• Rubrica del lavoro

    Notifiche Inps online con valore legale tramite SEND e App IO

    L’INPS ha ufficializzato l’utilizzo della piattaforma Send e dell’app IO per la notifica degli atti con valore legale. 

    Il messaggio n. 4121/2024 dell’Istituto di previdenza comunica l’adesione alla piattaforma notifiche, istituita dall’articolo 1, comma 402, della legge 160/2019 e successivamente regolamentata dal decreto-legge 76/2020.

     Occorrerà fare attenzione quindi agli avvisi  che arrivano dall'inps per gli utenti che utilizzano i servizi,  in quanto con questo strumento potranno  essere interrotti i termini di  decadenza di eventuali richieste da parte dell'Istituto., come accade con le raccomandate o le comunicazioni via PEC.  

    Vediamo le modalità e i tempi di entrata in vigore della novità

    Notifiche attraverso Send e app IO

    L’adesione al servizio prevede un’implementazione graduale: gli atti saranno resi disponibili 

    • sulla piattaforma digitale Send, accessibile ai cittadini autenticati tramite SPID, e
    •  sull’app IO ,  per chi ha attivato il servizio di notifica. 

    Sebbene alcuni servizi INPS fossero già fruibili tramite l’app IO, l’adesione formale alla piattaforma conferisce valore legale alle notifiche telematiche. 

    Questo vale anche nei casi in cui gli avvisi di mancato recapito vengano depositati sulla piattaforma o il destinatario risulti irreperibile.

    La notifica sarà considerata perfezionata per l’amministrazione nel momento in cui il documento sarà reso disponibile sulla piattaforma. 

    Ad esempio, l’invio di un avviso relativo alla restituzione di somme non dovute (come indennità o assegni) interromperà i termini di prescrizione e impedirà eventuali decadenza della richiesta dell'INPS.

    Tempistiche e modalità per il perfezionamento della notifica

    Nel messaggio l'istituto precisa  le tempistiche sulla validita  degli avvisi :

    Per il destinatario, la notifica si considera perfezionata:

    • Al settimo giorno successivo alla ricezione dell’avviso elettronico, risultante dalla ricevuta inviata dal gestore della PEC o del servizio di recapito elettronico;
    • Al quindicesimo giorno, in caso di casella PEC satura o indisponibile, a partire dalla data del deposito dell’avviso di mancato recapito.

    I documenti notificati resteranno accessibili sulla piattaforma per 120 giorni dal perfezionamento della notifica. 

    Trascorso questo periodo, non saranno più visualizzabili né tramite l’app IO né su Send. 

    Tuttavia, per le persone fisiche, l’INPS garantirà la consultazione dei documenti tramite  il cassetto previdenziale online presente sul portale dell’Istituto. 

    Inoltre, qualora il destinatario abbia fornito un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o un altro recapito digitale, sarà inviato un avviso di cortesia.

    Da dicembre 2024, le prime notifiche inviate tramite Send riguarderanno i provvedimenti relativi a 

    • riscatti, 
    • ricongiunzioni e
    •  rendite della gestione privata.

    Successivamente, saranno incluse  anche notifiche legate a rinunce, rigetti, decadenze, revoche di indennità ADI/SFL e recuperi di somme non dovute, come bonus o indennità una tantum.

  • Rubrica del lavoro

    Amministratore di condominio e mediatore: attività compatibili

    Con la sentenza della Corte Europea 242/23 a ottobre 2024 è stata   definita in dettaglio la compatibilità delle funzioni di agente immobiliare intermediario con quelle di amministratore di condominio stabilendo che non  puo esistere ne un divieto  assoluto di svolgere entrambe le attività purche nel rispetto delle normative nazionali vigenti, tra cui gli  specifici obblighi formativi . 

    Vediamo in  maggiore dettaglio  sulla base anche la posizione della giurisprudenza di Cassazione. 

    Mediazione immobiliar:e la normativa e la giurisprudenza

    La normativa italiana, disciplinata dalla Legge n. 39/1989, regola l’attività di mediazione immobiliare e stabilisce limiti per garantire imparzialità e assenza di conflitti di interesse. L’art. 5, comma 3, prevedeva storicamente un’incompatibilità generale tra l’attività di agente immobiliare e altre professioni, inclusa quella di amministratore di condominio, per evitare il rischio di favorire immobili gestiti direttamente dal mediatore. Questa interpretazione viene parzialmente superata dalle  direttive e giurisprudenza  europea 

    Posizione della Giurisprudenza Italiana

    La giurisprudenza nazionale, compresa la recente sentenza della Cassazione n. 19827/2024, chiarisce che il cumulo delle attività di agente immobiliare e amministratore di condominio è ammissibile se non si violano i principi di imparzialità e trasparenza. 

    Contributo della Corte di Giustizia Europea

    Con la sentenza del 4 ottobre 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha esaminato la compatibilità delle normative nazionali restrittive con la Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi). La CGUE ha stabilito che una norma nazionale che prevede un’incompatibilità generale tra l’attività di mediatore immobiliare e quella di amministratore di condominio viola il diritto dell’Unione, in quanto non proporzionata e non necessaria per garantire l’imparzialità. I punti salienti della sentenza includono:

    Rifiuto del divieto generale: La Corte ha ribadito che un divieto assoluto è sproporzionato rispetto all’obiettivo di prevenire conflitti di interesse, specialmente quando tali conflitti possono essere gestiti con altre misure.

    Misure alternative: Si suggerisce di adottare obblighi di trasparenza e controlli ex post (ad esempio, dichiarazioni esplicite nelle transazioni) anziché vietare in modo generalizzato il cumulo delle attività.

    Interesse del consumatore: La normativa deve bilanciare la tutela del consumatore con la libertà di prestazione dei servizi, senza imporre restrizioni eccessive.

    La Cassazione sulle funzioni di agente/mediatore e di amministratore di condominio

    La vicenda  affrontata dalla Cassazione  nella sentenza 19827 sopracitata, a giugno 2024 trae origine da una controversia tra una società di intermediazione immobiliare e due acquirenti di un immobile.

    La società richiedeva il pagamento della provvigione per aver intermediato l'acquisto, mentre gli acquirenti contestavano la qualità del servizio reso, sostenendo che il mediatore non aveva rispettato gli obblighi informativi, non avendo comunicato la prossimità dell’immobile a un’area industriale in via di sviluppo. Inoltre, gli acquirenti sottolineavano la mancanza di imparzialità del mediatore, che avrebbe avuto rapporti con i venditori. 

    La domanda di provvigione venne accolta in primo grado, mentre le richieste riconvenzionali degli acquirenti furono respinte.

    In appello, la Corte riconobbe il mancato rispetto degli obblighi informativi da parte del mediatore, ma confermò che il prezzo d'acquisto dell’immobile rifletteva il valore di mercato, considerando una svalutazione del 20% per il cambio di destinazione dell’area da rurale a industriale. Tuttavia, il calcolo del danno venne contestato in Cassazione, dove fu evidenziata l’erronea comparazione di valori non omogenei, relativi a periodi temporali differenti.

    La Corte di Cassazione ha cassato quindi  la sentenza della Corte d’Appello nella parte relativa al calcolo del danno, rinviando alla stessa Corte per un nuovo esame. È stato invece respinto il ricorso incidentale degli acquirenti che contestavano l'imparzialità del mediatore,  ritenendo che  le attività fossero compatibili poiché i rapporti con una delle parti non costituivano un vincolo di rappresentanza.

    La Cassazione ha precisato  anche in precedenza  i confini di questa compatibilità:

    • Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n. 392/1997:  Ha stabilito che l’imparzialità del mediatore non si identifica con una generica equidistanza, ma con l’assenza di vincoli di mandato o rappresentanza. L’amministratore di condominio può svolgere attività di mediazione se questa non interferisce con i suoi obblighi condominiali.
    • Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n. 1750/1984:Ha affermato che l’amministratore condominiale può agire come mediatore nella compravendita di unità immobiliari del condominio, poiché l’attività di mediazione è estranea alle sue funzioni condominiali, purché non emerga uno specifico  conflitto di interessi.

    Mediazione e amministrazione di condominio: conclusioni

    Alla luce della giurisprudenza italiana ed europea, le due attività possono coesistere se gestite in modo da garantire:

    • Separazione funzionale: Le due attività non devono influenzarsi reciprocamente, specialmente nei casi in cui lo stesso immobile sia oggetto di amministrazione e mediazione.
    • Trasparenza verso le parti: Il mediatore/amministratore deve dichiarare i propri ruoli, evitando qualsiasi conflitto di interesse.
    • Applicazione caso per caso: Le autorità nazionali devono valutare i rischi in base alle circostanze specifiche, evitando restrizioni generalizzate che violano il diritto dell’Unione.(Direttiva Bolkenstein)
    • rispetto degli obblighi normativi vigenti in materia di formazione. Si  ricorda  in particolare che:
      •  per ottenere l’iscrizione alla Camera di commercio quali agenti di affari in mediazione immobiliare, è necessario il superamento del corso di formazione specifico 
      • Anche per gli agenti il Dm 140/2014 richiede la frequenza di  corso di formazione  di almeno 72 ore e l' aggiornamento  professionale di  almeno 15 ore annue..

  • Rubrica del lavoro

    Superamento comporto da CCNL: non applicabile a disabili e malati cronici

    Un nuovo caso di applicazione del periodo di comporto previsto dal CCNL con conseguente licenziamento  è stato  giudicato discriminatorio  e quindi nullo . 

    Il caso si è verificato pochi giorni fa  presso il Tribunale di Pisa  e riguardava  una lavoratrice che dopo una diagnosi di  tumore al seno aveva subito un intervento chirurgico e, successivamente,  sottoposta a chemioterapia, ormonoterapia e radioterapia.

     Di conseguenza, si era dovuta assentare dal lavoro per un totale di 184 giorni, consumando  l'intero periodo di comporto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore Commercio, pari a 180 giorni.. Di conseguenza la lavoratrice era stata licenziata.

     Il Tribunale, con la sentenza n. 489/2024, ha dichiarato nullo il licenziamento in quanto discriminatorio, applicando l’art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 23.

     Il datore di lavoro è stato condannato alla

    1.  reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e 
    2. al risarcimento del danno, consistente in un’indennità calcolata sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento
    3. al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo mancante.

    Il giudice ha seguito l'orientamento consolidato dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 9095/2023, n. 35747/2023 e n. 11731/2024), secondo cui è considerata discriminazione indiretta applicare al lavoratore disabile il periodo di comporto ordinario previsto per tutti i lavoratori.

    Vediamo di seguito  i dettagli  della Cassazione 11731 2024.

    Licenziamento per superamento comporto di dipendente disabile Cass 11731 2024

    la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11731 del 2 maggio 2024,  ha  ribadito che l'applicazione del periodo di comporto ordinario ai dipendenti disabili costituisce una forma di discriminazione indiretta in quanto non tiene conto della verosimile maggiore morbilità cui le persone con disabilità o patologie croniche possono essere soggette   Per questo il licenziamento che ne consegue  è illegittimo .

    Il  riguardava  un dipendente affetto da  una grave patologia  oncologica cronica,  licenziato per aver superato il periodo di comporto, fissato  nel CCNL dipendenti dei Porti ad un massimo di 15 mesi fruibili nell'arco di 30 mesi.

    La Corte d'appello di Firenze aveva dichiarato nullo il licenziamento, ritenendolo discriminatorio  in quanto il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo non tiene in nessun conto possibili  maggiori assenze legate alla  situazione di disabilità. 

    La società aveva impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che:

    1. il dipendente non aveva richiesto ulteriori periodi di aspettativa non retribuita previsti per invalidità superiori al 50% 
    2. l'azienda non era a conoscenza della gravità della malattia, dato che i certificati medici presentati non riportavano alcuna indicazione in merito.

    Comporto ordinario discriminatorio per i disabili: gli obblighi per dipendente e datore

    La Cassazione, richiamando la precedente sentenza 9095 /2023,  ha ribadito che la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili rende il  principio del massimo periodo di  comporto, apparentemente neutro, discriminatorio.

     Ha inoltre sottolineato che, per garantire la parità di trattamento, è necessario adottare ogni ragionevole accomodamento organizzativo per tutelare i diritti dei lavoratori disabili, come previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del Dlgs 216/2003.

    Va ricordato infatti che la ratio dell’istituto del comporto prevede la definizione di un  equilibrio tra:

    1.  l’interesse del lavoratore a disporre di un giusto periodo di assenze per malattia o infortunio  e 
    2. l’interesse datoriale , che non  puo farsi carico indefinitamente delle  assenze del dipendente,  che comportano un sicuro impatto sull’organizzazione aziendale.

    Viene sottolineato che il lavoratore ha l'onere di dimostrare le limitazioni derivanti dalla propria disabilità per consentire al datore di lavoro di adottare  possibili accomodamenti ma resta fermo che è prevista un'attenuazione dell'onere probatorio per il lavoratore (articolo 40 del Dlgs 198/2006),  per cui si richiede al datore di lavoro di dimostrare l'inesistenza di discriminazioni quando il lavoratore fornisce elementi idonei a presumerne l'esistenza.

    La Cassazione ha quindi  confermato la sentenza della Corte d'appello, rilevando che la società era a conoscenza della disabilità del dipendente e non aveva adottato gli accomodamenti ragionevoli necessari. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato.

  • Rubrica del lavoro

    Con dati Telepass ok al licenziamento per giusta causa

    Con l'ordinanza n. 17008 del 20 giugno 2024, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ha affrontato nuovamente  la questione  riguardante l’utilizzo di strumenti tecnologici per la gestione aziendale, rigettando il ricorso di un lavoratore di Autostrade per l’Italia S.p.A. e confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa a lui intimato.

    La sanzione disciplinare si basava sull'utilizzo di dati del dispositivo Telepass e questa volta la Cassazione, a differenza ad esempio del caso affrontato con la sentenza di 15391/ 2024, ha considerato il dispositivo non rientrante  tra gli strumenti di controllo a distanza vietati dall'art 4 della legge 300 1970.

    Legittimo  quindi  il licenziamento per violazione dei doveri da parte del dipendente. Vediamo piu in dettaglio .

    Licenziamento e ruolo del telepass: la vicenda

    Il lavoratore, addetto alla manutenzione e viabilità autostradale, era stato licenziato per inattività durante il turno di lavoro. 

    Secondo l'azienda, il dipendente aveva lasciato fermo il veicolo aziendale per circa un’ora e mezza in un piazzale, senza giustificazioni plausibili, e aveva riportato nel rapporto di servizio informazioni incoerenti rispetto ai dati rilevati dal sistema telepass.

    Quest’ultimo aspetto, legato all’utilizzo del telepass come strumento di controllo, è stato uno dei punti centrali della controversia

    Nel ricorso contro il licenziamento , il lavoratore aveva sostenuto che l'azienda avesse violato l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, che limita l’uso di strumenti di controllo a distanza, rendendo illegittimo il licenziamento. La sentenza del Tribunale gli aveva dato ragione confermando questa lettura 

    La Corte di cassazione  ha invece  stabilito che i dati raccolti attraverso il telepass, che dimostravano l'inattività ingiustificata del lavoratore, potevano essere utilizzati come base probatoria.

     Il riconoscimento della legittimità dell'uso del telepass e della conoscenza di tale utilizzo da parte del lavoratore sono stati gli elementi dirimenti per confermare la validità del licenziamento. 

    Licenziamento e dati Telepass: le conclusioni della Cassazione

    Con questa sentenza, la Cassazione  ha affermato che il telepass rientra tra gli  strumenti tecnologici per la gestione organizzativa aziendale il cui utilizzo è legittimo e non richiede le stesse limitazioni previste per i controlli a distanza, purché finalizzato a scopi operativi.

    Secondo la Corte, infatti l’uso del telepass rientrava nelle normali pratiche aziendali e non richiedeva un’autorizzazione preventiva o un accordo sindacale, in quanto non aveva la finalità di sorvegliare il comportamento dei lavoratori, ma era impiegato per motivi legati all’organizzazione del lavoro e alll'utilizo dei mezzi.

     Era inoltre noto ai dipendenti che i movimenti dei veicoli aziendali fossero tracciati,  per cui non è  contestabile la mancanza di trasparenza  del  sistema.

    In questo modo è stato dimostrato che  il comportamento del dipendente violava i suoi doveri fondamentali, compromettendo il rapporto di fiducia con l’azienda e giustificando così il provvedimento disciplinare più severo.

    Questa decisione offre una diversa interpretazione  sulla natura del Telepass come  strumenti tecnologici per il controllo della loro organizzazione interna, sottolineando che essi possono essere legittimamente impiegati quando il loro scopo è la gestione dell’attività aziendale e non la sorveglianza diretta dei lavoratori. 

    Leggi anche Controllo dipendenti con dati del Telepass: nullo il licenziamento

  • Rubrica del lavoro

    Sisma 2016-2017: nuovo protocollo dal Ministero del lavoro

    Il Protocollo d’intesa firmato  il 19 settembre 2024 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone e dal Commissario Straordinario al sisma 2016 Guido Castelli, ha come obiettivo la promozione dell'occupazione, dell’autoimpiego, del lavoro autonomo e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle zone colpite dal terremoto dell’Appennino Centrale del 2016 e 2017. 

    L'iniziativa è parte di una più ampia strategia di rinascita economica e sociale per un territorio che, oltre alla necessaria ricostruzione fisica, richiede il ripristino del tessuto economico e della vita comunitaria.

     Il Protocollo introduce una serie di strumenti mirati che comprendono 

    •  sostegno finanziario alle imprese locali e all'autoimpiego, 
    •  promozione di programmi di formazione professionale, 
    • implementazione di politiche di welfare comunitario e 
    • rafforzamento delle competenze locali. 

    Questa sinergia tra pubblico e privato vuole rappresenta un modello di gestione territoriale innovativo che valorizza il potenziale umano e culturale dell'area, cercando anche di contrastare il fenomeno dello spopolamento.

    Si attendono ora i provvedimenti attuativi 

    Protocollo per il lavoro nelle zone del sisma 2016

    Un aspetto cruciale del Protocollo è l’impegno verso la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al settore edile.

    Infatti attualmente nell'area del cratere sono attivi più di 9.000 cantieri privati e 3.500 pubblici, per un valore complessivo di circa 9 miliardi di euro. La tutela dei lavoratori è fondamentale per garantire la qualità della ricostruzione e la continuità delle opere. 

    Oltre a questo, il Protocollo stabilisce che l’intensità degli aiuti sarà parametrata a quella prevista per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di favorire l’occupazione giovanile e femminile, nonché di sostenere l’imprenditoria e il contrasto alla povertà educativa. 

    Nella tabella seguente un riepilogo delle iniziative previste :

    Area d'intervento Dettagli
    Occupazione e autoimpiego Promozione del lavoro autonomo e professionale, sostegno alle assunzioni e formazione professionale.
    Sicurezza sul lavoro Rafforzamento delle misure di sicurezza nei cantieri, tutela della salute e diritti dei lavoratori, con particolare focus sul settore edile.
    Welfare territoriale Supporto al terzo settore, welfare comunitario, contrasto allo spopolamento e alla povertà educativa.
    Aiuti economici Intensità degli aiuti parametrata a quella del Mezzogiorno, con focus su giovani, donne e imprenditoria locale.

  • Rubrica del lavoro

    Rivalutazione prestazioni INAIL 2024 radiologi

    Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del lavoro i  due decreti  datati luglio 2024  con la definizione della retribuzione convenzionale  per il 2024  ai fini della determinazione dei nuovi importi delle prestazioni economiche erogate dall’Inail per medici e tecnici radiologi esposti all'azione di raggi X e sostanze radioattive.

    In data 16 settembre INAIL ha pubblicato le relative circolari operative.

    MEDICI RADIOLOGI

    La retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni  economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2024, è stabilita nella misura di  euro 66.366,14.

    2. La rivalutazione delle prestazioni economiche  con  decorrenza 1° luglio 2024, è fissata nella misura del 5,4%

    TECNICI RADIOLOGI E ALLIEVI

    La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la  rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza

    1° luglio 2024, è stabilita nelle misure  seguenti:

    • Anno 2016 e precedenti 29.137,41 euro
    • Anno 2017 29.376,94 euro
    • Anno 2018 29.895,38 euro
    • Anno 2019 29.679,65 euro
    • Anno 2020 29.766,69 euro
    • Anno 2021, 2022 e 2023 :  30.377,22 euro 
    • Anno 2024:    30.377,22 euro.

    Rivalutazione rendite tecnici radiologi 2024 

    Con la circolare 27 2024 INAIL precisa che gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite dovuti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 2024, n. 112 saranno liquidati d’ufficio, sulla base delle retribuzioni sopra riportate e saranno corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di dicembre 2024.

    La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invierà agli interessati il provvedimento di liquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio,

    mediante i modelli 170/IMec e 171/IMec che  riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote  integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.

    ATTENZIONE In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario dovrà comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei suddetti modelli, i propri dati anagrafici  aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

    Rivalutazione rendite infortuni medici esposti a radiazioni

    Per la rivalutazione delle rendite per i medici di radiologia sottoposti a radiazioni ionizzanti si fa riferimento  invece alla circolare INAIL 25 del 16.9.2024

    Rivalutazione  radiologi 2023: istruzioni INAIL

    Il 6 dicembre INAIL aveva pubblicato la circolare di istruzioni 54 2023 (v. sotto i dettagli)

    Come noto la rivalutazione avviene annualmente sulla base della variazione dell'indice Foi Istat, che  nello specifico nel  2022 rispetto al 2021 e risultata pari al + 8,1 per cento.

    TECNICI SANITARI RADIOLOGIA

    La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni   causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1°luglio 2023, è stabilita nelle misure riportate nella seguente tabella: 

    Eventi 

    Retribuzioni convenzionali (CCNL 2018) 

    Anno 2005 e precedenti 

    € 27.644,60 

    Anno 2006 

    € 27,644,60 

    Anno 2008 

    € 27.644,60 

    Anno 2009-2016 

    € 27,644,60 

    Anno 2017 

    € 27.871,86 

    Anno 2018-2023 

    € 28.363,74 

    MEDICI RADIOLOGI

    La retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche  erogate dall’INAIL a favore dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle  sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2023, è stabilita nella misura di 

    • euro 62.937,51.

     La rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL con   decorrenza 1° luglio 2023, è fissata nella misura del

    •  2,53 per cento.
  • Rubrica del lavoro

    PIN INPS: stop definitivo per tutti dall’1 settembre 2024

    Mancano pochi giorni al 1° settembre, giorno a partire dal quale si potrà accedere ai servizi telematici dell'INPS solo attraverso l'identità digitale. Ciò vale anche per le aziende pubbliche e private e i relativi intermediari. 

    INPS  ha comunicato con la circolare 77 del 2 luglio 2024 che, a partire dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi INPS con il PIN INPS non sarà più consentito anche da parte di aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

    Per tutti diventa obbligatorio l'accesso esclusivamente mediante una delle identità digitali personali:

    1. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello non inferiore a 2, 
    2. CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) o 
    3. CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

    L'istituto ricorda che con la circolare n. 95 del 2 luglio 2021, in attuazione dell’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’Istituto ha avviato il processo di dismissione graduale dell’accesso ai servizi online con il PIN dell’INPS a favore delle nuove identità digitali.

    Dismissione del PIN INPS 

    Inps ha prorogato  con il messaggio 2926 del 25 agosto 2021 la possibilità di utilizzo del PIN INPS da parte di intermediari e aziende, fino al 30 settembre.

    Ricordiamo che con la circolare 95 del 2 luglio 2021 e la successiva circolare 127 del 10 agosto erano state ricordate le scadenze fissate originariamente ovvero:

    • 1 settembre per l'utilizzo di professionisti intermediari e aziende 
    • 30 settembre per i privati cittadini

     Il termine è stato unificato a seguito delle richieste giunte all'istituto dagli operatori professionali 

    Per non vedere interrotti gli adempimenti connessi alla propria attività lavorativa, gli utenti che operano in qualità di intermediario, azienda, associazione di categoria, pubblica Amministrazione, medico o avvocato, ecc.,  avranno tempo per dotarsi  di uno dei codici sopracitati   fino a tutto il mese di settembre  2021.

     L’Istituto  si riservava la possibilità di inibire progressivamente l’accesso attraverso il PIN INPS, agli utenti che risultano già dotati di una delle credenziali sopra citate (SPID, CIE e CNS).

    Si ricorderà  che  INPS  aveva adottato  il sistema di identificazione degli utenti con codice PIN dal 2012 , quando ha iniziato ad  offrire sul  web l'intera gamma di  servizi e di prestazioni  sia assistenziali che previdenziali. Successivamente ha consentito  l'accesso con i nuovi strumenti di autenticazione previsti dal codice dell'amministrazione digitale .Dal 1 ottobre 2020 non sono stati più rilasciati nuovi PIN  come illustrato nella circolare 87 2020.  

    Deleghe digitali a terzi per i cittadini impossibilitati a usare i servizi INPS online

    La circolare 127 2021  informava anche sulla possibilità dal 16 agosto 2021 per i cittadini  che non sanno o non possono operare online con gli strumenti di accesso previsti (SPID, CIE e CNS )  di affidare la delega  digitale a una terza persona di fiducia. 

    La delega è  utilizzabile anche per gli accessi di persona agli sportelli INPS .