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    Le prestazioni accessorie dei soci nelle società di capitali

    In base all’articolo 2345 del Codice civile, oltre ai conferimenti, l’atto costitutivo di una SPA può stabilire l’obbligo per i soci di eseguire prestazioni accessorie, non consistenti in denaro,determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento”.

    La norma civilistica è scritta specificatamente per le SPA ma, pur non esistendo un esplicito rinvio normativo nella disciplina delle SRL, si ritiene che tale norma sia a queste per intero applicabile.

    A sostegno di tale tesi è intervenuto il Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 9 del 18 marzo 2004, con la quale viene affermato che “la mancanza di un espresso rinvio alla disciplina delle prestazioni accessorie nella SPA (articolo 2345 Codice civile) non fa venir meno la possibilità che l’atto costitutivo di SRL stabilisca l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie, determinandone contenuto, durata, modalità e compenso”.

    L’inquadramento fiscale

    Definita la legittimità di richiedere prestazioni accessorie ai soci, da effettuarsi nei confronti della società partecipata, dietro corrispettivo in denaro, il corretto inquadramento fiscale da applicarsi alla situazione, sia per i soci che per la società, non è scontato.

    Il tema è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione, in seguito a interpello, numero 81/E del 11 marzo 2002, con la quale viene affermato che tali prestazioni debbano essere considerate collaborazioni coordinate e continuative, in considerazione della “mancanza del vincolo della subordinazione, la prevalenza del lavoro personale del socio che si svolge senza l’impiego di mezzi organizzati, la retribuzione periodica prestabilita, la continuità nel tempo della prestazione lavorativa e la coordinazione, che si realizza attraverso l’inserimento funzionale del socio prestatore nell’organizzazione economica della società”.

    In conseguenza di ciò, è possibile quindi inquadrare dal punto di vista fiscale (e previdenziale) le prestazioni accessorie nel contesto del lavoro dipende, in quanto, in base alle previsioni del comma 1, lettera c-bis), dell’articolo 50 del TUIR, tali tipologie di reddito a tutti gli effetti “sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente”.

    Non è affatto un caso, infatti, se oggi le prestazioni accessorie nelle società di capitali vengono spesso utilizzate, in modo più o meno forzato a seconda dei casi, per superare l’impossibilità di inquadramento degli amministratori come lavoratori dipendenti all’interno della società da loro partecipata.

    Per quanto riguarda invece la società, gli importi corrisposti ai soci per prestazioni accessorie rappresentanocosti deducibili dal reddito d’impresa […] e concorrono a formare la base imponibile IRAP per l’ammontare spettante in ciascun periodo d’imposta ai soci obbligati alla prestazione accessoria, così come previsto dalla delibera assembleare”.

  • PRIMO PIANO

    Autoscuole: nuove regole per la formazione degli istruttori

    E'  stato pubblicato il  22 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale il Decreto del ministero delle infrastrutture n. 34 del 1.2.2024  con  modifiche al precedente "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola.

    Le novità portano a una semplificazione della procedura di formazione, in particolare prevedendo che non sia più necessario il possesso della patente di categoria D/E per l'aspirante istruttore

    •  viene modificato il programma dei corsi di formazione, con l'introduzione  di moduli  dedicati  ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e di 8 ore sull' utilizzo del  tachigrafo e ADR 
    • viene modificato anche il programma d'esame 
    • in caso di bocciatura in una singola prova, verranno tenute valide le prove d'esame  già superate  in precedenza 

    Le disposizioni del regolamento si applicano  ai  corsi di formazione autorizzati o avviati a decorrere dalla data della  sua  entrata in vigore. 

    Ai corsi avviati prima di tale data e ai  relativi  esami continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti  in precedenza  ma ATTENZIONE :

    •  trascorsi dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento, ferma restando la validità degli attestati  di  frequenza  dei  corsi  di  formazione  iniziale   o   di   estensione  dell'abilitazione  erogati  prima  della  data di entrata in vigore, tutti gli esami per conseguire  o  estendere l'abilitazione di insegnante o di istruttore di  autoscuola  si conformeranno alle  nuove disposizioni. 
    •  In questi casi  sarà  consentita  la  compartecipazione  ai corsi di allievi che frequentano l'intero programma di  formazione  iniziale  o  di  estensione  dell'abilitazione  di  insegnante  o  di  istruttore, con quella di allievi che intendano frequentare  le  sole  parti di programma non erogate ai sensi della previgente disciplina.

    Sono fornite anche in allegato 

    ALLEGATO 1 il programma di formazione per gli insegnanti

    ALLEGATO 2   il programma di formazione per gli istruttori 

    ALLEGATO 2-bis  Estensione dell’abilitazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera a)

    ALLEGATO 3   Attestato di frequenza della formazione iniziale

    ALLEGATO 3bis Attestato di frequenza della formazione periodica

  • PRIMO PIANO

    Domanda Invalidità INPS online: istruzioni aggiornate

     La valutazione dell'invalidità può essere richiesta  sulla base della documentazione medica  allegata online  senza recarsi di persona alla sede INPS per la visita. Il nuovo servizio era stato comunicato dall'INPS con il messaggio  3315 del 1 ottobre 2021.

     II “Servizio di presentazione documentazione sanitaria per il riconoscimento dell’invalidità civile e previdenziale”,   introdotto inizialmente per l'emergenza sanitaria COVID, consente la definizione dei verbali sanitari  per la richiesta di invalidità INPS  anche solo attraverso la valutazione agli atti, cioè dei documenti  sanitari , ed è ampliato dal 14 dicembre  2023 anche alle associazioni che rappresentano persone disabili e le loro famiglie (vedi ultimo  paragrafo)

    La commissione INPS  valuta i documenti e solo  nei casi in cui non li ritenga non sufficienti per una valutazione obiettiva,  convoca l'interessato a  visita diretta.

    Il   servizio  online consente  quindi di:

     – snellire il procedimento di verifica sanitaria

     – agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi per i quali recarsi a visita diretta potrebbe essere  disagevole.

    Con il messaggio 1060 del 17 marzo 2023  l'istituto   ha annunciato che tale servizio online diventa la modalità esclusiva di trasmissione della documentazione sanitaria.   Pertanto, la documentazione inviata attraverso altri canali, compreso l’invio tramite PEC, non sarà piu  presa in considerazione.

    ATTENZIONE Con il messaggio 77 dell' 8 gennaio 2024  si informa che è stata completata un’implementazione dei sistemi informatici anche per le attività delle Commissioni Mediche Integrate (CMI) relative alle prime istanze e agli aggravamenti nei territori in cui la prima visita è di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL).

    In questa prima fase sperimentale, per non interferire con le attuali modalità di lavoro , è necessario che l’ASL esprima la propria volontà di adesione al servizio, chiedendo quindi la relativa abilitazione   per il tramite della Direzione regionale o Direzione di coordinamento metropolitano dell’INPS di riferimento.

     A seguito della conclusione della fase sperimentale, il servizio verrà attivato presso tutte le ASL e ne sarà data comunicazione con apposito messaggio.

    Di seguito vediamo ulteriori dettagli sulla procedura disponibile 

    Il servizio “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile” 

    Dal 20 giugno 2022 attraverso il servizio online sul sito INPS i cittadini  possono inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria  per la definizione delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria:

    •  di prima istanza/aggravamento (dove le commissioni mediche INPS operano in convenzione con le regioni) o
    •  o di revisione 

    ai fini delle indennità di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità. 

    Il cittadino deve dare  il consenso alla valutazione sugli atti . La documentazione sanitaria pervenuta    viene conservata negli archivi dell’Istituto e sarà sempre disponibile e consultabile per gli eventuali successivi accertamenti di revisione, di aggravamento o di verifica straordinaria ovvero per le attività del Coordinamento generale Medico Legale e della Commissione Medica Superiore.

    Tutti i cittadini, che 

    • hanno già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, di cecità, sordità o disabilità  oppure che 
    • hanno già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione

    potranno chiedere di essere valutati attraverso la documentazione, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali di identità digitale (SPID, CNS o CIE).

    La procedura guida l’utente nell’allegazione della documentazione sanitaria, indicando una possibile classificazione dei file da inserire.

     La documentazione  sarà accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di 2 MB per documento. Il servizio è utilizzabile anche successivamente all'invio della domanda,  fino alla definizione del verbale sanitario. A conclusione dell’iter sanitario, tale funzione viene disabilitata.

    Il termine che il soggetto interessato dovrà rispettare per potersi avvalere  del servizio “Allegazione della documentazione Sanitaria” è stabilito dagli accordi tra l’INPS e l’ASL.

    La Commissione medica INPS si pronuncia con un verbale agli atti che verrà poi trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.

     Come detto in caso di documentazione insufficiente la commissione potrà convocare l'interessato a visita diretta. 

    Documenti  caricabili online anche da medici, patronati, associazioni 

    Dal 1 ottobre 2022  il servizio denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, è diventato fruibile anche da 

    •  medici certificatori e 
    •  operatori degli Istituti di Patronato che forniscono assistenza al cittadino 

    Il servizio  interessa:

    1. le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni;
    2. tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile

    Il messaggio 3574-2022  INPS, cui si rimanda per ulteriori dettagli, precisa che è possibile trasmettere la documentazione finché l’iter di accertamento sanitario è in corso (ossia finché il verbale non è definito).

    Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati, i medici e gli Istituti di Patronato DEVONO fare si  che:

    •  alla fine del processo di allegazione non rimanga copia digitale dei documenti sanitari trasmessi nei sistemi e negli strumenti informatici utilizzati;
    •  non venga realizzata e successivamente custodita copia cartacea o in altro formato della documentazione sanitaria consegnata dal cittadino;
    •  al termine del processo di allegazione, sia restituita tutta la documentazione al cittadino.

    Con il messaggio 4454 del 14 dicembre 2023 viene comunicato che il servizio viene è esteso a tutte le Associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità, ANMIC, ENS, UIC e ANFFAS.   Le citate Associazioni di categoria possono utilizzarlo , per mezzo di un operatore abilitato, preventivamente profilato dall’amministratore delle utenze come: >Operatore funzione di allegazione sanitaria

    Al termine del processo di allegazione viene prodotta una ricevuta unica con l’elenco di tutti i documenti allegati con l’identificativo digitale univoco associato a ogni documento (Hash).

    La ricevuta, che può essere stampata e rilasciata al cittadino, deve essere firmata digitalmente con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall’operatore.

    Invio domanda invalidità minori

    Nel messaggio  4212 del 22.11.2022   si precisa che la compilazione delle domande relative a minori comprende sia  dati sanitari che  dati  per la liquidazione di un’eventuale prestazione economica per cui:

    •  la selezione della qualifica “Genitore dichiarante” comporta l’obbligo di inserire anche i dati relativi all’altro genitore nella sottosezione “Anagrafica altro genitore”. Il genitore non dichiarante verrà informato  dall’Istituto (lettera raccomandata, PEC, e-mail o SMS)
    • per la  modalità “in contanti presso lo sportello”, se nella sezione “Rappresentante legale” sono stati inseriti entrambi i genitori, è necessario che l’altro genitore fornisca il consenso allegando  l’apposito modulo di delega (reperibile nella sezione quadro F successivamente al salvataggio dei dati inseriti) con le firme autenticate di entrambi i genitori oppure accedendo direttamente   al servizio “Invalidità civile – Domanda (Cittadino)” con le proprie credenziali fo tramite la funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione”.

    Nel messaggio 892-2023  è stata annunciata l'apertura anche  alle  associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall'INPS del canale telematico, con accesso  tramite identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS).

    Per  ulteriore  approfondimento   si ricorda che è  disponibile il  manuale “Domande di invalidità civile” tramite  l'apposito link presente sulle schermate della procedura.

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    Bonus 150 euro figli disabili: in corso i pagamenti

    Sono in fase di completamento  i procedimenti di pagamento degli arretrati dei  bonus,  istituiti dalla legge di bilancio 2021 , destinati ai genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili  attuati con il decreto 12 ottobre 2021  (QUI il testo)  

    L'INPS, con Messaggio n. 3128 del 6 settembre 2023, ha comunicato in particolare che sono  stati completati i pagamenti delle  domande accolte per le annualità 2021 e 2022  e che i pagamenti relativi all'annualità 2023  sono stati effettuati per 

    • la mensilità di gennaio , entro il 28/06/2023;
    • gli arretrati da febbraio a maggio  2023 in data 10/07/2023;
    • le mensilità di giugno e luglio  2023 il 07/08/2023.

    Bonus figli disabili  genitori disoccupati o monoreddito 

    Il  bonus  150 euro mensili viene riconosciuto  in favore di  

    •  nuclei familiari monoparentali,  o con  genitore disoccupato
    •  con figli a carico e con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%( vedi sotto i requisiti in dettaglio)

    Il beneficio viene corrisposto dall'INPS e che la domanda va essere presentata annualmente dal genitore interessato.

    La  circolare con tutte le istruzioni  era stata pubblicata il 10 marzo 2022: Circolare n. 39-2022.

    Con messaggio 1527/2023 del 28 aprile 2023 l'istituto ha comunicato che erano iniziati i pagamenti relativi alle  annualità 2021 e 2022  e che  gli esiti delle domande  domande sia accettate che respinte nell'area MyInps del sito  www.inps.it  all'interno della procedura "contributi in favore dei genitori con figli disabili", nella sezione "ricevute e provvedimenti".  

    Gli interessati sono stati e avvertiti dall'INPS tramite un sms e/o email  sull'accoglimento o meno della propria domanda.

    Per le domande accolte l'istituto  procede ai pagamenti in rate mensili.

    Da segnalare il fatto che non è escluso uno scorrimento delle graduatorie nel caso risultino disponibili residue  risorse al termine  delle procedure di erogazione.

    A chi spetta il bonus figli disabili: requisiti

    Il bonus è destinato a genitori con TUTTI  i seguenti requisiti:

    1. disoccupati o monoreddito, percettori di reddito da lavoro dipendente non superiore a  8145 euro o  4.800 euro in caso di lavoro autonomo, 
    2.  in un nucleo famigliare monoparentale, con ISEE non superiore a 3.000 euro (Isee minorenni in presenza di figli minori).
    3. con figlio con disabilità accertata non inferiore al 60%. Per i figli maggiorenni il bonus spetta se i figli fino a 24 anni hanno reddito entro i 4000 euro , oltre i 24 anni il limite di reddito è 2850 euro annui.
    4. residenti in Italia . La circolare precisa che hanno diritto sia i cittadini italiani che comunitari che extracomunitari  con permesso di soggiorno .

    Bonus figli disabili:  importi e decadenza

    Il bonus ammonta a 150 euro mensili per ogni figlio disabile, fino a un massimo di 500 euro per genitore. 

    Si segnala che il contributo figli disabili è cumulabile con il Reddito di cittadinanza e non concorre alla formazione del reddito,

    Nel caso i fondi stanziati non fossero sufficienti a soddisfare le domande  si darà la precedenza alle famiglie con ISEE piu basso e , a parità di Isee, alle famiglie in cui siano presenti , nell'ordine:

    • figli non autosufficienti,
    •  con disabilità grave 
    • con disabilità media 

    Il diritto al bonus decade in caso di :

    • decesso del figlio 
    • perdita della potestà genitoriale
    • affidamento del figlio a terzi o ricovero presso una struttura residenziale di cura a carico dello Stato.

    Bonus figli disabili: presenta la domanda

    Le domande potevano  essere inviate a partire dal 1° febbraio   e FINO AL 31 MARZO 2023

    1. da parte dei  cittadini muniti di SPID di almeno II livello, CIE o CNS  sul sito INPS , dal  menu “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Contributo genitori con figli con disabilità”; 
    2. attraverso i servizi dei Patronati,

    Trasmessa la domanda  viene resa disponibile , nella sezione “Ricevute e provvedimenti”  la ricevuta di invio  con  il numero di protocollo. 

    Nella domanda  va indicato  il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo. 

    NON è necessario presentare contestualmente un ISEE ma è necessario aver presentato una DSU.  Inps considererà l'Isee già presente 

    Nella domanda va anche effettuata la scelta sul tipo di pagamento:

    •  bonifico domiciliato presso ufficio postale oppure 
    • accredito su IBAN (è possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA) di conto corrente bancario, di carta ricaricabile o di libretto postale.

    ATTENZIONE i requisiti devono essere autocertificati dal genitore nel modulo telematico di presentazione della domanda e costituiranno oggetto di verifiche.

    La non veridicità delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio,  la restituzione di quanto  percepito e le sanzioni.

    Allegati:
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    Permessi 104 e congedi: nuove funzioni online per le domande

    Nuove funzioni  negli sportelli telematici INPS per l’acquisizione delle istanze per la fruizione 

    1. dei permessi legge 104 1992 e 
    2. dei congedi straordinari per l'assistenza ai familiari 

    Nello specifico, entrambi i servizi sono stati integrati  con la nuova funzionalità “Variazione dati domanda” per consentire la variazione dei periodi richiesti e delle condizioni dichiarate in una domanda già presentata

    L'istituto ha fornito le istruzioni in due messaggi gemelli pubblicati ieri Ecco i dettagli :

    Variazione domande permessi legge 104

    Nel messaggio 3141 del 7  settembre 2023 l'istituto precisa che la nuova funzionalità  relativa a variazioni delle domande di permessi Legge 104 1992, denominata “Variazione dati domanda”, è raggiungibile dal portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili medesimi” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Permessi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID o  CNS o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    Variazione domande congedo straordinario

    Nel messaggio 3139 del 7 settembre 2023   sono specificate le istruzioni  per gli utenti che hanno richiesto congedi straordinari per l'assistenza di familiari . La nuova funzionalità, denominata “Variazione dati domanda”, è raggiungibile dal portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    Variazione dati richieste: la procedura online 

    In entrambi i casi possono essere cambiati ad esempio:

    •  l’indirizzo del domicilio, 
    • i dati lavorativi, 
    • le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda.

    In sostanza si deve effettuare la rinuncia alla domanda precedente e presentarne contestualmente una nuova con le variazioni .

    ATTENZIONE La richiesta di “Variazione dati domanda” può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nello stesso mese in cui si presenta la  richiesta.  Quindi il periodo richiesto deve deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta di variazione

    Il messaggio   chiarisce il caso di un utente che abbia richiesto vari periodi di permesso:

     ESEMPIO

    1) data inizio 20 gennaio 2023 – data fine 31 dicembre 2023;

    2) data inizio 1° gennaio 2024 – data fine 10 febbraio 2024;

    3) data inizio10 marzo 2024 – data fine 1° agosto 2024.

    A settembre 2023 potrà  essere presentata solo una comunicazione di variazioni relativa  alla prima domanda,perche il  periodo richiesto comprende anche settembre 2023. Le altre richieste non possono essere modificate

    Per effettuare la richiesta di “Variazione dati domanda” è necessario:

    1.     selezionare la domanda che si intende variare dall’elenco di domande che propone la procedura;
    2. ·   indicare per la domanda che si intende variare le seguenti informazioni:
    3.    la data di rinuncia, che dovrà ricadere nel mese in cui si presenta la comunicazione di variazione dei dati domanda (nel caso in esempio, settembre 2023);
    4. –    se per il mese in corso si sia fruito o meno, fino alla data di rinuncia specificata, dei benefici richiesti nella domanda che si intende variare. A tale fine sarà necessario valorizzare l’apposita dichiarazione;
    5.     confermare le informazioni inserite per la rinuncia alla domanda da variare;
    6.      presentare la domanda con i dati variati attraverso le funzionalità che saranno disponibili una volta selezionato il pulsante “Variazione dati domanda”.

    Al termine dell’inserimento delle informazioni  la procedura mostrerà la pagina “Riepilogo dati”

    Sia la richiesta di rinuncia che la nuova domanda trasmessa con i dati variati possono essere:

    ·     consultate, accedendo alla voce di menu “Consultazione domande”;

    ·     annullate, accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”.

    In entrambi i casi, la rinuncia sarà identificata come tipo richiesta “Rinuncia” e la domanda con i dati variati sarà identificata come tipo richiesta “Domanda permessi retribuiti”.

    Domanda online funzione Rinuncia

    Si ricorda che con il Messaggio 2600 del 10 luglio  2023 INPS  aveva reso disponibile una nuova funzione nel servizio telematico per le domande di congedo straordinario dei  dipendenti che assistano familiari con disabilità grave,  ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

    La nuova funzionalità denominata “Rinuncia”  consente appunto  di rinunciare in tutto o in parte alla fruizione di un periodo  per il quale è stata presentata domanda ed è  raggiungibile sul portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” dal percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi”, e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    ATTENZIONE la comunicazione di variazione può essere effettuata solo   per  domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. 

  • PRIMO PIANO

    Invalidità: i redditi da considerare – precisazioni 2023

    A seguito di richieste di chiarimento da parte delle sedi  Inps  aveva pubblicato ai fini interni un utile riepilogo completo dei redditi da considerare per i soggetti con invalidità totale e parziale ai fini delle prestazioni di invalidità civile, nel messaggio 1688  2022..

     Con  un nuovo messaggio  del 18 luglio 2023 sono state fornite precisazioni di parziale rettifica.( Vedi ultimo paragrafo)

    Il messaggio 1688 2022  precisava anche le modalità di acquisizione   delle comunicazioni sugli oneri deducibili  da  coloro che già ricevono le prestazioni di invalidità civile.

    I requisiti di reddito per l'invalidità civile

    Le prestazioni di  invalidità civile sono riconosciute in presenza di  precisi requisiti reddituali posseduti dal richiedente al momento della domanda che sono definiti da un limite fissato annualmente sulla base delll'Indice Istat.

    Il requisito del reddito  non si applica per:

    1. l’indennità di accompagnamento (legge n. 18/80),
    2. l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto (Legge n. 406/1968 – Legge n. 508/1988), 
    3. l’indennità  speciale (Legge n. 508/88) e 
    4. l’indennità di comunicazione (Legge n. 508/88),

    Nella determinazione del reddito rilevante sono computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF che  vanno  computati al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

    Non sono quindi ricomprese nella valutazione del reddito le seguenti prestazioni economiche:

    • l'importo stesso della prestazione di invalidità;

    • le rendite Inail;

    • le pensioni di guerra;

    • l'indennità di accompagnamento;

    • il reddito della casa di abitazione (circolare Inps n. 74 del 2017).

    Va ricordato anche che in sede di prima liquidazione dell'assegno sono considerati  i redditi dell'anno della domanda  mentre  per gli anni successivi al primo, sia per le liquidazioni, sia per le eventuali ricostituzioni si tiene  conto  redditi da pensione conseguiti nell'anno mentre  per tutti gli altri redditi fa fede l'importo dell'anno precedente , che vanno comunicati ogni anno obbligatoriamente dall'interessato con  il modello Red.

    L'istituto precisa anche che in materia di redditi  da immobili sono da computare :

    – i redditi dei terreni detenuti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto; il reddito dominicale e il reddito agricolo;

    – i redditi da fabbricati, diversi dalla casa di abitazione e le relative pertinenze.

    Non vanno considerati invece:

    1. gli immobili relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni e 
    2. le  costruzioni rurali  destinate ad abitazioni per persone addette alla coltivazione della terra; custodia fondi/bestiame/vigilanza; ricovero animali; custodia macchine agricole; protezione piante”

    Per quanto riguarda gli oneri deducibili da non considerare nel reddito  si segnalano ad esempio 

    • i contributi previdenziali e assistenziali personali  
    • gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato,
    •  i contributi pagati al personale domestico,
    • le donazioni a organizzazioni non governative,

    Il messaggio infine ricorda  che "nel caso in cui l’interessato, percettore delle prestazioni assistenziali collegate al reddito (pensione di inabilità, pensione per cieco civile, pensione per sordo,  assegno mensile o indennità di frequenza), non comunichi i propri redditi all’Istituto o qualora, in  sede di controllo, le dichiarazioni risultino inesatte o incomplete, la prestazione è da considerarsi  indebita. In tal caso, successivamente ai citati adempimenti di sospensione e revoca, l’Istituto è  chiamato a recuperare quanto erogato".

    AGGIORNAMENTO 20 LUGLIO 2023 

    Con il Messaggio n. 2705 del 18 luglio 2023 l'INPS  ha parzialmente rettificato le istruzioni precedenti , precisando che nella determinazione del reddito rilevante ai fini della verifica del diritto i redditi soggetti a IRPEF  vanno computati al lordo delle ritenute fiscali.

  • PRIMO PIANO

    Veicoli disabili: chiarimenti sulle certificazioni per l’IVA agevolata

    Con la Risoluzione n. 40 del 7 luglio le Entrate replicano ad una Associazione istante che pone un quesito sulle semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità. In particolare, con la richiesta di consulenza giuridica specificata è stato esposto quanto segue.

    L’Associazione istante rappresenta di svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale a favore e nell’interesse generale della comunità in materia di mobilità personale, guida e trasporto pubblico e privato, con particolare riguardo alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
    L’Associazione evidenzia che la legge 9 novembre 2021, n. 156, in sede di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, ha introdotto l’articolo 1 bis rubricato “Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità”, che consente ai soggetti con ridotte o impedite capacità motoie permanenti, abilitati alla guida, di acquistare un veicolo fruendo dell’aliquota IVA agevolata del 4 per cento presentando una copia “semplice” della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali.
    Inoltre, l’Associazione fa presente che l’articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha novellato la legge 9 aprile 1986, n. 97 aggiungendo all’articolo 1 il comma 2-bis che amplia la platea dei beneficiari anche agli invalidi in possesso di c.d. “foglio rosa” prevedendo che il beneficio decada «qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».
    Al riguardo, l’Istante rappresenta di aver rilevato, dopo l’introduzione delle predette disposizioni di semplificazione, comportamenti non uniformi da parte di operatori commerciali in merito alla cessione di veicoli agevolati a favore di soggetti riconosciuti invalidi con ridotte o impedite capacità motorie. 

    Ciò posto essa chiede chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni richiamate.

    Alla luce dell’evoluzione del quadro di riferimento riepilogato dalla stessa agenzia e cui si rimanda, le Entrate con la risoluzione chiariscono che a decorrere dal 29 gennaio 2022, per il riconoscimento delle agevolazioni previste per l’acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza dal richiamato articolo 8 della legge n. 449 del 1997, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono fruire dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento presentando la seguente documentazione: 

    • copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice della Strada; 
    • atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione. 

    Pertanto, ai fini dell’applicazione della predetta aliquota Iva ridotta del 4 per cento, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre. 

    Con riferimento all’ulteriore quesito relativo alla possibilità da parte dei soggetti interessati di poter produrre il c.d. “foglio rosa” (cfr. articolo 122 del Codice della Strada) che contenga la prescrizione degli adattamenti alla guida, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, si ritiene di fornire una soluzione positiva alla luce del tenore del comma 2-bis dell’articolo 1 della legge n. 97 del 1986, in precedenza richiamato. 

    Pertanto, ai fini dell’applicazione del beneficio in argomento il soggetto interessato può produrre anche il “foglio rosa” che rechi l’indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo, oltre all’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, fermo restando che «Il beneficio della riduzione dell’aliquota […] decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».

    Allegati: