• Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale: arriva il tachimetro con pagella fiscale per le PIVA

    Scade il 31 ottobre prossimo l'adesione al CPB concordato preventivo biennale.

    Dal 20 settembre, nel cassetto fiscale dei contribuenti potenzialmente interessati dall'agevolazione, arriva il tachimetro dell'Agenzia della Entrate, uno strumento di valutazione della affidabilità fiscale delle PIVA, al fine di incentivare quanto possibile l'adesione alla misura.

    Come precedentemente annunciato, il tachimetro è stato strutturato in collaborazione con SOGEI al fine di consentire ai contribuenti di valutare la propria posizione ed eventualmente aderire all'accordo col Fisco.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Tachimetro per affidabilità delle PIVA: che cos’è?

    L'agenzia delle entrate ha inserito nei cassetti fiscali delle PIVA potenzialmente interessate dal CPB, circa 2,7 milioni di contribuenti, una scheda personalizzata al fine di illustrare i principali benefici fiscali derivanti dall'adesione al nuovo istituto agevolativo.

    La scheda, con cui si può valutare la propria affidabilità fiscale, evidenzia la convenienza o meno di aderire al concordato preventivo biennale e in sintesi contiene:

    • l'attività economica esercitata, 
    • il voto ISA conseguito nel periodo d’imposta 2022, 
    • gli eventuali benefici fiscali connessi alla adesione al CPB,
    • l’avvenuta o meno adesione al concordato.

    Di fatto, l'agenzia ha dato il via ad una campagna di comunicazione per sensibilizzare i contribuenti sull’importanza di aderire alla proposta del Fisco.

    Nella scheda sintetica, già ribattezzata tachimetro, viene anche ricordato che: “l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.

    Tachimetro per affidabilità delle PIVA: i vantaggi di adesione al CPB

    Con il tachimetro i contribuenti hanno a disposizione l'elenco dei vantaggi della adesione al CPB ovvero:

    • accesso a tutti i benefici premiali riconosciuti ai soggetti ISA, quali a titolo di esempio: l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui e altri (ciascuno li troverà nel proprio cassetto fiscale);
    • imposte sui redditi e IRAP calcolate sulle proposte di concordato per due periodi d'imposta ossia il 2024 e il 2025;
    • opzione dell'imposta sostitutiva, con aliquota variabile dal 10% al 15%, sulla parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, derivante dall'adesione al concordato, che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta 2023.

    Attenzione al fatto che l’imposta sostitutiva è graduata sulla base del livello di affidabilità fiscale raggiunto nel periodo d'imposta 2023, tanto è più alto quanto più bassa sarà l'aliquota da applicare per la sostitutiva.

    Rispetto alla pagella fiscale le situazioni possibili sono tre:

    • minore affidabilità fiscale con punteggio da 0 a 5,99: ciò rileva significative incoerenze e il contribuente può verificare la correttezza dei dati dichiarati o dichiarare ulteriori componenti positivi per raggiungere il punteggio di affidabilità fiscale da 8 a10 che consente l'accesso ai benefici premiali ISA;
    • affidabilità da 6 a 7,99: ciò rivela possibili anomalie che precludono l’accesso ai benefici premiali. Il contribuente può possibile verificare la correttezza dei dati dichiarati o dichiarare ulteriori componenti positivi per raggiungere il punteggio di affidabilità fiscale da 8 a10 per accedere ai benefici premiali ISA;
    • affidabilità da 8 a 10: si accede ai benefici premiali.

    La piena affidabilità si raggiunge con un punteggio pari a 10, che consente di usufruire di tutti i benefici premiali previsti.

    Con un punteggio ISA 2023 inferiore a 8, il contribuente dovrà valutare attentamente il rapporto costi/benefici, dato che il raggiungimento dei benefici ha un costo, che in termini di maggior reddito, si trasforma in maggiore imposta dovuta.

    Attenzione al fatto che chi non aderirà, a causa di un voto di scarsa affidabilità fiscale indicata sul tachimetrocui non si pone rimedio, potrà essere inserito in una lista di contribuenti a rischio di evasione, grazie all'incrocio dei dati a disposizione del Fisco.

    L'agenzia però precisa che NON ci sarà nessun controllo diretto per chi non si aderisce al CPB.

    Tuttavia, sui contribuenti a rischio saranno concentrate le attenzioni di agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza al fine di riscontrare se ci sono effettivamente dei redditi nascosti e quindi imposte non versate.

    Infine, aderendo al CPB, qualora venisse confermata la novità sul condono dei redditi 2018-2023, ancora al vaglio del Parlamento, il vantaggio potrebbe aumentare di molto.  (Leggi anche: Concordato preventivo biennale: spunta l'ipotesi del condono per i redditi 2018-2023).

    Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato stanno appunto valutando l’emendamento al decreto Omnibus che potrebbe aprire, in caso di accettazione del CPB, una tripla sanatoria dei redditi evasi con un ravvedimento speciale che copre anche gli anni d’imposta 2018-2023.

  • Riforma fiscale

    Decreto Sanzioni: l’IFEL chiarisce le principali novità

    L'IFEL Fondazione ANCI ha pubblicato in data 2 settembre una nota a commento delle ripercussioni del Decreto Sanzioni sui tributi degli enti locali, vediamo i principali chiarimenti.

    Leggi anche Decreto Sanzioni e Comuni: cosa cambia per l'IMU

    Decreto Sanzioni: principali novità per i tributi locali

    Il Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, noto come decreto sanzioni pubblicato sulla GU del 28 giugno reca modifiche al sistema sanzionatorio tributario, in attuazione dell’art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111. 

    La nota IFEL evidenzia che la legge 111/2023 all’art. 20 dispone che nell’esercizio della delega il Governo osserva i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all’IVA, agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali

    Tra i commenti di rilievo la Fondazione ANCI ha chiarito che:

    • la nuova causa di non punibilità per adeguamento ai documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria qualora il contribuente provveda alla presentazione della dichiarazione integrativa, non risulta applicabile ai tributi comunali in quanto sostanzialmente lesivo dell'autonomia impositiva degli enti locali;
    • l'istituto del cumulo giuridico non risulta applicabile ai tributi comunali "in quanto in tale ambito non si verifica quasi mai il concorso formale, il concorso materiale formale e la continuazione, all'intero della singola annualità."

    Per approfondimento si rimanda alla nota in oggetto.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Sanzioni tributarie: come cambiano i criteri

    Il Decreto Sanzioni Dlgs n 87/2024 con diverse novità in vigore dal 1° settembre modifica, tra l'altro, i criteri di determinazione delle sanzioni tributarie, vediamo tutti i dettagli.

    Sanzioni tributarie: come cambiano i criteri

    La precedente normativa ossia il Dlgs n 472/97 viene modificata  innanzitutto chiarendo l’applicazione del principio di proporzionalità anche alla determinazione della sanzione.

    Viene poi modificata la disciplina sanzionatoria nel caso di reiterazione delle violazioni della stessa indole. 

    In particolare:

    • nel caso di reiterazione di violazioni, la misura dell’innalzamento della sanzione è incrementata dalla vigente misura della metà al limite massimo del doppio,
    • tale incremento, invece di richiedere la commissione di violazioni della stessa indole nei tre anni precedenti, si applica ove il contribuente sia incorso in altra violazione della stessa indole nei 3 anni successivi:
      • al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione, 
      • alla inoppugnabilità dell’atto;
    • la relativa disciplina si applica ove le violazioni commesse successivamente non siano state definite
      • con ravvedimento operoso, o
      • con adesione ai verbali di constatazione.

    Come riportato nella relazione illustrativa, con la modifica attuata vengono recepiti gli orientamenti giurisprudenziali in tema di recidiva e violazioni della stessa indole.

    In tema di manifesta sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, la norma viene sostituita integralmente: la sanzione viene ora ridotta fino a 1/4 della misura prevista e si precisa che la riduzione avviene sia nel caso di sanzione fissa che proporzionale o variabile, si prevede inoltre che se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate secondo i criteri della gravità della violazione, personalità del contribuente e condizioni economiche e sociali, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà.

    Sempre sul decreto sanzioni ti consigliamo: Nuove sanzioni per gli errori dei versamenti dal 1° settembre

  • Riforma fiscale

    Sanzioni tributarie: come vengono ridotte dal 1° settembre

    Dal 1° settembre entrano in vigore le principali novità previste, dal Decreto legislativo n 87/2024con la Revisione del sistema sanzionatorio tributario, previsto dalla Riforma Fiscale ai  sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

    Il Decreto consta di 7 articoli ed è entrato in vigore dal 29 giugno, ma con alcune eccezioni che partono appunto da settembre.

    Riforma Sanzioni tributarie: alcune delle novità 2024

    In attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), che provvede alla complessiva revisione del sistema sanzionatorio tributario, viene pubblicato in GU il Dlgs n 87/2024 della riforma delle sanzioni tributarie.

    Le norme non saranno applicabili retroattivamente, e le modifiche rispetto al testo preliminare non sono molte.

    Escluse le norme di carattere penale, le novità saranno applicabili dal 1° settembre.

    Il filo conduttore della riforma è l’abbassamento delle sanzioni rendendo il sistema repressivo più armonico con il principio di proporzionalità.

    Sinteticamente si riepiloga cosa ci si debba aspettare dalla riforma:

    In merito al D.Lgs. 471/97 e al D.Lgs. 473/97 ecco alcune delle modifiche:

    • l’infedele dichiarazione (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770) non sarà più sanzionata dal 90% al 180% ma in misura fissa del 70% e lo stesso dicasi per le violazioni in tema di fatturazione;
    • eliminato l’aumento del terzo per i redditi prodotti all’estero;
    • le indebite compensazioni di crediti inesistenti non saranno più sanzionate dal 100% al 200% ma in misura fissa del 70%;
    • gli omessi versamenti non saranno più sanzionati con il 30% dell’imposta ma con il 25%.

    In ambito IVA:

    • riforma del regime sanzionatorio (ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97);
    • per l’IVA addebitata in eccesso, sempre prevista una sanzione fissa da 250 euro a 10.000 euro per l’indebita detrazione anche quando si tratta di operazioni esenti, escluse, non imponibili e non solo per l’errore di aliquota. La detrazione potrà avvenire solo per l’ammontare corretto.
    • l’omessa dichiarazione sarà sanzionata in misura “fissa” del 120%, se presentata dopo i 90 giorni ma prima di ogni controllo ci sarà una sanzione del 75% sulle imposte dovute.

    Decreto Sanzioni tributarie 2024: alcuni approfondimenti sulle novità

    In merito alla disciplina dei reati in materia tributaria, contenuta nel decreto legislativo n. 74/2000, all’articolo 1, comma 1, sono aggiunte le lettere g-quater e g-quinquies che introducono la definizione di crediti non spettanti e crediti inesistenti. 

    La novità specifica che:

    • per crediti non spettanti vanno intesi quelli che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito. Sono onsiderati non spettanti i crediti utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
    • per crediti inesistenti si intendono quelli per i quali mancano, in tutto o in parte, i prescritti requisiti oggettivi o soggettivi o gli stessi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

    Una novità introdotta riguarda il sequesto, il nuovo articolo 12-bis del Dlgs n. 74/2000 prevede che il sequestro nei reati tributari finalizzato alla confisca non potrà più essere disposto se l’interessato ha in corso l’estinzione mediante rateizzazione del debito tributario, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, e il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti. 

    Qualora ci sia il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale che si può desumere dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto anche conto della gravità del reato, si fa eccezione alla norma suddetta.

    Viene modificata la disciplina della “recidiva”, prevedendo, all’articolo 7 del Dlgs n. 472/1997, che la sanzione deve essere aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione o alla definitività dell’atto per mancata impugnazione, è incorso in altra violazione della stessa indole. 

    La sanzione, inoltre, verrà calibrata sulla base della condotta e delle modalità con cui viene commessa la violazione, con riduzione fino ad un quarto quando concorrono circostanze da cui emerge una sproporzione tra violazione e sanzione, o con aumento fino alla metà in presenza di circostanze di particolare gravità.

    Relativamente alle novità apportate al Dlgs n. 471/1997 si procede con l'attenuare le sanzioni tributarie in caso di reddito dichiarato inferiore a quello accertato o in caso di un’imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante: in questo caso si applicherà la sanzione amministrativa del 70% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di 150 euro. 

    La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 

    La sanzione attuale dovuta va da un minimo del 90% a un massimo del 180 per cento. 

    Scende al 120% la sanzione per i casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, Irap, Iva e dei sostituti d’imposta. 

    Quando non sono dovute imposte, le sanzioni possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. 

    Si rimanda al decreto per tutte le altre novità, evidenzianto lo scudo sanzioni previsto per la dichiarazione integrativa, leggi:

    Dichiarazione integrativa con lo scudo sanzioni dal 1° settembre per approfondimento.

  • Riforma fiscale

    CPB Forfettari: come si calcolano gli acconti

    Pubblicato in GU n 182 del 5 agosto il Dlgs 108/2024 con Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di
    adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato 
    preventivo biennale.
    In merito al CPB vediamo cosa si prevede per gli acconti dei forfettari.

    CPB forfettari: come si calcolano gli acconti per il primo anno

    Come evidenziato anche dalla relazione illustrativa al correttivo, pubblicata post pareri della Commissione Finanza, si sostituisce interamente l’articolo 31, in materia di determinazione degli acconti per i contribuenti soggetti al regime forfetario e che aderiscono al concordato preventivo biennale. 

    La nuova disposizione prevede che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.

    Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

    • a) se l'acconto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, e' dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente;
    • b) se l'acconto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto e' calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

    La maggiorazione di cui al comma 2, lettera a), e' versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.»;

    Inoltre si prevede di inserire dopo l'articolo 31 il «31-bis (Regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario). che prevede che per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell'eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito che puo' essere assoggettata a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo.

    L'imposta sostitutiva e' corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si e' prodotta l'eccedenza di cui al comma 1.

  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale: Dlgs in materia di riordino del sistema della riscossione

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07.08.2024, il testo del Dlgs del 29.07.2024 n. 110 contenente disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, in attuazione della riforma fiscale ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 della legge delega per la riforma fiscale.

    Lo schema in esame è composto di 19 articoli, in particolare:

    • Gli articoli da 1 a 10 ridisegnano la disciplina relativa all’inesigibilità dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione.
    • Gli articoli da 11 a 17 contengono disposizioni complementari a quelle dei precedenti articoli volti a definire profili organizzativi e funzionali connessi alla riforma della riscossione.
    • Infine l’articolo 18 contiene le disposizioni finanziarie e l’articolo 19 disciplina l’entrata in vigore.

    Di seguito le principali misure previste dallo schema.

    Nuove disposizioni e Pianificazione annua

    Il decreto innova la gestione della riscossione, demandando all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la pianificazione annuale delle attività di recupero dei crediti. Tale pianificazione sarà regolamentata tramite una convenzione specifica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, garantendo un approccio sistematico e coordinato alla riscossione delle somme dovute.

    Discarico automatico e riaffidamento dei carichi

    Una delle novità più rilevanti è l'introduzione del discarico automatico delle somme non riscosse entro cinque anni dall'affidamento, una modifica che mira a snellire il magazzino dei crediti arretrati e difficilmente recuperabili.

    In particolare, l’articolo 3 prevede il discarico automatico delle quote affidate all’Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, secondo modalità stabilite da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

    Inoltre, viene introdotta la possibilità di riaffidamento dei carichi, permettendo agli enti creditori di gestire autonomamente o riaffidare a soggetti privati le somme non riscosse, incentivando così una maggiore efficienza nel recupero dei crediti.

    L’articolo 4, in deroga alla disciplina del discarico automatico prevista in via generale all’articolo 3, esclude temporaneamente dal discarico
    automatico
    , a determinate condizioni, le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali:

    • è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, a specifiche condizioni;
    • sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o sono intervenute dilazioni, ovvero sono derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge e si sono verificate cause di revoca e decadenza dal beneficio ovvero ancora di sospensione della riscossione

    Verifiche e controlli accresciuti

    Il decreto stabilisce anche un regime di verifiche e controlli più rigorosi sull'operato dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il Ministero dell'Economia, attraverso controlli annuali, assicurerà che le attività di riscossione siano conformi alla pianificazione e agli obiettivi prefissati, con sanzioni previste per le mancanze.

    Un passo verso la digitalizzazione

    Un altro aspetto fondamentale della riforma è la spinta verso la digitalizzazione della riscossione, questo include:

    • la notifica elettronica delle cartelle di pagamento 
    • e l'utilizzo di sistemi digitali per il monitoraggio e il controllo delle attività di riscossione

    riducendo i tempi e i costi operativi e migliorando l'interazione con i cittadini e le imprese.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Decreto riscossione pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.184 del 7 agosto 2024 il Decreto legislativo 29 luglio 2024, n.110

    Si dà così attuazione all’articolo 18 della legge delega per la riforma fiscale, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione.

    Il Governo aveva approvato il 3 luglio 2024 il decreto, ritornato successivamente al Consiglio dei Ministri poiché erano state rilevate alcune criticità dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Il Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2024 ha approvato la nuova versione .

    L’obiettivo del decreto è quello di apportare delle soluzioni nella gestione della riscossione forzata dei crediti degli enti pubblici, in attuazione della riforma fiscale L.111/2023.

    Tra gli obiettivi anche quello di riorganizzare a livello operativo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione; la progressiva riduzione del magazzino di agenzia delle Entrate riscossione (Ader) ed evitare che nel futuro si accumulino e stratifichino crediti non più (o almeno difficilmente) recuperabili; ma anche pagamenti rateali più favorevoli per andare i contribuenti in difficoltà finanziaria; potenziare l’attività di riscossione coattiva dell’Agente della riscossione, per esempio attraverso il superamento dello strumento del ruolo. 

    La riforma dovrà prevedere, inoltre, l’incremento dell’utilizzo delle più evolute tecnologie e l’interoperabilità dei sistemi, la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione, il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento.

    Il d.lgs. 110/2024 è composto da 19 articoli suddivisi in due Capi:

    • Capo I: Disposizioni in materia di riscossione (articoli 1-10) che ridisegna la disciplina relativa all’inesigibilità dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
    • Capo II: Disposizioni complementari (articoli 11-19) contengono disposizioni complementari a quelle dei precedenti articoli volti a definire profili organizzativi e funzionali connessi alla riforma della riscossione.

    Il decreto è entrato in vigore ma sotto l’aspetto operativo alcune novità saranno efficaci dall’1/01/2025.

    Di seguito le novità più rilevanti in sintesi.

    Riforma fiscale: decreto riscossione in GU

    In sintesi:

    L’articolo 1 dispone espressamente la pianificazione annuale delle procedure di riscossione da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione, introducendo la possibilità di effettuarle secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale; infine prevede che la pianificazione sia inserita nell’apposita convenzione tra MEF e Agenzia dell’entrate.

    L’articolo 2 chiarisce espressamente quali sono gli adempimenti che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sono a carico dell’agente della riscossione, su cui grava il compito di effettuare il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e di atti interruttivi della prescrizione, quello di conformare il proprio operato al piano annuale previsto dall’articolo 1 e quello di garantire, entro la fine di ogni mese, la trasmissione all’ente creditore dei flussi informativi telematici riguardanti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente.

    L’articolo 3 prevede che le quote affidate all’Agenzia delle entrate riscossione dal 1° gennaio 2025 e che non sono riscosse vengano automaticamente discaricate, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento. In ogni caso, l’agente della riscossione può trasmettere, in qualsiasi momento, all’ente creditore la comunicazione di discarico anticipato delle quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali ha verificato, attraverso l’accesso all’Anagrafe Tributaria (eseguito prima del discarico) l’assenza di beni del debitore aggredibili.

    L’articolo 4, in deroga alla disciplina del discarico automatico prevista in via generale all’articolo 3, esclude temporaneamente dal discarico automatico – a specifiche condizioni – le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali: a) è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, a specifiche condizioni; b) sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o sono intervenute dilazioni, ovvero sono derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge e si sono verificate cause di revoca e decadenza dal beneficio ovvero ancora di sospensione della riscossione.

    L’articolo 5 reca la disciplina del riaffidamento dei carichi. Fino alla prescrizione dei crediti, si prevede che l’ente creditore possa gestirli in proprio, ovvero affidarli in concessione a soggetti privati ovvero riaffidarli, per due anni, all’agente della riscossione nazionale mediante adesione alle condizioni di servizio pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia. L’avvio dell’azione di recupero, al ricorrere dei relativi presupposti, deve essere preceduto dalla notificazione dell’avviso di intimazione; le norme recano la disciplina dei casi in cui, al termine del biennio di riaffidamento, pendano procedure esecutive o concorsuali, ovvero siano in corso pagamenti derivanti dagli istituti ivi elencati. In caso di discarico anticipato per “nullatenenza” del debitore, la norma disciplina le condizioni alle quali l’ente creditore – acquisiti nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore – può riaffidare le somme discaricate all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

    L’articolo 6 è volto a introdurre una nuova disciplina delle attività di verifica e di controllo dell’azione di recupero dei crediti svolta dell’agente della riscossione nonché della responsabilità dell’agente medesimo. In sintesi, con le misure presenti nel testo dell’articolo, si disciplina:

     – la verifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, della conformità dell’azione di recupero dei crediti affidati all’Agenzia delle entrate-riscossione rispetto a quanto previsto nella pianificazione annuale introdotta all’articolo 1;

     – gli adempimenti dell’Agente della riscossione sui quali l’ente creditore effettua il controllo di conformità dell’azione di recupero, nonché i termini, e le modalità dell’azione stessa e i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo;

     – la disciplina dell’atto di contestazione all’agente della riscossione nonché le modalità di definizione della controversia.

    L’articolo 7 è volto a istituire una commissione che, con il supporto istruttorio dell’Agenzia delle entrate, proceda all’analisi del magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-riscossione e formuli, conseguentemente, soluzioni per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino.

    L’articolo 12, riguarda le impugnazioni. Revisionato l’ambito di operatività dell’ art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973, avente ad oggetto la disciplina dell’impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento invalidamente notificata.

    L’articolo 13 , disposizioni in materia di dilazione. Introduce nuove regole che modificano a favore del contribuente regole e tempistiche per i pagamenti rateali. Coloro che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria possono rateizzare il pagamento delle somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari a 120 mila euro. Previsti tempi di rateizzazione differenti in base alla presenza o meno di documentazione che accerti la temporanea situazione di difficoltà.

    L’articolo 14 , Adeguamento delle disposizioni in materia di  concentrazione della riscossione nell'accertamento. L’obiettivo è quello di ridurre i tempi per l’avvio delle azioni cautelari ed esecutive

    L’articolo 16  mira a semplificare le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.