• Riforma dello Sport

    Ippica: nuovo limite di età funzionari di gara a 70 anni

    il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con il Decreto 23 dicembre 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 febbraio 2026, interviene sulla disciplina del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. 

    La modifica riguarda  l’innalzamento del limite di età per la permanenza nel Registro, che passa da 67 a 70 anni.

     Il provvedimento aggiorna l’articolo 11 del D.M. 23 febbraio 2015, n. 11930, con l’obiettivo di garantire  continuità operativa  con alto grado di competenza in un settore altamente specialistico Negli ultimi anni, infatti numerosi iscritti hanno raggiunto il limite ordinario di età, determinando una progressiva riduzione delle professionalità disponibili.  Considerata la difficoltà di reperire sul mercato figure con analoga esperienza e preparazione, il Ministero ha  dunque ritenuto necessario intervenire per evitare possibili ricadute negative sulla regolarità e sulla funzionalità delle attività di controllo e disciplina delle competizioni ippiche.

    Innalzamento età e disposizioni transitorie

    La scelta di elevare a 70 anni il limite per la cancellazione dal Registro risponde e a un’esigenza organizzativa concreta: mantenere in servizio professionalità esperte, non facilmente sostituibili, in attesa del completamento delle procedure di selezione e formazione di nuove figure. il controllo tecnico e disciplinare delle corse ippiche, infatti, richiede competenze specifiche, maturate attraverso un percorso selettivo e formativo strutturato, che comprende il superamento di una prova e la successiva partecipazione a un corso teorico-pratico

    Il decreto prevede inoltre una disposizione transitoria di stabilendo che restino iscritti fino al compimento del settantesimo anno di età anche coloro che abbiano già raggiunto i 67 anni, purché non sia stata disposta la cancellazione ai sensi della normativa vigente.

    Si tratta di una misura che valorizza il ruolo dei funzionari onorari, i quali, pur operando nell’ambito dell’amministrazione pubblica, non sono soggetti allo statuto tipico del pubblico impiego né alla relativa disciplina previdenziale. Il mantenimento in attività di tali figure consente non solo di assicurare la continuità dei controlli tecnici e disciplinari, ma anche di favorire il tutoraggio e l’affiancamento dei nuovi iscritti, rafforzando il trasferimento di competenze ed esperienza.

     Il decreto, infine, precisa che dall’attuazione delle nuove disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, confermando la neutralità finanziaria dell’intervento.

  • Riforma dello Sport

    Requisito numerico per EPS: chiarimenti del Ministero

    Con Nota n 593 del 16 gennaio il Ministero del Lavoro ha chiarito i requisiti numerici per la qualifica degli EPS nell'ambito degli anti del Terzo Settore.

    Requisito numerico min per ETS: chiarimenti del Ministero

    La nota n 593 del 16 gennaio pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro prevede che gli enti di promozione sportiva (Eps) e relativi comitati, rispettino obbligatoriament il requisito numerico minimo delle 7 persone fisiche o 3 associazioni di promozione sociale per mantenere la relativa qualifica. 

    La nota evidenzia che l’art. 35 del CTS contiene varie disposizioni:

    • Il comma 1 individua, per tutte le APS, un numero minimo di associati, non inferiore a sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale; nel caso che il numero degli associati così individuato, che deve sussistere al momento della costituzione o – secondo una interpretazione evolutiva – al momento in cui l’ente delibera di conformarsi quale associazione di promozione sociale (vedi in proposito la nota direttoriale 4995 del 28 maggio 2019), divenga inferiore ai limiti di tale comma, deve essere reintegrato entro un anno; in mancanza, l’ente perde la qualifica di APS nel caso in cui non scelga di rimanere iscritto al RUNTS in diversa sezione (comma 1 bis);
    • Il comma 3 consente alle APS, qualora sia previsto espressamente dai relativi statuti, di ammettere nella loro base associativa “altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro” purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero di APS associate. Si tratta di una disposizione volta a salvaguardare la profilazione soggettiva che caratterizza le APS. In caso di enti a composizione mista (persone fisiche ma anche enti) la percentuale non dovrà essere calcolata tenendo conto anche delle persone fisiche, ma esclusivamente degli enti; se così non fosse, infatti, la disposizione sarebbe agevolmente eludibile.
    • Il comma 4 prevede – a beneficio degli enti di promozione sportiva previamente riconosciuti dal CONI – l’inapplicabilità del comma 3 (ovvero l’irrilevanza del limite proporzionale ivi previsto per le associazioni composte da enti) a condizione che associno almeno 500 APS.

    La deroga di cui al comma 4 trova la propria ratio nella particolare definizione e disciplina degli EPS riconosciuti dal CONI contenuta nell’ordinamento sportivo: ai sensi dell’articolo 26 e ss. dello Statuto del CONI (come da ultimo approvato con DPCM 20 dicembre 2023, disponibile al seguente indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/30/23A07200/SG), gli EPS, volti alla promozione e organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, prive di fini di lucro e rispettose dei principi di democrazia interna e di pari opportunità, presenti in maniera organizzata, se a carattere nazionale, in almeno 15 regioni e 70 province, associano non meno di 1.000 tra associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche, con un numero di iscritti non inferiore a 100.000. 

    I comitati regionali e provinciali costituiscono strutture territoriali degli Enti.

    In sostanza il legislatore del Codice ha individuato regole differenziate in favore della limitata categoria degli EPS riconosciuti dal CONI, in ragione della disciplina recata da un ordinamento coesistente, per ragioni di coordinamento complessivo e di tenuta del sistema, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

    La Direzione del vministero si era già pronunciata sull’applicabilità della deroga prevista in favore degli EPS dal comma 4 dell’art. 35 anche alle rispettive articolazioni territoriali.

    Infatti, la caratterizzazione territoriale dei comitati regionali e provinciali degli EPS comporta che ciascuno di essi condivida con l’ente nazionale di cui fa parte una porzione di base associativa specifica e geograficamente individuata, giustificando, in sede locale, l’applicazione di una disposizione funzionale al dispiegarsi delle caratteristiche peculiari dell’ente nazionale (naturalmente laddove esso soddisfi complessivamente il requisito previsto delle 500 APS).

    In concreto, le suddette APS computate su base nazionale potrebbero risultare distribuite in maniera disomogenea all’interno delle basi associative dei singoli comitati territoriali.

    Tale disomogeneità non può tuttavia spingersi al punto da consentire al comitato, che in quanto articolazione territoriale di un EPS si configura a sua volta come associazione di enti, di conseguire la qualifica di APS senza raggiungere il numero minimo di APS associate previsto dall’art. 35 comma 1.

    Per tale disposizione, infatti, applicabile indistintamente a tutte le associazioni di promozione sociale e ferma la possibilità di beneficiare del limitato periodo di “salvaguardia” del comma 1 bis – non è prevista alcuna deroga.

    Si ritiene pertanto corretta l’interpretazione prospettata dagli Uffici in indirizzo secondo cui pur beneficiando le articolazioni territoriali degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), ai sensi dell’art. 35, comma 4 CTS, della deroga al requisito numerico dei 500 associati richiesto per le APS, resta fermo l’obbligo di conformità ai requisiti sostanziali di cui al comma 1 del medesimo articolo 35, necessari

    alla loro qualificazione come Associazioni di Promozione Sociale.

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Registro agenti sportivi al via il 3 febbraio: il nuovo regolamento

    Con il DPCM 2 dicembre 2025, n. 218, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14/2026 e in vigore dal 3 febbraio 2026, viene adottato il regolamento di attuazione e integrazione della disciplina sui rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e sull’accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. 

    A decorrere da tale data troveranno applicazione le nuove regole operative suL Registro nazionale  riguardanti  le procedure di iscrizione e rinnovo, obblighi professionali, disciplina degli agenti esteri e regime sanzionatorio. 

    Disciplina agenti sportivi: quadro normativo – Requisiti soggettivi

    Si ricorda che il regolamento  sul registro degli agenti trova fondamento nell’articolo 12 del d.lgs. n. 37/2021, che ha riformato la professione e si coordina con la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il DPCM individua nel CONI il soggetto titolare della tenuta del Registro nazionale degli agenti sportivi, gestito tramite un sistema informatico centrale accessibile alle Federazioni sportive nazionali e paralimpiche.

    Il Registro si articola in più sezioni: 

    • agenti sportivi, 
    • società di agenti sportivi, 
    • agenti sportivi stabiliti, 
    • ’elenco degli agenti domiciliati per attività temporanee.

    Presso il Registro confluiscono anche i contratti di mandato sportivo, che devono essere depositati dagli agenti presso le Federazioni competenti. 

    Il decreto disciplina inoltre:

    1. il ruolo della Commissione per gli agenti sportivi, organo centrale per esami, iscrizioni, controlli e sanzioni, nonché 
    2. le competenze delle Federazioni sportive in materia di attestazioni e vigilanza.

    Requisiti abilitativi

    Dal 3 febbraio 2026, l’esercizio della professione di agente sportivo è subordinato al rispetto degli adempimenti e delle procedure disciplinate dal nuovo  regolamento. 

    Per l'iscrizione al Registro nazionale è necessario essere in possesso di un titolo abilitativo valido all’esercizio della professione di agente sportivo, costituito da:

    • superamento della prova generale organizzata dal CONI;
    • superamento della prova speciale presso la Federazione sportiva di riferimento.

    Restano validi anche:

    • i titoli rilasciati prima del 31 marzo 2015;
    • i titoli rilasciati ai sensi della normativa previgente (es. legge n. 205/2017);
    • i titoli riconosciuti per agenti sportivi stabiliti UE/SEE/Svizzera, secondo le regole sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

    Inoltre:

    •  il soggetto non deve aver riportato condanne penali definitive per reati incompatibili con l’esercizio della professione, secondo quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 37/2021.
    • non devono sussistere situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, in particolare: rapporti di lavoro, collaborazione o cariche con Federazioni sportive, leghe, società sportive o enti dell’ordinamento sportivo

    Le novità sul Registro nazionale agenti sportivi

    Le disposizioni contenute nel DPCM 2 dicembre 2025, n. 218, in vigore dal 3 febbraio 2026, definiscono le modalità applicative della disciplina prevista dal d.lgs. n. 37/2021 in materia di esercizio della professione di agente sportivo.

    La prima novità di rilievo riguarda il rafforzamento del Registro nazionale degli agenti sportivi quale presupposto unico e imprescindibile per l’esercizio della professione in Italia.  L’iscrizione assume carattere annuale, con validità limitata all’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e con obbligo di rinnovo espresso.

    Un secondo elemento innovativo è la digitalizzazione integrale delle procedure. Iscrizioni, rinnovi, comunicazioni di variazione e deposito dei contratti di mandato sportivo dovranno essere effettuati tramite il sistema informatico centrale del CONI. In precedenza tali adempimenti erano disciplinati in modo non omogeneo, con margini di incertezza anche ai fini dei controlli.

    La Federazione sportiva di riferimento è chiamata ad attestare i requisiti entro 20 giorni, mentre il CONI deve deliberare l’iscrizione, il rinnovo o il rigetto entro i 20 giorni successivi. 

    Rilevanti novità emergono anche sul fronte degli obblighi professionali. Vengono standardizzati l’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, senza franchigia opponibile al terzo e con durata almeno annuale, e quello di aggiornamento professionale, fissato in un minimo di 20 ore annue da completare entro il 1° novembre. Il mancato rispetto di tali obblighi assume rilievo disciplinare diretto.

    Particolare attenzione è riservata alla disciplina degli agenti esteri,

    Infine, il DPCM introduce un regime sanzionatorio organico e graduato, applicabile non solo agli agenti iscritti ma anche a chi esercita abusivamente la professione e ai soggetti dell’ordinamento sportivo che agevolano tali condotte. 

    Istruzioni operative e adempimenti

    Per i soggetti in possesso dei requisiti abilitativi sopracitati,  l'iscrizione richiede la stipula  di  una polizza assicurativa RC professionale conforme ai requisiti minimi e programmare per tempo l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale.

    La domanda di iscrizione o di rinnovo dovrà essere presentata esclusivamente tramite il sistema informatico centrale del CONI, allegando la documentazione richiesta. Il rinnovo andrà depositato entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza annuale, pena il venir meno dell’iscrizione e l’impossibilità di esercitare l’attività.

    Ogni variazione rilevante (assetto professionale, copertura assicurativa, requisiti) dovrà essere comunicata e depositata nel sistema entro 20 giorni dal verificarsi. Analoga attenzione dovrà essere riservata al deposito dei contratti di mandato sportivo.

    Società di agenti sportivi

    Le società di agenti sportivi potranno operare solo se costituite da agenti in possesso del titolo abilitativo. L’iscrizione della società al Registro nazionale è subordinata all’iscrizione dell’agente depositante e richiede la comunicazione completa dei soci e dei legali rappresentanti. Eventuali variazioni societarie dovranno essere tempestivamente aggiornate nel sistema informatico, entro il termine di 20 giorni.

    Società sportive e professionisti

    Per le società sportive, ASD e SSD, il decreto impone un rafforzamento delle attività di verifica preventiva. Prima di conferire un mandato o corrispondere compensi, sarà necessario accertare l’effettiva iscrizione dell’agente al Registro nazionale

    Le società sportive sono inoltre tenute a una puntuale tracciabilità dei mandati e delle commissioni corrisposte, poiché entro il 31 dicembre di ogni anno dovranno trasmettere al Dipartimento per lo sport la dichiarazione contenente l’elenco dei mandati conferiti e gli importi delle provvigioni pagate.

    Registro agenti sportivi: la documentazione richiesta

    La domanda deve essere  corredata, in via ordinaria, dalla seguente documentazione:

    • dati anagrafici completi del richiedente;
    • titolo abilitativo all’esercizio della professione di agente sportivo (o titolo equipollente/riconosciuto);
    • dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi;
    • copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale, conforme ai requisiti minimi e con indicazione del massimale;
    • attestazione di versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria determinati dal CONI.

    Il sistema informatico inoltra automaticamente la domanda alla Federazione sportiva di riferimento, che verifica la sussistenza dei requisiti entro 20 giorni. Sulla base dell’attestazione federale, il CONI procede all’iscrizione, ovvero al rigetto motivato, entro i successivi 20 giorni.

    Rinnovo annuale dell’iscrizione

    Il rinnovo dovrà essere richiesto entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dell’iscrizione annuale. Alla domanda dovranno essere allegat:

    • conferma della permanenza dei requisiti soggettivi;
    • documentazione aggiornata della copertura assicurativa;
    • attestazione dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale (20 ore);
    • prova del pagamento dei diritti e dell’imposta di bollo.

    Società di agenti sportivi

    Per l’iscrizione della società al Registro nazionale, l’agente socio munito di rappresentanza legale dovrà depositare:

    • atto costitutivo e statuto;
    • elenco completo dei soci e dei legali rappresentanti;
    • documentazione attestante i requisiti previsti dal d.lgs. n. 37/2021;
    • visura camerale aggiornata (o documentazione equipollente per soggetti esteri);
    • attestazione di regolarità dell’agente depositante.

    Ogni variazione societaria dovrà essere comunicata e documentata entro 20 giorni suo dal verificarsi.

    Agenti sportivi stabiliti e domiciliati all'estero

    Gli agenti stabiliti UE/SEE o Svizzera dovranno allegare alla domanda di iscrizione:

    provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale;

    eventuale attestazione di superamento della misura compensativa;

    documentazione assicurativa e requisiti generali.

    Gli agenti domiciliati extra UE dovranno inoltre depositare:

    accordo di collaborazione professionale con agente domiciliatario iscritto;

    certificato di residenza o equivalente;

    prova dell’iscrizione da almeno un anno presso una Federazione estera;

    documentazione attestante l’esecuzione di almeno due mandati nell’ultimo anno fuori dall’Italia.

    Contratti di mandato sportivo

    I contratti di mandato sportivo dovranno essere depositati presso le Federazioni competenti tramite il sistema informatico, comprensivi di:

    • dati identificativi delle parti;
    • durata del mandato;
    • ambito federale di riferimento;
    • compenso pattuito e modalità di pagamento.

  • Riforma dello Sport

    Premi competizioni sportive: chiarimenti sulla soglia dei 300 euro

    Con la Risposta a interpello n 265 del 17 ottobre le Entrate chiariscono il perimetro della tassazione dei premi erogati nelle competizioni sportive.

    Nel sistema fiscale italiano, i premi erogati in occasione di competizioni sportive rientrano nella disciplina dell’articolo 30, comma 2 del d.P.R. 600/1973. 

    Tale norma prevede una ritenuta alla fonte del 20%, applicabile a premi che derivano da giochi, spettacoli o manifestazioni basate su abilità o fortuna.

    Per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD), ciò significa che qualsiasi somma versata agli atleti tesserati a titolo di premio è soggetta a ritenuta, salvo esenzioni o deroghe normative temporanee.

    Vediamo i quesiti e la replica ADE sulla soglia di esenzione dei 300 euro prevista per il 2024 e la novità in vigore dal 2026.

    Premi competizioni sportive: chiarimenti ADE

    il decreto Milleproroghe (D.L. 215/2023), convertito nella Legge 18/2024, ha introdotto un'esenzione: nessuna ritenuta sui premi fino a 300 euro corrisposti tra la data di conversione della legge e il 31 dicembre 2024.
    Tuttavia, questa deroga non è stata prorogata per il 2025, sollevando dubbi tra le ASD in merito alla corretta applicazione delle ritenute e alle relative scadenze.

    Con l’istanza di interpello un’associazione ha posto tre quesiti fondamentali.

    • Si chiede se, a partire dal 1° gennaio 2025, sia necessario applicare la ritenuta del 20% anche per premi inferiori a 300 euro, dato che l’agevolazione 2024 non è stata prorogata.
    • L’associazione chiede se debba versare entro il 16 gennaio 2026 le ritenute operate nel dicembre 2025, considerando che dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico Versamenti e Riscossione (TUVR). Si tratta in particolare dell'art 45 comma 9 che prevede che: "Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte"
    • Infine, si chiede se un versamento tardivo riferito al 2025 (tramite ravvedimento) sarà ancora dovuto nel 2026, anche nel caso in cui i premi siano sotto i 300 euro e quindi, teoricamente, non soggetti a ritenuta con la nuova normativa.

    Ritenute obbligatorie per il 2025

    L’Agenzia conferma: per l’intero 2025, la ritenuta del 20% si applica a tutti i premi sportivi, senza alcuna soglia di esenzione, in base alla normativa attualmente in vigore, anche per premi inferiori a 300 euro erogati nel 2025, l’ASD deve applicare e versare la ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo all’erogazione.

    L’Agenzia chiarisce che il criterio da seguire è quello della data di corresponsione, non quella del versamento e pertantro le ritenute relative ai premi pagati a dicembre 2025 devono essere versate entro il 16 gennaio 2026, nonostante l’entrata in vigore del TUVR dal 1° gennaio.

    A partire dal 1° gennaio 2026, entra in vigore l’art. 45, comma 9, del TUVR ciò comprotando che le ritenute non si applicano se, nel corso dell’anno, il totale dei premi erogati alla stessa persona è inferiore o pari a 300 euro

    Oltre tale soglia, l’intero importo diventa imponibile.

    Nonostante il ritorno della soglia esentativa nel 2026, nel 2025 non vi è alcuna franchigia. Ogni premio, anche minimo, deve essere assoggettato a ritenuta.

    Tuttavia, l’Agenzia apre a una soluzione, per le ritenute operate nel 2025 su premi sotto i 300 euro potranno essere rimborsate nel 2026, previa istanza del contribuente.

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Lavoro sportivo fino a 8 anni e borse di studio: novità del decreto convertito

    Con la Legge 8 agosto 2025, n. 119 è stato convertito in via definitiva il Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 96, contenente misure urgenti in materia di sport e grandi eventi.

    Oltre agli interventi organizzativi per Giochi Olimpici, America’s Cup e altri appuntamenti internazionali, il provvedimento introduce due novità di rilievo pratico per chi opera nel settore sportivo e nella consulenza del lavoro: 

    1. l’estensione della durata dei contratti a tempo determinato degli atleti e 
    2. l’istituzione di un fondo per borse di studio universitarie destinate a studenti-atleti di alto livello.

    Si tratta di disposizioni che incidono direttamente sulla gestione contrattuale e sulla valorizzazione del talento sportivo, e che richiedono attenzione sia da parte delle società sia da parte dei professionisti che le affiancano.

    Leggi anche Il nuovo decreto sport convertito in legge:  disposizioni urgenti 

    Contratti lavoro sportivo subordinato a tempo determinato

    La prima modifica sostanziale riguarda la durata massima dei contratti di lavoro sportivo subordinato a tempo determinato, che passa dai precedenti cinque anni a otto anni. Il legislatore ha inteso garantire maggiore stabilità e continuità al rapporto tra atleta e società, consentendo a quest’ultima di pianificare programmi sportivi di medio-lungo periodo.

    Il decreto precisa inoltre che le federazioni sportive e gli enti di promozione dovranno adeguare i contratti collettivi alla nuova durata massima, con applicazione anche al settore dilettantistico. Per i professionisti, resta invece l’obbligo di conformarsi alle regole di sostenibilità finanziaria fissate a livello internazionale, in particolare alle disposizioni che limitano l’ammortamento dei costi di acquisizione a un massimo di cinque esercizi.

    Per i datori di lavoro, ciò significa rivedere i modelli contrattuali in uso, prevedendo clausole che tengano conto della nuova soglia temporale, ma anche delle regole contabili ancora vigenti. I consulenti del lavoro, dal canto loro, dovranno assistere le società nella corretta applicazione della normativa, per evitare rischi di nullità o contestazioni future.

    Borse di studio per studenti-atleti

    La seconda misura di interesse è l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport di un Fondo sport per studenti universitari, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per il 2025, integrata da ulteriori stanziamenti. Le risorse serviranno a finanziare borse di studio per studenti universitari con alti meriti sportivi, comprensive anche delle spese di soggiorno nei collegi universitari di merito accreditati.

    Un decreto del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata, adottato di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca, stabilirà requisiti e criteri di accesso. Questa misura si inserisce in un più ampio disegno di valorizzazione del doppio percorso formativo degli atleti e  rappresenta uno strumento di fidelizzazione e sostegno concreto per giovani atleti che intendono conciliare il percorso accademico con una carriera sportiva.

  • Riforma dello Sport

    Bonus maternità per atlete non professioniste 2025

    Anche per l'anno 2025, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato il 27.06.2025, sono state stanziate risorse nel Fondo Unico per lo Sport, per la tutela delle atlete non professioniste che interrompono l’attività agonistica a causa di una gravidanza.

    Si tratta del contributo di maternità di 1.000 euro al mese, erogato per un massimo di 12 mesi, destinato a coloro che si trovano prive di una copertura previdenziale in caso di maternità.

    L’articolo 6 del DPCM stabilisce criteri chiari e selettivi, che puntano a sostenere chi pratica sport agonistico di alto livello ma resta fuori dai meccanismi classici di tutela del lavoro subordinato o degli enti militari. La dotazione economica destinata alla misura è pari a 1 milione di euro per l’anno 2025.

    A chi spetta il contributo: tutti i requisiti richiesti

    Possono accedere al beneficio, le atlete che al momento della domanda soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

    • svolgimento nell’attuale o nella precedente stagione sportiva, in forma esclusiva o prevalente di un’attività sportiva agonistica riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;
    • assenza di redditi derivanti da altra attività per importi superiori a 15.000,00 euro lordi annui;
    • mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o ad altri gruppi che garantiscono una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; 
    • mancato svolgimento di un’attività lavorativa che garantisca una forma di tutela previdenziale in caso di maternità;
    • possesso della cittadinanza italiana o di altro paese membro dell’Unione Europea oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta.

    In aggiunta, devono trovarsi in almeno una delle seguenti situazioni sportive:

    • aver partecipato negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a un campionato o coppa del mondo oppure a un campionato o coppa europei riconosciuti dalla federazione di appartenenza;
    • aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque
      anni 
      di una selezione nazionale della federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali
    • aver preso parte per almeno due stagioni a un campionato nazionale federale.

    Periodo e modalità di erogazione: cosa sapere sul beneficio

    Il contributo di maternità può essere richiesto a partire dalla fine del primo mese di gravidanza e non oltre gli 11 mesi successivi.

    La prestazione cessa automaticamente alla ripresa dell’attività agonistica. In caso di interruzione della gravidanza, il contributo continua per un massimo di tre mesi o fino alla ripresa dell’attività sportiva, se antecedente.

    L’importo previsto è pari a 1.000 euro mensili per un massimo di 12 mesi, erogati a partire dall’ultimo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

    Le somme ricevute sono fiscalmente qualificate come redditi diversi, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.

    Domanda e graduatoria: come si presenta la richiesta

    Le istanze devono essere trasmesse al Dipartimento per lo Sport tramite posta elettronica certificata (PEC) utilizzando un modulo disponibile sul sito istituzionale. 

    La graduatoria di accesso al beneficio è determinata secondo l’ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento delle risorse stanziate per l’anno.

    Il decreto prevede inoltre l’istituzione di un tavolo tecnico per monitorare l’efficacia della misura e promuovere campagne di comunicazione sulla maternità nello sport, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare le tutele a favore delle atlete.

  • Riforma dello Sport

    Credito sponsorizzazioni sportive: domande entro il 5 agosto

    Il Dipartimento per lo Sport comunica che dalle ore 12 del 5 giugno 2025, e fino al 5 agosto 2025 ore 23.59, è attiva la piattaforma online per l'invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2023.

    Il "Bonus sponsorizzazioni sportive" 3 trimestre 2023 è stato esteso dal Decreto "Pubblica Amministrazione-bis".

    Il bonus, pari al 50% degli investimenti effettuati è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro.

    A tal fine i soggetti interessati devono presentare una domanda entro il 5 agosto prossimo.

    Credito di imposta per sponsorizzazioni sportive: beneficiari e requisiti

    Si ricorda che i destinatari della misura sono:

    • i lavoratori autonomi, 
    • le imprese 
    • e gli enti non commerciali

    che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI) in possesso dei seguenti requisiti:

      • 1. Che siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici.
      • 2. Che svolgano attività sportiva giovanile.
      • 3. Soggetti beneficiari i cui ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2022 e comunque prodotti in Italia, siano almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.
      • 4. L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro (iva esclusa);
      • Il contributo in parola, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50% delle spese per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 settembre 2023.

    L'investimento in campagne pubblicitarie prevede:

    • importo complessivo non inferiore a euro 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2022 almeno pari a euro 150.000 e fino ad un massimo di euro 15 milioni. 
    • che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati.

    Il credito d'imposta:

    • è pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023;
    • spetta nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis" poi sostituito dal 2024 dal Regolamento UE n. 2831/2023;
    • è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di euro 1 milione;
    • è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti in regime forfetario;
    • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24

    Credito di imposta per sponsorizzazioni sportive: presenta la domanda

    Nel comunicato viene specificato che la Piattaforma per le domande è operativa dal 5 giugno.

    Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.

    Sulla piattaforma online è disponibile una guida operativa alla compilazione della domanda.

    A seguito della presentazione della domanda l'utente potrà seguire lo stato di lavorazione della propria istanza fino all'inserimento all'interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, controllando il campo "stato di lavorazione della pratica".

    Inoltre, è presente un campo note, in visione agli utenti, attraverso cui il funzionario incaricato della lavorazione potrà richiedere agli utenti stessi eventuali, necessarie, integrazioni.

    Da ultimo si precisa che questa fase riguarda esclusivamente le richieste afferenti al terzo trimestre 2023 e non al 2024 che sarà oggetto di una successiva procedura.