• Riforma fiscale

    CPB: i dubbi sugli acconti chiariti dall’Ade

    Le Entrate a più riprese hanno pubblicato FAQ con chiarimenti per il CPB la misura agevoltiva nota come concordato preventivo biennale rivolto ai soggetti ISA e ai forfettari.

    L'ultimo aggiornamento è stato pubblicato il 17 ottobre e tra i chiarimenti ve n'è uno riguardante gli acconti che si aggiunge ai precedenti dell'8 ottobre e del 15 ottobre.

    Vediamo i chiarimenti ADE sul pagamento degli acconti.

    CPB: i dubbi sugli acconti chiariti dall’Ade

    Il calcolo degli acconti e imposta sostitutiva è disciplinato dagli articoli 20 e 20-bis del Decreto CPB.

    In via preliminare, si ricorda che l'articolo 20, comma 2, prevede che "per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

    • a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;
    • b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17".

    Il quesito riguardava l'ipotesi in cui il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti per imposta relativa al periodo d'imposta precedente quello cui si riferisce la proposta concordataria.

    Si domandava se il contribuente sia comunque tenuto ad effettuare il versamento della maggiorazione prevista dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 (di seguito, decreto CPB).

    Le Entrate evidenziano che considerato il tenore letterale della norma su indicata, in base alla quale la maggiorazione è dovuta sulla "differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16", nel caso prospettato il contribuente è tenuto a versare a titolo di acconto la maggiorazione come sopra determinata.

    Nella Circolare n 18/2024, in proposito viene chiarito che "La maggiorazione può essere determinata come differenza tra l'importo dichiarato nel rigo P06 e quello dichiarato nel rigo P04 del modello CPB 2024/2025." 

    Al riguardo, si chiede conferma che, nel caso in cui l'importo dichiarato in P04 sia negativo, ai fini della determinazione della maggiorazione vada considerato un valore pari a zero.

    Si conferma che, attesa la ratio sottesa alla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 20 in argomento, la maggiorazione, nel caso in cui il valore dichiarato in P04 sia negativo, debba essere determinata sulla differenza tra l'importo dichiarato nel rigo P06 e zero.

    Alle medesime conclusioni si può giungere per la determinazione della "parte di reddito eccedente" ai fini dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 20-bis del decreto CPB.

    Infine veniva domandato se nel caso in cui venga esercitata l’opzione per l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis del Decreto CPB, l’eventuale eccedenza degli acconti versati rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale, possa essere compensata con l’imposta sostitutiva.

    Le entrate con una faq del 17 ottobre confermano che in sede di determinazione del saldo relativo all’imposta principale, potranno essere scomputati gli acconti già versati, comprese le ritenute subite.

    L’eventuale eccedenza a credito degli acconti versati e delle ritenute subite rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 20-bis, potrà essere utilizzato in compensazione ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva.

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    CPB dei forfettari: è causa ostativa il cambio di attività in corso d’anno?

    Le Entrte hanno pubblicato una serie di FAQ in risposta ai dubbi dei contribuenti sul concordato preventivo biennale.

    In particolare il 15 ottobre si è provveduto ad un aggiornamento e inserimento di alcune faq di interesse per i contribuenti forfettari.

    Vediamo se è causa ostativa per il CPB il cambio di regime in corso d'anno per un forfettario.

    CPB dei forfettari: è causa ostativa il cambio di attività in corso d’anno?

    Si chiedeva se, per un contribuente in regime forfetario, il cambio di attività nel corso del periodo d'imposta 2023 rispetto agli anni precedenti, che determini l'applicazione di un diverso coefficiente di redditività, inibisca l'accesso al concordato.

    Le Entrate hanno chiarito che l'ipotesi prospettata nel quesito appare non rilevante ai fini della applicazione del CPB.

    La metodologia di calcolo del CPB rivolta ai contribuenti forfetari consente, infatti, di elaborare una proposta di reddito concordato anche per coloro che esercitano nel corso del medesimo periodo d'imposta attività contraddistinte da diversi coefficienti di redditività.

    CPB dei forfettari: il passaggio al regime ordinario è causa di esclusione?

    Inoltre, secondo l'articolo 11, comma 1, lettera b-ter), del decreto CPB, costituisce causa di esclusione dal CPB "l'adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario"

    Si chiede se il passaggio inverso dal regime forfetario al regime ordinario costituisca causa di esclusione o causa di cessazione ex articolo 21, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo n. 13 del 2024, ovvero, ancora, causa di decadenza ex articolo 22, comma 1, lettera d) del medesimo decreto legislativo.

    Le Entrate evidenziano che come indicato nel quesito il decreto CPB non prevede una fattispecie analoga a quella di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b-ter) per i contribuenti che passano dal regime forfetario a quello ordinario nel primo periodo d'imposta oggetto di CPB.

    Si deve pertanto ritenere che la fattispecie non rappresenti una condizione preclusiva per l'accesso al CPB.

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    Fatture false: quando sono considerate dichiarazione fraudolenta

    Con ordinanza n 34407 del 12.09.2024 la Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio: integra il reato di dichiarazione fraudolenta l’utilizzo, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite ad un contratto di appalto di servizi che costituisca solo lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera.

    Vediamo il caso di specie.

    ture false per contratto di appalto: sono dichiarazione fraudolenta

    La Cassazione rigettava il ricorso di un imprenditore che, aveva dissimulato un contratto di somministrazione di manodopera con un contratto di appalto di servizi.

    Per tale contratto venivano emesse fatture false per cui la Corte ha statuito che l'emissione di tali fatture integra il reato di dichiarazione fraudolenta ai sensi dell'art. 2 del Dlgs n. 74/2000.

    La Corte rigettava il ricorso poiché le fatture utilizzate erano relative a operazioni inesistenti, poiché le prestazioni di lavoro fornite erano in realtà somministrazioni irregolari di manodopera.

    L'imprenditore, attraverso contratti di appalto di servizi per logistica e distribuzione di merci, avrebbe subappaltato il lavoro a cooperative fittizie che emettevano fatture per costi di manodopera non detraibili ai fini IVA.  

    Le cooperative, a loro volta, non pagavano correttamente l'IVA o omettevano i versamenti, da tali operazioni scaturiva un'evasione di imposte sia IVA che IRES.

    Il Tribunale applicava all'imprenditore gli arresti domiciliari per i reati previsti dagli articoli 2 e 8 del Dlgs n. 74/2000, riguardanti l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

    I motivi del ricorso erano basati sul fatto che l'ordinanza impugnata ha omesso di considerare che le società cooperative erano imprese effettivamente esistenti ed attive, come da essa stessa riconosciuto, e che la difesa, in sede di appello, aveva depositato cospicua documentazione idonea ad ulteriormente dimostrare l'effettiva operatività delle società cooperative.

    Inoltre, secondo la difesa, il Tribunale non solo ometteva di confrontarsi con le deduzioni e la produzione documentale della difesa, ma, per affermare la fittizietà delle cooperative, valorizzava un dato in sé irrilevante, quale l'esistenza di un'amministrazione di fatto unica per la la spa.

    Si osservava in proposito che il fenomeno di c.d. "eterodirezione" di un ente non implica la fittizietà di quest'ultimo, quando questo abbia comunque una sua realtà strutturale.

    Tutto ciò specificato la difesa del ricorrente non è riuscita a dimostrare l'effettività delle prestazioni di servizi indicate nelle fatture, che invece celavano una somministrazione irregolare di manodopera, punto cruciale per la Cassazione che ha confermato la sentenza del Tribunale, precisando appunto che la fittizietà delle fatture non risieda tanto nell'esistenza delle cooperative, quanto nell'effettiva natura delle prestazioni, qualificabili come somministrazione di lavoro anziché appalto di servizi.

    La somministrazione irregolare di manodopera è contraria alla normativa (art. 38, comma 1, Dlgs n. 81/2015) e non consente la detrazione dei costi ai fini IVA, rendendo le fatture utilizzate per tali operazioni inesistenti sotto il profilo fiscale.

    In conclusione, viene ribadito che l'uso di fatture per operazioni inesistenti costituisce reato di dichiarazione fraudolenta, condannando l'imprenditore al pagamento delle spese processuali.

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    Adempimento collaborativo: tavolo tecnico ADE/OIC

    Con Provvedimento n 383481 pubblicato il giorno 11 ottobre le Entrate istituiscono il tavolo tecnico con l'OIC al fine di aggiornare le linee guida dell'adempimento collaborativo.

    Leggi anche: Adempimento collaborativo 2024: approvato il codice di condotta 

    Tavolo tecnico con OIC per l’adempimento collaborativo

    Viene previsto che il tavolo tecnico è composto da rappresentanti designati, rispettivamente, dall’Agenzia delle entrate e dall’Organismo Italiano di Contabilità allo scopo di perseguire un aggiornamento continuo e l’integrazione delle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all’articolo 4, comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
    Il tavolo tecnico procederà alla redazione di specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, da allegare alle linee guida di cui al punto precedente.

    Ricordiamo che l’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ha introdotto nell’ordinamento un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale “TCF”.
     Si evidenzia che il regime di adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.
    La legge 9 agosto 2023, n. 111 di Roforma Fiscale in un quadro più generale di misure volte ad incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il Regime dell Adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.
     Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023,
     n. 221 mediante il quale sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del Regime.
     Nell’ambito delle disposizioni del decreto delegato, un rilievo centrale assumono le misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese.
     L’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto delegato, ha modificato l’articolo 4 del decreto e ha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al Regime l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili.
     Per favorire la transizione da un “Modello Aperto” a un modello “Certificato” e maggiormente “Standardizzato” è stata, quindi, prevista, al comma 1-quater dell’articolo 4 del decreto, la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e aggiornamento di un efficace TCF e per la sua certificazione.
     Pertanto, fine di assicurare l’aggiornamento nel continuo e l’integrazione delle suddette linee guida, il presente Provvedimento istituisce un tavolo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti designati dall’Agenzia e dall’Organismo Italiano di Contabilità, che curerà in particolare la redazione di specifiche istruzioni in ordine alla mappatura e alla gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, da allegare, di volta in volta alle linee guida stesse.

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    Adempimento collaborativo: il mef semplifica il codice di condotta

    Il decreto MEF del 3 ottobre in GU n 234 del 5 ottobre apporta novità al decreto del 29 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2024, n. 132, concernente «Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo», vediamo i dettagli di cosa cambia.

    Leggi anche Adempimento collaborativo 2024: approvato il codice di condotta

    Adempimento collaborativo: modifiche al codice di condotta

    La relazione illustrativa al Decreto chiarisce che le modifiche si sono rese necessarie per semplificare le modalità di recepimento delle prescrizioni del codice di condotta nell’ambito dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali dei contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.

    In particolare, nella versione del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2024, n. 132, l’articolo 1 prevede che il codice di condotta venga sottoscritto dall’Agenzia delle entrate e dai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo contestualmente all’ammissione al regime. 

    Per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo alla data dell'8 giugno (data di vigore del decreto n 132/2024) all’articolo 2 è stato, invece, previsto che il suddetto codice venga sottoscritto entro i 120 giorni successivi e quindi entro il 5 ottobre.

    Considerato che le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale hanno diretta efficacia nei confronti delle parti per tutti gli anni di permanenza nel regime, in quanto riepilogative dei doveri previsti dagli articoli 4 e ss. del decreto legislativo n. 128 del 2015, si ritiene che la sottoscrizione del codice, entro i termini indicati dal decreto, comporterebbe un inutile aggravio di oneri amministrativi per i contribuenti aderenti e per l’Agenzia delle entrate, e che è, pertanto, opportuno eliminare tale adempimento.

    Viene, dunque, eliminata la previsione:

    • contenuta nell’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, secondo cui il codice di condotta viene sottoscritto tra Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo contestualmente all’ammissione al regime.
    • contenuta nell’articolo 2 del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, secondo cui per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il codice di condotta deve essere sottoscritto a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro i centoventi giorni successivi.

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    Riforma delle Dogane: tante novità in vigore dal 4 ottobre

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 232 del 3 ottobre il Dlgs n 141 del 26 settembre con Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio.

    Il decreto approvato nell'ambito della Riforma Fiscale (Legge n 111/2023) vuole disciplinare una ampia riforma delle Dogane.

    Tra le novità di rilievo si evidenziano:

    • il rafforzamento dei controlli integrati tra Agenzia delle Dogane e Guardia di finanza;
    • il superamento dell’istituto della controversia doganale;
    • la riscrittura delle sanzioni amministrative;
    • l'inclusione dell'IVA all'importazione nei diritti doganali.

    Vediamo più in dettaglio cosa si prevede per l'IVA.

    Dlgs Riforma Dogane: IVA inserita tra i diritti doganali

    Con l'art 27, del Titolo III Capo I, rubricato Diritti doganali e diritti di confine si prevede che sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.
    Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta  sul  valore  aggiunto  e  ogni  altra  imposta  di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.
    L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:

    • a) immissione in  libera  pratica  di  merci  senza  assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;
    • b) immissione in  libera  pratica  di  merci  senza  assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un  regime  di  deposito diverso dal deposito doganale.

    In proposito occorre evidenziare che la previsione è in contrato con la giurisprudenza della Corte UE e della Cassazione.

    La Corte di Giustizia UE, ha distinto più volte i dazi all’importazione dall’IVA, e nella causa n C-714/20 ha affermato che l’IVA all’importazione “non fa parte dei dazi all’importazione” (ex art. 5 punto 20 del CDU).

    Anche la Cassazione si è espressa in proposito e le Sezioni Unite con sentenza n. 18286/2024, hanno chiarito che “la diversità tra dazi e IVA all’importazione comporta che, ai fini della determinazione delle sanzioni, non può essere cumulato il rispettivo ammontare dei diritti evasi”.

    Dlgs Dogane: i nuovi controlli con la GdF

    L’art. 4 si prevede un maggior coordinamento delle attività di controllo tra Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza nell’ambito delle rispettive aree di competenza.

    Con l'art 12 si prevede che il personale dell'Agenzia,  per  assicurare  l'osservanza  delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle  altre leggi la cui applicazione è demandata all'Agenzia,  può procedere, direttamente o a mezzo dei militari della Guardia  di  finanza,  alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali  o che circolano negli spazi stessi.

    Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi  di trasporto possono essere sottoposti anche a  ispezioni  o controlli tecnici  particolarmente  accurati  diretti  ad  accertare  eventuali occultamenti di merci.

    Il detentore  del  veicolo è tenuto  a  prestare  la  propria collaborazione  per  l'esecuzione  delle  verifiche, osservando   le disposizioni a tal fine impartite dagli organi di cui al comma 1.

    Le disposizioni si applicano anche  nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea di  vigilanza  doganale  in  corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi. 

    Con l'art 13 si prevede che il personale dell'Agenzia,  per  assicurare  l'osservanza  delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle  altre leggi la cui applicazione è demandata  all'Agenzia,  può  invitare coloro che per qualsiasi motivo  circolano  nell'ambito  degli  spazi doganali a esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona.
    In caso di rifiuto e ove sussistano fondati motivi di  sospetto, con provvedimento scritto e motivato dell'Agenzia, le persone di  cui al comma 1 possono essere sottoposte a perquisizione personale.
    Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme  al provvedimento di cui al comma 2, è trasmesso entro quarantotto  ore alla competente autorità giudiziaria.
    L'autorità giudiziaria, se riconosce legittimo il provvedimento di cui al comma 2, lo convalida entro le successive quarantotto ore. 

    Con l'art 14 invece si prevede che le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13  si  applicano,  al fine di assicurare l'osservanza delle norme  in  materia  doganale  e valutaria, anche fuori degli  spazi  doganali,  nei  confronti  delle persone,  dei  bagagli  e  dei  mezzi  di  trasporto   che   comunque attraversano il confine terrestre dello Stato, nonchè nei  confronti dei natanti e aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri  e  dei bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che  i  predetti natanti e aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in  arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza del personale  dell'Agenzia e' sostituita quella dei militari della Guardia di finanza. 

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    Autotutela obbligatoria: atto d’indirizzo dell’Osservatorio enti locali

    L'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno ha pubblicato un atto di intidizzo per gli enti liocali sulle novità sulla autotela obbligatoria.

    In particolare, viene fornito orinetamento sull’applicazione pratica dell’autotutela obbligatoria nell’ambito dei tributi locali.

    Autotutela obbligatoria: atto d’indirizzo dell’Osservatorio enti locali

    La interessante novità per gli enti locali rappresentatata dall’intervenuta introduzione dell’istituto dell“autotutela obbligatoria” ad opera dell’art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219  ha aggiunto l’art. 10-quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con l’art. 10-quater prevede quanto segue:

    1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: 

    • a) errore di persona; 
    • b) errore di calcolo; 
    • c) errore sull'individuazione del tributo;
    • d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria; 
    • e) errore sul presupposto d'imposta;
    • f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; 
    • g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza. 2.

    L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione. 

    Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.”.

    L'Osservatorio sulla Finanza e contabilità specifica che, ritenuto che l'istituto costituisce una novità, inplica da parte degli enti, titolari di poteri impositivi, attenzione nella sua applicazione.

    In particolare, gli enti sono ora chiamati a monitorare con attenzione i propri atti di imposizione, procedendo, nei casi previsti dalla legge, in tutto o in parte, all'annullamento di detti atti ovvero alla rinuncia all'imposizione, nell’esercizio del potere di autotutela obbligatoria (art. 10-quater citato) e, dunque, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi ora indicati dalla legge.

    L'attività di monitoraggio deve essere intesa a prevenire contenzioso tributario dal quale potrebbero derivare oneri a carico degli enti sia sotto il profilo di eventuali condanne alle spese del giudizio innanzi alle Corti tributarie sia per riattivare, in modo tempestivo, l’azione impositiva.

    Tutto ciò premesso l'osservatorio, pronuncia il seguente atto di orientamento rivolto agli enti locali:

    “A seguito dell’introduzione dell’art. 10-quater nella legge 27 luglio 2000, n. 212 – che ha introdotto l’istituto dell’autotutela obbligatoria – gli enti locali sono chiamati ad un attento monitoraggio della propria attività impositiva, allo scopo di prevenire dispendioso contenzioso tributario o anche per riattivare in modo tempestivo l’azione di riscossione, secondo le diverse tipologie dei tributi”.