• Rubrica del lavoro

    Opzione Donna 2024: requisiti e condizioni

    Pubblicate dall'INPS nella circolare 59 del 3 maggio 2024 le istruzioni aggiornate per l'accesso al regime di pensionamento anticipato sperimentale  detto Opzione Donna,(articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4),  prorogato ancora una volta  con la legge di bilancio 2024 per le lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2023.

    Vediamo in sintesi le indicazioni INPS sui requisiti e le  condizioni di accesso ( già in vigore nel 2023)  e le modalità di domanda.

    Opzione donna 2024: requisiti anagrafici e contributivi

    Possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che,  entro il 31 dicembre 2023, abbiano:

    1. un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni
    2. un’età anagrafica di almeno 61 anni  e che, alla data della domanda, si trovino in una  delle condizioni di svantaggio specificate al paragrafo successivo 

    Per raggiungere il  requisito contributivo sono utili anche i periodi assicurativi maturati all’estero:

    •  in Paesi ai quali si applica la regolamentazione dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale (Stati dell’UE, Svizzera e Paesi SEE) e
    •  in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione internazionale  (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali e 
    •  nel Regno Unito (senza limitazioni temporali)

    ATTENZIONE Il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due  anni. Inoltre  per le lavoratrici licenziate da aziende in crisi (vedi paragrafo succ)  la riduzione  di due anni  si  applica anche in assenza di figli.

    Al requisito anagrafico non si applicano gli  adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, 78.

    Opzione donna: le categorie che hanno diritto di accesso

    Le lavoratrici, in possesso dei requisiti  sopra citati, possono accedere alla pensione " opzione donna SOLO se  si trovanno in una delle seguenti condizioni:

    1.  assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o  un parente o un affine di secondo grado convivente,  se i parenti di primo grado sono mancanti o  hanno  oltre  settanta anni  o sono affetti da patologie invalidanti 
    2.  hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per l’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
    3. sono lavoratrici dipendenti o licenziate  da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto ministeriale,  attivo a partire dal 1° gennaio 2024, e anche al momento della domanda ;

    ATTENZIONE :  per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente

    Le condizioni, per il personale appartenente al comparto scuola o a quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda

    Opzione donna2024 – calcolo e decorrenza

    La pensione anticipata c.d. opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema  contributivo (decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180).

    Per la decorrenza dei pagamenti di pensione si applicano le disposizioni in materia (c.d. finestra mobile) cioè  le lavoratrici  conseguono la pensione decorsi:

    • a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti per le lavoratrici dipendenti;
    • b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, per le lavoratrici autonome

     e comunque non  prima del 

    •  1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive , e 
    •  2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme  esclusive, 

    Mentre per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM  il trattamento pensionistici decorrono rispettivamente dal 1° settembre 2024 e dal 1° novembre 2024.

    Si ricorda che il trattamento pensionistico   può essere conseguito anche successivamente alla prima  decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti entro il  31 dicembre 2023

    Opzione donna 2024: come fare domanda

    Le domande di accesso alla pensione con il regime Opzione donna  possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

    1. direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”;  va quindi scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menù di sinistra, e occorre selezionare in sequenza: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.  Devono essere selezionati anche  il Fondo e la Gestione di liquidazione.
    2. utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti 
    3. chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

  • Rubrica del lavoro

    Avviso assistenza bambini oncologici: contributi 2024 a ETS

    E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale del MLPS 40 -2023  contenente l'avviso sui termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento  ad associazioni e fondazioni  che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e  sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. 

    La scadenza delle domande è fissata al 10 giugno 2024

    ATTENZIONE  Con le domande vanno inviati  i modelli allegati all'avviso i progetti di interventi di assistenza  per i quali si richiede il contributo, 

    Di seguito vediamo  i requisiti  dei progetti e  le modalità per fare domanda.

    Contributi ETS per assistenza bambini oncologici

    Il fondo finanziario era stato istituito dalla legge di bilancio 2019 e attuato  con D.M. n. 175 del 9 ottobre 2019, che ha definito  il regolamento consultabile sul portale istituzionale del Ministero al seguente link: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-socialeimprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica

    A partire dall'anno 2021 è stato previsto uno stanziamento a regime di cinque milioni di euro  annui per il Fondo  bambini oncologici. Con il decreto legge 213 2023 il fondo è stato aumentato di 400 milioni.

    Possono accedere alle risorse:

    •   Enti del terzo Settore 
    • costituiti in forma di associazione o Fondazione 
    • che svolgono, in conformità alle proprie finalità statutarie, attività di assistenza  psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

    Per la realizzazione dei progetti  possono essere attivate forme di collaborazione  tra le associazioni ed enti pubblici o privati 

     I progetti finanziabili con il fondo di cui all’articolo 1 devono prevedere lo svolgimento di una o  più delle seguenti azioni:

    • a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;
    • b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;
    • c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;
    • d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;
    • e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;
    • f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;
    • g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;
    • h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.

     I progetti finanziati non possono avere una durata inferiore a 12 mesi e superiore a 18 mesi.

    Contributi importo e modalità domanda

    Il finanziamento ministeriale complessivo richiesto per ciascun progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore ad € 251.770,00 né superiore ad € 1.007.080,00 nel rispetto dei limite minimo del 5% e del limite massimo del 20% delle risorse annualmente disponibili sul fondo.

    Eventuali ulteriori risorse finanziarie, che dovessero intervenire nel corrente anno, saranno utilizzate, fino al loro esaurimento, attraverso lo scorrimento della graduatoria finale.

    I soggetti beneficiari devono presentare domanda di ammissione al finanziamento compilando i modelli allegati al decreto :

    – Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);

    – Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);

    – Modello A2 (Dichiarazione di collaborazione);

    – Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);

    – Modello B1 (Esperienza pregressa e specifica);

    – Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);

    – Modello D (Scheda di progetto);

    – Modello E (Piano finanziario).

    La domanda deve essere trasmessa in formato PDF, WORD ed EXCEL, in un unico file zip., all’indirizzo di posta elettronica certificata  [email protected], entro e non oltre le ore 12.00 del 10 giugno 2024

    e dovrà riportare nell’oggetto della mail la dicitura: “AVVISO  N.1/2024 FONDO BAMBINI ONCOLOGICI.DOMANDA DI FINANZIAMENTO ”.    Nel testo della mail dovrà essere riportata la denominazione sociale del mittente (nel caso di partenariato, comprensiva dell’elencazione di tutti i componenti), completa di indirizzo mail.

    Contributi ETS per progetti assistenza: richieste di chiarimenti 

    Gli enti interessati, fino a 10 giorni prima della scadenza del termine, quindi netro  il 31 maggio 2024  potranno formulare quesiti esclusivamente tramite Pec da inviarsi all’indirizzo [email protected] riportando come oggetto: “AVVISO n.1/2024 – QUESITO”. Non saranno prese in considerazione e-mail di provenienza incerta, che riportino un oggetto diverso da quello indicato ovvero che contengano quesiti relativi al merito delle attività progettuali.

     Il  Ministero risponderà via PEC all’indirizzo del mittente entro 7 giorni e  le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro all'indirizzo 

    https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-

    on/Volontariato/Pagine/Fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica.aspx

  • Rubrica del lavoro

    Lavori usuranti: comunicazione entro il 2 aprile 2024

    La scadenza per la compilazione e invio del modello “LAV_US” con riferimento alle attività lavorative usuranti  svolte nell’anno che l'anno scorso era stata prorogata al 17 aprile  torna quest'anno alla data ordinaria del 31 marzo ma per le festività di Pasqua slitta al 2 aprile 2024

    Ricordiamo di seguito in sintesi gli aspetti principali dell'adempimento, che viene richiesto ai fini di monitoraggio.

    Comunicazione obbligatoria lavori usuranti: come fare

    L'adempimento è previsto del D.M. 20/9/2011, che ha introdotto la possibilità di accesso anticipato alla pensione per quei lavoratori che sono:

    • addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti  c.d. usuranti (art. 2, comma 5, decreto legislativo 67/2011); 
    • addetti a  un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena” o
    •  addetti all’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici
    •  conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

    Con l'articolo 5, impone al datore di lavoro  l'invio di una comunicazione con l'indicazione  del periodo e  del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti nell'anno precedente.

    Comunicazione lavoro notturno

    • In caso di lavoro notturno, la comunicazione deve indicare anche , per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno 
    • in riferimento al lavoro notturno a turni,  se effettuato  per l'intero anno ed in via esclusiva, la comunicazione è dovuta solo in caso di effettuazione di un o minimo di 64 giornate. 
    • Invece per il semplice lavoro notturno ( ex art. 1, comma 1, lett b, n. 2, del D.Lgs. 67/2011), la comunicazione  e dovuta solo  per lo svolgimento di  almeno 3 ore giornaliere nell'arco dell'interno anno. 

    Comunicazione lavori usuranti: scadenza

    L'obbligo viene assolto    normalmente entro il 31 Marzo di ogni anno, tramite la compilazione del Modello LAV_US direttamente sul sito  di Servizi per il lavoro  del Ministero (https://www.servizi.lavoro.gov.it/modulolavus/). Qualora il soggetto che effettua l'invio non sia  in possesso delle credenziali d'accesso dovrà procedere dapprima con la registrazione, aspettare l'esito del Ministero, e successivamente iniziare la compilazione.

    Come detto,  cadendo quest'anno la festività di Pasqua  il 31 marzo e il Lunedi dell'Angelo il 1 aprile i termine è fissato al 2 aprile 2024.

    Il Modello può essere presentato da

    • datore di lavoro, 
    • azienda utilizzatrice in caso di lavoratori somministrati, o da
    •  intermediari abilitati ( consulenti o associazioni datoriali).

    Il Modello LAV_US si compone di tre parti principali:

    1. Sezione Datore di Lavoro, si indicano i riferimenti dell'azienda che svolge lavori faticosi o pesanti, insieme anche alla matricola e i codici di inquadramento INPS, Codice Cliente attribuito dall'INAIL, eventuale iscrizione ad alti enti e alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane;
    2. Sezione elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, nella quale vanno indicate tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge attività usuranti, i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati in tali attività e il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto;
    3. Sezione dati di invio, compilata automaticamente dal sistema, in cui sono presenti i dati di chi ha compilato il modello, azienda o intermediario.

    Comunicazione lavori usuranti: le sanzioni 

    Il mancato invio del Modello LAV_US solo per i casi di lavoro notturno  oltre i limiti sopraesposti e per  linea catena comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.

    Comunicazione lavori usuranti: FAQ

    Il Ministero del lavoro, nella sezione URP ON LINE, ha pubblicato alcune FAQ

    In particolare viene chiarito ad esempio che 

    1. in caso di lavoro in somministrazione,  sono obbligate all'invio del modello  le imprese utilizzatrici, senza distinzione dagli altri lavoratori.
    2. Inoltre si specifica che le comunicazioni vanno fatte per tutti i lavoratori a prescindere da fatto che abbiano maturato i  requisiti necessari per l’accesso anticipato alla pensione.
    3.  in caso di fusione tra due aziende con  estinzione dell’incorporata, l’obbligo di invio  è in capo all’azienda incorporante.

  • Rubrica del lavoro

    Assunzione badanti: nuovo sgravio per anziani non autosufficienti

    E' stata inserita in extremis nella versione ufficiale del Decreto PNRR pubblicato il 2 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale (DL N. 19 2024)  una norma che introduce una nuova agevolazione per le famiglie con anziani non autosufficienti anticipando   parte del piano complessivo contenuto nella legge delega 33 2023 e in fase di attuazione anche con il decreto legislativo in corso di approvazione.

    La misura  si propone di 

    1. favorire  la regolarizzazione delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti
    2. contribuire  ai costi a carico delle famiglie  attraverso un esonero contributivo   per assunzioni  a tempo indeterminato con mansioni di assistente  familiare a soggetti  anziani ultraottantenni.

    A questo fine sono stanziati oltre 130 milioni di euro fino al 2028 a valere sul Fondo del programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.

     Inps gestirà le procedure e accetterà  le domande fino a esaurimento delle risorse.

    Esonero contributivo assistenza anziani non autosufficienti : requisiti e durata

    La data di decorrenza della nuova agevolazione sarà comunicato dall'INPS  e dovrebbe essere in vigore fino alla fine del 2025..

    I requisiti  per l'esonero sono i seguenti 

    1. i soggetti assistiti devono avere almeno ottanta anni, e
    2. essere   titolari dell’indennità di accompagnamento, di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980.

    Il datore di lavoro che effettua l'assunzione dovrà avere un ISEE sociosanitario non superiore a 6mila euro.

    L'esonero contributivo sarà pari al 100%  dei contributi previdenziali e assicurativi   a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e  

    applicato su base trimestrale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

    ATTENZIONE  Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro  domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani  da meno di sei mesi.

    E' possibile anche l' assunzione di parenti o affini, purché il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.(Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali) .

  • Rubrica del lavoro

    Spesa online: il CCNL per gli shopper

    E'stato firmato  il 19 febbrario dall'associazione di imprese  Assogrocery e le organizzazioni sindacali  NIdiL CGIL FeLSA CISL e UILTemp  un accordo che  fornisce iun quadro di tutele  sia ecnomiche che contrattuali per i collaboratori  che  grazie all'ausilio di piattaforme digitali  delle aziende committenti preparano e consegnano la spesa a domicilio dei clienti

    Questo tipo di accordo, il primo in ambito nazionale  è previsto dal Jobs act (articolo 2, comma 2, Dlgs 81/2015)  per le collaborazioni etero-organizzate,  e consente di  escludere  in caso di contenzioso l' applicazione della normativa  sul lavoro dipendente.  

    Le organizzazioni sindacali spiegano che “L’intesa sottoscritta, in via sperimentale, mira a regolamentare l’attività di collaboratori e collaboratrici, cosiddetti shopper, nelle imprese che offrono un servizio di spesa online attraverso l’ausilio di piattaforme digitali (e-grocery)  L’accordo, quindi, rappresenta una grande novità nel settore.

    CCNL collaboratori shopper online: cosa prevede

    L’intesa si rivolge a chi lavora nel settore con contratti di collaborazione coordinata e prevede che i lavoratori mantengano una certa autonomia potendo  decidere se e quando lavorare e revocare anche la disponibilità data .

    Dal punto di vista economico è previsto il riconoscimento di:

    •  compensi che andranno dai 12,50 euro nel 2024 ai 13,50 euro nel 2026 per ogni incarico (della durata convenzionale di un’ora); 
    • un’indennità di disponibilità di 1,30 euro l’ora che consentirà di vedere finalmente riconosciuto economicamente il tempo di attesa mantenendo la libertà di accettare gli incarichi; 
    • incarichi minimi garantiti  per il  75% del tempo di disponibilità; 
    • maggiorazioni  retributive per la domenica e i festivi;

    Dal punto di vista dei diritti sindacali: assemblea, rappresentanza sindacale, bacheca elettronica; trasparenza e non discriminazione di eventuali sistemi di valutazione con la previsione di incontri specifici per condividere il funzionamento dell’algoritmo;

    Contrattualmente inoltre  sono  presenti :

    1. tutela della malattia  con possibilità di  sospensione della posizione (account)  e ’indennità giornaliera per eventi specifici (ricovero ospedaliero, patologie oncologiche o ingravescenti con prognosi superiore a 15 giorni), pari alla media dei compensi giornalieri percepiti nei sei mesi precedenti, fino a un massimo di mille euro;   oltre che tutela economica per i primi due giorni di malattia 
    2. Tutela della maternità:  indennizzo economico  perchi ha svolto piu di 500 incarichi , di 1.500 euro, e sospensione dell’account 
    3.  copertura INAIL  con formazione  ad hoc,  tutela degli infortuni e possibilità di eleggere rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

    Nei prossimi giorni si svolgeranno le assemblee con le lavoratrici e i lavoratori che dovranno esprimersi, entro l’8 marzo, sull’ipotesi di accordo 

  • Rubrica del lavoro

    Pensioni marzo 2024: pagamento e nuovo regime fiscale

    Con il messaggio 755/2024  INPS ha comunicato che le novità sull'IRPEF introdotte dal decreto 216 2023  verranno  applicate sulle prestazioni dell'istituto a partire da  marzo 2024 .

     In particolare si ricorda che gli scaglioni di reddito  con le relative aliquote ai fini dell'applicazione dell' Irpef  a partire dal 2024 sono passate da 4 a 3 e sono dunque  le seguenti :

    1. 23% per i redditi fino a 28.000 euro, 
    2.  35% fra 28.000 e 50.000 euro e i
    3. 43% oltre 50.000 euro annui.

    Inoltre :

    • è stata innalzata da 1.880 a 1.955 euro la detrazione   spettante fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (tra cui gli assegni derivanti da esodo anticipato, isopensione, APE Sociale ), calcolata sul reddito complessivo del beneficiario
    •  il trattamento integrativo (Tir)   sui trattamenti di accompagnamento a pensione (Ape sociale e  assegni  di esodo)  spetta solamente quanto l’imposta lorda supera  la detrazione di lavoro dipendente, con un correttivo di euro 75 , da rapportare al periodo di lavoro nell’anno.

    Il messaggio precisa infine che le novità non riguardano  gli assegni straordinari dei Fondi settore credito e credito cooperativo 

    L'applicazione sugli assegni relativi al  mese di marzo comprende anche  conguaglio delle differenze rispetto alla precedente tassazione applicata nei primi due mesi dell’anno con una specifica annotazione.«da questa mensilità la tassazione viene applicata sulla base degli scaglioni IRPEF del decreto legislativo 216/2023». 

    Pensioni marzo 2024 data di pagamento e altre novità nel cedolino

    L'istituto ha informato  inoltre con il consueto comunicato mensile sul cedolino di pensione che per gli assegni di marzo 2024 il pagamento avverrà con valuta 1° marzo.

    Con riguardo alle trattenute fiscali ( conguaglio di fine anno 2023, addizionali regionali e comunali)   Inps precisa  che se nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenutein misura inferiore a quanto dovuto,   le differenze a debito  sono state recuperate sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, e in caso ciò non sia stato sufficiente  per il recupero totale, si proseguirà con le trattenute sui ratei mensili successivi, fino all’estinzione del debito.

    Solo per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, e con conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre.

    Anche sul rateo di marzo, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023 (in 11 rate, da gennaio a novembre ) e le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2024.

    Infine si ricorda che invece :

    • le prestazioni di invalidità civile, 
    • le pensioni o gli assegni sociali,
    •  le prestazioni  con particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo)

     non subiscono trattenute fiscali.

  • Rubrica del lavoro

    Professione osteopata: definito il corso di laurea

    Si avvicina  l'attuazione completa della disciplina per  professione sanitaria di osteopata.  E' stato pubblicato  in Gazzetta ufficiale il 16 febbraio scorso il decreto di definizione dell'ordinamento didattico del corso di laurea per la  formazione universitaria in osteopatia.

     In particolare vengono aggiornati gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT/4), come richiesto dalla legge delega dell' 11 gennaio 2018, n. 3 Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

    La pubblicazione  del Decreto interministeriale 1563 firmato il 1.2 .2024  arriva, finalmente, con buon margine rispetto all'ennesima   proroga prevista nedecreto Milleproroghe  n. 198  2022  che dava tempo fino  al 30 giugno 2024.

     La definizione  della professione nel decreto  chiarisce che:  Nell’ambito della professione sanitaria dell’osteopata, il laureato è quel professionista sanitario che svolge interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico». 

    Si specifica inoltre che chi conseguirà il titolo pianifica i trattamenti " selezionando approcci e tecniche esclusivamente manuali, non invasive, ed esterne, adeguate al paziente», eseguendole «in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente», valutandone «gli esiti».

    La parola passa ora direttamente agli atenei che possono avviare i corsi di laurea   seguendo i piani formativi specificati nel decreto  contestualmente necessario anche un ultimo decreto  in tema di equipollenze  con  la formazione attualmente erogata  ai fini dell’iscrizione all’Albo degli osteopati.

    Sciomachen, presidente del Registro degli osteopati d’Italia, l’associazione di riferimento,  ricorda comunque che attualmente formazione dei circa 12mila osteopati italiani è stata fornita da scuole private  in ossequio agli standard internazionali (Oms, norma Cen). Potrebbero essere necessari anche eventualmente percorsi integrativi.

    Da segnalare anche la mancata definizione, ad oggi,  del percorso formativo  e il profilo riguardante i chiropratici 

    Osteopata: profilo e attività professionale

    Si ricorda che era stato  pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 233 del 29 settembre 2021 il decreto di recepimento  dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata, che ha definito 

    • le caratteristiche generali della  figura e del profilo dell’osteopata, gli ambiti di attività e competenza e il contesto operativo. In particolare, si definisce il campo di intervento del professionista abilitato,
    •  le attività di valutazione e  le modalità operative del trattamento osteopatico
    •  le strutture ove si svolge l’attività professionale. 

    L'accordo prevede  appunto per l'accesso alla professione un diploma di laurea triennale.

    Per l'attuazione effettiva della legge si ricorda che manca anche l’accordo della Conferenza Stato-regioni su

    • criteri di valutazione dell’esperienza professionale  e 
    • dei titoli pregressi  ai fini dell'equipollenza rispetto alla nuova laurea in osteopatia in corso di definizione.

     Si deve attendere ancora dunque,  dopo molti anni di attività sempre piu diffusa e di successi terapeutici ,  che  l'osteopatia entri   a  pieno titolo nella medicina ufficiale , con standard formativi prestabiliti a livello professionale e l'inserimento della professione nell'elenco ministeriale. 

    La novità ha anche risvolti fiscali in quanto  solo tale riconoscimento consente  l detrazione delle spese per prestazioni di osteopatia dalla dichiarazione dei redditi . 

    Infatti solo le spese per prestazioni  effettuate da professionisti sanitari che rientrano nell'elenco del ministero della Salute  sono detraibili  (VEDI qui) , a meno che non operino in strutture con determinate caratteristiche (era uno dei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 dell'Agenzia delle Entrate).

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