• Rubrica del lavoro

    INAIL alluvione Ischia: dal 1 settembre disponibili i servizi telematici

    L'INAIL ha reso note con la Circolare n. 7 del 17 febbraio 2023 le istruzioni  riguardanti la sospensione dei versamenti dei premi  e altre misure urgenti per i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno a seguito dei fenomeni alluvionali  verificatisi a Ischia  nel novembre 2022, come previsto dal Decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186 convertito con modificazioni  dalla Legge 27 gennaio 2023, n. 9. 

    Vengono riepilogati i soggetti destinatari della sospensione , le modalità per effettuare la richiesta  e le  modalità per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti e per il rilascio del DURC, anche a seguito  di eventuali  cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

    Con istruzione del 29 agosto 2023 sono forniti  i codici per la ripresa dei versamenti e si comunica la riapertura dei servizi telematici per l'autoliquidazione e la riduzione del tasso medio  .

     V. ultimo paragrafo.

    Beneficiari e termini della sospensione

    Il decreto 186-2022  dispone la sospensione di  adempimenti e versamenti inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse  dagli Agenti della riscossione, 

    • per il periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 
    • per datori di lavoro  che alla data del 26  novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia.

    ATTENZIONE la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti Comuni e ai premi assicurativi riferiti alle attività  svolte negli stessi territori.

    Modalità di richiesta di sospensione

    Per usufruire della sospensione va presentata una comunicazione entro il 31 agosto 2023 utilizzando il servizio online “Comunicazione  sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 1° marzo 2023 in w ww.inail.it dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.

    Al fine di gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione in GRA web specifici codici di agevolazione:

    • – codice 260 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi  che  optano per il pagamento in unica soluzione dei premi sospesi;
    • – codice 261 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi che scelgono di pagare i premi sospesi  in forma rateale.

    Ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi 

    I versamenti sospesi  saranno effettuati, senza sanzioni  e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023 (che,  cadendo di sabato,  slitta al lunedi 18)  ovvero mediante rateizzazione  fino a un massimo di sessanta rate .

    Con l'istruzione operativa  del 29 agosto INAIL  precisa che  per consentire a coloro che si sono avvalsi della sospensione di  presentare

    • la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2022/20232 e la
    • domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione

    i  relativi servizi  telematici “Alpi online” e “Riduzione per  prevenzione sono disponibili dal 1° settembre 2023 e fino al 16 settembre 2023 compreso.

    Riguardo i pagamenti il documento ricorda che i codici da indicare nel campo “numero di riferimento” del modello F24 sono:

    – 999260 per il versamento in un'unica soluzione entro il 16 settembre;

    – 999261 per il versamento in forma rateale fino a un massimo di sessanta rate  mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre  2023 e delle rate successive entro il 16 di ciascun mese.

     e  che sempre a partire dal 16 settembre 2023 :

    • saranno riattivati i  piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie e che 
    • entro la medesima data tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in  scadenza dopo il termine di sospensione.

    .

  • Rubrica del lavoro

    Laurea abilitante periti industriali: ecco le regole

    E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2023  il decreto del Ministero dell'università e della ricerca  " Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» –  Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche industriali e dell'informazione (Classe L-P03).  

    Il provvedimento provvede ad adeguare l'ordinamento didattico della classe L-P03 (Perito industriale laureato ) a quanto previsto dalla legge 8 novembre 2021, n.163 . 

    La legge ha istituito alcune nuove classi di laurea  innovative  caratterizzate dal fatto che l' esame finale comprende anche  una prova pratica valutativa  delle competenze professionali acquisite con il tirocinio  pratico svolto  in imprese studi o enti   durante i corsi di studio, 

      In questo modo  i candidati vengono abilitati  direttamente all'esercizio della professione. La valutazione è affidata sia a docenti universitari che  a professionisti abilitati.

    Di seguito le previsioni del decreto in particolare sullo svolgimento dei tirocini pratici e dell'esame.

    Tirocinio laurea  in Professioni tecniche industriali e dell'informazione:  durata 

    Il tirocinio pratico valutativo  -TPV – si potrà  svolgere presso imprese , studi professionali , enti sia pubblici che privati  e deve  consentire il conseguimento   di almeno 48 crediti  formativi universitari (CFU)  . Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno per studente.

     Le  attivita' possono essere  frazionate all'interno del percorso formativo, con un massimo di 40 ore alla settimana .

    Le conoscenze e abilità da acquisire per la classe di laurea LP03  sono state definite  con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12  agosto 2020, n. 446 e vengono ulteriormente  specificate nei regolamenti didattici di ateneo. 

    Laurea  abilitante perito industriale: settori  e materie del tirocinio

    Le attività di  TPV sono delineati devono riguardare 

    •  la disciplina della professione 
    • gli aspetti deontologici,
    •  attivita' di progettazione, direzione, esecuzione,  verifica, collaudo e stima

    relativi ai settori di specializzazione  previsti dal decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68 che sono 

    1.  meccanica  ed efficienza energetica;
    2.  impiantistica elettrica e automazione;
    3. chimica (ad esclusione della specializzazione tecnologie alimentari);
    4. prevenzione e igiene ambientale; 
    5. informatica;
    6.  design.

    Inoltre  sono previsti argomenti di carattere generale comuni a tutti i settori, oltre alla deontologia, ovvero 

    •  elementi di diritto ed economia; 
    • salvaguardia  dell'ambiente e consumi energetici; 
    • prevenzione infortuni e igiene  del lavoro;
    •  informatica.

    Svolgimento dei tirocini  convenzioni, tutor, registro elettronico 

    Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio, le universita'  stipulano apposite convenzioni con i soggetti ospitanti prevedendo  la figura del tutor aziendale e del tutor accademico  che assicurano la coerenza delle attività con gli obiettivi formativi 

    Nelle convenzioni saranno  indicati gli ambiti  disciplinari di cui alla tabella della classe L-P03 nei quali si svolgono le attivita' di TPV. 

    Gli studenti potranno indicare al momento dell'immatricolazione uno o piu settori, la scelta diventa definitiva al terzo anno di corso.

    Ai fini dello svolgimento del tirocinio lo studente e' iscritto al  registro elettronico istituito dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei periti industrialil 

    tutor accademico provvede a registrare le presenze e le valutazioni del tutor esterno  e compila un libretto che attesta le attività svolte  necessarie per l'accesso alla prova

    pratica valutativa 

    Laurea abilitante perito industriale:  Prova Pratica Valutativa e prova finale

     L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante comprende

    •  una  Prova pratica valutativa PPV e 
    • una   prova finale 

     La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o piu' problemi pratici coerenti con quelli  analizzati durante il  tirocinio 

     La commissione giudicatrice della PPV e' costituita da almeno quattro membri di cui due docenti universitari e due professionisti laureati di comprovata esperienza, designati  dall'ordine professionale. 

    Il  giudizio di  della prova di idoneità  non concorre a determinare il voto di laurea,

     Con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della  laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e  dell'informazione – classe L-P03, gli studenti si abilitano

    all'esercizio della professione di perito industriale laureato per il  settore di specializzazione  corrispondente alla relativa sezione dell'albo professionale. 

  • Rubrica del lavoro

    IVASS contributi 2023 vigilanza e accesso al Registro: gli importi

    Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2023 due decreti Mef  che stabiliscono:

    1. misura e modalità di pagamento  dei contributi di vigilanza IVASS a carico degli intermediari assicurativi DM 28.07.2023 e 
    2. misura del contributo per la prova di idoneità al registro intermediari 
    3. aliquote applicabili per il calcolo del contributo di vigilanza IVASS  dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, italiane e straniere.DM 28.07.2023

    Contributo di vigilanza Ivass  intermediari di assicurazione e   riassicurazione 

     La misura del contributo 2023  all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre  2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione

    iscritti  alla data del 30  maggio 2023   al registro di cui all'art. 109 e all'elenco annesso al  registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies 

     a) Sezione A – agenti di assicurazione:

    •  persone fisiche: euro 47,00;
    •  persone giuridiche: euro 268,00;

     b) Sezione B – broker:

    •  persone fisiche: euro 47,00;
    •  persone giuridiche: euro 268,00;

     c) Sezione C:

    •  produttori diretti: euro 18,00;

     d) Sezione D – banche, intermediari finanziari, SIM e Poste  Italiane:

    •  banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane: euro 10.000,00;
    •  banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: euro  9.600,00;
    •  banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro,
    • intermediari finanziari e SIM: euro 3.600,00;

     e) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al registro  unico degli intermediari:

    •  persone fisiche: euro 15,00;
    •  persone giuridiche: euro 80,00.

    Contributo IVASS per iscrizione al Registro intermediari

    Il contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova   di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativom  n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2023,  e'  stabilito nella misura di settanta euro.

    Per le modalità  e le scadenze di pagamento si attende uno specifico provvedimento IVASS

    Contributo di vigilanza  2023 imprese assicurative

     Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2023 all'IVASS    e' stabilito  come segue:

     a) 0,53 per mille dei premi incassati nel 2022 a carico delle  imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia  e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e  riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;

     b) 0,13 per mille dei premi incassati in Italia nel 2022 a carico  delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime

    di stabilimento e in libera prestazione di servizi. 

     Il contributo di vigilanza e' corrisposto: 

    •  a) dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee  che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi  raccolti nel territorio italiano;
    •  b) dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia  in regime di libera prestazione di servizi, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel  territorio italiano.

    Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'Albo  delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.

      Ai fini della determinazione del contributo , i premi incassati nell'esercizio 2022 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di

    gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con  provvedimento dell'IVASS del 3 dicembre 2021, n. 115 in misura pari  al 4,29 per cento 

    Modalità di versamento IVASS imprese

    Il contributo IVASS per le imprese  si paga  in due rate:

    • una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l’anno precedente;
    • una a saldo e conguaglio nei termini stabiliti dall’Istituto (dopo il decreto annuale MEF) solitamente entro il mese di ottobre.

    Il contributo è commisurato ai premi incassati nell’esercizio precedente, escluse le tasse e le imposte e al netto di un’aliquota per oneri di gestione determinata dall’Istituto 

    Per le imprese comunitarie iscritte negli elenchi in appendice all’Albo il contributo è calcolato sui premi incassati in Italia.

    Dopo aver calcolato il contributo le imprese attraverso il portale accessibile all’indirizzo https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass devono generare l’avviso di pagamento PagoPA  , anche mediante carta di credito attraverso il portale di Unimatica. In alternativa l’avviso PagoPA può essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA 

    L’elenco Dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet di PagoPA S.p.A. 

    Per ulteriori informazioni è possibile interpellare il servizio  Unimatica:

    •  [email protected]
    • numero verde 800.669685 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00 per chiamate dall’Italia.

    Si ricorda che entro il termine per il pagamento della rata a saldo e conguaglio deve essere compilata e trasmessa all’Istituto all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] una autocertificazione attestante il pagamento, sottoscritta dal Direttore Generale a o da un suo delegato.

  • Rubrica del lavoro

    Alluvione: istruzioni per la cassa integrazione ai somministrati

    La cassa integrazione Unica  introdotta dall’articolo 7 del decreto–legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,  in favore di datori di lavoro e dipendenti del settore privato (compreso quello agricolo) colpiti dagli  eventi alluvionali  di maggio 2023 in numerosi territori della Regione Emilia-Romagna riguarda anche i lavoratori somministrati. 

    Con il messaggio 2857 del 1 agosto 2023 INPS  chiarisce le  istruzioni operative per il riconoscimento dell'ammortizzatore  in favore dei lavoratori somministrati 

    A seguito di parere  conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  si precisa in primo luogo che:

      hanno diritto i lavoratori che svolgevano/svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati (v. allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, anche se formalmente dipendenti da Agenzie di somministrazione  con sede in località diverse

     Di contro, non hanno diritto i lavoratori somministrati dipendenti da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti

     Altro requisito per la percezione dell'integrazione al reddito è la  residenza o domicilio del lavoratore alla data del 2 maggio 2023  in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venga svolta all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023. . In questo caso l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino a un massimo di quindici.

    Istruzioni per il flusso Uniemens Cassa Unica somministrazione 

    e Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, devono trasmettere un flusso in formato .csv con alcune informazioni aggiuntive rispetto a quello previsto dalla menzionata circolare n. 53/2023, ovvero 

    • Campi aggiuntivi
    • Regole di compilazione
    • Flag_Somministrazione
    • Valori ammessi: SI (nel caso di rapporto di lavoro somministrato) / NO
    • Azienda_somministrante
    • Valgono le stesse regole previste per il campo Posizione_contributiva con riferimento all’azienda somministrante.

     Nell' allegato  1 al messaggio la struttura completa della nuova versione del flusso e le regole di compilazione.

  • Rubrica del lavoro

    Rinnovo del CCNL Doppiaggio: ANICA annuncia l’accordo

    Con due comunicati stampa del 3 agosto ANICA Associazione nazionale industria cinematografiche audiovisive e digitali ha annunciato l'accordo per il rinnovo contratuale dei doppiatori.

    Viene specificato che si tratta di “Un accordo molto importante: così progredisce l’industria e si tutelano e adeguano i diritti dei lavoratori e dei professionisti”.

    Il Presidente delle Imprese Tecniche ANICA, Ranieri De’ Cinque Quintili ha sottolineato:

    “Siamo lieti, assieme al Delegato Giovanni Pantanella, di avere raggiunto un accordo su un contratto che ha visto una lunga e complessa trattativa. Crediamo che sia un risultato prezioso per la modernizzazione di un settore che ha visto notevoli cambiamenti, specialmente in questi ultimi anni; più che un punto di arrivo, vogliamo che sia un punto di partenza nel processo che porta a migliorare l’intero settore, di vitale importanza per la filiera cine-audiovisiva, nel rispetto della nostra alta tradizione e per promuovere nuova qualità come chiede il mercato.

    L’ANICA ha ringraziato la delegazione che per mesi ha condotto e portato a conclusione la difficile trattativa.

    Rinnovo del CCNL Doppiaggio: ANICA annuncia l'accordo

    A conclusione di intensi mesi di consultazione, le parti sono giunte alla sottoscrizione di una intesa che ha individuato le linee cui le medesime si atterranno per la redazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale per i Doppiatori in attesa di rinnovo dal 2008

    Viene raggiunta una importante convergenza di adeguamento economico per il recupero inflattivo spalmato sul prossimo triennio (quindi sull’arco di vigenza triennale) ed è stato fissato un criterio per determinare l’elemento di garanzia a fine vigenza che mantenga un adeguamento economico nella prima fase di carenza contrattuale, finalizzato a poter negoziare il prossimo rinnovo con minori tensioni.

    È stata anche avviata la prima fase della ridefinizione degli aspetti normativi per renderne più semplice la applicazione.

    Sono stati anche definiti in modo più aderente alla odierna realtà, i profili professionali delle figure occupate, adeguando le medesime agli aggiornamenti operativi e tecnologici intercorsi negli anni.

    L’ipotesi ha cercato anche l’equilibrio tra qualità della vita ed aumenti economici, intervenendo su una migliore organizzazione del lavoro, cercando anche un equilibrio interno in modo da garantire sostanziale equità agli aumenti per tutte le figure professionali.

    Le parti hanno anche convenuto sulla opportunità di istituire un osservatorio sia con l’intento di monitorare la corretta applicazione del CCNL sul territorio sia per cogliere gli ulteriori mutamenti (di mercato ed operativi) in modo da poter applicare meccanismi contrattuali più adeguati all’evoluzione sempre più rapida del mercato.

    Entro la fine del mese di settembre vedrà sottoscritto il testo definitivo del CCNL doppiatori

  • Rubrica del lavoro

    INAIL rimborso spese sostenute per infortuni in UE

    L’INAIL ha pubblicato con la circolare 32 del 18 luglio 2023 in allegato   l’Accordo  firmato con il Ministero della Salute  in materia di  rimborso delle prestazioni sanitarie relative a infortuni e malattie professionali nei paesi UE o dello Spazio economico europeo e Svizzera .

    Si tratta in particolare dei costi che  rimborsa  Inail  , di competenza del Ministero della Salute, anticipate da Stati aderenti al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al Regolamento (CE) n. 987/2009 ,  relativi a prestazioni sanitarie fornite ai lavoratori che hanno subito  da infortunio sul lavoro e malattia professionale nei paesi sopracitati .

    Giova ricordare che nel caso di un assicurato INAIL che si infortuni in uno Stato aderente ai Regolamenti  comunitari ( paesi UE , Islanda, Norvegia e Liechtenstein e Svizzera    e,che abbia diritto alle cure presso il medesimo Stato, l’INAIL quale  istituzione competente deve provvedere ai rimborsi anche per le prestazioni sanitarie di  competenza del Servizio Sanitario Nazionale.

    A questo fine  l’INAIL e il Ministero della Salute convengono  di definire le modalità operative indicate  nell'accordo al fine di  regolare il flusso informativo e finanziario dei rimborsi che devono avvenire entro 180 giorni dalla richiesta. effettuata via PEC.

    Nella circolare l'Istituto di assicurazione contro gli infortuni evidenzia  anche con il nuovo Accordo le modalità di scambio di dati e documentazione

    rimangono invariate fra la Sede e la Direzione centrale rapporto assicurativo, in qualità di organismo di collegamento con le istituzioni estere 

  • Rubrica del lavoro

    Fondi interprofessionali: riparto delle risorse 2023

     Con il  decreto  interministeriale del 14 marzo pubblicato in Gazzetta il 21 aprile 2023  erano stati definiti criteri  e  modalita'  di  rimborso, per le  annualita'  2022  e  2023,  delle  risorse  in favore  dei Fondi paritetici interprofessionali che  finanziano  percorsi  di  formazione professionale  , (art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( per i  lavoratori destinatari dei trattamenti  cassa integrazione ordinaria e  straordinaria (articoli  11,  21,comma 1, lettere a), b)  e  c),  e  30  del  decreto  legislativo  14  settembre 2015, n. 148 e    decreto del Ministro del lavoro e  delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142).

    Il ministero forniva in allegato al decreto anche  i modelli per la richiesta di rimborso.

    Di seguito lo schema del riparto 2022 :Si ricorda che il decreto 2 agosto 2022 ha previsto che:  

    1. I progetti formativi o di riqualificazione professionale  devono individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione  dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa. I fabbisogni  di  nuove  o  maggiori  competenze  possono essere  individuati  anche  al  fine   del   conseguimento   di   una  qualificazione  di  livello  EQF  3  o  4,   in   coerenza   con   la  raccomandazione europea sui percorsi  di  miglioramento  del  livello  delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016. 
    2.  I progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate  ad  agevolare il riassorbimento  nella  realtà  aziendale  di  provenienza  ovvero  incrementare l'occupabilita' del  lavoratore  anche  in  funzione  di  processi di mobilita' e ricollocazione in altre  realta'  lavorative.
    3. Inoltre i progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere in esito al percorso formativo il  rilascio  di  una  attestazione di trasparenza, di validazione o di  certificazione dei risultati  di  apprendimento,  in  conformita'  con  le  disposizioni  definite ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio  2013,  n. 13 e del decreto interministeriale 5 gennaio 2021. 

    Tabella risorse Fondi paritetici interprofessionali 2023 

    Con il decreto direttoriale del 5 maggio 2023 pubblicato sul sito del ministero del lavoro il 10 luglio 2023 il Ministero  del Lavoro ha comunicato la nuova tabella di riparto delle risorse per il 2023 destinate ai fondi paritetici  sulla base sulla base dei dati indicati nella Tabella 2 “Dati gettito INPS 2021-2022” di cui all’Allegato 1del  decreto.

    Le risorse sono cosi suddivise:

    FONARCOM

    7,71 

    9.252.677,00 

    FON.COOP

    4,60 

    5.514.885,00 

    FON.TER

    1,76 

    2.108.384,00 

    FOND.E.R.

    0,84 

    1.013.334,00 

    FONDIMPRESA

    51,87 

    62.245.509,00 

    FONDITALIA

    2,28 

    2.740.942,00 

    FONDOLAVORO

    0,60 

    719.186,00 

    FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE

    3,80 

    4.564.384,00 

    FONDO BANCHE ASSICURAZIONI

    6,60 

    7.919.389,00 

    FONDO FORMAZIONE PMI

    1,84 

    2.203.948,00 

    FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIAL

    1,92 

    2.304.726,00 

    FONDOPROFESSIONI

    1,01 

    1.217.316,00 

    FOR.AGRI

    1,11 

    1.327.309,00 

    FOR.TE

    8,77 

    10.522.244,00 

    FORMAZIENDA

    4,86 

    5.826.335,00 

    FONDOCONOSCENZA

    0,43 

    519.432,00 

    Totale 16 FPI 

    100,00 

    120.000.000,00 

    Fondi per dirigenti 

    FONDIRIGENTI 

    0,00 

    0,00 

    FONDIR 

    0,00 

    0,00 

    FONDO DIRIGENTI PMI 

    0,00 

    0,00 

    Totale 3 FPI per dirigenti 

    0,00 

    0,00