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Quattordicesima pensioni 2023: domanda semplificata
Semplificazioni per i pensionati per ottenere la quattordicesima, somma aggiuntiva per le pensioni piu basse che spetta d'ufficio ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti ogni anno (vedi tabella sottostante) e di età maggiore o uguale a 64 anni.
Con il messaggio 4462 del 14.12.2023 INPS informa che il sistema di gestione delle domande di ricostituzione reddituale , necessarie in caso di modifica dei redditi per comunicarle all'istituto e ottenere la quattordicesima, è stato modificato per semplificare la presentazione dell’istanza.
Possono ottenerla i pensionati del settore pubblico e privato, percettori di :
- pensione di vecchiaia/anticipata,
- pensione di invalidità o
- pensione ai superstiti i cui redditi hanno subito una variazione.
Le domande possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”. Dopo l’autenticazione è necessario selezionare “Variazione pensione” > “Quattordicesima”;
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
- chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Quattordicesima pensioni 2023: soglie e importi
Nel Messaggio n. 2178 del 12 giugno 2023 l'INPS ha comunicato i dettagli sulle quattordicesime 2023 che vengono erogate d’ufficio ai pensionati con assegni di importo più basso.
Si ricorda che gli importi della quattordicesima vengono differenziati:
- in base alla fascia di reddito del beneficiario :
- fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero
- fino a 2 volte il trattamento minimo,( cui si somma comunque l'importo del beneficio)
- e anche sulla base degli anni di contribuzione.
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo della quattordicesima
L'istituto specifica che per verificare la soglia vengono valutati i seguenti redditi:
- nel caso di prima concessione: tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2023
- nel caso di concessione successiva : i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2022 e tutti i redditi diversi dai precedenti conseguiti dal 2019 al 2021.
Anno 2023 (Trattamento minimo mensile – TM – € 563,74)
Anni di contribuzione
TM annuo x 1,5 (tabella A)
TM annuo x 2(tabella B)
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
fino a €10.992,93
Tra
€10.992,94 e €11.093,92
Tra
€11.093,93 e
€14.657,24
Oltre €14.657,24
< 15 anni
(< 780 ctr.)
< 18 anni
(< 936 ctr.)
€ 437,00
Max
€11.429,93
€ 336,00
Max €
14.993,24
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
fino a €10.992,93
Tra
€10.992,94 e €11.118,92
Tra€ €11.118,93 e
€14.657,24
Oltre €14.657,24
> 15 < 25 anni
(> 781 < 1.300 ctr)
> 18 < 28 anni
(> 937 <1.456 ctr.)
€ 546,00
Max €11.538,93
€ 420,00
Max €15.077,24
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
fino a € 10.992,93
Tra
€10.992,94 e €11.143,92
Tra
€11.143,93
e
€ 14.657,24
Oltre €14.657,24
> 25 anni
(>1.301 ctr.)
> 28 anni
(>1.457 ctr.)
€ 655,00
Max €11.647,93
€ 504,00
Max €15.161,24
La somma aggiuntiva viene sempre corrisposta a luglio in via provvisoria, e la sussistenza del diritto viene poi verificata sulla base della dichiarazione dei redditi.
Pensioni gestite nei sistemi ex INPGI
Il messaggio 2178 2023 specifica che da quest'anno a seguito del passaggio della gestione previdenziale INPGI dei giornalisti dipendenti all' INPS , anche le pensioni liquidate nei sistemi ex INPGI con decorrenza precedente al 1° luglio 2022 hanno diritto alla somma aggiuntiva dal 1° luglio 2022.
Per l’anno 2022, nel caso in cui il pensionato ne faccia richiesta e ne abbia titolo, la somma aggiuntiva spetta nella misura massima di 6/12.
Ad esempio::
Decorrenza 10/2020 = 6/12 di 14a 2022 spettante;
Decorrenza 04/2022 = 6/12 di 14a 2022 spettante;
Decorrenza 10/2022 = 2/12 di 14a 2022 spettante.
Pensioni – Domanda per quattordicesima
Come detto coloro che non ricevono la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, dal sito istituzionale www.inps.it con la propria identità digitale:
- SPID – Sistema pubblico Identità Digitale – almeno di II livello, oppure
- CNS – Carta Nazionale dei Servizi oppure
- CIE – Carta di identità elettronica 3.0).
In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato.
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NASPI: scadenza comunicazione reddito presunto 2024
Per i disoccupati che stanno fruendo delle prestazioni di disoccupazione NASpI Inps ricorda con il messaggio 4361 del 5 dicembre 2023 che
- per i percettori che hanno dichiarato per il 2023 un reddito diverso da “zero”, è necessario comunicare entro il 31 gennaio 2024 anche il reddito presunto riferito all’anno 2024. ATTENZIONE : l'obbligo permane anche con reddito presunto 2024 pari a 0 e in assenza di comunicazione l’erogazione della prestazione NASpI verrà sospesa.
- per i i soggetti che abbiano invece comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a “zero” l’erogazione della prestazione non verrà sospesa, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024 nel caso in cui prevedano di produrre per l’anno 2024 un reddito diverso da “zero”.
Per la disciplina dell’attività lavorativa in corso di prestazione NASpI le istruzioni integrali sono state fornite con la circolare n. 94 del 12 maggio 2015, paragrafo 2.10.
Qui il modello di comunicazione NASPI.COM
Assistenza virtuale per NASPI
Sulla tematica NASpI si ricorda che è disponibile sul sito INPS, con accesso anche senza SPID un servizio di assistenza virtuale via CHAT per i dubbi piu comuni sul tema.
L’Assistente virtuale è disponibile 7 giorni su 7 ed è accessibile sul sito www.inps.it / Inps Comunica, selezionando, successivamente la voce Prestazioni nelle pagine relative:
• alla NASpI: indennità mensile di disoccupazione (Home / Prestazioni e Servizi / Prestazioni / NASpI: indennità mensile di disoccupazione)
• alla NASpI anticipata (Home / Prestazioni e servizi / Prestazioni / NASpI anticipata: indennità di disoccupazione erogata in unica soluzione (per lavoratori licenziati dal 1° maggio 2015)
• alle FAQ in materia (Home / Prestazioni e servizi / FAQ / NASpI).
Inoltre, nell’area personale MYINPS del portale dell’Istituto, cui si accede invece con le credenziali SPID, rimane operativo anche l’Assistente virtuale, attivo tutti i giorni per 24 ore che indirizza in tempo reale gli utenti, tramite appositi link, alle schede informative e a quelle di servizio di maggior utilizzo pubblicate nel portale e alle informazioni personalizzate, come ad esempio quelle relative allo stato di lavorazione delle domande presentate o ai pagamenti disposti dall'Istituto.
In Myinps è possibile ottenere anche anche il link al servizio di prenotazione di un accesso presso gli sportelli di Sede dell’Istituto.
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Disparità uomo-donna 2023 nei settori lavorativi: il decreto per il 2024
È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale n. 365 del 20 novembre 2023 con il quale il Ministero del lavoro con il Ministero dell’Economia, individuano i settori e le professioni caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo-donna, utile ai fini delle assunzioni agevolate previste dell'art 4 commi8-11 dalla legge Fornero 92 2012.
I settori e le professioni individuatii sulla base dei dati Istat, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la media annua sono elencati nelle tabelle A e B allegate al Decreto.
Per questi settori si applicano le agevolazioni definite dall'art . 4 commi 8-11 ovvero lo sgravio contributivo pari al 50% dei contributi a carico dell'azienda per un anno (cfr. circ. INPS n. 111/2013). La legge di bilancio 2021 ha ampliato questo esonero portandolo a 100% dei contributi per le assunzioni nel 2021 e 2022.
Sono agevolate in particolare le seguenti categorie:
- – donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi (comma 8);
- – donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (comma 11);
- – donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (comma 11);
- – donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (comma 11).
Per il requisito dell'occupazione in un settore con accentuata disparità di genere, quindi, ogni anno viene emanato il decreto interministeriale Lavoro-Economia che evidenzia appunto i dati aggiornati sui settori e le professioni Le informazioni sono elaborate dall'Istat sui dati rilevati nell'anno precedente, considerando rilevante la disparità che supera almeno del 25% il tasso medio.
Decreto disparità uomo-donna per assunzioni 2023
Per le assunzioni effettuate nel 2023 è in vigore il decreto interministeriale n. 327 2022 . Il tasso medio individuato dall'ISTAT era pari al 9,5%
Tabella disparità di genere per assunzioni 2024
Per le assunzioni da effettuare nel 2024 i dati degli assunti nel 2022 nei diversi settori sono riassunti nella tabella seguente.(Tabella A )
Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l'anno 2022 in misura pari al 9,8%.
La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari al 12,2%.
I settori che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati. Le agevolazioni alle assunzioni si applicano quindi a tutti i settori sottoelencati
Allegati:Sezioni Ateco 2007
Maschi
Femmine
Totale
% Maschi
% Femmine
Tasso di disparità
Agricoltura
Agricoltura
353
131
484
27,0
27,0
45,9
Industria
Costruzioni
934
90
1.024
91,2
8,8
82,4
Ind. estrattiva
25
3
29
88,1
11,9
76,1
Acqua e gestione rifiuti
196
42
238
82,2
17,8
64,4
Ind. energetica
80
31
112
72,1
27,9
44,2
Ind. manifatturiera
2.752
1.081
3.832
71,8
28,2
43,6
Servizi
Trasporto e magazzinaggio
825
226
1.050
78,5
21,5
57
Informazione e comunicazione
386
180
566
68,2
31,8
36,5
Servizi generali della PA
744
394
1.137
65,4
34,6
30,8
Totale
9.946
8.178
18.123
54,9
45,1
9,8
Il decreto citato riporta anche nella Tabella B l'elenco delle professioni con tasso di disparità piu elevato, tra cui si segnalano:
- conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento,
- artigiani e operai metalmeccanici specializzati e
- installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche,
- artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
- agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia.
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Bonus COVID enti bilaterali: il trattamento fiscale
Nella risposta a interpello n. 462 del 14 novembre ha risposto ad una richiesta di chiarimenti da parte di un Ente Bilaterale che attua programmi di welfare aziendale ai lavoratori iscritti, in quanto dipendenti di «aziende iscritte e in regola con i versamenti dei contributi previsti».
In particolare l'Istante intende erogare:
- un ''Contributo per malattia di lunga durata'';
- un ''Bonus straordinario Covid19''.
e specifica che :
- il contributo per malattia di lunga durata, destinato a contrastare gli effetti negativi generati dalla malattia di lunga durata, è un contributo una tantum in misura fissa, pari a € 1.000, erogato fino a esaurimento del budget straordinario stanziato. Le domande pervenute saranno evase seguendo l'ordine cronologico di presentazione. In ragione del carattere limitato delle risorse ai fini del punteggio da assegnare in graduatoria, verrà, in subordine, assegnato un punteggio più alto ai lavoratori che si trovino in aspettativa non retribuita per malattia».
- Il ''Bonus straordinario Covid19'', ' costituito da un contributo straordinario una tantum in misura fissa, pari a € 200,00; anch'esso erogato fino a esaurimento del budget tramite graduatoria determinata dall'ordine cronologico di ricevimento delle domande e da un un punteggio più alto ai lavoratori con figli a carico e , in ulteriore subordine ai lavoratori con accesso alle forme di integrazione salariale ordinaria e straordinaria».
Nella richiesta l'Istante sottolinea che «gli effetti negativi che ''il Bonus straordinario Covid19'' intende contrastare si sono manifestati, a danno degli iscritti all'Ente, nel periodo di emergenza cagionato dall'epidemia di Covid19, ossia tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 ma ciò non fa venire in meno, anche successivamente a tale periodo, l'onere di adempiere ai fini assistenziali dell'ente " . Chiede se in qualità di sostituto di imposta debba applicare la ritenuta d'acconto, posto che verranno erogati come misura assistenziale «a fronte di una situazione patologica (malattia o infortunio) dell'iscritto, attestata da apposita certificazione medica, e corrisposti una tantum e in misura fissa. (…) non a causa di mancato conseguimento o dalla perdita di un redditi e non saranno legati egata a parametri reddituali . L'ente ritiene che tali contributi non siano riconducibile ad alcuna delle categorie di reddito previste dall'art. 6, comma 1, TUIR, né la natura di provento sostitutivo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR» quindi non siano soggetti alla ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Ritenuta d'acconto sulle prestazioni assistenziali: risposta dell'Agenzia
Nella risposta dell'agenzia viene ricordato innanzitutto che l'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, definisce gli ''enti bilaterali'' quali «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:(…) la programmazione di attività formative in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; (…) lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento».
In tema di prestazioni assistenziali erogate da tali enti ai propri iscritti l'Agenzia conferma l'interpretazione proposta dell'Ente
Ricorda in particolare che nella risoluzione 25 settembre 2020, n. 54/E, e nella risposta pubblicata il 4 ottobre 2018, n. 24 sul trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale è stato chiarito in applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi (cfr. circolari 23 dicembre 1997, n. 326 e 4 marzo 1999, n. 55).
Nella citata risposta è stato chiarito ad esempio che le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all'asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n. 104 del 1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del Tuir, non rilevino ai fini fiscali.
Alle stesse conclusioni si è pervenuti nella risposta pubblicata il 23 settembre 2020, n. 395 e nella circolare 13 maggio 2011, n. 20/E.
Anche i contributi una tantum del caso prospettato non sono dunque soggetti a ritenuta d'acconto.
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Pensioni dicembre 2023: gli importi aggiuntivi
Pensioni prestazioni assistenziali di dicembre 2023 piu ricche rispetto agli ultimi anni, grazie in particolare alla sostanziosa rivalutazione resa necessaria dall'aumento dell'inflazione . Un minimo di respiro quindi per molti pensionati in particolare quelli a piu basso reddito che questo mese come di consueto riceveranno anche le somme aggiuntive di fine anno .
Inps precisa con il messaggio 4050 del 15.11.2023 la composizione degli assegni pensionistici e assistenziali di dicembre per i quali si prevede oltre all'importo ordinario
- il conguaglio della rivalutazione definitiva 2023
- la somma aggiuntiva di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
- la somma aggiuntiva 2023 (c.d. quattordicesima prevista dall’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 Seconda tranche 2023.
Vediamo di seguito tutti i dettagli forniti dall'istituto .
Anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione per l’anno 2023
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3 dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione che doveva effettuarsi, a regime, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni 2024 a partire da gennaio 2024.
L’articolo 1 del decreto-legge n. 145/2023, tuttavia, ha previsto , in via eccezionale il conguaglio sia anticipato al 1° dicembre 2023”.Sono interessate dall’operazione tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza precedente l’anno 2023, per una platea complessiva di 21 milioni di prestazioni.
I valori definitivi della perequazione per l’anno 2023 sono i seguenti:
Tabella degli importi fasce trattamenti complessivi
% indice perequazione da attribuire
Aumento del
Importo trattamenti complessivi
da
a
Importo garanzia
Fino a 4 volte il TM
100%
8,100%
–
2.101,52
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
2.101,52
2.125,41
2.271,74
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM
85%
6,885%
2.101,53
2.626,90
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
2.626,90
2.692,18
2.807,76
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM
53%
4,293%
2.626,91
3.152,28
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
3.152,28
3.167,04
3.287,61
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM
47%
3,807%
3.152,29
4.203,04
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
4.203,04
4.236,09
4.363,05
Oltre 8 e fino a 10 volte il TM
37%
2,997%
4.203,05
5.253,80
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
5.253,80
5.274,54
5.411,26
Oltre 10 volte il TM
32%
2,592%
5.253,81
–
*Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.
Importo trattamento minimo definitivo 2023
Importi
dal 1° gennaio 2023
Trattamento minimo
Indice di rivalutazione definitivo
mensile
567,94
8,1%
annuo
7.383,22
Fino a novembre era fissato a 563,73 (importo rivalutato con indice provvisorio del 7,3%)
Rivalutazione prestazioni assistenziali (invalidità civile, ciechi, sordi, pensione e assegno sociale)
Il conguaglio riguarderà anche le prestazioni assistenziali con i seguenti valori definitivi per l’anno 2023
Pensione di inabilità civile (invalidi totali) 316,25€ al mese
Assegno mensile (invalidi parziali) : 316,25€ al mese
Assegno sociale: 507,03€ al mese.
Nessun conguaglio verrà riconosciuto ai titolari di prestazioni non pensionistiche come
- indennità ponte ape sociale,
- assegni straordinari di sostegno al reddito,
- isopensione,
- indennità mensile per contratto di espansione).
Il conguaglio della maggiorazione sociale invece sarà effettuato contestualmente alle operazioni di rivalutazione per l’anno 2024.
INPS specifica che nell'assegno di dicembre vengono corrisposti il nuovo importo spettante e utilizzato anche per la tredicesima mensilità, e gli arretrati del 2023 di importo non superiore a 1.000 euro.
Sul cedolino è stata inserita la nota informativa dedicata.
Importo aggiuntivo 154, 94 euro
L'importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70 della legge n. 388/2000 (V.circolare n. 68 del 20 marzo 2001) viene attribuito a oltre 346.000 beneficiari.
L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Tale importo, pertanto, non spetta alle prestazioni non qualificate come pensioni elencate di seguito
044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).
L’importo aggiuntivo non spetta, inoltre, sulle pensioni di vecchiaia in cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.
Si ricorda che l’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
- se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di 1,5 volte il TM x 13 :11.074,83
- se il pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di 3 volte il TM x 13: 12.149,66
Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione di dettaglio del pagamento di dicembre 2023 reca l’indicazione dell’importo aggiuntivo dovuto.
Somma aggiuntiva per l’anno 2023 (c.d. quattordicesima). Seconda tranche
Per i criteri di attribuzione della c.d. quattordicesima si puo fare riferimento al messaggio n. 2178 del 12 giugno 2023.
Anche per la seconda tranche del 2023 sono stati utilizzati i limiti reddituali al tasso di perequazione provvisoria del +7,3%, utilizzato per l’elaborazione relativa al mese di luglio 2023.
La somma aggiuntiva è stata riconosciuta, sulla mensilità di dicembre 2023, a oltre 150.000 beneficiari.
Casi particolari
Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° agosto 2023 al 31 dicembre 2023, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2023, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni normativamente previste. Sono state, inoltre, rielaborate le posizioni già scartate con la lavorazione centralizzata per la rata di luglio 2023 a causa dell’assenza di un reddito dichiarato relativo almeno all’anno 2019.
Sono state, inoltre, verificate le posizioni dei soggetti per i quali, nel corso del secondo semestre 2023, sono venute meno le condizioni per il diritto al beneficio. In tale caso, è stato avviato il recupero della somma indebitamente corrisposta per l’anno 2023.
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Bonus vista: i rimborsi entrano nella precompilata
Il decreto attuativo del Ministero della Salute riguardante il "bonus vista" ovvero il contributo da 50 euro che viene garantito alle famiglie con Isee fino a 10 mila euro per l'acquisto di:
- occhiali da vista o
- lenti a contatto correttive.
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2022 . La misura era stata istituita dall'art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e si riferisce ad acquisti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 . E' gestita da una applicazione web collegata al sito del Ministero della Salute rilasciata, con molto ritardo il 5 maggio 2023.
I fondi sono in esaurimento ma è ancora possibile richiedere il buono per prossimi acquisti
Vediamo nei paragrafi seguenti le modalità di richiesta e di erogazione del voucher per i beneficiari e alcuni aspetti fiscali chiariti dal provvedimento dell'Agenzia del 15 novembre 2023
Bonus vista a chi spetta, l’importo
Possono beneficiare del programma i membri di nuclei familiari che
- hanno un ISEE non superiore ad euro 10.000,00
- a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, hanno acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
Il «bonus vista» puo' essere richiesto una sola volta, per ciascun membro del nucleo familiare, per acquisti effettuati nel triennio 2021-2023, di occhiali da vista ovvero lenti a contatto.
Il bonus è pari ad euro 50,00 in forma di
- rimborso diretto per gli acquisti già effettuati o
- voucher telematico emesso dalla piattaforma secondo l'ordine temporale di arrivo delle domande e fino ad esaurimento delle risorse annuali.
Per il percipiente, il valore del «bonus vista» non costituisce un reddito imponibile e non rileva ai fini del computo dell'ISEE
ATTENZIONE Resta fermo il diritto alla detrazione della spesa effettuata nella dichiarazione dei redditi (art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi)
Richiesta del bonus vista per acquisti dal 5.5.2023
Al fine di ottenere il «bonus vista» i richiedenti devono fare domanda sull'applicazione web fino al 31 dicembre 2023.
Entro la stessa data va effettuato l'acquisto e l'utilizzo del voucher .
La domanda va effettuata autenticandosi con:
- carta di identita' elettronica (CIE),
- sistema pubblico identita' digitale (SPID), oppure
- carta nazionale dei servizi (CNS).
La domanda viene compilata sul modello presente sulla piattaforma e dopo le verifiche sui requisiti il Ministero della salute, attraverso l'applicazione web,lo rende disponibile nell'area riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario in formato digitale con apposito codice a barre/QR code
Il buono e' a scalare ed ha una validita' di trenta giorni. Decorso il termine senza che il buono sia stato utilizzato, viene annullato.
Il richiedente potra' presentare una ulteriore richiesta di beneficio, qualora permangano disponibilita'
Il voucher bonus vista puo' essere utilizzato presso i fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive che si siano registrati nell'apposito elenco
Bonus vista: stop rimborsi per acquisti effettuati
Per gli acquisti effettuati dal 1.1.2021 e fino alla data di disponibilità della piattaforma 5 maggio 2023 il rimborso di euro 50,00 (cinquanta/00) sulla spesa sostenuta, andava effettuata una richiesta via web sul sito ministeriale con gli estremi del documento di acquisto e l'IBAN del conto corrente intestato al richiedente o beneficiario sul quale verrà effettuato l'accredito , allegando copia elettronica del documento giustificativo di spesa intestato al richiedente.
ATTENZIONE Il ministero ha comunicato che da luglio 2023 sono cessati i rimborsi per acquisti già effettuati.
Rimborsi bonus vista : dati all’agenzia per la precompilata – Detraibilità spesa residua
Il decreto prevede che anche i dati relativi ai rimborsi erogati alle persone fisiche per acquisti precedenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilati
Si tratta degli acquisti fatti dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023, data di entrata in funzione della piattaforma web rilasciata con molto ritardo anche rispetto al decreto attuativo del 15.12.2022.
Come detto per queste richieste il bonus è stato riconosciuto sotto forma di rimborso direttamente sull'iban dei richiedenti e non attraverso il negoziante
I dati degli acquisti fatti con il voucher telematico sono stati invece già trasmessi dagli ottici
Se riferito ad acquisti del 2023, il rimborso riduce la spesa detraibile; se relativo a spese 2021-2022, sarà invece inserito tra i redditi a tassazione separata.
Le modalita' e i termini della comunicazione dei rimborsi sono stati stabiliti con provvedimento del 15 novembre 2023 dall'agenzia delle Entrate previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali,
Viene precisato che per ciascun rimborso i dati comunicati dal Ministero della salute sono:
a) codici fiscali dei seguenti soggetti:
richiedente, come registrato sull’applicazione web dedicata al “bonus vista”;
beneficiario, ovvero l’intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso;
intestatario dell’IBAN su cui viene accreditato il rimborso.
b) importo del rimborso erogato;
c) anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso.
Viene anche sottolineato che i dati raccolti, trasmessi nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, sono memorizzati nei sistemi informativi
dell’Anagrafe Tributaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, e per le attività di controllo fiscale
Saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento d, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.
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Assunzioni: quali sono le professioni più ricercate?
Union Camere, ANPAL e sistema informativo Excelsior hanno reso disponibile ieri l'ultimo bollettino sulle intenzioni di assunzione delle imprese nel novembre 2023 . Nel documento si evidenziano le ricerche e i profili per i quali resta un alta difficoltà di reperimento.
Vediamo alcuni dettagli dal comunicato stampa,
Qui disponibile il testo integrale del Bollettino
Il Bollettino di novembre evidenzia che i settori trainanti, cioè che evidenziano maggiori necessità di nuovo personale sono:
- Turismo,
- commercio,
- servizi dei media e delle comunicazioni
- industria del tessile e abbigliamento
- industria calzaturiera delle calzature.
Le professioni e titoli di studio più ricercati
E' in diminuzione, dopo diversi mesi di crescita, il tasso di difficoltà delle imprese ad assumere, che scende di 2,5 punti a novembre , attestandosi al 48,5%, valore comunque molto (troppo) alto.
La mancanza di candidati adatti al profilo , il cosiddetto "Mis- matching" si conferma la causa di difficoltà più importante per le assunzioni (34,2%). Sono più di un terzo quindi, fatto cento il valore delle ricerche di personale in Italia, i profili che restano vacanti .
Il Borsino delle professioni di Excelsior riporta tra le figure pressoché introvabili :
- operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento (80,8%),
- operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (74,5%),
- fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica (71,9%)
- fabbri ferrai costruttori di utensili (70,8%).
A livello territoriale sono le imprese del Nord Est ad incontrare le maggiori difficoltà di reperimento (55,0%), seguite da quelle del Nord Ovest (49,2%), Centro (47,5%) e Sud e Isole (42,8%). Il Nord Ovest è invece l’area dove sono previste maggiori assunzioni a novembre (136.240), seguita dal Sud e Isole (108.530), Nord Est (96.150), Centro (89.590).
Gli indirizzi di studio che nel mese considerato garantiscono gli esiti occupazionali migliori sono:
- quello economico tra i percorsi universitari,
- quello di amministrazione, finanza e marketing per il diploma secondario e
- quello di ristorazione per la qualifica o diploma professionale.
Assunzioni programmate a novembre 2023
A novembre le assunzioni programmate dichiarate dalle aziende sono in tutto 430.520.
Rispetto a un anno fa si registra un aumento importante (+12,6%), mentre leggermente più contenuto è quello su base trimestrale: +8,4% tra novembre 2023 e gennaio 2024.
L’incremento nell’industria è dell’8,8% rispetto all’anno scorso. Bene anche le costruzioni (+10,7%), la meccatronica (+13,2%), e la moda (+28,5%).
Fa ancora meglio il settore dei servizi , con un +14,3% di assunzioni programmate, che si concentrano in particolare nei comparti :
- alloggio, ristorazione e turismo (+28,3%),
- media e comunicazione (26,8%).
Complessivamente per questo settore le entrate programmate sono
- 299.070 a novembre e
- 902.600 nel trimestre novembre 2023 – gennaio 2024.
Aumenta più della media (+21,1%, +15mila rispetto allo stesso periodo del 2022) la domanda di lavoratori immigrati che riguarda 88.080 contratti programmati nel mese, pari al 20,5% del totale delle entrate. I settori che intendono ricorrere maggiormente alla manodopera straniera sono i servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio (il 33,7% degli ingressi programmati dovrebbe essere coperto da personale immigrato), i servizi operativi di supporto a imprese e persone (31,2%), i servizi di alloggio e ristorazione (23,1%), la metallurgia (22,7%) e le costruzioni (21,8%).
Per quanto riguarda i contratti offerti, quelli a tempo determinato rappresentano il 52,6% delle entrate previste; seguono quelli a tempo indeterminato (20,2%), quelli di somministrazione (13,1%) e di apprendistato (5,2%).
Bollettino Excelsior come funziona
Si ricorda che il sistema informativo Excelsior è un programma finanziato dalla UE (SPON-PAO) Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione affidato operativamente ad UnionCamere ANPAL.
I dati presentati derivano dall’indagine Excelsior realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.
L’indagine, che è inserita nel Programma Statistico Nazionale (UCC-00007) tra quelle che prevedono l’obbligo di risposta da parte degli intervistati e dal 2017 è svolta con cadenza mensile.
Le informazioni sono state acquisite nel periodo 25 settembre 2023 – 10 ottobre 2023, attraverso le interviste realizzate presso più di 101.000 imprese, campione rappresentativo delle imprese con dipendenti al 2022 dei diversi settori industriali e dei servizi. La proiezione mensile dei dati di indagine e il potenziamento dell'integrazione permettono l’analisi delle principali caratteristiche delle entrate programmate secondo i profili professionali e i livelli di istruzione richiesti.
Per chi fosse interessato ad approfondire: i risultati dell’indagine sono disponibili a livello nazionale, regionale e provinciale per i settori ottenuti dall'accorpamento di codici di attività economica della classificazione ATECO2007 sul sito: https://excelsior.unioncamere.net