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Nuovo fondo di solidarietà settore telecomunicazioni
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Calderone, di concerto con il Ministro dell’Economi ha firmato il decreto 4 agosto 2023, con cui si istituisce presso l'INPS il “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.
Il fondo assicura una tutela ai lavoratori nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale. Si attende entro pochi giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il Fondo, come da accordo sindacale stipulato tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni riguarda le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni ove previste: ovvero :
- quelle che erogano servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc);
- imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, per le imprese di telecomunicazione;
- imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e
- imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.
Fondo telecomunicazioni: le prestazioni ai lavoratori
Il decreto specifica quali saranno le prestazioni riconosciute dal Fondo, ovvero:
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
- prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
- prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
- assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.
Va sottolineato che per l'operatività si devono attendere anche le istruzioni dell'INPS.
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Stranieri: decreto per 15mila ingressi con visti di studio
Nella Gazzetta Ufficiale n.183 del 7 agosto 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero degli Esteri e dell'Interno datato 26.6.2023 in tema di quote di ingresso per lavoratori stranieri extra UE. Qui il testo
Il decreto si inserisce nell'ottica di ampliamento delle quote di ingresso previste per il triennio 2023-2025 in particolare per soggetti già formati nel paese di origine o interessati alla formazione in Italia, che prevedono un totale di 450mila ingressi per far fronte alle aumentate esigenze del mondo produttivo
In attesa degli annunciati DPCM, il Ministero del Lavoro evidenzia che la normativa già vigente prevedeva un contingente di visti di ingresso per studio, tirocinio e formazione rilasciati dal Ministero degli affari esteri di 15mila ingressi, che per il 2022 ha invece utilizzato solo parzialmente con circa 3200 visti accordati.
Considerando quindi che queste tipologie di ingresso, al termine del periodo di formazione o tirocinio, sono convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, consentendo l'ingresso di manodopera qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del lavoro, viene confermata anche per il prossimo triennio la quota di 15mila ingressi.
Nello specifico il decreto ministeriale determina il limite massimo di ingressi in Italia tra il 2023 e il 2025 degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio in :
a) 7.500 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'intesa tra Stato e regioni del 20 marzo 2008;
b) 7.500 unita' per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome.
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Alluvione: istruzioni per la cassa integrazione ai somministrati
La cassa integrazione Unica introdotta dall’articolo 7 del decreto–legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in favore di datori di lavoro e dipendenti del settore privato (compreso quello agricolo) colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023 in numerosi territori della Regione Emilia-Romagna riguarda anche i lavoratori somministrati.
Con il messaggio 2857 del 1 agosto 2023 INPS chiarisce le istruzioni operative per il riconoscimento dell'ammortizzatore in favore dei lavoratori somministrati
A seguito di parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa in primo luogo che:
hanno diritto i lavoratori che svolgevano/svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati (v. allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, anche se formalmente dipendenti da Agenzie di somministrazione con sede in località diverse
Di contro, non hanno diritto i lavoratori somministrati dipendenti da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti
Altro requisito per la percezione dell'integrazione al reddito è la residenza o domicilio del lavoratore alla data del 2 maggio 2023 in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venga svolta all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023. . In questo caso l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino a un massimo di quindici.
Istruzioni per il flusso Uniemens Cassa Unica somministrazione
e Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, devono trasmettere un flusso in formato .csv con alcune informazioni aggiuntive rispetto a quello previsto dalla menzionata circolare n. 53/2023, ovvero
- Campi aggiuntivi
- Regole di compilazione
- Flag_Somministrazione
- Valori ammessi: SI (nel caso di rapporto di lavoro somministrato) / NO
- Azienda_somministrante
- Valgono le stesse regole previste per il campo Posizione_contributiva con riferimento all’azienda somministrante.
Nell' allegato 1 al messaggio la struttura completa della nuova versione del flusso e le regole di compilazione.
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INAIL rimborso spese sostenute per infortuni in UE
L’INAIL ha pubblicato con la circolare 32 del 18 luglio 2023 in allegato l’Accordo firmato con il Ministero della Salute in materia di rimborso delle prestazioni sanitarie relative a infortuni e malattie professionali nei paesi UE o dello Spazio economico europeo e Svizzera .
Si tratta in particolare dei costi che rimborsa Inail , di competenza del Ministero della Salute, anticipate da Stati aderenti al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al Regolamento (CE) n. 987/2009 , relativi a prestazioni sanitarie fornite ai lavoratori che hanno subito da infortunio sul lavoro e malattia professionale nei paesi sopracitati .
Giova ricordare che nel caso di un assicurato INAIL che si infortuni in uno Stato aderente ai Regolamenti comunitari ( paesi UE , Islanda, Norvegia e Liechtenstein e Svizzera e,che abbia diritto alle cure presso il medesimo Stato, l’INAIL quale istituzione competente deve provvedere ai rimborsi anche per le prestazioni sanitarie di competenza del Servizio Sanitario Nazionale.
A questo fine l’INAIL e il Ministero della Salute convengono di definire le modalità operative indicate nell'accordo al fine di regolare il flusso informativo e finanziario dei rimborsi che devono avvenire entro 180 giorni dalla richiesta. effettuata via PEC.
Nella circolare l'Istituto di assicurazione contro gli infortuni evidenzia anche con il nuovo Accordo le modalità di scambio di dati e documentazione
rimangono invariate fra la Sede e la Direzione centrale rapporto assicurativo, in qualità di organismo di collegamento con le istituzioni estere
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Contributi Inail Associazioni categoria: invio modifiche dal 18 luglio
Con un comunicato sul proprio sito INAIL informa che dal 18 luglio al 16 ottobre 2023 le associazioni di categoria titolari di convenzione per la riscossione dei contributi associativi, devono inviare, attraverso l’apposito servizio online, i file relativi alle adesioni/revoche degli aderenti.
E' disponibile un servizio di assistenza, in caso di difficoltà nell’accesso o nell’utilizzo del servizio, attraverso canale telematico “Inail Risponde”.
L'istituto di assicurazione contro infortuni sul lavoro ricorda che:
per aggiornamenti delle abilitazioni in seguito alla modifica del legale rappresentante occorre allegare l’apposito modulo “Subentro legale rappresentante servizi telematici”, corredato da un documento di identità in corso di validità, selezionando come categoria “Gestione del rapporto assicurativo”, sottocategoria “Assistenza ai servizi online” e oggetto “Associazioni per contributi associativi”.
Per assistenza tecnica è possibile inoltre, in caso di problemi nella predisposizione o nell’invio dei file di adesioni/revoche, inviare una mail all’indirizzo [email protected], che deve riportare nell’oggetto “Contributi Associativi – Adesioni e revoche” e nel corpo sia il codice fiscale dell’Associazione sia il codice progressivo F24 abbinato alla convenzione.
Infine , eventuali variazioni dell’anagrafica dell’associazione o delle basi di calcolo del contributo per l’anno 2024 devono essere inviate all’indirizzo pec [email protected] entro il 30 settembre 2023, utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul portale al seguente percorso: Atti e documenti> Moduli e modelli> Altri moduli > Contributi associativi.
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Alluvione: precisazioni su ammortizzatore unico e indennità ai collaboratori
L'inps è intervenuto con il messaggio 2264-2023 fornendo nuove importanti precisazioni in merito ai sostegni alle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna previsti dal decreto 61 2023 e in particolare sulle modalità per le domande
- sia dell'ammortizzatore unico per i dipendenti e
- che dell'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti
sui quali aveva fornito le indicazioni operative rispettivamente con la circolare n. 53/ 2023 e con la circolare n. 61 /2023.
Domanda di “ammortizzatore unico” Emilia Romagna
Il messaggio precisa che :
- Le domande sono presentate esclusivamente dai datori di lavoro (o loro delegati), sia nel caso di impossibilità a prestare attività lavorativa (art. 7, comma 1, del D.L. n. 61/2023), sia nel caso di impossibilità a recarsi al lavoro (art. 7, comma 2, del D.L. n. 61/2023) e sono trasmesse tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente/Contatti, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.
- La presentazione della domanda comporta la trasmissione di un file in formato .CSV tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le seguenti modalità:
– accedere al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le modalità di autenticazione previste dal sistema di accesso dell’Istituto; selezionare la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere il file in formato .CSV, in delega o per la quale si ha titolarità per operare. La posizione contributiva può fare riferimento sia alla gestione Aziende con Dipendenti sia alla gestione Aziende Agricole;
– selezionare il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, tramite la voce di menu “Contatti/Lista Richieste”;
– selezionare esclusivamente l’oggetto “Ammortizzatore Unico”, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, altri oggetti non saranno considerati al fine della gestione della prestazione in questione;
– allegare il file, in formato .CSV, compilato secondo le specifiche già fornite e richiamate nell’Allegato n. 1 . Il file può avere una dimensione massima di 4 MB, se la dimensione dovesse eccedere tale limite è necessario suddividere il file e procedere con più trasmissioni;
– trasmettere il file, cliccando sul pulsante “Crea Richiesta”.
Il messaggio avverte inoltre che:
• eventuali file in formati non .csv (ad es. pdf, xls, doc, txt, …) saranno scartati;
• file .CSV che non rispettano il format (esemplificato nell’allegato n. 2) saranno scartati
• il file deve contenere solamente le informazioni previste nella circolare n. 53/2023 e senza commenti e/o note e/o altro
• le posizioni individuali che non soddisfanno le regole indicate nel messaggio saranno considerate anomale.
- I riscontri dell' istituto dopo l'istruttoria saranno comunicati sempre tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”.
- In caso di richiesta di correzione il file ritrasmesso non dovrà contenere le posizioni che sono state già accolte
Integrazioni e chiarimenti sulla domanda di indennità una tantum
In merito alle domande per il bonus autonomi e professionisti , l'istituto precisa invece che
- non è prevista l’allegazione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'istruttoria avviene verificando la sussistenza dell’iscrizione alla gestione di appartenenza con la consultazione delle banche dati interne o esterne. Solo in caso di difficolta sarà cura dell’INPS richiedere un’integrazione documentale direttamente all’interessato o, se la domanda è stata patrocinata, all’Istituto di Patronato. L’eventuale documentazione richiesta ai fini dell’istruttoria della domanda potrà essere prodotta allegando la stessa attraverso lo stesso servizio web – sezione “Richiesta di variazione”.
- l'indennità non è esente ai fini fiscali e che sugli importi riconosciuti saranno operate le relative ritenute. E' necessario che in sede di presentazione della domanda i lavoratori appartenenti alla categoria dei parasubordinati rilascino, tramite flag la seguente dichiarazione “di essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati (collaboratori , dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica)”;in assenza del flag su detta dichiarazione, verranno operate le ritenute fiscali previste per i redditi da lavoro autonomo.
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Alluvione: sospensione dei termini non totale per l’Ispettorato del lavoro
Con una nota ai propri uffici del 13 giugno 2023 l'Ispettorato nazionale del lavoro ricorda che a seguito dell'emergenza alluvione che ha colpito molti territori dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, il Dl 61/2023 ha sospeso i dal 1° maggio fino al 31 agosto i termini tributari e gli obblighi contrattuali ,amministrativi, giudiziari per i cittadini e le imprese con sede nelle zone elencate in allegato al decreto.
Si sottolinea in particolare che la sospensione riguarda anche i termini dei procedimenti amministrativi (…) comunque denominatI pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori (…)" in carico all'Ispettorato nazionale del lavoro
Sono da ritenersi sospesi quindi :
- i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 689/1981, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all’art. 14 e al termine di prescrizione ex art. 28;
- – i termini per la notificazione dei processi verbali (ad es. quelli in materia di autotrasporto ex art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992) diversi dai verbali notificati ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981;
- – il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l’istanza di rateizzazione di cui agli artt. 18 e 26 della L. n. 689/1981;
- – i termini per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12, 14, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004, art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 16 del D.P.R. n. 1124/1965;
- – il termine per la trattazione dei ricorsi sopra indicati. Si precisa che, per espressa previsione dell’art. 4, comma 3 – secondo cui “nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento” – lo stato emergenziale incide anche sul corretto computo del termine per la formazione della volontà conclusiva dell'Amministrazione nelle forme del silenzio significativo (rigetto o accoglimento);
- – termine per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e all’art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994 con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”;
- termine di avvio dell’inchiesta infortuni di cui all’art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l’infortunio sia mortale;
- – termine per il pagamento in misura ridotta dei verbali di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 nonché termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati alla emanazione di una diffida)
- i termini per la costituzione in giudizio e per le funzioni procuratorie in udienza dell'INL nei processi di giustizia civile e penale ex articolo 2 del Dl 61/2023 .
- il termine di 7 giorni per i tentativi di conciliazione nei casi di licenziamento individuale per giusta causa di cui all'articolo 7 della legge 604/1966
I termini riprenderanno a decorrere dal 1 settembre 2023, conteggiando i periodi trascorsi fino al 30 aprile 2023.