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Salario minimo nuovo stop – ecco il testo radicalmente modificato
Il testo della proposta di legge sul salario minimo firmato da PD e M5S aveva iniziato lo scorso 11 luglio 2023 l'iter dell' esame parlamentare in Commissione alla Camera in abbinamento ad altre proposte.
Sul tema il dibattito è stato molto ampio con posizioni favorevoli e contrarie abbastanza trasversali tra maggioranza, opposizioni e parti sociali (sindacati, e associazioni dei datori di lavoro).
Ieri 6 dicembre dopo gli esami delle commissioni l'aula di Montecitorio ha votato a maggioranza, con 153 sì, 3 astenuti e 118 no, in una seduta di confronto aspro un testo radicalmente modificato con gli emendamenti di maggioranza che svuotano la proposta iniziale e affidano due deleghe al governo in materia di “retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione”, con 6 mesi di tempo per l'attuazione dopo l'approvazione definitiva
Il disegno di legge passa ora all’esame del Senato, dopodiché scatteranno i 6 mesi di tempo per l’esercizio delle due deleghe.
Si ricorda che altre proposte di legge (Qui il testo 2019) erano state presentate negli anni scorsi ma si sono sempre arenate in Parlamento, da ultimo per la caduta del Governo Draghi.
Vediamo nei paragrafi seguenti in sintesi, le principali previsioni della proposta di legge l e le osservazioni della Fondazione studi del Consiglio nazionale CDL , abbastanza critico in materia, e la sintesi del nuovo testo.
Proposta di legge sul salario minimo 2023
La proposta a firma Conte, Fratoianni, Richetti ecc. definisce per tutti i rapporti di lavoro il diritto a un trattamento economico di retribuzione proporzionata e sufficiente, che non sia inferiore al trattamento previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, valido sia
- per i lavoratori subordinati, che
- per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato che presentino analoghe necessità di tutela .
Nel contempo introduce anche una soglia minima salariale inderogabile, pari a 9 euro all’ora.
La soglia si applicherebbe soltanto alle clausole relative ai cosiddetti « minimi », lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci retributive.
Garantisce inoltre l’ultrattività dei contratti scaduti o disdettati; conformemente a quanto previsto anche nella Direttiva (UE) 2022/2041, che è stata approvata definitivamente nell'ottobre scorso (Qui il testo)
La proposta di legge istituisce una commissione tripartita, composta dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, cui spetta il compito dell’aggiornamento periodico del trattamento economico minimo orario.
Il salario minimo secondo la direttiva UE
L'approfondimento dei Consulenti del 12 luglio 2023 richiama la recente direttiva UE sottolineando il fatto che la stessa NON indica un valore minimo di salario applicabile a tutti i lavoratori né tantomeno obbliga gli Stati membri a definire una legge sul salario minimo legale, ma privilegia il criterio della contrattazione.
La Direttiva specifica infatti che "Qualora uno Stato sia al di sotto della quota del 80% dei lavoratori coperti da
contrattazione collettiva, questo dovrà definire un piano di azione per promuovere la contrattazione o per arrivare alla definizione di un salario minimo. "
I consulenti del lavoro osservano quindi come l’Italia presenti un tasso di copertura contrattuale superiore al livello
minimo previsto dalla direttiva e che guardando ai CCNL maggiormente rappresentativi, in molti casi questi prevedono soglie minime retributive inferiori ai 9 euro, valore indicato dalle principali proposte di legge di introduzione di un salario minimo legale.
La Fondazione Studi Consulenti del lavoro elenca i risultati di uno studio in cui ha analizzato 63 contratti collettivi, individuati tra i più rappresentativi, indicando per ciascuno il minimo retributivo previsto per il livello di inquadramento più basso e a questo sono stati sommati i ratei di mensilità aggiuntiva (13a mensilità ed eventuale 14a ) nonché la quota di trattamento di fine rapporto (retribuzione differita).
Lo studio evidenzia che:
- 39 CCNL presentano livelli minimi retributivi superiori ai 9 euro,
- 22 sono al di sotto di tale soglia.
Questi ultimi, nella gran parte dei casi, hanno livelli che oscillano tra gli 8 e gli 8,9 euro (18 CCNL). Solo 4 prevedono livelli minimi retributivi al di sotto degli 8 euro.
Ricorda infine che l’Istat nella recente audizione in Parlamento dell’11 luglio 2023 ha stimato in 3 milioni i lavoratori con retribuzioni minime inferiori ai 9 euro.
Lo stesso istituto di statistica ha evidenziato però, nell'analizzare le cause del cosiddetto "lavoro povero" che la retribuzione annuale di un individuo è una combinazione di fattori differenti, che comprendono oltre alla retribuzione oraria, l’intensità mensile dell’occupazione e la durata del contratto nell’anno (ovvero il numero di mesi con almeno un giorno di copertura contrattuale).
Tutti questi fattori agiscono nel determinare le disuguaglianze retributive per effetto della loro variabilità interna e per il diverso modo di combinarsi a seconda della natura della posizione lavorativa.
L’analisi svolta dall’Istat evidenzia come a determinare la condizione di dipendente a bassa retribuzione siano soprattutto gli effetti legati a
- ridotta durata dei contratti di lavoro e
- numero contenuto di ore lavorabili,
oltre a quelli – pur rilevanti – legati a un basso livello di retribuzione oraria.
Salario minimo: le controindicazioni secondo i CDL
In questo quadro la Fondazione afferma quindi che l'introduzione di un salario minimo :
- – priverebbe la contrattazione collettiva di quel ruolo di interprete e garante delle esigenze dei lavoratori rispetto ai diversi settori di appartenenza,
- – risulterebbe essere troppo semplicistica e limitativa rispetto all’effettiva tutela del trattamento globale, economico e normativo dei lavoratori, che è ben al di sopra della retribuzione minima tabellare.
- – sarebbe comunque limitante in quanto non riguarda anche quella componente di lavoratori – i collaboratori domestici – che oggi più faticano a raggiungere una retribuzione dignitosa, anche alla luce della rilevanza sociale del lavoro che svolgono.
- – determinerebbe un innalzamento del costo del lavoro a carico delle aziende su tutti i livelli retributivi più elevati del minimo;
- – rischierebbe di determinare un effetto negativo in quei settori/realtà aziendali non in grado di assorbire l’incremento retributivo previsto (vedi il caso delle cooperative).
Salario minimo Le novità dopo il voto della Camera
Riportiamo ala sintesi della seduta della Camera del 5L’On. Schifone (FDI), relatrice per la maggioranza, ha ricordato che il provvedimento all’esame della seduta dell'Assemblea è la proposta di legge 1275-A – con modifiche apportate in sede referente a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.6 Rizzetto -, che reca disposizioni di delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonché di procedure di controllo e informazione.
Ha sottolineato che il provvedimento consta di 2 articoli.
L’articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a intervenire in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva e per il raggiungimento di una serie di obiettivi. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, sono enunciati alcuni principi e criteri direttivi: la definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo del contratto maggiormente applicato sia la condizione economica minima da riconoscersi ai lavoratori della stessa categoria; stabilire, per i settori degli appalti pubblici e per le società appaltatrici e subappaltatrici, l'obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell'appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore; estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali di lavoro a quei gruppi di lavoratori non coperti dalla contrattazione collettiva, applicando il contratto della categoria più affine; prevedere strumenti di incentivazione della contrattazione di secondo livello progressiva, con finalità adattive, anche per far fronte alle diversificate necessità derivanti dall'incremento del costo della vita e del costo su base territoriale; introdurre strumenti di incentivazione a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nei termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti che comportino, altresì, il riconoscimento di incentivi a favore anche dei lavoratori volti, nello specifico, a bilanciare e, dove possibile, compensare la perdita del potere di acquisto degli stessi; per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o, comunque, entro congrui termini per i settori non coperti dalla contrattazione collettiva, prevedere l'intervento diretto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con l'adozione delle misure necessarie concernenti esclusivamente i trattamenti economici minimi complessivi e, se del caso, considerando i trattamenti economici minimi complessivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati vigenti nei settori affini; quali misure di rafforzamento della concorrenza e di lotta all'evasione fiscale e contributiva, procedere a una riforma della vigilanza del sistema cooperativo e disciplinare, inoltre, modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili d'impresa fondati sulla valorizzazione dell'interesse comune dei lavoratori e degli imprenditori alla prosperità dell'impresa medesima.
L’articolo 2, comma 1, delega il Governo d adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per
perfezionare la disciplina dei controlli, per sviluppare procedure di informazione pubbliche e trasparenti in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, allo scopo di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali, nonché di contrastare in modo efficace il dumping contrattuale, i fenomeni di concorrenza sleale, l'evasione fiscale e contributiva e il ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare; una serie di principi e criteri direttivi, anche qui, enunciati all'articolo 2, comma 2, con la razionalizzazione delle modalità di comunicazione tra imprese ed enti pubblici, prevedendo strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'acquisizione dei dati che riguardano l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per categorie, nonché dei dati relativi ai trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti ai lavoratori; il perfezionamento di strumenti tecnologici evoluti, la realizzazione di banche dati condivise e le disposizioni in materia di ispezione e controllo, aumentando l'efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare; l'introduzione delle forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio, su base semestrale, che abbiano a oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro; in ultimo, prevedere che le suddette forme di rendicontazione si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dei suoi organi territoriali e di tutte le risultanze acquisite da parte degli organi deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva a livello nazionale e territoriale.
L’On. Mari (AVS), Relatore di minoranza, ha affermato che con la delega al Governo si rafforza il ruolo dei contratti pirata. Ha ritenuto che la delega inserisca un ostacolo alla legge sulla rappresentanza.
L’On. D’Alessio (AZ-PER-RE), Relatore di minoranza, ha affermato che la delega svuota il contenuto della proposta delle opposizioni.
L’On. Barzotti (M5S), Relatore di minoranza, ha affermato che la delega al Governo ha stravolto un principio di dialettica parlamentare e democratica. Ha ritenuto che la delega vada nella direzione opposta rispetto a quanto serve per incrementare i salari. Ha affermato che la maggioranza utilizza concetti quale quello della “maggior rappresentatività”, ampiamente superato dalle sentenze della Corte Costituzionale, le quali vanno, invece, verso il concetto del “comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale”.
L’On. Scotto (PD-IDP), Relatore di minoranza, ha ribadito che la delega assegnata al Governo affossa il salario minimo. Ha ribadito la bontà della soglia minima di 9 euro al fine di contrastare la precarietà e il lavoro povero.
In sede di ordine dei lavori e richiami al Regolamento, l’On. Conte (M5S), l’On. Fratoianni (AVS); l’On. Richetti (AZ-PER-RE), l’On. Schlein (PD-IDP), l’On. Magi (Misto-+Europa) hanno ritirato la propria firma dai provvedimenti in titolo.
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Decreto flussi lavoro domestico: il click day raddoppia
I datori di lavoro che intendono assumere un collaboratore familiare o una badante in relazione alla quota prevista dal decreto flussi 2023 possono fare richiesta con il click day di domani 4 dicembre 2023 ma per chi resta escluso c' è una nuova possibilità il 7 febbraio 2024, relativa alle quote 2024.
Si ricorda che sono disponibili 9.500 ingressi e sono state precompilate entro il 26 novembre oltre 86 mila domande, quasi 10 volte le quote previste e che la scadenza (teorica) è fissata al 31 dicembre 2023.
Il termine è in realtà solo teorico perche le domande vengono accolte, fatte salve le verifiche dei requisiti, in ordine cronologico di invio.
Se l’istanza non viene accolta per esaurimento delle quote il portale avvisa subito «La pratica risulta al momento non in quota».
Se, invece, la domanda viene accolta ci sono 60 giorni di attesa massima per avere i nulla osta dallo sportello unico per l’immigrazione . Solo con l'esito della prima domanda si potrà decidere se ripresentarla con il nuovo click day, come sottolineato dai rappresentati del centro studi dell'associazione dei datori di lavoro Assindatcolf, in quanto «Inserire una nuova domanda il 7 febbraio per lo stesso lavoratore – continua – significherebbe annullare la precedente.
Qui la piattaforma per le domande
Ricordiamo di seguito i requisiti e i passi necessari per la procedura.
1. Verifica requisito di reddito del datore di lavoro
Per l'accesso al click day del decreto flussi per l'assunzione di colf e badanti extracomunitari possono fare domanda:
- i datori di lavoro con reddito imponibile che non deve superare 20.000 euro in caso di unico componente della famiglia ;
- la soglia del reddito imponibile aumenta fino a 27.000 euro se il nucleo è composto da più familiari .
ATTENZIONE : Nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona non autosufficiente che fa richiesta per una assistente familiare (badante) non c'è alcun requisito reddituale da rispettare.
Il ministero dell'interno ha recentemente chiarito che si fa riferimento
2 Richiesta disponibilità lavoratori al centro per l’impiego
Il secondo passaggio prevede l'obbligo di chiedere al centro per l’impiego competente se vi sono lavoratori già presenti in Italia disponibili per le mansioni di colf, badanti e baby sitter.
Per ottenere una risposta possono trascorrere fino a 20 giorni lavorativi, quindi è raccomandabile avviare la richiesta con l' apposito modulo il prima possibile. In assenza di risposta dopo 15 giorni si può procedere
Qui il modello necessario rilasciato da ANPAL .
3. Asseverazione del contratto
Il terzo passaggio riguarda l’asseverazione della certificazione da parte di professionisti abilitati o associazioni (come Assindatcolf):
- delle condizioni reddituali del datore, e
- delle condizioni contrattuali che si vogliono offrire al lavoratore.
Nella circolare operativa del ministero, viene specificato infatti che il domestico potrà essere assunto sia a tempo determinato che indeterminato, con orario pieno o parziale ma NON inferiore alle 20 ore alla settimana e con una retribuzione mensile non al di sotto dell’importo dell’assegno sociale pari a 503,27 euro.
Qui il modello di asseverazione ad uso di professionisti e associazioni .
4. Decreto flussi lavoro domestico: dopo il nulla osta attesa per il visto
Si ricorda che dopo aver ottenuto il nulla osta al lavoro in Italia è richiesto anche l'ottenimento del visto consolare da parte delle autorità del paese di provenienza , che spesso in passato ha avuto tempistiche molto lunghe.
5. Domanda di assunzione colf e badanti extracomunitari: chiarimenti sugli allegati
Una nota del Ministero dell'interno del 21 novembre 2023 pubblicata nell'applicativo per le domande ha precisato che entro il 26 novembre (termine ultimo per la compilazione delle istanze Decreto Flussi 2023) i soggetti privati che intendono procedere con l'assunzione di un lavoratore domestico attraverso le quote del decreto flussi dovevano allegare un’apposita autocertificazione in cui si dichiara di non essere tenuti alla presentazione di documenti che certifichino la posizione previdenziale e fiscale e all’iscrizione alla Camera di Commercio.
In particolare : il datore di lavoro persona fisica dovrà caricare nella sezione “Upload allegati”, nei campi “autocertificazione dell’iscrizione alla camera di commercio” e “autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale”, una semplice dichiarazione nella quale sia indicata la propria qualità di singolo datore di lavoro persona fisica e pertanto di non essere tenuto alla presentazione di tali certificazioni.
ATTENZIONE precisato anche che per il punto “il proprio reddito al netto dell’imposta presentata” si deve intendere “il proprio reddito imponibile”.
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Protezione delle donne con il lavoro: l’impegno dei CDL
E' stato firmato il 22 Novembre 2023 alla vigilia della Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne un protocollo di collaborazione tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e la Fondazione Doppia difesa Onlus attiva da anni in questo campo, per attivare in sinergia azioni e strategie che diano alle donne vittime di violenza opportunità formative e lavorative.
Il documento individua nella formazione e nell'inserimento al lavoro delle donne vittime di violenza strumenti di primaria utilità per la loro tutela, come ha affermato nella presentazione l'avvocato Giulia Bongiorno, tra le fondatrici della Onlus.
I contenuti del protocollo CDL – Fondazione Doppia difesa per la tutela delle donne
Il protocollo afferma in primo luogo che " ogni forma di violenza sulle donne, inclusa quella domestica, rappresenta una grave violazione dei diritti umani: libertà, dignità, integrità fisica e psichica. Secondo i dati Istat, nel 2022 in quasi il 90% dei casi l’autore della violenza è stato un soggetto con cui la vittima aveva, o aveva avuto, una relazione sentimentale o al quale era legata da uno stretto rapporto di parentela. Nel 55% dei casi gli autori sono stati mariti, conviventi o attuali partner.
Le donne vittime di violenza vivono nella paura, dominate da un senso di impotenza: la loro vita è a rischio proprio dove dovrebbero sentirsi al sicuro, in casa, quella casa dalla quale troppo spesso non riescono ad allontanarsi perché – soprattutto se non sono inserite nel mondo del lavoro – non riescono a immaginare un futuro diverso per sé stesse e per i loro figli. C’è infatti una costante, nei casi di violenza: molte donne picchiate, vessate, minacciate non hanno materialmente i mezzi per vivere fuori dalle mura domestiche. Si tratta di donne che spesso hanno dedicato gli anni migliori all’accudimento di figli e mariti/compagni e alla cura della casa, oppure di donne anche molto giovani che per svariate ragioni non hanno avuto opportunità di formazione e lavoro"
A margine dell'incontro per la firma del documento la 'presidente della Fondazione Doppia Difesa Michelle Hunziker ha spiegato : “Troppe volte ci siamo sentite dire dalle donne vittime di violenza: “E se vado via di casa come faccio a mantenermi e a provvedere ai miei figli?” Dunque “L’indipendenza economica è sempre il primo passo verso la libertà, altrimenti il rischio è di mettere la propria vita nelle mani di qualcun altro e di non riuscire più a riprendersela. Siamo felici di questa Intesa che speriamo possa dare un aiuto concreto a tante donne”.
In effetti dalla ricerca svolta dall’Ufficio Studi dei Consulenti del Lavoro "Report : favorire l'inclusione occupazionele per contrastare la violenza sulle donne ", emerge che delle 15.559 donne che nel 2020 hanno iniziato un percorso personalizzato di uscita dalla violenza, solo il 35,5% era occupato stabilmente, mentre il 48,7% risultava non autonomo dal punto di vista economico. Inoltre, nel 2022 erano circa 6.773.000 le donne che non lavoravano, comprese in un range di età tra i 25 e i 64 anni, pari al 42,7% del totale della popolazione femminile residente in Italia.
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Cumulo pensione e lavoro autonomo: dichiarazione entro il 30.11
Come previsto dall'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503,i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione IRPEF .
Quindi i titolari di pensione soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2023 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2022.
Con il messaggio 4043 del 15.11.2023 l'Inps fornisce i chiarimenti su quali soggetti sono tenuti e quali esclusi dall'obbligo dichiarativo e le modalità di compilazione della dichiarazione (Modello Red), che può essere fatta anche in autonomia online sul sito INPS (v. ultimo paragrafo).
Obbligo di dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo
Sono esclusi dall'obbligo
– i titolari di pensione di vecchiaia;
– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,
– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001) ovvero con decorrenza delle prestazioni precedente al 31.12.1994
I pensionati che non si trovano nelle condizioni precedenti sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti .
ATTENZIONE sono soggetti all’obbligo anche i titolari di pensione di invalidità iscritti all’INPGI (articolo 8, Regolamento INPGI)
Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.
Casi particolari di esclusione dal divieto
Il messaggio specifica alcuni casi particolari in cui l'incumulabilità non si applica :
- a titolari di pensione di invalidità con attività da cui derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
- per i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private.
- per indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali
- per le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive
- per le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni e quelle percepite dai giudici tributari
- per remunerazioni percepite dai sacerdoti
Cumulo redditi e pensione: Dichiarazione preventiva
Il messaggio precisa che
i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo, che svolgono nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2023.
Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, resa a consuntivo nell'anno 2024.
Cumulo redditi e pensione: come fare la dichiarazione
Va ricordato che
- i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
- Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Il pensionato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell’Istituto tramite il sito www.inps.it utilizzando:
- il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID),
- la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o
- la Carta di Identità Elettronica (CIE).
Una volta autenticati si puo accedere all’elenco “Prestazioni e servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato” (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2023 (dichiarazione redditi anno 2022).
La dichiarazione può anche essere effettuata attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).
Cumulo redditi e pensione: sanzioni per omessa dichiarazione
La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo comporta l’obbligo a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione stessa e viene prelevata direttamente sulle rate di pensione
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Pensioni dicembre 2023: gli importi aggiuntivi
Pensioni prestazioni assistenziali di dicembre 2023 piu ricche rispetto agli ultimi anni, grazie in particolare alla sostanziosa rivalutazione resa necessaria dall'aumento dell'inflazione . Un minimo di respiro quindi per molti pensionati in particolare quelli a piu basso reddito che questo mese come di consueto riceveranno anche le somme aggiuntive di fine anno .
Inps precisa con il messaggio 4050 del 15.11.2023 la composizione degli assegni pensionistici e assistenziali di dicembre per i quali si prevede oltre all'importo ordinario
- il conguaglio della rivalutazione definitiva 2023
- la somma aggiuntiva di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
- la somma aggiuntiva 2023 (c.d. quattordicesima prevista dall’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 Seconda tranche 2023.
Vediamo di seguito tutti i dettagli forniti dall'istituto .
Anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione per l’anno 2023
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3 dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione che doveva effettuarsi, a regime, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni 2024 a partire da gennaio 2024.
L’articolo 1 del decreto-legge n. 145/2023, tuttavia, ha previsto , in via eccezionale il conguaglio sia anticipato al 1° dicembre 2023”.Sono interessate dall’operazione tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza precedente l’anno 2023, per una platea complessiva di 21 milioni di prestazioni.
I valori definitivi della perequazione per l’anno 2023 sono i seguenti:
Tabella degli importi fasce trattamenti complessivi
% indice perequazione da attribuire
Aumento del
Importo trattamenti complessivi
da
a
Importo garanzia
Fino a 4 volte il TM
100%
8,100%
–
2.101,52
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
2.101,52
2.125,41
2.271,74
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM
85%
6,885%
2.101,53
2.626,90
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
2.626,90
2.692,18
2.807,76
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM
53%
4,293%
2.626,91
3.152,28
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
3.152,28
3.167,04
3.287,61
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM
47%
3,807%
3.152,29
4.203,04
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
4.203,04
4.236,09
4.363,05
Oltre 8 e fino a 10 volte il TM
37%
2,997%
4.203,05
5.253,80
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
5.253,80
5.274,54
5.411,26
Oltre 10 volte il TM
32%
2,592%
5.253,81
–
*Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.
Importo trattamento minimo definitivo 2023
Importi
dal 1° gennaio 2023
Trattamento minimo
Indice di rivalutazione definitivo
mensile
567,94
8,1%
annuo
7.383,22
Fino a novembre era fissato a 563,73 (importo rivalutato con indice provvisorio del 7,3%)
Rivalutazione prestazioni assistenziali (invalidità civile, ciechi, sordi, pensione e assegno sociale)
Il conguaglio riguarderà anche le prestazioni assistenziali con i seguenti valori definitivi per l’anno 2023
Pensione di inabilità civile (invalidi totali) 316,25€ al mese
Assegno mensile (invalidi parziali) : 316,25€ al mese
Assegno sociale: 507,03€ al mese.
Nessun conguaglio verrà riconosciuto ai titolari di prestazioni non pensionistiche come
- indennità ponte ape sociale,
- assegni straordinari di sostegno al reddito,
- isopensione,
- indennità mensile per contratto di espansione).
Il conguaglio della maggiorazione sociale invece sarà effettuato contestualmente alle operazioni di rivalutazione per l’anno 2024.
INPS specifica che nell'assegno di dicembre vengono corrisposti il nuovo importo spettante e utilizzato anche per la tredicesima mensilità, e gli arretrati del 2023 di importo non superiore a 1.000 euro.
Sul cedolino è stata inserita la nota informativa dedicata.
Importo aggiuntivo 154, 94 euro
L'importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70 della legge n. 388/2000 (V.circolare n. 68 del 20 marzo 2001) viene attribuito a oltre 346.000 beneficiari.
L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Tale importo, pertanto, non spetta alle prestazioni non qualificate come pensioni elencate di seguito
044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).
L’importo aggiuntivo non spetta, inoltre, sulle pensioni di vecchiaia in cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.
Si ricorda che l’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
- se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di 1,5 volte il TM x 13 :11.074,83
- se il pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di 3 volte il TM x 13: 12.149,66
Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione di dettaglio del pagamento di dicembre 2023 reca l’indicazione dell’importo aggiuntivo dovuto.
Somma aggiuntiva per l’anno 2023 (c.d. quattordicesima). Seconda tranche
Per i criteri di attribuzione della c.d. quattordicesima si puo fare riferimento al messaggio n. 2178 del 12 giugno 2023.
Anche per la seconda tranche del 2023 sono stati utilizzati i limiti reddituali al tasso di perequazione provvisoria del +7,3%, utilizzato per l’elaborazione relativa al mese di luglio 2023.
La somma aggiuntiva è stata riconosciuta, sulla mensilità di dicembre 2023, a oltre 150.000 beneficiari.
Casi particolari
Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° agosto 2023 al 31 dicembre 2023, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2023, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni normativamente previste. Sono state, inoltre, rielaborate le posizioni già scartate con la lavorazione centralizzata per la rata di luglio 2023 a causa dell’assenza di un reddito dichiarato relativo almeno all’anno 2019.
Sono state, inoltre, verificate le posizioni dei soggetti per i quali, nel corso del secondo semestre 2023, sono venute meno le condizioni per il diritto al beneficio. In tale caso, è stato avviato il recupero della somma indebitamente corrisposta per l’anno 2023.
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Bonus vista: i rimborsi entrano nella precompilata
Il decreto attuativo del Ministero della Salute riguardante il "bonus vista" ovvero il contributo da 50 euro che viene garantito alle famiglie con Isee fino a 10 mila euro per l'acquisto di:
- occhiali da vista o
- lenti a contatto correttive.
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2022 . La misura era stata istituita dall'art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e si riferisce ad acquisti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 . E' gestita da una applicazione web collegata al sito del Ministero della Salute rilasciata, con molto ritardo il 5 maggio 2023.
I fondi sono in esaurimento ma è ancora possibile richiedere il buono per prossimi acquisti
Vediamo nei paragrafi seguenti le modalità di richiesta e di erogazione del voucher per i beneficiari e alcuni aspetti fiscali chiariti dal provvedimento dell'Agenzia del 15 novembre 2023
Bonus vista a chi spetta, l’importo
Possono beneficiare del programma i membri di nuclei familiari che
- hanno un ISEE non superiore ad euro 10.000,00
- a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, hanno acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
Il «bonus vista» puo' essere richiesto una sola volta, per ciascun membro del nucleo familiare, per acquisti effettuati nel triennio 2021-2023, di occhiali da vista ovvero lenti a contatto.
Il bonus è pari ad euro 50,00 in forma di
- rimborso diretto per gli acquisti già effettuati o
- voucher telematico emesso dalla piattaforma secondo l'ordine temporale di arrivo delle domande e fino ad esaurimento delle risorse annuali.
Per il percipiente, il valore del «bonus vista» non costituisce un reddito imponibile e non rileva ai fini del computo dell'ISEE
ATTENZIONE Resta fermo il diritto alla detrazione della spesa effettuata nella dichiarazione dei redditi (art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi)
Richiesta del bonus vista per acquisti dal 5.5.2023
Al fine di ottenere il «bonus vista» i richiedenti devono fare domanda sull'applicazione web fino al 31 dicembre 2023.
Entro la stessa data va effettuato l'acquisto e l'utilizzo del voucher .
La domanda va effettuata autenticandosi con:
- carta di identita' elettronica (CIE),
- sistema pubblico identita' digitale (SPID), oppure
- carta nazionale dei servizi (CNS).
La domanda viene compilata sul modello presente sulla piattaforma e dopo le verifiche sui requisiti il Ministero della salute, attraverso l'applicazione web,lo rende disponibile nell'area riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario in formato digitale con apposito codice a barre/QR code
Il buono e' a scalare ed ha una validita' di trenta giorni. Decorso il termine senza che il buono sia stato utilizzato, viene annullato.
Il richiedente potra' presentare una ulteriore richiesta di beneficio, qualora permangano disponibilita'
Il voucher bonus vista puo' essere utilizzato presso i fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive che si siano registrati nell'apposito elenco
Bonus vista: stop rimborsi per acquisti effettuati
Per gli acquisti effettuati dal 1.1.2021 e fino alla data di disponibilità della piattaforma 5 maggio 2023 il rimborso di euro 50,00 (cinquanta/00) sulla spesa sostenuta, andava effettuata una richiesta via web sul sito ministeriale con gli estremi del documento di acquisto e l'IBAN del conto corrente intestato al richiedente o beneficiario sul quale verrà effettuato l'accredito , allegando copia elettronica del documento giustificativo di spesa intestato al richiedente.
ATTENZIONE Il ministero ha comunicato che da luglio 2023 sono cessati i rimborsi per acquisti già effettuati.
Rimborsi bonus vista : dati all’agenzia per la precompilata – Detraibilità spesa residua
Il decreto prevede che anche i dati relativi ai rimborsi erogati alle persone fisiche per acquisti precedenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilati
Si tratta degli acquisti fatti dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023, data di entrata in funzione della piattaforma web rilasciata con molto ritardo anche rispetto al decreto attuativo del 15.12.2022.
Come detto per queste richieste il bonus è stato riconosciuto sotto forma di rimborso direttamente sull'iban dei richiedenti e non attraverso il negoziante
I dati degli acquisti fatti con il voucher telematico sono stati invece già trasmessi dagli ottici
Se riferito ad acquisti del 2023, il rimborso riduce la spesa detraibile; se relativo a spese 2021-2022, sarà invece inserito tra i redditi a tassazione separata.
Le modalita' e i termini della comunicazione dei rimborsi sono stati stabiliti con provvedimento del 15 novembre 2023 dall'agenzia delle Entrate previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali,
Viene precisato che per ciascun rimborso i dati comunicati dal Ministero della salute sono:
a) codici fiscali dei seguenti soggetti:
richiedente, come registrato sull’applicazione web dedicata al “bonus vista”;
beneficiario, ovvero l’intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso;
intestatario dell’IBAN su cui viene accreditato il rimborso.
b) importo del rimborso erogato;
c) anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso.
Viene anche sottolineato che i dati raccolti, trasmessi nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, sono memorizzati nei sistemi informativi
dell’Anagrafe Tributaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, e per le attività di controllo fiscale
Saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento d, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.
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Bonus COVID enti bilaterali: il trattamento fiscale
Nella risposta a interpello n. 462 del 14 novembre ha risposto ad una richiesta di chiarimenti da parte di un Ente Bilaterale che attua programmi di welfare aziendale ai lavoratori iscritti, in quanto dipendenti di «aziende iscritte e in regola con i versamenti dei contributi previsti».
In particolare l'Istante intende erogare:
- un ''Contributo per malattia di lunga durata'';
- un ''Bonus straordinario Covid19''.
e specifica che :
- il contributo per malattia di lunga durata, destinato a contrastare gli effetti negativi generati dalla malattia di lunga durata, è un contributo una tantum in misura fissa, pari a € 1.000, erogato fino a esaurimento del budget straordinario stanziato. Le domande pervenute saranno evase seguendo l'ordine cronologico di presentazione. In ragione del carattere limitato delle risorse ai fini del punteggio da assegnare in graduatoria, verrà, in subordine, assegnato un punteggio più alto ai lavoratori che si trovino in aspettativa non retribuita per malattia».
- Il ''Bonus straordinario Covid19'', ' costituito da un contributo straordinario una tantum in misura fissa, pari a € 200,00; anch'esso erogato fino a esaurimento del budget tramite graduatoria determinata dall'ordine cronologico di ricevimento delle domande e da un un punteggio più alto ai lavoratori con figli a carico e , in ulteriore subordine ai lavoratori con accesso alle forme di integrazione salariale ordinaria e straordinaria».
Nella richiesta l'Istante sottolinea che «gli effetti negativi che ''il Bonus straordinario Covid19'' intende contrastare si sono manifestati, a danno degli iscritti all'Ente, nel periodo di emergenza cagionato dall'epidemia di Covid19, ossia tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 ma ciò non fa venire in meno, anche successivamente a tale periodo, l'onere di adempiere ai fini assistenziali dell'ente " . Chiede se in qualità di sostituto di imposta debba applicare la ritenuta d'acconto, posto che verranno erogati come misura assistenziale «a fronte di una situazione patologica (malattia o infortunio) dell'iscritto, attestata da apposita certificazione medica, e corrisposti una tantum e in misura fissa. (…) non a causa di mancato conseguimento o dalla perdita di un redditi e non saranno legati egata a parametri reddituali . L'ente ritiene che tali contributi non siano riconducibile ad alcuna delle categorie di reddito previste dall'art. 6, comma 1, TUIR, né la natura di provento sostitutivo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR» quindi non siano soggetti alla ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Ritenuta d'acconto sulle prestazioni assistenziali: risposta dell'Agenzia
Nella risposta dell'agenzia viene ricordato innanzitutto che l'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, definisce gli ''enti bilaterali'' quali «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:(…) la programmazione di attività formative in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; (…) lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento».
In tema di prestazioni assistenziali erogate da tali enti ai propri iscritti l'Agenzia conferma l'interpretazione proposta dell'Ente
Ricorda in particolare che nella risoluzione 25 settembre 2020, n. 54/E, e nella risposta pubblicata il 4 ottobre 2018, n. 24 sul trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale è stato chiarito in applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi (cfr. circolari 23 dicembre 1997, n. 326 e 4 marzo 1999, n. 55).
Nella citata risposta è stato chiarito ad esempio che le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all'asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n. 104 del 1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del Tuir, non rilevino ai fini fiscali.
Alle stesse conclusioni si è pervenuti nella risposta pubblicata il 23 settembre 2020, n. 395 e nella circolare 13 maggio 2011, n. 20/E.
Anche i contributi una tantum del caso prospettato non sono dunque soggetti a ritenuta d'acconto.