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Diaria Inail 2025: i nuovi importi per accertamenti e terapie
Il Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e le successive modifiche prevedono la corresponsione di una indennità giornaliera per i lavoratori assicurati INAIL invitati fuori dal proprio comune di residenza presso gli Uffici dell'Istituto per:
- accertamenti medico-legali e amministrativi o
- per finalità terapeutiche ( es. assistenza protesica , erogazione di cure idro fango termali e soggiorni climatici).
Al fine di adeguare la diaria all'attuale costo della vita, con la circolare n. 28 del 29 aprile 2025 l'INAIL ha comunicato i nuovi importi delle diarie, aggiornati con Determina presidenziale sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo tra la media annua del 2024 e la media annua del 2023 ( pari al 0,8%) .
Le indennità giornaliere per il 2025 sono quindi le seguenti:
importo 2025 motivazione/durata importi 2024 euro 8,98 per assenza della durata di quattro ore e che obblighi a consumare un pasto fuori residenza
(importo precedente, euro 8,91); euro 17,99 (per assenza di una intera giornata senza pernottamento (importo precedente, euro 17,85); euro 35,10 per assenza di una intera giornata con pernottamento (importo precedente, euro 34,82). La delibera ha previsto che "I suddetti importi avranno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all’adozione della presente determinazione", il che significa che sono in vigore dal 1 aprile 2025
L'aggiornamento della procedura telematica di calcolo GRAIEWEB è in corso.
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Contratto colf in vigore: testo e novita 2025
I sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Federcolf, per i lavoratori e delle associazioni imprenditoriali di settore Fildaldo, Domina hanno siglato il giorno 8 settembre 2020 il rinnovo del CCNL del lavoro domestico (scaduto nel 2016), che si applicherà a circa 960.000 lavoratori regolari del settore
In data 12 febbraio 2021 i minimi retributivi 2021 sono stati anche confermati con la firma della Commissione nazionale presso il Ministero del lavoro, prevista dall'art 45 del CCNL , senza adeguamenti (a causa del valore Istat negativo del 2020 sul 2019).
AGGIORNAMENTO 20 GENNAIO 2023
I Minimi retributivi per gli stipendi sono stati aggiornati il 16 gennaio 2023 con accordo tra le parti sociali presso il ministero del Lavoro.
Qui letabelle retributive 2023
AGGIORNAMENTO APRILE 2025
Il sindacato di categoria FISASCAT CISL fa sapere che è ripresa in plenaria la trattativa per il rinnovo del Contratto nazionale.
Si ricorda che sono circa 834mila le lavoratrici e i lavoratori regolarizzati nel settore. Di questi
- il 50,4% sono colf
- il 49,6% badanti, prevalentemente donne,
- di cui straniere il 68,9%.
Al centro del confronto tra le parti, i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, Federcolf e le associazioni datoriali Fidaldo e Domina, temi come:
- l’adeguamento della lettera di assunzione
- la regolamentazione di permessi,
- trasferte e vitto e alloggio,
- tutela della maternità e della paternità e
- l’inquadramento professionale.
Il negoziato proseguirà il 6 maggio 2025
CCNL Lavoro domestico in vigore
Le novità introdotte dal contratto, entrato in vigore il 1° ottobre 2020 e scaduto formalmente il 31 dicembre 2022, riguardano:
- la nuova denominazione di "assistenti familiari" superando la consolidata distinzione tra colf, badanti e baby-sitter ;
- l’inserimento in un unico livello BS delle Baby-sitter
- l’inquadramento uniformato in 4 diversi livelli in base alle loro competenze a cui corrispondono due parametri retributivi
- un aumento retributivo mensile di 12 euro per i lavoratori domestici inquadrati nel livello medio B Super dal 1° gennaio 2021;
- a partire dal 1 ottobre 2020 un sistema di indennità aggiuntive da 100 a 116 euro a chi assiste bambini fino al sesto anno di età o più di una persona non autosufficiente
- Ai lavoratori in possesso della certificazione di qualità (normativa UNI 11766/2019) verrà inoltre riconosciuta una ulteriore indennità fino a 10 euro al mese.
- l’estensione del periodo di prova a 30 giorni;
- la nuova figura dell’assistente familiare educatore formato;
- l’introduzione di un maggior numero di ore dedicate alla formazione. Ad esempio i lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato con anzianità di almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro potranno beneficiare di 40 ore annue di permesso retribuito per corsi di formazione professionali specifici elevati a 64 ore annue di permessi retribuiti per percorsi formativi riconosciuti e finanziati dall’Ente bilaterale di settore, Ebincolf.
- Riconoscimento del congedo per donne vittime di violenza e alle linee guida per ridurre i rischi nell’ambiente di lavoro, ivi inclusi gli strumenti telematici e robotici. In tema di violenza è stato preso in considerazione il rischio di rimanere vittime di molestie sessuali er cui le Parti Sociali firmatarie del contratto hanno concordato di promuovere iniziative, anche tramite gli Enti bilaterali, al fine di prevenire e contrastare tali condotte”.
- L’articolato sulle commissioni di conciliazione a livello territoriale viene implementato con la specifica clausola per la quale il lavoratore domestico, durante il tentativo di conciliazione, deve essere assistito da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali firmatarie il rinnovo contrattuale
- Viene raddoppiato da 0,3 a 0,6 euro orari il contributo dovuto a Cas.saColf.
TABELLA RETRIBUTIVA 2021
Allegati:TABELLA A Lavoratori conviventi
art. 14 – 1° Co, lett. a)TABELLA B Lavoratori
art. 14-2° co.TABELLA C Lavoratori non conviventi
art. 14 – 1° Co, lett. b)TABELLA D Assistenza notturna
art. 10TABELLA E Presenza notturna
art. 11TABELLA G Lavoratori
art. 14-9° co.(lavoro condiviso)valori mensili (€) valori mensili (€) valori orari (€) valori mensili (€) valori mensili (€) valori orari (€) Livello A 645,50 4,69 Livello AS 5,53 Livello B 821,56 586,83 5,86 Livello BS 880,24 616,18 6,22 1012,27 Livello C 938,94 680,71 6,57 Livello CS 997,61 6,93 1.147,24 7,45 Livello D 1.1173,65 (*) 7,99 Livello DS 1.232,33 (*) 8,33 1.417,21 8,98 Livello Unico 677,78 -
DID nuove istruzioni per gli under 16
La circolare 7 del 31 marzo 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, indirizzata alle Regioni, alle Province autonome e ad altri enti rilevanti riguarda le indicazioni relative al limite minimo di età per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e la stipula del Patto di servizio, che è fissato a 16 anni.
Inoltre, il documento chiarisce che, sebbene il limite generale sia di 16 anni, esistono casi specifici in cui è possibile una presa in carico da parte dei servizi per l'impiego a partire dai 15 anni.
Questo è consentito per i giovani che partecipano a percorsi di formazione professionalizzante in modalità duale, come previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 81/2015, al fine di assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione. Tale previsione mira a supportare minori in condizioni di fragilità, offrendo servizi di orientamento e accompagnamento verso opportunità formative e lavorative.
Dichiarazione immediata disponibilità i casi ordinari e le eccezioni
- Limite di Età Generale:
Il limite minimo di età per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e la stipula del Patto di servizio è fissato a 16 anni. Questo significa che, in generale, i giovani devono aver compiuto 16 anni per accedere a questi servizi.
- Casi Speciali per i 15enni:
È prevista una possibilità residuale e circostanziata di presa in carico da parte dei servizi per l'impiego a partire dai 15 anni. Questo è consentito solo per i giovani che partecipano a percorsi di formazione professionalizzante in modalità duale, come previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 81/2015.
Tale presa in carico deve essere finalizzata esclusivamente all'orientamento per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione attraverso percorsi formativi personalizzati. L'obiettivo è supportare minori in condizioni di fragilità nel percorso di studio, offrendo servizi di orientamento e accompagnamento verso opportunità formative e lavorative. Questo include il conseguimento di una qualificazione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
Dal punto di vista operativo i servizi per l'impiego dovranno implementare procedure per identificare e supportare i giovani di 15 anni che rientrano nei casi specifici descritti.
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Pedagogisti ed educatori 2025: novità dal Ministro
E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 55 del 15.5.2024 per l'istituzione di due nuovi albi professionali per pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici.
La nuova legge delinea requisiti specifici per l'iscrizione e e l'istituzione del relativo Ordine nazionale. Si potrà essere iscritti ad entrambi gli albi. Le lauree richieste per l'iscrizioni saranno abilitanti.
Si attendono ancora due decreti ministeriali di attuazione ma nel frattempo è attivo un regime transitorio (vedi ultimo paragrafo)
Vediamo nei paragrafi seguenti i dettagli sui requisiti di accesso e l'iter di attuazione della novità e degli ALBI Professionali, sul regime transitorio di prima applicazione e la risposta a interrogazione parlamentare sui decreti mancanti forniti dal ministro della Giustizia Nordio il 28 marzo 2025..
Pedagogisti ed educatori professionali: i requisiti
Pedagogisti
La legge definisce il pedagogista come lo specialista a livello apicale, dei processi educativi con una formazione avanzata.
Per esercitare legalmente la professione, sarà richiesto il possesso di una delle seguenti lauree:
- Laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (56/S, LM-50);
- Laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (65/S, LM-57);
- Laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche (87/S, LM-85);
- Laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education (87/S, LM-93);
- Laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, secondo l'ordinamento precedente al D.M. 509/1999.
L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali, con tirocinio formativo, sara abilitante per l'esercizio della professione di pedagogista.
Inoltre, l'articolo 2 del DDL apre la possibilità di iscrizione all'albo agli insegnanti universitari e ai ricercatori che hanno contribuito al campo della pedagogia, consentendo loro l'accesso all'albo.
Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.
Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.
La professione può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.
Educatori Professionali Socio-pedagogici
Gli educatori professionali socio-pedagogici sono professionisti di livello intermedio riconosciuti per il loro ruolo nei servizi socio-educativi e assistenziali, con requisiti di iscrizione che comprendono:
- Laurea triennale in ambito socio-pedagogico o titoli equipollenti.
- Accertamento delle competenze professionali acquisite, analogamente ai pedagogisti.
Albi pedagogisti ed educatori socio pedagogici: titoli esteri
Il testo della legge specifica inoltre che :
- Per l'esercizio della professione di pedagogista e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all'articolo 2 rilasciati da università italiane.
- Per l'esercizio della professione di educatore professionale sociopedagocico e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.
Albi e Ordine professioni educative iter di attuazione e novità 2025
Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiranno l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.
La fase di avvio si è chiusa con oltre 150 mila domande accolte. C'era attesa per una proroga annunciata nel decreto Omnibus ma poi non realizzata .
I sindacati di categoria lamentano che non è chiaro il termine da quando il requisito dell'iscrizione sia richiesto per le assunzioni .
Un comunicato del dipartimento della funzione pubblica pero ha affermato che «I Comuni potranno continuare a utilizzare fino all’anno scolastico 2026-2027 le graduatorie comunali vigenti»
Il disegno di legge prevede l'emissione di due decreti ministeriali essenziali per l'attuazione completa :
- Decreto del Ministro della Giustizia, responsabile per l'istituzione formale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, questo decreto definirà la struttura operativa, organizzativa e di governance dell'Ordine, delineando le responsabilità e i poteri in termini di gestione degli albi professionali.
- Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca: Sarà focalizzato sul riconoscimento dei titoli di studio necessari per l'iscrizione agli albi, garantendo che i percorsi formativi siano adeguati alle esigenze professionali del settore.
Non mancano gli scettici che affermano che l'ordine non sarà utile e costituira solo un aggravio di costi per gli iscritti.
Il decreto Milleproroghe 2025 ha previsto una proroga al 31 marzo 2025 per la presentazione delle domande di iscrizione all’Ordine delle Professioni pedagogiche ed educative istituito dalla legge L.55/2024 ma ancora vuoto per la mancanza dei decreti operativi.
Vedi all'ultimo paragrafo le ultime novità.
Albi o ordine pedagogisti ed educatori: disposizioni transitorie
In sede di prima attuazione della legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome ,
- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.
- entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto provvederà agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province .
In sede di prima applicazione l'iscrizione sarà consentita, su domanda da presentare entro 90 giorni a partire dalla data della nomina del commissario
- a) per l'albo professionale dei pedagogisti:
1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;
2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;
3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;
4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;
5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) per l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici:
1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;
3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).
Interrogazione parlamentare 28.2 e risposta del ministro 28.3.2025
Con una interrogazione parlamentare alcuni deputati hanno chiesto al Ministro della Giustizia in data 10 febbraio 2025 quando saranno adottati i decreti necessari per istituire ufficialmente gli ordini professionali dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici, previsti dalla legge n. 55 del 2024.
Questi i passaggi principali della richiesta :
"ad oggi, nonostante siano passati quasi nove mesi dall'entrata in vigore della citata legge, gli specifici decreti attuativi necessari al fine di stabilire le procedure per l'iscrizione ai suddetti albi, i termini, nonché le modalità per il funzionamento degli ordini regionali, non sono ancora stati emanati; tale ritardo – come denunciato dai comunicati stampa delle associazioni del settore sta creando notevoli difficoltà a migliaia di professionisti oltre che compromettere la qualità e la stabilità dei servizi territoriali in ambiti cruciali come l'educazione, l'inclusione e il sostegno allo sviluppo delle persone;
secondo quanto l'interrogante ha avuto modo di apprendere, oltre ai mancati passaggi ministeriali, i tribunali che hanno il compito di redigere gli elenchi delle richieste di iscrizione accettate per poi poter avviare le elezioni degli ordini regionali, sono colpiti da una carenza di personale che rende ancora più difficile l'espletamento dei compiti"
Il Ministro Nordio con risposta scritta del 28 marzo 2025 ha spiegato che effettivamente l'istituzione di questi ordini ancora incompleta per la mancanza del decreto che definirà il funzionamento dell’ordine, la sua organizzazione interna e le regole per l’applicazione della nuova normativa. Tuttavia, per emettere il decreto, bisogna prima costituire il Consiglio Nazionale dell'Ordine, che sarà composto dai presidenti degli ordini regionali e provinciali (Trento e Bolzano).
Quindi, prima di tutto, vanno istituiti gli ordini locali e bisogna organizzare le elezioni dei loro presidenti.
Al momento, mancano regole dettagliate su come i commissari dovranno creare gli elenchi regionali degli iscritti e quale sistema elettorale usare per eleggere i presidenti locali. Su questo il Ministero della Giustizia non può intervenire con istruzioni o circolari, perché la normativa affida questi compiti direttamente ai commissari.
Per risolvere questi problemi, il Ministero sta lavorando a una nuova normativa che definisca meglio questi passaggi. Nel frattempo, per garantire che i professionisti possano continuare a lavorare, è stata inserita una norma nel "Decreto Milleproroghe" che permette ai pedagogisti e agli educatori che hanno fatto domanda di iscrizione di esercitare la professione anche senza gli ordini ufficialmente operativi.
Infine, il Ministro ha ribadito l'impegno a istituire gli ordini il prima possibile e a garantire che tutti i professionisti con i requisiti possano continuare a lavorare senza interruzioni.
Di fatto quindi nel ribaltare la responsabilità sugli operatori del settore e annunciando l'emanazione di un nuovo provvedimento normativo, il Ministro afferma che chi fa domanda di iscrizione può esercitare anche senza l'operatività degli Ordini.
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Programma GOL contro la disoccupazione 2025: come funziona
il decreto interministeriale Lavoro-Mef sul programma di politiche attive del lavoro Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol) messo a punto dall'Anpal e dal Ministero del Lavoro risale al 2021 . QUI IL TESTO Venivano messi a disposizione i primi 880 milioni alle Regioni grazie al Fondo PNRR e REACT-EU, che prevede in totale 4,9 miliardi fino al 2025.
Ricordiamo che il programma GOL per la riqualificazione dei lavoratori in difficoltà riguarda :
- i lavoratori in Cassa integrazione
- i beneficiari di Naspi e DISColl , Reddito di cittdinanza ,
- giovani NEET
- donne svantaggiate (disoccupate di lungo periodo),
- persone con disabilità o fragilità ,
- over 55 disoccupati
- working poor (ovvero lavoratori con redditi molto bassi).
e prevede 5 percorsi differenziati per il ricollocamento lavorativo:
- reinserimento occupazionale per chi ha un profilo facilmente occupabile
- aggiornamento per migliorare specifiche competenze del lavoratore
- riqualificazione in cui le attività formative saranno piu impegnative
- lavoro e inclusione , gestito in collaborazione con i Comuni per i casi con bisogni piu complessi
- ricollocazione collettiva per la gestione di crisi aziendali
Entro il 2025 il Ministero prevede il coinvolgimento di 3 milioni di lavoratori.
Incaricati di fornire il servizio di sostegno nella ricerca di una nuova occupazione sono i Centri per l'impiego delle Regioni, con l'ausilio di ANPAL e INPS
Per accedere occorre rivolgersi ai centri per l'impiego e agenzie per il lavoro accreditate della propria regione
.QUI la lista messa a disposizione da ANPAL
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è titolare del programma Gol. A seguito della riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2024, il Ministero ha acquisito le precedenti competenze di Anpal, relative a: coordinamento e monitoraggio del programma, vigilanza sull’attuazione degli interventi delle Regioni, presidenza del Comitato direttivo di Gol. Quest’ultimo costituisce la cabina di regia del programma, che riunisce il livello centrale e quello regionale.
Con la circolare 8 del 31 marzo 2025 Il Ministero del lavoro ha corretto un precedente documento ANPAL modificando la definizione di "soggetto formato"
I meccanismi di verifica concordati con la Commissione Europea prevedono, attestazione /certificazione al completamento del percorso o alle attività eseguite per ciascuna persona che ricomprenda chiaro riferimento al contenuto della formazione ai fini della verifica del target secondario relativo alla formazione sulle competenze digitali.
VEDI QUI IL TESTO DELLA CIRCOLARE.
Programma GOL 2023: i dati ANPAL
Con la nota del 21 luglio 2023 ANPAL aveva diffuso i dati recenti sulle attività del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) .
Al 30 giugno 2023 i lavoratori presi in carico dal Programma sono più di 1,3 milioni di beneficiari, più della metà dei quali inseriti nel percorso 1 – reinserimento lavorativo. Il resto si distribuisce tra il percorso 2 – upskilling (26%) e il percorso 3 – reskilling (19,8%), mentre è pari al 3,7% la quota di persone indirizzate al percorso 4 – lavoro e inclusione.
- La componente maggioritaria dei beneficiari è quella femminile con il 55,5% dei presi in carico,
- i giovani sono il 26,5%
- i senior (55+) rappresentano il 17,9%;
- gli stranieri sono il 14,8%.
Dal punto di vista delle misure assistenziali di cui sono beneficiari risulta che
- per il 54,5% sono disoccupati che hanno fatto domanda di Naspi o DisColl e
- per il 22,7% beneficiari di Reddito di cittadinanza (di cui il 3,4% sono anche beneficiari di Naspi o DisColl).
- Il restante 22,8% rientra in altre categorie di disoccupati non soggetti a condizionalità.
Qui il testo integrale della Nota di monitoraggio Gol n. 6/2023
DATI Programma GOL al 31 gennaio 2025:
Il ministero ha fornito un monitoraggio aggiornato del programma al 31 gennaio 2025 da cui emerge che
Sono oltre 3,2 milioni i disoccupati coinvolti:
- Il 50% è nel Percorso 1 (prossimi al mercato del lavoro),
- il 24,8% nel Percorso 2 (aggiornamento),
- il 20,7% nel Percorso 3 (riqualificazione),
- il 3,8% nel Percorso 4 (lavoro e inclusione) e
- solo lo 0,1% nel Percorso 5 (ricollocazione collettiva).
Profilo dei beneficiari: 55,5% donne, 29,2% giovani, 16,7% over 55, 15,3% stranieri. Il 35,5% è disoccupato da almeno 6 mesi, il 30,7% da oltre 12 mesi.
Condizione economica: Molti sono percettori di NASpI, DisColl o Reddito di cittadinanza, ma anche disoccupati senza sostegno economico. Il 46% ha richiesto NASpI/DisColl, il 3,9% ha SFL attivo, il 5,1% è attivabile al lavoro con ADI, il 45% è in cerca di lavoro senza condizionalità.
Efficacia del programma: Aumentato il coinvolgimento nei percorsi attivi, dal 48,2% nel 2022 al 71,8% nel 2024.
I Dati sulle politiche attive sono in aggiornamento, con prudenza nell'analisi, soprattutto per le erogazioni da enti privati.
Allegati: -
Riscatto e ricongiunzioni INPS: online le attestazioni 2024
Inps ha comunicato nel messaggio 940 del 17 marzo 2025 di aver reso disponibili online sul Portale dei Pagamenti INPS, come ogni anno, le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2024 per oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita.
Sono disponibili anche le attestazioni fiscali dei versamenti per la tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado (detraibili nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo).
Attestazioni riscatto e ricongiunzione: come fare
Il Portale dei pagamenti è raggiungibile seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e Riscatti” > in Aree tematiche “Portale dei pagamenti” > cliccare su “Accedi all’area tematica” > selezionare “Utilizza il servizio” in corrispondenza di “Cittadini” > nel menu a sinistra selezionare “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”.
Per scaricare le attestazioni ci sono 2 modalità :
- con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre) si può visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita;
- con l’autenticazione mediante SPID di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), e CIE (Carta di identità elettronica 3.0) si puo visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione e rendita.
L'istituto precisa che :
- per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti (ex ENPALS), e le attestazioni che non dovessero essere disponibili sul Portale potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica [email protected].
- Le attestazioni dei versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per gli iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei Pagamenti, in quanto gli Enti predetti, operano la deduzione fiscale alla fonte. E' possibile però la visualizzazione dei versamenti dl seguente percorso: “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati” > “Approfondisci” > “Accedi all’area tematica” > “Servizi GDP” > “Per Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazioni” > “Versamenti – Consultazione”.
- I giornalisti iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI-1), potranno utilizzare la casella di posta elettronica [email protected].
INPS ricorda infine che nei casi di discordanze, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento alle sede INPS territoriale di riferimento.
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Polizze INAIL volontari e condannati a lavori pubblica utilità: le istruzioni
La Circolare n. 3 del 24 gennaio 2025, emanata dalla Direzione Generale dell’INAIL, aggiorna le disposizioni relative alla copertura assicurativa a carico del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 312, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)
In particolare, vengono integrate le categorie di soggetti tutelati, includendo i condannati al lavoro di pubblica utilità e quelli ammessi ad attività di volontariato o utilità sociale, in conformità agli articoli 56-bis della Legge 689/1981 e 47, comma 2-bis, della Legge 354/1975.
La circolare fornisce inoltre chiarimenti pratici per l'applicazione delle nuove disposizioni.
Polizza INAIL Destinatari e sintesi modifiche
La circolare si applica a tutti gli enti e organizzazioni che ospitano soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato non retribuito, con un’attenzione particolare alle nuove categorie introdotte:
- Condannati impegnati in lavori di pubblica utilità (art. 56-bis, Legge 689/1981).
- Condannati ammessi a servizi di volontariato o attività non retribuite (art. 47, comma 2-bis, Legge 354/1975).
I destinatari principali dei chiarimenti sono amministrazioni pubbliche, enti locali, organizzazioni di volontariato e le autorità giudiziarie coinvolte nei provvedimenti.
Il documento sottolinea che la copertura assicurativa a carico del Fondo deve essere attivata per i soggetti beneficiari previa richiesta, rispettando le modalità e i tempi indicati, e che il Fondo stesso opera nei limiti delle risorse disponibili
Viene ribadita la responsabilità degli enti ospitanti per l’assicurazione obbligatoria, laddove il Fondo non sia sufficiente.
Polizza INAIL Adempimenti richiesti agli utilizzatori
Richiesta tramite servizio online
Gli enti, le amministrazioni o le organizzazioni che ospitano soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato devono utilizzare l'apposito servizio online denominato "Polizza volontari" per presentare la richiesta di copertura assicurativa.
Tempistiche di invio della richiesta
La richiesta deve essere effettuata almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività. Questo anticipo è necessario poiché, per i soggetti beneficiari del Fondo, non si applica il principio di automaticità delle prestazioni (art. 67 del D.P.R. 1124/1965).
Informazioni da includere nella richiesta
Nella richiesta è necessario:
- Specificare la tipologia di attività che il soggetto svolgerà.
- Indicare il numero complessivo delle giornate in cui il soggetto sarà impegnato.
- Allegare la convenzione stipulata con le autorità competenti, nella quale deve essere chiaramente indicato il riferimento normativo applicabile (es. art. 56-bis o art. 47, comma 2-bis).
Aggiornamenti al servizio online
Per alcune categorie di beneficiari, il sistema è già stato aggiornato per includere le nuove disposizioni.
Per altre categorie, il servizio è ancora in fase di aggiornamento; l'INAIL comunicherà con una nota specifica il rilascio della versione aggiornata.
Validità della copertura assicurativa
La copertura decorre solo dopo che l’INAIL ha comunicato all’ente ospitante l’avvenuta attivazione della polizza.
In caso di mancata copertura da parte del Fondo (es. per incapienza), gli enti devono attivare una polizza ordinaria con l'INAIL, sostenendo gli oneri tramite il pagamento dei premi dovuti mediante modello F24.
Fondo INAIL volontari e lavori pubblica utilità
L’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) istituisce un Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo Fondo è finalizzato a reintegrare l’INAIL dei costi derivanti dalla copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali per specifiche categorie di soggetti impegnati in attività di volontariato o lavori di pubblica utilità.
A questo link le schede INAIL che illustrano i dettagli sul funzionamento del Fondo
Caratteristiche principali della norma:
Obiettivo del Fondo
Il Fondo serve a coprire le spese assicurative per soggetti che, pur non essendo lavoratori subordinati o autonomi, partecipano a attività di utilità sociale o pubblica. Questo include:
- Beneficiari di ammortizzatori sociali coinvolti in attività di volontariato.
- Detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’articolo 21, comma 4-ter, della Legge 26 luglio 1975, n. 354.
- Stranieri richiedenti asilo in possesso di permesso di soggiorno, coinvolti in attività volontarie di pubblica utilità.
Dotazione finanziaria
La norma stabilisce un budget annuo per il Fondo, che rappresenta il limite massimo di risorse disponibili per coprire i costi assicurativi. Eventuali spese eccedenti devono essere sostenute dagli enti ospitanti.