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Bonus grandi navi per i lavoratori di Venezia: si può fare domanda
Il decreto legge 103 2021 ha previsto una indennità onnicomprensiva una tantum di 2mila euro a favore di alcune categorie di lavoratori la cui attività sia connessa al transito delle navi nella laguna di Venezia (Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca) interdetto a partire dal 1 agosto 2021.
La legge ha previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro a questo fine, per il 2021.
Il Ministero del lavoro ha pubblicato il nuovo decreto 31 gennaio 2023 , in data 9 marzo 2023 con uno stanziamento raddoppiato a 10 milioni per il 2022
Si attendevano ancora le istruzioni operative INPS su domande e pagamenti, rese finalmente disponibili solo ieri 3 ottobre 2023 con circolare 83 2023 (Vedi i dettagli all'ultimo paragrafo).
La piattaforma per le domande è attiva:
- dal 4 ottobre
- fino al 30 novembre 2023.
Riepiloghiamo di seguito tutte le istruzioni sulla misura
A chi spetta il bonus "grandi navi": categorie, requisiti , esclusioni
L'indennità spetta a
a) lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto (9 marzo 2023) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;
c) lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile).
ATTENZIONE sono esclusi coloro che l’abbiano già percepita per l’annualità 2021.
L’indennità non spetta, altresì, a coloro che:
- siano titolari di altra misura di sostegno al reddito;
- siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità
- siano titolari di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità
Bonus "grandi navi": cumulabilità, regime fiscale
A quanto chiarito dalla circolare INPS 54 2022, l''indennità "grandi navi" dal punto di vista fiscale è soggetta a :
- ritenuta alla fonte a titolo d’acconto se sostituisce un reddito di lavoro di dipendente. In tale caso, l’Istituto è tenuto anche a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno.
- ritenuta alla fonte a titolo d’acconto se sostituisce un reddito da lavoro autonomo.
In entrambi i casi l’Istituto rilascia al contribuente la certificazione fiscale (CUS/CUA) valida ai fini dichiarativi.
Nella circolare 83 2023 si precisa che il bonus è cumulabile
- con l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222/1984 o qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale,
- con il Reddito di cittadinanza
- con borse lavoro, stage e tirocini professionali, n
- con premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale,
- con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e
- con le prestazioni di lavoro occasionale, dl 50 2017 nei limiti di compensi previsti per il prestatore pari a 5.000 euro per anno civile.
Come fare domanda bonus grandi navi Venezia
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità devono presentare domanda all’INPS ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal 3 ottobre 2023 sul portale web dell’Istituto, con una delle seguenti credenziali:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
oppure tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Si accede alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” nel portale web dell’Istituto (www.inps.it), attraverso il motore di ricerca, oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; selezionando la voce corrispondente alla categoria di appartenenza sotto la voce “Indennità Grandi Navi 2022” tra :
– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori a tempo determinato;
– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori in somministrazione;
– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori intermittenti;
– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori autonomi occasionali.
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Avviso Formazione INAIL: scadenza prorogata al 6 ottobre 2023
INAIL ha comunicato con l' Avviso pubblico formazione 2022 l'erogazione di nuovi finanziamenti per quasi 14 milioni di euro per la realizzazione di interventi formativi sul tema della prevenzione per i lavoratori e loro rappresentanti per la sicurezza. L'obiettivo è la diffusione e il miglioramento della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Lo stanziamento è ripartito in budget regionali/provinciali a disposizione dei soggetti accreditati alla formazione.
In data 14 dicembre 2022 sul sito sono state messe a disposizione numerose FAQ di chiarimenti
Qui il PDF con le faq aggiornate.
Sono stati inoltre pubblicati i manuali di istruzioni per la registrazione e sulle regole tecniche di funzionamento dello sportello.
AGGIORNAMENTO 26 SETTEMBRE 2023
L'istituto comunica che è stato prorogato dal 27 settembre al 6 ottobre il termine per il caricamento della documentazione da parte delle aziende (schede cv dei docenti ed elenco nominativo dei discenti).
Avviso formazione sicurezza INAIL: calendario
Il calendario aggiornato per le procedure di partecipazione è il seguente
Pubblicazione regole tecniche sulle modalità di funzionamento dello sportello informatico per la registrazione 15 MAGGIO 2023 Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti DAL 22 MAGGIO 2023 (h. 12.0) AL 17 GIUGNO h. 17.00 Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) DAL 3 LUGLIO 2023 (h 12:00) AL 7 LUGLIO 2023 (h. 17:00) Pubblicazione elenchi cronologici provvisorie Regole tecniche upload 21 LUGLIO 2023 Pubblicazione elenchi definitivi 4 AGOSTO 2023 Apertura sportello informatico per upload documentazione 28 AGOSTO 2023 Chiusura sportello informatico 27 SETTEMBRE 20236 OTTOBRE 2023AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO 2023
Conclusa il 7 luglio la fase di invio delle domande sono stati pubblicati gli elenchi in ordine cronologico delle domande inoltrate e le Regole tecniche per l’invio della documentazione nella apposita sezione del sito istituzionale “Manuali e Regole tecniche”.
Destinatari finanziamenti Avviso formazione INAIL
I destinatari delle attività formative sono:
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
- responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
- lavoratori
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti proponenti, in forma singola o in aggregazione, ubicati nel territorio regionale/provinciale, indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali: In particolare si tratta di:
- soggetti formatori già accreditati alla data di presentazione della domanda nella Regione in cui si svolge il progetto
- organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali dei lavoratori, (che potranno partecipare direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione, o anche per il tramite di società controllate dalle predette organizzazioni ad esclusione delle Associazioni e Federazioni ad esse aderenti;)
- ordini e collegi professionali limitatamente ai propri iscritti;
- organismi paritetici di cui all’art. 2, comma 1, lett. ee) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Avviso formazione sicurezza INAIL: importo finanziamenti
Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che si articolano sulla base del catalogo delle offerte formative, delle condizioni e dei requisiti indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali.
In caso di verifica positiva dei requisiti dei progetti di formazione sarà riconosciuto un contributo finanziario, variabile in funzione del numero dei partecipanti e delle ore di formazione di importo orario predeterminato.
- Per le iniziative realizzate in modalità in presenza è pari ad euro 20,00 per ora per partecipante;
- per le iniziative attuate in modalità remota videoconferenza sincrona, l’importo riconosciuto è pari ad euro 15,00 per ora per partecipante.
Possono essere presentate proposte progettuali per interventi formativi di importo complessivo compreso
- tra un minimo di euro 20.000
- ed un massimo di euro 140.000 euro
Avviso formazione sicurezza INAIL: presentazione delle domande
Sul portale INAIL – nella sezione Accedi ai Servizi Online – è disponibile una procedura informatica che consente di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi pubblici regionali/provinciali.
La domanda deve essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo apposite istruzioni tecniche che saranno pubblicate a insieme alle date di apertura e chiusura della procedura informatica.
L'istituto mette a disposizione per informazioni e assistenza:
- il numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail e
- il servizio online Inail Risponde, nella sezione Supporto del portale.
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Bonus alluvione autonomi: domande entro il 30 settembre
Si avvicina la scadenza per richiedere l'indennità fino a 3mila euro per autonomi , professionisti e collaboratori, alluvionati , come previsto dal Decreto alluvione , convertito in Legge n 100/2023, emanato appunto per gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza.
Ricordiamo di seguito i requisiti e le modalità per la domanda, da inviare entro il 30 settembre 2023 che cadendo di domenica slitta al 1 ottobre.
Decreto Alluvione è legge: a chi spetta il bonus autonomi e professionisti
Tra le misure a sostegno degli alluvionati si evidenzia un bonus una tantum per i lavoratori autonomi con lo stanziamento di circa 253 milioni di euro per il 2023.
Nel dettaglio:
- per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023,
- in favore dei collaboratori coordinati e continuativi,
- dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
- dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza,
- che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023,
- è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
L'indennità è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata,
In merito a tale bonus l'INPS ha pubblicato la circolare 54 2023 con le istruzioni operative e in data 30 giugno con il messaggio 2458 ha fornito ulteriori indicazioni (v. ultimo paragrafo) sulle modalità di documentazione e sul modulo di domanda.
Nel dettaglio, la circolare 54 ha precisato che sono compresi fra i destinatari dell’indennità:
- i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica
- i venditori porta a porta
- i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
- i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ( Casse professionali).
Bonus alluvione autonomi: importo
L'indennità viene definita una tantum e sarà pari a:
- euro 500 per ciascun periodo di sospensione della propria attività, non superiore a quindici giorni e comunque
- nella misura massima complessiva di euro 3.000.
l pagamenti riguarderanno il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'eventuale sospensione dell'erogazione in caso di superamento prospettivo dei limiti.
I beneficiari potranno scegliere se richiedere il bonus in forma cumulativa o per singoli periodi le cui date vanno specificate nella domanda e NON possono essere sovrapposte.
La circolare specifica che per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
Bonus alluvione autonomi: modalità per le domande
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all’INPS
- a partire dal 15 giugno ed
- entro il 30 settembre 2023
esclusivamente in via telematica accedendo personalmente sul sito INPS con le credenziali:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
anche tramite il Contact center telefonico INPS
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato.
Il modulo sarà disponibile alla sezione sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso:
“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; selezionando “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.
l beneficiari dichiarano nella domanda di essere in possesso dei requisiti tra cui sia la residenza che il domicilio nelle aree interessate.
La circolare INPS non specifica l'obbligo di documentazione dei danni ma precisa che l'istituto procederà successivamente a verifiche incrociate e nel caso di ’insussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, avvierà la procedura di recupero ferme restando le sanzioni, anche penali, previste per legge.
Come detto, con il messaggio 2458 /2023 l'istituto risponde ad alcuni dubbi emersi riguardo il diritto all'indennità fino a 3000 euro per i lavoratori autonomi e le modalità di documentazione dei requisiti
Requisiti e importo indennità autonomi
Sui requisiti per indennità una tantum alluvione il messaggio ribadisce in particolare che :
- per quanto riguarda i lavoratori agricoli il requisito dell’impossibilità a prestare attività lavorativa non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo. quindi ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, la sospensione può interessare anche solo parzialmente l’attività agricola svolta dagli agricoltori.
- l'importo di 500 euro è riferito a periodi di sospensione non superiore a 15 giorni. Inps fa l'esempio di tre sospensioni differenti in diverse giornate anche di pochi giorni per le quali il lavoratore può presentare una domanda o tre diverse domande) per cui l’indennità spettante ammonterà a 1500 euro,. Il limite massimo è di 3000 euro per beneficiario. La precisazione è valida per tutti i lavoratori autonomi destinatari dell’art. 8 del decreto 61/2023.
- Per quanto riguarda le verifiche dei requisiti l’Istituto controlla ’iscrizione del lavoratore alla specifica gestione di appartenenza e in caso negativo l’interessato può chiedere il riesame, allegando eventualmente documentazione utile come certificati di iscrizione, estratti contributivi, ricevute di versamento dei contributi, che sarà verificato ulteriormente dalla Struttura territoriale INPS competente .
- per la prova della sospensione di attivita inps specifica che possono essere validi i seguenti documenti : comunicazione di attivazione dell’assicurazione; provvedimenti pubblici di autorità; dichiarazioni effettuate nei confronti di altri enti/autorità/società; registrazioni audiovisive; lettere di comunicazione di ritardi o sospensioni negli adempimenti contrattuali; fatture per interventi straordinari legati al ripristino e/o qualsiasi tipo di documentazione utile idonea a dimostrare la sospensione dell’attività.
Regime fiscale dell’indennità alluvione: novità nella procedura telematica
L’indennità una tantum costituisce reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
Tuttavia, considerato che il regime fiscale è differenziato a seconda della natura del reddito e della categoria di appartenenza del lavoratore, INPS ha modificato il flusso di presentazione della domanda inserendo nel box delle dichiarazioni facoltative due ulteriori dichiarazioni:
- una per i forfettari
- un’altra ai lavoratori autonomi agricoli,
cosi da applicare automaticamente il regime fiscale specifico.
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INPS: al via i questionari sulla soddisfazione degli utenti
Inps annuncia nel messaggio 3340 del 26 settembre 2023 l'inizio della campagna di raccolta dati sulla soddisfazione dei propri utenti " Customer experience".
Con l'indagine , attiva ormai da 6 anni , l'istituto intende raccogliere i dati che registrino l'attuale situazione anche i rapporto con il passato e permettano di migliorare eventuali carenze del servizio .
L’indagine interesserà un campione di circa 650.000 utenti, fra quelli che hanno utilizzato i seguenti servizi nel periodo compreso tra marzo e giugno 2023:
– Pensione anticipata (gestione pubblica e privata);
– Pensione di vecchiaia (gestione pubblica e privata);
– Pensione di reversibilità (gestione pubblica e privata);
– Opzione donna (gestione pubblica e privata);
– NASpI;
– Dsoccupazione agricola;
– Bonus asilo nido;
– Riscatto della laurea, agevolato (gestione pubblica e privata) e per inoccupati (gestione privata);
– DIS-COLL;
– TFR a carico del Fondo Tesoreria;
– Ecocert (gestione privata).
Gli utenti riceveranno una comunicazione via mail con un questionario nel quale potranno esprimere il loro giudizio su tutti gli elementi relativi alla loro esperienza, con particolare attenzione alle fasi di:
- ricerca delle informazioni;
- presentazione della domanda;
- contatto con uno o più touchpoint ( ovvero i punti di contatto come: sportello, sito web , contact center telefonico , patronati )
- definizione ed erogazione della prestazione richiesta.
Al termine del questionario, verrà chiesto di esprimere anche un giudizio globale sull'esperienza avuta con l'INPS.
I risultati saranno elaborati a cura dell'ufficio statistico interno e verranno resi noti al pubblico con successiva comunicazione.
I risultati delle indagini degli anni precedenti sono disponibili sul sito INPS alla sezione Amministrazione Trasparente/ Servizi erogati / Servizi in rete/ rilevazione customer experience.
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Rendite INAIL infortuni 2023: nuovi importi e istruzioni
Gli importi delle prestazioni INAIL per infortuni e malattie professionali nei diversi settori
- agricoltura,
- industria e
- navigazione
sono stati aggiornati all'inflazione. I nuovi valori sono in vigore dal 1° luglio 2023.
Lo hanno previsto due decreti ministeriali pubblicati sul sito del ministero il 17 agosto scorso:
DM n. 88 per il settore dell’agricoltura e
DM n. 89 per i settori dell’industria e della navigazione,
come proposto dalla Delibera Inail n. 114 del 15 maggio 2023.
Il 12 settembre 2023 INAIL ha pubblicato la circolare di istruzioni 40 2023 con allegato il riepilogo degli importi delle rendite.
(Allegati in fondo all'articolo)
Prestazioni INAIL agricoltura
La Retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti. è stabilita a in € 19,221,30, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’Industria, la retribuzione annua convenzionale
L’assegno per l’assistenza personale continuativa è fissato in € 632,94.
L’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), sempre a decorrere dal 1° luglio 2023, è stabilito in € 11.612,92.
Gli assegni continuativi mensili riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite con coefficiente di rivalutazione pari a 1,081,sono riportati nella tabella seguente:
Inabilità
Importi dal 1° luglio 2023
dal 50 al 59%
€ 444,83
dal 60 al 79%
€ 620,74
dall’80 all’89%
€1.065,70
dal 90 al 100%
€ 1.510,28
100% + a.p.c
€ 2.143,55
Prestazioni INAIL Industria e navigazione
La retribuzione media giornaliera è stabilita in € 91,53 .
Minimale e massimale della retribuzione annua, sono quindi stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura di:
- € 19.221,30 e di
- € 35.696,70.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in
- € 51.403,25 per i comandanti e i capi macchinisti,
- € 43.549,97 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e
- i€ 39.623,34 per gli altri ufficiali.
L’assegno per l’assistenza personale continuativa, sempre a decorrere dal 1° luglio 2023, è fissato in € 632,94, mentre l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario) è pari a € 11.612,92.
Gli assegni continuativi mensili, riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite con coefficiente di rivalutazione pari a 1,081, sono i seguenti:
Allegati:Inabilità
Importi dal 1° luglio 2023
dal 50 al 59%
€ 355,14
dal 60 al 79%
€ 498,27
dall’80 all’89%
€ 925,12
dal 90 al 100%
€ 1.425,28
100% + a.p.c
€ 2.059,02
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Pensioni all’estero: verifiche esistenza in vita 2023
Nel messaggio 794 del 23 febbraio 2023 l'INPS ha fornito le indicazioni relative all'accertamento dell'esistenza in vita 2023 dei pensionati che percepiscono gli assegni all'estero, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni indebite dopo la morte del beneficiario.
Con messaggio n. 3183 del 12 settembre 2023 viene comunicato l'inizio della seconda fase della procedura 2023 a partire dal 20 settembre p.v. (v. secondo paragrafo)
Calendario verifiche esistenza in vita per aree geografiche
Anche per l’accertamento dell’esistenza in vita riferito al 2023 il soggetto incaricato della gestione è Citibank. l
La procedura di verifica è suddivisa per aree geografiche di residenza dei pensionati per rendere più agevole la gestione.
Gli interessati riceveranno l'apposita lettera e modulo da CITIBANK da restituire come da istruzioni (v. ultimo paragrafo) in modo da evitare la sospensione dei pagamenti.
In sintesi il calendario dei controlli è il seguente
Aree geografiche interessate
Limite temporale
Riscossione in contanti presso Western Union
Eventuale Sospensione dei pagamenti in caso di mancata risposta
Pensionati residenti in
da
a
America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi
Marzo 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Europa, Africa e Oceania
20 Settembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024
L'istituto precisa che comunque si evidenzia che per prevenire possibili criticità in eventuali azioni di recupero di somme indebitamente erogate, alcuni pensionati potranno essere interessati dalla verifica indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.
Pensioni all'estero verifiche 2 fase
A partire dal 20 settembre 2023, Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla Banca entro il 18 gennaio 2024.
Qualora l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024.
Pensionati esclusi dalla verifica
In allegato alla circolare la lista dei singoli Stati suddivisi per aree geografiche di riferimento . L'istituto precisa in proposito che ai pensionati che risultano irreperibili nei registri anagrafici italiani, Citibank spedirà i modelli di richiesta di attestazione agli indirizzi esteri già presenti negli archivi della banca.
Si sottolinea anche che in un’ottica di semplificazione amministrativa, l’Istituto ha chiesto a Citibank di escludere dall’accertamento che avrà inizio a marzo 2023 alcuni gruppi di pensionati:
- A. pensionati residenti in Polonia che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con lo ZUS polacco. l’Istituto ha stipulato infatti con lo Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (ZUS) per scambiare telematicamente informazioni relative al decesso di pensionati comuni, , a condizione che tali soggetti siano titolari anche di prestazioni pensionistiche a carico dello stesso ZUS;
- B. pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica.
- C. pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.
Modalità di produzione della prova dell’esistenza in vita
Come in passato sono disponibili per pensionati coinvolti in tale accertamento le seguenti diverse modalità per fornire la prova dell’esistenza in vita.
- In via ordinaria, i pensionati dovranno far pervenire il modulo di attestazione dell’esistenza in vita, correttamente compilato, datato, firmato e corredato della documentazione di supporto, alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom, entro il termine indicato nella lettera esplicativa.Tale modulo dovrà essere restituito a Citibank, controfirmato da un “testimone accettabile” (rappresentante di un’Ambasciata o Consolato Italiano o un’Autorità locale abilitata)
- possibile in alcuni casi fornire la documentazione in via telematica
- In alternativa il pensionato fornisce prova di esistenza con la riscossione personale agli sportelli Western Union di almeno una delle rate, entro il termine di restituzione dell’attestazione indicato nelle lettere esplicative
Nel messaggio vengono infine illustrati i casi particolari e modalità alternative di prova per soggetti disabili Qui il modulo.
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TFS: chiarimenti sulle indennità aggiuntive del Fondo previdenziale
Chiarimenti sul trattamento fiscale dell'indennità correlata alla cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione sono stati forniti nella risposta dell'Agenzia n. 425 pubblicata l'8 settembre 2023
Il Fondo di previdenza del MEF istituito DPR 17 marzo 1981, n. 211 a seguito della fusione di più fondi preesistenti, chiedeva in particolare il corretto trattamento fiscale sull'indennità aggiuntiva che viene erogata ai propri iscritti alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione, alla luce dei recenti arresti di Cassazione contrastanti con la prassi dell'amministrazione.
Regime fiscale indennità di fine servizio: contrasto normativa e giurisprudenza
Nell'interpello l'istante precisava di avere utilizzato fino ad oggi i criteri dettati dalla circolare del Ministero delle Finanze Imposte Dirette 5 febbraio 1986, n. 2, e confermati dall'interpello n. 954383/2008 che sottopone a tassazione separata
- indennità equipollenti al TFR (indennità di buonuscita, indennità di fine servizio), assoggettate a quanto disposto dell'articolo 17 e dell'articolo 19, comma 2bis, TUIR e
- ''altre indennità e somme'', alle quali va invece riservato il trattamento di cui agli articoli 17 e 19, comma 2.
In quest'ultima voce sono ricompresi appunto i trattamenti aggiuntivi di fine rapporto (ragguagliati agli anni di effettivo servizio)
il contrario avviso della Corte di Cassazione, che ha ricondotto invece tali erogazioni alle ''indennità equipollenti'' , che ha generato un rilevante contenzioso
e ha riconosciuto agli iscritti cessati dal servizio il diritto al rimborso delle ritenute IRPEF indebitamente applicate.
Si riportano per chiarezza i due commi citati
"comma 2 . Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 (oggi 309,87 euro) per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. (…)L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.».
La risposta dell'Agenzia
Nella risposta l'Agenzia richiama la norma e ricorda che nel documento di prassi citato si sottolineava come " ove il dipendente abbia diritto a più indennità, il carattere di indennità ''equipollente'' non potrà che essere assegnato a quella ''principale'', spettante per il rapporto di pubblico impiego che lega il beneficiario all'ente o organismo di appartenenza."
La Corte di cassazione è intervenuta affermando che l'indennità erogata dal Fondo di previdenza è comunque qualificabile come ''equipollente'' al TFR, quindi soggetta a imposta forfettaria .
Sul tema è stata formulata , a seguito dell'interpello una richiesta di parere all'Avvocatura Generale dello Stato che, con nota prot. n. 168969/2023, sintetizza cosi la posizione consolidata della Corte di Cassazione:
«l'indennità erogata al dipendente, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza (…) ha funzione previdenziale ed è assimilabile all'indennità equipollente di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, escludendosi che trattasi di contributi diretti a carico del dipendente e da questi interamente versati al fondo previdenziale, in quanto esclusi, tout court, dalla tassazione».
Ai fini della determinazione della base imponibile, l'Avvocatura Generale dello Stato conclude dunque che «il fondo ha natura composita, ma non riviene direttamente da contributi versati dai lavoratori, e dunque non va applicato il criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile previsto dall'art. 19, comma 2bis, ultimo periodo, del T.U.I.R., (stante, per l'appunto, l'assenza di quote contributive a carico del dipendente) mentre va riconosciuta la deduzione forfettaria di cui al primo periodo del citato art. 19, comma 2bis del T.U.I.R.».
Pertanto, sulla base di quanto sopra rappresentato,l'Agenzia, adottando la nuova posizione , ritiene che l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, e sia imponibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.