa degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all’indice d’inflazione (NADEF) per l’anno 2024, con decreto interpministeriale MEF/MIT.

    Gli adeguamenti rispetto a tali incrementi tariffari, in difetto o in eccesso, sono definiti con l’aggiornamento dei PEF.

    Pedaggi autostradali: gli aumenti 2024

    Il MIT nello stesso comunicato ha specificato che sulla rete di competenza di Autostrade per l’Italia, che conta circa 2.800 km di estensione, la variazione riconosciuta è stata del 1,51%, ampiamente inferiore al tasso d’inflazione corrente.  

    Ecco il prospetto delle variazioni riconosciute sulle tratte autostradali in concessione in vigore dal 1 gennaio.

    Società

     Situazione convenzionale

    Var. % applicabile

    Ativa

    Concessione scaduta

    0,00

    Autostrade per l’Italia

    Periodo regolatorio vigente

    1,51

    Autobrennero

    Concessione scaduta

    0,00

    Brescia Padova

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Autovia Padana

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Salt – T. Autocisa (A15)

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Fiori – Tronco A10 

    Concessione scaduta

    0,00

    Autostrade Siciliane

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Alto Adriatico

    Periodo regolatorio vigente

    0,00

    Serravalle Milano

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Tangenziale di Napoli

    Periodo regolatorio vigente

    0,76

    Rav

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Salt (Ligure Toscano)

    Concessione scaduta

    0,00

    Sat

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Salerno- Pompei -Napoli A3

    Periodo regolatorio vigente

    1,86

    Satap – Tronco A4

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Satap – Tronco A21

    Concessione scaduta

    0,00

    Sav

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Sitaf

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Fiori – Tronco A6

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Cav

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Strada dei Parchi

    Subentro concessionario

    0,00

    Asti-Cuneo

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    Pedemontana Lombarda

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

    TEEM

    Periodo regolatorio vigente

    2,30

    Brebemi

    Aggiornamento P.E.F. in corso

    2,30

  • PRIMO PIANO

    Riforma fiscale: Dlgs in materia di Fiscalità internazionale pubblicato in GU

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28.12.2023 serie generale n.301 il decreto legislativo del 27 dicembre 2023 n. 209 in materia di fiscalità internazionale, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023). 

    Scarica qui il testo del Dlgs del 27.12.2023 n. 209 Fiscalità internazionale.

    Come precisato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, il testo introduce norme volte:

    • alla revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società quale criterio di collegamento all’imposizione, in coerenza con le prassi internazionali e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni;
    • a conformare il sistema d’imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche attraverso specifiche norme di vantaggio per i lavoratori impatriati e per le imprese o attività produttive che ritornano a investire in Italia (reshoring);
    • al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello d’imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali d’imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (global minimum tax);
    • alla semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate.

    Brevemente alcune delle disposizioni previste.

    Residenza fiscale persone fisiche e persone giuridiche

    Per quanto riguarda la Residenza delle persone fisiche, la modifica normativa sostituisce il comma 2 dell’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi. Si stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano
    residenti
    le persone che per la maggior parte del periodo
    d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno
    la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio
    nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini
    dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio
    si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale,
    le relazioni personali e familiari della persona. Salvo
    prova contraria, si presumono altresì residenti le persone
    iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle
    anagrafi della popolazione residente.

    Per quanto riguarda la Residenza delle società e degli enti, la disposizione in esame riformula il comma 3 dell’articolo 73 del TUIR in materia di residenza delle società e degli enti con l’obiettivo di assicurare maggiore certezza giuridica, tenendo anche conto delle prassi internazionali e dei criteri per la definizione della residenza previsti dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Vengono eliminati i riferimenti al criterio dell’oggetto principale, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione.

    La residenza di società ed enti viene per contro ricondotta a tre criteri

    • il criterio della “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
    • il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.

    Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati

    Si introduce un nuovo regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, che sostituisce il regime attualmente vigente in favore dei lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

    In particolare, viene stabilito che il nuovo regime si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR e che percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo.

    Per tali contribuenti è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50% su un ammontare di reddito non superiore a 600.000 euro al ricorrere delle seguenti condizioni:

    • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni (per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo);
    • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:
      • sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
      • sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
    • l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
    • i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

    Global minimum tax

    Si recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, seguendo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell’OCSE sull’imposizione minima globale, con l’introduzione, tra l’altro, di:

    • un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
    • un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l’imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi.
    • La direttiva recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul cosiddetto “secondo pilastro” o “Pillar 2” raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”). L’obiettivo della global minimum tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d’impresa.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Diritto annuale Camera di Commercio 2024: pubblicati gli importi

    Il MIMIT ha pubblicato con nota del 20.23.2023 n. 383421, le misure del diritto CCIAA 2024.

    Si ricorda che il diritto annuale è dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA (a norma dell'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 1, comma 19, D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23) per le finalità previste all'articolo 18 della stessa legge n. 580/1993 e successive modifiche. 

    Confermata la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale, come determinato per l'anno 2014, stabilita a decorrere dall'anno 2017 dall'art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114. 

    Si riportano qui in allegato le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2024, evidenziando che le misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

    Inoltre, con il decreto 23 febbraio 2023, il MIMIT ha autorizzato, per il triennio 2023-2025, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A) del medesimo decreto.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Bonus 150 euro figli disabili: in corso i pagamenti

    Sono in fase di completamento  i procedimenti di pagamento degli arretrati dei  bonus,  istituiti dalla legge di bilancio 2021 , destinati ai genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili  attuati con il decreto 12 ottobre 2021  (QUI il testo)  

    L'INPS, con Messaggio n. 3128 del 6 settembre 2023, ha comunicato in particolare che sono  stati completati i pagamenti delle  domande accolte per le annualità 2021 e 2022  e che i pagamenti relativi all'annualità 2023  sono stati effettuati per 

    • la mensilità di gennaio , entro il 28/06/2023;
    • gli arretrati da febbraio a maggio  2023 in data 10/07/2023;
    • le mensilità di giugno e luglio  2023 il 07/08/2023.

    Bonus figli disabili  genitori disoccupati o monoreddito 

    Il  bonus  150 euro mensili viene riconosciuto  in favore di  

    •  nuclei familiari monoparentali,  o con  genitore disoccupato
    •  con figli a carico e con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%( vedi sotto i requisiti in dettaglio)

    Il beneficio viene corrisposto dall'INPS e che la domanda va essere presentata annualmente dal genitore interessato.

    La  circolare con tutte le istruzioni  era stata pubblicata il 10 marzo 2022: Circolare n. 39-2022.

    Con messaggio 1527/2023 del 28 aprile 2023 l'istituto ha comunicato che erano iniziati i pagamenti relativi alle  annualità 2021 e 2022  e che  gli esiti delle domande  domande sia accettate che respinte nell'area MyInps del sito  www.inps.it  all'interno della procedura "contributi in favore dei genitori con figli disabili", nella sezione "ricevute e provvedimenti".  

    Gli interessati sono stati e avvertiti dall'INPS tramite un sms e/o email  sull'accoglimento o meno della propria domanda.

    Per le domande accolte l'istituto  procede ai pagamenti in rate mensili.

    Da segnalare il fatto che non è escluso uno scorrimento delle graduatorie nel caso risultino disponibili residue  risorse al termine  delle procedure di erogazione.

    A chi spetta il bonus figli disabili: requisiti

    Il bonus è destinato a genitori con TUTTI  i seguenti requisiti:

    1. disoccupati o monoreddito, percettori di reddito da lavoro dipendente non superiore a  8145 euro o  4.800 euro in caso di lavoro autonomo, 
    2.  in un nucleo famigliare monoparentale, con ISEE non superiore a 3.000 euro (Isee minorenni in presenza di figli minori).
    3. con figlio con disabilità accertata non inferiore al 60%. Per i figli maggiorenni il bonus spetta se i figli fino a 24 anni hanno reddito entro i 4000 euro , oltre i 24 anni il limite di reddito è 2850 euro annui.
    4. residenti in Italia . La circolare precisa che hanno diritto sia i cittadini italiani che comunitari che extracomunitari  con permesso di soggiorno .

    Bonus figli disabili:  importi e decadenza

    Il bonus ammonta a 150 euro mensili per ogni figlio disabile, fino a un massimo di 500 euro per genitore. 

    Si segnala che il contributo figli disabili è cumulabile con il Reddito di cittadinanza e non concorre alla formazione del reddito,

    Nel caso i fondi stanziati non fossero sufficienti a soddisfare le domande  si darà la precedenza alle famiglie con ISEE piu basso e , a parità di Isee, alle famiglie in cui siano presenti , nell'ordine:

    • figli non autosufficienti,
    •  con disabilità grave 
    • con disabilità media 

    Il diritto al bonus decade in caso di :

    • decesso del figlio 
    • perdita della potestà genitoriale
    • affidamento del figlio a terzi o ricovero presso una struttura residenziale di cura a carico dello Stato.

    Bonus figli disabili: presenta la domanda

    Le domande potevano  essere inviate a partire dal 1° febbraio   e FINO AL 31 MARZO 2023

    1. da parte dei  cittadini muniti di SPID di almeno II livello, CIE o CNS  sul sito INPS , dal  menu “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Contributo genitori con figli con disabilità”; 
    2. attraverso i servizi dei Patronati,

    Trasmessa la domanda  viene resa disponibile , nella sezione “Ricevute e provvedimenti”  la ricevuta di invio  con  il numero di protocollo. 

    Nella domanda  va indicato  il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo. 

    NON è necessario presentare contestualmente un ISEE ma è necessario aver presentato una DSU.  Inps considererà l'Isee già presente 

    Nella domanda va anche effettuata la scelta sul tipo di pagamento:

    •  bonifico domiciliato presso ufficio postale oppure 
    • accredito su IBAN (è possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA) di conto corrente bancario, di carta ricaricabile o di libretto postale.

    ATTENZIONE i requisiti devono essere autocertificati dal genitore nel modulo telematico di presentazione della domanda e costituiranno oggetto di verifiche.

    La non veridicità delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio,  la restituzione di quanto  percepito e le sanzioni.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Permessi 104 e congedi: nuove funzioni online per le domande

    Nuove funzioni  negli sportelli telematici INPS per l’acquisizione delle istanze per la fruizione 

    1. dei permessi legge 104 1992 e 
    2. dei congedi straordinari per l'assistenza ai familiari 

    Nello specifico, entrambi i servizi sono stati integrati  con la nuova funzionalità “Variazione dati domanda” per consentire la variazione dei periodi richiesti e delle condizioni dichiarate in una domanda già presentata

    L'istituto ha fornito le istruzioni in due messaggi gemelli pubblicati ieri Ecco i dettagli :

    Variazione domande permessi legge 104

    Nel messaggio 3141 del 7  settembre 2023 l'istituto precisa che la nuova funzionalità  relativa a variazioni delle domande di permessi Legge 104 1992, denominata “Variazione dati domanda”, è raggiungibile dal portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili medesimi” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Permessi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID o  CNS o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    Variazione domande congedo straordinario

    Nel messaggio 3139 del 7 settembre 2023   sono specificate le istruzioni  per gli utenti che hanno richiesto congedi straordinari per l'assistenza di familiari . La nuova funzionalità, denominata “Variazione dati domanda”, è raggiungibile dal portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    Variazione dati richieste: la procedura online 

    In entrambi i casi possono essere cambiati ad esempio:

    •  l’indirizzo del domicilio, 
    • i dati lavorativi, 
    • le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda.

    In sostanza si deve effettuare la rinuncia alla domanda precedente e presentarne contestualmente una nuova con le variazioni .

    ATTENZIONE La richiesta di “Variazione dati domanda” può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nello stesso mese in cui si presenta la  richiesta.  Quindi il periodo richiesto deve deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta di variazione

    Il messaggio   chiarisce il caso di un utente che abbia richiesto vari periodi di permesso:

     ESEMPIO

    1) data inizio 20 gennaio 2023 – data fine 31 dicembre 2023;

    2) data inizio 1° gennaio 2024 – data fine 10 febbraio 2024;

    3) data inizio10 marzo 2024 – data fine 1° agosto 2024.

    A settembre 2023 potrà  essere presentata solo una comunicazione di variazioni relativa  alla prima domanda,perche il  periodo richiesto comprende anche settembre 2023. Le altre richieste non possono essere modificate

    Per effettuare la richiesta di “Variazione dati domanda” è necessario:

    1.     selezionare la domanda che si intende variare dall’elenco di domande che propone la procedura;
    2. ·   indicare per la domanda che si intende variare le seguenti informazioni:
    3.    la data di rinuncia, che dovrà ricadere nel mese in cui si presenta la comunicazione di variazione dei dati domanda (nel caso in esempio, settembre 2023);
    4. –    se per il mese in corso si sia fruito o meno, fino alla data di rinuncia specificata, dei benefici richiesti nella domanda che si intende variare. A tale fine sarà necessario valorizzare l’apposita dichiarazione;
    5.     confermare le informazioni inserite per la rinuncia alla domanda da variare;
    6.      presentare la domanda con i dati variati attraverso le funzionalità che saranno disponibili una volta selezionato il pulsante “Variazione dati domanda”.

    Al termine dell’inserimento delle informazioni  la procedura mostrerà la pagina “Riepilogo dati”

    Sia la richiesta di rinuncia che la nuova domanda trasmessa con i dati variati possono essere:

    ·     consultate, accedendo alla voce di menu “Consultazione domande”;

    ·     annullate, accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”.

    In entrambi i casi, la rinuncia sarà identificata come tipo richiesta “Rinuncia” e la domanda con i dati variati sarà identificata come tipo richiesta “Domanda permessi retribuiti”.

    Domanda online funzione Rinuncia

    Si ricorda che con il Messaggio 2600 del 10 luglio  2023 INPS  aveva reso disponibile una nuova funzione nel servizio telematico per le domande di congedo straordinario dei  dipendenti che assistano familiari con disabilità grave,  ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

    La nuova funzionalità denominata “Rinuncia”  consente appunto  di rinunciare in tutto o in parte alla fruizione di un periodo  per il quale è stata presentata domanda ed è  raggiungibile sul portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” dal percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi”, e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    ATTENZIONE la comunicazione di variazione può essere effettuata solo   per  domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. 

  • PRIMO PIANO

    Svizzera fuori dalla black list: i vantaggi per i contribuenti

    Con Decreto Mef del 20 luglio pubblicato in GU n 175 del 28 dello stesso mese, la Svizzera è ufficialmente fuori dalla black list.

    Nel dettaglio, dall'elenco di cui all'art. 1 del  decreto del  Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, è eliminato, con efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta  Ufficiale,  il seguente Stato: «Svizzera». 

    Svizzera fuori dalla black list con decorrenza 2024

    La Svizzera a partire dal 2024 non è più considerato un paradiso fiscale. Il DM Giorgetti dà attuazione a quanto previsto dalla legge che recepisce la convenzione tra Roma e Berna e contiene la nuova disciplina dei lavoratori frontalieri.

    Dal canto contribuenti, questo significa il venir meno dell’onere della prova sul trasferimento di resindenza considerato fittizio dal Fisco per i paesi black list.

    L'uscita delle Svizzara dall'elenco suddetto ha il vantaggio che non scatterà:

    • il raddoppio delle sanzioni per le violazioni dell’obbligo del monitoraggio fiscale, ossia l’indicazione nel quadro RW del modello Redditi dei dati sulle proprietà immobiliari o finanziarie detenute all’estero,
    • il raddoppio dei termini di accertamento, che avrebbe comportato la possibilità per l’amministrazione finanziaria di disporre di 10 anni per effettuare i controlli.

    Ricordiamo che la misura era stata già annunciata lo scorso 20 aprile dallo stesso Ministero delle Finanze. 

    Black list: l'elenco dei paesi inclusi

    Ai sensi dell'art 1 del DM 4 maggio 1999 del MEF si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori: 

    • Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d'Andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-Bahrain); Decreto del 4 maggio 1999 – Min. Finanze Pagina 2 Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); (Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010); Costa Rica (Republica de Costa Rica); 
    • Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida); Ecuador (Repuplica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); 
    • Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); (Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010); Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat 'Oman); Panama (Republica de Panama'); Polinesia Francese (Polynesie Francaise); Monaco (Principaute' de Monaco); Decreto del 4 maggio 1999 – Min. Finanze Pagina 3 Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); 
    • Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera) (Cancellata con decorrenza 2024)
    • Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pule'anga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Indipendent State of Samoa)
    Allegati:
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    Veicoli disabili: chiarimenti sulle certificazioni per l’IVA agevolata

    Con la Risoluzione n. 40 del 7 luglio le Entrate replicano ad una Associazione istante che pone un quesito sulle semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità. In particolare, con la richiesta di consulenza giuridica specificata è stato esposto quanto segue.

    L’Associazione istante rappresenta di svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale a favore e nell’interesse generale della comunità in materia di mobilità personale, guida e trasporto pubblico e privato, con particolare riguardo alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
    L’Associazione evidenzia che la legge 9 novembre 2021, n. 156, in sede di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, ha introdotto l’articolo 1 bis rubricato “Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità”, che consente ai soggetti con ridotte o impedite capacità motoie permanenti, abilitati alla guida, di acquistare un veicolo fruendo dell’aliquota IVA agevolata del 4 per cento presentando una copia “semplice” della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali.
    Inoltre, l’Associazione fa presente che l’articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha novellato la legge 9 aprile 1986, n. 97 aggiungendo all’articolo 1 il comma 2-bis che amplia la platea dei beneficiari anche agli invalidi in possesso di c.d. “foglio rosa” prevedendo che il beneficio decada «qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».
    Al riguardo, l’Istante rappresenta di aver rilevato, dopo l’introduzione delle predette disposizioni di semplificazione, comportamenti non uniformi da parte di operatori commerciali in merito alla cessione di veicoli agevolati a favore di soggetti riconosciuti invalidi con ridotte o impedite capacità motorie. 

    Ciò posto essa chiede chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni richiamate.

    Alla luce dell’evoluzione del quadro di riferimento riepilogato dalla stessa agenzia e cui si rimanda, le Entrate con la risoluzione chiariscono che a decorrere dal 29 gennaio 2022, per il riconoscimento delle agevolazioni previste per l’acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza dal richiamato articolo 8 della legge n. 449 del 1997, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono fruire dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento presentando la seguente documentazione: 

    • copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice della Strada; 
    • atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione. 

    Pertanto, ai fini dell’applicazione della predetta aliquota Iva ridotta del 4 per cento, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre. 

    Con riferimento all’ulteriore quesito relativo alla possibilità da parte dei soggetti interessati di poter produrre il c.d. “foglio rosa” (cfr. articolo 122 del Codice della Strada) che contenga la prescrizione degli adattamenti alla guida, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, si ritiene di fornire una soluzione positiva alla luce del tenore del comma 2-bis dell’articolo 1 della legge n. 97 del 1986, in precedenza richiamato. 

    Pertanto, ai fini dell’applicazione del beneficio in argomento il soggetto interessato può produrre anche il “foglio rosa” che rechi l’indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo, oltre all’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, fermo restando che «Il beneficio della riduzione dell’aliquota […] decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».

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