• Rubrica del lavoro

    Sanzioni ridotte Inps: dal 2024 tasso legale al 2,5%

    Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze  del 13 dicembre 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata   diminuita al 2,5 per cento  annuo  la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

    Come noto, la novità ha riflessi:

    •  sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento  operoso;
    •  sui rapporti creditori/debitori;
    •  sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite  e delle pensioni vitalizie,
    •  sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di  contributi;
    •  sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione  agli inviti a comparire ed ai processi verbali di  constatazione.

    INPS ha recepito   la novità  nella propria circolare 5 2023 del 10 gennaio 2023 che fornisce anche una tabella riepilogativa dei tassi dal 1990.

    Riduzione sanzioni INPS quando si applica

    Come detto infatti la variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione  alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi  previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste   alla misura del tasso legale in caso di:

    •  oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
    •  fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
    •  crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza  sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.

    La circolare precisa che la nuova  misura del 2,5 per cento del tasso legale di interesse:

    • si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
    • alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.

    Invece, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti  all'epoca  come da tabella seguente 

    Periodo di validità

    Saggio di interesse legale

    fino al 15.12.1990

     5%

     16.12.1990 – 31.12.1996

    10%

     01.01.1997 – 31.12.1998

    5%

    01.01.1999 – 31.12.2000

    2,5 %

    01.01.2001 – 31.12.2001

     3,5 %

    01.01.2002 – 31.12.2003

    3 %

     01.01.2004 – 31.12.2007

    2,5 %

    01.01.2008 – 31.12.2009

     3 %

     01.01.2010 – 31.12.2010

    1 %

    01.01.2011 – 31.12.2011

     1,5 %

    01.01.2012 – 31.12.2013

    2,5 %

    01.01.2014 – 31.12.2014

    1 %

    01.01.2015 – 31.12.2015

    0,5 %

    01.01.2016 – 31.12.2016

    0,2 %

    01.01.2017 – 31.12.2017

    0,1 %

    01.01.2018 – 31.12.2018

     0,3%

    01.01.2019 – 31.12.2019

    0,8%

    01.01.2020 – 31.12.2020

    0,05%

    01.01.2021 – 31.12.2021

    0,01%

    01.01.2022 – 31.12.2022

    1,25%

    01.01.2023 – 31.12.2023

    5%

     01.01.2024 –

    2,5%

     

     

  • Rubrica del lavoro

    Congedo straordinario: nell’indennità rientrano tredicesima e quattordicesima

    L’indennità  relativa ai periodi di congedo straordinario (articolo 42, comma 5, Dlgs 151/2001)  per assistenza a familiari disabili in situazione di gravità comprende anche i ratei di tredicesima e quattordicesima 

    Lo riafferma inps nel messaggio 30 del 4 gennaio 2024.   La posizione  sull'interpretazione estensiva  del riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento,   per il  calcolo dell'indennità , era stato già illustrato nelle circolari  n. 64/2001 e n. 32/2012 e non viene modificato,  secondo INPS,  dall'introduzione del comma 5-ter .

    Da notare che l'esatto contrario era stato   affermato  dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 5213 del 5 giugno 2022. (vedi dettagli all'ultimo paragrafo).

    Ricordiamo di seguito le principali caratteristiche dell'indennità

    Indennità congedo straordinario  D.LGS. 151 2001

    L’indennità di congedo straordinario  biennale per assistenza a familiari disabili in situazione di gravita, a norma della legge 104-1992,  è corrisposta ai lavoratori dipendenti del settore privato, nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

     Il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e il relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.

    Si ricorda che l'indennità è anticipata  al lavoratore dal datore di lavoro che conguaglia  poi gli importi nel flusso uniemens.

    Nella tabella seguente i massimali  2023 per il calcolo dell'indennità

    importo massimo di reddito  contributi figurativi annui 
    40.366 11.320

    I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

    Indennità congedo straordinario: sentenza  Tribunale di Roma del 5.6.2022 

    Il caso  trattato dalla sentenza del Tribunale riguardava il dipendente di un  istituto di vigilanza  che chiedeva il pagamento degli importi relativi ai ratei di mensilità supplementari con l’indennità per il  congedo straordinario di cui aveva goduto.

    Secondo il Tribunale, tredicesima e quattordicesima non vanno calcolate , tenendo conto   della norma  modificata dall'articolo 4, comma 1, lett. b, Dlgs 119/2011 .( “5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa […].)

    Inoltre viene evidenziato che:

    •  durante  il periodo di congedo straordinario la normativa esclude la maturazione di ferie, Tfr e  tredicesima mensilità, quindi è illogico ritenere che  il calcolo dell’importo dell’indennità invece possa includere i ratei di tredicesima e quattordicesima.
    • riguardo la  disparità di trattamento con i tre giorni di permesso mensile per assistenza di persona in condizione di handicap grave (articolo 33, comma 3, legge 104/1992), per i quali invece 13^ e 14^ sono incluse, il  giudice di Roma evidenzia che si tratta di legittime scelte normative diverse anche se finalizzate alla stesse esigenze di assistenza .
    • Infine, il fatto che per il congedo di maternità, la norma (articolo 23, comma 2, Dlgs 151/2001) preveda espressamente che l’indennità ricomprenda la tredicesima mensilità  mentre  nella norma sul  congedo straordinario le mensilità supplementari non vengono richiamate,  dimostra che in questo caso esse  vanno escluse.

    Indennità congedo straordinario le precisazioni INPS 2024

    L'istituto  afferma che  l’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, così come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119,  circoscrivendo  l'indennità ai soli compensi fissi e continuativi esclude solo gli elementi variabili come quelli collegati alla presenza.

    Secondo l'istituto  la tredicesima mensilità” ha nel tempo assunto diverse caratteristiche  ma  resta un  emolumento fisso e ricorrente – non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza

    Ricorda inoltre che  anche il  Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 1987, n. 658  si è pronunciato sulla natura della tredicesima mensilità,  affermando che costituisce oggi un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio 

    Allo stesso modo  si è espresso il Ministero dell’Economia e delle finanze  ritenendo "il rateo di tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente e come tale computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario " (cfr. il messaggio NoiPA/M.E.F. n. 077/2014 del 13 giugno 2014).

  • Rubrica del lavoro

    Sgravi contratti solidarietà: istruzioni per i conguagli

    Pubblicato l'elenco delle imprese ammesse e le modalità di fruizione degli sgravi per contratti di solidarieta per periodi di CIGS conclusi entro il 31 marzo 2023 .

    Ne da notizia INPS nel messaggio 5 del 2 gennaio 2024

    Il messaggio precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile ma  potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti.

    Modalità di compilazione del flusso Uniemens per la  riduzione contributiva – risorse 2021

    Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali  di cui all’Allegato n. 1, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

    • •  nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L990”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021”;
    • •  nell’elemento <SommaACredito>, devono indicare il relativo importo.

    I conguagli vanno  effettuati entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio, ovvero entro il 16 aprile 2024.

    Sgravio contributivo contratti di solidarietà

    Vale la pena ricordare che si tratta dell'agevolazione contributiva  rivolta alle  imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A, che comportano 

    • per i lavoratori una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, e 
    • per i quali l'impresa può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

    (Sgravio Contributivo ex lege n. 608/96 e s.m.i. – DD.II. n. 2/17 e n. 278/19). 

    Le istruzioni operative precedenti  per la  successiva fruizione dello sgravio  in Uniemens erano  state fornite dall'INPS  con la circolare 40 del 5 aprile 2023.

    Dal 2 novembre scorso  è stata effettuata la  precompilazione delle domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali relative all’anno 2023. con scadenza finale  per l'invio fissata al  10 dicembre 2023.

    Sono destinatarie della riduzione contributiva:

    1. le imprese che al 30 novembre 2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D. Lgs. 148/2015, nonché
    2.  le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

    Contratti di solidarietà domanda di agevolazione

    La domanda  va presentata attraverso l’applicativo web "sgravicdsonline”.

    L’accesso all’applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica). 

    E' previsto il pagamento dell’imposta di bollo  solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata a nella piattaforma telematica .

    A questo proposito il comunicato INPS ricorda che è consigliabile non inviare le domande a ridosso della scadenza per consentire i tempi tecnici necessari a espletare il pagamento tramite PagoPA.

  • Rubrica del lavoro

    Esonero contributivo parità di genere: al via le domande con certificazioni 2023

    Dopo il  decreto interministeriale  che ha fissato le regole di applicazione delle agevolazioni contributive per le aziende che ottengono la certificazione di parità di genere da enti accreditati sul tema della riduzione delle differenze di genere.(previsto  dall' art 5 della legge  162-2021–  Codice delle pari opportunità),  INPS  aveva  pubblicato la circolare 137 2022  con le istruzioni operative per richiedere l'applicazione dello  sgravio contributivo e indicarlo in Uniemens. da parte delle aziende certificate entro il 2022.

    Si ricorda che sono disponibili  50 milioni di euro annui  per garantire uno sgravio  dell'1% per 36 mesi  sui costi contributivi di tutto il personale aziendale. 

    Con il messaggio 4614 del 21 dicembre INPS comunica la riapertura dello sportello per le domande da parte di aziende che conseguono la certificazione entro il 2023 . 

    Per chi si era già certificato nel 2022 e ha presentato domanda entro il 30.4.2023 non è necessario ripresentarla  

    Riepiloghiamo di seguito  le  principali indicazioni  del decreto  interministeriale e dell'INPS su criteri di concessione  e modalità per le domande. 

    Requisiti e  misura dello sgravio contributivo per la parità di genere

    Le aziende che conseguiranno la certificazione sulla parità di genere (Qui i criteri  UNI adottati a luglio 2022)   vedranno riconosciuto:

    • uno sgravio  sul versamento dei contributi previdenziali e assistenziali,  esclusi premi e contributi INAIL  
    •  per il periodo di validità della predetta certificazione,
    • pari all'1%  dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per  il personale impiegato nel periodo di validità della certificazione 
    • con  limite  massimo di 50.000 euro annui (La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12).

    ATTENZIONE : se le risorse  stanziate non fossero sufficienti in relazione al numero di domande ammissibili, il beneficio riconosciuto sarà proporzionalmente ridotto.

    La fruizione dell’esonero contributivo  è subordinata anche alle seguenti condizioni:

    • possesso del DURC
    • assenza  provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi  adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro

    In caso di revoca della certificazione le imprese interessate sono tenute a darne  tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità.

    I datori di lavoro che   beneficeranno indebitamente dell’esonero contributivo  dovranno  versare i contributi dovuti  e pagare le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

    Esonero contributivo parità di genere: come fare domanda 

    i datori di lavoro privati  in possesso  della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2023 e degli altri requisiti   possono inoltrare la domanda telematica  con il  nuovo modulo presente sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo), è stato “SGRAVIO PAR_GEN_2023” fino al 30 aprile 2024. 

    Resta fermo che la   data di rilascio della certificazione, non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2023.

    La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni:

    1) i dati identificativi del datore di lavoro;

    2) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

    3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;

    4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;

    5) il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis, indicando a tale fine la data di rilascio della suddetta certificazione;

    6) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della certificazione di parità di genere , l’identificativo alfanumerico del Certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022.

    INPS precisa che  le domande correttamente inoltrate rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva,  al termine del periodo volto all’acquisizione delle istanze (30 aprile 2024). Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito, in rapporto alle risorse disponibili .

    Nella domanda andranno indicati 

    • i dati identificativi dell’azienda;
    • la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere
    • l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere 
    • la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere
    • la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso  della certificazione di parità di genere e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici  contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro 
    • il periodo di validità della certificazione di parità di genere.

    L'istituto precisa tra l'altro che  il beneficio

    •  non è sottoposto al regime de Minimis 
    •  è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote ( a condizione che non vi sia  un divieto espresso) 

    In caso di esito positivo delle verifiche sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”. 

    Nella circolare 137/2022  sono state già fornite  le istruzioni per l'esposizione in Uniemens a partire dal flusso  di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento dell'istanza.

    Esonero parità di genere: istruzioni per le certificazioni 2022

    Con riferimento all’esonero autorizzato relativamente alle domande presentate entro il 30 aprile 2023, il messaggio 4614 2023 precisa  che:

    • –    i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato della parità di genere non devono ripresentare domanda, in quanto,  l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione;
    • –    i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande 
    • –    i datori di lavoro privati che abbiano dichiarato il possesso di un certificato della parità di genere risultato, non coerente con i requisiti saranno destinatari di un intervento di recupero degli importi-
    •  i datori di lavoro privati che abbiano erroneamente presentato domanda per l'annualità 2022 con  certificazione  conseguita nell'anno 2023, possono ripresentare domanda per il  2023.
  • Rubrica del lavoro

    Quattordicesima pensioni 2023: domanda semplificata

    Semplificazioni  per i pensionati per ottenere la quattordicesima,  somma aggiuntiva per le pensioni piu basse che spetta  d'ufficio ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti ogni anno (vedi  tabella sottostante) e di età maggiore o uguale a 64 anni.

    Con il messaggio  4462 del 14.12.2023 INPS informa che il sistema di gestione delle domande di ricostituzione reddituale , necessarie in caso di modifica dei redditi per comunicarle all'istituto e ottenere la quattordicesima,   è stato modificato per  semplificare la presentazione dell’istanza.

    Possono ottenerla i pensionati del settore pubblico e privato, percettori di :

    1. pensione di vecchiaia/anticipata,
    2.  pensione di invalidità o 
    3. pensione ai superstiti i cui redditi hanno subito una variazione.

    Le domande possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

    • direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”. Dopo l’autenticazione è necessario selezionare “Variazione pensione” > “Quattordicesima”;
    • utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
    • chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). 

    Quattordicesima pensioni 2023:  soglie e importi 

    Nel Messaggio n. 2178 del  12 giugno 2023   l'INPS  ha comunicato  i dettagli  sulle quattordicesime 2023  che vengono  erogate d’ufficio  ai pensionati con assegni di importo più basso.

    Si ricorda che gli importi  della quattordicesima  vengono differenziati:

    •  in base alla fascia di reddito  del beneficiario :
      • fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero 
      • fino a 2 volte il trattamento minimo,( cui si somma comunque l'importo del beneficio)
    • e anche sulla base degli anni di contribuzione.

    Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo della quattordicesima

    L'istituto specifica che  per verificare la soglia vengono valutati i seguenti redditi:

    • nel caso di prima concessione:   tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2023 
    • nel caso di concessione successiva :  i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2022 e  tutti i  redditi diversi  dai precedenti conseguiti   dal 2019 al 2021.

    Anno 2023 (Trattamento minimo mensile – TM –  € 563,74)

    Anni di contribuzione

    TM annuo x 1,5 (tabella A)

    TM annuo x 2(tabella B)

    Lavoratori dipendenti

    Lavoratori autonomi

    fino a 10.992,93

    Tra

    €10.992,94 e €11.093,92

    Tra

    €11.093,93 e

    €14.657,24

    Oltre 14.657,24

    < 15 anni

    (< 780 ctr.)

    < 18 anni

    (< 936 ctr.)

    437,00

    Max

    €11.429,93

    336,00

    Max

    14.993,24

     

     

     

     

     

     

    Lavoratori dipendenti

    Lavoratori autonomi

    fino a 10.992,93

    Tra

    €10.992,94 e €11.118,92

    Tra€ €11.118,93 e

    €14.657,24

    Oltre 14.657,24

    > 15 < 25 anni

    (> 781 < 1.300 ctr)

    > 18 < 28 anni

    (> 937 <1.456 ctr.)

    546,00

    Max €11.538,93

    420,00

    Max €15.077,24

     

     

     

     

     

     

    Lavoratori dipendenti

    Lavoratori autonomi

    fino a 10.992,93

    Tra

    €10.992,94 e €11.143,92

    Tra

    €11.143,93

    e

    € 14.657,24

    Oltre 14.657,24

    > 25 anni

    (>1.301 ctr.)

    > 28 anni

    (>1.457 ctr.)

    655,00

    Max €11.647,93

    504,00

    Max €15.161,24 

    La somma aggiuntiva viene sempre  corrisposta a luglio  in via provvisoria, e la sussistenza del diritto viene  poi verificata sulla base della dichiarazione dei redditi.

    Pensioni gestite nei sistemi ex INPGI

    Il messaggio 2178 2023 specifica che da quest'anno a seguito del passaggio della gestione previdenziale INPGI dei giornalisti dipendenti all' INPS , anche le pensioni liquidate nei sistemi ex INPGI con decorrenza precedente al 1° luglio 2022 hanno diritto alla somma aggiuntiva dal 1° luglio 2022.

    Per  l’anno 2022, nel caso in cui il pensionato ne faccia richiesta e ne abbia titolo, la somma aggiuntiva spetta nella misura massima di 6/12. 

    Ad esempio::

    Decorrenza 10/2020 = 6/12 di 14a 2022 spettante;

    Decorrenza 04/2022 = 6/12 di 14a 2022 spettante;

    Decorrenza 10/2022 = 2/12 di 14a 2022 spettante. 

    Pensioni – Domanda per quattordicesima 

    Come detto coloro che non ricevono la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”,  dal sito  istituzionale www.inps.it con la propria identità digitale:

    • SPID – Sistema pubblico Identità Digitale – almeno di II livello, oppure
    • CNS – Carta Nazionale dei Servizi oppure 
    •  CIE – Carta di identità elettronica 3.0).

    In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato.

  • Rubrica del lavoro

    Riduzione premi INAIL 2024: decreto e istruzioni operative

    È  stato pubblicato il 4 dicembre 2023 sul sito istituzionale del Ministero del lavoro  il decreto interministeriale  187 del 9.11.2023  di approvazione della deliberazione n. 65 adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL in data 26 settembre 2023 sulla misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

    La riduzione  da applicare alle tipologie di premi e contributi  sotto indicati, in attesa della loro revisione, per l'anno 2024, è pari al 15,11 %.

    Il provvedimento specifica che la riduzione del 15,11% si applica  

    • ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge n. 93/1958 e
    • ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo Il del citato D.P.R. n.1124/1965, riscossi in forma unificata dall'INPS.

    La riduzione non si applica ai premi assicurativi per i quali dal 1° gennaio 2019 è  intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe, approvate con i decreti    interministeriali  ovvero 

    1.  le tariffe dei premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "AltreAttività", che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione;
    2. la tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare;
    3. la tariffa dei premi della gestione Navigazione.

    Dal 1° gennaio 2023 la riduzione non si applica, inoltre, 

    • ai premi per l’assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in  attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC, per i quali è intervenuta la  revisione di cui al decreto interministeriale 6 settembre 2022 
    •  ai premi speciali unitari per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali per l’anno scolastico formativo 2023/2024 è intervenuta la revisione di cui al decreto ministeriale  13 ottobre 2023, n.126,

    ATTENZIONE  La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l'aggiornamento delle relative tariffe.

    Riduzione premi INAIL 2023 istruzioni 

    Con la circolare 55 del 7 dicembre INAIL ricorda che i beneficiari  della riduzione vengono individuati sulla base dell’andamento infortunistico aziendale e, come ogni anno,  sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio. 

    In pratica 

    Per i soggetti attivi da  prima del 3 gennaio 2022 nel calcolo si applica il criterio di confronto tra l’indice di gravità medio (Igm) – che indica le giornate di lavoro perse in media ogni anno da ciascun lavoratore a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale – e l’indice di gravità aziendale (Iga).Gli IGM aggiornati per il triennio 2023-2025  sono stati determinati  delibera del Cda Inail del 2 agosto 2022.

    Per i soggetti attivi a partire dal 3 gennaio 2022 invece la riduzione si applica a seguito di domanda  presentata entro il primo biennio di attività.

    Una volta presentata e accolta  la domanda , la riduzione viene applicata senza bisogno di ripresentarla.

    La circolare precisa che :

    • Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive d

       gli interessati (possessori di apparecchi radiologici , mentre

    • per il settore agricoltura va compilato  il  modulo di domanda Riduzione L147-2013 primo biennio Agricoltura,  raggiungibile su  www.inail.it  con il percorso  atti e documenti – moduli e modelli – assicurazione – premio assicurativo , e va poi trasmesso via Pec alla casella [email protected]
      sostanze radioattive) .
  • Rubrica del lavoro

    Omaggi natalizi ai dipendenti: le regole per la deducibilità

    In vista del Natale riepiloghiamo la disciplina degli omaggi ai dipendenti che non possono essere considerati spese di rappresentanza ma sono deducibili.
    Quindi, purché non si rientri nelle previsioni dell’articolo 100 del T.U.I.R. che prevede limiti di deducibilità per spese sostenute in favore dei dipendenti con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, etc…, (cc.dd. oneri di utilità sociale) le liberalità in favore dei dipendenti sono senz’altro deducibili dal reddito d’impresa.
    Esiste tuttavia l’altro lato della medaglia, ovvero l’imponibilità in capo al dipendente dell’arricchimento provocato dalla liberalità del datore di lavoro. 

    Poiché, a norma del TUIR costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme ed i valori in genere che il lavoratore percepisce, anche a titolo di liberalità, non vi è dubbio che gli omaggi concorrano, in linea di principio, alla formazione del reddito del dipendente.

    Unica eccezione utile è l’esenzione fiscale  per i beni ceduti ed i servizi prestati gratuitamente in favore dei dipendenti  che ordinariamente hanno il limite  di euro 258,23 per periodo di imposta (articolo 51, comma 3, prima parte  del  terzo  periodo,  del TUIR) 

    Recentemente l'importo della soglia di esenzione è cambiato più volte per dare un sostegno alle famiglie  a seguito della crisi  e impennata dell'inflazione. 

    Ricordiamo  in particolare che per il 2023   

    1. per i dipendenti con figli a carico ,  in  deroga a quanto previsto dal TUIR , è fissato a 3mila euro   il valore  limite dei beni ceduti e dei servizi prestati, comprensivo delle  le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il  pagamento delle utenze domestiche  del  servizio idrico integrato, e dell'energia elettrica e  del  gas  naturale.
    2. Per i lavoratori senza figli resta valido il valore di 258, 23 euro.

    Da notare che anche per il 2024 sono in preparazione novità la bozza di legge di bilancio attualmente in preparazione  porta i limiti a 1000 euro per la generalità dei dipendenti e a 2000 euro quella per i lavoratori con figli

    In ogni caso 

    • se la soglia viene superata, l’intera somma diventa imponibile in capo al lavoratore, non solo l’eccedenza;
    • si tiene conto, ai fini del superamento della soglia, di tutti i beni ed i servizi offerti a titolo gratuito (purché non rientranti nelle previsioni dell’articolo 100 del T.U.I.R.) durante tutto il periodo d’imposta in favore del singolo dipendente, nonché del suo coniuge e dei suoi familiari.

    Pertanto, un cesto natalizio del valore, ad esempio, di 100 euro può senz’altro essere regalato a tutti i dipendenti, e costituisce un costo deducibile per l’impresa senza essere imponibile per il dipendente.
    Un omaggio, invece, di valore superiore alle soglie sopracitate resta deducibile per l’impresa, ma deve essere imputato al dipendente come fringe benefit per il suo intero valore.