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Protezione delle donne con il lavoro: l’impegno dei CDL
E' stato firmato il 22 Novembre 2023 alla vigilia della Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne un protocollo di collaborazione tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e la Fondazione Doppia difesa Onlus attiva da anni in questo campo, per attivare in sinergia azioni e strategie che diano alle donne vittime di violenza opportunità formative e lavorative.
Il documento individua nella formazione e nell'inserimento al lavoro delle donne vittime di violenza strumenti di primaria utilità per la loro tutela, come ha affermato nella presentazione l'avvocato Giulia Bongiorno, tra le fondatrici della Onlus.
I contenuti del protocollo CDL – Fondazione Doppia difesa per la tutela delle donne
Il protocollo afferma in primo luogo che " ogni forma di violenza sulle donne, inclusa quella domestica, rappresenta una grave violazione dei diritti umani: libertà, dignità, integrità fisica e psichica. Secondo i dati Istat, nel 2022 in quasi il 90% dei casi l’autore della violenza è stato un soggetto con cui la vittima aveva, o aveva avuto, una relazione sentimentale o al quale era legata da uno stretto rapporto di parentela. Nel 55% dei casi gli autori sono stati mariti, conviventi o attuali partner.
Le donne vittime di violenza vivono nella paura, dominate da un senso di impotenza: la loro vita è a rischio proprio dove dovrebbero sentirsi al sicuro, in casa, quella casa dalla quale troppo spesso non riescono ad allontanarsi perché – soprattutto se non sono inserite nel mondo del lavoro – non riescono a immaginare un futuro diverso per sé stesse e per i loro figli. C’è infatti una costante, nei casi di violenza: molte donne picchiate, vessate, minacciate non hanno materialmente i mezzi per vivere fuori dalle mura domestiche. Si tratta di donne che spesso hanno dedicato gli anni migliori all’accudimento di figli e mariti/compagni e alla cura della casa, oppure di donne anche molto giovani che per svariate ragioni non hanno avuto opportunità di formazione e lavoro"
A margine dell'incontro per la firma del documento la 'presidente della Fondazione Doppia Difesa Michelle Hunziker ha spiegato : “Troppe volte ci siamo sentite dire dalle donne vittime di violenza: “E se vado via di casa come faccio a mantenermi e a provvedere ai miei figli?” Dunque “L’indipendenza economica è sempre il primo passo verso la libertà, altrimenti il rischio è di mettere la propria vita nelle mani di qualcun altro e di non riuscire più a riprendersela. Siamo felici di questa Intesa che speriamo possa dare un aiuto concreto a tante donne”.
In effetti dalla ricerca svolta dall’Ufficio Studi dei Consulenti del Lavoro "Report : favorire l'inclusione occupazionele per contrastare la violenza sulle donne ", emerge che delle 15.559 donne che nel 2020 hanno iniziato un percorso personalizzato di uscita dalla violenza, solo il 35,5% era occupato stabilmente, mentre il 48,7% risultava non autonomo dal punto di vista economico. Inoltre, nel 2022 erano circa 6.773.000 le donne che non lavoravano, comprese in un range di età tra i 25 e i 64 anni, pari al 42,7% del totale della popolazione femminile residente in Italia.
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Disparità uomo-donna 2023 nei settori lavorativi: il decreto per il 2024
È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale n. 365 del 20 novembre 2023 con il quale il Ministero del lavoro con il Ministero dell’Economia, individuano i settori e le professioni caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo-donna, utile ai fini delle assunzioni agevolate previste dell'art 4 commi8-11 dalla legge Fornero 92 2012.
I settori e le professioni individuatii sulla base dei dati Istat, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la media annua sono elencati nelle tabelle A e B allegate al Decreto.
Per questi settori si applicano le agevolazioni definite dall'art . 4 commi 8-11 ovvero lo sgravio contributivo pari al 50% dei contributi a carico dell'azienda per un anno (cfr. circ. INPS n. 111/2013). La legge di bilancio 2021 ha ampliato questo esonero portandolo a 100% dei contributi per le assunzioni nel 2021 e 2022.
Sono agevolate in particolare le seguenti categorie:
- – donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi (comma 8);
- – donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (comma 11);
- – donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (comma 11);
- – donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (comma 11).
Per il requisito dell'occupazione in un settore con accentuata disparità di genere, quindi, ogni anno viene emanato il decreto interministeriale Lavoro-Economia che evidenzia appunto i dati aggiornati sui settori e le professioni Le informazioni sono elaborate dall'Istat sui dati rilevati nell'anno precedente, considerando rilevante la disparità che supera almeno del 25% il tasso medio.
Decreto disparità uomo-donna per assunzioni 2023
Per le assunzioni effettuate nel 2023 è in vigore il decreto interministeriale n. 327 2022 . Il tasso medio individuato dall'ISTAT era pari al 9,5%
Tabella disparità di genere per assunzioni 2024
Per le assunzioni da effettuare nel 2024 i dati degli assunti nel 2022 nei diversi settori sono riassunti nella tabella seguente.(Tabella A )
Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l'anno 2022 in misura pari al 9,8%.
La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari al 12,2%.
I settori che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati. Le agevolazioni alle assunzioni si applicano quindi a tutti i settori sottoelencati
Allegati:Sezioni Ateco 2007
Maschi
Femmine
Totale
% Maschi
% Femmine
Tasso di disparità
Agricoltura
Agricoltura
353
131
484
27,0
27,0
45,9
Industria
Costruzioni
934
90
1.024
91,2
8,8
82,4
Ind. estrattiva
25
3
29
88,1
11,9
76,1
Acqua e gestione rifiuti
196
42
238
82,2
17,8
64,4
Ind. energetica
80
31
112
72,1
27,9
44,2
Ind. manifatturiera
2.752
1.081
3.832
71,8
28,2
43,6
Servizi
Trasporto e magazzinaggio
825
226
1.050
78,5
21,5
57
Informazione e comunicazione
386
180
566
68,2
31,8
36,5
Servizi generali della PA
744
394
1.137
65,4
34,6
30,8
Totale
9.946
8.178
18.123
54,9
45,1
9,8
Il decreto citato riporta anche nella Tabella B l'elenco delle professioni con tasso di disparità piu elevato, tra cui si segnalano:
- conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento,
- artigiani e operai metalmeccanici specializzati e
- installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche,
- artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
- agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia.
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Lavoro sportivo subordinato: condizioni, contratti a termine, apprendistato
l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito la scorsa settimana con la circolare 2 2023 i chiarimenti sulle novità in tema di lavoro previste dalla riforma del lavoro sportivo DLgs. 36/2021 e dal DL 120/2023.
Tra i vari aspetti sono state specificate alcune particolarità relative alle tipologie di contratti applicabili .
Vediamo nei paragrafi seguenti le principali indicazioni riguardo il lavoro subordinato.
Lavoro nel settore sportivo professionistico: requisiti e contratti a termine
Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici ovvero presso le società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative è regolato dalle norme contenute nel Titolo V del D.Lgs. n. 36/2021 e, in particolare, dall’art. 27 .
Si prevede anzitutto che nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
Può essere qualificato come lavoro autonomo solo se ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.
Gli ispettori dovranno verificare le condizioni autonomamente, caso per caso, ad esempio qualora si superino le 8 ore settimanali ma l’impiego risulti comunque inferiore ai 5 giorni al mese o ai 30 giorni l’anno il requisito potrà ritenersi soddisfatto. e il rapporto qualificarsi come lavoro autonomo.
Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità e deve deve essere depositato, a cura della società, entro 7 giorni dalla stipulazione, presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata,
Il contratto di lavoro subordinato può avere termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.
Sono ammesse anche:
- la successione di contratti a termine fra gli stessi soggetti e
- la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi sia il consenso del lavoratore e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni nazionali.
Lavoro sportivo e contratto di apprendistato
Le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare :
- contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore,
- e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca,
La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dellosport).
In relazione all'apprendistato di primo livello , il limite di età minimo – in deroga ala normativa vigente – è fissato a 14 anni, atteso che il percorso di apprendistato assolve all'obbligo di istruzione e ciò anche nell'ottica della “valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti”.
Ai contratti di apprendistato nel settore sportivo non si applica la disciplina del licenziamento illegittimo, del recesso al termine del rapporto ovvero della sua prosecuzione e del contingentamento del numero di apprendisti.
Inoltre, diversamente da quanto prevede la disciplina generale del D.Lgs. n. 81/2015, la riforma dello sport prevede espressamente che al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente.
Si attende comunque l’emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione degli “standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche”.
per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante,:
- il limite minimo di età è fissato a 15 anni,
- il limite massimo resta confermato a 23 anni .
Contratti di lavoro nel settore dilettanti
Si ricorda che nel settore dilettanti invece il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, sempre che
la durata delle prestazioni anche continuativa, non superi le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e
quando le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti federali (art. 28 del DLgs. 36/2021).
Questi requisiti per l'ispettorato sono sufficienti a dare luogo alla presunzione di lavoro autonomo in quanto data la particolarità del settore non si applica comunque la presunzione di lavoro subordinato prevista dalla disciplina in materia di etero-organizzazione (’art. 2 comma 2 del DLgs. 81/2015)
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Attestazione Fondo nuove competenze: come fare
Sono state pubblicate, nella pagina dedicata al Fondo nuove competenze seconda edizione, alcune nuove FAQ in merito alle le modalità operative per redigere l'attestazione delle competenze conseguite dai lavoratori dopo i moduli formativi, come previsto dal comunicato del 7 agosto 2023 prot. 11790.
Si ricorda che il FNC prevede, nello specifico, la possibilità di ottenere il finanziamento a fondo perduto da ANPAL per:
- le quote di retribuzione e
- i contributi previdenziali
dei lavoratori occupati in percorsi formativi che consentano di integrarsi in nuove esigenze produttive dell’impresa .
In particolare le FAQ riguardano i seguenti temi
- Firma del lavoratore beneficiario dei corsi
- Unica attestazione per vari moduli formativi
- Processo Atlante del lavoro in corsi con finanziati d Fondi
- compilazione "Evidenze"
viene precisato ad esempio che:
- La firma del dipendente beneficiario della formazione sulla attestazione è richiesta ‘per presa visione /ricevuta’. In mancanza è necessario che venga data evidenza con una dichiarazione dei datori di lavoro, da compilare a sistema, ai sensi del DPR 445/2000, che il lavoratore ha ricevuto l’attestazione da parte del datore di lavoro.
- Nel caso di un percorso di formazione composito (ad esempio composto da più moduli o più corsi) a cui partecipa lo stesso lavoratore può essere prodotta un'unica attestazione delle competenze solo se
- si tratta di competenze attestabili in un documento con la stessa valenza, attestazione di trasparenza oppure documento di validazione o di certificazione;
- la dichiarazione delle specifiche competenze è riconducibile a corsi ben identificabili.
In merito alle “Evidenze (ad esempio numero ore effettivamente frequentate anche in % superiore alla soglia minima): va riportato il numero di ore effettivamente frequentate dal discente.
Leggi tutte le istruzioni in Fondo Nuove competenze seconda edizione regole e modelli
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Festività ebraiche 2024: il calendario
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 158 del 7 ottobre 2023 il Comunicato del Ministero dell'Interno con il calendario ufficiale delle festivit ebraiche relative all'anno 2024, come comunicato dall'Unione delle Comunita' ebraiche italiane .
Questi i giorni da considerare festivi il prossimo anno, ai fini civili e giuslavoristici:
Tutti i sabati, da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato, da lunedi 22 aprile a un'ora dopo il tramonto di Mercoledi 24 aprile vigilia di Pesach da mezz'ora prima del tramonto di domenica 28 a un'ora dopo il tramonto di martedi 30 aprile Pesach da mezz'ora prima del tramonto di martedì 11 giugno a un'ora dopo il tramonto giovedi 13 giugno Shavuoth (Pentecoste) da mezz'ora prima del tramonto di lunedì 12 agosto a un 'ora dopo il tramonto di martedi 13 agosto Digiuno dal 9 di AV da mezz'ora prima del tramonto di mercoled' 3 ottobre a un'ora dopo il tramonto di venerdì 4 ottobre Rosh Hashana' (Capodanno) da venerdì 11 ottobre a un'ora dopo il tramonto di sabato 12 ottobre Vigilia e digiuno di Kippur (Digiuno di espiazione) da un' ora prima del tramonto di mercoledi 16 ottobre a un'ora dopo il tramonto venerdì 18 ottobre Sukkot (Festa delle Capanne) da un' prima del tramonto di mercoledi 23 ottobre a un'ora dopo il tramonto venerdì 25 ottobre Shemini Atzeret e Simchat Tora' (Festa della Legge) Si ricorda che in ossequio al principio di uguaglianza e parità sancito dall’art. 3 Costituzione sono previste speciali deroghe per i lavoratori che praticano religioni diverse con festività in giorni differenti. Per i lavoratori di religione ebraica sono quindi previsti
- riposo sabbatico: è previsto il diritto di godere del riposo settimanale di sabato anziché nella domenica. In tal caso, il riposo sabatico è alternativo rispetto a quello domenicale: conseguentemente, il lavoro che non viene prestato durante il sabato è recuperato il giorno seguente senza maggiorazioni o straordinari. Tale diritto può tuttavia subire limitazioni quando sussistano esigenze aziendali relative a servizi essenziali imprescindibili e.
- Festività ebraiche: il lavoratore ha diritto di fruirne con le medesime modalità previste per il riposo sabatico. In alternativa possono essere attraverso i permessi retribuiti contrattuali. In tal caso il soggetto ha comunque diritto alle festività previste per la generalità dei lavoratori.
Nelle giornate festive, il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro e quello di percepire la retribuzione. Tale seconda tutela riceve differente trattamento a seconda che si tratti di festività lavorate o non lavorate.
Di seguito riportiamo l'elenco delle festività nazionali italiane che ha numerose modifiche nel tempo. Ad oggi, sono previste undici festività, distinte in :
- Festività nazionali civili
25 Aprile: Anniversario della liberazione
1 maggio: Festa del Lavoro
2 giugno: Fondazione della Repubblica- Festività nazionali religiose cattoliche:
1 Gennaio: Capodanno
6 gennaio: Epifania
il lunedì seguente la Domenica di Pasqua (variabile)
15 agosto: Assunzione della Beata Vergine
1 Novembre: Ognissanti
8 dicembre: Immacolata Concezione
25 dicembre: Natale
26 dicembre: S. Stefano
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INPS: al via i questionari sulla soddisfazione degli utenti
Inps annuncia nel messaggio 3340 del 26 settembre 2023 l'inizio della campagna di raccolta dati sulla soddisfazione dei propri utenti " Customer experience".
Con l'indagine , attiva ormai da 6 anni , l'istituto intende raccogliere i dati che registrino l'attuale situazione anche i rapporto con il passato e permettano di migliorare eventuali carenze del servizio .
L’indagine interesserà un campione di circa 650.000 utenti, fra quelli che hanno utilizzato i seguenti servizi nel periodo compreso tra marzo e giugno 2023:
– Pensione anticipata (gestione pubblica e privata);
– Pensione di vecchiaia (gestione pubblica e privata);
– Pensione di reversibilità (gestione pubblica e privata);
– Opzione donna (gestione pubblica e privata);
– NASpI;
– Dsoccupazione agricola;
– Bonus asilo nido;
– Riscatto della laurea, agevolato (gestione pubblica e privata) e per inoccupati (gestione privata);
– DIS-COLL;
– TFR a carico del Fondo Tesoreria;
– Ecocert (gestione privata).
Gli utenti riceveranno una comunicazione via mail con un questionario nel quale potranno esprimere il loro giudizio su tutti gli elementi relativi alla loro esperienza, con particolare attenzione alle fasi di:
- ricerca delle informazioni;
- presentazione della domanda;
- contatto con uno o più touchpoint ( ovvero i punti di contatto come: sportello, sito web , contact center telefonico , patronati )
- definizione ed erogazione della prestazione richiesta.
Al termine del questionario, verrà chiesto di esprimere anche un giudizio globale sull'esperienza avuta con l'INPS.
I risultati saranno elaborati a cura dell'ufficio statistico interno e verranno resi noti al pubblico con successiva comunicazione.
I risultati delle indagini degli anni precedenti sono disponibili sul sito INPS alla sezione Amministrazione Trasparente/ Servizi erogati / Servizi in rete/ rilevazione customer experience.
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Avviso Formazione INAIL: scadenza prorogata al 6 ottobre 2023
INAIL ha comunicato con l' Avviso pubblico formazione 2022 l'erogazione di nuovi finanziamenti per quasi 14 milioni di euro per la realizzazione di interventi formativi sul tema della prevenzione per i lavoratori e loro rappresentanti per la sicurezza. L'obiettivo è la diffusione e il miglioramento della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Lo stanziamento è ripartito in budget regionali/provinciali a disposizione dei soggetti accreditati alla formazione.
In data 14 dicembre 2022 sul sito sono state messe a disposizione numerose FAQ di chiarimenti
Qui il PDF con le faq aggiornate.
Sono stati inoltre pubblicati i manuali di istruzioni per la registrazione e sulle regole tecniche di funzionamento dello sportello.
AGGIORNAMENTO 26 SETTEMBRE 2023
L'istituto comunica che è stato prorogato dal 27 settembre al 6 ottobre il termine per il caricamento della documentazione da parte delle aziende (schede cv dei docenti ed elenco nominativo dei discenti).
Avviso formazione sicurezza INAIL: calendario
Il calendario aggiornato per le procedure di partecipazione è il seguente
Pubblicazione regole tecniche sulle modalità di funzionamento dello sportello informatico per la registrazione 15 MAGGIO 2023 Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti DAL 22 MAGGIO 2023 (h. 12.0) AL 17 GIUGNO h. 17.00 Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) DAL 3 LUGLIO 2023 (h 12:00) AL 7 LUGLIO 2023 (h. 17:00) Pubblicazione elenchi cronologici provvisorie Regole tecniche upload 21 LUGLIO 2023 Pubblicazione elenchi definitivi 4 AGOSTO 2023 Apertura sportello informatico per upload documentazione 28 AGOSTO 2023 Chiusura sportello informatico 27 SETTEMBRE 20236 OTTOBRE 2023AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO 2023
Conclusa il 7 luglio la fase di invio delle domande sono stati pubblicati gli elenchi in ordine cronologico delle domande inoltrate e le Regole tecniche per l’invio della documentazione nella apposita sezione del sito istituzionale “Manuali e Regole tecniche”.
Destinatari finanziamenti Avviso formazione INAIL
I destinatari delle attività formative sono:
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
- responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
- lavoratori
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti proponenti, in forma singola o in aggregazione, ubicati nel territorio regionale/provinciale, indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali: In particolare si tratta di:
- soggetti formatori già accreditati alla data di presentazione della domanda nella Regione in cui si svolge il progetto
- organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali dei lavoratori, (che potranno partecipare direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione, o anche per il tramite di società controllate dalle predette organizzazioni ad esclusione delle Associazioni e Federazioni ad esse aderenti;)
- ordini e collegi professionali limitatamente ai propri iscritti;
- organismi paritetici di cui all’art. 2, comma 1, lett. ee) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Avviso formazione sicurezza INAIL: importo finanziamenti
Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che si articolano sulla base del catalogo delle offerte formative, delle condizioni e dei requisiti indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali.
In caso di verifica positiva dei requisiti dei progetti di formazione sarà riconosciuto un contributo finanziario, variabile in funzione del numero dei partecipanti e delle ore di formazione di importo orario predeterminato.
- Per le iniziative realizzate in modalità in presenza è pari ad euro 20,00 per ora per partecipante;
- per le iniziative attuate in modalità remota videoconferenza sincrona, l’importo riconosciuto è pari ad euro 15,00 per ora per partecipante.
Possono essere presentate proposte progettuali per interventi formativi di importo complessivo compreso
- tra un minimo di euro 20.000
- ed un massimo di euro 140.000 euro
Avviso formazione sicurezza INAIL: presentazione delle domande
Sul portale INAIL – nella sezione Accedi ai Servizi Online – è disponibile una procedura informatica che consente di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi pubblici regionali/provinciali.
La domanda deve essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo apposite istruzioni tecniche che saranno pubblicate a insieme alle date di apertura e chiusura della procedura informatica.
L'istituto mette a disposizione per informazioni e assistenza:
- il numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail e
- il servizio online Inail Risponde, nella sezione Supporto del portale.