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Assicurazione INAIL casalinghe entro il 31 gennaio: novità
Il 31 gennaio 2024 scade il termine per effettuare il pagamento dell’importo annuale della polizza obbligatoria dell’assicurazione contro gli infortuni domestici ( cd."assicurazione casalinghe").
INAIL ha comunicato in questi giorni alcune novità sulle modalità di pagamento a partire dal 2024 .
Rivediamo in sintesi come funziona
Chi ha l'obbligo di assicurazione infortuni nel lavoro domestico
Si ricorda che sono tenuti ad assicurarsi coloro che lavorano solo in casa o che comunque non sono coperti da altre polizze assicurative INAIL , e in particolare:
chi ha un’età compresa tra i 18 e 67 anni compiuti e:
- svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
- non è legato da vincoli di subordinazione
- presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.
- studenti domiciliati in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
- titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
- cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- lavoratori in mobilità, lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione
- soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato), per i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Dato che il premio assicurativo non è frazionabile la quota va versata per intero,
ATTENZIONE L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.).
Non è compreso nella polizza l’infortunio in itinere.
Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).
E’ escluso dall’obbligo assicurativo per :
- il lavoratore socialmente utile (Lsu)
- titolare di una borsa lavoro l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
- il lavoratore part time
- il religioso.
Come si paga l'assicurazione INAIL – per chi è gratuita
Il pagamento del premio per l'assicurazione "casalinghe", pari a 24 euro, deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno e decorre dal 1 gennaio.
Se, invece, il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio l’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.
Per coloro che contemporaneamente:
- hanno un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui e
- fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui
il pagamento del premio è a carico dello Stato.
Per la determinazione del possesso dei requisiti reddituali, si fa riferimento unicamente al reddito loro ai fini Irpef percepito/dichiarato, non rilevando in alcun modo l’eventuale attestazione ISEE in possesso dell’assicurato.
Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, pari all’equivalente del premio (24,00 euro).
Il bollettino precompilato per il pagamento viene inviato a chi è già assicurato e puo essere utilizzato in ufficio postale, sportelli bancari, tabaccai aderenti ai circuiti PagoPA.
In assenza del bollettino prestampato i riferimenti per il pagamento sono i seguenti:
- conto corrente bancario con codice IT85O0760103200000067605006 intestato a “Inail Direzione Centrale P.B.C. – pago PA – P.le G. Pastore 6- 00144 Roma".
ATTENZIONE
Per l’assicurazione con premio a carico dello Stato l’iscrizione va fatta ogni anno perché non è più prevista la modalità automatica di rinnovo.
Va utilizzato il servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.
Assicurazione INAIL casalinghe Novità 2024
A partire da quest’anno, tutti gli Avvisi PagoPA, sia per la prima iscrizione che per il rinnovo sono di tipo cd. “incrementale”.
Di conseguenza, in caso di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza riportato sull’Avviso, l’importo da pagare sarà aggiornato con la somma aggiuntiva, calcolata automaticamente dal sistema in base ai giorni di ritardo (12 euro in caso di versamento entro i 60 giorni dal termine e 24 euro in caso di pagamento effettuato oltre i 60 giorni).
Chi possiede i requisiti di legge ma non si assicura è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo aggiuntivo, comunque, non superiore all’equivalente del premio (24,00 euro).
Le prestazioni dell'assicurazione lavoro domestico
Inail prevede per gli assicurati a decorrere dal 1° gennaio 2019:
- rendita diretta per inabilità permanente, se dall’infortunio sia derivata un’inabilità permanente pari o superiore al 16%
- prestazione una tantum di importo pari a euro 300 qualora l'inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15%
- assegno per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita
- rendita ai superstiti, assegno funerario e beneficio “una tantum” in caso di morte dell’assicurato.
Le prestazioni economiche non soggette a tassazione Irpef
Sono a disposizione degli assicurati Contact center, associazioni delle casalinghe e sedi Inail per eventuali dubbi su aspetti normativi e procedurali.
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Omaggi natalizi ai dipendenti: le regole per la deducibilità
In vista del Natale riepiloghiamo la disciplina degli omaggi ai dipendenti che non possono essere considerati spese di rappresentanza ma sono deducibili.
Quindi, purché non si rientri nelle previsioni dell’articolo 100 del T.U.I.R. che prevede limiti di deducibilità per spese sostenute in favore dei dipendenti con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, etc…, (cc.dd. oneri di utilità sociale) le liberalità in favore dei dipendenti sono senz’altro deducibili dal reddito d’impresa.
Esiste tuttavia l’altro lato della medaglia, ovvero l’imponibilità in capo al dipendente dell’arricchimento provocato dalla liberalità del datore di lavoro.Poiché, a norma del TUIR costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme ed i valori in genere che il lavoratore percepisce, anche a titolo di liberalità, non vi è dubbio che gli omaggi concorrano, in linea di principio, alla formazione del reddito del dipendente.
Unica eccezione utile è l’esenzione fiscale per i beni ceduti ed i servizi prestati gratuitamente in favore dei dipendenti che ordinariamente hanno il limite di euro 258,23 per periodo di imposta (articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR)
Recentemente l'importo della soglia di esenzione è cambiato più volte per dare un sostegno alle famiglie a seguito della crisi e impennata dell'inflazione.
Ricordiamo in particolare che per il 2023
- per i dipendenti con figli a carico , in deroga a quanto previsto dal TUIR , è fissato a 3mila euro il valore limite dei beni ceduti e dei servizi prestati, comprensivo delle le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, e dell'energia elettrica e del gas naturale.
- Per i lavoratori senza figli resta valido il valore di 258, 23 euro.
Da notare che anche per il 2024 sono in preparazione novità la bozza di legge di bilancio attualmente in preparazione porta i limiti a 1000 euro per la generalità dei dipendenti e a 2000 euro quella per i lavoratori con figli
In ogni caso
- se la soglia viene superata, l’intera somma diventa imponibile in capo al lavoratore, non solo l’eccedenza;
- si tiene conto, ai fini del superamento della soglia, di tutti i beni ed i servizi offerti a titolo gratuito (purché non rientranti nelle previsioni dell’articolo 100 del T.U.I.R.) durante tutto il periodo d’imposta in favore del singolo dipendente, nonché del suo coniuge e dei suoi familiari.
Pertanto, un cesto natalizio del valore, ad esempio, di 100 euro può senz’altro essere regalato a tutti i dipendenti, e costituisce un costo deducibile per l’impresa senza essere imponibile per il dipendente.
Un omaggio, invece, di valore superiore alle soglie sopracitate resta deducibile per l’impresa, ma deve essere imputato al dipendente come fringe benefit per il suo intero valore. -
NASPI: scadenza comunicazione reddito presunto 2024
Per i disoccupati che stanno fruendo delle prestazioni di disoccupazione NASpI Inps ricorda con il messaggio 4361 del 5 dicembre 2023 che
- per i percettori che hanno dichiarato per il 2023 un reddito diverso da “zero”, è necessario comunicare entro il 31 gennaio 2024 anche il reddito presunto riferito all’anno 2024. ATTENZIONE : l'obbligo permane anche con reddito presunto 2024 pari a 0 e in assenza di comunicazione l’erogazione della prestazione NASpI verrà sospesa.
- per i i soggetti che abbiano invece comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a “zero” l’erogazione della prestazione non verrà sospesa, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024 nel caso in cui prevedano di produrre per l’anno 2024 un reddito diverso da “zero”.
Per la disciplina dell’attività lavorativa in corso di prestazione NASpI le istruzioni integrali sono state fornite con la circolare n. 94 del 12 maggio 2015, paragrafo 2.10.
Qui il modello di comunicazione NASPI.COM
Assistenza virtuale per NASPI
Sulla tematica NASpI si ricorda che è disponibile sul sito INPS, con accesso anche senza SPID un servizio di assistenza virtuale via CHAT per i dubbi piu comuni sul tema.
L’Assistente virtuale è disponibile 7 giorni su 7 ed è accessibile sul sito www.inps.it / Inps Comunica, selezionando, successivamente la voce Prestazioni nelle pagine relative:
• alla NASpI: indennità mensile di disoccupazione (Home / Prestazioni e Servizi / Prestazioni / NASpI: indennità mensile di disoccupazione)
• alla NASpI anticipata (Home / Prestazioni e servizi / Prestazioni / NASpI anticipata: indennità di disoccupazione erogata in unica soluzione (per lavoratori licenziati dal 1° maggio 2015)
• alle FAQ in materia (Home / Prestazioni e servizi / FAQ / NASpI).
Inoltre, nell’area personale MYINPS del portale dell’Istituto, cui si accede invece con le credenziali SPID, rimane operativo anche l’Assistente virtuale, attivo tutti i giorni per 24 ore che indirizza in tempo reale gli utenti, tramite appositi link, alle schede informative e a quelle di servizio di maggior utilizzo pubblicate nel portale e alle informazioni personalizzate, come ad esempio quelle relative allo stato di lavorazione delle domande presentate o ai pagamenti disposti dall'Istituto.
In Myinps è possibile ottenere anche anche il link al servizio di prenotazione di un accesso presso gli sportelli di Sede dell’Istituto.
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Protezione delle donne con il lavoro: l’impegno dei CDL
E' stato firmato il 22 Novembre 2023 alla vigilia della Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne un protocollo di collaborazione tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e la Fondazione Doppia difesa Onlus attiva da anni in questo campo, per attivare in sinergia azioni e strategie che diano alle donne vittime di violenza opportunità formative e lavorative.
Il documento individua nella formazione e nell'inserimento al lavoro delle donne vittime di violenza strumenti di primaria utilità per la loro tutela, come ha affermato nella presentazione l'avvocato Giulia Bongiorno, tra le fondatrici della Onlus.
I contenuti del protocollo CDL – Fondazione Doppia difesa per la tutela delle donne
Il protocollo afferma in primo luogo che " ogni forma di violenza sulle donne, inclusa quella domestica, rappresenta una grave violazione dei diritti umani: libertà, dignità, integrità fisica e psichica. Secondo i dati Istat, nel 2022 in quasi il 90% dei casi l’autore della violenza è stato un soggetto con cui la vittima aveva, o aveva avuto, una relazione sentimentale o al quale era legata da uno stretto rapporto di parentela. Nel 55% dei casi gli autori sono stati mariti, conviventi o attuali partner.
Le donne vittime di violenza vivono nella paura, dominate da un senso di impotenza: la loro vita è a rischio proprio dove dovrebbero sentirsi al sicuro, in casa, quella casa dalla quale troppo spesso non riescono ad allontanarsi perché – soprattutto se non sono inserite nel mondo del lavoro – non riescono a immaginare un futuro diverso per sé stesse e per i loro figli. C’è infatti una costante, nei casi di violenza: molte donne picchiate, vessate, minacciate non hanno materialmente i mezzi per vivere fuori dalle mura domestiche. Si tratta di donne che spesso hanno dedicato gli anni migliori all’accudimento di figli e mariti/compagni e alla cura della casa, oppure di donne anche molto giovani che per svariate ragioni non hanno avuto opportunità di formazione e lavoro"
A margine dell'incontro per la firma del documento la 'presidente della Fondazione Doppia Difesa Michelle Hunziker ha spiegato : “Troppe volte ci siamo sentite dire dalle donne vittime di violenza: “E se vado via di casa come faccio a mantenermi e a provvedere ai miei figli?” Dunque “L’indipendenza economica è sempre il primo passo verso la libertà, altrimenti il rischio è di mettere la propria vita nelle mani di qualcun altro e di non riuscire più a riprendersela. Siamo felici di questa Intesa che speriamo possa dare un aiuto concreto a tante donne”.
In effetti dalla ricerca svolta dall’Ufficio Studi dei Consulenti del Lavoro "Report : favorire l'inclusione occupazionele per contrastare la violenza sulle donne ", emerge che delle 15.559 donne che nel 2020 hanno iniziato un percorso personalizzato di uscita dalla violenza, solo il 35,5% era occupato stabilmente, mentre il 48,7% risultava non autonomo dal punto di vista economico. Inoltre, nel 2022 erano circa 6.773.000 le donne che non lavoravano, comprese in un range di età tra i 25 e i 64 anni, pari al 42,7% del totale della popolazione femminile residente in Italia.
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Disparità uomo-donna 2023 nei settori lavorativi: il decreto per il 2024
È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale n. 365 del 20 novembre 2023 con il quale il Ministero del lavoro con il Ministero dell’Economia, individuano i settori e le professioni caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo-donna, utile ai fini delle assunzioni agevolate previste dell'art 4 commi8-11 dalla legge Fornero 92 2012.
I settori e le professioni individuatii sulla base dei dati Istat, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la media annua sono elencati nelle tabelle A e B allegate al Decreto.
Per questi settori si applicano le agevolazioni definite dall'art . 4 commi 8-11 ovvero lo sgravio contributivo pari al 50% dei contributi a carico dell'azienda per un anno (cfr. circ. INPS n. 111/2013). La legge di bilancio 2021 ha ampliato questo esonero portandolo a 100% dei contributi per le assunzioni nel 2021 e 2022.
Sono agevolate in particolare le seguenti categorie:
- – donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi (comma 8);
- – donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (comma 11);
- – donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (comma 11);
- – donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (comma 11).
Per il requisito dell'occupazione in un settore con accentuata disparità di genere, quindi, ogni anno viene emanato il decreto interministeriale Lavoro-Economia che evidenzia appunto i dati aggiornati sui settori e le professioni Le informazioni sono elaborate dall'Istat sui dati rilevati nell'anno precedente, considerando rilevante la disparità che supera almeno del 25% il tasso medio.
Decreto disparità uomo-donna per assunzioni 2023
Per le assunzioni effettuate nel 2023 è in vigore il decreto interministeriale n. 327 2022 . Il tasso medio individuato dall'ISTAT era pari al 9,5%
Tabella disparità di genere per assunzioni 2024
Per le assunzioni da effettuare nel 2024 i dati degli assunti nel 2022 nei diversi settori sono riassunti nella tabella seguente.(Tabella A )
Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l'anno 2022 in misura pari al 9,8%.
La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari al 12,2%.
I settori che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati. Le agevolazioni alle assunzioni si applicano quindi a tutti i settori sottoelencati
Allegati:Sezioni Ateco 2007
Maschi
Femmine
Totale
% Maschi
% Femmine
Tasso di disparità
Agricoltura
Agricoltura
353
131
484
27,0
27,0
45,9
Industria
Costruzioni
934
90
1.024
91,2
8,8
82,4
Ind. estrattiva
25
3
29
88,1
11,9
76,1
Acqua e gestione rifiuti
196
42
238
82,2
17,8
64,4
Ind. energetica
80
31
112
72,1
27,9
44,2
Ind. manifatturiera
2.752
1.081
3.832
71,8
28,2
43,6
Servizi
Trasporto e magazzinaggio
825
226
1.050
78,5
21,5
57
Informazione e comunicazione
386
180
566
68,2
31,8
36,5
Servizi generali della PA
744
394
1.137
65,4
34,6
30,8
Totale
9.946
8.178
18.123
54,9
45,1
9,8
Il decreto citato riporta anche nella Tabella B l'elenco delle professioni con tasso di disparità piu elevato, tra cui si segnalano:
- conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento,
- artigiani e operai metalmeccanici specializzati e
- installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche,
- artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
- agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia.
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Fringe benefit e bonus benzina 2023: le regole per i conguagli
Inps ha pubblicato il messaggio 3884 del 6 novembre 2023 con cui fornisce le istruzioni dettagliate relative ai conguagli contributivi per i casi in cui valore e le somme relative ai fringe benefit annui ai lavoratori dipendenti risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023 , che è stato oggetto di importanti novità normative,
L'istituto ricorda che la disciplina generale prevede che in caso di eccedenza rispetto alle soglie di esenzione fissate dall'art 51 comma 3 TUIR.
- il datore di lavoro provvede ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo dei beni e servizi erogati ai propri dipendenti e non solo la quota eccedente.
- per la determinazione dei limiti citati si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Per il periodo di imposta 2023 la disciplina è stata modificata dal decreto-legge n. 48 2023 comma 1 articolo 40, che ha fissato il limite massimo di esenzione ai lavoratori dipendenti con figli, a 3mila euro, includendo nella deroga al regime generale le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.
Va anche tenuto conto invece che i buoni benzina rientranti ex articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, fino a 200 euro sono esenti fiscalmente in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, ma , se eccedenti
- la soglia di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, o
- la soglia di 258,23 euro per i lavoratori dipendenti senza figli
sono assoggettati a contribuzione previdenziale.
Di contro, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita nella capienza degli altri benefit (resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.
L'istituto ricorda che la stessa disciplina è applicabile qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato (in tutto o in parte) con i fringe benefit.
Il messaggio specifica quindi le modalità per le diverse categorie di datori di lavoro.
Fringe benefit conguaglio nella sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens
I datori di lavoro potranno procedere:
- secondo le modalità standard, ossia con dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.
- con utilizzo della sezione relativa alle variabili retributive esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2023. In particolare si potranno utilizzare le variabili:
- FRIBEN: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all’importo del fringe benefit per la medesima mensilità di competenza.
- FRBDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza massimale.
- FRBMAS: da utilizzare per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, nell’imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. A titolo esemplificativo, se viene ridotto l’imponibile di un importo pari a “X” nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze successive, ove sia presente l’eccedenza massimale, parte di questa, fino a un importo pari a “X”, dovrà essere riportata nell’imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine, l’Istituto effettuerà verifiche e controlli successivi.
Fringe benefits: esposizione dei dati nella sezione “PosAgri”
Per la sez “Posagri”, non sono previste operazioni di conguaglio di fine anno ma per consentire analoghi effetti sulla posizione contributiva dei datori di lavoro che assumono manodopera agricola assoggettata a contribuzione agricola unificata, il messaggio fornisce le specifiche istruzioni
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Albo autotrasportatori : quote 2024 confermate
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera 11 ottobre 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2024 in cui vengono riconfermati ancora una volta gli importi già in vigore
La quota da versare , entro la scadenza del 31 dicembre 2023 e' stabilita nelle seguenti TRE misure:
- Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: € 30,00.
- Ulteriore quota sulla base del parco veicoli aziendale indipendentemente dalla massa come da tabella seguente:
dimensione azienda categoria
n. veicoli
importo in euro
A
da 2 a 5
5,16
B
da 6 a 10
10,33
C
da 11 a 50
25,82
D
da 51 a 100
103,29
E
da 101 a 200
258,23
F
superiore a 200
516,46
3. Ulteriore quota (in aggiunta a quelle precedenti ) per ogni veicolo di massa superiore a 6.000 chilogrammi di cui l'impresa e' titolare, come da tabella che segue:
dimensione azienda categoria
massa complessiva veicoli o trattore con p so rimorchiabile
importo in euro
A
da 6.001 11.500 kg
5,16
B
da 11.501 a 26.000 kg
7,75
C
oltre 26.000 |kg
10,33
Confermate anche, per il versamento le due modalita' alternative sulla piattaforma PagoPA raggiungibile anche dalla apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it
Viene proposto in automatico l'importo relativo all'anno 2024 e ad eventuali annualita' pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella stessa sezione «Pagamento quote» del portale
a) pagamento online, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto;
b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalita' differita. L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalita' presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.
L'utente potra' pagare una posizione debitoria alla volta.
ATTENZIONE A decorrere dalla quota anno 2024 anche le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano, dovranno effettuare il pagamento
attraverso la piattaforma PagoPA secondo le modalita' sopra descritte, fermo restando che la piattaforma consentira' il pagamento esclusivamente a favore della provincia autonoma.
Va sottolineato che qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sara' sospesa .
La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2024 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.