• Riforma dello Sport

    Pensioni sportivi 2025: INPS corregge le istruzioni sul FPLS

    Con la circolare n. 127 del 22 settembre 2025, l’INPS ha fornito chiarimenti di dettaglio sulla disciplina previdenziale applicabile ai lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), istituito dal D.lgs. 36/2021 e riformato dal D.lgs. 163/2022. 

    Con il messaggio 3185 del 24 ottobre  l'istituto corregge  le descrizioni relative alla decodifica dei codici qualifica n. 785 e n. 788, di cui all’Allegato n. 1 della citata circolare, allineandole con le medesime descrizioni di cui alla circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, fornendo l'elenco aggiornato 

    La riforma ha introdotto una gestione unitaria delle posizioni assicurative per atleti, tecnici e altre figure professionali del settore, superando le frammentazioni tra Fondo pensioni sportivi professionisti (ex ENPALS), Fondo lavoratori dipendenti e Gestione separata.

    Le disposizioni si applicano dal 1° luglio 2023, con rilevanti effetti sugli adempimenti dei datori di lavoro sportivi e sugli obblighi contributivi e pensionistici da parte di consulenti e professionisti incaricati della gestione dei rapporti di lavoro.

     Dal 1° luglio 2023 i lavoratori sportivi come definiti dalla riforma,  sono iscritti al FPSP, salvo i collaboratori del settore dilettantistico, che restano nella Gestione separata.

    Il sistema pensionistico applicabile varia in base alla data di iscrizione e all’anzianità contributiva:

    • Iscritti prima del 1996: accesso a pensioni con sistema misto, con specifiche regole di vecchiaia anticipata.
    • Iscritti dal 1996 e dal 1° luglio 2023: applicazione del sistema contributivo puro, con requisiti anagrafici e contributivi analoghi a quelli del FPLD, ma con alcune Peculiarità legate all’attività sportiva.

    Il FPSP garantisce prestazioni pensionistiche (vecchiaia, anticipata, invalidità, inabilità, ai superstiti), nonché supplementi e pensioni supplementari. 

    Gli   Allegati n. 2 e n. 3 illustrano, rispettivamente, gli schemi riepilogativi della contribuzione utile a pensione nel Fondo per gli iscritti ante e post 1° gennaio 1996 ai fini dell’accesso alle prestazioni pensionistiche, nonché alcuni esempi relativi all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 374, lettera c), della legge n. 205/2017.

    Vediamo le principali indicazioni  nei paragrafi seguenti 

    Quadro normativo: lavoratore sportivo – regime applica bile

    La nozione di lavoratore sportivo include atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, preparatori atletici, arbitri e ogni tesserato che, a fronte di corrispettivo, svolga attività necessarie alla pratica sportiva, a prescindere dall’ambito dilettantistico o professionistico

    • Iscrizione al FPSP: riguarda i lavoratori subordinati e, se in ambito professionistico, anche i collaboratori coordinati e continuativi.
    • Gestione separata: vi confluiscono invece i lavoratori autonomi e co.co.co. del settore dilettantistico.

     Il regime pensionistico applicabile è il contributivo puro per tutti i lavoratori sportivi privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, cioè:

    • iscritti al FPSP dal 1996 in poi,
    • nuovi iscritti al 1° luglio 2023 (inclusi dilettanti con co.co.co. o subordinati),
    • soggetti provenienti da altre gestioni con contribuzione iniziata dal 1996.

    Invece

    1. Sportivi professionisti già iscritti al Fondo al 31 dicembre 1995  continuano a vedersi applicato il sistema retributivo o misto, a seconda dell’anzianità maturata.
    2. Figure confluite dal Fondo Spettacolo (FPLS)  se in possesso di anzianità ante 1996, mantengono diritto a pensione con il sistema retributivo/misto.

    INPS segnala inoltre che:

    • l'annualità contributiva si consegue con  260 contributi giornalieri annui su 312 giorni convenzionali;
    • è possibile il cumulo gratuito tra FPSP, FPLD, gestioni autonome CD/CM ed ex ENPALS;
    • per la totalizzazione internazionale è prevista la validità dei periodi assicurativi maturati in Stati UE/SEE, Svizzera, Regno Unito (anche post-Brexit) e Paesi convenzionati;
    • In merito al massimale retributivo: per iscritti post-1996 si applica il tetto previsto dall’art. 2, c. 18, L. 335/1995.

    Chiarimenti operativi per l’accesso a pensione sportivi

    Per la corretta gestione previdenziale dei lavoratori sportivi, la circolare stabilisce i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e le condizioni di compatibilità con altri redditi:

    1. Pensione di vecchiaia anticipata (iscritti ante 1995): accessibile a 54 anni con almeno 20 anni di assicurazione e 5.200 contributi giornalieri.
    2. Pensione anticipata contributiva (iscritti dal 1996): 42 anni e 10 mesi per uomini e 41 anni e 10 mesi per donne; alternativa con 64 anni di età e 20 anni effettivi di contribuzione.

    Importo soglia: dal 2024 la prima rata deve essere ≥ 3 volte assegno sociale (ridotta a 2,8 per madri con un figlio e 2,6 per madri con due o più figli). Dal 2030 la soglia passa a 3,2 volte.

    Pensione di vecchiaia contributiva: ordinaria a 67 anni con 20 anni di contributi (importo ≥ assegno sociale) oppure alternativa a 71 anni con 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall’importo.

    Cumulo e ricongiunzioni: consentito l’utilizzo dei contributi di più gestioni, sia nazionali che estere, con le regole vigenti in materia.

    Incumulabilità: le pensioni conseguite non sono cumulabili con redditi da lavoro sportivo dilettantistico, salvo deroghe per lavoro autonomo occasionale nei limiti previsti (5.000 euro).

    Tabella riepilogativa requisiti pensionistici

    Prestazione Età Contributi richiesti Condizioni
    Vecchiaia anticipata (ante 1995) 54 anni 20 anni (5.200 giornalieri) Cessazione rapporto di lavoro
    Anticipata contributiva (dal 1996) 42a 10m (uomini) / 41a 10m (donne) Effettivi, esclusi figurativi Incrementi speranza di vita dal 2027
    Anticipata contributiva alternativa 64 anni 20 anni effettivi Importo ≥ 3x assegno sociale (dal 2024)
    Vecchiaia contributiva ordinaria 67 anni 20 anni Importo ≥ assegno sociale
    Vecchiaia contributiva alternativa 71 anni 5 anni effettivi Indipendente dall’importo

    Cumulabilita con redditi da lavoro

    La circolare n. 127/2025 chiarisce che, a decorrere dal 1° luglio 2023, anche i redditi derivanti da lavoro sportivo dilettantistico assumono rilevanza ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici erogati dal Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP).

    Regola generale: per i pensionati titolari di trattamenti a carico del Fondo (pensione di vecchiaia, anticipata, invalidità, ecc.) vige il divieto di cumulo con redditi da lavoro sportivo, sia subordinato sia di collaborazione coordinata e continuativa. Tali redditi rientrano tra le fattispecie che comportano incumulabilità.

    Eccezioni: resta ferma la possibilità di cumulo con redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui, secondo quanto già previsto per altre tipologie di pensioni anticipate (quota 100, quota 102/103, APE sociale, pensione anticipata flessibile).

    Prestazioni interessate: l’incumulabilità opera nei confronti dei titolari di pensioni di invalidità, assegni ordinari, pensioni anticipate (incluse quelle a 64 anni con 20 anni di contributi effettivi) e altre forme introdotte dalle leggi di bilancio più recenti

    APE sociale e indennizzo per cessazione attività commerciale: lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica comporta, di regola, la decadenza dal beneficio, salvo che i compensi rientrino nei limiti di reddito consentiti dalle specifiche norme (8.000 euro per redditi assimilati a lavoro dipendente, 4.800 euro per redditi di lavoro autonomo fino al 2023; dal 2024, solo lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi).

    Norma transitoria per il 2023

    Per i compensi percepiti nel periodo d’imposta 2023, derivanti da lavoro sportivo dilettantistico e qualificati fiscalmente come redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. m) TUIR, è prevista un’esclusione fino a 15.000 euro dalla base imponibile. In tal caso non opera il recupero per incumulabilità o incompatibilità con le prestazioni pensionistiche

  • Riforma dello Sport

    Sport bonus 2025: elenco definitivo beneficiari 1° finestra

    Il Dipartimento dello sport ha pubblicato l'elenco definitivo dei soggetti beneficiari del credito d’imposta, individuati mediante il numero seriale assegnato, nell’ambito della procedura Sport Bonus 2025 – 1° finestra, come stabilito dalla legge 30/12/2024, n. 207, art. 1, comma 246.

    Attenzinoe al datto che, l’elenco differisce dall’elenco precedentemente pubblicato degli ammessi ad effettuare l’erogazione liberale, in quanto per alcuni soggetti non è stato possibile perfezionare l’iter amministrativo previsto, a causa del mancato rispetto dei requisiti o a causa della mancata certificazione dell’erogazione liberale prevista.

    Inoltre attenzione al fatto che, la seconda finestra è in apertura dal 15 ottobre, in proposito leggi:  Soprt bonus 2° finestra dal 15 ottobre      

    Sport bonus 2025: elenco definitivo beneficiari

    La prima finestra de bonus si è chiusa il 30 giugno e il Dipartimento dello sport ha pubblicato l’elenco provvisorio dei soggetti ammessi alla procedura del beneficio fiscale che, entro il 10 settembre 2025, hanno effettuato le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus 2025 – 1^ finestra).

    In particolare, i soggetti beneficiari entro il 10 settembre 2025 hanno:

    • effettuato le erogazioni liberali (tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
    • inserito in formato pdf ed in un unico file all’interno della piattaforma (sezione messaggi”, icona “allegati”): 
      • 1) la quietanza di pagamento, con causale “sport bonus 2025 – 1^ finestra – ……… (inserire il numero seriale assegnato)”, da cui risultino visibili il CRO o il TRN; 
      • 2) la dichiarazione dell’Ente beneficiario dell’erogazione liberale.

    Con avviso del 13 ottobre il Dipartimento ha reso noto l'elenco definitivo dei beneficiari, diverso dal precedente elenco, in quanto alcuni soggetti non hanno completato la procedura

    Qualora i soggetti beneficiari riscontrassero delle anomalie nell’elenco pubblicato, sarà possibile inviare una e-mail all’indirizzo: 

    • [email protected]
    • specificando nell’oggetto: “Sport bonus 2025 – 1° finestra – numero seriale – anomalia elenco”.

    Alle imprese inserite in elenco spetta un credito d'imposta, immediatamente utilizzabile, in misura pari al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo tramite compensazione, presentando il modello F24 (codice tributo “6892”) esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027.

    A tutti i soggetti destinatari delle erogazioni liberali che, ai sensi dell’art. 1, comma 626, della legge n. 145/2018, è fatto obbligo di fornire adeguata pubblicità delle somme ricevute e della loro destinazione, attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.

    Infine, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione liberale e fino all’ultimazione dei lavori, i soggetti destinatari delle erogazioni liberali devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.

    La rendicontazione di cui sopra deve essere redatta in forma di relazione semplice ed inviata tramite e-mail con oggetto “Sport bonus 2025 – 1° finestra – numero seriale – rendicontazione”, all’indirizzo [email protected]  

  • Riforma dello Sport

    Erasmus+ per personale sportivo: prossima scadenza 1 ottobre

    Il programma Erasmus+ 2021-2027 è lo strumento dell’Unione europea che sostiene con finanziamenti a fondo perduto la mobilità  dei lavoratori nei settori  istruzione, formazione, gioventù e sport. 

    Per il settore sportivo, una delle misure di maggiore interesse è chiamata  Mobilità del personale nello sport (KA182), che consente ad  enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) di investire nella crescita del proprio staff attraverso esperienze di apprendimento all’estero.

    Dall’Invito  2025 — EAC/A08/2024 (GUUE),  si segnala che c'è tempo  fino al 1° ottobre 2025 per presentare domanda di accreditamento Erasmus, passaggio essenziale per accedere stabilmente a queste opportunità nei prossimi anni.

    In Italia la gestione del programma è affidata all'Agenzia per i Giovani in collaborazione con il Dipartimento dello Sport.

    Erasmus + sport: beneficiari, obiettivi e i vantaggi

    La mobilità del personale sportivo come detto  rientra nell’Azione Chiave 1 di Erasmus+ e riguarda allenatori, istruttori, volontari e membri dello staff attivi nello sport di base, cioè quello praticato a livello locale e amatoriale.

    I documenti ufficiali specificano che  “Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+.”

    Per il campo dello sport, KA182, si specifica che il soggetto richiedente può essere

    1. un’organizzazione sportiva (pubblica o privata) che opera a livello di base, non profit, 
    2. una organizzazione non di base solo se la partecipazione del personale va a vantaggio degli sport di base.

    Gli obiettivi principali sono:

    • migliorare le competenze e le qualifiche del personale sportivo tramite esperienze formative all’estero;
    • rafforzare la capacità organizzativa delle associazioni sportive di base;
    • favorire lo scambio di buone pratiche e metodi di allenamento tra Paesi europei;
    • promuovere inclusione sociale, uguaglianza, stili di vita sani e sostenibili attraverso lo sport.

    Le organizzazioni interessate  possono quindi presentare progetti che, oltre a valorizzare i propri tecnici e volontari, rafforzano l’intero sistema sportivo territoriale con competenze nuove e contatti internazionali.

    La partecipazione a Erasmus+ Sport offre vantaggi concreti per associazioni e società sportive dilettantistiche:

    • Formazione gratuita del personale senza oneri diretti per l’ente;
    • Crescita organizzativa grazie a nuove competenze e metodi importati dall’estero;
    • Reti internazionali e collaborazioni durature con club e associazioni europee;
    • Grande visibilità e prestigio a livello europeo, con maggiore attrattività per soci, partner e sponsor;

    Ricadute locali positive: staff più preparato significa attività sportive di base più qualificate, inclusive e sostenibili.

    Attività finanziabili e copertura dei costi

    Sono previste due principali tipologie di attività di mobilità:

    1. Job shadowing o affiancamento lavorativo (da 2 a 14 giorni): osservazione sul campo delle pratiche organizzative e tecniche presso un’organizzazione ospitante in un altro Paese.
    2. Incarichi di allenamento, coaching o formazione (da 15 a 60 giorni): svolgimento diretto di attività di allenamento o formazione all’estero, con scambio di esperienze tra pari.

    Il finanziamento Erasmus+ copre:

    • spese di viaggio e soggiorno (vitto e alloggio);
    • costi organizzativi per le associazioni partecipanti;
    • contributi aggiuntivi per l’inclusione di partecipanti con minori opportunità o per accompagnatori;
    • costi eccezionali (visti, esigenze particolari).

    Tutte le attività  devono essere senza  scopo di lucro. Non ci sono limiti di età per i partecipanti.

    ERASMUS + Sport: scadenza e documenti ufficiali

    Per lo sport e la mobilità del personale, la scadenza da segnare in agenda ad oggi  è:

    • 1° ottobre 2025 ore 12:00 (ora di Bruxelles) → termine per la presentazione delle domande di Accreditamento Erasmus.

    Gli accreditamenti sono fondamentali perché consentono alle organizzazioni, comprese ASD e SSD, di partecipare alle attività di mobilità del personale n nei bandi futuri  (le scadenze per i i progetti sono solitamente a febbraio /marzo )

    Le candidature devono essere trasmesse online attraverso i portali ufficiali Erasmus+, seguendo le regole indicate nella Guida 2025 del programma.

    Per approfondire ecco  i testi ufficiali:

    Invito a presentare proposte 2025 — EAC/A08/2024 (Gazzetta ufficiale UE): testo completo

    Guida 2025 del programma Erasmus+: documento ufficiale

  • Riforma dello Sport

    Bonus maternità per atlete non professioniste 2025

    Anche per l'anno 2025, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato il 27.06.2025, sono state stanziate risorse nel Fondo Unico per lo Sport, per la tutela delle atlete non professioniste che interrompono l’attività agonistica a causa di una gravidanza.

    Si tratta del contributo di maternità di 1.000 euro al mese, erogato per un massimo di 12 mesi, destinato a coloro che si trovano prive di una copertura previdenziale in caso di maternità.

    L’articolo 6 del DPCM stabilisce criteri chiari e selettivi, che puntano a sostenere chi pratica sport agonistico di alto livello ma resta fuori dai meccanismi classici di tutela del lavoro subordinato o degli enti militari. La dotazione economica destinata alla misura è pari a 1 milione di euro per l’anno 2025.

    A chi spetta il contributo: tutti i requisiti richiesti

    Possono accedere al beneficio, le atlete che al momento della domanda soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

    • svolgimento nell’attuale o nella precedente stagione sportiva, in forma esclusiva o prevalente di un’attività sportiva agonistica riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;
    • assenza di redditi derivanti da altra attività per importi superiori a 15.000,00 euro lordi annui;
    • mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o ad altri gruppi che garantiscono una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; 
    • mancato svolgimento di un’attività lavorativa che garantisca una forma di tutela previdenziale in caso di maternità;
    • possesso della cittadinanza italiana o di altro paese membro dell’Unione Europea oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta.

    In aggiunta, devono trovarsi in almeno una delle seguenti situazioni sportive:

    • aver partecipato negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a un campionato o coppa del mondo oppure a un campionato o coppa europei riconosciuti dalla federazione di appartenenza;
    • aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque
      anni 
      di una selezione nazionale della federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali
    • aver preso parte per almeno due stagioni a un campionato nazionale federale.

    Periodo e modalità di erogazione: cosa sapere sul beneficio

    Il contributo di maternità può essere richiesto a partire dalla fine del primo mese di gravidanza e non oltre gli 11 mesi successivi.

    La prestazione cessa automaticamente alla ripresa dell’attività agonistica. In caso di interruzione della gravidanza, il contributo continua per un massimo di tre mesi o fino alla ripresa dell’attività sportiva, se antecedente.

    L’importo previsto è pari a 1.000 euro mensili per un massimo di 12 mesi, erogati a partire dall’ultimo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

    Le somme ricevute sono fiscalmente qualificate come redditi diversi, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.

    Domanda e graduatoria: come si presenta la richiesta

    Le istanze devono essere trasmesse al Dipartimento per lo Sport tramite posta elettronica certificata (PEC) utilizzando un modulo disponibile sul sito istituzionale. 

    La graduatoria di accesso al beneficio è determinata secondo l’ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento delle risorse stanziate per l’anno.

    Il decreto prevede inoltre l’istituzione di un tavolo tecnico per monitorare l’efficacia della misura e promuovere campagne di comunicazione sulla maternità nello sport, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare le tutele a favore delle atlete.

  • Riforma dello Sport

    Credito sponsorizzazioni sportive: domande entro il 5 agosto

    Il Dipartimento per lo Sport comunica che dalle ore 12 del 5 giugno 2025, e fino al 5 agosto 2025 ore 23.59, è attiva la piattaforma online per l'invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2023.

    Il "Bonus sponsorizzazioni sportive" 3 trimestre 2023 è stato esteso dal Decreto "Pubblica Amministrazione-bis".

    Il bonus, pari al 50% degli investimenti effettuati è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro.

    A tal fine i soggetti interessati devono presentare una domanda entro il 5 agosto prossimo.

    Credito di imposta per sponsorizzazioni sportive: beneficiari e requisiti

    Si ricorda che i destinatari della misura sono:

    • i lavoratori autonomi, 
    • le imprese 
    • e gli enti non commerciali

    che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI) in possesso dei seguenti requisiti:

      • 1. Che siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici.
      • 2. Che svolgano attività sportiva giovanile.
      • 3. Soggetti beneficiari i cui ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2022 e comunque prodotti in Italia, siano almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.
      • 4. L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro (iva esclusa);
      • Il contributo in parola, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50% delle spese per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 settembre 2023.

    L'investimento in campagne pubblicitarie prevede:

    • importo complessivo non inferiore a euro 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2022 almeno pari a euro 150.000 e fino ad un massimo di euro 15 milioni. 
    • che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati.

    Il credito d'imposta:

    • è pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023;
    • spetta nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis" poi sostituito dal 2024 dal Regolamento UE n. 2831/2023;
    • è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di euro 1 milione;
    • è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti in regime forfetario;
    • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24

    Credito di imposta per sponsorizzazioni sportive: presenta la domanda

    Nel comunicato viene specificato che la Piattaforma per le domande è operativa dal 5 giugno.

    Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.

    Sulla piattaforma online è disponibile una guida operativa alla compilazione della domanda.

    A seguito della presentazione della domanda l'utente potrà seguire lo stato di lavorazione della propria istanza fino all'inserimento all'interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, controllando il campo "stato di lavorazione della pratica".

    Inoltre, è presente un campo note, in visione agli utenti, attraverso cui il funzionario incaricato della lavorazione potrà richiedere agli utenti stessi eventuali, necessarie, integrazioni.

    Da ultimo si precisa che questa fase riguarda esclusivamente le richieste afferenti al terzo trimestre 2023 e non al 2024 che sarà oggetto di una successiva procedura.

  • Riforma dello Sport

    RASD chi può operare? come si fa il cambio di legale rappresentante?

    Con l’entrata in vigore del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) devono gestire online numerosi adempimenti legati all'iscrizione, all’aggiornamento dei dati e alle comunicazioni obbligatorie.  Sono state recentemente pubblicate numerose faq nell'area riservata del Registro .

     Ne proponiamo alcune che chiariscono  alcuni aspetti operativi e amministrativi più richiesti in tema di soggetti abilitati ad operare sul RASD , in primo luogo il legale rappresentante.

    Posso operare nel Registro in attesa dell’approvazione della domanda?

    Sì. La normativa stabilisce che l’iscrizione al RASD ha validità a partire dalla data di presentazione della domanda, non dalla sua approvazione. Questo significa che gli atti compiuti dalla ASD/SSD sono validi fin da subito, anche se la domanda è ancora in fase di verifica da parte del Dipartimento per lo sport.

    Come si richiede il certificato di iscrizione al RASD?

    Per ottenere il certificato di iscrizione, il legale rappresentante dell’ente deve accedere al portale registro.sportesalute.eu con le proprie credenziali e seguire la procedura guidata “Scarica certificato”.

    Il certificato può essere richiesto anche da chiunque vi abbia interesse, secondo l’art. 8 del d.lgs. 39/2021.

    Cosa fare in caso di cambio del legale rappresentante dell’ASD/SSD?

    In caso di modifica del legale rappresentante, l’Organismo sportivo affiliato deve inserire nel sistema i dati del nuovo rappresentante, compreso il codice fiscale. 

    Dopo l’inserimento:

    • Il nuovo legale rappresentante potrà accedere al RASD e richiedere nuove credenziali.
    • L’utenza del precedente rappresentante verrà disattivata.

    È possibile operare sul RASD anche come intermediari ex lege 12/1979?

    Sì, il portale RASD consente di delegare soggetti esterni, come intermediari abilitati (es. consulenti del lavoro). 

    I delegati operano per conto del legale rappresentante, ma se uno studio già gestisce il Libro Unico del Lavoro (LUL) con numerazione propria, può continuare ad usare la propria modalità senza obbligo di utilizzare il RASD per gli adempimenti legati al personale.

  • Riforma dello Sport

    Società sportive dilettantistiche: il documento del CNDCEC

    Il CNDCEC informa della pubblicazione del Documento intitolato “Le Società Sportive Dilettantistiche: profili civilistici e fiscali. Novità introdotte dal d.lgs. n. 36/2021” realizzato nell’ambito dell’area di delega “Diritto societario”.

    Vediamo i principali contenuti.

    Società sportive dilettantistiche: il documento del CNDCEC

    Lo studio dei commercialisti esamina l’attuale disciplina delle società sportive dilettantistiche contenuta negli artt. 6-12 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 e dal d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120, nonché la relativa disciplina fiscale. 

    Il documento nella prima parte si concentra sui tipi societari utilizzabili, sui requisiti statutari inderogabili prescritti, nonché su alcune peculiarità della disciplina delle società sportive dilettantistiche, quale ad esempio la c.d. lucratività attenuata, ovvero l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società. 

    Diversamente, nella seconda parte si esaminano i profili strettamente fiscali, soffermandosi sulla normativa di riferimento e sui regimi agevolati. 

    Inoltre sono individuate alcune criticità correlate al difficile coordinamento tra la disciplina di diritto societario – come incisa dal già menzionato d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 -, la normativa fiscale e le indicazioni fornite dalle federazioni sportive di riferimento che possono comportare, anche a livello pratico, dubbi interpretativi nella redazione degli statuti.

    Società sportive dilettantistiche: aspetti fiscali

    Il documento dei Commercialisti evidenzia come, rispetto alle importanti novità introdotte in ambito civilistico dal punto di vista formale quali:

    • aggiornamento statutario con previsione di nuove clausole, 
    • iscrizione in un nuovo Registro sostitutivo nelle funzioni del Registro CONI,
    • incompatibilità amministratori, e altro

    oltre che dal punto di vista sostanziale quali:

    • esercizio prevalente di attività sportive dilettantistiche, 
    • dicotomia tra attività sportive e attività diverse

    nonché in materia lavoro, la riforma dello Sport ha avuto un impatto limitato sotto il profilo tributario per le società sportive dilettantistiche.

    In base a quanto previsto dal Dlgs. n. 36/2021, in parte già previste nella versione previgente dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vi è la necessità per le SSD di attingere, quale disciplina di riferimento, a norme collocate al di fuori dei cinque decreti di riforma del diritto sportivo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

    • il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi – Tuir); 
    • il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Disciplina dell’imposta sul valore aggiunto); 
    • il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo).

    Per l’imposizione diretta, lo stesso d.lgs. n. 36/2021 all’art. 36, comma 2, conferma quanto sottolineando come “per tutto quanto non regolato dal presente decreto, è fatta salva l’applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”

    Una prova ulteriore è data dalla facoltà per le SSD che presentano determinati requisiti di applicare lo specifico regime contabile e fiscale di favore proprio degli enti associativi rappresentato dal regime agevolato di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398co sì come risulta fruibile ex art. 90, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289 la decommercializzazione delle attività e delle operazioni rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici disciplinata dall’art. 148, comma 3, Tuir e, ai fini Iva, dall’art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633/7279 nonché le norme in materia di raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali connesse a scopi istituzionali di cui all’art. 25, comma 2, legge 13 maggio 1999 n. 133. 

    Risulta invece preclusa alle SSD l’applicazione del regime forfettario ai fini delle imposte sui redditi di cui all’art. 145 del Tuir. 

    Si rimanda al documento in oggetto per ulteriori approfondimenti.