• Rubrica del lavoro

    Rivalutazione prestazioni INAIL 2024 radiologi

    Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del lavoro i  due decreti  datati luglio 2024  con la definizione della retribuzione convenzionale  per il 2024  ai fini della determinazione dei nuovi importi delle prestazioni economiche erogate dall’Inail per medici e tecnici radiologi esposti all'azione di raggi X e sostanze radioattive.

    In data 16 settembre INAIL ha pubblicato le relative circolari operative.

    MEDICI RADIOLOGI

    La retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni  economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2024, è stabilita nella misura di  euro 66.366,14.

    2. La rivalutazione delle prestazioni economiche  con  decorrenza 1° luglio 2024, è fissata nella misura del 5,4%

    TECNICI RADIOLOGI E ALLIEVI

    La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la  rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza

    1° luglio 2024, è stabilita nelle misure  seguenti:

    • Anno 2016 e precedenti 29.137,41 euro
    • Anno 2017 29.376,94 euro
    • Anno 2018 29.895,38 euro
    • Anno 2019 29.679,65 euro
    • Anno 2020 29.766,69 euro
    • Anno 2021, 2022 e 2023 :  30.377,22 euro 
    • Anno 2024:    30.377,22 euro.

    Rivalutazione rendite tecnici radiologi 2024 

    Con la circolare 27 2024 INAIL precisa che gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite dovuti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 2024, n. 112 saranno liquidati d’ufficio, sulla base delle retribuzioni sopra riportate e saranno corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di dicembre 2024.

    La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invierà agli interessati il provvedimento di liquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio,

    mediante i modelli 170/IMec e 171/IMec che  riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote  integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.

    ATTENZIONE In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario dovrà comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei suddetti modelli, i propri dati anagrafici  aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

    Rivalutazione rendite infortuni medici esposti a radiazioni

    Per la rivalutazione delle rendite per i medici di radiologia sottoposti a radiazioni ionizzanti si fa riferimento  invece alla circolare INAIL 25 del 16.9.2024

    Rivalutazione  radiologi 2023: istruzioni INAIL

    Il 6 dicembre INAIL aveva pubblicato la circolare di istruzioni 54 2023 (v. sotto i dettagli)

    Come noto la rivalutazione avviene annualmente sulla base della variazione dell'indice Foi Istat, che  nello specifico nel  2022 rispetto al 2021 e risultata pari al + 8,1 per cento.

    TECNICI SANITARI RADIOLOGIA

    La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni   causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1°luglio 2023, è stabilita nelle misure riportate nella seguente tabella: 

    Eventi 

    Retribuzioni convenzionali (CCNL 2018) 

    Anno 2005 e precedenti 

    € 27.644,60 

    Anno 2006 

    € 27,644,60 

    Anno 2008 

    € 27.644,60 

    Anno 2009-2016 

    € 27,644,60 

    Anno 2017 

    € 27.871,86 

    Anno 2018-2023 

    € 28.363,74 

    MEDICI RADIOLOGI

    La retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche  erogate dall’INAIL a favore dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle  sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2023, è stabilita nella misura di 

    • euro 62.937,51.

     La rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL con   decorrenza 1° luglio 2023, è fissata nella misura del

    •  2,53 per cento.
  • Rubrica del lavoro

    Lavoro domestico: online anche le deleghe per Agenzie lavoro

    Per l'assunzione e la gestione  di colf e badanti  in autonomia INPS ha reso disponibile per i datori di lavoro:

    • i servizi online sul sito www.inps.it , e
    • una applicazione online  per gli smartphone e tablet  APP INPS MOBILE .

    Dopo aver messo a disposizione  le funzioni di:

    1.  pagamento dei contributi di lavoro domestico con notifica dei promemoria al datore di lavoro, 
    2.  assunzioni e cessazioni  dei contratti con relative comunicazioni obbligatorie  

    l'istituto ha comunicatori anche la possibilità di effettuare trasformazioni e proroghe dei contratti di lavoro domestico , in autonomia  e direttamente dal cellulare. 

    Da gennaio 2024  gli adempimenti sono disponibili anche sulla APP (v. dettagli all'ultimo paragrafo).

     Vediamo in generale gli obblighi previsti dalla normativa per l'assunzione dei lavoratori domestici  e le funzioni online sia sul sito che dall'applicazione mobile.

    Assunzioni  colf e badanti: le comunicazioni obbligatorie

    La normativa prevede per il datore di lavoro domestico l'obbligo di comunicare  all'INPS in via telematica l'assunzione del lavoratore domestico entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro (art. 9 bis, comma 2, D.L. 510/96 convertito con modificazioni dalla L. 608/96, come modificato dall’art. 1, comma 1180, L. 296/06);

    La comunicazione può essere fatta direttamente dal datore di lavoro :

    1.  sul sito internet INPS o tramite l'applicazione INPS MOBILE
    2.  avvalendosi di  consulenti o  associazioni sindacali abilitate (Patronati) 
    3. tramite il Contact Center INPS.

    La comunicazione, che ha efficacia anche nei confronti dell’INAIL ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni, è sempre obbligatoria anche se si tratta di:

        periodo di prova;

        lavoro saltuario o discontinuo;

        lavoratore già assicurato presso un altro datore di lavoro o per un’altra attività;

        lavoratore già titolare di pensione.

    L’obbligo di comunicazione esiste anche in fase di proroga, trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato oppure in caso di svolgimento dell’attività in una abitazione del datore di lavoro diversa da quella comunicata precedentemente) e cessazione del rapporto di lavoro. In questi casi la comunicazione dovrà essere effettuata entro cinque giorni dall’evento.

    È anche consentito l’annullamento di una denuncia di assunzione, ma solo entro cinque giorni dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro.

    Per chi decide di far da sé per l’accesso ai servizi online  sul sito INPS è necessario il possesso :

    Una volta autenticati è possibile accedere alla schermata dell’area dedicata nella sezione servizi>lavoratori domestici.

    Si ricorda che per denunciare il rapporto di lavoro oltre ai dati anagrafici e fiscali del datore occorrono,  per il dipendente:

        copia di un documento di identità non scaduto;

        copia del codice fiscale;

        il permesso di soggiorno (rinnovato o in attesa) nel caso di collaboratore extracomunitario.

    ATTENZIONE dal 2022 sono in vigore anche per i datori di lavoro domestico nuovi obblighi di informazione a colf e badanti sulle condizioni di lavoro, previsti dal Decreto Trasparenza n. 104 2022 , he vanno  inseriti nel contratto di assunzione o  allegati al contratto .

    Assunzioni colf e badanti: le sanzioni per omessa comunicazione

     In caso di omessa o ritarda comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa che va da 200 a 500 euro   per ogni lavoratore di cui non si è comunicata l’assunzione. 

    Questa sanzione può essere cumulata con la sanzione per la mancata iscrizione all’INPS e/o alla sanzione civile prevista per l’omesso pagamento dei contributi.

    L’importo della sanzione per mancata iscrizione del lavoratore domestico all’INPS va da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore “in nero”, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettuato.

    Lavoro domestico  deleghe online 

    Con il  messaggio  del 12 settembre 2024  INPS  comunica che sono  disponibili sul sito INPS.IT  anche a favore delle agenzie per il Lavoro autorizzate all'attività di intermediazione   i servizi online per :

    • l’inserimento delle deleghe dei datori di lavoro domestico e
    • l’accesso al servizio denominato "comunicazione bidirezionale" 

    I servizi sono raggiungibili dalla sezione “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > Aree tematiche > “Accesso ai servizi per i lavoratori domestici” o, in alternativa, dalla sezione “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > “Lavoro domestico” > “Formalizzare l'assunzione di un lavoratore domestico”.

    Si accede ai servizi on line dell’Istituto previa autenticazione mediante SPID, CIE o CNS.

    Lavoratori domestici:   APP INPS MOBILE 

    Come detto, grazie alle funzioni dell’applicazione per i dispositivi mobili APP INPS MOBILE  i datori di lavoro possono  effettuare tutte le comunicazioni  relative ai contratti  di  colf e badanti direttamente dal proprio smartphone.

    Si ricorda che INPS MOBILE è scaricabile GRATUITAMENTE dagli store online, sia per  il sistema Android che IOS.

    ATTENZIONE l'applicazione è utilizzabile da parte degli utenti muniti di SPID almeno di livello 2 o di Carta Identità Elettronica (CIE).

    L'INPS ha comunicato, con il Messaggio n. 3433 del 2 ottobre 2023,  una nuova  funzione sull'app "INPS Mobile"  per il lavoro domestico:  

    A partire dal mese di  ottobre  2023  il datore di lavoro  può  provvedere da solo   anche a 

    • trasformazione rapporto di lavoro e 
    • proroga rapporto di lavoro.

    Dal  mese di gennaio 2024, il datore di lavoro domestico potrà  intervenire per  la variazione delle condizioni di lavoro, ad esempio:

    •  orario, 
    • retribuzione
    • qualifica.
  • Rubrica del lavoro

    PIN INPS: stop definitivo per tutti dall’1 settembre 2024

    Mancano pochi giorni al 1° settembre, giorno a partire dal quale si potrà accedere ai servizi telematici dell'INPS solo attraverso l'identità digitale. Ciò vale anche per le aziende pubbliche e private e i relativi intermediari. 

    INPS  ha comunicato con la circolare 77 del 2 luglio 2024 che, a partire dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi INPS con il PIN INPS non sarà più consentito anche da parte di aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

    Per tutti diventa obbligatorio l'accesso esclusivamente mediante una delle identità digitali personali:

    1. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello non inferiore a 2, 
    2. CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) o 
    3. CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

    L'istituto ricorda che con la circolare n. 95 del 2 luglio 2021, in attuazione dell’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’Istituto ha avviato il processo di dismissione graduale dell’accesso ai servizi online con il PIN dell’INPS a favore delle nuove identità digitali.

    Dismissione del PIN INPS 

    Inps ha prorogato  con il messaggio 2926 del 25 agosto 2021 la possibilità di utilizzo del PIN INPS da parte di intermediari e aziende, fino al 30 settembre.

    Ricordiamo che con la circolare 95 del 2 luglio 2021 e la successiva circolare 127 del 10 agosto erano state ricordate le scadenze fissate originariamente ovvero:

    • 1 settembre per l'utilizzo di professionisti intermediari e aziende 
    • 30 settembre per i privati cittadini

     Il termine è stato unificato a seguito delle richieste giunte all'istituto dagli operatori professionali 

    Per non vedere interrotti gli adempimenti connessi alla propria attività lavorativa, gli utenti che operano in qualità di intermediario, azienda, associazione di categoria, pubblica Amministrazione, medico o avvocato, ecc.,  avranno tempo per dotarsi  di uno dei codici sopracitati   fino a tutto il mese di settembre  2021.

     L’Istituto  si riservava la possibilità di inibire progressivamente l’accesso attraverso il PIN INPS, agli utenti che risultano già dotati di una delle credenziali sopra citate (SPID, CIE e CNS).

    Si ricorderà  che  INPS  aveva adottato  il sistema di identificazione degli utenti con codice PIN dal 2012 , quando ha iniziato ad  offrire sul  web l'intera gamma di  servizi e di prestazioni  sia assistenziali che previdenziali. Successivamente ha consentito  l'accesso con i nuovi strumenti di autenticazione previsti dal codice dell'amministrazione digitale .Dal 1 ottobre 2020 non sono stati più rilasciati nuovi PIN  come illustrato nella circolare 87 2020.  

    Deleghe digitali a terzi per i cittadini impossibilitati a usare i servizi INPS online

    La circolare 127 2021  informava anche sulla possibilità dal 16 agosto 2021 per i cittadini  che non sanno o non possono operare online con gli strumenti di accesso previsti (SPID, CIE e CNS )  di affidare la delega  digitale a una terza persona di fiducia. 

    La delega è  utilizzabile anche per gli accessi di persona agli sportelli INPS .

  • Rubrica del lavoro

    Fondo solidarietà Bolzano: indicazioni per Uniemens

    Con decreto del ministero del lavoro  pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2023 è stato modificato il regolamento del Fondo di Solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano , istituito nel 2016 presso INPS,  a seguito dell'accordo collettivo  DEL  15  dicembre  2022, tra le   le  parti  sociali   che  hanno manifestato la volonta' di adeguare il Fondo   alle nuove disposizioni di legge.

    Le modifiche riguardano in particolare :

    • i  destinatari delle prestazioni del Fondo 
    • l'importo,  la durata e le causali  di  accesso  alla  normativa  in  materia  di  assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del  2021,
    • l'ampliamento delle  finalita'  che  il  Fondo  puo'  perseguire in tema di  staffetta  generazionale (in conformita' alle modifiche introdotte dall'art.  12-ter del  decreto-legge  n.  21  del  21   marzo   2022   convertito   in legge 20 maggio 2022, n. 51).

    Il decreto prevede che  un nuovo decreto  del Ministro del lavoro  di concerto con il Ministro  dell'economia,  disciplinerà in dettaglio le nuove  prestazioni ovvero:

    1.   il versamento  mensile  di  contributi previdenziali  nel  quadro  di  processi  connessi   alla   staffetta  generazionale a favore di  lavoratori  che  raggiungono  i  requisiti previsti  per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o   anticipato   nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione p di lavoratori  under   35 sempre per un periodo non inferiore a tre anni; 
    2.     il  finanziamento  di  programmi  formativi   di  riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

    Fondo solidarietà Bolzano- Alto Adige: beneficiari

    Si ricorda che   dalla data di istituzione del Fondo  2016  hanno  facolta'  di aderire allo stesso i datori di lavoro gia' aderenti  a  fondi  di  solidarieta' bilaterali di cui agli articoli  26  e  27  del  decreto legislativo n. 148 del 2015 che occupano almeno  il  75%  dei  propri  dipendenti  in  unita'  produttive  ubicate  nel   territorio   della  Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige. 

    I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire a fondi  di  solidarieta' bilaterali costituiti successivamente a livello  nazionale;  in  tal  caso, i datori di lavoro non sono piu' soggetti alla disciplina  del Fondo, ferma restando la gestione a  stralcio  delle  prestazioni  gia' deliberate.

    Fondo solidarietà Bolzano: la  contribuzione 

    Per la copertura delle prestazioni, sono previsti i seguenti contributi di finanziamento:

    1.        un contributo ordinario 
      • nella misura dello 0,50% per i  datori  che occupano mediamente  fino  a  cinque  dipendenti,  ripartito  tra  datore di lavoro e lavoratore nella  misura  di  due terzi e  un  terzo  calcolato  sulla  retribuzione  mensile  ai  fini previdenziali di tutti  i  lavoratori   compresi i dirigenti, oppure 
      • nella misura dello 0,80% per i datori di  lavoro  che  occupano  mediamente oltre i cinque  dipendenti  nel  semestre  precedente  
    2.  un contributo addizionale, a carico del datore di  lavoro  che  ricorre alla sospensione o riduzione di lavoro nella misura del 4% delle retribuzioni perse 

    ATTENZIONE : dal 1° gennaio 2025,  fermo  restando  l'obbligo  di  garantire l'equilibrio di bilancio del Fondo, a favore dei datori  di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a cinque  dipendenti  e  che non abbiano presentato domanda di assegno di  integrazione  salariale  per almeno ventiquattro mesi, , l'aliquota   puo'  essere ridotta fino alla misura massima del 40 %, previa  apposita  delibera  del Comitato di gestione.

    Fondo solidarietà Bolzano: istruzioni  domanda su OMNIA IS

    Nel messaggio  3641 2023  Inps ha fornito le prime indicazioni e in particolare le scadenze  dei nuovi adempimenti. Viene infatti precisato che:

    •  a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 agosto 2023 (ottobre 2023), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.
    • Dalla mensilità di competenza ottobre 
      •  i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, sono tenuti a versare al Fondo il contributo ordinario di finanziamento pari allo 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.
      •  i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti devono versare lo 0,80% dell’imponibile contributivo (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).

    Con medesima decorrenza, è rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J”; e a relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le nuove  disposizioni. 

    Fondo solidarietà Bolzano: domanda su OMNIA IS

    Con il  messaggio 2381 del 26 giugno 2024,  INPS informa che  è disponibile sulla piattaforma “OMNIA IS” il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo 

    La procedura è  caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita, che guida l’utente al fine di ridurre la  trasmissione di dati  errati.

    Disponibile anche la funzione che consente con il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzati alla tipologia di ammortizzatore  richiedibile 

    Si può accedere alla sezione “Le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione , visualizzare i documenti di riepilogo.

    La domanda di assegno di integrazione salariale può essere presentata, a partire dal 26 giugno 2024 accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo nella funzione “Ricerca” presente nella home page le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, e autenticandosi con 

    • SPID almeno di Livello 2, o
    • CNS o 
    • CIE 3.0 .

    Dal menu di applicazioni deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e poi  “OMNIA Integrazioni Salariali”.

    Nella home page , alla voce “Documenti”, è presente il manuale utente con istruzioni dettagliate.

    Fondo solidarietà Bolzano Alto adige: istruzioni Uniemens

    Con la circolare 88 pubblicata il 22.8.2024 Inps fornisce il quadro completo delle istruzioni su prestazioni beneficiari del Fondo e le indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens.

    Nello specifico:

    • Nell’elemento <IdentEventoCIG> deve essere indicato il codice identificativo (ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
    • Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria. Anche nell’elemento <CodiceEvento> di
    • <DifferenzeACredito> deve essere valorizzato il codice evento già in uso “AOR”, avente il  significato di “Assegno di integrazione salariale”. Il codice evento “ASR” non deve essere più utilizzato.(…)
    • Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di  autorizzazione “6P”, del Fondo in esame.
    • Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ailavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.(…)  A tale fine deve essere valorizzato il codice causale già in uso “A101”, avente il significato di “ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale”. 
    • Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> devono essere indicati, rispettivamente, la causale  dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice causale già in uso “L001”,avente il significato di “Conguaglio assegno di integrazione salariale”.
    • I codici “A102” e “L002” non devono essere più utilizzati.
  • Rubrica del lavoro

    Ferie: guida agli aspetti principali

    Il periodo minimo di ferie annuali è di quattro settimane, salvo durate superiori previste dai C.C.N.L. in base alla qualifica contrattuale e all’anzianità di servizio.
    Sono obbligatorie:

    • la fruizione di almeno due settimane (continuative se richieste dal lavoratore) nell’anno di maturazione.
    • la fruizione delle restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine  dell’anno di maturazione, salvo i più ampi periodi  di differimento stabiliti dai C.C.N.L.

    Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di contratto a termine di durata inferiore all’anno.

    La sanzione amministrativa applicabile al datore di lavoro in caso di mancata concessione delle ferie va  da 120 a 720 euro.

    Inoltre le sanzioni sono inasprite nei seguenti casi particolari: 

    • Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni,  la sanzione amministrativa  è da 480 a 1.800 euro.
    • Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5.400 euro.

    Maturazione delle ferie e retribuzione

    Il diritto alle ferie matura in relazione al periodo di lavoro  prestato, cioè ogni mese di servizio dà diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie  e, salvo diversa previsione dei CCNL, le frazioni di mese di almeno 15 giorni di calendario si computano come mese intero.
    La maturazione delle ferie  avviene ugualmente  durante:

    •  il periodo di prova;
    •  i periodi di assenza per maternità, compreso l’astensione anticipata per gravidanza a rischio o lavoro a rischio e durante la proroga del congedo di maternità per lavoro a rischio;
    •  i periodi di malattia e i periodi di infortunio;
    •  i periodi di cassa integrazione a orario ridotto.

    Di contro le ferie NON maturano durante:

    • i periodi di sospensione dal lavoro per sciopero;
    • i periodi di aspettativa non retribuita;
    • i periodi di aspettativa per funzioni pubbliche o cariche sindacali;
    • i periodi di congedo parentale (aspettativa post parto);
    • i periodi di cassa integrazione a zero ore, salvo condizioni di miglior favore.

    Durante l’assenza per  ferie al lavoratore compete lo stesso  trattamento economico che gli sarebbe spettato in caso di lavoro.

    Fruizione ferie: chi decide e come?

    Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è  facoltà del datore di lavoro stabilire  il periodo di fruizione e le modalità di godimento delle  ferie  che potranno essere:

    • ferie collettive: usufruite contemporaneamente dalla totalità dei lavoratori con sospensione dell’attività   produttiva;
    • ferie individuali: usufruite  individualmente dal lavoratore, garantendo una continuazione dell’attività lavorativa.

    I CCNL possono prevedere un periodo per la fruizione delle ferie, altrimenti l’esatta determinazione del periodo spetta di norma al datore di lavoro, quale espressione del potere organizzativo e direttivo dell’azienda, tenendo conto delle esigenze e degli interessi del lavoratore (art. 2109 c.c.).
    In ogni caso,  onde consentire al lavoratore di conoscere il periodo in cui può fruire delle ferie è consigliabile  che il datore di lavoro ne dia preventiva comunicazione in forma scritta.
    Le ferie non fruite al termine del periodo di maturazione, devono essere differite ad un periodo successivo in applicazione del divieto di monetizzazione, ma sempre entro i 18 mesi successivi.
    Alla scadenza del termine previsto dalla legge per la fruizione delle ferie (18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione),  il datore di lavoro è obbligato al versamento dei contributi all’INPS  ancorché le ferie non siano state godute.

    Ad esempio le ferie maturate  al 31.12.2022 vanno godute entro il 30 giugno 2024.

    Indennità ferie non godute. Mancata fruizione per maternità

    Come detto, le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 36 Costituzione) dei lavoratori, sono cioè vietati accordi individuali tendenti a impedirne la fruizione e /o finalizzati alla monetizzazione (pagamento di una somma in sostituzione del periodo di ferie non godute).

    E’ consentito compensare le ferie con l’equivalente indennità sostituiva   SOLO nei seguenti casi:

    •  ferie eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previste dalla legge;
    •  ferie residue al momento della risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento).

    Su questo ultimo caso , recentemente la Cassazione ha precisato nell'ordinanza 15 giugno 2022, n. 19330, in tema di ferie non godute, che aldilaà della normativa che vieta la monetizzazione del periodo di ferie non goduto,  va tenuto presente che vanno esclusi da tale divieto  i casi di mancata fruizione che non dipendono dalla volontà del lavoratore .

    Nel caso specifico la Suprema Corte ha confermato il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie di una lavoratrice dopo il termine del rapporto di lavoro  in quanto la  fruizione delle stesse era stata causata dall’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

    Malattia e ferie

    In caso di  malattia insorta prima delle ferie programmate o collettive  la fruizione  potrà avvenire in un  momento successivo all’intervenuta guarigione.

    Invece  la malattia insorta durante le ferie  ne sospende il decorso se lo stato di malattia è incompatibile con il recupero delle energie psico-fisiche, purché regolarmente certificata e salvo diversa previsione dei C.C.N.L..

      In questo caso il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere all’INPS la verifica dello stato di malattia del lavoratore e, con i corretti accertamenti sanitari, di sostenere, eventualmente,  la compatibilità tra l’evento morboso e la fruizione delle ferie. 

     

    Ferie dirigenti, assenze, infortunio, prescrizione: casi pratici dalla Cassazione

    Si segnalano in materia di  fruizione delle ferie  nel lavoro dipendente anche alcune  sentenze di Cassazione su casi particolari  in cui è stato affermato che:

    • FERIE DIRIGENTI: Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive. (Cassazione  civ.,  sez. lavoro  Sentenza  n. 23697 del 10 Ottobre 2017)
    •  ASSENZE INGIUSTIFICATE: I giorni di assenza  ingiustificata dal posto di lavoro non possono essere imputati alle ferie ancora fruibili da parte del lavoratore, in assenza di accordo  preventivo con il datore di lavoro; tale circostanza è idonea a giustificare un licenziamento per motivo soggettivo. (Cass. civ., sez. VI lavoro ordinanza n. 28232 del 06 Novembre 2018)
    • CALCOLO INCENTIVI: gli incentivi  retributivi collegati alle mansioni  del singolo dipendente vanno erogati anche  per i giorni di ferie (sentenza di Cassazione n. 19663 dell'11 luglio 2023) 
    • PRESCRIZIONE INDENNITA' FERIE NON GODUTE:  il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell'indennità per ferie non godute  anche dopo il periodo di prescrizione del diritto che decorre dal  termine del rapporto di lavoro, se non ha adempiuto all'obbligo di  invitare il lavoratore alla fruizione nei tempi previsti per legge  (Ordinanza n. 17643 del 20 giugno 2023)
    • Non rientra nella fattispecie dell’infortunio in itinere, l’infortunio occorso al lavoratore al ritorno delle ferie, in quanto non verificato nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro. ( Corte di Cassazione sezione lavoro, sentenza n. 475 del 13 Gennaio 2014)
  • Rubrica del lavoro

    Inps: pausa estiva per Note di rettifica, diffide e DURC on line

    Con comunicato del 19 lugLio 2024 INPS comunica la pausa estiva  dal 26 luglio al 31 agosto  compresi.  relativamente a 

    • Note di rettifica
    • Diffide 
    • elaborazione di DURC online 

     L'Istituto specifica che saranno sospesi gli invii delle notifiche delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimento verso tutti i soggetti contribuenti, ad eccezione dei casi in cui sia prossimo il termine di prescrizione. 

    Inoltre, nello stesso periodo, saranno sospese

    • le elaborazioni delle richieste verso DURC online per la verifica della regolarità contributiva, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.)e
    • la trasmissione dei crediti all’Agente della riscossione.

    Servizio Durc On Line dall'APP INPS mobile

     Si ricorda che al 23 agosto 2023  nell'ambito dell'innovazione digitale delle attività dell'istituto  prevista con il PNRR,  è stato rilasciato il servizio “Durc OnLine”  anche nella sezione “Servizi” dell’App  INPS Mobile.

     in questo modo Imprese e lavoratori autonomi avranno  migliore disponibilità delle importanti informazioni del DURC direttamente  su smartphone e tablet ,  

    • sia per la piattaforma Android 
    • che per il sistema operativo  iOS di Apple.

    ATTENZIONE L'accesso è possibile con SPID e CIE mentre da PC è utilizzabile anche il codice CNS

    La ricerca si può effettuare inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare oppure il  numero di protocollo del documento.

    Per ogni Durc on line, inoltre, sono disponibili informazioni di sintesi che possono essere  visualizzate e scaricate.

    Le istruzioni sull'istituzione del servizio Durc online  erano state fornite con due circolari gemelle  INPS   n. 146  del 7 ottobre 2021   e  INAIL N. 27  del 1 ottobre 2021 .

    Ulteriori precisazioni sono giunte con il messaggio INPS n. 3830 dell'8 novembre in particolare sulla gestione delle deleghe

    Durc Online Accesso per Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti

    La circolare INPS n. 146  specificava che dal 1° ottobre 2021:

    • la creazione/abilitazione delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti,
    •  il subentro nell’abilitazione per la richiesta d’ufficio del Durc On Line e 
    • l’aggiornamento dell’anagrafica delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni già abilitate

    non avverrà più tramite l’accesso a www.sportellounicoprevidenziale.it.

    Per quanto riguarda il portale INAIL , viene comunicato che tali funzionalità sono migrate all’interno dei servizi online del portale www.inail.it, nella sezione “My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA”, per accedere alle quali sono  ugualmente richieste le credenziali SPID, CNS o CIE.

    All’interno del medesimo servizio è presente la voce Utenti e profili, attraverso la quale è possibile gestire le abilitazioni associate alle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti.

    Sul sito  www.inps.it,  “Durc On Line” > “Scheda prestazione” sono disponibili, alla voce modulistica:

    •  i modelli per la richiesta di rilascio abilitazione/subentro con profilo Stazione Appaltante/Amministrazione procedente e 
    • i modelli per l’abilitazione con profilo Società Organismo di Attestazione.
  • Rubrica del lavoro

    Cabina di regia Ministero della Giustizia per le professioni economico – giuridiche

    Con un comunicato stampa del 9 luglio 2024 il CNDCEC annuncia un decreto ministeriale datato 5 luglio 2024 del Ministero della Giustizia che ha ufficialmente istituito la "Cabina di regia permanente per le professioni economico-giuridiche" . Questa iniziativa, annunciata a maggio dal Ministro Carlo Nordio durante gli Stati generali dei commercialisti, mira a creare un canale di ascolto costante con le professioni del settore economico-giuridico, promuovendo una collaborazione istituzionale leale e costruttiva.

    Professioni economico giuridiche: componenti e struttura della cabina di regia

    La cabina di regia sarà composta da:

    • Francesco Greco, Presidente del Consiglio nazionale forense,
    • Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,
    • Giulio Biino, Presidente del Consiglio nazionale del Notariato.

    Essa è presieduta dal Ministro della Giustizia o dal Capo di gabinetto. Anche il Viceministro e i Sottosegretari di Stato parteciperanno di diritto ai lavori, che si terranno con cadenza mensile.

    Professioni economico giuridiche: segreteria tecnico-organizzativa

    La segreteria tecnico-organizzativa della cabina di regia sarà composta da:

    • Assunta Tillo, magistrato di Gabinetto,
    • Alfredo Federici, della segreteria particolare del Capo di gabinetto.

    Professioni economico giuridiche: obiettivi e funzioni

    L'organismo è stato creato con l'intento di:

    • Costruire un canale di ascolto permanente con le professioni del comparto economico-giuridico,
    • Garantire una stabile interlocuzione con questi professionisti,
    • Assicurare la tempestività dei loro contributi per l’elaborazione di iniziative legislative efficaci e adeguate.

    Professioni economico giuridiche: dichiarazioni dei Presidenti

    Francesco Greco, Elbano de Nuccio e Giulio Biino hanno espresso il loro apprezzamento per l’istituzione della cabina di regia, sottolineando come essa rappresenti un riconoscimento significativo delle competenze e del ruolo nazionale delle professioni economico-giuridiche. Hanno inoltre evidenziato che questo organismo permetterà di individuare insieme idee e soluzioni legislative nell’interesse generale del Paese.