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Albo autotrasportatori : quote 2024 confermate
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera 11 ottobre 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2024 in cui vengono riconfermati ancora una volta gli importi già in vigore
La quota da versare , entro la scadenza del 31 dicembre 2023 e' stabilita nelle seguenti TRE misure:
- Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: € 30,00.
- Ulteriore quota sulla base del parco veicoli aziendale indipendentemente dalla massa come da tabella seguente:
dimensione azienda categoria
n. veicoli
importo in euro
A
da 2 a 5
5,16
B
da 6 a 10
10,33
C
da 11 a 50
25,82
D
da 51 a 100
103,29
E
da 101 a 200
258,23
F
superiore a 200
516,46
3. Ulteriore quota (in aggiunta a quelle precedenti ) per ogni veicolo di massa superiore a 6.000 chilogrammi di cui l'impresa e' titolare, come da tabella che segue:
dimensione azienda categoria
massa complessiva veicoli o trattore con p so rimorchiabile
importo in euro
A
da 6.001 11.500 kg
5,16
B
da 11.501 a 26.000 kg
7,75
C
oltre 26.000 |kg
10,33
Confermate anche, per il versamento le due modalita' alternative sulla piattaforma PagoPA raggiungibile anche dalla apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it
Viene proposto in automatico l'importo relativo all'anno 2024 e ad eventuali annualita' pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella stessa sezione «Pagamento quote» del portale
a) pagamento online, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto;
b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalita' differita. L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalita' presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.
L'utente potra' pagare una posizione debitoria alla volta.
ATTENZIONE A decorrere dalla quota anno 2024 anche le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano, dovranno effettuare il pagamento
attraverso la piattaforma PagoPA secondo le modalita' sopra descritte, fermo restando che la piattaforma consentira' il pagamento esclusivamente a favore della provincia autonoma.
Va sottolineato che qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sara' sospesa .
La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2024 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.
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Apprendistato primo livello 2023: stop allo sgravio totale
Con il messaggio 3618 del 17 ottobre 2023 INPS fornisce le istruzioni operative aggiornate per gli adempimenti e i versamenti contributivi relativi ai contratti di apprendistato di primo livello, per i quali non sono state rinnovate le agevolazioni previste, da ultimo, per il 2022 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 , legge di Bilancio 2022
Per gli apprendisti con contratto per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015, assunti a partire dal 1 gennaio 2023 , termina lo sgravio totale e si tornano ad applicare quindi le aliquote ordinarie, come da tabella sotto :
Codice
Descrizione
aliquote Y1
Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione
(aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) Y2
Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione
aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) N1
Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione
(aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) N2
Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione
(aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) J9
Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015
(aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) K9
Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 150/2015
(aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) Nel messaggio INPS evidenzia anche che la riforma degli ammortizzatori sociali della legge 234 2021 ha esteso le tutele anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante. I datori di lavoro sono, pertanto, tenuti ai conseguenti obblighi contributivi come illustrato nella circolare n. 76 del 30 giugno 2022. L'ampliamento riguarda anche il settore dell'agricoltura.
ATTENZIONE
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile .
- per tutta la durata del periodo di formazione e
- per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
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Festività ebraiche 2024: il calendario
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 158 del 7 ottobre 2023 il Comunicato del Ministero dell'Interno con il calendario ufficiale delle festivit ebraiche relative all'anno 2024, come comunicato dall'Unione delle Comunita' ebraiche italiane .
Questi i giorni da considerare festivi il prossimo anno, ai fini civili e giuslavoristici:
Tutti i sabati, da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato, da lunedi 22 aprile a un'ora dopo il tramonto di Mercoledi 24 aprile vigilia di Pesach da mezz'ora prima del tramonto di domenica 28 a un'ora dopo il tramonto di martedi 30 aprile Pesach da mezz'ora prima del tramonto di martedì 11 giugno a un'ora dopo il tramonto giovedi 13 giugno Shavuoth (Pentecoste) da mezz'ora prima del tramonto di lunedì 12 agosto a un 'ora dopo il tramonto di martedi 13 agosto Digiuno dal 9 di AV da mezz'ora prima del tramonto di mercoled' 3 ottobre a un'ora dopo il tramonto di venerdì 4 ottobre Rosh Hashana' (Capodanno) da venerdì 11 ottobre a un'ora dopo il tramonto di sabato 12 ottobre Vigilia e digiuno di Kippur (Digiuno di espiazione) da un' ora prima del tramonto di mercoledi 16 ottobre a un'ora dopo il tramonto venerdì 18 ottobre Sukkot (Festa delle Capanne) da un' prima del tramonto di mercoledi 23 ottobre a un'ora dopo il tramonto venerdì 25 ottobre Shemini Atzeret e Simchat Tora' (Festa della Legge) Si ricorda che in ossequio al principio di uguaglianza e parità sancito dall’art. 3 Costituzione sono previste speciali deroghe per i lavoratori che praticano religioni diverse con festività in giorni differenti. Per i lavoratori di religione ebraica sono quindi previsti
- riposo sabbatico: è previsto il diritto di godere del riposo settimanale di sabato anziché nella domenica. In tal caso, il riposo sabatico è alternativo rispetto a quello domenicale: conseguentemente, il lavoro che non viene prestato durante il sabato è recuperato il giorno seguente senza maggiorazioni o straordinari. Tale diritto può tuttavia subire limitazioni quando sussistano esigenze aziendali relative a servizi essenziali imprescindibili e.
- Festività ebraiche: il lavoratore ha diritto di fruirne con le medesime modalità previste per il riposo sabatico. In alternativa possono essere attraverso i permessi retribuiti contrattuali. In tal caso il soggetto ha comunque diritto alle festività previste per la generalità dei lavoratori.
Nelle giornate festive, il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro e quello di percepire la retribuzione. Tale seconda tutela riceve differente trattamento a seconda che si tratti di festività lavorate o non lavorate.
Di seguito riportiamo l'elenco delle festività nazionali italiane che ha numerose modifiche nel tempo. Ad oggi, sono previste undici festività, distinte in :
- Festività nazionali civili
25 Aprile: Anniversario della liberazione
1 maggio: Festa del Lavoro
2 giugno: Fondazione della Repubblica- Festività nazionali religiose cattoliche:
1 Gennaio: Capodanno
6 gennaio: Epifania
il lunedì seguente la Domenica di Pasqua (variabile)
15 agosto: Assunzione della Beata Vergine
1 Novembre: Ognissanti
8 dicembre: Immacolata Concezione
25 dicembre: Natale
26 dicembre: S. Stefano
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Bonus grandi navi per i lavoratori di Venezia: si può fare domanda
Il decreto legge 103 2021 ha previsto una indennità onnicomprensiva una tantum di 2mila euro a favore di alcune categorie di lavoratori la cui attività sia connessa al transito delle navi nella laguna di Venezia (Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca) interdetto a partire dal 1 agosto 2021.
La legge ha previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro a questo fine, per il 2021.
Il Ministero del lavoro ha pubblicato il nuovo decreto 31 gennaio 2023 , in data 9 marzo 2023 con uno stanziamento raddoppiato a 10 milioni per il 2022
Si attendevano ancora le istruzioni operative INPS su domande e pagamenti, rese finalmente disponibili solo ieri 3 ottobre 2023 con circolare 83 2023 (Vedi i dettagli all'ultimo paragrafo).
La piattaforma per le domande è attiva:
- dal 4 ottobre
- fino al 30 novembre 2023.
Riepiloghiamo di seguito tutte le istruzioni sulla misura
A chi spetta il bonus "grandi navi": categorie, requisiti , esclusioni
L'indennità spetta a
a) lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto (9 marzo 2023) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;
c) lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile).
ATTENZIONE sono esclusi coloro che l’abbiano già percepita per l’annualità 2021.
L’indennità non spetta, altresì, a coloro che:
- siano titolari di altra misura di sostegno al reddito;
- siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità
- siano titolari di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità
Bonus "grandi navi": cumulabilità, regime fiscale
A quanto chiarito dalla circolare INPS 54 2022, l''indennità "grandi navi" dal punto di vista fiscale è soggetta a :
- ritenuta alla fonte a titolo d’acconto se sostituisce un reddito di lavoro di dipendente. In tale caso, l’Istituto è tenuto anche a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno.
- ritenuta alla fonte a titolo d’acconto se sostituisce un reddito da lavoro autonomo.
In entrambi i casi l’Istituto rilascia al contribuente la certificazione fiscale (CUS/CUA) valida ai fini dichiarativi.
Nella circolare 83 2023 si precisa che il bonus è cumulabile
- con l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222/1984 o qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale,
- con il Reddito di cittadinanza
- con borse lavoro, stage e tirocini professionali, n
- con premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale,
- con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e
- con le prestazioni di lavoro occasionale, dl 50 2017 nei limiti di compensi previsti per il prestatore pari a 5.000 euro per anno civile.
Come fare domanda bonus grandi navi Venezia
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità devono presentare domanda all’INPS ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal 3 ottobre 2023 sul portale web dell’Istituto, con una delle seguenti credenziali:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
oppure tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Si accede alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” nel portale web dell’Istituto (www.inps.it), attraverso il motore di ricerca, oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; selezionando la voce corrispondente alla categoria di appartenenza sotto la voce “Indennità Grandi Navi 2022” tra :
– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori a tempo determinato;
– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori in somministrazione;
– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori intermittenti;
– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori autonomi occasionali.
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Alluvione Emilia: ampliata la sospensione dei ricorsi INAIL
L’Inail, con circolare 43/2023, comunica che sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi in tema di premi assicurativi è applicabile per il periodo 1° maggio – 31 agosto 2023, invece che 31 luglio 2023.
L'istituto motiva facendo riferimento alla conversione in legge 100 2023 del decreto legge 61/2023, che aveva definito interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi nelle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana , tra cui la sospensione di adempimenti e versamenti.
La legge di conversione 100/2023 ha infatti eliminato il riferimento ai ricorsi amministrativi, con la conseguenza che la norma relativa alla sospensione del termine di 30 giorni previsto dal Dpr 314/2001 per la presentazione dei ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi Inail non è più l’articolo 2 del Dl 61/2023 (che individua il periodo di sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023) ma l’articolo 4 del medesimo decreto legge che aggiunge un mese in più al periodo di sospensione, prevedendo il termine al 31 agosto.
L' Inail richiama comunque per l'applicazione le istruzioni già emanate con la circolare 33/2023 in quanto il termine temporale non modifica l'operatività delle procedure.
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Bonus alluvione autonomi: domande entro il 30 settembre
Si avvicina la scadenza per richiedere l'indennità fino a 3mila euro per autonomi , professionisti e collaboratori, alluvionati , come previsto dal Decreto alluvione , convertito in Legge n 100/2023, emanato appunto per gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza.
Ricordiamo di seguito i requisiti e le modalità per la domanda, da inviare entro il 30 settembre 2023 che cadendo di domenica slitta al 1 ottobre.
Decreto Alluvione è legge: a chi spetta il bonus autonomi e professionisti
Tra le misure a sostegno degli alluvionati si evidenzia un bonus una tantum per i lavoratori autonomi con lo stanziamento di circa 253 milioni di euro per il 2023.
Nel dettaglio:
- per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023,
- in favore dei collaboratori coordinati e continuativi,
- dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
- dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza,
- che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023,
- è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
L'indennità è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata,
In merito a tale bonus l'INPS ha pubblicato la circolare 54 2023 con le istruzioni operative e in data 30 giugno con il messaggio 2458 ha fornito ulteriori indicazioni (v. ultimo paragrafo) sulle modalità di documentazione e sul modulo di domanda.
Nel dettaglio, la circolare 54 ha precisato che sono compresi fra i destinatari dell’indennità:
- i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica
- i venditori porta a porta
- i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
- i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ( Casse professionali).
Bonus alluvione autonomi: importo
L'indennità viene definita una tantum e sarà pari a:
- euro 500 per ciascun periodo di sospensione della propria attività, non superiore a quindici giorni e comunque
- nella misura massima complessiva di euro 3.000.
l pagamenti riguarderanno il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'eventuale sospensione dell'erogazione in caso di superamento prospettivo dei limiti.
I beneficiari potranno scegliere se richiedere il bonus in forma cumulativa o per singoli periodi le cui date vanno specificate nella domanda e NON possono essere sovrapposte.
La circolare specifica che per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
Bonus alluvione autonomi: modalità per le domande
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all’INPS
- a partire dal 15 giugno ed
- entro il 30 settembre 2023
esclusivamente in via telematica accedendo personalmente sul sito INPS con le credenziali:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
anche tramite il Contact center telefonico INPS
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato.
Il modulo sarà disponibile alla sezione sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso:
“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; selezionando “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.
l beneficiari dichiarano nella domanda di essere in possesso dei requisiti tra cui sia la residenza che il domicilio nelle aree interessate.
La circolare INPS non specifica l'obbligo di documentazione dei danni ma precisa che l'istituto procederà successivamente a verifiche incrociate e nel caso di ’insussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, avvierà la procedura di recupero ferme restando le sanzioni, anche penali, previste per legge.
Come detto, con il messaggio 2458 /2023 l'istituto risponde ad alcuni dubbi emersi riguardo il diritto all'indennità fino a 3000 euro per i lavoratori autonomi e le modalità di documentazione dei requisiti
Requisiti e importo indennità autonomi
Sui requisiti per indennità una tantum alluvione il messaggio ribadisce in particolare che :
- per quanto riguarda i lavoratori agricoli il requisito dell’impossibilità a prestare attività lavorativa non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo. quindi ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, la sospensione può interessare anche solo parzialmente l’attività agricola svolta dagli agricoltori.
- l'importo di 500 euro è riferito a periodi di sospensione non superiore a 15 giorni. Inps fa l'esempio di tre sospensioni differenti in diverse giornate anche di pochi giorni per le quali il lavoratore può presentare una domanda o tre diverse domande) per cui l’indennità spettante ammonterà a 1500 euro,. Il limite massimo è di 3000 euro per beneficiario. La precisazione è valida per tutti i lavoratori autonomi destinatari dell’art. 8 del decreto 61/2023.
- Per quanto riguarda le verifiche dei requisiti l’Istituto controlla ’iscrizione del lavoratore alla specifica gestione di appartenenza e in caso negativo l’interessato può chiedere il riesame, allegando eventualmente documentazione utile come certificati di iscrizione, estratti contributivi, ricevute di versamento dei contributi, che sarà verificato ulteriormente dalla Struttura territoriale INPS competente .
- per la prova della sospensione di attivita inps specifica che possono essere validi i seguenti documenti : comunicazione di attivazione dell’assicurazione; provvedimenti pubblici di autorità; dichiarazioni effettuate nei confronti di altri enti/autorità/società; registrazioni audiovisive; lettere di comunicazione di ritardi o sospensioni negli adempimenti contrattuali; fatture per interventi straordinari legati al ripristino e/o qualsiasi tipo di documentazione utile idonea a dimostrare la sospensione dell’attività.
Regime fiscale dell’indennità alluvione: novità nella procedura telematica
L’indennità una tantum costituisce reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
Tuttavia, considerato che il regime fiscale è differenziato a seconda della natura del reddito e della categoria di appartenenza del lavoratore, INPS ha modificato il flusso di presentazione della domanda inserendo nel box delle dichiarazioni facoltative due ulteriori dichiarazioni:
- una per i forfettari
- un’altra ai lavoratori autonomi agricoli,
cosi da applicare automaticamente il regime fiscale specifico.
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Rinnovo Ccnl autostrade e trafori 2023: le nuove tabelle retributive
Sottoscritto iil 18 luglio 2023 l’accordo di rinnovo del contratto nazionale Autostrade e Trafori, scaduto il 30 giugno 2022. A riferirlo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità.
Il rinnovo, sottoscritto unitariamente con le associazioni datoriali Federreti e Acap (Associazione concessionarie autostrade private), interessa circa 13 mila addetti del settore ed avrà decorrenza dal 1 luglio 2022 fino al 30 giugno 2025”.
“Dal punto di vista economico è previsto nel triennio un aumento salariale di 250 euro al livello C. Si tratta di un aumento di 210 euro sui minimi tabellari ripartiti in
- 60 euro ad agosto 2023,
- 50 euro a gennaio 2024,
- 30 euro ad agosto 2024 e
- 70 euro gennaio 2025.
Inoltre sono previsti 10 euro di incremento dell’IDR 2019 (Importo distinto della retribuzione) al livello C da gennaio 2024, per un importo complessivo di 25 euro, che diventano utili ai fini del calcolo del TFR.
Ulteriori 30 euro sono di welfare per 12 mensilità per ogni anno a partire da gennaio 2024, per un importo complessivo annuo di 360 euro.
Prevista a livello economico anche un ‘Una Tantum’ al livello C di 700 euro con la retribuzione di luglio 2023, oltre a 300 euro di welfare, sempre a titolo di Una Tantum”.
“Dal punto di vista normativo – spiegano i sindacati – vengono introdotti diversi miglioramenti in merito al tema dei congedi per la maternità e la paternità, alla normativa del FTH e del Part Time, al comporto per le gravi malattie. Viene esclusa qualsiasi forma di penalizzazione per i nuovi assunti nel comparto. A settembre riprenderà il confronto per la definizione del nuovo contratto di filiera”.
Aumenti contrattuali CCNL autostrade trafori 2023
Nelle tabelle seguenti gli aumenti retributivi per tutti i livelli e i nuovi minimi
AUMENTI RETRIBUTIVI
Livello
Aumento dal
1° agosto 2023Aumento dal
1° gennaio 2024Aumento dal
1° agosto 2024Aumento dal
1° gennaio 2025Totale aumento
A
95,27
79,39
47,64
111,15
333,45
A1
85,14
70,95
42,57
99,32
297,98
B
75,00
62,50
37,50
87,50
262,50
B1
68,51
57,09
34,26
79,93
239,79
C
60,00
50,00
30,00
70,00
210,00
C1
54,73
45,61
27,36
63,85
191,55
D
40,54
33,78
20,27
47,30
141,89
NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI
Livello
Minimi al 31 luglio 2022
Minimi dal
1° agosto 2023Minimi dal
1° gennaio 2024Minimi dal
1° agosto 2024Minimi dal
1° gennaio 2025A
2.700,43
2.795,70
2.875,09
2.922,73
3.033,88
A1
2.413,16
2.498,30
2.569,25
2.611,82
2.711,14
B
2.125,85
2.200,85
2.263,35
2.300,85
2.388,35
B1
1.942,05
2.010,56
2.067,65
2.101,91
2.181,84
C
1.700,70
1.760,70
1.810,70
1.840,70
1.910,70
C1
1.551,33
1.606,06
1.651,67
1.679,03
1.742,88
D
1.149,11
1.189,65
1.223,43
1.243,70
1.291,00
UNA TANTUM
Livello
Una Tantum
A
1.111,49
A1
993,24
B
875,00
B1
799,32
C
700,00
C1
638,51
D
472,97
Aumenti per anzianità
Nell'accordo è stato anche stabilito che in caso di:
- stabilizzazione di un contratto a tempo determinato, ovvero
- riassunzione a tempo indeterminato entro i 24 mesi dalla precedente cessazione, di un lavoratore precedentemente impiegato a termine,
in presenza di mansioni equivalenti, i periodi di lavoro effettuati vanno sommati ai fini del riconoscimento dell’aumento per anzianità previsto dall’articolo 26.
Malattia
Viene riformulato l’articolo 32 in materia di periodo di comporto e di integrazione del trattamento di malattia, prevedendo periodi di conservazione del posto diversificati in relazione all’anzianità di servizio, con decorrenza dal 18 luglio 2023.
Indennità per lavoro domenicale
Con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’accordo, quindi dal 18 luglio 2023 la prestazione lavorativa pari o superiore a 4 ore nella giornata di domenica comporta il riconoscimento di un’indennità pari a euro 10,00.
Politiche di genere e violenza di genere
Specifiche norme sono state inserite nel CCNL in materia di rispetto della parità di genere e di contrasto alle molestie e alla violenza sui luoghi di lavoro.