• Rubrica del lavoro

    Contributi Inail Associazioni categoria: invio modifiche dal 18 luglio

    Con un comunicato sul proprio sito INAIL informa  che dal  18 luglio al 16 ottobre 2023 le associazioni di categoria titolari di convenzione per la riscossione dei contributi associativi, devono inviare, attraverso l’apposito servizio online, i file relativi alle adesioni/revoche degli aderenti.

    Qui i modelli  da utilizzare 

    E' disponibile un servizio di assistenza, in caso di difficoltà nell’accesso o nell’utilizzo del servizio, attraverso  canale telematico “Inail Risponde”.

    L'istituto di assicurazione contro infortuni   sul lavoro ricorda che:

    per  aggiornamenti delle abilitazioni in seguito alla modifica del legale rappresentante occorre allegare l’apposito modulo “Subentro legale rappresentante servizi telematici”, corredato da un documento di identità in corso di validità, selezionando come categoria “Gestione del rapporto assicurativo”, sottocategoria “Assistenza ai servizi online” e oggetto “Associazioni per contributi associativi”.

    Per assistenza tecnica è possibile inoltre, in caso di problemi nella predisposizione o nell’invio dei file di adesioni/revoche,  inviare una mail all’indirizzo [email protected], che deve riportare nell’oggetto “Contributi Associativi – Adesioni e revoche” e nel corpo sia il codice fiscale dell’Associazione sia il codice progressivo F24 abbinato alla convenzione.

    Infine , eventuali variazioni dell’anagrafica dell’associazione o delle basi di calcolo del contributo per l’anno 2024 devono essere inviate all’indirizzo pec [email protected] entro il 30 settembre 2023, utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul portale al seguente percorso: Atti e documenti> Moduli e modelli> Altri moduli > Contributi associativi.

  • Rubrica del lavoro

    Contratto Metalmeccanici cooperative: gli aumenti da giugno 2023

    Nell’incontro tra le parti datoriali delle cooperative metalmeccaniche ANCPL Legacoop, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Produzione Lavoro Agci e Fim, Fiom e Uilm  sono stati definiti e gli aumenti dei minimi tabellari del Ccnl in vigore dal 1° giugno 2023.

    Sono state aumentate inoltre  le indennità di trasferta e di reperibilità.

    Il ccnl  in vigore è stato firmato nel maggio 2021 e interessa  circa 20mila  lavoratori del settore, presenti per lo più nelle regioni del Nord Italia.

    Il contratto (QUI IL TESTO in PDF )   in vigore  da giugno 2021  al 30 giugno 2024.

    CCNL Metalmeccanici cooperative – Aumenti da giugno 2023 

    Livelli  incrementi salariali nuovi minimi retributivi

    D1 (ex 2a cat.)

    99,60

    1.608,67

     D2 (ex 3a cat.)

    110,45

    1.783,90

    C1 (ex 3a s cat.)

    112,83

    1.822,43

    C2 (ex 4a cat.)

    115,22

    1.860,97

    C3 (ex 5a cat.)

    123,40

    1.993,04

    B1 (ex 6a cat.)

    132,26

    2.136,25

    B2 (ex 7a cat.)

    141,90

    2.291,85

    B3 (ex 8a cat.)

    154,28

    2.491,93

    A1 (ex 9a cat.)

    170,

    2.746,41

    Sulla base dei valori dell’IPCA 2022 al netto degli energetici importati, sono stati definiti, inoltre, i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.

    INDENNITA' DI TRASFERTA

    Dal 1° giugno 2023 :

    • Trasferta intera 46,47
    •  Quota per il pasto meridiano o serale 12,41
    •  Quota per il pernottamento 21,65

    Indennità di reperibilità

    Livello

    16 ore giorno lavorato 

    24 ore giorno libero 

    24 ore giorno festivo 

    6 giorni

    6 giorni con festivo

    6 giorni con festivo e giorno libero

    D1-D2-C1

    5,32

    8,01

    8,65

    34,60

    35,24

    37,93

    C2-C3

    6,34

    9,95

    10,67

    41,66

    42,38

    45,99

    B1 o superiore

    7,28

    11,98

    12,61

    48,39

    49,01

    53,72

    CCNL Cooperative metalmeccaniche –   aumenti  retributivi 2022

    L’aumento medio mensile in busta paga per un quinto livello previsto era  di  112 euro, erogato in quattro tranches, suddivise come segue:

    • 25 euro a giugno 2021,
    • 25 euro a giugno 2022,
    • 27 euro a giugno 2023,
    • 35 euro a giugno 2024.

    L’aumento sui minimi è pari al 6,15%,  superiore all’indice IPCA prevista nel triennio, quindi non solo viene difeso il potere di acquisto dei salari, ma viene incrementato in termini assoluti.

    Ai 112 euro di aumento medio, si sommano i 12 euro di IPCA sui minimi erogati a giugno 2020 per effetto dell’ultrattività del CCNL precedente. Sono stati inoltre confermati i 200 euro l’anno di flexible benefit.

    Per i più giovani, under 35, si è provveduto ad innalzare il contributo a carico azienda del Fondo di previdenza integrativa che da giugno 2022 passerà dal 2% al 2,2%.

    INQUADRAMENTO 

    Anche per questi lavoratori come per i metalmeccanici dell'industria e delle PMI e' prevista la riforma del sistema dell’inquadramento con la relativa cancellazione del 1° livello.  
    In merito al mercato del lavoro e alle tipologie contrattuali in particolare, nel caso dovessero intervenire modifiche al quadro legislativo, si procederà alla costituzione di una commissione paritetica nazionale con l’obiettivo di promuovere percorsi per la buona occupazioni

    LAVORO AGILE

     E' stato anche definito  che entro la data di stesura del presente CCNL, le parti,affideranno a una Commissione paritetica il compito di "monitorare il processo legislativo inerente lo smart working, analizzare le buone pratiche aziendali attivate in questo periodo di pandemia, definire un quadro normativo che contempli, tra gli altri, i temi dell’esercizio del “diritto alla disconnessione”, dei “diritti sindacali”, la tutela della privacy, degli strumenti di lavoro informatici, e del diritto alla formazione”.

    Minimi retributivi  da giugno 2022 

    Livello / Importo in euro

    D1 / 1.509,07

    D2 /1.673,45

    C1 / 1.709,60

    C2 /1.745,75

    C3 / 1.869,64

    B1 / 2.003,99

    B2 / 2.149,95

    B3 / 2.337,65

    A1 / 2.576,37

    ELEMENTO PEREQUATIVO 

    Con la retribuzione di giugno 2022 occorre verificare l'eventuale spettanza dell'elemento perequativo per i lavoratori in forza nelle cooperative prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi che nel corso dell'anno 2021 abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl  viene erogato, con la retribuzione del mese di giugno 2022, un importo come elemento perequativo pari a 485 euro, onnicomprensivo e non incidente sul Tfr.

    QUOTA SINDACALE

    E' stato concordato inoltre il il  versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta da FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL ai lavoratori non iscritti alle OO.SS stesse, pari ad euro 35,00.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Alluvione: precisazioni su ammortizzatore unico e indennità ai collaboratori

    L'inps è intervenuto con il messaggio 2264-2023   fornendo nuove importanti  precisazioni in merito ai sostegni alle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna  previsti dal decreto 61 2023 e in particolare sulle modalità per le domande

    •  sia dell'ammortizzatore unico  per i dipendenti e
    • che dell'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti 

    sui quali aveva fornito le indicazioni operative  rispettivamente con  la circolare n. 53/ 2023  e con la circolare  n. 61 /2023.

    Domanda di “ammortizzatore unico” Emilia Romagna 

    Il messaggio precisa che :

    • Le domande sono presentate esclusivamente dai datori di lavoro (o loro delegati), sia nel caso di impossibilità a prestare attività lavorativa (art. 7, comma 1, del D.L. n. 61/2023), sia nel caso di impossibilità a recarsi al lavoro (art. 7, comma 2, del D.L. n. 61/2023) e sono trasmesse tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente/Contatti, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.
    • La presentazione della domanda comporta  la trasmissione di un file in formato .CSV tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le seguenti modalità:

    –       accedere al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le modalità di autenticazione previste dal sistema di accesso dell’Istituto; selezionare la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere il file in formato .CSV, in delega o per la quale si ha titolarità per operare.  La posizione contributiva può fare riferimento sia alla gestione Aziende con Dipendenti sia alla gestione Aziende Agricole;

    –       selezionare il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, tramite la voce di menu “Contatti/Lista Richieste”;

    –       selezionare esclusivamente l’oggetto “Ammortizzatore Unico”, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, altri oggetti non saranno considerati al fine della gestione della prestazione in questione;

    –       allegare il file, in formato .CSV, compilato secondo le specifiche già fornite e richiamate nell’Allegato n. 1 . Il file può avere una dimensione massima di 4 MB, se la dimensione dovesse eccedere tale limite è necessario suddividere il file e procedere con più trasmissioni;

    –       trasmettere il file, cliccando sul pulsante “Crea Richiesta”.

    Il messaggio avverte inoltre che:

     eventuali file in formati non .csv (ad es. pdf, xls, doc, txt, …) saranno scartati;

    •  file .CSV che non rispettano il format (esemplificato nell’allegato n. 2)  saranno scartati

    •  il file deve contenere solamente le informazioni previste nella circolare n. 53/2023 e senza commenti e/o note e/o altro

    •  le posizioni individuali che non soddisfanno le regole indicate nel messaggio saranno considerate anomale.

    • I riscontri dell' istituto dopo l'istruttoria saranno comunicati  sempre  tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”.
    • In caso di richiesta di correzione il file ritrasmesso non dovrà contenere le posizioni che sono state già accolte 

    Integrazioni e chiarimenti sulla domanda di indennità una tantum

    In merito alle domande per il bonus autonomi e professionisti , l'istituto precisa  invece che 

    •  non è prevista l’allegazione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'istruttoria avviene verificando la sussistenza dell’iscrizione alla gestione di appartenenza con la consultazione delle banche dati interne o esterne.  Solo in caso di difficolta  sarà cura dell’INPS richiedere un’integrazione documentale direttamente all’interessato o, se la domanda è stata patrocinata, all’Istituto di Patronato.  L’eventuale documentazione richiesta ai fini dell’istruttoria della domanda potrà essere prodotta allegando la stessa attraverso  lo stesso servizio web – sezione “Richiesta di variazione”.
    • l'indennità non è esente ai fini fiscali e che sugli importi riconosciuti saranno operate le relative ritenute.  E' necessario che in sede di presentazione della domanda i lavoratori appartenenti alla categoria dei parasubordinati rilascino, tramite flag la seguente dichiarazione “di essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati (collaboratori , dottorandi, assegnisti di ricerca e  medici in formazione specialistica)”;in assenza del flag su detta dichiarazione, verranno operate le ritenute fiscali previste per i redditi da lavoro autonomo.

     

  • Rubrica del lavoro

    Denuncia infortunio: guida obblighi e sanzioni 2023

    L'obbligo  di presentare  denuncia per gli infortuni  accaduti ai propri dipendenti quando abbiano prognosi superiore ai 3 giorni è stato istituito dall’articolo 53, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

    La denuncia va fatta  indipendentemente dal fatto che l'infortunio sia indennizzabile o meno da parte dell'INAIL .

    • entro due giorni dalla data in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza (v. ulteriori dettagli sotto)
    • attraverso gli apposti servizi telematici sul portale INAIL  oppure  per lavoratori domestici o occasionali  tramite PEC o raccomandata postale
    • deve contenere  I  riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente 

    Le ultime indicazioni sono state fornite dall'INAIL nella circolare 24-2021  

    Vediamo di seguito una sintesi degli aspetti principali 

    I tempi della denuncia di infortunio

    •  Di norma il giorno da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.
    •  Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni  per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.
    • per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.

    ATTENZIONE Per gli infortuni mortali e  per quelli per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore .

    Nei casi in cui la segnalazione  dell'infortunio sia effettuata 

    • dal lavoratore, 
    • dai patronati che li assistono o  
    • dall'INPS

      le Sedi dell’Inail che hanno ricevuto il certificato medico sono tenute a chiedere al datore di lavoro di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria. Nel caso in cui si accerti che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell’infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di due giorni  decorre dalla data di ricezione della richiesta dell'ufficio INAIL

    Le sanzioni per omessa denuncia di infortunio 

    L'importo della sanzione  per la violazione dell'obbligo di denuncia di infortunio va  da 1.290,00 a 7.745,00 euro. 

    La violazione rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria , ovvero l'avviso al trasgressore, da parte dell'isprttorato del lavoro  per la regolarizzazione di eventuali violazioni.  Se il datore di lavoro provvede a sanare  la violazione  è previsto i pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro.

      Se invece gli  illeciti oggetto di diffida non vengano regolarizzati  e non venga versata la sanzione minima entro il termine di quindici giorni, , le violazioni possono essere sanate con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo 

    Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti. Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.

    Obblighi di  comunicazione ai fini statistici al SINP

    Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore  anche gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) a fini statistici .il quale prevede  che il datore di lavoro o i dirigenti preposti devnonono comunicare all'INAL entro 48 ore  i dati e le informazioni sugli inforutni sul lavoro che comportino l'assenza del lavoratore di almeno un gior, oltre a quello dell'evento 

    Al fine di agevolare gli utenti, il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall’Inail è stato denominato Comunicazione/denuncia di infortunio. Infatti  in caso di i infortuni superiori a tre giorni, il datore di lavoro o il dirigente effettua con un unico servizio i due diversi adempimenti. Inoltre, in caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto alla comunicazione  al SINP entro 48 ore , nel caso la prognosi si prolunghi   puo utilizzare una appostia funzione  che richiede l'inserimento solo dei dati ulteriori  per  trasformare la comunicazione in  denuncia ai fini assicurativi. 

    Le violazioni in questo ambito sono soggette a  sanzioni amministrative  diverse  e diversa è la destinazione dei relativi proventi. 

    La circolare sottolinea l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati

    • agli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e 
    • agli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi,

     L’articolo 55, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g) del medesimo articolo, prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

     La circolare n. 24 del 9 settembre 2021, chiarisce che in virtù dell’autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori e dell’obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni fissato dalla legge per la notifica della contestazione dell’illecito, la diffida obbligatoria non richiede verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione. 

    Prescrizione  omessa o ritardata denuncia di infortunio

    Ai sensi dell’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. La violazione dell’obbligo della denuncia di infortunio , è un "illecito amministrativo formale istantaneo con effetti permanenti" ,  per il quale si  applica la sanzione amministrativa in vigore al momento della commissione dell’illecito stesso.

  • Rubrica del lavoro

    Formazione sicurezza RLS: assenze non ammesse

    Con l'interpello 2 del 12 giugno 2023 la Commissione Sicurezza del Ministero del lavoro ha precisato che la durata dei corsi di formazione per l'aggiornamento dei responsabili della sicurezza sul luogo di lavoro non è modificabile.

     In questi giorni  in cui si acutizza l'emergenza morti bianche per gli infortuni sul lavoro il chiarimento appare particolarmente importante anche se non ancora del tutto chiaro nella formulazione.

    Vediamo i dettagli del documento 

    Sicurezza: assenze nei corsi per i rappresentanti dei lavoratori

    La domanda arrivava dall'amministrazione dell'assessorato igiene e sanità della  Regione Sardegna  che chiedeva il parere della Commissione sulla possibilità di assenze  per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11, la cui durata minima è fissata a  32 ore . In particolare  il dubbio riguardava la possibilità " per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza," di ammettere assenze per   un massimo del 10% delle ore previste..

    La commissione  nella risposta in primo luogo  ricorda gli obblighi e le relative motivazioni, in capo al datore di lavoro in merito alla formazione di tutti i lavoratori in materia di sicurezza 

    Specifica  inoltre che a norma dell' articolo 37,  comma 10 “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”.

    La commissione sottolinea che anche se  “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale  la norma prevede una durata minima dei corsi pari a  32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento, cji si aggiungono  per l'aggiornamento continuo:

    •  4 ore annue di  aggiornamento periodico, per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e 
    • 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”;

    La Commissione sicurezza   conclude  che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 prevede già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

    L'indicazione sembra deporre per una non derogabilità alla durata minima dei periodi di formazione, pur  ribadendo la responsabilità della contrattazione collettiva  su durata e contenuti specifici dei corsi.

  • Rubrica del lavoro

    Alluvione Emilia: elenco dei Comuni aggiornato, sintesi delle misure

    Per la situazione di  emergenza creatasi  con il ciclone mediterraneo che ha provocato frane e alluvioni in Emilia Romagna dal 1 maggio scorso, il Consiglio dei Ministri ha messo a punto il 23 maggio  una bozza di decreto con le prime misure  di emergenza per il sostegno a famiglie e imprese.  

    Successivamente è  stata ampliata la zona di applicazione dello stato di emergenza anche a comuni delle Marche e della Toscana.  

    Vedi il Comunicato stampa  emanato nella serata del 23 maggio in Decreto Alluvione tutti gli aiuti del Governo  con il dettaglio delle misure

    Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 giugno 2023 (Qui il testo) e fornisce anche gli elenchi dei Comuni interessati dallo stato di emergenza, suddivisi per Regione.

    Alluvione: comunicato CDM del 25 maggio con le nuove zone interessate 

    Il Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 , su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato:

    • la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro e Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. 
    • la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Serio e di Londa della città metropolitana di Firenze.  

    Per i primi interventi di soccorso alla popolazione, per ciascuna regione  sono stati stanziati 4.000.000 di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

    L'ambito  territoriale di cui all’allegato del decreto-legge approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 viene conseguentemente integrato coi territori sopracitati. Vedi tabella all'ultimo paragrafo

    Alluvione Emilia: stop bollette, versamenti e adempimenti tributari 

    Tra le misure previste nel decreto legge e dai provvedimenti di Protezione civile sono previsti 

    •  bonus  di 500 euro per ogni periodo di inattività di 15giorni,  fino a un massimo di 3mila euro 
    •  dimezzamento degli oneri  contributivi dei dipendenti 
    •  nuovo strumento di  sostegno salariale per i lavoratori   di tutti i settori compresa l'agricoltura con semplificazione degli adempimenti, esonero da accordi sindacali e contributo addizionale 
    • per gli  impianti sportivi,  un fondo ad hoc  di 5 milioni per il ripristino delle strutture danneggiate, gestito da Sport e Salute 
    • contributo alle famiglie sfollate: nelle parole del Ministro Musumeci saranno erogati «per l’autonoma sistemazione 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 per le famiglie con due persone, 700 per quelle con tre, 800 per quelle con quattro, fino a un massimo di 900 euro mensili». 
    • 1,6 milioni stanziati per la viabilità dal MIT 

    Alluvione Emilia: sospensione udienze e termini contrattuali

    Il ministro della Giustizia Nordio   ha  annunciato la sospensione delle udienze civili e penali e la sospensione dei termini per gli adempimenti contrattuali, delle cambiali e di tutti gli atti aventi forza esecutiva. "Si tratta di aprire una parentesi necessitata da questa emergenza e di chiuderla nel più breve tempo possibile, quando sarà finita", ha detto Nordio.

    Alluvione Emilia: elenco Comuni in stato di emergenza aggiornato

    I Comuni interessati dallo stato di emergenza secondo la bozza  del decreto legge  integrata con le  decisioni del CDM  25 maggio sono 

    REGIONE EMILIA ROMAGNA

    PROVINCIA

    COMUNE

    CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

    FE

    ARGENTA

    Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola

    BO

    BOLOGNA

    Limitatamente alla frazione di Paleotto

    BO

    BORGO TOSSIGNANO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    BUDRIO Vedrana

    Limitatamente alle frazioni di Prunaro, e Vigorso

    BO

    CASALFIUMANESE

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    CASTEL DEL RIO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

    Limitatamente alla località di capoluogo ovest

    BO

    CASTEL MAGGIORE

    Limitatamente alle frazioni di Castello

    BO

    CASTEL SAN PIETRO TERME

    Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro

    BO

    CASTENASO

    Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile

    BO

    DOZZA

    Limitatamente al capoluogo

    BO

    FONTANELICE

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    IMOLA

    Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant?Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese

    BO

    LOIANO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    MEDICINA

    Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova

    BO

    MOLINELLA

    Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine

    BO

    MONGHIDORO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    MONTE SAN PIETRO

    Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola

    BO

    MONTERENZIO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    MONZUNO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    MORDANO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    OZZANO DELL'EMILIA

    Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale

    BO

    PIANORO

    Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano

    BO

    SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

    Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle

    BO

    SAN LAZZARO DI SAVENA

    Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna

    BO

    SASSO MARCONI

    Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano

    BO

    VALSAMOGGIA

    Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle

    FC

    BAGNO DI ROMAGNA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    BERTINORO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    BORGHI

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    CESENA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    CESENATICO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    CIVITELLA DI ROMAGNA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    DOVADOLA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    FORLI'

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    FORLIMPOPOLI

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    GALEATA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    GAMBETTOLA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    GATTEO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    LONGIANO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    MELDOLA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    MERCATO SARACENO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    MODIGLIANA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    MONTIANO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    PORTICO E SAN BENEDETTO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    PREDAPPIO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    PREMILCUORE

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    ROCCA SAN CASCIANO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    RONCOFREDDO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    SAN MAURO PASCOLI

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    SANTA SOFIA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    SARSINA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    SAVIGNANO SUL RUBICONE

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    SOGLIANO AL RUBICONE

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    TREDOZIO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    VERGHERETO

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    ALFONSINE

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    BAGNACAVALLO

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    BAGNARA DI ROMAGNA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    BRISIGHELLA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    CASOLA VALSENIO

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    CASTEL BOLOGNESE

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    CERVIA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    CONSELICE

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    COTIGNOLA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    FAENZA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    FUSIGNANO

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    LUGO

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    RA

    MASSA LOMBARDA

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    RA

    RAVENNA

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    RA

    RIOLO TERME

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    RUSSI

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    SANT'AGATA SUL SANTERNO

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    SOLAROLO

    Tutto il territorio Comunale

    RN

    MONTESCUDO

    Tutto il territorio Comunale

    RN

    CASTELDELCI

    Tutto il territorio Comunale

    RN

    SANT'AGATA FELTRIA

    Tutto il territorio Comunale

    RN

    NOVAFELTRIA

    Tutto il territorio Comunale

    RN

    SAN LEO

    Tutto il territorio Comunale

    REGIONE MARCHE:
    provincia di Pesaro e Urbino
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  • Rubrica del lavoro

    CCNL penne, spazzole e affini: firmato il rinnovo

    E' stata siglata il 3 maggio 2023  dai rappresentanti sindacali  e datoriali  di Assospazzole e Assoscrittura  (Confindustria Moda) l'ipotesi di  rinnovo  del CCNL  per gli addetti alle aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini  e di spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime.

     Il nuovo contratto ha vigenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. 

    In attesa dell'approvazione del testo da parte delle assemblee di lavoratori, vediamo di seguito le principali novità normative e retributive. In fondo all'articolo il testo in pdf  2020-2022 .

    CCNL penne spazzole Aspetti normativi

    CONCILIAZIONE VITA LAVORO 

    Aumenta al 12% la percentuale di r accoglienza delle richieste  di  lavoro part time per il  rientro da congedi di maternità/paternità e per esigenze di cura dei figli. 

    Diritto a permessi per i periodi di inserimento figli presso asili nido e scuole dell’infanzia.

    Diritto a  periodi di aspettativa in caso di terapie di fecondazione assistita.

    Elevato da 15 a 18 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro nei casi di gravi patologie.

    PERIODO DI PROVA

    La durata massima  è fissata a 

    • 20 gg per il 1° livello
    • 2 mesi per il 2° livello
    • 3 mesi per 3° e 4 ° livello 
    • 3,5 mesi per 4 ° e 4S livello 
    • 4,5  mesi per 5° livello
    • 6 mesi per 6° e 7° livello

    BANCA ORE INDIVIDUALE 

    per il 2023 previste 24 ore annue di lavoro straordinario per ogni lavoratore  da recuperare con riposi compensativi che diventeranno 32 ore dal l ° gennaio 2024 .

     I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale possono compensare  le prime 12 ore annuali di lavoro supplementare; che diventeranno 16 dal 1 gennaio 2024 .

    CCNL penne spazzole Aspetti economici 

    PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

    Aumento  del contributo  a carico dei datori di lavoro al  Fondo Previmoda al 2,30%,  dal 1 gennaio 2025

    ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 

    Dal  1° gennaio 2024 contributo mensile a carico azienda  sale a 15,00,  euro ( con passaggio al Piano Sanitario Premium)

    dal 1° ottobre 2023 istituita un’assicurazione contro la non autosufficienza con  contributo  a caricao azienda pari ad euro 2,00

    AUMENTI RETRIBUTIVI 

    L'aumento  complessivo delle retribuzioni è pari a  160,00  euro per il livello 3 Super,  erogato in tre tranches:

    •     euro 60,00 con decorrenza maggio 2023;
    •     euro 50,00 con decorrenza maggio 2024;
    •     euro 50,00 con decorrenza giugno 2025.

    ELEMENTO PEREQUATIVO 

    In mancanza di  contrattazione aziendale entro il mese di novembre di ciascun anno,  è dovuta una somma annua a titolo perequativo   pari a

    • euro 300,00 lordi  a partire dall’anno 2021,
    • euro 330,00 a partire  dall’anno 2024;

    da riproporzionare  pro quota  per i mesi di servizio ( si considerano mese intero le frazioni di mese pari ad almeno  15 giorni)

    CCNL penne spazzole: tabella minimi retributivi 2023-2025 

    livello

    Elemento retributivo nazionale 

    (minimi retributivi)

    al 30 aprile 2023

    Ern 05/2023

    Ern 05/2024

    Ern 06/2025

    7

    1.714,24

    2.324,33

    2.388,30

    2.452,27

    6

    1.531,62

    2.127,77

    2.186,34

    2.244,90

    5

    1.430,98

    2.021,19

    2.076,82

    2.132,45

    4S

    1.337,65

    1.921,68

    1.974,57

    2.027,46

    4

    1.279,27

    1.861,30

    1.912,53

    1.963,76

    3S

    1.238,63

    1.816,70

    1.866,70

    1.916,70

    3

    1.195,48

    1.772,08

    1.820,85

    1.869,62

    2

    1.102,99

    1.674,78

    1.720,88

    1.766,97

    1

    764,23

    1.371,18

    1.464,18

    1.559,00

    CCNL Penne spazzole industria 2020

    Il precedente rinnovo dell'ottobre 2020 aveva previsto un aumento complessivo (TEC) di 76 euro.

     Sui minimi (TEM) l'aumento salariale è di 68 euro (3° livello S.),  in tre tranches: 

    • 1° gennaio 2021 di 25 euro; 
    • 1° gennaio 2022 di 25 euro; 
    • 1° luglio 2022 di 18 euro. 

    Per quanto riguarda il welfare contrattuale, invece, previsto un incremento di 0,5% (stimato in circa 8 euro) del contributo aziendale per la previdenza complementare. 

    Per le imprese che non praticano contrattazione di 2° livello,  l'elemento perequativo  passa da 275 a 300 euro. 

    Tra gli altri elementi di novità da segnalare:

    •  l'attivazione  dell'osservatorio nazionale di categoria 
    • Maggiore ruolo delle RSU su: informazione e consultazione; informazione su appalti presenti nei cicli produttivi; programmi di formazione; organizzazione e orari di lavoro con la predisposizione di linee guida sulla base delle esperienze acquisite  
    •  maggiori possibilità di fruizione  del part-time per il rientro dalla maternità / paternità, 
    •  periodi di conservazione del posto di lavoro in caso di gravi patologie e di aspettativa non retribuita a seguito del periodo di comporto. 
    •  emanazione di linee guida su temi come lo sviluppo sostenibile dell'economia e il rispetto dell'ambiente.
    Allegati: