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Irpef 2024: le nuove aliquote
Le Entrate hanno pubblicato in data 6.02 le istruzioni operative necessarie all'attuazione di quanto previsto dalla Riforma Fiscale.
Con la Circolare n 2/2024 si rende operativa la prima parte della riforma fiscale che si applicherà nel 2024 e si prevede la riduzione delle aliquote da 4 a 3:
- la prima del 23 per cento per i redditi fino a 28mila euro;
- poi del 35 per cento per i redditi superiori a 28 e fino a 50mila
- ed infine del 43% sopra questa ultima soglia.
Ulteriori novità del 2024 riguardano:
- la detrazione da lavoro dipendente con un aumento di 75 euro,
- la riduzione dell’ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri per i redditi sopra i 50 mila euro
- l’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE).
Vediamo una sintesi delle istruzioni per l'Irpef 2024 rimandando per gli approfondimenti alla consultazione del documento di prassi: Circolare n 2/2024 con le istruzioni ADE
Irpef 2024: istruzioni ADE per le nuove aliquote
La Circolare n 2 spiega che limitatamente al periodo d’imposta 2024, sono ridotti da quattro a tre gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote.
Al contempo è inoltre innalzata di 75 euro, da 1.880 a 1.955 euro, la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati a condizione che il reddito complessivo non superi 15.000 euro.
Quindi per il 2024, la no-tax area sale a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti.
Per quanto riguarda le addizionali regionale e comunale, i Comuni, le Regioni e le Province autonome hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’Irpef.
La circolare inoltre sottolinea che per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento è ridotto di un importo pari a 260 euro.
Occorre evidenziare che il taglio interessa anche le erogazioni liberali a favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, sono invece escluse le spese sanitarie.
Per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione di 260 euro sarà applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto della riduzione progressiva delle detrazioni del 19% introdotta dalla manovra per il 2020 e regolata dall’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.
Infine, il decreto legislativo 216/2023 di riforma dell’Irpef ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, dell’agevolazione alla capitalizzazione delle imprese (Ace), un aiuto finalizzato a favorire la crescita economica delle aziende riequilibrando il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.
La Circolare precisa che il decreto stabilisce la cancellazione dell’Ace fino ad esaurimento dei relativi effetti, quindi sono da intendersi salve le deduzioni pregresse non utilizzate per carenza di imponibile e che quindi potranno comunque essere utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi successive.
Irpef 2024: le nuove regole
Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
Per l'anno 2024, la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR è innalzata a 1.955 euro.
Per l'anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.
Per le novità 2024 sulla dichiarazione semplificati di dipendenti e pensionati leggi anche: Il 730 precompilato 2024 lascia il posto alla dichiarazione semplificata.
Irpef 2024: aliquote a confronto
L'imposta sul reddito delle persone fisiche, ricordiamolo, è regolata dal Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986 n. 917) e si applica sui redditi che rientrano in alcune categorie individuate dalla legge (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi)
L'Irpef è una imposta progressiva in quanto colpisce il reddito, con aliquote crescenti che dipendono dagli scaglioni di reddito stesso.
L’imponibile e l’imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri.
Il Dlgs n 21672023 con l'art 1 prevede di accorpare i primi due scaglioni in uno scaglione con redditi fino a 28.000 euro.
Confrontiamo l'Irpef 2024 con le aliquote e scaglioni 2023 previsti dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 2-7 della legge n. 234 del 2021):
Allegati:IRPEF 2023 scaglioni Aliquote IRPEF 2024 scaglioni da Dlgs 216/2023 Aliquote fino a 15.000 euro 23% da 0 a 28.000 euro 23% da 15.001 a 28.000 25% da 28.001 a 50.000 euro 35% da 28.001 a 50.000 35% oltre 50.000 euro 43% oltre 50.000 43% Detrazioni Irpef 2024: le novità
In merito alle detrazioni Irpef si prevede, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 in relazione ai seguenti oneri è diminuito di un importo pari a euro 260:
- a) gli oneri la cui detraibilita' è fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del predetto testo unico;
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Ai fini Irpef Ii reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
Leggi qui la Circolare n 2/2024 con le istruzioni ADE.Addizionali Irpef 2024: le novità
Inoltre, novità per le addizionali IRPEF prevedendo quanto segue.
Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF con i nuovi scaglioni Irpef stabiliti per il periodo d’imposta 2024, si prevede il differimento al 15 aprile 2024 dei seguenti termini:
- il termine di cui all’art. 50 comma 3 del DLgs. 446/97, per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali regionali Irpef applicabili per il periodo d’imposta 2024, termine prima previsto al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce;
- il termine per approvare le delibere comunali per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali comunali Irpef per il periodo d’imposta 2024, in deroga all’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e all’art. 172 comma 1 lett. c) del DLgs. 267/2000.
Attenzione al fatto che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche vigenti per l'anno 2023.
Nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvano entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023.
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Adempimento collaborativo: chiarimenti per il regime opzionale
L'Agenzia delle Entrate ha risposto a quesiti durante il forum online dei commercialisti organizzato dalla Testata ItaliaOggi in data 29 gennaio.
Tra gli altri chiarimenti ha risposto ad un quesito sull'adempimento collaborativo.
Ricordiamo che l'adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.
Per le novità 2024 leggi anche: Adempimento collaborativo: le novità 2024.
Vediamo il dettaglio del chiarimento ADE sul regime opzionale di misurazione del rischio fiscale introdotto per i soggetti che non possiedono i requisiti per aderire all'adempimento collaborativo.
Adempimento collaborativo: requisiti oggettivi
Il quesito posto evidenzia che, per i soggetti che non possiedono i requisiti per aderire all'adempimento collaborativo è possibile applicare un regime opzionale di misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, con apposita comunicazione da inviare all'Agenzia delle entrate.
Il dubbio riguarda la certificazione del professionista qualificato prevista per il regime ordinario.
Si chiede se si conferma o si esclude l'obbligo della certificazione di cui all'art 4 comma 1-bis, del Dlgs n. 128 del 2015 da parte dei soggetti che aderiscono al regime opzionale previsto dall'art. 7-bis del medesimo decreto legislativo.
Le Entrate specificano che il nuovo art 7 bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, introdotto con l'art 1 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 introduce un Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.
In particolare, la suddetta disposizione prevede che: «I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo 7, possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto previsto dall'articolo 4, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate».
Il comma 1-bis del richiamato articolo 4 stabilisce che: «Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1, predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili».
Pertanto, conclude l'agenzia l'espresso rinvio all'articolo 4, contenuto nell'articolo 7-bis, conferma che il sistema di controllo del rischio fiscale debba avere, anche per i soggetti che aderiscono al regime in via opzionale, tutte le caratteristiche ivi prescritte, inclusa la certificazione da parte di un professionista indipendente qualificato. -
Validità e vizi degli atti tributari: regole 2024
La riforma dello Statuto del Contribuente (Legge n 212/2000) attuata in ragione della Legge n 111/2023 Legge di Delega al Governo per la Riforma fiscale, con il Decreto Legislativo n 219/2023 introduce una disciplina organica sul regime di validità e sui vizi degli atti dell’Amministrazione finanziaria.
Occorre precisare che, come sottolinea anche il dossier al Decreto, l'ordinamento tributario, a differenza dell’ordinamento civile e amministrativo, non contiene norme generali che identificano con precisione i vizi dell’atto impositivo e le relative conseguenze.
L’ordinamento tributario prevede in casi espressi la nullità dell'atto: per esempio, nel caso di avvisi di accertamento non motivati o non sottoscritti ovvero privi di alcune indicazioni essenziali, come le aliquote applicate ai sensi dell’articolo 42, comma 3 del DPR n. 600 del 1973.
Nella prassi la categoria della nullità tributaria non implica l’inefficacia dell’atto che produce gli effetti propri, salvo possibilità di impugnazione e successivo annullamento.
Il decreto legislativo che va a riformare le norme sulla validità e vizi degli atti tributari, vuole delineare un sistema “duale” delle invalidità tributarie, articolato nei regimi generali della:
- “nullità” in senso proprio (articolo 7-ter) e della “annullabilità” (articolo 7-bis),
- una ipotesi di “irregolarità” (art. 7-quater) che, come tale, non rientra nei regimi di “invalidità” propriamente detti;
- una disciplina specifica del vizi dell’attività istruttoria (articolo 7-quinquies) e della notificazione degli atti impositivi e della riscossione (7-sexies).
Vediamoli.
Sistema invalidità tributarie: le norme del nuovo statuto del contribuente
L’articolo 7-bis reca il regime generale di annullabilità degli atti dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare si prevede che gli atti dell’Amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria siano annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
I motivi di annullabilità e di infondatezza dell’atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d’ufficio.
L’articolo 7-ter dispone in ordine alla nullità degli atti dell’Amministrazione finanziaria chiarendo che i relativi vizi devono essere anzitutto qualificati espressamente come tali da norme di legge successive alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.
Essi possono essere sempre eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.
L’articolo 7-quater si occupa della irregolarità degli atti dell’Amministrazione finanziaria, chiarendo che la mancata o erronea indicazione dei seguenti elementi non costituisce vizio di annullabilità:
- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
L’articolo 7-quinquies si occupa dei vizi dell’attività istruttoria. La norma proposta dispone al riguardo che non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini previsti dallo Statuto del contribuente per l’esecuzione di verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria (di cui all’articolo 12, comma 5 della medesima legge n. 212 del 2000), o in violazione di libertà costituzionalmente riconosciute.
Il richiamato comma 5 dell’articolo 12 prevede che la permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio.
Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.
Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi.
In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.
L’articolo 7-sexies disciplina i vizi delle notificazioni.
Esso intende recepire la giurisprudenza prevedendo che è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti.
Fuori da tali casi, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, sempreché l’impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell’accertamento.
Se la notifica di un atto recettizio è invalida, tale circostanza comporta l’inefficacia dell’atto stesso
Infine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.
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Invio comunicazioni e inviti dalle Entrate: regole delle sospensioni 2024
Con il Decreto legislativo semplificazioni adempimenti tributari pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio si da prima attuazione alla norme della Riforma Fiscale (Legge n 11172023) sulle semplificazioni.
Nel dettaglio, con l'art 10 rubricato Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti si sospende, salvo casi di indifferibilità e urgenza:
- dal 1° al 31 agosto,
- e dal 1° al 31 dicembre,
- l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:
- a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-bis (liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis (liquidazione dell’IVA dovuta in base alle dichiarazioni) del DPR n. 633 del 1972;
- b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973;
- c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004;
- d) inviti all'adempimento (lettere di compliance) di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 2014.
Si conferma l’efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 7-quater, comma 17, del decreto- legge n. 193 del 2016 (sospensione dal 1º agosto al 4 settembre dei termini previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato DPR n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata) e all’articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 223 del 2006 (ai sensi del quale, in relazione agli adempimenti fiscali e al versamento delle somme di cui agli articoli 17 – ovvero con versamento unitario e in compensazione – e 20, comma 4 – versamenti rateali -, del decreto legislativo n. 241 del 1997, i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto).
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Statuto del Contribuente: in vigore dal 18.01 le nuove norme
Viene pubblicato in GU 2 del 3 gennaio il Decreto legislativo n 219/2023 con Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente.
Le norme sono in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU del Decreto in oggetto.
Ricordiamo che il Disegno di legge delega Fiscale pubblicato in GU n 189 del 14 agosto con l'art. 4 rubricato Principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente ha previsto tra l'altro, la progressiva soppressione del Garante del contribuente con l'introduzione di un organo monocratico chiamato Garante Nazionale.
Lo statuto del Contribuente: nuove norme in vigore dal 18 gennaio
Lo Statuto del Contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000 (nella attuale formulazione) insieme agli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione rappresenta uno dei fondamentali riferimenti nell’ordinamento italiano per quanto riguarda i principi generali della normativa in materia tributaria
Nel testo dell’articolo 4 della delega al Governo in commento, viene definito “legge generale tributaria”.
Lo Statuto del contribuente nella versione precedente a quella ora approvata col Dlgs n 219/2023 era composto da 21 articoli.
La più recente modificazione consisteva nell’aggiunta all’articolo 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione) di un comma 5-bis concernente l’esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato.
Vediamo le novità introdotte in attuazione dell'art 4 della Delega Fiscale e in vigore dal 18 gennaio 2024
Nuovo Statuto del Contribuente: le novità sul contraddittorio preventivo
Il Decreto legislativo, con Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente in considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata, viene modificato con alcune novità rispetto al testo approvato in esame preliminare.
Tra le novità di rilievo quella sul contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili.
In particolare, l’Amministrazione comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di provvedimento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni, termine inderogabile per consentire allo stesso contribuente eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
Se i sessanta giorni scadono successivamente al termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, o se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il termine di decadenza per l’emissione del provvedimento decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
L’atto predisposto dopo il contraddittorio deve tenere in considerazione le osservazioni del contribuente e, per quelle non accolte l’Amministrazione è tenuta a motivarle.
Il contraddittorio, infine, opera a prescindere dal fatto che ci sia stato l’accesso presso le sedi del contribuente o una semplice “indagine a tavolino”.Nuovo Statuto del Contribuente: sintesi delle altre novità
Inoltre, in generale tra gli intenti della riforma vi è quello di valorizzare la vocazione delle disposizioni dello statuto quali norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell'ordinamento dell'UE e della convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Inoltre, tra le novità si introduce la disciplina in tema di nullità estendendo la stessa anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato.
Si amplia la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l’errore sul presupposto dell’imposta e si innalza a un anno il limite temporale per procedere all’autotutela dopo la definitività dell’atto.
Si riqualificano come annullabili gli atti dell’Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta, espressa o tacita, precedentemente resa a un’istanza di interpello.
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Versamenti IVA e ritenute: passa a 100 euro la soglia minima
Con l'art 9 del Dlgs Semplificazioni adempimenti pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio, si prevede di ampliare la soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo.
In particolare, si innalza a 100 euro la soglia dei versamenti minimi, vediamo da quando partono le buone regole.
Versamenti IVA: soglia minima a 100 euro
Il Dlgs semplificazioni prevede novità in tema di soglia dei versamenti minimi per IVA e ritenute.
In particolare, si prevede di apportare apportate modifiche all'articolo 1, comma 4, del DPR n. 100 del 1998 e nel dettaglio:
- innalzando da 25,82 le vecchie 50.000 mila lire della norma originaria, a 100 euro il limite previsto per effettuare il versamento IVA mensile/trimestrale, nel caso di un importo dovuto inferiore alla predetta soglia, insieme a quello relativo al mese successivo;
- prevedendo che in ogni caso il versamento della somma vada effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno. Come specifica il dossier di commento al decreto, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre, in caso di liquidazione mensile, ovvero ai primi tre trimestri solari, in caso di liquidazione trimestrale, qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Inoltre, si prevede di apportare modifiche all'articolo 7, comma 1, lettera a), del DPR n. 542 del 1999:
- innalzando da 25,82 a 100 euro il limite previsto per effettuare il versamento IVA mensile, in caso appunto di un importo dovuto inferiore alla predetta soglia, insieme a quello relativo al mese successivo, da parte dei contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 600 milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero un miliardo di lire per le imprese aventi per oggetto altre attività;
- prevedendo che in ogni caso il versamento della somma vada effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Ne dettaglio, le disposizioni su indicate si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.
Versamenti ritenute: soglia minima a 100 euro
Si dispone inoltre che, se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute:
- sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi,
- e sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari
non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
La disposizione si applica ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024.
In merito alle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore:
- si anticipa dal 30 giugno al 16 giugno
- e dal 20 dicembre al 16 dicembre
i termini per il versamento da parte del condominio della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
Si stabilisce poi che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo (attualmente le ritenute operate nel mese di dicembre possono essere versate entro il 30 giugno dell'anno successivo).
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Pagamenti con F24: possibile utilizzo di PagoPA
Con il Decreto Legislativo Semplificazioni adempimenti tributari pubblicato in GU n 9 del12 gennaio, tra le novità per i pagamenti si prevede:
- la possibilità di addebito in conto dell'I24 con scadenze future,
- il pagamento del F24 con PagoPA,
Semplificazioni Pagamenti con F24: cosa prevede la Riforma Fiscale
Il Decreto legislativo sulle semplificazioni prevede che:
- per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati,
- di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate,
- il contribuente o l'intermediario autorizzato può disporre in via preventiva l'addebito di somme dovute per scadenze future,
- su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia.
I criteri e le modalità applicative di questa novità verranno disciplinati con successivo provvedimento delle Entrate
Inoltre, si prevede il pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA.
Nel dettaglio, per i versamenti di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il MEF, saranno definite le modalità e i termini per l'attuazione, anche progressiva, del presente articolo.