• Rubrica del lavoro

    Volontari soccorso alpino, indennità 2024

     E' stato  definito l'importo dell'indennità per i lavoratori autonomi  che effettuano attività come  volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico per l’anno 2024,  con il Decreto ministeriale n. 48 dell'8 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

    Si stabilisce in particolare che l'importo da prendere a riferimento  per definire l'indennità per le giornate di lavoro autonomo non svolte, è la retribuzione media del ccnl industria  pari a 2.331,80 euro ,  che vanno rapportati a giornata suddividendo l'importo per 22   o 26 , a seconda che il lavoratore svolga la sua attività per 5 o 6 giorni alla settimana.

    Indennità volontari soccorso alpino: come fare domanda

    Per ottenere l'indennità l’interessato deve presentare  una specifica  domanda all’Ispettorato del lavoro territoriale , da inoltrare a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'attività di soccorso o l’esercitazione.

    ATTENZIONE  All’istanza  deve essere allegata l’attestazione del sindaco (o suo delegato)  sull' attività  svolta con la specificazione  della data e dell’orario dell’intervento.

    Resta esclusa dall’indennizzo l’attività eventualmente prestata in giornata festive, salvo il caso in cui in tali giornate ricada l’attività abitualmente prestata dal lavoratore autonomo.

  • Rubrica del lavoro

    Indennità INPS malattia, maternità 2024

    A seguito dell'aggiornamento ISTAT del  limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti comunicati  con la circolare INPS 21 2024, l'istituto indica con la circolare 61 del 6 maggio 2024,  gli importi  minimi e le retribuzioni da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di 

    • malattia, di 
    • maternità/paternità e di
    • tubercolosi.

    Di seguito l'elenco dei contenuti della circolare :

    A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2024

    1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    4) Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)

    6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)

    B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2024, per altre prestazioni

    1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)

    2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)

    3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001(c.d. assegno di maternità dello Stato)

    4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001

    5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2024

    Importi indennità malattia maternità tubercolosi, congedo parentale 2024

    Di seguito riportiamo i principali valori di riferimento:

     

    categorie e indennità minimale giornaliero di legge istruzioni 
    Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)  56,87 euro
     Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 50,89 euro
    Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 61,98 euro vengono utilizzati,in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2023.
     Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)

     retribuzioni convenzionali orarie ( da utilizzare per il calcolo) comunicate con circolare  49 2024.

    Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 50,59 euro
     Artigiani 56,87 euro
    Commercianti 56,87 euro
    Pescatori 31,60 euro
    Lavoratori iscritti alla Gestione separata  ( degenza ospedaliera)

    52,45 euro (16%), se  accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;

    78.67 euro (24%), se  accreditate da 5 a 8 mensilità 

    104,90 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti  accreditate da 9 a 12 mensilità 

     le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento con le aliquote indicate nella circolare   24 2024

    Lavoratori iscritti alla Gestione separata  (malattia

    26,22 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;

    39,34 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 5 a 8 mensilità ;

    52,45 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti  risultano accreditate da 9 a 12 mensilità 

    Lavoratori dipendenti Congedo parentale indennità  30% 116,25 euro massimo giornaliero   diritto all’indennità  se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo minimo di pensione.
    Per il 2024 tale  valore è pari a19.454,83 euro

     

  • Rubrica del lavoro

    CIGS imprese strategiche: nuove indicazioni per Alitalia

    In tema di ammortizzatori sociali nella conversione in legge del DL 104/2023   detto Decreto "Asset" del 10 ottobre 2023 sono state previste alcune novità  

    con un ampliamento dei criteri per la Cassa integrazione straordinaria  per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico.  A questo fine sono stanziati 0,3 milioni di euro per l’anno 2023, 1,7 milioni di euro per l’anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l’anno 2025.

    Leggi per le altre misure Decreto omnibus bis convertito in legge

    Con il  nuovo art. 12-quater, in particolare  si prevede che :

    • ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 
    • nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive 
    • di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico (art. 4 comma 5 del DL 91/2017)
    • realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione ad avviso pubblico,

    non si applicano le limitazioni riguardanti :

    • l’anzianità di effettivo lavoro 
    • la durata delle ore di sospensione autorizzabili

    dettati rispettivamente dall' art 1 comma 2 e dall’art. 22 comma 4 del DLgs. 148/2015).

    Ciò significa che  fino al 31 dicembre 2023 la CIGS può essere richiesta :

    1. anche per lavoratori che, al momento della domanda  non abbiano  un’anzianità di effettivo lavoro nell'unità produttiva interessata,  di almeno 30 giorni e
    2.  anche oltre il limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.

    Come di consueto INPS è incaricato del  monitoraggio del limite di spesa, e non prenderà in considerazione ulteriori domande per l’accesso al beneficio qualora emerga –il raggiungimento del limite di spesa.

    Le modalità applicative  per la nuova cigs sono state dettagliate con il decreto ministeriale 5 gennaio 2024 registrato alla corte dei conti il 28 gennaio 

    Con la circolare n. 32 del 7 febbraio 2024  INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili relative alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) in adempimento a quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, rubricato “Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa”, completate con il messaggio 1536 del 18-04-2024.

    Sgravio contributivo 

    In tema di lavoro il Decreto 104 2023  prevedeva anche all'art 12 anche  una agevolazione contributiva diretta ad agevolare  i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a.,.

    Si tratta di un incentivo per le  assunzioni  di tali lavoratori effettuate  a tempo indeterminato  nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 con esonero totale dal  versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi.

    L’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata .

    L’agevolazione  è soggetta ai  limiti Ue sugli  aiuti “de minimis” (compresi quelli del settore agricolo, pesca e acquacoltura).

    Su questa misura sono state fornite le prime indicazioni con la circolare 47 2024. Leggi per  i dettagli Sgravio assunzioni ex dipendenti alitalia 2024.

  • Rubrica del lavoro

    Cigs per cessazione unità solo comunicando i criteri di scelta

    Nel caso di cessazione di attività di una delle sue sedi, l'azienda che fa ricorso alla CIGS a zero ore, deve includere nell'informativa ai sindacati tutte le informazioni necessarie a giustificare i criteri di scelta dei lavoratori e l'eventuale  mancato ricorso a rotazione con altre sedi.

    È quanto conferma la Cassazione nell'Ordinanza n. 7642 del 21 marzo 2024, nella quale ha precisato che, nel caso di specie, il datore avrebbe dovuto indicare che l'unità interessata dalla CIGS era del tutto autonoma sotto il profilo organizzativo ed economico, e che le attività svolte erano cessate e non trasferite ad altri siti, nonché il fatto che le professionalità dei dipendenti del sito interessato dalla CIGS erano utilizzabili solo in tale unità.

    Vediamo alcuni dettagli nel caso specifico.

    CIGS per chiusura unità produttiva: il caso

    La Corte d'Appello di Roma aveva accolto il ricorso presentato da alcune lavoratrici  poste in  cassa integrazione dall'azienda per chiurura del sito produttivo e, cambiando la decisione precedente del Tribunale, ha stabilito che l'utilizzo della CIGS era illegittimo.  Ha quindi ordinato alla società di pagare alle lavoratrici la differenza tra quello che avrebbero guadagnato lavorando normalmente e quello che hanno ricevuto come integrazione straordinaria  con gli interessi aggiornati secondo l'inflazione misurata dall'ISTAT.

    La Corte ha evidenziato che la società avrebbe dovuto informare dettagliatamente le organizzazioni sindacali sulla sua decisione, inclusi i criteri usati per decidere chi mettere in CIGS. In fatti la comunicazione della società del 28 agosto 2012 non spiegava  adeguatamente perché non avesse considerato la possibilità di far ruotare i lavoratori tra diversi siti, né chiariva se le mansioni dei lavoratori potessero essere considerate intercambiabili con quelle di altri siti produttivi 

    Dopo questa decisione, la società ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che, invece, aveva fornito tutte le informazioni necessarie nella sua comunicazione sulla cassa integrazione, indicando i criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere. 

    CIGS per chiusura unità produttiva: obbligo di motivazione

    Nella decisione della Corte di Cassazione , si pone enfasi sul dovere dell'azienda di fornire una comunicazione completa ed esaustiva in merito ai criteri di scelta per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e sulle ragioni per cui non si è proceduto alla rotazione. Questo obbligo informativo assume particolare rilevanza in contesti di cessazione dell'attività di un'unità produttiva, dove si presume una maggiore complessità nella ricollocazione dei lavoratori.

    Il cuore della questione è che, anche in caso di chiusura di un sito produttivo, le aziende devono dimostrare concretamente perché i lavoratori non possano essere impiegati in altre unità produttive o perché la rotazione non sia una soluzione praticabile. Ciò implica una valutazione dettagliata della fungibilità delle mansioni svolte dai lavoratori del sito in chiusura rispetto a quelli degli altri siti, al fine di determinare se effettivamente non esistano possibilità di impiego alternativo.

    Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la comunicazione dell'azienda non avesse fornito una spiegazione adeguata su questi punti. In altre parole, la mancata dimostrazione della non-fungibilità delle mansioni e della reale impossibilità di utilizzare i criteri di rotazione ha contribuito alla valutazione di illegittimità della collocazione in CIGS dei lavoratori interessati dalla chiusura dell'unità produttiva.

    Questa decisione sottolinea l'importanza per le aziende di valutare attentamente e di documentare adeguatamente le ragioni delle proprie scelte in situazioni di crisi aziendale, soprattutto quando queste scelte hanno un impatto significativo sui lavoratori. La mancanza di una prova convincente e dettagliata che giustifichi la mancata rotazione o la non-impiegabilità dei lavoratori in altre unità produttive può portare alla valutazione di pratiche non conformi alle disposizioni legislative, con le relative conseguenze legali e risarcitorie.

  • Rubrica del lavoro

    Fondo solidarietà telecomunicazioni: come funziona

    Con il decreto del 4 agosto 2023 pubblicato sul sito del Ministero del lavoro è stato istituito  il  nuovo “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, dai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015, che riguarda le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, ovvero :

    • servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o 
    • servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali 
    • esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc); 
    • assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; 
    • soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni 
    •  servizi per contenuti digitali e multimediali.

    Il Fondo è operativo dal 15 febbraio 2024

     Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro  non sono più soggetti al  Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti al  FIS  restano acquisiti al medesimo fondo.

    Con il messaggio 1274 del 27 marzo 2024 INPS ha comunicato  le modalità di richiesta a partire dal 28 marzo  sulla piattaforma OMNIA IS con domande precompilate. vedi ultimo paragrafo

    Fondo solidarietà telecomunicazioni: gestione 

     Il Fondo non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l’INPS,

     Sara gestito da  un Comitato Amministratore , nominato dal Ministro del lavoro e in carica per 4 anni, composto da :

    • quattro componenti designati da Assotelecomunicazioni –Asstel 
    •  quattro componenti designati da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UG 
    • due dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze

     ai quali non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

    Prestazioni del Fondo bilaterale di solidarietà Telecomunicazioni

    1. Il Fondo assicura in particolare  le seguenti prestazioni:

    1.  finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
    2.  prestazioni integrative, in termini di importi, e aggiuntive in termini di durata  rispetto alle prestazioni per cessazione del rapporto di lavoro
    3.  prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro
    4.  prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
    5.  assegno straordinario di incentivo all'esodo  per i lavoratori con requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
    6.  versamento mensile  opzionale di contributi previdenziali per la  staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni,  e contestuale assunzione di lavoratori  under  35 ann  per un periodo non inferiore a tre anni, anche in apprendistato 
    7.   assegno di integrazione salariale  sostitutivo della cassa integrazione guadagni straordinaria, del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) .

    Le prestazioni sopracitate andranno richieste dalle aziende  previa informazione e consultazione sindacale  nei termini previsti per legge:

    • non  prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione delle attività lavorative e 
    • non oltre il termine di 15 giorni dal loro inizio .

    Contributi finanziamento Fondo Telecomunicazioni

    Tutte le imprese rientranti nell'art. 10 d.lgs 148 2015   sono tenute al versamento 

    •  per le prestazioni di cui alle lett. a), b), c),un contributo ordinario mensile dello 0,45% (ripartito tra datore, due terzi, e lavoratore, un terzo) sull’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti ma esclusi i dirigenti).
    • per le prestazioni di cui alle lett. b) e c),, anche contributo addizionale nella misura dell’1,5%  a carico del  datore di lavoro,  differenziato secondo la tipologia di prestazione
    • per le prestazioni d,e,  f, un contributo straordinario .

     Le imprese non rientranti nel campo di applicazione  citato    sono tenute al versamento dei seguenti contributi 

    – ordinario mensile dello 0,80% (ripartito tra datore, due terzi, e lavoratore, un terzo) sull’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti, ma esclusi i dirigenti);

    – addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.

    Fondo TLC: domande con OMNIA IS regime transitorio e scadenze

    Con il messaggio 895 2024 Inps  ha comunicato che con il decreto n. 17 del Ministro del Lavoro con la nomina del  Comitato amministratore  il Fondo TLC, è divenuto  pienamente operativo. Di conseguenza sono autorizzate  le domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 15 febbraio 2024. 

    I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo TLC non possono più richiedere,  per gli eventi decorrenti dal 31gennaio 2024 la prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

    Dal 28 marzo 2024 è operativo il servizio di presentazione della domanda sulla piattaforma OMNIA IS 

    • Le istanze per periodi  intercorrenti tra il 31 gennaio 2024 e il 28 marzo 2024 sono considerate nei termini se presentate entro 15 giorni dal 28 marzo 2024 (12 APRILE 2024)
    •  Per le domande riferite a causali per eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), riferite a periodi di sospensione o riduzione tra il 1° gennaio 2024 e il 28 marzo 2024, il termine di presentazione scade alla fine del mese di aprile 2024.
    • Per le domande relative a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa successivi al 28 marzo 2024, si applicano gli ordinari termini di presentazione. 

    Resta fermo che le domande di AIS presentate fino al 14 febbraio 2024 al Fondo di integrazione salariale (FIS) dai medesimi datori di lavoro saranno autorizzate dal FIS.

    Il messaggio le istruzioni dettagliate per la presentazione di domande dell'Assegno di integrazione salariale AIS

    E' possibile  anche  accedere , tramite un link presente nella sezione "Altri Servizi", all'applicazione che consente di visualizzare il calendario del fruito per l’unità produttiva interessata dalla domanda.

  • Rubrica del lavoro

    Lavori usuranti: comunicazione entro il 2 aprile 2024

    La scadenza per la compilazione e invio del modello “LAV_US” con riferimento alle attività lavorative usuranti  svolte nell’anno che l'anno scorso era stata prorogata al 17 aprile  torna quest'anno alla data ordinaria del 31 marzo ma per le festività di Pasqua slitta al 2 aprile 2024

    Ricordiamo di seguito in sintesi gli aspetti principali dell'adempimento, che viene richiesto ai fini di monitoraggio.

    Comunicazione obbligatoria lavori usuranti: come fare

    L'adempimento è previsto del D.M. 20/9/2011, che ha introdotto la possibilità di accesso anticipato alla pensione per quei lavoratori che sono:

    • addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti  c.d. usuranti (art. 2, comma 5, decreto legislativo 67/2011); 
    • addetti a  un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena” o
    •  addetti all’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici
    •  conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

    Con l'articolo 5, impone al datore di lavoro  l'invio di una comunicazione con l'indicazione  del periodo e  del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti nell'anno precedente.

    Comunicazione lavoro notturno

    • In caso di lavoro notturno, la comunicazione deve indicare anche , per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno 
    • in riferimento al lavoro notturno a turni,  se effettuato  per l'intero anno ed in via esclusiva, la comunicazione è dovuta solo in caso di effettuazione di un o minimo di 64 giornate. 
    • Invece per il semplice lavoro notturno ( ex art. 1, comma 1, lett b, n. 2, del D.Lgs. 67/2011), la comunicazione  e dovuta solo  per lo svolgimento di  almeno 3 ore giornaliere nell'arco dell'interno anno. 

    Comunicazione lavori usuranti: scadenza

    L'obbligo viene assolto    normalmente entro il 31 Marzo di ogni anno, tramite la compilazione del Modello LAV_US direttamente sul sito  di Servizi per il lavoro  del Ministero (https://www.servizi.lavoro.gov.it/modulolavus/). Qualora il soggetto che effettua l'invio non sia  in possesso delle credenziali d'accesso dovrà procedere dapprima con la registrazione, aspettare l'esito del Ministero, e successivamente iniziare la compilazione.

    Come detto,  cadendo quest'anno la festività di Pasqua  il 31 marzo e il Lunedi dell'Angelo il 1 aprile i termine è fissato al 2 aprile 2024.

    Il Modello può essere presentato da

    • datore di lavoro, 
    • azienda utilizzatrice in caso di lavoratori somministrati, o da
    •  intermediari abilitati ( consulenti o associazioni datoriali).

    Il Modello LAV_US si compone di tre parti principali:

    1. Sezione Datore di Lavoro, si indicano i riferimenti dell'azienda che svolge lavori faticosi o pesanti, insieme anche alla matricola e i codici di inquadramento INPS, Codice Cliente attribuito dall'INAIL, eventuale iscrizione ad alti enti e alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane;
    2. Sezione elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, nella quale vanno indicate tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge attività usuranti, i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati in tali attività e il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto;
    3. Sezione dati di invio, compilata automaticamente dal sistema, in cui sono presenti i dati di chi ha compilato il modello, azienda o intermediario.

    Comunicazione lavori usuranti: le sanzioni 

    Il mancato invio del Modello LAV_US solo per i casi di lavoro notturno  oltre i limiti sopraesposti e per  linea catena comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.

    Comunicazione lavori usuranti: FAQ

    Il Ministero del lavoro, nella sezione URP ON LINE, ha pubblicato alcune FAQ

    In particolare viene chiarito ad esempio che 

    1. in caso di lavoro in somministrazione,  sono obbligate all'invio del modello  le imprese utilizzatrici, senza distinzione dagli altri lavoratori.
    2. Inoltre si specifica che le comunicazioni vanno fatte per tutti i lavoratori a prescindere da fatto che abbiano maturato i  requisiti necessari per l’accesso anticipato alla pensione.
    3.  in caso di fusione tra due aziende con  estinzione dell’incorporata, l’obbligo di invio  è in capo all’azienda incorporante.

  • Rubrica del lavoro

    Assunzione badanti: nuovo sgravio per anziani non autosufficienti

    E' stata inserita in extremis nella versione ufficiale del Decreto PNRR pubblicato il 2 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale (DL N. 19 2024)  una norma che introduce una nuova agevolazione per le famiglie con anziani non autosufficienti anticipando   parte del piano complessivo contenuto nella legge delega 33 2023 e in fase di attuazione anche con il decreto legislativo in corso di approvazione.

    La misura  si propone di 

    1. favorire  la regolarizzazione delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti
    2. contribuire  ai costi a carico delle famiglie  attraverso un esonero contributivo   per assunzioni  a tempo indeterminato con mansioni di assistente  familiare a soggetti  anziani ultraottantenni.

    A questo fine sono stanziati oltre 130 milioni di euro fino al 2028 a valere sul Fondo del programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.

     Inps gestirà le procedure e accetterà  le domande fino a esaurimento delle risorse.

    Esonero contributivo assistenza anziani non autosufficienti : requisiti e durata

    La data di decorrenza della nuova agevolazione sarà comunicato dall'INPS  e dovrebbe essere in vigore fino alla fine del 2025..

    I requisiti  per l'esonero sono i seguenti 

    1. i soggetti assistiti devono avere almeno ottanta anni, e
    2. essere   titolari dell’indennità di accompagnamento, di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980.

    Il datore di lavoro che effettua l'assunzione dovrà avere un ISEE sociosanitario non superiore a 6mila euro.

    L'esonero contributivo sarà pari al 100%  dei contributi previdenziali e assicurativi   a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e  

    applicato su base trimestrale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

    ATTENZIONE  Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro  domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani  da meno di sei mesi.

    E' possibile anche l' assunzione di parenti o affini, purché il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.(Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali) .