• Rubrica del lavoro

    Laurea abilitante periti industriali: ecco le regole

    E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2023  il decreto del Ministero dell'università e della ricerca  " Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» –  Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche industriali e dell'informazione (Classe L-P03).  

    Il provvedimento provvede ad adeguare l'ordinamento didattico della classe L-P03 (Perito industriale laureato ) a quanto previsto dalla legge 8 novembre 2021, n.163 . 

    La legge ha istituito alcune nuove classi di laurea  innovative  caratterizzate dal fatto che l' esame finale comprende anche  una prova pratica valutativa  delle competenze professionali acquisite con il tirocinio  pratico svolto  in imprese studi o enti   durante i corsi di studio, 

      In questo modo  i candidati vengono abilitati  direttamente all'esercizio della professione. La valutazione è affidata sia a docenti universitari che  a professionisti abilitati.

    Di seguito le previsioni del decreto in particolare sullo svolgimento dei tirocini pratici e dell'esame.

    Tirocinio laurea  in Professioni tecniche industriali e dell'informazione:  durata 

    Il tirocinio pratico valutativo  -TPV – si potrà  svolgere presso imprese , studi professionali , enti sia pubblici che privati  e deve  consentire il conseguimento   di almeno 48 crediti  formativi universitari (CFU)  . Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno per studente.

     Le  attivita' possono essere  frazionate all'interno del percorso formativo, con un massimo di 40 ore alla settimana .

    Le conoscenze e abilità da acquisire per la classe di laurea LP03  sono state definite  con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12  agosto 2020, n. 446 e vengono ulteriormente  specificate nei regolamenti didattici di ateneo. 

    Laurea  abilitante perito industriale: settori  e materie del tirocinio

    Le attività di  TPV sono delineati devono riguardare 

    •  la disciplina della professione 
    • gli aspetti deontologici,
    •  attivita' di progettazione, direzione, esecuzione,  verifica, collaudo e stima

    relativi ai settori di specializzazione  previsti dal decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68 che sono 

    1.  meccanica  ed efficienza energetica;
    2.  impiantistica elettrica e automazione;
    3. chimica (ad esclusione della specializzazione tecnologie alimentari);
    4. prevenzione e igiene ambientale; 
    5. informatica;
    6.  design.

    Inoltre  sono previsti argomenti di carattere generale comuni a tutti i settori, oltre alla deontologia, ovvero 

    •  elementi di diritto ed economia; 
    • salvaguardia  dell'ambiente e consumi energetici; 
    • prevenzione infortuni e igiene  del lavoro;
    •  informatica.

    Svolgimento dei tirocini  convenzioni, tutor, registro elettronico 

    Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio, le universita'  stipulano apposite convenzioni con i soggetti ospitanti prevedendo  la figura del tutor aziendale e del tutor accademico  che assicurano la coerenza delle attività con gli obiettivi formativi 

    Nelle convenzioni saranno  indicati gli ambiti  disciplinari di cui alla tabella della classe L-P03 nei quali si svolgono le attivita' di TPV. 

    Gli studenti potranno indicare al momento dell'immatricolazione uno o piu settori, la scelta diventa definitiva al terzo anno di corso.

    Ai fini dello svolgimento del tirocinio lo studente e' iscritto al  registro elettronico istituito dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei periti industrialil 

    tutor accademico provvede a registrare le presenze e le valutazioni del tutor esterno  e compila un libretto che attesta le attività svolte  necessarie per l'accesso alla prova

    pratica valutativa 

    Laurea abilitante perito industriale:  Prova Pratica Valutativa e prova finale

     L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante comprende

    •  una  Prova pratica valutativa PPV e 
    • una   prova finale 

     La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o piu' problemi pratici coerenti con quelli  analizzati durante il  tirocinio 

     La commissione giudicatrice della PPV e' costituita da almeno quattro membri di cui due docenti universitari e due professionisti laureati di comprovata esperienza, designati  dall'ordine professionale. 

    Il  giudizio di  della prova di idoneità  non concorre a determinare il voto di laurea,

     Con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della  laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e  dell'informazione – classe L-P03, gli studenti si abilitano

    all'esercizio della professione di perito industriale laureato per il  settore di specializzazione  corrispondente alla relativa sezione dell'albo professionale. 

  • Rubrica del lavoro

    Assegno congedo matrimoniale INPS: a chi spetta

    Con il messaggio  2951 del 14  agosto 2023 Inps  riepiloga le  istruzioni sull'Assegno per congedo matrimoniale  destinato agli operai del settore  industria e artigianato   e ricorda le modalità di  richiesta e di conguaglio da parte dei datori di lavoro 

    Si ricorda che il congedo matrimoniale per operai occupati, impiegati  dirigenti e quadri è in totale di 15 giorni lavorativi .

    Per gli operai 7 giorni sono a carico INPS. In caso di disoccupazione il pagamento viene fatto direttamente dall'INPS 

    La prestazione, calcolatA sulla base della retribuzione percepita nell’ultimo periodo di paga. :

    • è concessa in occasione del matrimonio civile o concordatario o unione civile,(non matrimonio solo religioso)
    •  non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo  a eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’INAIL nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni (cfr. la circolare n. 164/1997).

    Assegno congedo matrimoniale a chi spetta

    • con  rapporto di lavoro  in essere da almeno una settimana
    •  non spetta ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme che prevedono il versamento del contributo specifico alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).
    • spetta ai lavoratori stranieri   con  residenza in Italia  da  prima della data del matrimonio/unione civile, 
    • spetta anche in forma diretta dall'INPS ai lavoratori in stato di disoccupazione  che nei  nei 90 giorni precedenti il matrimonio o unione civile, abbiano prestato, per almeno 15 giorni, attività lavorativa, con la qualifica di operaio, alle dipendenze dei datori di lavoro

    La somma anticipata dal datore di lavoro viene conguagliata con i contributi dovuti per il periodo di paga considerato ed esposta nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento di <DatiRetributivi> di <AltreACredito> di <CausaleAcredito>, con i codici 

    • L051, avente il significato di “Assegno per congedo matrimoniale”;
    • L052, avente il significato di “Diff. Assegno per congedo matrimoniale”.

    Assegno congedo matrimoniale:  la domanda 

    La richiesta deve essere presentata dal lavoratore al datore di lavoro  con un preavviso di almeno sei giorni prima della fruizione, salvo casi eccezionali.

    Qualora sussistano i requisiti per il pagamento diretto ( disoccupazione)   la domanda deve essere presentata direttamente all’INPS, entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile, ONLINE attraverso il Il Punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche   che  dal 23 maggio 2022, presenta anche la prestazione previdenziale denominata "Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’INPS".

    Si accede al  servizio online  da: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Assegno congedo matrimoniale" .

    Inps annuncia ulteriori  aggiornamenti delle procedure per la gestione delle domande di assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto.

  • Rubrica del lavoro

    Stranieri: decreto per 15mila ingressi con visti di studio

    Nella Gazzetta Ufficiale n.183 del 7 agosto 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero degli Esteri e dell'Interno  datato 26.6.2023 in tema di quote di ingresso per lavoratori stranieri extra UE. Qui il testo

    Il decreto si inserisce nell'ottica di ampliamento delle quote di ingresso previste per il triennio 2023-2025  in particolare per soggetti già formati nel paese di origine o interessati alla formazione in Italia,   che prevedono un totale di 450mila ingressi per far fronte alle aumentate  esigenze del mondo produttivo   

    In attesa degli annunciati DPCM,   il Ministero del Lavoro evidenzia che la normativa già vigente  prevedeva un contingente di   visti  di  ingresso  per  studio, tirocinio e formazione rilasciati dal Ministero degli affari esteri  di 15mila ingressi, che  per il 2022 ha invece utilizzato solo parzialmente con circa 3200 visti accordati.

    Considerando  quindi che  queste tipologie di ingresso, al termine  del periodo di formazione o tirocinio, sono convertibili in  permessi  di  soggiorno per motivi di lavoro, consentendo l'ingresso di  manodopera  qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del  lavoro,  viene confermata  anche per il prossimo triennio la quota di 15mila ingressi.

    Nello specifico il decreto  ministeriale determina  il  limite  massimo  di  ingressi  in  Italia tra il 2023 e il 2025  degli stranieri in possesso  dei  requisiti  previsti  per  il  rilascio del visto di studio  in :

        a)  7.500  unita'  per  la  frequenza  a  corsi   di   formazione  professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica  o  alla  certificazione delle competenze acquisite di durata non  superiore  a  ventiquattro mesi, organizzati  da  enti  di  formazione  accreditati  secondo le norme regionali in  attuazione  dell'intesa  tra  Stato  e  regioni del 20 marzo 2008; 

        b) 7.500 unita' per lo svolgimento di  tirocini  formativi  e  di  orientamento  finalizzati  al  completamento  di   un   percorso   di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e promossi dai  soggetti  promotori  individuati  dalle  discipline   regionali,   in  attuazione delle linee guida in materia di tirocini approvate in sede  di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome.

  • Rubrica del lavoro

    Alluvione: istruzioni per la cassa integrazione ai somministrati

    La cassa integrazione Unica  introdotta dall’articolo 7 del decreto–legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,  in favore di datori di lavoro e dipendenti del settore privato (compreso quello agricolo) colpiti dagli  eventi alluvionali  di maggio 2023 in numerosi territori della Regione Emilia-Romagna riguarda anche i lavoratori somministrati. 

    Con il messaggio 2857 del 1 agosto 2023 INPS  chiarisce le  istruzioni operative per il riconoscimento dell'ammortizzatore  in favore dei lavoratori somministrati 

    A seguito di parere  conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  si precisa in primo luogo che:

      hanno diritto i lavoratori che svolgevano/svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati (v. allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, anche se formalmente dipendenti da Agenzie di somministrazione  con sede in località diverse

     Di contro, non hanno diritto i lavoratori somministrati dipendenti da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti

     Altro requisito per la percezione dell'integrazione al reddito è la  residenza o domicilio del lavoratore alla data del 2 maggio 2023  in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venga svolta all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023. . In questo caso l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino a un massimo di quindici.

    Istruzioni per il flusso Uniemens Cassa Unica somministrazione 

    e Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, devono trasmettere un flusso in formato .csv con alcune informazioni aggiuntive rispetto a quello previsto dalla menzionata circolare n. 53/2023, ovvero 

    • Campi aggiuntivi
    • Regole di compilazione
    • Flag_Somministrazione
    • Valori ammessi: SI (nel caso di rapporto di lavoro somministrato) / NO
    • Azienda_somministrante
    • Valgono le stesse regole previste per il campo Posizione_contributiva con riferimento all’azienda somministrante.

     Nell' allegato  1 al messaggio la struttura completa della nuova versione del flusso e le regole di compilazione.

  • Rubrica del lavoro

    Fondi interprofessionali: riparto delle risorse 2023

     Con il  decreto  interministeriale del 14 marzo pubblicato in Gazzetta il 21 aprile 2023  erano stati definiti criteri  e  modalita'  di  rimborso, per le  annualita'  2022  e  2023,  delle  risorse  in favore  dei Fondi paritetici interprofessionali che  finanziano  percorsi  di  formazione professionale  , (art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( per i  lavoratori destinatari dei trattamenti  cassa integrazione ordinaria e  straordinaria (articoli  11,  21,comma 1, lettere a), b)  e  c),  e  30  del  decreto  legislativo  14  settembre 2015, n. 148 e    decreto del Ministro del lavoro e  delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142).

    Il ministero forniva in allegato al decreto anche  i modelli per la richiesta di rimborso.

    Di seguito lo schema del riparto 2022 :Si ricorda che il decreto 2 agosto 2022 ha previsto che:  

    1. I progetti formativi o di riqualificazione professionale  devono individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione  dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa. I fabbisogni  di  nuove  o  maggiori  competenze  possono essere  individuati  anche  al  fine   del   conseguimento   di   una  qualificazione  di  livello  EQF  3  o  4,   in   coerenza   con   la  raccomandazione europea sui percorsi  di  miglioramento  del  livello  delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016. 
    2.  I progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate  ad  agevolare il riassorbimento  nella  realtà  aziendale  di  provenienza  ovvero  incrementare l'occupabilita' del  lavoratore  anche  in  funzione  di  processi di mobilita' e ricollocazione in altre  realta'  lavorative.
    3. Inoltre i progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere in esito al percorso formativo il  rilascio  di  una  attestazione di trasparenza, di validazione o di  certificazione dei risultati  di  apprendimento,  in  conformita'  con  le  disposizioni  definite ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio  2013,  n. 13 e del decreto interministeriale 5 gennaio 2021. 

    Tabella risorse Fondi paritetici interprofessionali 2023 

    Con il decreto direttoriale del 5 maggio 2023 pubblicato sul sito del ministero del lavoro il 10 luglio 2023 il Ministero  del Lavoro ha comunicato la nuova tabella di riparto delle risorse per il 2023 destinate ai fondi paritetici  sulla base sulla base dei dati indicati nella Tabella 2 “Dati gettito INPS 2021-2022” di cui all’Allegato 1del  decreto.

    Le risorse sono cosi suddivise:

    FONARCOM

    7,71 

    9.252.677,00 

    FON.COOP

    4,60 

    5.514.885,00 

    FON.TER

    1,76 

    2.108.384,00 

    FOND.E.R.

    0,84 

    1.013.334,00 

    FONDIMPRESA

    51,87 

    62.245.509,00 

    FONDITALIA

    2,28 

    2.740.942,00 

    FONDOLAVORO

    0,60 

    719.186,00 

    FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE

    3,80 

    4.564.384,00 

    FONDO BANCHE ASSICURAZIONI

    6,60 

    7.919.389,00 

    FONDO FORMAZIONE PMI

    1,84 

    2.203.948,00 

    FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIAL

    1,92 

    2.304.726,00 

    FONDOPROFESSIONI

    1,01 

    1.217.316,00 

    FOR.AGRI

    1,11 

    1.327.309,00 

    FOR.TE

    8,77 

    10.522.244,00 

    FORMAZIENDA

    4,86 

    5.826.335,00 

    FONDOCONOSCENZA

    0,43 

    519.432,00 

    Totale 16 FPI 

    100,00 

    120.000.000,00 

    Fondi per dirigenti 

    FONDIRIGENTI 

    0,00 

    0,00 

    FONDIR 

    0,00 

    0,00 

    FONDO DIRIGENTI PMI 

    0,00 

    0,00 

    Totale 3 FPI per dirigenti 

    0,00 

    0,00 

  • Rubrica del lavoro

    CCNL metalmeccanici CONFIMI: aumenti da giugno 2023

    Il 19 giugno 2023  Confimi Impresa Meccanica,  FIM -Cisl, Uilm  hanno firmato un accordo  che modifica gli aspetti economici del  Ccnl che riguarda oltre 30.000 lavoratori delle Piccole e Medie Imprese del settore metalmeccanico. (Da notare che il contratto non è sottoscritto dalla FIOM CGIL) 

    Sono inoltre iniziate le trattative per il rinnovo complessivo del contratto firmato nel 2021,  in scadenza il 30 giugno prossimo. I prossimo incontro è programmato per il 14 settembre.

    Nell'accordo della scorsa settimana  sono stati intanto ridefiniti gli aumenti salariali  e delle indennità di trasferta e indennità di reperibilità,  i cui importi sostituiscono  quelli riportati nel ccnl 7 giugno 2021 .

    L'aumento medio era fissato in  28 euro per il livello medio da erogare con la mensilità di  giugno 2023. Vediamo di seguito i nuovi importi degli aumenti già previsti e i nuovi minimi retributivi.

    CCNL Confimi metalmeccanici industria  tabelle retributive dal 1 giugno 2023

    Inquadramento Aumenti retributivi  mensili
    da giugno 2023
    Nuovi minimi retributivi  Nuovi minimi retributivi contratto SOCRATE OSC
    categoria 9 173,41 euro 2.800,82 2.415,56
    categoria 8 155,98 euro 2.519,29 2.173,57
    categoria 7 143,41 euro 2.316,25 1.997,68
    categoria 6 133,64 euro 2.158,49 1.862,30
     categoria 5 124,60 euro 2.012,49 1.736,51
     categoria 4 116,33 euro 1.878,92 1.620,32
    categoria 3 111,46 euro 1.800,30

    1553,16

    categoria 2 100,51 euro 1.623,45 1.482,81

    ATTENZIONE Per l'8ª e  9ª categoria  si riconosce  un elemento retributivo aggiuntivo pari a euro 59,39 lordi mensili.

    Indennità di trasferta 
    euro 46,47  trasferta intera
    euro 12,42  quota pasto
    euro 22,59 quota pernottamento

    Indennità di reperibilità

    Categorie inquadramento

    16 h
     (gg lavorato)

    24 h
     (gg lavorato)

    24 h
     (festive)

    6 gg

    6 gg
     con festivo

    6 gg
     con festivo e gg libero

    2- 3

    5,43

    8,12

    8,78

    35,27

    35,93

    38,62

    4- 5

    6,43

    10,12

    10,83

    42,27

    42,98

    46,67

    Superiore alla 5

    7,40

    12,16

    12,82

    49,16

    49,82

    54,58

    CCNL Confimi metalmeccanici 2021

    Il rinnovo del Contratto in vigore  da giugno 2021 a giugno 2023 prevedeva anche :

    interventi di miglioramento del WELFARE

    • I flexible benefit che permettono ai lavoratori di accedere a beni e servizi  saranno di 150 euro annui da ottobre 2021 e 200 euro da settembre 2022;
    • la previdenza integrativa aumenta il contributo aziendale da gennaio 2022 dal 1,6% al 2%. Per gli under 35 ci sarà un versamento aggiuntivo di 120 euro a carico dei datori di lavoro;
    • confermata la sanità integrativa a carico aziendale.

    IIn tema di DIRITTO CONTRATTUALI:

    • formazione professionale:  conferma delle 24 ore retribuite e il trasferimento delle ore non utilizzate nel triennio precedente;
    • tutele e diritti per le donne vittime di violenze e molestie e campagne di sensibilizzazione;
    • maternità obbligatoria/anticipata: migliorato l’attuale trattamento economico;
    • congedi parentali retribuiti: 3 giorni annui per malattia dei figli con età non superiore ai tre anni;
    • salute e sicurezza: linee guida su buone pratiche e implementando i break formativi;
    • la staffetta generazionale per facilitare assunzione under 35;
    • rafforzato la tutela occupazionale nei casi cambi di appalto e nei contratti pubblici di servizi;
    • accordo smart working: un quadro normativo completo che regola tutti gli aspetti dal diritto alla disconnesione, alle fasce di contattabilità, al trattamento economico, alla strumentazione ai diritti sindacali. Rappresenta sicuramente il miglior accordo che ad oggi abbiamo sottoscritto nel settore metalmeccanico.

     Da gennaio 2022 veliminata la 1^ categoria con un miglioramento economico nelle fasi di inserimento lavorativo.

     Entro la vigenza di questo contratto le parti si erano impegnate a costruire un accordo che garantisca la contrattazione territoriale.

  • Rubrica del lavoro

    Alluvione: sospensione dei termini non totale per l’Ispettorato del lavoro

    Con una nota ai propri uffici  del 13 giugno 2023 l'Ispettorato nazionale del lavoro ricorda  che a seguito dell'emergenza alluvione che ha colpito molti territori dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, il  Dl 61/2023 ha sospeso i dal 1° maggio fino al  31 agosto   i termini tributari e gli obblighi contrattuali ,amministrativi, giudiziari  per i cittadini e le imprese  con sede nelle zone  elencate in allegato al decreto. 

     Si sottolinea in particolare che la sospensione riguarda anche i termini  dei procedimenti amministrativi  (…)  comunque denominatI pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori (…)" in carico all'Ispettorato nazionale del lavoro 

     Sono da ritenersi sospesi  quindi :

    •  i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 689/1981, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all’art. 14 e al termine di prescrizione ex art. 28;
    • – i termini per la notificazione dei processi verbali (ad es. quelli in materia di autotrasporto ex art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992) diversi dai verbali notificati ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981;
    • – il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l’istanza di rateizzazione di cui agli artt. 18 e 26 della L. n. 689/1981;
    • – i termini per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12, 14, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004, art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 16 del D.P.R. n. 1124/1965;
    • – il termine per la trattazione dei ricorsi sopra indicati. Si precisa che, per espressa previsione dell’art. 4, comma 3 – secondo cui “nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento” – lo stato emergenziale incide anche sul corretto computo del termine per la formazione della volontà conclusiva dell'Amministrazione nelle forme del silenzio significativo (rigetto o accoglimento);
    • – termine per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e all’art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994 con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”;
    • termine di avvio dell’inchiesta infortuni di cui all’art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l’infortunio sia mortale;
    • – termine per il pagamento in misura ridotta dei verbali di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 nonché termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati alla emanazione di una diffida)
    • i termini per la costituzione in giudizio  e per le funzioni procuratorie in udienza dell'INL nei processi di  giustizia civile e penale ex articolo 2 del Dl 61/2023 .
    • il termine di 7 giorni per i tentativi di conciliazione nei casi di licenziamento individuale per giusta causa di cui all'articolo 7 della legge 604/1966

    I termini riprenderanno a decorrere dal  1 settembre 2023, conteggiando i periodi trascorsi fino al  30 aprile 2023.