• Rubrica del lavoro

    Pensioni dicembre 2023: gli importi aggiuntivi

    Pensioni  prestazioni assistenziali di dicembre 2023 piu ricche rispetto agli ultimi anni, grazie in particolare alla sostanziosa rivalutazione resa necessaria dall'aumento dell'inflazione . Un minimo di respiro quindi per molti pensionati in particolare  quelli a piu basso reddito che questo mese  come di consueto riceveranno anche le somme aggiuntive  di fine anno  .

     Inps precisa con il messaggio 4050 del 15.11.2023 la composizione   degli assegni pensionistici e assistenziali  di dicembre per i quali si prevede oltre  all'importo ordinario

    1. il conguaglio della rivalutazione definitiva 2023 
    2. la somma aggiuntiva di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
    3. la somma aggiuntiva  2023 (c.d. quattordicesima  prevista dall’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 Seconda tranche 2023.

    Vediamo di seguito tutti i dettagli forniti dall'istituto .

    Anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione per l’anno 2023

    La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3 dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione  che doveva  effettuarsi, a regime, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni  2024 a partire da gennaio 2024.

    L’articolo 1 del decreto-legge n. 145/2023, tuttavia, ha previsto , in via eccezionale il conguaglio  sia anticipato al 1° dicembre 2023”.Sono interessate dall’operazione tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza precedente l’anno 2023, per una platea complessiva di 21 milioni di prestazioni.

    I valori definitivi della perequazione per l’anno 2023  sono i seguenti:

    Tabella degli importi  

    fasce trattamenti complessivi

    % indice perequazione da attribuire

    Aumento del

    Importo trattamenti complessivi

    da

    a

    Importo garanzia

    Fino a 4 volte il TM

    100%

    8,100%

    2.101,52

     

    Fascia di Garanzia*

    Importo garantito

     

    2.101,52

    2.125,41

     

    2.271,74

     

    Oltre 4 e fino a 5 volte il TM

    85%

    6,885%

    2.101,53

    2.626,90

     

    Fascia di Garanzia*

    Importo garantito

     

    2.626,90

    2.692,18

    2.807,76

    Oltre 5 e fino a 6 volte il TM

    53%

    4,293%

    2.626,91

    3.152,28

     

    Fascia di Garanzia*

    Importo garantito

     

    3.152,28

    3.167,04

    3.287,61

    Oltre 6 e fino a 8 volte il TM

    47%

    3,807%

    3.152,29

    4.203,04

     

    Fascia di Garanzia*

    Importo garantito

     

    4.203,04

    4.236,09

    4.363,05

    Oltre 8 e fino a 10 volte il TM

    37%

    2,997%

    4.203,05

    5.253,80

     

    Fascia di Garanzia*

    Importo garantito

     

    5.253,80

    5.274,54

    5.411,26

    Oltre 10 volte il TM

    32%

    2,592%

    5.253,81

     

    *Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

    Importo trattamento minimo definitivo 2023

    Importi

    dal 1° gennaio 2023

    Trattamento minimo

     

    Indice di rivalutazione definitivo

    mensile

    567,94

    8,1%

    annuo

    7.383,22

    Fino a novembre era fissato a 563,73 (importo rivalutato con indice provvisorio del 7,3%)  

    Rivalutazione prestazioni assistenziali (invalidità civile, ciechi, sordi, pensione e assegno sociale)

    Il conguaglio riguarderà anche le prestazioni assistenziali con i seguenti  valori definitivi per l’anno 2023  

    Pensione di inabilità civile (invalidi totali) 316,25€ al mese

    Assegno mensile (invalidi parziali) : 316,25€ al mese 

    Assegno sociale:  507,03€ al mese.

     Nessun conguaglio verrà riconosciuto ai titolari di prestazioni non pensionistiche come 

    • indennità ponte ape sociale, 
    • assegni straordinari di sostegno al reddito, 
    • isopensione, 
    • indennità mensile per contratto di espansione). 

    Il conguaglio della maggiorazione sociale invece sarà effettuato contestualmente alle operazioni di rivalutazione per l’anno 2024.

     INPS specifica che nell'assegno di dicembre vengono corrisposti il nuovo importo spettante e utilizzato anche per la tredicesima mensilità, e gli arretrati  del 2023 di importo non superiore a 1.000 euro.

    Sul cedolino è stata inserita la nota informativa dedicata.

    Importo aggiuntivo 154, 94 euro

    L'importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70 della legge n. 388/2000 (V.circolare n. 68 del 20 marzo 2001) viene attribuito a oltre 346.000 beneficiari.

    L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

    Tale importo, pertanto, non spetta alle prestazioni non qualificate come pensioni  elencate di seguito 

    044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).

    L’importo aggiuntivo non spetta, inoltre, sulle pensioni di vecchiaia in cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.

    Si ricorda che l’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:

    • se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di 1,5 volte il TM x 13 :11.074,83
    • se il pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di 3 volte il TM x 13:  12.149,66

    Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione di dettaglio del pagamento di dicembre 2023 reca l’indicazione dell’importo aggiuntivo dovuto.

    Somma aggiuntiva per l’anno 2023 (c.d. quattordicesima). Seconda tranche

    Per i criteri di attribuzione della c.d. quattordicesima si puo fare riferimento al messaggio n. 2178 del 12 giugno 2023.

    Anche per la seconda tranche del 2023 sono stati utilizzati i limiti reddituali al tasso di perequazione provvisoria del +7,3%, utilizzato per l’elaborazione relativa al mese di luglio 2023.

    La somma aggiuntiva è stata riconosciuta, sulla mensilità di dicembre 2023, a oltre 150.000 beneficiari.

    Casi particolari

    Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° agosto 2023 al 31 dicembre 2023, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2023, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni normativamente previste. Sono state, inoltre, rielaborate le posizioni già scartate con la lavorazione centralizzata per la rata di luglio 2023 a causa dell’assenza di un reddito dichiarato relativo almeno all’anno 2019.

    Sono state, inoltre, verificate le posizioni dei soggetti per i quali, nel corso del secondo semestre 2023, sono venute meno le condizioni per il diritto al beneficio. In tale caso, è stato avviato il recupero della somma indebitamente corrisposta per l’anno 2023.

  • Rubrica del lavoro

    Malattia lavoro marittimo: guida agli obblighi per i lavoratori

    INPS  ha fornito ieri nel messaggio 4010/2023  alcune indicazioni  operative circa gli adempimenti a carico del lavoratore  per gli eventi di malattia indennizzati . In particolare si chiariscono gli obblighi di: 

    1.  Trasmissione della certificazione medica
    2. indirizzo di reperibilità
    3. comunicazione  malattia in caso di trasferimento all'estero
    4. autorizzazione per lo sbarco in caso di malattia.

    Trasmissione certificato malattia marittimi

    I lavoratori marittimi devono inviare la certificazione di malattia :

    • entro due giorni dal rilascio
    •   esclusivamente in via telematica  (v. messaggio n. 897 del 2 marzo 2023). Solo in casi del tutto eccezionali è ammessa la certificazione cartacea – purché in originale.

     Leggi anche  Lavoratori marittimi comunicazioni malattia solo telematiche

    Il messaggio precisa che non  è consentita l’erogazione dell’indennità  prima della  acquisizione  dell’originale della certificazione medica cartacea.

    ATTENZIONE necessario verificare che nella certificazione medica, sia telematica che cartacea sia indicato il corretto indirizzo di reperibilità per consentire l’effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo.

    Per le visite mediche di controllo all’estero le relative istruzioni sono state fornite con la circolare n. 87 del 2 luglio 2010.

    Le variazioni della reperibilità rispetto all’indirizzo rilevabile dalla certificazione medica vanno preventivamente comunicate mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”  sul portale  www.inps.it, raggiungibile al seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.

    In caso di eccezionali esigenze tecniche e/o disallineamenti dei sistemi, il lavoratore ha l’onere di effettuare la suddetta comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza,  utilizzando :

    • la casella di posta elettronica  dedicata per ogni sede (esempio di denominazione: [email protected] )oppure 
    •  il Contact center multicanale al numero verde 803 164

    Marittimi e malattia all'estero 

    In generale sono valide  le indicazioni operative fornite con la circolare n. 192 del 7 ottobre 1996 e messaggio n. 4271 del 16 novembre 2018 

    In particolare per i lavoratori  marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia  è necessario prima di recarsi all’estero sottoporsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia, per ottenere la preventiva autorizzazione 

    Nel caso in cui con mancata autorizzazione/parere negativo dell’Istituto, l’assicurato si rechi, comunque, all’estero, sarà disposta la sospensione del diritto all’indennità, come previsto dalla normativa vigente.

     

  • Rubrica del lavoro

    Fringe benefit e bonus benzina 2023: le regole per i conguagli

    Inps ha pubblicato il messaggio 3884 del 6 novembre 2023  con cui fornisce le istruzioni dettagliate relative ai conguagli contributivi per i casi  in cui  valore e le somme relative ai fringe benefit  annui ai lavoratori dipendenti risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023 , che è  stato oggetto di  importanti novità normative,

    L'istituto ricorda che  la disciplina generale prevede che  in caso di eccedenza rispetto alle soglie di esenzione fissate dall'art 51 comma 3 TUIR.

    • il datore di lavoro provvede ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo  dei beni e servizi erogati  ai propri dipendenti e non solo la quota eccedente.
    • per la determinazione dei limiti citati si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

    Per il periodo di imposta 2023 la disciplina è stata modificata dal  decreto-legge n. 48 2023 comma 1 articolo 40,  che ha fissato  il  limite massimo di esenzione ai lavoratori dipendenti con figli, a 3mila euro,  includendo nella deroga al regime generale le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”. 

    Va anche tenuto conto invece che  i buoni benzina rientranti ex articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, fino a 200 euro sono esenti fiscalmente  in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti,  ma , se  eccedenti

    •  la soglia di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, o  
    •  la soglia di 258,23 euro per i lavoratori dipendenti  senza figli  

    sono assoggettati a contribuzione previdenziale.

    Di contro, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita  nella capienza  degli altri benefit (resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

    L'istituto ricorda che la stessa disciplina è applicabile qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato (in tutto o in parte) con i fringe benefit.

    Il messaggio specifica quindi le modalità per le diverse categorie di datori di lavoro.

    Fringe benefit conguaglio nella sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens

    I datori di lavoro potranno procedere:

    • secondo le modalità standard, ossia con dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.
    •  con utilizzo della sezione relativa alle variabili retributive esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2023. In particolare si potranno utilizzare  le variabili: 
      •  FRIBEN: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all’importo del fringe benefit per la medesima mensilità di competenza.
      •  FRBDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza massimale.
      • FRBMAS: da utilizzare per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, nell’imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. A titolo esemplificativo, se viene ridotto l’imponibile di un importo pari a “X” nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze successive, ove sia presente l’eccedenza massimale, parte di questa, fino a un importo pari a “X”, dovrà essere riportata nell’imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine, l’Istituto effettuerà verifiche e controlli successivi.

    Fringe benefits: esposizione dei dati nella sezione “PosAgri” 

    Per la sez “Posagri”, non sono previste operazioni di conguaglio di fine anno ma per  consentire analoghi effetti sulla posizione contributiva dei datori di lavoro che assumono manodopera agricola assoggettata a contribuzione agricola unificata, il messaggio fornisce le specifiche istruzioni 

  • Rubrica del lavoro

    Ammortizzatore unico per alluvione: dal 6 novembre le richieste di rettifica

    Per la nuova cassa integrazione "unica" semplificata  prevista dal Decreto-Legge Alluvione n. 61 2023 con le  misure di emergenza per l' Emilia  Romagna  iNPS  ha fornito le istruzioni dettagliate con la circolare di istruzioni 53/2023  dell'8.6.2023 e  con il messaggio 2215  del 14 giugno 2023 , chiarendo che era sufficiente per la richiesta  un semplice file csv, tramite comunicazione Bidirezionale, senza documentazione, all'INPS,  che dopo i controlli  procede con pagamento diretto. 

    Con il  messaggio del 22 giugno ha chiarito anche le indicazioni per la compilazione degli Uniemens (vedi ultimo paragrafo) il  termine  per l'invio è scaduto, con la proroga , il 10 luglio scorso

    L'istituto ha pubblicato il 31 ottobre un nuovo messaggio 3825 2023   che fornisce nuove istruzioni sulla consultazione delle domande, la gestione degli esiti in particolare per i casi di irreperibilità del lavoratore e l’invio delle istanze di rettifica, oltre che chiarimenti per la presentazione delle domande da parte delle Aziende agricole

    Ammortizzatore Unico: domande respinte per irreperibilità 

    Inps precisa che per ogni domanda presentata tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale il datore di lavoro richiedente riceve una risposta con gli esiti dei controlli effettuati e in caso di anomali riceve anche un file con le decodifiche dei codici di errore.

    Eventuali risposte dirette  a questo tipo di messaggio  dall'11 agosto 2023 in poi  vengono scartate perche  si richiede  invece la creazione di una nuova richiesta 

     nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

    L'istituto sottolinea che   la residenza nelle zone alluvionate  è prevista come requisito di accesso solo per i lavoratori subordinati, sia di datori di lavoro privati che di Aziende agricole, che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro

    Diversamente, detto requisito non rileva né per i lavoratori che siano stati impossibilitati a prestare attività lavorativa, né per quelli che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto domiciliati in uno dei comuni alluvionati.

     Nel caso in cui i lavoratori subordinati risultassero irreperibili, le relative domande sono oggetto di reiezione automatizzata. In questo caso il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore che in assenza di una regolarizzazione  presso il comune in cui è residente, il pagamento non potrà essere effettuato.

    Per tutte le altre tipologie di lavoratori l’irreperibilità non rileva e, in presenza di tutti gli altri requisiti  la prestazione va in pagamento, salvo il caso  di pagamento con  bonifico domiciliato. In tale ipotesi, il datore di lavoro riceve il messaggio  tramite “Comunicazione bidirezionale” e dovrà rinviare la domanda fornendo gli estremi di un IBAN valido.

    Ammortizzatore Unico Gestione delle domande di rettifica 

    Il messaggio 3825 informa che  dal 6 novembre 2023, qualora il datore di lavoro volesse rettificare i dati di una domanda già trasmessa e non respinta, deve prima annullare la precedente domanda, inviando un flusso con la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” con l’indicazione di un numero di giorni di sospensione pari a “0”, e poi inviare la nuova domanda con i dati rettificati.

    Diversamente, tutte le domande aventi a oggetto la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” di una precedente domanda già inviata saranno oggetto di reiezione con codice C00.1 (Posizione già trasmessa).

    Le domande che a parità di “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore” e “Competenza” di una precedente richiesta già inviata presentano una “Tipologia beneficiario” diversa, vengono invece considerate e gestite come due domande indipendenti l’una dall’altra. Per cui la seconda viene istruita e liquidata nel rispetto del numero massimo di giorni autorizzabili, a norma del decreto 67 2023 (v. sotto)

    Sulla base dei dati inviati viene effettuato il ricalcolo e in caso di  eccedenza  l’Istituto avvierà le conseguenti attività di recupero del credito.

    Si sottolinea altresì che dal momento che le presenti indicazioni sono operative dalla data del 6 novembre 2023, eventuali flussi con numero giorni di sospensione pari a “0” inviati prima della suddetta data, sono stati respinti e non hanno avuto effetti sulle eventuali domande precedenti.

    Cassa integrazione alluvione:  a chi spetta 

    Ricordiamo che sono a disposizione  620 milioni per  il nuovo ammortizzatore sociale   che è :

    • unico  per tutti i settori produttivi  
    • semplificato nelle procedure
    • non  richiede  l'accordo preventivo con le rappresentanze sindacali 
    • riguarda i lavoratori  in forza alla data del 1 maggio 2023.

    Da sottolineare anche che è possibile  annullare le richieste di CIG e CISOA ordinarie eventualmente già richieste  e chiedere invece la nuova integrazione.

    Nello specifico la cassa integrazione Unica spetta:

    •  ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del  2 maggio 2023 ( posto che il 1 maggio era festivo) , risiedono o sono domiciliati ovvero  lavorano  presso  un'impresa che ha sede legale  od  operativa  in  uno  dei  territori  indicati nell'allegato  1  e  che procede a limitazioni o sospensioni dell'attività a seguito degli eventi straordinari emergenziali  dichiarati con delibera dello stato di emergenza  del  Consiglio  dei  ministri  e' riconosciuta dall'INPS, entro il limite temporale del  31 agosto  2023 per un massimo di 90 giornate una  integrazione  al  reddito,   con   relativa  contribuzione figurativa, di importo mensile massimo  pari  a  quello previsto per le integrazioni salariali  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.   148. 
    • Con il messaggio 225 del 14 giugno viene precisato che  l'impossibilità, in conseguenza degli straordinari eventi atmosferici in oggetto, non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività .
    •  La  stessa   integrazione al reddito e' riconosciuta anche ai  lavoratori  privati  dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al  lavoro,  ove residenti o domiciliati nei medesimi territori  e  ai  lavoratori   agricoli impossibilitati a prestare  l'attivita'  lavorativa , fino ad un massimo di quindici giornate. ATTENZIONE : l’accesso all’ammortizzatore sociale “unico” è ammesso a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa si svolga all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1.
    • L'impossibilita' di recarsi al lavoro, deve  essere  collegata  a  un  provvedimento  normativo  o  amministrativo  direttamente connesso  all'evento  alla interruzione o impraticabilita' delle  vie  di  comunicazione  ovvero  alla  inutilizzabilita'  dei  mezzi   di   trasporto,   o  alla  inagibilita'  della  abitazione ,   alle  condizioni di salute di familiari  conviventi,  ovvero  altri avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo  diverso.

    Cassa integrazione alluvione agricoltura

    • Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento  straordinario emergenziale  hanno  un  rapporto  di  lavoro  attivo,  e'   concessa  l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il  limite  massimo di  novanta   giornate.   
    • Per   i   restanti   lavoratori   agricoli non attivi l'integrazione  e'  concessa  per  un  periodo pari al numero di  giornate  lavorate  nell'anno  precedente,  detratte le giornate lavorate nell'anno in  corso,  entro  il  limite  massimo di novanta e rilevano ai fini del calcolo delle prestazioni  di disoccupazione agricola.

    AGGIORNAMENTO  31 OTTOBRE

    Nel messaggio  3825 2023 INPS precisa che 

    Dopo l’accesso è necessario :

    • selezionare la voce dal menu a sinistra denominata “Cassetto Previdenziale del Contribuente”. Per il corretto funzionamento è necessario abilitare i pop-up.
    •  selezionare una Posizione Contributiva (CIDA) tra quelle presenti nel sistema “Gestione deleghe” 
    • nel menu a sinistra. Selezionando la voce “Contatti/Lista Comunicazioni”, verrà aperta una finestra  per una  nuova comunicazione.
    • selezionare  l’oggetto “Ammortizzatore Unico”
    • , inserire il testo della comunicazione e allegare il file nel formato CSV. 
    • verificare la correttezza dei contatti visualizzati prima di effettuare l’invio

    Terminate le suddette operazioni, la richiesta sarà presa in carico e i datori riceveranno gli esiti delle verifiche effettuate.

     Cassa integrazione alluvione Emilia:  semplificazioni datori di lavoro 

     I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni  in  conseguenza  degli  eventi alluvionali  di  cui  al  presente  decreto,  sono  dispensati

    • dall'osservanza degli  obblighi  di  consultazione  sindacale  e 
    • dai  limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre  2015, n. 148
    • dal versamento del contributo addizionale art. 5   d.lgs 148 2015

     Queste integrazioni al reddito   sono  incompatibili con tutti i trattamenti di  integrazione  salariale  vigenti (per gli stessi periodi) ma  non   sono conteggiati ai fini  delle durate massime complessive.

    Cassa integrazione alluvione Emilia:  importo e domanda

    Nella circolare INPS  riepiloga in contenuti del decreto e riporta  in allegato l’elenco delle località per le quali è previsto il ricorso al nuovo ammortizzatore unico.

    Diversamente da quanto specificato nel decreto l'Istituto non richiede documentazione specifica per il diritto riservandosi controlli solo ex post 

    Da sottolineare la quantificazione del  importo, per il quale va fatto  riferimento  al  massimale previsto dalla legge fissato per il 2023 ( v. circolare INPS)  a 1.321,53 euro, al netto della riduzione ex legge 41/1986 (5,84%) . 

    La nuova integrazione salariale  verrà erogata con pagamento diretto dell'INPS , senza anticipazioni da parte delle aziende, e comprende anche la contribuzione previdenziale figurativa 

    Dal punto di vista delle comunicazioni sindacali sono lasciate alla libera scelta delle aziende che possono decidere se   effettuarle  o meno e, nel primo caso, sia prima che dopo la richiesta all'INPS .

    Le domande possono essere effettuate dal datore di lavoro all'INPS  dal 15 giugno 2023  alla fine del mese successivo alla sospensione lavorativa( Il termine non è decadenziale).

    Va utilizzato un  file in formato .csv  da inoltrare  tramite Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.

    Cassa integrazione alluvione Emilia alternativa a CIGO, CISOA o FIS

     Riguardo  l' incompatibilità   del nuovo ammortizzatore sociale unico  con gli strumenti già vigenti Inps precisa che  i lavoratori che, per i medesimi periodi, sono destinatari dei trattamenti ordinari  non possono fruirne.

    Questo comporta che per i datori di lavoro appartenenti ai settori dell’Artigianato e della Somministrazione, tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali  la richiesta equivale ad implicita dichiarazione di non aver fatto richiesta, per i medesimi periodi e per gli stessi lavoratori, dell’Assegno di integrazione salariale a carico dei predetti Fondi di solidarietà.

    ATTENZIONE I datori che abbiano  inoltrato domanda di CIGO, AS FIS e/o dei Fondi di solidarietà bilaterali  o CISOA  e volessero optare per la nuova misura di sostegno potranno richiedere, con la massima urgenza, alla Struttura territoriale  competente, l’annullamento dell’originaria istanza e poi  dovranno presentare domanda per accedere alla nuova misura di sostegno di cui trattasi.

     Con il messaggio 2215 Inps precisa ancora che   la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 90 giornate da collocare nell’arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023.

    Cassa integrazione alluvione Emilia:  istruzioni Uniemens

    Nel messaggio 2325 del 22 giugno che fornisce le istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens delle diverse gestioni , l'istituto  precisa  tra l'altro che:

    I datori di lavoro con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali nelle  denunce individuali dovranno valorizzare la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> con il codice di nuova istituzione “AUA”, avente il significato di “Ammortizzatore Unico Alluvionati”, procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati con le consuete modalità.

    Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni 

    –    Elemento <Lavorato> = N; 

    –    Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2 (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);

    –    Elemento <CodiceEventoGiorn> = AUA.

    Il valore    <DiffAccredito> andrà determinato sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili.

  • Rubrica del lavoro

    Lavoro sportivo subordinato: condizioni, contratti a termine, apprendistato

    l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito la scorsa settimana con la circolare 2 2023  i chiarimenti sulle novità in tema di lavoro previste dalla riforma del lavoro sportivo   DLgs. 36/2021 e dal DL 120/2023. 

    Tra i vari aspetti sono state specificate alcune particolarità  relative alle tipologie di  contratti applicabili .

    Vediamo nei paragrafi seguenti le principali indicazioni riguardo  il lavoro subordinato.

    Lavoro nel settore sportivo professionistico: requisiti e contratti a termine

    Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici ovvero presso le società che svolgono la propria attività sportiva con finalità  lucrative è regolato dalle norme contenute nel Titolo V del D.Lgs. n. 36/2021 e, in particolare, dall’art. 27 .

    Si prevede anzitutto che nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività  principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

    Può essere qualificato come lavoro autonomo solo se ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

    1. a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro  collegate in un breve periodo di tempo;
    2. b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di  preparazione o allenamento;
    3. c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore  settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno. 

    Gli ispettori dovranno verificare le condizioni  autonomamente, caso per caso, ad esempio  qualora si superino le 8 ore settimanali ma l’impiego risulti comunque inferiore ai 5 giorni al mese o ai 30 giorni  l’anno il requisito potrà ritenersi soddisfatto. e il rapporto qualificarsi come lavoro autonomo.

    Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in  forma scritta, a pena di nullità e deve deve essere depositato, a cura della società, entro 7 giorni dalla stipulazione, presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, 

    Il contratto di lavoro  subordinato  può avere  termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.

    Sono ammesse anche:

    1. la successione di contratti a termine fra gli stessi soggetti e 
    2. la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi sia il consenso del lavoratore e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni nazionali.

    Lavoro sportivo e contratto di apprendistato

    Le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare  :

    1. contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore,  
    2. e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca,

    La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67  (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dellosport). 

    In relazione all'apprendistato  di primo livello , il limite di età minimo – in deroga  ala normativa vigente  – è fissato a 14 anni, atteso  che il percorso di apprendistato assolve all'obbligo di istruzione e ciò anche nell'ottica della “valorizzazione non  solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti”.

    Ai contratti di apprendistato nel settore sportivo  non  si applica  la disciplina del licenziamento illegittimo, del recesso al termine del   rapporto ovvero della sua prosecuzione e del contingentamento del numero di apprendisti.

    Inoltre, diversamente da quanto prevede la disciplina generale del   D.Lgs. n. 81/2015, la riforma dello sport prevede espressamente che al termine del periodo di  apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente.

    Si attende comunque l’emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione degli “standard professionali e formativi relativi ai percorsi  di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche”.

     per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante,:

    • il limite minimo di età è fissato a 15 anni, 
    •  il limite massimo  resta confermato a 23 anni .

    Contratti di lavoro nel settore dilettanti

    Si ricorda che nel settore dilettanti invece  il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa,  sempre che

     la durata delle prestazioni anche  continuativa, non superi le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e 

    quando le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti federali (art. 28 del DLgs. 36/2021).

    Questi requisiti per l'ispettorato sono sufficienti a dare luogo alla presunzione di lavoro autonomo in quanto data la particolarità del settore non si applica comunque la presunzione di lavoro subordinato prevista dalla disciplina in materia di etero-organizzazione (’art. 2 comma 2 del DLgs. 81/2015) 

  • Rubrica del lavoro

    Albo autotrasportatori : quote 2024 confermate

    E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera 11 ottobre 2023  del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti con la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2024 in cui vengono riconfermati ancora una volta gli importi  già in vigore 

    La quota da versare , entro la scadenza del 31 dicembre 2023 e' stabilita nelle seguenti TRE misure: 

    1. Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque  iscritte all'albo: € 30,00.
    2. Ulteriore quota sulla base del parco veicoli aziendale indipendentemente dalla massa come da tabella seguente:

       

    dimensione azienda categoria

    n. veicoli

    importo in euro

    A

    da 2 a 5

    5,16

    B

    da 6 a 10         

    10,33

    C

    da 11 a 50

    25,82

    D

    da 51 a 100       

    103,29

    E

    da 101 a 200 

    258,23

    F

    superiore a 200   

     516,46

    3.  Ulteriore quota (in aggiunta a quelle   precedenti ) per  ogni  veicolo  di  massa  superiore  a  6.000  chilogrammi  di  cui  l'impresa  e' titolare, come da tabella che segue:

    dimensione azienda categoria

    massa complessiva veicoli o trattore con p so rimorchiabile

    importo in euro

    A

    da 6.001 11.500 kg

    5,16  
     

    B

    da 11.501 a 26.000  kg

    7,75

    C

    oltre 26.000 |kg

    10,33

    Confermate anche, per il versamento  le due modalita' alternative  sulla  piattaforma PagoPA raggiungibile anche dalla  apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito  www.alboautotrasporto.it

    Viene proposto in automatico l'importo   relativo all'anno 2024  e ad eventuali annualita'  pregresse  non  corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella  stessa sezione «Pagamento quote» del portale

        a)   pagamento   online,    effettuato    in    modo    integrato nell'applicazione  dei  pagamenti.  L'utente  viene   automaticamente  reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono  di  scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in  tempo  reale  utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto; 

        b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD)  che avviene in modalita' differita. L'utente stampa o visualizza  il  pdf  dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una  delle  modalita'   presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale. 

     L'utente potra' pagare una posizione debitoria alla volta. 

    ATTENZIONE   A decorrere dalla quota anno 2024 anche le  imprese  iscritte  alla  Provincia autonoma  di  Bolzano,  dovranno  effettuare  il  pagamento

    attraverso  la  piattaforma  PagoPA  secondo   le   modalita'   sopra  descritte, fermo restando che la piattaforma consentira' il pagamento  esclusivamente a favore della provincia autonoma. 

    Va sottolineato che qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sara' sospesa . 

    La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2024 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

  • Rubrica del lavoro

    Apprendistato primo livello 2023: stop allo sgravio totale

    Con imessaggio 3618 del 17 ottobre 2023 INPS fornisce le istruzioni  operative aggiornate per gli adempimenti e i versamenti contributivi relativi ai contratti di apprendistato  di primo livello,  per i quali non sono state rinnovate le agevolazioni previste, da ultimo,  per il 2022  dalla legge  30 dicembre 2021, n. 234 , legge di Bilancio 2022 

    Per gli apprendisti  con contratto  per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015, assunti a partire dal 1 gennaio 2023 ,  termina lo sgravio totale e si  tornano ad applicare quindi le aliquote ordinarie, come da tabella sotto :

    Codice

    Descrizione

    aliquote 

    Y1

    Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione 

    (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    Y2

    Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione 

    aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    N1

    Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione 

    (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    N2

    Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione 

    (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    J9

    Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015

     (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    K9

    Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 150/2015

     (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    Nel messaggio INPS evidenzia anche che la riforma  degli ammortizzatori sociali   della legge  234 2021 ha esteso le tutele anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante. I datori di lavoro sono, pertanto, tenuti ai conseguenti obblighi contributivi come illustrato nella circolare n. 76 del 30 giugno 2022. L'ampliamento riguarda anche il settore dell'agricoltura. 

     ATTENZIONE 

    L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile .

    • per tutta la durata del periodo di formazione  e 
    •  per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.