• Rubrica del lavoro

    Tasso INAIL per interessi e sanzioni da giugno 2025

    A partire dallli11 giugno  2025, a seguito della decisione della Banca Centrale Europea del 5 giugno  scorso he porta il tasso ufficiale di sconto  al 2,15%, cambiano di nuovo  il tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori INAIL,  e  le sanzioni civili per ritardati pagamenti. 

    Lo ha comunicato l'istituto nazionale di assicurazioni contro gli infortuni con la circolare 34 del  10 giugno  2025.

    INAIL  Tasso  Rateazioni dei Debiti Assicurativi

    Il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori viene aggiornato all’8,15%. Questo valore deriva dalla somma del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (2,15%) con una maggiorazione di 6 punti percentuali. Tale misura si applica a tutte le istanze di rateazione presentate a partire dall' 11 giugno  2025.

    Sanzioni Civili 

    Per quanto riguarda le sanzioni civili 

    1- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie il datore di lavoro è tenuto:

    •  al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi, dall'11 giugno  2025, la misura della sanzione è pari al 7,65%;
    •  al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse   dell’Eurosistema senza  ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente  pari al 2,15%;

    2 – in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia  è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste  entro dodici mesi dal termine  il datore di lavoro è tenuto:

    •  al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, purché il versamento sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia, quindi pari al 7,65%
    • Laddove invece il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla  denuncia, la misura della sanzione civile è pari al tasso di interesse dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5, quindi pari al 9,65% 

    La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

    Sanzioni civili aziende sottoposte a  procedura concorsuale

    Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

    Nello specifico:

    • La sanzione civile per mancato o ritardato pagamento è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, ossia 2,15%.
    • La sanzione civile per evasione è pari al tasso minimo   dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti percentuali, quindi 4,15%.

    Recepimento nuovo saggio legale 2025

    Si ricorda sempre che INAIL, con la Circolare n. 2 del 13 gennaio 2025, ha comunicato il recepimento del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024,  con il quale   il saggio degli interessi legali, è stato abbassato dal 2,5% al 2%  annuale a partire dal 1° gennaio 2025.

  • Rubrica del lavoro

    Scrutatori e Presidenti Referendum 2025: quali sono i compensi ?

    In occasione dei referendum abrogativi che si svolgeranno nei giorni 8 e 9 giugno 2025, il Ministero dell’Interno ha aggiornato nella circolare DAIT del 12.5.2025  i compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Le cifre sono definite in modo forfettario e variano in base al tipo di sezione e al numero delle consultazioni in corso.

    Ecco tutti i dettagli e una tabella di sintesi.

    Compensi per i referendum: base e seggi speciali

    Compensi base per i referendum 2025  (5 schede)

    Per le consultazioni referendarie da svolgersi su 5 quesiti, ai componenti dei seggi ordinari e ai seggi per elettori fuori sede spettano i seguenti compensi:

    • Presidente di seggio: € 130,00 di base, con una maggiorazione di € 33,00 per ogni quesito oltre il primo, fino a un massimo di 4 maggiorazioni → totale € 262,00.
    • Scrutatori e segretari: € 104,00 di base, maggiorazione di € 22,00 per ogni quesito oltre il primo, fino a un massimo di 4 → totale € 192,00

    Compensi per i seggi speciali

    I seggi speciali sono quelli operativi in strutture sanitarie o penitenziarie. In questi casi, gli importi sono più bassi e non variano in base al numero dei referendum:

    • Presidente di seggio speciale: € 79,00
    • Scrutatori e segretari: € 53,00.

    Compensi quando il referendum è abbinato alle elezioni amministrative

    Quando il referendum coincide con un turno di ballottaggio per le amministrative (6 schede in totale), i compensi aumentano leggermente per via dell’impegno aggiuntivo:

    • Presidente: base € 150,00 + 4 maggiorazioni da € 33,00 = € 282,00
    • Scrutatori e segretari: base € 120,00 + 4 maggiorazioni da € 22,00 = € 208,00

    Per i seggi speciali in questo caso:

    • Presidente: € 90,00
    • Scrutatori e segretari: € 61,00

    Compensi seggi referendum: tabella di sintesi

    Tipo di seggio Ruolo Compenso base Maggiorazioni (fino a 4) Totale
    Seggio ordinario / fuori sede (solo referendum) Presidente € 130,00 € 132,00 € 262,00
    Seggio ordinario / fuori sede (solo referendum) Scrutatore / Segretario € 104,00 € 88,00 € 192,00
    Seggio speciale (numero consultazioni irrilevante) Presidente € 79,00
    Seggio speciale (numero consultazioni irrilevante) Scrutatore / Segretario € 53,00
    Seggio ordinario (referendum + ballottaggio) Presidente € 150,00 € 132,00 € 282,00
    Seggio ordinario (referendum + ballottaggio) Scrutatore / Segretario € 120,00 € 88,00 € 208,00
    Seggio speciale (referendum + ballottaggio) Presidente € 90,00
    Seggio speciale (referendum + ballottaggio) Scrutatore / Segretario € 61,00

    Compenso seggi referendum: altre informazioni utili

    Va sottolineato che :

    • i compensi sono esenti da ritenute fiscali e non concorrono al reddito imponibile.
    • Spettano per intero, a meno che il componente non sia stato sostituito: in tal caso il pagamento è proporzionale alla durata effettiva della partecipazione.
    • I presidenti di seggio hanno diritto anche al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, se provenienti da località oltre i 10 km.

  • Rubrica del lavoro

    Assegno sociale, a chi spetta: requisiti e obblighi

    L’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all’assegno sociale ai cittadini che:

    • abbiano compiuto 67 anni (dal 1° gennaio 2019, in precedenza il limite era 65 anni), 
    • risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e 
    • possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge, annualmente rivalutati.

    Possono richiederlo anche i:

    a) cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);

    b) cittadini della Repubblica di San Marino;

    c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;

    d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;

    e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.

    che siano anche residenti  continuativamente nel territorio nazionale da almeno dieci anni (art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

    Il termine massimo per la definizione del provvedimento è  fissato in 45 giorni  dal momento della domanda.

    Assegno sociale 2023: requisiti 

    L'Assegno sociale è una prestazione economica rivolta  a chi ha un reddito inferiore al minimo  definito ogni anno per legge (dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale).

    I requisiti per l'assegno sociale sono:

    67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);

    stato di bisogno economico;

    cittadinanza italiana e situazioni equiparate  ( cittadini italiani; cittadini comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza; cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario ; cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria).

    residenza effettiva in Italia;

    requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

    ATTENZIONE  : 

     La domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge attualmente fissato al 67° anno di età

    L'assegno sociale   non è reversibile ai familiari superstiti.

    Assegno sociale: obbligo di comunicazione del reddito. Come fare

    Si ricorda che per la concessione dell’assegno sociale la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai  beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale , se non obbligati alla dichiarazione dei redditi ordinaria, con il Modello RED.

    Nel messaggio 1173 del  4 aprile 2025  INPS comunica che sono stati individuati i  titolari dell'assegno sociale che non hanno adempiuto a tale obbligo per l'anno 2020  e che riceveranno  una  raccomandata A/R,  che ricorda l’obbligo di comunicazione reddituale.

    ATTENZIONE : In caso di ulteriore inadempimento verrà avviato  un procedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione.

    La comunicazione  può essere effettuata attraverso la procedura telematica disponibile sul sito ufficiale dell'Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) nell'area riservata “MyINPS”, raggiungibile al seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Domanda di Pensione" > "Aree Tematiche" > "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio Precoci" > "Variazione Pensione" > "Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008".

    In alternativa, è possibile effettuare la comunicazione attraverso gli Istituti di patronato o da altri soggetti abilitati 

    Soggiorno continuativo di 10 anni per l’assegno sociale: chiarimenti

    Come detto, per  il diritto all'assegno sociale i requisiti necessari a beneficiare della prestazione:   residenza decennale, maggiorazione dell'importo e  modalità di autocertificazione erano stati chiariti dall'INPS con la circolare 131 2022.

     A parziale rettifica è stato pubblicato il messaggio 1268 del 3 aprile 2023 in particolare sui periodi di interruzione della residenza.

    Con la  Circolare 131 2022 è stto chiarito che : 

    Per la verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trovano applicazione  i criteri del  “Testo unico" sul  rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

    Quindi le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo  quando :

    • sono inferiori a sei mesi consecutivi e 
    • non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio,

    salvo che detta interruzione sia dipesa da obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.

    In pratica spiega la circolare, suddividendo il decennio in due periodi quinquennali consecutivi  la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio.

    Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.

    Per la verifica del requisito di dieci anni  è fondamentale  individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio,  indipendentemente dalla nazionalità del richiedente.

    Il requisito  è  autocertificabile dall'interessato  e viene  verificata dagli uffici INPS attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune.

    Resta fermo che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. 

    AGGIORNAMENTO 3 APRILE 2023 

    A seguito delle  sentenze della Corte di Cassazione  n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020,  a parziale rettifica del paragrafo 2.2 della circolare n. 131/2022, INPS ha precisato che  il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui alla lettera b)), di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui alla lettera c)). 

    Anche in caso di continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi  soddisfatto in sè,  ma è comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS.

    Assegno sociale: come funziona l’autocertificazione dei requisiti

    Ai cittadini italiani e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell’Unione europea viene riconosciuta la possibilità di autocertificare stati, qualità personali e fatti elencati negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

    Al fine della verifica gli operatori possono  utilizzare il sistema EESI-RINA PORTAL (formulari elettronici-SED) o, in alternativa, i consueti canali telematici per i Paesi esteri in convenzione o non EESSI ready (formulari cartacei; cfr. la circolare n. 97 del 28 giugno 2019).

    • I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ugualmente utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  ma SOLO  per i  fatti certificabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di tale caso, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea legalmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi  siano previste da  convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza.

     In tutti gli altri casi, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

    Relativamente alle dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, le Strutture territoriali richiederanno:

    •  per i cittadini dei paesi elencati nell'allegato 1 una certificazione rilasciata dallo Stato estero e
    •  per i cittadini aventi la cittadinanza di Paesi non inclusi nell’elenco,  i redditi relativi ai beni immobili sono autocertificabili, mentre gli altri redditi devono essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza qualora i cittadini non rientrino nelle ipotesi descritte al precedente paragrafo 

    Maggiorazione dell’assegno sociale: requisiti e redditi

    Come  illustrato nelle circolari n. 61 e n. 61 bis del 29 marzo 2001, n. 17 del 16 gennaio 2002 e n. 44 del 1° marzo 2002,  i requisiti per  il riconoscimento delle maggiorazioni sono i seguenti 

    • – età inferiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 12,92 per 13 mensilità;
    • – età pari o superiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 20,66 per 13 mensilità.

    La maggiorazione è riconosciuta d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti dalla normativa.

    La maggiorazione non è soggetta a perequazione e viene incrementata ogni anno per  coloro che hanno almeno 70 anni di età. Questo limite viene ridotto di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni) (figurativa, volontaria e da riscatto)  che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico.

    L'incremento è concesso d’ufficio dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti. 

    ATTENZIONE Questo incremento è soggetto a perequazione.

    Per la maggiorazione e l’incremento alla maggiorazione, come per la prestazione principale, devono essere considerati i redditi di qualsiasi natura,  sia personali sia dell’eventuale coniuge o unito civilmente.

    Sono esclusi i seguenti redditi:

    • il reddito della casa di abitazione;
    • il reddito delle pensioni di guerra;
    • l’indennizzo legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie e  trasfusioni;
    • l’indennità di accompagnamento;
    • l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000;
    • i trattamenti di famiglia;
    • eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.

    Assegno sociale : come si richiede , tempi di risposta e integrazione documenti

    L'assegno sociale si puo richiedere online  sul portale www.inps.it, al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” o direttamente al link:  https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html,  previo accesso con identità digitale:

    • SPID almeno di livello 2 o
    • CIE 3.0 oppure 
    • CNS

    I cittadini possono anche rivolgersi  al Contact center telefonico.

    La procedura di inoltro della domanda compila in modo automatico con l’inserimento del codice fiscale, i seguenti dati:

    •     cittadinanza;
    •     residenza;
    •    trattamenti erogati dall’INPS.

    I primi due aspetti sono modificabili  dall'utente mentre è fissa la parte delle prestazioni INPS 

    Resta necessario  l’inserimento delle informazioni seguenti:

    – Stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o”

    – Cittadini extracomunitari (occorre allegare il titolo di soggiorno di cui è in possesso).

      requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio dello Stato.

      possibile inserire la documentazione relativa alle informazioni di tipo reddituale non autocertificabili (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n. 131/2022).

    Infine l'istituto  sottolinea l'obbligo prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e  dare il consenso prima di procedere.

    La procedura telematica consente  anche di consultare una dichiarazione già presentata .

    Come deliberato dal  Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020,  il “Regolamento Inps sui tempi dei procedimenti amministrativi” fissa in  45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno sociale.

    Nel caso in cui la  documentazione allegata alla domanda non sia completa  il termine può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni  per consentire l’integrazione  necessaria.

    La mancata integrazione della documentazione  nei 30 giorni comporta il rigetto della domanda di assegno sociale  e non è ammesso il riesame.

    Il cittadino dovrà  quindi  presentare una nuova domanda di assegno sociale allegando la documentazione necessaria per la verifica del diritto.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Ferie collettive: differimento contributi da richiedere entro il 3.6

    Come ogni anno , è in scadenza a breve  il termine  per la richiesta di differimenti dei versamenti contributivi in caso di  chiusura aziendale per ferie che renda impossibile  effettuare le comunicazioni e i versamenti entro i termini ordinari 

    La richiesta va inviata all'INPS come sempre entro il 31 maggio 2025, che quest'anno, cadendo di sabato,  slitta per le festività al 3 giugno.

    Il termine  del 31 maggio in realtà non è perentorio: le richieste possono essere presentate anche dopo, presentando  una giustificazione del ritardo.

    Chiariamo di seguito  gli aspetti principali.

    Ferie collettive cosa si intende

    Per ferie collettive si intende il periodo di chiusura dell'azienda che la proprietà decide di effettuare per motivi di opportunità organizzative commerciali, ecc,   in cui vengono garantite le ferie a tutti i dipendenti  delle varie unità , reparti e sedi
    Il concetto di ferie collettive è applicabile anche se nel periodo sia comunque necessaria la presenza di personale preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del personale rimanente usufruisca invece del periodo di riposo per ferie.

    Richiesta differimento  adempimenti per ferie  collettive

    In caso di chiusura si può richiedere il differimento dei termini che comprende:

    • la comunicazione del flusso Uniemens e il 
    • versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

    Il differimento per ferie collettive è possibile solo una volta nel corso dell'anno e  non può mai superare  il mese di durata. 

    ATTENZIONE Questo si applica anche nel caso il periodo di ferie collettive si svolga a cavallo di due mesi.

    Richiesta differimento contributi per ferie collettive: come fare

    Le domande possono riguardare anche periodi diversi da quello estivo e  vengono esaminate dalla sede Inps competente per territorio.

    In genere, il termine di cui viene chiesto il differimento è quello del 20 agosto (relativo al mese di luglio).  In questo caso il versamento dei contributi di luglio andrà poi eseguito entro il 16 settembre e la presentazione del flusso UNIEMENS dovrà avvenire entro il 30 settembre.

    il versamento dei contributi poi dovrà essere effettuato in unica soluzione  con la maggiorazione degli interessi di dilazione. Nel messaggio di autorizzazione INPS comunica anche la percentuale per il calcolo degli interessi di differimento. Attualmente, a seguito dei numerosi aumenti del tasso ufficiale di sconto decisi dalla Banca Europea il tasso INPS è fissato al 9,75%.

    Per la domanda va utilizzato unicamente  il canale telematico (v. messaggio INPS 8609/2012) . L'applicazione per l'invio è disponibile  sul sito INPS www.inps.it, seguendo il percorso : Servizi online – Aziende consulenti e professionisti – cassetto previdenziale – istanze on line – invio nuova istanza – codice 445 Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive

  • Rubrica del lavoro

    Rendite inabilità e superstiti: nuovi coefficienti capitalizzazione INAIL

    Pubblicato il Decreto 25 marzo 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2025 (Supplemento Ordinario n. 17), approva le nuove tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite INAIL

    Scarica le Tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite INAIL

    Vediamo un chiarimento dettagliato su cosa comporta.

    Cos’è la capitalizzazione delle rendite INAIL?

    La capitalizzazione delle rendite è il calcolo del valore attuale complessivo di una rendita erogata dall’INAIL per:

    • Inabilità permanente da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
    • Superstiti in caso di decesso del lavoratore.

    Questo valore si ottiene moltiplicando l'importo annuo della rendita per un coefficiente di capitalizzazione, determinato in base all’età del beneficiario e ad altri parametri tecnici (come il tasso tecnico di interesse attuariale).

    Perché si aggiornano questi coefficienti e a cosa servono?

    L’art. 39 del Testo Unico INAIL (DPR 1124/1965) prevede che i coefficienti:

    • Siano sottoposti ad approvazione ministeriale.
    • Siano rivisti almeno ogni cinque anni.

    L’aggiornamento riflette variazioni demografiche, attuariali ed economiche (come speranza di vita, tassi di interesse, inflazione ecc.).

    I coefficienti vengono utilizzati da:

    • INAIL: per calcolare la riserva matematica o il valore attuale della rendita.
    • Datori di lavoro/consulenti legali e attuariali: per determinare il valore economico in caso di transazioni, risarcimenti una tantum, retrocessioni, ecc.

    Descrizione delle Tavole dei coefficienti di capitalizzazione

    Le tavole dei coefficienti di capitalizzazione, oltre ad essere articolate in funzione della tipologia evento (infortunio o malattia professionale) e della classe di grado di menomazione dell'inabile – sono distinte a seconda della disciplina indennitaria di riferimento.

    Ovvero per le rendite d'inabilità relative ad eventi avvenuti prima del 25 Luglio 2000 (Testo Unico – D.P.R. n. 1124/1965, di seguito "T.U.") la capitalizzazione deve effettuarsi mediante tavole riportanti la specifica dicitura "T.U.", mentre per le rendite concernenti eventi accaduti a partire da tale data (D. Lgs. n.38/2000 – Danno Biologico, di seguito "D.B.") la capitalizzazione deve effettuarsi mediante tavole riportanti la specifica dicitura "D.B.".

    • Tavola 1 Coefficienti relativi ad infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 11%-60%;
    • Tavola 2 Coefficienti relativi ad infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 61%-100%;
    • Tavola 3 Coefficienti relativi ad infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%; 
    • Tavola 4 Coefficienti relativi ad infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%; •Tavola 5Coefficienti relativi a tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
    • Tavola 6 Coefficienti relativi a tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
    • Tavola 7 Coefficienti relativi ai superstiti;
    • Tavola 8 Assicurazione di famiglia;
    • Tavola 9 Coefficienti relativi a coniugi di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 11%-60%;
    • Tavola 10 Coefficienti relativi a coniugi di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 61%-100%; •Tavola 11Coefficienti relativi a coniugi di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%; 
    • Tavola 12 Coefficienti relativi a coniugi di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
    • Tavola 13 Coefficienti relativi a coniugi di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
    • Tavola 14 Coefficienti relativi a coniugi di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
    • Tavola 15 Coefficienti relativi a figli abili di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 11%-60%;
    • Tavola 16 Coefficienti relativi a figli abili di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 61%-100%;
    • Tavola 17 Coefficienti relativi a figli abili di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
    • Tavola 18 Coefficienti relativi a figli abili di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
    • Tavola 19 Coefficienti relativi a figli abili di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%; •Tavola 20Coefficienti relativi a figli abili di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
    • Tavola 21 Coefficienti relativi a figli inabili di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 11%-60%; •Tavola 22Coefficienti relativi a figli inabili di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 61%-100%;
    • Tavola 23 Coefficienti relativi a figli inabili di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
    • Tavola 24 Coefficienti relativi a figli inabili di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
    • Tavola 25 Coefficienti relativi a figli inabili di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
    • Tavola 26 Coefficienti relativi a figli inabili di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%. 

    I coefficienti di capitalizzazione delle rendite ad infortunati e tecnopatici sono tabellati secondo l'età e, ove previsto, secondo l'antidurata (definita come il tempo trascorso tra la data di decorrenza della rendita e la data di calcolo); entrambe le variabili vanno considerate in anni interi. Le età variano da 12 a 108, le antidurate da 0 a 10 anni per le rendite ad infortunati e da 0 a 15 per quelle relative ai tecnopatici. Nella costruzione dei coefficienti si è adottato un tasso d'interesse pari al 1,5%.

  • Rubrica del lavoro

    Gestione Separata: avviso su MyINPS se si supera il massimale

    L’INPS  comunica nel messaggio 1561 del 19.5.2025 di aver introdotto una nuova procedura di comunicazione digitale rivolta ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, finalizzata a semplificare gli adempimenti contributivi e migliorare la trasparenza nei rapporti con il cittadino. 

    A partire da maggio 2025, i lavoratori che superano il massimale di reddito annuale riceveranno un avviso  nell'area riservata e sull'applicazione “MyINPS”.

    Giova ricordare infatti che ogni anno, ai sensi della legge 335/1995, viene stabilito un massimale contributivo per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Oltre questo limite di reddito, non è più dovuta la contribuzione previdenziale.

    A partire dal mese di maggio, l’INPS invierà una comunicazione informativa a tutti quei lavoratori per cui, sulla base delle denunce Uniemens trasmesse dai committenti, risulti superato il massimale di reddito. La comunicazione sarà visibile esclusivamente sul proprio account personale MyINPS.

    Massimale gestione separata: cosa contiene la comunicazione

    Nel messaggio inviato, l’Istituto informa il lavoratore che è stato raggiunto il massimale contributivo annuo. Viene inoltre invitato a informare il proprio committente per evitare che continuino ad essere applicati i contributi previdenziali sui compensi successivi.

    In caso di versamenti in eccesso sarà possibile presentare una specifica istanza di rimborso, secondo le modalità indicate.

    Questa iniziativa rientra nel più ampio piano di digitalizzazione e semplificazione dell’INPS, che mira a:

    • Ridurre gli errori contributivi;
    • Snellire il flusso di informazioni tra lavoratore, committente e Istituto;
    • Incentivare l’uso dei servizi online tramite “MyINPS”, ormai sempre più centrale per la gestione previdenziale individuale.

  • Rubrica del lavoro

    Taglio cuneo fiscale 2025: chiarimenti Agenzia

     La legge di bilancio 2025 è stata pubblicata  in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2025.

    Per il sostegno al potere d’acquisto  dei lavoratori  delle classi medie e basse , la manovra 2025 riconferma i tagli al cuneo fiscale  dello scorso anno  per i lavoratori dipendenti,  ampliando la platea dei beneficiari fino ai 40mila euro di reddito invece che 35mila e li rende strutturali, quindi senza scadenza .

     Viene modificata  la modalità , che interviene sull'aspetto fiscale e non piu contributivo.

      Da notare  quindi che i risparmi  in busta paga   rispetto  alla legislazione  ordinaria (prima del  taglio dei contributi dal Governo Draghi   riguardano  i soggetti con  reddito da 35mila a 40 mila euro, platea raggiunta solo quest'anno dalle nuove  detrazioni. 

    Per i redditi inferiori cambiano le procedure ma i saldi di spesa per lo Stato e i vantaggi in busta paga per i contribuenti  resteranno piu o meno  gli  stessi dello scorso anno.

    Taglio cuneo fiscale e contributivo 2025

    Il testo della legge di bilancio dal 2025 conferma le aliquote  fiscali e gli scaglioni di reddito  2025 come per il 2024,   fissi su tre fasce:  

    1. 23% fino a 28mila euro, 
    2. 35% tra 28mila e> 50mila euro, e 
    3. 43% oltre i 50mila euro.  

    Cambia invece l'agevolazione cd Taglio del cuneo:  non ci sarà più il taglio al cuneo contributivo del 6/7 %  per i redditi fino a 35mila euro , bensì una combinazione di indennità esente da tasse (sulla falsariga del bonus Renzi) per chi ha redditi fino a 20mila euro e, per chi guadagna di più, ci sarà un sistema di detrazione fiscale decrescente: 

    •  per i redditi fino a 20mila euro ci sarà un’indennità esente, che va dal 7,1% per chi guadagna fino a 8.500 euro, al 4,8% per chi guadagna fino a 20mila euro. 
    • Per chi guadagna tra 20mila e 32mila euro, ci sarà una detrazione fissa di 1.000 euro,
    • oltre i 32mila euro la detrazione  diminuisce gradualmente fino ad azzerarsi a 40mila euro.

    Da evidenziare anche :

    • l'estensione della  No Tax Area: fino a €8.500 per i redditi da lavoro dipendente, parificata a quella per i pensionati.
    • Conguagli: Eventuali benefici non spettanti saranno recuperati in dieci rate mensili se l’importo da recuperare supera i €60.
    • Compensazione del sostituto d'imposta: I sostituti di imposta maturano un credito che può essere compensato in F24 per i lavoratori con redditi fino a €20.000.
    • Esenzioni reddituali: Il calcolo del reddito complessivo tiene conto della quota esente per i lavoratori rientrati in Italia e non considera il reddito della prima casa e sue pertinenze.

    Taglio cuneo fiscale 2025. costo e beneficiari

    Come detto il nuovo sistema di agevolazioni con l'approvazione definitiva della legge di bilancio  diventa strutturale dal 2025, cioè diventa definitivo e non piu temporaneo come le misure precedenti in materia

    Queste modifiche  hanno un costo di quasi 13miliardi di minori entrate fiscali per lo Stato e porteranno vantaggi in busta paga paragonabili  a quelli del 2024, ma con alcune differenze. 

    Rilevante anche  il fatto che ne beneficeranno circa un milione e 300mila lavoratori in piu, grazie all'innalzamento della soglia massima di reddito agevolato  che arriva a 40mila euro .

    Tabella taglio cuneo fiscale: esempi di risparmio in busta paga

    Reddito Annuo Complessivo Intervento valore percentuale dell' indennità  Vantaggi Economici
    Fino a €20.000 Indennità basata sul reddito di lavoro dipendente – Fino a €8.500: 7,1%
    – Da €8.501 a €15.000: 5,3%
    – Da €15.001: 4,8%
    Fino a €1.000 l’anno
    €20.001 – €32.000 Detrazione fissa Detrazione pari a €1.000 per l’intero anno, proporzionata al periodo di lavoro Circa €1.000 l’anno
    €32.001 – €40.000 Detrazione decrescente Detrazione diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi a €40.000 Vantaggio inferiore a €1.000
    €36.000 – €44.000 Beneficio in continuità Vantaggi meno significativi rispetto alle fasce inferiori Vantaggi variabili fino a €1.000

    Compensazione trattamento integrativo dipendenti

    Con la risoluzione 9 del 31 gennaio 2025 l'Agenzia ha istituito i codici tributo  per la compensazione in F24 delle somme versate ai dipendenti in attuazione della nuova misura.

    Si tratta in particolare  di: 

    • Per il modello F24:

    • “1704” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1,  comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

    •   Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

    • “175E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per  l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

    Taglio cuneo 2025 i chiarimenti dell’Agenzia

    Come detto, per poter beneficiare delle nuove misure, trattamento integrativo e ulteriore detrazione,  il reddito complessivo  del lavoratore deve essere rispettivamente inferiore a 20.000 euro e 40.000 euro. 

    Questo reddito viene calcolato secondo il comma 9 dell’articolo 1 della legge di Bilancio e segue le stesse regole già previste per le detrazioni, inclusa la quota esente  da imposte dei redditi dei lavoratori impatriati e dei “cervelli in rientro”.  Ma ATTENZIONE , la circolare 4/ 2025 del 16 maggio  dell'Agenzia specifica che  la percentuale per calcolare la somma spettante si applica solo al reddito imponibile, esclusa la quota esente.

    Per calcolare correttamente la percentuale di beneficio, il reddito da lavoro dipendente deve essere "rapportato all’anno", cioè normalizzato su base annua. 

    L’Agenzia chiarisce questo con un esempio: un reddito  di 2000 euro percepito per un periodo di 62 giorni va proiettato su 365 giorni per stabilire la soglia e l’aliquota applicabile, e solo dopo si applica la percentuale sul reddito effettivamente percepito (2.000/62*365= 11.744,19 euro quindi  aliquota 5,3  e somma spettante (2.000 euro * 5,3% = 106 euro)

    Il sostituto d’imposta deve riconoscere in busta paga la misura spettante, stimando mensilmente il reddito, anche includendo quanto percepito da altri datori di lavoro, se comunicato dal dipendente. 

    Si precisa inoltre che, nei casi di più rapporti part-time, la misura spetta a un solo sostituto, da individuare dal lavoratore. 

    In caso di errore o rettifica tra le due misure (comma 4 e comma 6), l’eventuale importo da recuperare, se superiore a 60 euro, sarà trattenuto in 10 rate. 

    Infine, le misure possono essere fruite o restituite tramite la dichiarazione dei redditi.