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Contributi INPS per pro gamer e cyber atleti nello sport digitale
L’INPS, nella Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, dedicata al trattamento previdenziale delle nuove "attività di content creator" , ha specificato in particolare anche gli obblighi contributivi per gli sportivi impegnati nell’ambito del gioco digitale, con particolare riferimento ai pro gamer e ai cyber atleti.
E sports e pro gamer cosa sono?
RIcordiamo innanzitutto che per eSport, si intendono gli sport elettronici, ovvero i tornei di videogiochi che da molti anni ormai sono organizzati in vere e proprie gare sportive, alle quali i giocatori possono partecipare in forma individuale o a squadre.
Il settore si è sviluppato in maniera esponenziale a partire dagli anni Novanta in particolare con la modalità multiplayer online e con la diffusione delle piattaforme di streaming online, in particolare YouTube e Twitch.
Secondo alcuni commentatori gli eSport prevedono una preparazione e un’esecuzione simile agli sport fisici. Infatti in Italia già dal 2020 sono in corso le procedure di riconoscimento degli eSport come disciplina sportiva.
Il 10 ottobre 2023, l’Osservatorio Italiano Esports ha presentato alla Camera dei Deputati il primo White Paper sugli Esports e il Gaming in Italia. Il documento raccoglie le analisi di oltre 70 operatori del settore e propone dieci soluzioni per favorire la crescita degli Esports nel Paese, affrontando sette tematiche chiave, tra cui regolamentazione, professioni, industria, inclusività, cultura del gaming, nuove tecnologie e supporto agli sviluppatori.
I pro gamer sono i giocatori degli sport elettronici impegnati professionalmente nelle competizioni digitali,
Inquadramento previdenziale pro gamer
I Pro gamer secondo INPS possono essere inquadrati all’interno del lavoro sportivo se l’attività è riconosciuta dal CONI e registrata nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
- In questi casi, la disciplina previdenziale applicabile è quella del lavoro sportivo, con iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) se si tratta di eventi con finalità promozionali o artistiche.
- Tuttavia, se l’attività viene svolta in modo indipendente e senza un’organizzazione sportiva di riferimento, l’inquadramento previdenziale può avvenire nella Gestione Separata dell’INPS come lavoratore autonomo o occasionale.
Sportivi digitali e team di e-sport
Un ulteriore livello di regolamentazione riguarda gli sportivi che operano tramite squadre o team di eSport, i quali possono stipulare contratti di lavoro subordinato o autonomo con le proprie organizzazioni.
In tali casi, il rapporto lavorativo può essere soggetto a contribuzione previdenziale come per i lavoratori sportivi tradizionali, con obbligo di versamento dei contributi da parte della società sportiva o dell’organizzazione di riferimento.
L’INPS evidenzia anche che i pro gamer e altri atleti digitali che monetizzano la loro immagine attraverso piattaforme online e sponsorizzazioni devono prestare attenzione all’inquadramento fiscale e previdenziale dei propri compensi, per evitare irregolarità.
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ASD: la Cassazione chiarisce i requisiti per il regime di favore
Con l'ordinanza n 31924/2024 la Corte di Cassazione, ha stabilito che che ai fini dell'applicazione del regime di favore (di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991), previsto per le Associazioni Sportive Dilettantistiche è necessario non soltanto il rispetto dei formali adempimenti previsti, ma anche l'effettivo svolgimento di un'attività non lucrativa da parte dell'ente.
Vediamo il caso giunto dinanzi ai giudici.
ASD: requisiti per il regime di favore
Una ASD è ricorsa presso la CTP per impugnare un avviso di accertamento con cui l'ADE a seguito del controllo della posizione fiscale della società intimata, verificata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2013, disconosceva all'Associazione la qualifica di ASD e determinava un reddito d' impresa imponibile a fini IRES, IRAP e IVA.
La CTP accoglieva il ricorso della ASD inducendo l'Agenzia a proporre appello avanti la Corte di giustizia tributaria di secondo grado CGT, evidenziando:
- l'omessa indicazione nella denominazione della natura "sportiva" e "dilettantistica" delle attività poste in essere dall'associazione;
- la presentazione tardiva del Modello EAS;
- la pubblicizzazione dell'attività dell'ente alla stregua di un'attività commerciale;
- la mancata tenuta dei libri sociali;
- la mancanza di elementi rappresentativi della democraticità e della effettività della vita associativa dell'ente;
- la mancanza di percezione da parte dei "nuovi soci" di essere iscritti ad un ente sportivo;
- l'approvazione del rendiconto attuata da appena quattro soci;
- l'omessa valutazione complessiva sia della condotta dell'ente sia della documentazione allegata a sostegno della propria tesi.
La CGT ha respinto l'appello, osservando che:
- la dicitura per esteso di "Associazione Sportiva Dilettantistica" non è prevista a pena di decadenza;
- che dalla presentazione tardiva del modello EAS, circostanza incontestata, non deriva alcuna conseguenza, trattandosi di adempimento con finalità meramente informative;
- che la pubblicizzazione della propria attività su un sito internet, peraltro contestata e priva di riscontri probatori, non è prerogativa esclusiva delle attività commerciali;
- che la mancanza del requisito di democraticità non può essere desunta dalla riscontrata ridotta partecipazione dei soci alle assemblee societarie né dalla omessa tenuta di un libro dei soci;
- che l'associazione assolveva comunque alla finalità di contabilizzazione dei propri associati e monitoraggio degli stessi mediante la raccolta e conservazione di schede archiviate presso la sede;
- che lo status effettivo di una associazione sportiva dilettantistica della stessa e la sua eventuale commercialità non può farsi discendere da sensazioni assolutamente soggettive, quali le percezioni dei soci.
Contro tale decisione l'Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione fondato su unico motivo.
In dettaglio, l'Agenzia deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., "Violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 148 e 149 del D.P.R. 917/86 e dell'art. 2697 c.c.", per aver la CTR annullato l'avviso di accertamento senza verificare in concreto l'effettivo esercizio dell'attività dell'ente in conformità alle finalità statutarie.
Secondo l'Ufficio, la violazione degli obblighi statutari costituisce, invece, sintomo dell'esercizio di una attività difforme da quella istitutiva dell'ente e giustificativa della qualificazione di ASD, senza finalità di lucro.
In particolare, la non osservanza degli obblighi di comunicazione dei dati ai fini della non imponibilità dei ricavi, così come dei principi di democraticità, uguaglianza e collegialità degli organi assembleari, comporta la perdita della qualifica di ente non commerciale, sviando l'ente da quelle finalità "non di lucro" per cui è stata costituita.
La CTR aveva errato nel ritenere non rilevanti gli elementi denunziati, che erano in realtà sintomatici dell'assenza di democraticità dell'ente e dell'assenza di una effettiva vita associativa nonché della fondatezza della contestazione della perdita della qualifica di ente non commerciale e dei benefici fiscali connessi.
Il motivo secondo la Cassazione è ammissibile, in quanto non chiede una rivalutazione degli accertamenti in fatto ma denunzia una difettosa applicazione dei principi in materia e un c.d. "vizio di sussunzione" cioè una erronea riconduzione del fatto materiale alla fattispecie legale (Cass. n. 21772 del 2019).La censura va ricondotta al paradigma della "falsa applicazione di norme di diritto", che consiste nel controllare se la fattispecie concreta (assunta così come ricostruita dal giudice di merito e, dunque, senza che si debba procedere ad una valutazione diretta a verificarne l'esattezza e meno che mai ad una diversa valutazione e ricostruzione o apprezzamento ricostruttivo), è stata ricondotta a ragione o a torto alla fattispecie giuridica astratta individuata dal giudice di merito come idonea a dettarne la disciplina oppure al contrario doveva essere ricondotta ad altra fattispecie giuridica oppure ancora non era riconducibile ad una fattispecie giuridica astratta, sì da non rilevare in iure, oppure ancora non è stata erroneamente ricondotta ad una certa fattispecie giuridica cui invece doveva esserlo, essendosi il giudice di merito rifiutato expressis verbis di farlo.
La Corte di Cassazione ha già affermato con la recente sentenza n 6361/2023 che "Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell' art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell'art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) del D.P.R. n. 917 del 1986 .
Alla formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l'esigenza di una verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f ) degli artt. 148, comma 8, del vigente D.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata" (v. Cas. N. 30008 del 2021 ed altra giurisprudenza ivi citata; più recentemente, v. anche Cass. n. 6361 del 2023).
Si è precisato che se è vero che l'applicabilità della disposizione è subordinata, innanzitutto, ad un requisito formale, cioè all'affiliazione dell'associazione alle federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi), tuttavia il possesso di questo requisito non è sufficiente, essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.In particolare, si è evidenziato in varie sentenze che le esenzioni d' imposta a favore delle associazioni non lucrative – e, specificamente, delle associazioni sportive dilettantistiche dipendono non dalla veste giuridica assunta dall'associazione (o, quantomeno, non soltanto da quella), bensì dall'effettivo esercizio di un'attività senza fine di lucro, sicché l'agevolazione fiscale (ma a n c h e quella contributiva) non spetta in base al solo dato formale (estrinseco e neutrale) dell'affiliazione al CONI, bensì per l'effettivo svolgimento dell'attività considerata, il cui oner probatorio incombe sul contribuente.
Sotto lo specifico profilo dell'onere probatorio, poi, va considerato che gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale (come si evince dall'art. 111, comma 2, ora 148 comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986 ), potendo anche le associazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale.
L'accertamento sulla spettanza del regime agevolato deve essere compiuto, oltre che sul piano formale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni dell'ente sono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'associazione sportiva.
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi esposti, poiché ha riconosciuto la natura non commerciale dell'ente – e, conseguentemente, il regime di agevolazione tributaria previsto per gli enti non aventi natura commerciale – in ragione dei soli dati formali, peraltro non valutati in tutti i loro aspetti, omettendo di verificare la natura (in tesi, non lucrativa) dell'attività in concreto esercitata, come se incombesse sull'Ufficio l'onere di provare l' insussistenza dei requisiti per accedere alle agevolazioni in oggetto.
La sentenza non appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte neppure nella considerazione di singoli elementi laddove ha svalutato o minimizzato il rilievo delle violazioni denunziate.Il ricorso deve essere accolto e, cassata di conseguenza la sentenza impugnata, la causa va rinviata al giudice del merito.
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Gestione separata sportivi: nuovo codice attività INPS
Con il messaggio 4189 del 10 dicembre 2024 INPS comunica l'istituzione di un nuovo codice attività del flusso Uniemens Gestione separata collegato ai tipi rapporto D1 – D2 – D3
La novità si è resa necessaria a seguito del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, con il quale è stata data attuazione alla legge delega 8 agosto 2019, n. 8 cd "Riforma dello sport".
ln particolare, uno dei decreti attuativi della riforma (decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120) ha previsto l’obbligo in capo alla Federazione sportiva nazionale o alla Disciplina sportiva associata o all’Ente di promozione sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A., di comunicare ai Centri per l’impiego :
- ogni singola prestazione svolta dai direttori di gara o dai soggetti comunque preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, operanti nel settore dilettantistico, o
- o la loro designazione per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi,
che vanno comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.
Codice attività Uniemens Gestione separata – arbitri
Per consentire l’individuazione puntuale dei compensi erogati ai soggetti a
- direttori di gara arbitri e
- soggetti deputati alla verifica dellaregolarita delle competiioni sportive dilettantistiche
e a integrazione delle indicazioni fornite al paragrafo 10.1.1 della circolare n. 88/2023, si comunica che tra le attività collegate al “Tipo rapporto” D1 – D2 – D3 è stato definito il seguente <Codice attività>: 32 “Arbitri – UNIArbitri – art. 25, 6ter D.Lgs 36/21”.
Tale codice deve essere inserito obbligatoriamente nel flusso Uniemens nell’elemento <Codice attività> per individuare i soggetti come sopra descritti.
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Contributi per EPS: domande entro il 15 ottobre per Alimentiamo lo sport
Il Dipartimento dello sport ha pubblicato in data 30 settembre, l' avviso con le regole per il bando alimentiamo lo sport 2024.
Beneficiari delle risorse sono gli enti di promozione dello sport.
Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali solo ed esclusivamente gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico.
Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a € 4.271.475,00.
Le domande di contributo presentate dagli enti di promozione sportiva dovranno pervenire, solo ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], entro le ore 12 del giorno 15 ottobre 2024, pena l’inammissibilità della domanda.
Tutti i fac simile per presentare la domanda sono disponibili nell'avviso in allegato, clicca qui per i dettagli
Alimentiamo lo sport: cosa riguarda il progetto
L'avviso ha per oggetto la selezione di progetti volti a realizzare una o più delle seguenti finalità:
- a) valorizzare la connessione tra lo sport, la salute e l’educazione alimentare, promuovendo momenti di condivisione dell’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione e di miglioramento della condizione psicofisica di ognuno, sottolineando la correlazione tra tali aspetti e l’educazione alimentare, attraverso attività che mostrino un approccio integrato all’attività fisica, all’importanza di una dieta sana, equilibrata e rispettosa dell’ambiente e ai rispettivi riflessi sulla salute;
- b) promuovere la diffusione della pratica sportiva anche tra le fasce deboli della popolazione e nelle aree disagiate o scarsamente popolate, rendendola un momento di aggregazione e di superamento delle disuguaglianze in un’ottica di coesione sociale e di rafforzamento del senso di comunità, coinvolgendo attori del territorio e privilegiando l’apertura degli eventi a tutti, attraverso misure come la gratuità totale o parziale dell’evento, la rimozione di barriere architettoniche, la valorizzazione degli spazi pubblici, nonché l’utilizzo di soluzioni ecosostenibili per la realizzazione degli eventi e di forme di mobilità condivisa per raggiungere i luoghi di svolgimento;
- c) favorire il coinvolgimento delle scuole, fin da quella dell’infanzia, attraverso attività ludiche e ricreative che introducano fin da piccoli all’importanza del gioco e dell’attività sportiva come momento di sviluppo personale e relazionale, nonché di socializzazione e di educazione al rispetto degli altri, in un’ottica di crescita non solo individuale maanche del senso di socialità e di comunità;
- d) promuovere iniziative di condivisione intergenerazionale di esperienze, buone pratiche e memorie di vita, rivolte soprattutto ai giovani ma con il coinvolgimento di ogni fascia della popolazione, al fine di incentivare l’esercizio fisico a tutte le età e consentire lo scambio e la condivisione del vissuto di diverse generazioni, anche attraverso il supporto di associazioni culturali o altri enti che preservino la memoria storica dello sport sui territori.
Alimentiamo lo sport 2024: durata dei progetti e importo del contributo
Viene precisato che saranno ammessi alla valutazione progetti che abbiano la durata massima di 12 mesi con un budget economico congruo rispetto alla durata indicata. Questi ultimi aspetti saranno disciplinati con apposita convenzione.
Non è necessario indicare la data di inizio del progetto, purché le attività previste abbiano inizio nel primo semestre 2025.
La richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore a euro 280.000,00.
Alimentiamo lo sport 2024: erogazione dei contributi agli EPS
Il finanziamento verrà erogato in tre tranche sulla base di convenzioni sottoscritte con firma digitale tra il Capo del Dipartimento per lo Sport, o suo delegato, e il legale rappresentante del soggetto proponente, o il soggetto munito di specifici poteri, secondo quanto di seguito dettagliato:
- a. la prima tranche, pari al 30% del contributo concesso, sarà erogata alla presentazione di un piano esecutivo dettagliato delle attività;
- b. la seconda tranche, pari al 50% del contributo concesso, sarà erogata previa presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte e di un prospetto delle spese per l’intero importo erogato con la prima tranche e corredata della documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta pari almeno al 20% del contributo totale;
- c. il restante 20% del contributo concesso verrà erogato a conclusione del progetto, previa verifica amministrativa della documentazione, elencata nel punto 10 lett c dell'avviso di cui si tratta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente che deve pervenire entro 90 giorni dalla conclusione del progetto.
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Regime di favore ASD: come provarlo secondo la Cassazione
Il regime di favore previsto dalla Legge n 398/91 per le ASD associazioni sportive dilettantistiche decade se le stesse non possano provare con documentazione idonea la sussistenza dei requisiti sostanziali.
Questa è una delle importanti conclusioni della Sentenza n 13790 del 20 maggio 2024 della Cassazione.
Analizziamo maggiori dettagli.
Regime di favore ASD: secondo la Cassazione occorre provarlo
Nei fatti di causa l'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento poichè non accordava ad una Asd i benefici di cui all'articolo 148 Tuir ed alla legge. n. 398/1991 non avendo riscontrato i requisiti che dovevano invece contraddistinguerla.
Difatti la predetta Associazione non consegnava:
- i libri soci,
- il registro riepilogativo,
- copia delle fatture,
- né documentazione relativa a costi e spese.
Con successivo atto di autotutela venivano ridotti i ricavi accertati da euro 172.000 mila ad euro 132.000.
I Giudici di primo grado accoglievano il ricorso proposto riconoscendo in capo all'associazione i requisiti per fruire delle suddette agevolazioni, mentre la CTR cui faceva ricorso l'Agenzia, riformava la sentenza confermando l'accertamento impugnato.
L'ASD proponeva ricorso in Cassazione affidato a sette motivi cui ha resistito l'ufficio delle entrate.
Con la sentenza n.13790 del 20 maggio la Cassazione ha rigettato il gravame di controparte condannando l’ASD ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La Cassazione ha affermato che, nel caso di specie, la CTR ha reso una motivazione che rende ragione del percorso per giungere alla conclusione circa la fondatezza della ripresa fiscale.
Dopo aver stabilito che la mancanza dei requisiti sostanziali comporta la decadenza dal regime di favore, ed in particolare la mancata prova in ordine alla tracciabilità dei versamenti, la Corte ha chiarito che l'associazione non aveva documentato la voce "spese per rimborsi vari" per 65.748,00 euro ed ha osservato che al fine di verificare che l'assenza del fine di lucro rimanga confinata a mere clausole statutarie, occorre che l'associazione sia in grado di fornire all'amministrazione riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini ovvero altra utile documentazione per determinare il reddito e l'Iva.
Da ciò è stato concluso che "Qualora l'associazione non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 la stessa decade dal predetto regime di favore".
Relativamente alle contestazioni contenute nell'avviso di accertamento, si indica come la Asd "non ha istituito/conservato/esibito i registri e la documentazione contabile dell'anno di riferimento" e che ha "omesso l'esibizione delle fatture emesse e di tutta la documentazione relativa ai costi e spese dell'anno" , da ciò discendendo l'inosservanza di obblighi e comportamenti cui i beneficiari erano tenuti a pena di decadenza.
L’Asd ha contestato la decadenza dell'associazione dalle agevolazioni fiscali, sostenendo l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 25, comma 5, della legge n. 133/1999, così come modificato dall'articolo 19 Dlgs. n. 158/2015, quale misura sanzionatoria più favorevole e, quindi, avente efficacia retroattiva, non essendo divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione.
La Cassazione ha evidenziato che la decadenza dal beneficio in relazione alla non tracciabilità non costituisce un'ipotesi di sanzione, neppure impropria.
La dottrina evidenzia che le ipotesi di sanzione consistono in quelle "di situazioni di svantaggio per il contribuente che abbia violato determinati obblighi, che possono essere di due tipi: di carattere procedimentale, nel senso che al trasgressore vengano preclusi mezzi di tutela che altrimenti avrebbe o nel senso che vengano potenziati i normali poteri di accertamento dell'amministrazione… di carattere sostanziale, nel senso che viene maggiorata l'imposta, negando l'applicazione di deduzioni, di detrazioni, elevando l'imponibile o assumendo come fatti tassabili elementi che diversamente non lo sarebbero".
La Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: "La perdita di un'agevolazione fiscale, quando connessa al venir meno delle ragioni che giustificano la deroga al normale regime tributario, non costituisce una sanzione, neppure impropria, con la conseguenza che l'abolizione di un'ipotesi di decadenza dal relativo beneficio non configura una norma più favorevole ai sensi dell'art. 3 Dlgs. n. 472/1997. In particolare, l'abolizione da parte dell'articolo 19, legge. n. 158/2015 dell'ipotesi di decadenza dell'agevolazione accordata alle associazioni senza scopo di lucro dalla legge. n. 398/1991 per assenza dei tracciamenti dei versamenti, non configurando l'abolizione di una sanzione, non determina l'applicazione del principio del "favor rei", proprio in quanto la non tracciabilità dei versamenti determinava semplicemente il ripristino del regime fiscale ordinario. Ne consegue che alle condotte poste in essere sotto il vigore della pregressa disciplina si applica tuttora quest'ultima, dovendosi escludere la retroattività della norma abrogatrice".
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Vincolo sportivo: proroga al 2025
La riforma dello sport, sancita dal D.lgs. n.36/2021 e dal D.lgs. n.163/2022, ha modificato profondamente il vincolo sportivo.
Dal 1° luglio 2023, il vincolo è stato eliminato per il settore professionistico seguendo le regole dettate dalle singole federazioni sportive. Fino al 1° luglio 2024, per il settore dilettantistico il vincolo avrebbe dovuto essere applicabile solo ai rinnovi dei tesseramenti esistenti, ed essere eliminato nelle nuove collaborazioni
Il D.L. n. 89/2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2024, introduce ulteriori modifiche all'articolo 31 del D.Lgs. n. 36/2021.
In particolare, proroga di un anno, dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025, i termini per:
- l'abolizione del vincolo sportivo per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità.
- l'abolizione del vincolo sportivo previsto dalla federazione sportiva nazionale o dalla disciplina sportiva associata che non abbiano adottato i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre 2023.
Tutte le federazioni stanno adeguando in questo senso i propri regolamenti .
Il cambiamento intende consentire un passaggio graduale per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e alle società sportive dilettantistiche (SSD) alla nuova normativa che prevede di instaurare rapporti di lavoro annuali con diritto di recesso per l'atleta in qualsiasi momento.
A tutela delle associazioni e societa la riforma ha previsto il Premio di formazione tecnica a carico delle società che assumono per la prima volta giovani atleti di talento, destinato alle società che hanno contribuito alla sua preparazione ( vedi sotto i dettagli)
Vincolo sportivo: cos’è
Il vincolo sportivo è l' obbligo che un atleta assume al momento del tesseramento con una società sportiva, che lo lega a quella società per una durata prestabilita dalla federazione sportiva a cui la società è affiliata.
Questo vincolo impedisce all'atleta di tesserarsi contemporaneamente a enti della stessa federazione e intendeva garantire una certa stabilità alle società sportive, permettendo loro di pianificare gli investimenti e gli impegni sportivi. Inoltre, consente alle società di ottenere un riconoscimento economico per la formazione e lo sviluppo di giovani atleti talentuosi.
Prima della riforma, il vincolo sportivo era particolarmente controverso, soprattutto a livello dilettantistico. Mentre i professionisti avevano visto un'evoluzione della loro situazione contrattuale con il cd decreto Bosman, i dilettanti erano (sono , a seguito della proroga) ancora soggetti a lunghi rapporti obbligatori con le società sportive, con limitazione del diritto a spostarsi liberamente a causa del rapporto giuridico con l'associazione sportiva.
L’abolizione è giunta per i soli professionisti con il il decreto-legge PA-bis – convertito con L. n. 112/2023 – che all’art. 41, stabilisce che «a decorrere dal 1° luglio 2023, anche al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l’articolo 31, comma 1 del D.lgs. 36/2021 non si applica agli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica, per i quali le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni».
Per i professionisti – al fine di mitigare le conseguenze di questa abolizione – il relativo termine era stato prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.
Vincolo sportivo e Premio di formazione tecnica
Per tutelare gli investimenti fatti dalle società sportive nella formazione degli atleti, la riforma ha introdotto il Premio di Formazione Tecnica.
Questo incentivo è destinato alle società che stipulano un nuovo contratto di lavoro con atleti alla loro prima esperienza lavorativa. Il premio è ripartito proporzionalmente tra le società dilettantistiche che hanno contribuito alla formazione dell'atleta.
Le modalità e i parametri per la determinazione del premio sono stabiliti dalle singole federazioni sportive .
Il termine previsto per l definizione delle regole era fissato al 31 dicembre 2023.
Proroga vincolo sportivo le dichiarazioni di Abodi e Gravina
Il ministero dello sport Abodi aveva anticipato qualche giorno fa la decisione del governo dichiarando che
"Preso atto dell’impatto di prima applicazione della norma, si è resa necessaria la proroga per garantire una graduale, ma definitiva, entrata in vigore della nuova disciplina, tesa a bilanciare gli interessi degli atleti con quelli delle associazioni e società sportive, dilettantistiche e professionistiche".
Un comunicato del dipartimento specifica che «A partire dalla prossima settimana, il Ministro inviterà le parti interessate a una serie di audizioni con il gruppo di lavoro tecnico presso i propri uffici, per affrontare e risolvere strutturalmente le problematiche relative al tema riscontrate in questi mesi, nell’ambito di un quadro complessivo che comprende anche l’apprendistato sportivo e i premi di formazione».
Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha sottolineato l'importanza della decisione per la tutela dei vivai del settore calcistico «La tutela dei vivai è una delle priorità della Figc perché rappresentano un asset fondamentale per lo sviluppo dell’intero movimento calcistico italiano. Per questo ringrazio l’intero Governo e il Ministro Abodi, nonché tutte le forze politiche che si sono dimostrate sensibili all’argomento, per aver accolto l’appello che ho lanciato non più tardi di una settimana fa nella richiesta di proroga di un anno sull’abolizione del cosiddetto vincolo sportivo, un provvedimento fondamentale che consente alle società che credono nei settori giovanili il tempo necessario per riorganizzare il proprio lavoro in ottica di valorizzazione dei giovani».
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Statuti ASD e SSD: adeguamento in scadenza il 30 giugno
La disciplina applicativa della riforma dello sport dilettantistico è stata piu volte rimaneggiata dopo il decreto legislativo 36 2021, attuativo della legge delega, i due decreti correttivi e vari provvedimenti di prassi , tra l'altro spesso non del tutto coordinati tra loro.
Anche il decreto "Anticipi" (DL 145 2023 convertito con modificazioni in legge 191 2023) collegato alla legge di bilancio, ha messo mano allo scadenzario degli adempimenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche con due proroghe in materia di
- termini per adeguamento degli statuti delle ASD e
- scadenza delle comunicazioni obbligatorie ai centri per l'impiego per direttori di gara e arbitri.
Ricordiamo le novità e vediamo il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sull'esenzione dall'imposta di Registro delle modifiche statutarie e le novita di cui tenere conto e la procedura
Adeguamento statuti ASD proroga termini ed esenzione imposta di registro
Per quanto riguarda l'adeguamento degli statuti delle ASD e SSD alle nuove prescrizioni del capo I d.lgs 36 2021 il termine fissato dall'art 7 comma 1 quater al 31 dicembre 2023 viene fatto slittare al 30 giugno 2024.
Si ricorda che ai fini dell’imposta di registro, l’articolo 12, comma 2-bis26, del citato d.lgs. n. 36 del 2021 stabiliva che le modifiche statutarie adottate entro la data normativamente prevista «sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto».
Con la circolare 3 del 17 febbraio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, oltre alle modifiche riguardanti gli elementi di cui all’articolo 727 del d.lgs. n. 36 del 2021, sono da ricomprendere nel regime di esenzione dall’imposta di registro anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal citato Capo I dello stesso decreto, riguardanti, in particolare:
– la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali (articolo 9);
– la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori (articolo 11)
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Per quanto riguarda invece le comunicazioni obbligatorie dei periodi di lavoro da luglio a dicembre 2023 di direttori di gara e arbitri, la cui scadenza era fissata per il 31 gennaio 2024 , nella conversione in legge del decreto Milleproroghe un emendamento approvato alla Camera ha previsto un nuovo slittamento al 31 marzo 2024.
Le novità per gli statuti di ASD e SSD
Si ricorda che il mancato adeguamento comporta l'inammissibilità al Registro Nazionale delle Attività Sportive (R.A.S.D.) e la conseguente cancellazione d'ufficio. Anche i nuovi enti costituiti devono conformarsi a queste norme per essere ammessi al registro.
Ricordiamo di seguito le principali novità riguardanti gli statuti di SD e SS
- Attività Diverse dalle Istituzionali: ASD e SSD possono esercitare attività diverse da quelle istituzionali, se previste dallo statuto e se secondarie e strumentali rispetto alle attività principali. Le specifiche saranno definite da un provvedimento legislativo futuro.
- Sponsorizzazioni, rapporti promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, e gestione di impianti sportivi sono escluse dai limiti delle attività diverse.
- Distribuzione degli Utili: Deroga parziale al divieto di distribuzione degli utili per società e cooperative sportive dilettantistiche, che possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili all'aumento del capitale sociale o alla distribuzione di dividendi ai soci.
- Per SSD che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi, la quota di utili distribuibili aumenta all'80%, previa autorizzazione della Commissione Europea.
la procedura per l'Adeguamento degli statuti prevede in particolare:
- Convocazione dell'Assemblea Straordinaria: Per approvare il nuovo statuto secondo i quorum previsti.
- Registrazione all'Agenzia delle Entrate: Senza imposta di bollo né di registro.
- Trasmissione del Nuovo Statuto: Alla Federazione Sportiva di appartenenza e al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
Le associazioni di categoria hanno reso disponibili modelli di statuto già adeguati alla nuova normativa