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ISA contributivi in arrivo
In uno dei decreti approvati dal Governo si introduce nuove misure contro il lavoro sommerso tra cui una importante novità per i contribuenti con partita IVA
Il nuovo decreto legge con misure su lavoro università ricerca per l'attuazione degli obiettivi del PNRR introduce in particolare all'art 1 rubricato Misure contro il lavoro sommerso" i nuovi Indici sintetici di affidabilità contributiva (Isac), con l'obiettivo di rafforzare il controllo sulla regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali in alcuni settori produttivi e dei servizi .
Vediamo qualche dettaglio in più
“ISAC “indici di affidabilità contributiva nel nuovo decreto lavoro
Il meccanismo degli Isac si ispira a quello degli indici di affidabilità fiscale, premiando i contribuenti più virtuosi in relazione agli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale, con vantaggi come la riduzione dei termini per i controlli.
Il decreto stabilisce che entro la fine del 2025, tramite un decreto del ministro del Lavoro in collaborazione con quello dell'Economia, saranno definiti criteri e modalità di applicazione.
La norma dovrebbe essere applicabile a partire dal 1° gennaio 2026 inizialmente solo nei settori a più alto rischio, come l'alberghiero e la grande distribuzione alimentare.
Prevista poi un'estensione graduale ad altri sei settori entro agosto dello stesso anno.
Gli Isac sono pensati per verificare la congruità della forza lavoro dichiarata dalle imprese e l'aderenza ai contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) applicati. La loro implementazione sarà seguita da un accordo tra Inps e Sogei per lo sviluppo di ulteriori strumenti tecnologici volti a ridurre l’evasione contributiva.
Incentivi ISI INAIL e premialità per la rete agricola di qualità
Si prevede anche un meccanismo di premialità per le aziende agricole che partecipano ai bandi ISI INAIL con l'obiettivo di rafforzare la rete agricola di qualità. Si ricorda che la Rete agricola di qualità istituita presso l’Inps raccoglie le realtà aziendali che si distinguono per il rispetto della normativa sul lavoro sociale e fiscale
Le nuove norme intendono quindi potenziare gli incentivi per queste aziende inserendo nel bando ISI annuale che finanzia i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, un avviso loro dedicato.
Decreto-legge lavoro: controlli anche a iscritti alla Lista di conformità
Il decreto legge sempre in tema di lotta al lavoro nero contiene anche una norma di interpretazione autentica dell'articolo 29 comma 8 del DL 192014 relativo alla lista di conformita presso INL che dovrebbe raccogliere i datori di lavoro verso i quali a seguito di ispezioni, non siano emerse violazioni o irregolarità in materia di lavoro e di legislazione sociale, compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Si ricorda che la lista non è ancora operativa perche manca un provvedimento attuativo dell'INL.
Si specifica ora che le aziende iscritte nella lista di conformità Inl non sono escluse in automatico dalle possibilità di verifica degli ispettori ma resta aperta la valutazione degli ispettori caso per caso.
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DURC Congruità edilizia: regole, FAQ, tabella importi
E' entrato in vigore il 1° novembre 2023 il decreto del Ministero del lavoro n. 143 2021 che definisce l'obbligo di verifica della congruità della manodopera impiegata sul valore dei lavori edili, come previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 con le organizzazioni del settore.
La CNCE ha rilasciato la piattaforma Ediconnect sul sito congruitanazionale.it in cui imprese e committenti possono richiedere le attestazioni, previa registrazione, inserendo i dati dei cantieri. Sono state inoltre pubblicate una serie di FAQ che chiariscono molti casi particolari. (vedi sotto il PDF aggiornato)
Il 9 maggio 2024 le parti sociali hanno firmato un accordo per l'aggiornamento delle percentuali di incidenza della manodopera, ritenute congrue.
scarica qui le tabelle aggiornate 2024
In particolare da segnalare che:
- la percentuale di incidenza della manodopera riferita alla categoria SOA OS18-B (componenti per facciate continue), pari al 6,00%, va applicata, sula “fornitura in opera di componenti coibenti per l’isolamento delle facciate”;
- per gli appalti pubblici di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale, va applicata la percentuale di incidenza di manodopera del 13,77% alle categorie OG 2 e OG 2-A.
ATTENZIONE in entrambi i casi la novità si applica anche ai lavori in corso .
Di seguito un riepilogo sull'adempimento e altri aggiornamenti
Aggiornamento FAQ settembre 2024
Il 16 aprile 2024 sono stati pubblicati chiarimenti riguardanti i lavori accessori svolti in appalti non edili, per i quali si precisa che , per quanto le attività elencate nel CCNL Edilizia e nell'allegato X del D.Lgs. n. 81/2008, siano soggette alle modalità del CCNL Edilizia, nel caso di lavori di modeste dimensioni, o nell'ambito di appalti con attività predominante non edile (ad es.per la realizzazione di tracce per le linee elettriche) se sono escluse parti strutturali delle linee e degli impianti elettrici questi possono essere eseguiti dagli stessi operatori principali senza obbligo di verifica di congruità.
In data 26 settembre 2024 sono state pubblicate ulteriori faq e riuniti tutti i chiarimenti in un documento unitario.
Documento di congruità manodopera in edilizia: cos'è
Si prevede che il sistema controlli la congruità dell'incidenza della manodopera sul valore finale dell'opera, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati , eseguiti:
- da imprese in appalto o subappalto, ovvero
- da lavoratori autonomi oltre una certa soglia di valore.
In sostanza va dichiarato il numero minimo dei lavoratori previsti.
Il controllo positivo produrrà una attestazione "certificazione di congruità" da parte della Cassa edile-edilcassa, una sorta di DURC di congruita edilizia che affianca il DURC contributivo.
Verifica congruità manodopera: a chi si applica
La verifica di congruità della manodopera riguarda:
- il settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
In particolare la verifica della congruità si applica :
- nell’ambito dei lavori pubblici;
- nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.
ATTENZIONE restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
Documento Congruità manodopera, quando va richiesto
Le imprese sono tenute a comunicare con una autodichiarazione l'incidenza della manodopera sul valore complessivo dell'opera alla Cassa edile territoriale che deve rispondere entro dieci giorni dalla richiesta.
In particolare
- Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
- Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. L'attestazione va riferita alla congruità dell'opera complessiva.
Le disposizioni si applicano ai lavori edili con denuncia di inizio lavori effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa a partire dal 1° novembre 2021.
DURC congruità: cosa succede in caso di irregolarità
In caso di scostamento dai minimi previsti, con una tolleranza pari al 5% la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
Si prevede inoltre che l'impresa affidataria risultante non congrua possa dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera con documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.
Attenzione va prestata in particolare al fatto che in caso di mancata attestazione la Cassa edile deve iscrivere l'impresa alla BNI Banca nazionale delle imprese irregolari che viene consultata per le richieste del documento di congruità relative a lavori privati e pubblici, con evidenti ripercussioni negative sull'immagine della azienda.
In caso di Documento di congruità negativo, inoltre, anche il Durc ordinario diventa negativo fino a regolarizzazione.
Tabella congruità incidenza di manodopera 2020
CNCE piattaforma Edilconnect – Simulatore di congruità
La Commissione nazionale ha implementato sul sito www.congruitanazionale.it il portale CNCE Edilconnect, utilizzato dal Sistema nazionale edile per l’attuazione della verifica della congruità della manodopera nei cantieri. Consente di inserire i dati dei cantieri e richiedere la certificazione di congruità.
ATTENZIONE : Richiede il login come impresa o consulente
E’ disponibile nella homepage del portale , senza registrazione, anche un “simulatore di congruità”, accessibile premendo il pulsante “Testa il simulatore di congruità”, che consente alle imprese e ai loro consulenti di stimare gli importi di manodopera richiesti per soddisfare la verifica di congruità, in base ai parametri di simulazione inseriti.
E' disponibile inoltre il Manuale utente che illustra e guida nella gestione delle operazioni oltre che numerose FAQ di chiarimenti.
Congruità edilizia: normativa
Tutti i documenti e accordi sono raccolti sul sito CNCE/Congruita.it
Allegati: -
Superamento comporto da CCNL: non applicabile a disabili e malati cronici
Un nuovo caso di applicazione del periodo di comporto previsto dal CCNL con conseguente licenziamento è stato giudicato discriminatorio e quindi nullo .
Il caso si è verificato pochi giorni fa presso il Tribunale di Pisa e riguardava una lavoratrice che dopo una diagnosi di tumore al seno aveva subito un intervento chirurgico e, successivamente, sottoposta a chemioterapia, ormonoterapia e radioterapia.
Di conseguenza, si era dovuta assentare dal lavoro per un totale di 184 giorni, consumando l'intero periodo di comporto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore Commercio, pari a 180 giorni.. Di conseguenza la lavoratrice era stata licenziata.
Il Tribunale, con la sentenza n. 489/2024, ha dichiarato nullo il licenziamento in quanto discriminatorio, applicando l’art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 23.
Il datore di lavoro è stato condannato alla
- reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e
- al risarcimento del danno, consistente in un’indennità calcolata sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento
- al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo mancante.
Il giudice ha seguito l'orientamento consolidato dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 9095/2023, n. 35747/2023 e n. 11731/2024), secondo cui è considerata discriminazione indiretta applicare al lavoratore disabile il periodo di comporto ordinario previsto per tutti i lavoratori.
Vediamo di seguito i dettagli della Cassazione 11731 2024.
Licenziamento per superamento comporto di dipendente disabile Cass 11731 2024
la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11731 del 2 maggio 2024, ha ribadito che l'applicazione del periodo di comporto ordinario ai dipendenti disabili costituisce una forma di discriminazione indiretta in quanto non tiene conto della verosimile maggiore morbilità cui le persone con disabilità o patologie croniche possono essere soggette Per questo il licenziamento che ne consegue è illegittimo .
Il riguardava un dipendente affetto da una grave patologia oncologica cronica, licenziato per aver superato il periodo di comporto, fissato nel CCNL dipendenti dei Porti ad un massimo di 15 mesi fruibili nell'arco di 30 mesi.
La Corte d'appello di Firenze aveva dichiarato nullo il licenziamento, ritenendolo discriminatorio in quanto il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo non tiene in nessun conto possibili maggiori assenze legate alla situazione di disabilità.
La società aveva impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che:
- il dipendente non aveva richiesto ulteriori periodi di aspettativa non retribuita previsti per invalidità superiori al 50%
- l'azienda non era a conoscenza della gravità della malattia, dato che i certificati medici presentati non riportavano alcuna indicazione in merito.
Comporto ordinario discriminatorio per i disabili: gli obblighi per dipendente e datore
La Cassazione, richiamando la precedente sentenza 9095 /2023, ha ribadito che la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili rende il principio del massimo periodo di comporto, apparentemente neutro, discriminatorio.
Ha inoltre sottolineato che, per garantire la parità di trattamento, è necessario adottare ogni ragionevole accomodamento organizzativo per tutelare i diritti dei lavoratori disabili, come previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del Dlgs 216/2003.
Va ricordato infatti che la ratio dell’istituto del comporto prevede la definizione di un equilibrio tra:
- l’interesse del lavoratore a disporre di un giusto periodo di assenze per malattia o infortunio e
- l’interesse datoriale , che non puo farsi carico indefinitamente delle assenze del dipendente, che comportano un sicuro impatto sull’organizzazione aziendale.
Viene sottolineato che il lavoratore ha l'onere di dimostrare le limitazioni derivanti dalla propria disabilità per consentire al datore di lavoro di adottare possibili accomodamenti ma resta fermo che è prevista un'attenuazione dell'onere probatorio per il lavoratore (articolo 40 del Dlgs 198/2006), per cui si richiede al datore di lavoro di dimostrare l'inesistenza di discriminazioni quando il lavoratore fornisce elementi idonei a presumerne l'esistenza.
La Cassazione ha quindi confermato la sentenza della Corte d'appello, rilevando che la società era a conoscenza della disabilità del dipendente e non aveva adottato gli accomodamenti ragionevoli necessari. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato.
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Contributi INARCASSA: comunicazione reddituale in scadenza
Scade oggi 31 ottobre il termine per la presentazione della comunicazione reddituale annuale ai fini contributivi per gli iscritti a INARCASSA.
Riepiloghiamo di seguito tutta la disciplina sulla contribuzione previdenziale di ingegneri e architetti.
INARCASSA contributi minimi e massimali 2024
Gli ingegneri e architetti iscritti a INARCASSA sono tenuti a versamento della seguente contribuzione previdenziale e assistenziale:
- contributo soggettivo sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare, indipendentemente dal periodo di iscrizione. Per il 2024 la percentuale di calcolo è ancora pari al 14,5% sino a € 142.650 euro di reddito massimo. Il contributo minimo comunque dovuto è pari a 2.695. (Si ricorda che è dovuto per intero dal 2021 anche dai pensionati, tranne per i titolari di invalidità o di assegno per figli disabili).
- contributivo facoltativo, calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto, compresa tra l’1% e l'8,5%: sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024 con importo minimo di 245, euro
- contributo integrativo, del 4% obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, anche se non iscritti a INARCASSA, e per le società di Ingegneria calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato Per l’anno 2024 è pari a 815,00 euro e il volume di affari massimo 185.900,00 oltre cui non è prevista la “retrocessione”, ( si tratta del meccanismo per cui dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo corrisposto dagli iscritti è riconosciuto ai fini previdenziali (“c.d. retrocessione”) con una aliquota inversamente proporzionale all’anzianità retributiva al 31/12/2012.)
Con due note ministeriali pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2024 sono state approvate le delibere del consiglio nazionale di INARCASSA riguardanti:
- la determinazione del contributo di paternita', per l'anno 2024, in misura pari a euro 7,00 pro-capite e
- la determinazione del contributo della maternita' e della paternita', per l'anno 2024, in misura pari a euro 65,00 pro-capite.
Contributi INARCASSA -Tabella di riepilogo
Tipo di Contributo Descrizione Importo Minimo Reddito Massimo Percentuale Contributo Soggettivo sul reddito professionale netto. Dovuto anche dai pensionati Il contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i
pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da
INARCASSA.
€2.695 €142.650 14,5% Contributo Facoltativo Aliquota modulare sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024. €245 €142.650 1% – 8,5% Contributo Integrativo obbligatorio per professionisti con partita IVA e società di ingegneria. Prevista "retrocessione" fino a un certo volume di affari. €815 €185.900 (volume d'affari) 4% INARCASSA novità 2023 – Regolamento 2024
Dal 1°gennaio 2023 il cedolino mensile della pensione e la Certificazione Unica dei redditi (CU) sono disponibili ai pensionati SOLO nell’area riservata di Inarcassa On Line (iOL). L’accesso è possibile, oltre che con codice Pin e password , tramite “SPID” (Sistema Pubblico di identità Digitale), o Sono state approvate dai ministeri le delibere del consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 14 aprile 2023, concernenti
- il contributo di paternità per l'anno 2023, in misura pari a euro 3,00 pro-capite e
- il contributo di maternità in misura pari a euro 57,00.
E' stato pubblicato il Regolamento di previdenza aggiornato 2024 QUI IL TESTO
Contributi INARCASSA: scadenze
CONTRIBUZIONE
I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità e paternità devono essere versati:
- In due rate di pari importo – 30 giugno e 30 settembre – oppure
- in sei rate bimestrali di pari importo alla fine dei mesi : febbraio-aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre . Nel caso della rateizzazione bimestrale il pagamento delle rate avviene esclusivamente tramite sistema SDD (Sepa direct debit).
I versamenti possono essere effettuati:
- con la stampa dell’Avviso di Pagamento Pagopa, presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 oppure online con l’internet banking, carte di credito, carte di debito, Paypal. Nel caso di utilizzo di InarcassaCard, per le quote contributive non sarà dovuta la commissione
- con Modello F24 per la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione
- con Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione
Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento, con la comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e vanno corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può essere rateizzato in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell’anno successivo.
COMUNICAZIONE REDDITUALE
La trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d'affari deve essere inviata esclusivamente tramite INARCASSA ON-LINE entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.
Codici F24 contributi INARCASSA
Con Risoluzione n 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici contributo con relative causali da utilizzare dal 1° giugno 2020
- “E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”
- “E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”
- “E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”
- “E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
- “E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
- “E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.
Successivamente nella Risoluzione n 66/2023 sono state istituite le ulteriori causali contributo di seguito indicate:
"E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;
"E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;
"E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;
"E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;
“E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;
“E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;
"E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;
“E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;
“E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;
“E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;
“E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.
Per ulteriori dettagli si veda www.inarcassa.it
Deroga versamento contributi minimi
Si ricorda che il Regolamento prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Quindi chi prevede di conseguire nel 2024 un reddito professionale inferiore a 18.586,00 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2025, dopo la presentazione della dichiarazione on line.
Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza e la possibilità di presentare domanda di riscatto o di ricongiunzione
Il contributo minimo integrativo e di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti.
REQUISITI per la deroga
- essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
- non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
- non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
- non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
- non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.
La richiesta va inviata entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo in Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.
Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda per l'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione
Se si vuole usufruirne anche negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.
La domanda può anche essere annullata entro e non oltre il termine, sempre tramite l'applicativo.
Allegati: -
Con dati Telepass ok al licenziamento per giusta causa
Con l'ordinanza n. 17008 del 20 giugno 2024, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ha affrontato nuovamente la questione riguardante l’utilizzo di strumenti tecnologici per la gestione aziendale, rigettando il ricorso di un lavoratore di Autostrade per l’Italia S.p.A. e confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa a lui intimato.
La sanzione disciplinare si basava sull'utilizzo di dati del dispositivo Telepass e questa volta la Cassazione, a differenza ad esempio del caso affrontato con la sentenza di 15391/ 2024, ha considerato il dispositivo non rientrante tra gli strumenti di controllo a distanza vietati dall'art 4 della legge 300 1970.
Legittimo quindi il licenziamento per violazione dei doveri da parte del dipendente. Vediamo piu in dettaglio .
Licenziamento e ruolo del telepass: la vicenda
Il lavoratore, addetto alla manutenzione e viabilità autostradale, era stato licenziato per inattività durante il turno di lavoro.
Secondo l'azienda, il dipendente aveva lasciato fermo il veicolo aziendale per circa un’ora e mezza in un piazzale, senza giustificazioni plausibili, e aveva riportato nel rapporto di servizio informazioni incoerenti rispetto ai dati rilevati dal sistema telepass.
Quest’ultimo aspetto, legato all’utilizzo del telepass come strumento di controllo, è stato uno dei punti centrali della controversia
Nel ricorso contro il licenziamento , il lavoratore aveva sostenuto che l'azienda avesse violato l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, che limita l’uso di strumenti di controllo a distanza, rendendo illegittimo il licenziamento. La sentenza del Tribunale gli aveva dato ragione confermando questa lettura
La Corte di cassazione ha invece stabilito che i dati raccolti attraverso il telepass, che dimostravano l'inattività ingiustificata del lavoratore, potevano essere utilizzati come base probatoria.
Il riconoscimento della legittimità dell'uso del telepass e della conoscenza di tale utilizzo da parte del lavoratore sono stati gli elementi dirimenti per confermare la validità del licenziamento.
Licenziamento e dati Telepass: le conclusioni della Cassazione
Con questa sentenza, la Cassazione ha affermato che il telepass rientra tra gli strumenti tecnologici per la gestione organizzativa aziendale il cui utilizzo è legittimo e non richiede le stesse limitazioni previste per i controlli a distanza, purché finalizzato a scopi operativi.
Secondo la Corte, infatti l’uso del telepass rientrava nelle normali pratiche aziendali e non richiedeva un’autorizzazione preventiva o un accordo sindacale, in quanto non aveva la finalità di sorvegliare il comportamento dei lavoratori, ma era impiegato per motivi legati all’organizzazione del lavoro e alll'utilizo dei mezzi.
Era inoltre noto ai dipendenti che i movimenti dei veicoli aziendali fossero tracciati, per cui non è contestabile la mancanza di trasparenza del sistema.
In questo modo è stato dimostrato che il comportamento del dipendente violava i suoi doveri fondamentali, compromettendo il rapporto di fiducia con l’azienda e giustificando così il provvedimento disciplinare più severo.
Questa decisione offre una diversa interpretazione sulla natura del Telepass come strumenti tecnologici per il controllo della loro organizzazione interna, sottolineando che essi possono essere legittimamente impiegati quando il loro scopo è la gestione dell’attività aziendale e non la sorveglianza diretta dei lavoratori.
Leggi anche Controllo dipendenti con dati del Telepass: nullo il licenziamento
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Rivalutazione prestazioni INAIL 2024 radiologi
Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del lavoro i due decreti datati luglio 2024 con la definizione della retribuzione convenzionale per il 2024 ai fini della determinazione dei nuovi importi delle prestazioni economiche erogate dall’Inail per medici e tecnici radiologi esposti all'azione di raggi X e sostanze radioattive.
In data 16 settembre INAIL ha pubblicato le relative circolari operative.
MEDICI RADIOLOGI
La retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2024, è stabilita nella misura di euro 66.366,14.
2. La rivalutazione delle prestazioni economiche con decorrenza 1° luglio 2024, è fissata nella misura del 5,4%
TECNICI RADIOLOGI E ALLIEVI
La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza
1° luglio 2024, è stabilita nelle misure seguenti:
- Anno 2016 e precedenti 29.137,41 euro
- Anno 2017 29.376,94 euro
- Anno 2018 29.895,38 euro
- Anno 2019 29.679,65 euro
- Anno 2020 29.766,69 euro
- Anno 2021, 2022 e 2023 : 30.377,22 euro
- Anno 2024: 30.377,22 euro.
Rivalutazione rendite tecnici radiologi 2024
Con la circolare 27 2024 INAIL precisa che gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite dovuti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 2024, n. 112 saranno liquidati d’ufficio, sulla base delle retribuzioni sopra riportate e saranno corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di dicembre 2024.
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invierà agli interessati il provvedimento di liquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio,
mediante i modelli 170/IMec e 171/IMec che riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.
ATTENZIONE In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario dovrà comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei suddetti modelli, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Rivalutazione rendite infortuni medici esposti a radiazioni
Per la rivalutazione delle rendite per i medici di radiologia sottoposti a radiazioni ionizzanti si fa riferimento invece alla circolare INAIL 25 del 16.9.2024
Rivalutazione radiologi 2023: istruzioni INAIL
Il 6 dicembre INAIL aveva pubblicato la circolare di istruzioni 54 2023 (v. sotto i dettagli)
Come noto la rivalutazione avviene annualmente sulla base della variazione dell'indice Foi Istat, che nello specifico nel 2022 rispetto al 2021 e risultata pari al + 8,1 per cento.
- Qui il testo del decreto riferito a medici di radiologia
- Qui il testo del decreto riferito ai tecnici e sanitari di radiologia
TECNICI SANITARI RADIOLOGIA
La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1°luglio 2023, è stabilita nelle misure riportate nella seguente tabella:
Eventi
Retribuzioni convenzionali (CCNL 2018)
Anno 2005 e precedenti
€ 27.644,60
Anno 2006
€ 27,644,60
Anno 2008
€ 27.644,60
Anno 2009-2016
€ 27,644,60
Anno 2017
€ 27.871,86
Anno 2018-2023
€ 28.363,74
MEDICI RADIOLOGI
La retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2023, è stabilita nella misura di
- euro 62.937,51.
La rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL con decorrenza 1° luglio 2023, è fissata nella misura del
- 2,53 per cento.
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Indennizzo commercianti: pagamenti autorizzati fino al 31 agosto
Nuova tranche di pagamenti in arrivo relativa agli indennizzi riservati ai commercianti in caso di cessazione dell'attività anche per le domande pervenute alle sedi territoriali dal 1° maggio al 31 agosto 2024; lo ha comunciato INPS con IL messaggio 2999 dell’11 settembre 2024.
A tal proposito, vengono richiamate le precedenti istruzioni emanate in materia, con le quali, via via, si è data autorizzazione alla liquidazione degli indennizzi per i vari periodi interessati.
Sono stati ormai praticamente recuperati gli arretrati dovuti all'interruzione dei pagamenti che era stata comunicata con messaggio n. 2347 del 05/06/2020. I fondi erano infatti in fase di esaurimento ed era stata sospesa la liquidazione di nuove indennità, anche se le domande potevano continuare ad essere inviate.
Resta fermo in ogni caso che ciascuna sede territoriale deve prima terminare la liquidazione delle domande con data di presentazione antecedente.
Inoltre si ricorda che per le richieste che non hanno i requisiti per l’accoglimento, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, occorre seguire l'iter ordinario per la reiezione.
Per le domande presentate dopo il 3i agosto 2024 l'istituto ribadisce che saranno fornite nuove istruzioni a seguito del previsto monitoraggio della capienza dei finanziamenti rispetto agli oneri. Nel frattempo resta bloccata la procedura di calcolo online nella procedura Nuova IVS.
Indennizzo commercianti: come funziona
L'indennizzo per cessazione attività commerciali, ricordiamo consiste in un contributo mensile pari al trattamento minimo di pensione fino al compimento dell'età pensionabile.
E' riservato a:
- titolari di licenze commerciali
- di almeno 62 anni di età (se uomo) e 57 anni (se donna)
- con almeno 5 anni di iscrizione nella Gestione INPS commercianti
- che chiudono definitivamente la loro attività, NON a quelli che cedono la licenza.
L'agevolazione viene finanziata con un contributo aggiuntivo che viene versato con i contributi previdenziali annuali dagli iscritti alla Gestione commercianti .
La misura, inizialmente sperimentale, è diventata strutturale con la legge di stabilità 2019 (L.145-2018).
Successivamente la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha previsto un ulteriore stanziamento di risorse f per cui l'istituto ha potuto procedere, alla progressiva lavorazione e liquidazione delle domande di indennizzo.
Indennizzo cessazione commercianti: come si richiede
La domanda per l’indennizzo per la cessazione di attività commerciale deve essere indirizzata alla Struttura INPS territorialmente competente e presentata telematicamente all’Istituto:
- direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ( SPID o Carta Nazionale dei Servizi) tramite il servizio “Domanda Indennità commercianti”, accessibile dal sito www.inps.it cliccando su “Tutti i servizi” > “Domanda Indennità commercianti”, oppure
- per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS
- in alternativa, tramite il Contact Center INPS.