• Rubrica del lavoro

    Con dati Telepass ok al licenziamento per giusta causa

    Con l'ordinanza n. 17008 del 20 giugno 2024, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ha affrontato nuovamente  la questione  riguardante l’utilizzo di strumenti tecnologici per la gestione aziendale, rigettando il ricorso di un lavoratore di Autostrade per l’Italia S.p.A. e confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa a lui intimato.

    La sanzione disciplinare si basava sull'utilizzo di dati del dispositivo Telepass e questa volta la Cassazione, a differenza ad esempio del caso affrontato con la sentenza di 15391/ 2024, ha considerato il dispositivo non rientrante  tra gli strumenti di controllo a distanza vietati dall'art 4 della legge 300 1970.

    Legittimo  quindi  il licenziamento per violazione dei doveri da parte del dipendente. Vediamo piu in dettaglio .

    Licenziamento e ruolo del telepass: la vicenda

    Il lavoratore, addetto alla manutenzione e viabilità autostradale, era stato licenziato per inattività durante il turno di lavoro. 

    Secondo l'azienda, il dipendente aveva lasciato fermo il veicolo aziendale per circa un’ora e mezza in un piazzale, senza giustificazioni plausibili, e aveva riportato nel rapporto di servizio informazioni incoerenti rispetto ai dati rilevati dal sistema telepass.

    Quest’ultimo aspetto, legato all’utilizzo del telepass come strumento di controllo, è stato uno dei punti centrali della controversia

    Nel ricorso contro il licenziamento , il lavoratore aveva sostenuto che l'azienda avesse violato l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, che limita l’uso di strumenti di controllo a distanza, rendendo illegittimo il licenziamento. La sentenza del Tribunale gli aveva dato ragione confermando questa lettura 

    La Corte di cassazione  ha invece  stabilito che i dati raccolti attraverso il telepass, che dimostravano l'inattività ingiustificata del lavoratore, potevano essere utilizzati come base probatoria.

     Il riconoscimento della legittimità dell'uso del telepass e della conoscenza di tale utilizzo da parte del lavoratore sono stati gli elementi dirimenti per confermare la validità del licenziamento. 

    Licenziamento e dati Telepass: le conclusioni della Cassazione

    Con questa sentenza, la Cassazione  ha affermato che il telepass rientra tra gli  strumenti tecnologici per la gestione organizzativa aziendale il cui utilizzo è legittimo e non richiede le stesse limitazioni previste per i controlli a distanza, purché finalizzato a scopi operativi.

    Secondo la Corte, infatti l’uso del telepass rientrava nelle normali pratiche aziendali e non richiedeva un’autorizzazione preventiva o un accordo sindacale, in quanto non aveva la finalità di sorvegliare il comportamento dei lavoratori, ma era impiegato per motivi legati all’organizzazione del lavoro e alll'utilizo dei mezzi.

     Era inoltre noto ai dipendenti che i movimenti dei veicoli aziendali fossero tracciati,  per cui non è  contestabile la mancanza di trasparenza  del  sistema.

    In questo modo è stato dimostrato che  il comportamento del dipendente violava i suoi doveri fondamentali, compromettendo il rapporto di fiducia con l’azienda e giustificando così il provvedimento disciplinare più severo.

    Questa decisione offre una diversa interpretazione  sulla natura del Telepass come  strumenti tecnologici per il controllo della loro organizzazione interna, sottolineando che essi possono essere legittimamente impiegati quando il loro scopo è la gestione dell’attività aziendale e non la sorveglianza diretta dei lavoratori. 

    Leggi anche Controllo dipendenti con dati del Telepass: nullo il licenziamento

  • Rubrica del lavoro

    Rivalutazione prestazioni INAIL 2024 radiologi

    Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del lavoro i  due decreti  datati luglio 2024  con la definizione della retribuzione convenzionale  per il 2024  ai fini della determinazione dei nuovi importi delle prestazioni economiche erogate dall’Inail per medici e tecnici radiologi esposti all'azione di raggi X e sostanze radioattive.

    In data 16 settembre INAIL ha pubblicato le relative circolari operative.

    MEDICI RADIOLOGI

    La retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni  economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2024, è stabilita nella misura di  euro 66.366,14.

    2. La rivalutazione delle prestazioni economiche  con  decorrenza 1° luglio 2024, è fissata nella misura del 5,4%

    TECNICI RADIOLOGI E ALLIEVI

    La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la  rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza

    1° luglio 2024, è stabilita nelle misure  seguenti:

    • Anno 2016 e precedenti 29.137,41 euro
    • Anno 2017 29.376,94 euro
    • Anno 2018 29.895,38 euro
    • Anno 2019 29.679,65 euro
    • Anno 2020 29.766,69 euro
    • Anno 2021, 2022 e 2023 :  30.377,22 euro 
    • Anno 2024:    30.377,22 euro.

    Rivalutazione rendite tecnici radiologi 2024 

    Con la circolare 27 2024 INAIL precisa che gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite dovuti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 2024, n. 112 saranno liquidati d’ufficio, sulla base delle retribuzioni sopra riportate e saranno corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di dicembre 2024.

    La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invierà agli interessati il provvedimento di liquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio,

    mediante i modelli 170/IMec e 171/IMec che  riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote  integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.

    ATTENZIONE In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario dovrà comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei suddetti modelli, i propri dati anagrafici  aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

    Rivalutazione rendite infortuni medici esposti a radiazioni

    Per la rivalutazione delle rendite per i medici di radiologia sottoposti a radiazioni ionizzanti si fa riferimento  invece alla circolare INAIL 25 del 16.9.2024

    Rivalutazione  radiologi 2023: istruzioni INAIL

    Il 6 dicembre INAIL aveva pubblicato la circolare di istruzioni 54 2023 (v. sotto i dettagli)

    Come noto la rivalutazione avviene annualmente sulla base della variazione dell'indice Foi Istat, che  nello specifico nel  2022 rispetto al 2021 e risultata pari al + 8,1 per cento.

    TECNICI SANITARI RADIOLOGIA

    La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni   causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1°luglio 2023, è stabilita nelle misure riportate nella seguente tabella: 

    Eventi 

    Retribuzioni convenzionali (CCNL 2018) 

    Anno 2005 e precedenti 

    € 27.644,60 

    Anno 2006 

    € 27,644,60 

    Anno 2008 

    € 27.644,60 

    Anno 2009-2016 

    € 27,644,60 

    Anno 2017 

    € 27.871,86 

    Anno 2018-2023 

    € 28.363,74 

    MEDICI RADIOLOGI

    La retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche  erogate dall’INAIL a favore dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle  sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2023, è stabilita nella misura di 

    • euro 62.937,51.

     La rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL con   decorrenza 1° luglio 2023, è fissata nella misura del

    •  2,53 per cento.
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    Indennizzo commercianti: pagamenti autorizzati fino al 31 agosto

    Nuova tranche di pagamenti in arrivo  relativa agli  indennizzi  riservati ai commercianti in caso di  cessazione dell'attività  anche  per le domande pervenute alle sedi territoriali dal 1° maggio al 31 agosto 2024; lo ha comunciato INPS con IL  messaggio 2999 dell’11 settembre 2024.

    A tal proposito, vengono richiamate le precedenti istruzioni emanate in materia, con le quali, via via, si è data autorizzazione alla liquidazione degli indennizzi per i vari periodi interessati.

    Sono stati ormai  praticamente recuperati  gli arretrati dovuti all'interruzione dei pagamenti che era stata  comunicata  con messaggio n. 2347 del 05/06/2020.  I fondi erano infatti in  fase di esaurimento ed era stata  sospesa la liquidazione di nuove indennità,   anche se le domande potevano  continuare ad  essere inviate.

    Resta fermo  in ogni caso che ciascuna sede territoriale deve prima terminare la liquidazione delle domande con data di presentazione antecedente.

    Inoltre si ricorda che per le richieste che non hanno i requisiti per l’accoglimento, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, occorre seguire l'iter ordinario  per la reiezione.

    Per le domande presentate dopo il 3i agosto 2024  l'istituto ribadisce che saranno fornite  nuove istruzioni a seguito del previsto monitoraggio della capienza dei finanziamenti rispetto agli oneri. Nel frattempo resta   bloccata la procedura di calcolo online nella procedura Nuova IVS.

    Indennizzo commercianti: come funziona

    L'indennizzo  per cessazione attività commerciali, ricordiamo   consiste in un  contributo mensile pari al trattamento minimo di pensione fino al compimento dell'età pensionabile.

    E'   riservato a: 

    • titolari di licenze commerciali 
    • di almeno 62 anni di età (se uomo) e 57 anni (se donna) 
    • con almeno 5 anni di iscrizione nella Gestione INPS commercianti
    •  che chiudono definitivamente  la loro attività,  NON  a quelli che cedono la licenza.

    L'agevolazione viene finanziata con un contributo aggiuntivo che viene versato con i contributi previdenziali annuali dagli iscritti alla Gestione commercianti .

     La misura, inizialmente sperimentale,  è diventata strutturale con la legge di stabilità 2019 (L.145-2018). 

    Successivamente la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha previsto un ulteriore stanziamento di risorse f per cui l'istituto ha potuto procedere,  alla progressiva lavorazione e liquidazione delle domande di indennizzo.

    Indennizzo cessazione commercianti: come si richiede

    La domanda  per  l’indennizzo  per la cessazione di attività   commerciale deve essere indirizzata alla Struttura INPS  territorialmente competente e presentata telematicamente all’Istituto:

    1.  direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ( SPID o Carta Nazionale dei Servizi) tramite il servizio “Domanda Indennità commercianti”, accessibile dal sito www.inps.it cliccando su “Tutti i servizi” > “Domanda Indennità commercianti”, oppure 
    2. per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS 
    3.  in alternativa, tramite il Contact Center INPS. 
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    Ferie: guida agli aspetti principali

    Il periodo minimo di ferie annuali è di quattro settimane, salvo durate superiori previste dai C.C.N.L. in base alla qualifica contrattuale e all’anzianità di servizio.
    Sono obbligatorie:

    • la fruizione di almeno due settimane (continuative se richieste dal lavoratore) nell’anno di maturazione.
    • la fruizione delle restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine  dell’anno di maturazione, salvo i più ampi periodi  di differimento stabiliti dai C.C.N.L.

    Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di contratto a termine di durata inferiore all’anno.

    La sanzione amministrativa applicabile al datore di lavoro in caso di mancata concessione delle ferie va  da 120 a 720 euro.

    Inoltre le sanzioni sono inasprite nei seguenti casi particolari: 

    • Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni,  la sanzione amministrativa  è da 480 a 1.800 euro.
    • Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5.400 euro.

    Maturazione delle ferie e retribuzione

    Il diritto alle ferie matura in relazione al periodo di lavoro  prestato, cioè ogni mese di servizio dà diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie  e, salvo diversa previsione dei CCNL, le frazioni di mese di almeno 15 giorni di calendario si computano come mese intero.
    La maturazione delle ferie  avviene ugualmente  durante:

    •  il periodo di prova;
    •  i periodi di assenza per maternità, compreso l’astensione anticipata per gravidanza a rischio o lavoro a rischio e durante la proroga del congedo di maternità per lavoro a rischio;
    •  i periodi di malattia e i periodi di infortunio;
    •  i periodi di cassa integrazione a orario ridotto.

    Di contro le ferie NON maturano durante:

    • i periodi di sospensione dal lavoro per sciopero;
    • i periodi di aspettativa non retribuita;
    • i periodi di aspettativa per funzioni pubbliche o cariche sindacali;
    • i periodi di congedo parentale (aspettativa post parto);
    • i periodi di cassa integrazione a zero ore, salvo condizioni di miglior favore.

    Durante l’assenza per  ferie al lavoratore compete lo stesso  trattamento economico che gli sarebbe spettato in caso di lavoro.

    Fruizione ferie: chi decide e come?

    Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è  facoltà del datore di lavoro stabilire  il periodo di fruizione e le modalità di godimento delle  ferie  che potranno essere:

    • ferie collettive: usufruite contemporaneamente dalla totalità dei lavoratori con sospensione dell’attività   produttiva;
    • ferie individuali: usufruite  individualmente dal lavoratore, garantendo una continuazione dell’attività lavorativa.

    I CCNL possono prevedere un periodo per la fruizione delle ferie, altrimenti l’esatta determinazione del periodo spetta di norma al datore di lavoro, quale espressione del potere organizzativo e direttivo dell’azienda, tenendo conto delle esigenze e degli interessi del lavoratore (art. 2109 c.c.).
    In ogni caso,  onde consentire al lavoratore di conoscere il periodo in cui può fruire delle ferie è consigliabile  che il datore di lavoro ne dia preventiva comunicazione in forma scritta.
    Le ferie non fruite al termine del periodo di maturazione, devono essere differite ad un periodo successivo in applicazione del divieto di monetizzazione, ma sempre entro i 18 mesi successivi.
    Alla scadenza del termine previsto dalla legge per la fruizione delle ferie (18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione),  il datore di lavoro è obbligato al versamento dei contributi all’INPS  ancorché le ferie non siano state godute.

    Ad esempio le ferie maturate  al 31.12.2022 vanno godute entro il 30 giugno 2024.

    Indennità ferie non godute. Mancata fruizione per maternità

    Come detto, le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 36 Costituzione) dei lavoratori, sono cioè vietati accordi individuali tendenti a impedirne la fruizione e /o finalizzati alla monetizzazione (pagamento di una somma in sostituzione del periodo di ferie non godute).

    E’ consentito compensare le ferie con l’equivalente indennità sostituiva   SOLO nei seguenti casi:

    •  ferie eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previste dalla legge;
    •  ferie residue al momento della risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento).

    Su questo ultimo caso , recentemente la Cassazione ha precisato nell'ordinanza 15 giugno 2022, n. 19330, in tema di ferie non godute, che aldilaà della normativa che vieta la monetizzazione del periodo di ferie non goduto,  va tenuto presente che vanno esclusi da tale divieto  i casi di mancata fruizione che non dipendono dalla volontà del lavoratore .

    Nel caso specifico la Suprema Corte ha confermato il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie di una lavoratrice dopo il termine del rapporto di lavoro  in quanto la  fruizione delle stesse era stata causata dall’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

    Malattia e ferie

    In caso di  malattia insorta prima delle ferie programmate o collettive  la fruizione  potrà avvenire in un  momento successivo all’intervenuta guarigione.

    Invece  la malattia insorta durante le ferie  ne sospende il decorso se lo stato di malattia è incompatibile con il recupero delle energie psico-fisiche, purché regolarmente certificata e salvo diversa previsione dei C.C.N.L..

      In questo caso il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere all’INPS la verifica dello stato di malattia del lavoratore e, con i corretti accertamenti sanitari, di sostenere, eventualmente,  la compatibilità tra l’evento morboso e la fruizione delle ferie. 

     

    Ferie dirigenti, assenze, infortunio, prescrizione: casi pratici dalla Cassazione

    Si segnalano in materia di  fruizione delle ferie  nel lavoro dipendente anche alcune  sentenze di Cassazione su casi particolari  in cui è stato affermato che:

    • FERIE DIRIGENTI: Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive. (Cassazione  civ.,  sez. lavoro  Sentenza  n. 23697 del 10 Ottobre 2017)
    •  ASSENZE INGIUSTIFICATE: I giorni di assenza  ingiustificata dal posto di lavoro non possono essere imputati alle ferie ancora fruibili da parte del lavoratore, in assenza di accordo  preventivo con il datore di lavoro; tale circostanza è idonea a giustificare un licenziamento per motivo soggettivo. (Cass. civ., sez. VI lavoro ordinanza n. 28232 del 06 Novembre 2018)
    • CALCOLO INCENTIVI: gli incentivi  retributivi collegati alle mansioni  del singolo dipendente vanno erogati anche  per i giorni di ferie (sentenza di Cassazione n. 19663 dell'11 luglio 2023) 
    • PRESCRIZIONE INDENNITA' FERIE NON GODUTE:  il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell'indennità per ferie non godute  anche dopo il periodo di prescrizione del diritto che decorre dal  termine del rapporto di lavoro, se non ha adempiuto all'obbligo di  invitare il lavoratore alla fruizione nei tempi previsti per legge  (Ordinanza n. 17643 del 20 giugno 2023)
    • Non rientra nella fattispecie dell’infortunio in itinere, l’infortunio occorso al lavoratore al ritorno delle ferie, in quanto non verificato nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro. ( Corte di Cassazione sezione lavoro, sentenza n. 475 del 13 Gennaio 2014)
  • Rubrica del lavoro

    Prestiti agli studenti meritevoli: nuovo Fondo Studio

    Il decreto legge 71 2024 convertito in legge 106 2024   contiene,  oltre alle misure per lo sport e il sostegno agli studenti disabli , un  rafforzamento del Fondo Studio che garantisce agli studenti meritevoli con scarse possibilità economiche   un aiuto  statale per  finanziare i propri studi.

    Vediamo di seguito come funziona.

    Fondo per lo studio 2024: cos’è

    Il Fondo per lo Studio è stato creato nel 2010 durante il governo Berlusconi, con Giorgia Meloni, all'epoca Ministro della Gioventù,. L'obiettivo del fondo è fornire un sostegno finanziario sotto forma di prestiti agevolati agli studenti universitari e ai neolaureati, per coprire le spese legate al loro percorso di studi.

    Il fondo è gestito da Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), una società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Consap si occupa di amministrare le risorse del fondo e di garantire la corretta erogazione dei prestiti agli aventi diritto.

    Dotazione Finanziaria

    Il fondo ha   una dotazione iniziale di circa 20 milioni di euro. Fino ad oggi non ha avuto un utilizzo  adeguato , intervenendo in meno di 3000 casi.

    Con le  nuove disposizioni introdotte con la legge n. 106/2024, è prevista la possibilità di incrementare le  risorse attraverso contributi aggiuntivi da parte delle Regioni e di altri enti, come la Cassa Depositi e Prestiti.

    Inoltre Consap sta lavorando per semplificare le procedure di accesso al fondo, eliminando la necessità di raccogliere documenti cartacei e di recarsi fisicamente in banca. Questo dovrebbe rendere il processo più accessibile e rapido per i giovani beneficiari.

    Fondo per lo studio 2024: Beneficiari e Requisiti

    I destinatari del fondo sono studenti e neolaureati di età compresa tra i 18 e i 40 anni, che soddisfano specifici requisiti accademici e amministrativi. Tra questi requisiti vi sono:

    • Iscrizione a corsi di laurea triennale o a ciclo unico, con un diploma di scuola superiore con votazione minima di 75/100.
    • Iscrizione a corsi di laurea magistrale, con un diploma di laurea triennale con votazione minima di 100/110.
    • Iscrizione a master universitari, con una laurea con votazione minima di 100/110.
    • Laureati in medicina e chirurgia iscritti a corsi di specializzazione, con votazione minima di 100/110.
    • Iscrizione a dottorati di ricerca all'estero, con una durata legale triennale.
    • Iscrizione a corsi di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuti da un ente certificatore.

    Il diploma di scuola superiore deve essere conseguito presso:

    • una scuola italiana, pubblica o privata, autorizzata dal MIUR a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
    • una scuola straniera autorizzata dal MIUR all'apertura di una succursale dell'istituto straniero in Italia e abilitata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia.

    I corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale o i Master devono essere tenuti presso:

    • Università italiane, pubbliche o private, o scuole superiori di insegnamento universitario autorizzate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
    • Università straniere o scuole superiori di insegnamento universitario straniere autorizzate dal MIUR all'apertura di una succursale dell'istituto straniero in Italia e abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia

    L'Ente Certificatore deve essere qualificato tale in un provvedimento, Protocollo d’intesa, ovvero atto amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una Pubblica Amministrazione.

    Fondo per lo studio 2024: Caratteristiche del Prestito

    Il prestito concesso tramite il fondo presenta le seguenti caratteristiche:

    • Importo massimo: Fino a 25.000 euro.
    • Erogazione: In rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 5.000 euro.
    • Restituzione: In un periodo compreso tra i tre e i 15 anni, con il piano di ammortamento che inizia non prima del 30° mese successivo all’erogazione dell’ultima rata.
    • Garanzia Statale:  una delle principali novità introdotte con la legge n. 106/2024 è la garanzia statale del 70% sull’esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale. Questo significa che lo Stato copre il 70% del rischio associato al prestito, facilitando così l’accesso al credito per gli studenti e riducendo il rischio per le banche.

    Fondo Studio 2024: Banche aderenti e come fare domanda

    Attualmente, 32 banche partecipano all'iniziativa e offrono prestiti agevolati attraverso il fondo. Queste banche sono obbligate a indicare le condizioni economiche favorevoli applicate ai beneficiari e non possono richiedere garanzie aggiuntive oltre a quella statale.

    • Anca Campania Centro
    • Banca Credito Cooperativo di Monte Pruno di Roscigno e Laurino (SA)
    • BANCA CREDITO COOPERATIVO Ostra Vetere
    • Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum e Serino
    • Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant Albano Stura
    • Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci
    • Banca di Credito Cooperativo di Milano
    • Banca di Credito Cooperativo di Nettuno S.C.
    • Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano
    • Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno
    • Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano S.C. – (ABI:08549)
    • Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Orientale
    • Banca Malatestiana – Credito Cooperativo
    • Banca Popolare del Lazio
    • Banca Popolare Lajatico Banca Popolare Pugliese
    • Banca Popolare S. Angelo
    • Banca San Francesco – Credito Cooperativo Canicattì (AG)
    • BANCA SELLA
    • BANCA SELLA NORD EST
    • BANCO BPM
    • Banco di Desio e della Brianza Spa
    • Banco di Sardegna
    • BCC Calabria Ulteriore
    • BCC DEL GARDA – ABI 08676
    • BCC Busto Garolfo e Buguggiate
    • Blu Banca S.p.A.
    • BPER BANCA S.P.A.
    • Credifriuli
    • Mediocredito Centrale
    • Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
    • UNICREDIT S.p.A.

    Procedura per la Richiesta di Prestito

    Gli studenti interessati devono contattare una delle banche sopra elencate e presentare la domanda per il prestito.  

    Le banche sono tenute a fornire condizioni economiche favorevoli grazie alla garanzia statale del 70%, e non possono richiedere garanzie aggiuntive.

    Gli step :

    1. Preparare la Documentazione: Assicurarsi di avere tutti i documenti necessari, che possono includere certificati di iscrizione, votazioni, e documentazione personale.
    2. Contattare la Banca: Rivolgersi a una delle banche aderenti e chiedere informazioni specifiche sulle condizioni del prestito.
    3. Presentare la Domanda: Compilare e presentare la domanda di prestito secondo le indicazioni della banca.QUI IL FACSIMILE DEL MODELLO COMPILABILE ONLINE 
    4. Attendere l’Approvazione: La banca valuterà la richiesta e informerà il richiedente sull'esito.
    5. Erogazione del Prestito: Una volta approvato, il prestito verrà erogato in rate annuali.

    Per ulteriori dettagli e per avviare la procedura di richiesta, gli studenti possono visitare il portale ufficiale www.diamoglifuturo.it. 

  • Rubrica del lavoro

    DL Semplificazione amministrativa: indicazioni dall’Ispettorato

    Il decreto legislativo n. 103 del 12 luglio 2024 introduce diverse misure per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, con l'obiettivo di ottimizzare la vigilanza e ridurre la burocrazia per le imprese,  garantire una maggiore trasparenza e collaborazione tra le diverse amministrazioni,  migliorando l'efficienza complessiva dei controlli . 

    Ecco le principali indicazioni e novità  in tema di sicurezza sul lavoro  fornite nella nota n. 1357 del 31 luglio 2024 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che analizza l'impatto sul proprio ambito di vigilanza.

    Semplificazione degli Adempimenti Amministrativi: limiti e tempi di attuazione

    Con  riguardo ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti  dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro  si evidenzia l'introduzione della  la "diffida amministrativa", che consiste in un invito a sanare le violazioni  che prevedono sanzioni amministrative prima della contestazione formale. Dall'analisi emerge che lo strumento avra una applicazione molto limitata (v.  ultimo paragrafo )

    Sono previsti anche la standardizzazione dei censimenti dei controlli e la pubblicazione dei relativi risultati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni nei controlli e di garantire la piena conoscenza degli obblighi ai soggetti controllati .

    L'Ispettorato  sottolinea che  tali disposizioni tuttavia non sono  effettivamente operative.

    Si prevede, infatti,  ad esempio che 

    1. la ricognizione, da parte delle PP.AA.  dei controlli operati nell'ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti  controllati sia effettuata  entro il 30 giugno 2025 ed a cadenza triennale,
    2.  venga effettuata  l’elaborazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica,  di un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione  entro il 30 ottobre 2025 e poi cadenza triennale.

    Sistema di Identificazione del Rischio e Fascicolo Informatico di Impresa

    Il decreto introduce un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria per ambiti omogenei, tra cui la sicurezza sul lavoro

    L'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) elaborerà norme tecniche per definire un livello di rischio basso, certificabile tramite un report rilasciato da organismi accreditati. Questo report sarà inserito nel fascicolo informatico di impresa, consultato dalle amministrazioni per coordinare e programmare i controlli, evitando duplicazioni. 

    Le modalità di accesso saranno definite con un apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

    Le amministrazioni dovranno  dunque consultare il fascicolo informatico prima di avviare attività di vigilanza, rendendo i controlli più efficienti e coordinati.

    Procedura di Diffida Amministrativa per violazioni minori e contraddittorio

    L'art. 6 del decreto disciplina la diffida amministrativa , applicabile solo per violazioni sanabili con sanzioni pecuniarie non superiori a 5.000 euro, escluse quelle relative alla salute e sicurezza sul lavoro e derivanti da normative europee e internazionali. 

    In caso di ottemperanza alla diffida entro 20 giorni dalla notifica, il procedimento sanzionatorio si estingue per le inosservanze sanate. 

    In caso contrario, l'ispettorato procederà alla contestazione dell'illecito,  entro novanta giorni dall’accertamento ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981 – tenendo conto, peraltro, che i termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione – ed applicando gli importi sanzionatori di cui all’art. 16 della medesima L. n. 689/1981.

    In relazione alla tempistica di notificazione degli illeciti non sanati o comunque non sanabili valgono comunque le indicazioni già fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circ. n. 41/2010, secondo cui “il termine di 90 giorni (…) non decorre più da tanti singoli verbali o atti provvedimentali, bensì la decorrenza dello stesso va individuata nel momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, quindi, anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi, l’elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti”.

    L’art. 6 del decreto stabilisce inoltre che il mancato adempimento alla diffida ovvero l’accertamento di altre violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l’altro, la tutela la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano la revoca del Report certificativo di cui all’art. 3, ove rilasciato all’operatore economico.

    Infine si prevede che in ogni caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa, disposizione del tutto analoga a quanto già previsto in via generale dall’art. 3, comma 2, della L. n. 689/1981

    La diffida non si applica alle violazioni già accertate nei cinque anni precedenti. 

    Il decreto  introduce anche  il principio del contraddittorio nella commisurazione delle sanzioni, basandosi sul livello di rischio e il pregiudizio arrecato.

  • Rubrica del lavoro

    Tassi cessione quinto: luglio-settembre 2024

    Sostanzialmente invariati i  tassi per cessione del quinto delle pensioni:  a seguito del  decreto n. 62375 del 24 giugno 2024 il Ministero dell’Economia e delle finanze, che  ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari,   INPS precisa nel messaggio 2614 del 16 luglio  2024   il valore dei tassi applicabili  per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, nel  periodo 1° luglio 2024 – 30 settembre 2024.

    In sintesi nelle tabelle che seguono  sono riassunti:

    1)  il valore dei tassi  medi e i tassi soglia usura  in vigore   per i prestiti da estinguere dietro cessione del quinto e della pensione,  

    2) i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzione ai pensionati,   per il trimestre in corso  e per il 4 trimestre  2023 

    1- Tassi  medi, soglia usura e tassi applicabili 3° trimestre 2024

    Classi d’importo in euro

    Tassi medi

    Tassi soglia usura

    Fino a 15.000

    13,68

    21,1000

    Oltre i 15.000

      9,97

    16,4625

    Quindi i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti concessi  ai pensionati da banche e intermediari finanziari convenzionati  sono i seguenti:

    TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)

     

    Classe di importo del prestito

    Classi di età*

    Fino a 15.000 euro

    Oltre i 15.000 euro

     

    fino a 59 anni

                                       9,92

                                  8,08

    60-64

                                     10,72

                                  8,88

    65-69

                                     11,52

                                  9,68

    70-74

                                     12,22

                                  10,38

    75-79

                                     13,02

                                11,18

    Oltre 79 anni                                        

                                    21,100

                                 16,4625

    2- Tassi  medi, soglia usura e tassi applicabili ai pensionati: 4° trimestre 2023

    Classi d’importo in euro

    Tassi medi

    Tassi soglia usura

    Fino a 15.000

    13,50

    20,875

    Oltre i 15.000

      9,60

    16,00

    Quindi i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti concessi  ai pensionati da banche e intermediari finanziari convenzionati erano i seguenti:

    TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)

     

    Classe di importo del prestito

    Classi di età*

    Fino a 15.000 euro

    Oltre i 15.000 euro

     

    fino a 59 anni

                                       9,81

                                  7,83

    60-64

                                     10,61

                                  8,63

    65-69

                                     11,41

                                  9,43

    70-74

                                     12,11

                                  10,13

    75-79

                                     12,91

                                10,93

    Oltre 79 anni                                        

                                    20,875

                                 16,00