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Alluvione: sospensione dei termini non totale per l’Ispettorato del lavoro
Con una nota ai propri uffici del 13 giugno 2023 l'Ispettorato nazionale del lavoro ricorda che a seguito dell'emergenza alluvione che ha colpito molti territori dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, il Dl 61/2023 ha sospeso i dal 1° maggio fino al 31 agosto i termini tributari e gli obblighi contrattuali ,amministrativi, giudiziari per i cittadini e le imprese con sede nelle zone elencate in allegato al decreto.
Si sottolinea in particolare che la sospensione riguarda anche i termini dei procedimenti amministrativi (…) comunque denominatI pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori (…)" in carico all'Ispettorato nazionale del lavoro
Sono da ritenersi sospesi quindi :
- i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 689/1981, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all’art. 14 e al termine di prescrizione ex art. 28;
- – i termini per la notificazione dei processi verbali (ad es. quelli in materia di autotrasporto ex art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992) diversi dai verbali notificati ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981;
- – il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l’istanza di rateizzazione di cui agli artt. 18 e 26 della L. n. 689/1981;
- – i termini per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12, 14, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004, art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 16 del D.P.R. n. 1124/1965;
- – il termine per la trattazione dei ricorsi sopra indicati. Si precisa che, per espressa previsione dell’art. 4, comma 3 – secondo cui “nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento” – lo stato emergenziale incide anche sul corretto computo del termine per la formazione della volontà conclusiva dell'Amministrazione nelle forme del silenzio significativo (rigetto o accoglimento);
- – termine per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e all’art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994 con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”;
- termine di avvio dell’inchiesta infortuni di cui all’art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l’infortunio sia mortale;
- – termine per il pagamento in misura ridotta dei verbali di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 nonché termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati alla emanazione di una diffida)
- i termini per la costituzione in giudizio e per le funzioni procuratorie in udienza dell'INL nei processi di giustizia civile e penale ex articolo 2 del Dl 61/2023 .
- il termine di 7 giorni per i tentativi di conciliazione nei casi di licenziamento individuale per giusta causa di cui all'articolo 7 della legge 604/1966
I termini riprenderanno a decorrere dal 1 settembre 2023, conteggiando i periodi trascorsi fino al 30 aprile 2023.
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CCNL coibentazione rinnovo 2023: una tantum 600 euro
E' stato siglato a Roma il 26 maggio 2023 da ANICTA l’Associazione nazionale delle imprese del settore delle coibentazioni termiche acustiche e le organizzazioni sindacali nazionali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil l'accordo per il rinnovo del CCNL di settore, che rappresenta circa 5000 addetti
L'accordo, vigente al 1° luglio 2022 –al 30 giugno 202, . è ora al vaglio delle assemblee dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
I sindacati di categoria si sono detti "particolarmente soddisfatti per la conclusione di questo intesa di rinnovo, soprattutto in riferimento alla delicata situazione del settore che sta attraversando una forte trasformazione, anche a causa di una pesante concorrenza negli appalti con l’ingresso di imprese provenienti da altri settori non qualificati.
Attraverso positive relazioni industriali si è consentito di rinnovare questo contratto nazionale essenziale, garantendo le peculiarità del settore delle coibentazioni termoacustiche industriali, restando nell’alveo del CCNL Industria Chimica”.
Vediamo di seguito alcuni dettagli sul rinnovo , in attesa della pubblicazione del testo ufficiale aggiornato.
CCNL Coibenti 2023 – Parte economica
Si prevede l'aumento dei minimi contrattuali a regime di 140,00 euro lordi, al livello E, erogati in tre tranches:
– 50 euro da giugno 2023
– 45 euro da gennaio 2024
– 45 euro da gennaio 2025
Aumento anche per l' indennità di trasferta giornaliera, rideterminata in euro 46,48 in Italia e euro 77,47 all’estero.
UNA TANTUM
l'Una Tantum copertura del periodo di vacanza da luglio 2022 a maggio 2023, è pari a 600 euro complessivi, erogati in tre rate:
– 300 euro a giugno 2023
– 150 euro a settembre 2023
– 150 euro a novembre 2023
WELFARE
Il rinnovo del CCNL coibenti 2023 prevede l'adeguamento da gennaio 2024 del contributo aziendale al Fonchim da 0,20 a 0,25% per l’assicurazione contro la premorienza e l’invalidità permanente.
CCNL Coibenti 2023 – Parte normativa
Aggiornamento della disciplina dei contratti a termine con una nuova modulazione delle quote e la definizione delle attività stagionali riferibili al settore.
CCNL Coibenti accordo e tabelle 2020-2022
L'accordo di rinnovo 2020-2022 prevedeva un incremento salariale medio (Liv. E) di 70 euro nel periodo 1/1/2020-30/06/2022. Il testo integrale è allegato in fondo all'articolo.
Per quanto riguarda l'aumento salariale medio previsto dall'intesa, di 70 euro era diviso in 3 tranche: dal 1/1/2020 di 30 euro; dal 1/1/2021 20 euro; 1/1/2022 20 euro. Previsto, inoltre, un importo una tantum di 180 euro per la vacanza contrattuale.
Per quanto riguarda il Welfare contrattuale è previsto un incremento contributivo per il fondo sanitario di settore Faschim di 1, 5 € a carico delle imprese a partire dal 1° gennaio 2020 e 1 euro a carico dei lavoratori iscritti.
Nelle tabelle che seguono gli aumenti e i minimi retributivi che ne risultano :
Parametro Livelli Minimo al 31/12/2019 Aumento dal 1/1/2020 Aumento dal 1/1/2021 Aumento dal 1/1/2022 Incremento totale in euro 160 A 2211,68 42,3 28,2 28,2 98,7 140 C 1941,51 36,3 24,2 24,2 84,7 131 D 1814,72 33,6 22,4 22,4 78,4 119 E 1645,14 30 20 20 70 113 F 1560,31 28,2 18,8 18,8 65,8 108 G 1496,5 26,7 17,8 17,8 63,3 100 I 1383,46 24,3 16,2 16,2 56,7 Allegati:LivelliMinimo retributivo
dal /1/2020
Minimo retributivo
dal 1/1/2021
Minimo retributivo
dal 1/1/2022
A 2253,98 2282,18 2310,38 C 1977,81 2002,01 2026,21 D 1848,32 1870,72 1893,12 E 1675,14 1695,14 1715,14 F 1588,51 1607,31 1626,11 G 1523,2 1541 1558,8 I 1407,76 1423,96 1440,16 -
Formazione metalmeccanici METApprendo: riapertura versamento una tantum
Dal 2021 è attiva l' iniziativa realizzata da Federmeccanica FIOM , FIM CISL e UILM per la formazione continua dei lavoratori delle aziende metalmeccaniche e meccatroniche “Servizi per la formazione”, come previsto dal Contratto nazionale del 5.2.2021.
L’obiettivo è quello di aiutare le aziende ad organizzare e registrare la formazione per tutti i lavoratori, in modo accessibile, tracciato e flessibile.
Per consentire l’attuazione era stata costituita fra le parti una Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, denominata “MetApprendo” a cui le aziende dovevano registrarsi e successivamente versare il contributo una tantum, pari a 1,50 euro per dipendente entro 15 ottobre 2021 prorogato poi al 31 dicembre 2021
Si ricorda che il versamento dell’una tantum costituisce un adempimento contrattuale ed è obbligatorio per tutte le aziende che applicano il CCNL indipendentemente dalla fruizione dei servizi.
Accordo maggio 2023:riapertura adesioni Metapprendo
Le parti Federmeccanica e Assistal e le OO.SS. hanno firmato lo scorso 10 maggio 2023 un accordo di riapertura delle adesioni alla piattaforma per la formazione professionale MetApprendo per le aziende di nuova costituzione e per quelle che non avessero ottemperato all'obbligo di versamento
Il calcolo del contributo Meapprendo
Solo per le aziende non ancora in regola il contributo è fissato a 1,80 euro per dipendente da versare entro il 31 luglio 2023, tramite MAV collegandosi al portale MetApprendo.
Nell'accordo è specificato che per il calcolo del contributo complessivo va considerato il personale in forza alla data del 31 dicembre 2022, compresi gli assunti con contratto a termine e i dirigenti.
Sul sito è presente un manuale di istruzioni e un servizio di help desk (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 14:00). Con il versamento del contributo, l’azienda diventa socia di “MetApprendo”, avendo così la possibilità di fruire dei servizi messi a disposizione.
Metapprendo: come funziona, cosa offre
Al momento della registrazione su www.metapprendo.it, ciascuna azienda è chiamata ad indicare un rappresentante aziendale – scegliendo tra le candidature riportate – quale membro dell’Assemblea dei soci composta da 6 delegati in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle Associazioni datoriali e delle aziende.
Il contributo versato a “MetApprendo” verrà utilizzato per la messa in atto del portale dedicato ai “Servizi per la Formazione”. Tale portale verrà incrementato nel tempo e partirà dalla implementazione dei servizi individuati come prioritari a seguito di confronti e indagini a campione con aziende e Associazioni territoriali.
Le aziende e i loro dipendenti , avranno la possibilità di accedere all’area riservata che conterrà diversi strumenti utili ad organizzare la formazione:
- potranno registrare mediante tecnologia Blockchain tutta la formazione fatta;
- i lavoratori potranno avere a disposizione un proprio “Dossier digitale”, un documento che racconta la storia e il percorso formativo professionale effettuato;
- potranno fruire di pillole formative su competenze trasversali, tecniche di base, linguistiche o digitali.
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Informative trasparenza contratti di lavoro: le nuove regole
Si allentano parzialmente gli obblighi dei datori di lavoro in materia di trasparenza nei rapporti con i dipendenti e collaboratori. Lo prevede il nuovo decreto legge "Lavoro" n. 48 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in 4 maggio
Le novità modificano nuovamente il d.lgs 152 1997 in senso opposto a quello del decreto 104 2022 cd. Trasparenza, entrato in vigore il 13 agosto 2022 in recepimento di una direttiva europea a maggior tutela dei lavoratori nei rapporti con i datori di lavoro. Si prevedeva la consegna ai lavoratori di un documento ad integrazione del contratto di assunzione con la specifica di tutti gli aspetti del rapporto.
Con il nuovo decreto lavoro si prevede un alleggerimento del documento consentendo il semplice rimando per molti aspetti ai testi dei contratti collettivi applicati . Vediamo di seguito piu in dettaglio
Le nuove regole per la trasparenza nel decreto Lavoro
L'attuale art . 25 del decreto introduce semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione, anche per assicurare una uniformità di comunicazione in tutte le realtà lavorative.
Si consente in particolare la possibilità di :
- comunicare al lavoratore alcune informazioni (art. 1 comma 1 del D. Lgs. 152/97) con semplice rimando al riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale,
- mettere a disposizione dei dipendenti i contratti collettivi e i regolamenti applicabili al rapporto di lavoro sul sito web aziendale.
Inoltre si ridimensiona l'obbligo di informativa riguardante le modalità di assunzione, di conferimento degli incarichi gestione amministrativa, sorveglianza e valutazione delle prestazioni in capo ai datori di lavoro che utilizzano sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
Nello specifico l'obbligo sarà applicabile solo ai datori di lavoro per i quali i sistemi decisionali e di monitoraggio siano "integralmente" automatizzati, e non solo se "particolarmente rilevanti " , come in precedenza specificato dalle istruzioni ministeriali (vedi sotto)
Infine al comma 8 si specifica che tali obblighi non riguardano i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.
Qui il testo ufficiale del decreto-legge
Informative trasparenza semplificate
elementi rinviabili al ccnl elementi obbligatori da indicare nel contratto o nell'informativa allegata durata del periodo di prova dati anagrafici del lavoratore e dell'azienda diritto alla formazione aziendale inquadramento contrattuale durata congedi retribuiti : ferie permessi mansioni da svolgere preavviso licenziamento o dimissioni durata del contratto dettagli sulla retribuzione (elementi costitutivi termini di pagamento modalità tipologia del contratto orario di lavoro programmazione straordinari enti incaricati dei contributi previdenziali Decreto Trasparenza la circolare di istruzioni 2022
Il ministero del lavoro aveva emanato la circolare 19-2022 di chiarimenti sul decreto Trasparenza e in particolare sulle caratteristiche dell' informativa dettagliata sulle condizioni di lavoro che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore, ampliata rispetto a quanto già previsto dal d.lgs 152 /97. Il ministero sottolineava in particolare la necessità di concretezza delle informazioni che devono riguardare:
FERIE E CONGEDI
Va specificata la durata del congedo per ferie e degli altri permessi e congedi retribuiti cui il lavoratore ha diritto oppure , la modalità per calcolarla. L'obbligo non riguarda i congedi NON retribuiti
RETRIBUZIONE
Vanno comunicati in dettaglio i componenti determinabili all'inizio del rapporto, non quelli variabili come premi di produttività o buoni pasto;
ORARIO DI LAVORO
devono essere chiarite le specifiche articolazioni dell'orario, delle modalità di cambio turno dei limiti e retribuzione del lavoro straordinario . In caso di variazioni queste vanno comunicate solo per periodi significativi oppure se sono cambiamenti strutturali.
SISTEMA PREVIDENZIALE
Riguardo l’obbligo di informare il lavoratore su «gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro» va specificato quanto previsto dalla contrattazione collettiva ad esempio sulle possibili adesioni a fondi di previdenza integrativa aziendali o settoriali.
SISTEMI AUTOMATIZZATI
In merito all’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati vanno comunicate al lavoratore le modalità se incidono in modo rilevante sulle condizioni di lavoro mentre non è necessario indicare ad esempio il funzionamento di meri controlli in ingresso e in uscita , sempre che non incidano nelle decisioni del datore di lavoro.
La circolare si sofferma invece sull'utilizzo di sistemi automatizzati riguardanti «le indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori»: in questo caso il datore di lavoro o committente ha l’obbligo di informare il lavoratore dell’utilizzo ad esempio di strumenti come: tablet, dispositivi digitali e wearables, gps e geolocalizzatori, sistemi per il riconoscimento facciale, sistemi di rating e ranking, etc.
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Aziende trasporto pubblico: comunicazioni all’ INPS via PEC
L'INPS, con Messaggio n. 1656 dell'8 maggio 2023, comunica che da ieri vanno utilizzate nuove modalita di comunicazione dei dati sulle retribuzioni da parte delle aziende di trasporto pubblico Si tratta in particolare degli elementi accessori per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (ora soppresso )
Il messaggio precisa che da quest'anno la trasmissione va effettuata:
- SOLO tramite posta certificata
- all'indirizzo : [email protected]
La scadenza è fissata come ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo a quello di percezione degli emolumenti
Comunicazione competenze accessorie ai fini pensionistici – aziende trasporto pubblico
L'istituto ricorda che la comunicazione riguarda le competenze accessorie che:
- spettano con continuità;
- sono determinate in misura fissa, anche eventualmente in percentuale della retribuzione;
- sono previste per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica;
- trovano la loro disciplina in accordi nazionali, aziendali o regionali.
Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, lha previsto infatti che la retribuzione da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo fino al 31 dicembre 1995 sia determinata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, in base alla normativa vigente presso il Fondo stesso.
Va tenuto presente inoltre che ai sensi dell’articolo 17 della menzionata legge n. 889/1971, le competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile sono quelle effettivamente percepite negli ultimi dodici mesi di servizio, sino a un massimo del 40 per cento di quelle complessivamente percepite dall’agente e assoggettate a contributo negli ultimi trentasei mesi di servizio.
Una volta ricevute le comunicazioni l'INPS accerta la rilevanza ai fini pensionistici dei compensi e trasmette le relative valutazioni, entro il termine di sei mesi dalla ricezione dell’elenco all’Azienda interessata. sempre all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall’azienda e anche alla Struttura territoriale INPS presso cui l’azienda interessata versa i contributi.
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INFO CIG: servizio chat INPS sulla cassa integrazione anche per aziende
Il servizio di live chat “INFO CIG”, reso disponibile dall'INPS per i lavoratori interessati da una domanda di cassa integrazione, sarà esteso dal 22 maggio 2023 alle aziende con sede legale in tutto il territorio nazionale per i titolari rappresentanti e consulenti aziendali, dopo un periodo di sperimentazione per le principali citta Milano Torino ecc
Il servizio informativo sulla Cassa integrazione è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, accedendo al link “INFO CIG” presente nella sezione contatti dell’area autenticata del Cassetto Previdenziale.
Necessari dunque per l'accesso le credenziali digitali SPID CIE o CNS.
Con il messaggio 1605 2023 Inps ricorda in prticolare che “INFO CIG” fornisce ai lavoratori destinatari di prestazioni di integrazione salariale o alle aziende e intermediari che hanno presentato, o intendono presentare, una domanda di cassa integrazione di qualsiasi tipologia (CIGO, FIS, Fondi di solidarietà) o una domanda di autorizzazione al pagamento della CIGS, il contatto interattivo con un consulente dell’Istituto, esperto di materia , per ricevere informazioni
- sulle prestazioni e
- sullo stato di lavorazione della specifica pratica di integrazione salariale .
I lavoratori possono accedere anche tramite le proprie credenziali, in MyINPS, l’area personale selezionando la sezione “Comunica con l’INPS”, nel menu sulla sinistra, e cliccando su “INFO CIG” e poi sul pulsante “Parla con un operatore”.
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Contributi Lampedusa e Linosa: nuova scadenza versamenti 30 giugno
Con il messaggio 1604 del 3 maggio 2023 l'INPS interviene con nuove istruzioni riguardanti la proroga dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali scaduti, per il Comune di Lampedusa e Linosa.
Si ricorda che la norma è riferita ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa. In particolare, destinatari sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
- i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.
Versamento contributi Lampedusa e Linosa: nuove scadenze
A seguito del susseguirsi di decreti -legge a partire dal DL 104 2020, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della contestuale emergenza in atto connessa ai flussi migratori, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, con scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 erano stati ridotti nel limite del 40% dell'importo ancora dovuto e prorogati , senza applicazione di sanzioni e interessi, all' 8 gennaio 2021 .
Con il decreto Milleproroghe (articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198), sono state modificate data e alle modalità per la ripresa dei versamenti con le seguenti nuove scadenze
- a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute;
- b) al 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute.
Contributi Lampedusa e Linosa: come versare
Conseguentemente, entro le predette date devono essere effettuati i pagamenti (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) della contribuzione con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 1° gennaio 2018 – 21 dicembre 2020, nel limite del 40% dell'importo ancora dovuto, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
La ripresa dei versamenti – senza applicazione di sanzione e interessi – potrà essere effettuata
- in unica soluzione
- oppure con rateazione in massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, per lil secondo 50% delle somme In caso di ripresa dei versamenti mediante rateizzazione, la prima rata deve essere versata entro i termini sopra riportati (30 giugno 2023 e 30 novembre 2023).
ATTENZIONE in caso di rateazione occorre presentare comunicazione all'Agenzia delle Entrate con le modalità previste dal provvedimento del Direttore del 5 aprile 2023. QUI MODELLO E ISTRUZIONI
L'istituto ricorda che non è possibile il rimborso di contributi eventualmente già versati
Il messaggio fornisce quindi le specifiche istruzioni operative e codici per ciascuna gestione interessata.