• Riforma fiscale

    Dlgs Irpef e Ires: riprende l’iter verso le Commissioni tecniche

    Il testo del decreto legislativo, approvato dal Governo in via preliminare lo scorso 30 aprile, ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e può quindi arrivare alle commissioni Finanze.

    Ricordiamo che l'iter di questo complesso decreto era stato interrotto e posticipato.

    Con la bollinatura e il riprendere del cammino verso le commissioni, si intravede la definitiva approvazione del Governo.

    In attesa del testo in bozza, vediamo cosa conteneva il testo preliminare impostato sui criteri della Riforma Fiscale.

    Riforma redditi dei terreni: il Dlgs della riforma fiscale

    Si modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario: attualmente tale reddito è correlato esclusivamente alle attività agricole che vengono svolte sul terreno.

    La nuova disciplina comprende anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette “colture fuori suolo” (es. attività idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d’impresa), e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA. 

    Di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.

    Riforma redditi di lavoro autonomo: il Dlgs della riforma fiscale

    Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti):

    • il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. 

    Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche: 

    • le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.

    Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).

    Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.

    Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.

    Si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

    In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:

    • in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
    • in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
    • in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

    Riforma redditi di impresa: il Dlgs della riforma fiscale

    Per quanto riguarda i redditi d’impresa si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.

    In materia di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario:

    • delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati;
    • della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
    • delle differenze sui cambi.

    Inoltre, si introduce una disciplina in materia di riallineamenti dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili volta ad assicurare l’omogeneizzazione delle regole proprie dei diversi regimi di riallineamento attualmente esistenti.

    Si interviene in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (da versare in un’unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta e si introduce una disciplina inerente all’entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.

    Riforma redditi diversi: il Dlgs della riforma fiscale

    In merito ai redditi diversi, si stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente. Inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.

    Riforma dei redditi di lavoro dipendente: il Dlgs della Riforma fiscale

    Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

    In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

    Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

    • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
    • coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
    • imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
  • Riforma fiscale

    Decreto Sanzioni: l’IFEL chiarisce le principali novità

    L'IFEL Fondazione ANCI ha pubblicato in data 2 settembre una nota a commento delle ripercussioni del Decreto Sanzioni sui tributi degli enti locali, vediamo i principali chiarimenti.

    Leggi anche Decreto Sanzioni e Comuni: cosa cambia per l'IMU

    Decreto Sanzioni: principali novità per i tributi locali

    Il Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, noto come decreto sanzioni pubblicato sulla GU del 28 giugno reca modifiche al sistema sanzionatorio tributario, in attuazione dell’art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111. 

    La nota IFEL evidenzia che la legge 111/2023 all’art. 20 dispone che nell’esercizio della delega il Governo osserva i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all’IVA, agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali

    Tra i commenti di rilievo la Fondazione ANCI ha chiarito che:

    • la nuova causa di non punibilità per adeguamento ai documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria qualora il contribuente provveda alla presentazione della dichiarazione integrativa, non risulta applicabile ai tributi comunali in quanto sostanzialmente lesivo dell'autonomia impositiva degli enti locali;
    • l'istituto del cumulo giuridico non risulta applicabile ai tributi comunali "in quanto in tale ambito non si verifica quasi mai il concorso formale, il concorso materiale formale e la continuazione, all'intero della singola annualità."

    Per approfondimento si rimanda alla nota in oggetto.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Sanzioni tributarie: come cambiano i criteri

    Il Decreto Sanzioni Dlgs n 87/2024 con diverse novità in vigore dal 1° settembre modifica, tra l'altro, i criteri di determinazione delle sanzioni tributarie, vediamo tutti i dettagli.

    Sanzioni tributarie: come cambiano i criteri

    La precedente normativa ossia il Dlgs n 472/97 viene modificata  innanzitutto chiarendo l’applicazione del principio di proporzionalità anche alla determinazione della sanzione.

    Viene poi modificata la disciplina sanzionatoria nel caso di reiterazione delle violazioni della stessa indole. 

    In particolare:

    • nel caso di reiterazione di violazioni, la misura dell’innalzamento della sanzione è incrementata dalla vigente misura della metà al limite massimo del doppio,
    • tale incremento, invece di richiedere la commissione di violazioni della stessa indole nei tre anni precedenti, si applica ove il contribuente sia incorso in altra violazione della stessa indole nei 3 anni successivi:
      • al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione, 
      • alla inoppugnabilità dell’atto;
    • la relativa disciplina si applica ove le violazioni commesse successivamente non siano state definite
      • con ravvedimento operoso, o
      • con adesione ai verbali di constatazione.

    Come riportato nella relazione illustrativa, con la modifica attuata vengono recepiti gli orientamenti giurisprudenziali in tema di recidiva e violazioni della stessa indole.

    In tema di manifesta sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, la norma viene sostituita integralmente: la sanzione viene ora ridotta fino a 1/4 della misura prevista e si precisa che la riduzione avviene sia nel caso di sanzione fissa che proporzionale o variabile, si prevede inoltre che se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate secondo i criteri della gravità della violazione, personalità del contribuente e condizioni economiche e sociali, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà.

    Sempre sul decreto sanzioni ti consigliamo: Nuove sanzioni per gli errori dei versamenti dal 1° settembre

  • Riforma fiscale

    Decreto sanzioni: come cambia la dichiarazione integrativa dal 1° settembre

    Dal 1° settembre la dichiarazione integrativa, presentata dopo i chiarimenti ADE, è salva dalle sanzioni in base alle novità della riforma tributaria. 

    In particolare, non vi è sanzione in caso di dichiarazione integrativa e versamento dell'imposte dovute entro 60 giorni dalla pubblicazione dei chiarimenti su una norma incerta.

    In altre parole, si alza il c.d. "scudo anti sanzioni" per i contribuenti che si allineano ai chirimenti di prassi delle Entrate entro 60 giorni dalla loro pubblicazione presentando una dichiarazione integrativa.

    Vediamo le novità introdotte dal Dlgs n. 87/2024 con la riforma del sistema sanzionatorio tributario.

    Dichiarazione integrativa: le novità dal 1° settembre

    Il decreto in oggetto modifica la disposizione sulle cause di non punibilità. In particolare, si modifica il comma 5-bis dell’art. 6 del D.Lgs 472/1997, precisando che non sono punibili le violazioni che: 

    • non arrecano pregiudizio concreto all’esercizio delle azioni di controllo, e 
    • non incidono,
    • sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, nonchè,
    • sul versamento del tributo.

    Con le novità la violazione che provochi un mero pregiudizio astratto all’azione di controllo non è più punibile, pertanto, ad esempio, un’irregolarità corretta prima che venga avviata l’attività di verifica non dovrebbe più essere contestabile.

    Viene poi introdotto un nuovo comma 5-ter, ai sensi del quale è esclusa la punibilità se il contribuente si adegua alle indicazioni rese dall’Amministrazione finanziaria con le circolari interpretative e applicative e l’attività di consulenza giuridica e provvede, entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione delle stesse: 

    • alla presentazione della dichiarazione integrativa, e 
    • al versamento dell’imposta dovuta.

    Tale causa di non punibilità ha comunque luogo sempre che la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

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    CPB Forfettari: come si calcolano gli acconti

    Pubblicato in GU n 182 del 5 agosto il Dlgs 108/2024 con Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di
    adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato 
    preventivo biennale.
    In merito al CPB vediamo cosa si prevede per gli acconti dei forfettari.

    CPB forfettari: come si calcolano gli acconti per il primo anno

    Come evidenziato anche dalla relazione illustrativa al correttivo, pubblicata post pareri della Commissione Finanza, si sostituisce interamente l’articolo 31, in materia di determinazione degli acconti per i contribuenti soggetti al regime forfetario e che aderiscono al concordato preventivo biennale. 

    La nuova disposizione prevede che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.

    Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

    • a) se l'acconto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, e' dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente;
    • b) se l'acconto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto e' calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

    La maggiorazione di cui al comma 2, lettera a), e' versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.»;

    Inoltre si prevede di inserire dopo l'articolo 31 il «31-bis (Regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario). che prevede che per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell'eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito che puo' essere assoggettata a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo.

    L'imposta sostitutiva e' corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si e' prodotta l'eccedenza di cui al comma 1.

  • Riforma fiscale

    Decreto riscossione pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.184 del 7 agosto 2024 il Decreto legislativo 29 luglio 2024, n.110

    Si dà così attuazione all’articolo 18 della legge delega per la riforma fiscale, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione.

    Il Governo aveva approvato il 3 luglio 2024 il decreto, ritornato successivamente al Consiglio dei Ministri poiché erano state rilevate alcune criticità dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Il Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2024 ha approvato la nuova versione .

    L’obiettivo del decreto è quello di apportare delle soluzioni nella gestione della riscossione forzata dei crediti degli enti pubblici, in attuazione della riforma fiscale L.111/2023.

    Tra gli obiettivi anche quello di riorganizzare a livello operativo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione; la progressiva riduzione del magazzino di agenzia delle Entrate riscossione (Ader) ed evitare che nel futuro si accumulino e stratifichino crediti non più (o almeno difficilmente) recuperabili; ma anche pagamenti rateali più favorevoli per andare i contribuenti in difficoltà finanziaria; potenziare l’attività di riscossione coattiva dell’Agente della riscossione, per esempio attraverso il superamento dello strumento del ruolo. 

    La riforma dovrà prevedere, inoltre, l’incremento dell’utilizzo delle più evolute tecnologie e l’interoperabilità dei sistemi, la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione, il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento.

    Il d.lgs. 110/2024 è composto da 19 articoli suddivisi in due Capi:

    • Capo I: Disposizioni in materia di riscossione (articoli 1-10) che ridisegna la disciplina relativa all’inesigibilità dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
    • Capo II: Disposizioni complementari (articoli 11-19) contengono disposizioni complementari a quelle dei precedenti articoli volti a definire profili organizzativi e funzionali connessi alla riforma della riscossione.

    Il decreto è entrato in vigore ma sotto l’aspetto operativo alcune novità saranno efficaci dall’1/01/2025.

    Di seguito le novità più rilevanti in sintesi.

    Riforma fiscale: decreto riscossione in GU

    In sintesi:

    L’articolo 1 dispone espressamente la pianificazione annuale delle procedure di riscossione da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione, introducendo la possibilità di effettuarle secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale; infine prevede che la pianificazione sia inserita nell’apposita convenzione tra MEF e Agenzia dell’entrate.

    L’articolo 2 chiarisce espressamente quali sono gli adempimenti che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sono a carico dell’agente della riscossione, su cui grava il compito di effettuare il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e di atti interruttivi della prescrizione, quello di conformare il proprio operato al piano annuale previsto dall’articolo 1 e quello di garantire, entro la fine di ogni mese, la trasmissione all’ente creditore dei flussi informativi telematici riguardanti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente.

    L’articolo 3 prevede che le quote affidate all’Agenzia delle entrate riscossione dal 1° gennaio 2025 e che non sono riscosse vengano automaticamente discaricate, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento. In ogni caso, l’agente della riscossione può trasmettere, in qualsiasi momento, all’ente creditore la comunicazione di discarico anticipato delle quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali ha verificato, attraverso l’accesso all’Anagrafe Tributaria (eseguito prima del discarico) l’assenza di beni del debitore aggredibili.

    L’articolo 4, in deroga alla disciplina del discarico automatico prevista in via generale all’articolo 3, esclude temporaneamente dal discarico automatico – a specifiche condizioni – le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali: a) è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, a specifiche condizioni; b) sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o sono intervenute dilazioni, ovvero sono derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge e si sono verificate cause di revoca e decadenza dal beneficio ovvero ancora di sospensione della riscossione.

    L’articolo 5 reca la disciplina del riaffidamento dei carichi. Fino alla prescrizione dei crediti, si prevede che l’ente creditore possa gestirli in proprio, ovvero affidarli in concessione a soggetti privati ovvero riaffidarli, per due anni, all’agente della riscossione nazionale mediante adesione alle condizioni di servizio pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia. L’avvio dell’azione di recupero, al ricorrere dei relativi presupposti, deve essere preceduto dalla notificazione dell’avviso di intimazione; le norme recano la disciplina dei casi in cui, al termine del biennio di riaffidamento, pendano procedure esecutive o concorsuali, ovvero siano in corso pagamenti derivanti dagli istituti ivi elencati. In caso di discarico anticipato per “nullatenenza” del debitore, la norma disciplina le condizioni alle quali l’ente creditore – acquisiti nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore – può riaffidare le somme discaricate all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

    L’articolo 6 è volto a introdurre una nuova disciplina delle attività di verifica e di controllo dell’azione di recupero dei crediti svolta dell’agente della riscossione nonché della responsabilità dell’agente medesimo. In sintesi, con le misure presenti nel testo dell’articolo, si disciplina:

     – la verifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, della conformità dell’azione di recupero dei crediti affidati all’Agenzia delle entrate-riscossione rispetto a quanto previsto nella pianificazione annuale introdotta all’articolo 1;

     – gli adempimenti dell’Agente della riscossione sui quali l’ente creditore effettua il controllo di conformità dell’azione di recupero, nonché i termini, e le modalità dell’azione stessa e i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo;

     – la disciplina dell’atto di contestazione all’agente della riscossione nonché le modalità di definizione della controversia.

    L’articolo 7 è volto a istituire una commissione che, con il supporto istruttorio dell’Agenzia delle entrate, proceda all’analisi del magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-riscossione e formuli, conseguentemente, soluzioni per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino.

    L’articolo 12, riguarda le impugnazioni. Revisionato l’ambito di operatività dell’ art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973, avente ad oggetto la disciplina dell’impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento invalidamente notificata.

    L’articolo 13 , disposizioni in materia di dilazione. Introduce nuove regole che modificano a favore del contribuente regole e tempistiche per i pagamenti rateali. Coloro che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria possono rateizzare il pagamento delle somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari a 120 mila euro. Previsti tempi di rateizzazione differenti in base alla presenza o meno di documentazione che accerti la temporanea situazione di difficoltà.

    L’articolo 14 , Adeguamento delle disposizioni in materia di  concentrazione della riscossione nell'accertamento. L’obiettivo è quello di ridurre i tempi per l’avvio delle azioni cautelari ed esecutive

    L’articolo 16  mira a semplificare le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.

  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale: i correttivi per migliorarlo

    Il consiglio dei ministri ha approvato in data 26 luglio diversi importanti provvedimenti e nel dettaglio come evidenziato dal comunicato stampa del Governo:

    • il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. Il provvedimento si compone di tre parti: 
      • misure in materia di concessioni autostradali; 
      • misure in materia di rilevazione dei prezzi e usi commerciali, settore assicurativo, trasporto e commercio 
      • misure in materia di start up. 
    • il Dlgs con disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.
    • il Dlgs con disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi

    Correttivo CPB e scadenze: la nota di Leo del 26 luglio

    Il Viceministro Leo con una nota diffusa alla stampa ha specificato che con il decreto correttivo sulle scadenze fiscali e concordato preventivo biennale arrivano "misure di fondamentale importanza per fornire maggiore chiarezza e flessibilità ai contribuenti, facilitando il rispetto delle scadenze fiscali e rendendo più agevole la gestione degli obblighi tributari".

    Inoltre, ha aggiunto che l'intervento rappresenta un passo significativo verso una maggiore efficienza e semplificazione del sistema fiscale
    La bozza del provvedimento non è ancora disponibile ma si evidenzia che nel decreto, che procede ad una ridefinizione dei termini per la presentazione delle dichiarazioni, viene anche "ampliato da trenta a sessanta giorni il termine per il pagamento degli avvisi bonari ricevuti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni".
    Per il concordato preventivo biennale, recependo la condizione del Parlamento, viene introdotta un'imposta sostitutiva (flat tax) sul maggior reddito concordato con aliquote variabili dal 10 al 15 per cento in relazione al punteggio ISA ottenuto dal contribuente

    Correttivo CPB: approvata la flat tax

    Il Cdm di oggi ha apprvoato la Flat tax per rendere più vantaggioso il concordato preventivo biennale per le partite IVA.

    Nel corso dell’esame definitivo del correttivo, i cui contenuti sono stati anticipati alla stampa nei giorni scorsi, è stata confermata la proroga della dichiarazione dei redditi al 31 ottobre.

    La flat tax sul reddito incrementale rispetto al 2023 sarà strutturata su tre aliquote e rappresenta di fatto l’ultima mossa del Governo per evitare il flop del nuovo strumento di compliance fiscale.

    Di fatto sono state accolte le proposte dei commercialisti prevedendo che la tassa piatta sarà strutturata su tre aliquote, sulla base del grado di affidabilità fiscale dei titolari di partita IVA:

    • aliquota del 10 per cento gli affidabili fiscalmente, con punteggio ISA da 8 a 10;
    • aliquota del 12 per cento per chi ha una pagella tra il 6 e l’8;
    • aliquota del 15 per cento i meno “affidabili”, con voto inferiore a 6”.

    Si attende il testo del provvedimento.