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Validità e vizi degli atti tributari: regole 2024
La riforma dello Statuto del Contribuente (Legge n 212/2000) attuata in ragione della Legge n 111/2023 Legge di Delega al Governo per la Riforma fiscale, con il Decreto Legislativo n 219/2023 introduce una disciplina organica sul regime di validità e sui vizi degli atti dell’Amministrazione finanziaria.
Occorre precisare che, come sottolinea anche il dossier al Decreto, l'ordinamento tributario, a differenza dell’ordinamento civile e amministrativo, non contiene norme generali che identificano con precisione i vizi dell’atto impositivo e le relative conseguenze.
L’ordinamento tributario prevede in casi espressi la nullità dell'atto: per esempio, nel caso di avvisi di accertamento non motivati o non sottoscritti ovvero privi di alcune indicazioni essenziali, come le aliquote applicate ai sensi dell’articolo 42, comma 3 del DPR n. 600 del 1973.
Nella prassi la categoria della nullità tributaria non implica l’inefficacia dell’atto che produce gli effetti propri, salvo possibilità di impugnazione e successivo annullamento.
Il decreto legislativo che va a riformare le norme sulla validità e vizi degli atti tributari, vuole delineare un sistema “duale” delle invalidità tributarie, articolato nei regimi generali della:
- “nullità” in senso proprio (articolo 7-ter) e della “annullabilità” (articolo 7-bis),
- una ipotesi di “irregolarità” (art. 7-quater) che, come tale, non rientra nei regimi di “invalidità” propriamente detti;
- una disciplina specifica del vizi dell’attività istruttoria (articolo 7-quinquies) e della notificazione degli atti impositivi e della riscossione (7-sexies).
Vediamoli.
Sistema invalidità tributarie: le norme del nuovo statuto del contribuente
L’articolo 7-bis reca il regime generale di annullabilità degli atti dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare si prevede che gli atti dell’Amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria siano annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
I motivi di annullabilità e di infondatezza dell’atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d’ufficio.
L’articolo 7-ter dispone in ordine alla nullità degli atti dell’Amministrazione finanziaria chiarendo che i relativi vizi devono essere anzitutto qualificati espressamente come tali da norme di legge successive alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.
Essi possono essere sempre eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.
L’articolo 7-quater si occupa della irregolarità degli atti dell’Amministrazione finanziaria, chiarendo che la mancata o erronea indicazione dei seguenti elementi non costituisce vizio di annullabilità:
- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
L’articolo 7-quinquies si occupa dei vizi dell’attività istruttoria. La norma proposta dispone al riguardo che non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini previsti dallo Statuto del contribuente per l’esecuzione di verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria (di cui all’articolo 12, comma 5 della medesima legge n. 212 del 2000), o in violazione di libertà costituzionalmente riconosciute.
Il richiamato comma 5 dell’articolo 12 prevede che la permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio.
Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.
Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi.
In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.
L’articolo 7-sexies disciplina i vizi delle notificazioni.
Esso intende recepire la giurisprudenza prevedendo che è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti.
Fuori da tali casi, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, sempreché l’impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell’accertamento.
Se la notifica di un atto recettizio è invalida, tale circostanza comporta l’inefficacia dell’atto stesso
Infine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.
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Statuto del Contribuente: in vigore dal 18.01 le nuove norme
Viene pubblicato in GU 2 del 3 gennaio il Decreto legislativo n 219/2023 con Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente.
Le norme sono in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU del Decreto in oggetto.
Ricordiamo che il Disegno di legge delega Fiscale pubblicato in GU n 189 del 14 agosto con l'art. 4 rubricato Principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente ha previsto tra l'altro, la progressiva soppressione del Garante del contribuente con l'introduzione di un organo monocratico chiamato Garante Nazionale.
Lo statuto del Contribuente: nuove norme in vigore dal 18 gennaio
Lo Statuto del Contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000 (nella attuale formulazione) insieme agli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione rappresenta uno dei fondamentali riferimenti nell’ordinamento italiano per quanto riguarda i principi generali della normativa in materia tributaria
Nel testo dell’articolo 4 della delega al Governo in commento, viene definito “legge generale tributaria”.
Lo Statuto del contribuente nella versione precedente a quella ora approvata col Dlgs n 219/2023 era composto da 21 articoli.
La più recente modificazione consisteva nell’aggiunta all’articolo 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione) di un comma 5-bis concernente l’esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato.
Vediamo le novità introdotte in attuazione dell'art 4 della Delega Fiscale e in vigore dal 18 gennaio 2024
Nuovo Statuto del Contribuente: le novità sul contraddittorio preventivo
Il Decreto legislativo, con Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente in considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata, viene modificato con alcune novità rispetto al testo approvato in esame preliminare.
Tra le novità di rilievo quella sul contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili.
In particolare, l’Amministrazione comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di provvedimento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni, termine inderogabile per consentire allo stesso contribuente eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
Se i sessanta giorni scadono successivamente al termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, o se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il termine di decadenza per l’emissione del provvedimento decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
L’atto predisposto dopo il contraddittorio deve tenere in considerazione le osservazioni del contribuente e, per quelle non accolte l’Amministrazione è tenuta a motivarle.
Il contraddittorio, infine, opera a prescindere dal fatto che ci sia stato l’accesso presso le sedi del contribuente o una semplice “indagine a tavolino”.Nuovo Statuto del Contribuente: sintesi delle altre novità
Inoltre, in generale tra gli intenti della riforma vi è quello di valorizzare la vocazione delle disposizioni dello statuto quali norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell'ordinamento dell'UE e della convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Inoltre, tra le novità si introduce la disciplina in tema di nullità estendendo la stessa anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato.
Si amplia la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l’errore sul presupposto dell’imposta e si innalza a un anno il limite temporale per procedere all’autotutela dopo la definitività dell’atto.
Si riqualificano come annullabili gli atti dell’Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta, espressa o tacita, precedentemente resa a un’istanza di interpello.
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Autotutela obbligatoria 2024: novità dalla Riforma Fiscale
In GU n 2 del 3 gennaio il Decreto Legislativo con Modifiche allo Statuto del Contribuente
Nel dettaglio, il Decreto Legislativo con l'art 10 quater e quinquies disciplina l'istituto dell'autotutela obbligatoria e facoltativa per l'Amministrazione Finanziaria.
Autotutela obbligatoria: novità 2024
Secondo le novità previste dal Decreto legislativo di prima attuazione della riforma fiscale, in merito alla autotutela obbligatoria il comme 10 quater rubricato Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) si prevede che:
- l'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
- l'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione;
- con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
Autotutela facoltativa: novità 2024
Con l'art 10-quinquies rubricato Esercizio del potere di autotutela facoltativa si prevede che:
- fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
- si applica il comma 3 dell'articolo 10-quater.
- l'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
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Interpelli a pagamento: il costo varia al variare del tipo di contribuente
Viene pubblicato in GU n. 2 del 3 gennaio il Decreto legislativo n 219 del 30 dicembre 2023 in attuazione della Riforma Fiscale con modifiche allo statuto del contribuente.
In particolare, in merito alle annunciate novità sugli interpelli a pagamento vediamo i dettagli dall'art 1 del Dlgs n 219.
Riforma Fiscale: in arrivo 6 tipi di interpelli a pagamento
Si prevede di modificare l'art 11 dello statuto del contribuente (Legge n 212/2000) prevedendo quanto segue.
1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:
- a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;
- b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
- c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;
- d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi;
- e) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge;
- f) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L'interpello di cui alla lettera e) del comma 1 è riservato ai soggetti che aderiscono al regime di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e ai soggetti che presentano le istanze di interpello di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
La presentazione dell'istanza di interpello è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.
Agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.
L'amministrazione finanziaria, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che e' obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione.
Se il parere non è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo e' senz'altro prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non e' comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
La presentazione della istanza di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie nè sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
La risposta alla istanza di interpello non e' impugnabile.
Le disposizioni di cui all'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 52, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.
Rifroma fiscale: riepiloghiamo i principi generali per gli interpelli
L’articolo 4 del Disegno di legge delega per la riforma fiscale, stabilisce che il Governo, osservi una serie di principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento alla disciplina del diritto di interpello.
Al fine di rivedere la disciplina degli interpelli, si prevede quanto segue:
- si fissa come principio quello di promuovere la riduzione del ricorso all'istituto dell'interpello incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, creando una casistica delle fattispecie di abuso tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;
- i provvedimenti interpretativi di cui sopra siano elaborati anche a seguito di interlocuzioni con ordini professionali, con enti di categoria e con altri soggetti;
- si indica come principio di delega quello di rafforzare i divieti di presentazione degli interpelli, che saranno ammessi solo per questioni che non trovano soluzione nei documenti interpretativi emanati;
- si fissa come principio applicabile alle persone fisiche e ai contribuenti di minori dimensioni, la limitazione dell’interpello ai casi nei quali non sia possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida;
- il Governo debba subordinare la presentazione di interpelli al versamento di un contributo. Il gettito derivante dai versamenti in esame è espressamente destinato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle Agenzie fiscali.
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Riforma fiscale: Dlgs riforma dell’Irpef e altre imposte sul reddito pubblicato in GU
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2023 n. 303, il decreto legislativo in materia di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario.
Scarica qui il testo del Dlgs Riforma dell'Irpef n. 216 del 30.12.2023.
Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Il presente decreto, agli articoli da 1 a 3, attua le disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche nonché la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:
- garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un’unica aliquota d’imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda;
- a conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.
Vediamo un breve riepilogo delle disposizioni contenute.
Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
Solo per il periodo d'imposta 2024, vengono rimodulate le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda. In particolare, si prevede una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:
- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% per i redditi che superano 50.000 euro.
A regime, in base all’art. 11, comma 1, del TUIR, la curva delle aliquote IRPEF previste per ciascuno scaglione di reddito è la seguente:
- fino a 15.000 euro, 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.
Sempre per il 2024, si innalza da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro.
In tal modo con la modifica si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.
Inoltre, si introducono norme volte a garantire la coerenza della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni.Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
Si prevede, per il periodo d'imposta 2024, una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a particolari spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Sono fatte salve le detrazioni spettanti per spese sanitarie.
In particolare, la decurtazione deve essere applicata sulla detrazione spettante per le seguenti tipologie di oneri:
- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del predetto testo unico;
- le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche di cui all’articolo 15, comma 1.1, del TUIR;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
- le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore di cui all’articolo 83, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Ai fini dell’applicazione della decurtazione, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), si introducono incentivi per le nuove assunzioni.
Le agevolazioni sono realizzate attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito e spettano:
- ai titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR);
- alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali;
- alle società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
- agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.
L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta 2023 per almeno 365 giorni e presuppone che l’impresa si trovi in condizioni di normale operatività. Sono escluse dall’ambito soggettivo le imprese in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria.
Nell’ambito delle nuove assunzioni è prevista una maggiore incentivazione per particolari categorie di dipendenti che si ritiene necessitino di ulteriore tutela, quali, tra le altre:
- lavoratori “molto svantaggiati” ai sensi della normativa europea;
- persone con disabilità;
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli minori;
- giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
- ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.
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Residenza fiscale: cosa prevede il Dlgs Fiscalità Internazionale
Il Governo nella seduta del Cdm di ieri 19 dicembre ha approvato, in via definitiva il Dlgs di Fiscalità internazionale con le novità sulla residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche.
Ricordiamo, che la Delega al Governo per la riforma è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n 189 del 14 agosto ed è entrata in vigore il giorno 29 dello stesso mese.
Il Decreto legislativo sulla fiscalità internazionale reca una prima attuazione delle novità previste in tema appunto, di Residenza fiscale.
Va ricordato che, il concetto di residenza fiscale, rileva nella corretta determinazione della potestà impositiva.
I soggetti fiscalmente residenti sono tassati sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3 TUIR).
Va evidenziato che, per quanto riguarda la residenza fiscale delle società e degli enti rispetto allo schema di DLgs. si interviene sull’art. 5 comma 3 del TUIR, al fine di prevedere i medesimi requisiti anche per le società di persone.
Residenza fiscale persone fisiche: cosa prevede il Dlgs attuativo
Il Dlgs approvato in esame definitivo il 19 dicembre 2023, prevede che: il comma 2 dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente: “2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.”.
Pertanto per le persone fisiche si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato.
Resta fermo il criterio civilistico della residenza.
Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d’imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi.
Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno.
Residenza fiscale persone giuridiche: cosa prevede il Dlgs attuativo
Il Dlgs approvato in esame definitivo il 19 dicembre 2023, prevede che:
- per le persone giuridiche, si eliminano i riferimenti al criterio dell'oggetto principale che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione. La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all’imposizione delle persone giuridiche:
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- il criterio della “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
- il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.
Residenza fiscale: i criteri generali della Legge delega di Riforma Fiscale
Con l'art 3 lettera c) viene specificato che la riforma dovrà garantire la revisione della disciplina della residenza fiscale: delle persone fisiche, delle società degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione in modo da rendere coerente il criterio della residenza fiscale con:
- la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni,
- nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia. La normativa in materia di stabile organizzazione fa riferimento al nuovo articolo 162, comma 2, lettera f-bis) del TUIR (introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017).
Viene precisato che, con riferimento alla residenza fiscale:
- dovrà altresì essere valutata la possibilità di adeguarne la disciplina all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile. (In proposito leggi gli ultimi chiarimenti delle Entrate relativi alla Circolare n 25 del 18 agosto)
- e dovrà essere previsto il coordinamento con i regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ossia il regime agevolato sui redditi da lavoro dei cosiddetti “impatriati” (legge 147/2015) che ha la durata di cinque anni a partire dal trasferimento della residenza.
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Delega fiscale: stop alle sanzioni per chi collabora
Sanzioni più leggere, proporzionali e annullabili con "adempimenti collaborativi", stop alle maggiorazioni per recidiva prima della definizione del giudizio, compensazioni tra sanzioni e crediti verso la PA. Giudizio amministrativo rilevante anche ai fini penali
La legge delega per la riforma fiscale n. 111 2023, appena pubblicata in Gazzetta, prevede alcuni principi e criteri innovativi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale in materia di tasse dirette indirette e tributi locali che si dovrà realizzare entro due anni attraverso i decreti attuativi.
Principi cardine sono una maggiore integrazione tra giudizi amministrativi e penali e i regimi premiali cioè le agevolazioni per i contribuenti che collaborano con il Fisco. Per il penale in caso di mancati versamenti si terrà in maggior conto la presenza di cause di forza maggiore
Vediamo più in dettaglio il testo di legge.
Delega fiscale: aspetti comuni sanzioni amministrative e penali
Per quanto riguarda i criteri direttivi comuni per le sanzioni tributarie amministrative e penali vengono posti cinque obiettivi:
1. maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali
2. possibilità di compensare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati con i crediti nei confronti delle amministrazioni statali, certificati tramite l’apposita piattaforma dei crediti commerciali
3. revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario
4. riduzione delle sanzioni fino all'esclusione totale per i casi di adempimento collaborativo da parte del contribuente
5. distinzione più rigorosa anche dal punto di vista delle sanzioni applicabili tra i casi di compensazioni indebite di crediti di imposta non spettanti e compensazioni indebite di crediti di imposta inesistenti.
Delega fiscale: sanzioni penali
La legge delega 111 prevede invece, specificamente in tema di sanzioni penali l'intenzione di elaborare nei decreti attuativi norme che diano particolare specifico rilievo a:
1. l’eventuale sopraggiunta impossibilità, per il contribuente, di fare fronte al pagamento del tributo, per motivi a lui non imputabili;
2. le definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale circa la valutazione della rilevanza del fatto ai fini penali.
Delega fiscale: principi per le sanzioni amministrative
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per le violazioni in campo tributario, la legge delega il Governo a:
- migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, in modo da ridurne il carico e allinearlo agli standard di altri Paesi europei.
- assicurare l’effettiva applicazione delle sanzioni collegata ad una revisione dell’istituto del ravvedimento, che comporti una graduazione della riduzione delle sanzioni;
- rendere inapplicabile la maggiorazione delle sanzioni per recidiva prima della definizione del giudizio sulle precedenti violazioni.
- procedere ad una revisione delle ipotesi stesse di recidiva.
Importanti infine le condizioni generali previste per l'inapplicabilità delle sanzioni, ovvero
- obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria
- l'adeguamento da parte del contribuente , con una dichiarazione integrativa e il pagamento dell'imposta, alle indicazioni elaborate dall’Amministrazione finanziaria con documenti di prassi.