• Riforma dello Sport

    ASD e SSD: Esclusione Inail per Istruttori e Amministrativi senza contratto

    Con la circolare n. 31 del 20 maggio 2025, l’Inail ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito all’obbligo assicurativo per i soggetti che operano nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e nelle Società Sportive Dilettantistiche (SSD).

     Il documento, in accordo con gli uffici del ministero del lavoro,  risponde a dubbi sollevati dalle strutture territoriali a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha riformato in modo organico il lavoro sportivo.

    La circolare stabilisce che non sono soggetti a obbligo assicurativo Inail gli associati e i soci che svolgono attività di istruttore sportivo o amministrativo-gestionale all’interno di ASD e SSD in assenza di un formale contratto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

     Viene quindi esclusa la possibilità di applicare la norma generale dell’articolo 4, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 1124/1965 che include nell’assicurazione anche i soci che prestino attività manuale o non manuale.

    Il quadro normativo: prevalenza della disciplina speciale

    Secondo la circolare Inail , il decreto legislativo n. 36/2021 costituisce normativa speciale rispetto alla disciplina generale del Testo Unico per l’assicurazione contro gli infortuni (D.P.R. n. 1124/1965). Infatti, l’articolo 25, comma 5, del decreto prevede che alle fattispecie non regolate dalla nuova normativa si applichino, in quanto compatibili, le norme generali. Tuttavia, nel caso del lavoro sportivo, l’articolo 34 dello stesso decreto stabilisce che l’obbligo assicurativo riguarda esclusivamente i lavoratori subordinati – quindi in presenza di un regolare contratto.

    Di conseguenza, un socio o associato che svolga attività di allenatore, istruttore o figura similare non è automaticamente assicurato Inail se tale attività non è inquadrata formalmente come rapporto di lavoro. Il vincolo associativo o la semplice partecipazione alla vita associativa non sono sufficienti per far scattare la tutela. Un'interpretazione estensiva in senso favorevole all’obbligo assicurativo, come chiarisce la circolare, contrasterebbe con il principio di tassatività delle previsioni assicurative e con i limiti soggettivi e oggettivi dell'attuale sistema tutelare.

    Niente tutela INAIL in assenza di contratto anche per attività amministrative

    La stessa logica vale anche per le attività di tipo amministrativo-gestionale. L’articolo 37 del decreto legislativo n. 36/2021 consente che queste mansioni, se svolte mediante un contratto di collaborazione co.co.co., siano coperte da assicurazione Inail dal 1° luglio 2023. Tuttavia, anche in questo caso, l’assicurazione è esclusa se manca il contratto formale.

    L’Inail ricorda che prima della riforma tali prestazioni erano considerate “redditi diversi” e quindi escluse dalla tutela. Oggi, ai fini dell’obbligo assicurativo, è necessario che il collaboratore rientri tra i lavoratori parasubordinati di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile e riceva un compenso fiscalmente assimilato a quello del lavoro dipendente.

    Pertanto, se un socio svolge attività di front office, accoglienza o gestione pagamenti all’interno di una ASD o SSD, ma senza essere titolare di un contratto di co.co.co., non rientra nella copertura assicurativa. La disciplina speciale contenuta nel decreto legislativo n. 36/2021 ha un carattere prevalente e non può essere integrata con la normativa generale in assenza di espressa previsione legislativa.

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    RASD chi può operare? come si fa il cambio di legale rappresentante?

    Con l’entrata in vigore del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) devono gestire online numerosi adempimenti legati all'iscrizione, all’aggiornamento dei dati e alle comunicazioni obbligatorie.  Sono state recentemente pubblicate numerose faq nell'area riservata del Registro .

     Ne proponiamo alcune che chiariscono  alcuni aspetti operativi e amministrativi più richiesti in tema di soggetti abilitati ad operare sul RASD , in primo luogo il legale rappresentante.

    Posso operare nel Registro in attesa dell’approvazione della domanda?

    Sì. La normativa stabilisce che l’iscrizione al RASD ha validità a partire dalla data di presentazione della domanda, non dalla sua approvazione. Questo significa che gli atti compiuti dalla ASD/SSD sono validi fin da subito, anche se la domanda è ancora in fase di verifica da parte del Dipartimento per lo sport.

    Come si richiede il certificato di iscrizione al RASD?

    Per ottenere il certificato di iscrizione, il legale rappresentante dell’ente deve accedere al portale registro.sportesalute.eu con le proprie credenziali e seguire la procedura guidata “Scarica certificato”.

    Il certificato può essere richiesto anche da chiunque vi abbia interesse, secondo l’art. 8 del d.lgs. 39/2021.

    Cosa fare in caso di cambio del legale rappresentante dell’ASD/SSD?

    In caso di modifica del legale rappresentante, l’Organismo sportivo affiliato deve inserire nel sistema i dati del nuovo rappresentante, compreso il codice fiscale. 

    Dopo l’inserimento:

    • Il nuovo legale rappresentante potrà accedere al RASD e richiedere nuove credenziali.
    • L’utenza del precedente rappresentante verrà disattivata.

    È possibile operare sul RASD anche come intermediari ex lege 12/1979?

    Sì, il portale RASD consente di delegare soggetti esterni, come intermediari abilitati (es. consulenti del lavoro). 

    I delegati operano per conto del legale rappresentante, ma se uno studio già gestisce il Libro Unico del Lavoro (LUL) con numerazione propria, può continuare ad usare la propria modalità senza obbligo di utilizzare il RASD per gli adempimenti legati al personale.

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    Società sportive dilettantistiche: il documento del CNDCEC

    Il CNDCEC informa della pubblicazione del Documento intitolato “Le Società Sportive Dilettantistiche: profili civilistici e fiscali. Novità introdotte dal d.lgs. n. 36/2021” realizzato nell’ambito dell’area di delega “Diritto societario”.

    Vediamo i principali contenuti.

    Società sportive dilettantistiche: il documento del CNDCEC

    Lo studio dei commercialisti esamina l’attuale disciplina delle società sportive dilettantistiche contenuta negli artt. 6-12 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 e dal d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120, nonché la relativa disciplina fiscale. 

    Il documento nella prima parte si concentra sui tipi societari utilizzabili, sui requisiti statutari inderogabili prescritti, nonché su alcune peculiarità della disciplina delle società sportive dilettantistiche, quale ad esempio la c.d. lucratività attenuata, ovvero l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società. 

    Diversamente, nella seconda parte si esaminano i profili strettamente fiscali, soffermandosi sulla normativa di riferimento e sui regimi agevolati. 

    Inoltre sono individuate alcune criticità correlate al difficile coordinamento tra la disciplina di diritto societario – come incisa dal già menzionato d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 -, la normativa fiscale e le indicazioni fornite dalle federazioni sportive di riferimento che possono comportare, anche a livello pratico, dubbi interpretativi nella redazione degli statuti.

    Società sportive dilettantistiche: aspetti fiscali

    Il documento dei Commercialisti evidenzia come, rispetto alle importanti novità introdotte in ambito civilistico dal punto di vista formale quali:

    • aggiornamento statutario con previsione di nuove clausole, 
    • iscrizione in un nuovo Registro sostitutivo nelle funzioni del Registro CONI,
    • incompatibilità amministratori, e altro

    oltre che dal punto di vista sostanziale quali:

    • esercizio prevalente di attività sportive dilettantistiche, 
    • dicotomia tra attività sportive e attività diverse

    nonché in materia lavoro, la riforma dello Sport ha avuto un impatto limitato sotto il profilo tributario per le società sportive dilettantistiche.

    In base a quanto previsto dal Dlgs. n. 36/2021, in parte già previste nella versione previgente dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vi è la necessità per le SSD di attingere, quale disciplina di riferimento, a norme collocate al di fuori dei cinque decreti di riforma del diritto sportivo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

    • il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi – Tuir); 
    • il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Disciplina dell’imposta sul valore aggiunto); 
    • il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo).

    Per l’imposizione diretta, lo stesso d.lgs. n. 36/2021 all’art. 36, comma 2, conferma quanto sottolineando come “per tutto quanto non regolato dal presente decreto, è fatta salva l’applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”

    Una prova ulteriore è data dalla facoltà per le SSD che presentano determinati requisiti di applicare lo specifico regime contabile e fiscale di favore proprio degli enti associativi rappresentato dal regime agevolato di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398co sì come risulta fruibile ex art. 90, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289 la decommercializzazione delle attività e delle operazioni rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici disciplinata dall’art. 148, comma 3, Tuir e, ai fini Iva, dall’art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633/7279 nonché le norme in materia di raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali connesse a scopi istituzionali di cui all’art. 25, comma 2, legge 13 maggio 1999 n. 133. 

    Risulta invece preclusa alle SSD l’applicazione del regime forfettario ai fini delle imposte sui redditi di cui all’art. 145 del Tuir. 

    Si rimanda al documento in oggetto per ulteriori approfondimenti.

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    Sicurezza manifestazioni sport equestri: nuovo DPCM

    Il recente Decreto  del dipartimento per lo sport dell'8 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2025, introduce nuove normative riguardanti la sicurezza, la salute e il benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico nelle manifestazioni equestri che si svolgono al di fuori degli impianti autorizzati. Il provvedimento nasce dalla necessità di regolamentare eventi pubblici e popolari con equidi, garantendo standard elevati di tutela della salute  per tutti i soggetti coinvolti.

    Ecco una breve sintesi delle misure previste con una tabella sulle scadenze previste per alcuni  aspetti. Il decreto è già in vigore e si applica alle

    istanze presentate a partire dal 11 marzo 2025

    Qui il testo integrale con gli allegati tecnici di dettagliio.

    Sicurezza e tutela animali atleti e pubblico

    Il decreto prevede nello specifico  in tema di salute degli animali:

    • Vietato l'uso di cavalli sotto i 4 anni.
    • Divieto di impiego di cavalli purosangue inglese nelle corse di velocità.
    • Obbligo di visite veterinarie prima dell'evento.
    • Presenza obbligatoria di un medico veterinario ippiatra, garantita dagli organizzatori,  e di un veterinario della ASL.
    • Il  medico veterinario dell'ASL deve compilare una scheda tecnica dopo ogni manifestazione e trasmetterla entro 7 giorni all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna – Centro di Referenza per il Benessere Animale. Successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, l'Istituto deve inviare una relazione alla Direzione Generale della Salute Animale del Ministero della Salute, basata sui dati raccolti nelle schede tecniche.

    Per la protezione di atleti e pubblico:

    • Fantini obbligati a indossare caschi e protezioni conformi.
    • Divieto di partecipazione per fantini con precedenti per maltrattamento animale.
    • Istituzione di un elenco nazionale di tecnici esperti incaricati di valutare e certificare la sicurezza del terreno su cui si svolgono le manifestazioni equestri.  Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste deve pubblicare entro 30 giorni l’elenco ufficiale dei tecnici attualmente autorizzati La formazione di nuovi tecnici sarà regolamentata da un decreto specifico e dovrà concludersi entro 90 giorni. I tecnici già operativi prima dell’entrata in vigore del decreto verranno automaticamente inseriti nell’elenco.
    •  Obbligo di delimitazione sicura del tracciato con barriere e materiali ammortizzanti. ( dettagli negli allegati al decreto)

    Si ribadiscono inoltre:

    • Divieto assoluto di sostanze dopanti per cavalli e fantini.
    • Obbligo di controlli a campione prima e dopo le gare.

    Procedure di autorizzazione e segnalazione

    Le manifestazioni devono essere autorizzate dall'autorità competente.

    Segnalazione semplificata per eventi già approvati: Se un evento è stato autorizzato almeno una volta negli ultimi quattro anni, l'ente organizzatore può evitare una nuova richiesta di autorizzazione e presentare una segnalazione all'autorità competente. Questa segnalazione deve includere:

    • Dichiarazioni sostitutive attestanti il rispetto delle condizioni di sicurezza.
    • Relazione tecnica asseverata con elaborati tecnici aggiornati.

    L'autorità competente ha 60 giorni per esprimersi: se non interviene, l'evento si considera autorizzato.

    Se vengono riscontrate carenze, l'ente organizzatore ha 30 giorni per adeguarsi.

    Una relazione annuale sulle manifestazioni equestri deve essere inviata entro il 30 novembre di ogni anno dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna – Centro di Referenza per il Benessere Animale,  alla Direzione Generale della Salute Animale del Ministero della Salute.

    Questa relazione si basa sulle schede tecniche che i medici veterinari delle ASL devono trasmettere entro 7 giorni dalla fine di ogni manifestazione.

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    Statuti ASD e SSD: parte il Comitato di verifica

    Con un avviso del 26 febbraio il Dipartimento per lo Sport informa dell'insediamento del Comitato permanente per la verifica della conformità ai principi fondamentali del CIP e del CONI degli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche

    Vediamo i dettagli.

    Statuti ASD e SSD: parte il Comitato di verifica

    Presso il Dipartimento per lo Sport si è insediato il Comitato permanente per la verifica della conformità ai principi fondamentali del CIP e del CONI con riguardo agli statuti delle:

    • ASD associazioni sportive dilettantistiche 
    • SSD società sportive dilettantistiche 

    affiliate a organismi sportivi riconosciuti da CONI e CIP. 

    Il Comitato è composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo Sport, ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis del decreto legislativo n. 39/2021.

    Nell’ambito del Comitato, i rappresentanti del CONI attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CONI e i rappresentanti del CIP attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CIP.

    Il Dipartimento ha trasmesso una nota informativa a tutti gli organismi sportivi.

    Attenzione al fatto che, le attività di verifica riguarderanno gli Statuti allegati alle nuove domande di iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive Dilettantistiche presentate a decorrere dalla data del 24 febbraio 2025.

  • Riforma dello Sport

    Contributi INPS per pro gamer e cyber atleti nello sport digitale

    L’INPS, nella Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, dedicata al trattamento previdenziale delle nuove "attività di content creator" ,   ha specificato  in particolare  anche gli obblighi contributivi per gli sportivi impegnati nell’ambito  del gioco digitale, con particolare riferimento ai pro gamer e ai cyber atleti.

    E sports e pro gamer cosa sono?

    RIcordiamo innanzitutto  che per eSport, si intendono  gli sport elettronici, ovvero i tornei di videogiochi che da molti anni ormai sono organizzati  in vere e proprie gare sportive,  alle quali i giocatori possono partecipare in forma individuale o a squadre.

     Il settore  si è sviluppato in maniera esponenziale  a partire dagli anni Novanta  in particolare con la  modalità multiplayer online e con la  diffusione delle piattaforme di streaming online, in particolare YouTube e Twitch.

    Secondo alcuni commentatori gli eSport prevedono una preparazione e un’esecuzione simile agli sport fisici. Infatti in  Italia già dal 2020 sono in corso le procedure di  riconoscimento degli eSport come disciplina sportiva.

    Il 10 ottobre 2023, l’Osservatorio Italiano Esports ha presentato alla Camera dei Deputati il primo White Paper sugli Esports e il Gaming in Italia. Il documento raccoglie le analisi di oltre 70 operatori del settore e propone dieci soluzioni per favorire la crescita degli Esports nel Paese, affrontando sette tematiche chiave, tra cui regolamentazione, professioni, industria, inclusività, cultura del gaming, nuove tecnologie e supporto agli sviluppatori. 

    I pro gamer sono i giocatori  degli sport elettronici impegnati professionalmente nelle competizioni digitali, 

    Inquadramento previdenziale pro gamer

    I Pro gamer secondo INPS possono essere inquadrati all’interno del lavoro sportivo se l’attività è riconosciuta dal CONI e registrata nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. 

    1. In questi casi, la disciplina previdenziale applicabile è quella del lavoro sportivo, con iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) se si tratta di eventi con finalità promozionali o artistiche.
    2.  Tuttavia, se l’attività viene svolta in modo indipendente e senza un’organizzazione sportiva di riferimento, l’inquadramento previdenziale può avvenire nella Gestione Separata dell’INPS come lavoratore autonomo o occasionale.

    Sportivi digitali e team di e-sport

    Un ulteriore livello di regolamentazione riguarda gli sportivi che operano tramite squadre o team di eSport, i quali possono stipulare contratti di lavoro subordinato o autonomo con le proprie organizzazioni.

    In tali casi, il rapporto lavorativo può essere soggetto a contribuzione previdenziale come per i lavoratori sportivi tradizionali, con obbligo di versamento dei contributi da parte della società sportiva o dell’organizzazione di riferimento. 

    L’INPS evidenzia anche che i pro gamer e altri atleti digitali che monetizzano la loro immagine attraverso piattaforme online e sponsorizzazioni devono prestare attenzione all’inquadramento fiscale e previdenziale dei propri compensi, per evitare irregolarità. 

  • Riforma dello Sport

    EBISport versamenti sospesi per problemi tecnici

    Il fondo per il lavoro sportivo EBisport ha comunicato ieri  la sospensione delle procedure di versamento dei contributi  dovuti  per problemi tecnici, non meglio precisati.  L'adempimento potrà essere effettuato senza oneri aggiuntivi non appena il flusso sarà ripristinato.  

    L'ente precisa quindi  la procedura alternativa da utilizzare .

    Nell'articolo un riepilogo dell'obbligo contributivo dell'ente bilaterale istituito da Confederazione dello Sport,SLC-CGIL, FISASCAT-CISL,UILCOM-UIL per sostenere l'

    apprendistato professionalizzante, il monitoraggio del mercato del lavoro nel settore, i progetti di formazione e l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro del settore sportivo.

    Versamenti Ebisport: cosa fare per adempiere

    Questo il testo del comunicato :

    a seguito di un problema tecnico il versamento della contribuzione prevista dall’art. 3 del CCNL mediante modello di pagamento F24 sezione INPS codice tributo EBIS e l’indicazione nel flusso UNIEMENS dei dati relativi è sospeso.

    La contribuzione potrà essere versata, non appena ripristinato il flusso , tramite F24 e rettifica UNIEMENS anche per sanare periodi pregressi, senza ulteriori oneri.

     Qualora le società aderenti lo ritenessero opportuno,  si potrà procedere mediante versamento mezzo bonifico bancario sul conto corrente 

    • BNL IBAN IT03O0100503225000000001567, 

    indicando il periodo di riferimento ed il numero di dipendenti e/o collaboratori al quale il versamento si riferisce.  Copia del bonifico effettuato dovrà essere inviata all’indirizzo mail [email protected] con l’auspicio di una rapida risoluzione del problema per il quale ci scusiamo con gli iscritti.

    Ebisport: misura e istruzioni per il versamento dei contributi

     Si ricorda il versamento della contribuzione è da effettuare  successivamente all’invio della scheda di adesione scaricabile dal sito www.ebisport.it, deve avvenire mediante modello di pagamento F24 inserendo nella sezione “INPS” il codice tributo EBIS.

    La risoluzione 03/E del 5/1/2018 dell’Agenzia delle Entrate specificava in merito che “in sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza esclusivamente della colonna “importi a debito versati”, indicando: – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente; – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS dell’azienda; – nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di riscossione del contributo, nel formato “MM/AAAA”. La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata”.

    La contribuzione prevista dal CCNL è attualmente pari a contributo stabilito nella misura

     dello 0,10%, a carico della parte datoriale e

     dello 0,05% a carico del lavoratore, 

    calcolati sulla retribuzione complessiva mensile del lavoratore subordinato o sul compenso lordo del Collaboratore Coordinato e Continuativo.

    da versare mensilmente 

    Per sanare periodi pregressi, qualora la stessa fosse tardiva, si procederà mediante versamento mezzo bonifico bancario sul conto corrente BNL IBAN IT03O0100503225000000001567, in quanto, l’eventuale utilizzo del modello di pagamento F24, comporterebbe l’obbligo di rettifica dei modelli UNIEMENS già  inviati per il periodo. Nella causale del bonifico si dovrà indicare il periodo di riferimento ed il numero di dipendenti a tempo indeterminato al quale il versamento si riferisce.

    Copia del bonifico effettuato dovrà essere inviata all’indirizzo mail [email protected]

    Ebisport : codice contratto INPS

    Si ricorda infine che l’INPS, con messaggio n. 346 del 24/01/2018, ha comunicato il codice contratto attribuito al CCNL degli impianti e delle attività sportive profit e no profit: 

    • Codice “479” avente il significato di “CCNL per i dipendenti di impianti e attività sportive – CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA”