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CCNL credito cooperativo 2024: aumenti del 15% e riduzione orario
First Cisl FISAC CGIL e UILA hannoa sottoscritto il con Federcasse, l’accordo di rinnovo del contratto nazionale del credito cooperativo.
È previsto un aumento a regime per un livello medio (3ª area professionale, 4º livello) di 435 euro mensili lordi.
Per le lavoratrici e i lavoratori del settore, circa 36mila, si tratta di un incremento del 15% della retribuzione, di cui già 300 euro a settembre 2024.
Inoltre si riduce l'orario di lavoro a parità di stipendio..
La scadenza del Ccnl sarà 31 dicembre 2025.
Ecco le principali novità economiche e contrattuali come riepilogate dal comunicato sindacale FIRST CISL.
CCNL BCC – Gli aspetti economici tabella aumenti e retribuzioni
Aumenti retributivi
La prima tranche di 300 euro sarà erogata nella busta paga di settembre 2024, seguiranno una seconda di 60 euro da gennaio 2025, una terza di 75 euro da gennaio 2026. Nel mese di luglio sarà corrisposta una tantum per un importo di 1.200 euro (3ª area, 4º livello).
Indennità UNA TANTUM per vacanza contrattuale
Prevista una somma “arretrati” di 1.200,00 euro nel mese di luglio 2024 per l’inquadramento medio terza area quarto livello e da riparametrare.
Indennità cashless
Nelle filiali sprovviste di cassa tradizionale, per le lavoratrici/lavoratori che svolgono attività di supporto/complementari all’attività di cassa delle apparecchiature automatizzate, è stata prevista l’introduzione di una specifica indennità di rischio cashless pari a 80 euro (per 12 mensilità).
Di seguito la tabella degli aumenti elaborata da FIRST CISL

CCNL BCC – Le novità normative
ORARIO DI LAVORO
• Riduzione dell’orario di lavoro settimanale di 30 minuti a parità di retribuzione, dal mese di luglio 2025
• A seguito di nuove esigenze organizzative, aggiornamento dei limiti numerici/percentuali di personale da adibire a orario non standard
ENTI BILATERALI
• FOCC – Fondo per l’occupazione del credito cooperativo Le risorse del Fondo verranno impiegate anche per sostenere economicamente la “staffetta generazionale”. Prevista la sospensione per 24 mesi dei contributi al Fondo sostegno al reddito (FSSR), a favore di Ente Bilaterale e Focc
• CASSA MUTUA NAZIONALE BCC
- Incremento contribuzione aziendale pari a 0,04%
- Incremento contribuzione dipendente pari a 0,02%
AZIONI SOCIALI
• Le aziende agevolano sia la conoscenza che la fruizione di presidi e istituti a sostegno della famiglia e della genitorialità
• OBLIO ONCOLOGICO: lavoratrici e lavoratori guariti da patologie oncologiche hanno diritto a non fornire informazioni e a non subire indagini in merito alla pregressa condizione .
• Le giornate di assenza per effettuare terapie salvavita, terapie per malattie oncologiche o per gravi patologie cronico degenerative, non sono computate nel periodo di comporto
• Nuova misura di sostegno alle famiglie delle/dei lavoratrici/lavoratori deceduti prematuramente
PARTECIPAZIONE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
Le parti studieranno l’evoluzione della normativa nazionale ed europea sulla partecipazione dei dipendenti alla vita delle imprese, attraverso una commissione ad hoc.
CONTRASTO ALLA DESERTIFICAZIONE BANCARIA
Definito impegno a individuare misure organizzative mirate, attraverso l’organismo nazionale bilaterale e paritetico sull’impatto delle nuove tecnologie/digitalizzazione/I.A. nell’industria bancaria.
BANCA DEL TEMPO SOLIDALE (BTS)
Le aziende aggiungeranno il 30% al numero di ore che il lavoratore verserà volontariamente nella BTS
OBBLIGO OMUNICAZIONE SECONDA ATTIVITA'
• La/il lavoratrice/lavoratore che intenda prestare a terzi la propria opera fornirà all’azienda in anticipo le informazioni utili per la valutazione di assenza di condizioni ostative o limitative .
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Lavori usuranti: nuova funzione di controllo INPS
L’INPS, con il messaggio interno 2422 del 28 giugno 2024 ha comunicato ai propri uffici la disponibilità di una nuova funzione nelle procedure informatiche in ambito previdenziale (WEBDOM) la quale consente di verificare la completezza della documentazione presente ai fini della richiesta di pensione anticipata da parte dei lavoratori.
Si tratta in particolare dei dati obbligatori che i datori di lavoro sono tenuti a inviare al Ministero del lavoro tramite modello LAV.US telematico, con l'indicazione
- del periodo e
- del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti.
entro il 31 marzo di ogni anno, funzionale per l’istruttoria della richiesta di pensione anticipata. La nuova funzione consente la verifica immediata e incrociata con il ministero .
Giova ricordare che in caso di omissione è prevista una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro, che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.
Si ricorda che la certificazione di svolgimento di lavori usuranti, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e dell’articolo 6 del decreto interministeriale 20 settembre 2011. è funzionale al pensionamento anticipato nei seguenti casi:
- pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, lett. d)-usuranti,
- pensione di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 1, commi 147 e 148, lette. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Pensione lavori usuranti requisiti fino al 31.12.2024
Hanno diritto alla pensione anticipata le seguenti categorie di lavoratori
- Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e
- lavoratori notturni a turni per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno o per tutto l'anno lavorativo
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 61 e 7 mesi
97,6
almeno 35 anni
minimo 62 e 7 mesi
98,6
3 . Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 63 e 7 mesi*
99,6*
almeno 35 anni
minimo 64 e 7 mesi*
100,6*
4 . Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni da 72 a 77 all'anno
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 62 e 7 mesi
98,6
almeno 35 anni
minimo 63 e 7 mesi
99,6
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EPPI causale recupero previdenza dei periti industriali
L'agenzia delle entrate ha istituito con la Risoluzione N. 32/E del 24 giugno 2024 la causale contributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero delle prestazioni pensionistiche dei periti industriali iscritti all'ente previdenziale EPPI.
Causale contributo “Recupero oneri pensionistici” EPPI
Si tratta in particolare della la seguente causale contributo:
- “E073” denominata “EPPI – Recupero oneri pensionistici”.
In sede di compilazione del modello F24, la causale andrà esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- – nel campo “codice ente”, il codice “0009”;
- – nel campo “codice sede”, nessun valore;
- – nel campo “codice posizione”, nessun valore;
– nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.
Si ricorda che con risoluzione 22 settembre 2023, sono state istituite e modificate le causali contributo per il versamento tramite il modello F24 dei
contributi previdenziali.
Le altre causali contributo EPPI
Si ricorda che con la risoluzione n. 53/R del 22 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha disposto la riattivazione della causale contributo E068, denominata “EPPI – Saldo contributivo – art. 8, c. 1, del Regolamento di previdenza” e già attivata con risoluzione n. 19/E del 17 febbraio 2015, per il versamento delle somme di pertinenza tramite modello F24, successivamente temporaneamente soppressa,
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CIGS e mobilità aree crisi complessa: proroga e fondi 2024
Con il messaggio 2304 del 20 giugno INPS comunica che il Governo ha stanziato ulteriori 70 milioni di euro per le aree di crisi complessa
Inoltre resta applicabile l’articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha semplificato in un’unica disposizione tutti gli interventi nel tempo riferiti all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, per cui anche in assenza di una proroga specifica delle singole misure, possono intendersi implicitamente prorogati e rifinanziati per l’anno 2024, ovvero:
- i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
- i trattamenti di mobilità in deroga (articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,convertito, con modificazioni)
per le aziende operanti in aree di crisi complessa.
Le norme prevedono in particolare che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un ulteriore periodo massimo di dodici mesi di mobilità in deroga, purché
- risulti già beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, e che
- siano contestualmente applicate le misure di politica attiva previste nei piani regionali.
Nella tabella seguente le risorse ripartite fra le Regioni come da richieste pervenute al Ministero e stanziate con il decreto n. 886 dell’11 aprile 2024:
Regione
Risorse 2024
Toscana € 22.130.337,69 Lazio
€ 13.794.810,36
Campania
€ 7.018.729,40
Molise
€5.639.666,70
Abruzzo
€ 1.427.763,72
Puglia
€ 3.569.409,31
Sardegna
€ 9.637.405,13
Piemonte
€3.569.409,31
Sicilia
€ 3.212.468,38
Totale
€ 70.000.000,00
Per le istruzioni sulle comunicazioni dei periodi di integrazione salariale o mobilità l'istituto rinvia alla circolare n. 159 del 31 ottobre 2017, circolare n. 90 del 1° agosto 2018 e messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019.
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Dimissioni apprendista: ok al risarcimento per l’azienda
L'apprendista che si dimette anticipatamente può essere obbligato a risarcire l'azienda per la formazione ricevuta.
Lo ha stabilito il tribunale di Roma che con la sentenza 09 febbraio 2024 n. 1646 ha riconosciuto la validità di una clausola contrattuale che prevedeva la trattenuta di una somma pari alla retribuzione per ogni giornata di formazione impartita in caso di recesso anticipato del lavoratore.
Il tribunale ha qualificato questa clausola come un 'patto di stabilità' e ha stabilito che la sua inosservanza comporta conseguenze risarcitorie per il lavoratore.
Vediamo nei paragrafi seguenti maggiori dettagli e i riferimenti normativi.
Legittimità delle clausole di durata minima
Nella pronuncia citata il tribunale ha respinto l'argomento del lavoratore secondo cui la clausola era illegittima perché introduceva condizioni vessatorie, sostenendo invece che l'ordinamento non pone limiti alla previsione di clausole di durata minima (anche dette patti di stabilita) correlate alla formazione prevista nel contratto di apprendistato.
La previsione di un meccanismo risarcitorio, che prevede la restituzione delle retribuzioni percepite nei giorni dedicati alla formazione in caso di recesso anticipato, non costituisce una condizione vessatoria. La validità del patto di stabilità è invece giustificata dal dispendio economico sostenuto dal datore di lavoro per la formazione del lavoratore.
La richiesta di risarcimento da parte dell'apprendista che recede anticipatamente è dunque possibile sempre che la specifica clausola sia presente nel contratto di assunzione.
Clausole vessatorie art. 1341 c. 2 C.C.
Si definisce vessatoria la clausola che “restringe l’ambito di responsabilità del soggetto che l’ha predi-sposta apportando limitazioni al dettato normativo oppure ai precetti generali di contratto” (Cass. sent. 22891/15), determinando una sproporzione sostanziale tra prestazione e controprestazione.
La disciplina delle clausole vessatorie è statuita sia nel codice civile sia in quello del consumo (d.lgs. 206/05) e presupposto comune è la sussistenza di un effettivo squilibrio tra le parti, che puo causare l'imposizione del contratto da parte della parte forte a quella debole.
Per questo motivo il codice civile, all’art. 1341 c. 2, stabilisce che le clausole c.d. vessatorie debbano essere firmate in modo autonomo e distinto rispetto alla firma del contratto in generale per dimostrare che il contraente debole ha effettivamente accettato le clausole con cognizione di causa.
In assenza della sottoscrizione separata le clausole sono inefficaci.
Cos’è il patto di stabilità nel lavoro dipendente
Il patto di stabilità, noto anche come clausola di durata minima garantita, è un accordo che delimita la libertà contrattuale nel lavoro dipendente.
Viene solitamente adottato per fidelizzare il personale, per esempio :
- nel caso in cui la formazione iniziale del dipendente rappresenti un investimento significativo per il datore di lavoro oppure
- quando è necessario tutelare la presenza in azienda di professionalità specializzate, strategiche o difficili da reperire sul mercato.
Il patto di stabilità può essere stipulato a favore di:
- Del dipendente: il datore di lavoro si impegna a non licenziare il dipendente entro un periodo concordato, salvo in caso di gravi inadempimenti.
- Del datore di lavoro: il dipendente si impegna a non dimettersi per un periodo concordato.
- Di entrambi: il datore di lavoro non può licenziare il dipendente e il dipendente non può dimettersi per il periodo stabilito.
Il patto di stabilità non è compatibile con i contratti a tempo determinato, poiché questi ultimi hanno già una limitazione temporale intrinseca.
Essendo una significativa limitazione dell’autonomia contrattuale, per il patto di stabilità è consigliabile la forma scritta ed è possibile prevedere un adeguato corrispettivo in favore del lavoratore che accetta la clausola.
Il patto di stabilità non è disciplinato da una normativa specifica in Italia . Tuttavia, essendo una clausola contrattuale, è soggetta alle regole generali del diritto del lavoro e del codice civile. I riferimenti normativi e giurisprudenziali piu rilevanti sono i seguenti:
- Codice Civile
Art. 1372: Stabilisce che il contratto ha forza di legge tra le parti e può essere sciolto solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Art. 1322: Riguarda l’autonomia contrattuale, permettendo alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge.
- Statuto dei Lavoratori
Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori): Fornisce il quadro normativo di base per la protezione dei diritti dei lavoratori e stabilisce le condizioni per i contratti di lavoro.
- Giurisprudenza
Cassazione Civile, sez. lav., sentenza n. 21481 del 14 ottobre 2011 sulla la validità del patto di stabilità, a condizione che esso rispetti i principi generali del diritto del lavoro e del codice civile, come l'autonomia contrattuale e la proporzionalità del corrispettivo.
Sul tema delle clausole vessatorie la Cassazione si è espressa con sentenza 20606/16.
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Verbali Inps cecità: disponibili le audioguide online
Dal dicembre 2023 INPS ha iniziato in forma sperimentale un servizio di video-guida personalizzata e interattiva per rispondere ai richiedenti sugli esiti delle domande di indennità di invalidità civile e sordità, realizzando un nuovo step del progetto 77 de PNRR rivolta al miglioramento dei servizi online agli utenti.
Con il messaggio 2184 del 10 giugno viene annunciato il nuovo servizio di audioguide rivolto ai soggetti destinatari di verbali di cecità totale o parziale con un in collaborazione con gli sportelli specializzati
Vediamo di seguito maggiori dettagli su come funzionano i nuovi servizi.
Verbale sanitario invalidità: videoguida interattiva
Il link per la video-guida interattiva viene messo a disposizione all’interno di un avviso dal titolo “Il tuo verbale sanitario è stato emesso”, nell’area riservata “MyINPS” del destinatario.
Contestualmente, i destinatari ricevono una notifica via SMS/e-mail e anche nelle app “IO” e “INPS Mobile”, con invito ad accedere dal portale istituzionale www.inps.it all’area riservata “MyINPS”, sempre autenticandosi con la propria identità digitale:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2,
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o
- CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.
INPS ricorda agli utenti che è NECESSARIO l’aggiornamento dei propri contatti cellulare/e-mail nella sezione “Gestione consensi” dell’area riservata “MyINPS”, con l’adesione ai Servizi Proattivi
La video-guida, che resta a disposizione dei destinatari per sei mesi, mette a disposizione degli utenti le informazioni relative al giudizio medico-legale espresso e i dati più importanti riportati nel verbale sanitario, comprese le prestazioni economiche riconosciute e le agevolazioni fiscali previste dalla legge. Nell'ultima schermata vengono anche forniti
– il servizio di download del codice QRcode attestante lo status di invalidità civile (per richiedere subito le agevolazioni previste dalla legge);
– il link al nuovo “Portale della disabilità” (punto di accesso unico alle informazioni e ai servizi in tema di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità
– il servizio “Fascicolo previdenziale” (per la verifica delle prestazioni erogate);
– il servizio di richiesta “Deleghe identità digitale”;
– il servizio “Cassetta postale online” (per visualizzare/salvare la raccomandata A/R inviata con allegato il verbale sanitario);
– il servizio per richiedere la Disability card, che viene presentato con il relativo link di accesso al servizio solo nelle video-guide destinate a chi ne ha diritto.
Si ricorda che dal 26 febbraio 2024 c'è stato un 'ampliamento della platea dei destinatari, con servizio reso disponibile non solo per i titolari di verbali ASL ma anche per coloro che richiedono l’accertamento sanitario nelle Regioni e Province autonome convenzionate con l’INPS.
Verbali cecità totale e parziale: il nuovo servizio audioguide
Come detto, per garantire la massima inclusività e accessibilità dei servizi alle persone con disabilità è stato sviluppato un nuovo servizio di audio-guida per i destinatari di verbali sanitari di cecità parziale e totale, la cui usabilità è stata testata dagli operatori non vedenti e ipovedenti dello Sportello INPS.
L’audio-guida mette a disposizione degli utenti le informazioni relative al giudizio medico-legale espresso e i dati più importanti riportati nel verbale sanitario, compreso l’eventuale riconoscimento di prestazioni economiche e le agevolazioni fiscali previste per legge. I contenuti sono stati altresì personalizzati con riferimento al nome del soggetto, ai diritti e agli obblighi nascenti dall’accertamento sanitario.
I servizi promossi tramite gli appositi link (call to action) sono:
– il servizio di Download del codice QRcode attestante lo status di invalidità civile (per richiedere subito le agevolazioni previste per legge);
– il nuovo “Portale della disabilità” (punto di accesso unico alle informazioni e ai servizi in tema di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per facilitare l’interazione degli utenti con l’Istituto);
– il servizio “Fascicolo previdenziale” (per la verifica delle prestazioni erogate);
– il servizio di richiesta “Deleghe identità digitale”;
– il servizio di “Cassetta postale online” (per visualizzare/salvare la raccomandata inviata con allegato il verbale sanitario);
– il servizio per richiedere la Disability card, che viene presentato con il relativo link di accesso al servizio solo nelle video-guide destinate a chi ne ha diritto.
L'utente con disabilità visiva in attesa di emissione del verbale sanitario, che abbia inserito i propri contatti nella sezione “Gestione consensi” dell'area riservata “MyINPS” con l'adesione ai Servizi Proattivi, riceve una notifica SMS o e-mail (priva di link), non appena viene emesso il verbale, e trova depositato nella sua area riservata l'avviso “Il tuo verbale sanitario è stato emesso”, contenente un “Personal URL” che gli dà accesso all'audio-guida personalizzata con i dati principali del suo verbale sanitario.
L'utente è invitato ad accedere dal portale istituzionale www.inps.it all’area riservata “MyINPS”, autenticandosi con la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.
Una volta letto tramite “Jaws” il testo dell'avviso, interagendo con il link in calce può aprire la propria audio-guida.
Il servizio di audio-guida è accessibile anche mediante i servizi di notifica dell'avviso depositati nell'app “INPS Mobile” e nell'app “IO” dal proprio smartphone e tablet.
Il servizio di audio-guida resta a disposizione di ogni destinatario per sei mesi dall’emissione del verbale.
ATTENZIONE l’aggiornamento dei propri contatti cellulare/e-mail nella sezione “Gestione consensi” dell’area riservata “MyINPS”, con l’adesione ai Servizi Proattivi, è condizione necessaria per abilitare l’Istituto all’invio delle notifiche SMS/e-mail.
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Stress da lavoro e responsabilità dell’azienda: le pronunce recenti
La Corte Suprema di Cassazione sezione lavoro , ha emesso recentemente sentenze molto dure sulla responsabilità in capo ai datori di lavoro in tema di stress da lavoro. Viene infatti stabilito che anche in mancanza dei requisiti specifici del mobbing, i giudici del lavoro sono tenuti a verificare violazioni dell'azienda in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in particolare indagando sui seguenti aspetti :
- se il dipendente abbia lavorato in un ambiente con situazioni stressanti e/o conflittuali;
- se a causa di questo ambiente, il dipendente abbia subito danni; e
- se l'azienda abbia preso le dovute precauzioni, come richiesto dall'articolo 2087 del Codice Civile, per prevenire o mitigare tali condizioni lavorative dannose.
In assenza della prova di aver esercitato le dovute tutele, il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere con risarcimento al dipendente danneggiato.
Stress da lavoro: sentenza Cassazione 3791 2024
Nel caso specifico di una delle ordinanze ad esempio, la n. 3791 del 12 febbraio 2024, la Corte si è espressa su una lavoratrice che aveva citato in giudizio il Ministero dell’Istruzione , affermando di aver subito per lungo tempo comportamenti mobbizzanti da parte di un collega.
Le corti di merito avevano rigettato la sua richiesta poiché non era stata provata la presenza di mobbing.
Invece, la Suprema Corte ha ritenuto che nelle sentenze fosse stato erroneamente ignorato l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di verificare e prevenire il verificarsi di situazioni di stress nocivo nell'ambiente di lavoro, in linea con quanto previsto dall'articolo 2087 del Codice Civile, al di là dei requisiti previsti per la fattispecie del mobbing .
Straining: recenti sentenze di Cassazione
Altre importanti pronunce in merito sono le seguenti :
- Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 4664 del 21 febbraio 2024: Il datore di lavoro deve evitare iniziative che possano ledere i diritti dei dipendenti, anche in assenza di intenti persecutori propri del mobbing.
- Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 29101 del 19 ottobre 2023: Lo straining è riconosciuto come una forma attenuata di mobbing, priva del requisito della continuità dei comportamenti ma comunque lesiva e risarcibile ai sensi dell'articolo 2087 del Codice civile.
- Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 28923 del 18 ottobre 2023: Differenzia tra mobbing, che richiede una pluralità di comportamenti vessatori, e straining, caratterizzato da comportamenti stressogeni isolati ma con effetti duraturi.
- Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 3692 del 7 febbraio 2023: Anche in assenza di mobbing, è illegittimo mantenere un ambiente stressogeno che danneggia la salute dei lavoratori.
- Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 10115 del 29 marzo 2022: Specifica che l'onere della prova spetta prima al lavoratore, che deve dimostrare il danno subito e la nocività dell'ambiente di lavoro, mentre il datore deve provare di aver adottato tutte le cautele necessarie.
Tutte le sentenze evidenziano quindi che la responsabilità dell'azienda secondo l'articolo 2087 c.c. non richiede necessariamente azioni intenzionalmente dannose ma si verifica anche se l'azienda non ha impedito condizioni di lavoro stressanti che possono nuocere alla salute dei dipendenti.
Nel DVR le misure contro lo stress da lavoro
Risulta molto importante porre attenzione alla valutazione del rischio di stress lavoro-correlato nel contesto della valutazione dei rischi aziendali, come previsto dal testo unico sulla sicurezza che inserisce anche questo obbligo nella redazione nel documento di valutazione rischi.
Può risultare utile anche per la difesa nei contenziosi non solo aggiornare periodicamente questi aspetti nel DVR ma anche mettere in atto meccanismi preventivi e rilevazioni periodiche per affrontare prontamente eventuali situazioni problematiche, garantendo così un ambiente lavorativo ottimale per la salute psicofisica dei lavoratori.