• Riforma dello Sport

    Erasmus+ per personale sportivo: prossima scadenza 1 ottobre

    Il programma Erasmus+ 2021-2027 è lo strumento dell’Unione europea che sostiene con finanziamenti a fondo perduto la mobilità  dei lavoratori nei settori  istruzione, formazione, gioventù e sport. 

    Per il settore sportivo, una delle misure di maggiore interesse è chiamata  Mobilità del personale nello sport (KA182), che consente ad  enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) di investire nella crescita del proprio staff attraverso esperienze di apprendimento all’estero.

    Dall’Invito  2025 — EAC/A08/2024 (GUUE),  si segnala che c'è tempo  fino al 1° ottobre 2025 per presentare domanda di accreditamento Erasmus, passaggio essenziale per accedere stabilmente a queste opportunità nei prossimi anni.

    In Italia la gestione del programma è affidata all'Agenzia per i Giovani in collaborazione con il Dipartimento dello Sport.

    Erasmus + sport: beneficiari, obiettivi e i vantaggi

    La mobilità del personale sportivo come detto  rientra nell’Azione Chiave 1 di Erasmus+ e riguarda allenatori, istruttori, volontari e membri dello staff attivi nello sport di base, cioè quello praticato a livello locale e amatoriale.

    I documenti ufficiali specificano che  “Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+.”

    Per il campo dello sport, KA182, si specifica che il soggetto richiedente può essere

    1. un’organizzazione sportiva (pubblica o privata) che opera a livello di base, non profit, 
    2. una organizzazione non di base solo se la partecipazione del personale va a vantaggio degli sport di base.

    Gli obiettivi principali sono:

    • migliorare le competenze e le qualifiche del personale sportivo tramite esperienze formative all’estero;
    • rafforzare la capacità organizzativa delle associazioni sportive di base;
    • favorire lo scambio di buone pratiche e metodi di allenamento tra Paesi europei;
    • promuovere inclusione sociale, uguaglianza, stili di vita sani e sostenibili attraverso lo sport.

    Le organizzazioni interessate  possono quindi presentare progetti che, oltre a valorizzare i propri tecnici e volontari, rafforzano l’intero sistema sportivo territoriale con competenze nuove e contatti internazionali.

    La partecipazione a Erasmus+ Sport offre vantaggi concreti per associazioni e società sportive dilettantistiche:

    • Formazione gratuita del personale senza oneri diretti per l’ente;
    • Crescita organizzativa grazie a nuove competenze e metodi importati dall’estero;
    • Reti internazionali e collaborazioni durature con club e associazioni europee;
    • Grande visibilità e prestigio a livello europeo, con maggiore attrattività per soci, partner e sponsor;

    Ricadute locali positive: staff più preparato significa attività sportive di base più qualificate, inclusive e sostenibili.

    Attività finanziabili e copertura dei costi

    Sono previste due principali tipologie di attività di mobilità:

    1. Job shadowing o affiancamento lavorativo (da 2 a 14 giorni): osservazione sul campo delle pratiche organizzative e tecniche presso un’organizzazione ospitante in un altro Paese.
    2. Incarichi di allenamento, coaching o formazione (da 15 a 60 giorni): svolgimento diretto di attività di allenamento o formazione all’estero, con scambio di esperienze tra pari.

    Il finanziamento Erasmus+ copre:

    • spese di viaggio e soggiorno (vitto e alloggio);
    • costi organizzativi per le associazioni partecipanti;
    • contributi aggiuntivi per l’inclusione di partecipanti con minori opportunità o per accompagnatori;
    • costi eccezionali (visti, esigenze particolari).

    Tutte le attività  devono essere senza  scopo di lucro. Non ci sono limiti di età per i partecipanti.

    ERASMUS + Sport: scadenza e documenti ufficiali

    Per lo sport e la mobilità del personale, la scadenza da segnare in agenda ad oggi  è:

    • 1° ottobre 2025 ore 12:00 (ora di Bruxelles) → termine per la presentazione delle domande di Accreditamento Erasmus.

    Gli accreditamenti sono fondamentali perché consentono alle organizzazioni, comprese ASD e SSD, di partecipare alle attività di mobilità del personale n nei bandi futuri  (le scadenze per i i progetti sono solitamente a febbraio /marzo )

    Le candidature devono essere trasmesse online attraverso i portali ufficiali Erasmus+, seguendo le regole indicate nella Guida 2025 del programma.

    Per approfondire ecco  i testi ufficiali:

    Invito a presentare proposte 2025 — EAC/A08/2024 (Gazzetta ufficiale UE): testo completo

    Guida 2025 del programma Erasmus+: documento ufficiale

  • Riforma dello Sport

    Sport bonus 2025: prospetto erogazioni entro il 10 settembre

    Gli ammessi allo sport bonus 2025 prima finestra devono, entro il 10 settembre, adempiere con le erogazioni e il relativo prospetto informativo.

    Prima del dettaglio su come procedere all'adempimento ricordiamo che la seconda finstra, come di seguito dettagliato si aprirà dal mese di ottobre.

    Sport bonus 2025: erogazioni entro il 10 settembre (prima finestra)

    La prima finestra de bonus si è chiusa il 30 giugno e il Dipartimento dello sport ha pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi alla procedura del beneficio fiscale che potranno effettuare, entro il 10 settembre 2025, erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus 2025 – 1^ finestra).

    In particolare, i soggetti beneficiari entro il 10 settembre 2025 dovranno:

    • effettuare le erogazioni liberali (tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
    • inserire in formato pdf ed in un unico file all’interno della piattaforma (sezione messaggi”, icona “allegati”):
      • 1) la quietanza di pagamento, con causale “sport bonus 2025 – 1^ finestra – ……… (inserire il numero seriale assegnato)”, da cui risultino visibili il CRO o il TRN; 
      • 2) la dichiarazione dell’Ente beneficiario dell’erogazione liberale.

    Successivamente, il Dipartimento provvederà ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti che hanno effettuato i bonifici secondo le modalità sopra indicate; sarà cura della stessa Agenzia inserire nei rispettivi cassetti fiscali gli importi dovuti.

    Si ricorda, inoltre, che il Dipartimento, dopo la conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’avvenuto inserimento degli importi dovuti nel cassetto fiscale, pubblicherà l’elenco dei beneficiari del credito di imposta sul proprio sito.

    I soggetti beneficiari del Credito d’imposta potranno utilizzarlo esclusivamente in compensazione – ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

    Vediamo ora le regole per la seconda finestra infatti dal 15 ottobre, salvo modifiche, sarà possibile presentare le domande delle imprese, che vogliono usufruire del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro, da effettuarsi in favore dei soggetti titolari o gestori di  impianti sportivi pubblici.

    Sport bonus 2025: seconda finestra da ottobre

    Con la Legge di bilancio 2025 è stata estesa anche per l’anno 2025 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 626, noto come sport bonus.

    Attenzione al fatto che i soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

    Vengono fissate le seguenti condizioni:

    • l'importo erogabile del bonus è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2024), 
    • l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 10 milioni di euro per l’anno in corso.

    Anche per il 2025 il procedimento risulta definito dal DPCM 30 aprile 2019 e prevede l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio ed il 15 ottobre

    Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale. 

    A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle entrate.

    Le domande possono essere presentate tramite l'apposita piattaforma, qui raggiungibile.

    Attenzione al fatto che, sul sito del Dipartimento dello sport nell'area delle domande è presente una guida con istruzioni dettagliate, si attende il relativo avviso di apertura. 

  • Riforma dello Sport

    Lavoro sportivo fino a 8 anni e borse di studio: novità del decreto convertito

    Con la Legge 8 agosto 2025, n. 119 è stato convertito in via definitiva il Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 96, contenente misure urgenti in materia di sport e grandi eventi.

    Oltre agli interventi organizzativi per Giochi Olimpici, America’s Cup e altri appuntamenti internazionali, il provvedimento introduce due novità di rilievo pratico per chi opera nel settore sportivo e nella consulenza del lavoro: 

    1. l’estensione della durata dei contratti a tempo determinato degli atleti e 
    2. l’istituzione di un fondo per borse di studio universitarie destinate a studenti-atleti di alto livello.

    Si tratta di disposizioni che incidono direttamente sulla gestione contrattuale e sulla valorizzazione del talento sportivo, e che richiedono attenzione sia da parte delle società sia da parte dei professionisti che le affiancano.

    Leggi anche Il nuovo decreto sport convertito in legge:  disposizioni urgenti 

    Contratti lavoro sportivo subordinato a tempo determinato

    La prima modifica sostanziale riguarda la durata massima dei contratti di lavoro sportivo subordinato a tempo determinato, che passa dai precedenti cinque anni a otto anni. Il legislatore ha inteso garantire maggiore stabilità e continuità al rapporto tra atleta e società, consentendo a quest’ultima di pianificare programmi sportivi di medio-lungo periodo.

    Il decreto precisa inoltre che le federazioni sportive e gli enti di promozione dovranno adeguare i contratti collettivi alla nuova durata massima, con applicazione anche al settore dilettantistico. Per i professionisti, resta invece l’obbligo di conformarsi alle regole di sostenibilità finanziaria fissate a livello internazionale, in particolare alle disposizioni che limitano l’ammortamento dei costi di acquisizione a un massimo di cinque esercizi.

    Per i datori di lavoro, ciò significa rivedere i modelli contrattuali in uso, prevedendo clausole che tengano conto della nuova soglia temporale, ma anche delle regole contabili ancora vigenti. I consulenti del lavoro, dal canto loro, dovranno assistere le società nella corretta applicazione della normativa, per evitare rischi di nullità o contestazioni future.

    Borse di studio per studenti-atleti

    La seconda misura di interesse è l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport di un Fondo sport per studenti universitari, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per il 2025, integrata da ulteriori stanziamenti. Le risorse serviranno a finanziare borse di studio per studenti universitari con alti meriti sportivi, comprensive anche delle spese di soggiorno nei collegi universitari di merito accreditati.

    Un decreto del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata, adottato di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca, stabilirà requisiti e criteri di accesso. Questa misura si inserisce in un più ampio disegno di valorizzazione del doppio percorso formativo degli atleti e  rappresenta uno strumento di fidelizzazione e sostegno concreto per giovani atleti che intendono conciliare il percorso accademico con una carriera sportiva.

  • Riforma dello Sport

    Mansionario lavoratori sportivi: elenco aggiornato aprile 2025

    Sul sito del Dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri è stato pubblicato il decreto contenente  un terzo  mansionario per i lavoratori sportivi. 

    In allegato al decreto è infatti  fornito un elenco di mansioni   considerate nei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate,  necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva che si aggiunge a quelli già fornito  nel dlgs 36 2021 e  successivamente nel 2024.

    Solo ai  lavoratori addetti a tali mansioni sono applicabili le novità  in ambito giuslavorativo e fiscale previste dalla Riforma dello Sport.

    SCARICA QUI  IL SECONDO ELENCO 

    SCARICA QUI IL DECRETO 4.3.2025 CON IL TERZO ELENCO 

    Viene fornito anche l'elenco aggiornato complessivo 

    QUI IL MANSIONARIO COMPLETO  AGGIORNATO al 17 aprile 2025

    Elenco completo mansioni attività sportive – FIBA

    L'elenco riporta le mansioni e le attività,  suddivise  sulla base dell'ente  interessato e con  gli specifici  riferimenti normativi 

    A titolo esemplificativo riportiamo  l'elenco completo  delle mansioni riconosciute da FIBA Federazione Italiana Pallacanestro

     

    MANSIONE RIF. REGOLAMENTO TECNICO
    Ispettore di campo art. 5.9 Regolamento Tecnico Sportivo (RTS)
    Addetto agli arbitri art. 5.10 RTS
    Speaker 5.11 RTS
    Omologatore campi e attrezzature sportive 5.13 RTS
    Addetto all’area e alle attrezzature di gioco (organizzazione logistica) 5.14 RTS
    Addetto alla sicurezza atleti 5.15 RTS
    Addetto trasporto atleti 5.16 RTS
    Addetto all’antidoping 5.17 RTS
    Addetto assistenza atleti disabili 5.18 RTS
    Classificatori atleti paralimpici 5.19 RTS
    Docenti formatori sportivi 5.21 RTS

    Mansionario FGI Federazione Ginnastica Italiana

    Di seguito le mansioni individuate dalla Federazione Ginnastica Italiana

    MANSIONE RIF. REGOLAMENTO TECNICO
    Addetto al controllo e alla manutenzione specifica dell’attrezzatura sportiva delibera n.128 del 2023 che modifica le norme tecniche FGI 2023
    Allestitore del campo gara/allenamento "
    Referente degli Ufficiali di Gara "
    Coreografo "

  • Riforma dello Sport

    RASD chi può operare? come si fa il cambio di legale rappresentante?

    Con l’entrata in vigore del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) devono gestire online numerosi adempimenti legati all'iscrizione, all’aggiornamento dei dati e alle comunicazioni obbligatorie.  Sono state recentemente pubblicate numerose faq nell'area riservata del Registro .

     Ne proponiamo alcune che chiariscono  alcuni aspetti operativi e amministrativi più richiesti in tema di soggetti abilitati ad operare sul RASD , in primo luogo il legale rappresentante.

    Posso operare nel Registro in attesa dell’approvazione della domanda?

    Sì. La normativa stabilisce che l’iscrizione al RASD ha validità a partire dalla data di presentazione della domanda, non dalla sua approvazione. Questo significa che gli atti compiuti dalla ASD/SSD sono validi fin da subito, anche se la domanda è ancora in fase di verifica da parte del Dipartimento per lo sport.

    Come si richiede il certificato di iscrizione al RASD?

    Per ottenere il certificato di iscrizione, il legale rappresentante dell’ente deve accedere al portale registro.sportesalute.eu con le proprie credenziali e seguire la procedura guidata “Scarica certificato”.

    Il certificato può essere richiesto anche da chiunque vi abbia interesse, secondo l’art. 8 del d.lgs. 39/2021.

    Cosa fare in caso di cambio del legale rappresentante dell’ASD/SSD?

    In caso di modifica del legale rappresentante, l’Organismo sportivo affiliato deve inserire nel sistema i dati del nuovo rappresentante, compreso il codice fiscale. 

    Dopo l’inserimento:

    • Il nuovo legale rappresentante potrà accedere al RASD e richiedere nuove credenziali.
    • L’utenza del precedente rappresentante verrà disattivata.

    È possibile operare sul RASD anche come intermediari ex lege 12/1979?

    Sì, il portale RASD consente di delegare soggetti esterni, come intermediari abilitati (es. consulenti del lavoro). 

    I delegati operano per conto del legale rappresentante, ma se uno studio già gestisce il Libro Unico del Lavoro (LUL) con numerazione propria, può continuare ad usare la propria modalità senza obbligo di utilizzare il RASD per gli adempimenti legati al personale.

  • Riforma dello Sport

    Società sportive dilettantistiche: il documento del CNDCEC

    Il CNDCEC informa della pubblicazione del Documento intitolato “Le Società Sportive Dilettantistiche: profili civilistici e fiscali. Novità introdotte dal d.lgs. n. 36/2021” realizzato nell’ambito dell’area di delega “Diritto societario”.

    Vediamo i principali contenuti.

    Società sportive dilettantistiche: il documento del CNDCEC

    Lo studio dei commercialisti esamina l’attuale disciplina delle società sportive dilettantistiche contenuta negli artt. 6-12 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 e dal d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120, nonché la relativa disciplina fiscale. 

    Il documento nella prima parte si concentra sui tipi societari utilizzabili, sui requisiti statutari inderogabili prescritti, nonché su alcune peculiarità della disciplina delle società sportive dilettantistiche, quale ad esempio la c.d. lucratività attenuata, ovvero l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società. 

    Diversamente, nella seconda parte si esaminano i profili strettamente fiscali, soffermandosi sulla normativa di riferimento e sui regimi agevolati. 

    Inoltre sono individuate alcune criticità correlate al difficile coordinamento tra la disciplina di diritto societario – come incisa dal già menzionato d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 -, la normativa fiscale e le indicazioni fornite dalle federazioni sportive di riferimento che possono comportare, anche a livello pratico, dubbi interpretativi nella redazione degli statuti.

    Società sportive dilettantistiche: aspetti fiscali

    Il documento dei Commercialisti evidenzia come, rispetto alle importanti novità introdotte in ambito civilistico dal punto di vista formale quali:

    • aggiornamento statutario con previsione di nuove clausole, 
    • iscrizione in un nuovo Registro sostitutivo nelle funzioni del Registro CONI,
    • incompatibilità amministratori, e altro

    oltre che dal punto di vista sostanziale quali:

    • esercizio prevalente di attività sportive dilettantistiche, 
    • dicotomia tra attività sportive e attività diverse

    nonché in materia lavoro, la riforma dello Sport ha avuto un impatto limitato sotto il profilo tributario per le società sportive dilettantistiche.

    In base a quanto previsto dal Dlgs. n. 36/2021, in parte già previste nella versione previgente dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vi è la necessità per le SSD di attingere, quale disciplina di riferimento, a norme collocate al di fuori dei cinque decreti di riforma del diritto sportivo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

    • il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi – Tuir); 
    • il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Disciplina dell’imposta sul valore aggiunto); 
    • il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo).

    Per l’imposizione diretta, lo stesso d.lgs. n. 36/2021 all’art. 36, comma 2, conferma quanto sottolineando come “per tutto quanto non regolato dal presente decreto, è fatta salva l’applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”

    Una prova ulteriore è data dalla facoltà per le SSD che presentano determinati requisiti di applicare lo specifico regime contabile e fiscale di favore proprio degli enti associativi rappresentato dal regime agevolato di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398co sì come risulta fruibile ex art. 90, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289 la decommercializzazione delle attività e delle operazioni rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici disciplinata dall’art. 148, comma 3, Tuir e, ai fini Iva, dall’art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633/7279 nonché le norme in materia di raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali connesse a scopi istituzionali di cui all’art. 25, comma 2, legge 13 maggio 1999 n. 133. 

    Risulta invece preclusa alle SSD l’applicazione del regime forfettario ai fini delle imposte sui redditi di cui all’art. 145 del Tuir. 

    Si rimanda al documento in oggetto per ulteriori approfondimenti.

  • Riforma dello Sport

    Sicurezza manifestazioni sport equestri: nuovo DPCM

    Il recente Decreto  del dipartimento per lo sport dell'8 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2025, introduce nuove normative riguardanti la sicurezza, la salute e il benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico nelle manifestazioni equestri che si svolgono al di fuori degli impianti autorizzati. Il provvedimento nasce dalla necessità di regolamentare eventi pubblici e popolari con equidi, garantendo standard elevati di tutela della salute  per tutti i soggetti coinvolti.

    Ecco una breve sintesi delle misure previste con una tabella sulle scadenze previste per alcuni  aspetti. Il decreto è già in vigore e si applica alle

    istanze presentate a partire dal 11 marzo 2025

    Qui il testo integrale con gli allegati tecnici di dettagliio.

    Sicurezza e tutela animali atleti e pubblico

    Il decreto prevede nello specifico  in tema di salute degli animali:

    • Vietato l'uso di cavalli sotto i 4 anni.
    • Divieto di impiego di cavalli purosangue inglese nelle corse di velocità.
    • Obbligo di visite veterinarie prima dell'evento.
    • Presenza obbligatoria di un medico veterinario ippiatra, garantita dagli organizzatori,  e di un veterinario della ASL.
    • Il  medico veterinario dell'ASL deve compilare una scheda tecnica dopo ogni manifestazione e trasmetterla entro 7 giorni all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna – Centro di Referenza per il Benessere Animale. Successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, l'Istituto deve inviare una relazione alla Direzione Generale della Salute Animale del Ministero della Salute, basata sui dati raccolti nelle schede tecniche.

    Per la protezione di atleti e pubblico:

    • Fantini obbligati a indossare caschi e protezioni conformi.
    • Divieto di partecipazione per fantini con precedenti per maltrattamento animale.
    • Istituzione di un elenco nazionale di tecnici esperti incaricati di valutare e certificare la sicurezza del terreno su cui si svolgono le manifestazioni equestri.  Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste deve pubblicare entro 30 giorni l’elenco ufficiale dei tecnici attualmente autorizzati La formazione di nuovi tecnici sarà regolamentata da un decreto specifico e dovrà concludersi entro 90 giorni. I tecnici già operativi prima dell’entrata in vigore del decreto verranno automaticamente inseriti nell’elenco.
    •  Obbligo di delimitazione sicura del tracciato con barriere e materiali ammortizzanti. ( dettagli negli allegati al decreto)

    Si ribadiscono inoltre:

    • Divieto assoluto di sostanze dopanti per cavalli e fantini.
    • Obbligo di controlli a campione prima e dopo le gare.

    Procedure di autorizzazione e segnalazione

    Le manifestazioni devono essere autorizzate dall'autorità competente.

    Segnalazione semplificata per eventi già approvati: Se un evento è stato autorizzato almeno una volta negli ultimi quattro anni, l'ente organizzatore può evitare una nuova richiesta di autorizzazione e presentare una segnalazione all'autorità competente. Questa segnalazione deve includere:

    • Dichiarazioni sostitutive attestanti il rispetto delle condizioni di sicurezza.
    • Relazione tecnica asseverata con elaborati tecnici aggiornati.

    L'autorità competente ha 60 giorni per esprimersi: se non interviene, l'evento si considera autorizzato.

    Se vengono riscontrate carenze, l'ente organizzatore ha 30 giorni per adeguarsi.

    Una relazione annuale sulle manifestazioni equestri deve essere inviata entro il 30 novembre di ogni anno dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna – Centro di Referenza per il Benessere Animale,  alla Direzione Generale della Salute Animale del Ministero della Salute.

    Questa relazione si basa sulle schede tecniche che i medici veterinari delle ASL devono trasmettere entro 7 giorni dalla fine di ogni manifestazione.