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Contributi Inail Associazioni categoria: invio modifiche dal 18 luglio
Con un comunicato sul proprio sito INAIL informa che dal 18 luglio al 16 ottobre 2023 le associazioni di categoria titolari di convenzione per la riscossione dei contributi associativi, devono inviare, attraverso l’apposito servizio online, i file relativi alle adesioni/revoche degli aderenti.
E' disponibile un servizio di assistenza, in caso di difficoltà nell’accesso o nell’utilizzo del servizio, attraverso canale telematico “Inail Risponde”.
L'istituto di assicurazione contro infortuni sul lavoro ricorda che:
per aggiornamenti delle abilitazioni in seguito alla modifica del legale rappresentante occorre allegare l’apposito modulo “Subentro legale rappresentante servizi telematici”, corredato da un documento di identità in corso di validità, selezionando come categoria “Gestione del rapporto assicurativo”, sottocategoria “Assistenza ai servizi online” e oggetto “Associazioni per contributi associativi”.
Per assistenza tecnica è possibile inoltre, in caso di problemi nella predisposizione o nell’invio dei file di adesioni/revoche, inviare una mail all’indirizzo [email protected], che deve riportare nell’oggetto “Contributi Associativi – Adesioni e revoche” e nel corpo sia il codice fiscale dell’Associazione sia il codice progressivo F24 abbinato alla convenzione.
Infine , eventuali variazioni dell’anagrafica dell’associazione o delle basi di calcolo del contributo per l’anno 2024 devono essere inviate all’indirizzo pec [email protected] entro il 30 settembre 2023, utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul portale al seguente percorso: Atti e documenti> Moduli e modelli> Altri moduli > Contributi associativi.
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Contratto Metalmeccanici cooperative: gli aumenti da giugno 2023
Nell’incontro tra le parti datoriali delle cooperative metalmeccaniche ANCPL Legacoop, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Produzione Lavoro Agci e Fim, Fiom e Uilm sono stati definiti e gli aumenti dei minimi tabellari del Ccnl in vigore dal 1° giugno 2023.
Sono state aumentate inoltre le indennità di trasferta e di reperibilità.
Il ccnl in vigore è stato firmato nel maggio 2021 e interessa circa 20mila lavoratori del settore, presenti per lo più nelle regioni del Nord Italia.
Il contratto (QUI IL TESTO in PDF ) in vigore da giugno 2021 al 30 giugno 2024.
CCNL Metalmeccanici cooperative – Aumenti da giugno 2023
Livelli incrementi salariali nuovi minimi retributivi D1 (ex 2a cat.)
99,60
1.608,67
D2 (ex 3a cat.)
110,45
1.783,90
C1 (ex 3a s cat.)
112,83
1.822,43
C2 (ex 4a cat.)
115,22
1.860,97
C3 (ex 5a cat.)
123,40
1.993,04
B1 (ex 6a cat.)
132,26
2.136,25
B2 (ex 7a cat.)
141,90
2.291,85
B3 (ex 8a cat.)
154,28
2.491,93
A1 (ex 9a cat.)
170,
2.746,41
Sulla base dei valori dell’IPCA 2022 al netto degli energetici importati, sono stati definiti, inoltre, i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.
INDENNITA' DI TRASFERTA
Dal 1° giugno 2023 :
- Trasferta intera 46,47
- Quota per il pasto meridiano o serale 12,41
- Quota per il pernottamento 21,65
Indennità di reperibilità Livello
16 ore giorno lavorato
24 ore giorno libero
24 ore giorno festivo
6 giorni
6 giorni con festivo
6 giorni con festivo e giorno libero
D1-D2-C1
5,32
8,01
8,65
34,60
35,24
37,93
C2-C3
6,34
9,95
10,67
41,66
42,38
45,99
B1 o superiore
7,28
11,98
12,61
48,39
49,01
53,72
CCNL Cooperative metalmeccaniche – aumenti retributivi 2022
L’aumento medio mensile in busta paga per un quinto livello previsto era di 112 euro, erogato in quattro tranches, suddivise come segue:
- 25 euro a giugno 2021,
- 25 euro a giugno 2022,
- 27 euro a giugno 2023,
- 35 euro a giugno 2024.
L’aumento sui minimi è pari al 6,15%, superiore all’indice IPCA prevista nel triennio, quindi non solo viene difeso il potere di acquisto dei salari, ma viene incrementato in termini assoluti.

Ai 112 euro di aumento medio, si sommano i 12 euro di IPCA sui minimi erogati a giugno 2020 per effetto dell’ultrattività del CCNL precedente. Sono stati inoltre confermati i 200 euro l’anno di flexible benefit.
Per i più giovani, under 35, si è provveduto ad innalzare il contributo a carico azienda del Fondo di previdenza integrativa che da giugno 2022 passerà dal 2% al 2,2%.
INQUADRAMENTO
Anche per questi lavoratori come per i metalmeccanici dell'industria e delle PMI e' prevista la riforma del sistema dell’inquadramento con la relativa cancellazione del 1° livello.
In merito al mercato del lavoro e alle tipologie contrattuali in particolare, nel caso dovessero intervenire modifiche al quadro legislativo, si procederà alla costituzione di una commissione paritetica nazionale con l’obiettivo di promuovere percorsi per la buona occupazioniLAVORO AGILE
E' stato anche definito che entro la data di stesura del presente CCNL, le parti,affideranno a una Commissione paritetica il compito di "monitorare il processo legislativo inerente lo smart working, analizzare le buone pratiche aziendali attivate in questo periodo di pandemia, definire un quadro normativo che contempli, tra gli altri, i temi dell’esercizio del “diritto alla disconnessione”, dei “diritti sindacali”, la tutela della privacy, degli strumenti di lavoro informatici, e del diritto alla formazione”.
Minimi retributivi da giugno 2022
Livello / Importo in euro
D1 / 1.509,07
D2 /1.673,45
C1 / 1.709,60
C2 /1.745,75
C3 / 1.869,64
B1 / 2.003,99
B2 / 2.149,95
B3 / 2.337,65
A1 / 2.576,37
ELEMENTO PEREQUATIVO
Con la retribuzione di giugno 2022 occorre verificare l'eventuale spettanza dell'elemento perequativo per i lavoratori in forza nelle cooperative prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi che nel corso dell'anno 2021 abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl viene erogato, con la retribuzione del mese di giugno 2022, un importo come elemento perequativo pari a 485 euro, onnicomprensivo e non incidente sul Tfr.
QUOTA SINDACALE
E' stato concordato inoltre il il versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta da FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL ai lavoratori non iscritti alle OO.SS stesse, pari ad euro 35,00.
Allegati: -
Alluvione: precisazioni su ammortizzatore unico e indennità ai collaboratori
L'inps è intervenuto con il messaggio 2264-2023 fornendo nuove importanti precisazioni in merito ai sostegni alle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna previsti dal decreto 61 2023 e in particolare sulle modalità per le domande
- sia dell'ammortizzatore unico per i dipendenti e
- che dell'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti
sui quali aveva fornito le indicazioni operative rispettivamente con la circolare n. 53/ 2023 e con la circolare n. 61 /2023.
Domanda di “ammortizzatore unico” Emilia Romagna
Il messaggio precisa che :
- Le domande sono presentate esclusivamente dai datori di lavoro (o loro delegati), sia nel caso di impossibilità a prestare attività lavorativa (art. 7, comma 1, del D.L. n. 61/2023), sia nel caso di impossibilità a recarsi al lavoro (art. 7, comma 2, del D.L. n. 61/2023) e sono trasmesse tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente/Contatti, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.
- La presentazione della domanda comporta la trasmissione di un file in formato .CSV tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le seguenti modalità:
– accedere al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le modalità di autenticazione previste dal sistema di accesso dell’Istituto; selezionare la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere il file in formato .CSV, in delega o per la quale si ha titolarità per operare. La posizione contributiva può fare riferimento sia alla gestione Aziende con Dipendenti sia alla gestione Aziende Agricole;
– selezionare il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, tramite la voce di menu “Contatti/Lista Richieste”;
– selezionare esclusivamente l’oggetto “Ammortizzatore Unico”, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, altri oggetti non saranno considerati al fine della gestione della prestazione in questione;
– allegare il file, in formato .CSV, compilato secondo le specifiche già fornite e richiamate nell’Allegato n. 1 . Il file può avere una dimensione massima di 4 MB, se la dimensione dovesse eccedere tale limite è necessario suddividere il file e procedere con più trasmissioni;
– trasmettere il file, cliccando sul pulsante “Crea Richiesta”.
Il messaggio avverte inoltre che:
• eventuali file in formati non .csv (ad es. pdf, xls, doc, txt, …) saranno scartati;
• file .CSV che non rispettano il format (esemplificato nell’allegato n. 2) saranno scartati
• il file deve contenere solamente le informazioni previste nella circolare n. 53/2023 e senza commenti e/o note e/o altro
• le posizioni individuali che non soddisfanno le regole indicate nel messaggio saranno considerate anomale.
- I riscontri dell' istituto dopo l'istruttoria saranno comunicati sempre tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”.
- In caso di richiesta di correzione il file ritrasmesso non dovrà contenere le posizioni che sono state già accolte
Integrazioni e chiarimenti sulla domanda di indennità una tantum
In merito alle domande per il bonus autonomi e professionisti , l'istituto precisa invece che
- non è prevista l’allegazione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'istruttoria avviene verificando la sussistenza dell’iscrizione alla gestione di appartenenza con la consultazione delle banche dati interne o esterne. Solo in caso di difficolta sarà cura dell’INPS richiedere un’integrazione documentale direttamente all’interessato o, se la domanda è stata patrocinata, all’Istituto di Patronato. L’eventuale documentazione richiesta ai fini dell’istruttoria della domanda potrà essere prodotta allegando la stessa attraverso lo stesso servizio web – sezione “Richiesta di variazione”.
- l'indennità non è esente ai fini fiscali e che sugli importi riconosciuti saranno operate le relative ritenute. E' necessario che in sede di presentazione della domanda i lavoratori appartenenti alla categoria dei parasubordinati rilascino, tramite flag la seguente dichiarazione “di essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati (collaboratori , dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica)”;in assenza del flag su detta dichiarazione, verranno operate le ritenute fiscali previste per i redditi da lavoro autonomo.
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Denuncia infortunio: guida obblighi e sanzioni 2023
L'obbligo di presentare denuncia per gli infortuni accaduti ai propri dipendenti quando abbiano prognosi superiore ai 3 giorni è stato istituito dall’articolo 53, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
La denuncia va fatta indipendentemente dal fatto che l'infortunio sia indennizzabile o meno da parte dell'INAIL .
- entro due giorni dalla data in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza (v. ulteriori dettagli sotto)
- attraverso gli apposti servizi telematici sul portale INAIL oppure per lavoratori domestici o occasionali tramite PEC o raccomandata postale
- deve contenere I riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente
Le ultime indicazioni sono state fornite dall'INAIL nella circolare 24-2021
Vediamo di seguito una sintesi degli aspetti principali
I tempi della denuncia di infortunio
- Di norma il giorno da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.
- Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.
- per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.
ATTENZIONE Per gli infortuni mortali e per quelli per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore .
Nei casi in cui la segnalazione dell'infortunio sia effettuata
- dal lavoratore,
- dai patronati che li assistono o
- dall'INPS
le Sedi dell’Inail che hanno ricevuto il certificato medico sono tenute a chiedere al datore di lavoro di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria. Nel caso in cui si accerti che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell’infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta dell'ufficio INAIL
Le sanzioni per omessa denuncia di infortunio
L'importo della sanzione per la violazione dell'obbligo di denuncia di infortunio va da 1.290,00 a 7.745,00 euro.
La violazione rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria , ovvero l'avviso al trasgressore, da parte dell'isprttorato del lavoro per la regolarizzazione di eventuali violazioni. Se il datore di lavoro provvede a sanare la violazione è previsto i pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro.
Se invece gli illeciti oggetto di diffida non vengano regolarizzati e non venga versata la sanzione minima entro il termine di quindici giorni, , le violazioni possono essere sanate con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo
Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti. Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.
Obblighi di comunicazione ai fini statistici al SINP
Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore anche gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) a fini statistici .il quale prevede che il datore di lavoro o i dirigenti preposti devnonono comunicare all'INAL entro 48 ore i dati e le informazioni sugli inforutni sul lavoro che comportino l'assenza del lavoratore di almeno un gior, oltre a quello dell'evento
Al fine di agevolare gli utenti, il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall’Inail è stato denominato Comunicazione/denuncia di infortunio. Infatti in caso di i infortuni superiori a tre giorni, il datore di lavoro o il dirigente effettua con un unico servizio i due diversi adempimenti. Inoltre, in caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto alla comunicazione al SINP entro 48 ore , nel caso la prognosi si prolunghi puo utilizzare una appostia funzione che richiede l'inserimento solo dei dati ulteriori per trasformare la comunicazione in denuncia ai fini assicurativi.
Le violazioni in questo ambito sono soggette a sanzioni amministrative diverse e diversa è la destinazione dei relativi proventi.
La circolare sottolinea l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati
- agli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e
- agli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi,
L’articolo 55, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g) del medesimo articolo, prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La circolare n. 24 del 9 settembre 2021, chiarisce che in virtù dell’autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori e dell’obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni fissato dalla legge per la notifica della contestazione dell’illecito, la diffida obbligatoria non richiede verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione.
Prescrizione omessa o ritardata denuncia di infortunio
Ai sensi dell’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. La violazione dell’obbligo della denuncia di infortunio , è un "illecito amministrativo formale istantaneo con effetti permanenti" , per il quale si applica la sanzione amministrativa in vigore al momento della commissione dell’illecito stesso.
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Formazione sicurezza RLS: assenze non ammesse
Con l'interpello 2 del 12 giugno 2023 la Commissione Sicurezza del Ministero del lavoro ha precisato che la durata dei corsi di formazione per l'aggiornamento dei responsabili della sicurezza sul luogo di lavoro non è modificabile.
In questi giorni in cui si acutizza l'emergenza morti bianche per gli infortuni sul lavoro il chiarimento appare particolarmente importante anche se non ancora del tutto chiaro nella formulazione.
Vediamo i dettagli del documento
Sicurezza: assenze nei corsi per i rappresentanti dei lavoratori
La domanda arrivava dall'amministrazione dell'assessorato igiene e sanità della Regione Sardegna che chiedeva il parere della Commissione sulla possibilità di assenze per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11, la cui durata minima è fissata a 32 ore . In particolare il dubbio riguardava la possibilità " per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza," di ammettere assenze per un massimo del 10% delle ore previste..
La commissione nella risposta in primo luogo ricorda gli obblighi e le relative motivazioni, in capo al datore di lavoro in merito alla formazione di tutti i lavoratori in materia di sicurezza
Specifica inoltre che a norma dell' articolo 37, comma 10 “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”.
La commissione sottolinea che anche se “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale la norma prevede una durata minima dei corsi pari a 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento, cji si aggiungono per l'aggiornamento continuo:
- 4 ore annue di aggiornamento periodico, per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e
- 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”;
La Commissione sicurezza conclude che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 prevede già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
L'indicazione sembra deporre per una non derogabilità alla durata minima dei periodi di formazione, pur ribadendo la responsabilità della contrattazione collettiva su durata e contenuti specifici dei corsi.
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Alluvione Emilia: elenco dei Comuni aggiornato, sintesi delle misure
Per la situazione di emergenza creatasi con il ciclone mediterraneo che ha provocato frane e alluvioni in Emilia Romagna dal 1 maggio scorso, il Consiglio dei Ministri ha messo a punto il 23 maggio una bozza di decreto con le prime misure di emergenza per il sostegno a famiglie e imprese.
Successivamente è stata ampliata la zona di applicazione dello stato di emergenza anche a comuni delle Marche e della Toscana.
Vedi il Comunicato stampa emanato nella serata del 23 maggio in Decreto Alluvione tutti gli aiuti del Governo con il dettaglio delle misure
Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 giugno 2023 (Qui il testo) e fornisce anche gli elenchi dei Comuni interessati dallo stato di emergenza, suddivisi per Regione.
Alluvione: comunicato CDM del 25 maggio con le nuove zone interessate
Il Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 , su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato:
- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro e Urbino della provincia di Pesaro e Urbino.
- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Serio e di Londa della città metropolitana di Firenze.
Per i primi interventi di soccorso alla popolazione, per ciascuna regione sono stati stanziati 4.000.000 di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
L'ambito territoriale di cui all’allegato del decreto-legge approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 viene conseguentemente integrato coi territori sopracitati. Vedi tabella all'ultimo paragrafo
Alluvione Emilia: stop bollette, versamenti e adempimenti tributari
Tra le misure previste nel decreto legge e dai provvedimenti di Protezione civile sono previsti
- bonus di 500 euro per ogni periodo di inattività di 15giorni, fino a un massimo di 3mila euro
- dimezzamento degli oneri contributivi dei dipendenti
- nuovo strumento di sostegno salariale per i lavoratori di tutti i settori compresa l'agricoltura con semplificazione degli adempimenti, esonero da accordi sindacali e contributo addizionale
- per gli impianti sportivi, un fondo ad hoc di 5 milioni per il ripristino delle strutture danneggiate, gestito da Sport e Salute
- contributo alle famiglie sfollate: nelle parole del Ministro Musumeci saranno erogati «per l’autonoma sistemazione 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 per le famiglie con due persone, 700 per quelle con tre, 800 per quelle con quattro, fino a un massimo di 900 euro mensili».
- 1,6 milioni stanziati per la viabilità dal MIT
Alluvione Emilia: sospensione udienze e termini contrattuali
Il ministro della Giustizia Nordio ha annunciato la sospensione delle udienze civili e penali e la sospensione dei termini per gli adempimenti contrattuali, delle cambiali e di tutti gli atti aventi forza esecutiva. "Si tratta di aprire una parentesi necessitata da questa emergenza e di chiuderla nel più breve tempo possibile, quando sarà finita", ha detto Nordio.
Alluvione Emilia: elenco Comuni in stato di emergenza aggiornato
I Comuni interessati dallo stato di emergenza secondo la bozza del decreto legge integrata con le decisioni del CDM 25 maggio sono
REGIONE EMILIA ROMAGNA PROVINCIA
COMUNE
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FE
ARGENTA
Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola
BO
BOLOGNA
Limitatamente alla frazione di Paleotto
BO
BORGO TOSSIGNANO
Tutto il territorio Comunale
BO
BUDRIO Vedrana
Limitatamente alle frazioni di Prunaro, e Vigorso
BO
CASALFIUMANESE
Tutto il territorio Comunale
BO
CASTEL DEL RIO
Tutto il territorio Comunale
BO
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
Limitatamente alla località di capoluogo ovest
BO
CASTEL MAGGIORE
Limitatamente alle frazioni di Castello
BO
CASTEL SAN PIETRO TERME
Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
BO
CASTENASO
Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
BO
DOZZA
Limitatamente al capoluogo
BO
FONTANELICE
Tutto il territorio Comunale
BO
IMOLA
Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant?Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese
BO
LOIANO
Tutto il territorio Comunale
BO
MEDICINA
Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
BO
MOLINELLA
Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
BO
MONGHIDORO
Tutto il territorio Comunale
BO
MONTE SAN PIETRO
Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
BO
MONTERENZIO
Tutto il territorio Comunale
BO
MONZUNO
Tutto il territorio Comunale
BO
MORDANO
Tutto il territorio Comunale
BO
OZZANO DELL'EMILIA
Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO
PIANORO
Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano
BO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle
BO
SAN LAZZARO DI SAVENA
Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
BO
SASSO MARCONI
Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
BO
VALSAMOGGIA
Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC
BAGNO DI ROMAGNA
Tutto il territorio Comunale
FC
BERTINORO
Tutto il territorio Comunale
FC
BORGHI
Tutto il territorio Comunale
FC
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Tutto il territorio Comunale
FC
CESENA
Tutto il territorio Comunale
FC
CESENATICO
Tutto il territorio Comunale
FC
CIVITELLA DI ROMAGNA
Tutto il territorio Comunale
FC
DOVADOLA
Tutto il territorio Comunale
FC
FORLI'
Tutto il territorio Comunale
FC
FORLIMPOPOLI
Tutto il territorio Comunale
FC
GALEATA
Tutto il territorio Comunale
FC
GAMBETTOLA
Tutto il territorio Comunale
FC
GATTEO
Tutto il territorio Comunale
FC
LONGIANO
Tutto il territorio Comunale
FC
MELDOLA
Tutto il territorio Comunale
FC
MERCATO SARACENO
Tutto il territorio Comunale
FC
MODIGLIANA
Tutto il territorio Comunale
FC
MONTIANO
Tutto il territorio Comunale
FC
PORTICO E SAN BENEDETTO
Tutto il territorio Comunale
FC
PREDAPPIO
Tutto il territorio Comunale
FC
PREMILCUORE
Tutto il territorio Comunale
FC
ROCCA SAN CASCIANO
Tutto il territorio Comunale
FC
RONCOFREDDO
Tutto il territorio Comunale
FC
SAN MAURO PASCOLI
Tutto il territorio Comunale
FC
SANTA SOFIA
Tutto il territorio Comunale
FC
SARSINA
Tutto il territorio Comunale
FC
SAVIGNANO SUL RUBICONE
Tutto il territorio Comunale
FC
SOGLIANO AL RUBICONE
Tutto il territorio Comunale
FC
TREDOZIO
Tutto il territorio Comunale
FC
VERGHERETO
Tutto il territorio Comunale
RA
ALFONSINE
Tutto il territorio Comunale
RA
BAGNACAVALLO
Tutto il territorio Comunale
RA
BAGNARA DI ROMAGNA
Tutto il territorio Comunale
RA
BRISIGHELLA
Tutto il territorio Comunale
RA
CASOLA VALSENIO
Tutto il territorio Comunale
RA
CASTEL BOLOGNESE
Tutto il territorio Comunale
RA
CERVIA
Tutto il territorio Comunale
RA
CONSELICE
Tutto il territorio Comunale
RA
COTIGNOLA
Tutto il territorio Comunale
RA
FAENZA
Tutto il territorio Comunale
RA
FUSIGNANO
Tutto il territorio Comunale
RA
LUGO
Tutto il territorio Comunale
RA
MASSA LOMBARDA
Tutto il territorio Comunale
RA
RAVENNA
Tutto il territorio Comunale
RA
RIOLO TERME
Tutto il territorio Comunale
RA
RUSSI
Tutto il territorio Comunale
RA
SANT'AGATA SUL SANTERNO
Tutto il territorio Comunale
RA
SOLAROLO
Tutto il territorio Comunale
RN
MONTESCUDO
Tutto il territorio Comunale
RN
CASTELDELCI
Tutto il territorio Comunale
RN
SANT'AGATA FELTRIA
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CCNL penne, spazzole e affini: firmato il rinnovo
E' stata siglata il 3 maggio 2023 dai rappresentanti sindacali e datoriali di Assospazzole e Assoscrittura (Confindustria Moda) l'ipotesi di rinnovo del CCNL per gli addetti alle aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini e di spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime.
Il nuovo contratto ha vigenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
In attesa dell'approvazione del testo da parte delle assemblee di lavoratori, vediamo di seguito le principali novità normative e retributive. In fondo all'articolo il testo in pdf 2020-2022 .
CCNL penne spazzole Aspetti normativi
CONCILIAZIONE VITA LAVORO
Aumenta al 12% la percentuale di r accoglienza delle richieste di lavoro part time per il rientro da congedi di maternità/paternità e per esigenze di cura dei figli.
Diritto a permessi per i periodi di inserimento figli presso asili nido e scuole dell’infanzia.
Diritto a periodi di aspettativa in caso di terapie di fecondazione assistita.
Elevato da 15 a 18 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro nei casi di gravi patologie.
PERIODO DI PROVA
La durata massima è fissata a
- 20 gg per il 1° livello
- 2 mesi per il 2° livello
- 3 mesi per 3° e 4 ° livello
- 3,5 mesi per 4 ° e 4S livello
- 4,5 mesi per 5° livello
- 6 mesi per 6° e 7° livello
BANCA ORE INDIVIDUALE
per il 2023 previste 24 ore annue di lavoro straordinario per ogni lavoratore da recuperare con riposi compensativi che diventeranno 32 ore dal l ° gennaio 2024 .
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale possono compensare le prime 12 ore annuali di lavoro supplementare; che diventeranno 16 dal 1 gennaio 2024 .
CCNL penne spazzole Aspetti economici
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Aumento del contributo a carico dei datori di lavoro al Fondo Previmoda al 2,30%, dal 1 gennaio 2025
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Dal 1° gennaio 2024 contributo mensile a carico azienda sale a 15,00, euro ( con passaggio al Piano Sanitario Premium)
dal 1° ottobre 2023 istituita un’assicurazione contro la non autosufficienza con contributo a caricao azienda pari ad euro 2,00
AUMENTI RETRIBUTIVI
L'aumento complessivo delle retribuzioni è pari a 160,00 euro per il livello 3 Super, erogato in tre tranches:
- euro 60,00 con decorrenza maggio 2023;
- euro 50,00 con decorrenza maggio 2024;
- euro 50,00 con decorrenza giugno 2025.
ELEMENTO PEREQUATIVO
In mancanza di contrattazione aziendale entro il mese di novembre di ciascun anno, è dovuta una somma annua a titolo perequativo pari a
- euro 300,00 lordi a partire dall’anno 2021,
- euro 330,00 a partire dall’anno 2024;
da riproporzionare pro quota per i mesi di servizio ( si considerano mese intero le frazioni di mese pari ad almeno 15 giorni)
CCNL penne spazzole: tabella minimi retributivi 2023-2025
livello
Elemento retributivo nazionale
(minimi retributivi)
al 30 aprile 2023
Ern 05/2023
Ern 05/2024
Ern 06/2025
7
1.714,24
2.324,33
2.388,30
2.452,27
6
1.531,62
2.127,77
2.186,34
2.244,90
5
1.430,98
2.021,19
2.076,82
2.132,45
4S
1.337,65
1.921,68
1.974,57
2.027,46
4
1.279,27
1.861,30
1.912,53
1.963,76
3S
1.238,63
1.816,70
1.866,70
1.916,70
3
1.195,48
1.772,08
1.820,85
1.869,62
2
1.102,99
1.674,78
1.720,88
1.766,97
1
764,23
1.371,18
1.464,18
1.559,00
CCNL Penne spazzole industria 2020
Il precedente rinnovo dell'ottobre 2020 aveva previsto un aumento complessivo (TEC) di 76 euro.
Sui minimi (TEM) l'aumento salariale è di 68 euro (3° livello S.), in tre tranches:
- 1° gennaio 2021 di 25 euro;
- 1° gennaio 2022 di 25 euro;
- 1° luglio 2022 di 18 euro.
Per quanto riguarda il welfare contrattuale, invece, previsto un incremento di 0,5% (stimato in circa 8 euro) del contributo aziendale per la previdenza complementare.
Per le imprese che non praticano contrattazione di 2° livello, l'elemento perequativo passa da 275 a 300 euro.
Tra gli altri elementi di novità da segnalare:
- l'attivazione dell'osservatorio nazionale di categoria
- Maggiore ruolo delle RSU su: informazione e consultazione; informazione su appalti presenti nei cicli produttivi; programmi di formazione; organizzazione e orari di lavoro con la predisposizione di linee guida sulla base delle esperienze acquisite
- maggiori possibilità di fruizione del part-time per il rientro dalla maternità / paternità,
- periodi di conservazione del posto di lavoro in caso di gravi patologie e di aspettativa non retribuita a seguito del periodo di comporto.
- emanazione di linee guida su temi come lo sviluppo sostenibile dell'economia e il rispetto dell'ambiente.