• Riforma fiscale

    Riforma Fiscale: a che punto siamo

    Durante la recente edizione di Telefisco 2026 il Vice Minstro Leo ha ricordato a che punto siamo con la Riforma Fiscale partita nel 2023.

    Dopo un riepilogo di tutto ciò che è stato già approvato in attuazione della Legge Delega n 111/2023, Leo ha svelato le prossime mosse del Governo.

    Prima fra tutte la volontà di approvare un Decreto Ominibus contenitore di tutto ciò che ancora manca.

    Vediamo le dichiarazione di Leo in modo più puntuale.

    Riforma Fiscale: a che punto siamo

    Il viceministro all'Economia e alle Finanze Maurizio Leo ha anticipato che è all'orizzonte governativo c'è un decreto omnibus per concludere la Riforma Fiscale.

    Il 2026 sarà l’anno decisivo per la riforma con un decreto che dovrebbe contenere le  misure rimaste in stand by su vari capitoli, sempre tenedo conto delle risorse.

    Leo ha evidenziato che la riforma è stata attuata non attingendo al deficit ma grazie alle risorse che man, mano il Governo è riuscito a reperire.

    Dal 2023 sono stati approvati 18 decreti legislativi e 6 Testi Unici e si ambisce alla realizzazione del grande obiettivo del codice tributario con un assetto normativo chiaro, certo e accessibili. 

    Leo ha anche specificato che: “Abbiamo in animo di portare avanti altri due decreti legislativi: quello sui giochi fisici (già abbiamo fatto un intervento per i giochi online, ora dovremmo completare la disciplina introducendo delle norme per i giochi fisici), la giustizia tributaria (abbiamo già il processo, quindi il testo unico sul processo tributario, ma manca la geografia giudiziaria, stiamo lavorando in stretta collaborazione col Consiglio di presidenza di Giustizia Tributaria), sugli aspetti ordinamentali che riguardano i magistrati tributari”.

    L’atto finale della riforma fiscale sarà invece quello che già viene chiamato come decreto Ommbius dove recuperare tutta una serie di interventi che toccano i tributi, che toccano gli aspetti organizzativi, gli aspetti procedimentali”.

    La necessità di trovare coperture resta l'obiettivo principale, Leo ha inoltre dichiarato:  “(…) dobbiamo fare la riforma, la dobbiamo fare però con risorse ben definite senza fare salti nel buio”.

    Ad oggi risultano 36 provvedimenti ancora da firmare, su un totale di 94, per chiudere tutti i 18 cantieri aperti.

    Si attendono pertanto le prossime mosse concrete dell'Esecutivo.

  • Riforma fiscale

    Interpello a pagamento: cosa prevede il Correttivo Irpef-Ires

    In vigore dal 20 dicembre le novità contenute nel Decreto Legislativo n 192/2025 del 18 dicembre con disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione.

    Tra le norme contenute nel decreto vi è anche l'art 13 al punto 3 che disciplina gli interpelli complessi.

    Vediamo il dettaglio.

    Interpelli complessi: cosa prevede il Correttivo Irpef-Ires

    In particolare, l'art 13 alla letera e) punto 3 prevede che: La presentazione delle istanze di interpello, in  relazione a fattispecie particolarmente complesse, è in ogni caso  subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle  Agenzie fiscali,  la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate  con regolamento del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari  o di ricavi e della tipologia d'interpello presentata.». 

    Come specifica la reglazione illustrativa al decreto, in ottemperanza a quanto evidenziato dalla Commissione 6^ (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica (osservazione di cui alla lett. e) di «rivedere la disciplina del contributo all'istanza di interpello limitandone il pagamento alle fattispecie più complesse e subordinando l'individuazione del contributo a un Regolamento ministeriale», è stato riformulato il comma 3 dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di prevedere espressamente che il versamento del contributo è obbligatorio, a pena di inammissibilità, per la sola presentazione delle istanze di interpello particolarmente complesse.

    L'agenzia delle entrate tra gli interpelli complessi riporta l'interpello probatorio che consente al contribuente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti, quali l’interpello relativo a partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (113 TUIR), le istanze presentate dalle società “non operative” (articolo 30 della legge 724 del 1994) e le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio ACE (articolo 1, comma 8, DL 201 del 2011) 

    Dalla stessa agenzia viene anche evidenziato che la categoria di ’interpello “probatorio” costituisce una categoria molto ampia, nel cui contesto sono riconducibili tutte le tipologie di istanze tese a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori ai fini dell’“adozione” di un determinato regime fiscale. 

    La richiesta può essere inoltrata solo nei casi espressamente previsti- quelli, appunto, contenenti l’esplicito richiamo all’interpello di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11.

  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale 2025: nuove modifiche a IRPEF, IRES e Statuto del contribuente

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19.12.2025 il nuovo decreto legislativo correttivo e integrativo, Dlgs del 18.12.2025 n. 192, nell’ambito della riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023), contenente modifiche a IRPEF, IRES, fiscalità internazionale, successioni e donazioni, imposta di registro, Statuto dei diritti del contribuente, riscossione e sanzioni tributarie. 

    Il provvedimento reca appunto disposizioni integrative e correttive in materia di:

    • IRPEF e IRES
    • fiscalità internazionale, 
    • imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro

    nonché di modifica:

    • allo statuto dei diritti del contribuente 
    • e ai testi unici:
      • delle sanzioni tributarie amministrative e penali
      • dei tributi erariali minori
      • della giustizia tributaria 
      • e in materia di versamenti e di riscossione.

    Scarica il testo del dlgs del 18 dicembre 2025 n. 192

    Si tratta di un intervento molto articolato che integra e corregge il D.Lgs. 192/2024 (revisione IRPEF-IRES) e diversi Testi Unici già varati nel 2023-2025, completando il quadro della riforma fiscale inaugurata con la legge delega n. 111/2023.

    Principali novità del decreto correttivo

    IRPEF: nuovi criteri per individuare i familiari fiscalmente rilevanti

    Il decreto riscrive il comma 4-ter dell’art. 12 TUIR. La modifica è rilevante perché amplia e chiarisce la platea dei soggetti considerati “familiari” quando una norma fiscale richiama l’articolo 12, anche senza che spetti una detrazione per carichi di famiglia.

    Saranno sempre considerati, a prescindere dal diritto alla detrazione:

    • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
    • i figli (anche naturali riconosciuti, adottivi, affiliati, affidati), inclusi i figli conviventi del coniuge deceduto;
    • gli altri soggetti dell’art. 433 c.c., se conviventi o beneficiari di assegni alimentari non giudiziali.

    Se invece la disposizione richiede espressamente “familiari a carico”, si applicano i limiti reddituali del comma 2: 2.840,51 euro oppure 4.000 euro per i figli under 24.

    La norma si applica dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

    Redditi di lavoro dipendente: ampliato il regime di esclusione per gli incentivi al posticipo pensionistico

    L’art. 51, c. 2, lett. i-bis TUIR è aggiornato per includere anche le forme esclusive dell’AGO, oltre a quelle sostitutive.
    Questo allineamento si è reso necessario dopo che la legge di bilancio 2025 ha introdotto incentivi per i lavoratori che rinunciano all’accredito contributivo al fine di posticipare il pensionamento.

    Da ora è certo che l’importo corrisposto dal datore in luogo della contribuzione non versata è esente da IRPEF anche se il lavoratore è iscritto a forme esclusive dell’AGO.

    Imprese: derivazione rafforzata estesa alle microimprese che rinunciano alle semplificazioni

    Modificato l’art. 83 TUIR per includere nel perimetro della “derivazione rafforzata” anche le microimprese che:

    • redigono bilancio in forma abbreviata o ordinaria;
    • rinunciano quindi alle semplificazioni del bilancio “micro”.

    La modifica ha un impatto importante in quanto uniforma il trattamento fiscale a quello civilistico, riducendo le divergenze tra valori contabili e fiscali.

    Correzione degli errori contabili: nuova disciplina più stringente

    Il decreto riforma completamente il meccanismo del riconoscimento fiscale delle correzioni degli errori contabili (art. 83 TUIR, nuovo comma 1-ter).

    Condizioni per la deducibilità/imponibilità della correzione

    L’errore contabile non rilevante assume rilevanza fiscale solo se la correzione è effettuata:

    • entro l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo,
    • prima dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche fiscali di cui l’impresa abbia formale conoscenza,
    • solo per imprese obbligate a revisione legale del bilancio.

    Sono esclusi gli errori “rilevanti” e i cambi di stima o di principio contabile (che non sono errori secondo OIC 29).

    Regole specifiche IRAP

    La correzione è riconosciuta ai fini IRAP solo se:

    • il valore della produzione netto dell’anno dell’errore non è negativo;
    • e lo stesso vale per l’anno della correzione.

    La nuova disciplina elimina la necessità di molte dichiarazioni integrative, ma restringe il perimetro delle correzioni ammissibili, imponendo un maggior controllo sul processo di chiusura dei bilanci.

    Conferimento di partecipazioni: interpretazione autentica dell’art. 177, comma 2-ter TUIR

    Viene chiarita con norma interpretativa la corretta applicazione del regime del realizzo controllato quando il conferimento riguarda una holding. Il decreto specifica che:

    • il test delle percentuali (comma 2-bis) si applica solo alle partecipate “operative” (non holding), anche tramite un approccio look-through;
    • occorre verificare la prevalenza del valore contabile delle partecipate sopra soglia rispetto al totale delle partecipate rilevanti, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo.

    Il chiarimento è fondamentale per operazioni straordinarie e riorganizzazioni di gruppi societari.

    Scissione mediante scorporo: operativa anche verso società già esistenti

    Il decreto correttivo interviene sull’art. 173 del TUIR ampliando l’ambito applicativo della scissione mediante scorporo.
    L’operazione, inizialmente prevista solo a favore di una società di nuova costituzione, può ora essere effettuata anche verso una società beneficiaria già esistente, grazie all’introduzione del nuovo comma 15-ter.1.
    Un ulteriore comma, il 15-ter.2, disciplina invece gli scorpori che coinvolgono stabili organizzazioni di soggetti non residenti, garantendo neutralità fiscale e definendo regole specifiche per la gestione di perdite, ACE e riserve in sospensione. Si tratta di un ampliamento rilevante, che allinea la disciplina fiscale alle evoluzioni del diritto societario e facilita riorganizzazioni e operazioni straordinarie anche in ambito transfrontaliero. La norma si applica retroattivamente alle scissioni effettuate a partire dal periodo d’imposta di entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024.

    Imposta sulle successioni e donazioni e imposta di registro

    Modificati:

    • art. 17 del T.U. Successioni e donazioni;
    • art. 46 del DPR 131/1986;
    • artt. 50 e 102 del nuovo T.U. registro (D.Lgs. 123/2025).

    La modifica è solo formale, ovvero le rendite e pensioni vengono determinate tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (non del Ministro), uniformando il quadro normativo.

    Statuto dei diritti del contribuente: rafforzate le garanzie procedurali

    Viene rafforzato il contraddittorio preventivo. Prima di emettere un avviso di accertamento, l’Amministrazione deve comunicare uno schema di atto e concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare osservazioni o per richiedere l’accesso completo al fascicolo con tutti i documenti utilizzati.
    Sono inoltre potenziati gli strumenti di autotutela. L’ufficio è ora obbligato ad annullare gli atti manifestamente illegittimi, come quelli basati su errori evidenti o su tributi non dovuti, e il rifiuto dell’autotutela può essere impugnato.
    Viene infine rivista la disciplina dell’interpello, con procedure più chiare e un nuovo servizio di consultazione semplificata.
    Nel complesso, le novità mirano a garantire maggiore trasparenza, partecipazione e certezza del diritto, riducendo il rischio di contenzioso e rafforzando la posizione del contribuente durante tutta la fase istruttoria.

    Nuove garanzie

    • estensione dell’autotutela obbligatoria anche agli atti sanzionatori.
    • termine minimo complessivo di 60 giorni per osservazioni e richiesta di accesso agli atti nel procedimento di accertamento.
    • introdotto un nuovo servizio di consultazione semplificata alternativo all’interpello, da disciplinare con decreto MEF.
    • nuove regole sulla presentazione degli interpelli complessi, che richiederanno il pagamento di un contributo graduato.

    Disciplina speciale del ravvedimento per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale

    Il decreto integra il T.U. delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024) con il nuovo art. 14-bis che prevede una sanzione unica ridotta per mancato versamento di ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale se il sostituto versa imposta e interessi prima della dichiarazione.

    Accise e tributi minori

    Revisione della voce gas naturale nell’allegato al T.U. accise con aggiornamento delle aliquote per:

    • autotrazione,
    • combustione uso domestico e non domestico,
    • produzione elettrica.

    Sono previste anche norme di dettaglio per stoccaggio, semestralizzazione delle rate e utilizzo per autoconsumo.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Ires premiale 2025: pubblicato il decreto attuativo in GU

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18.08.2025 n. 190 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 agosto 2025 recante disposizioni di attuazione relative alla Riduzione dell’aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti (articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

    Ricordiamo che l’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Legge delega per la riforma fiscale) ha introdotto, tra i criteri direttivi, la possibilità di applicare una riduzione dell’aliquota IRES quando una parte del reddito d’impresa, entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione, venga reinvestita in investimenti qualificati, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili. La norma stabilisce inoltre che il beneficio non possa applicarsi agli utili distribuiti o destinati a finalità estranee all’attività d’impresa nello stesso biennio.

    In attesa della piena attuazione di questi principi, la Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 436-444, L. 207/2024) ha introdotto in via transitoria, solo per il 2025 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024), una riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota IRES prevista dall’art. 77 del TUIR. 

    Il beneficio è subordinato al rispetto di precise condizioni: rafforzamento patrimoniale della società, realizzazione di investimenti rilevanti, incremento occupazionale e mancato ricorso ad alcuni ammortizzatori sociali, salvo specifiche eccezioni.

    Il nuovo decreto ministeriale, emanato ai sensi del comma 444 della stessa legge, definisce in dettaglio:

    • le modalità applicative
    • le condizioni di accesso 
    • e le cause di decadenza della misura, oltre a disciplinare il coordinamento con altri istituti dell’ordinamento tributario.

    Dopo le definizioni generali (art. 1) e l’indicazione dell’oggetto del provvedimento (art. 2), l’articolo 3 individua l’ambito soggettivo:

    • vi rientrano le società di capitali, 
    • le cooperative, 
    • le mutue assicuratrici, 
    • le società ed enti residenti con attività commerciale prevalente 
    • e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, inclusi gli intermediari finanziari che applicano l’aliquota maggiorata prevista dalla L. 208/2015.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    IRES premiale: regole, condizioni e cause di decadenza

    L’articolo 1, commi 436-444, della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES (dal 24% al 20%), quale misura incentivante per le imprese che destinano una quota significativa dell’utile a investimenti rilevanti, incremento occupazionale e altre finalità strategiche.

    Il nuovo decreto attuativo del MEF, pubblicato l'8 agosto 2025, disciplina nel dettaglio:

    • le modalità di accesso, 
    • le tipologie di investimenti ammessi,
    • i vincoli, 
    • le esclusioni e le cause di decadenza, 

    coordinandosi con le altre disposizioni tributarie interessate.

    Ambito soggettivo

    Possono beneficiare dell’agevolazione:

    • le Società di capitali, cooperative e società di mutua assicurazione residenti;
    • gli Enti commerciali residenti;
    • le Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
    • gli Enti non commerciali limitatamente al reddito d’impresa da attività commerciale.

    Sono esclusi dalla riduzione dell’aliquota IRES, le società e gli enti che:

    • nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
      • sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di
        natura liquidatoria
        di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
      • determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente, sulla base di
        regimi forfetari;
    • nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di
      contabilità semplificata
      .

    Condizioni di accesso alla riduzione dell’aliquota IRES

    Per usufruire della riduzione, occorre rispettare tutte le seguenti condizioni:

    1. Condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utile

    Le condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utile sono:

    • almeno l’80% dell’utile 2024 va accantonato in apposita riserva, anche per copertura perdite o destinazione a capitale;
    • almeno il 30% dell’utile accantonato (e comunque non meno del 24% dell’utile 2023) deve finanziare investimenti rilevanti.

    Per chiarire il calcolo della soglia minima di investimento, la relazione illustrativa che accompagna il decreto, propone il seguente caso:

    Esempio

    Una S.p.A. con esercizio coincidente con l’anno solare consegue nel 2024 un utile di 100, distribuendone 20 ai soci.
    Nel 2023 aveva realizzato un utile di 150 assorbito in parte dalla perdita dell’esercizio 2022 di 60.
    L’investimento minimo per accedere alla riduzione IRES sarà pari a:

    • 2024: 100 x 0,80 x 0,30 = 24;
    • 2023: 150 x 24 = 36.

    Si prende il maggiore tra i due valori: 36.
    Pertanto l’impresa dovrà effettuare investimenti rilevanti per almeno 36 per fruire dell’agevolazione.

    2. Condizioni di accesso relative agli investimenti rilevanti

    Ai soggetti che accantonano l’utile alle condizioni e nei limiti di cui sopra, la riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che siano realizzati gli investimenti rilevanti. Costituiscono investimenti rilevanti quelli che hanno a oggetto:

    • Beni “Industria 4.0” e beni immateriali correlati (allegati A e B, L. 232/2016);
    • Beni previsti dal piano “Transizione 5.0” (art. 38 D.L. 19/2024) legati a riduzione dei consumi energetici.

    Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ma entro la scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile, entro il 31 ottobre 2026).

    Si fa riferimento, infatti, al termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per espressa previsione contenuta nel secondo periodo, il termine per la realizzazione degli investimenti rilevanti si determina avendo riguardo a un periodo d’imposta pari a 12 mesi se l’esercizio ha durata superiore.

    L’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

    • 30% dell’utile accantonato, ai sensi dell’articolo 4;
    • 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
    • 20.000 euro.

    3. Condizione di accesso relativa alla base occupazionale

    La riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che:

    1. nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
      • il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
      • siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l’1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
    2. l’impresa non abbia fatto ricorso alla CIG nel 2024 o 2025, salvo eventi transitori non imputabili all’impresa (es. intemperie stagionali). 

    Cause di decadenza

    Il beneficio viene revocato se:

    • la quota di utile accantonata (netta delle perdite) viene distribuita entro il secondo esercizio successivo al 2024;
    • i beni agevolati sono dismessi, ceduti o delocalizzati all’estero entro 5 anni dall’acquisto, salvo sostituzione con beni analoghi o superiori.

    In caso di decadenza, l’impresa deve restituire la differenza d’imposta, versandola entro il saldo del periodo in cui si verifica l’evento.

  • Riforma fiscale

    CPB: chiarimenti per la correttiva per ritirare l’opzione errata di adesione

    Con la Risposta a interpello nella Direzione Generale ADE del Friuli n 908/62 di maggio 2025 si evidenzia un cambio di rotta per il CPB 2024-2025.

    In particolare, è l’ultima dichiarazione presentata nei termini ordinari del 31 ottobre 2024 a rendere valida la scelta del contribuente ai fini del concordato preventivo biennale.

    Vediamo i dettagli della risposta ADE.

    CPB: chiarimenti per la correttiva per ritirare l’opzione errata di adesione

    La Dichiarazione presentata entro i termini ordinari (31 ottobre 2024) determina in modo definitivo l’adesione del contribuente al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024-2025.

    Questo vale anche in caso di errore iniziale, purché si intervenga tempestivamente con una dichiarazione “correttiva nei termini”.

    A chiarirlo è l’interpello 908-62/2025 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia.

    Il documento fornisce indicazioni utili non solo per chi ha già aderito al concordato per il biennio corrente, ma anche per coloro che stanno valutando l’adesione per il biennio 2025-2026, da formalizzare entro il 30 settembre 2025, con modalità che cambieranno leggermente rispetto al passato.

    Una società di capitali aveva trasmesso il 28 ottobre 2024 il modello Redditi SC, indicando per errore l’adesione al CPB, successivamente ed entro il 31 ottore ha inviato una nuova dichiarazione correttiva nei termini.

    La domanda era se tale correzione fosse valida per annullare l’opzione errata. 

    L'Agenzia risponde in modo affermativo. 

    La revoca dell’adesione fatta tramite una correttiva nei termini è pienamente efficace, come già chiarito nelle istruzioni ufficiali dei modelli e in precedenti risoluzioni (es. risoluzione 325/2002). Nessuna incertezza interpretativa giustifica un’interpello.

    La Dre richiama implicitamente anche la circolare 18/E/2024, che aveva già affrontato il caso opposto: una dichiarazione originaria senza adesione, seguita da una correttiva con adesione.

    Ricordiamo che il CPB non consente adesioni tardive secondo quanto stabilisce l’articolo 35, comma 1, del Dlgs 13/2024, escludendo l’applicazione della cosiddetta “remissione in bonis” (articolo 2, Dl 16/2012).

    Inoltre, anche le dichiarazioni presentate entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria, previste dall’articolo 2, comma 7 del Dpr 322/1998, non hanno alcun effetto se relative all’opzione per il CPB, come ribadito dalla circolare 18/E/2024.

    CPB 2025–2026: nuove modalità operative

    Guardando avanti, l’adesione al CPB per il biennio 2025–2026 dovrà avvenire con modalità diverse, previste dal Dlgs correttivo in attesa di approvazione:

    • Adesione entro il 30 settembre 2025, con trasmissione:
      • autonoma (solo frontespizio del modello Redditi 2025), oppure
      • congiunta alla dichiarazione dei redditi (che andrà quindi anticipata rispetto alla scadenza classica del 31 ottobre).

  • Riforma fiscale

    Riforma IRPEF e novità per redditi di lavoro dipendente: chiarimenti sulle nuove regole

    Con la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato in modo approfondito le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) e dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, in materia di IRPEF e tassazione dei redditi da lavoro dipendente. 

    Scarica il testo della Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025

    La circolare fornisce istruzioni operative agli Uffici e chiarimenti essenziali per contribuenti, professionisti e sostituti d’imposta. Di seguito i punti salienti.

    Nuove aliquote IRPEF e detrazioni per il 2025

    I commi 21 e 32 della legge di bilancio 2025 stabilizzano le disposizioni già introdotte, per il solo anno d’imposta 2024, dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, prevedendo, a regime, l’applicazione, in sede di determinazione dell’imposta lorda, delle aliquote e degli scaglioni di reddito ivi previsti, l’innalzamento della detrazione da lavoro dipendente e assimilato, nonché
    il meccanismo correttivo per il riconoscimento del trattamento integrativo-

    Pertanto, a partire dal 2025, l’IRPEF viene strutturata su tre scaglioni:

    • 23% per redditi fino a 28.000 euro
    • 35% per redditi tra 28.001 e 50.000 euro
    • 43% per redditi oltre i 50.000 euro

    Viene quindi eliminato il precedente scaglione al 25%, semplificando il sistema impositivo.

    Parallelamente, la detrazione per redditi da lavoro dipendente viene elevata a 1.955 euro (in precedenza era 1.880 euro), estendendo la “no tax area”, ovvero l'ammontare del reddito escluso da imposizione, a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti non pensionati.

    Trattamento integrativo (ex Bonus 100 euro)

    Il meccanismo del trattamento integrativo è stato aggiornato per coordinarsi con l’aumento della detrazione.

    Per chi ha un reddito fino a 15.000 euro, il bonus viene riconosciuto solo se l’IRPEF lorda supera la detrazione ridotta di 75 euro. Questo correttivo evita l’esclusione automatica dal beneficio a causa dell’innalzamento della detrazione.

    Somma aggiuntiva per lavoratori con reddito fino a 20.000 euro

    La legge di bilancio 2025 ha introdotto, nell’ambito delle misure di sostegno al reddito, una serie di disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti (esclusi i pensionati). 

    In particolare, viene riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR (esclusi i titolari di redditi di pensione) il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo.

    Tale somma è determinata nel suo ammontare applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal contribuente una percentuale che varia a seconda del reddito medesimo. L'importo è calcolato in percentuale al reddito da lavoro:

    • 7,1% per redditi fino a 8.500 euro
    • 5,3% per redditi tra 8.501 e 15.000 euro
    • 4,8% per redditi tra 15.001 e 20.000 euro

    È necessario determinare la percentuale sulla base di un reddito annuale teorico (rapportato all’intero anno), anche se il lavoro è stato svolto per periodi parziali.

    Esempio 1

    Un contribuente nell’anno 2025:

    • ha un reddito complessivo pari a 6.000 euro;
    • è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo 2025 (62 giorni di lavoro dipendente), per il quale percepisce complessivamente un reddito di lavoro dipendente pari a 2.000 euro. 

    Il reddito annuale teorico è pari a 11.744,19 euro [(2.000:62) x 365].
    La somma spettante è pari a 106 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3 per cento) al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno (2.000 euro).

    Detrazione aggiuntiva per redditi tra 20.001 e 40.000 euro

    È prevista una nuova detrazione:

    • 1.000 euro per redditi tra 20.001 e 32.000 euro
    • Detrazione decrescente fino ad azzerarsi per redditi tra 32.001 e 40.000 euro

    Entrambi i benefici (somma e detrazione) vengono erogati automaticamente dai sostituti d’imposta. In caso di errato riconoscimento, l'importo va restituito, anche in rate mensili se superiore a 60 euro.

    Fringe benefit e welfare aziendale

    Vengono potenziati i limiti di esenzione:

    • Fino a 1.000 euro annui per tutti i lavoratori dipendenti
    • Fino a 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico

    Sono inclusi nel calcolo anche i rimborsi per spese di locazione, utenze domestiche e interessi sul mutuo. Il lavoratore deve dichiarare il diritto al beneficio e fornire i codici fiscali dei figli a carico.

    Modifiche alle detrazioni per familiari a carico

    Dal 2025:

    • La detrazione per figli spetta solo se hanno età tra 21 e 30 anni oppure se disabili (oltre i 30 anni)
    • La detrazione per altri familiari (es. suoceri, cognati) è riconosciuta solo se ascendenti conviventi
    • Le detrazioni non spettano se i familiari risiedono all’estero, salvo siano cittadini UE o SEE.
    Allegati: