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Cigs per cessazione unità solo comunicando i criteri di scelta
Nel caso di cessazione di attività di una delle sue sedi, l'azienda che fa ricorso alla CIGS a zero ore, deve includere nell'informativa ai sindacati tutte le informazioni necessarie a giustificare i criteri di scelta dei lavoratori e l'eventuale mancato ricorso a rotazione con altre sedi.
È quanto conferma la Cassazione nell'Ordinanza n. 7642 del 21 marzo 2024, nella quale ha precisato che, nel caso di specie, il datore avrebbe dovuto indicare che l'unità interessata dalla CIGS era del tutto autonoma sotto il profilo organizzativo ed economico, e che le attività svolte erano cessate e non trasferite ad altri siti, nonché il fatto che le professionalità dei dipendenti del sito interessato dalla CIGS erano utilizzabili solo in tale unità.
Vediamo alcuni dettagli nel caso specifico.
CIGS per chiusura unità produttiva: il caso
La Corte d'Appello di Roma aveva accolto il ricorso presentato da alcune lavoratrici poste in cassa integrazione dall'azienda per chiurura del sito produttivo e, cambiando la decisione precedente del Tribunale, ha stabilito che l'utilizzo della CIGS era illegittimo. Ha quindi ordinato alla società di pagare alle lavoratrici la differenza tra quello che avrebbero guadagnato lavorando normalmente e quello che hanno ricevuto come integrazione straordinaria con gli interessi aggiornati secondo l'inflazione misurata dall'ISTAT.
La Corte ha evidenziato che la società avrebbe dovuto informare dettagliatamente le organizzazioni sindacali sulla sua decisione, inclusi i criteri usati per decidere chi mettere in CIGS. In fatti la comunicazione della società del 28 agosto 2012 non spiegava adeguatamente perché non avesse considerato la possibilità di far ruotare i lavoratori tra diversi siti, né chiariva se le mansioni dei lavoratori potessero essere considerate intercambiabili con quelle di altri siti produttivi
Dopo questa decisione, la società ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che, invece, aveva fornito tutte le informazioni necessarie nella sua comunicazione sulla cassa integrazione, indicando i criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere.
CIGS per chiusura unità produttiva: obbligo di motivazione
Nella decisione della Corte di Cassazione , si pone enfasi sul dovere dell'azienda di fornire una comunicazione completa ed esaustiva in merito ai criteri di scelta per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e sulle ragioni per cui non si è proceduto alla rotazione. Questo obbligo informativo assume particolare rilevanza in contesti di cessazione dell'attività di un'unità produttiva, dove si presume una maggiore complessità nella ricollocazione dei lavoratori.
Il cuore della questione è che, anche in caso di chiusura di un sito produttivo, le aziende devono dimostrare concretamente perché i lavoratori non possano essere impiegati in altre unità produttive o perché la rotazione non sia una soluzione praticabile. Ciò implica una valutazione dettagliata della fungibilità delle mansioni svolte dai lavoratori del sito in chiusura rispetto a quelli degli altri siti, al fine di determinare se effettivamente non esistano possibilità di impiego alternativo.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la comunicazione dell'azienda non avesse fornito una spiegazione adeguata su questi punti. In altre parole, la mancata dimostrazione della non-fungibilità delle mansioni e della reale impossibilità di utilizzare i criteri di rotazione ha contribuito alla valutazione di illegittimità della collocazione in CIGS dei lavoratori interessati dalla chiusura dell'unità produttiva.
Questa decisione sottolinea l'importanza per le aziende di valutare attentamente e di documentare adeguatamente le ragioni delle proprie scelte in situazioni di crisi aziendale, soprattutto quando queste scelte hanno un impatto significativo sui lavoratori. La mancanza di una prova convincente e dettagliata che giustifichi la mancata rotazione o la non-impiegabilità dei lavoratori in altre unità produttive può portare alla valutazione di pratiche non conformi alle disposizioni legislative, con le relative conseguenze legali e risarcitorie.
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Assunzione badanti: nuovo sgravio per anziani non autosufficienti
E' stata inserita in extremis nella versione ufficiale del Decreto PNRR pubblicato il 2 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale (DL N. 19 2024) una norma che introduce una nuova agevolazione per le famiglie con anziani non autosufficienti anticipando parte del piano complessivo contenuto nella legge delega 33 2023 e in fase di attuazione anche con il decreto legislativo in corso di approvazione.
La misura si propone di
- favorire la regolarizzazione delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti
- contribuire ai costi a carico delle famiglie attraverso un esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato con mansioni di assistente familiare a soggetti anziani ultraottantenni.
A questo fine sono stanziati oltre 130 milioni di euro fino al 2028 a valere sul Fondo del programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.
Inps gestirà le procedure e accetterà le domande fino a esaurimento delle risorse.
Esonero contributivo assistenza anziani non autosufficienti : requisiti e durata
La data di decorrenza della nuova agevolazione sarà comunicato dall'INPS e dovrebbe essere in vigore fino alla fine del 2025..
I requisiti per l'esonero sono i seguenti
- i soggetti assistiti devono avere almeno ottanta anni, e
- essere titolari dell’indennità di accompagnamento, di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980.
Il datore di lavoro che effettua l'assunzione dovrà avere un ISEE sociosanitario non superiore a 6mila euro.
L'esonero contributivo sarà pari al 100% dei contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e
applicato su base trimestrale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
ATTENZIONE Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi.
E' possibile anche l' assunzione di parenti o affini, purché il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.(Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali) .
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Spesa online: il CCNL per gli shopper
E'stato firmato il 19 febbrario dall'associazione di imprese Assogrocery e le organizzazioni sindacali NIdiL CGIL FeLSA CISL e UILTemp un accordo che fornisce iun quadro di tutele sia ecnomiche che contrattuali per i collaboratori che grazie all'ausilio di piattaforme digitali delle aziende committenti preparano e consegnano la spesa a domicilio dei clienti
Questo tipo di accordo, il primo in ambito nazionale è previsto dal Jobs act (articolo 2, comma 2, Dlgs 81/2015) per le collaborazioni etero-organizzate, e consente di escludere in caso di contenzioso l' applicazione della normativa sul lavoro dipendente.
Le organizzazioni sindacali spiegano che “L’intesa sottoscritta, in via sperimentale, mira a regolamentare l’attività di collaboratori e collaboratrici, cosiddetti shopper, nelle imprese che offrono un servizio di spesa online attraverso l’ausilio di piattaforme digitali (e-grocery) L’accordo, quindi, rappresenta una grande novità nel settore.
CCNL collaboratori shopper online: cosa prevede
L’intesa si rivolge a chi lavora nel settore con contratti di collaborazione coordinata e prevede che i lavoratori mantengano una certa autonomia potendo decidere se e quando lavorare e revocare anche la disponibilità data .
Dal punto di vista economico è previsto il riconoscimento di:
- compensi che andranno dai 12,50 euro nel 2024 ai 13,50 euro nel 2026 per ogni incarico (della durata convenzionale di un’ora);
- un’indennità di disponibilità di 1,30 euro l’ora che consentirà di vedere finalmente riconosciuto economicamente il tempo di attesa mantenendo la libertà di accettare gli incarichi;
- incarichi minimi garantiti per il 75% del tempo di disponibilità;
- maggiorazioni retributive per la domenica e i festivi;
Dal punto di vista dei diritti sindacali: assemblea, rappresentanza sindacale, bacheca elettronica; trasparenza e non discriminazione di eventuali sistemi di valutazione con la previsione di incontri specifici per condividere il funzionamento dell’algoritmo;
Contrattualmente inoltre sono presenti :
- tutela della malattia con possibilità di sospensione della posizione (account) e ’indennità giornaliera per eventi specifici (ricovero ospedaliero, patologie oncologiche o ingravescenti con prognosi superiore a 15 giorni), pari alla media dei compensi giornalieri percepiti nei sei mesi precedenti, fino a un massimo di mille euro; oltre che tutela economica per i primi due giorni di malattia
- Tutela della maternità: indennizzo economico perchi ha svolto piu di 500 incarichi , di 1.500 euro, e sospensione dell’account
- copertura INAIL con formazione ad hoc, tutela degli infortuni e possibilità di eleggere rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Nei prossimi giorni si svolgeranno le assemblee con le lavoratrici e i lavoratori che dovranno esprimersi, entro l’8 marzo, sull’ipotesi di accordo
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Pensioni: le novità in legge di bilancio 2024
Dopo numerosi annunci, ripensamenti , modifiche e addirittura scioperi , con l' emendamento correttivo del Governo la legge di bilancio 2024 (Legge 13 2023) pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30.12 2023 ha portato le seguenti novità in tema di pensioni.
Pensioni sanitari 2024: tagli alleggeriti
Su alcune categorie dei lavoratori pubblici la prima bozza della legge di bilancio aveva previsto tagli importanti che hanno portato a forti proteste . L'emendamento messo a punto dal Governo ha previsto:
- per medici infermieri dipendenti di enti locali , ufficiali e aiutanti giudiziari e insegnanti di asilo e scuole primari e parificate : taglio alla parte contributiva degli assegni fino al 25% solo sulle pensioni anticipate ordinarie ( cui si accede con 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne), non su quelle di vecchiaia
- per il personale sanitario diventa possibile la permanenza in servizio dopo la maturazione dei requisiti di uscita oltre i 40 anni di contribuzione e ogni mese di lavoro in piu riduce il taglio dell'aliquota di rendimento di un trentaseiesimo. Resta ferma l'età massima pensionabile comunque a 70 anni ( bocciato l'emendamento che la portava a 72)
Per alleggerire l'impatto economico di questa scelta e confermare il taglio di spesa previdenziale pari a 12 miliardi, si ampliano le finestre di uscita per le categorie sopracitate che diventano di:
- 3 mesi nel 2024,
- 4 mesi nel 2025,
- 5 mesi nel 2026,
- 7 mesi nel 2027
- 9 mesi a partire dal 2028.
Si ricorda infatti che nel 2024 è previsto nella NADEF un picco di spesa per le pensioni che arriverà al 17% del PIL.
Pensioni anticipate 2024: età e contributi minimi
OPZIONE DONNA si conferma ancora per un anno ma ancora solo per le categorie già previste nel 2023 e con età di accesso che sale di un anno, a:
- 61 anni per le donne senza figli
- 60 anni per le donne con 1 figlio
- 59 anni per le donne con 2 o piu figli
PROROGA QUOTA 103 CON CALCOLO CONTRIBUTIVO
L'anticipo pensionistico a 62 anni con 41 di contributi definito Pensione anticipata flessibile, si conferma anche per chi consegue i requisiti entro il 2024, cosi come il beneficio fiscale già in vigore per chi , pur con tali requisiti, sceglie di restare al lavoro .
Cambia però il calcolo dell'assegno che diventa interamente contributivo. Inoltre si specifica che " in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe " con i requisiti ordinari.
La promessa di Quota 41 per tutti, è stata quindi rimandata all'orizzonte di legislatura, ovvero da realizzare entro i prossimi 3 anni.
APE SOCIALE
Per tutte le categorie svantaggiate beneficiarie il requisito anagrafico sale da 63 anni a 63 anni e cinque mesi.
FINESTRE DI USCITA E ADEGUAMENTO SPERANZA DI VITA
Si ampliano:
- da 3 a 6 mesi i periodi di attesa tra maturazione del requisito e pensionamento per il settore privato e
- da 6 a 9 mesi per quello pubblico.
E' stato eliminato l'articolo che reintroduceva l’adeguamento automatico dei requisiti anagrafici all’aspettativa di vita a partire dal 2025.
Pensioni: dal 2024 rivalutazione ISTAT ridotta
Vengono fissati nuove aliquote di rivalutazione automatica delle pensioni ai valori ISTAT con leggera riduzione rispetto a quest' anno, come segue :
- per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.
- nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS.
- nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
- nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
Riscatto periodi contributivi 2024
Si introduce una nuova agevolazione sperimentale per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione fino a 5 anni, rivolto agli iscritti a tutte le gestioni INPS soggetti al calcolo contributivo (privi di contributi prima del 1996) con versamento degli oneri rateizzabile fino a 12 anni oppure tramite il datore di lavoro grazie a compensazione con premi di produttività.
Pensioni contributive 2024: soglie modificate
Per i lavoratori che accedono alla pensione con calcolo dell'assegno interamente contributivo (ovvero chi ha contributi versati a partire dal 1.1.1996):
- ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia viene eliminato il vincolo di accesso che prevedeva di avere un assegno almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale ed e sufficiente che l'assegno sia di pari importo
- si alza da 2,8 a 3 volte l'importo dell’assegno sociale, la soglia minima per accedere al pensionamento anticipato (eccetto che per le donne con figli).
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Sanzioni ridotte Inps: dal 2024 tasso legale al 2,5%
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata diminuita al 2,5 per cento annuo la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
Come noto, la novità ha riflessi:
- sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso;
- sui rapporti creditori/debitori;
- sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite e delle pensioni vitalizie,
- sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di contributi;
- sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione agli inviti a comparire ed ai processi verbali di constatazione.
INPS ha recepito la novità nella propria circolare 5 2023 del 10 gennaio 2023 che fornisce anche una tabella riepilogativa dei tassi dal 1990.
Riduzione sanzioni INPS quando si applica
Come detto infatti la variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste alla misura del tasso legale in caso di:
- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.
La circolare precisa che la nuova misura del 2,5 per cento del tasso legale di interesse:
- si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
- alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.
Invece, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti all'epoca come da tabella seguente
Periodo di validità
Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990
5%
16.12.1990 – 31.12.1996
10%
01.01.1997 – 31.12.1998
5%
01.01.1999 – 31.12.2000
2,5 %
01.01.2001 – 31.12.2001
3,5 %
01.01.2002 – 31.12.2003
3 %
01.01.2004 – 31.12.2007
2,5 %
01.01.2008 – 31.12.2009
3 %
01.01.2010 – 31.12.2010
1 %
01.01.2011 – 31.12.2011
1,5 %
01.01.2012 – 31.12.2013
2,5 %
01.01.2014 – 31.12.2014
1 %
01.01.2015 – 31.12.2015
0,5 %
01.01.2016 – 31.12.2016
0,2 %
01.01.2017 – 31.12.2017
0,1 %
01.01.2018 – 31.12.2018
0,3%
01.01.2019 – 31.12.2019
0,8%
01.01.2020 – 31.12.2020
0,05%
01.01.2021 – 31.12.2021
0,01%
01.01.2022 – 31.12.2022
1,25%
01.01.2023 – 31.12.2023
5%
01.01.2024 –
2,5%
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Congedo straordinario: nell’indennità rientrano tredicesima e quattordicesima
L’indennità relativa ai periodi di congedo straordinario (articolo 42, comma 5, Dlgs 151/2001) per assistenza a familiari disabili in situazione di gravità comprende anche i ratei di tredicesima e quattordicesima
Lo riafferma inps nel messaggio 30 del 4 gennaio 2024. La posizione sull'interpretazione estensiva del riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, per il calcolo dell'indennità , era stato già illustrato nelle circolari n. 64/2001 e n. 32/2012 e non viene modificato, secondo INPS, dall'introduzione del comma 5-ter .
Da notare che l'esatto contrario era stato affermato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 5213 del 5 giugno 2022. (vedi dettagli all'ultimo paragrafo).
Ricordiamo di seguito le principali caratteristiche dell'indennità
Indennità congedo straordinario D.LGS. 151 2001
L’indennità di congedo straordinario biennale per assistenza a familiari disabili in situazione di gravita, (a norma della legge 104-1992), è corrisposta ai lavoratori dipendenti del settore privato, nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.
Il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e il relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Si ricorda che l'indennità è anticipata al lavoratore dal datore di lavoro che conguaglia poi gli importi nel flusso uniemens.
Nella tabella seguente i massimali 2023 per il calcolo dell'indennità
importo massimo di reddito contributi figurativi annui 40.366 11.320 I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
Indennità congedo straordinario: sentenza Tribunale di Roma del 5.6.2022
Il caso trattato dalla sentenza del Tribunale riguardava il dipendente di un istituto di vigilanza che chiedeva il pagamento degli importi relativi ai ratei di mensilità supplementari con l’indennità per il congedo straordinario di cui aveva goduto.
Secondo il Tribunale, tredicesima e quattordicesima non vanno calcolate , tenendo conto della norma modificata dall'articolo 4, comma 1, lett. b, Dlgs 119/2011 .( “5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa […].)
Inoltre viene evidenziato che:
- durante il periodo di congedo straordinario la normativa esclude la maturazione di ferie, Tfr e tredicesima mensilità, quindi è illogico ritenere che il calcolo dell’importo dell’indennità invece possa includere i ratei di tredicesima e quattordicesima.
- riguardo la disparità di trattamento con i tre giorni di permesso mensile per assistenza di persona in condizione di handicap grave (articolo 33, comma 3, legge 104/1992), per i quali invece 13^ e 14^ sono incluse, il giudice di Roma evidenzia che si tratta di legittime scelte normative diverse anche se finalizzate alla stesse esigenze di assistenza .
- Infine, il fatto che per il congedo di maternità, la norma (articolo 23, comma 2, Dlgs 151/2001) preveda espressamente che l’indennità ricomprenda la tredicesima mensilità mentre nella norma sul congedo straordinario le mensilità supplementari non vengono richiamate, dimostra che in questo caso esse vanno escluse.
Indennità congedo straordinario le precisazioni INPS 2024
L'istituto afferma che l’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, così come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, circoscrivendo l'indennità ai soli compensi fissi e continuativi esclude solo gli elementi variabili come quelli collegati alla presenza.
Secondo l'istituto la tredicesima mensilità” ha nel tempo assunto diverse caratteristiche ma resta un emolumento fisso e ricorrente – non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza .
Ricorda inoltre che anche il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 1987, n. 658 si è pronunciato sulla natura della tredicesima mensilità, affermando che costituisce oggi un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio
Allo stesso modo si è espresso il Ministero dell’Economia e delle finanze ritenendo "il rateo di tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente e come tale computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario " (cfr. il messaggio NoiPA/M.E.F. n. 077/2014 del 13 giugno 2014).
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Sgravi contratti solidarietà: istruzioni per i conguagli
Pubblicato l'elenco delle imprese ammesse e le modalità di fruizione degli sgravi per contratti di solidarieta per periodi di CIGS conclusi entro il 31 marzo 2023 .
Ne da notizia INPS nel messaggio 5 del 2 gennaio 2024
Il messaggio precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile ma potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti.
Modalità di compilazione del flusso Uniemens per la riduzione contributiva – risorse 2021
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali di cui all’Allegato n. 1, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- • nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L990”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021”;
- • nell’elemento <SommaACredito>, devono indicare il relativo importo.
I conguagli vanno effettuati entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio, ovvero entro il 16 aprile 2024.
Sgravio contributivo contratti di solidarietà
Vale la pena ricordare che si tratta dell'agevolazione contributiva rivolta alle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A, che comportano
- per i lavoratori una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, e
- per i quali l'impresa può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
(Sgravio Contributivo ex lege n. 608/96 e s.m.i. – DD.II. n. 2/17 e n. 278/19).
Le istruzioni operative precedenti per la successiva fruizione dello sgravio in Uniemens erano state fornite dall'INPS con la circolare 40 del 5 aprile 2023.
Dal 2 novembre scorso è stata effettuata la precompilazione delle domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali relative all’anno 2023. con scadenza finale per l'invio fissata al 10 dicembre 2023.
Sono destinatarie della riduzione contributiva:
- le imprese che al 30 novembre 2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D. Lgs. 148/2015, nonché
- le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Contratti di solidarietà domanda di agevolazione
La domanda va presentata attraverso l’applicativo web "sgravicdsonline”.
L’accesso all’applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica).
E' previsto il pagamento dell’imposta di bollo solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata a nella piattaforma telematica .
A questo proposito il comunicato INPS ricorda che è consigliabile non inviare le domande a ridosso della scadenza per consentire i tempi tecnici necessari a espletare il pagamento tramite PagoPA.