• Riforma dello Sport

    Premi competizioni sportive: chiarimenti sulla soglia dei 300 euro

    Con la Risposta a interpello n 265 del 17 ottobre le Entrate chiariscono il perimetro della tassazione dei premi erogati nelle competizioni sportive.

    Nel sistema fiscale italiano, i premi erogati in occasione di competizioni sportive rientrano nella disciplina dell’articolo 30, comma 2 del d.P.R. 600/1973. 

    Tale norma prevede una ritenuta alla fonte del 20%, applicabile a premi che derivano da giochi, spettacoli o manifestazioni basate su abilità o fortuna.

    Per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD), ciò significa che qualsiasi somma versata agli atleti tesserati a titolo di premio è soggetta a ritenuta, salvo esenzioni o deroghe normative temporanee.

    Vediamo i quesiti e la replica ADE sulla soglia di esenzione dei 300 euro prevista per il 2024 e la novità in vigore dal 2026.

    Premi competizioni sportive: chiarimenti ADE

    il decreto Milleproroghe (D.L. 215/2023), convertito nella Legge 18/2024, ha introdotto un'esenzione: nessuna ritenuta sui premi fino a 300 euro corrisposti tra la data di conversione della legge e il 31 dicembre 2024.
    Tuttavia, questa deroga non è stata prorogata per il 2025, sollevando dubbi tra le ASD in merito alla corretta applicazione delle ritenute e alle relative scadenze.

    Con l’istanza di interpello un’associazione ha posto tre quesiti fondamentali.

    • Si chiede se, a partire dal 1° gennaio 2025, sia necessario applicare la ritenuta del 20% anche per premi inferiori a 300 euro, dato che l’agevolazione 2024 non è stata prorogata.
    • L’associazione chiede se debba versare entro il 16 gennaio 2026 le ritenute operate nel dicembre 2025, considerando che dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico Versamenti e Riscossione (TUVR). Si tratta in particolare dell'art 45 comma 9 che prevede che: "Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte"
    • Infine, si chiede se un versamento tardivo riferito al 2025 (tramite ravvedimento) sarà ancora dovuto nel 2026, anche nel caso in cui i premi siano sotto i 300 euro e quindi, teoricamente, non soggetti a ritenuta con la nuova normativa.

    Ritenute obbligatorie per il 2025

    L’Agenzia conferma: per l’intero 2025, la ritenuta del 20% si applica a tutti i premi sportivi, senza alcuna soglia di esenzione, in base alla normativa attualmente in vigore, anche per premi inferiori a 300 euro erogati nel 2025, l’ASD deve applicare e versare la ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo all’erogazione.

    L’Agenzia chiarisce che il criterio da seguire è quello della data di corresponsione, non quella del versamento e pertantro le ritenute relative ai premi pagati a dicembre 2025 devono essere versate entro il 16 gennaio 2026, nonostante l’entrata in vigore del TUVR dal 1° gennaio.

    A partire dal 1° gennaio 2026, entra in vigore l’art. 45, comma 9, del TUVR ciò comprotando che le ritenute non si applicano se, nel corso dell’anno, il totale dei premi erogati alla stessa persona è inferiore o pari a 300 euro

    Oltre tale soglia, l’intero importo diventa imponibile.

    Nonostante il ritorno della soglia esentativa nel 2026, nel 2025 non vi è alcuna franchigia. Ogni premio, anche minimo, deve essere assoggettato a ritenuta.

    Tuttavia, l’Agenzia apre a una soluzione, per le ritenute operate nel 2025 su premi sotto i 300 euro potranno essere rimborsate nel 2026, previa istanza del contribuente.

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Bonus maternità per atlete non professioniste 2025

    Anche per l'anno 2025, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato il 27.06.2025, sono state stanziate risorse nel Fondo Unico per lo Sport, per la tutela delle atlete non professioniste che interrompono l’attività agonistica a causa di una gravidanza.

    Si tratta del contributo di maternità di 1.000 euro al mese, erogato per un massimo di 12 mesi, destinato a coloro che si trovano prive di una copertura previdenziale in caso di maternità.

    L’articolo 6 del DPCM stabilisce criteri chiari e selettivi, che puntano a sostenere chi pratica sport agonistico di alto livello ma resta fuori dai meccanismi classici di tutela del lavoro subordinato o degli enti militari. La dotazione economica destinata alla misura è pari a 1 milione di euro per l’anno 2025.

    A chi spetta il contributo: tutti i requisiti richiesti

    Possono accedere al beneficio, le atlete che al momento della domanda soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

    • svolgimento nell’attuale o nella precedente stagione sportiva, in forma esclusiva o prevalente di un’attività sportiva agonistica riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;
    • assenza di redditi derivanti da altra attività per importi superiori a 15.000,00 euro lordi annui;
    • mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o ad altri gruppi che garantiscono una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; 
    • mancato svolgimento di un’attività lavorativa che garantisca una forma di tutela previdenziale in caso di maternità;
    • possesso della cittadinanza italiana o di altro paese membro dell’Unione Europea oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta.

    In aggiunta, devono trovarsi in almeno una delle seguenti situazioni sportive:

    • aver partecipato negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a un campionato o coppa del mondo oppure a un campionato o coppa europei riconosciuti dalla federazione di appartenenza;
    • aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque
      anni 
      di una selezione nazionale della federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali
    • aver preso parte per almeno due stagioni a un campionato nazionale federale.

    Periodo e modalità di erogazione: cosa sapere sul beneficio

    Il contributo di maternità può essere richiesto a partire dalla fine del primo mese di gravidanza e non oltre gli 11 mesi successivi.

    La prestazione cessa automaticamente alla ripresa dell’attività agonistica. In caso di interruzione della gravidanza, il contributo continua per un massimo di tre mesi o fino alla ripresa dell’attività sportiva, se antecedente.

    L’importo previsto è pari a 1.000 euro mensili per un massimo di 12 mesi, erogati a partire dall’ultimo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

    Le somme ricevute sono fiscalmente qualificate come redditi diversi, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.

    Domanda e graduatoria: come si presenta la richiesta

    Le istanze devono essere trasmesse al Dipartimento per lo Sport tramite posta elettronica certificata (PEC) utilizzando un modulo disponibile sul sito istituzionale. 

    La graduatoria di accesso al beneficio è determinata secondo l’ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento delle risorse stanziate per l’anno.

    Il decreto prevede inoltre l’istituzione di un tavolo tecnico per monitorare l’efficacia della misura e promuovere campagne di comunicazione sulla maternità nello sport, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare le tutele a favore delle atlete.

  • Riforma dello Sport

    Credito sponsorizzazioni sportive: domande entro il 5 agosto

    Il Dipartimento per lo Sport comunica che dalle ore 12 del 5 giugno 2025, e fino al 5 agosto 2025 ore 23.59, è attiva la piattaforma online per l'invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2023.

    Il "Bonus sponsorizzazioni sportive" 3 trimestre 2023 è stato esteso dal Decreto "Pubblica Amministrazione-bis".

    Il bonus, pari al 50% degli investimenti effettuati è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro.

    A tal fine i soggetti interessati devono presentare una domanda entro il 5 agosto prossimo.

    Credito di imposta per sponsorizzazioni sportive: beneficiari e requisiti

    Si ricorda che i destinatari della misura sono:

    • i lavoratori autonomi, 
    • le imprese 
    • e gli enti non commerciali

    che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI) in possesso dei seguenti requisiti:

      • 1. Che siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici.
      • 2. Che svolgano attività sportiva giovanile.
      • 3. Soggetti beneficiari i cui ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2022 e comunque prodotti in Italia, siano almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.
      • 4. L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro (iva esclusa);
      • Il contributo in parola, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50% delle spese per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 settembre 2023.

    L'investimento in campagne pubblicitarie prevede:

    • importo complessivo non inferiore a euro 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2022 almeno pari a euro 150.000 e fino ad un massimo di euro 15 milioni. 
    • che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati.

    Il credito d'imposta:

    • è pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023;
    • spetta nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis" poi sostituito dal 2024 dal Regolamento UE n. 2831/2023;
    • è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di euro 1 milione;
    • è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti in regime forfetario;
    • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24

    Credito di imposta per sponsorizzazioni sportive: presenta la domanda

    Nel comunicato viene specificato che la Piattaforma per le domande è operativa dal 5 giugno.

    Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.

    Sulla piattaforma online è disponibile una guida operativa alla compilazione della domanda.

    A seguito della presentazione della domanda l'utente potrà seguire lo stato di lavorazione della propria istanza fino all'inserimento all'interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, controllando il campo "stato di lavorazione della pratica".

    Inoltre, è presente un campo note, in visione agli utenti, attraverso cui il funzionario incaricato della lavorazione potrà richiedere agli utenti stessi eventuali, necessarie, integrazioni.

    Da ultimo si precisa che questa fase riguarda esclusivamente le richieste afferenti al terzo trimestre 2023 e non al 2024 che sarà oggetto di una successiva procedura.

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    Nuove regole antidoping 2025 per la tutela degli sportivi

    Il Decreto del Ministero della Salute del 27 marzo 2025, pubblicato il 3 giugno in Gazzetta Ufficiale,  introduce importanti aggiornamenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e lotta contro il doping, sostituendo integralmente il precedente decreto del 19 maggio 2005. Il provvedimento impatta direttamente anche su Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD), chiamate a una maggiore consapevolezza nella gestione della salute degli atleti, dei farmaci e della prevenzione dell’uso improprio di sostanze vietate

    Il decreto entra in vigore il 3 giugno 2025, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma la piena applicazione delle nuove norme decorrerà  dai lotti di farmaci prodotti dopo 90 giorni, salvo le indicazioni specifiche già valide per le domande di autorizzazione o rinnovo.

    Obblighi per i titolari di AIC: dati e aggiornamenti informativi

    I titolari di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) dei medicinali inclusi nella lista antidoping devono trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati relativi a produzione, importazione, distribuzione e vendita delle confezioni commercializzate nell’anno precedente. Questo adempimento rientra nel sistema di monitoraggio già previsto dal decreto 15 luglio 2004 e si considera assolto se sono già stati trasmessi i dati di commercializzazione ai sensi del decreto 24 maggio 2002

    Il decreto introduce anche nuovi obblighi informativi per i medicinali contenenti sostanze considerate dopanti. Per i farmaci autorizzati in Italia che rientrano nella lista antidoping, è obbligatorio:

    • riportare sull’imballaggio esterno un pittogramma conforme al modello allegato al decreto 24 settembre 2003;
    • inserire nel foglio illustrativo la seguente dicitura:

    “Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping.”

    Questi obblighi valgono anche per le domande di nuova AIC, variazione o rinnovo presentate dopo l’entrata in vigore del decreto. L’applicazione decorre dai lotti prodotti dopo il 90° giorno dalla pubblicazione (quindi da settembre 2025), con possibilità di smaltire le confezioni precedenti fino alla loro naturale scadenza.

    Eccezioni e prescrizioni obbligatorie

    Il decreto introduce una disciplina differenziata per alcune categorie di farmaci. In particolare:

    Le specialità medicinali per uso topico (dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico) contenenti sostanze dopanti delle classi S5 (diuretici e agenti mascheranti) e S6 (stimolanti) non devono riportare il pittogramma esterno, ma il foglio illustrativo deve contenere la dicitura:

    Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. È vietata un’assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle riportate.”

    Analoga esclusione dal pittogramma riguarda i glucocorticoidi (classe S9) somministrati per via inalatoria, dermica, perianale, oftalmologica o intranasale, purché usati alle dosi e per le indicazioni terapeutiche autorizzate.

    Le disposizioni si applicano anche in questi casi ai lotti prodotti 90 giorni dopo l’entrata in vigore, e valgono per le nuove domande di autorizzazione.

    Il decreto interviene  infine anche sulle preparazioni galeniche (formula magistrale e officinale) effettuate in farmacia. Se queste contengono sostanze dopanti, devono riportare l’avvertenza prevista per i farmaci industriali. In particolare:

    • i farmaci topici devono riportare l’indicazione sul rischio di assunzione impropria da parte di chi pratica sport;
    • tutti i medicinali di questo tipo sono soggetti alla prescrizione medica da rinnovare volta per volta, secondo la classificazione della Farmacopea ufficiale italiana (Tabella 5 del decreto).

    Applicazione a tutto il mondo sportivo: impatto per ASD e SSD

    Il decreto, coerentemente con la Legge 376/2000 e le convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, non distingue tra atleti professionisti e dilettanti. 

    Si applica  quindi a tutti coloro che praticano attività sportiva, a prescindere dal livello e dalla tipologia di affiliazione. Questo significa che anche federazioni, enti di promozione, discipline associate e organismi vigilati dal CONI o da Sport e Salute sono coinvolti nella vigilanza sull’uso corretto dei medicinali e nella prevenzione del doping.

    • Anche le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD), pur non direttamente destinatarie degli obblighi tecnici, devono adeguarsi sul piano informativo e organizzativo. In particolare, è raccomandabile:
    • diffondere presso atleti e tecnici le nuove indicazioni sui farmaci vietati o a rischio doping;
    • aggiornare i protocolli sanitari interni in collaborazione con medici sportivi;
    • verificare la conformità dei medicinali utilizzati durante le attività sportive e nei trattamenti fisioterapici.

    I consulenti, specie nell’ambito assicurativo o contrattuale, dovrebbero tenere conto dei rischi collegati alla somministrazione impropria di sostanze dopanti anche in ambito dilettantistico.

  • Riforma dello Sport

    ASD e SSD: Esclusione Inail per Istruttori e Amministrativi senza contratto

    Con la circolare n. 31 del 20 maggio 2025, l’Inail ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito all’obbligo assicurativo per i soggetti che operano nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e nelle Società Sportive Dilettantistiche (SSD).

     Il documento, in accordo con gli uffici del ministero del lavoro,  risponde a dubbi sollevati dalle strutture territoriali a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha riformato in modo organico il lavoro sportivo.

    La circolare stabilisce che non sono soggetti a obbligo assicurativo Inail gli associati e i soci che svolgono attività di istruttore sportivo o amministrativo-gestionale all’interno di ASD e SSD in assenza di un formale contratto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

     Viene quindi esclusa la possibilità di applicare la norma generale dell’articolo 4, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 1124/1965 che include nell’assicurazione anche i soci che prestino attività manuale o non manuale.

    Il quadro normativo: prevalenza della disciplina speciale

    Secondo la circolare Inail , il decreto legislativo n. 36/2021 costituisce normativa speciale rispetto alla disciplina generale del Testo Unico per l’assicurazione contro gli infortuni (D.P.R. n. 1124/1965). Infatti, l’articolo 25, comma 5, del decreto prevede che alle fattispecie non regolate dalla nuova normativa si applichino, in quanto compatibili, le norme generali. Tuttavia, nel caso del lavoro sportivo, l’articolo 34 dello stesso decreto stabilisce che l’obbligo assicurativo riguarda esclusivamente i lavoratori subordinati – quindi in presenza di un regolare contratto.

    Di conseguenza, un socio o associato che svolga attività di allenatore, istruttore o figura similare non è automaticamente assicurato Inail se tale attività non è inquadrata formalmente come rapporto di lavoro. Il vincolo associativo o la semplice partecipazione alla vita associativa non sono sufficienti per far scattare la tutela. Un'interpretazione estensiva in senso favorevole all’obbligo assicurativo, come chiarisce la circolare, contrasterebbe con il principio di tassatività delle previsioni assicurative e con i limiti soggettivi e oggettivi dell'attuale sistema tutelare.

    Niente tutela INAIL in assenza di contratto anche per attività amministrative

    La stessa logica vale anche per le attività di tipo amministrativo-gestionale. L’articolo 37 del decreto legislativo n. 36/2021 consente che queste mansioni, se svolte mediante un contratto di collaborazione co.co.co., siano coperte da assicurazione Inail dal 1° luglio 2023. Tuttavia, anche in questo caso, l’assicurazione è esclusa se manca il contratto formale.

    L’Inail ricorda che prima della riforma tali prestazioni erano considerate “redditi diversi” e quindi escluse dalla tutela. Oggi, ai fini dell’obbligo assicurativo, è necessario che il collaboratore rientri tra i lavoratori parasubordinati di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile e riceva un compenso fiscalmente assimilato a quello del lavoro dipendente.

    Pertanto, se un socio svolge attività di front office, accoglienza o gestione pagamenti all’interno di una ASD o SSD, ma senza essere titolare di un contratto di co.co.co., non rientra nella copertura assicurativa. La disciplina speciale contenuta nel decreto legislativo n. 36/2021 ha un carattere prevalente e non può essere integrata con la normativa generale in assenza di espressa previsione legislativa.

  • Riforma dello Sport

    Regime impatriati e dirigenti nel calcio: l’Agenzia chiarisce i requisiti

    Con la Risposta n. 138 del 2025, l’Agenzia delle Entrate affronta un caso particolarmente interessante nell’ambito del regime speciale per lavoratori impatriati.

     L’interpello riguarda un cittadino straniero che ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con una società calcistica professionistica italiana nel settembre 2022. 

    Il contratto, però, non era qualificabile come rapporto di lavoro sportivo professionistico ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ma regolato dal CCNL Dirigenti Industria, e inquadrava la figura come dirigente d’azienda. 

    Vediamo i dettagli della risposta del Fisco sull'applicabilità del regime agevolativo.

    Il caso del dirigente sportivo e il contratto extra decreto 36/2021

    Nell'interpello il contribuente ha rappresentato che il proprio contratto non era stato sottoscritto ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 36/2021, il quale disciplina i rapporti dei lavoratori sportivi, ma secondo la normativa civilistica ordinaria.

     Inoltre, ha chiarito che il ruolo ricoperto, ossia quello di Chief Football Officer, prevedeva funzioni di coordinamento tra la proprietà, l’area sportiva e i relativi dipendenti, senza svolgimento diretto di attività sportiva come quella tipica di un direttore sportivo o allenatore.

    Dal punto di vista fiscale, l’istante ha acquisito la residenza fiscale italiana nel 2023, trasferendo anche la residenza anagrafica in un comune italiano. 

    Non avendo fatto domanda per il regime agevolativo tramite il datore di lavoro, il contribuente chiedeva anche  se potesse comunque applicare il regime speciale per lavoratori impatriati direttamente nella dichiarazione dei redditi 2024 (relativa all’anno 2023), trattandosi del suo primo anno di residenza.

    La normativa e il chiarimento dell’Agenzia

    Nella risposta l'agenzia ricorda che il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, che prevede un regime agevolato per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel Paese, con le seguenti condizioni:

    •  assenza di residenza fiscale nei due anni precedenti, 
    • impegno a risiedere almeno due anni in Italia, e 
    • prestazione dell’attività lavorativa prevalentemente in Italia. 

    I redditi agevolati concorrono al reddito complessivo per il solo 30% del loro ammontare.

    Viene poi sottolineato che il successivo comma 5-quater dello stesso articolo, recentemente modificato  introduce una disciplina ad hoc per i lavoratori sportivi, limitando l'applicabilità dell’agevolazione solo a determinati casi, in base a soglie di reddito e al riconoscimento professionistico della disciplina da parte del CONI.

    Inoltre, dal 29 dicembre 2023, il nuovo decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha abrogato l’articolo 16, mantenendone tuttavia la validità per chi ha trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023.

    L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, prende atto delle dichiarazioni dell’istante e chiarisce che, in assenza di un contratto qualificabile come "sportivo" ai sensi della normativa vigente, e in presenza degli altri requisiti, è possibile accedere al regime impatriati ordinario.

     In particolare, l’Agenzia evidenzia che il contratto è regolato dal CCNL dirigenti, non è soggetto alle norme sui lavoratori sportivi in quanto  ruolo svolto non implica attività sportiva diretta.

    Conclusioni e fruizione del regime agevolato impatriati

    La posizione dell’Agenzia è quindi favorevole: il dirigente potrà beneficiare del regime speciale per impatriati direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, senza necessità di preventiva istanza al datore di lavoro, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma. 

    L’agevolazione potrà  essere fruita nel Modello Redditi 2024, in riferimento ai redditi del 2023, primo anno di residenza fiscale in Italia.

    Nel testo si legge chiaramente che «l’Istante, che riferisce di aver trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023, può applicare, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa, il regime speciale per lavoratori impatriati disciplinato dall’articolo 16, comma 1 del decreto legislativo n. 147 del 2015». 

    Questa risposta assume particolare rilievo per il settore sportivo e manageriale, dove le figure dirigenziali possono non rientrare automaticamente nelle restrizioni previste per i “lavoratori sportivi”, aprendo così alla possibilità di applicare il più vantaggioso regime agevolativo per impatriati ordinari.

  • Riforma dello Sport

    Mansionario lavoratori sportivi: elenco aggiornato aprile 2025

    Sul sito del Dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri è stato pubblicato il decreto contenente  un terzo  mansionario per i lavoratori sportivi. 

    In allegato al decreto è infatti  fornito un elenco di mansioni   considerate nei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate,  necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva che si aggiunge a quelli già fornito  nel dlgs 36 2021 e  successivamente nel 2024.

    Solo ai  lavoratori addetti a tali mansioni sono applicabili le novità  in ambito giuslavorativo e fiscale previste dalla Riforma dello Sport.

    SCARICA QUI  IL SECONDO ELENCO 

    SCARICA QUI IL DECRETO 4.3.2025 CON IL TERZO ELENCO 

    Viene fornito anche l'elenco aggiornato complessivo 

    QUI IL MANSIONARIO COMPLETO  AGGIORNATO al 17 aprile 2025

    Elenco completo mansioni attività sportive – FIBA

    L'elenco riporta le mansioni e le attività,  suddivise  sulla base dell'ente  interessato e con  gli specifici  riferimenti normativi 

    A titolo esemplificativo riportiamo  l'elenco completo  delle mansioni riconosciute da FIBA Federazione Italiana Pallacanestro

     

    MANSIONE RIF. REGOLAMENTO TECNICO
    Ispettore di campo art. 5.9 Regolamento Tecnico Sportivo (RTS)
    Addetto agli arbitri art. 5.10 RTS
    Speaker 5.11 RTS
    Omologatore campi e attrezzature sportive 5.13 RTS
    Addetto all’area e alle attrezzature di gioco (organizzazione logistica) 5.14 RTS
    Addetto alla sicurezza atleti 5.15 RTS
    Addetto trasporto atleti 5.16 RTS
    Addetto all’antidoping 5.17 RTS
    Addetto assistenza atleti disabili 5.18 RTS
    Classificatori atleti paralimpici 5.19 RTS
    Docenti formatori sportivi 5.21 RTS

    Mansionario FGI Federazione Ginnastica Italiana

    Di seguito le mansioni individuate dalla Federazione Ginnastica Italiana

    MANSIONE RIF. REGOLAMENTO TECNICO
    Addetto al controllo e alla manutenzione specifica dell’attrezzatura sportiva delibera n.128 del 2023 che modifica le norme tecniche FGI 2023
    Allestitore del campo gara/allenamento "
    Referente degli Ufficiali di Gara "
    Coreografo "