• Rubrica del lavoro

    Festività ebraiche 2024: il calendario

    E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n. 158 del 7 ottobre 2023   il Comunicato del Ministero dell'Interno con il calendario ufficiale delle festivit ebraiche relative all'anno 2024,   come comunicato dall'Unione delle Comunita'  ebraiche  italiane .

    Questi i giorni da considerare festivi il prossimo anno,  ai fini civili e giuslavoristici:

    Tutti i sabati,  da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato,
    da lunedi 22 aprile a un'ora dopo il tramonto di  Mercoledi 24  aprile vigilia di Pesach
    da  mezz'ora prima del tramonto di domenica 28 a un'ora dopo il tramonto di martedi 30 aprile  Pesach
    da  mezz'ora prima del tramonto di martedì 11 giugno a un'ora dopo il tramonto giovedi 13 giugno  Shavuoth (Pentecoste)
    da mezz'ora prima del tramonto di lunedì 12 agosto a un 'ora dopo il tramonto di martedi 13 agosto  Digiuno dal 9 di AV
    da mezz'ora prima del tramonto di mercoled' 3 ottobre a un'ora dopo il tramonto di venerdì 4 ottobre  Rosh Hashana' (Capodanno)
    da venerdì 11 ottobre a un'ora dopo il tramonto di sabato 12 ottobre Vigilia e digiuno di Kippur (Digiuno di espiazione)
    da un' ora prima del tramonto di mercoledi 16 ottobre a un'ora dopo il tramonto venerdì 18 ottobre Sukkot (Festa delle Capanne)
    da un' prima del tramonto di mercoledi 23 ottobre a un'ora dopo il tramonto venerdì 25 ottobre Shemini Atzeret e Simchat Tora' (Festa della Legge)

     

    Si ricorda che in ossequio al principio di uguaglianza e parità sancito dall’art. 3 Costituzione sono previste speciali deroghe per i lavoratori che praticano religioni diverse con  festività in giorni differenti. Per i lavoratori di religione ebraica sono quindi previsti 

    • riposo sabbatico: è previsto il diritto di godere del riposo settimanale di sabato anziché nella domenica. In tal caso, il riposo sabatico è alternativo rispetto a quello domenicale: conseguentemente, il lavoro che non viene prestato durante il sabato è recuperato il giorno seguente senza maggiorazioni o straordinari. Tale diritto può tuttavia subire limitazioni quando sussistano esigenze aziendali relative a servizi essenziali imprescindibili e.
    • Festività ebraiche: il lavoratore ha diritto di fruirne con le medesime modalità previste per il riposo sabatico. In alternativa possono essere attraverso i permessi retribuiti  contrattuali. In tal caso il soggetto ha comunque diritto alle festività previste per la generalità dei lavoratori.

    Nelle giornate festive, il lavoratore ha diritto ad astenersi  dal lavoro e quello di percepire la retribuzione. Tale seconda tutela riceve differente trattamento a seconda che si tratti di festività lavorate o non lavorate.  

     Di seguito riportiamo  l'elenco delle festività  nazionali italiane che  ha numerose modifiche nel tempo. Ad oggi, sono previste undici festività, distinte in :

    • Festività nazionali civili

    25 Aprile: Anniversario della liberazione
    1 maggio: Festa del Lavoro
    2 giugno: Fondazione della Repubblica

    • Festività nazionali religiose cattoliche:

    1 Gennaio: Capodanno

    6 gennaio: Epifania

    il lunedì seguente la Domenica di Pasqua (variabile)

    15 agosto: Assunzione della Beata Vergine

    1 Novembre: Ognissanti

    8 dicembre: Immacolata Concezione

    25 dicembre: Natale

    26 dicembre: S. Stefano

  • Rubrica del lavoro

    Bonus grandi navi per i lavoratori di Venezia: si può fare domanda

    Il decreto legge 103 2021 ha previsto una indennità onnicomprensiva   una tantum di 2mila euro a favore di alcune categorie di lavoratori   la cui attività sia connessa al transito delle navi  nella laguna di Venezia (Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca) interdetto  a partire dal 1 agosto 2021. 

    La legge ha previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro a questo fine,  per il 2021.

    Il Ministero del lavoro ha pubblicato il nuovo decreto 31 gennaio  2023 , in data 9 marzo 2023 con uno stanziamento raddoppiato a 10 milioni per il 2022 

    Si attendevano ancora le  istruzioni operative  INPS su domande e  pagamenti, rese finalmente disponibili solo  ieri 3 ottobre 2023  con circolare 83 2023 (Vedi i dettagli all'ultimo paragrafo).

     La piattaforma per le domande è attiva: 

    •  dal 4 ottobre  
    •  fino al 30 novembre 2023.

    Riepiloghiamo  di seguito  tutte le istruzioni sulla  misura 

    A chi spetta il bonus "grandi navi": categorie, requisiti , esclusioni 

    L'indennità spetta a 

    a) lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto  (9 marzo 2023)  e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

    b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

    c) lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso  tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali  (articolo 2222 del codice civile).

     ATTENZIONE sono esclusi  coloro che l’abbiano già percepita per l’annualità 2021.

     L’indennità non spetta, altresì, a coloro che:

    •  siano titolari di altra misura di sostegno al reddito;
    • siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto  di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità 
    • siano titolari di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità 

     Bonus "grandi navi":  cumulabilità, regime fiscale

    A quanto chiarito dalla circolare  INPS 54 2022, l''indennità  "grandi navi" dal punto di vista  fiscale è soggetta a :

    •  ritenuta alla fonte a titolo d’acconto se sostituisce un reddito di lavoro di dipendente. In tale caso, l’Istituto è tenuto anche a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno.
    •  ritenuta alla fonte a titolo d’acconto  se sostituisce un reddito da lavoro autonomo.

     In entrambi i casi l’Istituto rilascia al contribuente la certificazione fiscale (CUS/CUA) valida ai fini dichiarativi.

    Nella circolare 83 2023 si precisa che il bonus è cumulabile 

    •  con l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222/1984 o qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria  a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, 
    •  con il Reddito di cittadinanza 
    • con  borse lavoro, stage e tirocini professionali, n
    • con premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale,
    •  con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e 
    • con le prestazioni di lavoro occasionale,  dl 50 2017  nei limiti di compensi previsti per il prestatore pari a 5.000 euro per anno civile. 

    Come fare domanda  bonus  grandi navi Venezia

    I lavoratori potenziali destinatari delle indennità devono  presentare domanda all’INPS  ENTRO IL 30 NOVEMBRE  2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal 3 ottobre 2023   sul portale web dell’Istituto,  con una delle seguenti credenziali:

    • SPID di livello 2 o superiore;

    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

    • Carta nazionale dei servizi (CNS).

    oppure tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Si accede  alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”  nel portale web dell’Istituto (www.inps.it), attraverso il motore di ricerca, oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;  selezionando la voce corrispondente alla categoria di appartenenza  sotto la voce “Indennità Grandi Navi 2022” tra :

    –        Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori a tempo determinato;

    –       Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori in somministrazione;

    –        Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori intermittenti;

    –        Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori autonomi occasionali.

     

  • Rubrica del lavoro

    Bonus alluvione autonomi: domande entro il 30 settembre

     Si avvicina la scadenza per richiedere l'indennità fino a 3mila euro per autonomi , professionisti e  collaboratori,  alluvionati , come previsto dal Decreto alluvione , convertito in   Legge n 100/2023, emanato appunto per gli interventi urgenti  necessari a  fronteggiare l'emergenza.

    Ricordiamo di seguito i requisiti e le modalità per la domanda,  da inviare entro il 30 settembre 2023 che cadendo di domenica slitta al  1 ottobre.

    Decreto Alluvione è legge: a chi spetta il bonus autonomi e professionisti

    Tra le  misure a sostegno degli alluvionati si evidenzia un bonus una tantum per i lavoratori autonomi con lo stanziamento di circa 253 milioni di euro per il 2023.

    Nel dettaglio:

    • per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023,  
    • in  favore dei collaboratori coordinati e continuativi, 
    • dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, 
    • dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i  titolari  di  attivita'  di  impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza  e assistenza, 
    • che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano  domiciliati ovvero  operavano  esclusivamente  o,  nel  caso  degli  agenti   e rappresentanti,  prevalentemente in  uno  dei   Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°  maggio  2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di  emergenza  con  delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23  maggio  2023  e del 25 maggio 2023, 
    • è riconosciuta una indennità una  tantum,  nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di  aiuti  di Stato, pari a  euro  500 per  ciascun  periodo  di  sospensione  non superiore  a  quindici  giorni  e  comunque  nella   misura   massima complessiva di euro 3.000.

    L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai  sensi  del  testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

    L'indennità è riconosciuta ed  erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, 

    In merito a tale bonus l'INPS ha pubblicato la circolare 54 2023 con le istruzioni operativein data 30 giugno con il messaggio 2458 ha fornito ulteriori indicazioni (v. ultimo paragrafo) sulle modalità di documentazione e sul modulo di domanda.

    Nel dettaglio, la circolare 54 ha precisato che sono compresi fra i destinatari dell’indennità:

    •  i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica
    • i venditori porta a porta
    • i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
    • i professionisti iscritti agli enti  gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ( Casse professionali).

    Bonus alluvione autonomi: importo 

    L'indennità viene definita una tantum e sarà pari a:

    • euro 500 per ciascun  periodo  di  sospensione  della propria attività,  non  superiore  a  quindici  giorni  e  comunque 
    • nella misura massima complessiva di euro 3.000. 

    l pagamenti riguarderanno il  periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

    L'INPS  provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo  i  risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'eventuale sospensione dell'erogazione in caso di superamento prospettivo dei limiti.

    I beneficiari potranno scegliere se richiedere il bonus in forma cumulativa o per singoli periodi  le cui date vanno specificate nella domanda e NON possono  essere sovrapposte.

    La circolare specifica che per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

    Bonus  alluvione autonomi: modalità per le domande

    I lavoratori potenziali destinatari delle indennità  dovranno presentare domanda all’INPS 

    • a partire dal 15 giugno ed
    •  entro  il 30 settembre 2023 

    esclusivamente in via telematica accedendo personalmente   sul sito INPS con le credenziali:

    •   SPID di livello 2 o superiore;
    •  Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
    •  Carta nazionale dei servizi (CNS).

    anche tramite il Contact center telefonico  INPS 

    Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato.

    Il modulo sarà disponibile alla sezione  sul  sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso:

     “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; selezionando Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

     l beneficiari dichiarano  nella domanda di essere in possesso dei requisiti tra cui sia la residenza che il domicilio nelle aree interessate. 

    La circolare INPS non specifica l'obbligo di documentazione dei danni ma  precisa  che l'istituto  procederà  successivamente a  verifiche incrociate  e nel caso di ’insussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, avvierà la procedura di recupero  ferme restando le sanzioni, anche penali, previste per legge.

    Come detto, con il messaggio 2458 /2023 l'istituto risponde ad alcuni dubbi emersi  riguardo il diritto all'indennità  fino a 3000 euro per i lavoratori autonomi e le modalità di documentazione dei requisiti 

    Requisiti e importo indennità autonomi 

    Sui requisiti per indennità una tantum alluvione il  messaggio ribadisce in particolare che :

    • per quanto riguarda i lavoratori agricoli  il requisito dell’impossibilità a prestare attività lavorativa non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo.  quindi  ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, la sospensione può interessare anche solo parzialmente l’attività agricola svolta dagli agricoltori.
    •  l'importo di 500 euro è riferito a periodi  di sospensione non superiore a 15 giorni. Inps fa l'esempio di tre sospensioni differenti  in diverse giornate anche di pochi giorni  per le quali  il lavoratore può presentare una domanda  o tre diverse domande) per cui   l’indennità spettante ammonterà a 1500 euro,. Il limite massimo è di 3000 euro per beneficiario. La precisazione è valida  per tutti i lavoratori autonomi destinatari dell’art. 8 del decreto 61/2023.
    •  Per quanto riguarda le verifiche dei requisiti  l’Istituto controlla ’iscrizione del lavoratore alla specifica gestione di appartenenza e in caso negativo  l’interessato  può chiedere il riesame, allegando eventualmente documentazione utile  come certificati di iscrizione, estratti contributivi, ricevute di versamento dei contributi,  che sarà verificato  ulteriormente dalla Struttura territoriale INPS competente . 
    • per la prova della sospensione di attivita  inps specifica che possono essere validi i seguenti documenti : comunicazione di attivazione dell’assicurazione; provvedimenti pubblici di autorità; dichiarazioni effettuate nei confronti di altri enti/autorità/società;  registrazioni audiovisive; lettere di comunicazione di ritardi o sospensioni negli adempimenti contrattuali; fatture per interventi straordinari legati al ripristino e/o qualsiasi tipo di documentazione utile idonea a dimostrare la sospensione dell’attività.

    Regime fiscale dell’indennità alluvione: novità nella procedura telematica

    L’indennità una tantum costituisce reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. 

    Tuttavia, considerato che il regime fiscale è differenziato a seconda della natura del reddito  e della categoria di appartenenza del lavoratore, INPS ha modificato il flusso di presentazione della domanda inserendo nel box delle dichiarazioni facoltative due ulteriori dichiarazioni:

    • una per i forfettari 
    • un’altra ai lavoratori autonomi agricoli,

    cosi da applicare automaticamente il regime fiscale specifico.

  • Rubrica del lavoro

    Avviso Formazione INAIL: scadenza prorogata al 6 ottobre 2023

    INAIL ha comunicato con l' Avviso pubblico formazione 2022   l'erogazione di nuovi finanziamenti per quasi 14 milioni di euro  per la realizzazione  di interventi formativi sul tema della prevenzione  per  i lavoratori e loro  rappresentanti per la sicurezza.  L'obiettivo  è la diffusione e il miglioramento della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

    Lo stanziamento è ripartito in budget regionali/provinciali  a disposizione dei soggetti accreditati alla formazione.

    In data 14 dicembre  2022 sul sito sono state messe a disposizione  numerose FAQ  di chiarimenti

     Qui il PDF con le faq aggiornate.

    Sono stati inoltre pubblicati i manuali di istruzioni per la registrazione e  sulle regole tecniche di funzionamento dello sportello.

    AGGIORNAMENTO 26 SETTEMBRE 2023

    L'istituto comunica che è stato prorogato dal 27 settembre al 6 ottobre il termine  per il caricamento della documentazione da parte delle aziende (schede cv dei docenti ed elenco nominativo dei discenti).

    Avviso formazione sicurezza INAIL: calendario 

    Il  calendario aggiornato  per le procedure di partecipazione è il seguente 

    Pubblicazione regole tecniche sulle modalità di funzionamento dello sportello informatico per la registrazione 15 MAGGIO 2023
    Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti   DAL 22 MAGGIO 2023 (h. 12.0) AL 17  GIUGNO  h. 17.00
    Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) DAL 3 LUGLIO  2023 (h 12:00) AL 7 LUGLIO  2023 (h. 17:00)
    Pubblicazione elenchi cronologici provvisorie Regole tecniche upload 21 LUGLIO 2023
    Pubblicazione elenchi definitivi  4 AGOSTO 2023
    Apertura sportello informatico per upload documentazione  28 AGOSTO 2023
    Chiusura sportello informatico  27 SETTEMBRE 2023 6 OTTOBRE 2023 

    AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO 2023

    Conclusa il 7 luglio la fase di invio delle domande sono stati pubblicati gli elenchi  in ordine cronologico delle domande inoltrate e le Regole tecniche per l’invio della documentazione nella apposita sezione del sito istituzionale “Manuali e Regole tecniche”.

    Destinatari finanziamenti Avviso formazione INAIL 

    I destinatari delle attività formative sono:

    • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
    • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale
    • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
    • responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
    • lavoratori

    Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti proponenti, in forma singola o in aggregazione, ubicati nel territorio regionale/provinciale, indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali:   In particolare si tratta di:

    1.  soggetti formatori già accreditati alla data di presentazione della domanda nella  Regione in cui si svolge il progetto
    2.  organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali dei  lavoratori, (che potranno partecipare direttamente o  avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione, o anche  per il tramite di società controllate dalle predette organizzazioni   ad esclusione delle Associazioni e Federazioni ad  esse aderenti;)
    3. ordini e collegi professionali limitatamente ai propri iscritti;
    4.  organismi paritetici di cui all’art. 2, comma 1, lett. ee) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

    Avviso formazione sicurezza INAIL: importo finanziamenti

    Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che si articolano sulla base del catalogo delle offerte formative, delle condizioni e dei requisiti indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali. 

    In caso di verifica positiva dei requisiti dei progetti di formazione sarà  riconosciuto un contributo finanziario, variabile in funzione del numero dei partecipanti  e delle ore di formazione  di importo orario predeterminato.

    • Per le iniziative realizzate in modalità in presenza è pari ad euro  20,00 per ora per partecipante;
    • per le  iniziative attuate in modalità remota videoconferenza sincrona, l’importo riconosciuto è pari ad euro 15,00 per ora per partecipante.

    Possono essere presentate proposte progettuali per interventi formativi di importo  complessivo compreso 

    • tra un minimo di euro 20.000
    •  ed un massimo di euro 140.000 euro

    Avviso formazione sicurezza INAIL:  presentazione delle domande

    Sul portale  INAIL – nella sezione Accedi ai Servizi Online – è disponibile  una procedura informatica che consente  di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi pubblici regionali/provinciali.

    La domanda  deve essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo apposite istruzioni tecniche che saranno pubblicate a insieme alle  date di  apertura e chiusura della procedura informatica.

     L'istituto mette a disposizione per informazioni e assistenza:

    1.  il numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail
    2. il servizio online  Inail Risponde, nella sezione Supporto del portale.
  • Rubrica del lavoro

    Rendite INAIL infortuni 2023: nuovi importi e istruzioni

    Gli importi delle prestazioni  INAIL per infortuni e malattie professionali  nei diversi settori 

    •  agricoltura, 
    • industria e
    •  navigazione

    sono stati aggiornati all'inflazione. I nuovi valori sono in vigore  dal  1° luglio 2023.

    Lo hanno previsto due decreti ministeriali  pubblicati sul sito del ministero il 17 agosto scorso:

    DM n. 88 per il settore dell’agricoltura e

    DM  n. 89 per i settori  dell’industria e della navigazione,

     come proposto dalla  Delibera Inail n. 114 del 15 maggio 2023.

    Il 12 settembre 2023 INAIL ha pubblicato la circolare di istruzioni 40 2023 con allegato il riepilogo degli importi delle rendite.

    (Allegati in fondo all'articolo)

    Prestazioni INAIL  agricoltura

    La Retribuzione convenzionale  per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti.  è stabilita a in € 19,221,30, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’Industria, la retribuzione annua convenzionale 

    L’assegno per l’assistenza personale continuativa  è fissato in € 632,94.

    L’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), sempre a decorrere dal 1° luglio 2023, è stabilito in € 11.612,92.

    Gli assegni continuativi mensili riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite con coefficiente di rivalutazione pari a 1,081,sono riportati nella tabella seguente: 

    Inabilità

    Importi dal 1° luglio 2023

    dal 50 al 59%

    € 444,83

    dal 60 al 79%

     € 620,74

    dall’80 all’89%

    €1.065,70

    dal 90 al 100%

     € 1.510,28

     100% + a.p.c

     € 2.143,55

    Prestazioni INAIL Industria e navigazione

    La retribuzione media giornaliera è stabilita in € 91,53 .

    Minimale e massimale della retribuzione annua,  sono quindi  stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura di:

    •  € 19.221,30 e di 
    • € 35.696,70.

    Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in

    •  € 51.403,25 per i comandanti e i capi macchinisti,
    •  € 43.549,97 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e 
    • i€ 39.623,34 per gli altri ufficiali.

    L’assegno per l’assistenza personale continuativa, sempre a decorrere dal 1° luglio 2023, è fissato in € 632,94, mentre l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario) è pari a € 11.612,92.

    Gli assegni continuativi mensili, riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite con coefficiente di rivalutazione pari a 1,081, sono i seguenti:

    Inabilità

    Importi dal 1° luglio 2023

    dal 50 al 59%

    € 355,14

    dal 60 al 79%

     € 498,27

    dall’80 all’89%

    € 925,12

    dal 90 al 100%

     € 1.425,28

     100% + a.p.c

     € 2.059,02

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Pensioni all’estero: verifiche esistenza in vita 2023

    Nel messaggio  794 del 23 febbraio 2023 l'INPS ha fornito le indicazioni relative all'accertamento dell'esistenza in vita  2023 dei pensionati che percepiscono gli assegni all'estero,  al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni indebite  dopo la morte del beneficiario.

    Con messaggio n. 3183  del 12 settembre 2023 viene comunicato l'inizio della seconda fase della procedura 2023 a partire dal 20 settembre p.v. (v. secondo paragrafo)

    Calendario verifiche esistenza in vita per aree geografiche

    Anche per l’accertamento dell’esistenza in vita riferito al 2023  il soggetto incaricato della gestione è Citibank. l

    La procedura di verifica è suddivisa  per aree geografiche di residenza dei pensionati per rendere più agevole la gestione.

    Gli interessati riceveranno l'apposita lettera e modulo  da CITIBANK da restituire come da istruzioni (v. ultimo paragrafo) in modo da evitare la sospensione dei pagamenti.

    In sintesi  il calendario dei controlli  è il seguente 

    Aree geografiche interessate

    Limite temporale

    Riscossione in contanti presso Western Union

    Eventuale Sospensione dei pagamenti in caso di mancata risposta

    Pensionati residenti in

    da

    a

    America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi

    Marzo 2023

    Luglio 2023

    Agosto 2023

    Settembre 2023

    Europa, Africa e Oceania

     

     20 Settembre 2023

    Gennaio 2024

    Febbraio 2024

    Marzo 2024

    L'istituto precisa che comunque si evidenzia che per prevenire possibili criticità in eventuali azioni di recupero di somme indebitamente erogate, alcuni pensionati potranno essere interessati dalla verifica  indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

    Pensioni all'estero verifiche 2 fase

    A partire dal 20 settembre 2023, Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla Banca entro il 18 gennaio 2024.   

    Qualora l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024.

    Pensionati esclusi dalla verifica

    In allegato alla circolare la lista dei singoli Stati suddivisi per aree geografiche di riferimento . L'istituto precisa in proposito che  ai pensionati che risultano irreperibili nei registri anagrafici italiani, Citibank spedirà i modelli di richiesta di attestazione agli indirizzi esteri già presenti negli archivi della banca.

    Si sottolinea anche che  in un’ottica di semplificazione amministrativa, l’Istituto ha chiesto a Citibank di escludere dall’accertamento che avrà inizio a marzo 2023 alcuni gruppi di pensionati: 

    • A.    pensionati  residenti in Polonia che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con lo ZUS polacco. l’Istituto ha stipulato infatti con lo Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (ZUS) per scambiare telematicamente informazioni relative al decesso di pensionati comuni, , a condizione che tali soggetti siano titolari anche di prestazioni pensionistiche a carico dello stesso ZUS;
    • B.    pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica. 
    • C.    pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

    Modalità di produzione della prova dell’esistenza in vita

    Come in passato  sono disponibili per pensionati coinvolti in tale accertamento le seguenti diverse modalità per fornire la prova dell’esistenza in vita.

    1. In via ordinaria, i pensionati dovranno far pervenire il modulo di attestazione dell’esistenza in vita, correttamente compilato, datato, firmato e corredato della documentazione di supporto, alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom, entro il termine indicato nella lettera esplicativa.Tale modulo dovrà essere restituito a Citibank, controfirmato da un “testimone accettabile” (rappresentante di un’Ambasciata o Consolato Italiano o un’Autorità locale abilitata) 
    2. possibile in alcuni casi fornire la documentazione in via telematica
    3. In alternativa il pensionato fornisce prova di esistenza  con la  riscossione personale agli sportelli Western Union di almeno una delle rate, entro il termine di restituzione dell’attestazione indicato nelle lettere esplicative

    Nel messaggio vengono infine illustrati i casi particolari e modalità alternative di prova per soggetti disabili Qui il modulo.

  • Rubrica del lavoro

    Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

    Per la scelta dei lavoratori da licenziare in una procedura collettiva la norma di riferimento è la legge n. 223/1991 art. 5,  che prevede la definizione di precisi criteri  da definire e comunicare ai sindacati Nella recente sentenza della Corte di cassazione (sezione lavoro 22232/2023)  viene precisato, confermando un orientamento consolidato,  che la  limitazione  della platea dei lavoratori da porre in mobilità deve considerare  le esigenze tecnico-produttive aziendali fornendone la prova e dandone preventiva  indicazione ai sindacati

    In particolare si precisa che vanno  chiaramente indicate le motivazioni che portano ad escludere eventuali  trasferimenti tra unità produttive vicine  per  lavoratori  con professionalita equivalenti.

    Scelta dei lavoratori da licenziare nei licenziamenti collettivi 

     La Corte ribadisce il il principio di diritto secondo cui, di per sé, “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume  rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di  equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e  dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il  suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e  interferenza sull'assetto organizzativo”.

    La legge non contempla infatti  tra i parametri  da considerare  “la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione  territoriale delle sedi, " in quanto è preponderante  "l'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che  il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro” .

    Benchèé sia ferma la regola generale secondo cui  “l’individuazione dei lavoratori da licenziare” deve avvenire avuto riguardo  al “complesso aziendale” (cfr. Cass. n. 5373 del 2019) – la platea dei

    lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli  addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale  per esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che

    queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione  obbligatoria ai sindacati  ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata.

     La Cassazione conclude che  quindi se la ristrutturazione aziendale comprende  più unità produttive ma il datore di lavoro individua i lavoratori  licenziabili solo su una base geografica,   i giudici possono ravvisare  una violazione dei criteri di scelta con conseguente applicabilità  della tutela reintegratoria. 

    Nel caso di specie viene rigettato il ricorso dell'azienda in quanto la Corte territoriale aveva giustamente considerato una violazione sostanziale l’applicazione di criteri di scelta ad una platea di

    licenziabili illegittimamente delimitata rispetto all’intero complesso  con conseguente applicazione della tutela prevista dall’art. 18,  comma 4, l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012

    Criterio della professionalità del dipendente per i licenziamenti collettivi

    Una ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24882/2019,  ha dato ragione ad  una lavoratrice  che aveva impugnato la sentenza di Appello  in cui  pur dichiarando la illegittimità del licenziamento,  si  riconosceva la  sola tutela indennitaria prevista dall’art. 18.

     La Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento  della ricorrente  sulla base della disamina dei criteri di scelta specificamente  adottati dal datore di lavoro per una procedura licenziamento collettivo . 

    Nel caso specifico  si ammette che  la decisione di limitare la  scelta dei lavoratori di licenziare ad uno specifico settore o ad una  singola unità produttiva è. in linea teorica,  legittima , se sostenuta da  chiare  ragioni tecnico produttive, salva la verifica di fungibilità della  professionalità del lavoratore addetto all'ufficio soppresso con altre funzioni rimaste in azienda; inoltre   come statuito dai  giudici , le  mansioni della ricorrente, addetta in un ufficio estero  soppresso, erano  risultate non assimilabili a  quelle di  altre figure  professionali rimaste in azienda. 

     Secondo la sentenza , però , nella comparazione del personale  è giusto tenere conto anche della  esperienza professionale pregressa di ciascuno,  in quanto il riferimento solo alle  mansioni concretamente svolte non appare sufficiente se il datore di lavoro persegue l'obiettivo di trattenere dipendenti con un livello di professionalità omogeneo 

    La ricorrente vantava anche una esperienza commerciale che non è stata valutata e che avrebbe potuto invece essere utile in un altra posizione lavorativa, secondo gli ermellini.

    Viene respinto invece  il reclamo sul fatto che la lettera di avvio della procedura non citava i criteri di scelta operati dall'azienda , motivo anche   questo valido per dichiarare l'illegittimità del licenziamento  ma non ammissibile nel caso specifico , per  un vizio di forma nella presentazione del ricorso.

     

    Allegati: