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CCNL coibentazione rinnovo 2023: una tantum 600 euro
E' stato siglato a Roma il 26 maggio 2023 da ANICTA l’Associazione nazionale delle imprese del settore delle coibentazioni termiche acustiche e le organizzazioni sindacali nazionali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil l'accordo per il rinnovo del CCNL di settore, che rappresenta circa 5000 addetti
L'accordo, vigente al 1° luglio 2022 –al 30 giugno 202, . è ora al vaglio delle assemblee dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
I sindacati di categoria si sono detti "particolarmente soddisfatti per la conclusione di questo intesa di rinnovo, soprattutto in riferimento alla delicata situazione del settore che sta attraversando una forte trasformazione, anche a causa di una pesante concorrenza negli appalti con l’ingresso di imprese provenienti da altri settori non qualificati.
Attraverso positive relazioni industriali si è consentito di rinnovare questo contratto nazionale essenziale, garantendo le peculiarità del settore delle coibentazioni termoacustiche industriali, restando nell’alveo del CCNL Industria Chimica”.
Vediamo di seguito alcuni dettagli sul rinnovo , in attesa della pubblicazione del testo ufficiale aggiornato.
CCNL Coibenti 2023 – Parte economica
Si prevede l'aumento dei minimi contrattuali a regime di 140,00 euro lordi, al livello E, erogati in tre tranches:
– 50 euro da giugno 2023
– 45 euro da gennaio 2024
– 45 euro da gennaio 2025
Aumento anche per l' indennità di trasferta giornaliera, rideterminata in euro 46,48 in Italia e euro 77,47 all’estero.
UNA TANTUM
l'Una Tantum copertura del periodo di vacanza da luglio 2022 a maggio 2023, è pari a 600 euro complessivi, erogati in tre rate:
– 300 euro a giugno 2023
– 150 euro a settembre 2023
– 150 euro a novembre 2023
WELFARE
Il rinnovo del CCNL coibenti 2023 prevede l'adeguamento da gennaio 2024 del contributo aziendale al Fonchim da 0,20 a 0,25% per l’assicurazione contro la premorienza e l’invalidità permanente.
CCNL Coibenti 2023 – Parte normativa
Aggiornamento della disciplina dei contratti a termine con una nuova modulazione delle quote e la definizione delle attività stagionali riferibili al settore.
CCNL Coibenti accordo e tabelle 2020-2022
L'accordo di rinnovo 2020-2022 prevedeva un incremento salariale medio (Liv. E) di 70 euro nel periodo 1/1/2020-30/06/2022. Il testo integrale è allegato in fondo all'articolo.
Per quanto riguarda l'aumento salariale medio previsto dall'intesa, di 70 euro era diviso in 3 tranche: dal 1/1/2020 di 30 euro; dal 1/1/2021 20 euro; 1/1/2022 20 euro. Previsto, inoltre, un importo una tantum di 180 euro per la vacanza contrattuale.
Per quanto riguarda il Welfare contrattuale è previsto un incremento contributivo per il fondo sanitario di settore Faschim di 1, 5 € a carico delle imprese a partire dal 1° gennaio 2020 e 1 euro a carico dei lavoratori iscritti.
Nelle tabelle che seguono gli aumenti e i minimi retributivi che ne risultano :
Parametro Livelli Minimo al 31/12/2019 Aumento dal 1/1/2020 Aumento dal 1/1/2021 Aumento dal 1/1/2022 Incremento totale in euro 160 A 2211,68 42,3 28,2 28,2 98,7 140 C 1941,51 36,3 24,2 24,2 84,7 131 D 1814,72 33,6 22,4 22,4 78,4 119 E 1645,14 30 20 20 70 113 F 1560,31 28,2 18,8 18,8 65,8 108 G 1496,5 26,7 17,8 17,8 63,3 100 I 1383,46 24,3 16,2 16,2 56,7 LivelliMinimo retributivo
dal /1/2020
Minimo retributivo
dal 1/1/2021
Minimo retributivo
dal 1/1/2022
A 2253,98 2282,18 2310,38 C 1977,81 2002,01 2026,21 D 1848,32 1870,72 1893,12 E 1675,14 1695,14 1715,14 F 1588,51 1607,31 1626,11 G 1523,2 1541 1558,8 I 1407,76 1423,96 1440,16 -
Alluvione Emilia: elenco dei Comuni aggiornato, sintesi delle misure
Per la situazione di emergenza creatasi con il ciclone mediterraneo che ha provocato frane e alluvioni in Emilia Romagna dal 1 maggio scorso, il Consiglio dei Ministri ha messo a punto il 23 maggio una bozza di decreto con le prime misure di emergenza per il sostegno a famiglie e imprese.
Successivamente è stata ampliata la zona di applicazione dello stato di emergenza anche a comuni delle Marche e della Toscana.
Vedi il Comunicato stampa emanato nella serata del 23 maggio in Decreto Alluvione tutti gli aiuti del Governo con il dettaglio delle misure
Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 giugno 2023 (Qui il testo) e fornisce anche gli elenchi dei Comuni interessati dallo stato di emergenza, suddivisi per Regione.
Alluvione: comunicato CDM del 25 maggio con le nuove zone interessate
Il Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 , su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato:
- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro e Urbino della provincia di Pesaro e Urbino.
- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Serio e di Londa della città metropolitana di Firenze.
Per i primi interventi di soccorso alla popolazione, per ciascuna regione sono stati stanziati 4.000.000 di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
L'ambito territoriale di cui all’allegato del decreto-legge approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 viene conseguentemente integrato coi territori sopracitati. Vedi tabella all'ultimo paragrafo
Alluvione Emilia: stop bollette, versamenti e adempimenti tributari
Tra le misure previste nel decreto legge e dai provvedimenti di Protezione civile sono previsti
- bonus di 500 euro per ogni periodo di inattività di 15giorni, fino a un massimo di 3mila euro
- dimezzamento degli oneri contributivi dei dipendenti
- nuovo strumento di sostegno salariale per i lavoratori di tutti i settori compresa l'agricoltura con semplificazione degli adempimenti, esonero da accordi sindacali e contributo addizionale
- per gli impianti sportivi, un fondo ad hoc di 5 milioni per il ripristino delle strutture danneggiate, gestito da Sport e Salute
- contributo alle famiglie sfollate: nelle parole del Ministro Musumeci saranno erogati «per l’autonoma sistemazione 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 per le famiglie con due persone, 700 per quelle con tre, 800 per quelle con quattro, fino a un massimo di 900 euro mensili».
- 1,6 milioni stanziati per la viabilità dal MIT
Alluvione Emilia: sospensione udienze e termini contrattuali
Il ministro della Giustizia Nordio ha annunciato la sospensione delle udienze civili e penali e la sospensione dei termini per gli adempimenti contrattuali, delle cambiali e di tutti gli atti aventi forza esecutiva. "Si tratta di aprire una parentesi necessitata da questa emergenza e di chiuderla nel più breve tempo possibile, quando sarà finita", ha detto Nordio.
Alluvione Emilia: elenco Comuni in stato di emergenza aggiornato
I Comuni interessati dallo stato di emergenza secondo la bozza del decreto legge integrata con le decisioni del CDM 25 maggio sono
REGIONE EMILIA ROMAGNA PROVINCIA
COMUNE
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FE
ARGENTA
Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola
BO
BOLOGNA
Limitatamente alla frazione di Paleotto
BO
BORGO TOSSIGNANO
Tutto il territorio Comunale
BO
BUDRIO Vedrana
Limitatamente alle frazioni di Prunaro, e Vigorso
BO
CASALFIUMANESE
Tutto il territorio Comunale
BO
CASTEL DEL RIO
Tutto il territorio Comunale
BO
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
Limitatamente alla località di capoluogo ovest
BO
CASTEL MAGGIORE
Limitatamente alle frazioni di Castello
BO
CASTEL SAN PIETRO TERME
Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
BO
CASTENASO
Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
BO
DOZZA
Limitatamente al capoluogo
BO
FONTANELICE
Tutto il territorio Comunale
BO
IMOLA
Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant?Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese
BO
LOIANO
Tutto il territorio Comunale
BO
MEDICINA
Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
BO
MOLINELLA
Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
BO
MONGHIDORO
Tutto il territorio Comunale
BO
MONTE SAN PIETRO
Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
BO
MONTERENZIO
Tutto il territorio Comunale
BO
MONZUNO
Tutto il territorio Comunale
BO
MORDANO
Tutto il territorio Comunale
BO
OZZANO DELL'EMILIA
Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO
PIANORO
Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano
BO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle
BO
SAN LAZZARO DI SAVENA
Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
BO
SASSO MARCONI
Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
BO
VALSAMOGGIA
Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC
BAGNO DI ROMAGNA
Tutto il territorio Comunale
FC
BERTINORO
Tutto il territorio Comunale
FC
BORGHI
Tutto il territorio Comunale
FC
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Tutto il territorio Comunale
FC
CESENA
Tutto il territorio Comunale
FC
CESENATICO
Tutto il territorio Comunale
FC
CIVITELLA DI ROMAGNA
Tutto il territorio Comunale
FC
DOVADOLA
Tutto il territorio Comunale
FC
FORLI'
Tutto il territorio Comunale
FC
FORLIMPOPOLI
Tutto il territorio Comunale
FC
GALEATA
Tutto il territorio Comunale
FC
GAMBETTOLA
Tutto il territorio Comunale
FC
GATTEO
Tutto il territorio Comunale
FC
LONGIANO
Tutto il territorio Comunale
FC
MELDOLA
Tutto il territorio Comunale
FC
MERCATO SARACENO
Tutto il territorio Comunale
FC
MODIGLIANA
Tutto il territorio Comunale
FC
MONTIANO
Tutto il territorio Comunale
FC
PORTICO E SAN BENEDETTO
Tutto il territorio Comunale
FC
PREDAPPIO
Tutto il territorio Comunale
FC
PREMILCUORE
Tutto il territorio Comunale
FC
ROCCA SAN CASCIANO
Tutto il territorio Comunale
FC
RONCOFREDDO
Tutto il territorio Comunale
FC
SAN MAURO PASCOLI
Tutto il territorio Comunale
FC
SANTA SOFIA
Tutto il territorio Comunale
FC
SARSINA
Tutto il territorio Comunale
FC
SAVIGNANO SUL RUBICONE
Tutto il territorio Comunale
FC
SOGLIANO AL RUBICONE
Tutto il territorio Comunale
FC
TREDOZIO
Tutto il territorio Comunale
FC
VERGHERETO
Tutto il territorio Comunale
RA
ALFONSINE
Tutto il territorio Comunale
RA
BAGNACAVALLO
Tutto il territorio Comunale
RA
BAGNARA DI ROMAGNA
Tutto il territorio Comunale
RA
BRISIGHELLA
Tutto il territorio Comunale
RA
CASOLA VALSENIO
Tutto il territorio Comunale
RA
CASTEL BOLOGNESE
Tutto il territorio Comunale
RA
CERVIA
Tutto il territorio Comunale
RA
CONSELICE
Tutto il territorio Comunale
RA
COTIGNOLA
Tutto il territorio Comunale
RA
FAENZA
Tutto il territorio Comunale
RA
FUSIGNANO
Tutto il territorio Comunale
RA
LUGO
Tutto il territorio Comunale
RA
MASSA LOMBARDA
Tutto il territorio Comunale
RA
RAVENNA
Tutto il territorio Comunale
RA
RIOLO TERME
Tutto il territorio Comunale
RA
RUSSI
Tutto il territorio Comunale
RA
SANT'AGATA SUL SANTERNO
Tutto il territorio Comunale
RA
SOLAROLO
Tutto il territorio Comunale
RN
MONTESCUDO
Tutto il territorio Comunale
RN
CASTELDELCI
Tutto il territorio Comunale
RN
SANT'AGATA FELTRIA
Tutto il territorio Comunale
RN
NOVAFELTRIA
Tutto il territorio Comunale
RN
SAN LEO
Tutto il territorio Comunale
REGIONE MARCHE:
provincia di Pesaro e UrbinoFano,
Gabicce Mare,
Monte Grimano Terme,
Montelabbate,
Pesaro,
Sassocorvaro
UrbinoTutto il territorio Comunale REGIONE TOSCANA
città metropolitana di FirenzeFirenzuola,
Marradi,
Palazzuolo sul Serio
LondaTutto il territorio Comunale -
CCNL penne, spazzole e affini: firmato il rinnovo
E' stata siglata il 3 maggio 2023 dai rappresentanti sindacali e datoriali di Assospazzole e Assoscrittura (Confindustria Moda) l'ipotesi di rinnovo del CCNL per gli addetti alle aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini e di spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime.
Il nuovo contratto ha vigenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
In attesa dell'approvazione del testo da parte delle assemblee di lavoratori, vediamo di seguito le principali novità normative e retributive. In fondo all'articolo il testo in pdf 2020-2022 .
CCNL penne spazzole Aspetti normativi
CONCILIAZIONE VITA LAVORO
Aumenta al 12% la percentuale di r accoglienza delle richieste di lavoro part time per il rientro da congedi di maternità/paternità e per esigenze di cura dei figli.
Diritto a permessi per i periodi di inserimento figli presso asili nido e scuole dell’infanzia.
Diritto a periodi di aspettativa in caso di terapie di fecondazione assistita.
Elevato da 15 a 18 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro nei casi di gravi patologie.
PERIODO DI PROVA
La durata massima è fissata a
- 20 gg per il 1° livello
- 2 mesi per il 2° livello
- 3 mesi per 3° e 4 ° livello
- 3,5 mesi per 4 ° e 4S livello
- 4,5 mesi per 5° livello
- 6 mesi per 6° e 7° livello
BANCA ORE INDIVIDUALE
per il 2023 previste 24 ore annue di lavoro straordinario per ogni lavoratore da recuperare con riposi compensativi che diventeranno 32 ore dal l ° gennaio 2024 .
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale possono compensare le prime 12 ore annuali di lavoro supplementare; che diventeranno 16 dal 1 gennaio 2024 .
CCNL penne spazzole Aspetti economici
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Aumento del contributo a carico dei datori di lavoro al Fondo Previmoda al 2,30%, dal 1 gennaio 2025
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Dal 1° gennaio 2024 contributo mensile a carico azienda sale a 15,00, euro ( con passaggio al Piano Sanitario Premium)
dal 1° ottobre 2023 istituita un’assicurazione contro la non autosufficienza con contributo a caricao azienda pari ad euro 2,00
AUMENTI RETRIBUTIVI
L'aumento complessivo delle retribuzioni è pari a 160,00 euro per il livello 3 Super, erogato in tre tranches:
- euro 60,00 con decorrenza maggio 2023;
- euro 50,00 con decorrenza maggio 2024;
- euro 50,00 con decorrenza giugno 2025.
ELEMENTO PEREQUATIVO
In mancanza di contrattazione aziendale entro il mese di novembre di ciascun anno, è dovuta una somma annua a titolo perequativo pari a
- euro 300,00 lordi a partire dall’anno 2021,
- euro 330,00 a partire dall’anno 2024;
da riproporzionare pro quota per i mesi di servizio ( si considerano mese intero le frazioni di mese pari ad almeno 15 giorni)
CCNL penne spazzole: tabella minimi retributivi 2023-2025
livello
Elemento retributivo nazionale
(minimi retributivi)
al 30 aprile 2023
Ern 05/2023
Ern 05/2024
Ern 06/2025
7
1.714,24
2.324,33
2.388,30
2.452,27
6
1.531,62
2.127,77
2.186,34
2.244,90
5
1.430,98
2.021,19
2.076,82
2.132,45
4S
1.337,65
1.921,68
1.974,57
2.027,46
4
1.279,27
1.861,30
1.912,53
1.963,76
3S
1.238,63
1.816,70
1.866,70
1.916,70
3
1.195,48
1.772,08
1.820,85
1.869,62
2
1.102,99
1.674,78
1.720,88
1.766,97
1
764,23
1.371,18
1.464,18
1.559,00
CCNL Penne spazzole industria 2020
Il precedente rinnovo dell'ottobre 2020 aveva previsto un aumento complessivo (TEC) di 76 euro.
Sui minimi (TEM) l'aumento salariale è di 68 euro (3° livello S.), in tre tranches:
- 1° gennaio 2021 di 25 euro;
- 1° gennaio 2022 di 25 euro;
- 1° luglio 2022 di 18 euro.
Per quanto riguarda il welfare contrattuale, invece, previsto un incremento di 0,5% (stimato in circa 8 euro) del contributo aziendale per la previdenza complementare.
Per le imprese che non praticano contrattazione di 2° livello, l'elemento perequativo passa da 275 a 300 euro.
Tra gli altri elementi di novità da segnalare:
- l'attivazione dell'osservatorio nazionale di categoria
- Maggiore ruolo delle RSU su: informazione e consultazione; informazione su appalti presenti nei cicli produttivi; programmi di formazione; organizzazione e orari di lavoro con la predisposizione di linee guida sulla base delle esperienze acquisite
- maggiori possibilità di fruizione del part-time per il rientro dalla maternità / paternità,
- periodi di conservazione del posto di lavoro in caso di gravi patologie e di aspettativa non retribuita a seguito del periodo di comporto.
- emanazione di linee guida su temi come lo sviluppo sostenibile dell'economia e il rispetto dell'ambiente.
-
CCNL Occhiali industria: testo e novità del rinnovo 2023
E' stato sottoscritta da parte di ANFAO (aderente a Confindustria) con Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil il 28 aprile l'ipotesi di rinnovo del Ccnl per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria (montature, lenti di qualsiasi materiale, astucci, galvanica, minuterie ecc.). Il ccnl interessa circa 900 imprese per : circa 17.000 dipendenti .
Vediamo nei paragrafi seguenti i principali aspetti di novità sia economici che contrattuali e le nuove tabelle retributive.
CCNL Occhiali industria: parte economica
L’aumento medio complessivo (Tec) previsto sottoscritto è di 180 euro. 167 euro l’aumento sui minimi (Tem) con riferimento al 4° livello, distribuiti in 3 tranches:
- 62 euro da maggio 2023;
- 48 euro da marzo 2024,
- 57 euro da febbraio 2025
per un montante complessivo di 4006 euro.
Aumento premi di professionalità a valore aggiunto (PPVA) per un massimo di dodici mensilità (non incide sugli istituti contrattuali e di legge), con i seguenti importi
• euro 14,00 per l’area operativa, step centrato;
• euro 16,00 per l’area operativa, step consolidato;
• euro 18,00 per l’area qualificata, step base;
• euro 20,00 per l’area qualificata, step centrato.
Sull’inquadramento al primo livello, l’intesa prevede il passaggio automatico dopo 6 mesi ai livelli superiori e un aumento nel triennio di 268 euro. Vedi sotto la tabella retributiva complessiva
WELFARE CONTRATTUALE:
- aumento dello 0,3% euro sulla previdenza integrativa (fondo Previmoda) dal 1° luglio 2024 , per un totale del 2,00 per cento.
- aumento di 3 euro per l'assistenza sanitaria integrativa (fondo Sanimoda) arrivando a un totale di 15,00 euro che consentono il passaggio a un livello superiore di prestazioni ( Piano Sanitario Premium). La contribuzione è dovuta per tutti gli assunti non in prova, da non meno di 9 mesi
- nuova assicurazione contro la non autosufficienza di 2,00 euro mensili per 12 mesi , sempre dal 1° gennaio 2024
- aumento dell'elemento perequativo del 10%, per imprese che non praticano la contrattazione di secondo livello per un totale di 360 euro annui.
Tabella retributiva dal 1 maggio 2023
NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI CCNL OCCHIALI INDUSTRIA Livelli
ERN dal 1° maggio 2023
ERN dal 1° marzo 2024
ERN dal 1° febbraio 2025
Quadri
2.323,95
2.383,03
2.453,19
6°
2.319,66
2.378,63
2.448,66
5°S
2.200,87
2.256,83
2.323,28
5°
2.124,05
2.178,05
2.242,18
4°S
1.966,19
2.014,69
2.074,05
4°
1.887,96
1.935,96
1.992,96
3°S
1.834,24
1.880,87
1.936,25
3°
1.798,40
1.844,12
1.898,42
2°
1.698,50
1.741,68
1.792,96
1°
1.380,43
1.469,43
1.559,43
CCNL Occhiali industria: parte normativa
TUTELA LAVORATORI
Numerosi i miglioramenti degli aspetti contrattuali a tutela dei lavoratori. In particolare:
- Si allunga a 18 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattie gravi.
- si aggiungono 2 mesi retribuiti a carico dell’azienda oltre a quanto previsto per legge per i casi di violenza di genere
- continua lo sviluppo dell’Osservatorio per agevolare la realizzazione delle buone pratiche aziendali
- Normate le linee guida sulla partecipazione dei lavoratori e sullo smart working.
- introduzione del diritto alla formazione continua con 16 ore obbligatorie nel biennio a carico dell'azienda
ORARIO DI LAVORO
Possibili diversificazioni dell'orario con superamento dell’orario contrattuale fino 48 ore settimanali e per 96 ore nell’anno solare.
Puoi scaricare qui il testo integrale del contratto occhiali industria
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Formazione metalmeccanici METApprendo: riapertura versamento una tantum
Dal 2021 è attiva l' iniziativa realizzata da Federmeccanica FIOM , FIM CISL e UILM per la formazione continua dei lavoratori delle aziende metalmeccaniche e meccatroniche “Servizi per la formazione”, come previsto dal Contratto nazionale del 5.2.2021.
L’obiettivo è quello di aiutare le aziende ad organizzare e registrare la formazione per tutti i lavoratori, in modo accessibile, tracciato e flessibile.
Per consentire l’attuazione era stata costituita fra le parti una Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, denominata “MetApprendo” a cui le aziende dovevano registrarsi e successivamente versare il contributo una tantum, pari a 1,50 euro per dipendente entro 15 ottobre 2021 prorogato poi al 31 dicembre 2021
Si ricorda che il versamento dell’una tantum costituisce un adempimento contrattuale ed è obbligatorio per tutte le aziende che applicano il CCNL indipendentemente dalla fruizione dei servizi.
Accordo maggio 2023:riapertura adesioni Metapprendo
Le parti Federmeccanica e Assistal e le OO.SS. hanno firmato lo scorso 10 maggio 2023 un accordo di riapertura delle adesioni alla piattaforma per la formazione professionale MetApprendo per le aziende di nuova costituzione e per quelle che non avessero ottemperato all'obbligo di versamento
Il calcolo del contributo Meapprendo
Solo per le aziende non ancora in regola il contributo è fissato a 1,80 euro per dipendente da versare entro il 31 luglio 2023, tramite MAV collegandosi al portale MetApprendo.
Nell'accordo è specificato che per il calcolo del contributo complessivo va considerato il personale in forza alla data del 31 dicembre 2022, compresi gli assunti con contratto a termine e i dirigenti.
Sul sito è presente un manuale di istruzioni e un servizio di help desk (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 14:00). Con il versamento del contributo, l’azienda diventa socia di “MetApprendo”, avendo così la possibilità di fruire dei servizi messi a disposizione.
Metapprendo: come funziona, cosa offre
Al momento della registrazione su www.metapprendo.it, ciascuna azienda è chiamata ad indicare un rappresentante aziendale – scegliendo tra le candidature riportate – quale membro dell’Assemblea dei soci composta da 6 delegati in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle Associazioni datoriali e delle aziende.
Il contributo versato a “MetApprendo” verrà utilizzato per la messa in atto del portale dedicato ai “Servizi per la Formazione”. Tale portale verrà incrementato nel tempo e partirà dalla implementazione dei servizi individuati come prioritari a seguito di confronti e indagini a campione con aziende e Associazioni territoriali.
Le aziende e i loro dipendenti , avranno la possibilità di accedere all’area riservata che conterrà diversi strumenti utili ad organizzare la formazione:
- potranno registrare mediante tecnologia Blockchain tutta la formazione fatta;
- i lavoratori potranno avere a disposizione un proprio “Dossier digitale”, un documento che racconta la storia e il percorso formativo professionale effettuato;
- potranno fruire di pillole formative su competenze trasversali, tecniche di base, linguistiche o digitali.
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Il decreto Lavoro è in vigore: le 10 principali novità
E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il decreto legge approvato lo scorso 1° maggio dal Governo, con "Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” . Si tratta del decreto legge n. 48 2023 che entra in vigore oggi 5 maggio.
Il testo definitivo del provvedimento contiene tra l’altro:
- l’istituzione dell’Assegno di inclusione, nuovo strumento di sostegno economico alle famiglie con ISEE fino a 9360 euro (maggiorato in caso di presenza di minorenni) e con componenti “fragili” (minori , disabili, over 60) che sostituisce da gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza , con obbligo lavorativo per gli "occupabili"
- Istituzione del Supporto per la formazione e il lavoro dal 1 settembre 2023 per componenti tra 18 e 59 anni dei nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione.
- Un taglio del 4 % al cuneo fiscale, per il periodo 1 luglio -31 dicembre 2023, attraverso l’esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, che quindi :
- per quelli con reddito fino a 35mila euro arriva al 6% complessivo
- per quelli con reddito fino a 25mila euro arriva al 7% della retribuzione imponibile;
- l’innalzamento a 3000 euro della soglia dei fringe benefits esenti IRPEF (comprensivi delle somme erogate per pagamento delle utenze domestiche) per il periodo d'imposta 2023, per i lavoratori dipendenti con figli;
- il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e ampliamento della tutela contro gli infortuni per studenti e lavoratori della scuola con previsione di risarcimento anche per gli infortuni mortali che interessano i giovani in alternanza scuola-lavoro
- una modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine, con durata oltre i 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi, per il quale si ammettono:
- causali previste dai CCNL
- causali dettate da esigenze economiche organizzative delle imprese e
- sostituzione di lavoratori assenti
- Incentivi alle assunzioni:
- per enti e organizzazioni di un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023
- per datori di lavoro che assumono percettori di assegno di inclusione (esonero contributivo del 100% per 12 mesi)
- per datori di lavoro che assumono giovani NEET under 30 iscritti al programma Incentivo Occupazione Giovani (contributo del 60% della retribuzione per 12 mesi, cumulabile con altre misure in vigore).
- Ampliamento di 12 mesi del periodi di fruizione dell'anticipo pensionistico collegato al Contratto di espansione (art 41 d.lgs 148 2015)
- soglia di utilizzo dei voucher elevato a 15.000 euro annui e della soglia di dipendenti assunti a tempo indeterminato a 25 anziché 10, SOLO per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi di divertimento;
- riduzione delle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali che potranno essere rimodulate non più «da euro 10.000 a euro 50.000» bensì «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
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Lavoro marittimo: deroghe per il cabotaggio nel Decreto Lavoro
Il recente Decreto Lavoro n 48 2023 ha introdotto numerose novità in materia di misure di inclusione sociale e disciplina giuslavoristica.
L'art 36 interviene in tema di lavoro marittimo e consente una particolare deroga previo accordo sindacale. alle limitazioni di navigazione e carico e scarico previste dal DL 457 1997, per i traghetti non europei con personale extra UE. Vediamo i dettagli nei paragrafi seguenti.
Lavoro marittimo cabotaggio traghetti non europei: normativa
Va ricordato innanzitutto che il decreto-legge n. 457 del 1997 (convertito nella legge n. 30 del 1998) all'art 1 comma 5 prevede per i servizi di cabotaggio per le navi iscritte nel Registro internazionale delle navi, il divieto di operare nell’ambito dei porti riservati agli armatori comunitari quando siano interessati equipaggi con personale italiano o di altro paese dell’UE. salva l’eccezione
- per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
- nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile in provenienza o diretto verso un altro Stato. nel limite massimo di sei viaggi mensili,
- per navi che caricano e scaricano camion e rimorchi , sia di merci che di passeggeri (ro- ro e ro-ro pax)
- ma solo previo accordo sindacale con le organizzazioni comparativamente più rappresentative .
Lavoro marittimo cabotaggio equipaggi non UE: la novità
La deroga prevista dall'art 36 del dl 48 2023 prevede la possibilità di accordi sindacali che consentano di operare anche a traghetti con personale non comunitario, sempre nel limite di durata di 3 mesi . In questo modo si intende contrastare "le difficoltà derivanti dalla attuale carenza di lavoratori marittimi comunitari e di consentire la prosecuzione delle attività essenziali a continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare".
Va sottolineato che la deroga vale solo per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel Registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato.
Il Servizio Studi del parlamento che ha predisposto il dossier per la conversione in legge del decreto ha evidenziato la necessità di specificare meglio la decorrenza del termine massimo di tre mesi. Inoltre dalle associazioni di categoria emerge la preoccupazione per il possibile conflitto con la normativa fiscale specifica per il cabotaggio effettuato da equipaggi italiani o comunitari ( legge Cociancich (D.Lgs. n. 221/2016).
Si auspicano quindi chiarimenti ministeriali in materia.