• Rubrica del lavoro

    Forfettari: richiesta riduzione contributiva entro il 28 febbraio

    Nel turbine delle continue modifiche al regime fiscale dei cd. "forfettari"  (con soglia innalzata  85mila euro dalla legge di bilancio 2023),  un aspetto non è cambiato: si tratta del  regime contributivo agevolato  (legge 190 2014 art 1 commi 76-89)   riservato ai  contribuenti iscritti alla gestione artigiani e commercianti che scelgono il regime fiscale  forfettario. 

    Si ricorda che per i neoiscritti alla gestione , sempre in regime forfettario, è prevista da quest'anno anche una agevolazione alternativa ovvero lo sgravio del 50% introdotto con la legge di bilancio 2025.

    Regime contributivo agevolato artigiani e commercianti forfettari

    Il regime  previdenziale di favore  prevede la riduzione  dei contributi previdenziali nella misura del 35% su:

    •  contribuzione dovuta sul reddito entro il minimale,  e su
    •  contribuzione sul reddito eventualmente eccedente, 

    mentre  resta sempre dovuto in misura intera il contributo per l'indennità di maternità (pari a 7,44€ annui).

    La riduzione tuttavia non è automatica ma ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente  con domanda  all'INPS in forma telematica nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo

     www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.

    Ciò dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

    (Qui il facsimile del modulo di richiesta cartaceo per coloro che non hanno ancora aperto la posizione INPS).

    Uscita dal regime contributivo agevolato forfettari

    L’uscita dal regime agevolato si può verificare, in tre ipotesi:

    1. – venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
    2. – scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato tramite Cassetto previdenziale;
    3. – comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

    Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. 

    Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

    Comunicazione opzione regime agevolato forfettari 

    Anche  nel 2025  l'applicazione è automatica per i soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2024, sempre ovviamente se:

    •  permangono i requisiti , e se 
    • non viene fatta espressa rinuncia.

    Devono dare comunicazione invece:

    • I soggetti che hanno  intrapreso  nel 2024 una nuova attività d’impresa  in regime forfettario:  il termine  è fissato appunto al  28 febbraio 2025;
    •  I soggetti  che iniziano una nuova attività nel corso nel 2024, devono comunicare l’opzione con la massima tempestività rispetto  alla conferma d’iscrizione alla Gestione speciale

    Versamento minimo  e accredito inferiore a 12 mesi

    ATTENZIONE: Se la riduzione comporta un versamento inferiore al minimo annuo verrà accreditato ai fini previdenziali  un numero di mesi proporzionale a quanto versato (quindi inferiore a 12).   

    Per il 2025   il  versamento minimo è pari a €  4.549,70  (minimale di reddito € 18.415,00 euro)

  • Rubrica del lavoro

    Quota 103 riconfermata per il 2025. Al via le domande

    Le regole per la pensione  anticipata cd."Quota 103" (ufficialmente pensione anticipata flessibile)  sono state  confermate anche per il 2025 ,dalla legge di bilancio 207-2024,  con i requisiti già in vigore:

    1. 62 anni di età e 
    2. 41 anni di contributi 

    maturati entro il 31 dicembre 2025 . 

    Fino al momento in cui si raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, il tetto dell’importo della pensione non può superare l’importo pari a quattro volte la pensione minima.

    Confermato anche l'incentivo  al c.d. “bonus Maroni” previsto per premiare chi, pur avendo i requisiti di quota 103, decida di continuare a lavorare. 

    L'INPS ha confermato con il recente messaggio  502 2025 che  è stato aggiornato l'applicativo per l'invio delle domande.

    Ricordiamo di seguito  piu in dettaglio la norma e le istruzioni operative fornite lo scorso anno.

    Pensione Quota 103 requisiti: validità e cumulo dei periodi

    Inps aveva  fornito con la circolare 39 del 27 febbraio 2024 le istruzioni sull'anticipo pensionistico Quota 103 come previsto dalla legge di bilancio 2024, definita per la precisione "pensione anticipata flessibile".

    L'importo massimo previsto per l'assegno era di circa 2390 euro lordi.

    Viene anche specificato che restano ferme le istruzioni fornite con la circolare n. 27 del 10 marzo 2023, per i soggetti che hanno maturato i requisiti di accesso alla pensione anticipata flessibile entro l’anno 2023,  cosi come invariate sono:

    • le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro
    • i termini di pagamento del TFS/TFR.

    Con il messaggio 1107 del 14 marzo 2024  ha ricordato che  la decorrenza del possibile incentivo contributivo collegato alla permanenza al lavoro per chi consegue i requisiti  (vedi i dettagli al secondo paragrafo) slitta a 7 mesi dal raggiungimento dei requisiti (invece che 3 come nel 2023)

    I requisiti per accedere alla pensione anticipata flessibile Quota 103 (prevista dall'art 1 commi 139-140 della legge 213 2023 ) sono 

    1. almeno 62 anni di età
    2. almeno 41 anni di contributi 
    3. non essere già beneficiari di trattamento pensionistico 

    Per il 2024  si può accedere anche con  il computo in gestione separata  e con il sistema contributivo secondo la riforma del 1995 (secondo la quale non rileva la contribuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5. In caso di liquidazione della pensione a carico dell’AGO è computata tutta la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per periodi di malattia e disoccupazione o equiparati) 

    Sono validi i contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo,  anche cumulando i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS,   fermo restando il contestuale perfezionamento di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

    Quota 103: decorrenze pensioni e esonero contributivo

    A seguito delle modifiche della legge di bilancio che ha previsto  nuove finestre di 7 e 9 mesi, rispettivamente   per i lavoratori privati e pubblici, che sostituiscono quelle di 3 e 6 mesi valide  in passato,  le prime decorrenze delle Pensioni con Quota 103 sono le seguenti:

    • 2 agosto 2024   per  lavoratori dipendenti del settore privato iscritti alla gestione ex Inpdap
    • 1 settembre per dipendenti settore privato e gli autonomi
    •  2 ottobre o il 1° novembre per i  dipendenti delle pubbliche amministrazioni (a carico o meno nella gestione AGO) 
    • 1 settembre per il settore della scuola 
    • 1 novembre  per  gli istituti AFAM .

    Si ricorda che comunque il diritto alla pensione anticipata flessibile maturato nell’anno 2024 può essere fatto valere anche successivamente.

    Sull'esonero contributivo  della quota a carico del lavoratore, previsto per chi resta al lavoro al raggiungimento dei requisiti per Quota 103,  INPS conferma le istruzioni fornite con la circolare  n. 82 del 22 settembre 2023.

    Nel messaggio 1107 del 14 .3.  2024 viene ribadito che  i lavoratori dipendenti  che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito  della quota dei contributi previdenziali a loro carico.

    Tale esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

    –    2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

    –    1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;

    –    2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

    –    1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

    Per la gestione operativa l'istituto richiama le istruzioni fornite per il il 2023 con la circolare 82 e il messaggio 4558 2023.

    Pensione Quota 103 cumulo periodi e importo massimo

    Si ricorda che fino al raggiungimento  il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia,  l'assegno della pensione con  quota 103   non può essere superiore a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ogni anno. 

    • Nel 2024 (requisiti  raggiunti 2023)  il valore massimo mensile lordo dell'assegno  è pari a 2.394,44 euro. 
    • Per il 2025 (requisiti raggiunti nel 2024,)  sulla base della rivalutazione illustrata nella circolare INPS 23 / 2025 il valore massimo  sale a 2.413,60 euro lordi al mese

    Una volta raggiunta l’età  per la pensione di vecchiaia, viene poi  erogato l’importo effettivamente spettante sulla base di quanto versato e  adeguato al tasso di inflazione in vigore,   come se non ci fosse stata la decurtazione temporanea. 

    ATTENZIONE La circolare sottolinea che per Quota 103 nel 2024 i criteri di determinazione del sistema di calcolo della pensione applicabili   sono quelli previsti dal  decreto legislativo n. 180 del 1997 e non quelli del 2012..

    Giova ricordare che il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia  per i bienni 2023/2024 e 2025/2026 è di 67 anni di età,  che sarà adeguato dal 1° gennaio 2027 alla speranza di vita  secondo l’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.

    Quota 103 e assegni straordinari Fondi bilaterali di solidarietà

    Inps precisa infine che è possibile riconoscere l’assegno straordinario  di accompagnamento a pensione  a carico dei Fondi di solidarietà

    •  al momento del perfezionamento, nell’anno 2024, dei requisiti di 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva,  
    • anche nei sette mesi del periodo finestra (immediatamente successivi alla maturazione del diritto) 
    •  mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. 

    L’assegno straordinario non può essere erogato oltre il 31 luglio 2025.

    Ulteriori istruzioni operative per la presentazione della domanda di assegno straordinario verranno fornite con un successivo messaggio 

    CQuota 103 205 come fare domanda

    Nel messaggio INPS 402 del 10.2.2025 l'istituto precisa che le domande possono essere presentate :

    1. attraverso il servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”, accedendo all’area tematica e, infine, selezionando la voce “Nuova prestazione pensionistica” 
    2. , tramite Patronati oppure
    3.  contattando il Contact Center Multicanale al numero verde 803 164, gratuito da telefono fisso, o al numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori.
  • Rubrica del lavoro

    Polizze INAIL volontari e condannati a lavori pubblica utilità: le istruzioni

    La Circolare n. 3 del 24 gennaio 2025, emanata dalla Direzione Generale dell’INAIL, aggiorna le disposizioni relative alla copertura assicurativa a carico del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 312, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)

    In particolare, vengono integrate le categorie di soggetti tutelati, includendo i condannati al lavoro di pubblica utilità e quelli ammessi ad attività di volontariato o utilità sociale, in conformità agli articoli 56-bis della Legge 689/1981 e 47, comma 2-bis, della Legge 354/1975. 

    La circolare fornisce inoltre chiarimenti pratici  per l'applicazione delle nuove disposizioni.

    Polizza INAIL Destinatari e sintesi modifiche

    La circolare si applica a tutti gli enti e organizzazioni che ospitano soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato non retribuito, con un’attenzione particolare alle nuove categorie introdotte:

    • Condannati impegnati in lavori di pubblica utilità (art. 56-bis, Legge 689/1981).
    • Condannati ammessi a servizi di volontariato o attività non retribuite (art. 47, comma 2-bis, Legge 354/1975).

    I destinatari principali dei chiarimenti sono amministrazioni pubbliche, enti locali, organizzazioni di volontariato e le autorità giudiziarie coinvolte nei provvedimenti. 

    Il documento sottolinea che la copertura assicurativa a carico del Fondo deve essere attivata per i soggetti beneficiari previa richiesta, rispettando le modalità e i tempi indicati, e che il Fondo stesso opera nei limiti delle risorse disponibili

    Viene ribadita la responsabilità degli enti ospitanti per l’assicurazione obbligatoria, laddove il Fondo non sia sufficiente.

    Polizza INAIL Adempimenti richiesti agli utilizzatori

    Richiesta tramite servizio online

    Gli enti, le amministrazioni o le organizzazioni che ospitano soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato devono utilizzare l'apposito servizio online denominato "Polizza volontari" per presentare la richiesta di copertura assicurativa.

    Tempistiche di invio della richiesta

    La richiesta deve essere effettuata almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività. Questo anticipo è necessario poiché, per i soggetti beneficiari del Fondo, non si applica il principio di automaticità delle prestazioni (art. 67 del D.P.R. 1124/1965).

    Informazioni da includere nella richiesta

    Nella richiesta è necessario:

    • Specificare la tipologia di attività che il soggetto svolgerà.
    • Indicare il numero complessivo delle giornate in cui il soggetto sarà impegnato.
    • Allegare la convenzione stipulata con le autorità competenti, nella quale deve essere chiaramente indicato il riferimento normativo applicabile (es. art. 56-bis o art. 47, comma 2-bis).

    Aggiornamenti al servizio online

    Per alcune categorie di beneficiari, il sistema è già stato aggiornato per includere le nuove disposizioni.

    Per altre categorie, il servizio è ancora in fase di aggiornamento; l'INAIL comunicherà con una nota specifica il rilascio della versione aggiornata.

    Validità della copertura assicurativa

    La copertura decorre solo dopo che l’INAIL ha comunicato all’ente ospitante l’avvenuta attivazione della polizza.

    In caso di mancata copertura da parte del Fondo (es. per incapienza), gli enti devono attivare una polizza ordinaria con l'INAIL, sostenendo gli oneri tramite il pagamento dei premi dovuti mediante modello F24.

    Fondo INAIL volontari e lavori pubblica utilità

    L’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) istituisce un Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo Fondo è finalizzato a reintegrare l’INAIL dei costi derivanti dalla copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali per specifiche categorie di soggetti impegnati in attività di volontariato o lavori di pubblica utilità.

    A questo link le schede INAIL che illustrano i dettagli  sul funzionamento del Fondo

    Caratteristiche principali della norma:

    Obiettivo del Fondo

    Il Fondo serve a coprire le spese assicurative per soggetti che, pur non essendo lavoratori subordinati o autonomi, partecipano a attività di utilità sociale o pubblica. Questo include:

    • Beneficiari di ammortizzatori sociali coinvolti in attività di volontariato.
    • Detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’articolo 21, comma 4-ter, della Legge 26 luglio 1975, n. 354.
    • Stranieri richiedenti asilo in possesso di permesso di soggiorno, coinvolti in attività volontarie di pubblica utilità.

    Dotazione finanziaria

    La norma stabilisce un budget annuo per il Fondo, che rappresenta il limite massimo di risorse disponibili per coprire i costi assicurativi. Eventuali spese eccedenti devono essere sostenute dagli enti ospitanti.

  • Rubrica del lavoro

    Oblio oncologico: regole e modelli aggiornati

    E' stata pubblicata lo scorso 18 dicembre la  legge n. 193 del 7 dicembre 2023 finalizzata a   contrastare la  discriminazione verso le persone precedentemente affette da malattie oncologiche, introducendo il concetto di "diritto all'oblio oncologico". 

    Questo diritto permette agli individui guariti da un certo periodo di tempo, (che sono quasi un milione oggi in Italia), di non rivelare la propria pregressa condizione di salute,   evitando le attuali discriminazioni in ambito lavorativo,  economico e sociale,  per quanto riguarda, ad esempio: 

    •  l'erogazione di mutui e finanziamenti o le condizioni economiche per le assicurazioni,
    •  le  adozioni e
    •  l' accesso a concorsi pubblici o posti di lavoro in genere

    La legge è in vigore dal 2 gennaio 2024 ma per l'applicazione pratica delle tutele si attendevano due decreti ministeriali.

    Il primo,  pubblicato il 24 aprile scorso riguarda l'esatta tempistica per ciascuna patologia, (vedi i dettagli al paragrafo 2) 

    Il secondo è stato pubblicato il 30 luglio in Gazzetta Ufficiale e definisce le modalità operative per  ottenere la certificazione medica da presentare poi a enti e imprese per la tutela contro  tali discriminazioni .

    Nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2025 è stato pubblicato un nuovo decreto del Ministero della Salute  con modifiche normative  e  modello aggiornato per la richiesta della certificazione.

    Vediamo in particolare il contenuto della legge e dei decreti attuativi nei paragrafi seguenti.

    Legge sull’oblio oncologico: cosa prevede

    • Articolo 1: Principi Fondamentali

    La legge stabilisce il "diritto all'oblio oncologico", derivante dalla volontà di eliminare disparità di trattamento per coloro che sono guariti da patologie oncologiche. Tale diritto è supportato da normative nazionali e internazionali, inclusi gli articoli della Costituzione italiana, la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

    • Articolo 2: Protezioni nel Settore Bancario e Assicurativo

    Si stabilisce che le informazioni relative a precedenti condizioni oncologiche non possono essere richieste o utilizzate in ambiti bancari, finanziari, assicurativi o di investimento, né durante la stipulazione né al rinnovo di contratti.

    Vietata inoltre la richiesta di  visite mediche di controllo e altri accertamenti sanitari relativi a tali patologie. Le violazioni a queste disposizioni comportano la nullità delle clausole contrattuali in questione, salvaguardando la validità generale del contratto.

    • Articolo 3: Modifiche Legali in Materia di Adozione

    Sono apportate modifiche alla legge sull'adozione (n. 184/1983), specificando che le indagini sulla salute dei richiedenti non possono includere informazioni su patologie oncologiche pregresse dopo dieci anni dalla conclusione del trattamento, o cinque se insorte prima dei 21 anni.

    • Articolo 4: Accesso a Concorsi e Lavoro

    È vietato richiedere informazioni sullo stato di salute, relative a precedenti patologie oncologiche, nei processi di selezione per l'accesso al lavoro pubblico e privato. Inoltre, sono previste politiche attive per garantire l'uguaglianza di opportunità per coloro che sono stati affetti da tali patologie.

    • Articolo 5:  procedura certificazione e vigilanza del Garante privacy

     Oltre a definire le procedure per la certificazione dell'oblio oncologico, in questo articolo  si  prevede anche la vigilanza del Garante per la protezione dei dati personali sull'applicazione della legge.

    Decreto 24.4.2024 Oblio oncologico: i tempi previsti per ogni patologia

    Come detto la legge stabilisce che gli ex pazienti possono richiedere l'oblio oncologico dopo un periodo di 10 anni dal termine delle cure attive senza recidive, o dopo 5 anni se il cancro è stato diagnosticato prima dei 21 anni.  

    Per alcuni tipi di cancro  il decreto del Ministero della salute  del 22 marzo e pubblicato il 24 aprile 2024 stabilisce periodi di attesa ridotti. 

    Nello specifico i  nuovi termini sono i seguenti:

    Tumore del colon retto stadio 1

     il termine scende a 1 anno per pazienti di qualsiasi età.

    Tumore del colon retto stadi 2 e 3

     per i maggiori di 21 anni, il termine è 7 anni.

    Melanoma

     per i maggiori di 21 anni, il termine per l’oblio oncologico si riduce a 6 anni.

    Tumore della mammella stadio 1 e 2

     il termine scende a 1 anno per pazienti di qualsiasi età.

    Tumore del collo dell’utero

     per le maggiori di 21 anni, il termine si riduce a 6 anni.

    Tumore del corpo dell’utero

     il termine scende a 5 anni per pazienti di qualsiasi età.

    Tumore del testicolo

     il termine scende a 1 anno per pazienti di qualsiasi età.

    Tumore della tiroide

     per le donne sotto i 55 anni e per gli uomini sotto i 45 anni (esclusi i tumori anaplastici) il termine scende a 1 anno.

    Linfomi di Hodgkin per i minori di 45 anni e le leucemie acute (linfoblastiche e mieloidi) per qualsiasi età

     il termine scende a 5 anni.

    Viene anche precisato che  tale elenco  potrà essere aggiornato in futuro in base all’evoluzione delle cure mediche in materia.

    Certificato oblio oncologico: decreto 5.7.2024 modelli e procedura

    Il decreto 5 luglio 2024 pubblicato in GU il 30 .7.2024  stabilisce le procedure per ottenere la certificazione dell’oblio oncologico, da presentare a enti o imprese per garantire la non applicazione di eventuali clausole discriminanti.

     Questo decreto è strutturato in quattro articoli e include due allegati importanti:

    Processo di Certificazione: 

    Per ottenere il certificato, l’ex paziente dovrà  presentare l'istanza presso strutture sanitarie accreditate o medici del Servizio sanitario nazionale ( medico o pediatra di base)  accompagnata da documentazione medica che dimostri il completamento delle fasi di cura attive ovvero :

    • la fine dell’ultimo trattamento farmacologico, radiante o chirurgico, 
    • in assenza di recidive.

    La certificazione verrà rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, se i criteri temporali (decennali o quinquennali) sono soddisfatti.

    La documentazione presentata dal paziente viene cancellata dopo 10 anni.

    Riforma oblio oncologico DM 2025

    Il decreto pubblicato il 20 gennaio apporta in particolare alcune specificazioni alla normativa vigente  in considerazione della sensibilita'  dei  dati  trattati.

    In particolare si   dettaglia maggiormente  il  contenuto  del   decreto ministeriale del 5 luglio 2024,  in  modo  da  renderlo  maggiormente aderente  alle  esigenze  di  tutela  della  riservatezza  dei   dati  personali, anche attraverso l'individuazione  del giorno dal quale  far decorrere il termine del periodo di conservazione dei  dati stessi; 

      Nello specifico le modifiche sono le seguenti 

       1. All'articolo 1, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:      «1-bis. Ai fini  della  formazione  dell'"oblio  oncologico"  per "conclusione del trattamento attivo della patologia" si  intende,  in mancanza di recidive, la data dell'ultimo  trattamento  farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.»;     

      2. All'articolo 2, comma 1, dopo le  parole  «dieci  anni»,  sono aggiunte le seguenti parole: «dalla presentazione dell'istanza»; 

     3. All'articolo 2, comma 2, dopo le  parole  «dieci  anni»,  sono  aggiunte le seguenti parole: «dalla ricezione della certificazione». 

    Di conseguenza si provvede alla sostituzione dell'Allegato I del decreto del Ministro della salute  del 5.7.2024  (Modello di richiesta)

  • Rubrica del lavoro

    Contributi autonomi, artigiani e commercianti 2025: le novità

    Tra le misure  inserite  nella nuova  legge di bilancio 2025  sono presenti alcune  agevolazioni contributive per  i lavoratori  autonomi.

    Si tratta   in particolare :

    • della detraibilità dei versamenti contributivi oltre le aliquote ordinarie ( per un massimo del 2%), che interessa anche i dipendenti,   e, 
    • per artigiani e commercianti,  la riduzione al 50% dei versamenti per i neoiscritti del 2025
    • riconfermato inoltre lo sgravio per le lavoratrici madri che si amplia alle autonome.

    Si dovranno attendere le istruzioni INPS per  i dettagli operativi. Vediamo intanto in sintesi le  nuove norme.

    Riduzione per nuove iscrizioni artigiani e commercianti

    Come noto la disciplina delle gestioni  speciali per gli  artigiani commercianti  prevede che la base di  calcolo del contributo pensionistico degli artigiani e degli esercenti attività  commerciali (nonché dei relativi collaboratori familiari) non possa essere  inferiore a un  minimo annuo, pari, nell’anno 2024, a   18.415 euro.  Per i soggetti che aderiscono al regime fiscale forfettario, la base di calcolo suddetta è ridotta  nella misura del 35 per cento

    La legge di bilancio 2025 prevede per  chi si  iscriverà per la prima volta nel 2025  alla gestione Artigiani e Commercianti la possibilità di  chiedere:

    • una riduzione transitoria della contribuzione,
    •  nella misura del  cinquanta per cento
    • della durata di trentasei mesi.

    La facoltà in esame  è  ammessa  anche per  le nuove iscrizioni di  collaboratori familiari. 

    L'applicazione sarà con ogni probabilità chiarita nei dettagli operativi da una circolare INPS.

     La norma di legge specifica che la riduzione per trentasei mesi, decorre dalla data di avvio dell’attività di impresa o  di primo ingresso nella società. Da quel momento i trentasei mesi sono in ogni  caso computati senza soluzioni di continuità.  

    La scelta della riduzione in esame  andrà effettuata  dall’assicurato mediante una  comunicazione telematica all’INPS.

    L’agevolazione  rientra  nel regime  cosiddetto de minimis, relativo agli aiuti di Stato che possono essere  concessi agli operatori economici senza la procedura di autorizzazione della  Commissione europea

    L'articolo  specifica che tale riduzione  è alternativa rispetto ad altre misure agevolative  che prevedano riduzioni della contribuzione, come ad esempio la riduzione  per i contribuenti in forfettario. Una opzione esclude quindi l'altra.

    Va anche sottolineato che per i casi in cui, in seguito alla riduzione al 50 % , la contribuzione risultasse  inferiore a quella minima summenzionata, i mesi di assicurazione pensionistica sono ridotti in proporzione alla somma versata .

    Deducibilità versamenti contributi maggiorati per dipendenti e autonomi INPS

    Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive  e alla Gestione separata  INPS, con primo accredito contributivo successivo  al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale versando all’INPS:

        gli importi calcolati con una maggiorazione della  aliquota a proprio carico

        non superiore a due punti percentuali. 

    Queste somme saranno deducibili   dal reddito complessivo per il 50 per cento  dell’importo.

    Sgravio contributivo madri lavoratrici autonome

    L'Esonero contributivo per le lavoratrici con almeno due figli  (escluso il lavoro domestico)  già in vigore per le dipendenti , sarà riconosciuto anche alle lavoratrici autonome:

    1. che non abbiano optato per il regime forfetario. 
    2.  con  reddito  non  superiore all'importo di 40.000 euro ( il reddito di riferimento è parametrato al valore del minimale annuo di retribuzione).

    L'agevolazione dura fino al compimento dei 10 anni del figlio piu piccolo

    Per le modalità applicative  si attende un decreto ministeriale attuativo.

  • Rubrica del lavoro

    Visite invalidità: semplificazioni dal 2025

    La legge di bilancio  2025 (Legge 207 2024 pubblicata in GU il 31 dicembre 2024) ,  contiene tra le varie misure   molte novità in tema di assistenza e  sostegno  per le disabilità e le dipendenze . 

    Vediamo di seguito in particolare le semplificazioni previste in tema di  visite per la revisione da parte dell' INPS, per le prestazioni a soggetti con  patologie oncologiche e  per invalidità /inabilità.

    Patologie oncologiche: Revisioni INPS solo sulla base dei documenti

    Al Comma 167 la nuova legge di bilancio  modifica il  decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 sull’assistenza alla disabilità inserendo la previsione che “ Fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche    da parte delle commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap”,  potrà avvenire tramite redazione di verbali anche sulla  base dei soli atti (art.29-ter del D.L. n. 76/2020), ferma restando la facoltà dell'istante di richiedere  la visita diretta.

    Cio significa che non sarà richiesto obbligatoriamente ai pazienti di presentarsi di persona alle visite di revisione ma che le commissioni potranno valutare le situazioni e definire eventuali modifiche nell'assistenza anche  solamente sulla base della documentazione fornita dagli interessati .

    In ogni caso si potrà richiedere una valutazione diretta tramite la visita .

    Semplificazione accertamentI sanitari per l’invalidità e l’inabilità

    Sempre con riferimento al  decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, per l’assistenza alle persone disabilità , un altro articolo di legge (art 1 comma 168) prevede  una semplificazione  importante che alleggerisce l'impegno dei soggetti disabili e dei loro caregiver . 

    Infatti in caso di contestuale presentazione di istanze per gli  accertamenti di invalidità civile, cecità cIvile, sordità, sordocecità e disabilità,  a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, l’INPS è tenuto a effettuare l’accertamento dei requisiti sanitari in un’unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica  competente con gli specialisti che si rendano necessari  

    Interessante notare che viene espressamente specificato che queste disposizioni  si applicheranno anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute   e programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l’intervallo temporale tra i due  diversi accertamenti non sia superiore a tre mesi.

  • Rubrica del lavoro

    Mototerapia: è legge il riconoscimento come terapia complementare

    La mototerapia è stata riconosciuta ufficialmente come una terapia complementare con l'approvazione definitiva del disegno di legge  il 20 novembre 2025  , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio 2025 come legge 210 del 16.12. 2024.

    Si tratta di una pratica con moto da cross proposta come esperienza emotivamente coinvolgente  ai pazienti per favorire il percorso di cura e riabilitazione .

    La legge  qui il testo prevede un decreto attuativo da pubblicare entro 6 mesi per le modalità e i criteri specifici di applicazione all'interno delle strutture ospedaliere.  

    Ci sono state numerose contestazioni sulla validità delle basi scientifiche di questa pratica.

    Vediamo  qualche  dettaglio  in più nei successivi paragrafi.

    Mototerapia: di cosa si tratta

    Ideata dal campione di motocross Vanni Oddera, questa pratica utilizza moto elettriche in aree protette,  anche all’interno di ospedali, per regalare emozioni ai pazienti, soprattutto bambini. I piloti, dopo dimostrazioni di freestyle motocross, coinvolgono i pazienti facendo loro provare l’ebbrezza di salire su una moto. 

    L’obiettivo della legge è quello di migliorare l’esperienza dell’ospedalizzazione, offrendo momenti di gioia e adrenalina che possano stimolare una risposta emotiva positiva e  aumentare  il benessere dei pazienti.

    Come spiegato dal ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, questa iniziativa punta a umanizzare le cure, anche in contesti difficili e dolorosi.

    Mototerapia : Il testo di legge

    La Legge 16 dicembre 2024, n. 210 stabilisce il riconoscimento e la promozione della mototerapia come terapia complementare, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza ospedaliera, favorire la riabilitazione e accrescere il benessere psico-fisico e l’inclusione delle persone con disabilità. 

    Di seguito, i punti principali:

    Riconoscimento e finalità (Art. 1)

    La mototerapia viene riconosciuta come pratica complementare a livello nazionale, in armonia con i diritti fondamentali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. La sua finalità è rendere più positiva l’ospedalizzazione, stimolando autonomia, benessere e inclusione per bambini, ragazzi e adulti con disabilità.

    Linee guida e regolamentazione (Art. 2)

    Entro sei mesi dall’entrata in vigore, saranno definite linee guida nazionali per disciplinare la mototerapia, includendo:

    • Obiettivi, ambiti di applicazione e monitoraggio dei progetti.
    • Coinvolgimento di personale medico e operatori motociclistici qualificati.
    • Collaborazione con enti privati, sportivi e del Terzo settore.
    • Norme di sicurezza, requisiti igienico-sanitari e standard per i veicoli utilizzati.

    Progetti e finanziamento (Art. 3 e Art. 4)

    Le amministrazioni pubbliche potranno organizzare eventi e progetti di mototerapia in strutture sanitarie, sociosanitarie e altri spazi idonei, coinvolgendo enti privati e associazioni. Tuttavia, l’attuazione della legge non prevede nuovi oneri finanziari, ma utilizzerà le risorse già disponibili.

    Mototerapia parere negativo dalla comunità scientifica

    il riconoscimento ufficiale della mototerapia ha suscitato accese polemiche nella comunità scientifica. La senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo ha criticato duramente la legge, definendola una “legge-spot” priva di basi scientifiche. Cattaneo sottolinea come, per essere considerata terapia, un’attività debba essere supportata da evidenze scientifiche rigorose e studi validati e ha affermato che si tratta di un esempio di “legislazione antiscientifica”, capace di confondere l’opinione pubblica su ciò che realmente rappresenta una terapia.

    In effetti l’unico studio citato per sostenere la legge è  carente dal punto di vista metodologico, senza gruppi di controllo né dati misurabili. Cattaneo ha evidenziato come questo studio, pubblicato anni fa, non abbia ricevuto alcuna citazione da parte della comunità scientifica, rafforzando l’idea che la mototerapia sia più un’attività ludica che una terapia valida. Sebbene iniziative come queste possano migliorare la qualità della vita in ospedale, secondo gli esperti, confondere intrattenimento con terapia rappresenta un rischio per i pazienti.