• Rubrica del lavoro

    Congedo parentale operai agricoli: chiarimenti sul pagamento INPS

    Con il messaggio 647 04 Inps  fornisce agli uffici territoriali  e ai datori di lavoro le istruzioni per  la gestione dei pagamenti diretti dei congedi parentali dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (Oti) che restano ancora con la percentuale di indennità del 30% .

    SI ricorda che per legge l’Inps dovrebbe  provvedere direttamente al pagamento  delle prestazioni di malattia e maternità  ai lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati ma  a oggi l’Uniemens/PosAgri non prevede la possibilità di denunciare il congedo parentale  e neanche di presentare la domanda online, tranne che per la modalità oraria.

    Inoltre  le procedure informatiche non consentono  il pagamento dell’indennità  all’80% per le mensilità aggiuntive rispetto al TU 151 2001 come  sarebbe previsto dalle leggi di bilancio 2023  e 2024  che hanno innalzato rispettivamente per 1 mese e per 2 mesi l'indennità  del congedo parentale facoltativo da fruire entro il 6° anno di vita del bambino , dal 30% all'80% della retribuzione (60% per il secondo mese, dal 2025) 

    Di seguito i passaggi previsti   per la procedura transitoria

    Richiesta pagamento diretto congedo parentale OTI

    In attesa delle necessarie implementazioni informatiche  i congedi parentali  per gli operai agricoli a tempo indeterminato devono ancora essere pagati con la percentuale precedente del 30% 

     Nella domanda gli interessati devono allegare una autocertificazione  in cui 

    1. dichiarano di non ricevere l'anticipo dal proprio datore di lavoro e 
    2. chiedono il pagamento diretto  chiarendo le modalità con cui vogliono riceverlo (bonifico domiciliato  o  iban)

    Gli operatori di sede provvedono quindi all'inserimento manuale dei dati  verificando nei flussi Uniemens Posagri la presenza di importi conguagliati per il periodo oggetto della domanda.

    ATTENZIONE .  In caso di esito positivo   questo verrà segnalato alla sede competente per il recupero degli importi indebitamente conguagliati e l'annullamento dell'operazione sarà comunicato all'azienda  mediante invio di un provvedimento di accertamento d’ufficio con specifica indicazione dell’applicazione delle relative sanzioni.

     Inps  sottolinea che  fino all’implementazione della procedura si potrà procedere al solo pagamento del 30% dell'indennità

  • Rubrica del lavoro

    Stranieri: sale il contributo per il Servizio sanitario – chi deve versarlo

    La  legge di bilancio 2024  (Legge 213 2023) ha aumentato a 2mila euro (dai precedenti 387)  il contributo  annuale richiesto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale per gli stranieri che  non hanno diritto all'assistenza pubblica 

    Il Ministero della Salute aveva precisato   in una nota a seguito delle perplessità sollevate dalla novità,  che  “la norma contenuta nella manovra finanziaria 2024 si riferisce a specifiche categorie, non aventi diritto all'iscrizione obbligatoria, che possono iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale come disciplinato dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attualmente vigente. La norma si limita ad aggiornare l’ammontare del contributo forfettario previsto. Sul sito del Ministero della Salute sono presenti tutte le informazioni relative all’assistenza sanitaria ai cittadini dei Paesi extra Ue in Italia”.

     Si ricorda che in alternativa all'iscrizione al SSN ( a pagamento o  di diritto, quindi gratuita)  è necessario essere provvisti di una assicurazione sanitaria privata.

    Vediamo in sintesi  le categorie che devono versare il contributo  forfettario di iscrizione  al SSN che da diritto all'accesso all'assistenza sanitaria 

    Chi deve versare il contributo  per il SSN

    • -gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi  ( con permesso di studio il costo  nel 2024  passa da 149 a 700 euro , per i collocati alla pari i  il contributo passa da 219 euro a 1.200 euro)
    • -coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa,
    • -il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente in quanto non si tratta di soggetti con rapporto di lavoro subordinato)
    • -il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR
    • -dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia
    • -stranieri che partecipano a programmi di volontariato
    • -genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008
    • -tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.

    Chi non deve versare il contributo 

    Non sono tenuti invece a versare il contributo perché già iscritti obbligatoriamente e gratuitamente  al Servizio Sanitario Nazionale:

    • titolari di un permesso di soggiorno (o in attesa del rinnovo) per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione o per motivi familiari, per richiesta asilo, per asilo, per protezione sussidiaria, per protezione temporanea, per protezione speciale, per cure mediche/gravidanza (articolo 19, comma 2, lettera d-bis del T.U.286/98), per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
    • in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari o per protezione internazionale o temporanea;
    • i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale e comunque tutti i minori indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto al pediatra di base da 0 a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni.

    Altre informazioni  sull'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari in Italia  sono disponibili sul sito del ministero della Salute (aggiornate a gennaio 2024) e, per gli studenti,  anche in modo piu chiaro e fruibile , sui siti degli atenei.

  • Rubrica del lavoro

    Dati al Sistema TS: invio II semestre 2023 entro il 31.01

    Spese sanitarie del secondo semestre 2023 da inviare entro il 31 gennaio al sistema TS, cadenza semestrale a regime prevista dal Dlgs. 1/2024.

    Entro il 31 gennaio i soggetti operanti nel settore sanitario sono tenuti a trasmettere al Sistema tessera sanitaria, del Ministero dell’Economia e delle finanze, i dati relativi alle spese sostenute dalle persone fisiche nel secondo semestre 2023 ai fini della precompilata 2024 relativa al periodo d’imposta 2023.

    Sistema TS: invio dati II semestre 2023 entro il 31 gennaio

    Il Dlgs n 1/2024 Decreto con le semplificazioni degli adempimenti tributari con l'art 12 rubricato Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie dispone che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

    Si ricorda che l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, dispone che l'Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto- legge n. 269 del 2003 relativi al sistema TS.

    L'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2020, da ultimo modificato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, ha stabilito che l'invio al Sistema Tessera Sanitaria sia effettuato:

    • entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023, 
    • entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023.
    • ed entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024. (Con il Dlgs n 1/2024 viene di fatto modificata questa ultima parte, introducendo l'invio semestrale con le scadenze da prevedere con decreto MEF)

    Per conoscere tutti i soggetti interessati dalla scadenza leggi anche: Invio dati spese sanitarie al Sistema TS del 2° semestre 2023 entro il 31 gennaio.

  • Rubrica del lavoro

    Lavoro in somministrazione 2023 da comunicare entro il 31 gennaio

    Scade il 31 gennaio 2024 il termine per la consueta comunicazione annuale obbligatoria  a RSA o RSU per le aziende che hanno utilizzato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 lavoratori in somministrazione,  a norma del d.lgs. 81/2015.

    In mancanza di rappresentanze aziendali la comunicazione va inviata agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

    Si ricorda che in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei dati, l’art. 40 del d.lgs. 81/2015 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.

    Vediamo di seguito ulteriori dettagli su come effettuare l'adempimento.

    Comunicazione obbligatoria somministrati come fare

    La comunicazione obbligatoria può essere effettuata:

    • tramite pec (posta certificata);
    • raccomandata A/R;
    • consegna a mano.

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota del 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187) ha fissato  il termine dell'adempimento al 31 gennaio di ogni anno  ma ha anche precisato che i CCNL possono stabilire termini diversi  per i quali valgono le stesse sanzioni in caso di inadempienza

    La comunicazione deve contenere:

    • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, 
    • la durata  dei contratti stessi 
    •  il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, NON i nominativi.
  • Rubrica del lavoro

    Sanzioni ridotte Inps: dal 2024 tasso legale al 2,5%

    Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze  del 13 dicembre 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata   diminuita al 2,5 per cento  annuo  la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

    Come noto, la novità ha riflessi:

    •  sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento  operoso;
    •  sui rapporti creditori/debitori;
    •  sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite  e delle pensioni vitalizie,
    •  sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di  contributi;
    •  sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione  agli inviti a comparire ed ai processi verbali di  constatazione.

    INPS ha recepito   la novità  nella propria circolare 5 2023 del 10 gennaio 2023 che fornisce anche una tabella riepilogativa dei tassi dal 1990.

    Riduzione sanzioni INPS quando si applica

    Come detto infatti la variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione  alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi  previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste   alla misura del tasso legale in caso di:

    •  oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
    •  fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
    •  crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza  sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.

    La circolare precisa che la nuova  misura del 2,5 per cento del tasso legale di interesse:

    • si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
    • alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.

    Invece, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti  all'epoca  come da tabella seguente 

    Periodo di validità

    Saggio di interesse legale

    fino al 15.12.1990

     5%

     16.12.1990 – 31.12.1996

    10%

     01.01.1997 – 31.12.1998

    5%

    01.01.1999 – 31.12.2000

    2,5 %

    01.01.2001 – 31.12.2001

     3,5 %

    01.01.2002 – 31.12.2003

    3 %

     01.01.2004 – 31.12.2007

    2,5 %

    01.01.2008 – 31.12.2009

     3 %

     01.01.2010 – 31.12.2010

    1 %

    01.01.2011 – 31.12.2011

     1,5 %

    01.01.2012 – 31.12.2013

    2,5 %

    01.01.2014 – 31.12.2014

    1 %

    01.01.2015 – 31.12.2015

    0,5 %

    01.01.2016 – 31.12.2016

    0,2 %

    01.01.2017 – 31.12.2017

    0,1 %

    01.01.2018 – 31.12.2018

     0,3%

    01.01.2019 – 31.12.2019

    0,8%

    01.01.2020 – 31.12.2020

    0,05%

    01.01.2021 – 31.12.2021

    0,01%

    01.01.2022 – 31.12.2022

    1,25%

    01.01.2023 – 31.12.2023

    5%

     01.01.2024 –

    2,5%

     

     

  • Rubrica del lavoro

    Sanzioni ridotte Inps: dal 2024 tasso legale al 2,5%

    Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze  del 13 dicembre 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata   diminuita al 2,5 per cento  annuo  la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

    Come noto, la novità ha riflessi:

    •  sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento  operoso;
    •  sui rapporti creditori/debitori;
    •  sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite  e delle pensioni vitalizie,
    •  sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di  contributi;
    •  sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione  agli inviti a comparire ed ai processi verbali di  constatazione.

    INPS ha recepito   la novità  nella propria circolare 5 2023 del 10 gennaio 2023 che fornisce anche una tabella riepilogativa dei tassi dal 1990.

    Riduzione sanzioni INPS quando si applica

    Come detto infatti la variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione  alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi  previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste   alla misura del tasso legale in caso di:

    •  oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
    •  fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
    •  crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza  sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.

    La circolare precisa che la nuova  misura del 2,5 per cento del tasso legale di interesse:

    • si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
    • alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.

    Invece, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti  all'epoca  come da tabella seguente 

    Periodo di validità

    Saggio di interesse legale

    fino al 15.12.1990

     5%

     16.12.1990 – 31.12.1996

    10%

     01.01.1997 – 31.12.1998

    5%

    01.01.1999 – 31.12.2000

    2,5 %

    01.01.2001 – 31.12.2001

     3,5 %

    01.01.2002 – 31.12.2003

    3 %

     01.01.2004 – 31.12.2007

    2,5 %

    01.01.2008 – 31.12.2009

     3 %

     01.01.2010 – 31.12.2010

    1 %

    01.01.2011 – 31.12.2011

     1,5 %

    01.01.2012 – 31.12.2013

    2,5 %

    01.01.2014 – 31.12.2014

    1 %

    01.01.2015 – 31.12.2015

    0,5 %

    01.01.2016 – 31.12.2016

    0,2 %

    01.01.2017 – 31.12.2017

    0,1 %

    01.01.2018 – 31.12.2018

     0,3%

    01.01.2019 – 31.12.2019

    0,8%

    01.01.2020 – 31.12.2020

    0,05%

    01.01.2021 – 31.12.2021

    0,01%

    01.01.2022 – 31.12.2022

    1,25%

    01.01.2023 – 31.12.2023

    5%

     01.01.2024 –

    2,5%

     

     

  • Rubrica del lavoro

    Reddito di cittadinanza 2023: scadenza domande e ultime rate

    La legge di bilancio 2023  (L 197 del 29.12.2022) ha modificato in senso restrittivo il reddito di cittadinanza.  Si prevede in particolare che  per il 2023  per i percettori  che possono lavorare   il sostegno economico sia  riconosciuto per un massimo di sette mesi. 

    La novità dal punto di vista finanziario comporta un risparmio di spesa di circa 950 milioni di euro per il 2023 , mentre si confermano gli stanziamenti della legge di bilancio 2020 per gli anni successivi,  in vista dei nuovi strumenti che sostituiranno il Reddito di cittadinanza: 

    1. Supporto per la formazione e il lavoro e 
    2. Assegno di inclusione 

    istituiti dal  Decreto Lavoro 48  del 4 maggio 2023.

    ATTENZIONE INPS ha pubblicato nuove istruzioni per i casi di variazione dei requisiti  entro luglio 2023  e per la scadenza ultima per le domande e per il pagamento delle mensilità di novembre e dicembre (Vedi ultimo paragrafo).

    Rivediamo di seguito  tutte le regole di funzionamento  del Reddito di Cittadinanza nel 2023 e le novità 2024.

    Reddito di cittadinanza 2023: la durata cambia

    A norma dell'art . 1 commi  313 321,   la durata massima ordinaria  dell'erogazione del contributo economico del Reddito di cittadinanza  dal 1 gennaio 2023  diventa  di 7 mesi. Cessa  in alcuni casi dal 1 settembre 2023 (Vedi al penultimo paragrafo le novità da settembre 2023)

    Fanno eccezione , cioè la durata massima resta di 18 mesi,  solo per   i nuclei familiari 

    • con minori
    • con persone disabili (come definite dal DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159)
    • con persone di età pari o superiore ai 60 anni.

     Lo stop non riguarda quindi la Pensione di cittadinanza.

    Reddito di cittadinanza e obblighi per gli occupabili

    A decorrere dal 1° gennaio 2023,  i soggetti  occupabili  (dai 18 ai 59 anni):

    • devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all’Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.
    •  per i beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico, l'erogazione del Reddito è subordinata all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello.
    •     tutti i percettori di Rdc residenti nel Comune debbono essere impiegati in progetti utili alla collettività (non più soltanto un terzo di essi).
    • Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi, non influisce sull'importo del Reddito di cittadinanza. Vanno quindi comunicati all'Inps solo  i redditi eccedenti tale limite massimo .
    • Il contributo economico cessa se il percettore  non accetta la prima offerta di lavoro (è abolita la definizione di offerta di lavoro "congrua")

    Il disegno di legge abroga  anche gli articoli riferiti al patto per il lavoro e di inclusione sociale che prevedeva l'intervento dei Centri per l'impiego e dei servizi sociali dei Comuni per predisporre le misure di reinserimento lavorativo e sociale, mai effettivamente decollate. 

    Reddito di cittadinanza 2023: novità per gli importi

    La legge di bilancio prevede inoltre che :

    •    la componente del reddito  di cittadinanza corrispondente  al canone annuo di affitto viene erogata direttamente al locatore dell'immobile.  Si attendeva un apposito decreto del Ministro del lavoro  entro il 2 marzo 2023 per la definizione delle modalità di attuazione, ancora in stand by.
    •    Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio, se rientra nel limite massimo di 3.000 euro lordi. I redditi eccedenti tale limite andranno  ancora comunicati all’INPS.

    Infine si segnala  che ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del Rdc,  è riconosciuto l'esonero dal versamento  del 100% dei contributi previdenziali a loro carico.

    Per il resto, le modalità di accesso, ISEE,  calcolo degli importi  e  pagamento non sono modificati.

    Reddito di cittadinanza, lo stop: Assegno di inclusione e Supporto per il lavoro

    Come detto la legge 197 2022  ha previsto nel 2024 l'abolizione  sul  reddito di cittadinanza per tutti i beneficiari. 

    Per le famiglie più in difficoltà  in cui vi siano componenti che non possono lavorare  il decreto lavoro 48 del 4 maggio 2023 mette in campo , in sostituzione, a partire da 1  gennaio 2024 il nuovo "Assegno di inclusione" ( molto simile al RDC) con la sostanziale differenza che riguarda solo i nuclei in cui siano presenti: 

    • minori 
    • disabili
    • over 60 

    con obblighi di formazione e lavoro per i componenti "occupabili" e contributo economico commisurato alle caratteristiche della famiglia .

    Nel contempo  a partire dal 1 settembre 2023  è in vigore il nuovo strumento chiamato " Supporto per la formazione e il lavoro"  indirizzato ai 

    soggetti  tra i 18 e i 59 anni 

    • che fanno parte di  nuclei familiari  diversi da quelli sopracitati  
    •  con ISEE familiare non superiore a 6mila euro annui

    Si tratta di misura di attivazione al lavoro  che prevede la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro ( tra i quali rientrano anche  il servizio civile universale e i  lavori socialmente utili. Comprende un contributo fisso di 350 euro mensile per un massimo di 12 mesi 

    La partecipazione ad entrambe  misure andrà richiesta in via telematica e prevede la firma della DID dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro  e di un Patto  per il lavoro. 

    L'Assegno di inclusione e  il bonus per Supporto formazione lavoro non sono tra loro cumulabili.

    Reddito di cittadinanza oltre le 7 mensilità: nuove istruzioni

    Nel messaggio 3510 del 10 ottobre  INPS informa sulle modalità di gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza sospese per completata fruizione delle sette mensilità , come previsto dall’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023

    L’Istituto,  dal mese di luglio 2023, sta procedendo, mensilmente, a sospendere l’erogazione della misura del Reddito di cittadinanza per i nuclei che non abbiano i requisiti indicati  per continuare a fruire della misura nell’anno 2023 oltre le sette mensilità. La causale della sospensione è indicata  come "domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”.

    Per proseguire la fruizione della misura senza incorrere nella sospensione i nuclei familiari devono avere al loro interno 

    – persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

    – minorenni;

    – persone con almeno sessant’anni di età;

    – percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 30 novembre  2023.

    Cambio dei requisiti entro il 2023

    In particolare si specifica che: 

    Se il compimento dei  60 anni , la nascita di un figlio o l'accertamento di una nuova disabilità avviene  prima della settima mensilità o nel mese successivo viene rilevato  automaticamente dai sistemi e il RDC  prosegue  senza interruzioni 

    Nel caso in cui, invece:

    • il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione (ad esempio, prestazione sospesa a luglio 2023 e requisito maturato a settembre 2023) oppure
    •  la DSU venga presentata successivamente  alla sospensione,

    è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza che non verrà bloccata  e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo 

    Disabilità erroneamente non indicate e ripresa del RDC 

    Per i casi di segnalazione da parte degli utenti di disabilità erroneamente non indicate in DSU, le Strutture territorialmente competenti effettueranno la verifica negli archivi dell’Istituto, circa l’effettiva presenza del verbale di invalidità con i requisiti previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 e, in caso di esito positivo, può essere data l’indicazione di presentare la DSU di rettifica retrodatata alla data di effettiva rilevazione della disabilità.

    ATTENZIONE: 

    • nel caso in cui  venga  contemporaneamente verificata la perdita di un altro requisito   il nucleo familiare cesserà dal beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento.
    • Fino alla mensilità di novembre 2023,l'erogazione  del Reddito di cittadinanza  puo riprendere nel caso in cui venga comunicato all’INPS, tramite la piattaforma GePI, entro il termine del 31 ottobre 2023, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali, senza bisogno di presentare una nuova domanda.

    Ultime rate Reddito di cittadinanza

    Nel messaggio 41 79 del 24.11.2023 INPS  ricorda che :

    Per le famiglie che non hanno i requisiti  sopracitati la fruizione del beneficio termina al 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui non siano trascorse le diciotto mensilità previste dalla normativa Rdc, fatto salvo il riconoscimento successivo di possibili rate arretrate e la liquidazione di quanto eventualmente spettante a titolo di AUU fino a febbraio 2024, come previsto nel messaggio n.2896 del 7 agosto 2023.

    Per i nuclei che attendono la presa in carico dai Comuni la rata di novembre sarà erogata il 15 dicembre  e quella di dicemnre il 27 dello stesso mese 

    La Carta Rdc resterà, pertanto, operativa nei primi mesi del 2024 per consentire l’utilizzo degli importi accreditati.

    Il temine ultimo per le domande di RDC è fissato al  

    • 30 novembre p.v.
    • 20 dicembre se presentate dagli intermediari purche presentate dagli utenti  entro la scadenza del 30 novembre

    Le stesse date valgono per l'erogazione degli arretrati