• Rubrica del lavoro

    Dirigenti Terziario: rinnovo CCNL con aumenti e una tantum 2023

    Lo scorso 12 aprile 2023 è stato rinnovato – da Confcommercio Imprese per l'Italia e Manageritalia – il contratto collettivo nazionale di lavoro per  gli oltre 27 mila dirigenti delle 9000 aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi aderenti a Confcommercio

    Dopo un periodo d’attesa condizionato dalle incertezze dovute a  crisi pandemica ed energetica   e dopo gli interventi sulla parte normativa e di welfare attuati con il rinnovo di giugno 2021, l'accordo 2023  interviene sulla parte economica per  fronteggiare l'impennata dell'inflazione dell'ultimo periodo .

    Previsti in particolare: 

    1. importo  “Una Tantum” di 2mila euro  nel 2023 a copertura del triennio di carenza contrattuale  2020/22 
    2.  aumento contrattuale di 450 euro lordi mensili entro luglio 2025, a partire da dicembre 2023; 
    3. disponibilità di 1.000 euro annui nella  Piattaforma welfare dirigenti terziario, spendibili in beni e servizi di welfare dal 2024.

    Accordo economico dirigenti terziario 2023 

    Come detto l'accordo  per il CCNL dirigenti terziario prevede diversi interventi:

    Una Tantum

     A copertura del triennio 2020/22,  l' importo Una Tantum complessivamente pari a 2.000,00 euro, a titolo di arretrati retributivi , assoggettato a contribuzione ordinaria e a tassazione separata, sarà erogato  in tre tranches:

    • 700 euro a maggio 2023
    • 700 euro a settembre 2023
    • 600 euro a novembre 2023 

    L'informativa di Manageritalia sottolinea che "Essendo la previsione del calcolo pro-quota riferita ai soli assunti nel corso del triennio suddetto, l'importo spetta a tutti i dirigenti in forza alla data di stipula dell'accordo, indipendentemente dalla data di attribuzione della qualifica.

    ESEMPI 

    1.  un quadro nominato dirigente nel corso del triennio 2020/22 ma in servizio in azienda per l'intero periodo, percepirà l'importo a titolo di una tantum integralmente;
    2.  un quadro assunto ex novo  il 1° gennaio 2021 e nominato dirigente successivamente, quindi in servizio in azienda 24 mesi nel triennio, percepirà l'importo a titolo di una tantum pro-quota.

    L'una tantum non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale.

    ATTENZIONE  Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente all'erogazione delle tranche, l'importo totale o residuo dell'una tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto.

    Aumenti retributivi 

    È previsto un adeguamento del minimo contrattuale, pari a regime a 450,00 euro complessivi nel corso del 2023 con le seguenti scadenze:

    150,00 mensili dal 1° dicembre 2023

    • 150,00 mensili dal 1° luglio 2024

    • 150,00 mensili dal 1° luglio 2025

    ATTENZIONE Tali aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza,  dalle  somme concesse  dal 1 gennaio 2020 con accordi aziendali in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali.

    Per effetto degli aumenti retributivi sopra indicati  si avranno i seguenti nuovi minimi retributivi

    minimi retributivi  dirigenti terziario
     3.890,00 euro in vigore a settembre 2023

     4.040,00 euro 

    dal 1° dicembre 2023

     4.190,00 euro 

     dal 1° luglio 2024 e

    4.340,00 euro 

     dal 1° luglio 2025.

    Welfare aziendale . 

    I datori di lavoro destineranno  alla Piattaforma welfare dirigenti terziario 1.000,00 euro annui, spendibili in beni e servizi di welfare, con decorrenza 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025.  

    Queste somme si aggiungono a eventuali sistemi di flexible benefits già presenti in azienda e con la possibilità di integrare il valore minimo stabilito dal CCNL con versamenti aggiuntivi alla piattaforma, tramite la sottoscrizione di un Regolamento aziendale.

  • Rubrica del lavoro

    Nuovo fondo di solidarietà settore telecomunicazioni

    Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Calderone, di concerto con il Ministro dell’Economi ha firmato il decreto 4 agosto 2023, con cui si istituisce presso l'INPS  il “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.

    Il fondo assicura  una tutela ai lavoratori  nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale. Si attende entro pochi giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

    Il Fondo, come da accordo sindacale stipulato tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni  riguarda  le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni ove previste: ovvero :

    •  quelle che erogano  servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc);
    •  imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, per le imprese di telecomunicazione; 
    • imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e 
    • imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

    Fondo telecomunicazioni: le prestazioni ai lavoratori

    Il decreto specifica quali saranno le prestazioni riconosciute dal Fondo, ovvero:

    1.     finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
    2.     prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
    3.     prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
    4.     prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
    5.     assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
    6.     assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.

    Va sottolineato che per l'operatività si  devono  attendere anche le istruzioni dell'INPS.

  • Rubrica del lavoro

    Laurea abilitante periti industriali: ecco le regole

    E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2023  il decreto del Ministero dell'università e della ricerca  " Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» –  Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche industriali e dell'informazione (Classe L-P03).  

    Il provvedimento provvede ad adeguare l'ordinamento didattico della classe L-P03 (Perito industriale laureato ) a quanto previsto dalla legge 8 novembre 2021, n.163 . 

    La legge ha istituito alcune nuove classi di laurea  innovative  caratterizzate dal fatto che l' esame finale comprende anche  una prova pratica valutativa  delle competenze professionali acquisite con il tirocinio  pratico svolto  in imprese studi o enti   durante i corsi di studio, 

      In questo modo  i candidati vengono abilitati  direttamente all'esercizio della professione. La valutazione è affidata sia a docenti universitari che  a professionisti abilitati.

    Di seguito le previsioni del decreto in particolare sullo svolgimento dei tirocini pratici e dell'esame.

    Tirocinio laurea  in Professioni tecniche industriali e dell'informazione:  durata 

    Il tirocinio pratico valutativo  -TPV – si potrà  svolgere presso imprese , studi professionali , enti sia pubblici che privati  e deve  consentire il conseguimento   di almeno 48 crediti  formativi universitari (CFU)  . Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno per studente.

     Le  attivita' possono essere  frazionate all'interno del percorso formativo, con un massimo di 40 ore alla settimana .

    Le conoscenze e abilità da acquisire per la classe di laurea LP03  sono state definite  con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12  agosto 2020, n. 446 e vengono ulteriormente  specificate nei regolamenti didattici di ateneo. 

    Laurea  abilitante perito industriale: settori  e materie del tirocinio

    Le attività di  TPV sono delineati devono riguardare 

    •  la disciplina della professione 
    • gli aspetti deontologici,
    •  attivita' di progettazione, direzione, esecuzione,  verifica, collaudo e stima

    relativi ai settori di specializzazione  previsti dal decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68 che sono 

    1.  meccanica  ed efficienza energetica;
    2.  impiantistica elettrica e automazione;
    3. chimica (ad esclusione della specializzazione tecnologie alimentari);
    4. prevenzione e igiene ambientale; 
    5. informatica;
    6.  design.

    Inoltre  sono previsti argomenti di carattere generale comuni a tutti i settori, oltre alla deontologia, ovvero 

    •  elementi di diritto ed economia; 
    • salvaguardia  dell'ambiente e consumi energetici; 
    • prevenzione infortuni e igiene  del lavoro;
    •  informatica.

    Svolgimento dei tirocini  convenzioni, tutor, registro elettronico 

    Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio, le universita'  stipulano apposite convenzioni con i soggetti ospitanti prevedendo  la figura del tutor aziendale e del tutor accademico  che assicurano la coerenza delle attività con gli obiettivi formativi 

    Nelle convenzioni saranno  indicati gli ambiti  disciplinari di cui alla tabella della classe L-P03 nei quali si svolgono le attivita' di TPV. 

    Gli studenti potranno indicare al momento dell'immatricolazione uno o piu settori, la scelta diventa definitiva al terzo anno di corso.

    Ai fini dello svolgimento del tirocinio lo studente e' iscritto al  registro elettronico istituito dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei periti industrialil 

    tutor accademico provvede a registrare le presenze e le valutazioni del tutor esterno  e compila un libretto che attesta le attività svolte  necessarie per l'accesso alla prova

    pratica valutativa 

    Laurea abilitante perito industriale:  Prova Pratica Valutativa e prova finale

     L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante comprende

    •  una  Prova pratica valutativa PPV e 
    • una   prova finale 

     La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o piu' problemi pratici coerenti con quelli  analizzati durante il  tirocinio 

     La commissione giudicatrice della PPV e' costituita da almeno quattro membri di cui due docenti universitari e due professionisti laureati di comprovata esperienza, designati  dall'ordine professionale. 

    Il  giudizio di  della prova di idoneità  non concorre a determinare il voto di laurea,

     Con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della  laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e  dell'informazione – classe L-P03, gli studenti si abilitano

    all'esercizio della professione di perito industriale laureato per il  settore di specializzazione  corrispondente alla relativa sezione dell'albo professionale. 

  • Rubrica del lavoro

    Assegno congedo matrimoniale INPS: a chi spetta

    Con il messaggio  2951 del 14  agosto 2023 Inps  riepiloga le  istruzioni sull'Assegno per congedo matrimoniale  destinato agli operai del settore  industria e artigianato   e ricorda le modalità di  richiesta e di conguaglio da parte dei datori di lavoro 

    Si ricorda che il congedo matrimoniale per operai occupati, impiegati  dirigenti e quadri è in totale di 15 giorni lavorativi .

    Per gli operai 7 giorni sono a carico INPS. In caso di disoccupazione il pagamento viene fatto direttamente dall'INPS 

    La prestazione, calcolatA sulla base della retribuzione percepita nell’ultimo periodo di paga. :

    • è concessa in occasione del matrimonio civile o concordatario o unione civile,(non matrimonio solo religioso)
    •  non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo  a eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’INAIL nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni (cfr. la circolare n. 164/1997).

    Assegno congedo matrimoniale a chi spetta

    • con  rapporto di lavoro  in essere da almeno una settimana
    •  non spetta ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme che prevedono il versamento del contributo specifico alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).
    • spetta ai lavoratori stranieri   con  residenza in Italia  da  prima della data del matrimonio/unione civile, 
    • spetta anche in forma diretta dall'INPS ai lavoratori in stato di disoccupazione  che nei  nei 90 giorni precedenti il matrimonio o unione civile, abbiano prestato, per almeno 15 giorni, attività lavorativa, con la qualifica di operaio, alle dipendenze dei datori di lavoro

    La somma anticipata dal datore di lavoro viene conguagliata con i contributi dovuti per il periodo di paga considerato ed esposta nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento di <DatiRetributivi> di <AltreACredito> di <CausaleAcredito>, con i codici 

    • L051, avente il significato di “Assegno per congedo matrimoniale”;
    • L052, avente il significato di “Diff. Assegno per congedo matrimoniale”.

    Assegno congedo matrimoniale:  la domanda 

    La richiesta deve essere presentata dal lavoratore al datore di lavoro  con un preavviso di almeno sei giorni prima della fruizione, salvo casi eccezionali.

    Qualora sussistano i requisiti per il pagamento diretto ( disoccupazione)   la domanda deve essere presentata direttamente all’INPS, entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile, ONLINE attraverso il Il Punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche   che  dal 23 maggio 2022, presenta anche la prestazione previdenziale denominata "Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’INPS".

    Si accede al  servizio online  da: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Assegno congedo matrimoniale" .

    Inps annuncia ulteriori  aggiornamenti delle procedure per la gestione delle domande di assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto.

  • Rubrica del lavoro

    IVASS contributi 2023 vigilanza e accesso al Registro: gli importi

    Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2023 due decreti Mef  che stabiliscono:

    1. misura e modalità di pagamento  dei contributi di vigilanza IVASS a carico degli intermediari assicurativi DM 28.07.2023 e 
    2. misura del contributo per la prova di idoneità al registro intermediari 
    3. aliquote applicabili per il calcolo del contributo di vigilanza IVASS  dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, italiane e straniere.DM 28.07.2023

    Contributo di vigilanza Ivass  intermediari di assicurazione e   riassicurazione 

     La misura del contributo 2023  all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre  2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione

    iscritti  alla data del 30  maggio 2023   al registro di cui all'art. 109 e all'elenco annesso al  registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies 

     a) Sezione A – agenti di assicurazione:

    •  persone fisiche: euro 47,00;
    •  persone giuridiche: euro 268,00;

     b) Sezione B – broker:

    •  persone fisiche: euro 47,00;
    •  persone giuridiche: euro 268,00;

     c) Sezione C:

    •  produttori diretti: euro 18,00;

     d) Sezione D – banche, intermediari finanziari, SIM e Poste  Italiane:

    •  banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane: euro 10.000,00;
    •  banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: euro  9.600,00;
    •  banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro,
    • intermediari finanziari e SIM: euro 3.600,00;

     e) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al registro  unico degli intermediari:

    •  persone fisiche: euro 15,00;
    •  persone giuridiche: euro 80,00.

    Contributo IVASS per iscrizione al Registro intermediari

    Il contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova   di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativom  n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2023,  e'  stabilito nella misura di settanta euro.

    Per le modalità  e le scadenze di pagamento si attende uno specifico provvedimento IVASS

    Contributo di vigilanza  2023 imprese assicurative

     Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2023 all'IVASS    e' stabilito  come segue:

     a) 0,53 per mille dei premi incassati nel 2022 a carico delle  imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia  e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e  riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;

     b) 0,13 per mille dei premi incassati in Italia nel 2022 a carico  delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime

    di stabilimento e in libera prestazione di servizi. 

     Il contributo di vigilanza e' corrisposto: 

    •  a) dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee  che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi  raccolti nel territorio italiano;
    •  b) dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia  in regime di libera prestazione di servizi, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel  territorio italiano.

    Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'Albo  delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.

      Ai fini della determinazione del contributo , i premi incassati nell'esercizio 2022 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di

    gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con  provvedimento dell'IVASS del 3 dicembre 2021, n. 115 in misura pari  al 4,29 per cento 

    Modalità di versamento IVASS imprese

    Il contributo IVASS per le imprese  si paga  in due rate:

    • una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l’anno precedente;
    • una a saldo e conguaglio nei termini stabiliti dall’Istituto (dopo il decreto annuale MEF) solitamente entro il mese di ottobre.

    Il contributo è commisurato ai premi incassati nell’esercizio precedente, escluse le tasse e le imposte e al netto di un’aliquota per oneri di gestione determinata dall’Istituto 

    Per le imprese comunitarie iscritte negli elenchi in appendice all’Albo il contributo è calcolato sui premi incassati in Italia.

    Dopo aver calcolato il contributo le imprese attraverso il portale accessibile all’indirizzo https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass devono generare l’avviso di pagamento PagoPA  , anche mediante carta di credito attraverso il portale di Unimatica. In alternativa l’avviso PagoPA può essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA 

    L’elenco Dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet di PagoPA S.p.A. 

    Per ulteriori informazioni è possibile interpellare il servizio  Unimatica:

    •  [email protected]
    • numero verde 800.669685 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00 per chiamate dall’Italia.

    Si ricorda che entro il termine per il pagamento della rata a saldo e conguaglio deve essere compilata e trasmessa all’Istituto all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] una autocertificazione attestante il pagamento, sottoscritta dal Direttore Generale a o da un suo delegato.

  • Rubrica del lavoro

    Stranieri: decreto per 15mila ingressi con visti di studio

    Nella Gazzetta Ufficiale n.183 del 7 agosto 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero degli Esteri e dell'Interno  datato 26.6.2023 in tema di quote di ingresso per lavoratori stranieri extra UE. Qui il testo

    Il decreto si inserisce nell'ottica di ampliamento delle quote di ingresso previste per il triennio 2023-2025  in particolare per soggetti già formati nel paese di origine o interessati alla formazione in Italia,   che prevedono un totale di 450mila ingressi per far fronte alle aumentate  esigenze del mondo produttivo   

    In attesa degli annunciati DPCM,   il Ministero del Lavoro evidenzia che la normativa già vigente  prevedeva un contingente di   visti  di  ingresso  per  studio, tirocinio e formazione rilasciati dal Ministero degli affari esteri  di 15mila ingressi, che  per il 2022 ha invece utilizzato solo parzialmente con circa 3200 visti accordati.

    Considerando  quindi che  queste tipologie di ingresso, al termine  del periodo di formazione o tirocinio, sono convertibili in  permessi  di  soggiorno per motivi di lavoro, consentendo l'ingresso di  manodopera  qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del  lavoro,  viene confermata  anche per il prossimo triennio la quota di 15mila ingressi.

    Nello specifico il decreto  ministeriale determina  il  limite  massimo  di  ingressi  in  Italia tra il 2023 e il 2025  degli stranieri in possesso  dei  requisiti  previsti  per  il  rilascio del visto di studio  in :

        a)  7.500  unita'  per  la  frequenza  a  corsi   di   formazione  professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica  o  alla  certificazione delle competenze acquisite di durata non  superiore  a  ventiquattro mesi, organizzati  da  enti  di  formazione  accreditati  secondo le norme regionali in  attuazione  dell'intesa  tra  Stato  e  regioni del 20 marzo 2008; 

        b) 7.500 unita' per lo svolgimento di  tirocini  formativi  e  di  orientamento  finalizzati  al  completamento  di   un   percorso   di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e promossi dai  soggetti  promotori  individuati  dalle  discipline   regionali,   in  attuazione delle linee guida in materia di tirocini approvate in sede  di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome.

  • Rubrica del lavoro

    Alluvione: istruzioni per la cassa integrazione ai somministrati

    La cassa integrazione Unica  introdotta dall’articolo 7 del decreto–legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,  in favore di datori di lavoro e dipendenti del settore privato (compreso quello agricolo) colpiti dagli  eventi alluvionali  di maggio 2023 in numerosi territori della Regione Emilia-Romagna riguarda anche i lavoratori somministrati. 

    Con il messaggio 2857 del 1 agosto 2023 INPS  chiarisce le  istruzioni operative per il riconoscimento dell'ammortizzatore  in favore dei lavoratori somministrati 

    A seguito di parere  conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  si precisa in primo luogo che:

      hanno diritto i lavoratori che svolgevano/svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati (v. allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, anche se formalmente dipendenti da Agenzie di somministrazione  con sede in località diverse

     Di contro, non hanno diritto i lavoratori somministrati dipendenti da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti

     Altro requisito per la percezione dell'integrazione al reddito è la  residenza o domicilio del lavoratore alla data del 2 maggio 2023  in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venga svolta all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023. . In questo caso l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino a un massimo di quindici.

    Istruzioni per il flusso Uniemens Cassa Unica somministrazione 

    e Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, devono trasmettere un flusso in formato .csv con alcune informazioni aggiuntive rispetto a quello previsto dalla menzionata circolare n. 53/2023, ovvero 

    • Campi aggiuntivi
    • Regole di compilazione
    • Flag_Somministrazione
    • Valori ammessi: SI (nel caso di rapporto di lavoro somministrato) / NO
    • Azienda_somministrante
    • Valgono le stesse regole previste per il campo Posizione_contributiva con riferimento all’azienda somministrante.

     Nell' allegato  1 al messaggio la struttura completa della nuova versione del flusso e le regole di compilazione.