• Rubrica del lavoro

    Indennità antitubercolari 2024: importi e istruzioni

    Pubblicata il 3 gennaio 2024 la circolare INPS n.3 con gli importi provvisori  delle indennità antitubercolari 2024 e definitivi 2023

    L'istituto ricorda che gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge  al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

    Pertanto, a seguito del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 16 novembre 2023 , le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a

    •  5,4% dal 1° gennaio 2024 e 
    • a 8,1% dal 1° gennaio 2023

    Di conseguenza, gli importi risultano i seguenti:

    1°gennaio 2023

    1°gennaio 2024

    Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati

    € 14,87

    € 15,67

    Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari 

    € 7,44

    € 7,84

    Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera)

    € 24,78

    € 26,12

    Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera)

    € 12,39

    € 13,06

    Assegno di cura o di sostentamento (mensile)

    € 99,98

    € 105,38

    L'istituto precisa anche che l’aggiornamento sarà operato:

    •  a decorrere dal 1° gennaio 2024 
    • anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza,e in ogni caso in misura non inferiore all'importo fisso di 15,67euro
  • Rubrica del lavoro

    Assicurazione INAIL casalinghe entro il 31 gennaio: novità

    Il  31  gennaio 2024  scade il termine per effettuare il pagamento dellimporto annuale della polizza obbligatoria dell’assicurazione contro gli infortuni domestici ( cd."assicurazione casalinghe"). 

    INAIL ha comunicato in questi giorni alcune novità sulle modalità di pagamento  a partire dal 2024 .

    Rivediamo in sintesi   come funziona

    Chi ha l'obbligo di assicurazione infortuni nel lavoro domestico

    Si ricorda che  sono tenuti ad assicurarsi coloro che lavorano solo in casa  o che comunque non sono coperti da altre polizze assicurative INAIL , e in particolare:

    chi ha un’età compresa tra i 18 e 67 anni compiuti e:

    1. svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa 
    2. non è legato da vincoli di subordinazione 
    3. presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo. 
    4. studenti  domiciliati  in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano; 
    5. titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
    6.  cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
    7.  lavoratori in mobilità,  lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione 
    8. soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato), per i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Dato che il premio assicurativo non è frazionabile la quota va versata per intero,

    ATTENZIONE L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.). 

    Non è compreso nella polizza l’infortunio in itinere.

    Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia). 

    E’ escluso dall’obbligo assicurativo per : 

    •  il lavoratore socialmente utile (Lsu) 
    •  titolare di una borsa lavoro l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
    •  il lavoratore part time 
    • il religioso.

    Come si paga l'assicurazione INAIL – per chi è gratuita

    Il pagamento del premio per l'assicurazione "casalinghe", pari a 24 euro, deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno e decorre dal 1 gennaio.

    Se, invece, il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio l’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

    Per coloro che contemporaneamente: 

    • hanno un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui  e
    •  fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui

    il pagamento del premio è a carico dello Stato. 

     Per la determinazione del possesso dei requisiti reddituali,  si fa  riferimento unicamente al reddito loro ai fini Irpef percepito/dichiarato, non rilevando in alcun modo l’eventuale attestazione ISEE in possesso dell’assicurato.

    Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, pari all’equivalente del premio (24,00 euro).

    Il bollettino precompilato per il pagamento viene inviato a chi  è già assicurato e puo essere utilizzato  in ufficio postale, sportelli bancari, tabaccai aderenti ai circuiti PagoPA.

    In assenza del bollettino prestampato i riferimenti  per il pagamento sono i seguenti:

    •     conto corrente bancario con codice IT85O0760103200000067605006 intestato a “Inail Direzione Centrale P.B.C. – pago PA – P.le G. Pastore 6- 00144 Roma".

    ATTENZIONE 

    Per l’assicurazione con premio a carico dello Stato l’iscrizione va fatta ogni anno perché non è più prevista la modalità automatica di rinnovo.

    Va utilizzato il  servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.

    Assicurazione  INAIL casalinghe Novità  2024 

    A partire da quest’anno, tutti gli Avvisi PagoPA, sia  per la prima  iscrizione che per il rinnovo sono di tipo cd. “incrementale”. 

    Di conseguenza, in caso di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza riportato sull’Avviso, l’importo da pagare sarà aggiornato con la somma aggiuntiva,  calcolata automaticamente dal sistema in base ai giorni di ritardo (12 euro in caso di versamento entro i 60 giorni dal termine e 24 euro in caso di pagamento effettuato oltre i 60 giorni).

    Chi possiede i requisiti di legge ma non si assicura è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo aggiuntivo, comunque, non superiore all’equivalente del premio (24,00 euro). 

    Le prestazioni dell'assicurazione lavoro domestico 

    Inail prevede  per gli assicurati   a decorrere dal 1° gennaio 2019: 

    •  rendita diretta per inabilità permanente, se dall’infortunio sia derivata un’inabilità permanente pari o superiore al 16%
    •  prestazione una tantum di importo pari a euro 300 qualora l'inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15%
    • assegno per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita
    • rendita ai superstiti, assegno funerario e beneficio “una tantum” in caso di morte dell’assicurato.

     Le prestazioni economiche non soggette a tassazione Irpef

    Sono a disposizione degli assicurati Contact center, associazioni delle casalinghe e sedi Inail  per eventuali  dubbi su aspetti normativi e procedurali. 

  • Rubrica del lavoro

    Esonero contributivo parità di genere: al via le domande con certificazioni 2023

    Dopo il  decreto interministeriale  che ha fissato le regole di applicazione delle agevolazioni contributive per le aziende che ottengono la certificazione di parità di genere da enti accreditati sul tema della riduzione delle differenze di genere.(previsto  dall' art 5 della legge  162-2021–  Codice delle pari opportunità),  INPS  aveva  pubblicato la circolare 137 2022  con le istruzioni operative per richiedere l'applicazione dello  sgravio contributivo e indicarlo in Uniemens. da parte delle aziende certificate entro il 2022.

    Si ricorda che sono disponibili  50 milioni di euro annui  per garantire uno sgravio  dell'1% per 36 mesi  sui costi contributivi di tutto il personale aziendale. 

    Con il messaggio 4614 del 21 dicembre INPS comunica la riapertura dello sportello per le domande da parte di aziende che conseguono la certificazione entro il 2023 . 

    Per chi si era già certificato nel 2022 e ha presentato domanda entro il 30.4.2023 non è necessario ripresentarla  

    Riepiloghiamo di seguito  le  principali indicazioni  del decreto  interministeriale e dell'INPS su criteri di concessione  e modalità per le domande. 

    Requisiti e  misura dello sgravio contributivo per la parità di genere

    Le aziende che conseguiranno la certificazione sulla parità di genere (Qui i criteri  UNI adottati a luglio 2022)   vedranno riconosciuto:

    • uno sgravio  sul versamento dei contributi previdenziali e assistenziali,  esclusi premi e contributi INAIL  
    •  per il periodo di validità della predetta certificazione,
    • pari all'1%  dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per  il personale impiegato nel periodo di validità della certificazione 
    • con  limite  massimo di 50.000 euro annui (La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12).

    ATTENZIONE : se le risorse  stanziate non fossero sufficienti in relazione al numero di domande ammissibili, il beneficio riconosciuto sarà proporzionalmente ridotto.

    La fruizione dell’esonero contributivo  è subordinata anche alle seguenti condizioni:

    • possesso del DURC
    • assenza  provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi  adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro

    In caso di revoca della certificazione le imprese interessate sono tenute a darne  tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità.

    I datori di lavoro che   beneficeranno indebitamente dell’esonero contributivo  dovranno  versare i contributi dovuti  e pagare le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

    Esonero contributivo parità di genere: come fare domanda 

    i datori di lavoro privati  in possesso  della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2023 e degli altri requisiti   possono inoltrare la domanda telematica  con il  nuovo modulo presente sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo), è stato “SGRAVIO PAR_GEN_2023” fino al 30 aprile 2024. 

    Resta fermo che la   data di rilascio della certificazione, non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2023.

    La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni:

    1) i dati identificativi del datore di lavoro;

    2) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

    3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;

    4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;

    5) il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis, indicando a tale fine la data di rilascio della suddetta certificazione;

    6) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della certificazione di parità di genere , l’identificativo alfanumerico del Certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022.

    INPS precisa che  le domande correttamente inoltrate rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva,  al termine del periodo volto all’acquisizione delle istanze (30 aprile 2024). Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito, in rapporto alle risorse disponibili .

    Nella domanda andranno indicati 

    • i dati identificativi dell’azienda;
    • la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere
    • l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere 
    • la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere
    • la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso  della certificazione di parità di genere e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici  contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro 
    • il periodo di validità della certificazione di parità di genere.

    L'istituto precisa tra l'altro che  il beneficio

    •  non è sottoposto al regime de Minimis 
    •  è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote ( a condizione che non vi sia  un divieto espresso) 

    In caso di esito positivo delle verifiche sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”. 

    Nella circolare 137/2022  sono state già fornite  le istruzioni per l'esposizione in Uniemens a partire dal flusso  di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento dell'istanza.

    Esonero parità di genere: istruzioni per le certificazioni 2022

    Con riferimento all’esonero autorizzato relativamente alle domande presentate entro il 30 aprile 2023, il messaggio 4614 2023 precisa  che:

    • –    i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato della parità di genere non devono ripresentare domanda, in quanto,  l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione;
    • –    i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande 
    • –    i datori di lavoro privati che abbiano dichiarato il possesso di un certificato della parità di genere risultato, non coerente con i requisiti saranno destinatari di un intervento di recupero degli importi-
    •  i datori di lavoro privati che abbiano erroneamente presentato domanda per l'annualità 2022 con  certificazione  conseguita nell'anno 2023, possono ripresentare domanda per il  2023.
  • Rubrica del lavoro

    Riduzione premi INAIL 2024: decreto e istruzioni operative

    È  stato pubblicato il 4 dicembre 2023 sul sito istituzionale del Ministero del lavoro  il decreto interministeriale  187 del 9.11.2023  di approvazione della deliberazione n. 65 adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL in data 26 settembre 2023 sulla misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

    La riduzione  da applicare alle tipologie di premi e contributi  sotto indicati, in attesa della loro revisione, per l'anno 2024, è pari al 15,11 %.

    Il provvedimento specifica che la riduzione del 15,11% si applica  

    • ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge n. 93/1958 e
    • ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo Il del citato D.P.R. n.1124/1965, riscossi in forma unificata dall'INPS.

    La riduzione non si applica ai premi assicurativi per i quali dal 1° gennaio 2019 è  intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe, approvate con i decreti    interministeriali  ovvero 

    1.  le tariffe dei premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "AltreAttività", che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione;
    2. la tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare;
    3. la tariffa dei premi della gestione Navigazione.

    Dal 1° gennaio 2023 la riduzione non si applica, inoltre, 

    • ai premi per l’assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in  attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC, per i quali è intervenuta la  revisione di cui al decreto interministeriale 6 settembre 2022 
    •  ai premi speciali unitari per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali per l’anno scolastico formativo 2023/2024 è intervenuta la revisione di cui al decreto ministeriale  13 ottobre 2023, n.126,

    ATTENZIONE  La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l'aggiornamento delle relative tariffe.

    Riduzione premi INAIL 2023 istruzioni 

    Con la circolare 55 del 7 dicembre INAIL ricorda che i beneficiari  della riduzione vengono individuati sulla base dell’andamento infortunistico aziendale e, come ogni anno,  sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio. 

    In pratica 

    Per i soggetti attivi da  prima del 3 gennaio 2022 nel calcolo si applica il criterio di confronto tra l’indice di gravità medio (Igm) – che indica le giornate di lavoro perse in media ogni anno da ciascun lavoratore a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale – e l’indice di gravità aziendale (Iga).Gli IGM aggiornati per il triennio 2023-2025  sono stati determinati  delibera del Cda Inail del 2 agosto 2022.

    Per i soggetti attivi a partire dal 3 gennaio 2022 invece la riduzione si applica a seguito di domanda  presentata entro il primo biennio di attività.

    Una volta presentata e accolta  la domanda , la riduzione viene applicata senza bisogno di ripresentarla.

    La circolare precisa che :

    • Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive d

       gli interessati (possessori di apparecchi radiologici , mentre

    • per il settore agricoltura va compilato  il  modulo di domanda Riduzione L147-2013 primo biennio Agricoltura,  raggiungibile su  www.inail.it  con il percorso  atti e documenti – moduli e modelli – assicurazione – premio assicurativo , e va poi trasmesso via Pec alla casella [email protected]
      sostanze radioattive) .
  • Rubrica del lavoro

    Protezione delle donne con il lavoro: l’impegno dei CDL

    E' stato firmato il 22 Novembre 2023 alla vigilia della Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne  un protocollo di collaborazione tra  il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e la Fondazione Doppia difesa Onlus  attiva da anni in questo campo, per attivare in sinergia azioni e strategie che diano alle donne vittime di violenza opportunità formative e lavorative.

    Il documento  individua nella  formazione e nell'inserimento al lavoro delle donne vittime di violenza strumenti di primaria utilità per la loro tutela, come ha affermato nella presentazione l'avvocato Giulia Bongiorno, tra le fondatrici della Onlus.

    I contenuti del protocollo CDL – Fondazione Doppia difesa per la tutela delle donne

    Il protocollo afferma in primo luogo che " ogni forma di violenza sulle donne, inclusa quella domestica, rappresenta una grave violazione dei diritti umani: libertà, dignità, integrità fisica e psichica. Secondo i dati Istat, nel 2022 in quasi il 90% dei casi l’autore della violenza è stato un soggetto con cui la vittima aveva, o aveva avuto, una relazione sentimentale o al quale era legata da uno stretto rapporto di parentela. Nel 55% dei casi gli autori sono stati mariti, conviventi o attuali partner.

    Le donne vittime di violenza vivono nella paura, dominate da un senso di impotenza: la loro vita è a rischio proprio dove dovrebbero sentirsi al sicuro, in casa, quella casa dalla quale troppo spesso non riescono ad allontanarsi perché – soprattutto se non sono inserite nel mondo del lavoro – non riescono a immaginare un futuro diverso per sé stesse e per i loro figli. C’è infatti una costante, nei casi di violenza: molte donne picchiate, vessate, minacciate non hanno materialmente i mezzi per vivere fuori dalle mura domestiche. Si tratta di donne che spesso hanno dedicato gli anni migliori all’accudimento di figli e mariti/compagni e alla cura della casa, oppure di donne anche molto giovani che per svariate ragioni non hanno avuto opportunità di formazione e lavoro"

    A margine dell'incontro per la firma del documento  la 'presidente della Fondazione Doppia Difesa Michelle Hunziker  ha spiegato “Troppe volte ci siamo sentite dire dalle donne vittime di violenza: “E se vado via di casa come faccio a mantenermi e a provvedere ai miei figli?” Dunque  “L’indipendenza economica è sempre il primo passo verso la libertà, altrimenti il rischio è di mettere la propria vita nelle mani di qualcun altro e di non riuscire più a riprendersela. Siamo felici di questa Intesa che speriamo possa dare un aiuto concreto a tante donne”.

    In effetti dalla ricerca svolta dall’Ufficio Studi dei Consulenti del Lavoro  "Report : favorire l'inclusione occupazionele per contrastare  la violenza sulle donne ", emerge che delle 15.559 donne che nel 2020 hanno iniziato un percorso personalizzato di uscita dalla violenza, solo il 35,5% era occupato stabilmente, mentre il 48,7% risultava non autonomo dal punto di vista economico. Inoltre, nel 2022 erano circa 6.773.000 le donne che non lavoravano, comprese in un range di età tra i 25 e i 64 anni, pari al 42,7% del totale della popolazione femminile residente in Italia.

  • Rubrica del lavoro

    Bonus COVID enti bilaterali: il trattamento fiscale

    Nella risposta a interpello n. 462 del 14 novembre ha risposto ad una richiesta di chiarimenti da parte di un Ente Bilaterale  che  attua programmi di welfare aziendale ai  lavoratori iscritti, in quanto dipendenti di «aziende iscritte e in regola con i versamenti dei contributi previsti».

    In particolare  l'Istante intende erogare:

    1. un ''Contributo per malattia di lunga durata'';
    2. un ''Bonus straordinario Covid19''.

    e specifica che :

    1.  il contributo per malattia di lunga durata, destinato a  contrastare gli effetti negativi generati dalla malattia di lunga durata, è un  contributo una tantum in misura fissa, pari a € 1.000, erogato fino a esaurimento del budget straordinario stanziato. Le domande pervenute saranno evase seguendo l'ordine cronologico di presentazione. In ragione del carattere limitato delle risorse ai fini del punteggio da assegnare in graduatoria, verrà, in subordine, assegnato un punteggio più alto ai lavoratori che si trovino in aspettativa non retribuita per malattia».
    2. Il ''Bonus straordinario Covid19'',  ' costituito da  un contributo straordinario una tantum in misura fissa, pari a € 200,00; anch'esso erogato fino a esaurimento del budget tramite  graduatoria determinata dall'ordine cronologico di ricevimento delle domande e  da un  un punteggio più alto ai lavoratori con figli a carico e , in ulteriore subordine  ai lavoratori con accesso alle forme di integrazione salariale ordinaria e straordinaria».

    Nella richiesta l'Istante sottolinea che «gli effetti negativi che ''il Bonus straordinario Covid19'' intende contrastare si sono manifestati, a danno degli iscritti all'Ente, nel periodo di emergenza cagionato dall'epidemia di Covid19, ossia tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 ma  ciò non fa venire in meno, anche successivamente a tale periodo, l'onere di adempiere ai fini assistenziali dell'ente " . Chiede se in qualità di sostituto di imposta debba applicare  la ritenuta d'acconto, posto che  verranno erogati  come misura assistenziale «a fronte di una situazione patologica (malattia o infortunio) dell'iscritto, attestata da apposita certificazione medica, e corrisposti una tantum e in misura fissa. (…) non a causa di  mancato conseguimento o dalla perdita di un redditi e non saranno legati egata  a parametri reddituali . L'ente ritiene che tali contributi non siano  riconducibile  ad alcuna delle categorie di reddito previste dall'art. 6, comma 1, TUIR, né la natura di provento sostitutivo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR»  quindi  non siano soggetti alla ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Ritenuta d'acconto sulle prestazioni assistenziali: risposta dell'Agenzia 

    Nella risposta dell'agenzia  viene ricordato innanzitutto che l'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  definisce gli ''enti bilaterali'' quali «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:(…) la programmazione di attività formative in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; (…) lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento».

    In tema di prestazioni  assistenziali erogate da tali enti ai propri iscritti l'Agenzia conferma l'interpretazione proposta dell'Ente

    Ricorda in particolare che nella risoluzione 25 settembre 2020, n. 54/E,  e  nella risposta pubblicata il 4 ottobre 2018, n. 24   sul trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale è stato chiarito  in applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi (cfr. circolari 23 dicembre 1997, n. 326 e 4 marzo 1999, n. 55).

    Nella citata risposta è stato chiarito  ad esempio che le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all'asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n. 104 del 1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del Tuir, non rilevino ai fini fiscali.

    Alle stesse conclusioni si è pervenuti nella risposta pubblicata il 23 settembre 2020, n. 395 e nella circolare 13 maggio 2011, n. 20/E. 

    Anche  i  contributi una tantum  del caso prospettato  non sono dunque soggetti a ritenuta d'acconto.

  • Rubrica del lavoro

    Ammortizzatore unico per alluvione: dal 6 novembre le richieste di rettifica

    Per la nuova cassa integrazione "unica" semplificata  prevista dal Decreto-Legge Alluvione n. 61 2023 con le  misure di emergenza per l' Emilia  Romagna  iNPS  ha fornito le istruzioni dettagliate con la circolare di istruzioni 53/2023  dell'8.6.2023 e  con il messaggio 2215  del 14 giugno 2023 , chiarendo che era sufficiente per la richiesta  un semplice file csv, tramite comunicazione Bidirezionale, senza documentazione, all'INPS,  che dopo i controlli  procede con pagamento diretto. 

    Con il  messaggio del 22 giugno ha chiarito anche le indicazioni per la compilazione degli Uniemens (vedi ultimo paragrafo) il  termine  per l'invio è scaduto, con la proroga , il 10 luglio scorso

    L'istituto ha pubblicato il 31 ottobre un nuovo messaggio 3825 2023   che fornisce nuove istruzioni sulla consultazione delle domande, la gestione degli esiti in particolare per i casi di irreperibilità del lavoratore e l’invio delle istanze di rettifica, oltre che chiarimenti per la presentazione delle domande da parte delle Aziende agricole

    Ammortizzatore Unico: domande respinte per irreperibilità 

    Inps precisa che per ogni domanda presentata tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale il datore di lavoro richiedente riceve una risposta con gli esiti dei controlli effettuati e in caso di anomali riceve anche un file con le decodifiche dei codici di errore.

    Eventuali risposte dirette  a questo tipo di messaggio  dall'11 agosto 2023 in poi  vengono scartate perche  si richiede  invece la creazione di una nuova richiesta 

     nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

    L'istituto sottolinea che   la residenza nelle zone alluvionate  è prevista come requisito di accesso solo per i lavoratori subordinati, sia di datori di lavoro privati che di Aziende agricole, che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro

    Diversamente, detto requisito non rileva né per i lavoratori che siano stati impossibilitati a prestare attività lavorativa, né per quelli che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto domiciliati in uno dei comuni alluvionati.

     Nel caso in cui i lavoratori subordinati risultassero irreperibili, le relative domande sono oggetto di reiezione automatizzata. In questo caso il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore che in assenza di una regolarizzazione  presso il comune in cui è residente, il pagamento non potrà essere effettuato.

    Per tutte le altre tipologie di lavoratori l’irreperibilità non rileva e, in presenza di tutti gli altri requisiti  la prestazione va in pagamento, salvo il caso  di pagamento con  bonifico domiciliato. In tale ipotesi, il datore di lavoro riceve il messaggio  tramite “Comunicazione bidirezionale” e dovrà rinviare la domanda fornendo gli estremi di un IBAN valido.

    Ammortizzatore Unico Gestione delle domande di rettifica 

    Il messaggio 3825 informa che  dal 6 novembre 2023, qualora il datore di lavoro volesse rettificare i dati di una domanda già trasmessa e non respinta, deve prima annullare la precedente domanda, inviando un flusso con la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” con l’indicazione di un numero di giorni di sospensione pari a “0”, e poi inviare la nuova domanda con i dati rettificati.

    Diversamente, tutte le domande aventi a oggetto la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” di una precedente domanda già inviata saranno oggetto di reiezione con codice C00.1 (Posizione già trasmessa).

    Le domande che a parità di “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore” e “Competenza” di una precedente richiesta già inviata presentano una “Tipologia beneficiario” diversa, vengono invece considerate e gestite come due domande indipendenti l’una dall’altra. Per cui la seconda viene istruita e liquidata nel rispetto del numero massimo di giorni autorizzabili, a norma del decreto 67 2023 (v. sotto)

    Sulla base dei dati inviati viene effettuato il ricalcolo e in caso di  eccedenza  l’Istituto avvierà le conseguenti attività di recupero del credito.

    Si sottolinea altresì che dal momento che le presenti indicazioni sono operative dalla data del 6 novembre 2023, eventuali flussi con numero giorni di sospensione pari a “0” inviati prima della suddetta data, sono stati respinti e non hanno avuto effetti sulle eventuali domande precedenti.

    Cassa integrazione alluvione:  a chi spetta 

    Ricordiamo che sono a disposizione  620 milioni per  il nuovo ammortizzatore sociale   che è :

    • unico  per tutti i settori produttivi  
    • semplificato nelle procedure
    • non  richiede  l'accordo preventivo con le rappresentanze sindacali 
    • riguarda i lavoratori  in forza alla data del 1 maggio 2023.

    Da sottolineare anche che è possibile  annullare le richieste di CIG e CISOA ordinarie eventualmente già richieste  e chiedere invece la nuova integrazione.

    Nello specifico la cassa integrazione Unica spetta:

    •  ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del  2 maggio 2023 ( posto che il 1 maggio era festivo) , risiedono o sono domiciliati ovvero  lavorano  presso  un'impresa che ha sede legale  od  operativa  in  uno  dei  territori  indicati nell'allegato  1  e  che procede a limitazioni o sospensioni dell'attività a seguito degli eventi straordinari emergenziali  dichiarati con delibera dello stato di emergenza  del  Consiglio  dei  ministri  e' riconosciuta dall'INPS, entro il limite temporale del  31 agosto  2023 per un massimo di 90 giornate una  integrazione  al  reddito,   con   relativa  contribuzione figurativa, di importo mensile massimo  pari  a  quello previsto per le integrazioni salariali  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.   148. 
    • Con il messaggio 225 del 14 giugno viene precisato che  l'impossibilità, in conseguenza degli straordinari eventi atmosferici in oggetto, non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività .
    •  La  stessa   integrazione al reddito e' riconosciuta anche ai  lavoratori  privati  dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al  lavoro,  ove residenti o domiciliati nei medesimi territori  e  ai  lavoratori   agricoli impossibilitati a prestare  l'attivita'  lavorativa , fino ad un massimo di quindici giornate. ATTENZIONE : l’accesso all’ammortizzatore sociale “unico” è ammesso a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa si svolga all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1.
    • L'impossibilita' di recarsi al lavoro, deve  essere  collegata  a  un  provvedimento  normativo  o  amministrativo  direttamente connesso  all'evento  alla interruzione o impraticabilita' delle  vie  di  comunicazione  ovvero  alla  inutilizzabilita'  dei  mezzi   di   trasporto,   o  alla  inagibilita'  della  abitazione ,   alle  condizioni di salute di familiari  conviventi,  ovvero  altri avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo  diverso.

    Cassa integrazione alluvione agricoltura

    • Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento  straordinario emergenziale  hanno  un  rapporto  di  lavoro  attivo,  e'   concessa  l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il  limite  massimo di  novanta   giornate.   
    • Per   i   restanti   lavoratori   agricoli non attivi l'integrazione  e'  concessa  per  un  periodo pari al numero di  giornate  lavorate  nell'anno  precedente,  detratte le giornate lavorate nell'anno in  corso,  entro  il  limite  massimo di novanta e rilevano ai fini del calcolo delle prestazioni  di disoccupazione agricola.

    AGGIORNAMENTO  31 OTTOBRE

    Nel messaggio  3825 2023 INPS precisa che 

    Dopo l’accesso è necessario :

    • selezionare la voce dal menu a sinistra denominata “Cassetto Previdenziale del Contribuente”. Per il corretto funzionamento è necessario abilitare i pop-up.
    •  selezionare una Posizione Contributiva (CIDA) tra quelle presenti nel sistema “Gestione deleghe” 
    • nel menu a sinistra. Selezionando la voce “Contatti/Lista Comunicazioni”, verrà aperta una finestra  per una  nuova comunicazione.
    • selezionare  l’oggetto “Ammortizzatore Unico”
    • , inserire il testo della comunicazione e allegare il file nel formato CSV. 
    • verificare la correttezza dei contatti visualizzati prima di effettuare l’invio

    Terminate le suddette operazioni, la richiesta sarà presa in carico e i datori riceveranno gli esiti delle verifiche effettuate.

     Cassa integrazione alluvione Emilia:  semplificazioni datori di lavoro 

     I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni  in  conseguenza  degli  eventi alluvionali  di  cui  al  presente  decreto,  sono  dispensati

    • dall'osservanza degli  obblighi  di  consultazione  sindacale  e 
    • dai  limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre  2015, n. 148
    • dal versamento del contributo addizionale art. 5   d.lgs 148 2015

     Queste integrazioni al reddito   sono  incompatibili con tutti i trattamenti di  integrazione  salariale  vigenti (per gli stessi periodi) ma  non   sono conteggiati ai fini  delle durate massime complessive.

    Cassa integrazione alluvione Emilia:  importo e domanda

    Nella circolare INPS  riepiloga in contenuti del decreto e riporta  in allegato l’elenco delle località per le quali è previsto il ricorso al nuovo ammortizzatore unico.

    Diversamente da quanto specificato nel decreto l'Istituto non richiede documentazione specifica per il diritto riservandosi controlli solo ex post 

    Da sottolineare la quantificazione del  importo, per il quale va fatto  riferimento  al  massimale previsto dalla legge fissato per il 2023 ( v. circolare INPS)  a 1.321,53 euro, al netto della riduzione ex legge 41/1986 (5,84%) . 

    La nuova integrazione salariale  verrà erogata con pagamento diretto dell'INPS , senza anticipazioni da parte delle aziende, e comprende anche la contribuzione previdenziale figurativa 

    Dal punto di vista delle comunicazioni sindacali sono lasciate alla libera scelta delle aziende che possono decidere se   effettuarle  o meno e, nel primo caso, sia prima che dopo la richiesta all'INPS .

    Le domande possono essere effettuate dal datore di lavoro all'INPS  dal 15 giugno 2023  alla fine del mese successivo alla sospensione lavorativa( Il termine non è decadenziale).

    Va utilizzato un  file in formato .csv  da inoltrare  tramite Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.

    Cassa integrazione alluvione Emilia alternativa a CIGO, CISOA o FIS

     Riguardo  l' incompatibilità   del nuovo ammortizzatore sociale unico  con gli strumenti già vigenti Inps precisa che  i lavoratori che, per i medesimi periodi, sono destinatari dei trattamenti ordinari  non possono fruirne.

    Questo comporta che per i datori di lavoro appartenenti ai settori dell’Artigianato e della Somministrazione, tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali  la richiesta equivale ad implicita dichiarazione di non aver fatto richiesta, per i medesimi periodi e per gli stessi lavoratori, dell’Assegno di integrazione salariale a carico dei predetti Fondi di solidarietà.

    ATTENZIONE I datori che abbiano  inoltrato domanda di CIGO, AS FIS e/o dei Fondi di solidarietà bilaterali  o CISOA  e volessero optare per la nuova misura di sostegno potranno richiedere, con la massima urgenza, alla Struttura territoriale  competente, l’annullamento dell’originaria istanza e poi  dovranno presentare domanda per accedere alla nuova misura di sostegno di cui trattasi.

     Con il messaggio 2215 Inps precisa ancora che   la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 90 giornate da collocare nell’arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023.

    Cassa integrazione alluvione Emilia:  istruzioni Uniemens

    Nel messaggio 2325 del 22 giugno che fornisce le istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens delle diverse gestioni , l'istituto  precisa  tra l'altro che:

    I datori di lavoro con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali nelle  denunce individuali dovranno valorizzare la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> con il codice di nuova istituzione “AUA”, avente il significato di “Ammortizzatore Unico Alluvionati”, procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati con le consuete modalità.

    Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni 

    –    Elemento <Lavorato> = N; 

    –    Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2 (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);

    –    Elemento <CodiceEventoGiorn> = AUA.

    Il valore    <DiffAccredito> andrà determinato sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili.