• Rubrica del lavoro

    Oblio oncologico: regole e modelli aggiornati

    E' stata pubblicata lo scorso 18 dicembre la  legge n. 193 del 7 dicembre 2023 finalizzata a   contrastare la  discriminazione verso le persone precedentemente affette da malattie oncologiche, introducendo il concetto di "diritto all'oblio oncologico". 

    Questo diritto permette agli individui guariti da un certo periodo di tempo, (che sono quasi un milione oggi in Italia), di non rivelare la propria pregressa condizione di salute,   evitando le attuali discriminazioni in ambito lavorativo,  economico e sociale,  per quanto riguarda, ad esempio: 

    •  l'erogazione di mutui e finanziamenti o le condizioni economiche per le assicurazioni,
    •  le  adozioni e
    •  l' accesso a concorsi pubblici o posti di lavoro in genere

    La legge è in vigore dal 2 gennaio 2024 ma per l'applicazione pratica delle tutele si attendevano due decreti ministeriali.

    Il primo,  pubblicato il 24 aprile scorso riguarda l'esatta tempistica per ciascuna patologia, (vedi i dettagli al paragrafo 2) 

    Il secondo è stato pubblicato il 30 luglio in Gazzetta Ufficiale e definisce le modalità operative per  ottenere la certificazione medica da presentare poi a enti e imprese per la tutela contro  tali discriminazioni .

    Nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2025 è stato pubblicato un nuovo decreto del Ministero della Salute  con modifiche normative  e  modello aggiornato per la richiesta della certificazione.

    Vediamo in particolare il contenuto della legge e dei decreti attuativi nei paragrafi seguenti.

    Legge sull’oblio oncologico: cosa prevede

    • Articolo 1: Principi Fondamentali

    La legge stabilisce il "diritto all'oblio oncologico", derivante dalla volontà di eliminare disparità di trattamento per coloro che sono guariti da patologie oncologiche. Tale diritto è supportato da normative nazionali e internazionali, inclusi gli articoli della Costituzione italiana, la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

    • Articolo 2: Protezioni nel Settore Bancario e Assicurativo

    Si stabilisce che le informazioni relative a precedenti condizioni oncologiche non possono essere richieste o utilizzate in ambiti bancari, finanziari, assicurativi o di investimento, né durante la stipulazione né al rinnovo di contratti.

    Vietata inoltre la richiesta di  visite mediche di controllo e altri accertamenti sanitari relativi a tali patologie. Le violazioni a queste disposizioni comportano la nullità delle clausole contrattuali in questione, salvaguardando la validità generale del contratto.

    • Articolo 3: Modifiche Legali in Materia di Adozione

    Sono apportate modifiche alla legge sull'adozione (n. 184/1983), specificando che le indagini sulla salute dei richiedenti non possono includere informazioni su patologie oncologiche pregresse dopo dieci anni dalla conclusione del trattamento, o cinque se insorte prima dei 21 anni.

    • Articolo 4: Accesso a Concorsi e Lavoro

    È vietato richiedere informazioni sullo stato di salute, relative a precedenti patologie oncologiche, nei processi di selezione per l'accesso al lavoro pubblico e privato. Inoltre, sono previste politiche attive per garantire l'uguaglianza di opportunità per coloro che sono stati affetti da tali patologie.

    • Articolo 5:  procedura certificazione e vigilanza del Garante privacy

     Oltre a definire le procedure per la certificazione dell'oblio oncologico, in questo articolo  si  prevede anche la vigilanza del Garante per la protezione dei dati personali sull'applicazione della legge.

    Decreto 24.4.2024 Oblio oncologico: i tempi previsti per ogni patologia

    Come detto la legge stabilisce che gli ex pazienti possono richiedere l'oblio oncologico dopo un periodo di 10 anni dal termine delle cure attive senza recidive, o dopo 5 anni se il cancro è stato diagnosticato prima dei 21 anni.  

    Per alcuni tipi di cancro  il decreto del Ministero della salute  del 22 marzo e pubblicato il 24 aprile 2024 stabilisce periodi di attesa ridotti. 

    Nello specifico i  nuovi termini sono i seguenti:

    Tumore del colon retto stadio 1

     il termine scende a 1 anno per pazienti di qualsiasi età.

    Tumore del colon retto stadi 2 e 3

     per i maggiori di 21 anni, il termine è 7 anni.

    Melanoma

     per i maggiori di 21 anni, il termine per l’oblio oncologico si riduce a 6 anni.

    Tumore della mammella stadio 1 e 2

     il termine scende a 1 anno per pazienti di qualsiasi età.

    Tumore del collo dell’utero

     per le maggiori di 21 anni, il termine si riduce a 6 anni.

    Tumore del corpo dell’utero

     il termine scende a 5 anni per pazienti di qualsiasi età.

    Tumore del testicolo

     il termine scende a 1 anno per pazienti di qualsiasi età.

    Tumore della tiroide

     per le donne sotto i 55 anni e per gli uomini sotto i 45 anni (esclusi i tumori anaplastici) il termine scende a 1 anno.

    Linfomi di Hodgkin per i minori di 45 anni e le leucemie acute (linfoblastiche e mieloidi) per qualsiasi età

     il termine scende a 5 anni.

    Viene anche precisato che  tale elenco  potrà essere aggiornato in futuro in base all’evoluzione delle cure mediche in materia.

    Certificato oblio oncologico: decreto 5.7.2024 modelli e procedura

    Il decreto 5 luglio 2024 pubblicato in GU il 30 .7.2024  stabilisce le procedure per ottenere la certificazione dell’oblio oncologico, da presentare a enti o imprese per garantire la non applicazione di eventuali clausole discriminanti.

     Questo decreto è strutturato in quattro articoli e include due allegati importanti:

    Processo di Certificazione: 

    Per ottenere il certificato, l’ex paziente dovrà  presentare l'istanza presso strutture sanitarie accreditate o medici del Servizio sanitario nazionale ( medico o pediatra di base)  accompagnata da documentazione medica che dimostri il completamento delle fasi di cura attive ovvero :

    • la fine dell’ultimo trattamento farmacologico, radiante o chirurgico, 
    • in assenza di recidive.

    La certificazione verrà rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, se i criteri temporali (decennali o quinquennali) sono soddisfatti.

    La documentazione presentata dal paziente viene cancellata dopo 10 anni.

    Riforma oblio oncologico DM 2025

    Il decreto pubblicato il 20 gennaio apporta in particolare alcune specificazioni alla normativa vigente  in considerazione della sensibilita'  dei  dati  trattati.

    In particolare si   dettaglia maggiormente  il  contenuto  del   decreto ministeriale del 5 luglio 2024,  in  modo  da  renderlo  maggiormente aderente  alle  esigenze  di  tutela  della  riservatezza  dei   dati  personali, anche attraverso l'individuazione  del giorno dal quale  far decorrere il termine del periodo di conservazione dei  dati stessi; 

      Nello specifico le modifiche sono le seguenti 

       1. All'articolo 1, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:      «1-bis. Ai fini  della  formazione  dell'"oblio  oncologico"  per "conclusione del trattamento attivo della patologia" si  intende,  in mancanza di recidive, la data dell'ultimo  trattamento  farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.»;     

      2. All'articolo 2, comma 1, dopo le  parole  «dieci  anni»,  sono aggiunte le seguenti parole: «dalla presentazione dell'istanza»; 

     3. All'articolo 2, comma 2, dopo le  parole  «dieci  anni»,  sono  aggiunte le seguenti parole: «dalla ricezione della certificazione». 

    Di conseguenza si provvede alla sostituzione dell'Allegato I del decreto del Ministro della salute  del 5.7.2024  (Modello di richiesta)

  • Rubrica del lavoro

    Contributi autonomi, artigiani e commercianti 2025: le novità

    Tra le misure  inserite  nella nuova  legge di bilancio 2025  sono presenti alcune  agevolazioni contributive per  i lavoratori  autonomi.

    Si tratta   in particolare :

    • della detraibilità dei versamenti contributivi oltre le aliquote ordinarie ( per un massimo del 2%), che interessa anche i dipendenti,   e, 
    • per artigiani e commercianti,  la riduzione al 50% dei versamenti per i neoiscritti del 2025
    • riconfermato inoltre lo sgravio per le lavoratrici madri che si amplia alle autonome.

    Si dovranno attendere le istruzioni INPS per  i dettagli operativi. Vediamo intanto in sintesi le  nuove norme.

    Riduzione per nuove iscrizioni artigiani e commercianti

    Come noto la disciplina delle gestioni  speciali per gli  artigiani commercianti  prevede che la base di  calcolo del contributo pensionistico degli artigiani e degli esercenti attività  commerciali (nonché dei relativi collaboratori familiari) non possa essere  inferiore a un  minimo annuo, pari, nell’anno 2024, a   18.415 euro.  Per i soggetti che aderiscono al regime fiscale forfettario, la base di calcolo suddetta è ridotta  nella misura del 35 per cento

    La legge di bilancio 2025 prevede per  chi si  iscriverà per la prima volta nel 2025  alla gestione Artigiani e Commercianti la possibilità di  chiedere:

    • una riduzione transitoria della contribuzione,
    •  nella misura del  cinquanta per cento
    • della durata di trentasei mesi.

    La facoltà in esame  è  ammessa  anche per  le nuove iscrizioni di  collaboratori familiari. 

    L'applicazione sarà con ogni probabilità chiarita nei dettagli operativi da una circolare INPS.

     La norma di legge specifica che la riduzione per trentasei mesi, decorre dalla data di avvio dell’attività di impresa o  di primo ingresso nella società. Da quel momento i trentasei mesi sono in ogni  caso computati senza soluzioni di continuità.  

    La scelta della riduzione in esame  andrà effettuata  dall’assicurato mediante una  comunicazione telematica all’INPS.

    L’agevolazione  rientra  nel regime  cosiddetto de minimis, relativo agli aiuti di Stato che possono essere  concessi agli operatori economici senza la procedura di autorizzazione della  Commissione europea

    L'articolo  specifica che tale riduzione  è alternativa rispetto ad altre misure agevolative  che prevedano riduzioni della contribuzione, come ad esempio la riduzione  per i contribuenti in forfettario. Una opzione esclude quindi l'altra.

    Va anche sottolineato che per i casi in cui, in seguito alla riduzione al 50 % , la contribuzione risultasse  inferiore a quella minima summenzionata, i mesi di assicurazione pensionistica sono ridotti in proporzione alla somma versata .

    Deducibilità versamenti contributi maggiorati per dipendenti e autonomi INPS

    Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive  e alla Gestione separata  INPS, con primo accredito contributivo successivo  al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale versando all’INPS:

        gli importi calcolati con una maggiorazione della  aliquota a proprio carico

        non superiore a due punti percentuali. 

    Queste somme saranno deducibili   dal reddito complessivo per il 50 per cento  dell’importo.

    Sgravio contributivo madri lavoratrici autonome

    L'Esonero contributivo per le lavoratrici con almeno due figli  (escluso il lavoro domestico)  già in vigore per le dipendenti , sarà riconosciuto anche alle lavoratrici autonome:

    1. che non abbiano optato per il regime forfetario. 
    2.  con  reddito  non  superiore all'importo di 40.000 euro ( il reddito di riferimento è parametrato al valore del minimale annuo di retribuzione).

    L'agevolazione dura fino al compimento dei 10 anni del figlio piu piccolo

    Per le modalità applicative  si attende un decreto ministeriale attuativo.

  • Rubrica del lavoro

    Visite invalidità: semplificazioni dal 2025

    La legge di bilancio  2025 (Legge 207 2024 pubblicata in GU il 31 dicembre 2024) ,  contiene tra le varie misure   molte novità in tema di assistenza e  sostegno  per le disabilità e le dipendenze . 

    Vediamo di seguito in particolare le semplificazioni previste in tema di  visite per la revisione da parte dell' INPS, per le prestazioni a soggetti con  patologie oncologiche e  per invalidità /inabilità.

    Patologie oncologiche: Revisioni INPS solo sulla base dei documenti

    Al Comma 167 la nuova legge di bilancio  modifica il  decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 sull’assistenza alla disabilità inserendo la previsione che “ Fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche    da parte delle commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap”,  potrà avvenire tramite redazione di verbali anche sulla  base dei soli atti (art.29-ter del D.L. n. 76/2020), ferma restando la facoltà dell'istante di richiedere  la visita diretta.

    Cio significa che non sarà richiesto obbligatoriamente ai pazienti di presentarsi di persona alle visite di revisione ma che le commissioni potranno valutare le situazioni e definire eventuali modifiche nell'assistenza anche  solamente sulla base della documentazione fornita dagli interessati .

    In ogni caso si potrà richiedere una valutazione diretta tramite la visita .

    Semplificazione accertamentI sanitari per l’invalidità e l’inabilità

    Sempre con riferimento al  decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, per l’assistenza alle persone disabilità , un altro articolo di legge (art 1 comma 168) prevede  una semplificazione  importante che alleggerisce l'impegno dei soggetti disabili e dei loro caregiver . 

    Infatti in caso di contestuale presentazione di istanze per gli  accertamenti di invalidità civile, cecità cIvile, sordità, sordocecità e disabilità,  a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, l’INPS è tenuto a effettuare l’accertamento dei requisiti sanitari in un’unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica  competente con gli specialisti che si rendano necessari  

    Interessante notare che viene espressamente specificato che queste disposizioni  si applicheranno anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute   e programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l’intervallo temporale tra i due  diversi accertamenti non sia superiore a tre mesi.

  • Rubrica del lavoro

    Assegno Unico: data pagamento gennaio 2025

    INPS comunica che daa gennaio 2025,  aderisce al nuovo sistema Re.Tes. (Reingegnerizzazione delle procedure di Tesoreria) della Banca d’Italia, relativo ai servizi della Tesoreria dello Stato in collaborazione tra la Banca d’Italia, il dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e la Corte dei Conti, con l’obiettivo di snellire le procedure amministrative  e adeguarle ai nuovi strumenti di pagamento.

    Ciò impatta sul pagamento delle rate dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico del mese di gennaio 2025,  per le quali l'istituto comunica che:

    • le prestazioni che  non hanno subito variazioni, saranno  accreditate  a partire  dal 20 gennaio 2025.
    • Entro la fine del mese di gennaio è accreditato l’importo oggetto di conguaglio, a credito oppure a debito.
    • Con successivo messaggio sarà comunicato il calendario completo dei pagamenti riferito al primo semestre dell’anno 2025.

     Ricordiamo il calendario dei pagamenti dell' Assegno unico e universale per i figli a carico per l'annualità 2024.

    Date pagamento Assegno Unico 2024 

    Come negli anni scorsi l’INPS  in  collaborazione con la Banca D’Italia ha predisposto il calendario dei pagamenti della prestazione per tutte le mensilità dell’anno

    ATTENZIONE le rate della prestazione  si riferiscono alle situazioni che non abbiano subito variazioni: 

     –     17, 18, 19 gennaio 2024;

    –      16, 19, 20 febbraio 2024;

    –      18, 19, 20 marzo 2024;

    –      17, 18, 19 aprile 2024;

    –      15, 16, 17 maggio 2024;

    –      17, 18, 19 giugno 2024.

     –    17, 18, 19 luglio 2024;

    –     16, 19, 20 agosto 2024;

    –     17, 18, 19 settembre 2024;

    –     16, 17, 18 ottobre 2024;

    –     18, 19, 20 novembre 2024;

    –     17, 18, 19 dicembre 2024.

     Come di consueto, invece, il pagamento della prima rata della prestazione avviene generalmente nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda di AUU. 

    Nella stessa data  sono accreditate le rate spettanti nell’ipotesi in cui l’AUU sia stato oggetto di conguaglio, a credito oppure a debito.

    INPS ricorda che il dettaglio sulle modalità di effettuazione dei conguagli da parte dell’Istituto sull’importo dell’AUU spettante è visualizzabile tramite il nuovo pannello informativo semplificato del servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”, consultabile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” del portale istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 e CNS) oppure  tramite gli Istituti di Patronato.

    Obbligo DSU aggiornata entro il 30 giugno per gli arretrati 

    Giova anche ricordare che come anticipato nella circolare del 15 dicembre 2022, n. 132,  le domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico  NON devono essere ripresentate ogni anno,  fatto salvo  il caso in cui 

    • ci siano variazioni nel nucleo familiare  (nascita  o raggiungimento della maggiore età di un figlio ) oppure 
    • la precedente domanda sia sospesa o respinta

    Obbligatorio invece presentare una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) per il 2024, correttamente attestata per ottenere  l'importo corretto dell'assegno Unico 

    Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi  dell'Assegno Unico eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei dovuti arretrati.

    ATTENZIONE In assenza di DSU aggiornata viene erogato l'importo minimo e si perde il diritto agli arretrati.

    Inps ricorda che l’ISEE può essere ottenuto in tempi molto brevi con la presentazione in modalità precompilata della Dichiarazione Sostitutiva Unica, tramite l’apposito servizio online  sul nuovo Portale unico ISEE, 

    Dati assegno unico primo semestre 2024 

    INP ha reso noti  i dati dell’Osservatorio statistico sull'assegno Unico e universale per i figli  relativi a gennaio -giugno 2024, che segnano un nuovo record . 

    Nel corso dei primi sei mesi del 2024, l'INPS ha erogato un totale di 9,9 miliardi di euro, destinati a 9,8  milioni di figli e 6,2 milioni di nuclei familiari, in aumento  rispetto ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi del 2022. In totale, ad oggi, sono stati destinati alle  famiglie 41,3 miliardi.

    L'Osservatorio fornisce un quadro completo delle informazioni statistiche sui beneficiari dell'assegno e sui valori economici correlati, riferiti al periodo da marzo 2022 a giugno 2024.

    In dettaglio, per i primi sei mesi del 2024, sono stati beneficiati

    •  6.198.748 nuclei familiari
    • per un totale di9.819.357 figli. 

    Nel mese di giugno 2024, l'importo medio per figlio, inclusi i relativi incrementi, si attesta  sui 170 €.

    Dati e assegno Unico  terzo trimestre 2024

     È stato pubblicato l’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale (AUU) con riferimento al periodo marzo 2022 – settembre 2024.

    Nei primi nove mesi del 2024 sono stati erogati 

    • assegni per 14,8 miliardi di euro, 
    • a  6.275.778 i nuclei familiari 
    • per un totale di 9.947.102 figli.

    A settembre 2024 l’importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 172 euro, e va da: 

    • circa 57 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2024 è pari a 45.574,96 euro) a
    •  224 euro per la classe di ISEE minima (17.090,61 euro per il 2024).
  • Rubrica del lavoro

    Notifiche Inps online con valore legale tramite SEND e App IO

    L’INPS ha ufficializzato l’utilizzo della piattaforma Send e dell’app IO per la notifica degli atti con valore legale. 

    Il messaggio n. 4121/2024 dell’Istituto di previdenza comunica l’adesione alla piattaforma notifiche, istituita dall’articolo 1, comma 402, della legge 160/2019 e successivamente regolamentata dal decreto-legge 76/2020.

     Occorrerà fare attenzione quindi agli avvisi  che arrivano dall'inps per gli utenti che utilizzano i servizi,  in quanto con questo strumento potranno  essere interrotti i termini di  decadenza di eventuali richieste da parte dell'Istituto., come accade con le raccomandate o le comunicazioni via PEC.  

    Vediamo le modalità e i tempi di entrata in vigore della novità

    Notifiche attraverso Send e app IO

    L’adesione al servizio prevede un’implementazione graduale: gli atti saranno resi disponibili 

    • sulla piattaforma digitale Send, accessibile ai cittadini autenticati tramite SPID, e
    •  sull’app IO ,  per chi ha attivato il servizio di notifica. 

    Sebbene alcuni servizi INPS fossero già fruibili tramite l’app IO, l’adesione formale alla piattaforma conferisce valore legale alle notifiche telematiche. 

    Questo vale anche nei casi in cui gli avvisi di mancato recapito vengano depositati sulla piattaforma o il destinatario risulti irreperibile.

    La notifica sarà considerata perfezionata per l’amministrazione nel momento in cui il documento sarà reso disponibile sulla piattaforma. 

    Ad esempio, l’invio di un avviso relativo alla restituzione di somme non dovute (come indennità o assegni) interromperà i termini di prescrizione e impedirà eventuali decadenza della richiesta dell'INPS.

    Tempistiche e modalità per il perfezionamento della notifica

    Nel messaggio l'istituto precisa  le tempistiche sulla validita  degli avvisi :

    Per il destinatario, la notifica si considera perfezionata:

    • Al settimo giorno successivo alla ricezione dell’avviso elettronico, risultante dalla ricevuta inviata dal gestore della PEC o del servizio di recapito elettronico;
    • Al quindicesimo giorno, in caso di casella PEC satura o indisponibile, a partire dalla data del deposito dell’avviso di mancato recapito.

    I documenti notificati resteranno accessibili sulla piattaforma per 120 giorni dal perfezionamento della notifica. 

    Trascorso questo periodo, non saranno più visualizzabili né tramite l’app IO né su Send. 

    Tuttavia, per le persone fisiche, l’INPS garantirà la consultazione dei documenti tramite  il cassetto previdenziale online presente sul portale dell’Istituto. 

    Inoltre, qualora il destinatario abbia fornito un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o un altro recapito digitale, sarà inviato un avviso di cortesia.

    Da dicembre 2024, le prime notifiche inviate tramite Send riguarderanno i provvedimenti relativi a 

    • riscatti, 
    • ricongiunzioni e
    •  rendite della gestione privata.

    Successivamente, saranno incluse  anche notifiche legate a rinunce, rigetti, decadenze, revoche di indennità ADI/SFL e recuperi di somme non dovute, come bonus o indennità una tantum.

  • Rubrica del lavoro

    Pensioni: dal 2025 calano i coefficienti di trasformazione

    Con il decreto dl Ministero del lavoro del 22 novembre 2024 sono stati definiti i coefficienti di  trasformazione del montante contributivo, per il biennio 2025-2026  al fini del calcolo degli assegni di pensione con metodo contributivo. 

    Sono cosi aggiornate la Tabella A dell’allegato 2 della Legge n. 247/2007 e la Tabella A della Legge n. 335/1995.

    L’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica avrà decorrenza dal primo gennaio 2025 e riguarda le gestioni INPS, non le casse professionali.

    Va sottolineato  anche che la novità NON interessa coloro che sono già in pensione ma i lavoratori che  andranno in pensione dal prossimo anno con  almeno parte dell'assegno calcolato  con il  sistema contributivo, ovvero (in ordine di maggiore impatto su sull'importo totale): 

    • coloro che non hanno contributi  versati prima del 31.12.1995; 
    • coloro che scelgono il sistema contributivo ( ad es. con Opzione Donna o Quota 103)
    •  chi ha meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995; 
    •  chi ha almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 ed  anzianità contributiva successiva al 31.12.2011.

    Pensioni: Tabella coefficienti trasformazione 2025-2026

    A seguito dell'impennata dell'inflazione e del costante aumento della speranza di vita sono di nuovo in calo i valori definiti dal ministero  Viene anche tenuto conto del tasso di variazione del Pil  rispetto agli aumenti  dei redditi soggetti a contribuzione. 

    Di seguito la nuova tabella 

    Età

     Divisori

    Valori

    57

     23,789

     4,204%

    58

    23,213

    4,308%

    59

    22,631

     4,419%

    60

    22,044

     4,536%

    61

     21,453

    4,661%

    62

    20,857

     4,795%

    63

    20,258

     4,936%

    64

     19,656

     5,088%

    65

    19,049

    5,250%

    66

    18,441

    5,423%

    67

     17,831

    5,608%

    68

     17,218

    5,808%

    69

     16,600

     6,024%

    70

     15,980

     6,258%

    71

    15,360

    6,510%

    Coefficiente di trasformazione: come funziona – esempio

    Va ricordato che secondo il sistema di calcolo contributivo introdotto con la Legge n. 335/1995, l’importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione ( tabella A della citata Legge),  come definito dal Ministero ogni due anni sulla base dei dati ISTAT  sulla speranza di vita.  

    I coefficienti sono applicati al montante dei contributi versati negli anni,  annualmente rivalutato,  e sono collegati   dell'età di pensionamento  del beneficiario: chi va in pensione prima ha un coefficiente piu basso perche godrà di un più lungo periodo di erogazione dell'assegno.

    Per maggiori dettagli si rimanda alla  Nota Tecnica pubblicata nel 2022 concernente l’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, che illustra le modalità di applicazione dei coefficienti.

    Come detto, i nuovi coefficienti  prevedono nuovamente, dopo alcuni bienni di aumento,  un calo delle  rendite pensionistiche di circa il 2%

    Ad esempio:

    •  in caso di un montante accumulato di 200mila euro a 62 anni,  chi è andato in Pensione nel 2024   ottiene un primo assegno di 751 euro lordi per 13 mensilità, mentre chi va in pensione nel 2025 otterrà un assegno pari a 737 euro. 
    • Per i neo pensionati di 67 anni, con gli stessi contributi versati,  l’importo  scenderà da 880 a 862 euro.

  • Rubrica del lavoro

    Sommerso: al via la piattaforma di monitoraggio Uniemens-Unilav

    Con il  messaggio n. 3782 del 13 novembre 2024 , l'INPS ha annunciato l'attivazione della “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”, come previsto dall'art. 30, commi 5-9, del DL 19/2024 (DL “PNRR”).  

    Con la piattaforma si  introducono nuove modalità di interazione tra contribuenti e INPS, semplificando gli adempimenti contributivi e favorendo il rispetto spontaneo degli obblighi. 

    L'INPS fornirà al contribuente, o al suo intermediario, le informazioni rilevanti riguardo rapporti di lavoro e imponibili, acquisiti sia internamente che da fonti esterne, per facilitare la gestione e l'eventuale regolarizzazione  delle posizioni contributive.

    Sommerso :Piattaforma monitoraggio Uniemens /UNILAV

    La piattaforma, inizialmente popolata con dati del “Cruscotto di monitoraggio UniEmens/UNILAV” sui rapporti di lavoro attivi ma privi di corrispondenti denunce UniEmens, esclude per ora alcuni  settori :

    • agricoltura, 
    • pubblico impiego e 
    • lavoratori autonomi dello spettacolo. 

    I datori di lavoro con anomalie potranno essere individuati e monitorati, e sarà possibile inviare loro comunicazioni di compliance per regolarizzare le posizioni. Attraverso il “Cassetto previdenziale aziendale”, il contribuente potrà giustificare eventuali discrepanze tra le dichiarazioni UNILAV e le informazioni presenti nei sistemi INPS.

    Cruscotto Uniemens-Unilav: come regolarizzare

    In caso di irregolarità, la norma  richiede una regolarizzazione entro 30 giorni dalla notifica, con la trasmissione di un flusso UniEmens utilizzando il codice di nuova istituzione “RE”, avente il significato di “REGOLARIZZAZIONE DA COMPLIANCE – EVASIONE’” 

     un regime sanzionatorio agevolato che prevede, per l’evasione contributiva, una sanzione civile annua pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (non oltre il 40% dei contributi non versati). Qualora si opti per un pagamento rateale, la richiesta dovrà essere presentata entro 30 giorni e la prima rata versata.

    In caso di mancata  regolarizzazione o pagamento entro 30 gg. l'INPS applicherà una sanzione civile del 30% annuo, con un massimo del 60% dell'importo omesso.