• Rubrica del lavoro

    Testo unico infortuni INAIL versione aggiornata

    A distanza di cinque anni dalla sua prima pubblicazione, l’INAIL ha recentemente reso disponibile una versione aggiornata del Testo Unico infortuni sul proprio sito internet.

    SCARICA QUI IL TESTO

    La nuova edizione, denominata "Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – d.p.r. 1124/1965 – Proposta di Lettura integrata", integra tutte le modifiche normative avvenute fino ad agosto 2023.

    Le principali novità del Testo unico assicurazione infortuni

    L’aggiornamento di agosto 2023 include le rilevanti innovazioni introdotte dal DLgs. 29 agosto 2023 n. 120, che apporta disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi del 28 febbraio 2021 nn. 36, 37, 38, 39 e 40. 

    Tra le modifiche più significative, si evidenziiano le novità relative all’assicurazione obbligatoria all’INAIL dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, a partire dal 1° luglio 2023, come stabilito dagli articoli 34 e 37 del DLgs. 36/2021 (cfr. circ. INAIL n. 46/2023).

    Altro aspetto rilevante   della nuova versione del Testo Unico riguarda l’estensione della tutela assicurativa  attraverso le modifiche all’articolo 4 del Testo Unico, che riguarda il requisito soggettivo per la tutela assicurativa. Tradizionalmente, tale requisito deve andare di pari passo con il requisito oggettivo di cui all’articolo 1, ma negli ultimi anni è stato talvolta sufficiente per l’assicurazione.

    Un esempio significativo è l’articolo 66 comma 4 del DL 73/2021, che riguarda l’assicurazione INAIL nel mondo dello spettacolo.

    I decreti applicativi stabiliscono una presunzione legale di pericolosità per le attività svolte dai lavoratori dello spettacolo, integrando le attività protette individuate all’articolo 1 del DPR 1124/65 e l’elenco delle persone assicurate contenuto nell’articolo 4 del medesimo decreto (cfr. circ. INAIL n. 11 del 24 febbraio 2022).

    Il testo in due versioni

    Il nuovo Testo Unico si distingue anche per la sua struttura che comprende due versioni:

    1.  Nella prima parte, viene presentato il risultato finale del lavoro di lettura integrata, facilitando una rapida e semplice consultazione. 
    2. La seconda parte, invece, offre la versione originale del decreto con l’evidenza delle modifiche e integrazioni apportate, utile per chi desidera approfondire il percorso evolutivo delle norme.

    Il testo illustra quindi  anche i complessi percorsi normativi che hanno portato all’estensione della tutela assicurativa a nuovi soggetti. Ad esempio, si menziona il percorso per l’assicurazione dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. 

    Inoltre, si evidenzia l’estensione della tutela assicurativa agli studenti e al personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, avvenuta con l’articolo 18 del DL 48/2023.  Va ricordato che quest’ultima misura ha carattere provvisorio, operando sperimentalmente per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024.

     La possibilità di consultare sia la versione integrata che quella originale con le modifiche evidenziate rende il testo particolarmente utile per approfondire l’evoluzione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

    Art 28 mancato invio retribuzioni e accertamenti INAIL

     

    Un’ulteriore novità riguarda l’ultimo comma dell’articolo 28 del Testo Unico, che disciplina il comportamento dell’INAIL in caso di mancato invio del foglio salari. 

    Questo il testo in oggetto: In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, l'Istituto assicuratore può o procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l'accerta mento stesso, o effettuare la liquidazione del premio  dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell'ultimo  periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell'Istituto assicuratore sia

    per il premio sia per le sanzioni civili, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso.

    Questa disposizione è di particolare importanza perché costituisce la base normativa per gli accertamenti da parte dell’Istituto, che potrebbero essere  incrementati  in futuro grazie all’aumento delle risorse ispettive disposto dall’articolo 31 del DL 19/2024 PNRR  (conv. L. 56/2024).

  • Rubrica del lavoro

    Cessazione ANPAL: i nuovi recapiti per operatori e cittadini

    A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  230 del 22 novembre 2023, l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro è  stata soppressa, con decorrenza dal 1° marzo 2024 e la funzioni di Anpal sono state  attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

    Per le attività di supporto e' stata creata una nuova società di servizi controllata Sviluppo lavoro Italia (v. Ultimo paragrafo)

    Con un comunicato  del 9 maggio il Ministero informa che tutte le informazioni sulle politiche attive sono consultabili sul portale istituzionale del Dicastero e i servizi di contatto ed help desk, prima gestiti dall'Agenzia, attualmente sono disponibili sull’Urp Online del Ministero, con accesso anche alle FAQ e al servizio di ticket.    

    A partire dalle 18 di venerdì 10 maggio 2024, tutti gli utenti (cittadini, imprese e Cpi) potranno inoltrare le loro richieste di assistenza tramite il form disponibile alla sezione "Chiedi supporto" del sito Urp Online.lavoro.gov.it .

    Urp online i servizi per il lavoro

    Nel portale URPONLINE sono disponibili informazioni e servizi web relativi a :

    1. NUOVE MISURE DI INCLUSIONE PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO  ( con le sezioni   Assegno Di Inclusione- Cittadini ­-Fase Transitoria-  Operatori)
    2. RUNTS
    3. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
    4. DIMISSIONI TELEMATICHE
    5. POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO, che comprendono in particolare  i seguenti argomenti correlati
    • Adr Cigs
    • Agenzie Per Il Lavoro
    • Dichiarazione Di Immediata Disponibilità (DID)
    • Domanda E Offerta Di Lavoro (DOL) Ed Eures
    • Condizionalità

    Nuova società in house del ministero : Sviluppo lavoro Italia

    Nell’ambito dell’attività di riorganizzazione avviata dal Ministero  del lavoro come detto è  stata prevista la creazione di un nuovo ente  per le  attività di supporto nella realizzazione delle politiche attive e dei servizi per l’impiego,  che veniva svolta da ANPAL Servizi s.p.a.

    Il nuovo soggetto in house  è denominato  Sviluppo Lavoro Italia s.p.a. ed è ugualmente sottoposto alla vigilanza e controllo del Ministero del Lavoro.

    Il consiglio di amministrazione della società sarà composto da cinque membri, di cui tre, incluso il  presidente,  nominati  dal Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  uno  nominato  dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano. 

    Sviluppo Lavoro Italia si avvarrà inoltre di un comitato consultivo strategico composto di dieci membri in rappresentanza delle  parti sociali più rappresentative.

    Le funzioni e il personale del comparto ricerca di ANPAL sono invece stati trasferiti all'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP). 

  • Rubrica del lavoro

    Indennità INPS malattia, maternità 2024

    A seguito dell'aggiornamento ISTAT del  limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti comunicati  con la circolare INPS 21 2024, l'istituto indica con la circolare 61 del 6 maggio 2024,  gli importi  minimi e le retribuzioni da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di 

    • malattia, di 
    • maternità/paternità e di
    • tubercolosi.

    Di seguito l'elenco dei contenuti della circolare :

    A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2024

    1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    4) Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)

    6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)

    B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2024, per altre prestazioni

    1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)

    2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)

    3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001(c.d. assegno di maternità dello Stato)

    4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001

    5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2024

    Importi indennità malattia maternità tubercolosi, congedo parentale 2024

    Di seguito riportiamo i principali valori di riferimento:

     

    categorie e indennità minimale giornaliero di legge istruzioni 
    Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)  56,87 euro
     Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 50,89 euro
    Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 61,98 euro vengono utilizzati,in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2023.
     Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)

     retribuzioni convenzionali orarie ( da utilizzare per il calcolo) comunicate con circolare  49 2024.

    Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 50,59 euro
     Artigiani 56,87 euro
    Commercianti 56,87 euro
    Pescatori 31,60 euro
    Lavoratori iscritti alla Gestione separata  ( degenza ospedaliera)

    52,45 euro (16%), se  accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;

    78.67 euro (24%), se  accreditate da 5 a 8 mensilità 

    104,90 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti  accreditate da 9 a 12 mensilità 

     le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento con le aliquote indicate nella circolare   24 2024

    Lavoratori iscritti alla Gestione separata  (malattia

    26,22 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;

    39,34 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 5 a 8 mensilità ;

    52,45 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti  risultano accreditate da 9 a 12 mensilità 

    Lavoratori dipendenti Congedo parentale indennità  30% 116,25 euro massimo giornaliero   diritto all’indennità  se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo minimo di pensione.
    Per il 2024 tale  valore è pari a19.454,83 euro

     

  • Rubrica del lavoro

    Opzione Donna 2024: requisiti e condizioni

    Pubblicate dall'INPS nella circolare 59 del 3 maggio 2024 le istruzioni aggiornate per l'accesso al regime di pensionamento anticipato sperimentale  detto Opzione Donna,(articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4),  prorogato ancora una volta  con la legge di bilancio 2024 per le lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2023.

    Vediamo in sintesi le indicazioni INPS sui requisiti e le  condizioni di accesso ( già in vigore nel 2023)  e le modalità di domanda.

    Opzione donna 2024: requisiti anagrafici e contributivi

    Possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che,  entro il 31 dicembre 2023, abbiano:

    1. un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni
    2. un’età anagrafica di almeno 61 anni  e che, alla data della domanda, si trovino in una  delle condizioni di svantaggio specificate al paragrafo successivo 

    Per raggiungere il  requisito contributivo sono utili anche i periodi assicurativi maturati all’estero:

    •  in Paesi ai quali si applica la regolamentazione dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale (Stati dell’UE, Svizzera e Paesi SEE) e
    •  in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione internazionale  (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali e 
    •  nel Regno Unito (senza limitazioni temporali)

    ATTENZIONE Il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due  anni. Inoltre  per le lavoratrici licenziate da aziende in crisi (vedi paragrafo succ)  la riduzione  di due anni  si  applica anche in assenza di figli.

    Al requisito anagrafico non si applicano gli  adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, 78.

    Opzione donna: le categorie che hanno diritto di accesso

    Le lavoratrici, in possesso dei requisiti  sopra citati, possono accedere alla pensione " opzione donna SOLO se  si trovanno in una delle seguenti condizioni:

    1.  assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o  un parente o un affine di secondo grado convivente,  se i parenti di primo grado sono mancanti o  hanno  oltre  settanta anni  o sono affetti da patologie invalidanti 
    2.  hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per l’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
    3. sono lavoratrici dipendenti o licenziate  da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto ministeriale,  attivo a partire dal 1° gennaio 2024, e anche al momento della domanda ;

    ATTENZIONE :  per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente

    Le condizioni, per il personale appartenente al comparto scuola o a quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda

    Opzione donna2024 – calcolo e decorrenza

    La pensione anticipata c.d. opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema  contributivo (decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180).

    Per la decorrenza dei pagamenti di pensione si applicano le disposizioni in materia (c.d. finestra mobile) cioè  le lavoratrici  conseguono la pensione decorsi:

    • a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti per le lavoratrici dipendenti;
    • b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, per le lavoratrici autonome

     e comunque non  prima del 

    •  1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive , e 
    •  2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme  esclusive, 

    Mentre per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM  il trattamento pensionistici decorrono rispettivamente dal 1° settembre 2024 e dal 1° novembre 2024.

    Si ricorda che il trattamento pensionistico   può essere conseguito anche successivamente alla prima  decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti entro il  31 dicembre 2023

    Opzione donna 2024: come fare domanda

    Le domande di accesso alla pensione con il regime Opzione donna  possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

    1. direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”;  va quindi scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menù di sinistra, e occorre selezionare in sequenza: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.  Devono essere selezionati anche  il Fondo e la Gestione di liquidazione.
    2. utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti 
    3. chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

  • Rubrica del lavoro

    Fondo solidarietà telecomunicazioni: come funziona

    Con il decreto del 4 agosto 2023 pubblicato sul sito del Ministero del lavoro è stato istituito  il  nuovo “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, dai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015, che riguarda le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, ovvero :

    • servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o 
    • servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali 
    • esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc); 
    • assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; 
    • soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni 
    •  servizi per contenuti digitali e multimediali.

    Il Fondo è operativo dal 15 febbraio 2024

     Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro  non sono più soggetti al  Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti al  FIS  restano acquisiti al medesimo fondo.

    Con il messaggio 1274 del 27 marzo 2024 INPS ha comunicato  le modalità di richiesta a partire dal 28 marzo  sulla piattaforma OMNIA IS con domande precompilate. vedi ultimo paragrafo

    Fondo solidarietà telecomunicazioni: gestione 

     Il Fondo non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l’INPS,

     Sara gestito da  un Comitato Amministratore , nominato dal Ministro del lavoro e in carica per 4 anni, composto da :

    • quattro componenti designati da Assotelecomunicazioni –Asstel 
    •  quattro componenti designati da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UG 
    • due dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze

     ai quali non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

    Prestazioni del Fondo bilaterale di solidarietà Telecomunicazioni

    1. Il Fondo assicura in particolare  le seguenti prestazioni:

    1.  finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
    2.  prestazioni integrative, in termini di importi, e aggiuntive in termini di durata  rispetto alle prestazioni per cessazione del rapporto di lavoro
    3.  prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro
    4.  prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
    5.  assegno straordinario di incentivo all'esodo  per i lavoratori con requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
    6.  versamento mensile  opzionale di contributi previdenziali per la  staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni,  e contestuale assunzione di lavoratori  under  35 ann  per un periodo non inferiore a tre anni, anche in apprendistato 
    7.   assegno di integrazione salariale  sostitutivo della cassa integrazione guadagni straordinaria, del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) .

    Le prestazioni sopracitate andranno richieste dalle aziende  previa informazione e consultazione sindacale  nei termini previsti per legge:

    • non  prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione delle attività lavorative e 
    • non oltre il termine di 15 giorni dal loro inizio .

    Contributi finanziamento Fondo Telecomunicazioni

    Tutte le imprese rientranti nell'art. 10 d.lgs 148 2015   sono tenute al versamento 

    •  per le prestazioni di cui alle lett. a), b), c),un contributo ordinario mensile dello 0,45% (ripartito tra datore, due terzi, e lavoratore, un terzo) sull’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti ma esclusi i dirigenti).
    • per le prestazioni di cui alle lett. b) e c),, anche contributo addizionale nella misura dell’1,5%  a carico del  datore di lavoro,  differenziato secondo la tipologia di prestazione
    • per le prestazioni d,e,  f, un contributo straordinario .

     Le imprese non rientranti nel campo di applicazione  citato    sono tenute al versamento dei seguenti contributi 

    – ordinario mensile dello 0,80% (ripartito tra datore, due terzi, e lavoratore, un terzo) sull’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti, ma esclusi i dirigenti);

    – addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.

    Fondo TLC: domande con OMNIA IS regime transitorio e scadenze

    Con il messaggio 895 2024 Inps  ha comunicato che con il decreto n. 17 del Ministro del Lavoro con la nomina del  Comitato amministratore  il Fondo TLC, è divenuto  pienamente operativo. Di conseguenza sono autorizzate  le domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 15 febbraio 2024. 

    I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo TLC non possono più richiedere,  per gli eventi decorrenti dal 31gennaio 2024 la prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

    Dal 28 marzo 2024 è operativo il servizio di presentazione della domanda sulla piattaforma OMNIA IS 

    • Le istanze per periodi  intercorrenti tra il 31 gennaio 2024 e il 28 marzo 2024 sono considerate nei termini se presentate entro 15 giorni dal 28 marzo 2024 (12 APRILE 2024)
    •  Per le domande riferite a causali per eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), riferite a periodi di sospensione o riduzione tra il 1° gennaio 2024 e il 28 marzo 2024, il termine di presentazione scade alla fine del mese di aprile 2024.
    • Per le domande relative a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa successivi al 28 marzo 2024, si applicano gli ordinari termini di presentazione. 

    Resta fermo che le domande di AIS presentate fino al 14 febbraio 2024 al Fondo di integrazione salariale (FIS) dai medesimi datori di lavoro saranno autorizzate dal FIS.

    Il messaggio le istruzioni dettagliate per la presentazione di domande dell'Assegno di integrazione salariale AIS

    E' possibile  anche  accedere , tramite un link presente nella sezione "Altri Servizi", all'applicazione che consente di visualizzare il calendario del fruito per l’unità produttiva interessata dalla domanda.

  • Rubrica del lavoro

    Contributo genitori separati: domande entro il 31 marzo

    Si avvicina la scadenza per le richieste del Bonus ai genitori separati ,  previsto dal decreto  Sostegni  del 2021  per chi non avesse ricevuto l'assegno di mantenimento per   difficoltà economiche  del coniuge,  connesse alla emergenza COVID .

    Il relativo DPCM  pubblicato solo a ottobre 2022 aveva definito i  criteri e le modalità di richiesta del contributo.

    La misura diventa effettivamente operativa solo dal  12 febbraio 2024 data in cui  si può procedere con l'invio della domanda all'INPS  come comunicato con il  messaggio 614  del 9 febbraio 2024, con termine ultimo 31 marzo 2024. 

    Ricordiamo  i dettagli  sui requisiti e vediamo  le modalità  operative,  l'importo e la richiesta.

    Bonus assegno mantenimento  a chi spetta, l'importo

    Il fondo intende  garantire  il regolare versamento degli assegni di mantenimento ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 avessero cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa.

     Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e per il 2022 e il contributo spetta :

    • al genitore in stato di bisogno  con figli minori, o figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, 
    • che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l'assegno di mantenimento 
    • a  causa dell'inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente causata da  riduzione o sospensione della sua attività lavorativa a causa dell'emergenza COVID   verificatasi dall'8 marzo 2020,  
    • per una durata minima di  novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019.

     Il requisito di accesso è  un  reddito del richiedente, nell'anno di mancata o  ridotta corresponsione del mantenimento,   inferiore o  uguale all'importo di euro 8.174,00.

    Il contributo  sarà corrisposto  a domanda del genitore che ha diritto all'assegno ( non di chi lo doveva versare):

    •   in misura pari  all'importo non versato dell'assegno di mantenimento di cui e'  titolare ,
    •  fino a un massimo di  euro 800,00 mensili, e 
    •  per un massimo di dodici mensilita', 

    tenuto conto delle  disponibilita' del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino ad  esaurimento delle risorse. 

    Bonus genitori separati  domanda e allegati

     La procedura  per la domanda di accesso al contributo del Fondo è stata dettagliata con il messaggio 614 del 9 febbraio 2024 

      Il decreto prevede che nella domanda  sia  allegata una autocertificazione  contenente

     a) le generalita' e i dati anagrafici del richiedente;

     b) il codice fiscale;

     c) gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;

     d) l'importo dell'assegno di mantenimento di cui e' titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l'ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;

     e) se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro  dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione della sussistenza  dell'obbligo disposto dal giudice di versamento diretto 

     f) il reddito eventualmente percepito nel corso dell'annualita' per la quale non e' stato corrisposto, in tutto o in parte, l'assegno di mantenimento. Relativamente ai contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito  nel corso dell'anno 2021;

     g) la dichiarazione attestante il nesso di causalita' tra  l'inadempienza e l'emergenza epidemiologica da COVID-19 quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione  dell'attivita' lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati  dalla legge;

     h) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui  l'interessato intende ricevere le comunicazioni 

     3. All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilita':

     a) copia del documento di identita' del richiedente;

     b) copia del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento.

    Il decreto prevede che possano essere effettuate verifiche reddituali da parte dell'Agenzia delle entrate e degli uffici giudiziari competenti 

     La firma in calce all'istanza e' esente dall'autentica.

    Assegno genitori separati  invio  e scadenza domande 

     Le domande di contributo possono essere trasmesse in forma telematica, dal 12 febbraio 2024 al 31 marzo 2024, salvo ulteriori proroghe che saranno eventualmente comunicate con apposito messaggio  attraverso l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento”, disponibile sul portale istituzionale dell’INPS nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS).

    In fase di compilazione vanno indicati :

    • gli anni fra quelli interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente è stato inferiore o uguale a 8.174 euro
    •  i dati relativi all'altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento

    Necessario inoltre allegare la documentazione (ad esempio, sentenza di separazione, provvedimenti di autorità municipali, ecc.) che attesti il diritto all'assegno di mantenimento. 

    In caso di figlio maggiorenne disabile deve essere allegata, anche, l’attestazione della disabilità  nei casi in cui :

    •  sia stata certificata in data antecedente al 2010, oppure 
    • provenga da contenzioso o 
    • sia stata rilasciata dalle Province Autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

    Inps precisa che  si può  compilare anche parzialmente la domanda e salvarla nello stato “Bozza” per completarla e inviarla   non appena in possesso di tutta documentazione necessaria, completandola entro il termine previsto del 31 marzo 2024.

    Al termine del periodo di presentazione delle domande e della successiva istruttoria del Dipartimento per le politiche della famiglia, l’INPS procede alla corresponsione del contributo . Quindi  per l’erogazione del contributo l’ordine cronologico  delle domande non ha alcun effetto. La misura viene erogata esclusivamente sulla base dei criteri, delle disposizioni e dell’indicazione dei beneficiari forniti dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

    L'istituto anche  precisa di essere responsabile solo della fase di  erogazione per cui eventuali ricorsi sulla verifica dei requisiti  andranno presentati al Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio.

  • Rubrica del lavoro

    Assunzione badanti: nuovo sgravio per anziani non autosufficienti

    E' stata inserita in extremis nella versione ufficiale del Decreto PNRR pubblicato il 2 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale (DL N. 19 2024)  una norma che introduce una nuova agevolazione per le famiglie con anziani non autosufficienti anticipando   parte del piano complessivo contenuto nella legge delega 33 2023 e in fase di attuazione anche con il decreto legislativo in corso di approvazione.

    La misura  si propone di 

    1. favorire  la regolarizzazione delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti
    2. contribuire  ai costi a carico delle famiglie  attraverso un esonero contributivo   per assunzioni  a tempo indeterminato con mansioni di assistente  familiare a soggetti  anziani ultraottantenni.

    A questo fine sono stanziati oltre 130 milioni di euro fino al 2028 a valere sul Fondo del programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.

     Inps gestirà le procedure e accetterà  le domande fino a esaurimento delle risorse.

    Esonero contributivo assistenza anziani non autosufficienti : requisiti e durata

    La data di decorrenza della nuova agevolazione sarà comunicato dall'INPS  e dovrebbe essere in vigore fino alla fine del 2025..

    I requisiti  per l'esonero sono i seguenti 

    1. i soggetti assistiti devono avere almeno ottanta anni, e
    2. essere   titolari dell’indennità di accompagnamento, di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980.

    Il datore di lavoro che effettua l'assunzione dovrà avere un ISEE sociosanitario non superiore a 6mila euro.

    L'esonero contributivo sarà pari al 100%  dei contributi previdenziali e assicurativi   a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e  

    applicato su base trimestrale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

    ATTENZIONE  Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro  domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani  da meno di sei mesi.

    E' possibile anche l' assunzione di parenti o affini, purché il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.(Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali) .