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Interpello a pagamento: cosa prevede il Correttivo Irpef-Ires
In vigore dal 20 dicembre le novità contenute nel Decreto Legislativo n 192/2025 del 18 dicembre con disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione.
Tra le norme contenute nel decreto vi è anche l'art 13 al punto 3 che disciplina gli interpelli complessi.
Vediamo il dettaglio.
Interpelli complessi: cosa prevede il Correttivo Irpef-Ires
In particolare, l'art 13 alla letera e) punto 3 prevede che: La presentazione delle istanze di interpello, in relazione a fattispecie particolarmente complesse, è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle Agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della tipologia d'interpello presentata.».
Come specifica la reglazione illustrativa al decreto, in ottemperanza a quanto evidenziato dalla Commissione 6^ (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica (osservazione di cui alla lett. e) di «rivedere la disciplina del contributo all'istanza di interpello limitandone il pagamento alle fattispecie più complesse e subordinando l'individuazione del contributo a un Regolamento ministeriale», è stato riformulato il comma 3 dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di prevedere espressamente che il versamento del contributo è obbligatorio, a pena di inammissibilità, per la sola presentazione delle istanze di interpello particolarmente complesse.
L'agenzia delle entrate tra gli interpelli complessi riporta l'interpello probatorio che consente al contribuente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti, quali l’interpello relativo a partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (113 TUIR), le istanze presentate dalle società “non operative” (articolo 30 della legge 724 del 1994) e le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio ACE (articolo 1, comma 8, DL 201 del 2011)
Dalla stessa agenzia viene anche evidenziato che la categoria di ’interpello “probatorio” costituisce una categoria molto ampia, nel cui contesto sono riconducibili tutte le tipologie di istanze tese a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori ai fini dell’“adozione” di un determinato regime fiscale.
La richiesta può essere inoltrata solo nei casi espressamente previsti- quelli, appunto, contenenti l’esplicito richiamo all’interpello di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11.
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Riforma Fiscale: delega prorogata fino al 29 agosto 2026
L’orizzonte temporale per il completamento della riforma fiscale avviata nel 2023 viene ufficialmente esteso.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sabato 9 agosto, della legge n. 120 dell’8 agosto 2025, sono state introdotte modifiche mirate alla legge n. 111/2023, che aveva conferito la delega per la revisione complessiva del sistema tributario.
Il provvedimento, composto da un unico articolo, interviene su cinque punti centrali della legge delega, con lo scopo di rimodulare scadenze, definire con maggiore precisione gli ambiti di intervento e aggiornare i criteri direttivi, così da armonizzare l’attuazione della riforma con il calendario, particolarmente complesso, previsto per il riordino del fisco.
In particolare, si estende da 24 a 36 mesi il termine per l’adozione dei decreti legislativi di revisione del sistema tributario, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 111/2023, posticipando di fatto la scadenza al 29 agosto 2026 (in luogo del 29 agosto 2025).
Contestualmente, la scadenza per l’emanazione di eventuali provvedimenti correttivi o integrativi è posticipata al 29 agosto 2028, restando comunque invariata la previsione di una proroga automatica di 90 giorni qualora i pareri parlamentari vengano espressi in ritardo.
Di seguito si propone un’analisi delle modifiche introdotte, organizzata in base alle previsioni dell’articolo 1 della legge delega.
Riforma Fiscale: più tempo per l’adozione dei decreti attuativi
Come anticipato, il testo proroga dal 29 agosto 2026 il termine entro cui il Governo può esercitare il potere di delega previsto dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di riforma del sistema fiscale e, di conseguenza, il termine per l’adozione dei decreti correttivi e integrativi al 29 agosto 2028.
Inoltre, viene rivisto uno dei principi di delega, prevedendo la possibilità di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari prevista dagli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), relativa al pagamento parziale o dilazionato dei tributi.
È confermata, inoltre, la facoltà di introdurre un’analoga disciplina per l’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Infine, viene inserito un nuovo principio di delega che affida al legislatore delegato il compito di:
- uniformare l’ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, per quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria;
- disciplinare, fatte salve le prerogative dell’avvio del procedimento disciplinare attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nonché le competenze decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le fattispecie disciplinari con le relative sanzioni e procedure, il regime delle incompatibilità, la dispensa dal servizio e il trasferimento d’ufficio.
Riforma fiscale: testi unici rinviati al 2026
Nella versione originaria dell’articolo 21, comma 1, della legge n. 111/2023, il Governo era incaricato di emanare, entro il 31 dicembre 2025, uno o più decreti legislativi per il riordino organico della normativa tributaria, seguendo le procedure indicate dall’articolo 1 della stessa legge.
Con la modifica introdotta dalla lettera e), il termine viene esteso di un anno, ovvero la predisposizione dei testi unici fiscali slitta infatti al 31 dicembre 2026.
L’intervento si inserisce nel quadro della più ampia proroga dei termini di delega prevista dalla lettera a), garantendo coerenza tra le diverse scadenze dell’attuazione della riforma.
Allegati: -
IRES premiale: regole, condizioni e cause di decadenza
L’articolo 1, commi 436-444, della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES (dal 24% al 20%), quale misura incentivante per le imprese che destinano una quota significativa dell’utile a investimenti rilevanti, incremento occupazionale e altre finalità strategiche.
Il nuovo decreto attuativo del MEF, pubblicato l'8 agosto 2025, disciplina nel dettaglio:
- le modalità di accesso,
- le tipologie di investimenti ammessi,
- i vincoli,
- le esclusioni e le cause di decadenza,
coordinandosi con le altre disposizioni tributarie interessate.
Ambito soggettivo
Possono beneficiare dell’agevolazione:
- le Società di capitali, cooperative e società di mutua assicurazione residenti;
- gli Enti commerciali residenti;
- le Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
- gli Enti non commerciali limitatamente al reddito d’impresa da attività commerciale.
Sono esclusi dalla riduzione dell’aliquota IRES, le società e gli enti che:
- nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
- sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di
natura liquidatoria di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; - determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente, sulla base di
regimi forfetari;
- sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di
- nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di
contabilità semplificata.
Condizioni di accesso alla riduzione dell’aliquota IRES
Per usufruire della riduzione, occorre rispettare tutte le seguenti condizioni:
1. Condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utile
Le condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utile sono:
- almeno l’80% dell’utile 2024 va accantonato in apposita riserva, anche per copertura perdite o destinazione a capitale;
- almeno il 30% dell’utile accantonato (e comunque non meno del 24% dell’utile 2023) deve finanziare investimenti rilevanti.
Per chiarire il calcolo della soglia minima di investimento, la relazione illustrativa che accompagna il decreto, propone il seguente caso:
Esempio
Una S.p.A. con esercizio coincidente con l’anno solare consegue nel 2024 un utile di 100, distribuendone 20 ai soci.
Nel 2023 aveva realizzato un utile di 150 assorbito in parte dalla perdita dell’esercizio 2022 di 60.
L’investimento minimo per accedere alla riduzione IRES sarà pari a:- 2024: 100 x 0,80 x 0,30 = 24;
- 2023: 150 x 24 = 36.
Si prende il maggiore tra i due valori: 36.
Pertanto l’impresa dovrà effettuare investimenti rilevanti per almeno 36 per fruire dell’agevolazione.2. Condizioni di accesso relative agli investimenti rilevanti
Ai soggetti che accantonano l’utile alle condizioni e nei limiti di cui sopra, la riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che siano realizzati gli investimenti rilevanti. Costituiscono investimenti rilevanti quelli che hanno a oggetto:
- Beni “Industria 4.0” e beni immateriali correlati (allegati A e B, L. 232/2016);
- Beni previsti dal piano “Transizione 5.0” (art. 38 D.L. 19/2024) legati a riduzione dei consumi energetici.
Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ma entro la scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile, entro il 31 ottobre 2026).
Si fa riferimento, infatti, al termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per espressa previsione contenuta nel secondo periodo, il termine per la realizzazione degli investimenti rilevanti si determina avendo riguardo a un periodo d’imposta pari a 12 mesi se l’esercizio ha durata superiore.
L’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:
- 30% dell’utile accantonato, ai sensi dell’articolo 4;
- 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
- 20.000 euro.
3. Condizione di accesso relativa alla base occupazionale
La riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che:
- nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
- il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l’1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- l’impresa non abbia fatto ricorso alla CIG nel 2024 o 2025, salvo eventi transitori non imputabili all’impresa (es. intemperie stagionali).
Cause di decadenza
Il beneficio viene revocato se:
- la quota di utile accantonata (netta delle perdite) viene distribuita entro il secondo esercizio successivo al 2024;
- i beni agevolati sono dismessi, ceduti o delocalizzati all’estero entro 5 anni dall’acquisto, salvo sostituzione con beni analoghi o superiori.
In caso di decadenza, l’impresa deve restituire la differenza d’imposta, versandola entro il saldo del periodo in cui si verifica l’evento.
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CPB: chiarimenti per la correttiva per ritirare l’opzione errata di adesione
Con la Risposta a interpello nella Direzione Generale ADE del Friuli n 908/62 di maggio 2025 si evidenzia un cambio di rotta per il CPB 2024-2025.
In particolare, è l’ultima dichiarazione presentata nei termini ordinari del 31 ottobre 2024 a rendere valida la scelta del contribuente ai fini del concordato preventivo biennale.
Vediamo i dettagli della risposta ADE.
CPB: chiarimenti per la correttiva per ritirare l’opzione errata di adesione
La Dichiarazione presentata entro i termini ordinari (31 ottobre 2024) determina in modo definitivo l’adesione del contribuente al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024-2025.
Questo vale anche in caso di errore iniziale, purché si intervenga tempestivamente con una dichiarazione “correttiva nei termini”.
A chiarirlo è l’interpello 908-62/2025 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia.
Il documento fornisce indicazioni utili non solo per chi ha già aderito al concordato per il biennio corrente, ma anche per coloro che stanno valutando l’adesione per il biennio 2025-2026, da formalizzare entro il 30 settembre 2025, con modalità che cambieranno leggermente rispetto al passato.
Una società di capitali aveva trasmesso il 28 ottobre 2024 il modello Redditi SC, indicando per errore l’adesione al CPB, successivamente ed entro il 31 ottore ha inviato una nuova dichiarazione correttiva nei termini.
La domanda era se tale correzione fosse valida per annullare l’opzione errata.
L'Agenzia risponde in modo affermativo.
La revoca dell’adesione fatta tramite una correttiva nei termini è pienamente efficace, come già chiarito nelle istruzioni ufficiali dei modelli e in precedenti risoluzioni (es. risoluzione 325/2002). Nessuna incertezza interpretativa giustifica un’interpello.
La Dre richiama implicitamente anche la circolare 18/E/2024, che aveva già affrontato il caso opposto: una dichiarazione originaria senza adesione, seguita da una correttiva con adesione.
Ricordiamo che il CPB non consente adesioni tardive secondo quanto stabilisce l’articolo 35, comma 1, del Dlgs 13/2024, escludendo l’applicazione della cosiddetta “remissione in bonis” (articolo 2, Dl 16/2012).
Inoltre, anche le dichiarazioni presentate entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria, previste dall’articolo 2, comma 7 del Dpr 322/1998, non hanno alcun effetto se relative all’opzione per il CPB, come ribadito dalla circolare 18/E/2024.
CPB 2025–2026: nuove modalità operative
Guardando avanti, l’adesione al CPB per il biennio 2025–2026 dovrà avvenire con modalità diverse, previste dal Dlgs correttivo in attesa di approvazione:
- Adesione entro il 30 settembre 2025, con trasmissione:
- autonoma (solo frontespizio del modello Redditi 2025), oppure
- congiunta alla dichiarazione dei redditi (che andrà quindi anticipata rispetto alla scadenza classica del 31 ottobre).
- Adesione entro il 30 settembre 2025, con trasmissione:
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Riforma IRPEF e novità per redditi di lavoro dipendente: chiarimenti sulle nuove regole
Con la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato in modo approfondito le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) e dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, in materia di IRPEF e tassazione dei redditi da lavoro dipendente.
Scarica il testo della Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025
La circolare fornisce istruzioni operative agli Uffici e chiarimenti essenziali per contribuenti, professionisti e sostituti d’imposta. Di seguito i punti salienti.
Nuove aliquote IRPEF e detrazioni per il 2025
I commi 21 e 32 della legge di bilancio 2025 stabilizzano le disposizioni già introdotte, per il solo anno d’imposta 2024, dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, prevedendo, a regime, l’applicazione, in sede di determinazione dell’imposta lorda, delle aliquote e degli scaglioni di reddito ivi previsti, l’innalzamento della detrazione da lavoro dipendente e assimilato, nonché
il meccanismo correttivo per il riconoscimento del trattamento integrativo-Pertanto, a partire dal 2025, l’IRPEF viene strutturata su tre scaglioni:
- 23% per redditi fino a 28.000 euro
- 35% per redditi tra 28.001 e 50.000 euro
- 43% per redditi oltre i 50.000 euro
Viene quindi eliminato il precedente scaglione al 25%, semplificando il sistema impositivo.
Parallelamente, la detrazione per redditi da lavoro dipendente viene elevata a 1.955 euro (in precedenza era 1.880 euro), estendendo la “no tax area”, ovvero l'ammontare del reddito escluso da imposizione, a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti non pensionati.
Trattamento integrativo (ex Bonus 100 euro)
Il meccanismo del trattamento integrativo è stato aggiornato per coordinarsi con l’aumento della detrazione.
Per chi ha un reddito fino a 15.000 euro, il bonus viene riconosciuto solo se l’IRPEF lorda supera la detrazione ridotta di 75 euro. Questo correttivo evita l’esclusione automatica dal beneficio a causa dell’innalzamento della detrazione.
Somma aggiuntiva per lavoratori con reddito fino a 20.000 euro
La legge di bilancio 2025 ha introdotto, nell’ambito delle misure di sostegno al reddito, una serie di disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti (esclusi i pensionati).
In particolare, viene riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR (esclusi i titolari di redditi di pensione) il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo.
Tale somma è determinata nel suo ammontare applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal contribuente una percentuale che varia a seconda del reddito medesimo. L'importo è calcolato in percentuale al reddito da lavoro:
- 7,1% per redditi fino a 8.500 euro
- 5,3% per redditi tra 8.501 e 15.000 euro
- 4,8% per redditi tra 15.001 e 20.000 euro
È necessario determinare la percentuale sulla base di un reddito annuale teorico (rapportato all’intero anno), anche se il lavoro è stato svolto per periodi parziali.
Esempio 1
Un contribuente nell’anno 2025:
- ha un reddito complessivo pari a 6.000 euro;
- è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo 2025 (62 giorni di lavoro dipendente), per il quale percepisce complessivamente un reddito di lavoro dipendente pari a 2.000 euro.
Il reddito annuale teorico è pari a 11.744,19 euro [(2.000:62) x 365].
La somma spettante è pari a 106 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3 per cento) al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno (2.000 euro).Detrazione aggiuntiva per redditi tra 20.001 e 40.000 euro
È prevista una nuova detrazione:
- 1.000 euro per redditi tra 20.001 e 32.000 euro
- Detrazione decrescente fino ad azzerarsi per redditi tra 32.001 e 40.000 euro
Entrambi i benefici (somma e detrazione) vengono erogati automaticamente dai sostituti d’imposta. In caso di errato riconoscimento, l'importo va restituito, anche in rate mensili se superiore a 60 euro.
Fringe benefit e welfare aziendale
Vengono potenziati i limiti di esenzione:
- Fino a 1.000 euro annui per tutti i lavoratori dipendenti
- Fino a 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico
Sono inclusi nel calcolo anche i rimborsi per spese di locazione, utenze domestiche e interessi sul mutuo. Il lavoratore deve dichiarare il diritto al beneficio e fornire i codici fiscali dei figli a carico.
Modifiche alle detrazioni per familiari a carico
Dal 2025:
- La detrazione per figli spetta solo se hanno età tra 21 e 30 anni oppure se disabili (oltre i 30 anni)
- La detrazione per altri familiari (es. suoceri, cognati) è riconosciuta solo se ascendenti conviventi
- Le detrazioni non spettano se i familiari risiedono all’estero, salvo siano cittadini UE o SEE.
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Irpef 2025: le 3 aliquote e gli scaglioni
L’imposta sui redditi delle persone fisiche, nota come Irpef, a seguito della Riforma Fiscale, ha subito per il solo anno 2024 delle modifiche.
Tali modifiche sono rese strutturali dalla Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio che interviene sui relativi articoli del TUIR.
In sostanza diventa strutturale l’accorpamento dei primi due scaglioni, con aliquota al 23% fino a 28.000 euro di reddito. Le Entrate hanno pubblicato i Dichiarativi 2025 e le novità sull'Irpef sono state recepite nel:
al fine di poter provvedere al pagamento secondo le novità:

Su tutte le novità riguardanti l'Irpef 2025 le Entrate hanno anche pubblicato la Circolare n 4 del 16 maggio cui si rimanda per esempi e chiarimenti. Leggi qui
Irpef 2025: nuove aliquote
L'Irpef è disciplinata dall’articolo 11 del Dpr n. 917/1986, che detta le regole per il calcolo dell’imposta dovuta.
Il Decreto Legislativo n 216/2023 ha previsto che a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024 le aliquote e gli scaglioni dell'Irpef sono così strutturati:
- aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro,
- aliquota del 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro,
- aliquota del 43% per i redditi che superano 50.000 euro,
La legge di bilancio 2025, prevede con l’articolo 1, ai commi da 2 a 9, di rendere strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento).
Per le novità sull'acconto Irpef 2025 leggi anche Acconto Irpef 2025 su aliquote 2023: per chi
Irpef lavoro dipendente 2025
Modificando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, eleva da 1.880 euro a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro.
Si riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 49 del TUIR) che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
- 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Si precisa che, ai soli fini dell’individuazione della percentuale, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
Si riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 49 del TUIR), che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
- a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
In altri termini per i percettori di reddito tra 32.000,01 euro e i 40.000 euro l’importo riconosciuto è progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 euro, per azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.
Leggi anche: Detrazioni Irpef 2025: cosa cambia dal 1° gennaio.
Irpef residenti e non residenti
Per i soggetti residenti, il reddito complessivo è formato da tutti i redditi ovunque prodotti.
Alcune spese (“oneri deducibili”) possono ridurre il reddito complessivo, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali o le erogazioni liberali in favore degli enti no profit.
L’imposta lorda si calcola applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni.
L’Irpef dovuta dal contribuente è determinata sottraendo dall’imposta lorda le detrazioni previste dalla normativa: ad esempio, le detrazioni previste per tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, pensione, autonomo), la detrazione per il coniuge, i figli (di età pari o superiore a 21 anni) e altri familiari a carico, e le detrazioni riconosciute a fronte di alcune tipologie di spese sostenute durante l’anno (come salute, istruzione, interessi per il mutuo dell’abitazione, ecc). Inoltre vanno sottratti i crediti d’imposta spettanti.
Le detrazioni sono riconosciute generalmente fino all’ammontare dell’imposta dovuta. Non possono essere rimborsati importi superiori.
Per i soggetti non residenti il reddito complessivo è formato solo dai redditi prodotti in Italia.
I soggetti non residenti possono portare in diminuzione del reddito complessivo solo alcuni oneri deducibili, come le donazioni (l’elenco completo si trova all’articolo 24 comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi).
Come per i soggetti residenti, l’imposta lorda si calcola applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni. Dall’imposta lorda i soggetti non residenti possono sottrarre alcune detrazioni, come le detrazioni per lavoro dipendente, quelle per spese relative a ristrutturazioni edilizie o per alcuni tipi di donazioni (l’elenco completo si trova all’articolo 24 comma 3 del Testo unico delle imposte sui redditi. Non spettano le detrazioni per carichi di famiglia
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Passive income nel CFC: il risarcimento del danno non rientra
Con il Principio di diritto n 4 del 14 aprile le Entrate chiariscono la rilevanza di un risarcimento del danno ai fini dell'applicazione della disciplina CFC.
Ricordiamo che la normativa in materia di Controlled Foreign Companies (CFC) è dettata dall'articolo 167 del TUIR, come modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142, di recepimento della Direttiva (UE) 2016/1164 (c.d. ATAD) e, da ultimo, dall'articolo 3 del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 Decreto fiscalità internazionale. Come chiarito nella Relazione Illustrativa al citato d.lgs. n. 142 del 2018, ''La finalità della norma è quella di evitare che i soggetti con società controllate in Paesi a fiscalità privilegiata possano attuare pratiche di pianificazione fiscale in virtù delle quali trasferiscano ingenti quantità di utili dalla società controllante soggetta ad elevata fiscalità verso le società controllate soggette, invece, a tassazione ridotta. A tal fine, la disciplina CFC prevede l'imputazione per trasparenza al soggetto residente nel territorio dello Stato italiano dei redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente, anche in assenza di effettiva distribuzione di utili, qualora lo stesso sia assoggettato a tassazione privilegiata''.
Passive income nel CFC: il risarcimento del danno non vi rientra
L'obiettivo di contrasto a fenomeni di dirottamento degli utili verso giurisdizioni a bassa fiscalità viene perseguito dalla norma attraverso un meccanismo di riallocazione, al ricorrere di determinate condizioni, del reddito dell'entità estera in capo al soggetto residente che la controlla, per trasparenza e indipendentemente dalla sua effettiva percezione.
Più in particolare, in base all'articolo 167 del TUIR, l'operatività della normativa CFC è subordinata al verificarsi congiuntamente di tre condizioni:
- il controllo, di diritto o economico, dell'entità estera, da parte di un soggetto residente in Italia (commi 1 e 2);
- l'assoggettamento dell'entità estera controllata ad un livello di tassazione effettiva non congruo (comma 4, lettera a);
- la realizzazione, da parte dell'entità estera controllata, di proventi rientranti nelle categorie di passive income menzionate nella stessa disposizione, per oltre un terzo dei proventi complessivi (comma 4, lettera b).
Le Entrate nel Principio di diritto in oggetto in merito a quest'ultima condizione, chiariscono che si ritiene che il risarcimento del danno, conseguito sulla base di un accordo transattivo a seguito dell'interruzione di un'attività economica effettiva imputabile alla controparte, non possa essere ascritto ai passive income di cui al citato articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR.