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Apprendistato primo livello 2023: stop allo sgravio totale
Con il messaggio 3618 del 17 ottobre 2023 INPS fornisce le istruzioni operative aggiornate per gli adempimenti e i versamenti contributivi relativi ai contratti di apprendistato di primo livello, per i quali non sono state rinnovate le agevolazioni previste, da ultimo, per il 2022 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 , legge di Bilancio 2022
Per gli apprendisti con contratto per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015, assunti a partire dal 1 gennaio 2023 , termina lo sgravio totale e si tornano ad applicare quindi le aliquote ordinarie, come da tabella sotto :
Codice
Descrizione
aliquote Y1
Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione
(aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) Y2
Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione
aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) N1
Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione
(aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) N2
Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione
(aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) J9
Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015
(aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) K9
Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 150/2015
(aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) Nel messaggio INPS evidenzia anche che la riforma degli ammortizzatori sociali della legge 234 2021 ha esteso le tutele anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante. I datori di lavoro sono, pertanto, tenuti ai conseguenti obblighi contributivi come illustrato nella circolare n. 76 del 30 giugno 2022. L'ampliamento riguarda anche il settore dell'agricoltura.
ATTENZIONE
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile .
- per tutta la durata del periodo di formazione e
- per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
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Attestazione Fondo nuove competenze: come fare
Sono state pubblicate, nella pagina dedicata al Fondo nuove competenze seconda edizione, alcune nuove FAQ in merito alle le modalità operative per redigere l'attestazione delle competenze conseguite dai lavoratori dopo i moduli formativi, come previsto dal comunicato del 7 agosto 2023 prot. 11790.
Si ricorda che il FNC prevede, nello specifico, la possibilità di ottenere il finanziamento a fondo perduto da ANPAL per:
- le quote di retribuzione e
- i contributi previdenziali
dei lavoratori occupati in percorsi formativi che consentano di integrarsi in nuove esigenze produttive dell’impresa .
In particolare le FAQ riguardano i seguenti temi
- Firma del lavoratore beneficiario dei corsi
- Unica attestazione per vari moduli formativi
- Processo Atlante del lavoro in corsi con finanziati d Fondi
- compilazione "Evidenze"
viene precisato ad esempio che:
- La firma del dipendente beneficiario della formazione sulla attestazione è richiesta ‘per presa visione /ricevuta’. In mancanza è necessario che venga data evidenza con una dichiarazione dei datori di lavoro, da compilare a sistema, ai sensi del DPR 445/2000, che il lavoratore ha ricevuto l’attestazione da parte del datore di lavoro.
- Nel caso di un percorso di formazione composito (ad esempio composto da più moduli o più corsi) a cui partecipa lo stesso lavoratore può essere prodotta un'unica attestazione delle competenze solo se
- si tratta di competenze attestabili in un documento con la stessa valenza, attestazione di trasparenza oppure documento di validazione o di certificazione;
- la dichiarazione delle specifiche competenze è riconducibile a corsi ben identificabili.
In merito alle “Evidenze (ad esempio numero ore effettivamente frequentate anche in % superiore alla soglia minima): va riportato il numero di ore effettivamente frequentate dal discente.
Leggi tutte le istruzioni in Fondo Nuove competenze seconda edizione regole e modelli
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Festività ebraiche 2024: il calendario
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 158 del 7 ottobre 2023 il Comunicato del Ministero dell'Interno con il calendario ufficiale delle festivit ebraiche relative all'anno 2024, come comunicato dall'Unione delle Comunita' ebraiche italiane .
Questi i giorni da considerare festivi il prossimo anno, ai fini civili e giuslavoristici:
Tutti i sabati, da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato, da lunedi 22 aprile a un'ora dopo il tramonto di Mercoledi 24 aprile vigilia di Pesach da mezz'ora prima del tramonto di domenica 28 a un'ora dopo il tramonto di martedi 30 aprile Pesach da mezz'ora prima del tramonto di martedì 11 giugno a un'ora dopo il tramonto giovedi 13 giugno Shavuoth (Pentecoste) da mezz'ora prima del tramonto di lunedì 12 agosto a un 'ora dopo il tramonto di martedi 13 agosto Digiuno dal 9 di AV da mezz'ora prima del tramonto di mercoled' 3 ottobre a un'ora dopo il tramonto di venerdì 4 ottobre Rosh Hashana' (Capodanno) da venerdì 11 ottobre a un'ora dopo il tramonto di sabato 12 ottobre Vigilia e digiuno di Kippur (Digiuno di espiazione) da un' ora prima del tramonto di mercoledi 16 ottobre a un'ora dopo il tramonto venerdì 18 ottobre Sukkot (Festa delle Capanne) da un' prima del tramonto di mercoledi 23 ottobre a un'ora dopo il tramonto venerdì 25 ottobre Shemini Atzeret e Simchat Tora' (Festa della Legge) Si ricorda che in ossequio al principio di uguaglianza e parità sancito dall’art. 3 Costituzione sono previste speciali deroghe per i lavoratori che praticano religioni diverse con festività in giorni differenti. Per i lavoratori di religione ebraica sono quindi previsti
- riposo sabbatico: è previsto il diritto di godere del riposo settimanale di sabato anziché nella domenica. In tal caso, il riposo sabatico è alternativo rispetto a quello domenicale: conseguentemente, il lavoro che non viene prestato durante il sabato è recuperato il giorno seguente senza maggiorazioni o straordinari. Tale diritto può tuttavia subire limitazioni quando sussistano esigenze aziendali relative a servizi essenziali imprescindibili e.
- Festività ebraiche: il lavoratore ha diritto di fruirne con le medesime modalità previste per il riposo sabatico. In alternativa possono essere attraverso i permessi retribuiti contrattuali. In tal caso il soggetto ha comunque diritto alle festività previste per la generalità dei lavoratori.
Nelle giornate festive, il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro e quello di percepire la retribuzione. Tale seconda tutela riceve differente trattamento a seconda che si tratti di festività lavorate o non lavorate.
Di seguito riportiamo l'elenco delle festività nazionali italiane che ha numerose modifiche nel tempo. Ad oggi, sono previste undici festività, distinte in :
- Festività nazionali civili
25 Aprile: Anniversario della liberazione
1 maggio: Festa del Lavoro
2 giugno: Fondazione della Repubblica- Festività nazionali religiose cattoliche:
1 Gennaio: Capodanno
6 gennaio: Epifania
il lunedì seguente la Domenica di Pasqua (variabile)
15 agosto: Assunzione della Beata Vergine
1 Novembre: Ognissanti
8 dicembre: Immacolata Concezione
25 dicembre: Natale
26 dicembre: S. Stefano
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Bonus grandi navi per i lavoratori di Venezia: si può fare domanda
Il decreto legge 103 2021 ha previsto una indennità onnicomprensiva una tantum di 2mila euro a favore di alcune categorie di lavoratori la cui attività sia connessa al transito delle navi nella laguna di Venezia (Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca) interdetto a partire dal 1 agosto 2021.
La legge ha previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro a questo fine, per il 2021.
Il Ministero del lavoro ha pubblicato il nuovo decreto 31 gennaio 2023 , in data 9 marzo 2023 con uno stanziamento raddoppiato a 10 milioni per il 2022
Si attendevano ancora le istruzioni operative INPS su domande e pagamenti, rese finalmente disponibili solo ieri 3 ottobre 2023 con circolare 83 2023 (Vedi i dettagli all'ultimo paragrafo).
La piattaforma per le domande è attiva:
- dal 4 ottobre
- fino al 30 novembre 2023.
Riepiloghiamo di seguito tutte le istruzioni sulla misura
A chi spetta il bonus "grandi navi": categorie, requisiti , esclusioni
L'indennità spetta a
a) lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto (9 marzo 2023) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;
c) lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile).
ATTENZIONE sono esclusi coloro che l’abbiano già percepita per l’annualità 2021.
L’indennità non spetta, altresì, a coloro che:
- siano titolari di altra misura di sostegno al reddito;
- siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità
- siano titolari di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità
Bonus "grandi navi": cumulabilità, regime fiscale
A quanto chiarito dalla circolare INPS 54 2022, l''indennità "grandi navi" dal punto di vista fiscale è soggetta a :
- ritenuta alla fonte a titolo d’acconto se sostituisce un reddito di lavoro di dipendente. In tale caso, l’Istituto è tenuto anche a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno.
- ritenuta alla fonte a titolo d’acconto se sostituisce un reddito da lavoro autonomo.
In entrambi i casi l’Istituto rilascia al contribuente la certificazione fiscale (CUS/CUA) valida ai fini dichiarativi.
Nella circolare 83 2023 si precisa che il bonus è cumulabile
- con l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222/1984 o qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale,
- con il Reddito di cittadinanza
- con borse lavoro, stage e tirocini professionali, n
- con premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale,
- con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e
- con le prestazioni di lavoro occasionale, dl 50 2017 nei limiti di compensi previsti per il prestatore pari a 5.000 euro per anno civile.
Come fare domanda bonus grandi navi Venezia
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità devono presentare domanda all’INPS ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal 3 ottobre 2023 sul portale web dell’Istituto, con una delle seguenti credenziali:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
oppure tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Si accede alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” nel portale web dell’Istituto (www.inps.it), attraverso il motore di ricerca, oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; selezionando la voce corrispondente alla categoria di appartenenza sotto la voce “Indennità Grandi Navi 2022” tra :
– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori a tempo determinato;
– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori in somministrazione;
– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori intermittenti;
– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori autonomi occasionali.
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Aspettativa : domande contributi figurativi entro il 30 settembre
I dipendenti che fruiscono di periodi di aspettativa per cariche elettive o sindacali devono presentare la domanda di accredito dei contributi figurativi correlati, entro il 30 settembre dell'anno successivo alla fruizione .
Le domande vanno inviate esclusivamente in via telematica come da istruzioni della circolare 129 del 28 novembre 2022 (v. dettagli nel paragrafo successivo)
Gli adempimenti dei datori di lavoro sulla specifica situazione del lavoratore erano stati forniti invece nel messaggio n. 3971 del 31 ottobre 2019.
Con il messaggio 1193 del 28 marzo 2023 è stato anche precisato che fino a nuova comunicazione, in sede di lavorazione delle istanze ai fini della corretta valorizzazione della retribuzione figurativa accreditabile, le Strutture territoriali continueranno a utilizzare il modello “AP 123”, che quindi i datori di lavoro interessati devono continuare a compilare e consegnare ai lavoratori.
Con riferimento alla convalida dei modelli “AP123” sono confermate le istruzioni del paragrafo 10 del messaggio n. 3499 dell’8 settembre 2017.
Nel caso in cui non sia possibile ottenere la convalida dell’Ispettorato territoriale del lavoro gli uffici INPS confrontano le retribuzioni prodotte con i dati della contrattazione collettiva applicabile, in proprio possesso o prodotta dall’interessato.
Cariche elettive e sindacali: istruzioni domanda di accredito figurativo
Le domande telematiche vanno presentate attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto utilizzando tutti i browser aggiornati a eccezione di Explorer (non più supportato);
- Contact Center Multicanale – raggiungibile al numero verde gratuito 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06.164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
diversamente non saranno procedibili . Se la causa che impedisce l’invio telematico fosse da addebitare al sistema informatico dell’INPS, le Strutture territoriali provvederanno alla protocollazione in entrata dell’istanza, alla relativa acquisizione e alle successive fasi gestionali di lavorazione.
Per la presentazione della domanda tramite web dagli interessati, l’utente dovrà accedere al “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” sul sito www.inps.it con il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”.
Necessario essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Dopo avere superato la fase di autenticazione, la home page dell’applicazione propone i seguenti campi di azione
- – Home Riscatti;
- – Home Ricongiunzioni e Computo;
- – Home Accredito Figurativo per Cariche Elettive e Sindacali.
Dalla pagina iniziale si può inoltre accedere alle seguenti funzioni
- Nuova Domanda;
- Consultazione Domanda;
- Manuale Utente;
- Scheda Informativa e Allegati.
L'utente può quindi :
– consultare il proprio estratto contributivo;
– verificare la correttezza e completezza dei servizi prestati e dei contributi versati apponendo un flag nella sezione apposita;
– inoltrare richieste di modifica e/o integrazione della propria posizione assicurativa attraverso gli applicativi dedicati (FASE e RVPA);
– ricevere dalla procedura l’indicazione della tipologia di accredito per cui si può scegliere di presentare domanda in base alla propria situazione contributiva/Ente – datore di lavoro che ha concesso l’aspettativa e la tipologia di aspettativa richiesta.
Selezionando la funzione “Nuova Domanda” è possibile procedere alla compilazione e al successivo invio della domanda di prestazione.
La descrizione analitica di tutte le funzioni è contenuta nel “Manuale utente” consultabile online o scaricabile direttamente dal sito dell’Istituto.
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Alluvione Emilia: ampliata la sospensione dei ricorsi INAIL
L’Inail, con circolare 43/2023, comunica che sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi in tema di premi assicurativi è applicabile per il periodo 1° maggio – 31 agosto 2023, invece che 31 luglio 2023.
L'istituto motiva facendo riferimento alla conversione in legge 100 2023 del decreto legge 61/2023, che aveva definito interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi nelle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana , tra cui la sospensione di adempimenti e versamenti.
La legge di conversione 100/2023 ha infatti eliminato il riferimento ai ricorsi amministrativi, con la conseguenza che la norma relativa alla sospensione del termine di 30 giorni previsto dal Dpr 314/2001 per la presentazione dei ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi Inail non è più l’articolo 2 del Dl 61/2023 (che individua il periodo di sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023) ma l’articolo 4 del medesimo decreto legge che aggiunge un mese in più al periodo di sospensione, prevedendo il termine al 31 agosto.
L' Inail richiama comunque per l'applicazione le istruzioni già emanate con la circolare 33/2023 in quanto il termine temporale non modifica l'operatività delle procedure.
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Rinnovo Ccnl autostrade e trafori 2023: le nuove tabelle retributive
Sottoscritto iil 18 luglio 2023 l’accordo di rinnovo del contratto nazionale Autostrade e Trafori, scaduto il 30 giugno 2022. A riferirlo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità.
Il rinnovo, sottoscritto unitariamente con le associazioni datoriali Federreti e Acap (Associazione concessionarie autostrade private), interessa circa 13 mila addetti del settore ed avrà decorrenza dal 1 luglio 2022 fino al 30 giugno 2025”.
“Dal punto di vista economico è previsto nel triennio un aumento salariale di 250 euro al livello C. Si tratta di un aumento di 210 euro sui minimi tabellari ripartiti in
- 60 euro ad agosto 2023,
- 50 euro a gennaio 2024,
- 30 euro ad agosto 2024 e
- 70 euro gennaio 2025.
Inoltre sono previsti 10 euro di incremento dell’IDR 2019 (Importo distinto della retribuzione) al livello C da gennaio 2024, per un importo complessivo di 25 euro, che diventano utili ai fini del calcolo del TFR.
Ulteriori 30 euro sono di welfare per 12 mensilità per ogni anno a partire da gennaio 2024, per un importo complessivo annuo di 360 euro.
Prevista a livello economico anche un ‘Una Tantum’ al livello C di 700 euro con la retribuzione di luglio 2023, oltre a 300 euro di welfare, sempre a titolo di Una Tantum”.
“Dal punto di vista normativo – spiegano i sindacati – vengono introdotti diversi miglioramenti in merito al tema dei congedi per la maternità e la paternità, alla normativa del FTH e del Part Time, al comporto per le gravi malattie. Viene esclusa qualsiasi forma di penalizzazione per i nuovi assunti nel comparto. A settembre riprenderà il confronto per la definizione del nuovo contratto di filiera”.
Aumenti contrattuali CCNL autostrade trafori 2023
Nelle tabelle seguenti gli aumenti retributivi per tutti i livelli e i nuovi minimi
AUMENTI RETRIBUTIVI
Livello
Aumento dal
1° agosto 2023Aumento dal
1° gennaio 2024Aumento dal
1° agosto 2024Aumento dal
1° gennaio 2025Totale aumento
A
95,27
79,39
47,64
111,15
333,45
A1
85,14
70,95
42,57
99,32
297,98
B
75,00
62,50
37,50
87,50
262,50
B1
68,51
57,09
34,26
79,93
239,79
C
60,00
50,00
30,00
70,00
210,00
C1
54,73
45,61
27,36
63,85
191,55
D
40,54
33,78
20,27
47,30
141,89
NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI
Livello
Minimi al 31 luglio 2022
Minimi dal
1° agosto 2023Minimi dal
1° gennaio 2024Minimi dal
1° agosto 2024Minimi dal
1° gennaio 2025A
2.700,43
2.795,70
2.875,09
2.922,73
3.033,88
A1
2.413,16
2.498,30
2.569,25
2.611,82
2.711,14
B
2.125,85
2.200,85
2.263,35
2.300,85
2.388,35
B1
1.942,05
2.010,56
2.067,65
2.101,91
2.181,84
C
1.700,70
1.760,70
1.810,70
1.840,70
1.910,70
C1
1.551,33
1.606,06
1.651,67
1.679,03
1.742,88
D
1.149,11
1.189,65
1.223,43
1.243,70
1.291,00
UNA TANTUM
Livello
Una Tantum
A
1.111,49
A1
993,24
B
875,00
B1
799,32
C
700,00
C1
638,51
D
472,97
Aumenti per anzianità
Nell'accordo è stato anche stabilito che in caso di:
- stabilizzazione di un contratto a tempo determinato, ovvero
- riassunzione a tempo indeterminato entro i 24 mesi dalla precedente cessazione, di un lavoratore precedentemente impiegato a termine,
in presenza di mansioni equivalenti, i periodi di lavoro effettuati vanno sommati ai fini del riconoscimento dell’aumento per anzianità previsto dall’articolo 26.
Malattia
Viene riformulato l’articolo 32 in materia di periodo di comporto e di integrazione del trattamento di malattia, prevedendo periodi di conservazione del posto diversificati in relazione all’anzianità di servizio, con decorrenza dal 18 luglio 2023.
Indennità per lavoro domenicale
Con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’accordo, quindi dal 18 luglio 2023 la prestazione lavorativa pari o superiore a 4 ore nella giornata di domenica comporta il riconoscimento di un’indennità pari a euro 10,00.
Politiche di genere e violenza di genere
Specifiche norme sono state inserite nel CCNL in materia di rispetto della parità di genere e di contrasto alle molestie e alla violenza sui luoghi di lavoro.