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Testo Unico Tributi erariali minori: cosa contiene
Il 30 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto legislativo relativo al testo unico dei tributi erariali minori in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
Il testo persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, le disposizioni vigenti sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui sia stato necessario.
In attesa di visionare il testo definitivo riepiloghiamo i contenuti come specificati dal Governo relativamente alla prima bozza approvata che ad oggi dovrebbe aver subito cambiamenti.
Il provvedimento dovrebbe entrate in vigore definitivamente dal 2026.
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Testo Unico Tributi erariali minori: cosa contiene
Come sottolienato dal Governo, sono trasfuse le disposizioni relative alla disciplina sostanziale di riferimento dei singoli tributi nonché le previsioni in tema di adempimenti e versamenti.
La disciplina relativa a profili diversi (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d’ambito, in altri testi unici attuativi della delega.
Il testo unico ( in bozza) è composto di 100 articoli.
Il Titolo I raccoglie la normativa concernente le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi.
Il Titolo II reca la normativa in materia di imposta sugli intrattenimenti.
Il Titolo III concerne l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l’imposta sugli aeromobili privati.
Il Titolo IV contiene le previsioni normative relative all’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE).
Il Titolo V contiene le previsioni normative relative all’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax).
Il Titolo VI raccoglie la disciplina in materia di abbonamento alle radioaudizioni (c.d. canone RAI).
Il Titolo VII contiene le previsioni normative relative all’imposta sui servizi digitali.
Il Titolo VIII è riportata la normativa concernente le tasse sulle concessioni governative.
Il Titolo IX attiene alla disciplina dei tributi e diritti speciali.
Il Titolo X contiene le disposizioni finali e l’elenco delle disposizioni da abrogare in quanto riprese nel testo unico.
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CPB Forfettari: reddito al lordo dei contributi
Entro il 31 ottobre, termine di invio della dichiarazione dei redditi 2024 anno di imposta 2023, occorre aderire, se si vuole, al CPB per il forfettari.
Ricordiamo che il CPB è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024).
Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Le regole attuative del CPB dei forfettari sono state fissate con il Decreto 15 luglio 2024 e rettificate con il Correttivo di agosto Decreto n 108/2024.
Vediamo ora i chiarimenti forniti con FAQ dalle Entrate del 17 ottobre.
CPB dei forfettari: al lordo dei contributi
La Faq 7, pubblicata dall’agenzia delle Entrate il 17 ottobre ha chiarito che il reddito dei forfettari è da considerarsi al lordo dei contributi.
Viene evidenziato che l’articolo 28 del Dlgs 13/2024 dispone che per i contribuenti che applicano il regime forfettario, il reddito di impresa o di lavoro autonomo oggetto di concordato è quello determinato a norma del comma 64 della legge 190/2014, ovvero quello ottenuto applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato 4 della legge del 2014 e differenziato in base al codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata.
Il reddito minimo concordato deve essere pari a 2.000 euro e "resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori" previsto dallo stesso comma 64 della legge sui forfettari.
Questa norma dispone che i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato forfettariamente e che l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai fini Irpef.
Il quesito domandava se il reddito dovesse essere considerato al lordo o al netto dei contributi previdenziali obbligatori e l'ADE ha chiarito che il reddito è da considerarsi lordo, quindi da questo ammontare potranno essere dedotti i contributi pagati nell’anno di imposizione e solo a condizione che siano obbligatori).
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CPB dei forfettari: è causa ostativa il cambio di attività in corso d’anno?
Le Entrte hanno pubblicato una serie di FAQ in risposta ai dubbi dei contribuenti sul concordato preventivo biennale.
In particolare il 15 ottobre si è provveduto ad un aggiornamento e inserimento di alcune faq di interesse per i contribuenti forfettari.
Vediamo se è causa ostativa per il CPB il cambio di regime in corso d'anno per un forfettario.
CPB dei forfettari: è causa ostativa il cambio di attività in corso d’anno?
Si chiedeva se, per un contribuente in regime forfetario, il cambio di attività nel corso del periodo d'imposta 2023 rispetto agli anni precedenti, che determini l'applicazione di un diverso coefficiente di redditività, inibisca l'accesso al concordato.
Le Entrate hanno chiarito che l'ipotesi prospettata nel quesito appare non rilevante ai fini della applicazione del CPB.
La metodologia di calcolo del CPB rivolta ai contribuenti forfetari consente, infatti, di elaborare una proposta di reddito concordato anche per coloro che esercitano nel corso del medesimo periodo d'imposta attività contraddistinte da diversi coefficienti di redditività.
CPB dei forfettari: il passaggio al regime ordinario è causa di esclusione?
Inoltre, secondo l'articolo 11, comma 1, lettera b-ter), del decreto CPB, costituisce causa di esclusione dal CPB "l'adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario".
Si chiede se il passaggio inverso dal regime forfetario al regime ordinario costituisca causa di esclusione o causa di cessazione ex articolo 21, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo n. 13 del 2024, ovvero, ancora, causa di decadenza ex articolo 22, comma 1, lettera d) del medesimo decreto legislativo.
Le Entrate evidenziano che come indicato nel quesito il decreto CPB non prevede una fattispecie analoga a quella di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b-ter) per i contribuenti che passano dal regime forfetario a quello ordinario nel primo periodo d'imposta oggetto di CPB.
Si deve pertanto ritenere che la fattispecie non rappresenti una condizione preclusiva per l'accesso al CPB.
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Fatture false: quando sono considerate dichiarazione fraudolenta
Con ordinanza n 34407 del 12.09.2024 la Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio: integra il reato di dichiarazione fraudolenta l’utilizzo, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite ad un contratto di appalto di servizi che costituisca solo lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera.
Vediamo il caso di specie.
ture false per contratto di appalto: sono dichiarazione fraudolenta
La Cassazione rigettava il ricorso di un imprenditore che, aveva dissimulato un contratto di somministrazione di manodopera con un contratto di appalto di servizi.
Per tale contratto venivano emesse fatture false per cui la Corte ha statuito che l'emissione di tali fatture integra il reato di dichiarazione fraudolenta ai sensi dell'art. 2 del Dlgs n. 74/2000.
La Corte rigettava il ricorso poiché le fatture utilizzate erano relative a operazioni inesistenti, poiché le prestazioni di lavoro fornite erano in realtà somministrazioni irregolari di manodopera.
L'imprenditore, attraverso contratti di appalto di servizi per logistica e distribuzione di merci, avrebbe subappaltato il lavoro a cooperative fittizie che emettevano fatture per costi di manodopera non detraibili ai fini IVA.
Le cooperative, a loro volta, non pagavano correttamente l'IVA o omettevano i versamenti, da tali operazioni scaturiva un'evasione di imposte sia IVA che IRES.
Il Tribunale applicava all'imprenditore gli arresti domiciliari per i reati previsti dagli articoli 2 e 8 del Dlgs n. 74/2000, riguardanti l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
I motivi del ricorso erano basati sul fatto che l'ordinanza impugnata ha omesso di considerare che le società cooperative erano imprese effettivamente esistenti ed attive, come da essa stessa riconosciuto, e che la difesa, in sede di appello, aveva depositato cospicua documentazione idonea ad ulteriormente dimostrare l'effettiva operatività delle società cooperative.
Inoltre, secondo la difesa, il Tribunale non solo ometteva di confrontarsi con le deduzioni e la produzione documentale della difesa, ma, per affermare la fittizietà delle cooperative, valorizzava un dato in sé irrilevante, quale l'esistenza di un'amministrazione di fatto unica per la la spa.
Si osservava in proposito che il fenomeno di c.d. "eterodirezione" di un ente non implica la fittizietà di quest'ultimo, quando questo abbia comunque una sua realtà strutturale.
Tutto ciò specificato la difesa del ricorrente non è riuscita a dimostrare l'effettività delle prestazioni di servizi indicate nelle fatture, che invece celavano una somministrazione irregolare di manodopera, punto cruciale per la Cassazione che ha confermato la sentenza del Tribunale, precisando appunto che la fittizietà delle fatture non risieda tanto nell'esistenza delle cooperative, quanto nell'effettiva natura delle prestazioni, qualificabili come somministrazione di lavoro anziché appalto di servizi.
La somministrazione irregolare di manodopera è contraria alla normativa (art. 38, comma 1, Dlgs n. 81/2015) e non consente la detrazione dei costi ai fini IVA, rendendo le fatture utilizzate per tali operazioni inesistenti sotto il profilo fiscale.
In conclusione, viene ribadito che l'uso di fatture per operazioni inesistenti costituisce reato di dichiarazione fraudolenta, condannando l'imprenditore al pagamento delle spese processuali.
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Irpef autonomi: il decreto di riforma riprende il suo iter di approvazione
In primavera il testo del Decreto legislativo di riforma Irpef/Ires è stato rinviato in quando necessitava di cambiamenti.
Oggi 15 ottobre risulta che il Decreto bollinato ha ripreso il suo iter verso le commissioni tecniche parlamentari al fine di continuare il percorso di definitiva approvazione.
Molte delle misure in esso contenute dovrebbero entrare in vigore dal 1° gennaio 2025 e pertanto il tempo a disposizione per modifiche si assottiglia.
Il decreto contiene modifiche alle disposizioni su redditi:
- da lavoro autonomo e dipendente,
 - agrari e diversi,
 - d’impresa.
 
Vediamo cosa contiene la bozza dell'art 6 rubricato Revisone della disciplina dei redditi di lavoro autonomo relativamente al nuovo art 54 del TUIR per la determinazione dei redditi da lavoro autonomo.
Riforma Fiscale: le novità per l’irpef del lavoro autonomo
Il bollinato consegnato alle Commissioni tecniche del Parlamento, contine previsioni di modifica al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
In particolare, per il reddito di lavoro autonomo si prevede un nuovo art 54 del TUIR.
Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V.
Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:
- a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
 - b) rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
 - c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.
 
Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
Le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, concorrono a formare il reddito se:
- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
 - b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
 - c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a
 - finalità estranee all’arte o professione.
 
La plusvalenza è costituita, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), dalla differenza tra il corrispettivo o l’indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera c), dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato del bene. In ogni caso, la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria avente a oggetto beni immobili e mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima, nonché, in caso di beni immobili, della quota capitale dei canoni, già maturati,
indeducibile in quanto riferibile al terreno.
Relativamente ai rimborsi e riaddebiti le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo.
Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla data in cui:
- a) il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
 - b) la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
 - c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.
 
Ai fini del comma 2, lettera a), il committente si considera che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno degli istituti disciplinati dal citato codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019:
- a) in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata del sovraindebitato, dalla data della
 - sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o controllata;
 - b) in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento che la dispone;
 - c) in caso di procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla data di ammissione alla procedura;
 - d) in caso di procedura di concordato preventivo, dalla data del decreto di apertura della procedura;
 - e) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dalla data di omologazione dell’accordo ovvero del piano;
 - f) in caso di piano attestato di risanamento, dalla data certa degli atti e dei contratti di cui all’articolo 56, comma 5, del predetto codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;
 - g) in caso di contratto o accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c), del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data certa di tali atti;
 - h) in caso di concordato semplificato di cui all’articolo 25-sexies del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data del decreto previsto dal citato articolo 25-sexies, comma 4;
 - i) in caso di concordato minore, dalla data di apertura della procedura;
 - l) in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all’articolo 67 e seguenti del citato codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data della pubblicazione della relativa proposta ai sensi dell’articolo 70 del medesimo decreto.
 
Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), di importo, comprensivo del compenso a esse relative, non superiore a 2.500 euro che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.
Le minusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze, sono deducibili se realizzate ai sensi dell’articolo 54-bis, comma 1, lettere a) e b).
Per i beni strumentali, esclusi i beni immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ridotti alla metà per il primo periodo d’imposta.
È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,40. In caso di eliminazione dall’attività di beni non ancora completamente ammortizzati, esclusi i beni immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, il costo residuo è ammesso in deduzione. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, è
ammessa:
- a) in caso di beni immobili, per un periodo non inferiore a dodici anni;
 - b) in caso di beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo;
 - c) in tutti gli altri casi, per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d’imposta in cui maturano. Ai fini del calcolo dei canoni di locazione finanziaria deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili sono deducibili in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.
 
Le spese relative all’acquisto di beni mobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 164, comma 1, lettera b), adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a euro 516,40, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all’impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile un importo pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione. Per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1. Nella stessa misura del 50 per cento sono deducibili le spese per i servizi relativi agli immobili utilizzati promiscuamente nonché quelle relative alla manutenzione ordinaria dei medesimi. Le spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di tali immobili sono deducibili per un importo pari al 50 per cento del relativo ammontare in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.
Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera fff), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento.
Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo.
Le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo.
Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o
l’importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito.
Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi
occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.
Sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi delle disposizioni del capo V.
Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 7, anche le quote delle indennità di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c), maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dall’articolo 95, comma 3.
Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell’artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l’opera svolta nei confronti dell’artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.
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Autotutela obbligatoria: atto d’indirizzo dell’Osservatorio enti locali
L'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno ha pubblicato un atto di intidizzo per gli enti liocali sulle novità sulla autotela obbligatoria.
In particolare, viene fornito orinetamento sull’applicazione pratica dell’autotutela obbligatoria nell’ambito dei tributi locali.
Autotutela obbligatoria: atto d’indirizzo dell’Osservatorio enti locali
La interessante novità per gli enti locali rappresentatata dall’intervenuta introduzione dell’istituto dell’“autotutela obbligatoria” ad opera dell’art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 ha aggiunto l’art. 10-quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con l’art. 10-quater prevede quanto segue:
“1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
- a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza. 2.
 
L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.”.
L'Osservatorio sulla Finanza e contabilità specifica che, ritenuto che l'istituto costituisce una novità, inplica da parte degli enti, titolari di poteri impositivi, attenzione nella sua applicazione.
In particolare, gli enti sono ora chiamati a monitorare con attenzione i propri atti di imposizione, procedendo, nei casi previsti dalla legge, in tutto o in parte, all'annullamento di detti atti ovvero alla rinuncia all'imposizione, nell’esercizio del potere di autotutela obbligatoria (art. 10-quater citato) e, dunque, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi ora indicati dalla legge.
L'attività di monitoraggio deve essere intesa a prevenire contenzioso tributario dal quale potrebbero derivare oneri a carico degli enti sia sotto il profilo di eventuali condanne alle spese del giudizio innanzi alle Corti tributarie sia per riattivare, in modo tempestivo, l’azione impositiva.
Tutto ciò premesso l'osservatorio, pronuncia il seguente atto di orientamento rivolto agli enti locali:
“A seguito dell’introduzione dell’art. 10-quater nella legge 27 luglio 2000, n. 212 – che ha introdotto l’istituto dell’autotutela obbligatoria – gli enti locali sono chiamati ad un attento monitoraggio della propria attività impositiva, allo scopo di prevenire dispendioso contenzioso tributario o anche per riattivare in modo tempestivo l’azione di riscossione, secondo le diverse tipologie dei tributi”.
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Concordato preventivo biennale: arriva il tachimetro con pagella fiscale per le PIVA
Scade il 31 ottobre prossimo l'adesione al CPB concordato preventivo biennale.
Dal 20 settembre, nel cassetto fiscale dei contribuenti potenzialmente interessati dall'agevolazione, arriva il tachimetro dell'Agenzia della Entrate, uno strumento di valutazione della affidabilità fiscale delle PIVA, al fine di incentivare quanto possibile l'adesione alla misura.
Come precedentemente annunciato, il tachimetro è stato strutturato in collaborazione con SOGEI al fine di consentire ai contribuenti di valutare la propria posizione ed eventualmente aderire all'accordo col Fisco.
Vediamo maggiori dettagli.
Tachimetro per affidabilità delle PIVA: che cos’è?
L'agenzia delle entrate ha inserito nei cassetti fiscali delle PIVA potenzialmente interessate dal CPB, circa 2,7 milioni di contribuenti, una scheda personalizzata al fine di illustrare i principali benefici fiscali derivanti dall'adesione al nuovo istituto agevolativo.
La scheda, con cui si può valutare la propria affidabilità fiscale, evidenzia la convenienza o meno di aderire al concordato preventivo biennale e in sintesi contiene:
- l'attività economica esercitata,
 - il voto ISA conseguito nel periodo d’imposta 2022,
 - gli eventuali benefici fiscali connessi alla adesione al CPB,
 - l’avvenuta o meno adesione al concordato.
 
Di fatto, l'agenzia ha dato il via ad una campagna di comunicazione per sensibilizzare i contribuenti sull’importanza di aderire alla proposta del Fisco.
Nella scheda sintetica, già ribattezzata tachimetro, viene anche ricordato che: “l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.
Tachimetro per affidabilità delle PIVA: i vantaggi di adesione al CPB
Con il tachimetro i contribuenti hanno a disposizione l'elenco dei vantaggi della adesione al CPB ovvero:
- accesso a tutti i benefici premiali riconosciuti ai soggetti ISA, quali a titolo di esempio: l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui e altri (ciascuno li troverà nel proprio cassetto fiscale);
 - imposte sui redditi e IRAP calcolate sulle proposte di concordato per due periodi d'imposta ossia il 2024 e il 2025;
 - opzione dell'imposta sostitutiva, con aliquota variabile dal 10% al 15%, sulla parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, derivante dall'adesione al concordato, che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta 2023.
 
Attenzione al fatto che l’imposta sostitutiva è graduata sulla base del livello di affidabilità fiscale raggiunto nel periodo d'imposta 2023, tanto è più alto quanto più bassa sarà l'aliquota da applicare per la sostitutiva.
Rispetto alla pagella fiscale le situazioni possibili sono tre:
- minore affidabilità fiscale con punteggio da 0 a 5,99: ciò rileva significative incoerenze e il contribuente può verificare la correttezza dei dati dichiarati o dichiarare ulteriori componenti positivi per raggiungere il punteggio di affidabilità fiscale da 8 a10 che consente l'accesso ai benefici premiali ISA;
 - affidabilità da 6 a 7,99: ciò rivela possibili anomalie che precludono l’accesso ai benefici premiali. Il contribuente può possibile verificare la correttezza dei dati dichiarati o dichiarare ulteriori componenti positivi per raggiungere il punteggio di affidabilità fiscale da 8 a10 per accedere ai benefici premiali ISA;
 - affidabilità da 8 a 10: si accede ai benefici premiali.
 
La piena affidabilità si raggiunge con un punteggio pari a 10, che consente di usufruire di tutti i benefici premiali previsti.
Con un punteggio ISA 2023 inferiore a 8, il contribuente dovrà valutare attentamente il rapporto costi/benefici, dato che il raggiungimento dei benefici ha un costo, che in termini di maggior reddito, si trasforma in maggiore imposta dovuta.
Attenzione al fatto che chi non aderirà, a causa di un voto di scarsa affidabilità fiscale indicata sul tachimetro, cui non si pone rimedio, potrà essere inserito in una lista di contribuenti a rischio di evasione, grazie all'incrocio dei dati a disposizione del Fisco.
L'agenzia però precisa che NON ci sarà nessun controllo diretto per chi non si aderisce al CPB.
Tuttavia, sui contribuenti a rischio saranno concentrate le attenzioni di agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza al fine di riscontrare se ci sono effettivamente dei redditi nascosti e quindi imposte non versate.
Infine, aderendo al CPB, qualora venisse confermata la novità sul condono dei redditi 2018-2023, ancora al vaglio del Parlamento, il vantaggio potrebbe aumentare di molto. (Leggi anche: Concordato preventivo biennale: spunta l'ipotesi del condono per i redditi 2018-2023).
Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato stanno appunto valutando l’emendamento al decreto Omnibus che potrebbe aprire, in caso di accettazione del CPB, una tripla sanatoria dei redditi evasi con un ravvedimento speciale che copre anche gli anni d’imposta 2018-2023.