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Massimale contributivo INPS: PRISMA aperta a patronati e lavoratori
Con la Circolare n. 48 del 25 marzo 2024 l'INPS ha comunitato il rilascio di una nuova piattaforma informativa “PRISMA” che mette a disposizione dei datori di lavoro, a partire dal 10 aprile 2024 le informazioni sull'anzianità contributiva complessiva dei propri dipendenti iscritti a tutte gestioni pensionistiche obbligatorie.
In questo modo si potrà effettuare correttamente il calcolo della contribuzione dovuta in rapporto al rispetto del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995.
Con il messaggio 19 luglio 2024, n. 2650, l'istituto rende noto che a partire dal 22 luglio 2024, anche i lavoratori e gli Istituti di Patronato potranno utilizzare la piattaforma PRISMA ottenendo un prospetto di sintesi delle informazioni presenti negli archivi informatici dell’Istituto.
PRISMA prospetto contributivo : a cosa serve ,cosa contiene
La piattaforma informativa PRISMA consente di estrapolare un prospetto con tutti gli elementi informativi, noti all’Istituto, utili ad assolvere correttamente l’obbligo contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i propri dipendenti
- sia con riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità assicurativa collocata anteriormente al 1° gennaio 1996,
- sia in relazione all’avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335/1995.
La piattaforma informativa, disponibile sia per i datori di lavoro che per gli operatori di Sede, per garantire la tutela della privacy del lavoratore, fornisce le informazioni minime, ed è consultabile solo dal richiedente (datore di lavoro o intermediario abilitato) tenuto a trasmettere i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore.
INPS precisa che il prospetto ha esclusivamente valore informativo e non certificativo della posizione assicurativa del lavoratore medesimo.
Il prospetto informativo riporta i seguenti dati:
- data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie[3], se precedente al 1° gennaio 1996 (cfr. il punto A del prospetto).
- presenza della domanda di opzione al sistema contributivo (se in stato istruttoria o accolta) e data della relativa domanda (cfr. il punto B del prospetto);
- presenza della domanda di riscatto/accredito figurativo in una della Gestioni dell’INPS per periodi precedenti al 1° gennaio 1996 e data della relativa domanda (cfr. il punto C del prospetto);
- eventuale presenza di periodi riscattati o ricongiunti presso le Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 da verificare con l’assicurato (cfr. il punto D del prospetto);
- eventuale presenza di anzianità assicurativa in Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 se derivante da domande di reintegro/ripristino da verificare con l’assicurato (cfr. il punto D del prospetto)[5];
- eventuale presenza di posizione assicurativa attiva presso una Cassa professionale di cui al di cui al decreto legislativo n. 103/1996 e al decreto legislativo n. 509/1994, da verificare con l’assicurato (cfr. il punto E del prospetto).
PRISMA: Istruzioni operative
L'istituto segnala che, in fase di prima applicazione, e a partire dal 10 aprile 2024, sono abilitati all’utilizzo della piattaforma “PRISMA” i datori di lavoro privati – quali soggetti obbligati legalmente all’adempimento contributivo – che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS – Gestione privata.
Come detto l’accesso sul codice fiscale del lavoratore è previsto solo per il soggetto che trasmette i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore (Uniemens).
Sono abilitati, inoltre, tutti i soggetti che, sulla base della normativa vigente, possono essere incaricati dal datore di lavoro
L’operatore di Sede, tramite il portale intranet, può rilasciare il prospetto richiesto da un datore di lavoro per un lavoratore dipendente non più in forza.
Viene precisato che in futuro sarà comunicata l’accessibilità al servizio da parte della totalità dei datori di lavoro con dipendenti (anche pubbliche Amministrazioni o datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica).
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Cabina di regia Ministero della Giustizia per le professioni economico – giuridiche
Con un comunicato stampa del 9 luglio 2024 il CNDCEC annuncia un decreto ministeriale datato 5 luglio 2024 del Ministero della Giustizia che ha ufficialmente istituito la "Cabina di regia permanente per le professioni economico-giuridiche" . Questa iniziativa, annunciata a maggio dal Ministro Carlo Nordio durante gli Stati generali dei commercialisti, mira a creare un canale di ascolto costante con le professioni del settore economico-giuridico, promuovendo una collaborazione istituzionale leale e costruttiva.
Professioni economico giuridiche: componenti e struttura della cabina di regia
La cabina di regia sarà composta da:
- Francesco Greco, Presidente del Consiglio nazionale forense,
- Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,
- Giulio Biino, Presidente del Consiglio nazionale del Notariato.
Essa è presieduta dal Ministro della Giustizia o dal Capo di gabinetto. Anche il Viceministro e i Sottosegretari di Stato parteciperanno di diritto ai lavori, che si terranno con cadenza mensile.
Professioni economico giuridiche: segreteria tecnico-organizzativa
La segreteria tecnico-organizzativa della cabina di regia sarà composta da:
- Assunta Tillo, magistrato di Gabinetto,
- Alfredo Federici, della segreteria particolare del Capo di gabinetto.
Professioni economico giuridiche: obiettivi e funzioni
L'organismo è stato creato con l'intento di:
- Costruire un canale di ascolto permanente con le professioni del comparto economico-giuridico,
- Garantire una stabile interlocuzione con questi professionisti,
- Assicurare la tempestività dei loro contributi per l’elaborazione di iniziative legislative efficaci e adeguate.
Professioni economico giuridiche: dichiarazioni dei Presidenti
Francesco Greco, Elbano de Nuccio e Giulio Biino hanno espresso il loro apprezzamento per l’istituzione della cabina di regia, sottolineando come essa rappresenti un riconoscimento significativo delle competenze e del ruolo nazionale delle professioni economico-giuridiche. Hanno inoltre evidenziato che questo organismo permetterà di individuare insieme idee e soluzioni legislative nell’interesse generale del Paese.
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EPPI causale recupero previdenza dei periti industriali
L'agenzia delle entrate ha istituito con la Risoluzione N. 32/E del 24 giugno 2024 la causale contributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero delle prestazioni pensionistiche dei periti industriali iscritti all'ente previdenziale EPPI.
Causale contributo “Recupero oneri pensionistici” EPPI
Si tratta in particolare della la seguente causale contributo:
- “E073” denominata “EPPI – Recupero oneri pensionistici”.
In sede di compilazione del modello F24, la causale andrà esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- – nel campo “codice ente”, il codice “0009”;
- – nel campo “codice sede”, nessun valore;
- – nel campo “codice posizione”, nessun valore;
– nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.
Si ricorda che con risoluzione 22 settembre 2023, sono state istituite e modificate le causali contributo per il versamento tramite il modello F24 dei
contributi previdenziali.
Le altre causali contributo EPPI
Si ricorda che con la risoluzione n. 53/R del 22 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha disposto la riattivazione della causale contributo E068, denominata “EPPI – Saldo contributivo – art. 8, c. 1, del Regolamento di previdenza” e già attivata con risoluzione n. 19/E del 17 febbraio 2015, per il versamento delle somme di pertinenza tramite modello F24, successivamente temporaneamente soppressa,
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CIGS e mobilità aree crisi complessa: proroga e fondi 2024
Con il messaggio 2304 del 20 giugno INPS comunica che il Governo ha stanziato ulteriori 70 milioni di euro per le aree di crisi complessa
Inoltre resta applicabile l’articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha semplificato in un’unica disposizione tutti gli interventi nel tempo riferiti all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, per cui anche in assenza di una proroga specifica delle singole misure, possono intendersi implicitamente prorogati e rifinanziati per l’anno 2024, ovvero:
- i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
- i trattamenti di mobilità in deroga (articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,convertito, con modificazioni)
per le aziende operanti in aree di crisi complessa.
Le norme prevedono in particolare che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un ulteriore periodo massimo di dodici mesi di mobilità in deroga, purché
- risulti già beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, e che
- siano contestualmente applicate le misure di politica attiva previste nei piani regionali.
Nella tabella seguente le risorse ripartite fra le Regioni come da richieste pervenute al Ministero e stanziate con il decreto n. 886 dell’11 aprile 2024:
Regione
Risorse 2024
Toscana € 22.130.337,69 Lazio
€ 13.794.810,36
Campania
€ 7.018.729,40
Molise
€5.639.666,70
Abruzzo
€ 1.427.763,72
Puglia
€ 3.569.409,31
Sardegna
€ 9.637.405,13
Piemonte
€3.569.409,31
Sicilia
€ 3.212.468,38
Totale
€ 70.000.000,00
Per le istruzioni sulle comunicazioni dei periodi di integrazione salariale o mobilità l'istituto rinvia alla circolare n. 159 del 31 ottobre 2017, circolare n. 90 del 1° agosto 2018 e messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019.
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Dimissioni apprendista: ok al risarcimento per l’azienda
L'apprendista che si dimette anticipatamente può essere obbligato a risarcire l'azienda per la formazione ricevuta.
Lo ha stabilito il tribunale di Roma che con la sentenza 09 febbraio 2024 n. 1646 ha riconosciuto la validità di una clausola contrattuale che prevedeva la trattenuta di una somma pari alla retribuzione per ogni giornata di formazione impartita in caso di recesso anticipato del lavoratore.
Il tribunale ha qualificato questa clausola come un 'patto di stabilità' e ha stabilito che la sua inosservanza comporta conseguenze risarcitorie per il lavoratore.
Vediamo nei paragrafi seguenti maggiori dettagli e i riferimenti normativi.
Legittimità delle clausole di durata minima
Nella pronuncia citata il tribunale ha respinto l'argomento del lavoratore secondo cui la clausola era illegittima perché introduceva condizioni vessatorie, sostenendo invece che l'ordinamento non pone limiti alla previsione di clausole di durata minima (anche dette patti di stabilita) correlate alla formazione prevista nel contratto di apprendistato.
La previsione di un meccanismo risarcitorio, che prevede la restituzione delle retribuzioni percepite nei giorni dedicati alla formazione in caso di recesso anticipato, non costituisce una condizione vessatoria. La validità del patto di stabilità è invece giustificata dal dispendio economico sostenuto dal datore di lavoro per la formazione del lavoratore.
La richiesta di risarcimento da parte dell'apprendista che recede anticipatamente è dunque possibile sempre che la specifica clausola sia presente nel contratto di assunzione.
Clausole vessatorie art. 1341 c. 2 C.C.
Si definisce vessatoria la clausola che “restringe l’ambito di responsabilità del soggetto che l’ha predi-sposta apportando limitazioni al dettato normativo oppure ai precetti generali di contratto” (Cass. sent. 22891/15), determinando una sproporzione sostanziale tra prestazione e controprestazione.
La disciplina delle clausole vessatorie è statuita sia nel codice civile sia in quello del consumo (d.lgs. 206/05) e presupposto comune è la sussistenza di un effettivo squilibrio tra le parti, che puo causare l'imposizione del contratto da parte della parte forte a quella debole.
Per questo motivo il codice civile, all’art. 1341 c. 2, stabilisce che le clausole c.d. vessatorie debbano essere firmate in modo autonomo e distinto rispetto alla firma del contratto in generale per dimostrare che il contraente debole ha effettivamente accettato le clausole con cognizione di causa.
In assenza della sottoscrizione separata le clausole sono inefficaci.
Cos’è il patto di stabilità nel lavoro dipendente
Il patto di stabilità, noto anche come clausola di durata minima garantita, è un accordo che delimita la libertà contrattuale nel lavoro dipendente.
Viene solitamente adottato per fidelizzare il personale, per esempio :
- nel caso in cui la formazione iniziale del dipendente rappresenti un investimento significativo per il datore di lavoro oppure
- quando è necessario tutelare la presenza in azienda di professionalità specializzate, strategiche o difficili da reperire sul mercato.
Il patto di stabilità può essere stipulato a favore di:
- Del dipendente: il datore di lavoro si impegna a non licenziare il dipendente entro un periodo concordato, salvo in caso di gravi inadempimenti.
- Del datore di lavoro: il dipendente si impegna a non dimettersi per un periodo concordato.
- Di entrambi: il datore di lavoro non può licenziare il dipendente e il dipendente non può dimettersi per il periodo stabilito.
Il patto di stabilità non è compatibile con i contratti a tempo determinato, poiché questi ultimi hanno già una limitazione temporale intrinseca.
Essendo una significativa limitazione dell’autonomia contrattuale, per il patto di stabilità è consigliabile la forma scritta ed è possibile prevedere un adeguato corrispettivo in favore del lavoratore che accetta la clausola.
Il patto di stabilità non è disciplinato da una normativa specifica in Italia . Tuttavia, essendo una clausola contrattuale, è soggetta alle regole generali del diritto del lavoro e del codice civile. I riferimenti normativi e giurisprudenziali piu rilevanti sono i seguenti:
- Codice Civile
Art. 1372: Stabilisce che il contratto ha forza di legge tra le parti e può essere sciolto solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Art. 1322: Riguarda l’autonomia contrattuale, permettendo alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge.
- Statuto dei Lavoratori
Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori): Fornisce il quadro normativo di base per la protezione dei diritti dei lavoratori e stabilisce le condizioni per i contratti di lavoro.
- Giurisprudenza
Cassazione Civile, sez. lav., sentenza n. 21481 del 14 ottobre 2011 sulla la validità del patto di stabilità, a condizione che esso rispetti i principi generali del diritto del lavoro e del codice civile, come l'autonomia contrattuale e la proporzionalità del corrispettivo.
Sul tema delle clausole vessatorie la Cassazione si è espressa con sentenza 20606/16.
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Testo unico infortuni INAIL versione aggiornata
A distanza di cinque anni dalla sua prima pubblicazione, l’INAIL ha recentemente reso disponibile una versione aggiornata del Testo Unico infortuni sul proprio sito internet.
La nuova edizione, denominata "Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – d.p.r. 1124/1965 – Proposta di Lettura integrata", integra tutte le modifiche normative avvenute fino ad agosto 2023.
Le principali novità del Testo unico assicurazione infortuni
L’aggiornamento di agosto 2023 include le rilevanti innovazioni introdotte dal DLgs. 29 agosto 2023 n. 120, che apporta disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi del 28 febbraio 2021 nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Tra le modifiche più significative, si evidenziiano le novità relative all’assicurazione obbligatoria all’INAIL dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, a partire dal 1° luglio 2023, come stabilito dagli articoli 34 e 37 del DLgs. 36/2021 (cfr. circ. INAIL n. 46/2023).
Altro aspetto rilevante della nuova versione del Testo Unico riguarda l’estensione della tutela assicurativa attraverso le modifiche all’articolo 4 del Testo Unico, che riguarda il requisito soggettivo per la tutela assicurativa. Tradizionalmente, tale requisito deve andare di pari passo con il requisito oggettivo di cui all’articolo 1, ma negli ultimi anni è stato talvolta sufficiente per l’assicurazione.
Un esempio significativo è l’articolo 66 comma 4 del DL 73/2021, che riguarda l’assicurazione INAIL nel mondo dello spettacolo.
I decreti applicativi stabiliscono una presunzione legale di pericolosità per le attività svolte dai lavoratori dello spettacolo, integrando le attività protette individuate all’articolo 1 del DPR 1124/65 e l’elenco delle persone assicurate contenuto nell’articolo 4 del medesimo decreto (cfr. circ. INAIL n. 11 del 24 febbraio 2022).
Il testo in due versioni
Il nuovo Testo Unico si distingue anche per la sua struttura che comprende due versioni:
- Nella prima parte, viene presentato il risultato finale del lavoro di lettura integrata, facilitando una rapida e semplice consultazione.
- La seconda parte, invece, offre la versione originale del decreto con l’evidenza delle modifiche e integrazioni apportate, utile per chi desidera approfondire il percorso evolutivo delle norme.
Il testo illustra quindi anche i complessi percorsi normativi che hanno portato all’estensione della tutela assicurativa a nuovi soggetti. Ad esempio, si menziona il percorso per l’assicurazione dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
Inoltre, si evidenzia l’estensione della tutela assicurativa agli studenti e al personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, avvenuta con l’articolo 18 del DL 48/2023. Va ricordato che quest’ultima misura ha carattere provvisorio, operando sperimentalmente per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024.
La possibilità di consultare sia la versione integrata che quella originale con le modifiche evidenziate rende il testo particolarmente utile per approfondire l’evoluzione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Art 28 mancato invio retribuzioni e accertamenti INAIL
Un’ulteriore novità riguarda l’ultimo comma dell’articolo 28 del Testo Unico, che disciplina il comportamento dell’INAIL in caso di mancato invio del foglio salari.
Questo il testo in oggetto: In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, l'Istituto assicuratore può o procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l'accerta mento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell'ultimo periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell'Istituto assicuratore sia
per il premio sia per le sanzioni civili, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso.
Questa disposizione è di particolare importanza perché costituisce la base normativa per gli accertamenti da parte dell’Istituto, che potrebbero essere incrementati in futuro grazie all’aumento delle risorse ispettive disposto dall’articolo 31 del DL 19/2024 PNRR (conv. L. 56/2024).
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Indennità INPS malattia, maternità 2024
A seguito dell'aggiornamento ISTAT del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti comunicati con la circolare INPS 21 2024, l'istituto indica con la circolare 61 del 6 maggio 2024, gli importi minimi e le retribuzioni da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di
- malattia, di
- maternità/paternità e di
- tubercolosi.
Di seguito l'elenco dei contenuti della circolare :
A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2024
1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
4) Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)
B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2024, per altre prestazioni
1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)
2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)
3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001(c.d. assegno di maternità dello Stato)
4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001
5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2024
Importi indennità malattia maternità tubercolosi, congedo parentale 2024
Di seguito riportiamo i principali valori di riferimento:
categorie e indennità minimale giornaliero di legge istruzioni Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 56,87 euro Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 50,89 euro Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 61,98 euro vengono utilizzati,in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2023. Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità) retribuzioni convenzionali orarie ( da utilizzare per il calcolo) comunicate con circolare 49 2024.
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 50,59 euro Artigiani 56,87 euro Commercianti 56,87 euro Pescatori 31,60 euro Lavoratori iscritti alla Gestione separata ( degenza ospedaliera) 52,45 euro (16%), se accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
78.67 euro (24%), se accreditate da 5 a 8 mensilità
104,90 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti accreditate da 9 a 12 mensilità
le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento con le aliquote indicate nella circolare 24 2024
Lavoratori iscritti alla Gestione separata (malattia 26,22 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
39,34 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 5 a 8 mensilità ;
52,45 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 9 a 12 mensilità
Lavoratori dipendenti Congedo parentale indennità 30% 116,25 euro massimo giornaliero diritto all’indennità se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo minimo di pensione.
Per il 2024 tale valore è pari a19.454,83 euro