• Rubrica del lavoro

    Quotidiani nelle scuole: pubblicato il bando per le domande di contributo

    Il dipartimento per l'editoria della presidenza del consiglio  ha pubblicato il decreto relativo al bando per il contributo  economico (fino al 90% della spesa). che viene garantito alle scuole statali e paritarie ai fini dell'acquisto  di abbonamenti a  quotidiani riviste e periodici a fini didattici.

    Gli abbonamenti devono essere effettuati entro il 10 febbraio 2025  e le domande inviate entro il 10 marzo 2025 .

    Si attende un ulteriore comunicato sulle modalità di invio.

     Di seguito una sintesi delle indicazioni per ottenere il contributo 

    Qui il testo del provvedimento .

    Contributi editoria nelle scuole: requisiti delle pubblicazioni

    Il decreto prevede che le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado che,  nel periodo compreso tra il 2 settembre 2024 ed il 10 febbraio 2025 acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche,  possono richiedere un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta.

     Sono ammesse al contributo le spese sostenute per l'acquisto di:

    •  uno o più abbonamenti  anche alla medesima testata, 
    • a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore 
    • sia in  edizione cartacea  che  formato digitale, 
    • registrati presso il competente Tribunale  ovvero iscritti al Registro  degli operatori di comunicazione (ROC)
    •  dotati della figura del direttore responsabile.
    • riconosciuti utili a fini didattici con delibera del Collegio dei docenti.

     Non rientrano tra le spese ammissibili le spese sostenute per:

    a) l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore non  deliberati dal Collegio dei docenti;

    b) l’acquisto di libri;

    c) l’acquisto di servizi di “prestito digitale” di prodotti editoriali;

    d) l’acquisto di prodotti editoriali con finalità diversa da quella didattica,  come prodotti strumentali all’attività amministrativo-gestionale e di segreteria.

    Contributo editoria per le scuole: adempimenti e domanda

    Attenzione viene specificato che:

    • Le spese relative agli abbonamenti devono essere sottoposte alla verifica del Revisore dei conti della scuola.
    • Ai fini del contributo saranno prese in considerazione solo le fatture emesse nel periodo 2 settembre 2024 – 10 febbraio 2025.
    • La domanda potrà essere presentata dal 10 dicembre 2024 al 10 marzo 2025, firmata  digitalmente dal Dirigente scolastico, e inviata al Dipartimento per l’informazione e l’editoria  per via telematica.

    Le  modalità  per l'invio  verranno indicate dal Ministero dell’istruzione e del merito in un prossimo provvedimento 

    La domanda dovrà includere:

    a) gli estremi della delibera del Collegio dei docenti che individua, le testate riconosciute come utili ai fini didattici;

    b) le spese conseguentemente sostenute per l’anno scolastico 2024-2025, nel periodo compreso  tra il 2 settembre 2024 e il 10 febbraio 2025

    c) l’elenco dei prodotti editoriali acquistati,

    d) gli estremi del conto di tesoreria intestato all’istituzione scolastica richiedente con il codice della competente Tesoreria provinciale dello Stato ovvero, nel caso di scuole paritarie, gli estremi del conto corrente bancario (IBAN) con l’indicazione del titolare del conto. 

    Contributi editoria per le scuole: finanziamento

     Per questo fine sono stanziati euro 3.000.000.

     In caso di insufficienza delle risorse disponibili, in relazione alle istanze ammesse, si procederà al riparto proporzionale  del contributo tra tutti i soggetti aventi diritto.

     Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri  al termine del periodo previsto per l'invio provvederà a formare l’elenco delle istituzioni scolastiche cui è riconosciuto il contributo con il relativo importo spettante.

  • Rubrica del lavoro

    Inps: pausa estiva per Note di rettifica, diffide e DURC on line

    Con comunicato del 19 lugLio 2024 INPS comunica la pausa estiva  dal 26 luglio al 31 agosto  compresi.  relativamente a 

    • Note di rettifica
    • Diffide 
    • elaborazione di DURC online 

     L'Istituto specifica che saranno sospesi gli invii delle notifiche delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimento verso tutti i soggetti contribuenti, ad eccezione dei casi in cui sia prossimo il termine di prescrizione. 

    Inoltre, nello stesso periodo, saranno sospese

    • le elaborazioni delle richieste verso DURC online per la verifica della regolarità contributiva, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.)e
    • la trasmissione dei crediti all’Agente della riscossione.

    Servizio Durc On Line dall'APP INPS mobile

     Si ricorda che al 23 agosto 2023  nell'ambito dell'innovazione digitale delle attività dell'istituto  prevista con il PNRR,  è stato rilasciato il servizio “Durc OnLine”  anche nella sezione “Servizi” dell’App  INPS Mobile.

     in questo modo Imprese e lavoratori autonomi avranno  migliore disponibilità delle importanti informazioni del DURC direttamente  su smartphone e tablet ,  

    • sia per la piattaforma Android 
    • che per il sistema operativo  iOS di Apple.

    ATTENZIONE L'accesso è possibile con SPID e CIE mentre da PC è utilizzabile anche il codice CNS

    La ricerca si può effettuare inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare oppure il  numero di protocollo del documento.

    Per ogni Durc on line, inoltre, sono disponibili informazioni di sintesi che possono essere  visualizzate e scaricate.

    Le istruzioni sull'istituzione del servizio Durc online  erano state fornite con due circolari gemelle  INPS   n. 146  del 7 ottobre 2021   e  INAIL N. 27  del 1 ottobre 2021 .

    Ulteriori precisazioni sono giunte con il messaggio INPS n. 3830 dell'8 novembre in particolare sulla gestione delle deleghe

    Durc Online Accesso per Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti

    La circolare INPS n. 146  specificava che dal 1° ottobre 2021:

    • la creazione/abilitazione delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti,
    •  il subentro nell’abilitazione per la richiesta d’ufficio del Durc On Line e 
    • l’aggiornamento dell’anagrafica delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni già abilitate

    non avverrà più tramite l’accesso a www.sportellounicoprevidenziale.it.

    Per quanto riguarda il portale INAIL , viene comunicato che tali funzionalità sono migrate all’interno dei servizi online del portale www.inail.it, nella sezione “My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA”, per accedere alle quali sono  ugualmente richieste le credenziali SPID, CNS o CIE.

    All’interno del medesimo servizio è presente la voce Utenti e profili, attraverso la quale è possibile gestire le abilitazioni associate alle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti.

    Sul sito  www.inps.it,  “Durc On Line” > “Scheda prestazione” sono disponibili, alla voce modulistica:

    •  i modelli per la richiesta di rilascio abilitazione/subentro con profilo Stazione Appaltante/Amministrazione procedente e 
    • i modelli per l’abilitazione con profilo Società Organismo di Attestazione.
  • Rubrica del lavoro

    Conversione D.L Coesione: conferme e novità per i datori di lavoro e sostituti d’imposta

    Dal 7 luglio è in vigore  la Legge 95/2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 06.07.2024, contenente la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 60/2024, il c.d. “Decreto Coesione”. 

    Analizziamo le principali novità di interesse per i datori di lavoro e i sostituti d’imposta.

    DL Coesione: Modifiche alla disciplina dell’indennità straordinaria ISCRO

    Una novità che deriva dalla conversione in legge è l’inserimento di una norma che modifica la disciplina dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa ISCRO. In particolare, si prevede che:

    • la partecipazione dei beneficiari di ISCRO ai percorsi di aggiornamento professionale, originariamente condizione necessaria per l’erogazione, sia ora semplicemente “accompagnata” da tali percorsi;
    • i beneficiari siano tenuti ad autorizzare l’inserimento dei loro dati nella piattaforma SISSL (Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa)  e al Sistema unitario di politiche del lavoro, ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sull’apposita piattaforma, che consente la convocazione da parte dei centri per l’impiego.

    DL Coesione: Bonus Donne

    Il Decreto Coesione all’articolo 23 prevede l’esonero contributivo totale per 24 mesi per le assunzioni di donne svantaggiate.  Durante l’iter di conversione in legge del decreto tale misura non ha subito modifiche. Beneficiarie sono le seguenti categorie:

    • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno,
    • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nei settori caratterizzati da un tasso di disparità di genere superiore per almeno il 25 per cento la disparità media,
    • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. 

    L’esonero spetta:

    • nel limite di 650 euro mensili e
    • solo se realizza un incremento occupazionale netto tra il numero di lavoratori occupati in ciascun mese e la media dei 12 mesi precedenti.

    DL Coesione: Bonus Giovani

    Si riconferma l’agevolazione (prevista dall'art.22 del DL 60/2024) che prevede l’esonero contributivo totale per 24 mesi per:

    • le assunzioni a tempo indeterminato
    • le trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025

    a favore di: 

    • giovani che non hanno compiuto i 35 anni, e
    • che non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. 

    L’esonero spetta nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, che salgono a 650 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

    DL Coesione: bonus ZES Mezzogiorno

    Durante l’iter di conversione in legge del decreto è stato riconfermato l’esonero totale dei contributi previdenziali per 24 mesi per:

    • le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale
    • effettuate tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025;
    • da datori di lavoro  privati che occupano fino a 10 dipendenti;
    • presso una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica per il Mezzogiorno.

    Le assunzioni devono riguardare soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. L’esonero spetta nel limite di 650 euro su base mensile per lavoratore.

    In sede di conversione del decreto è stato anche chiarito che il Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno non si applica ai rapporti di apprendistato e di lavoro domestico.

    Ricordiamo inoltre che la ZES unica (zona economica speciale per il Mezzogiorno) fa riferimento ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

    DL Coesione: proroga attività agenzie portuali e incremento finanziamenti

    Nel 2017, come strumento di sostegno all’occupazione e di efficienza ed operatività nel comparto del trasporto marittimo, è stata istituita dall’Autorità di Sistema portuale, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale

    Adesso, in sede di conversione:

    • è stata prorogata di nove mesi l’attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro istituite nei porti presso i quali il c.d. transhipment (vale a dire la movimentazione dei container mediante trasbordo) sia stato largamente prevalente;
    • si incrementano solo per il 2024 le risorse per il personale non avviato al lavoro a 8.800.000 euro.
  • Rubrica del lavoro

    CCNL credito cooperativo 2024: aumenti del 15% e riduzione orario

    First Cisl FISAC CGIL e UILA hannoa sottoscritto il con Federcasse, l’accordo di rinnovo del contratto nazionale del credito cooperativo. 

    È previsto un aumento a regime per un livello medio (3ª area professionale, 4º livello) di 435 euro mensili lordi. 

    Per le lavoratrici e i lavoratori del settore, circa 36mila, si tratta di un incremento del 15% della retribuzione, di cui già 300 euro a settembre 2024. 

    Inoltre si riduce l'orario di lavoro a parità di stipendio..

    La scadenza del Ccnl sarà 31 dicembre 2025.

    Ecco le principali novità  economiche e contrattuali come riepilogate dal comunicato sindacale FIRST CISL.

    CCNL BCC – Gli aspetti economici tabella aumenti e retribuzioni

    Aumenti retributivi 

    La prima tranche di 300 euro sarà erogata nella busta paga di settembre 2024, seguiranno una seconda di 60 euro da gennaio 2025, una terza di 75 euro da gennaio 2026. Nel mese di luglio sarà corrisposta una tantum per un importo di 1.200 euro (3ª area, 4º livello).

    Indennità UNA TANTUM per vacanza contrattuale

    Prevista una  somma “arretrati” di 1.200,00 euro nel mese di luglio 2024  per l’inquadramento medio terza area quarto livello e da riparametrare.

    Indennità cashless

    Nelle filiali sprovviste di cassa tradizionale, per le lavoratrici/lavoratori che svolgono attività di supporto/complementari all’attività di cassa delle apparecchiature automatizzate, è stata prevista l’introduzione di una specifica indennità di rischio cashless pari a 80 euro (per 12 mensilità).

    Di seguito la tabella degli aumenti elaborata da FIRST CISL 

    CCNL BCC – Le novità normative

    ORARIO DI LAVORO

     Riduzione dell’orario di lavoro settimanale di 30 minuti a parità di retribuzione, dal mese di luglio 2025

    • A seguito di nuove esigenze organizzative, aggiornamento dei limiti numerici/percentuali di personale da adibire a orario non standard

    ENTI BILATERALI

    • FOCC – Fondo per l’occupazione del credito cooperativo  Le risorse del Fondo verranno impiegate anche per sostenere  economicamente la “staffetta generazionale”.   Prevista la sospensione per 24 mesi dei contributi al Fondo sostegno al reddito (FSSR), a favore di Ente Bilaterale e Focc

    • CASSA MUTUA NAZIONALE BCC

    • Incremento contribuzione aziendale pari a 0,04%  
    • Incremento contribuzione dipendente pari a 0,02%

    AZIONI SOCIALI

    • Le aziende agevolano sia la conoscenza che la fruizione di presidi e istituti a sostegno della famiglia e della genitorialità 

    • OBLIO ONCOLOGICO: lavoratrici e lavoratori guariti da  patologie oncologiche hanno  diritto a non fornire informazioni e a non subire indagini in merito alla pregressa condizione .

    • Le giornate di assenza per effettuare terapie salvavita, terapie per malattie oncologiche o per gravi patologie cronico degenerative, non sono computate  nel periodo di comporto

    • Nuova misura di sostegno alle famiglie delle/dei lavoratrici/lavoratori deceduti prematuramente

    PARTECIPAZIONE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

    Le parti studieranno l’evoluzione della normativa nazionale ed europea sulla partecipazione dei dipendenti alla vita delle imprese, attraverso una commissione ad hoc.

    CONTRASTO ALLA DESERTIFICAZIONE  BANCARIA

    Definito impegno a individuare misure  organizzative mirate, attraverso  l’organismo nazionale bilaterale e paritetico sull’impatto delle nuove tecnologie/digitalizzazione/I.A. nell’industria bancaria.

    BANCA DEL TEMPO SOLIDALE (BTS)

    Le aziende aggiungeranno il 30% al numero di ore che il lavoratore verserà volontariamente nella BTS

    OBBLIGO OMUNICAZIONE SECONDA ATTIVITA'

    • La/il lavoratrice/lavoratore che intenda prestare a terzi la propria opera fornirà  all’azienda in anticipo  le  informazioni utili per la valutazione di assenza di condizioni  ostative o limitative . 

  • Rubrica del lavoro

    Conguaglio prepensionamenti nel portale Prestazioni Esodo

    L'INPS ha pubblicato il 4 luglio 2024  il messaggio 2504/2024 con istruzioni riguardanti la gestione dei conguagli per le prestazioni di accompagnamento a pensione finanziate dai datori di lavoro. Le aziende che hanno utilizzato:

    •  gli assegni dei  fondi di solidarietà,
    •  isopensione o 
    • contratto di espansione possono verificare eventuali importi a debito o a credito tramite il "Portale Prestazioni esodo",

    a norma dell’articolo 1, comma 235, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativa agli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà  e dell’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, hanno infatti potuto chiedere che il finanziamento degli assegni di esodo a loro carico venisse ridotto di un importo calcolato in percentuale rispetto alla NASpI cui il lavoratore avrebbe avuto diritto , e della relativa contribuzione. 

    Gli importi delle citate riduzioni, riconosciuti per la durata prevista da ciascuna norma a titolo di “sconto” , sono stati ora oggetto di verifica e ricalcolo da parte dell'INPS.

    Inoltre il “Portale Prestazioni esodo” è stato implementato con nuove funzionalità per la richiesta o il rimborso ai datori di lavoro esodanti interessati dall’eventuale conguaglio, a debito o a credito, qualora l’importo complessivamente riconosciuto non coincida con quello teoricamente spettante.

    Vediamo di seguito alcune indicazioni, rimandando al testo del messaggio per i dettagli sui calcoli per ciascuna indennità.

    Conguaglio prepensionamenti istruzioni INPS

    Il messaggio di istruzioni precisa in particolare che:

    • i benefici legati agli assegni straordinari sono stati inizialmente calcolati teoricamente sulla base del valore massimo della NASpI. Successivamente, un ricalcolo ha stabilito il valore effettivo della NASpI, con il conguaglio risultante pubblicato sul portale.
    • Per i contratti di espansione attivabili fino alla fine del 2023, il conguaglio varia a seconda delle modalità di pagamento del prepensionamento (rateizzato, fideiussoria o anticipato).
    • I datori di lavoro che hanno optato per il pagamento anticipato in unica soluzione per isopensioni e contratti di espansione vedranno il conguaglio calcolato alla scadenza dell’ultimo esodato. Questo include l’assegno di accompagnamento definitivo oltre al valore della NASpI .

    Conguagli prepensionamenti: la comunicazione da INPS alle aziende

    Nel “Portale Prestazioni esodo” – “Sezione Pagamenti” > “Archivio Conguagli” – è  pubblicato il conguaglio relativo a ciascun datore di lavoro interessato alla riduzione , per la verifica per ogni lavoratore le riduzioni massime applicate sulle provviste mensili nel corso dell’erogazione dell’assegno e quelle teoricamente spettanti sia a titolo di prestazione che a titolo di contribuzione correlata.

    La pubblicazione del conguaglio viene comunicata al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite le caselle di posta elettronica dei referenti aziendali accreditati nel “Portale Prestazioni esodo”.

    Nel caso in cui il datore di lavoro non disponga più delle necessarie autorizzazioni per accedere al “Portale Prestazioni esodo” può richiedere una nuova autorizzazione trasmettendo il modello di abilitazione ai servizi telematici (mod.AA02) alla casella dedicata: [email protected].

    Il messaggio precisa che la medesima comunicazione viene inviata, per conoscenza, alla Struttura INPS territorialmente competente

  • Rubrica del lavoro

    Lavori usuranti: nuova funzione di controllo INPS

    L’INPS, con il messaggio interno 2422 del 28 giugno  2024   ha comunicato ai propri uffici la disponibilità di una nuova  funzione nelle procedure informatiche  in ambito previdenziale (WEBDOM) la quale consente di verificare la completezza della  documentazione  presente ai fini della richiesta di pensione anticipata da parte dei lavoratori.

    Si tratta in particolare dei dati obbligatori che i datori di lavoro sono tenuti a inviare al Ministero del lavoro tramite modello LAV.US telematico, con l'indicazione

    1. del periodo e
    2. del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti.

    entro il 31 marzo di ogni anno,   funzionale per l’istruttoria della richiesta di pensione anticipata. La nuova funzione consente la verifica immediata e incrociata con  il ministero .

     Giova ricordare che in caso di omissione è prevista una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro, che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.

    Si ricorda che la certificazione di svolgimento di lavori usuranti,  ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e dell’articolo 6 del decreto interministeriale 20 settembre 2011. è funzionale al pensionamento anticipato nei seguenti casi:

    •  pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, lett. d)-usuranti, 
    •  pensione di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 1, commi 147 e 148, lette. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.   

    Pensione lavori usuranti  requisiti  fino al 31.12.2024

    Hanno diritto alla pensione anticipata le seguenti categorie di lavoratori 

    1. Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e 
    2. lavoratori notturni  a turni per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno  o  per tutto l'anno lavorativo 

    PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024

    LAVORATORI DIPENDENTI

    LAVORATORI AUTONOMI

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    almeno 35 anni

    minimo 61 e 7 mesi

    97,6

    almeno 35 anni

    minimo 62 e 7 mesi

    98,6

    3 . Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:

    PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024

    LAVORATORI DIPENDENTI

    LAVORATORI AUTONOMI

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    almeno 35 anni

    minimo 63 e 7 mesi*

    99,6*

    almeno 35 anni

    minimo 64 e 7 mesi*

    100,6*

     4 . Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni da 72 a 77 all'anno

    PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024

    LAVORATORI DIPENDENTI

    LAVORATORI AUTONOMI

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    almeno 35 anni

    minimo 62 e 7 mesi

    98,6

    almeno 35 anni

    minimo 63 e 7 mesi

    99,6

  • Rubrica del lavoro

    Compensazione crediti INPS e INAIL: limiti e novità 2024

     Dopo le novità della legge di bilancio che ha confermato la compensazione orizzontale di  crediti fiscali   del contribuente, compresi quelli derivanti dal Superbonus edilizio, con i contributi previdenziali e premi INAIL,  il decreto legislativo 213 2023  di attuazione della delega fiscale  ha introdotto importanti  limiti operativi  per le compensazioni orizzontali in generale.

    Dal 1 luglio sono entrate in vigore le ulteriori novità previste dal Decreto Agevolazioni fiscali (D.L. 29 marzo 2024 numero 39).

    Con la circolare 16/E del 28 giugno 2024 l'Agenzia è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti  ( v. ultimo paragrafo)

    Compensazioni crediti INPS- INAIL 

    Con particolare riguardo ai crediti  INPS  a seguito delle modifiche all’articolo 17 del Dlgs 241/1997  la legge di bilancio 2024 prevede la possibilità di compensazione di qualsiasi importo  ma con termini differenziati  anche per le diverse categorie di datori di lavoro.

    Per tutti i datori di lavoro  NON AGRICOLI:  

    1. a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi contributivi  dai quali emerga il credito o  
    2. dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione,  se tardiva o  
    3. dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

    Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS  artigiani commercianti e  Gestione separata Inps:

    1.  a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale emerga il credito .

    ATTENZIONE Restano escluse le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata

    Per i datori di lavoro agricoli :  la compensazione è possibile a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.

    La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori Inail che può essere effettuata solo se il credito è certo, liquido ed esigibile e registrato negli archivi dell’istituto.

    Inoltre si ricorda che il dlgs 213 2023 prevede  dal mese di luglio 2024 le seguenti novità:

    •  è vietata la  compensazione con il modello F24 i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi  superiori a 100mila euro
    • i modelli  F24  con  compensazioni  di qualsiasi tipo di credito  che producano un risultato positivo devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell' agenzia " per effettuare questi versamenti per garantire un migliore controllo immediato da parte dell'amministrazione," escludendo quindi  la possibilità di servirsi dei servizi di 'home banking degli istituti di credito 
    • Sempre con riferimento ai  sostituti d’imposta , si ricorda anche che per  i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti  al 31 dicembre 2023 dal 2025   potranno sostituire il modello 770 con l’indicazione  dei dati sui compensi di lavoro dipendente o autonomo nel modello F24 mensile.

    Compensazione orizzontale:  per quali tributi 

    L'art 17 del d.lgs 241/1997 prevede  la possibilità di pagare le imposte  compensando tutti i tipi di tributi e contributi, nello specifico 

    • imposte sui redditi, addizionali e ritenute alla fonte e imposte riscosse mediante versamento diretto;
    • IVA;
    • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
    • IRAP;
    • imposta sulle transazioni finanziarie;
    • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
    • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
    • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
    • tasse sulle concessioni governative;
    • tasse scolastiche.

     Si segnala che le istruzioni dell'Agenzia hanno sempre confermato   in molti provvedimenti questa possibilità mentre  l'Inps, confortata da decisioni delle giurisprudenza di merito  ha spesso  respinto  la compensazione dei contributi previdenziali con crediti fiscali affermando   che il credito pòo non essere "certo" come richiede la norma.

    Gli enti previdenziali degli ordini professionali hanno scelto in maniera autonoma anche in collegamento con l'utilizzo del modello F24 

    Nel decreto 11 2023 è stato ulteriormente confermato che "la compensazione può avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi”, specificando espressamente che la disposizione si applica anche ai crediti da Superbonus.

    Compensazione crediti INPS e INAIL chiarimenti ADE

    Come anticipato,  dal 1° luglio 2024 sono entrate in  vigore nuove regole per la compensazione dei crediti INPS e INAIL nel modello F24. 

    La riforma delle compensazioni mira a contrastare l'uso di crediti fiscali inesistenti per ridurre i debiti previdenziali. 

    L'agenzia delle entrate nella circolare 16 E del 28  giugno precisa in particolare che

    • L’obbligo  di utilizzo dei canali , che agevola le procedure di controllo dell'Agenzia sussiste anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero” e  riguarda  sia quelle orizzontali (o “esterne”), che “verticali” (o “interne”), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail.
    • il decreto Agevolazioni  ha modificato l’articolo 37 del Dl n. 223/2006, introducendo il nuovo comma 49-quinquies. che esclude la possibilità di  compensazione “orizzontale” nei casi in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a 100mila euro.

     Dato che non è precluso  l’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail,  in caso di divieto per sforamento dei carichi iscritti a ruolo  non è consentito  utilizzare lo stesso modello f 24 per crediti Inps o Inail  che per i crediti erariali per i quali lo stesso divieto opererebbe. 

    Giova ricordare che l’estinzione dei debiti, o anche solo la riduzione dell’importo complessivo a un importo pari o inferiore a 100mila euro, comporta il ripristino della possibilità  di avvalersi della compensazione.

    La circolare precisa  comunque che con riguardo all’utilizzo dei crediti verso INPS e INAIL, l’articolo 1, comma 97, lettera a), della legge di bilancio 2024 – per effetto dell’inserimento dei nuovi commi 1-bis e 1-ter nell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 – ha introdotto ulteriori condizioni, le cui decorrenze e modalità applicative saranno definite, anche in maniera progressiva, con  ulteriori  provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell’INAIL