• Rubrica del lavoro

    DID nuove istruzioni per gli under 16

    La circolare 7 del 31 marzo 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  indirizzata alle Regioni, alle Province autonome e ad altri enti rilevanti  riguarda le indicazioni relative al limite minimo di età per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e la stipula del Patto di servizio, che è fissato a 16 anni.

    Inoltre, il documento chiarisce che, sebbene il limite generale sia di 16 anni, esistono casi specifici in cui è possibile una presa in carico da parte dei servizi per l'impiego a partire dai 15 anni. 

    Questo è consentito per i giovani che partecipano a percorsi di formazione professionalizzante in modalità duale, come previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 81/2015, al fine di assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione. Tale previsione mira a supportare minori in condizioni di fragilità, offrendo servizi di orientamento e accompagnamento verso opportunità formative e lavorative.

    Dichiarazione immediata disponibilità i casi ordinari e le eccezioni

    • Limite di Età Generale:

        Il limite minimo di età per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e la stipula del Patto di servizio è fissato a 16 anni. Questo significa che, in generale, i giovani devono aver compiuto 16 anni per accedere a questi servizi.

    • Casi Speciali per i 15enni:

        È prevista una possibilità residuale e circostanziata di presa in carico da parte dei servizi per l'impiego a partire dai 15 anni. Questo è consentito solo per i giovani che partecipano a percorsi di formazione professionalizzante in modalità duale, come previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 81/2015.

        Tale presa in carico deve essere finalizzata esclusivamente all'orientamento per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione attraverso percorsi formativi personalizzati.   L'obiettivo è supportare minori in condizioni di fragilità nel percorso di studio, offrendo servizi di orientamento e accompagnamento verso opportunità formative e lavorative. Questo include il conseguimento di una qualificazione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

    Dal punto di vista operativo  i servizi per l'impiego dovranno implementare procedure per identificare e supportare i giovani di 15 anni che rientrano nei casi specifici descritti.

  • Rubrica del lavoro

    Online il nuovo Portale Politiche Attive, ex-ANPAL

    Il Ministero del  lavoro ha comunicato che è online dal 17 marzo 2025 il nuovo Portale per le politiche attive del lavoro  che ospita tutti i servizi digitali per l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro prima disponibili sulla piattaforma MyANPAL. (La piattaforma MyANPAL è stata  definitivamente disattivata dalle 8.30 di sabato 15 marzo 2025.)

    I servizi erogati  dal portale sono fruibili dopo aver effettuato l’accesso dalla pagina dedicata del portale Servizi.Lavoro.gov.it  del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le credenziali digitali SPID , CIE CNS, EiDAS

    Dopo aver effettuato la procedura di autenticazione occorre cliccare sulla voce "Portale per le politiche attive del lavoro" e registrarsi al Portale.

     Disponibile qui il Manuale di registrazione che illustra tutti i passaggi.

    Per richiedere la cancellazione della propria utenza dal Portale occorrerà invece  compilare un apposito  modulo e inviarlo a [email protected].

    Portale politiche attive: a chi e a cosa serve

    Il nuovo portale si  rivolge a una ampia platea di utenti:

    1.     Cittadine e cittadini possono rilasciare la  Did online, creare il proprio  curriculum vitae operando online e controllare le pratiche.
    2.     Operatrici e operatori di CAF  patronati e agenzie per il lavoro possono gestire le pratiche  di ricerca del lavoro a supporto dei cittadini. E' presente anche il link per l'iscrizione all'Albo nazionale delle Agenzie accreditate.
    3.     Aziende e datori di lavoro  possono accedere al  Fondo nuove competenze   alle domande di finanziamento e alle informative sugli altri incentivi statali e regionali

    ATTENZIONE  PER LE AZIENDE è necessaria in primo luogo la registrazione sul Portale per le politiche attive del lavoro come  utente, e solo dopo si potrà registrare  una persona giuridica per la quale sarà il suo  rappresentante legale o delegato.

    Utile sottolineare anche che attualmente  le pagine sono parzialmente  incomplete e le news,  faq  e i manuali  relativi ai vari servizi ( tra cui il Fondo nuove competenze 3 )  rimandano a pagine del vecchio portale ANPAL ormai inattive.

  • Rubrica del lavoro

    Forfettari: richiesta riduzione contributiva entro il 28 febbraio

    Nel turbine delle continue modifiche al regime fiscale dei cd. "forfettari"  (con soglia innalzata  85mila euro dalla legge di bilancio 2023),  un aspetto non è cambiato: si tratta del  regime contributivo agevolato  (legge 190 2014 art 1 commi 76-89)   riservato ai  contribuenti iscritti alla gestione artigiani e commercianti che scelgono il regime fiscale  forfettario. 

    Si ricorda che per i neoiscritti alla gestione , sempre in regime forfettario, è prevista da quest'anno anche una agevolazione alternativa ovvero lo sgravio del 50% introdotto con la legge di bilancio 2025.

    Regime contributivo agevolato artigiani e commercianti forfettari

    Il regime  previdenziale di favore  prevede la riduzione  dei contributi previdenziali nella misura del 35% su:

    •  contribuzione dovuta sul reddito entro il minimale,  e su
    •  contribuzione sul reddito eventualmente eccedente, 

    mentre  resta sempre dovuto in misura intera il contributo per l'indennità di maternità (pari a 7,44€ annui).

    La riduzione tuttavia non è automatica ma ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente  con domanda  all'INPS in forma telematica nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo

     www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.

    Ciò dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

    (Qui il facsimile del modulo di richiesta cartaceo per coloro che non hanno ancora aperto la posizione INPS).

    Uscita dal regime contributivo agevolato forfettari

    L’uscita dal regime agevolato si può verificare, in tre ipotesi:

    1. – venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
    2. – scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato tramite Cassetto previdenziale;
    3. – comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

    Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. 

    Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

    Comunicazione opzione regime agevolato forfettari 

    Anche  nel 2025  l'applicazione è automatica per i soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2024, sempre ovviamente se:

    •  permangono i requisiti , e se 
    • non viene fatta espressa rinuncia.

    Devono dare comunicazione invece:

    • I soggetti che hanno  intrapreso  nel 2024 una nuova attività d’impresa  in regime forfettario:  il termine  è fissato appunto al  28 febbraio 2025;
    •  I soggetti  che iniziano una nuova attività nel corso nel 2024, devono comunicare l’opzione con la massima tempestività rispetto  alla conferma d’iscrizione alla Gestione speciale

    Versamento minimo  e accredito inferiore a 12 mesi

    ATTENZIONE: Se la riduzione comporta un versamento inferiore al minimo annuo verrà accreditato ai fini previdenziali  un numero di mesi proporzionale a quanto versato (quindi inferiore a 12).   

    Per il 2025   il  versamento minimo è pari a €  4.549,70  (minimale di reddito € 18.415,00 euro)

  • Rubrica del lavoro

    Content creator: indicazioni INPS sulla previdenza

    L’INPS, con la Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, ha fornito indicazioni dettagliate riguardo alla disciplina previdenziale applicabile ai content creator, ossia coloro che realizzano contenuti digitali diffusi tramite piattaforme online. 

    La circolare chiarisce i criteri per l’inquadramento contributivo e previdenziale di tali figure professionali, stabilendo le modalità di assoggettamento ai diversi regimi esistenti.

    Definizione e caratteristiche dell’attività di creazione di contenuti digitali

    L’attività di creazione di contenuti digitali comprende la produzione di materiali testuali, immagini, video e audio destinati alla diffusione online. 

    I content creator possono svolgere questa attività sia in forma amatoriale, come hobby, sia con finalità professionali, generando reddito attraverso inserzioni pubblicitarie, sponsorizzazioni o vendite dirette di prodotti e servizi.

    Un elemento caratterizzante è la diversificazione delle modalità di monetizzazione: il compenso può derivare direttamente dalle piattaforme attraverso la condivisione dei ricavi pubblicitari, da accordi diretti con aziende (brand partnership), da donazioni dei follower o dalla commercializzazione di propri prodotti. 

    Inoltre, nel settore operano spesso agenzie di intermediazione che gestiscono i rapporti tra content creator e aziende, configurando scenari contrattuali complessi, anche dal punto di vista fiscale.

    Da segnalare che INPS fa riferimento anche alla figura degli influencer che  vengono distinti dai content creator  per il seguito rilevante  di follower  

    Viene anche ricordato che è stato già istituito  dal 1 gennaio 2025 il codice  ATECO 73.11.03, relativo alle attività di influencer marketing e content creator.

    Inquadramento giuridico e disciplina previdenziale

    L’INPS ha identificato due principali regimi previdenziali applicabili ai content creator:

    • Lavoratori autonomi: quando l’attività viene svolta in modo professionale e abituale, con prevalenza degli elementi organizzativi rispetto a quelli personali, l’attività rientra nel regime imprenditoriale. In tal caso, il content creator deve iscriversi alla gestione speciale per commercianti presso la Camera di Commercio e versare i contributi corrispondenti.
    • Lavoratori dello spettacolo: quando l’attività presenta caratteristiche artistiche, culturali o di intrattenimento e si configura come una prestazione remunerata per la creazione di contenuti audiovisivi destinati alla promozione di prodotti o marchi, il content creator deve essere iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Questo vale anche per le collaborazioni con brand o agenzie di marketing per la realizzazione di spot pubblicitari.

    L’INPS precisa che il reddito prodotto dai content creator può essere classificato come reddito di lavoro autonomo occasionale, se esercitato sporadicamente, oppure come reddito professionale se l’attività è abituale, con obbligo di iscrizione alla Gestione Separata in quest’ultimo caso.

    L’obbligo di iscrizione e versamento a FPLS: esempi

    Riportiamo per completezza i criteri esemplificativi dell'INPS in tema di obbligo di iscrizione al Fondo lavoratori dello spettacolo 

    E' necessaria l'iscrizione:

    1. se i content creator creano contenuti pubblicitari o promozionali, percependo dei compensi da un committente (brand o agenzia di intermediazione),  indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro …., qualora nei fatti il content creator assurga al ruolo di attore pubblicitario, indossatore, fotomodello, sceneggiatore, regista ecc., ossia che l’attività posta in essere e le mansioni esercitate siano riconducibili a quelle tabellate ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947 (come aggiornate dal D.M. 15 marzo 2005).
    2. se vengono veicolati messaggi promozionali   a pagamento per " spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale o di attività educative collegate allo spettacolo” poste in essere da soggetti già iscritti al FPLS

    L'obbligo NON sussiste invece:

    1. nell'ipotesi in  cui il content creator, al fine esclusivo di ampliare la propria visibilità sui social, crei contenuti online senza alcuna finalità pubblicitaria o promozionale, postando foto o video personali sui propri profili social,
    2. per le attività di endorsement, con abbinamento tra la notorietà del content creator e il prodotto e/o servizio, ossia il semplice uso dei prodotti, o i casi in cui nell’ambito dei contenuti pdei propri profili social vengano introdotte mere inserzioni pubblicitarie, senza perciò porre in essere alcuna attività da parte dell’artista. In tali casi resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata ove ricorrano, al riguardo, i requisiti illustrati al precedente paragrafo 3.1.

  • Rubrica del lavoro

    Polizze INAIL volontari e condannati a lavori pubblica utilità: le istruzioni

    La Circolare n. 3 del 24 gennaio 2025, emanata dalla Direzione Generale dell’INAIL, aggiorna le disposizioni relative alla copertura assicurativa a carico del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 312, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)

    In particolare, vengono integrate le categorie di soggetti tutelati, includendo i condannati al lavoro di pubblica utilità e quelli ammessi ad attività di volontariato o utilità sociale, in conformità agli articoli 56-bis della Legge 689/1981 e 47, comma 2-bis, della Legge 354/1975. 

    La circolare fornisce inoltre chiarimenti pratici  per l'applicazione delle nuove disposizioni.

    Polizza INAIL Destinatari e sintesi modifiche

    La circolare si applica a tutti gli enti e organizzazioni che ospitano soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato non retribuito, con un’attenzione particolare alle nuove categorie introdotte:

    • Condannati impegnati in lavori di pubblica utilità (art. 56-bis, Legge 689/1981).
    • Condannati ammessi a servizi di volontariato o attività non retribuite (art. 47, comma 2-bis, Legge 354/1975).

    I destinatari principali dei chiarimenti sono amministrazioni pubbliche, enti locali, organizzazioni di volontariato e le autorità giudiziarie coinvolte nei provvedimenti. 

    Il documento sottolinea che la copertura assicurativa a carico del Fondo deve essere attivata per i soggetti beneficiari previa richiesta, rispettando le modalità e i tempi indicati, e che il Fondo stesso opera nei limiti delle risorse disponibili

    Viene ribadita la responsabilità degli enti ospitanti per l’assicurazione obbligatoria, laddove il Fondo non sia sufficiente.

    Polizza INAIL Adempimenti richiesti agli utilizzatori

    Richiesta tramite servizio online

    Gli enti, le amministrazioni o le organizzazioni che ospitano soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato devono utilizzare l'apposito servizio online denominato "Polizza volontari" per presentare la richiesta di copertura assicurativa.

    Tempistiche di invio della richiesta

    La richiesta deve essere effettuata almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività. Questo anticipo è necessario poiché, per i soggetti beneficiari del Fondo, non si applica il principio di automaticità delle prestazioni (art. 67 del D.P.R. 1124/1965).

    Informazioni da includere nella richiesta

    Nella richiesta è necessario:

    • Specificare la tipologia di attività che il soggetto svolgerà.
    • Indicare il numero complessivo delle giornate in cui il soggetto sarà impegnato.
    • Allegare la convenzione stipulata con le autorità competenti, nella quale deve essere chiaramente indicato il riferimento normativo applicabile (es. art. 56-bis o art. 47, comma 2-bis).

    Aggiornamenti al servizio online

    Per alcune categorie di beneficiari, il sistema è già stato aggiornato per includere le nuove disposizioni.

    Per altre categorie, il servizio è ancora in fase di aggiornamento; l'INAIL comunicherà con una nota specifica il rilascio della versione aggiornata.

    Validità della copertura assicurativa

    La copertura decorre solo dopo che l’INAIL ha comunicato all’ente ospitante l’avvenuta attivazione della polizza.

    In caso di mancata copertura da parte del Fondo (es. per incapienza), gli enti devono attivare una polizza ordinaria con l'INAIL, sostenendo gli oneri tramite il pagamento dei premi dovuti mediante modello F24.

    Fondo INAIL volontari e lavori pubblica utilità

    L’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) istituisce un Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo Fondo è finalizzato a reintegrare l’INAIL dei costi derivanti dalla copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali per specifiche categorie di soggetti impegnati in attività di volontariato o lavori di pubblica utilità.

    A questo link le schede INAIL che illustrano i dettagli  sul funzionamento del Fondo

    Caratteristiche principali della norma:

    Obiettivo del Fondo

    Il Fondo serve a coprire le spese assicurative per soggetti che, pur non essendo lavoratori subordinati o autonomi, partecipano a attività di utilità sociale o pubblica. Questo include:

    • Beneficiari di ammortizzatori sociali coinvolti in attività di volontariato.
    • Detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’articolo 21, comma 4-ter, della Legge 26 luglio 1975, n. 354.
    • Stranieri richiedenti asilo in possesso di permesso di soggiorno, coinvolti in attività volontarie di pubblica utilità.

    Dotazione finanziaria

    La norma stabilisce un budget annuo per il Fondo, che rappresenta il limite massimo di risorse disponibili per coprire i costi assicurativi. Eventuali spese eccedenti devono essere sostenute dagli enti ospitanti.

  • Rubrica del lavoro

    Contributi autonomi, artigiani e commercianti 2025: le novità

    Tra le misure  inserite  nella nuova  legge di bilancio 2025  sono presenti alcune  agevolazioni contributive per  i lavoratori  autonomi.

    Si tratta   in particolare :

    • della detraibilità dei versamenti contributivi oltre le aliquote ordinarie ( per un massimo del 2%), che interessa anche i dipendenti,   e, 
    • per artigiani e commercianti,  la riduzione al 50% dei versamenti per i neoiscritti del 2025
    • riconfermato inoltre lo sgravio per le lavoratrici madri che si amplia alle autonome.

    Si dovranno attendere le istruzioni INPS per  i dettagli operativi. Vediamo intanto in sintesi le  nuove norme.

    Riduzione per nuove iscrizioni artigiani e commercianti

    Come noto la disciplina delle gestioni  speciali per gli  artigiani commercianti  prevede che la base di  calcolo del contributo pensionistico degli artigiani e degli esercenti attività  commerciali (nonché dei relativi collaboratori familiari) non possa essere  inferiore a un  minimo annuo, pari, nell’anno 2024, a   18.415 euro.  Per i soggetti che aderiscono al regime fiscale forfettario, la base di calcolo suddetta è ridotta  nella misura del 35 per cento

    La legge di bilancio 2025 prevede per  chi si  iscriverà per la prima volta nel 2025  alla gestione Artigiani e Commercianti la possibilità di  chiedere:

    • una riduzione transitoria della contribuzione,
    •  nella misura del  cinquanta per cento
    • della durata di trentasei mesi.

    La facoltà in esame  è  ammessa  anche per  le nuove iscrizioni di  collaboratori familiari. 

    L'applicazione sarà con ogni probabilità chiarita nei dettagli operativi da una circolare INPS.

     La norma di legge specifica che la riduzione per trentasei mesi, decorre dalla data di avvio dell’attività di impresa o  di primo ingresso nella società. Da quel momento i trentasei mesi sono in ogni  caso computati senza soluzioni di continuità.  

    La scelta della riduzione in esame  andrà effettuata  dall’assicurato mediante una  comunicazione telematica all’INPS.

    L’agevolazione  rientra  nel regime  cosiddetto de minimis, relativo agli aiuti di Stato che possono essere  concessi agli operatori economici senza la procedura di autorizzazione della  Commissione europea

    L'articolo  specifica che tale riduzione  è alternativa rispetto ad altre misure agevolative  che prevedano riduzioni della contribuzione, come ad esempio la riduzione  per i contribuenti in forfettario. Una opzione esclude quindi l'altra.

    Va anche sottolineato che per i casi in cui, in seguito alla riduzione al 50 % , la contribuzione risultasse  inferiore a quella minima summenzionata, i mesi di assicurazione pensionistica sono ridotti in proporzione alla somma versata .

    Deducibilità versamenti contributi maggiorati per dipendenti e autonomi INPS

    Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive  e alla Gestione separata  INPS, con primo accredito contributivo successivo  al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale versando all’INPS:

        gli importi calcolati con una maggiorazione della  aliquota a proprio carico

        non superiore a due punti percentuali. 

    Queste somme saranno deducibili   dal reddito complessivo per il 50 per cento  dell’importo.

    Sgravio contributivo madri lavoratrici autonome

    L'Esonero contributivo per le lavoratrici con almeno due figli  (escluso il lavoro domestico)  già in vigore per le dipendenti , sarà riconosciuto anche alle lavoratrici autonome:

    1. che non abbiano optato per il regime forfetario. 
    2.  con  reddito  non  superiore all'importo di 40.000 euro ( il reddito di riferimento è parametrato al valore del minimale annuo di retribuzione).

    L'agevolazione dura fino al compimento dei 10 anni del figlio piu piccolo

    Per le modalità applicative  si attende un decreto ministeriale attuativo.

  • Rubrica del lavoro

    Visite invalidità: semplificazioni dal 2025

    La legge di bilancio  2025 (Legge 207 2024 pubblicata in GU il 31 dicembre 2024) ,  contiene tra le varie misure   molte novità in tema di assistenza e  sostegno  per le disabilità e le dipendenze . 

    Vediamo di seguito in particolare le semplificazioni previste in tema di  visite per la revisione da parte dell' INPS, per le prestazioni a soggetti con  patologie oncologiche e  per invalidità /inabilità.

    Patologie oncologiche: Revisioni INPS solo sulla base dei documenti

    Al Comma 167 la nuova legge di bilancio  modifica il  decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 sull’assistenza alla disabilità inserendo la previsione che “ Fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche    da parte delle commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap”,  potrà avvenire tramite redazione di verbali anche sulla  base dei soli atti (art.29-ter del D.L. n. 76/2020), ferma restando la facoltà dell'istante di richiedere  la visita diretta.

    Cio significa che non sarà richiesto obbligatoriamente ai pazienti di presentarsi di persona alle visite di revisione ma che le commissioni potranno valutare le situazioni e definire eventuali modifiche nell'assistenza anche  solamente sulla base della documentazione fornita dagli interessati .

    In ogni caso si potrà richiedere una valutazione diretta tramite la visita .

    Semplificazione accertamentI sanitari per l’invalidità e l’inabilità

    Sempre con riferimento al  decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, per l’assistenza alle persone disabilità , un altro articolo di legge (art 1 comma 168) prevede  una semplificazione  importante che alleggerisce l'impegno dei soggetti disabili e dei loro caregiver . 

    Infatti in caso di contestuale presentazione di istanze per gli  accertamenti di invalidità civile, cecità cIvile, sordità, sordocecità e disabilità,  a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, l’INPS è tenuto a effettuare l’accertamento dei requisiti sanitari in un’unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica  competente con gli specialisti che si rendano necessari  

    Interessante notare che viene espressamente specificato che queste disposizioni  si applicheranno anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute   e programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l’intervallo temporale tra i due  diversi accertamenti non sia superiore a tre mesi.