• Rubrica del lavoro

    Apprendistato primo livello 2023: stop allo sgravio totale

    Con imessaggio 3618 del 17 ottobre 2023 INPS fornisce le istruzioni  operative aggiornate per gli adempimenti e i versamenti contributivi relativi ai contratti di apprendistato  di primo livello,  per i quali non sono state rinnovate le agevolazioni previste, da ultimo,  per il 2022  dalla legge  30 dicembre 2021, n. 234 , legge di Bilancio 2022 

    Per gli apprendisti  con contratto  per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015, assunti a partire dal 1 gennaio 2023 ,  termina lo sgravio totale e si  tornano ad applicare quindi le aliquote ordinarie, come da tabella sotto :

    Codice

    Descrizione

    aliquote 

    Y1

    Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione 

    (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    Y2

    Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione 

    aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    N1

    Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione 

    (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    N2

    Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione 

    (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    J9

    Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015

     (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    K9

    Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 150/2015

     (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    Nel messaggio INPS evidenzia anche che la riforma  degli ammortizzatori sociali   della legge  234 2021 ha esteso le tutele anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante. I datori di lavoro sono, pertanto, tenuti ai conseguenti obblighi contributivi come illustrato nella circolare n. 76 del 30 giugno 2022. L'ampliamento riguarda anche il settore dell'agricoltura. 

     ATTENZIONE 

    L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile .

    • per tutta la durata del periodo di formazione  e 
    •  per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

     

  • Rubrica del lavoro

    Attestazione Fondo nuove competenze: come fare

    Sono state pubblicate, nella pagina dedicata al Fondo nuove competenze seconda edizione,  alcune nuove  FAQ in merito alle le modalità operative per redigere l'attestazione delle competenze conseguite dai lavoratori dopo i moduli formativi, come previsto dal comunicato del 7 agosto 2023 prot. 11790.

    Si ricorda che il FNC  prevede,  nello specifico,  la possibilità di ottenere il finanziamento  a fondo perduto da ANPAL  per:

    • le quote di retribuzione  e 
    • i contributi previdenziali 

     dei lavoratori occupati  in percorsi formativi   che consentano di integrarsi in nuove esigenze produttive dell’impresa .

    In particolare  le FAQ riguardano  i seguenti temi 

    1. Firma del lavoratore beneficiario dei corsi
    2. Unica attestazione per  vari moduli formativi
    3. Processo Atlante del lavoro in corsi con finanziati d Fondi
    4. compilazione "Evidenze"

    viene precisato   ad esempio che:

    1. La firma del dipendente  beneficiario della formazione  sulla attestazione è richiesta   ‘per presa visione /ricevuta’. In  mancanza  è necessario che venga data evidenza con una dichiarazione dei datori di lavoro, da  compilare a sistema, ai sensi del DPR 445/2000, che il lavoratore ha ricevuto l’attestazione  da parte del datore di lavoro.
    2. Nel caso di un percorso di formazione composito (ad esempio composto da più moduli o più corsi) a cui partecipa  lo stesso lavoratore può essere prodotta un'unica attestazione delle competenze solo se 
    •  si tratta di competenze attestabili in un documento con la stessa valenza, attestazione di trasparenza oppure  documento di  validazione o di certificazione;
    • la dichiarazione delle specifiche competenze è  riconducibile a corsi ben  identificabili.

     In merito alle “Evidenze (ad esempio numero ore effettivamente frequentate anche in % superiore alla soglia minima):  va riportato il numero di ore effettivamente frequentate dal discente.

    Leggi tutte le istruzioni  in Fondo Nuove competenze seconda edizione regole e modelli

  • Rubrica del lavoro

    Festività ebraiche 2024: il calendario

    E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n. 158 del 7 ottobre 2023   il Comunicato del Ministero dell'Interno con il calendario ufficiale delle festivit ebraiche relative all'anno 2024,   come comunicato dall'Unione delle Comunita'  ebraiche  italiane .

    Questi i giorni da considerare festivi il prossimo anno,  ai fini civili e giuslavoristici:

    Tutti i sabati,  da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato,
    da lunedi 22 aprile a un'ora dopo il tramonto di  Mercoledi 24  aprile vigilia di Pesach
    da  mezz'ora prima del tramonto di domenica 28 a un'ora dopo il tramonto di martedi 30 aprile  Pesach
    da  mezz'ora prima del tramonto di martedì 11 giugno a un'ora dopo il tramonto giovedi 13 giugno  Shavuoth (Pentecoste)
    da mezz'ora prima del tramonto di lunedì 12 agosto a un 'ora dopo il tramonto di martedi 13 agosto  Digiuno dal 9 di AV
    da mezz'ora prima del tramonto di mercoled' 3 ottobre a un'ora dopo il tramonto di venerdì 4 ottobre  Rosh Hashana' (Capodanno)
    da venerdì 11 ottobre a un'ora dopo il tramonto di sabato 12 ottobre Vigilia e digiuno di Kippur (Digiuno di espiazione)
    da un' ora prima del tramonto di mercoledi 16 ottobre a un'ora dopo il tramonto venerdì 18 ottobre Sukkot (Festa delle Capanne)
    da un' prima del tramonto di mercoledi 23 ottobre a un'ora dopo il tramonto venerdì 25 ottobre Shemini Atzeret e Simchat Tora' (Festa della Legge)

     

    Si ricorda che in ossequio al principio di uguaglianza e parità sancito dall’art. 3 Costituzione sono previste speciali deroghe per i lavoratori che praticano religioni diverse con  festività in giorni differenti. Per i lavoratori di religione ebraica sono quindi previsti 

    • riposo sabbatico: è previsto il diritto di godere del riposo settimanale di sabato anziché nella domenica. In tal caso, il riposo sabatico è alternativo rispetto a quello domenicale: conseguentemente, il lavoro che non viene prestato durante il sabato è recuperato il giorno seguente senza maggiorazioni o straordinari. Tale diritto può tuttavia subire limitazioni quando sussistano esigenze aziendali relative a servizi essenziali imprescindibili e.
    • Festività ebraiche: il lavoratore ha diritto di fruirne con le medesime modalità previste per il riposo sabatico. In alternativa possono essere attraverso i permessi retribuiti  contrattuali. In tal caso il soggetto ha comunque diritto alle festività previste per la generalità dei lavoratori.

    Nelle giornate festive, il lavoratore ha diritto ad astenersi  dal lavoro e quello di percepire la retribuzione. Tale seconda tutela riceve differente trattamento a seconda che si tratti di festività lavorate o non lavorate.  

     Di seguito riportiamo  l'elenco delle festività  nazionali italiane che  ha numerose modifiche nel tempo. Ad oggi, sono previste undici festività, distinte in :

    • Festività nazionali civili

    25 Aprile: Anniversario della liberazione
    1 maggio: Festa del Lavoro
    2 giugno: Fondazione della Repubblica

    • Festività nazionali religiose cattoliche:

    1 Gennaio: Capodanno

    6 gennaio: Epifania

    il lunedì seguente la Domenica di Pasqua (variabile)

    15 agosto: Assunzione della Beata Vergine

    1 Novembre: Ognissanti

    8 dicembre: Immacolata Concezione

    25 dicembre: Natale

    26 dicembre: S. Stefano

  • Rubrica del lavoro

    Bonus grandi navi per i lavoratori di Venezia: si può fare domanda

    Il decreto legge 103 2021 ha previsto una indennità onnicomprensiva   una tantum di 2mila euro a favore di alcune categorie di lavoratori   la cui attività sia connessa al transito delle navi  nella laguna di Venezia (Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca) interdetto  a partire dal 1 agosto 2021. 

    La legge ha previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro a questo fine,  per il 2021.

    Il Ministero del lavoro ha pubblicato il nuovo decreto 31 gennaio  2023 , in data 9 marzo 2023 con uno stanziamento raddoppiato a 10 milioni per il 2022 

    Si attendevano ancora le  istruzioni operative  INPS su domande e  pagamenti, rese finalmente disponibili solo  ieri 3 ottobre 2023  con circolare 83 2023 (Vedi i dettagli all'ultimo paragrafo).

     La piattaforma per le domande è attiva: 

    •  dal 4 ottobre  
    •  fino al 30 novembre 2023.

    Riepiloghiamo  di seguito  tutte le istruzioni sulla  misura 

    A chi spetta il bonus "grandi navi": categorie, requisiti , esclusioni 

    L'indennità spetta a 

    a) lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto  (9 marzo 2023)  e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

    b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

    c) lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso  tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali  (articolo 2222 del codice civile).

     ATTENZIONE sono esclusi  coloro che l’abbiano già percepita per l’annualità 2021.

     L’indennità non spetta, altresì, a coloro che:

    •  siano titolari di altra misura di sostegno al reddito;
    • siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto  di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità 
    • siano titolari di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità 

     Bonus "grandi navi":  cumulabilità, regime fiscale

    A quanto chiarito dalla circolare  INPS 54 2022, l''indennità  "grandi navi" dal punto di vista  fiscale è soggetta a :

    •  ritenuta alla fonte a titolo d’acconto se sostituisce un reddito di lavoro di dipendente. In tale caso, l’Istituto è tenuto anche a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno.
    •  ritenuta alla fonte a titolo d’acconto  se sostituisce un reddito da lavoro autonomo.

     In entrambi i casi l’Istituto rilascia al contribuente la certificazione fiscale (CUS/CUA) valida ai fini dichiarativi.

    Nella circolare 83 2023 si precisa che il bonus è cumulabile 

    •  con l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222/1984 o qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria  a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, 
    •  con il Reddito di cittadinanza 
    • con  borse lavoro, stage e tirocini professionali, n
    • con premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale,
    •  con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e 
    • con le prestazioni di lavoro occasionale,  dl 50 2017  nei limiti di compensi previsti per il prestatore pari a 5.000 euro per anno civile. 

    Come fare domanda  bonus  grandi navi Venezia

    I lavoratori potenziali destinatari delle indennità devono  presentare domanda all’INPS  ENTRO IL 30 NOVEMBRE  2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal 3 ottobre 2023   sul portale web dell’Istituto,  con una delle seguenti credenziali:

    • SPID di livello 2 o superiore;

    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

    • Carta nazionale dei servizi (CNS).

    oppure tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Si accede  alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”  nel portale web dell’Istituto (www.inps.it), attraverso il motore di ricerca, oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;  selezionando la voce corrispondente alla categoria di appartenenza  sotto la voce “Indennità Grandi Navi 2022” tra :

    –        Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori a tempo determinato;

    –       Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori in somministrazione;

    –        Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori intermittenti;

    –        Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori autonomi occasionali.

     

  • Rubrica del lavoro

    Aspettativa : domande contributi figurativi entro il 30 settembre

    I dipendenti che fruiscono di periodi di aspettativa per cariche elettive o sindacali devono presentare la domanda di accredito dei contributi figurativi  correlati,  entro il 30 settembre dell'anno successivo alla fruizione .

    Le domande vanno inviate esclusivamente in via telematica  come da istruzioni della  circolare  129 del 28 novembre 2022 (v. dettagli nel paragrafo successivo)

    Gli adempimenti dei datori di lavoro sulla specifica situazione del lavoratore erano stati forniti invece nel messaggio   n. 3971 del 31 ottobre 2019.

    Con il  messaggio 1193 del 28 marzo 2023 è stato anche  precisato che  fino a nuova comunicazione, in sede di lavorazione delle istanze  ai fini della corretta valorizzazione della retribuzione figurativa accreditabile, le Strutture territoriali continueranno a utilizzare il modello “AP 123”, che quindi  i datori di lavoro interessati devono continuare a compilare e consegnare ai lavoratori.

    Con riferimento alla convalida dei modelli “AP123” sono confermate le istruzioni del paragrafo 10 del messaggio n. 3499 dell’8 settembre 2017.

    Nel caso in cui non sia possibile ottenere la convalida dell’Ispettorato territoriale del lavoro gli uffici INPS confrontano le retribuzioni prodotte con i dati della contrattazione collettiva applicabile,  in proprio possesso o  prodotta dall’interessato.

    Cariche elettive e sindacali: istruzioni domanda di accredito figurativo 

    Le domande telematiche vanno  presentate attraverso uno dei seguenti canali:

    • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto utilizzando tutti i browser aggiornati a eccezione di Explorer (non più supportato);
    • Contact Center Multicanale – raggiungibile al numero verde gratuito 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06.164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
    • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

    diversamente non saranno procedibili . Se la causa che impedisce l’invio telematico fosse  da addebitare al sistema informatico dell’INPS, le Strutture territoriali provvederanno alla protocollazione in entrata dell’istanza, alla relativa acquisizione e alle successive fasi gestionali di lavorazione.

    Per la presentazione della domanda tramite web dagli interessati, l’utente dovrà accedere al “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” sul  sito www.inps.it  con il  seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”.

    Necessario essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    Dopo avere superato la fase di autenticazione, la home page dell’applicazione  propone i seguenti campi di azione

    1. – Home Riscatti;
    2. – Home Ricongiunzioni e Computo;
    3. – Home Accredito Figurativo per Cariche Elettive e Sindacali.

    Dalla pagina iniziale si può inoltre  accedere alle seguenti funzioni

    • Nuova Domanda;
    • Consultazione Domanda;
    • Manuale Utente;
    • Scheda Informativa e Allegati.

    L'utente può quindi :

    – consultare il proprio estratto contributivo;

    – verificare la correttezza e completezza dei servizi prestati e dei contributi versati apponendo un flag nella sezione apposita;

    – inoltrare richieste di modifica e/o integrazione della propria posizione assicurativa attraverso gli applicativi dedicati (FASE e RVPA);

    – ricevere dalla procedura l’indicazione della tipologia di accredito per cui si può scegliere di presentare domanda in base alla propria situazione contributiva/Ente – datore di lavoro che ha concesso l’aspettativa e la tipologia di aspettativa richiesta.

    Selezionando la funzione “Nuova Domanda” è possibile procedere alla compilazione e al successivo invio della domanda di prestazione.

    La descrizione analitica di tutte le funzioni è contenuta nel “Manuale utente” consultabile online o scaricabile direttamente dal sito dell’Istituto.

  • Rubrica del lavoro

    Alluvione Emilia: ampliata la sospensione dei ricorsi INAIL

    L’Inail, con circolare 43/2023, comunica che sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi  in tema di premi assicurativi è applicabile per il periodo  1° maggio – 31 agosto 2023, invece che 31 luglio 2023. 

    L'istituto motiva facendo riferimento alla conversione in legge 100 2023 del  decreto legge 61/2023, che aveva definito  interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi nelle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana , tra cui la sospensione di adempimenti e versamenti.

    La legge di conversione 100/2023 ha  infatti eliminato il riferimento ai ricorsi amministrativi, con la conseguenza che la norma relativa alla sospensione del termine di 30 giorni previsto dal Dpr 314/2001 per la presentazione dei ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi Inail non è più l’articolo 2 del Dl 61/2023 (che individua il periodo di sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023) ma l’articolo 4 del medesimo decreto legge che aggiunge un mese in più al periodo di sospensione, prevedendo il termine al 31 agosto.

    L' Inail richiama  comunque per l'applicazione  le istruzioni già  emanate con la circolare  33/2023 in quanto il termine temporale non modifica l'operatività delle procedure.

  • Rubrica del lavoro

    Rinnovo Ccnl autostrade e trafori 2023: le nuove tabelle retributive

    Sottoscritto  iil 18 luglio 2023  l’accordo di rinnovo del contratto nazionale Autostrade e Trafori, scaduto il 30 giugno 2022. A riferirlo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità.

    Il rinnovo, sottoscritto unitariamente con le associazioni datoriali Federreti e Acap (Associazione concessionarie autostrade private), interessa circa 13 mila addetti del settore ed avrà decorrenza dal 1 luglio 2022 fino al 30 giugno 2025”.

    “Dal punto di vista economico è previsto   nel triennio  un aumento salariale di 250 euro al livello C.   Si tratta di un aumento di  210 euro sui minimi tabellari ripartiti in 

    • 60 euro ad agosto 2023,
    •  50 euro a gennaio 2024, 
    • 30 euro ad agosto 2024 e 
    • 70 euro gennaio 2025. 

    Inoltre sono previsti 10 euro di incremento dell’IDR 2019 (Importo distinto della retribuzione) al livello C da gennaio 2024, per un importo complessivo di 25 euro, che diventano utili ai fini del calcolo del TFR.

     Ulteriori 30 euro sono di welfare per 12 mensilità per ogni anno a partire da gennaio 2024, per un importo complessivo annuo di 360 euro.

    Prevista a livello economico anche un ‘Una Tantum’ al livello C di 700 euro con la retribuzione di luglio 2023, oltre a 300 euro di welfare, sempre a titolo di Una Tantum”.

    “Dal punto di vista normativo – spiegano i sindacati – vengono introdotti diversi miglioramenti in merito al tema dei congedi per la maternità e la paternità, alla normativa del FTH e del Part Time, al comporto per le gravi malattie. Viene esclusa qualsiasi forma di penalizzazione per i nuovi assunti nel comparto. A settembre riprenderà il confronto per la definizione del nuovo contratto di filiera”.

    Aumenti contrattuali CCNL autostrade trafori 2023

    Nelle tabelle seguenti gli aumenti retributivi per tutti i livelli e i nuovi minimi 

    AUMENTI RETRIBUTIVI

    Livello

    Aumento dal
    1° agosto 2023

    Aumento dal
    1° gennaio 2024

    Aumento dal
    1° agosto 2024

    Aumento dal
    1° gennaio 2025

    Totale aumento

    A

    95,27

    79,39

    47,64

    111,15

    333,45

    A1

    85,14

    70,95

    42,57

    99,32

    297,98

    B

    75,00

    62,50

    37,50

    87,50

    262,50

    B1

    68,51

    57,09

    34,26

    79,93

    239,79

    C

    60,00

    50,00

    30,00

    70,00

    210,00

    C1

    54,73

    45,61

    27,36

    63,85

    191,55

    D

    40,54

    33,78

    20,27

    47,30

    141,89

    NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI

    Livello

    Minimi al 31 luglio 2022

    Minimi dal
    1° agosto 2023

    Minimi dal
    1° gennaio 2024

    Minimi dal
    1° agosto 2024

    Minimi dal
    1° gennaio 2025

    A

    2.700,43

    2.795,70

    2.875,09

    2.922,73

    3.033,88

    A1

    2.413,16

    2.498,30

    2.569,25

    2.611,82

    2.711,14

    B

    2.125,85

    2.200,85

    2.263,35

    2.300,85

    2.388,35

    B1

    1.942,05

    2.010,56

    2.067,65

    2.101,91

    2.181,84

    C

    1.700,70

    1.760,70

    1.810,70

    1.840,70

    1.910,70

    C1

    1.551,33

    1.606,06

    1.651,67

    1.679,03

    1.742,88

    D

    1.149,11

    1.189,65

    1.223,43

    1.243,70

    1.291,00

    UNA TANTUM

    Livello

    Una Tantum

    A

    1.111,49

    A1

    993,24

    B

    875,00

    B1

    799,32

    C

    700,00

    C1

    638,51

    D

    472,97

    Aumenti per anzianità

    Nell'accordo è stato anche stabilito che in caso di:

    • stabilizzazione di un contratto a tempo determinato, ovvero
    • riassunzione a tempo indeterminato entro i 24 mesi dalla precedente cessazione, di un lavoratore precedentemente impiegato a termine,

    in presenza di mansioni equivalenti, i periodi di lavoro effettuati vanno sommati ai fini del riconoscimento dell’aumento per anzianità previsto dall’articolo 26.

    Malattia

    Viene riformulato l’articolo 32 in materia di periodo di comporto e di integrazione del trattamento di malattia, prevedendo  periodi di conservazione del posto diversificati in relazione all’anzianità di servizio, con decorrenza dal 18 luglio 2023.

    Indennità per lavoro domenicale

    Con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’accordo, quindi dal 18 luglio 2023 la prestazione lavorativa pari o superiore a 4 ore nella giornata di domenica comporta il riconoscimento di un’indennità pari a euro 10,00.

    Politiche di genere e violenza di genere

    Specifiche norme sono state inserite nel CCNL  in materia di rispetto della parità di genere e di contrasto alle molestie e alla violenza sui luoghi di lavoro.