• Riforma dello Sport

    Società sportive dilettantistiche: il documento del CNDCEC

    Il CNDCEC informa della pubblicazione del Documento intitolato “Le Società Sportive Dilettantistiche: profili civilistici e fiscali. Novità introdotte dal d.lgs. n. 36/2021” realizzato nell’ambito dell’area di delega “Diritto societario”.

    Vediamo i principali contenuti.

    Società sportive dilettantistiche: il documento del CNDCEC

    Lo studio dei commercialisti esamina l’attuale disciplina delle società sportive dilettantistiche contenuta negli artt. 6-12 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 e dal d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120, nonché la relativa disciplina fiscale. 

    Il documento nella prima parte si concentra sui tipi societari utilizzabili, sui requisiti statutari inderogabili prescritti, nonché su alcune peculiarità della disciplina delle società sportive dilettantistiche, quale ad esempio la c.d. lucratività attenuata, ovvero l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società. 

    Diversamente, nella seconda parte si esaminano i profili strettamente fiscali, soffermandosi sulla normativa di riferimento e sui regimi agevolati. 

    Inoltre sono individuate alcune criticità correlate al difficile coordinamento tra la disciplina di diritto societario – come incisa dal già menzionato d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 -, la normativa fiscale e le indicazioni fornite dalle federazioni sportive di riferimento che possono comportare, anche a livello pratico, dubbi interpretativi nella redazione degli statuti.

    Società sportive dilettantistiche: aspetti fiscali

    Il documento dei Commercialisti evidenzia come, rispetto alle importanti novità introdotte in ambito civilistico dal punto di vista formale quali:

    • aggiornamento statutario con previsione di nuove clausole, 
    • iscrizione in un nuovo Registro sostitutivo nelle funzioni del Registro CONI,
    • incompatibilità amministratori, e altro

    oltre che dal punto di vista sostanziale quali:

    • esercizio prevalente di attività sportive dilettantistiche, 
    • dicotomia tra attività sportive e attività diverse

    nonché in materia lavoro, la riforma dello Sport ha avuto un impatto limitato sotto il profilo tributario per le società sportive dilettantistiche.

    In base a quanto previsto dal Dlgs. n. 36/2021, in parte già previste nella versione previgente dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vi è la necessità per le SSD di attingere, quale disciplina di riferimento, a norme collocate al di fuori dei cinque decreti di riforma del diritto sportivo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

    • il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi – Tuir); 
    • il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Disciplina dell’imposta sul valore aggiunto); 
    • il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo).

    Per l’imposizione diretta, lo stesso d.lgs. n. 36/2021 all’art. 36, comma 2, conferma quanto sottolineando come “per tutto quanto non regolato dal presente decreto, è fatta salva l’applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”

    Una prova ulteriore è data dalla facoltà per le SSD che presentano determinati requisiti di applicare lo specifico regime contabile e fiscale di favore proprio degli enti associativi rappresentato dal regime agevolato di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398co sì come risulta fruibile ex art. 90, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289 la decommercializzazione delle attività e delle operazioni rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici disciplinata dall’art. 148, comma 3, Tuir e, ai fini Iva, dall’art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633/7279 nonché le norme in materia di raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali connesse a scopi istituzionali di cui all’art. 25, comma 2, legge 13 maggio 1999 n. 133. 

    Risulta invece preclusa alle SSD l’applicazione del regime forfettario ai fini delle imposte sui redditi di cui all’art. 145 del Tuir. 

    Si rimanda al documento in oggetto per ulteriori approfondimenti.

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    Sicurezza manifestazioni sport equestri: nuovo DPCM

    Il recente Decreto  del dipartimento per lo sport dell'8 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2025, introduce nuove normative riguardanti la sicurezza, la salute e il benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico nelle manifestazioni equestri che si svolgono al di fuori degli impianti autorizzati. Il provvedimento nasce dalla necessità di regolamentare eventi pubblici e popolari con equidi, garantendo standard elevati di tutela della salute  per tutti i soggetti coinvolti.

    Ecco una breve sintesi delle misure previste con una tabella sulle scadenze previste per alcuni  aspetti. Il decreto è già in vigore e si applica alle

    istanze presentate a partire dal 11 marzo 2025

    Qui il testo integrale con gli allegati tecnici di dettagliio.

    Sicurezza e tutela animali atleti e pubblico

    Il decreto prevede nello specifico  in tema di salute degli animali:

    • Vietato l'uso di cavalli sotto i 4 anni.
    • Divieto di impiego di cavalli purosangue inglese nelle corse di velocità.
    • Obbligo di visite veterinarie prima dell'evento.
    • Presenza obbligatoria di un medico veterinario ippiatra, garantita dagli organizzatori,  e di un veterinario della ASL.
    • Il  medico veterinario dell'ASL deve compilare una scheda tecnica dopo ogni manifestazione e trasmetterla entro 7 giorni all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna – Centro di Referenza per il Benessere Animale. Successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, l'Istituto deve inviare una relazione alla Direzione Generale della Salute Animale del Ministero della Salute, basata sui dati raccolti nelle schede tecniche.

    Per la protezione di atleti e pubblico:

    • Fantini obbligati a indossare caschi e protezioni conformi.
    • Divieto di partecipazione per fantini con precedenti per maltrattamento animale.
    • Istituzione di un elenco nazionale di tecnici esperti incaricati di valutare e certificare la sicurezza del terreno su cui si svolgono le manifestazioni equestri.  Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste deve pubblicare entro 30 giorni l’elenco ufficiale dei tecnici attualmente autorizzati La formazione di nuovi tecnici sarà regolamentata da un decreto specifico e dovrà concludersi entro 90 giorni. I tecnici già operativi prima dell’entrata in vigore del decreto verranno automaticamente inseriti nell’elenco.
    •  Obbligo di delimitazione sicura del tracciato con barriere e materiali ammortizzanti. ( dettagli negli allegati al decreto)

    Si ribadiscono inoltre:

    • Divieto assoluto di sostanze dopanti per cavalli e fantini.
    • Obbligo di controlli a campione prima e dopo le gare.

    Procedure di autorizzazione e segnalazione

    Le manifestazioni devono essere autorizzate dall'autorità competente.

    Segnalazione semplificata per eventi già approvati: Se un evento è stato autorizzato almeno una volta negli ultimi quattro anni, l'ente organizzatore può evitare una nuova richiesta di autorizzazione e presentare una segnalazione all'autorità competente. Questa segnalazione deve includere:

    • Dichiarazioni sostitutive attestanti il rispetto delle condizioni di sicurezza.
    • Relazione tecnica asseverata con elaborati tecnici aggiornati.

    L'autorità competente ha 60 giorni per esprimersi: se non interviene, l'evento si considera autorizzato.

    Se vengono riscontrate carenze, l'ente organizzatore ha 30 giorni per adeguarsi.

    Una relazione annuale sulle manifestazioni equestri deve essere inviata entro il 30 novembre di ogni anno dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna – Centro di Referenza per il Benessere Animale,  alla Direzione Generale della Salute Animale del Ministero della Salute.

    Questa relazione si basa sulle schede tecniche che i medici veterinari delle ASL devono trasmettere entro 7 giorni dalla fine di ogni manifestazione.

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    Statuti ASD e SSD: parte il Comitato di verifica

    Con un avviso del 26 febbraio il Dipartimento per lo Sport informa dell'insediamento del Comitato permanente per la verifica della conformità ai principi fondamentali del CIP e del CONI degli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche

    Vediamo i dettagli.

    Statuti ASD e SSD: parte il Comitato di verifica

    Presso il Dipartimento per lo Sport si è insediato il Comitato permanente per la verifica della conformità ai principi fondamentali del CIP e del CONI con riguardo agli statuti delle:

    • ASD associazioni sportive dilettantistiche 
    • SSD società sportive dilettantistiche 

    affiliate a organismi sportivi riconosciuti da CONI e CIP. 

    Il Comitato è composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo Sport, ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis del decreto legislativo n. 39/2021.

    Nell’ambito del Comitato, i rappresentanti del CONI attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CONI e i rappresentanti del CIP attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CIP.

    Il Dipartimento ha trasmesso una nota informativa a tutti gli organismi sportivi.

    Attenzione al fatto che, le attività di verifica riguarderanno gli Statuti allegati alle nuove domande di iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive Dilettantistiche presentate a decorrere dalla data del 24 febbraio 2025.

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    Contributi INPS per pro gamer e cyber atleti nello sport digitale

    L’INPS, nella Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, dedicata al trattamento previdenziale delle nuove "attività di content creator" ,   ha specificato  in particolare  anche gli obblighi contributivi per gli sportivi impegnati nell’ambito  del gioco digitale, con particolare riferimento ai pro gamer e ai cyber atleti.

    E sports e pro gamer cosa sono?

    RIcordiamo innanzitutto  che per eSport, si intendono  gli sport elettronici, ovvero i tornei di videogiochi che da molti anni ormai sono organizzati  in vere e proprie gare sportive,  alle quali i giocatori possono partecipare in forma individuale o a squadre.

     Il settore  si è sviluppato in maniera esponenziale  a partire dagli anni Novanta  in particolare con la  modalità multiplayer online e con la  diffusione delle piattaforme di streaming online, in particolare YouTube e Twitch.

    Secondo alcuni commentatori gli eSport prevedono una preparazione e un’esecuzione simile agli sport fisici. Infatti in  Italia già dal 2020 sono in corso le procedure di  riconoscimento degli eSport come disciplina sportiva.

    Il 10 ottobre 2023, l’Osservatorio Italiano Esports ha presentato alla Camera dei Deputati il primo White Paper sugli Esports e il Gaming in Italia. Il documento raccoglie le analisi di oltre 70 operatori del settore e propone dieci soluzioni per favorire la crescita degli Esports nel Paese, affrontando sette tematiche chiave, tra cui regolamentazione, professioni, industria, inclusività, cultura del gaming, nuove tecnologie e supporto agli sviluppatori. 

    I pro gamer sono i giocatori  degli sport elettronici impegnati professionalmente nelle competizioni digitali, 

    Inquadramento previdenziale pro gamer

    I Pro gamer secondo INPS possono essere inquadrati all’interno del lavoro sportivo se l’attività è riconosciuta dal CONI e registrata nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. 

    1. In questi casi, la disciplina previdenziale applicabile è quella del lavoro sportivo, con iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) se si tratta di eventi con finalità promozionali o artistiche.
    2.  Tuttavia, se l’attività viene svolta in modo indipendente e senza un’organizzazione sportiva di riferimento, l’inquadramento previdenziale può avvenire nella Gestione Separata dell’INPS come lavoratore autonomo o occasionale.

    Sportivi digitali e team di e-sport

    Un ulteriore livello di regolamentazione riguarda gli sportivi che operano tramite squadre o team di eSport, i quali possono stipulare contratti di lavoro subordinato o autonomo con le proprie organizzazioni.

    In tali casi, il rapporto lavorativo può essere soggetto a contribuzione previdenziale come per i lavoratori sportivi tradizionali, con obbligo di versamento dei contributi da parte della società sportiva o dell’organizzazione di riferimento. 

    L’INPS evidenzia anche che i pro gamer e altri atleti digitali che monetizzano la loro immagine attraverso piattaforme online e sponsorizzazioni devono prestare attenzione all’inquadramento fiscale e previdenziale dei propri compensi, per evitare irregolarità. 

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    EBISport versamenti sospesi per problemi tecnici

    Il fondo per il lavoro sportivo EBisport ha comunicato ieri  la sospensione delle procedure di versamento dei contributi  dovuti  per problemi tecnici, non meglio precisati.  L'adempimento potrà essere effettuato senza oneri aggiuntivi non appena il flusso sarà ripristinato.  

    L'ente precisa quindi  la procedura alternativa da utilizzare .

    Nell'articolo un riepilogo dell'obbligo contributivo dell'ente bilaterale istituito da Confederazione dello Sport,SLC-CGIL, FISASCAT-CISL,UILCOM-UIL per sostenere l'

    apprendistato professionalizzante, il monitoraggio del mercato del lavoro nel settore, i progetti di formazione e l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro del settore sportivo.

    Versamenti Ebisport: cosa fare per adempiere

    Questo il testo del comunicato :

    a seguito di un problema tecnico il versamento della contribuzione prevista dall’art. 3 del CCNL mediante modello di pagamento F24 sezione INPS codice tributo EBIS e l’indicazione nel flusso UNIEMENS dei dati relativi è sospeso.

    La contribuzione potrà essere versata, non appena ripristinato il flusso , tramite F24 e rettifica UNIEMENS anche per sanare periodi pregressi, senza ulteriori oneri.

     Qualora le società aderenti lo ritenessero opportuno,  si potrà procedere mediante versamento mezzo bonifico bancario sul conto corrente 

    • BNL IBAN IT03O0100503225000000001567, 

    indicando il periodo di riferimento ed il numero di dipendenti e/o collaboratori al quale il versamento si riferisce.  Copia del bonifico effettuato dovrà essere inviata all’indirizzo mail [email protected] con l’auspicio di una rapida risoluzione del problema per il quale ci scusiamo con gli iscritti.

    Ebisport: misura e istruzioni per il versamento dei contributi

     Si ricorda il versamento della contribuzione è da effettuare  successivamente all’invio della scheda di adesione scaricabile dal sito www.ebisport.it, deve avvenire mediante modello di pagamento F24 inserendo nella sezione “INPS” il codice tributo EBIS.

    La risoluzione 03/E del 5/1/2018 dell’Agenzia delle Entrate specificava in merito che “in sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza esclusivamente della colonna “importi a debito versati”, indicando: – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente; – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS dell’azienda; – nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di riscossione del contributo, nel formato “MM/AAAA”. La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata”.

    La contribuzione prevista dal CCNL è attualmente pari a contributo stabilito nella misura

     dello 0,10%, a carico della parte datoriale e

     dello 0,05% a carico del lavoratore, 

    calcolati sulla retribuzione complessiva mensile del lavoratore subordinato o sul compenso lordo del Collaboratore Coordinato e Continuativo.

    da versare mensilmente 

    Per sanare periodi pregressi, qualora la stessa fosse tardiva, si procederà mediante versamento mezzo bonifico bancario sul conto corrente BNL IBAN IT03O0100503225000000001567, in quanto, l’eventuale utilizzo del modello di pagamento F24, comporterebbe l’obbligo di rettifica dei modelli UNIEMENS già  inviati per il periodo. Nella causale del bonifico si dovrà indicare il periodo di riferimento ed il numero di dipendenti a tempo indeterminato al quale il versamento si riferisce.

    Copia del bonifico effettuato dovrà essere inviata all’indirizzo mail [email protected]

    Ebisport : codice contratto INPS

    Si ricorda infine che l’INPS, con messaggio n. 346 del 24/01/2018, ha comunicato il codice contratto attribuito al CCNL degli impianti e delle attività sportive profit e no profit: 

    • Codice “479” avente il significato di “CCNL per i dipendenti di impianti e attività sportive – CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA”

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    ASD: la Cassazione chiarisce i requisiti per il regime di favore

    Con l'ordinanza n 31924/2024 la Corte di Cassazione, ha stabilito che che ai fini dell'applicazione del regime di favore (di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991), previsto per le Associazioni Sportive Dilettantistiche è necessario non soltanto il rispetto dei formali adempimenti previsti, ma anche l'effettivo svolgimento di un'attività non lucrativa da parte dell'ente. 

    Vediamo il caso giunto dinanzi ai giudici.

    ASD: requisiti per il regime di favore

    Una ASD è ricorsa presso la CTP per impugnare un avviso di accertamento con cui l'ADE a seguito del controllo della posizione fiscale della società intimata, verificata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2013, disconosceva all'Associazione la qualifica di ASD e determinava un reddito d' impresa imponibile a fini IRES, IRAP e IVA.

    La CTP accoglieva il ricorso della ASD inducendo l'Agenzia a proporre appello avanti la Corte di giustizia tributaria di secondo grado CGT, evidenziando:

    • l'omessa indicazione nella denominazione della natura "sportiva" e "dilettantistica" delle attività poste in essere dall'associazione; 
    • la presentazione tardiva del Modello EAS; 
    • la pubblicizzazione dell'attività dell'ente alla stregua di un'attività commerciale; 
    • la mancata tenuta dei libri sociali; 
    • la mancanza di elementi rappresentativi della democraticità e della effettività della vita associativa dell'ente; 
    • la mancanza di percezione da parte dei "nuovi soci" di essere iscritti ad un ente sportivo; 
    • l'approvazione del rendiconto attuata da appena quattro soci; 
    • l'omessa valutazione complessiva sia della condotta dell'ente sia della documentazione allegata a sostegno della propria tesi.

    La CGT ha respinto l'appello, osservando che:

    • la dicitura per esteso di "Associazione Sportiva Dilettantistica" non è prevista a pena di decadenza; 
    • che dalla presentazione tardiva del modello EAS, circostanza incontestata, non deriva alcuna conseguenza, trattandosi di adempimento con finalità meramente informative; 
    • che la pubblicizzazione della propria attività su un sito internet, peraltro contestata e priva di riscontri probatori, non è prerogativa esclusiva delle attività commerciali; 
    • che la mancanza del requisito di democraticità non può essere desunta dalla riscontrata ridotta partecipazione dei soci alle assemblee societarie né dalla omessa tenuta di un libro dei soci; 
    • che l'associazione assolveva comunque alla finalità di contabilizzazione dei propri associati e monitoraggio degli stessi mediante la raccolta e conservazione di schede archiviate presso la sede;
    • che lo status effettivo di una associazione sportiva dilettantistica della stessa e la sua eventuale commercialità non può farsi discendere da sensazioni assolutamente soggettive, quali le percezioni dei soci.

    Contro tale decisione l'Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione fondato su unico motivo.

    In dettaglio, l'Agenzia deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., "Violazione e falsa  applicazione degli artt. 143, 148 e 149 del D.P.R. 917/86 e dell'art. 2697 c.c.", per aver la CTR annullato  l'avviso di accertamento senza verificare in concreto l'effettivo esercizio dell'attività dell'ente in conformità alle finalità statutarie. 

    Secondo l'Ufficio, la violazione degli obblighi statutari costituisce, invece, sintomo dell'esercizio di una attività difforme da quella istitutiva dell'ente e giustificativa della qualificazione di ASD, senza finalità di lucro. 

    In particolare, la non osservanza degli obblighi di comunicazione dei dati ai fini della non imponibilità dei ricavi, così come dei principi di democraticità, uguaglianza e collegialità degli organi assembleari, comporta la perdita della qualifica di ente non commerciale, sviando l'ente da quelle finalità "non di lucro" per cui è stata costituita. 

    La CTR aveva errato nel ritenere non rilevanti gli elementi denunziati, che erano in realtà sintomatici dell'assenza di democraticità dell'ente e dell'assenza di una effettiva vita associativa nonché della fondatezza della contestazione della perdita della qualifica di ente non commerciale e dei benefici fiscali connessi.
    Il motivo secondo la Cassazione è ammissibile, in quanto non chiede una rivalutazione degli accertamenti in fatto ma denunzia una difettosa applicazione dei principi in materia e un c.d. "vizio di sussunzione" cioè una  erronea riconduzione del fatto materiale alla fattispecie legale (Cass. n. 21772 del 2019).

    La censura va ricondotta al paradigma della "falsa applicazione di norme di diritto", che consiste nel controllare se la fattispecie concreta (assunta così come ricostruita dal giudice di merito e, dunque, senza che si debba procedere ad una valutazione diretta a verificarne l'esattezza e meno che mai ad una diversa valutazione e ricostruzione o apprezzamento ricostruttivo), è stata ricondotta a ragione o a torto alla fattispecie giuridica astratta individuata dal giudice di merito come idonea a dettarne la disciplina oppure al contrario doveva essere ricondotta ad altra fattispecie giuridica oppure ancora non era riconducibile ad una fattispecie giuridica astratta, sì da non rilevare in iure, oppure ancora non è stata erroneamente ricondotta ad una certa fattispecie giuridica cui invece doveva esserlo, essendosi il giudice di merito rifiutato expressis verbis di farlo.
    La Corte di Cassazione ha già affermato con la recente sentenza n 6361/2023 che "Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui  all'art. 1 della legge n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica  quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui  atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati,  trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell' art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972 e, per  le imposte dirette, nell'art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) del D.P.R. n. 917 del 1986 .
    Alla formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l'esigenza di una  verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente  rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f ) degli artt. 148, comma 8, del  vigente D.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata"
    (v. Cas. N. 30008 del 2021 ed altra giurisprudenza ivi citata; più recentemente, v. anche Cass. n. 6361 del 2023).
    Si è precisato che se è vero che l'applicabilità della disposizione è subordinata, innanzitutto, ad un requisito formale, cioè all'affiliazione dell'associazione alle federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi), tuttavia il possesso di questo requisito non è sufficiente, essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge

    In particolare, si è evidenziato in varie sentenze che le esenzioni d' imposta a favore delle associazioni non lucrative – e, specificamente, delle associazioni sportive dilettantistiche dipendono non dalla veste giuridica assunta dall'associazione (o, quantomeno, non soltanto da quella), bensì dall'effettivo esercizio di un'attività senza fine di lucro, sicché l'agevolazione fiscale (ma a n c h e quella contributiva) non spetta in base al solo dato formale (estrinseco e neutrale) dell'affiliazione al CONI, bensì per l'effettivo svolgimento dell'attività considerata, il cui oner  probatorio incombe sul contribuente.

    Sotto lo specifico profilo dell'onere probatorio, poi, va considerato che gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale (come si evince dall'art. 111, comma 2, ora 148 comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986 ), potendo anche le associazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale. 

    L'accertamento sulla spettanza del regime agevolato deve essere compiuto, oltre che sul piano formale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni dell'ente sono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'associazione sportiva.
    La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi esposti, poiché ha riconosciuto la natura non commerciale dell'ente – e, conseguentemente, il regime di agevolazione tributaria previsto per gli enti non aventi natura commerciale – in ragione dei soli dati formali, peraltro non valutati in tutti i loro aspetti, omettendo di verificare la natura (in tesi, non lucrativa) dell'attività in concreto esercitata, come se incombesse sull'Ufficio l'onere di provare l' insussistenza dei requisiti per accedere alle agevolazioni in oggetto.
    La sentenza non appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte neppure nella considerazione di singoli elementi laddove ha svalutato o minimizzato il rilievo delle violazioni denunziate. 

    Il ricorso deve essere accolto e, cassata di conseguenza la sentenza impugnata, la causa va rinviata al giudice del merito.

  • Riforma dello Sport

    Contributi per EPS: domande entro il 15 ottobre per Alimentiamo lo sport

    Il Dipartimento dello sport ha pubblicato in data 30 settembre, l' avviso con le regole per il bando alimentiamo lo sport 2024.

    Beneficiari delle risorse sono gli enti di promozione dello sport.

    Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali solo ed esclusivamente gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico.

    Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a € 4.271.475,00.

    Le domande di contributo presentate dagli enti di promozione sportiva dovranno pervenire, solo ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], entro le ore 12 del giorno 15 ottobre 2024, pena l’inammissibilità della domanda.

    Tutti i fac simile per presentare la domanda sono disponibili nell'avviso in allegato, clicca qui per i dettagli

    Alimentiamo lo sport: cosa riguarda il progetto

    L'avviso ha per oggetto la selezione di progetti volti a realizzare una o più delle seguenti finalità:

    • a) valorizzare la connessione tra lo sport, la salute e l’educazione alimentare, promuovendo momenti di condivisione dell’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione e di miglioramento della condizione psicofisica di ognuno, sottolineando la correlazione tra tali aspetti e l’educazione alimentare, attraverso attività che mostrino un approccio integrato all’attività fisica, all’importanza di una dieta sana, equilibrata e rispettosa dell’ambiente e ai rispettivi riflessi sulla salute;
    • b) promuovere la diffusione della pratica sportiva anche tra le fasce deboli della popolazione e nelle aree disagiate o scarsamente popolate, rendendola un momento di aggregazione e di superamento delle disuguaglianze in un’ottica di coesione sociale e di rafforzamento del senso di comunità, coinvolgendo attori del territorio e privilegiando l’apertura degli eventi a tutti, attraverso misure come la gratuità totale o parziale dell’evento, la rimozione di barriere architettoniche, la valorizzazione degli spazi pubblici, nonché l’utilizzo di soluzioni ecosostenibili per la realizzazione degli eventi e di forme di mobilità condivisa per raggiungere i luoghi di svolgimento;
    • c) favorire il coinvolgimento delle scuole, fin da quella dell’infanzia, attraverso attività ludiche e ricreative che introducano fin da piccoli all’importanza del gioco e dell’attività sportiva come momento di sviluppo personale e relazionale, nonché di socializzazione e di educazione al rispetto degli altri, in un’ottica di crescita non solo individuale maanche del senso di socialità e di comunità;
    • d) promuovere iniziative di condivisione intergenerazionale di esperienze, buone pratiche e memorie di vita, rivolte soprattutto ai giovani ma con il coinvolgimento di ogni fascia della popolazione, al fine di incentivare l’esercizio fisico a tutte le età e consentire lo scambio e la condivisione del vissuto di diverse generazioni, anche attraverso il supporto di associazioni culturali o altri enti che preservino la memoria storica dello sport sui territori.

    Alimentiamo lo sport 2024: durata dei progetti e importo del contributo

    Viene precisato che saranno ammessi alla valutazione progetti che abbiano la durata massima di 12 mesi con un budget economico congruo rispetto alla durata indicata.  Questi ultimi aspetti saranno disciplinati con apposita convenzione. 

    Non è necessario indicare la data di inizio del progetto, purché le attività previste abbiano inizio nel primo semestre 2025.

    La richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore a euro 280.000,00.

    Alimentiamo lo sport 2024: erogazione dei contributi agli EPS

    Il finanziamento verrà erogato in tre tranche sulla base di convenzioni sottoscritte con firma digitale tra il Capo del Dipartimento per lo Sport, o suo delegato, e il legale rappresentante del soggetto proponente, o il soggetto munito di specifici poteri, secondo quanto di seguito dettagliato:

    • a. la prima tranche, pari al 30% del contributo concesso, sarà erogata alla presentazione di un piano esecutivo dettagliato delle attività;
    • b. la seconda tranche, pari al 50% del contributo concesso, sarà erogata previa presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte e di un prospetto delle spese per l’intero importo erogato con la prima tranche e corredata della documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta pari almeno al 20% del contributo totale;
    • c. il restante 20% del contributo concesso verrà erogato a conclusione del progetto, previa verifica amministrativa della documentazione, elencata nel punto 10 lett c dell'avviso di cui si tratta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente che deve pervenire entro 90 giorni dalla conclusione del progetto.

    Allegati: