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Notifiche Inps online con valore legale tramite SEND e App IO
L’INPS ha ufficializzato l’utilizzo della piattaforma Send e dell’app IO per la notifica degli atti con valore legale.
Il messaggio n. 4121/2024 dell’Istituto di previdenza comunica l’adesione alla piattaforma notifiche, istituita dall’articolo 1, comma 402, della legge 160/2019 e successivamente regolamentata dal decreto-legge 76/2020.
Occorrerà fare attenzione quindi agli avvisi che arrivano dall'inps per gli utenti che utilizzano i servizi, in quanto con questo strumento potranno essere interrotti i termini di decadenza di eventuali richieste da parte dell'Istituto., come accade con le raccomandate o le comunicazioni via PEC.
Vediamo le modalità e i tempi di entrata in vigore della novità
Notifiche attraverso Send e app IO
L’adesione al servizio prevede un’implementazione graduale: gli atti saranno resi disponibili
- sulla piattaforma digitale Send, accessibile ai cittadini autenticati tramite SPID, e
- sull’app IO , per chi ha attivato il servizio di notifica.
Sebbene alcuni servizi INPS fossero già fruibili tramite l’app IO, l’adesione formale alla piattaforma conferisce valore legale alle notifiche telematiche.
Questo vale anche nei casi in cui gli avvisi di mancato recapito vengano depositati sulla piattaforma o il destinatario risulti irreperibile.
La notifica sarà considerata perfezionata per l’amministrazione nel momento in cui il documento sarà reso disponibile sulla piattaforma.
Ad esempio, l’invio di un avviso relativo alla restituzione di somme non dovute (come indennità o assegni) interromperà i termini di prescrizione e impedirà eventuali decadenza della richiesta dell'INPS.
Tempistiche e modalità per il perfezionamento della notifica
Nel messaggio l'istituto precisa le tempistiche sulla validita degli avvisi :
Per il destinatario, la notifica si considera perfezionata:
- Al settimo giorno successivo alla ricezione dell’avviso elettronico, risultante dalla ricevuta inviata dal gestore della PEC o del servizio di recapito elettronico;
- Al quindicesimo giorno, in caso di casella PEC satura o indisponibile, a partire dalla data del deposito dell’avviso di mancato recapito.
I documenti notificati resteranno accessibili sulla piattaforma per 120 giorni dal perfezionamento della notifica.
Trascorso questo periodo, non saranno più visualizzabili né tramite l’app IO né su Send.
Tuttavia, per le persone fisiche, l’INPS garantirà la consultazione dei documenti tramite il cassetto previdenziale online presente sul portale dell’Istituto.
Inoltre, qualora il destinatario abbia fornito un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o un altro recapito digitale, sarà inviato un avviso di cortesia.
Da dicembre 2024, le prime notifiche inviate tramite Send riguarderanno i provvedimenti relativi a
- riscatti,
- ricongiunzioni e
- rendite della gestione privata.
Successivamente, saranno incluse anche notifiche legate a rinunce, rigetti, decadenze, revoche di indennità ADI/SFL e recuperi di somme non dovute, come bonus o indennità una tantum.
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Amministratore di condominio e mediatore: attività compatibili
Con la sentenza della Corte Europea 242/23 a ottobre 2024 è stata definita in dettaglio la compatibilità delle funzioni di agente immobiliare intermediario con quelle di amministratore di condominio stabilendo che non puo esistere ne un divieto assoluto di svolgere entrambe le attività purche nel rispetto delle normative nazionali vigenti, tra cui gli specifici obblighi formativi .
Vediamo in maggiore dettaglio sulla base anche la posizione della giurisprudenza di Cassazione.
Mediazione immobiliar:e la normativa e la giurisprudenza
La normativa italiana, disciplinata dalla Legge n. 39/1989, regola l’attività di mediazione immobiliare e stabilisce limiti per garantire imparzialità e assenza di conflitti di interesse. L’art. 5, comma 3, prevedeva storicamente un’incompatibilità generale tra l’attività di agente immobiliare e altre professioni, inclusa quella di amministratore di condominio, per evitare il rischio di favorire immobili gestiti direttamente dal mediatore. Questa interpretazione viene parzialmente superata dalle direttive e giurisprudenza europea
Posizione della Giurisprudenza Italiana
La giurisprudenza nazionale, compresa la recente sentenza della Cassazione n. 19827/2024, chiarisce che il cumulo delle attività di agente immobiliare e amministratore di condominio è ammissibile se non si violano i principi di imparzialità e trasparenza.
Contributo della Corte di Giustizia Europea
Con la sentenza del 4 ottobre 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha esaminato la compatibilità delle normative nazionali restrittive con la Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi). La CGUE ha stabilito che una norma nazionale che prevede un’incompatibilità generale tra l’attività di mediatore immobiliare e quella di amministratore di condominio viola il diritto dell’Unione, in quanto non proporzionata e non necessaria per garantire l’imparzialità. I punti salienti della sentenza includono:
Rifiuto del divieto generale: La Corte ha ribadito che un divieto assoluto è sproporzionato rispetto all’obiettivo di prevenire conflitti di interesse, specialmente quando tali conflitti possono essere gestiti con altre misure.
Misure alternative: Si suggerisce di adottare obblighi di trasparenza e controlli ex post (ad esempio, dichiarazioni esplicite nelle transazioni) anziché vietare in modo generalizzato il cumulo delle attività.
Interesse del consumatore: La normativa deve bilanciare la tutela del consumatore con la libertà di prestazione dei servizi, senza imporre restrizioni eccessive.
La Cassazione sulle funzioni di agente/mediatore e di amministratore di condominio
La vicenda affrontata dalla Cassazione nella sentenza 19827 sopracitata, a giugno 2024 trae origine da una controversia tra una società di intermediazione immobiliare e due acquirenti di un immobile.
La società richiedeva il pagamento della provvigione per aver intermediato l'acquisto, mentre gli acquirenti contestavano la qualità del servizio reso, sostenendo che il mediatore non aveva rispettato gli obblighi informativi, non avendo comunicato la prossimità dell’immobile a un’area industriale in via di sviluppo. Inoltre, gli acquirenti sottolineavano la mancanza di imparzialità del mediatore, che avrebbe avuto rapporti con i venditori.
La domanda di provvigione venne accolta in primo grado, mentre le richieste riconvenzionali degli acquirenti furono respinte.
In appello, la Corte riconobbe il mancato rispetto degli obblighi informativi da parte del mediatore, ma confermò che il prezzo d'acquisto dell’immobile rifletteva il valore di mercato, considerando una svalutazione del 20% per il cambio di destinazione dell’area da rurale a industriale. Tuttavia, il calcolo del danno venne contestato in Cassazione, dove fu evidenziata l’erronea comparazione di valori non omogenei, relativi a periodi temporali differenti.
La Corte di Cassazione ha cassato quindi la sentenza della Corte d’Appello nella parte relativa al calcolo del danno, rinviando alla stessa Corte per un nuovo esame. È stato invece respinto il ricorso incidentale degli acquirenti che contestavano l'imparzialità del mediatore, ritenendo che le attività fossero compatibili poiché i rapporti con una delle parti non costituivano un vincolo di rappresentanza.
La Cassazione ha precisato anche in precedenza i confini di questa compatibilità:
- Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n. 392/1997: Ha stabilito che l’imparzialità del mediatore non si identifica con una generica equidistanza, ma con l’assenza di vincoli di mandato o rappresentanza. L’amministratore di condominio può svolgere attività di mediazione se questa non interferisce con i suoi obblighi condominiali.
- Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n. 1750/1984:Ha affermato che l’amministratore condominiale può agire come mediatore nella compravendita di unità immobiliari del condominio, poiché l’attività di mediazione è estranea alle sue funzioni condominiali, purché non emerga uno specifico conflitto di interessi.
Mediazione e amministrazione di condominio: conclusioni
Alla luce della giurisprudenza italiana ed europea, le due attività possono coesistere se gestite in modo da garantire:
- Separazione funzionale: Le due attività non devono influenzarsi reciprocamente, specialmente nei casi in cui lo stesso immobile sia oggetto di amministrazione e mediazione.
- Trasparenza verso le parti: Il mediatore/amministratore deve dichiarare i propri ruoli, evitando qualsiasi conflitto di interesse.
- Applicazione caso per caso: Le autorità nazionali devono valutare i rischi in base alle circostanze specifiche, evitando restrizioni generalizzate che violano il diritto dell’Unione.(Direttiva Bolkenstein)
- rispetto degli obblighi normativi vigenti in materia di formazione. Si ricorda in particolare che:
- per ottenere l’iscrizione alla Camera di commercio quali agenti di affari in mediazione immobiliare, è necessario il superamento del corso di formazione specifico
- Anche per gli agenti il Dm 140/2014 richiede la frequenza di corso di formazione di almeno 72 ore e l' aggiornamento professionale di almeno 15 ore annue..
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Domande disoccupazione agricola e ANF 2024: aggiornamento patronati
INPS ha pubblicato con il messaggio 3936 del 25.11.2024 la comunicazione e le istruzioni sulla disponibilità dei tracciati di trasmissione da parte degli Enti di Patronato per le domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2024.
Non ci sono modifiche sul tracciato già in uso nel 2023
E' stato confermato infatti l’utilizzo del modulo “SR25-Prest.agr.21TP”, che rappresenta l’equivalente della ricevuta rilasciata per via telematica dagli utenti abilitati.
Questo modulo è accessibile esclusivamente alle Strutture territoriali dell’Istituto attraverso la sezione “Modulistica OnLine” del portale intranet INPS.
Per gli Istituti di patronato, all’interno del Servizio di trasmissione delle domande relativo ai lavoratori agricoli, è disponibile un file PDF contenente la sezione informativa del modulo “SR25-Prest.agr.21TP”. Questo documento, denominato “Informativa modello PREST.AGR.21/TP”, può essere scaricato dall’Area di Download presente nel menu principale della funzione “Presentazione domande”.
Domande disoccupazione agricola
Si ricorda che la domanda deve essere presentata:
- dall’interessato o dai suoi eredi a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento di disoccupazione, pena la decadenza dal diritto;
- il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza indicata sopra, se questa coincide con la domenica o festivi.
La domanda può essere presentata online all’INPS, accedendo con le proprie credenziali, In alternativa:
via Contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
ANF lavoratori agricoli e assegno Unico
Nel messaggio 2023 INPS ricordava anche infine che:
Con l'istituzione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, le prestazioni di ANF sono riconosciute solo ai nuclei familiari senza figli a carico. Pertanto, per l'indennità di disoccupazione agricola 202a, l'ANF non è concesso ai richiedenti con figli a carico, a meno che rientrino in specifiche condizioni.
Per i lavoratori cittadini di paesi terzi in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, le prestazioni di disoccupazione agricola possono essere erogate con riserva di ripetizione nel caso di diniego del rinnovo. L'accesso alla prestazione richiede l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD nell'anno di competenza.
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Pensioni: dal 2025 calano i coefficienti di trasformazione
Con il decreto dl Ministero del lavoro del 22 novembre 2024 sono stati definiti i coefficienti di trasformazione del montante contributivo, per il biennio 2025-2026 al fini del calcolo degli assegni di pensione con metodo contributivo.
Sono cosi aggiornate la Tabella A dell’allegato 2 della Legge n. 247/2007 e la Tabella A della Legge n. 335/1995.
L’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica avrà decorrenza dal primo gennaio 2025 e riguarda le gestioni INPS, non le casse professionali.
Va sottolineato anche che la novità NON interessa coloro che sono già in pensione ma i lavoratori che andranno in pensione dal prossimo anno con almeno parte dell'assegno calcolato con il sistema contributivo, ovvero (in ordine di maggiore impatto su sull'importo totale):
- coloro che non hanno contributi versati prima del 31.12.1995;
- coloro che scelgono il sistema contributivo ( ad es. con Opzione Donna o Quota 103)
- chi ha meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995;
- chi ha almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 ed anzianità contributiva successiva al 31.12.2011.
Pensioni: Tabella coefficienti trasformazione 2025-2026
A seguito dell'impennata dell'inflazione e del costante aumento della speranza di vita sono di nuovo in calo i valori definiti dal ministero Viene anche tenuto conto del tasso di variazione del Pil rispetto agli aumenti dei redditi soggetti a contribuzione.
Di seguito la nuova tabella
Età
Divisori
Valori
57
23,789
4,204%
58
23,213
4,308%
59
22,631
4,419%
60
22,044
4,536%
61
21,453
4,661%
62
20,857
4,795%
63
20,258
4,936%
64
19,656
5,088%
65
19,049
5,250%
66
18,441
5,423%
67
17,831
5,608%
68
17,218
5,808%
69
16,600
6,024%
70
15,980
6,258%
71
15,360
6,510%
Coefficiente di trasformazione: come funziona – esempio
Va ricordato che secondo il sistema di calcolo contributivo introdotto con la Legge n. 335/1995, l’importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione ( tabella A della citata Legge), come definito dal Ministero ogni due anni sulla base dei dati ISTAT sulla speranza di vita.
I coefficienti sono applicati al montante dei contributi versati negli anni, annualmente rivalutato, e sono collegati dell'età di pensionamento del beneficiario: chi va in pensione prima ha un coefficiente piu basso perche godrà di un più lungo periodo di erogazione dell'assegno.
Per maggiori dettagli si rimanda alla Nota Tecnica pubblicata nel 2022 concernente l’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, che illustra le modalità di applicazione dei coefficienti.
Come detto, i nuovi coefficienti prevedono nuovamente, dopo alcuni bienni di aumento, un calo delle rendite pensionistiche di circa il 2%
Ad esempio:
- in caso di un montante accumulato di 200mila euro a 62 anni, chi è andato in Pensione nel 2024 ottiene un primo assegno di 751 euro lordi per 13 mensilità, mentre chi va in pensione nel 2025 otterrà un assegno pari a 737 euro.
- Per i neo pensionati di 67 anni, con gli stessi contributi versati, l’importo scenderà da 880 a 862 euro.
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Bonus Natale: chiarimenti e scadenze per i dipendenti pubblici
Il Ministero dell'economia ha pubblicato ieri una serie di faq con chiarimenti in tema di Bonus NATALE da 100 euro rivolto in particolare ai dipendenti pubblici. Le riportiamo di seguito suddivise per argomento .
Si segnala in particolare che la domanda va presentata
- attraverso la piattaforma NOI PA entro il 22 novembre alle ore 12 per i dipendenti con partita stipendiale gestita da NoiPa
- per i dipendenti della sanità all'azienda datrice di lavoro entro il 27 novembre . (vedi per dettagli il secondo paragrafo).
Bonus Natale dipendenti pubblici: faq sui requisiti e importo
1. A quanto deve ammontare il mio reddito complessivo per l'anno 2024 affinché io possa richiedere il bonus?
Per avere diritto al bonus, il lavoratore richiedente deve avere un reddito complessivo non superiore a €28.000 per l'anno 2024, ferma la presenza degli altri requisiti previsti dal DL 113/2024 e dal successivo DL 167/2024.I titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non possono essere beneficiari del bonus (art. 50 TUIR).
7. Quando verrà erogato il bonus?
Il bonus verrà erogato nel cedolino di dicembre 2024, insieme alla tredicesima mensilità.
9. Ho un contratto di lavoro dipendente stipulato nel corso dell'anno 2024. Il bonus mi spetta per intero?
No, l'indennità è rapportata al periodo di lavoro nell'anno d'imposta 2024. Ai fini del computo del periodo di lavoro, si tiene conto dei giorni per i quali spetta il bonus, che coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. Il sistema NoiPA parametrerà l'indennità alle mensilità lavorate nell'anno (saranno presi in considerazione tutti i mesi nei quali il dipendente ha prestato servizio per almeno una giornata lavorativa). In sede di conguaglio fiscale, nella mensilità di febbraio 2025, il sostituto di imposta potrà recuperare in tutto o in parte l'indennità a seguito della verifica dell'ammontare del reddito effettivamente percepito e del periodo di lavoro effettivamente svolto. Ulteriore verifica sarà espletata dall'Agenzia dell'Entrate in sede di dichiarazione dei redditi.
10. Ho cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024. Mi spetta il beneficio?
Il lavoratore dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2024 può beneficiare dell'indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno di imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.
11. Il percepimento del bonus aumenta il reddito complessivo?
No, l'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
12. Sono un lavoratore dipendente con figli a carico e convivente con l'altro genitore. Posso usufruire del bonus?
Sì, in quanto secondo l'art. 2, comma 1 del D.L. 167 del 2024 per richiedere il bonus è sufficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico. Se anche il convivente è in possesso dei requisiti per richiedere il bonus, la domanda potrà essere effettuata da uno solo degli aventi diritto. Si precisa che per "convivente" si intendono i conviventi di fatto, a norma dell'art. 1, commi 36 e 37, della l. n. 76/2016, per il cui accertamento si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
13. Cosa di intende per nucleo familiare “monogenitoriale”?
Un nucleo familiare “monogenitoriale” sussiste se il lavoratore richiedente, fermo il requisito di un figlio fiscalmente a proprio carico, versa in una delle seguenti ipotesi:
• l'altro genitore è deceduto;
• l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio;
• il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).
14. Sono legalmente separato/divorziato e ho un figlio a carico. Ho diritto al bonus?
La norma non prevede esclusioni per i lavoratori legalmente ed effettivamente separati o divorziati, fermi restando gli altri requisiti per richiedere l'indennità.
15. Posso richiedere il bonus se sono unito civilmente con una persona del mio stesso sesso?
Sì, purché sussistano gli altri requisiti sostanziali.i ricorda che, se anche 'altra parte dell'unione civile è in possesso dei requisiti per richiedere il bonus, la domanda potrà essere effettuata da uno solo degli aventi diritto.
16. Sono un lavoratore dipendente, soddisfo tutti i requisiti indicati dalla legge per richiedere il bonus e percepisco l'assegno unico e universale per figli a carico minori di 21 anni. Posso richiedere il bonus?
Sì, la fruizione dell'assegno unico e universale per i figli a carico non osta a quella del bonus Natale.
17. Ho un contratto di lavoro a tempo determinato, posso usufruire del beneficio?
Sì, ai fini del riconoscimento del bonus è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024, a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato).
18. Un contratto di lavoro part time comporta una riduzione del bonus?
Nessuna riduzione del bonus è prevista in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro.
19. Ho più contratti di lavoro dipendente. Come si calcola il numero dei giorni per i quali spetta il bonus?
In caso di presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
In caso invece di successione di più contratti di lavoro nel tempo, il bonus sarà erogato dall'ultimo datore di lavoro per la quota di competenza in relazione all'ultimo rapporto di lavoro. Eventuali recuperi e/o integrazioni saranno possibili in sede di dichiarazione dei redditi.
20. Che succede se non ricevo il bonus nonostante ne abbia i requisiti?
Qualora il lavoratore, pur avendo diritto all'indennità, non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta, lo stesso può beneficiarne nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.
21. Che cosa succede nel caso in cui il bonus, già riconosciuto insieme alla 13ma mensilità, risulti non spettante?
Per i lavoratori del settore pubblico, la cui partita stipendiale è gestita da NoiPa, qualora l'indennità risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo verrà recuperato in sede di conguaglio fiscale, a condizione che il rapporto di lavoro sia ancora in essere nel mese di febbraio 2025. In caso contrario l'indennità verrà recuperata in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2024.
FAQ Bonus Natale dipendenti pubblici: richiesta ed erogazione
2. L'erogazione del bonus è automatica?
No, il bonus non viene erogato automaticamente dal datore. I lavoratori devono fare esplicita richiesta al sostituto di imposta, a seconda delle modalità da quest'ultimo indicate. In caso di mancata presentazione della domanda, sarà possibile fruire del bonus tramite la dichiarazione dei redditi nel 2025.
3. Come posso richiedere il bonus?
Al fine di facilitare la presentazione della richiesta, per i lavoratori del settore pubblico, la cui partita stipendiale è gestita da NoiPa, è stata istituita un'apposita funzionalità Self service presente nell'Area personale dell'Amministrato, nel menù “Servizi” sotto l'ambito “Stipendiali”.
4. Vorrei richiedere il bonus ma non ho mai effettuato l'accesso a NoiPA. Cosa devo fare?
L'ccesso all'area privata del Portale NoiPA è possibile esclusivamente con SPID, CIE e CNS e all'App NoiPA esclusivamente con SPID e CIE.Per gli amministrati che accedono mediante Carta d'Identità Elettronica (CIE) livello 3 o CNS, l'utilizzo dei servizi dispositivi non richiede l'inserimento dell'OTP (One Time Password).Agli amministrati che si autenticano mediante SPID livello 2 o CIE livello 2, è richiesta invece la generazione dell'OTP per utilizzare i servizi dispositivi.L'OTP può essere richiesto attraverso l'App ufficiale NoiPA e non è più possibile riceverlo attraverso SMS. (Per informazioni su come abilitare l'OTP si rimanda al seguente link: Come abilitare il codice OTP con l'app NoiPA)
5. Entro quando posso richiedere il bonus?
Per i soli lavoratori del settore pubblico la cui partita stipendiale è gestita da NoiPa il termine per presentare la domanda scadrà alle ore 12:00 di venerdì 22 novembre 2024. (Per i lavoratori del comparto Sanità si rimanda alla FAQ n.8)
8. Sono un lavoratore dipendente di un'Azienda Sanitaria presente nel sistema NoiPA Sanità. Come faccio a ricevere il bonus?
I lavoratori dipendenti di Aziende Sanitarie o Ospedaliere presenti nel sistema NoiPA non si avvarranno del sistema Self service, ma dovranno presentare al proprio datore di lavoro apposita dichiarazione entro e non oltre il 27/11 p.v., secondo le indicazioni fornite da ciascuna Azienda Sanitaria. Anche detti lavoratori dovranno confermare per iscritto il possesso dei requisiti previsti dalla legge, come specificato all'inizio delle presenti FAQ.La liquidazione avrà luogo nel cedolino di erogazione della 13ma mensilità.
6. Cosa succede se non richiedo il bonus entro il 22 novembre 2024?
Oltre il 22 novembre 2024, l'indennità – ove spettante – sarà riconosciuta esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.
22. Ho sbagliato ad inserire una richiesta e ho bisogno di inserirne una nuova. Come posso fare?
Per inserire una nuova richiesta è necessario annullare quella precedente cliccando sull'icona "cestino". Si precisa che non è possibile modificare una richiesta, ma solo annullarla e inserirla nuovamente.
23. Ho un coniuge non a carico ed entrambi abbiamo i requisiti per ricevere il bonus. Chi dei due deve richiederlo?
La richiesta del bonus, in caso di coniugi entrambi potenziali beneficiari, dovrà essere effettuata da uno solo dei due al proprio datore di lavoro. Il rispetto di tale condizione sarà verificato in sede di dichiarazione dei redditi 2025. Si ricorda che è sempre necessario inserire nella domanda il codice fiscale del coniuge (anche se non a carico) o del convivente.
24. All'interno del Self service per inserire la richiesta del bonus non trovo i nomi dei miei familiari. Come posso procedere?
Se le informazioni nelle tabelle relative al coniuge/convivente e ai figli risultino mancati o non aggiornate è necessario indicare i codici fiscali e cliccare sul tasto Verifica.
Si ricorda che, per aggiornare le informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico, è sempre possibile utilizzare il servizio “Gestione Familiari a carico e Detrazioni”, sotto la voce “Stipendiali” del menù “Servizi” nella propria area personale.
FAQ Personale a tempo determinato – incarichi supplenza breve e saltuaria
a. I supplenti brevi e saltuari possono richiedere il bonus?
Sì, anche i supplenti brevi e saltuari possono richiedere il bonus, se soddisfano le condizioni contemplate dall'art. 2-bis del d.l. n. 113/2024 e le modificazioni previste dall'art. 2, comma 1 del DL 167 del 2024. Si segnalano, a tal proposito, anche le indicazioni riportate nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10/10/2024.
b. A quanto ammonterà il bonus spettante ai supplenti brevi e saltuari?
Il bonus spetterà in base ai giorni di servizio che hanno dato diritto alla retribuzione.
c. Che succede nel caso in cui il bonus risulti non spettante o spettante in misura inferiore?
Qualora l'indennità già erogata dal sostituto d'imposta al supplente breve e saltuario risulti successivamente non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo sarà recuperato in sede di dichiarazione dei redditi 2025 relativi all'anno d'imposta 2024.Tale previsione non è valida per i titolari di contratti di supplenza fino al termine dell'attività didattica e di supplenza annuale, per i quali il recupero avverrà in sede di conguaglio fiscale (v. FAQ n. 21).
d. Sono un supplente breve e ho presentato richiesta per il bonus entro il termine indicato da NoiPA. Quando riceverò il bonus?
Se verrà emesso un cedolino nella mensilità di dicembre 2024, l'indennità sarà corrisposta in tale data.n caso contrario, il supplente breve e saltuario potrà fruire del bonus esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi 2025 relativi all'anno di imposta 2024.
e. Sono un supplente breve e saltuario e non ho presentato richiesta per il bonus entro il termine indicato da NoiPA. Posso comunque ricevere il bonus?
Sì, in tal caso è possibile beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.
f. Sono un supplente breve e saltuario, ho presentato richiesta per il bonus entro il termine indicato da NoiPA, ma il mio contratto non è ancora visibile all'interno del sistema NoiPA. Posso comunque ricevere il bonus?
L'erogazione del bonus nel mese di dicembre è condizionata alla presenza di un contratto a sistema e alla presenza di un'emissione nella medesima mensilità. Conseguentemente, se per qualsiasi ragione il contratto non fosse stato ancora acquisito a sistema o non vi fosse un'emissione a dicembre, sarà possibile beneficiare dell'indennità esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.
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Sommerso: al via la piattaforma di monitoraggio Uniemens-Unilav
Con il messaggio n. 3782 del 13 novembre 2024 , l'INPS ha annunciato l'attivazione della “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”, come previsto dall'art. 30, commi 5-9, del DL 19/2024 (DL “PNRR”).
Con la piattaforma si introducono nuove modalità di interazione tra contribuenti e INPS, semplificando gli adempimenti contributivi e favorendo il rispetto spontaneo degli obblighi.
L'INPS fornirà al contribuente, o al suo intermediario, le informazioni rilevanti riguardo rapporti di lavoro e imponibili, acquisiti sia internamente che da fonti esterne, per facilitare la gestione e l'eventuale regolarizzazione delle posizioni contributive.
Sommerso :Piattaforma monitoraggio Uniemens /UNILAV
La piattaforma, inizialmente popolata con dati del “Cruscotto di monitoraggio UniEmens/UNILAV” sui rapporti di lavoro attivi ma privi di corrispondenti denunce UniEmens, esclude per ora alcuni settori :
- agricoltura,
- pubblico impiego e
- lavoratori autonomi dello spettacolo.
I datori di lavoro con anomalie potranno essere individuati e monitorati, e sarà possibile inviare loro comunicazioni di compliance per regolarizzare le posizioni. Attraverso il “Cassetto previdenziale aziendale”, il contribuente potrà giustificare eventuali discrepanze tra le dichiarazioni UNILAV e le informazioni presenti nei sistemi INPS.
Cruscotto Uniemens-Unilav: come regolarizzare
In caso di irregolarità, la norma richiede una regolarizzazione entro 30 giorni dalla notifica, con la trasmissione di un flusso UniEmens utilizzando il codice di nuova istituzione “RE”, avente il significato di “REGOLARIZZAZIONE DA COMPLIANCE – EVASIONE’”
un regime sanzionatorio agevolato che prevede, per l’evasione contributiva, una sanzione civile annua pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (non oltre il 40% dei contributi non versati). Qualora si opti per un pagamento rateale, la richiesta dovrà essere presentata entro 30 giorni e la prima rata versata.
In caso di mancata regolarizzazione o pagamento entro 30 gg. l'INPS applicherà una sanzione civile del 30% annuo, con un massimo del 60% dell'importo omesso.
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ISA contributivi in arrivo
In uno dei decreti approvati dal Governo , n. 160 2024, si introduce nuove misure contro il lavoro sommerso tra cui una importante novità per i contribuenti con partita IVA
Il nuovo decreto legge con misure su lavoro università ricerca per l'attuazione degli obiettivi del PNRR introduce in particolare all'art 1 rubricato "Misure contro il lavoro sommerso" i nuovi Indici sintetici di affidabilità contributiva (Isac), con l'obiettivo di rafforzare il controllo sulla regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali in alcuni settori produttivi e dei servizi . Per l'operatività saranno necessari decreti attuativi del Ministero del lavoro di concerto con quello dell'Economia.
Vediamo qualche dettaglio in più
“ISAC “indici di affidabilità contributiva nel nuovo decreto lavoro
Il meccanismo degli Isac si ispira a quello degli indici di affidabilità fiscale, premiando i contribuenti più virtuosi in relazione agli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale, con vantaggi come la riduzione dei termini per i controlli.
Il decreto stabilisce che entro la fine del 2025, tramite un decreto del ministro del Lavoro in collaborazione con quello dell'Economia, saranno definiti criteri e modalità di applicazione.
La norma dovrebbe essere applicabile a partire dal 1° gennaio 2026 inizialmente solo nei settori a più alto rischio, come l'alberghiero e la grande distribuzione alimentare.
Prevista poi un'estensione graduale ad altri sei settori entro agosto dello stesso anno.
Gli Isac sono pensati per verificare la congruità della forza lavoro dichiarata dalle imprese e l'aderenza ai contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) applicati. La loro implementazione sarà seguita da un accordo tra Inps e Sogei per lo sviluppo di ulteriori strumenti tecnologici volti a ridurre l’evasione contributiva.
Incentivi ISI INAIL e premialità per la rete agricola di qualità
Si prevede anche un meccanismo di premialità per le aziende agricole che partecipano ai bandi ISI INAIL con l'obiettivo di rafforzare la rete agricola di qualità. Si ricorda che la Rete agricola di qualità istituita presso l’Inps raccoglie le realtà aziendali che si distinguono per il rispetto della normativa sul lavoro sociale e fiscale
Le nuove norme intendono quindi potenziare gli incentivi per queste aziende inserendo nel bando ISI annuale che finanzia i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, un avviso loro dedicato.
Decreto-legge lavoro: controlli anche a iscritti alla Lista di conformità
Il decreto legge 160 2024 sempre in tema di lotta al lavoro nero contiene anche una norma di interpretazione autentica dell'articolo 29 comma 8 del DL 192014 relativo alla lista di conformita presso INL che dovrebbe raccogliere i datori di lavoro verso i quali a seguito di ispezioni, non siano emerse violazioni o irregolarità in materia di lavoro e di legislazione sociale, compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Si ricorda che la lista non è ancora operativa perche manca un provvedimento attuativo dell'INL.
Si specifica ora che le aziende iscritte nella lista di conformità Inl non sono escluse in automatico dalle possibilità di verifica degli ispettori ma resta aperta la valutazione degli ispettori caso per caso.