• Rubrica del lavoro

    Alluvione Emilia: ampliata la sospensione dei ricorsi INAIL

    L’Inail, con circolare 43/2023, comunica che sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi  in tema di premi assicurativi è applicabile per il periodo  1° maggio – 31 agosto 2023, invece che 31 luglio 2023. 

    L'istituto motiva facendo riferimento alla conversione in legge 100 2023 del  decreto legge 61/2023, che aveva definito  interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi nelle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana , tra cui la sospensione di adempimenti e versamenti.

    La legge di conversione 100/2023 ha  infatti eliminato il riferimento ai ricorsi amministrativi, con la conseguenza che la norma relativa alla sospensione del termine di 30 giorni previsto dal Dpr 314/2001 per la presentazione dei ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi Inail non è più l’articolo 2 del Dl 61/2023 (che individua il periodo di sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023) ma l’articolo 4 del medesimo decreto legge che aggiunge un mese in più al periodo di sospensione, prevedendo il termine al 31 agosto.

    L' Inail richiama  comunque per l'applicazione  le istruzioni già  emanate con la circolare  33/2023 in quanto il termine temporale non modifica l'operatività delle procedure.

  • Rubrica del lavoro

    Bonus alluvione autonomi: domande entro il 30 settembre

     Si avvicina la scadenza per richiedere l'indennità fino a 3mila euro per autonomi , professionisti e  collaboratori,  alluvionati , come previsto dal Decreto alluvione , convertito in   Legge n 100/2023, emanato appunto per gli interventi urgenti  necessari a  fronteggiare l'emergenza.

    Ricordiamo di seguito i requisiti e le modalità per la domanda,  da inviare entro il 30 settembre 2023 che cadendo di domenica slitta al  1 ottobre.

    Decreto Alluvione è legge: a chi spetta il bonus autonomi e professionisti

    Tra le  misure a sostegno degli alluvionati si evidenzia un bonus una tantum per i lavoratori autonomi con lo stanziamento di circa 253 milioni di euro per il 2023.

    Nel dettaglio:

    • per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023,  
    • in  favore dei collaboratori coordinati e continuativi, 
    • dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, 
    • dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i  titolari  di  attivita'  di  impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza  e assistenza, 
    • che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano  domiciliati ovvero  operavano  esclusivamente  o,  nel  caso  degli  agenti   e rappresentanti,  prevalentemente in  uno  dei   Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°  maggio  2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di  emergenza  con  delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23  maggio  2023  e del 25 maggio 2023, 
    • è riconosciuta una indennità una  tantum,  nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di  aiuti  di Stato, pari a  euro  500 per  ciascun  periodo  di  sospensione  non superiore  a  quindici  giorni  e  comunque  nella   misura   massima complessiva di euro 3.000.

    L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai  sensi  del  testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

    L'indennità è riconosciuta ed  erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, 

    In merito a tale bonus l'INPS ha pubblicato la circolare 54 2023 con le istruzioni operativein data 30 giugno con il messaggio 2458 ha fornito ulteriori indicazioni (v. ultimo paragrafo) sulle modalità di documentazione e sul modulo di domanda.

    Nel dettaglio, la circolare 54 ha precisato che sono compresi fra i destinatari dell’indennità:

    •  i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica
    • i venditori porta a porta
    • i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
    • i professionisti iscritti agli enti  gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ( Casse professionali).

    Bonus alluvione autonomi: importo 

    L'indennità viene definita una tantum e sarà pari a:

    • euro 500 per ciascun  periodo  di  sospensione  della propria attività,  non  superiore  a  quindici  giorni  e  comunque 
    • nella misura massima complessiva di euro 3.000. 

    l pagamenti riguarderanno il  periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

    L'INPS  provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo  i  risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'eventuale sospensione dell'erogazione in caso di superamento prospettivo dei limiti.

    I beneficiari potranno scegliere se richiedere il bonus in forma cumulativa o per singoli periodi  le cui date vanno specificate nella domanda e NON possono  essere sovrapposte.

    La circolare specifica che per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

    Bonus  alluvione autonomi: modalità per le domande

    I lavoratori potenziali destinatari delle indennità  dovranno presentare domanda all’INPS 

    • a partire dal 15 giugno ed
    •  entro  il 30 settembre 2023 

    esclusivamente in via telematica accedendo personalmente   sul sito INPS con le credenziali:

    •   SPID di livello 2 o superiore;
    •  Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
    •  Carta nazionale dei servizi (CNS).

    anche tramite il Contact center telefonico  INPS 

    Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato.

    Il modulo sarà disponibile alla sezione  sul  sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso:

     “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; selezionando Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

     l beneficiari dichiarano  nella domanda di essere in possesso dei requisiti tra cui sia la residenza che il domicilio nelle aree interessate. 

    La circolare INPS non specifica l'obbligo di documentazione dei danni ma  precisa  che l'istituto  procederà  successivamente a  verifiche incrociate  e nel caso di ’insussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, avvierà la procedura di recupero  ferme restando le sanzioni, anche penali, previste per legge.

    Come detto, con il messaggio 2458 /2023 l'istituto risponde ad alcuni dubbi emersi  riguardo il diritto all'indennità  fino a 3000 euro per i lavoratori autonomi e le modalità di documentazione dei requisiti 

    Requisiti e importo indennità autonomi 

    Sui requisiti per indennità una tantum alluvione il  messaggio ribadisce in particolare che :

    • per quanto riguarda i lavoratori agricoli  il requisito dell’impossibilità a prestare attività lavorativa non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo.  quindi  ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, la sospensione può interessare anche solo parzialmente l’attività agricola svolta dagli agricoltori.
    •  l'importo di 500 euro è riferito a periodi  di sospensione non superiore a 15 giorni. Inps fa l'esempio di tre sospensioni differenti  in diverse giornate anche di pochi giorni  per le quali  il lavoratore può presentare una domanda  o tre diverse domande) per cui   l’indennità spettante ammonterà a 1500 euro,. Il limite massimo è di 3000 euro per beneficiario. La precisazione è valida  per tutti i lavoratori autonomi destinatari dell’art. 8 del decreto 61/2023.
    •  Per quanto riguarda le verifiche dei requisiti  l’Istituto controlla ’iscrizione del lavoratore alla specifica gestione di appartenenza e in caso negativo  l’interessato  può chiedere il riesame, allegando eventualmente documentazione utile  come certificati di iscrizione, estratti contributivi, ricevute di versamento dei contributi,  che sarà verificato  ulteriormente dalla Struttura territoriale INPS competente . 
    • per la prova della sospensione di attivita  inps specifica che possono essere validi i seguenti documenti : comunicazione di attivazione dell’assicurazione; provvedimenti pubblici di autorità; dichiarazioni effettuate nei confronti di altri enti/autorità/società;  registrazioni audiovisive; lettere di comunicazione di ritardi o sospensioni negli adempimenti contrattuali; fatture per interventi straordinari legati al ripristino e/o qualsiasi tipo di documentazione utile idonea a dimostrare la sospensione dell’attività.

    Regime fiscale dell’indennità alluvione: novità nella procedura telematica

    L’indennità una tantum costituisce reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. 

    Tuttavia, considerato che il regime fiscale è differenziato a seconda della natura del reddito  e della categoria di appartenenza del lavoratore, INPS ha modificato il flusso di presentazione della domanda inserendo nel box delle dichiarazioni facoltative due ulteriori dichiarazioni:

    • una per i forfettari 
    • un’altra ai lavoratori autonomi agricoli,

    cosi da applicare automaticamente il regime fiscale specifico.

  • Rubrica del lavoro

    Rinnovo Ccnl autostrade e trafori 2023: le nuove tabelle retributive

    Sottoscritto  iil 18 luglio 2023  l’accordo di rinnovo del contratto nazionale Autostrade e Trafori, scaduto il 30 giugno 2022. A riferirlo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità.

    Il rinnovo, sottoscritto unitariamente con le associazioni datoriali Federreti e Acap (Associazione concessionarie autostrade private), interessa circa 13 mila addetti del settore ed avrà decorrenza dal 1 luglio 2022 fino al 30 giugno 2025”.

    “Dal punto di vista economico è previsto   nel triennio  un aumento salariale di 250 euro al livello C.   Si tratta di un aumento di  210 euro sui minimi tabellari ripartiti in 

    • 60 euro ad agosto 2023,
    •  50 euro a gennaio 2024, 
    • 30 euro ad agosto 2024 e 
    • 70 euro gennaio 2025. 

    Inoltre sono previsti 10 euro di incremento dell’IDR 2019 (Importo distinto della retribuzione) al livello C da gennaio 2024, per un importo complessivo di 25 euro, che diventano utili ai fini del calcolo del TFR.

     Ulteriori 30 euro sono di welfare per 12 mensilità per ogni anno a partire da gennaio 2024, per un importo complessivo annuo di 360 euro.

    Prevista a livello economico anche un ‘Una Tantum’ al livello C di 700 euro con la retribuzione di luglio 2023, oltre a 300 euro di welfare, sempre a titolo di Una Tantum”.

    “Dal punto di vista normativo – spiegano i sindacati – vengono introdotti diversi miglioramenti in merito al tema dei congedi per la maternità e la paternità, alla normativa del FTH e del Part Time, al comporto per le gravi malattie. Viene esclusa qualsiasi forma di penalizzazione per i nuovi assunti nel comparto. A settembre riprenderà il confronto per la definizione del nuovo contratto di filiera”.

    Aumenti contrattuali CCNL autostrade trafori 2023

    Nelle tabelle seguenti gli aumenti retributivi per tutti i livelli e i nuovi minimi 

    AUMENTI RETRIBUTIVI

    Livello

    Aumento dal
    1° agosto 2023

    Aumento dal
    1° gennaio 2024

    Aumento dal
    1° agosto 2024

    Aumento dal
    1° gennaio 2025

    Totale aumento

    A

    95,27

    79,39

    47,64

    111,15

    333,45

    A1

    85,14

    70,95

    42,57

    99,32

    297,98

    B

    75,00

    62,50

    37,50

    87,50

    262,50

    B1

    68,51

    57,09

    34,26

    79,93

    239,79

    C

    60,00

    50,00

    30,00

    70,00

    210,00

    C1

    54,73

    45,61

    27,36

    63,85

    191,55

    D

    40,54

    33,78

    20,27

    47,30

    141,89

    NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI

    Livello

    Minimi al 31 luglio 2022

    Minimi dal
    1° agosto 2023

    Minimi dal
    1° gennaio 2024

    Minimi dal
    1° agosto 2024

    Minimi dal
    1° gennaio 2025

    A

    2.700,43

    2.795,70

    2.875,09

    2.922,73

    3.033,88

    A1

    2.413,16

    2.498,30

    2.569,25

    2.611,82

    2.711,14

    B

    2.125,85

    2.200,85

    2.263,35

    2.300,85

    2.388,35

    B1

    1.942,05

    2.010,56

    2.067,65

    2.101,91

    2.181,84

    C

    1.700,70

    1.760,70

    1.810,70

    1.840,70

    1.910,70

    C1

    1.551,33

    1.606,06

    1.651,67

    1.679,03

    1.742,88

    D

    1.149,11

    1.189,65

    1.223,43

    1.243,70

    1.291,00

    UNA TANTUM

    Livello

    Una Tantum

    A

    1.111,49

    A1

    993,24

    B

    875,00

    B1

    799,32

    C

    700,00

    C1

    638,51

    D

    472,97

    Aumenti per anzianità

    Nell'accordo è stato anche stabilito che in caso di:

    • stabilizzazione di un contratto a tempo determinato, ovvero
    • riassunzione a tempo indeterminato entro i 24 mesi dalla precedente cessazione, di un lavoratore precedentemente impiegato a termine,

    in presenza di mansioni equivalenti, i periodi di lavoro effettuati vanno sommati ai fini del riconoscimento dell’aumento per anzianità previsto dall’articolo 26.

    Malattia

    Viene riformulato l’articolo 32 in materia di periodo di comporto e di integrazione del trattamento di malattia, prevedendo  periodi di conservazione del posto diversificati in relazione all’anzianità di servizio, con decorrenza dal 18 luglio 2023.

    Indennità per lavoro domenicale

    Con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’accordo, quindi dal 18 luglio 2023 la prestazione lavorativa pari o superiore a 4 ore nella giornata di domenica comporta il riconoscimento di un’indennità pari a euro 10,00.

    Politiche di genere e violenza di genere

    Specifiche norme sono state inserite nel CCNL  in materia di rispetto della parità di genere e di contrasto alle molestie e alla violenza sui luoghi di lavoro.

     

  • Rubrica del lavoro

    Pensioni all’estero: verifiche esistenza in vita 2023

    Nel messaggio  794 del 23 febbraio 2023 l'INPS ha fornito le indicazioni relative all'accertamento dell'esistenza in vita  2023 dei pensionati che percepiscono gli assegni all'estero,  al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni indebite  dopo la morte del beneficiario.

    Con messaggio n. 3183  del 12 settembre 2023 viene comunicato l'inizio della seconda fase della procedura 2023 a partire dal 20 settembre p.v. (v. secondo paragrafo)

    Calendario verifiche esistenza in vita per aree geografiche

    Anche per l’accertamento dell’esistenza in vita riferito al 2023  il soggetto incaricato della gestione è Citibank. l

    La procedura di verifica è suddivisa  per aree geografiche di residenza dei pensionati per rendere più agevole la gestione.

    Gli interessati riceveranno l'apposita lettera e modulo  da CITIBANK da restituire come da istruzioni (v. ultimo paragrafo) in modo da evitare la sospensione dei pagamenti.

    In sintesi  il calendario dei controlli  è il seguente 

    Aree geografiche interessate

    Limite temporale

    Riscossione in contanti presso Western Union

    Eventuale Sospensione dei pagamenti in caso di mancata risposta

    Pensionati residenti in

    da

    a

    America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi

    Marzo 2023

    Luglio 2023

    Agosto 2023

    Settembre 2023

    Europa, Africa e Oceania

     

     20 Settembre 2023

    Gennaio 2024

    Febbraio 2024

    Marzo 2024

    L'istituto precisa che comunque si evidenzia che per prevenire possibili criticità in eventuali azioni di recupero di somme indebitamente erogate, alcuni pensionati potranno essere interessati dalla verifica  indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

    Pensioni all'estero verifiche 2 fase

    A partire dal 20 settembre 2023, Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla Banca entro il 18 gennaio 2024.   

    Qualora l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024.

    Pensionati esclusi dalla verifica

    In allegato alla circolare la lista dei singoli Stati suddivisi per aree geografiche di riferimento . L'istituto precisa in proposito che  ai pensionati che risultano irreperibili nei registri anagrafici italiani, Citibank spedirà i modelli di richiesta di attestazione agli indirizzi esteri già presenti negli archivi della banca.

    Si sottolinea anche che  in un’ottica di semplificazione amministrativa, l’Istituto ha chiesto a Citibank di escludere dall’accertamento che avrà inizio a marzo 2023 alcuni gruppi di pensionati: 

    • A.    pensionati  residenti in Polonia che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con lo ZUS polacco. l’Istituto ha stipulato infatti con lo Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (ZUS) per scambiare telematicamente informazioni relative al decesso di pensionati comuni, , a condizione che tali soggetti siano titolari anche di prestazioni pensionistiche a carico dello stesso ZUS;
    • B.    pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica. 
    • C.    pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

    Modalità di produzione della prova dell’esistenza in vita

    Come in passato  sono disponibili per pensionati coinvolti in tale accertamento le seguenti diverse modalità per fornire la prova dell’esistenza in vita.

    1. In via ordinaria, i pensionati dovranno far pervenire il modulo di attestazione dell’esistenza in vita, correttamente compilato, datato, firmato e corredato della documentazione di supporto, alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom, entro il termine indicato nella lettera esplicativa.Tale modulo dovrà essere restituito a Citibank, controfirmato da un “testimone accettabile” (rappresentante di un’Ambasciata o Consolato Italiano o un’Autorità locale abilitata) 
    2. possibile in alcuni casi fornire la documentazione in via telematica
    3. In alternativa il pensionato fornisce prova di esistenza  con la  riscossione personale agli sportelli Western Union di almeno una delle rate, entro il termine di restituzione dell’attestazione indicato nelle lettere esplicative

    Nel messaggio vengono infine illustrati i casi particolari e modalità alternative di prova per soggetti disabili Qui il modulo.

  • Rubrica del lavoro

    Dirigenti Terziario: rinnovo CCNL con aumenti e una tantum 2023

    Lo scorso 12 aprile 2023 è stato rinnovato – da Confcommercio Imprese per l'Italia e Manageritalia – il contratto collettivo nazionale di lavoro per  gli oltre 27 mila dirigenti delle 9000 aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi aderenti a Confcommercio

    Dopo un periodo d’attesa condizionato dalle incertezze dovute a  crisi pandemica ed energetica   e dopo gli interventi sulla parte normativa e di welfare attuati con il rinnovo di giugno 2021, l'accordo 2023  interviene sulla parte economica per  fronteggiare l'impennata dell'inflazione dell'ultimo periodo .

    Previsti in particolare: 

    1. importo  “Una Tantum” di 2mila euro  nel 2023 a copertura del triennio di carenza contrattuale  2020/22 
    2.  aumento contrattuale di 450 euro lordi mensili entro luglio 2025, a partire da dicembre 2023; 
    3. disponibilità di 1.000 euro annui nella  Piattaforma welfare dirigenti terziario, spendibili in beni e servizi di welfare dal 2024.

    Accordo economico dirigenti terziario 2023 

    Come detto l'accordo  per il CCNL dirigenti terziario prevede diversi interventi:

    Una Tantum

     A copertura del triennio 2020/22,  l' importo Una Tantum complessivamente pari a 2.000,00 euro, a titolo di arretrati retributivi , assoggettato a contribuzione ordinaria e a tassazione separata, sarà erogato  in tre tranches:

    • 700 euro a maggio 2023
    • 700 euro a settembre 2023
    • 600 euro a novembre 2023 

    L'informativa di Manageritalia sottolinea che "Essendo la previsione del calcolo pro-quota riferita ai soli assunti nel corso del triennio suddetto, l'importo spetta a tutti i dirigenti in forza alla data di stipula dell'accordo, indipendentemente dalla data di attribuzione della qualifica.

    ESEMPI 

    1.  un quadro nominato dirigente nel corso del triennio 2020/22 ma in servizio in azienda per l'intero periodo, percepirà l'importo a titolo di una tantum integralmente;
    2.  un quadro assunto ex novo  il 1° gennaio 2021 e nominato dirigente successivamente, quindi in servizio in azienda 24 mesi nel triennio, percepirà l'importo a titolo di una tantum pro-quota.

    L'una tantum non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale.

    ATTENZIONE  Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente all'erogazione delle tranche, l'importo totale o residuo dell'una tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto.

    Aumenti retributivi 

    È previsto un adeguamento del minimo contrattuale, pari a regime a 450,00 euro complessivi nel corso del 2023 con le seguenti scadenze:

    150,00 mensili dal 1° dicembre 2023

    • 150,00 mensili dal 1° luglio 2024

    • 150,00 mensili dal 1° luglio 2025

    ATTENZIONE Tali aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza,  dalle  somme concesse  dal 1 gennaio 2020 con accordi aziendali in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali.

    Per effetto degli aumenti retributivi sopra indicati  si avranno i seguenti nuovi minimi retributivi

    minimi retributivi  dirigenti terziario
     3.890,00 euro in vigore a settembre 2023

     4.040,00 euro 

    dal 1° dicembre 2023

     4.190,00 euro 

     dal 1° luglio 2024 e

    4.340,00 euro 

     dal 1° luglio 2025.

    Welfare aziendale . 

    I datori di lavoro destineranno  alla Piattaforma welfare dirigenti terziario 1.000,00 euro annui, spendibili in beni e servizi di welfare, con decorrenza 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025.  

    Queste somme si aggiungono a eventuali sistemi di flexible benefits già presenti in azienda e con la possibilità di integrare il valore minimo stabilito dal CCNL con versamenti aggiuntivi alla piattaforma, tramite la sottoscrizione di un Regolamento aziendale.

  • Rubrica del lavoro

    INAIL alluvione Ischia: dal 1 settembre disponibili i servizi telematici

    L'INAIL ha reso note con la Circolare n. 7 del 17 febbraio 2023 le istruzioni  riguardanti la sospensione dei versamenti dei premi  e altre misure urgenti per i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno a seguito dei fenomeni alluvionali  verificatisi a Ischia  nel novembre 2022, come previsto dal Decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186 convertito con modificazioni  dalla Legge 27 gennaio 2023, n. 9. 

    Vengono riepilogati i soggetti destinatari della sospensione , le modalità per effettuare la richiesta  e le  modalità per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti e per il rilascio del DURC, anche a seguito  di eventuali  cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

    Con istruzione del 29 agosto 2023 sono forniti  i codici per la ripresa dei versamenti e si comunica la riapertura dei servizi telematici per l'autoliquidazione e la riduzione del tasso medio  .

     V. ultimo paragrafo.

    Beneficiari e termini della sospensione

    Il decreto 186-2022  dispone la sospensione di  adempimenti e versamenti inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse  dagli Agenti della riscossione, 

    • per il periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 
    • per datori di lavoro  che alla data del 26  novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia.

    ATTENZIONE la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti Comuni e ai premi assicurativi riferiti alle attività  svolte negli stessi territori.

    Modalità di richiesta di sospensione

    Per usufruire della sospensione va presentata una comunicazione entro il 31 agosto 2023 utilizzando il servizio online “Comunicazione  sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 1° marzo 2023 in w ww.inail.it dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.

    Al fine di gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione in GRA web specifici codici di agevolazione:

    • – codice 260 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi  che  optano per il pagamento in unica soluzione dei premi sospesi;
    • – codice 261 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi che scelgono di pagare i premi sospesi  in forma rateale.

    Ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi 

    I versamenti sospesi  saranno effettuati, senza sanzioni  e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023 (che,  cadendo di sabato,  slitta al lunedi 18)  ovvero mediante rateizzazione  fino a un massimo di sessanta rate .

    Con l'istruzione operativa  del 29 agosto INAIL  precisa che  per consentire a coloro che si sono avvalsi della sospensione di  presentare

    • la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2022/20232 e la
    • domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione

    i  relativi servizi  telematici “Alpi online” e “Riduzione per  prevenzione sono disponibili dal 1° settembre 2023 e fino al 16 settembre 2023 compreso.

    Riguardo i pagamenti il documento ricorda che i codici da indicare nel campo “numero di riferimento” del modello F24 sono:

    – 999260 per il versamento in un'unica soluzione entro il 16 settembre;

    – 999261 per il versamento in forma rateale fino a un massimo di sessanta rate  mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre  2023 e delle rate successive entro il 16 di ciascun mese.

     e  che sempre a partire dal 16 settembre 2023 :

    • saranno riattivati i  piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie e che 
    • entro la medesima data tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in  scadenza dopo il termine di sospensione.

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  • Rubrica del lavoro

    Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

    Per la scelta dei lavoratori da licenziare in una procedura collettiva la norma di riferimento è la legge n. 223/1991 art. 5,  che prevede la definizione di precisi criteri  da definire e comunicare ai sindacati Nella recente sentenza della Corte di cassazione (sezione lavoro 22232/2023)  viene precisato, confermando un orientamento consolidato,  che la  limitazione  della platea dei lavoratori da porre in mobilità deve considerare  le esigenze tecnico-produttive aziendali fornendone la prova e dandone preventiva  indicazione ai sindacati

    In particolare si precisa che vanno  chiaramente indicate le motivazioni che portano ad escludere eventuali  trasferimenti tra unità produttive vicine  per  lavoratori  con professionalita equivalenti.

    Scelta dei lavoratori da licenziare nei licenziamenti collettivi 

     La Corte ribadisce il il principio di diritto secondo cui, di per sé, “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume  rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di  equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e  dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il  suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e  interferenza sull'assetto organizzativo”.

    La legge non contempla infatti  tra i parametri  da considerare  “la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione  territoriale delle sedi, " in quanto è preponderante  "l'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che  il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro” .

    Benchèé sia ferma la regola generale secondo cui  “l’individuazione dei lavoratori da licenziare” deve avvenire avuto riguardo  al “complesso aziendale” (cfr. Cass. n. 5373 del 2019) – la platea dei

    lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli  addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale  per esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che

    queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione  obbligatoria ai sindacati  ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata.

     La Cassazione conclude che  quindi se la ristrutturazione aziendale comprende  più unità produttive ma il datore di lavoro individua i lavoratori  licenziabili solo su una base geografica,   i giudici possono ravvisare  una violazione dei criteri di scelta con conseguente applicabilità  della tutela reintegratoria. 

    Nel caso di specie viene rigettato il ricorso dell'azienda in quanto la Corte territoriale aveva giustamente considerato una violazione sostanziale l’applicazione di criteri di scelta ad una platea di

    licenziabili illegittimamente delimitata rispetto all’intero complesso  con conseguente applicazione della tutela prevista dall’art. 18,  comma 4, l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012

    Criterio della professionalità del dipendente per i licenziamenti collettivi

    Una ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24882/2019,  ha dato ragione ad  una lavoratrice  che aveva impugnato la sentenza di Appello  in cui  pur dichiarando la illegittimità del licenziamento,  si  riconosceva la  sola tutela indennitaria prevista dall’art. 18.

     La Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento  della ricorrente  sulla base della disamina dei criteri di scelta specificamente  adottati dal datore di lavoro per una procedura licenziamento collettivo . 

    Nel caso specifico  si ammette che  la decisione di limitare la  scelta dei lavoratori di licenziare ad uno specifico settore o ad una  singola unità produttiva è. in linea teorica,  legittima , se sostenuta da  chiare  ragioni tecnico produttive, salva la verifica di fungibilità della  professionalità del lavoratore addetto all'ufficio soppresso con altre funzioni rimaste in azienda; inoltre   come statuito dai  giudici , le  mansioni della ricorrente, addetta in un ufficio estero  soppresso, erano  risultate non assimilabili a  quelle di  altre figure  professionali rimaste in azienda. 

     Secondo la sentenza , però , nella comparazione del personale  è giusto tenere conto anche della  esperienza professionale pregressa di ciascuno,  in quanto il riferimento solo alle  mansioni concretamente svolte non appare sufficiente se il datore di lavoro persegue l'obiettivo di trattenere dipendenti con un livello di professionalità omogeneo 

    La ricorrente vantava anche una esperienza commerciale che non è stata valutata e che avrebbe potuto invece essere utile in un altra posizione lavorativa, secondo gli ermellini.

    Viene respinto invece  il reclamo sul fatto che la lettera di avvio della procedura non citava i criteri di scelta operati dall'azienda , motivo anche   questo valido per dichiarare l'illegittimità del licenziamento  ma non ammissibile nel caso specifico , per  un vizio di forma nella presentazione del ricorso.

     

    Allegati: