• Riforma dello Sport

    ASD e SSD: Esclusione Inail per Istruttori e Amministrativi senza contratto

    Con la circolare n. 31 del 20 maggio 2025, l’Inail ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito all’obbligo assicurativo per i soggetti che operano nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e nelle Società Sportive Dilettantistiche (SSD).

     Il documento, in accordo con gli uffici del ministero del lavoro,  risponde a dubbi sollevati dalle strutture territoriali a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha riformato in modo organico il lavoro sportivo.

    La circolare stabilisce che non sono soggetti a obbligo assicurativo Inail gli associati e i soci che svolgono attività di istruttore sportivo o amministrativo-gestionale all’interno di ASD e SSD in assenza di un formale contratto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

     Viene quindi esclusa la possibilità di applicare la norma generale dell’articolo 4, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 1124/1965 che include nell’assicurazione anche i soci che prestino attività manuale o non manuale.

    Il quadro normativo: prevalenza della disciplina speciale

    Secondo la circolare Inail , il decreto legislativo n. 36/2021 costituisce normativa speciale rispetto alla disciplina generale del Testo Unico per l’assicurazione contro gli infortuni (D.P.R. n. 1124/1965). Infatti, l’articolo 25, comma 5, del decreto prevede che alle fattispecie non regolate dalla nuova normativa si applichino, in quanto compatibili, le norme generali. Tuttavia, nel caso del lavoro sportivo, l’articolo 34 dello stesso decreto stabilisce che l’obbligo assicurativo riguarda esclusivamente i lavoratori subordinati – quindi in presenza di un regolare contratto.

    Di conseguenza, un socio o associato che svolga attività di allenatore, istruttore o figura similare non è automaticamente assicurato Inail se tale attività non è inquadrata formalmente come rapporto di lavoro. Il vincolo associativo o la semplice partecipazione alla vita associativa non sono sufficienti per far scattare la tutela. Un'interpretazione estensiva in senso favorevole all’obbligo assicurativo, come chiarisce la circolare, contrasterebbe con il principio di tassatività delle previsioni assicurative e con i limiti soggettivi e oggettivi dell'attuale sistema tutelare.

    Niente tutela INAIL in assenza di contratto anche per attività amministrative

    La stessa logica vale anche per le attività di tipo amministrativo-gestionale. L’articolo 37 del decreto legislativo n. 36/2021 consente che queste mansioni, se svolte mediante un contratto di collaborazione co.co.co., siano coperte da assicurazione Inail dal 1° luglio 2023. Tuttavia, anche in questo caso, l’assicurazione è esclusa se manca il contratto formale.

    L’Inail ricorda che prima della riforma tali prestazioni erano considerate “redditi diversi” e quindi escluse dalla tutela. Oggi, ai fini dell’obbligo assicurativo, è necessario che il collaboratore rientri tra i lavoratori parasubordinati di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile e riceva un compenso fiscalmente assimilato a quello del lavoro dipendente.

    Pertanto, se un socio svolge attività di front office, accoglienza o gestione pagamenti all’interno di una ASD o SSD, ma senza essere titolare di un contratto di co.co.co., non rientra nella copertura assicurativa. La disciplina speciale contenuta nel decreto legislativo n. 36/2021 ha un carattere prevalente e non può essere integrata con la normativa generale in assenza di espressa previsione legislativa.

  • Riforma dello Sport

    Regime impatriati e dirigenti nel calcio: l’Agenzia chiarisce i requisiti

    Con la Risposta n. 138 del 2025, l’Agenzia delle Entrate affronta un caso particolarmente interessante nell’ambito del regime speciale per lavoratori impatriati.

     L’interpello riguarda un cittadino straniero che ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con una società calcistica professionistica italiana nel settembre 2022. 

    Il contratto, però, non era qualificabile come rapporto di lavoro sportivo professionistico ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ma regolato dal CCNL Dirigenti Industria, e inquadrava la figura come dirigente d’azienda. 

    Vediamo i dettagli della risposta del Fisco sull'applicabilità del regime agevolativo.

    Il caso del dirigente sportivo e il contratto extra decreto 36/2021

    Nell'interpello il contribuente ha rappresentato che il proprio contratto non era stato sottoscritto ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 36/2021, il quale disciplina i rapporti dei lavoratori sportivi, ma secondo la normativa civilistica ordinaria.

     Inoltre, ha chiarito che il ruolo ricoperto, ossia quello di Chief Football Officer, prevedeva funzioni di coordinamento tra la proprietà, l’area sportiva e i relativi dipendenti, senza svolgimento diretto di attività sportiva come quella tipica di un direttore sportivo o allenatore.

    Dal punto di vista fiscale, l’istante ha acquisito la residenza fiscale italiana nel 2023, trasferendo anche la residenza anagrafica in un comune italiano. 

    Non avendo fatto domanda per il regime agevolativo tramite il datore di lavoro, il contribuente chiedeva anche  se potesse comunque applicare il regime speciale per lavoratori impatriati direttamente nella dichiarazione dei redditi 2024 (relativa all’anno 2023), trattandosi del suo primo anno di residenza.

    La normativa e il chiarimento dell’Agenzia

    Nella risposta l'agenzia ricorda che il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, che prevede un regime agevolato per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel Paese, con le seguenti condizioni:

    •  assenza di residenza fiscale nei due anni precedenti, 
    • impegno a risiedere almeno due anni in Italia, e 
    • prestazione dell’attività lavorativa prevalentemente in Italia. 

    I redditi agevolati concorrono al reddito complessivo per il solo 30% del loro ammontare.

    Viene poi sottolineato che il successivo comma 5-quater dello stesso articolo, recentemente modificato  introduce una disciplina ad hoc per i lavoratori sportivi, limitando l'applicabilità dell’agevolazione solo a determinati casi, in base a soglie di reddito e al riconoscimento professionistico della disciplina da parte del CONI.

    Inoltre, dal 29 dicembre 2023, il nuovo decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha abrogato l’articolo 16, mantenendone tuttavia la validità per chi ha trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023.

    L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, prende atto delle dichiarazioni dell’istante e chiarisce che, in assenza di un contratto qualificabile come "sportivo" ai sensi della normativa vigente, e in presenza degli altri requisiti, è possibile accedere al regime impatriati ordinario.

     In particolare, l’Agenzia evidenzia che il contratto è regolato dal CCNL dirigenti, non è soggetto alle norme sui lavoratori sportivi in quanto  ruolo svolto non implica attività sportiva diretta.

    Conclusioni e fruizione del regime agevolato impatriati

    La posizione dell’Agenzia è quindi favorevole: il dirigente potrà beneficiare del regime speciale per impatriati direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, senza necessità di preventiva istanza al datore di lavoro, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma. 

    L’agevolazione potrà  essere fruita nel Modello Redditi 2024, in riferimento ai redditi del 2023, primo anno di residenza fiscale in Italia.

    Nel testo si legge chiaramente che «l’Istante, che riferisce di aver trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023, può applicare, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa, il regime speciale per lavoratori impatriati disciplinato dall’articolo 16, comma 1 del decreto legislativo n. 147 del 2015». 

    Questa risposta assume particolare rilievo per il settore sportivo e manageriale, dove le figure dirigenziali possono non rientrare automaticamente nelle restrizioni previste per i “lavoratori sportivi”, aprendo così alla possibilità di applicare il più vantaggioso regime agevolativo per impatriati ordinari.

  • Riforma dello Sport

    Società sportive dilettantistiche: il documento del CNDCEC

    Il CNDCEC informa della pubblicazione del Documento intitolato “Le Società Sportive Dilettantistiche: profili civilistici e fiscali. Novità introdotte dal d.lgs. n. 36/2021” realizzato nell’ambito dell’area di delega “Diritto societario”.

    Vediamo i principali contenuti.

    Società sportive dilettantistiche: il documento del CNDCEC

    Lo studio dei commercialisti esamina l’attuale disciplina delle società sportive dilettantistiche contenuta negli artt. 6-12 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 e dal d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120, nonché la relativa disciplina fiscale. 

    Il documento nella prima parte si concentra sui tipi societari utilizzabili, sui requisiti statutari inderogabili prescritti, nonché su alcune peculiarità della disciplina delle società sportive dilettantistiche, quale ad esempio la c.d. lucratività attenuata, ovvero l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società. 

    Diversamente, nella seconda parte si esaminano i profili strettamente fiscali, soffermandosi sulla normativa di riferimento e sui regimi agevolati. 

    Inoltre sono individuate alcune criticità correlate al difficile coordinamento tra la disciplina di diritto societario – come incisa dal già menzionato d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 -, la normativa fiscale e le indicazioni fornite dalle federazioni sportive di riferimento che possono comportare, anche a livello pratico, dubbi interpretativi nella redazione degli statuti.

    Società sportive dilettantistiche: aspetti fiscali

    Il documento dei Commercialisti evidenzia come, rispetto alle importanti novità introdotte in ambito civilistico dal punto di vista formale quali:

    • aggiornamento statutario con previsione di nuove clausole, 
    • iscrizione in un nuovo Registro sostitutivo nelle funzioni del Registro CONI,
    • incompatibilità amministratori, e altro

    oltre che dal punto di vista sostanziale quali:

    • esercizio prevalente di attività sportive dilettantistiche, 
    • dicotomia tra attività sportive e attività diverse

    nonché in materia lavoro, la riforma dello Sport ha avuto un impatto limitato sotto il profilo tributario per le società sportive dilettantistiche.

    In base a quanto previsto dal Dlgs. n. 36/2021, in parte già previste nella versione previgente dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vi è la necessità per le SSD di attingere, quale disciplina di riferimento, a norme collocate al di fuori dei cinque decreti di riforma del diritto sportivo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

    • il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi – Tuir); 
    • il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Disciplina dell’imposta sul valore aggiunto); 
    • il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo).

    Per l’imposizione diretta, lo stesso d.lgs. n. 36/2021 all’art. 36, comma 2, conferma quanto sottolineando come “per tutto quanto non regolato dal presente decreto, è fatta salva l’applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”

    Una prova ulteriore è data dalla facoltà per le SSD che presentano determinati requisiti di applicare lo specifico regime contabile e fiscale di favore proprio degli enti associativi rappresentato dal regime agevolato di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398co sì come risulta fruibile ex art. 90, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289 la decommercializzazione delle attività e delle operazioni rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici disciplinata dall’art. 148, comma 3, Tuir e, ai fini Iva, dall’art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633/7279 nonché le norme in materia di raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali connesse a scopi istituzionali di cui all’art. 25, comma 2, legge 13 maggio 1999 n. 133. 

    Risulta invece preclusa alle SSD l’applicazione del regime forfettario ai fini delle imposte sui redditi di cui all’art. 145 del Tuir. 

    Si rimanda al documento in oggetto per ulteriori approfondimenti.

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    Statuti ASD e SSD: parte il Comitato di verifica

    Con un avviso del 26 febbraio il Dipartimento per lo Sport informa dell'insediamento del Comitato permanente per la verifica della conformità ai principi fondamentali del CIP e del CONI degli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche

    Vediamo i dettagli.

    Statuti ASD e SSD: parte il Comitato di verifica

    Presso il Dipartimento per lo Sport si è insediato il Comitato permanente per la verifica della conformità ai principi fondamentali del CIP e del CONI con riguardo agli statuti delle:

    • ASD associazioni sportive dilettantistiche 
    • SSD società sportive dilettantistiche 

    affiliate a organismi sportivi riconosciuti da CONI e CIP. 

    Il Comitato è composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo Sport, ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis del decreto legislativo n. 39/2021.

    Nell’ambito del Comitato, i rappresentanti del CONI attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CONI e i rappresentanti del CIP attestano la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dal CIP.

    Il Dipartimento ha trasmesso una nota informativa a tutti gli organismi sportivi.

    Attenzione al fatto che, le attività di verifica riguarderanno gli Statuti allegati alle nuove domande di iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive Dilettantistiche presentate a decorrere dalla data del 24 febbraio 2025.

  • Riforma dello Sport

    Contributi INPS per pro gamer e cyber atleti nello sport digitale

    L’INPS, nella Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, dedicata al trattamento previdenziale delle nuove "attività di content creator" ,   ha specificato  in particolare  anche gli obblighi contributivi per gli sportivi impegnati nell’ambito  del gioco digitale, con particolare riferimento ai pro gamer e ai cyber atleti.

    E sports e pro gamer cosa sono?

    RIcordiamo innanzitutto  che per eSport, si intendono  gli sport elettronici, ovvero i tornei di videogiochi che da molti anni ormai sono organizzati  in vere e proprie gare sportive,  alle quali i giocatori possono partecipare in forma individuale o a squadre.

     Il settore  si è sviluppato in maniera esponenziale  a partire dagli anni Novanta  in particolare con la  modalità multiplayer online e con la  diffusione delle piattaforme di streaming online, in particolare YouTube e Twitch.

    Secondo alcuni commentatori gli eSport prevedono una preparazione e un’esecuzione simile agli sport fisici. Infatti in  Italia già dal 2020 sono in corso le procedure di  riconoscimento degli eSport come disciplina sportiva.

    Il 10 ottobre 2023, l’Osservatorio Italiano Esports ha presentato alla Camera dei Deputati il primo White Paper sugli Esports e il Gaming in Italia. Il documento raccoglie le analisi di oltre 70 operatori del settore e propone dieci soluzioni per favorire la crescita degli Esports nel Paese, affrontando sette tematiche chiave, tra cui regolamentazione, professioni, industria, inclusività, cultura del gaming, nuove tecnologie e supporto agli sviluppatori. 

    I pro gamer sono i giocatori  degli sport elettronici impegnati professionalmente nelle competizioni digitali, 

    Inquadramento previdenziale pro gamer

    I Pro gamer secondo INPS possono essere inquadrati all’interno del lavoro sportivo se l’attività è riconosciuta dal CONI e registrata nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. 

    1. In questi casi, la disciplina previdenziale applicabile è quella del lavoro sportivo, con iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) se si tratta di eventi con finalità promozionali o artistiche.
    2.  Tuttavia, se l’attività viene svolta in modo indipendente e senza un’organizzazione sportiva di riferimento, l’inquadramento previdenziale può avvenire nella Gestione Separata dell’INPS come lavoratore autonomo o occasionale.

    Sportivi digitali e team di e-sport

    Un ulteriore livello di regolamentazione riguarda gli sportivi che operano tramite squadre o team di eSport, i quali possono stipulare contratti di lavoro subordinato o autonomo con le proprie organizzazioni.

    In tali casi, il rapporto lavorativo può essere soggetto a contribuzione previdenziale come per i lavoratori sportivi tradizionali, con obbligo di versamento dei contributi da parte della società sportiva o dell’organizzazione di riferimento. 

    L’INPS evidenzia anche che i pro gamer e altri atleti digitali che monetizzano la loro immagine attraverso piattaforme online e sponsorizzazioni devono prestare attenzione all’inquadramento fiscale e previdenziale dei propri compensi, per evitare irregolarità. 

  • Riforma dello Sport

    Noleggio impianto sportivo di SSD a ASD: perimetro di esclusione dall’IVA

    Con la Risposta a interpello n 36 del 17 febbraio le Entrate replicano ad una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, costituita come società a responsabilità limitata, iscritta alla Federazione sportiva di riferimento

    L'istante gestisce un Centro Polisportivo in virtù di una convenzione con un altro soggetto, il quale si occupa della parte relativa ai lavori di riqualificazione.

    Si vogliono chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini IVA delle prestazioni di noleggio dell’impianto sportivo ad altre associazioni sportive dilettantistiche che appartengono alla stessa Federazione.

    L'Istante ritiene che «preso atto che la riforma dello sport quella del Terzo settore e quella della normativa IVA sulle prestazioni sportive (la cui entrata in vigore, a seguito di proroghe, è prevista per il 1° gennaio 2025), intervengono in maniera sostanziale, sulla disciplina fiscale collegata alla gestione degli impianti sportivi, si è valutata in prima battuta la possibilità di fare riferimento alla defiscalizzazione operata ai fini IVA ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del DPR n. 633/72, dovendo fatturare prestazioni di servizi a enti ed associazioni iscritte alla medesima federazione sportiva a cui aderisce
    la Società».
    Tuttavia, prosegue l'Istante, una maggiore analisi della normativa vigente fa ritenere corretto l'assoggettamento a Iva nella misura ordinaria di tutte le prestazioni di noleggio dell'Impianto, in considerazione del fatto che la Società svolge altre attività soggette a Iva, quali l'esercizio diretto di attività di commercio al dettaglio, attività al pubblico con relativo incasso di corrispettivi

    Nel dubbio chiede appunto se tali prestazioni rientrino nell’esclusione dall’IVA prevista dall’articolo 4, comma 4, del DPR n. 633/72, oppure se debbano essere assoggettate all’IVA ordinaria, tenendo conto del fatto che la società svolge anche altre attività soggette a IVA quale vendita di articoli sportivi, accesso al pubblico a pagamento, ecc.

    Noleggio impianto spotivo di SSD a ASD: imponibilità IVA

    L'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che l’articolo 4, comma 4, del DPR n. 633/72 stabilisce che non rientrano nel campo IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni e società sportive dilettantistiche nei confronti di:

    • soci, associati o partecipanti;
    • altre associazioni che svolgono la medesima attività e che appartengono alla stessa organizzazione locale o nazionale.

    Tuttavia, il Decreto-legge n. 146/2021 (articolo 5, comma 15-quater, lettera a) ha previsto la soppressione di tale regime di esclusione IVA a partire dal 1° gennaio 2026, con un regime transitorio che ne ha posticipato più volte l’applicazione.

    Viene confermato che il regime di esclusione dall’IVA di cui all’articolo 4, comma 4, DPR 633/72 è ancora applicabile fino al 31 dicembre 2025

    Tuttavia, per l’applicazione del regime agevolato devono essere soddisfatte tre condizioni fondamentali:

    • a) il prestatore deve essere un ente associativo o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro
       e nel caso di specie l’istante è una società sportiva dilettantistica costituita in forma di S.r.l. senza scopo di lucro;
    • b) le prestazioni devono essere effettuate in conformità alle finalità istituzionali dell’ente. Nel caso di specie l’attività di noleggio dell’impianto può essere considerata conforme alle finalità istituzionali solo se l’impianto è destinato esclusivamente ad attività sportive dilettantistiche. Se il noleggio dell’impianto avesse anche scopi commerciali, come l’affitto a soggetti non affiliati alla Federazione o per attività diverse dallo sport dilettantistico, si configurerebbe un’attività commerciale e l’operazione sarebbe soggetta a IVA;
    • c) il servizio deve essere reso a soci, associati o partecipanti di un’organizzazione sportiva nazionale o locale. Nel caos di specie il noleggio viene effettuato nei confronti di ASD affiliate alla stessa Federazione sportiva.

    Per le Entrate, se tutte le condizioni sono soddisfatte (compreso l’uso esclusivamente sportivo dell’impianto), le operazioni di noleggio rientrano nell’esclusione IVA fino al 31 dicembre 2025.

    Attenzione però al fatto che, dal 1° gennaio 2026, a seguito della soppressione del regime di esclusione IVA, tali operazioni saranno soggette all’aliquota IVA ordinaria.

    Inoltre, se l’impianto viene affittato anche a soggetti diversi da ASD affiliate o per scopi commerciali (eventi privati, attività non sportive, etc.), l’operazione sarà comunque soggetta ad IVA ordinaria anche prima del 2026.

    Riepilogando:

    • Fino al 31 dicembre 2025, il noleggio dell’impianto sportivo a favore di ASD affiliate alla stessa Federazione sportiva può beneficiare dell’esclusione IVA ai sensi dell’art. 4, comma 4, DPR 633/72, a condizione che l’impianto sia utilizzato esclusivamente per attività sportive dilettantistiche.
    • Dal 1° gennaio 2026, il regime di esclusione IVA verrà soppresso e tali operazioni saranno soggette ad IVA ordinaria.
    • Se la società sportiva effettua anche noleggi a soggetti diversi da ASD affiliate o per attività non sportive, tali operazioni sono immediatamente soggette a IVA.

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    Elenco Revisori Federazioni Sportive: domande entro il 10 febbraio

    Scade il 10 febbraio la manifestazione di interesse per l'elenco dei revisori delle federazioni sportive.

    Ricordiamo che con un avviso il Dipartimento per lo sport informava del fatto che sta procedendo a raccogliere ed inserire in un apposito elenco le manifestazioni di interesse per l’incarico di Revisore contabile presso le:

    • Federazioni sportive Nazionali
    • Discipline Sportive Associate (DSA).

    Vediamo come inscriversi, entro il 10 febbraio prossimo.

    Elenco Revisori Federazioni Sportive: domande entro il 10.02

    In dettaglio, il comunicato invita gli interessati a presentare la propria manifestazione di interesse inviando una pec al seguente indirizzo:

    entro le ore 12.00 del giorno 10 febbraio 2025.

    Viene specificato che il nuovo elenco sostituisce a tutti gli effetti quello precedente.

    Pertanto, per quanto riguarda i professionisti già presenti nel precedente elenco, laddove interessati, dovranno ripresentare la propria candidatura ai sensi dell'avviso datato 14 gennaio e pubblicato sul sito del Dipartimento.

    Esso evidenzia che l’inserimento del nominativo nell’elenco non determina alcun diritto, pretesa o affidamento in relazione alla nomina.
    In sede di nomina a Revisore dei Conti è richiesta un’ulteriore e specifica autocertificazione in ordine all’assenza delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interessrispetto alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Disciplina Sportiva Associata alla quale si riferisce l’eventuale nomina.
    L’incarico di Revisore dei conti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate è conferito per lo svolgimento dell’attività prevista dalla normativa vigente in materia di revisione dei conti e dei regolamenti applicabili: scarica qui il modello.

    Per le altre info consulta la pagina preposta del Dipartimento dello Sport

    Allegati: