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Credito sponsorizzazioni sportive: domande entro il 5 agosto
Il Dipartimento per lo Sport comunica che dalle ore 12 del 5 giugno 2025, e fino al 5 agosto 2025 ore 23.59, è attiva la piattaforma online per l'invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2023.
Il "Bonus sponsorizzazioni sportive" 3 trimestre 2023 è stato esteso dal Decreto "Pubblica Amministrazione-bis".
Il bonus, pari al 50% degli investimenti effettuati è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro.
A tal fine i soggetti interessati devono presentare una domanda entro il 5 agosto prossimo.
Credito di imposta per sponsorizzazioni sportive: beneficiari e requisiti
Si ricorda che i destinatari della misura sono:
- i lavoratori autonomi,
- le imprese
- e gli enti non commerciali
che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI) in possesso dei seguenti requisiti:
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- 1. Che siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici.
- 2. Che svolgano attività sportiva giovanile.
- 3. Soggetti beneficiari i cui ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2022 e comunque prodotti in Italia, siano almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.
- 4. L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro (iva esclusa);
- Il contributo in parola, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50% delle spese per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 settembre 2023.
L'investimento in campagne pubblicitarie prevede:
- importo complessivo non inferiore a euro 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2022 almeno pari a euro 150.000 e fino ad un massimo di euro 15 milioni.
- che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati.
Il credito d'imposta:
- è pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023;
- spetta nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis" poi sostituito dal 2024 dal Regolamento UE n. 2831/2023;
- è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di euro 1 milione;
- è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti in regime forfetario;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24
Credito di imposta per sponsorizzazioni sportive: presenta la domanda
Nel comunicato viene specificato che la Piattaforma per le domande è operativa dal 5 giugno.
Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.
Sulla piattaforma online è disponibile una guida operativa alla compilazione della domanda.
A seguito della presentazione della domanda l'utente potrà seguire lo stato di lavorazione della propria istanza fino all'inserimento all'interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, controllando il campo "stato di lavorazione della pratica".
Inoltre, è presente un campo note, in visione agli utenti, attraverso cui il funzionario incaricato della lavorazione potrà richiedere agli utenti stessi eventuali, necessarie, integrazioni.
Da ultimo si precisa che questa fase riguarda esclusivamente le richieste afferenti al terzo trimestre 2023 e non al 2024 che sarà oggetto di una successiva procedura.
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Sport bonus 2025: prossima finestra in ottobre
Dal 15 ottobre, salvo modifiche, sarà possibile presentare le domande delle imprese, che vogliono usufruire del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro, da effettuarsi in favore dei soggetti titolari o gestori di impianti sportivi pubblici.
Ricordiamo che la prima finestra si è chiusa il 30 giugno.
Riepiloghiamo tutte le regole del bonus inerente gli impianti sportivi.
Sport bonus 2025: domande dal 15 ottobre
Il dipartimento per lo sport ha pubblicato l'avviso 2025 per le domande per usufruire del credito di imposta per gestori e titolari di impianti sportivi.
In dettaglio, con la Legge di bilancio 2025 è stata estesa anche per l’anno 2025 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 626, noto come sport bonus.
Attenzione al fatto che i soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.
Vengono fissate le seguenti condizioni:
- l'importo erogabile del bonus è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2024),
- l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 10 milioni di euro per l’anno in corso.
Anche per il 2025 il procedimento risulta definito dal DPCM 30 aprile 2019 e prevede l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio ed il 15 ottobre.
Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale.
A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Le domande possono essere presentate tramite l'apposita piattaforma, qui raggiungibile.
Attenzione al fatto che, sul sito del Dipartimento dello sport nell'area delle domande è presente una guida con istruzioni dettagliate.
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Nuovo Decreto Sport 2025: disposizioni urgenti per grandi eventi sportivi e sicurezza
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30.06.2025 n. 149, il nuovo Decreto legge del 30.06.2025 n. 96 recante "Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport".
Il provvedimento mira a sostenere la realizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, della 38ª America's Cup a Napoli, dei Giochi del Mediterraneo a Taranto e delle Finali ATP, nonché a intervenire su sicurezza, giustizia sportiva, impiantistica e sostegno agli studenti atleti.
Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: semplificazioni, fondi e commissariamento
Il decreto introduce una serie di misure per agevolare l’organizzazione dei Giochi:
- frequenze gratuite e agevolazioni fiscali per le trasmissioni televisive e radiotelevisive;
- oltre 44 milioni di euro al Ministero dell’Interno per garantire sicurezza e ordine pubblico, e 12,8 milioni alla Difesa per supporto logistico-militare;
- modifiche alla governance della Fondazione Milano-Cortina, prevedendo deroghe alle norme sui licenziamenti aziendali a fine evento;
- nomina di un Commissario straordinario per i Giochi Paralimpici, con poteri ampi in materia di appalti, coordinamento e semplificazioni, e una dotazione di oltre 328 milioni di euro solo per il 2025.
Piste da sci e match fixing: nuove norme per sicurezza
Il decreto modifica il D.lgs. 40/2021 sulla sicurezza degli sport invernali, introducendo:
- requisiti più severi per le piste da slittino e sci, con adeguamento alle caratteristiche territoriali regionali;
- maggiore larghezza obbligatoria delle piste per sci alpino (minimo 15 metri, salvo raccordi).
In tema di lotta alla manipolazione sportiva, ovvero, viene rafforzato il ruolo della Procura Generale dello Sport presso il CONI nel monitoraggio dei flussi anomali di scommesse, con possibilità di acquisire dati anche dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Interventi per America’s Cup, Giochi del Mediterraneo e Finali ATP
Tra le misure più rilevanti:
- America’s Cup Napoli 2027: affidamento a Sport e Salute S.p.A. per tutte le attività operative, 7,5 milioni di euro per il 2025, possibilità per il Comune di Napoli di derogare ai limiti di spesa per 30 milioni tra 2025-2027.
- Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: utilizzo fino a 25 milioni di euro di entrate aggiuntive per finanziare il Nuovo Comitato Organizzatore, che potrà avvalersi di Sport e Salute.
- Finali ATP 2026-2030: istituzione di un comitato per il coordinamento dell’evento; i contributi pubblici dovranno essere gestiti con rendicontazione annuale obbligatoria.
Altri interventi in materia di sport e diritto
Infine, il decreto affronta altre tematiche di interesse generale:
- Borse di studio per studenti universitari atleti: istituito un fondo da 5 milioni di euro per il 2025 presso la Presidenza del Consiglio;
- Tutela degli arbitri: le aggressioni a ufficiali di gara durante eventi sportivi saranno equiparate a quelle contro agenti di polizia;
- Estensione del mandato del Commissario straordinario dell'ACI fino alla nomina dei nuovi organi;
- Riforma del D.lgs. 36/2021 sul lavoro sportivo: rinvio al 2026 per alcune norme, rafforzamento della Commissione per la vigilanza, previsione della figura di Vicesegretario Generale.
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ASD e SSD: Esclusione Inail per Istruttori e Amministrativi senza contratto
Con la circolare n. 31 del 20 maggio 2025, l’Inail ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito all’obbligo assicurativo per i soggetti che operano nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e nelle Società Sportive Dilettantistiche (SSD).
Il documento, in accordo con gli uffici del ministero del lavoro, risponde a dubbi sollevati dalle strutture territoriali a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha riformato in modo organico il lavoro sportivo.
La circolare stabilisce che non sono soggetti a obbligo assicurativo Inail gli associati e i soci che svolgono attività di istruttore sportivo o amministrativo-gestionale all’interno di ASD e SSD in assenza di un formale contratto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).
Viene quindi esclusa la possibilità di applicare la norma generale dell’articolo 4, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 1124/1965 che include nell’assicurazione anche i soci che prestino attività manuale o non manuale.
Il quadro normativo: prevalenza della disciplina speciale
Secondo la circolare Inail , il decreto legislativo n. 36/2021 costituisce normativa speciale rispetto alla disciplina generale del Testo Unico per l’assicurazione contro gli infortuni (D.P.R. n. 1124/1965). Infatti, l’articolo 25, comma 5, del decreto prevede che alle fattispecie non regolate dalla nuova normativa si applichino, in quanto compatibili, le norme generali. Tuttavia, nel caso del lavoro sportivo, l’articolo 34 dello stesso decreto stabilisce che l’obbligo assicurativo riguarda esclusivamente i lavoratori subordinati – quindi in presenza di un regolare contratto.
Di conseguenza, un socio o associato che svolga attività di allenatore, istruttore o figura similare non è automaticamente assicurato Inail se tale attività non è inquadrata formalmente come rapporto di lavoro. Il vincolo associativo o la semplice partecipazione alla vita associativa non sono sufficienti per far scattare la tutela. Un'interpretazione estensiva in senso favorevole all’obbligo assicurativo, come chiarisce la circolare, contrasterebbe con il principio di tassatività delle previsioni assicurative e con i limiti soggettivi e oggettivi dell'attuale sistema tutelare.
Niente tutela INAIL in assenza di contratto anche per attività amministrative
La stessa logica vale anche per le attività di tipo amministrativo-gestionale. L’articolo 37 del decreto legislativo n. 36/2021 consente che queste mansioni, se svolte mediante un contratto di collaborazione co.co.co., siano coperte da assicurazione Inail dal 1° luglio 2023. Tuttavia, anche in questo caso, l’assicurazione è esclusa se manca il contratto formale.
L’Inail ricorda che prima della riforma tali prestazioni erano considerate “redditi diversi” e quindi escluse dalla tutela. Oggi, ai fini dell’obbligo assicurativo, è necessario che il collaboratore rientri tra i lavoratori parasubordinati di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile e riceva un compenso fiscalmente assimilato a quello del lavoro dipendente.
Pertanto, se un socio svolge attività di front office, accoglienza o gestione pagamenti all’interno di una ASD o SSD, ma senza essere titolare di un contratto di co.co.co., non rientra nella copertura assicurativa. La disciplina speciale contenuta nel decreto legislativo n. 36/2021 ha un carattere prevalente e non può essere integrata con la normativa generale in assenza di espressa previsione legislativa.
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Regime impatriati e dirigenti nel calcio: l’Agenzia chiarisce i requisiti
Con la Risposta n. 138 del 2025, l’Agenzia delle Entrate affronta un caso particolarmente interessante nell’ambito del regime speciale per lavoratori impatriati.
L’interpello riguarda un cittadino straniero che ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con una società calcistica professionistica italiana nel settembre 2022.
Il contratto, però, non era qualificabile come rapporto di lavoro sportivo professionistico ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ma regolato dal CCNL Dirigenti Industria, e inquadrava la figura come dirigente d’azienda.
Vediamo i dettagli della risposta del Fisco sull'applicabilità del regime agevolativo.
Il caso del dirigente sportivo e il contratto extra decreto 36/2021
Nell'interpello il contribuente ha rappresentato che il proprio contratto non era stato sottoscritto ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 36/2021, il quale disciplina i rapporti dei lavoratori sportivi, ma secondo la normativa civilistica ordinaria.
Inoltre, ha chiarito che il ruolo ricoperto, ossia quello di Chief Football Officer, prevedeva funzioni di coordinamento tra la proprietà, l’area sportiva e i relativi dipendenti, senza svolgimento diretto di attività sportiva come quella tipica di un direttore sportivo o allenatore.
Dal punto di vista fiscale, l’istante ha acquisito la residenza fiscale italiana nel 2023, trasferendo anche la residenza anagrafica in un comune italiano.
Non avendo fatto domanda per il regime agevolativo tramite il datore di lavoro, il contribuente chiedeva anche se potesse comunque applicare il regime speciale per lavoratori impatriati direttamente nella dichiarazione dei redditi 2024 (relativa all’anno 2023), trattandosi del suo primo anno di residenza.
La normativa e il chiarimento dell’Agenzia
Nella risposta l'agenzia ricorda che il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, che prevede un regime agevolato per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel Paese, con le seguenti condizioni:
- assenza di residenza fiscale nei due anni precedenti,
- impegno a risiedere almeno due anni in Italia, e
- prestazione dell’attività lavorativa prevalentemente in Italia.
I redditi agevolati concorrono al reddito complessivo per il solo 30% del loro ammontare.
Viene poi sottolineato che il successivo comma 5-quater dello stesso articolo, recentemente modificato introduce una disciplina ad hoc per i lavoratori sportivi, limitando l'applicabilità dell’agevolazione solo a determinati casi, in base a soglie di reddito e al riconoscimento professionistico della disciplina da parte del CONI.
Inoltre, dal 29 dicembre 2023, il nuovo decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha abrogato l’articolo 16, mantenendone tuttavia la validità per chi ha trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023.
L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, prende atto delle dichiarazioni dell’istante e chiarisce che, in assenza di un contratto qualificabile come "sportivo" ai sensi della normativa vigente, e in presenza degli altri requisiti, è possibile accedere al regime impatriati ordinario.
In particolare, l’Agenzia evidenzia che il contratto è regolato dal CCNL dirigenti, non è soggetto alle norme sui lavoratori sportivi in quanto ruolo svolto non implica attività sportiva diretta.
Conclusioni e fruizione del regime agevolato impatriati
La posizione dell’Agenzia è quindi favorevole: il dirigente potrà beneficiare del regime speciale per impatriati direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, senza necessità di preventiva istanza al datore di lavoro, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma.
L’agevolazione potrà essere fruita nel Modello Redditi 2024, in riferimento ai redditi del 2023, primo anno di residenza fiscale in Italia.
Nel testo si legge chiaramente che «l’Istante, che riferisce di aver trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023, può applicare, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa, il regime speciale per lavoratori impatriati disciplinato dall’articolo 16, comma 1 del decreto legislativo n. 147 del 2015».
Questa risposta assume particolare rilievo per il settore sportivo e manageriale, dove le figure dirigenziali possono non rientrare automaticamente nelle restrizioni previste per i “lavoratori sportivi”, aprendo così alla possibilità di applicare il più vantaggioso regime agevolativo per impatriati ordinari.
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Mansionario lavoratori sportivi: elenco aggiornato aprile 2025
Sul sito del Dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri è stato pubblicato il decreto contenente un terzo mansionario per i lavoratori sportivi.
In allegato al decreto è infatti fornito un elenco di mansioni considerate nei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva che si aggiunge a quelli già fornito nel dlgs 36 2021 e successivamente nel 2024.
Solo ai lavoratori addetti a tali mansioni sono applicabili le novità in ambito giuslavorativo e fiscale previste dalla Riforma dello Sport.
SCARICA QUI IL DECRETO 4.3.2025 CON IL TERZO ELENCO
Viene fornito anche l'elenco aggiornato complessivo
QUI IL MANSIONARIO COMPLETO AGGIORNATO al 17 aprile 2025
Elenco completo mansioni attività sportive – FIBA
L'elenco riporta le mansioni e le attività, suddivise sulla base dell'ente interessato e con gli specifici riferimenti normativi
A titolo esemplificativo riportiamo l'elenco completo delle mansioni riconosciute da FIBA Federazione Italiana Pallacanestro
MANSIONE RIF. REGOLAMENTO TECNICO Ispettore di campo art. 5.9 Regolamento Tecnico Sportivo (RTS) Addetto agli arbitri art. 5.10 RTS Speaker 5.11 RTS Omologatore campi e attrezzature sportive 5.13 RTS Addetto all’area e alle attrezzature di gioco (organizzazione logistica) 5.14 RTS Addetto alla sicurezza atleti 5.15 RTS Addetto trasporto atleti 5.16 RTS Addetto all’antidoping 5.17 RTS Addetto assistenza atleti disabili 5.18 RTS Classificatori atleti paralimpici 5.19 RTS Docenti formatori sportivi 5.21 RTS Mansionario FGI Federazione Ginnastica Italiana
Di seguito le mansioni individuate dalla Federazione Ginnastica Italiana
MANSIONE RIF. REGOLAMENTO TECNICO Addetto al controllo e alla manutenzione specifica dell’attrezzatura sportiva delibera n.128 del 2023 che modifica le norme tecniche FGI 2023 Allestitore del campo gara/allenamento " Referente degli Ufficiali di Gara " Coreografo " -
Sicurezza manifestazioni sport equestri: nuovo DPCM
Il recente Decreto del dipartimento per lo sport dell'8 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2025, introduce nuove normative riguardanti la sicurezza, la salute e il benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico nelle manifestazioni equestri che si svolgono al di fuori degli impianti autorizzati. Il provvedimento nasce dalla necessità di regolamentare eventi pubblici e popolari con equidi, garantendo standard elevati di tutela della salute per tutti i soggetti coinvolti.
Ecco una breve sintesi delle misure previste con una tabella sulle scadenze previste per alcuni aspetti. Il decreto è già in vigore e si applica alle
istanze presentate a partire dal 11 marzo 2025
Qui il testo integrale con gli allegati tecnici di dettagliio.
Sicurezza e tutela animali atleti e pubblico
Il decreto prevede nello specifico in tema di salute degli animali:
- Vietato l'uso di cavalli sotto i 4 anni.
- Divieto di impiego di cavalli purosangue inglese nelle corse di velocità.
- Obbligo di visite veterinarie prima dell'evento.
- Presenza obbligatoria di un medico veterinario ippiatra, garantita dagli organizzatori, e di un veterinario della ASL.
- Il medico veterinario dell'ASL deve compilare una scheda tecnica dopo ogni manifestazione e trasmetterla entro 7 giorni all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna – Centro di Referenza per il Benessere Animale. Successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, l'Istituto deve inviare una relazione alla Direzione Generale della Salute Animale del Ministero della Salute, basata sui dati raccolti nelle schede tecniche.
Per la protezione di atleti e pubblico:
- Fantini obbligati a indossare caschi e protezioni conformi.
- Divieto di partecipazione per fantini con precedenti per maltrattamento animale.
- Istituzione di un elenco nazionale di tecnici esperti incaricati di valutare e certificare la sicurezza del terreno su cui si svolgono le manifestazioni equestri. Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste deve pubblicare entro 30 giorni l’elenco ufficiale dei tecnici attualmente autorizzati La formazione di nuovi tecnici sarà regolamentata da un decreto specifico e dovrà concludersi entro 90 giorni. I tecnici già operativi prima dell’entrata in vigore del decreto verranno automaticamente inseriti nell’elenco.
- Obbligo di delimitazione sicura del tracciato con barriere e materiali ammortizzanti. ( dettagli negli allegati al decreto)
Si ribadiscono inoltre:
- Divieto assoluto di sostanze dopanti per cavalli e fantini.
- Obbligo di controlli a campione prima e dopo le gare.
Procedure di autorizzazione e segnalazione
Le manifestazioni devono essere autorizzate dall'autorità competente.
Segnalazione semplificata per eventi già approvati: Se un evento è stato autorizzato almeno una volta negli ultimi quattro anni, l'ente organizzatore può evitare una nuova richiesta di autorizzazione e presentare una segnalazione all'autorità competente. Questa segnalazione deve includere:
- Dichiarazioni sostitutive attestanti il rispetto delle condizioni di sicurezza.
- Relazione tecnica asseverata con elaborati tecnici aggiornati.
L'autorità competente ha 60 giorni per esprimersi: se non interviene, l'evento si considera autorizzato.
Se vengono riscontrate carenze, l'ente organizzatore ha 30 giorni per adeguarsi.
Una relazione annuale sulle manifestazioni equestri deve essere inviata entro il 30 novembre di ogni anno dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna – Centro di Referenza per il Benessere Animale, alla Direzione Generale della Salute Animale del Ministero della Salute.
Questa relazione si basa sulle schede tecniche che i medici veterinari delle ASL devono trasmettere entro 7 giorni dalla fine di ogni manifestazione.