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Professione osteopata: definito il corso di laurea
Si avvicina l'attuazione completa della disciplina per professione sanitaria di osteopata. E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 16 febbraio scorso il decreto di definizione dell'ordinamento didattico del corso di laurea per la formazione universitaria in osteopatia.
In particolare vengono aggiornati gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT/4), come richiesto dalla legge delega dell' 11 gennaio 2018, n. 3 Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
La pubblicazione del Decreto interministeriale 1563 firmato il 1.2 .2024 arriva, finalmente, con buon margine rispetto all'ennesima proroga prevista nel decreto Milleproroghe n. 198 2022 che dava tempo fino al 30 giugno 2024.
La definizione della professione nel decreto chiarisce che: Nell’ambito della professione sanitaria dell’osteopata, il laureato è quel professionista sanitario che svolge interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico».
Si specifica inoltre che chi conseguirà il titolo pianifica i trattamenti " selezionando approcci e tecniche esclusivamente manuali, non invasive, ed esterne, adeguate al paziente», eseguendole «in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente», valutandone «gli esiti».
La parola passa ora direttamente agli atenei che possono avviare i corsi di laurea seguendo i piani formativi specificati nel decreto contestualmente necessario anche un ultimo decreto in tema di equipollenze con la formazione attualmente erogata ai fini dell’iscrizione all’Albo degli osteopati.
Sciomachen, presidente del Registro degli osteopati d’Italia, l’associazione di riferimento, ricorda comunque che attualmente formazione dei circa 12mila osteopati italiani è stata fornita da scuole private in ossequio agli standard internazionali (Oms, norma Cen). Potrebbero essere necessari anche eventualmente percorsi integrativi.
Da segnalare anche la mancata definizione, ad oggi, del percorso formativo e il profilo riguardante i chiropratici
Osteopata: profilo e attività professionale
Si ricorda che era stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 233 del 29 settembre 2021 il decreto di recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata, che ha definito
- le caratteristiche generali della figura e del profilo dell’osteopata, gli ambiti di attività e competenza e il contesto operativo. In particolare, si definisce il campo di intervento del professionista abilitato,
- le attività di valutazione e le modalità operative del trattamento osteopatico
- le strutture ove si svolge l’attività professionale.
L'accordo prevede appunto per l'accesso alla professione un diploma di laurea triennale.
Per l'attuazione effettiva della legge si ricorda che manca anche l’accordo della Conferenza Stato-regioni su
- criteri di valutazione dell’esperienza professionale e
- dei titoli pregressi ai fini dell'equipollenza rispetto alla nuova laurea in osteopatia in corso di definizione.
Si deve attendere ancora dunque, dopo molti anni di attività sempre piu diffusa e di successi terapeutici , che l'osteopatia entri a pieno titolo nella medicina ufficiale , con standard formativi prestabiliti a livello professionale e l'inserimento della professione nell'elenco ministeriale.
La novità ha anche risvolti fiscali in quanto solo tale riconoscimento consente la detrazione delle spese per prestazioni di osteopatia dalla dichiarazione dei redditi .
Infatti solo le spese per prestazioni effettuate da professionisti sanitari che rientrano nell'elenco del ministero della Salute sono detraibili (VEDI qui) , a meno che non operino in strutture con determinate caratteristiche (era uno dei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 dell'Agenzia delle Entrate).
Allegati: -
Sanzioni ridotte Inps: dal 2024 tasso legale al 2,5%
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata diminuita al 2,5 per cento annuo la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
Come noto, la novità ha riflessi:
- sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso;
- sui rapporti creditori/debitori;
- sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite e delle pensioni vitalizie,
- sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di contributi;
- sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione agli inviti a comparire ed ai processi verbali di constatazione.
INPS ha recepito la novità nella propria circolare 5 2023 del 10 gennaio 2023 che fornisce anche una tabella riepilogativa dei tassi dal 1990.
Riduzione sanzioni INPS quando si applica
Come detto infatti la variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste alla misura del tasso legale in caso di:
- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.
La circolare precisa che la nuova misura del 2,5 per cento del tasso legale di interesse:
- si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
- alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.
Invece, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti all'epoca come da tabella seguente
Periodo di validità
Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990
5%
16.12.1990 – 31.12.1996
10%
01.01.1997 – 31.12.1998
5%
01.01.1999 – 31.12.2000
2,5 %
01.01.2001 – 31.12.2001
3,5 %
01.01.2002 – 31.12.2003
3 %
01.01.2004 – 31.12.2007
2,5 %
01.01.2008 – 31.12.2009
3 %
01.01.2010 – 31.12.2010
1 %
01.01.2011 – 31.12.2011
1,5 %
01.01.2012 – 31.12.2013
2,5 %
01.01.2014 – 31.12.2014
1 %
01.01.2015 – 31.12.2015
0,5 %
01.01.2016 – 31.12.2016
0,2 %
01.01.2017 – 31.12.2017
0,1 %
01.01.2018 – 31.12.2018
0,3%
01.01.2019 – 31.12.2019
0,8%
01.01.2020 – 31.12.2020
0,05%
01.01.2021 – 31.12.2021
0,01%
01.01.2022 – 31.12.2022
1,25%
01.01.2023 – 31.12.2023
5%
01.01.2024 –
2,5%
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Congedo straordinario: nell’indennità rientrano tredicesima e quattordicesima
L’indennità relativa ai periodi di congedo straordinario (articolo 42, comma 5, Dlgs 151/2001) per assistenza a familiari disabili in situazione di gravità comprende anche i ratei di tredicesima e quattordicesima
Lo riafferma inps nel messaggio 30 del 4 gennaio 2024. La posizione sull'interpretazione estensiva del riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, per il calcolo dell'indennità , era stato già illustrato nelle circolari n. 64/2001 e n. 32/2012 e non viene modificato, secondo INPS, dall'introduzione del comma 5-ter .
Da notare che l'esatto contrario era stato affermato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 5213 del 5 giugno 2022. (vedi dettagli all'ultimo paragrafo).
Ricordiamo di seguito le principali caratteristiche dell'indennità
Indennità congedo straordinario D.LGS. 151 2001
L’indennità di congedo straordinario biennale per assistenza a familiari disabili in situazione di gravita, (a norma della legge 104-1992), è corrisposta ai lavoratori dipendenti del settore privato, nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.
Il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e il relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Si ricorda che l'indennità è anticipata al lavoratore dal datore di lavoro che conguaglia poi gli importi nel flusso uniemens.
Nella tabella seguente i massimali 2023 per il calcolo dell'indennità
importo massimo di reddito contributi figurativi annui 40.366 11.320 I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
Indennità congedo straordinario: sentenza Tribunale di Roma del 5.6.2022
Il caso trattato dalla sentenza del Tribunale riguardava il dipendente di un istituto di vigilanza che chiedeva il pagamento degli importi relativi ai ratei di mensilità supplementari con l’indennità per il congedo straordinario di cui aveva goduto.
Secondo il Tribunale, tredicesima e quattordicesima non vanno calcolate , tenendo conto della norma modificata dall'articolo 4, comma 1, lett. b, Dlgs 119/2011 .( “5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa […].)
Inoltre viene evidenziato che:
- durante il periodo di congedo straordinario la normativa esclude la maturazione di ferie, Tfr e tredicesima mensilità, quindi è illogico ritenere che il calcolo dell’importo dell’indennità invece possa includere i ratei di tredicesima e quattordicesima.
- riguardo la disparità di trattamento con i tre giorni di permesso mensile per assistenza di persona in condizione di handicap grave (articolo 33, comma 3, legge 104/1992), per i quali invece 13^ e 14^ sono incluse, il giudice di Roma evidenzia che si tratta di legittime scelte normative diverse anche se finalizzate alla stesse esigenze di assistenza .
- Infine, il fatto che per il congedo di maternità, la norma (articolo 23, comma 2, Dlgs 151/2001) preveda espressamente che l’indennità ricomprenda la tredicesima mensilità mentre nella norma sul congedo straordinario le mensilità supplementari non vengono richiamate, dimostra che in questo caso esse vanno escluse.
Indennità congedo straordinario le precisazioni INPS 2024
L'istituto afferma che l’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, così come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, circoscrivendo l'indennità ai soli compensi fissi e continuativi esclude solo gli elementi variabili come quelli collegati alla presenza.
Secondo l'istituto la tredicesima mensilità” ha nel tempo assunto diverse caratteristiche ma resta un emolumento fisso e ricorrente – non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza .
Ricorda inoltre che anche il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 1987, n. 658 si è pronunciato sulla natura della tredicesima mensilità, affermando che costituisce oggi un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio
Allo stesso modo si è espresso il Ministero dell’Economia e delle finanze ritenendo "il rateo di tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente e come tale computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario " (cfr. il messaggio NoiPA/M.E.F. n. 077/2014 del 13 giugno 2014).
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Indennità antitubercolari 2024: importi e istruzioni
Pubblicata il 3 gennaio 2024 la circolare INPS n.3 con gli importi provvisori delle indennità antitubercolari 2024 e definitivi 2023
L'istituto ricorda che gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto, a seguito del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 16 novembre 2023 , le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a
- 5,4% dal 1° gennaio 2024 e
- a 8,1% dal 1° gennaio 2023
Di conseguenza, gli importi risultano i seguenti:
1°gennaio 2023
1°gennaio 2024
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati
€ 14,87
€ 15,67
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari
€ 7,44
€ 7,84
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera)
€ 24,78
€ 26,12
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera)
€ 12,39
€ 13,06
Assegno di cura o di sostentamento (mensile)
€ 99,98
€ 105,38
L'istituto precisa anche che l’aggiornamento sarà operato:
- a decorrere dal 1° gennaio 2024
- anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza,e in ogni caso in misura non inferiore all'importo fisso di 15,67euro
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Sgravi contratti solidarietà: istruzioni per i conguagli
Pubblicato l'elenco delle imprese ammesse e le modalità di fruizione degli sgravi per contratti di solidarieta per periodi di CIGS conclusi entro il 31 marzo 2023 .
Ne da notizia INPS nel messaggio 5 del 2 gennaio 2024
Il messaggio precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile ma potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti.
Modalità di compilazione del flusso Uniemens per la riduzione contributiva – risorse 2021
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali di cui all’Allegato n. 1, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- • nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L990”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021”;
- • nell’elemento <SommaACredito>, devono indicare il relativo importo.
I conguagli vanno effettuati entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio, ovvero entro il 16 aprile 2024.
Sgravio contributivo contratti di solidarietà
Vale la pena ricordare che si tratta dell'agevolazione contributiva rivolta alle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A, che comportano
- per i lavoratori una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, e
- per i quali l'impresa può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
(Sgravio Contributivo ex lege n. 608/96 e s.m.i. – DD.II. n. 2/17 e n. 278/19).
Le istruzioni operative precedenti per la successiva fruizione dello sgravio in Uniemens erano state fornite dall'INPS con la circolare 40 del 5 aprile 2023.
Dal 2 novembre scorso è stata effettuata la precompilazione delle domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali relative all’anno 2023. con scadenza finale per l'invio fissata al 10 dicembre 2023.
Sono destinatarie della riduzione contributiva:
- le imprese che al 30 novembre 2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D. Lgs. 148/2015, nonché
- le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Contratti di solidarietà domanda di agevolazione
La domanda va presentata attraverso l’applicativo web "sgravicdsonline”.
L’accesso all’applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica).
E' previsto il pagamento dell’imposta di bollo solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata a nella piattaforma telematica .
A questo proposito il comunicato INPS ricorda che è consigliabile non inviare le domande a ridosso della scadenza per consentire i tempi tecnici necessari a espletare il pagamento tramite PagoPA.
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Quattordicesima pensioni 2023: domanda semplificata
Semplificazioni per i pensionati per ottenere la quattordicesima, somma aggiuntiva per le pensioni piu basse che spetta d'ufficio ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti ogni anno (vedi tabella sottostante) e di età maggiore o uguale a 64 anni.
Con il messaggio 4462 del 14.12.2023 INPS informa che il sistema di gestione delle domande di ricostituzione reddituale , necessarie in caso di modifica dei redditi per comunicarle all'istituto e ottenere la quattordicesima, è stato modificato per semplificare la presentazione dell’istanza.
Possono ottenerla i pensionati del settore pubblico e privato, percettori di :
- pensione di vecchiaia/anticipata,
- pensione di invalidità o
- pensione ai superstiti i cui redditi hanno subito una variazione.
Le domande possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”. Dopo l’autenticazione è necessario selezionare “Variazione pensione” > “Quattordicesima”;
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
- chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Quattordicesima pensioni 2023: soglie e importi
Nel Messaggio n. 2178 del 12 giugno 2023 l'INPS ha comunicato i dettagli sulle quattordicesime 2023 che vengono erogate d’ufficio ai pensionati con assegni di importo più basso.
Si ricorda che gli importi della quattordicesima vengono differenziati:
- in base alla fascia di reddito del beneficiario :
- fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero
- fino a 2 volte il trattamento minimo,( cui si somma comunque l'importo del beneficio)
- e anche sulla base degli anni di contribuzione.
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo della quattordicesima
L'istituto specifica che per verificare la soglia vengono valutati i seguenti redditi:
- nel caso di prima concessione: tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2023
- nel caso di concessione successiva : i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2022 e tutti i redditi diversi dai precedenti conseguiti dal 2019 al 2021.
Anno 2023 (Trattamento minimo mensile – TM – € 563,74)
Anni di contribuzione
TM annuo x 1,5 (tabella A)
TM annuo x 2(tabella B)
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
fino a €10.992,93
Tra
€10.992,94 e €11.093,92
Tra
€11.093,93 e
€14.657,24
Oltre €14.657,24
< 15 anni
(< 780 ctr.)
< 18 anni
(< 936 ctr.)
€ 437,00
Max
€11.429,93
€ 336,00
Max €
14.993,24
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
fino a €10.992,93
Tra
€10.992,94 e €11.118,92
Tra€ €11.118,93 e
€14.657,24
Oltre €14.657,24
> 15 < 25 anni
(> 781 < 1.300 ctr)
> 18 < 28 anni
(> 937 <1.456 ctr.)
€ 546,00
Max €11.538,93
€ 420,00
Max €15.077,24
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
fino a € 10.992,93
Tra
€10.992,94 e €11.143,92
Tra
€11.143,93
e
€ 14.657,24
Oltre €14.657,24
> 25 anni
(>1.301 ctr.)
> 28 anni
(>1.457 ctr.)
€ 655,00
Max €11.647,93
€ 504,00
Max €15.161,24
La somma aggiuntiva viene sempre corrisposta a luglio in via provvisoria, e la sussistenza del diritto viene poi verificata sulla base della dichiarazione dei redditi.
Pensioni gestite nei sistemi ex INPGI
Il messaggio 2178 2023 specifica che da quest'anno a seguito del passaggio della gestione previdenziale INPGI dei giornalisti dipendenti all' INPS , anche le pensioni liquidate nei sistemi ex INPGI con decorrenza precedente al 1° luglio 2022 hanno diritto alla somma aggiuntiva dal 1° luglio 2022.
Per l’anno 2022, nel caso in cui il pensionato ne faccia richiesta e ne abbia titolo, la somma aggiuntiva spetta nella misura massima di 6/12.
Ad esempio::
Decorrenza 10/2020 = 6/12 di 14a 2022 spettante;
Decorrenza 04/2022 = 6/12 di 14a 2022 spettante;
Decorrenza 10/2022 = 2/12 di 14a 2022 spettante.
Pensioni – Domanda per quattordicesima
Come detto coloro che non ricevono la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, dal sito istituzionale www.inps.it con la propria identità digitale:
- SPID – Sistema pubblico Identità Digitale – almeno di II livello, oppure
- CNS – Carta Nazionale dei Servizi oppure
- CIE – Carta di identità elettronica 3.0).
In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato.
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Riduzione premi INAIL 2024: decreto e istruzioni operative
È stato pubblicato il 4 dicembre 2023 sul sito istituzionale del Ministero del lavoro il decreto interministeriale 187 del 9.11.2023 di approvazione della deliberazione n. 65 adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL in data 26 settembre 2023 sulla misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La riduzione da applicare alle tipologie di premi e contributi sotto indicati, in attesa della loro revisione, per l'anno 2024, è pari al 15,11 %.
Il provvedimento specifica che la riduzione del 15,11% si applica
- ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge n. 93/1958 e
- ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo Il del citato D.P.R. n.1124/1965, riscossi in forma unificata dall'INPS.
La riduzione non si applica ai premi assicurativi per i quali dal 1° gennaio 2019 è intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe, approvate con i decreti interministeriali ovvero
- le tariffe dei premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "AltreAttività", che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione;
- la tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare;
- la tariffa dei premi della gestione Navigazione.
Dal 1° gennaio 2023 la riduzione non si applica, inoltre,
- ai premi per l’assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC, per i quali è intervenuta la revisione di cui al decreto interministeriale 6 settembre 2022
- ai premi speciali unitari per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali per l’anno scolastico formativo 2023/2024 è intervenuta la revisione di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n.126,
ATTENZIONE La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l'aggiornamento delle relative tariffe.
Riduzione premi INAIL 2023 istruzioni
Con la circolare 55 del 7 dicembre INAIL ricorda che i beneficiari della riduzione vengono individuati sulla base dell’andamento infortunistico aziendale e, come ogni anno, sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.
In pratica
Per i soggetti attivi da prima del 3 gennaio 2022 nel calcolo si applica il criterio di confronto tra l’indice di gravità medio (Igm) – che indica le giornate di lavoro perse in media ogni anno da ciascun lavoratore a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale – e l’indice di gravità aziendale (Iga).Gli IGM aggiornati per il triennio 2023-2025 sono stati determinati delibera del Cda Inail del 2 agosto 2022.
Per i soggetti attivi a partire dal 3 gennaio 2022 invece la riduzione si applica a seguito di domanda presentata entro il primo biennio di attività.
Una volta presentata e accolta la domanda , la riduzione viene applicata senza bisogno di ripresentarla.
La circolare precisa che :
- Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive d
gli interessati (possessori di apparecchi radiologici , mentre
- per il settore agricoltura va compilato il modulo di domanda Riduzione L147-2013 primo biennio Agricoltura, raggiungibile su www.inail.it con il percorso atti e documenti – moduli e modelli – assicurazione – premio assicurativo , e va poi trasmesso via Pec alla casella [email protected]
sostanze radioattive) .