• Rubrica del lavoro

    Sgravio assunzioni donne vittime di violenza: modello e istruzioni

    Con la legge di bilancio 2024 sono stati  incrementati i  fondi per la lotta alla violenza di genere (Articolo 1, commi da 191 a 193 legge 213/2023) .

    Tra le diverse misure previste è stato istituito un nuovo esonero contributivo riservato alle donne vittime di violenza disoccupate e beneficiarie del Reddito di libertà (il sussidio straordinario garantito alle donne assistite da centri antiviolenza istituito dall'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). 

    Si tratta in particolare dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali,  con esclusione dei premi e contributi INAIL,   nel limite massimo di 8.000  euro annui , riparametrato e applicato su   base mensile. 

    Con la circolare 41 del 5 marzo INPS ha fornito i primi dettagli operativi sui requisiti e le modalità di applicazione  e, con il  messaggio 2239  del 14 giugno,   le istruzioni per la  richiesta e la fruizione in Uniemens.

    Sgravio contributivo vittime di violenza: i requisiti

    La  misura è destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni 

    • residenti nel territorio italiano 
    • cittadine italiane o comunitarie oppure cittadine di  Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno. 
    • disoccupate  (a norma dell'art 19 d.lgs. 150 2015) e
    • beneficiarie del  Reddito di libertà  oppure di altro contributo regionale o provinciale con lo stesse finalità (ad esempio l’Assegno di autodeterminazione di cui all’articolo 7-bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6,  della Provincia Autonoma di Trento)

     La circolare specifica che per le assunzioni effettuate nell’anno 2024  lo sgravio  può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne  fruitrici del Reddito di libertà nel 2023.

    Sgravio contributivo vittime di violenza: misura e durata

    L’esonero contributivo  spetta per:

    1. le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
    2. le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;
    3. le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a termine
    •  anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato con una cooperativa 
    • anche a scopo di somministrazione.
    • effettuate nel triennio 2024-2026

    Consiste  nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

    Sono esclusi i premi INAIL

    La soglia massima di esonero  mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) ( per rapporti inferiori al mese : 21,50 euro per ogni giorno di fruizione)

    Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, deve essere proporzionalmente ridotto.

    Sgravio contributivo vittime di violenza: fondi a disposizione e cumulabilità

    L’esonero contributivo  per le donne vittime di violenza  legge 213 2023 spetta nel limite di spesa di:

    –    1,5 milioni di euro per l'anno 2024;

    –    4 milioni di euro per l'anno 2025;

    –    3,8 milioni di euro per l'anno 2026;

    –    2,5 milioni di euro per l'anno 2027;

    –    0,7 milioni di euro per l'anno 2028.

    Potrà essere cumulato, se c’è  capienza  con altre agevolazioni che non prevedano divieti,  Ad esempio :

    • risulta cumulabile con l'esonero per le lavoratrici madri mentre
    •  non è cumulabile con l’esonero  strutturale all’occupazione giovanile. 

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    ATTENZIONE INPS specifica che nel coordinamento tra diverse agevolazioni  il calcolo delle riduzioni va effettuato in base all’ordine cronologico di entrata in vigore dell'incentivo.

    Sgravio assunzioni vittime di violenza: richiesta e controlli

    Inps informa  nel messaggio 2239 del 14 giugno 2024  che all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it,  seguendo il percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line “ERLI”, volto alla richiesta del beneficio.

    Nella domanda vanno indicati:

    • anagrafe della  lavoratrice assunta;
    • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
    • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
    • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
    • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

     L’Istituto  quindi :

    • verifica l’esistenza del rapporto nella banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
    • calcola l’importo dell’incentivo spettante
    • verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
    • in caso di sufficiente capienza di risorse  autorizza il datore di lavoro con  comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line

    L'azienda può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, mediante conguaglio nelle denunce contributive come precisato nella citata circolare n. 41/2024.

    INPS precisa che anche dopo l'autorizzazione potranno essere  effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti.

    Sgravio donne vittime di violenza: Uniemens Datori privati

    I datori di lavoro  non agricoli autorizzati devono valorizzare, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>, a decorrere dal mese di competenza giugno 2024,  con i seguenti elementi:

    – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERLI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

    – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

    Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

    Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per le lavoratrici assunte per essere impegnate presso l’utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o ”CF_PERS_GIU”;

    – nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

    – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

    Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 a maggio 2024), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.

     Modalità di esposizione dei dati  nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

    I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero  devono valorizzare, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione:

    • in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
    • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “VL”, che assume il nuovo significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

     Per il recupero  delle competenze  di aprile e maggio 2024, per le quali non è ancora scaduto il termine del periodo di trasmissione (31 agosto 2024), deve essere inviato il flusso completo 

    Nel caso in cui il flusso UniEmens mensile sia stato già inviato, l’invio del nuovo flusso completo annulla e sostituisce il flusso inviato in precedenza.

    Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente a competenze pregresse il cui termine di trasmissione è scaduto devono essere valorizzati i seguenti elementi:

    • in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
    • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “VR”, che assume il significato di “Recupero arretrati <CodAgio> VLEsonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • in <Retribuzione> l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

     Il codice agevolazione “VR” può essere utilizzato per recuperare l’esonero relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024, nella competenza di giugno 2024 inviata entro il secondo periodo di trasmissione 2024 (31 agosto 2024).

    I datori di lavoro agricoli potranno verificare l’attribuzione del codice Agevolazione “VL” e “VR” nel Cassetto previdenziale del contribuente.

    Il messaggio  precisa infine anche le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens, precisano che la denuncia dei mesi pregressi sarà consentita esclusivamente nelle denunce <ListaPosPA> dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.

  • Rubrica del lavoro

    DL Semplificazione amministrativa: indicazioni dall’Ispettorato

    Il decreto legislativo n. 103 del 12 luglio 2024 introduce diverse misure per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, con l'obiettivo di ottimizzare la vigilanza e ridurre la burocrazia per le imprese,  garantire una maggiore trasparenza e collaborazione tra le diverse amministrazioni,  migliorando l'efficienza complessiva dei controlli . 

    Ecco le principali indicazioni e novità  in tema di sicurezza sul lavoro  fornite nella nota n. 1357 del 31 luglio 2024 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che analizza l'impatto sul proprio ambito di vigilanza.

    Semplificazione degli Adempimenti Amministrativi: limiti e tempi di attuazione

    Con  riguardo ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti  dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro  si evidenzia l'introduzione della  la "diffida amministrativa", che consiste in un invito a sanare le violazioni  che prevedono sanzioni amministrative prima della contestazione formale. Dall'analisi emerge che lo strumento avra una applicazione molto limitata (v.  ultimo paragrafo )

    Sono previsti anche la standardizzazione dei censimenti dei controlli e la pubblicazione dei relativi risultati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni nei controlli e di garantire la piena conoscenza degli obblighi ai soggetti controllati .

    L'Ispettorato  sottolinea che  tali disposizioni tuttavia non sono  effettivamente operative.

    Si prevede, infatti,  ad esempio che 

    1. la ricognizione, da parte delle PP.AA.  dei controlli operati nell'ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti  controllati sia effettuata  entro il 30 giugno 2025 ed a cadenza triennale,
    2.  venga effettuata  l’elaborazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica,  di un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione  entro il 30 ottobre 2025 e poi cadenza triennale.

    Sistema di Identificazione del Rischio e Fascicolo Informatico di Impresa

    Il decreto introduce un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria per ambiti omogenei, tra cui la sicurezza sul lavoro

    L'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) elaborerà norme tecniche per definire un livello di rischio basso, certificabile tramite un report rilasciato da organismi accreditati. Questo report sarà inserito nel fascicolo informatico di impresa, consultato dalle amministrazioni per coordinare e programmare i controlli, evitando duplicazioni. 

    Le modalità di accesso saranno definite con un apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

    Le amministrazioni dovranno  dunque consultare il fascicolo informatico prima di avviare attività di vigilanza, rendendo i controlli più efficienti e coordinati.

    Procedura di Diffida Amministrativa per violazioni minori e contraddittorio

    L'art. 6 del decreto disciplina la diffida amministrativa , applicabile solo per violazioni sanabili con sanzioni pecuniarie non superiori a 5.000 euro, escluse quelle relative alla salute e sicurezza sul lavoro e derivanti da normative europee e internazionali. 

    In caso di ottemperanza alla diffida entro 20 giorni dalla notifica, il procedimento sanzionatorio si estingue per le inosservanze sanate. 

    In caso contrario, l'ispettorato procederà alla contestazione dell'illecito,  entro novanta giorni dall’accertamento ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981 – tenendo conto, peraltro, che i termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione – ed applicando gli importi sanzionatori di cui all’art. 16 della medesima L. n. 689/1981.

    In relazione alla tempistica di notificazione degli illeciti non sanati o comunque non sanabili valgono comunque le indicazioni già fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circ. n. 41/2010, secondo cui “il termine di 90 giorni (…) non decorre più da tanti singoli verbali o atti provvedimentali, bensì la decorrenza dello stesso va individuata nel momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, quindi, anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi, l’elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti”.

    L’art. 6 del decreto stabilisce inoltre che il mancato adempimento alla diffida ovvero l’accertamento di altre violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l’altro, la tutela la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano la revoca del Report certificativo di cui all’art. 3, ove rilasciato all’operatore economico.

    Infine si prevede che in ogni caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa, disposizione del tutto analoga a quanto già previsto in via generale dall’art. 3, comma 2, della L. n. 689/1981

    La diffida non si applica alle violazioni già accertate nei cinque anni precedenti. 

    Il decreto  introduce anche  il principio del contraddittorio nella commisurazione delle sanzioni, basandosi sul livello di rischio e il pregiudizio arrecato.

  • Rubrica del lavoro

    Massimale contributivo INPS: PRISMA aperta a patronati e lavoratori

    Con la Circolare n. 48 del 25 marzo 2024 l'INPS ha comunitato il rilascio di una nuova piattaforma informativa  “PRISMA”  che  mette a disposizione dei datori di lavoro, a partire dal 10 aprile 2024 le informazioni sull'anzianità  contributiva  complessiva dei propri dipendenti iscritti a tutte  gestioni pensionistiche obbligatorie.

    In   questo modo si  potrà  effettuare correttamente il calcolo della contribuzione dovuta  in rapporto al rispetto del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995.

    Con il messaggio 19 luglio 2024, n. 2650, l'istituto rende noto che  a partire dal 22 luglio 2024, anche i lavoratori e gli Istituti di Patronato potranno utilizzare la piattaforma PRISMA ottenendo  un prospetto di sintesi delle informazioni presenti negli archivi informatici dell’Istituto. 

    PRISMA prospetto contributivo : a cosa serve ,cosa contiene

    La  piattaforma informativa PRISMA  consente di estrapolare un prospetto  con  tutti gli elementi informativi, noti all’Istituto, utili ad assolvere correttamente l’obbligo contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i propri dipendenti 

    1. sia con riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità assicurativa collocata anteriormente al 1° gennaio 1996,
    2.  sia in relazione all’avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335/1995.

    La  piattaforma informativa, disponibile sia per i datori di lavoro che per gli operatori di Sede, per garantire la tutela della privacy del lavoratore, fornisce le informazioni minime, ed è consultabile solo dal richiedente (datore di lavoro o intermediario abilitato) tenuto a trasmettere i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore.

    INPS precisa che il  prospetto ha esclusivamente valore informativo e non  certificativo della posizione assicurativa del lavoratore medesimo.

    Il prospetto informativo riporta i seguenti dati:

    • data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie[3], se precedente al 1° gennaio 1996 (cfr. il punto A del prospetto).
    • presenza della domanda di opzione al sistema contributivo (se in stato istruttoria o accolta) e data della relativa domanda (cfr. il punto B del prospetto);
    • presenza della domanda di riscatto/accredito figurativo in una della Gestioni dell’INPS per periodi precedenti al 1° gennaio 1996 e data della relativa domanda (cfr. il punto C del prospetto);
    • eventuale presenza di periodi riscattati o ricongiunti presso le Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 da verificare con l’assicurato (cfr. il punto D del prospetto);
    • eventuale presenza di anzianità assicurativa in Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 se derivante da domande di reintegro/ripristino da verificare con l’assicurato (cfr. il punto D del prospetto)[5];
    • eventuale presenza di posizione assicurativa attiva presso una Cassa professionale di cui al di cui al decreto legislativo n. 103/1996 e al decreto legislativo n. 509/1994, da verificare con l’assicurato (cfr. il punto E del prospetto).

    PRISMA: Istruzioni operative

    L'istituto segnala che, in fase di prima applicazione, e a partire dal 10 aprile 2024, sono abilitati all’utilizzo della piattaforma “PRISMA” i datori di lavoro privati – quali soggetti obbligati legalmente all’adempimento contributivo – che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS – Gestione privata.

    Come detto l’accesso sul codice fiscale del lavoratore  è previsto solo per il soggetto che trasmette i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore (Uniemens).

    Sono abilitati, inoltre, tutti i soggetti che, sulla base della normativa vigente, possono essere incaricati dal datore di lavoro 

    L’operatore di Sede, tramite il portale intranet, può rilasciare il prospetto richiesto da un datore di lavoro per un lavoratore dipendente non più in forza.

    Viene precisato che in futuro sarà comunicata l’accessibilità al servizio da parte della totalità dei datori di lavoro con dipendenti (anche pubbliche Amministrazioni o datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica).

  • Rubrica del lavoro

    Tassi cessione quinto: luglio-settembre 2024

    Sostanzialmente invariati i  tassi per cessione del quinto delle pensioni:  a seguito del  decreto n. 62375 del 24 giugno 2024 il Ministero dell’Economia e delle finanze, che  ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari,   INPS precisa nel messaggio 2614 del 16 luglio  2024   il valore dei tassi applicabili  per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, nel  periodo 1° luglio 2024 – 30 settembre 2024.

    In sintesi nelle tabelle che seguono  sono riassunti:

    1)  il valore dei tassi  medi e i tassi soglia usura  in vigore   per i prestiti da estinguere dietro cessione del quinto e della pensione,  

    2) i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzione ai pensionati,   per il trimestre in corso  e per il 4 trimestre  2023 

    1- Tassi  medi, soglia usura e tassi applicabili 3° trimestre 2024

    Classi d’importo in euro

    Tassi medi

    Tassi soglia usura

    Fino a 15.000

    13,68

    21,1000

    Oltre i 15.000

      9,97

    16,4625

    Quindi i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti concessi  ai pensionati da banche e intermediari finanziari convenzionati  sono i seguenti:

    TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)

     

    Classe di importo del prestito

    Classi di età*

    Fino a 15.000 euro

    Oltre i 15.000 euro

     

    fino a 59 anni

                                       9,92

                                  8,08

    60-64

                                     10,72

                                  8,88

    65-69

                                     11,52

                                  9,68

    70-74

                                     12,22

                                  10,38

    75-79

                                     13,02

                                11,18

    Oltre 79 anni                                        

                                    21,100

                                 16,4625

    2- Tassi  medi, soglia usura e tassi applicabili ai pensionati: 4° trimestre 2023

    Classi d’importo in euro

    Tassi medi

    Tassi soglia usura

    Fino a 15.000

    13,50

    20,875

    Oltre i 15.000

      9,60

    16,00

    Quindi i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti concessi  ai pensionati da banche e intermediari finanziari convenzionati erano i seguenti:

    TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)

     

    Classe di importo del prestito

    Classi di età*

    Fino a 15.000 euro

    Oltre i 15.000 euro

     

    fino a 59 anni

                                       9,81

                                  7,83

    60-64

                                     10,61

                                  8,63

    65-69

                                     11,41

                                  9,43

    70-74

                                     12,11

                                  10,13

    75-79

                                     12,91

                                10,93

    Oltre 79 anni                                        

                                    20,875

                                 16,00

  • Rubrica del lavoro

    Conversione D.L Coesione: conferme e novità per i datori di lavoro e sostituti d’imposta

    Dal 7 luglio è in vigore  la Legge 95/2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 06.07.2024, contenente la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 60/2024, il c.d. “Decreto Coesione”. 

    Analizziamo le principali novità di interesse per i datori di lavoro e i sostituti d’imposta.

    DL Coesione: Modifiche alla disciplina dell’indennità straordinaria ISCRO

    Una novità che deriva dalla conversione in legge è l’inserimento di una norma che modifica la disciplina dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa ISCRO. In particolare, si prevede che:

    • la partecipazione dei beneficiari di ISCRO ai percorsi di aggiornamento professionale, originariamente condizione necessaria per l’erogazione, sia ora semplicemente “accompagnata” da tali percorsi;
    • i beneficiari siano tenuti ad autorizzare l’inserimento dei loro dati nella piattaforma SISSL (Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa)  e al Sistema unitario di politiche del lavoro, ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sull’apposita piattaforma, che consente la convocazione da parte dei centri per l’impiego.

    DL Coesione: Bonus Donne

    Il Decreto Coesione all’articolo 23 prevede l’esonero contributivo totale per 24 mesi per le assunzioni di donne svantaggiate.  Durante l’iter di conversione in legge del decreto tale misura non ha subito modifiche. Beneficiarie sono le seguenti categorie:

    • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno,
    • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nei settori caratterizzati da un tasso di disparità di genere superiore per almeno il 25 per cento la disparità media,
    • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. 

    L’esonero spetta:

    • nel limite di 650 euro mensili e
    • solo se realizza un incremento occupazionale netto tra il numero di lavoratori occupati in ciascun mese e la media dei 12 mesi precedenti.

    DL Coesione: Bonus Giovani

    Si riconferma l’agevolazione (prevista dall'art.22 del DL 60/2024) che prevede l’esonero contributivo totale per 24 mesi per:

    • le assunzioni a tempo indeterminato
    • le trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025

    a favore di: 

    • giovani che non hanno compiuto i 35 anni, e
    • che non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. 

    L’esonero spetta nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, che salgono a 650 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

    DL Coesione: bonus ZES Mezzogiorno

    Durante l’iter di conversione in legge del decreto è stato riconfermato l’esonero totale dei contributi previdenziali per 24 mesi per:

    • le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale
    • effettuate tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025;
    • da datori di lavoro  privati che occupano fino a 10 dipendenti;
    • presso una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica per il Mezzogiorno.

    Le assunzioni devono riguardare soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. L’esonero spetta nel limite di 650 euro su base mensile per lavoratore.

    In sede di conversione del decreto è stato anche chiarito che il Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno non si applica ai rapporti di apprendistato e di lavoro domestico.

    Ricordiamo inoltre che la ZES unica (zona economica speciale per il Mezzogiorno) fa riferimento ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

    DL Coesione: proroga attività agenzie portuali e incremento finanziamenti

    Nel 2017, come strumento di sostegno all’occupazione e di efficienza ed operatività nel comparto del trasporto marittimo, è stata istituita dall’Autorità di Sistema portuale, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale

    Adesso, in sede di conversione:

    • è stata prorogata di nove mesi l’attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro istituite nei porti presso i quali il c.d. transhipment (vale a dire la movimentazione dei container mediante trasbordo) sia stato largamente prevalente;
    • si incrementano solo per il 2024 le risorse per il personale non avviato al lavoro a 8.800.000 euro.
  • Rubrica del lavoro

    Conguaglio prepensionamenti nel portale Prestazioni Esodo

    L'INPS ha pubblicato il 4 luglio 2024  il messaggio 2504/2024 con istruzioni riguardanti la gestione dei conguagli per le prestazioni di accompagnamento a pensione finanziate dai datori di lavoro. Le aziende che hanno utilizzato:

    •  gli assegni dei  fondi di solidarietà,
    •  isopensione o 
    • contratto di espansione possono verificare eventuali importi a debito o a credito tramite il "Portale Prestazioni esodo",

    a norma dell’articolo 1, comma 235, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativa agli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà  e dell’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, hanno infatti potuto chiedere che il finanziamento degli assegni di esodo a loro carico venisse ridotto di un importo calcolato in percentuale rispetto alla NASpI cui il lavoratore avrebbe avuto diritto , e della relativa contribuzione. 

    Gli importi delle citate riduzioni, riconosciuti per la durata prevista da ciascuna norma a titolo di “sconto” , sono stati ora oggetto di verifica e ricalcolo da parte dell'INPS.

    Inoltre il “Portale Prestazioni esodo” è stato implementato con nuove funzionalità per la richiesta o il rimborso ai datori di lavoro esodanti interessati dall’eventuale conguaglio, a debito o a credito, qualora l’importo complessivamente riconosciuto non coincida con quello teoricamente spettante.

    Vediamo di seguito alcune indicazioni, rimandando al testo del messaggio per i dettagli sui calcoli per ciascuna indennità.

    Conguaglio prepensionamenti istruzioni INPS

    Il messaggio di istruzioni precisa in particolare che:

    • i benefici legati agli assegni straordinari sono stati inizialmente calcolati teoricamente sulla base del valore massimo della NASpI. Successivamente, un ricalcolo ha stabilito il valore effettivo della NASpI, con il conguaglio risultante pubblicato sul portale.
    • Per i contratti di espansione attivabili fino alla fine del 2023, il conguaglio varia a seconda delle modalità di pagamento del prepensionamento (rateizzato, fideiussoria o anticipato).
    • I datori di lavoro che hanno optato per il pagamento anticipato in unica soluzione per isopensioni e contratti di espansione vedranno il conguaglio calcolato alla scadenza dell’ultimo esodato. Questo include l’assegno di accompagnamento definitivo oltre al valore della NASpI .

    Conguagli prepensionamenti: la comunicazione da INPS alle aziende

    Nel “Portale Prestazioni esodo” – “Sezione Pagamenti” > “Archivio Conguagli” – è  pubblicato il conguaglio relativo a ciascun datore di lavoro interessato alla riduzione , per la verifica per ogni lavoratore le riduzioni massime applicate sulle provviste mensili nel corso dell’erogazione dell’assegno e quelle teoricamente spettanti sia a titolo di prestazione che a titolo di contribuzione correlata.

    La pubblicazione del conguaglio viene comunicata al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite le caselle di posta elettronica dei referenti aziendali accreditati nel “Portale Prestazioni esodo”.

    Nel caso in cui il datore di lavoro non disponga più delle necessarie autorizzazioni per accedere al “Portale Prestazioni esodo” può richiedere una nuova autorizzazione trasmettendo il modello di abilitazione ai servizi telematici (mod.AA02) alla casella dedicata: [email protected].

    Il messaggio precisa che la medesima comunicazione viene inviata, per conoscenza, alla Struttura INPS territorialmente competente

  • Rubrica del lavoro

    CIGS e mobilità aree crisi complessa: proroga e fondi 2024

    Con il messaggio 2304 del 20 giugno  INPS comunica che  il Governo ha stanziato ulteriori 70 milioni di euro per le aree di crisi complessa 

    Inoltre  resta applicabile  l’articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  che ha semplificato  in un’unica disposizione  tutti gli interventi nel tempo  riferiti  all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015,  per cui anche  in assenza di una proroga specifica delle singole misure,   possono intendersi implicitamente prorogati e rifinanziati  per l’anno 2024, ovvero:

    •  i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
    •  i trattamenti di mobilità in deroga (articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,convertito, con modificazioni)

    per le aziende operanti in aree di crisi complessa.

    Le norme prevedono in particolare che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un ulteriore  periodo massimo di dodici mesi di mobilità in deroga, purché 

    • risulti già beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, e che
    •  siano contestualmente applicate le misure di politica attiva previste nei piani regionali.

    Nella tabella seguente le risorse ripartite fra le Regioni come da richieste pervenute al Ministero e stanziate con il decreto n. 886 dell’11 aprile 2024:

    Regione

    Risorse 2024

    Toscana € 22.130.337,69

    Lazio

    €  13.794.810,36

    Campania

    € 7.018.729,40 

    Molise

    €5.639.666,70

    Abruzzo

    € 1.427.763,72

    Puglia

    € 3.569.409,31

    Sardegna

    € 9.637.405,13

    Piemonte

    €3.569.409,31

    Sicilia

    € 3.212.468,38

    Totale

    € 70.000.000,00

    Per le istruzioni  sulle comunicazioni  dei periodi di integrazione salariale o mobilità  l'istituto  rinvia alla circolare n. 159 del 31 ottobre 2017,  circolare n. 90 del 1° agosto 2018 e  messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019.