• Riforma dello Sport

    Rimborsi volontari e reddito autonomi: le novità del DL Sport convertito

    E' stata pubblicata ieri  31 luglio 2024 in Gazzetta ufficiale le legge 106  2024 di conversione del Decreto legge 71/2024, ora passa al Senato, che introduce una serie di disposizioni urgenti in materia di sport, oltre che misure in tema di sostegno agli alunni con disabilità e di docenza.

    Scarica  QUI il testo coordinato del DL convertito in legge

    Le norme in materia di sport occupano i primi 5 articoli e si occupano in particolare di:

    • disciplina del terzo mandato per gli organismi sportivi, 
    • istituzione della commissione per il controllo dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche
    • modifiche alla disciplina dei rimborsi ai volontari in ambito sportivo , 
    • regime fiscale dei compensi degli autonomi 
    • partecipazione dei dipendenti pubblici.

    Vediamo di seguito in particolare  le importanti novità quest'ultimo punto.

    Rimborsi ai volontari anche a forfait

    La novità più rilevante interviene con l'art .3,  su un punto sostanziale introdotto dalla riforma dello sport, ovvero la netta distinzione tra prestazioni di lavoro  subordinato e  attività  di volontariato in ambito sportivo.

    Si prevede ora, pur mantenendo il divieto di remunerazione dei volontari,   la possibilità di riconoscere agli stessi 

    • rimborsi forfettari  ( cioè non dettagliati sulla base di note spese)
    • per le spese sostenute,  per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, 
    • fino a 400 euro mensili.

    La possibilità è limitata ai casi di  attività durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.

    Tali erogazioni saranno possibili a condizione che  l'associazione o società dilettantistica  adottino  preventivamente una  delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso .

    Diverrebbe poi necessario  da parte dell'ente   comunicare i  nominativi  dei volontari interessati  – con relativi importi percepiti ,  tramite RASD entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono svolte le prestazioni,  a cura dell''associazione o ente, come già previsto per i direttori di gara.

    Giova ricordare che i rimborsi forfettari – al pari dei rimborsi spese analitici e documentati – non concorrono alla formazione del reddito.

    In questo caso comunque   inciderebbero sull'eventuale superamento dei limiti di franchigia di 5000 e 15000 euro annui, stabiliti rispettivamente a fini previdenziali e fiscali.

    Pubblici dipendenti: solo comunicazione preventiva per prestazioni fino a 5000 euro

    Il comma 2 dell'art 3  riguarda invece i pubblici dipendenti e intende favorire il reclutamento  nella PA di giovani che svolgono attività sportive collaterali .

    Si prevede che per le prestazioni di lavoro sportivo,  fino all’importo
    complessivo dei corrispettivi di 5.000 euro annui,  sia sufficiente la comunicazione preventiva alla amministrazione di appartenenza, senza necessariamente l'attesa di una autorizzazione formale.
     

    Nello specifico la modifica interviene direttamente sul d.lgs. n. 165/2001  in quanto inserisce tra le deroghe generali  le "prestazioni di lavoro marginale".

    DL Sport convertito in legge: regime fiscale autonomi e co.co.co

    Infine, il decreto abroga la previsione dell’art. 53 co. 2 T.U.I.R., che includeva tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti da prestazioni lavorative non subordinate o coordinate e continuative. Questa abrogazione lascia spazio a nuove interpretazioni riguardo l’ammissibilità del lavoro sportivo autonomo occasionale o atipico. 

    In sintesi:  i redditi da lavoro sportivo autonomo  non rientrano più automaticamente nella categoria del lavoro autonomo ma si deve distinguere :

    Attività Abituale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo abituale e continuativo, continueranno a essere considerate redditi di lavoro autonomo

    Attività Occasionale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo occasionale e non continuativo, i redditi  rientrano tra i  redditi diversi.

    Anche per questa novità diviene molto probabile l'emanazione di una circolare esplicativa  da parte dell'Agenzia delle Entrate per chiarire questi  nuovi aspetti fiscali e risolvere eventuali dubbi interpretativi, anche in rapporto  alle norme del Terzo Settore.

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Società sportive: commissione verifica equilibrio economico nel DL sport

    Nella Gazzetta Ufficiale del 30.07.2024 n. 177 viene pubblicata la Legge del 29 luglio 2024 n. 106 di conversione, con modificazioni, del Decreto 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. Il provvedimento consta di 17 articoli.

    Scarica qui il testo coordinato del Decreto legge del 31 maggio 2024 n. 71

    Tra le novità l'istituzione della Commissione di verifica dell'equilibrio economico- finanziario per le società sportive.

    Commissione verifica equilibrio economico-finanziario società sportive

    In particolare con l'art 2  del DL n 71/2024, rubricato Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, si prevede che dopo l'articolo 13, è inserito l'art. 13-bis con in quale si istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario  delle  società sportive professionistiche

    Essa ha sede a Roma ed è l'organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti  stabiliti  nei rispettivi statuti dalle Federazioni  sportive  nazionali.

    La Commissione svolge attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di  sport  di squadra al  fine  di verificare il  rispetto  dei  principi  di  corretta  gestione,  il mantenimento dell'equilibrio   economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.

    La Commissione certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle  società sportive  professionistiche, mediante  pareri  obbligatori  che  sono  trasmessi  alle  rispettive federazioni sportive nazionali per l'adozione  dei  provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni  altro provvedimento conseguente.

    Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione:

    • a) ferme restando le competenze della  Commissione  nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, verifica la correttezza e  la  congruità dei  documenti  societari, sulla base  della normativa  civilistica,  societaria  e contabile, nonché delle  previsioni  contenute  nei  regolamenti federali  di riferimento, e indica le misure correttive e  riparatrici;  nei  casi più urgenti,  indica  le rettifiche  da  apportare,  al  fine   di neutralizzare gli  eventuali   effetti   economici,   finanziari   e patrimoniali  di  specifiche  operazioni  di   natura   ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi;
    • b)  verifica  la  documentazione  prevista  dalla   normativa federale  ai  fini  del  rilascio  della  licenza  nazionale  per  la partecipazione  alle  competizioni,  sulla  base  delle  prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformità ai principi  degli  organismi sportivi  internazionali  competenti  nelle  specifiche   discipline, emettendo, a tal fine, un parere sulla  correttezza  contabile  della documentazione entro la data  concordata  con  congruo  anticipo  con ciascuna delle federazioni sportive nazionali di  riferimento  e,  in ogni caso,  almeno  30  giorni  prima  dell'inizio  della  rispettiva stagione sportiva;
    • c) richiede in  qualsiasi  momento  il  deposito  di  dati  e documenti contabili  e  societari,  nonché di  ogni  altro  atto  o documento comunque necessario per le proprie valutazioni;
    • d)  effettua,  attraverso  propri  incaricati,  verifiche   e ispezioni presso le sedi delle società;
    • e) richiede alle società sportive professionistiche  e  alle Federazioni   sportive   nazionali   di   riferimento    chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia  persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società , compreso il soggetto cui sia riconducibile il  controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;
    • f)  convoca  i  responsabili   delle   Federazioni   sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento,  i  componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la  società di  revisione  e  i  dirigenti  delle società,  allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili  per le proprie valutazioni;
    • g)  fornisce  pareri  su  questioni  di  propria  competenza, d'ufficio o su  richiesta  di  amministrazioni,  enti  interessati  o società  sportive  professionistiche,  e  propone   alle   Autorità competenti, diverse da quelle di cui alla lettera  i),  nonché alle Federazioni  sportive  nazionali  o  alle  Leghe,  l'attivazione   di indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e  secondo  le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi;
    • h) segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione;
    • i)  attiva  forme di collaborazione  con  la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

    La Commissione presenta, entro il 30 settembre  di ciascun anno, una relazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio  dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia  di  sport  sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli  equilibri  economico-finanziari  delle  società sportive professionistiche.

  • Riforma dello Sport

    Il Decreto Sport e sostegno alunni con disabilità diventa legge

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.07.2024 n. 177 la Legge del 29 luglio 2024 n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

    Scarica il testo del decreto legge del 31 maggio 2024 n. 71 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

    Il provvedimento si compone di 17 articoli suddivisi in 5 capi:

    • CAPO I – MISURE IN MATERIA DI SPORT, DI LAVORO SPORTIVO E DELLA RELATIVA DISCIPLINA FISCALE 
    • CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
    • CAPO III – DISPOSIZIONI URGENTI IN PER IL REGOLARE AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025
    • CAPO IV – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

    Tra le novità previste, oltre alla previsione dell''insegnamento obbligatorio della lingua italiana per gli studenti stranieri, segnaliamo quelle previste dall'articolo 3 che rappresenta un passo avanti significativo per il settore sportivo in Italia, rendendo più agevole per i dipendenti pubblici partecipare alle attività sportive e fornendo un quadro più chiaro e trasparente per la gestione fiscale delle attività sportive e dei rimborsi per i volontari

    In particolare, una delle novità più significative riguarda i dipendenti pubblici che svolgono attività sportive. Prima di questa modifica, i dipendenti pubblici dovevano ottenere un'autorizzazione formale dalla loro amministrazione per poter svolgere prestazioni sportive. Questo processo era spesso lungo e complicato. 

    Con le nuove disposizioni, invece, i dipendenti pubblici possono ora svolgere queste attività semplicemente comunicandolo preventivamente alla loro amministrazione, purché il compenso annuale non superi i 5.000 euro.

    Questo cambiamento semplifica notevolmente la partecipazione dei dipendenti pubblici alle attività sportive, riducendo la burocrazia e favorendo una maggiore flessibilità.

    Chiarimenti fiscali sui Redditi da prestazioni sportive

    Un altro aspetto importante è l'abrogazione di una specifica norma fiscale, il comma 2 dell'articolo 3 abroga una specifica disposizione del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).  In passato, i redditi derivanti da prestazioni sportive non subordinate o continuative erano considerati redditi da lavoro autonomo. Questo poteva creare confusione fiscale e complicare la vita ai lavoratori sportivi. 

    Con l'abrogazione di questa norma, ora è più chiara la distinzione tra attività abituale e occasionale, senza cambiare le regole esistenti sui redditi da lavoro autonomo e diversi. 

    Più nel dettaglio, la norma abrogata è l'articolo 53, comma 2, lettera a), che qualificava come reddito di lavoro autonomo i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

    Prima dell'abrogazione, i redditi derivanti da attività sportive che non erano configurati come lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa erano considerati redditi da lavoro autonomo. Questo significava che gli sportivi dovevano dichiarare questi redditi secondo le regole fiscali applicabili al lavoro autonomo, con tutte le relative implicazioni burocratiche e fiscali.

    Con l'abrogazione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 53, si chiarisce che tali redditi non rientrano più automaticamente nella categoria del lavoro autonomo. La distinzione tra attività abituale e attività occasionale diventa più chiara:

    • Attività Abituale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo abituale e continuativo, continueranno a essere considerate redditi di lavoro autonomo, ma con un quadro normativo più chiaro e meno confuso.
    • Attività Occasionale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo occasionale e non continuativo, i redditi derivanti da tali attività non saranno più classificati automaticamente come redditi da lavoro autonomo, ma potrebbero rientrare nei redditi diversi.

    Volontariato sportivo

    Le modifiche toccano anche i volontari sportivi, che spesso prestano servizio senza compenso o con rimborsi spese. 

    Ora, è previsto che i volontari possano ricevere rimborsi forfettari fino a 400 euro al mese, a patto che le spese e le attività siano regolate dalle organizzazioni competenti

    Viene mantenuto il divieto di altre forme di remunerazione per tali prestazioni. 

    Inoltre, c'è un obbligo di comunicazione riguardo ai rimborsi, il che aiuta a mantenere la trasparenza e l'integrità delle attività di volontariato sportivo.

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Vincolo sportivo: proroga al 2025

    La riforma dello sport, sancita dal D.lgs. n.36/2021 e dal D.lgs. n.163/2022, ha modificato  profondamente il vincolo sportivo. 

    Dal 1° luglio 2023, il vincolo è stato  eliminato  per il settore professionistico  seguendo le regole dettate dalle singole federazioni sportive. Fino al 1° luglio 2024, per il settore dilettantistico  il vincolo  avrebbe dovuto essere applicabile solo ai rinnovi dei tesseramenti esistenti, ed essere eliminato nelle nuove collaborazioni 

    Il D.L. n. 89/2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2024, introduce ulteriori modifiche all'articolo 31 del D.Lgs. n. 36/2021.

     In particolare, proroga di un anno, dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025, i termini per:

    1. l'abolizione del vincolo sportivo per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità.
    2. l'abolizione del vincolo sportivo previsto dalla federazione sportiva nazionale o dalla disciplina sportiva associata che non abbiano adottato i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre 2023.

    Tutte le federazioni stanno adeguando in questo senso i propri regolamenti .

     Il cambiamento intende  consentire un passaggio graduale per le  associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e alle società sportive dilettantistiche (SSD) alla nuova normativa  che prevede di  instaurare rapporti di lavoro annuali con diritto di recesso per l'atleta in qualsiasi momento.

    A tutela delle associazioni e societa la riforma ha previsto il Premio di formazione tecnica  a carico delle società che assumono per la prima volta giovani atleti di talento, destinato alle società che hanno contribuito alla sua preparazione ( vedi sotto i dettagli)

    Vincolo sportivo: cos’è

    Il vincolo sportivo è l' obbligo che un atleta assume al momento del tesseramento con una società sportiva, che lo lega a quella società per una durata prestabilita dalla federazione sportiva a cui la società è affiliata. 

    Questo vincolo impedisce all'atleta di tesserarsi contemporaneamente a  enti  della stessa federazione e intendeva garantire una certa stabilità alle società sportive, permettendo loro di pianificare gli investimenti e gli impegni sportivi. Inoltre, consente alle società di ottenere un riconoscimento economico per la formazione e lo sviluppo di giovani atleti talentuosi.

    Prima della riforma, il vincolo sportivo era particolarmente controverso, soprattutto a livello dilettantistico. Mentre i professionisti avevano visto un'evoluzione della loro situazione contrattuale con il cd decreto Bosman,  i dilettanti erano (sono , a seguito della proroga)  ancora soggetti a lunghi rapporti obbligatori con le società sportive, con limitazione del diritto a spostarsi liberamente a causa del  rapporto giuridico con l'associazione sportiva.

    L’abolizione è giunta per i  soli professionisti con il il decreto-legge PA-bis – convertito con L. n. 112/2023 – che all’art. 41, stabilisce che «a decorrere dal 1° luglio 2023, anche al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l’articolo 31, comma 1 del D.lgs. 36/2021 non si applica agli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica, per i quali le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni».

    Per i professionisti – al fine di mitigare le conseguenze di questa abolizione – il relativo termine era stato  prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.

    Vincolo sportivo e Premio di formazione tecnica

    Per tutelare gli investimenti fatti dalle società sportive nella formazione degli atleti, la riforma ha  introdotto il Premio di Formazione Tecnica.

     Questo incentivo è destinato alle società che stipulano un nuovo contratto di lavoro con atleti alla loro prima esperienza lavorativa. Il premio è ripartito proporzionalmente tra le società dilettantistiche che hanno contribuito alla formazione dell'atleta.

     Le modalità e i parametri per la determinazione del premio  sono  stabiliti dalle singole federazioni sportive .

     Il termine previsto  per l definizione delle regole era  fissato al  31 dicembre 2023.

    Proroga vincolo sportivo le dichiarazioni di Abodi e Gravina

    Il ministero dello sport Abodi aveva anticipato qualche giorno fa la decisione del governo dichiarando che 

     "Preso atto dell’impatto di prima applicazione della norma, si è resa necessaria la proroga per garantire una graduale, ma definitiva, entrata in vigore della nuova disciplina, tesa a bilanciare gli interessi degli atleti con quelli delle associazioni e società sportive, dilettantistiche e professionistiche".

    Un comunicato del dipartimento specifica che  «A partire dalla prossima settimana, il Ministro inviterà le parti interessate a una serie di audizioni con il gruppo di lavoro tecnico presso i propri uffici, per affrontare e risolvere strutturalmente le problematiche relative al tema riscontrate in questi mesi, nell’ambito di un quadro complessivo che comprende anche l’apprendistato sportivo e i premi di formazione».

    Il  presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha sottolineato l'importanza della decisione per la tutela dei vivai del settore calcistico «La tutela dei vivai è una delle priorità della Figc perché rappresentano un asset fondamentale per lo sviluppo dell’intero movimento calcistico italiano. Per questo ringrazio l’intero Governo e il Ministro Abodi, nonché tutte le forze politiche che si sono dimostrate sensibili all’argomento, per aver accolto l’appello che ho lanciato non più tardi di una settimana fa nella richiesta di proroga di un anno sull’abolizione del cosiddetto vincolo sportivo, un provvedimento fondamentale che consente alle società che credono nei settori giovanili il tempo necessario per riorganizzare il proprio lavoro in ottica di valorizzazione dei giovani».

  • Riforma dello Sport

    Lavoratori sportivi le istruzioni su NASPI e DISCOLL

    La Circolare INPS n. 67 del 20 maggio 2024 fornisce  le istruzioni operativa per l’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi professionisti e dilettanti, a seguito del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che  ha riformato le disposizioni sugli enti sportivi professionistici e dilettantistici, estendendo le tutele previdenziali, compresa l’assicurazione contro la disoccupazione, ai lavoratori sportivi. 

    Le disposizioni del decreto sono in vigore dal 1° luglio 2023.

    Di seguito le principali indicazioni 

    Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei lavoratori sportivi subordinati

    . Il decreto legislativo n. 36 del 2021 estende la NASpI ai lavoratori subordinati sportivi dal 1° luglio 2023, previa iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi,  a prescindere dal settore professionistico e dilettantistico in cui viene svolta l'attività

    L’indennità NASpI si applica ai lavoratori sportivi subordinati che soddisfano i requisiti di disoccupazione involontaria e contribuzione.

    L’importo è il 75% della retribuzione mensile, nel caso in cui sia pari o inferiore nel 2023 a 1352,19 euro e 

    pari o inferiore  fino a 1.425,21 euro per il 2024). 

    Nel caso in cui la retribuzione fosse superiore , va aggiunto il 25%  della differenza tra la retribuzione e  l'iporto massimo sopracitato 

    L’indennità massima mensile  complessiva  è di 1.550,42 euro per il 2024.

     La durata dell’indennità è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

    Si ricorda che in  precedenza, i lavoratori sportivi professionisti non beneficiavano delle tutele contro la disoccupazione. Per accedere alla NASpI, devono avere 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni.

    I lavoratori possono accedere alla NASpI per eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° luglio 2023.

    Indennità di disoccupazione DIS-COLL agli dilettanti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa

    I lavoratori sportivi dilettanti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono iscritti alla Gestione separata e possono accedere alla DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione dal 1° luglio 2023. 

    Per l'accesso sono richiesti:

    • avere almeno un mese di contribuzione nella Gestione Separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del lavoro fino alla data di cessazione.
    •  essere iscritti alla Gestione Separata con decorrenza dal 1° luglio 2023.

    L’indennità è calcolata sul reddito medio mensile ed è pari al 75% del reddito medio mensile fino a 1.425,21 euro (per il 2024). 

    L’importo massimo mensile è di 1.550,42 euro per il 2024. 

    La durata della DIS-COLL è pari ai mesi di contribuzione accreditati, con un massimo di 12 mesi.

    Modalità di presentazione delle domande

    Le domande per NASpI e DIS-COLL devono essere presentate:

    1. in via telematica attraverso il sito dell’INPS, utilizzando la propria identità digitale (SPID, Carta di identità elettronica, Carta nazionale dei servizi), 
    2. oppure tramite gli Istituti di Patronato o
    3. tramite  il Contact Center multicanale dell’INPS.

    Indennità NASpI/DIS-COLL comunicazione redditi da lavoro sportivo dilettantistico

    I percettori di NASpI o DIS-COLL devono comunicare all’INPS il reddito annuo presunto derivante  attività lavoratoica autonoma subordinata o occasionale  nel caso di compensi che  superano 5.000 euro annui.

    Per la NASpI, la comunicazione è obbligatoria per qualsiasi tipo di attività lavorativa, mentre per la DIS-COLL è richiesta solo per attività autonoma o parasubordinata. 

    L’indennità è ridotta in base al reddito presunto comunicato. 

    Per ulteriori dettagli  sugli aspetti contributivi INPS rinvia al quanto comunicato con la circolare n 88 2023 

  • Riforma dello Sport

    Bonus contributi ASD/SSD minori: domande entro il 22 aprile

    E' apparso venerdì 8 marzo 2024 sul sito del Dipartimento per lo sport iDPCM con le modalità di applicazione del contributo economico  in favore delle associazioni e società  sportive dilettantistiche iscritte nel  RASD con ricavi non superiori complessivamente a euro 100.000, previsto dall’articolo 1, comma 28 lett. c) del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, correttivo della riforma dello sport 36/2021.

    Il contributo sarà commisurato   ai contributi previdenziali versati  per i compensi  erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 ai  lavoratori sportivi titolari di contratti  di collaborazione coordinata e continuativa.

    Contestualmente è stata attivata la piattaforma per le domande che possono essere inviate dal 11 marzo (ore 12.00) al 22 aprile a questo LINK

     Vediamo le principali indicazioni  fornite dal decreto.

    Bonus contributi INPS co.co.co sportivi 2023: requisiti ASD SSD

    Il d.lgs 120 2023 ha stanziato 8 milioni di euro per un contributo riservato alle ASD  e SSD minori nel passaggio previsto dalla riforma dello sport  per l'inquadramento dei lavoratori sportivi come  collaboratori  coordinati,  iscritti alla gestione separata

     Ai fini dell’accesso al contributo, dovranno sussistere i seguenti requisiti

    • a) essere una associazione sportiva dilettantistica (ASD) o società sportiva dilettantistica (SSD) iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data del 4 settembre 2023; la cancellazione dal Registro comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione;
    • b) non avere conseguito, nell’anno di imposta 2022, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, nell’anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, ricavi, di qualsiasi natura, superiori a 100.000,00 euro;
    • c) avere versato contributi previdenziali in favore di lavoratori sportivi, regolarmente censiti sul Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche, titolari di un rapporto di collaborazione  coordinata e continuativa, riferiti a compensi erogati, nei mesi da luglio a novembre 2023.

    Bonus ASD/SSD presentazione della domanda e documentazione

    Le ASD e le SSD che intendono presentare domanda per la corresponsione del contributo  devono utilizzare l’apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro nazionale delle  attività sportive dilettantistiche  RASD –  allegando la seguente documentazione:

    • copia bilancio o rendiconto dell’esercizio 2022 correlato dal verbale di approvazione da parte  dell’assemblea dei soci o associati, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche  con bilancio infrannuale, quello conclusosi nel corso del 2022; il Dipartimento per lo Sport, verificherà se l’anno sociale coincide con quello previsto nello statuto depositato all’interno del Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche;
    •  copia dei versamenti previdenziali effettuati nel periodo di riferimento, in virtù dei quali si richiede il contributo; il Dipartimento per lo Sport procederà poi a verificare presso l’INPS il corretto versamento dei detti contributi.

    Il dipartimento dello Sport precisa che l'ordine cronologico  di presentazione delle domande non influenza il diritto al bonus.

    Bonus ASD/SSD: limiti e modalità di pagamento

     Il Dipartimento per lo Sport, anche avvalendosi di Sport e Salute spa, verificherà la correttezza della  documentazione pervenuta e la spettanza del contributo 

     La concessione del contributo è, comunque, subordinata al rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE)  n. 1407/2013 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

    Il decreto precisa che l’elenco dei beneficiari del contributo, nonché l’importo del contributo concesso sarà pubblicato 

    • sul  sito istituzionale del Dipartimento per lo sport,  e
    • nella sezione pubblica del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

     L’erogazione avverrà, da parte del Dipartimento per lo Sport, sui conti correnti indicati dai beneficiari nella domanda.

  • Riforma dello Sport

    Contributi INPS sportivi subordinati: nuove istruzioni

    Inps ha pubblicato  la circolare 50  del 25 marzo 2024   con nuove indicazioni sul tema del trattamento previdenziale dei lavoratori sportivi dopo  le novità apportate dalla Riforma dello sport  d.lgs 36 2021 e correttivi.

    In particolare si ricorda che la normativa prevede l’applicazione della disciplina, “anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro” a tutti i  lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività (professionistico o dilettantistico).

    La circolare precisa la contribuzione a carico dei datori di lavoro e  fornisce le istruzioni per la regolarizzazione in Uniemens dei periodi pregressi con riferimento in particolare alla contribuzione per FIS e Fondo di Garanzia sulle  eccedenze oltre il massimale.

    Previdenza lavoratori sportivi subordinati: la contribuzione

    INPS ricorda  che le tipologie e la misura della  contribuzione a carico dei datori di lavoro :

    1.  per  l'assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
    2.  per tutele relative agli assegni per il nucleo familiare (CUAF)  si applicano le  medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
    3. per l'indennità  Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro è quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26, della legge 28 giugno 2012, n. 92, mentre è escluso l’obbligo di versamento del contributo addizionale (e l’incremento del contributo addizionale), nonché del c.d. ticket di licenziamento.

    La circolare sottolinea inoltre  la norma di interpretazione autentica inserita in sede di correttivo-bis per la quale i lavoratori subordinati sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva che, per il 2024, è pari a 119.650,00 euro e a 383 euro giornalieri.

    Lavoratori sportivi subordinati: massimali contributivi 2024 e versamenti eccedenti

    Con decorrenza dal periodo di competenza luglio 2023,  dunque per la determinazione della base imponibile  si applica il  massimale di retribuzione ai fini contributivi già previste per il versamento del contributo IVS dovuto per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

    In particolare.

    1.  per i lavoratori sportivi “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, i contributi di malattia (2,22 per cento) e di maternità (0,46 per cento), il contributo ex CUAF (0,68 per cento) e il contributo NASpI (1,61 per cento) sono calcolati sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile  che, per l’anno 2024 è pari a 119.650,00 euro. 
    2. Per i lavoratori sportivi “vecchi iscritti”, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, le  contribuzioni sono calcolate sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile diviso per 312 che, per l’anno 2024, è pari a 383,00 euro.

    La circolare specifica che ai fini dell’anticipazione delle prestazioni, con successivo conguaglio, ai lavoratori sportivi, i datori di lavoro sono tenuti ad applicare la medesima disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti all’AGO (circolare n. 88/2023) e devono tener conto, per il calcolo dell’indennità del limite giornaliero sopra indicato. 

    ATTENZIONE resta  obbligatorio il  versamento anche  per la quota eccedente il massimale contributivo:

    • della contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia (0,20 per cento) nelle ipotesi in cui il lavoratore sportivo maturi il TFR 
    • della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) (0,50 per cento per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti; 0,80 per cento per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti) .

    Sportivi subordinati: Uniemens contribuzione FIR e Fondo Garanzia

    La circolare 50 integra quanto già chiarito con la circolare n. 88/2023 , per  consentire il versamento della  contribuzione dovuta (FIS e Fondo di garanzia TFR) per le quote eccedenti il massimale contributivo  e segnala che  la procedura di calcolo è stata adeguata con decorrenza dal mese di competenza novembre 2023

    Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, versati per i mesi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro devono operare con un flusso di regolarizzazione sui periodi in cui sono stati esposti i codici “M048” (utilizzato per il “Versamento arretrati quota contribuzione IVS e contribuzioni minori – Sportivo settore dilettantistico”) o “M050” (utilizzato per il “Versamento arretrati quota contribuzioni minori – Sportivo”), esponendo nella sezione <InfoAggCausaliContrib> gli imponibili non eccedenti il massimale e i relativi importi (cfr. la circolare n. 88/2023).

    A seguito di tale operazione, verranno restituite le somme relative alle contribuzioni “minori” versate ivi compresa la contribuzione relativa al Fondo di integrazione salariale.

    Si fa presente che la valorizzazione dei codici “M052” e “M039”  relativi alla contribuzione ai fini FIS da luglio 2023 a marzo 2024   può avvenire esclusivamente sulle denunce di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della circolare (quindi entro il 31 maggio 2024)

    Invece, per l’eventuale recupero degli stessi i contributi  versati per i periodi di competenza successivi a novembre 2023,i relativi importi versati e non dovuti devono essere restituiti tramite emissione di nota di rettifica.