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Alluvionati Toscana: altri sostegni in arrivo nel 2024
Con un comunicato pubblicato sul sito della Presidenza del consiglio dei Ministri datato 25 marzo, il Governo informa di aver presentato un emendamento al nuovo decreto-legge PNRR, per stanziare 66 milioni di euro utili alla ricostruzione in corso nei comuni della Toscana colpiti dalle alluvioni del novembre 2023.
L’emendamento era stato preannunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell’Accordo di Coesione con il Presidente della Regione Giani il 13 marzo scorso.
“Era una promessa che avevamo fatto ai cittadini toscani, che avevamo preannunciato in occasione della firma dell’Accordo di Coesione e che vogliamo mantenere”, ha dichiarato il Presidente Meloni.
Correzione Errori contabili: chiarimenti ade sulle novità normative
Il comunicato precisa che le risorse serviranno per attivare delle misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.
Inoltre, si precisa che le nuove risorse si aggiungono a quelle già stanziate dal Governo per l’emergenza Toscana, pari complessivamente a 189,7 milioni di euro:
- 100 milioni di euro di fondo perduto Simest per l’indennizzo dei danni materiali diretti subiti dalle imprese esportatrici nei territori colpiti;
- 6 milioni di euro per i danni subiti dalle imprese agricole;
- 50 milioni di euro per il recupero della capacità produttiva;
- 25 milioni di euro per l’organizzazione e l’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, nonché per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e per altri interventi di protezione civile;
- 3,7 milioni di euro per Lucca e Massa Carrara;
- 5 milioni di euro per gli interventi su Livorno, Pisa, Prato, Pistoia e Firenze, fra novembre e dicembre dello scorso anno.
Con questo emendamento, il Governo porta le risorse a sostegno dei territori toscani a 255,7 milioni di euro.
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Atti con condizione sospensiva: chiarimenti ADE sull’imposta di registro
Con Risposta a interpello n 78 del 22 marzo 2024 le Entrate chiariscono la tassazione degli atti sottoposti a condizione sospensiva, e nel caso di specie si tratta di cessione di un marchio.
Nel dettaglio, l'Istante riferisce di essere socia al 50% con Tizio della società Alfa e che, con atto notarile ha acquistato da Tizio il marchio Y di proprietà di quest'ultimo.
Dall'atto risulta: «che è intenzione del signor [Tizio] in qualità di unico proprietario del marchio suddetto cedere e trasferire la piena proprietà dello stesso alla signora [Istante] che si è dichiarata disposta ad acquistarlo; che il trasferimento del marchio in oggetto viene subordinato alla condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., del pagamento del saldo del prezzo entro il termine del 2030 da parte della signora»
L'Istante chiede chiarimenti sul pagamento dell'imposta di registro tenuto conto della condizione indicata.
Atti con condizione sospensiva e atti con riserva di proprietà: come cambia l’imposta di registro?
Le entrate ricordano che l'articolo 1353 (''Contratto condizionale'') del codice civile prevede che «Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un evento futuro e incerto».
La condizione è elemento accidentale del contratto, che condiziona l'efficacia dello stesso al verificarsi di un evento futuro e incerto; in particolare, è ''sospensiva'' se prima del verificarsi dell'evento gli effetti rimangono sospesi, mentre è 'risolutiva ' se al verificarsi dell'evento cessano gli effetti dell'atto.
L'articolo 1523 (''Passaggio della proprietà e dei rischi'') del codice civile dispone, invece, che «Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna».
Ai fini dell'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR):
- «1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.
- 2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione.
- 3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore.
- 4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa.».
Come chiarito nei documenti di prassi (cfr. circolare del 29 maggio 2013, n. 18/ E, par. 1.7; 21 febbraio 2014, n. 2/E, par. 5.2, lettera b), in pendenza della condizione, le parti si trovano in una situazione di aspettativa e gli effetti finali dell'atto si produrranno solo al verificarsi dell'avvenimento dedotto in condizione; pertanto, il primo comma del citato articolo 27 del TUR dispone, in via generale, che: al momento della registrazione, gli atti sottoposti a condizione sospensiva scontano l'imposta di registro in misura fissa; quando la condizione si verifica, l'avverarsi di essa dovrà essere denunciato ai sensi dell'articolo 19 del TUR e, conseguentemente, l'Ufficio procede a riscuotere la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione dello stesso.
Il richiamato articolo 19, in particolare, dispone che «L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto […] devono essere denunciati entro trenta giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono».
Inoltre, il legislatore fiscale ha disciplinato ai commi 3 e 4 dell'articolo 27 le seguenti fattispecie:
- il contratto di vendita a rate con riserva di proprietà;
- gli atti sottoposti ad un evento condizionale la cui realizzazione è rimessa alla ''mera volontà'' di una delle parti dell'atto.
In tale ultimo caso, «di fronte ad un atto la cui efficacia è subordinata all'avveramento di una condizione sospensiva meramente potestativa, ai fini fiscali, la tassazione varierà a seconda del contraente da cui dipende il verificarsi della condizione stessa, e precisamente:
- se il verificarsi dell'evento dedotto in condizione dipende dalla volontà del creditore o dell'acquirente, il contratto sconterà l'imposta di registro in misura proporzionale;
- se il verificarsi dell'avvenimento dedotto in condizione dipende dalla volontà del venditore o dell'obbligato, il contratto sconterà l'imposta di registro in misura fissa»
La consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
- «ai sensi dell'art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131 del 1986 non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente […]
- «Se quindi è vero che la condizione è potestativa quando l'evento, in essa dedotto, è il fatto volontario di una delle parti, è altrettanto evidente che, rispetto alla potestativa c.d. semplice, la condizione è invece meramente potestativa quando una delle parti può decidere direttamente in ordine alla sorte del contratto. In poche parole, la condizione potestativa (semplice) tutela l'interesse della parte a decidere sic et simpliciter di una propria azione, non riserva alla parte un potere decisionale sull'efficacia o sulla inefficacia del contratto in sé. Quando è l'efficacia del contratto in sé a essere direttamente subordinata alla (semplice) manifestazione di volontà di una delle parti, la condizione è meramente potestativa»
Alla luce di tali principi, si ritiene che la condizione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, che attribuisce allo stesso il potere decisionale in ordine all'efficacia del contratto in sé, appare meramente potestativa, ai fini fiscali, in quanto dipendente esclusivamente dalla mera volontà dello stesso e, pertanto, rientra nella previsione di cui all'articolo 27, comma 3, del TUR.
Nel caso rappresentato, il contratto stipulato prevede una condizione sospensiva dell'efficacia del trasferimento del marchio rappresentata dal pagamento del saldo del prezzo da parte dell'acquirente Istante, entro il xx/xx/2030
Detta condizione, in altri termini, mantiene la proprietà in capo al venditore fino al verificarsi dell'adempimento del pagamento dell'ultima rata da parte dell'acquirente, realizzando, in sostanza, gli effetti giuridici propri della fattispecie della vendita con riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 codice civile.
Pertanto, alla luce di quanto illustrato, si ritiene nel caso di specie si applichi l'articolo 27, comma 3, del TUR, con applicazione dell'aliquota proporzionale del 3 per cento sui corrispettivi già pagati e sui restanti da pagare ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.
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Alluvione Toscana: elenco territori e istruzioni INPS sugli adempimenti
Il Ministero dell'economia aveva emanato il 29 novembre un comunicato che annunciava, in extremis, la proroga di versamenti e adempimenti a partire da quelli del 30 novembre, per le zone della Toscana colpite dalle recenti alluvioni.
Il testo anticipava la norma che ha trovato posto nella conversione in legge del decreto " Anticipi" 145 2023 pubblicato in GU n. 293 il 16 dicembre (legge 190 2023), e in vigore dal giorno successivo
Comunicato n. 175 – Maltempo in Toscana: verso il differimento degli obblighi tributari e contributivi
Per venire incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese danneggiate dagli eventi metereologici eccezionali che, il 2 novembre scorso, hanno colpito alcuni Comuni toscani, nell’ambito della conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, verrà stabilito il differimento al prossimo 18 dicembre dei termini dei versamenti tributari e contributivi e degli adempimenti tributari in scadenza nei mesi di novembre e dicembre.
Roma, 29 novembre 2023.
Solo ieri, dopo la scadenza , INPS ha fornito le istruzioni con il messaggio 4568 -2023 in cui precisa che la proroga riguardava
i versamenti dovuti dai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza o la sede legale oppure la sede operativa nei Comuni, indicati nell’allegato A al medesimo decreto-legge n. 145/2023 e rientranti nelle seguenti categorie:
- – i datori di lavoro del settore privato (compresi i datori di lavoro domestico e i datori di lavoro con natura giuridica privata e dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- – i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
- – i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
In attuazione della norma in esame i predetti versamenti contributivi, in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023,sono stati automaticamente differiti al 18 dicembre 2023 senza applicazione di sanzioni e interessi.
La disposizione si applica SOLO agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei Comuni di cui all'allegato A (V. sotto) e riguarda i versamenti afferenti a:
– dichiarazioni mensili dei datori di lavoro privati, relative ai periodi retributivi riferiti alla mensilità di ottobre 2023 e novembre 2023;
– contributi dovuti alla Gestione separata dai committenti a seguito della presentazione delle denunce dei compensi erogati nei mesi di ottobre 2023 e novembre 2023 per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate;
– contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata in scadenza per i periodi interessati, quali secondo acconto anno di imposta 2023;
– contributi dovuti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sul minimale di reddito imponibile per il terzo trimestre 2023 e il secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023;
– per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, la citata norma riguarda i versamenti afferenti all’emissione 2023, terza rata, con scadenza originaria di pagamento fissata al 16 novembre 2023.
Il messaggio sottolinea che per espressa previsione di legge non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati (cfr. l’art. 21-bis, comma 4, del decreto-legge n. 145/2023).
Proroga adempimenti alluvione Toscana : Elenco Comuni
ALLEGATO A (articolo 21-bis, comma 1)
1 BARBERINO DI MUGELLO 48002 FI
2 BORGO SAN LORENZO 48004 FI
3 CALENZANO 48005 FI
4 CAMPI BISENZIO 48006 FI
5 CAPRAIA E LIMITE 48008 FI
6 CERRETO GUIDI 48011 FI
7 EMPOLI 48014 FI
8 FIRENZUOLA 48018 FI
9 FUCECCHIO 48019 FI
10 MARRADI 48026 FI
11 MONTELUPO FIORENTINO 48028 FI
12 PALAZZUOLO SUL SENIO 48031 FI
13 SCARPERIA E SAN PIERO 48053 FI
14 SESTO FIORENTINO 48043 FI
15 SIGNA 48044 FI
16 VINCI 48050 FI
17 VICCHIO 48049 FI
18 COLLESALVETTI 49008 LI
19 LIVORNO 49009 LI
20 ROSIGNANO MARITTIMO 49017 LI
21 BIENTINA 50001 PI
22 CALCINAIA 50004 PI
23 CASCIANA TERME LARI 50040 PI
24 CASCINA 50008 PI
25 CASTELFRANCO DI SOTTO 50009 PI
26 CHIANNI 50012 PI
27 CRESPINA LORENZANA 50041 PI
28 FAUGLIA 50014 PI
29 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 50022 PI
30 PISA 50026 PI
31 PONSACCO 50028 PI
32 PONTEDERA 50029 PI
33 SAN GIULIANO TERME 50031 PI
34 SAN MINIATO 50032 PI
35 SANTA CROCE SULL'ARNO 50033 PI
36 SANTA MARIA A MONTE 50035 PI
37 VECCHIANO 50037 PI
38 CANTAGALLO 100001 PO
39 CARMIGNANO 100002 PO
40 MONTEMURLO 100003 PO
41 POGGIO A CAIANO 100004 PO
42 PRATO 100005 PO
43 VAIANO 100006 PO
44 VERNIO 100007 PO
45 AGLIANA 47002 PT
46 BUGGIANO 47003 PT
47 CHIESINA UZZANESE 47022 PT
48 LAMPORECCHIO 47005 PT
49 LARCIANO 47006 PT
50 MARLIANA 47007 PT
51 MASSA E COZZILE 47008 PT
52 MONSUMMANO TERME 47009 PT
53 MONTALE 47010 PT
54 MONTECATINI TERME 47011 PT
55 PESCIA 47012 PT
56 PIEVE A NIEVOLE 47013 PT
57 PISTOIA 47014 PT
58 PONTE BUGGIANESE 47016 PT
59 QUARRATA 47017 PT
60 SAN MARCELLO PITEGLIO 47024 PT
61 SERRAVALLE PISTOIESE 47020 PT
62 UZZANO 47021 PT
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Imprese agricole: le condizioni per rinviare l’acconto IRPEF al 2024
Il DL Anticpi convertito in Legge n 191/2023 pubblicata in GU n 293 del 16 dicembre, ha previsto con emendamento inserito in sede di conversione, quanto emerso con i chiarimenti della Circolare ADE n 31 del 9 novembre per i contribuienti titolare di imprese agricole.
Prima dei dettagli, ricordiamo che la Circolare ADE n 31 del 9 novembre ha chiarito il perimetro del rinvio al 2024 del pagamento dell'acconto IRPEF 2023.
La circolare nel precisare che, possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:
- siano titolari di partita IVA;
- abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023);
ha chiarito che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, pertanto erano esclusi i titolari di reddito agrario. Vediamo cosa cambia.
Titolari di Reddito agrario: dovuto il secondo acconto IRPEF
Nell’ambito applicativo del rinvio in esame rientrano, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.
Pertanto, i titolari di reddito agrario sono tenuti a pagare il secondo acconto delle imposte scaduto il 30 novembre.
Come anche precisato in una recente notizia del quotidiano online delle Entrate, Fiscoggi, l’esclusione dalla agevolazione del reddito agrario deriva dalla lettura dei requisiti richiesti per beneficiare della proroga.
La disposizione, contenuta nell'art 4 del DL n 145/2023 Collegato alla legge di bilancio 2024, perimetra l’agevolazione:- ai titolari di partita Iva,
- che nel periodo d'imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, ossia subordinandola a valori rilevanti ai fini della determinazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo disciplinati rispettivamente dagli articoli 85 e 54, del Tuir e non dei redditi fondiari in cui ricade il reddito agrario disciplinato dall'articolo 32, del Tuir.
Ricordiamo che, il comma 1 dell'art 32 prevede che: "il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso".
La circolare n. 31 ha anche sottolineato che, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) – le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa – in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023).
La novità ora introdotta dalla Legge di conversione del decreto anticipi o collegato fiscale, va proprio nella direzione del chiarimento ADE, prevedendo espressamente che per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi pari a 170.000 euro si intende riferito al volume d’affari.
Infine, si ricorda che, qualora un contribuente abbia per errore, differito il versamento, ha la possibile di sanare l'errore versando la sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997 avvalendosi del ravvedimento operoso.
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Controlli automatizzati dichiarazione: codici tributo per pagamenti parziali
Con Risoluzione n 60 dell'8.11.2023 le entrate istituiscono i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
I 96 codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.
Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), sono riportati i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.
Consulta qui tutto l'elenco dalla Risoluzione n 60 dell'8.11.2023.
Allegati: -
Tobin tax: i codici tributo per utilizzo dell’eventuale credito
Con Risoluzione n 57 del 26 ottobre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 22
Ricordiamo che l’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai commi 491, 492 e 495, ha introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie e con risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta in argomento.
L’articolo 28, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera d-bis), includendo in tal modo, nell’elenco dei crediti ammessi per cui è ammessa la compensazione anche l'imposta sulle transazioni finanziarie.
A tal fine, per consentire l’utilizzo in compensazione dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione dell’Imposta (Financial Transaction Tax) tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- “4067” denominato “Credito relativo all’imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi, sulle transazioni relative a derivati su equity e sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, commi 491, 492 e 495, l. n. 228/2012”.
Leggi anche: Come funziona la Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie per approfondimenti sulla tassa.
Allegati: -
IRPEF 2023: in cassa entro il 31.07 con maggiorazione
Entro lunedì 31 luglio 2023 occorre versare il saldo relativo al 2022 e l’eventuale primo acconto per il 2023 derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, con la maggiorazione dello 0,4%.
Attenzione al fatto che il termine ordinario del 30 luglio 2023 (domenica) slitta a lunedì 31 luglio.
In data 28 luglio il MEF, con il comunicato stampa n. 125 ha inoltre reso noto che a seguito delle difficoltà connesse con i versamenti tributari e contributivi in scadenza il prossimo 31 luglio, il governo si farà carico delle esigenze di cittadini e di imprese danneggiate.
IRPEF 2023: in cassa entro il 31.07 con maggiorazione
Lunedì 31 luglio scade il termine per pagare le tasse con maggiorazione dello 0,40%.
I versamenti riguardano tra l'altro:
- l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP;
- addizionali IRPEF e IRES e relative maggiorazioni;
- cedolare secca sulle locazioni;
- addizionale del 25% sul reddito per la c.d. “tassa etica”;
- imposte patrimoniali IVIE e IVAFE;
- acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte
- diritto annuale alle Camere di Commercio
- e altri.
Ricordiamo che il 20 luglio è scaduto il termine ordinario di pagamento delle tasse con la mini proroga concessa a maggio dal MEF senza alcuna maggiorazinoe per tutti i soggetti ISA e forfettari.
Inutili le richiste di ulteriore proroga al 21 agosto con maggiorazione dello 0,40% da parte delle associaizoni di categoria.
Durante il question time in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati del 19 luglio si apprendevano le intenzioni del Governo di non accogliere la richiesta della proroga al 20 agosto con maggiorazione per il pagamento delle tasse delle PIVA. I dettagli nel comunicato datato 19 luglio dell'ANC Associazione nazionale Commercialisti.
Sulle proroghe di agosto ti consigliamo anche: Sospensione termini agosto: quali pagamenti e adempimenti riguarda
Saldo e acconto tasse 2023: le richieste di proroga
Si evidenzia che il calendario dei pagamenti di quest'anno è stato approvato definitivamente in data 28 giugno dal Decreto Omnibus con la proroga dei pagamenti delle tasse per le Partite IVA.
Il 30 giugno è scaduto il termine per i versamenti sulle imposte sui redditi per i contribuenti non Isa per: saldo 2022 e primo acconto 2023, che potranno anche essere effettuati con la maggiorazione dello 0,40% dal primo al 30 luglio 2023.
L’acconto per i contribuenti IRPEF, ricordiamolo, non è dovuto se l'imposta relativa al periodo precedente, tolti detrazioni, crediti e ritenute d’acconto, non supera i 51,65 euro.
Per i contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale, di norma, le persone fisiche, l’acconto IRPEF è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, da versare in una o due rate da pagare come segue:
- con unico versamento, entro il 30 novembre 2023, per l’acconto inferiore a 257,52 euro;
- in due rate, per acconto pari o superiore a 257,52 euro, la prima rata per il 2023, del 40%, va versata insieme al saldo per il 2022, la seconda del 60%, entro il 30 novembre 2023.
Sul tema ti consigliamo anche Dichiarazione redditi persone fisiche 2023: rateazione delle imposte e date da ricordare.
Saldo e acconto tasse 2023: il comunicato MEF per gli alluvionati
In data 28 luglio il MEF ha annunciato l'imminente proroga per il pagamento delle tasse in scadenza lunedì 31 luglio per taluni soggetti.
Nel dettaglio viene indicato che "A seguito delle difficoltà connesse con i versamenti tributari e contributivi in scadenza il prossimo
31 luglio, il governo, una volta definite con precisione le zone interessate dalle calamità, si farà carico delle esigenze di cittadini e di imprese danneggiate dagli eventi naturali eccezionali e imprevedibili che hanno colpito alcune zone d'Italia"Accolta con favore dai Commercialisti questa notizia. Il Presidente De Nuccio ha dichiarato infatti quanto segue:
"Apprezziamo la disponibilità, l’ascolto e la vicinanza alle popolazioni e ai colleghi colpiti mostrati dal MEF e dal Viceministro Leo. La situazione è in continua evoluzione ed è per questo che per le competenti autorità è necessario mappare puntualmente i territori anche al fine di non trascurare nessuno”
Si attendono unlteriori dettaglio.