-
INAIL alluvione Ischia: dal 1 settembre disponibili i servizi telematici
L'INAIL ha reso note con la Circolare n. 7 del 17 febbraio 2023 le istruzioni riguardanti la sospensione dei versamenti dei premi e altre misure urgenti per i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno a seguito dei fenomeni alluvionali verificatisi a Ischia nel novembre 2022, come previsto dal Decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186 convertito con modificazioni dalla Legge 27 gennaio 2023, n. 9.
Vengono riepilogati i soggetti destinatari della sospensione , le modalità per effettuare la richiesta e le modalità per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti e per il rilascio del DURC, anche a seguito di eventuali cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Con istruzione del 29 agosto 2023 sono forniti i codici per la ripresa dei versamenti e si comunica la riapertura dei servizi telematici per l'autoliquidazione e la riduzione del tasso medio .
V. ultimo paragrafo.
Beneficiari e termini della sospensione
Il decreto 186-2022 dispone la sospensione di adempimenti e versamenti inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione,
- per il periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023
- per datori di lavoro che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia.
ATTENZIONE la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti Comuni e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.
Modalità di richiesta di sospensione
Per usufruire della sospensione va presentata una comunicazione entro il 31 agosto 2023 utilizzando il servizio online “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 1° marzo 2023 in w ww.inail.it dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.
Al fine di gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione in GRA web specifici codici di agevolazione:
- – codice 260 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi che optano per il pagamento in unica soluzione dei premi sospesi;
- – codice 261 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi che scelgono di pagare i premi sospesi in forma rateale.
Ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023 (che, cadendo di sabato, slitta al lunedi 18) ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate .
Con l'istruzione operativa del 29 agosto INAIL precisa che per consentire a coloro che si sono avvalsi della sospensione di presentare
- la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2022/20232 e la
- domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione
i relativi servizi telematici “Alpi online” e “Riduzione per prevenzione sono disponibili dal 1° settembre 2023 e fino al 16 settembre 2023 compreso.
Riguardo i pagamenti il documento ricorda che i codici da indicare nel campo “numero di riferimento” del modello F24 sono:
– 999260 per il versamento in un'unica soluzione entro il 16 settembre;
– 999261 per il versamento in forma rateale fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2023 e delle rate successive entro il 16 di ciascun mese.
e che sempre a partire dal 16 settembre 2023 :
- saranno riattivati i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie e che
- entro la medesima data tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione.
.
-
Laurea abilitante periti industriali: ecco le regole
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2023 il decreto del Ministero dell'università e della ricerca " Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» – Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche industriali e dell'informazione (Classe L-P03).
Il provvedimento provvede ad adeguare l'ordinamento didattico della classe L-P03 (Perito industriale laureato ) a quanto previsto dalla legge 8 novembre 2021, n.163 .
La legge ha istituito alcune nuove classi di laurea innovative caratterizzate dal fatto che l' esame finale comprende anche una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio pratico svolto in imprese studi o enti durante i corsi di studio,
In questo modo i candidati vengono abilitati direttamente all'esercizio della professione. La valutazione è affidata sia a docenti universitari che a professionisti abilitati.
Di seguito le previsioni del decreto in particolare sullo svolgimento dei tirocini pratici e dell'esame.
Tirocinio laurea in Professioni tecniche industriali e dell'informazione: durata
Il tirocinio pratico valutativo -TPV – si potrà svolgere presso imprese , studi professionali , enti sia pubblici che privati e deve consentire il conseguimento di almeno 48 crediti formativi universitari (CFU) . Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno per studente.
Le attivita' possono essere frazionate all'interno del percorso formativo, con un massimo di 40 ore alla settimana .
Le conoscenze e abilità da acquisire per la classe di laurea LP03 sono state definite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446 e vengono ulteriormente specificate nei regolamenti didattici di ateneo.
Laurea abilitante perito industriale: settori e materie del tirocinio
Le attività di TPV sono delineati devono riguardare
- la disciplina della professione
- gli aspetti deontologici,
- attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima
relativi ai settori di specializzazione previsti dal decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68 che sono
- meccanica ed efficienza energetica;
- impiantistica elettrica e automazione;
- chimica (ad esclusione della specializzazione tecnologie alimentari);
- prevenzione e igiene ambientale;
- informatica;
- design.
Inoltre sono previsti argomenti di carattere generale comuni a tutti i settori, oltre alla deontologia, ovvero
- elementi di diritto ed economia;
- salvaguardia dell'ambiente e consumi energetici;
- prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- informatica.
Svolgimento dei tirocini convenzioni, tutor, registro elettronico
Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio, le universita' stipulano apposite convenzioni con i soggetti ospitanti prevedendo la figura del tutor aziendale e del tutor accademico che assicurano la coerenza delle attività con gli obiettivi formativi
Nelle convenzioni saranno indicati gli ambiti disciplinari di cui alla tabella della classe L-P03 nei quali si svolgono le attivita' di TPV.
Gli studenti potranno indicare al momento dell'immatricolazione uno o piu settori, la scelta diventa definitiva al terzo anno di corso.
Ai fini dello svolgimento del tirocinio lo studente e' iscritto al registro elettronico istituito dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei periti industrialil
tutor accademico provvede a registrare le presenze e le valutazioni del tutor esterno e compila un libretto che attesta le attività svolte necessarie per l'accesso alla prova
pratica valutativa
Laurea abilitante perito industriale: Prova Pratica Valutativa e prova finale
L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante comprende
- una Prova pratica valutativa PPV e
- una prova finale
La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o piu' problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il tirocinio
La commissione giudicatrice della PPV e' costituita da almeno quattro membri di cui due docenti universitari e due professionisti laureati di comprovata esperienza, designati dall'ordine professionale.
Il giudizio di della prova di idoneità non concorre a determinare il voto di laurea,
Con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e dell'informazione – classe L-P03, gli studenti si abilitano
all'esercizio della professione di perito industriale laureato per il settore di specializzazione corrispondente alla relativa sezione dell'albo professionale.
-
IVASS contributi 2023 vigilanza e accesso al Registro: gli importi
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2023 due decreti Mef che stabiliscono:
- misura e modalità di pagamento dei contributi di vigilanza IVASS a carico degli intermediari assicurativi DM 28.07.2023 e
- misura del contributo per la prova di idoneità al registro intermediari
- aliquote applicabili per il calcolo del contributo di vigilanza IVASS dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, italiane e straniere.DM 28.07.2023
Contributo di vigilanza Ivass intermediari di assicurazione e riassicurazione
La misura del contributo 2023 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione
iscritti alla data del 30 maggio 2023 al registro di cui all'art. 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies
a) Sezione A – agenti di assicurazione:
- persone fisiche: euro 47,00;
- persone giuridiche: euro 268,00;
b) Sezione B – broker:
- persone fisiche: euro 47,00;
- persone giuridiche: euro 268,00;
c) Sezione C:
- produttori diretti: euro 18,00;
d) Sezione D – banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:
- banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane: euro 10.000,00;
- banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: euro 9.600,00;
- banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro,
- intermediari finanziari e SIM: euro 3.600,00;
e) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al registro unico degli intermediari:
- persone fisiche: euro 15,00;
- persone giuridiche: euro 80,00.
Contributo IVASS per iscrizione al Registro intermediari
Il contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativom n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2023, e' stabilito nella misura di settanta euro.
Per le modalità e le scadenze di pagamento si attende uno specifico provvedimento IVASS
Contributo di vigilanza 2023 imprese assicurative
Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2023 all'IVASS e' stabilito come segue:
a) 0,53 per mille dei premi incassati nel 2022 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;
b) 0,13 per mille dei premi incassati in Italia nel 2022 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime
di stabilimento e in libera prestazione di servizi.
Il contributo di vigilanza e' corrisposto:
- a) dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano;
- b) dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.
Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'Albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.
Ai fini della determinazione del contributo , i premi incassati nell'esercizio 2022 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di
gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 3 dicembre 2021, n. 115 in misura pari al 4,29 per cento
Modalità di versamento IVASS imprese
Il contributo IVASS per le imprese si paga in due rate:
- una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l’anno precedente;
- una a saldo e conguaglio nei termini stabiliti dall’Istituto (dopo il decreto annuale MEF) solitamente entro il mese di ottobre.
Il contributo è commisurato ai premi incassati nell’esercizio precedente, escluse le tasse e le imposte e al netto di un’aliquota per oneri di gestione determinata dall’Istituto
Per le imprese comunitarie iscritte negli elenchi in appendice all’Albo il contributo è calcolato sui premi incassati in Italia.
Dopo aver calcolato il contributo le imprese attraverso il portale accessibile all’indirizzo https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass devono generare l’avviso di pagamento PagoPA , anche mediante carta di credito attraverso il portale di Unimatica. In alternativa l’avviso PagoPA può essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA
L’elenco Dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet di PagoPA S.p.A.
Per ulteriori informazioni è possibile interpellare il servizio Unimatica:
- [email protected]
- numero verde 800.669685 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00 per chiamate dall’Italia.
Si ricorda che entro il termine per il pagamento della rata a saldo e conguaglio deve essere compilata e trasmessa all’Istituto all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] una autocertificazione attestante il pagamento, sottoscritta dal Direttore Generale a o da un suo delegato.
-
Alluvione: istruzioni per la cassa integrazione ai somministrati
La cassa integrazione Unica introdotta dall’articolo 7 del decreto–legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in favore di datori di lavoro e dipendenti del settore privato (compreso quello agricolo) colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023 in numerosi territori della Regione Emilia-Romagna riguarda anche i lavoratori somministrati.
Con il messaggio 2857 del 1 agosto 2023 INPS chiarisce le istruzioni operative per il riconoscimento dell'ammortizzatore in favore dei lavoratori somministrati
A seguito di parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa in primo luogo che:
hanno diritto i lavoratori che svolgevano/svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati (v. allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, anche se formalmente dipendenti da Agenzie di somministrazione con sede in località diverse
Di contro, non hanno diritto i lavoratori somministrati dipendenti da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti
Altro requisito per la percezione dell'integrazione al reddito è la residenza o domicilio del lavoratore alla data del 2 maggio 2023 in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venga svolta all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023. . In questo caso l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino a un massimo di quindici.
Istruzioni per il flusso Uniemens Cassa Unica somministrazione
e Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, devono trasmettere un flusso in formato .csv con alcune informazioni aggiuntive rispetto a quello previsto dalla menzionata circolare n. 53/2023, ovvero
- Campi aggiuntivi
- Regole di compilazione
- Flag_Somministrazione
- Valori ammessi: SI (nel caso di rapporto di lavoro somministrato) / NO
- Azienda_somministrante
- Valgono le stesse regole previste per il campo Posizione_contributiva con riferimento all’azienda somministrante.
Nell' allegato 1 al messaggio la struttura completa della nuova versione del flusso e le regole di compilazione.
-
Rinnovo del CCNL Doppiaggio: ANICA annuncia l’accordo
Con due comunicati stampa del 3 agosto ANICA Associazione nazionale industria cinematografiche audiovisive e digitali ha annunciato l'accordo per il rinnovo contratuale dei doppiatori.
Viene specificato che si tratta di “Un accordo molto importante: così progredisce l’industria e si tutelano e adeguano i diritti dei lavoratori e dei professionisti”.
Il Presidente delle Imprese Tecniche ANICA, Ranieri De’ Cinque Quintili ha sottolineato:
“Siamo lieti, assieme al Delegato Giovanni Pantanella, di avere raggiunto un accordo su un contratto che ha visto una lunga e complessa trattativa. Crediamo che sia un risultato prezioso per la modernizzazione di un settore che ha visto notevoli cambiamenti, specialmente in questi ultimi anni; più che un punto di arrivo, vogliamo che sia un punto di partenza nel processo che porta a migliorare l’intero settore, di vitale importanza per la filiera cine-audiovisiva, nel rispetto della nostra alta tradizione e per promuovere nuova qualità come chiede il mercato.”
L’ANICA ha ringraziato la delegazione che per mesi ha condotto e portato a conclusione la difficile trattativa.
Rinnovo del CCNL Doppiaggio: ANICA annuncia l'accordo
A conclusione di intensi mesi di consultazione, le parti sono giunte alla sottoscrizione di una intesa che ha individuato le linee cui le medesime si atterranno per la redazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale per i Doppiatori in attesa di rinnovo dal 2008
Viene raggiunta una importante convergenza di adeguamento economico per il recupero inflattivo spalmato sul prossimo triennio (quindi sull’arco di vigenza triennale) ed è stato fissato un criterio per determinare l’elemento di garanzia a fine vigenza che mantenga un adeguamento economico nella prima fase di carenza contrattuale, finalizzato a poter negoziare il prossimo rinnovo con minori tensioni.
È stata anche avviata la prima fase della ridefinizione degli aspetti normativi per renderne più semplice la applicazione.
Sono stati anche definiti in modo più aderente alla odierna realtà, i profili professionali delle figure occupate, adeguando le medesime agli aggiornamenti operativi e tecnologici intercorsi negli anni.
L’ipotesi ha cercato anche l’equilibrio tra qualità della vita ed aumenti economici, intervenendo su una migliore organizzazione del lavoro, cercando anche un equilibrio interno in modo da garantire sostanziale equità agli aumenti per tutte le figure professionali.
Le parti hanno anche convenuto sulla opportunità di istituire un osservatorio sia con l’intento di monitorare la corretta applicazione del CCNL sul territorio sia per cogliere gli ulteriori mutamenti (di mercato ed operativi) in modo da poter applicare meccanismi contrattuali più adeguati all’evoluzione sempre più rapida del mercato.
Entro la fine del mese di settembre vedrà sottoscritto il testo definitivo del CCNL doppiatori
-
INAIL rimborso spese sostenute per infortuni in UE
L’INAIL ha pubblicato con la circolare 32 del 18 luglio 2023 in allegato l’Accordo firmato con il Ministero della Salute in materia di rimborso delle prestazioni sanitarie relative a infortuni e malattie professionali nei paesi UE o dello Spazio economico europeo e Svizzera .
Si tratta in particolare dei costi che rimborsa Inail , di competenza del Ministero della Salute, anticipate da Stati aderenti al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al Regolamento (CE) n. 987/2009 , relativi a prestazioni sanitarie fornite ai lavoratori che hanno subito da infortunio sul lavoro e malattia professionale nei paesi sopracitati .
Giova ricordare che nel caso di un assicurato INAIL che si infortuni in uno Stato aderente ai Regolamenti comunitari ( paesi UE , Islanda, Norvegia e Liechtenstein e Svizzera e,che abbia diritto alle cure presso il medesimo Stato, l’INAIL quale istituzione competente deve provvedere ai rimborsi anche per le prestazioni sanitarie di competenza del Servizio Sanitario Nazionale.
A questo fine l’INAIL e il Ministero della Salute convengono di definire le modalità operative indicate nell'accordo al fine di regolare il flusso informativo e finanziario dei rimborsi che devono avvenire entro 180 giorni dalla richiesta. effettuata via PEC.
Nella circolare l'Istituto di assicurazione contro gli infortuni evidenzia anche con il nuovo Accordo le modalità di scambio di dati e documentazione
rimangono invariate fra la Sede e la Direzione centrale rapporto assicurativo, in qualità di organismo di collegamento con le istituzioni estere
-
Fondi interprofessionali: riparto delle risorse 2023
Con il decreto interministeriale del 14 marzo pubblicato in Gazzetta il 21 aprile 2023 erano stati definiti criteri e modalita' di rimborso, per le annualita' 2022 e 2023, delle risorse in favore dei Fondi paritetici interprofessionali che finanziano percorsi di formazione professionale , (art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( per i lavoratori destinatari dei trattamenti cassa integrazione ordinaria e straordinaria (articoli 11, 21,comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142).
Il ministero forniva in allegato al decreto anche i modelli per la richiesta di rimborso.
Di seguito lo schema del riparto 2022 :
Si ricorda che il decreto 2 agosto 2022 ha previsto che: - I progetti formativi o di riqualificazione professionale devono individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa. I fabbisogni di nuove o maggiori competenze possono essere individuati anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016.
- I progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l'occupabilita' del lavoratore anche in funzione di processi di mobilita' e ricollocazione in altre realta' lavorative.
- Inoltre i progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere in esito al percorso formativo il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento, in conformita' con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013, n. 13 e del decreto interministeriale 5 gennaio 2021.
Tabella risorse Fondi paritetici interprofessionali 2023
Con il decreto direttoriale del 5 maggio 2023 pubblicato sul sito del ministero del lavoro il 10 luglio 2023 il Ministero del Lavoro ha comunicato la nuova tabella di riparto delle risorse per il 2023 destinate ai fondi paritetici sulla base sulla base dei dati indicati nella Tabella 2 “Dati gettito INPS 2021-2022” di cui all’Allegato 1del decreto.
Le risorse sono cosi suddivise:
FONARCOM
7,71
9.252.677,00
FON.COOP
4,60
5.514.885,00
FON.TER
1,76
2.108.384,00
FOND.E.R.
0,84
1.013.334,00
FONDIMPRESA
51,87
62.245.509,00
FONDITALIA
2,28
2.740.942,00
FONDOLAVORO
0,60
719.186,00
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE
3,80
4.564.384,00
FONDO BANCHE ASSICURAZIONI
6,60
7.919.389,00
FONDO FORMAZIONE PMI
1,84
2.203.948,00
FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI
1,92
2.304.726,00
FONDOPROFESSIONI
1,01
1.217.316,00
FOR.AGRI
1,11
1.327.309,00
FOR.TE
8,77
10.522.244,00
FORMAZIENDA
4,86
5.826.335,00
FONDOCONOSCENZA
0,43
519.432,00
Totale 16 FPI
100,00
120.000.000,00
Fondi per dirigenti
FONDIRIGENTI
0,00
0,00
FONDIR
0,00
0,00
FONDO DIRIGENTI PMI
0,00
0,00
Totale 3 FPI per dirigenti
0,00
0,00