• Rubrica del lavoro

    Bonus COVID enti bilaterali: il trattamento fiscale

    Nella risposta a interpello n. 462 del 14 novembre ha risposto ad una richiesta di chiarimenti da parte di un Ente Bilaterale  che  attua programmi di welfare aziendale ai  lavoratori iscritti, in quanto dipendenti di «aziende iscritte e in regola con i versamenti dei contributi previsti».

    In particolare  l'Istante intende erogare:

    1. un ''Contributo per malattia di lunga durata'';
    2. un ''Bonus straordinario Covid19''.

    e specifica che :

    1.  il contributo per malattia di lunga durata, destinato a  contrastare gli effetti negativi generati dalla malattia di lunga durata, è un  contributo una tantum in misura fissa, pari a € 1.000, erogato fino a esaurimento del budget straordinario stanziato. Le domande pervenute saranno evase seguendo l'ordine cronologico di presentazione. In ragione del carattere limitato delle risorse ai fini del punteggio da assegnare in graduatoria, verrà, in subordine, assegnato un punteggio più alto ai lavoratori che si trovino in aspettativa non retribuita per malattia».
    2. Il ''Bonus straordinario Covid19'',  ' costituito da  un contributo straordinario una tantum in misura fissa, pari a € 200,00; anch'esso erogato fino a esaurimento del budget tramite  graduatoria determinata dall'ordine cronologico di ricevimento delle domande e  da un  un punteggio più alto ai lavoratori con figli a carico e , in ulteriore subordine  ai lavoratori con accesso alle forme di integrazione salariale ordinaria e straordinaria».

    Nella richiesta l'Istante sottolinea che «gli effetti negativi che ''il Bonus straordinario Covid19'' intende contrastare si sono manifestati, a danno degli iscritti all'Ente, nel periodo di emergenza cagionato dall'epidemia di Covid19, ossia tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 ma  ciò non fa venire in meno, anche successivamente a tale periodo, l'onere di adempiere ai fini assistenziali dell'ente " . Chiede se in qualità di sostituto di imposta debba applicare  la ritenuta d'acconto, posto che  verranno erogati  come misura assistenziale «a fronte di una situazione patologica (malattia o infortunio) dell'iscritto, attestata da apposita certificazione medica, e corrisposti una tantum e in misura fissa. (…) non a causa di  mancato conseguimento o dalla perdita di un redditi e non saranno legati egata  a parametri reddituali . L'ente ritiene che tali contributi non siano  riconducibile  ad alcuna delle categorie di reddito previste dall'art. 6, comma 1, TUIR, né la natura di provento sostitutivo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR»  quindi  non siano soggetti alla ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Ritenuta d'acconto sulle prestazioni assistenziali: risposta dell'Agenzia 

    Nella risposta dell'agenzia  viene ricordato innanzitutto che l'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  definisce gli ''enti bilaterali'' quali «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:(…) la programmazione di attività formative in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; (…) lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento».

    In tema di prestazioni  assistenziali erogate da tali enti ai propri iscritti l'Agenzia conferma l'interpretazione proposta dell'Ente

    Ricorda in particolare che nella risoluzione 25 settembre 2020, n. 54/E,  e  nella risposta pubblicata il 4 ottobre 2018, n. 24   sul trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale è stato chiarito  in applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi (cfr. circolari 23 dicembre 1997, n. 326 e 4 marzo 1999, n. 55).

    Nella citata risposta è stato chiarito  ad esempio che le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all'asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n. 104 del 1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del Tuir, non rilevino ai fini fiscali.

    Alle stesse conclusioni si è pervenuti nella risposta pubblicata il 23 settembre 2020, n. 395 e nella circolare 13 maggio 2011, n. 20/E. 

    Anche  i  contributi una tantum  del caso prospettato  non sono dunque soggetti a ritenuta d'acconto.

  • Rubrica del lavoro

    Cumulo pensione e lavoro autonomo: dichiarazione entro il 30.11

    Come previsto dall'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503,i  titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione IRPEF .

     Quindi  i titolari di pensione  soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo,  sono tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2023 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2022. 

    Con il messaggio  4043 del 15.11.2023 l'Inps fornisce  i chiarimenti su  quali soggetti sono tenuti e quali esclusi dall'obbligo dichiarativo e le modalità  di compilazione della dichiarazione (Modello Red), che può essere fatta anche in autonomia  online sul sito INPS (v. ultimo paragrafo).

    Obbligo di dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo 

    Sono esclusi dall'obbligo

     – i titolari di pensione di vecchiaia;

     – i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, 

     – i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,

     – i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria  lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001) ovvero con decorrenza  delle prestazioni precedente al 31.12.1994

     I pensionati che non si trovano nelle condizioni  precedenti sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti .

    ATTENZIONE  sono soggetti all’obbligo anche i titolari di pensione di invalidità iscritti all’INPGI (articolo 8, Regolamento INPGI)

    Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.

    Casi particolari di esclusione dal divieto 

    Il messaggio specifica alcuni casi particolari in cui l'incumulabilità non si applica :

    • a titolari di pensione di invalidità  con attività da cui  derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti 
    • per i  redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. 
    • per  indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali 
    • per le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive
    • per le indennità  percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni  e quelle percepite dai giudici tributari
    •  per  remunerazioni percepite dai sacerdoti 

    Cumulo redditi e pensione: Dichiarazione preventiva 

    Il messaggio precisa che 

     i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo, che svolgono nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2023.

    Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, resa a consuntivo nell'anno 2024.

    Cumulo redditi  e pensione:  come fare la dichiarazione

    Va ricordato che

    • i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
    •  Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

    Il pensionato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell’Istituto tramite il sito www.inps.it utilizzando:

    •  il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), 
    • la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o
    • la Carta di Identità Elettronica (CIE). 

    Una  volta autenticati si puo accedere all’elenco “Prestazioni e servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato” (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2023 (dichiarazione redditi anno 2022). 

    La dichiarazione può anche essere effettuata attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).

    Cumulo redditi  e pensione: sanzioni per omessa dichiarazione

    La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo  comporta l’obbligo a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione stessa e viene prelevata direttamente sulle rate di pensione 

  • Rubrica del lavoro

    Malattia lavoro marittimo: guida agli obblighi per i lavoratori

    INPS  ha fornito ieri nel messaggio 4010/2023  alcune indicazioni  operative circa gli adempimenti a carico del lavoratore  per gli eventi di malattia indennizzati . In particolare si chiariscono gli obblighi di: 

    1.  Trasmissione della certificazione medica
    2. indirizzo di reperibilità
    3. comunicazione  malattia in caso di trasferimento all'estero
    4. autorizzazione per lo sbarco in caso di malattia.

    Trasmissione certificato malattia marittimi

    I lavoratori marittimi devono inviare la certificazione di malattia :

    • entro due giorni dal rilascio
    •   esclusivamente in via telematica  (v. messaggio n. 897 del 2 marzo 2023). Solo in casi del tutto eccezionali è ammessa la certificazione cartacea – purché in originale.

     Leggi anche  Lavoratori marittimi comunicazioni malattia solo telematiche

    Il messaggio precisa che non  è consentita l’erogazione dell’indennità  prima della  acquisizione  dell’originale della certificazione medica cartacea.

    ATTENZIONE necessario verificare che nella certificazione medica, sia telematica che cartacea sia indicato il corretto indirizzo di reperibilità per consentire l’effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo.

    Per le visite mediche di controllo all’estero le relative istruzioni sono state fornite con la circolare n. 87 del 2 luglio 2010.

    Le variazioni della reperibilità rispetto all’indirizzo rilevabile dalla certificazione medica vanno preventivamente comunicate mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”  sul portale  www.inps.it, raggiungibile al seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.

    In caso di eccezionali esigenze tecniche e/o disallineamenti dei sistemi, il lavoratore ha l’onere di effettuare la suddetta comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza,  utilizzando :

    • la casella di posta elettronica  dedicata per ogni sede (esempio di denominazione: [email protected] )oppure 
    •  il Contact center multicanale al numero verde 803 164

    Marittimi e malattia all'estero 

    In generale sono valide  le indicazioni operative fornite con la circolare n. 192 del 7 ottobre 1996 e messaggio n. 4271 del 16 novembre 2018 

    In particolare per i lavoratori  marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia  è necessario prima di recarsi all’estero sottoporsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia, per ottenere la preventiva autorizzazione 

    Nel caso in cui con mancata autorizzazione/parere negativo dell’Istituto, l’assicurato si rechi, comunque, all’estero, sarà disposta la sospensione del diritto all’indennità, come previsto dalla normativa vigente.

     

  • Rubrica del lavoro

    Assunzioni: quali sono le professioni più ricercate?

     Union Camere,  ANPAL e sistema informativo Excelsior hanno reso disponibile ieri  l'ultimo bollettino  sulle intenzioni di assunzione delle imprese nel novembre 2023 . Nel  documento si evidenziano le ricerche e i profili per i quali resta un alta  difficoltà di reperimento. 

    Vediamo alcuni dettagli  dal comunicato stampa,

    Qui disponibile il  testo integrale del Bollettino 

    Il Bollettino di novembre  evidenzia che i settori  trainanti, cioè che evidenziano maggiori necessità di nuovo personale sono:

    •  Turismo, 
    • commercio, 
    •  servizi dei media e delle comunicazioni 
    •  industria del tessile e  abbigliamento 
    • industria calzaturiera  delle calzature.

    Le professioni  e titoli di studio più ricercati

    E' in diminuzione, dopo diversi mesi di crescita, il tasso di difficoltà delle imprese ad assumere, che scende di 2,5 punti  a novembre , attestandosi al 48,5%, valore comunque molto (troppo)  alto. 

    La mancanza di candidati adatti al profilo , il cosiddetto "Mis- matching"  si conferma la causa di difficoltà più importante per le assunzioni (34,2%). Sono più di un terzo quindi, fatto cento il valore delle ricerche di personale in Italia,  i profili che restano vacanti .

     Il Borsino delle professioni di Excelsior riporta tra le figure pressoché introvabili :

    •  operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento (80,8%), 
    •  operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (74,5%), 
    •  fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica (71,9%) 
    •  fabbri ferrai  costruttori di utensili (70,8%).

    A livello territoriale sono le imprese del Nord Est ad incontrare le maggiori difficoltà di reperimento (55,0%), seguite da quelle del Nord Ovest (49,2%), Centro (47,5%) e Sud e Isole (42,8%). Il Nord Ovest è invece l’area dove sono previste maggiori assunzioni a novembre (136.240), seguita dal Sud e Isole (108.530), Nord Est (96.150), Centro (89.590).

    Gli indirizzi di studio che nel mese considerato garantiscono gli esiti occupazionali migliori sono:

    1.  quello economico tra i percorsi universitari, 
    2. quello di amministrazione, finanza e marketing per il diploma secondario e
    3.  quello di ristorazione per la qualifica o diploma professionale.

    Assunzioni programmate a novembre 2023

    A novembre le assunzioni programmate  dichiarate dalle aziende sono in tutto 430.520

    Rispetto a un anno fa si registra un aumento importante (+12,6%), mentre leggermente più contenuto è quello su base trimestrale: +8,4% tra novembre 2023 e gennaio 2024. 

    L’incremento nell’industria è dell’8,8% rispetto all’anno scorso. Bene anche  le costruzioni (+10,7%), la meccatronica (+13,2%), e la moda (+28,5%).  

    Fa ancora  meglio il settore dei  servizi , con un +14,3% di assunzioni programmate, che si concentrano in particolare nei comparti :

    1. alloggio, ristorazione e turismo (+28,3%), 
    2. media e comunicazione (26,8%).  

    Complessivamente per questo settore  le entrate programmate sono 

    • 299.070 a novembre e 
    • 902.600 nel trimestre novembre 2023 – gennaio 2024.

    Aumenta più della media (+21,1%, +15mila rispetto allo stesso periodo del 2022) la domanda di lavoratori immigrati che riguarda 88.080 contratti programmati nel mese, pari al 20,5% del totale delle entrate. I settori che intendono ricorrere maggiormente alla manodopera straniera sono i servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio (il 33,7% degli ingressi programmati dovrebbe essere coperto da personale immigrato), i servizi operativi di supporto a imprese e persone (31,2%), i servizi di alloggio e ristorazione (23,1%), la metallurgia (22,7%) e le costruzioni (21,8%).

    Per quanto riguarda i contratti offerti, quelli a tempo determinato rappresentano il 52,6% delle entrate previste; seguono quelli a tempo indeterminato (20,2%), quelli di somministrazione (13,1%) e di apprendistato (5,2%).

    Bollettino Excelsior come funziona

    Si ricorda che il sistema informativo Excelsior è  un programma finanziato dalla UE (SPON-PAO) Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione affidato  operativamente ad UnionCamere  ANPAL.

    I dati presentati derivano dall’indagine Excelsior realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.

    L’indagine, che è inserita nel Programma Statistico Nazionale (UCC-00007) tra quelle che prevedono l’obbligo di risposta da parte degli intervistati e  dal 2017 è svolta con cadenza  mensile.

    Le informazioni  sono state acquisite nel periodo 25 settembre 2023 – 10 ottobre 2023, attraverso le interviste realizzate presso più di 101.000 imprese, campione rappresentativo delle imprese con  dipendenti al 2022 dei diversi settori industriali e dei servizi. La proiezione mensile dei dati di indagine e il potenziamento dell'integrazione permettono l’analisi delle principali caratteristiche delle entrate programmate secondo i profili professionali e i livelli di istruzione richiesti. 

    Per chi fosse interessato ad approfondire: i risultati dell’indagine sono disponibili a livello nazionale, regionale e  provinciale per i settori ottenuti dall'accorpamento di codici di attività economica della classificazione ATECO2007 sul sito: https://excelsior.unioncamere.net

  • Rubrica del lavoro

    Fringe benefit e bonus benzina 2023: le regole per i conguagli

    Inps ha pubblicato il messaggio 3884 del 6 novembre 2023  con cui fornisce le istruzioni dettagliate relative ai conguagli contributivi per i casi  in cui  valore e le somme relative ai fringe benefit  annui ai lavoratori dipendenti risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023 , che è  stato oggetto di  importanti novità normative,

    L'istituto ricorda che  la disciplina generale prevede che  in caso di eccedenza rispetto alle soglie di esenzione fissate dall'art 51 comma 3 TUIR.

    • il datore di lavoro provvede ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo  dei beni e servizi erogati  ai propri dipendenti e non solo la quota eccedente.
    • per la determinazione dei limiti citati si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

    Per il periodo di imposta 2023 la disciplina è stata modificata dal  decreto-legge n. 48 2023 comma 1 articolo 40,  che ha fissato  il  limite massimo di esenzione ai lavoratori dipendenti con figli, a 3mila euro,  includendo nella deroga al regime generale le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”. 

    Va anche tenuto conto invece che  i buoni benzina rientranti ex articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, fino a 200 euro sono esenti fiscalmente  in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti,  ma , se  eccedenti

    •  la soglia di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, o  
    •  la soglia di 258,23 euro per i lavoratori dipendenti  senza figli  

    sono assoggettati a contribuzione previdenziale.

    Di contro, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita  nella capienza  degli altri benefit (resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

    L'istituto ricorda che la stessa disciplina è applicabile qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato (in tutto o in parte) con i fringe benefit.

    Il messaggio specifica quindi le modalità per le diverse categorie di datori di lavoro.

    Fringe benefit conguaglio nella sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens

    I datori di lavoro potranno procedere:

    • secondo le modalità standard, ossia con dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.
    •  con utilizzo della sezione relativa alle variabili retributive esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2023. In particolare si potranno utilizzare  le variabili: 
      •  FRIBEN: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all’importo del fringe benefit per la medesima mensilità di competenza.
      •  FRBDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza massimale.
      • FRBMAS: da utilizzare per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, nell’imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. A titolo esemplificativo, se viene ridotto l’imponibile di un importo pari a “X” nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze successive, ove sia presente l’eccedenza massimale, parte di questa, fino a un importo pari a “X”, dovrà essere riportata nell’imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine, l’Istituto effettuerà verifiche e controlli successivi.

    Fringe benefits: esposizione dei dati nella sezione “PosAgri” 

    Per la sez “Posagri”, non sono previste operazioni di conguaglio di fine anno ma per  consentire analoghi effetti sulla posizione contributiva dei datori di lavoro che assumono manodopera agricola assoggettata a contribuzione agricola unificata, il messaggio fornisce le specifiche istruzioni 

  • Rubrica del lavoro

    Fallimenti : CIGS esente da TFR e ticket anche nel 2023

    Anche per il 2023, come già per 2020 2021 e 2022 le societa': 

    1. sottoposte a   procedura  fallimentare o  
    2. in amministrazione straordinaria, 

    le quali abbiano usufruito  del  trattamento di integrazione salariale straordinaria   sono esonerate:

    •  dal pagamento delle quote di  accantonamento  del   trattamento di fine rapporto, relative  alla retribuzione persa a seguito della riduzione  oraria  o sospensione dal lavoro, e 
    • dal pagamento  del  contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 92 2012 (il cosiddetto ticket licenziamento).

    La misura era stata prevista   inizialmente per il 2020 e 2021 dall'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,   e prorogata per il 2022 dall'articolo 4 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103.

    Con il messaggio 3779 del 30 ottobre 2023 INPS ricorda che una nuova proroga per il 2023  e 2024 è stata prevista dalla legge di bilancio 2022 (L.234 2021).

    Gli esoneri sono autorizzati nel limite di spesa  di 21 milioni di euro per ciascun anno.

     Inps   riprende le istruzioni  precedenti ( messaggio 1400 del 29 marzo 2022 )    e 3920/2020 ricordando che per ottenere l'agevolazione  vanno richieste :

    1. in primo luogo autorizzazione al Ministero del lavoro  e delle politiche sociali  del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) (o in sede di integrazione della stessa domanda).  Il  successivo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, TFR e  c.d. ticket di licenziamento,  separatamente  per ogni anno di competenza.
    2. In secondo luogo, le aziende interessate ( o i curatori), in possesso del decreto ministeriale di autorizzazione, per accedere agli sgravi devono presentare specifica istanza di accesso all’Istituto. avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” .

    In particolare  sul primo punto precisa che     le aziende che intendano richiedere gli esoneri devono fornire la stima del costo già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ossia:

     a) la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di  trattamento straordinario di integrazione salariale distinta  per ogni anno civile interessato 

    b) la misura complessiva del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, da calcolare, secondo le indicazioni  della circolare n. 137/2021, con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione della CIGS  autorizzata

    Si sottolinea  inoltre che  per tali quote di TFR   il  decreto-legge n. 109/2018 non modifica  la destinazione e l’assetto del TFR che puo essere 

    1.  versato ai fondi di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
    2. versa al Fondo di Tesoreria di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    3. accantonato presso il datore di lavoro.

     Nel primo caso l’Istituto provvede a trasferire il TFR maturato al fondo pensione di destinazione.

    nei casi due e tre invece l’Istituto provvede al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo di CIGS autorizzata.

    Istruzioni richiesta e autorizzazione sgravio TFR e ticket licenziamento 

    i curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari incaricati) devono inoltrare all’INPS  , SOLO con il modulo di istanza on-line appositamente predisposto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” – una domanda di ammissione all’esonero, come da istruzioni dei  messaggi n. 3920/2020 e n. 1400/2022, 

    Va utilizzato  il codice autorizzazione (CA) “0Q” – istituito con il messaggio n. 3920/2020  che deve essere assegnato:

    •  con decorrenza dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia al ticket di licenziamento;
    •  dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al ticket di licenziamento.

    Entrambi gli esoneri, nei limiti di importo determinati secondo quanto indicato nel citato messaggio n. 3920/2020, devono sempre riferirsi esclusivamente a lavoratori beneficiari  di CIGS.

  • Rubrica del lavoro

    Albo autotrasportatori : quote 2024 confermate

    E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera 11 ottobre 2023  del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti con la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2024 in cui vengono riconfermati ancora una volta gli importi  già in vigore 

    La quota da versare , entro la scadenza del 31 dicembre 2023 e' stabilita nelle seguenti TRE misure: 

    1. Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque  iscritte all'albo: € 30,00.
    2. Ulteriore quota sulla base del parco veicoli aziendale indipendentemente dalla massa come da tabella seguente:

       

    dimensione azienda categoria

    n. veicoli

    importo in euro

    A

    da 2 a 5

    5,16

    B

    da 6 a 10         

    10,33

    C

    da 11 a 50

    25,82

    D

    da 51 a 100       

    103,29

    E

    da 101 a 200 

    258,23

    F

    superiore a 200   

     516,46

    3.  Ulteriore quota (in aggiunta a quelle   precedenti ) per  ogni  veicolo  di  massa  superiore  a  6.000  chilogrammi  di  cui  l'impresa  e' titolare, come da tabella che segue:

    dimensione azienda categoria

    massa complessiva veicoli o trattore con p so rimorchiabile

    importo in euro

    A

    da 6.001 11.500 kg

    5,16  
     

    B

    da 11.501 a 26.000  kg

    7,75

    C

    oltre 26.000 |kg

    10,33

    Confermate anche, per il versamento  le due modalita' alternative  sulla  piattaforma PagoPA raggiungibile anche dalla  apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito  www.alboautotrasporto.it

    Viene proposto in automatico l'importo   relativo all'anno 2024  e ad eventuali annualita'  pregresse  non  corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella  stessa sezione «Pagamento quote» del portale

        a)   pagamento   online,    effettuato    in    modo    integrato nell'applicazione  dei  pagamenti.  L'utente  viene   automaticamente  reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono  di  scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in  tempo  reale  utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto; 

        b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD)  che avviene in modalita' differita. L'utente stampa o visualizza  il  pdf  dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una  delle  modalita'   presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale. 

     L'utente potra' pagare una posizione debitoria alla volta. 

    ATTENZIONE   A decorrere dalla quota anno 2024 anche le  imprese  iscritte  alla  Provincia autonoma  di  Bolzano,  dovranno  effettuare  il  pagamento

    attraverso  la  piattaforma  PagoPA  secondo   le   modalita'   sopra  descritte, fermo restando che la piattaforma consentira' il pagamento  esclusivamente a favore della provincia autonoma. 

    Va sottolineato che qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sara' sospesa . 

    La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2024 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.