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Credito sponsorizzazioni sportive: domande entro il 5 agosto
Il Dipartimento per lo Sport comunica che dalle ore 12 del 5 giugno 2025, e fino al 5 agosto 2025 ore 23.59, è attiva la piattaforma online per l'invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2023.
Il "Bonus sponsorizzazioni sportive" 3 trimestre 2023 è stato esteso dal Decreto "Pubblica Amministrazione-bis".
Il bonus, pari al 50% degli investimenti effettuati è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro.
A tal fine i soggetti interessati devono presentare una domanda entro il 5 agosto prossimo.
Credito di imposta per sponsorizzazioni sportive: beneficiari e requisiti
Si ricorda che i destinatari della misura sono:
- i lavoratori autonomi,
- le imprese
- e gli enti non commerciali
che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI) in possesso dei seguenti requisiti:
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- 1. Che siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici.
- 2. Che svolgano attività sportiva giovanile.
- 3. Soggetti beneficiari i cui ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2022 e comunque prodotti in Italia, siano almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.
- 4. L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro (iva esclusa);
- Il contributo in parola, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50% delle spese per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 settembre 2023.
L'investimento in campagne pubblicitarie prevede:
- importo complessivo non inferiore a euro 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2022 almeno pari a euro 150.000 e fino ad un massimo di euro 15 milioni.
- che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati.
Il credito d'imposta:
- è pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023;
- spetta nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis" poi sostituito dal 2024 dal Regolamento UE n. 2831/2023;
- è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di euro 1 milione;
- è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti in regime forfetario;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24
Credito di imposta per sponsorizzazioni sportive: presenta la domanda
Nel comunicato viene specificato che la Piattaforma per le domande è operativa dal 5 giugno.
Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.
Sulla piattaforma online è disponibile una guida operativa alla compilazione della domanda.
A seguito della presentazione della domanda l'utente potrà seguire lo stato di lavorazione della propria istanza fino all'inserimento all'interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, controllando il campo "stato di lavorazione della pratica".
Inoltre, è presente un campo note, in visione agli utenti, attraverso cui il funzionario incaricato della lavorazione potrà richiedere agli utenti stessi eventuali, necessarie, integrazioni.
Da ultimo si precisa che questa fase riguarda esclusivamente le richieste afferenti al terzo trimestre 2023 e non al 2024 che sarà oggetto di una successiva procedura.
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Mansionario lavoratori sportivi: elenco aggiornato aprile 2025
Sul sito del Dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri è stato pubblicato il decreto contenente un terzo mansionario per i lavoratori sportivi.
In allegato al decreto è infatti fornito un elenco di mansioni considerate nei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva che si aggiunge a quelli già fornito nel dlgs 36 2021 e successivamente nel 2024.
Solo ai lavoratori addetti a tali mansioni sono applicabili le novità in ambito giuslavorativo e fiscale previste dalla Riforma dello Sport.
SCARICA QUI IL DECRETO 4.3.2025 CON IL TERZO ELENCO
Viene fornito anche l'elenco aggiornato complessivo
QUI IL MANSIONARIO COMPLETO AGGIORNATO al 17 aprile 2025
Elenco completo mansioni attività sportive – FIBA
L'elenco riporta le mansioni e le attività, suddivise sulla base dell'ente interessato e con gli specifici riferimenti normativi
A titolo esemplificativo riportiamo l'elenco completo delle mansioni riconosciute da FIBA Federazione Italiana Pallacanestro
MANSIONE RIF. REGOLAMENTO TECNICO Ispettore di campo art. 5.9 Regolamento Tecnico Sportivo (RTS) Addetto agli arbitri art. 5.10 RTS Speaker 5.11 RTS Omologatore campi e attrezzature sportive 5.13 RTS Addetto all’area e alle attrezzature di gioco (organizzazione logistica) 5.14 RTS Addetto alla sicurezza atleti 5.15 RTS Addetto trasporto atleti 5.16 RTS Addetto all’antidoping 5.17 RTS Addetto assistenza atleti disabili 5.18 RTS Classificatori atleti paralimpici 5.19 RTS Docenti formatori sportivi 5.21 RTS Mansionario FGI Federazione Ginnastica Italiana
Di seguito le mansioni individuate dalla Federazione Ginnastica Italiana
MANSIONE RIF. REGOLAMENTO TECNICO Addetto al controllo e alla manutenzione specifica dell’attrezzatura sportiva delibera n.128 del 2023 che modifica le norme tecniche FGI 2023 Allestitore del campo gara/allenamento " Referente degli Ufficiali di Gara " Coreografo " -
RASD chi può operare? come si fa il cambio di legale rappresentante?
Con l’entrata in vigore del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) devono gestire online numerosi adempimenti legati all'iscrizione, all’aggiornamento dei dati e alle comunicazioni obbligatorie. Sono state recentemente pubblicate numerose faq nell'area riservata del Registro .
Ne proponiamo alcune che chiariscono alcuni aspetti operativi e amministrativi più richiesti in tema di soggetti abilitati ad operare sul RASD , in primo luogo il legale rappresentante.
Posso operare nel Registro in attesa dell’approvazione della domanda?
Sì. La normativa stabilisce che l’iscrizione al RASD ha validità a partire dalla data di presentazione della domanda, non dalla sua approvazione. Questo significa che gli atti compiuti dalla ASD/SSD sono validi fin da subito, anche se la domanda è ancora in fase di verifica da parte del Dipartimento per lo sport.
Come si richiede il certificato di iscrizione al RASD?
Per ottenere il certificato di iscrizione, il legale rappresentante dell’ente deve accedere al portale registro.sportesalute.eu con le proprie credenziali e seguire la procedura guidata “Scarica certificato”.
Il certificato può essere richiesto anche da chiunque vi abbia interesse, secondo l’art. 8 del d.lgs. 39/2021.
Cosa fare in caso di cambio del legale rappresentante dell’ASD/SSD?
In caso di modifica del legale rappresentante, l’Organismo sportivo affiliato deve inserire nel sistema i dati del nuovo rappresentante, compreso il codice fiscale.
Dopo l’inserimento:
- Il nuovo legale rappresentante potrà accedere al RASD e richiedere nuove credenziali.
- L’utenza del precedente rappresentante verrà disattivata.
È possibile operare sul RASD anche come intermediari ex lege 12/1979?
Sì, il portale RASD consente di delegare soggetti esterni, come intermediari abilitati (es. consulenti del lavoro).
I delegati operano per conto del legale rappresentante, ma se uno studio già gestisce il Libro Unico del Lavoro (LUL) con numerazione propria, può continuare ad usare la propria modalità senza obbligo di utilizzare il RASD per gli adempimenti legati al personale.
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EBISport versamenti sospesi per problemi tecnici
Il fondo per il lavoro sportivo EBisport ha comunicato ieri la sospensione delle procedure di versamento dei contributi dovuti per problemi tecnici, non meglio precisati. L'adempimento potrà essere effettuato senza oneri aggiuntivi non appena il flusso sarà ripristinato.
L'ente precisa quindi la procedura alternativa da utilizzare .
Nell'articolo un riepilogo dell'obbligo contributivo dell'ente bilaterale istituito da Confederazione dello Sport,SLC-CGIL, FISASCAT-CISL,UILCOM-UIL per sostenere l'
apprendistato professionalizzante, il monitoraggio del mercato del lavoro nel settore, i progetti di formazione e l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro del settore sportivo.
Versamenti Ebisport: cosa fare per adempiere
Questo il testo del comunicato :
a seguito di un problema tecnico il versamento della contribuzione prevista dall’art. 3 del CCNL mediante modello di pagamento F24 sezione INPS codice tributo EBIS e l’indicazione nel flusso UNIEMENS dei dati relativi è sospeso.
La contribuzione potrà essere versata, non appena ripristinato il flusso , tramite F24 e rettifica UNIEMENS anche per sanare periodi pregressi, senza ulteriori oneri.
Qualora le società aderenti lo ritenessero opportuno, si potrà procedere mediante versamento mezzo bonifico bancario sul conto corrente
- BNL IBAN IT03O0100503225000000001567,
indicando il periodo di riferimento ed il numero di dipendenti e/o collaboratori al quale il versamento si riferisce. Copia del bonifico effettuato dovrà essere inviata all’indirizzo mail [email protected] con l’auspicio di una rapida risoluzione del problema per il quale ci scusiamo con gli iscritti.
Ebisport: misura e istruzioni per il versamento dei contributi
Si ricorda il versamento della contribuzione è da effettuare successivamente all’invio della scheda di adesione scaricabile dal sito www.ebisport.it, deve avvenire mediante modello di pagamento F24 inserendo nella sezione “INPS” il codice tributo EBIS.
La risoluzione 03/E del 5/1/2018 dell’Agenzia delle Entrate specificava in merito che “in sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza esclusivamente della colonna “importi a debito versati”, indicando: – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente; – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS dell’azienda; – nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di riscossione del contributo, nel formato “MM/AAAA”. La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata”.
La contribuzione prevista dal CCNL è attualmente pari a contributo stabilito nella misura
dello 0,10%, a carico della parte datoriale e
dello 0,05% a carico del lavoratore,
calcolati sulla retribuzione complessiva mensile del lavoratore subordinato o sul compenso lordo del Collaboratore Coordinato e Continuativo.
da versare mensilmente
Per sanare periodi pregressi, qualora la stessa fosse tardiva, si procederà mediante versamento mezzo bonifico bancario sul conto corrente BNL IBAN IT03O0100503225000000001567, in quanto, l’eventuale utilizzo del modello di pagamento F24, comporterebbe l’obbligo di rettifica dei modelli UNIEMENS già inviati per il periodo. Nella causale del bonifico si dovrà indicare il periodo di riferimento ed il numero di dipendenti a tempo indeterminato al quale il versamento si riferisce.
Copia del bonifico effettuato dovrà essere inviata all’indirizzo mail [email protected].
Ebisport : codice contratto INPS
Si ricorda infine che l’INPS, con messaggio n. 346 del 24/01/2018, ha comunicato il codice contratto attribuito al CCNL degli impianti e delle attività sportive profit e no profit:
- Codice “479” avente il significato di “CCNL per i dipendenti di impianti e attività sportive – CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA”
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Elenco Revisori Federazioni Sportive: domande entro il 10 febbraio
Scade il 10 febbraio la manifestazione di interesse per l'elenco dei revisori delle federazioni sportive.
Ricordiamo che con un avviso il Dipartimento per lo sport informava del fatto che sta procedendo a raccogliere ed inserire in un apposito elenco le manifestazioni di interesse per l’incarico di Revisore contabile presso le:
- Federazioni sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate (DSA).
Vediamo come inscriversi, entro il 10 febbraio prossimo.
Elenco Revisori Federazioni Sportive: domande entro il 10.02
In dettaglio, il comunicato invita gli interessati a presentare la propria manifestazione di interesse inviando una pec al seguente indirizzo:
entro le ore 12.00 del giorno 10 febbraio 2025.
Viene specificato che il nuovo elenco sostituisce a tutti gli effetti quello precedente.
Pertanto, per quanto riguarda i professionisti già presenti nel precedente elenco, laddove interessati, dovranno ripresentare la propria candidatura ai sensi dell'avviso datato 14 gennaio e pubblicato sul sito del Dipartimento.
Esso evidenzia che l’inserimento del nominativo nell’elenco non determina alcun diritto, pretesa o affidamento in relazione alla nomina.
In sede di nomina a Revisore dei Conti è richiesta un’ulteriore e specifica autocertificazione in ordine all’assenza delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi rispetto alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Disciplina Sportiva Associata alla quale si riferisce l’eventuale nomina.
L’incarico di Revisore dei conti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate è conferito per lo svolgimento dell’attività prevista dalla normativa vigente in materia di revisione dei conti e dei regolamenti applicabili: scarica qui il modello.Per le altre info consulta la pagina preposta del Dipartimento dello Sport
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Contributi per EPS: domande entro il 15 ottobre per Alimentiamo lo sport
Il Dipartimento dello sport ha pubblicato in data 30 settembre, l' avviso con le regole per il bando alimentiamo lo sport 2024.
Beneficiari delle risorse sono gli enti di promozione dello sport.
Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali solo ed esclusivamente gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico.
Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a € 4.271.475,00.
Le domande di contributo presentate dagli enti di promozione sportiva dovranno pervenire, solo ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], entro le ore 12 del giorno 15 ottobre 2024, pena l’inammissibilità della domanda.
Tutti i fac simile per presentare la domanda sono disponibili nell'avviso in allegato, clicca qui per i dettagli
Alimentiamo lo sport: cosa riguarda il progetto
L'avviso ha per oggetto la selezione di progetti volti a realizzare una o più delle seguenti finalità:
- a) valorizzare la connessione tra lo sport, la salute e l’educazione alimentare, promuovendo momenti di condivisione dell’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione e di miglioramento della condizione psicofisica di ognuno, sottolineando la correlazione tra tali aspetti e l’educazione alimentare, attraverso attività che mostrino un approccio integrato all’attività fisica, all’importanza di una dieta sana, equilibrata e rispettosa dell’ambiente e ai rispettivi riflessi sulla salute;
- b) promuovere la diffusione della pratica sportiva anche tra le fasce deboli della popolazione e nelle aree disagiate o scarsamente popolate, rendendola un momento di aggregazione e di superamento delle disuguaglianze in un’ottica di coesione sociale e di rafforzamento del senso di comunità, coinvolgendo attori del territorio e privilegiando l’apertura degli eventi a tutti, attraverso misure come la gratuità totale o parziale dell’evento, la rimozione di barriere architettoniche, la valorizzazione degli spazi pubblici, nonché l’utilizzo di soluzioni ecosostenibili per la realizzazione degli eventi e di forme di mobilità condivisa per raggiungere i luoghi di svolgimento;
- c) favorire il coinvolgimento delle scuole, fin da quella dell’infanzia, attraverso attività ludiche e ricreative che introducano fin da piccoli all’importanza del gioco e dell’attività sportiva come momento di sviluppo personale e relazionale, nonché di socializzazione e di educazione al rispetto degli altri, in un’ottica di crescita non solo individuale maanche del senso di socialità e di comunità;
- d) promuovere iniziative di condivisione intergenerazionale di esperienze, buone pratiche e memorie di vita, rivolte soprattutto ai giovani ma con il coinvolgimento di ogni fascia della popolazione, al fine di incentivare l’esercizio fisico a tutte le età e consentire lo scambio e la condivisione del vissuto di diverse generazioni, anche attraverso il supporto di associazioni culturali o altri enti che preservino la memoria storica dello sport sui territori.
Alimentiamo lo sport 2024: durata dei progetti e importo del contributo
Viene precisato che saranno ammessi alla valutazione progetti che abbiano la durata massima di 12 mesi con un budget economico congruo rispetto alla durata indicata. Questi ultimi aspetti saranno disciplinati con apposita convenzione.
Non è necessario indicare la data di inizio del progetto, purché le attività previste abbiano inizio nel primo semestre 2025.
La richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore a euro 280.000,00.
Alimentiamo lo sport 2024: erogazione dei contributi agli EPS
Il finanziamento verrà erogato in tre tranche sulla base di convenzioni sottoscritte con firma digitale tra il Capo del Dipartimento per lo Sport, o suo delegato, e il legale rappresentante del soggetto proponente, o il soggetto munito di specifici poteri, secondo quanto di seguito dettagliato:
- a. la prima tranche, pari al 30% del contributo concesso, sarà erogata alla presentazione di un piano esecutivo dettagliato delle attività;
- b. la seconda tranche, pari al 50% del contributo concesso, sarà erogata previa presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte e di un prospetto delle spese per l’intero importo erogato con la prima tranche e corredata della documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta pari almeno al 20% del contributo totale;
- c. il restante 20% del contributo concesso verrà erogato a conclusione del progetto, previa verifica amministrativa della documentazione, elencata nel punto 10 lett c dell'avviso di cui si tratta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente che deve pervenire entro 90 giorni dalla conclusione del progetto.
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Rimborsi volontari e reddito autonomi: le novità del DL Sport convertito
E' stata pubblicata ieri 31 luglio 2024 in Gazzetta ufficiale le legge 106 2024 di conversione del Decreto legge 71/2024, ora passa al Senato, che introduce una serie di disposizioni urgenti in materia di sport, oltre che misure in tema di sostegno agli alunni con disabilità e di docenza.
Scarica QUI il testo coordinato del DL convertito in legge
Le norme in materia di sport occupano i primi 5 articoli e si occupano in particolare di:
- disciplina del terzo mandato per gli organismi sportivi,
- istituzione della commissione per il controllo dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche
- modifiche alla disciplina dei rimborsi ai volontari in ambito sportivo ,
- regime fiscale dei compensi degli autonomi
- partecipazione dei dipendenti pubblici.
Vediamo di seguito in particolare le importanti novità quest'ultimo punto.
Rimborsi ai volontari anche a forfait
La novità più rilevante interviene con l'art .3, su un punto sostanziale introdotto dalla riforma dello sport, ovvero la netta distinzione tra prestazioni di lavoro subordinato e attività di volontariato in ambito sportivo.
Si prevede ora, pur mantenendo il divieto di remunerazione dei volontari, la possibilità di riconoscere agli stessi
- rimborsi forfettari ( cioè non dettagliati sulla base di note spese)
- per le spese sostenute, per attività svolte anche nel proprio comune di residenza,
- fino a 400 euro mensili.
La possibilità è limitata ai casi di attività durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.
Tali erogazioni saranno possibili a condizione che l'associazione o società dilettantistica adottino preventivamente una delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso .
Diverrebbe poi necessario da parte dell'ente comunicare i nominativi dei volontari interessati – con relativi importi percepiti , tramite RASD entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono svolte le prestazioni, a cura dell''associazione o ente, come già previsto per i direttori di gara.
Giova ricordare che i rimborsi forfettari – al pari dei rimborsi spese analitici e documentati – non concorrono alla formazione del reddito.
In questo caso comunque inciderebbero sull'eventuale superamento dei limiti di franchigia di 5000 e 15000 euro annui, stabiliti rispettivamente a fini previdenziali e fiscali.
Pubblici dipendenti: solo comunicazione preventiva per prestazioni fino a 5000 euro
Il comma 2 dell'art 3 riguarda invece i pubblici dipendenti e intende favorire il reclutamento nella PA di giovani che svolgono attività sportive collaterali .
Si prevede che per le prestazioni di lavoro sportivo, fino all’importo
complessivo dei corrispettivi di 5.000 euro annui, sia sufficiente la comunicazione preventiva alla amministrazione di appartenenza, senza necessariamente l'attesa di una autorizzazione formale.Nello specifico la modifica interviene direttamente sul d.lgs. n. 165/2001 in quanto inserisce tra le deroghe generali le "prestazioni di lavoro marginale".
DL Sport convertito in legge: regime fiscale autonomi e co.co.co
Infine, il decreto abroga la previsione dell’art. 53 co. 2 T.U.I.R., che includeva tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti da prestazioni lavorative non subordinate o coordinate e continuative. Questa abrogazione lascia spazio a nuove interpretazioni riguardo l’ammissibilità del lavoro sportivo autonomo occasionale o atipico.
In sintesi: i redditi da lavoro sportivo autonomo non rientrano più automaticamente nella categoria del lavoro autonomo ma si deve distinguere :
Attività Abituale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo abituale e continuativo, continueranno a essere considerate redditi di lavoro autonomo
Attività Occasionale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo occasionale e non continuativo, i redditi rientrano tra i redditi diversi.
Anche per questa novità diviene molto probabile l'emanazione di una circolare esplicativa da parte dell'Agenzia delle Entrate per chiarire questi nuovi aspetti fiscali e risolvere eventuali dubbi interpretativi, anche in rapporto alle norme del Terzo Settore.
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