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Congedo parentale operai agricoli: chiarimenti sul pagamento INPS
Con il messaggio 647 04 Inps fornisce agli uffici territoriali e ai datori di lavoro le istruzioni per la gestione dei pagamenti diretti dei congedi parentali dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (Oti) che restano ancora con la percentuale di indennità del 30% .
SI ricorda che per legge l’Inps dovrebbe provvedere direttamente al pagamento delle prestazioni di malattia e maternità ai lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati ma a oggi l’Uniemens/PosAgri non prevede la possibilità di denunciare il congedo parentale e neanche di presentare la domanda online, tranne che per la modalità oraria.
Inoltre le procedure informatiche non consentono il pagamento dell’indennità all’80% per le mensilità aggiuntive rispetto al TU 151 2001 come sarebbe previsto dalle leggi di bilancio 2023 e 2024 che hanno innalzato rispettivamente per 1 mese e per 2 mesi l'indennità del congedo parentale facoltativo da fruire entro il 6° anno di vita del bambino , dal 30% all'80% della retribuzione (60% per il secondo mese, dal 2025)
Di seguito i passaggi previsti per la procedura transitoria
Richiesta pagamento diretto congedo parentale OTI
In attesa delle necessarie implementazioni informatiche i congedi parentali per gli operai agricoli a tempo indeterminato devono ancora essere pagati con la percentuale precedente del 30%
Nella domanda gli interessati devono allegare una autocertificazione in cui
- dichiarano di non ricevere l'anticipo dal proprio datore di lavoro e
- chiedono il pagamento diretto chiarendo le modalità con cui vogliono riceverlo (bonifico domiciliato o iban)
Gli operatori di sede provvedono quindi all'inserimento manuale dei dati verificando nei flussi Uniemens Posagri la presenza di importi conguagliati per il periodo oggetto della domanda.
ATTENZIONE . In caso di esito positivo questo verrà segnalato alla sede competente per il recupero degli importi indebitamente conguagliati e l'annullamento dell'operazione sarà comunicato all'azienda mediante invio di un provvedimento di accertamento d’ufficio con specifica indicazione dell’applicazione delle relative sanzioni.
Inps sottolinea che fino all’implementazione della procedura si potrà procedere al solo pagamento del 30% dell'indennità
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Stranieri: sale il contributo per il Servizio sanitario – chi deve versarlo
La legge di bilancio 2024 (Legge 213 2023) ha aumentato a 2mila euro (dai precedenti 387) il contributo annuale richiesto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale per gli stranieri che non hanno diritto all'assistenza pubblica
Il Ministero della Salute aveva precisato in una nota a seguito delle perplessità sollevate dalla novità, che “la norma contenuta nella manovra finanziaria 2024 si riferisce a specifiche categorie, non aventi diritto all'iscrizione obbligatoria, che possono iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale come disciplinato dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attualmente vigente. La norma si limita ad aggiornare l’ammontare del contributo forfettario previsto. Sul sito del Ministero della Salute sono presenti tutte le informazioni relative all’assistenza sanitaria ai cittadini dei Paesi extra Ue in Italia”.
Si ricorda che in alternativa all'iscrizione al SSN ( a pagamento o di diritto, quindi gratuita) è necessario essere provvisti di una assicurazione sanitaria privata.
Vediamo in sintesi le categorie che devono versare il contributo forfettario di iscrizione al SSN che da diritto all'accesso all'assistenza sanitaria
Chi deve versare il contributo per il SSN
- -gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi ( con permesso di studio il costo nel 2024 passa da 149 a 700 euro , per i collocati alla pari i il contributo passa da 219 euro a 1.200 euro)
- -coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa,
- -il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente in quanto non si tratta di soggetti con rapporto di lavoro subordinato)
- -il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR
- -dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia
- -stranieri che partecipano a programmi di volontariato
- -genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008
- -tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.
Chi non deve versare il contributo
Non sono tenuti invece a versare il contributo perché già iscritti obbligatoriamente e gratuitamente al Servizio Sanitario Nazionale:
- titolari di un permesso di soggiorno (o in attesa del rinnovo) per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione o per motivi familiari, per richiesta asilo, per asilo, per protezione sussidiaria, per protezione temporanea, per protezione speciale, per cure mediche/gravidanza (articolo 19, comma 2, lettera d-bis del T.U.286/98), per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
- in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari o per protezione internazionale o temporanea;
- i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale e comunque tutti i minori indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto al pediatra di base da 0 a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni.
Altre informazioni sull'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari in Italia sono disponibili sul sito del ministero della Salute (aggiornate a gennaio 2024) e, per gli studenti, anche in modo piu chiaro e fruibile , sui siti degli atenei.
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Dati al Sistema TS: invio II semestre 2023 entro il 31.01
Spese sanitarie del secondo semestre 2023 da inviare entro il 31 gennaio al sistema TS, cadenza semestrale a regime prevista dal Dlgs. 1/2024.
Entro il 31 gennaio i soggetti operanti nel settore sanitario sono tenuti a trasmettere al Sistema tessera sanitaria, del Ministero dell’Economia e delle finanze, i dati relativi alle spese sostenute dalle persone fisiche nel secondo semestre 2023 ai fini della precompilata 2024 relativa al periodo d’imposta 2023.
Sistema TS: invio dati II semestre 2023 entro il 31 gennaio
Il Dlgs n 1/2024 Decreto con le semplificazioni degli adempimenti tributari con l'art 12 rubricato Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie dispone che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si ricorda che l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, dispone che l'Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto- legge n. 269 del 2003 relativi al sistema TS.
L'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2020, da ultimo modificato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, ha stabilito che l'invio al Sistema Tessera Sanitaria sia effettuato:
- entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023,
- entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023.
- ed entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024. (Con il Dlgs n 1/2024 viene di fatto modificata questa ultima parte, introducendo l'invio semestrale con le scadenze da prevedere con decreto MEF)
Per conoscere tutti i soggetti interessati dalla scadenza leggi anche: Invio dati spese sanitarie al Sistema TS del 2° semestre 2023 entro il 31 gennaio.
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Lavoro in somministrazione 2023 da comunicare entro il 31 gennaio
Scade il 31 gennaio 2024 il termine per la consueta comunicazione annuale obbligatoria a RSA o RSU per le aziende che hanno utilizzato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 lavoratori in somministrazione, a norma del d.lgs. 81/2015.
In mancanza di rappresentanze aziendali la comunicazione va inviata agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Si ricorda che in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei dati, l’art. 40 del d.lgs. 81/2015 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.
Vediamo di seguito ulteriori dettagli su come effettuare l'adempimento.
Comunicazione obbligatoria somministrati come fare
La comunicazione obbligatoria può essere effettuata:
- tramite pec (posta certificata);
- raccomandata A/R;
- consegna a mano.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota del 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187) ha fissato il termine dell'adempimento al 31 gennaio di ogni anno ma ha anche precisato che i CCNL possono stabilire termini diversi per i quali valgono le stesse sanzioni in caso di inadempienza
La comunicazione deve contenere:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi,
- la durata dei contratti stessi
- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, NON i nominativi.
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Sanzioni ridotte Inps: dal 2024 tasso legale al 2,5%
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata diminuita al 2,5 per cento annuo la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
Come noto, la novità ha riflessi:
- sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso;
- sui rapporti creditori/debitori;
- sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite e delle pensioni vitalizie,
- sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di contributi;
- sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione agli inviti a comparire ed ai processi verbali di constatazione.
INPS ha recepito la novità nella propria circolare 5 2023 del 10 gennaio 2023 che fornisce anche una tabella riepilogativa dei tassi dal 1990.
Riduzione sanzioni INPS quando si applica
Come detto infatti la variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste alla misura del tasso legale in caso di:
- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.
La circolare precisa che la nuova misura del 2,5 per cento del tasso legale di interesse:
- si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
- alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.
Invece, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti all'epoca come da tabella seguente
Periodo di validità
Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990
5%
16.12.1990 – 31.12.1996
10%
01.01.1997 – 31.12.1998
5%
01.01.1999 – 31.12.2000
2,5 %
01.01.2001 – 31.12.2001
3,5 %
01.01.2002 – 31.12.2003
3 %
01.01.2004 – 31.12.2007
2,5 %
01.01.2008 – 31.12.2009
3 %
01.01.2010 – 31.12.2010
1 %
01.01.2011 – 31.12.2011
1,5 %
01.01.2012 – 31.12.2013
2,5 %
01.01.2014 – 31.12.2014
1 %
01.01.2015 – 31.12.2015
0,5 %
01.01.2016 – 31.12.2016
0,2 %
01.01.2017 – 31.12.2017
0,1 %
01.01.2018 – 31.12.2018
0,3%
01.01.2019 – 31.12.2019
0,8%
01.01.2020 – 31.12.2020
0,05%
01.01.2021 – 31.12.2021
0,01%
01.01.2022 – 31.12.2022
1,25%
01.01.2023 – 31.12.2023
5%
01.01.2024 –
2,5%
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Sanzioni ridotte Inps: dal 2024 tasso legale al 2,5%
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata diminuita al 2,5 per cento annuo la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
Come noto, la novità ha riflessi:
- sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso;
- sui rapporti creditori/debitori;
- sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite e delle pensioni vitalizie,
- sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di contributi;
- sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione agli inviti a comparire ed ai processi verbali di constatazione.
INPS ha recepito la novità nella propria circolare 5 2023 del 10 gennaio 2023 che fornisce anche una tabella riepilogativa dei tassi dal 1990.
Riduzione sanzioni INPS quando si applica
Come detto infatti la variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste alla misura del tasso legale in caso di:
- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.
La circolare precisa che la nuova misura del 2,5 per cento del tasso legale di interesse:
- si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
- alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.
Invece, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti all'epoca come da tabella seguente
Periodo di validità
Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990
5%
16.12.1990 – 31.12.1996
10%
01.01.1997 – 31.12.1998
5%
01.01.1999 – 31.12.2000
2,5 %
01.01.2001 – 31.12.2001
3,5 %
01.01.2002 – 31.12.2003
3 %
01.01.2004 – 31.12.2007
2,5 %
01.01.2008 – 31.12.2009
3 %
01.01.2010 – 31.12.2010
1 %
01.01.2011 – 31.12.2011
1,5 %
01.01.2012 – 31.12.2013
2,5 %
01.01.2014 – 31.12.2014
1 %
01.01.2015 – 31.12.2015
0,5 %
01.01.2016 – 31.12.2016
0,2 %
01.01.2017 – 31.12.2017
0,1 %
01.01.2018 – 31.12.2018
0,3%
01.01.2019 – 31.12.2019
0,8%
01.01.2020 – 31.12.2020
0,05%
01.01.2021 – 31.12.2021
0,01%
01.01.2022 – 31.12.2022
1,25%
01.01.2023 – 31.12.2023
5%
01.01.2024 –
2,5%
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Reddito di cittadinanza 2023: scadenza domande e ultime rate
La legge di bilancio 2023 (L 197 del 29.12.2022) ha modificato in senso restrittivo il reddito di cittadinanza. Si prevede in particolare che per il 2023 per i percettori che possono lavorare il sostegno economico sia riconosciuto per un massimo di sette mesi.
La novità dal punto di vista finanziario comporta un risparmio di spesa di circa 950 milioni di euro per il 2023 , mentre si confermano gli stanziamenti della legge di bilancio 2020 per gli anni successivi, in vista dei nuovi strumenti che sostituiranno il Reddito di cittadinanza:
- Supporto per la formazione e il lavoro e
- Assegno di inclusione
istituiti dal Decreto Lavoro 48 del 4 maggio 2023.
ATTENZIONE INPS ha pubblicato nuove istruzioni per i casi di variazione dei requisiti entro luglio 2023 e per la scadenza ultima per le domande e per il pagamento delle mensilità di novembre e dicembre (Vedi ultimo paragrafo).
Rivediamo di seguito tutte le regole di funzionamento del Reddito di Cittadinanza nel 2023 e le novità 2024.
Reddito di cittadinanza 2023: la durata cambia
A norma dell'art . 1 commi 313 321, la durata massima ordinaria dell'erogazione del contributo economico del Reddito di cittadinanza dal 1 gennaio 2023 diventa di 7 mesi. Cessa in alcuni casi dal 1 settembre 2023 (Vedi al penultimo paragrafo le novità da settembre 2023)
Fanno eccezione , cioè la durata massima resta di 18 mesi, solo per i nuclei familiari
- con minori
- con persone disabili (come definite dal DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159)
- con persone di età pari o superiore ai 60 anni.
Lo stop non riguarda quindi la Pensione di cittadinanza.
Reddito di cittadinanza e obblighi per gli occupabili
A decorrere dal 1° gennaio 2023, i soggetti occupabili (dai 18 ai 59 anni):
- devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all’Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.
- per i beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico, l'erogazione del Reddito è subordinata all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello.
- tutti i percettori di Rdc residenti nel Comune debbono essere impiegati in progetti utili alla collettività (non più soltanto un terzo di essi).
- Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi, non influisce sull'importo del Reddito di cittadinanza. Vanno quindi comunicati all'Inps solo i redditi eccedenti tale limite massimo .
- Il contributo economico cessa se il percettore non accetta la prima offerta di lavoro (è abolita la definizione di offerta di lavoro "congrua")
Il disegno di legge abroga anche gli articoli riferiti al patto per il lavoro e di inclusione sociale che prevedeva l'intervento dei Centri per l'impiego e dei servizi sociali dei Comuni per predisporre le misure di reinserimento lavorativo e sociale, mai effettivamente decollate.
Reddito di cittadinanza 2023: novità per gli importi
La legge di bilancio prevede inoltre che :
- la componente del reddito di cittadinanza corrispondente al canone annuo di affitto viene erogata direttamente al locatore dell'immobile. Si attendeva un apposito decreto del Ministro del lavoro entro il 2 marzo 2023 per la definizione delle modalità di attuazione, ancora in stand by.
- Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio, se rientra nel limite massimo di 3.000 euro lordi. I redditi eccedenti tale limite andranno ancora comunicati all’INPS.
Infine si segnala che ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del Rdc, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico.
Per il resto, le modalità di accesso, ISEE, calcolo degli importi e pagamento non sono modificati.
Reddito di cittadinanza, lo stop: Assegno di inclusione e Supporto per il lavoro
Come detto la legge 197 2022 ha previsto nel 2024 l'abolizione sul reddito di cittadinanza per tutti i beneficiari.
Per le famiglie più in difficoltà in cui vi siano componenti che non possono lavorare il decreto lavoro 48 del 4 maggio 2023 mette in campo , in sostituzione, a partire da 1 gennaio 2024 il nuovo "Assegno di inclusione" ( molto simile al RDC) con la sostanziale differenza che riguarda solo i nuclei in cui siano presenti:
- minori
- disabili
- over 60
con obblighi di formazione e lavoro per i componenti "occupabili" e contributo economico commisurato alle caratteristiche della famiglia .
Nel contempo a partire dal 1 settembre 2023 è in vigore il nuovo strumento chiamato " Supporto per la formazione e il lavoro" indirizzato ai
soggetti tra i 18 e i 59 anni
- che fanno parte di nuclei familiari diversi da quelli sopracitati
- con ISEE familiare non superiore a 6mila euro annui
Si tratta di misura di attivazione al lavoro che prevede la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro ( tra i quali rientrano anche il servizio civile universale e i lavori socialmente utili. Comprende un contributo fisso di 350 euro mensile per un massimo di 12 mesi
La partecipazione ad entrambe misure andrà richiesta in via telematica e prevede la firma della DID dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di un Patto per il lavoro.
L'Assegno di inclusione e il bonus per Supporto formazione lavoro non sono tra loro cumulabili.
Reddito di cittadinanza oltre le 7 mensilità: nuove istruzioni
Nel messaggio 3510 del 10 ottobre INPS informa sulle modalità di gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza sospese per completata fruizione delle sette mensilità , come previsto dall’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023
L’Istituto, dal mese di luglio 2023, sta procedendo, mensilmente, a sospendere l’erogazione della misura del Reddito di cittadinanza per i nuclei che non abbiano i requisiti indicati per continuare a fruire della misura nell’anno 2023 oltre le sette mensilità. La causale della sospensione è indicata come "domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”.
Per proseguire la fruizione della misura senza incorrere nella sospensione i nuclei familiari devono avere al loro interno
– persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
– minorenni;
– persone con almeno sessant’anni di età;
– percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 30 novembre 2023.
Cambio dei requisiti entro il 2023
In particolare si specifica che:
Se il compimento dei 60 anni , la nascita di un figlio o l'accertamento di una nuova disabilità avviene prima della settima mensilità o nel mese successivo viene rilevato automaticamente dai sistemi e il RDC prosegue senza interruzioni
Nel caso in cui, invece:
- il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione (ad esempio, prestazione sospesa a luglio 2023 e requisito maturato a settembre 2023) oppure
- la DSU venga presentata successivamente alla sospensione,
è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza che non verrà bloccata e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo
Disabilità erroneamente non indicate e ripresa del RDC
Per i casi di segnalazione da parte degli utenti di disabilità erroneamente non indicate in DSU, le Strutture territorialmente competenti effettueranno la verifica negli archivi dell’Istituto, circa l’effettiva presenza del verbale di invalidità con i requisiti previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 e, in caso di esito positivo, può essere data l’indicazione di presentare la DSU di rettifica retrodatata alla data di effettiva rilevazione della disabilità.
ATTENZIONE:
- nel caso in cui venga contemporaneamente verificata la perdita di un altro requisito il nucleo familiare cesserà dal beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento.
- Fino alla mensilità di novembre 2023,l'erogazione del Reddito di cittadinanza puo riprendere nel caso in cui venga comunicato all’INPS, tramite la piattaforma GePI, entro il termine del 31 ottobre 2023, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali, senza bisogno di presentare una nuova domanda.
Ultime rate Reddito di cittadinanza
Nel messaggio 41 79 del 24.11.2023 INPS ricorda che :
Per le famiglie che non hanno i requisiti sopracitati la fruizione del beneficio termina al 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui non siano trascorse le diciotto mensilità previste dalla normativa Rdc, fatto salvo il riconoscimento successivo di possibili rate arretrate e la liquidazione di quanto eventualmente spettante a titolo di AUU fino a febbraio 2024, come previsto nel messaggio n.2896 del 7 agosto 2023.
Per i nuclei che attendono la presa in carico dai Comuni la rata di novembre sarà erogata il 15 dicembre e quella di dicemnre il 27 dello stesso mese
La Carta Rdc resterà, pertanto, operativa nei primi mesi del 2024 per consentire l’utilizzo degli importi accreditati.
Il temine ultimo per le domande di RDC è fissato al
- 30 novembre p.v.
- 20 dicembre se presentate dagli intermediari purche presentate dagli utenti entro la scadenza del 30 novembre
Le stesse date valgono per l'erogazione degli arretrati