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Sospensione termini agosto: quali pagamenti e adempimenti riguarda
Anche per il 2023 nel mese di agosto (ma non solo) vi sono diverse fattispecie di sospensioni-slittamenti dei termini, relativi:
- sia ai versamenti
- che agli adempimenti,
- alle richieste documentali,
- e a quanto da versare per i c.d. “avvisi bonari”.
Sospensioni termini agosto: la sospensione di adempimenti e versamenti
Anche nel 2023 per gli adempimenti fiscali e i versamenti che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno vige il differimento allo stesso 20 di agosto, termine ultimo entro cui gli stessi possono essere effettuati.
Peraltro, dal momento che il 20.08.2023 cade di domenica, gli adempimenti e versamenti sospesi di cui sopra potranno essere effettuati entro il successivo 21.08.2023.
Da notare che simile slittamento al 21.08.2023 trova applicazione:
- anche per gli importi rateizzati (art. 20 del D.Lgs 241/1997);
senza che il contribuente debba corrispondere importi a titolo di interessi qualora si tratti di somme da versare.
Esempio – versamento IVA mese di luglio
Un contribuente soggetto passivo IVA, con liquidazione dell’imposta mensile, risulta a debito per il mese di luglio, con versamento che scadrebbe il 16.08.2023.
Tuttavia, vista la sospensione dei versamenti, l’IVA in oggetto andrà versata entro il 21.08.2023 (in quanto il 20.08.2023 cade di domenica).
Sospensioni termini agosto: la sospensione delle richieste documentali
Quanto visto in precedenza vige poi, di fatto, anche per le richieste ai contribuenti di documenti e informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Viene infatti specificamente previsto (art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. 223/2006) che “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.
Trattandosi di una “sospensione” dei termini ha di fatto luogo il “non decorso” dei medesimi: la presente casistica si differenzia quindi dalla “proroga” (o “differimento”) vista per i versamenti in scadenza nel periodo 01.08-20.08 di ogni anno, laddove si ha semplicemente uno spostamento in avanti dei termini originariamente previsti.
Per questo motivo, tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 01.08.2023 e il 04.09.2023 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dallo stesso 04.09.2023.
Vi rientrano, tra le altre, le diverse ipotesi di cui all’art. 32 del D.P.R. 600/1973, tra cui (a titolo esemplificativo):
DISPOSIZIONE
(art. 32 del D.P.R. 600/1973)
FATTISPECIE
comma 1, n. 2)
invito a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti sono stati acquisiti per mezzo delle c.d. “indagini finanziarie”
comma 1, n. 3)
invito a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento
comma 1, n. 4)
invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento anche di altri contribuenti con i quali siano stati intrattenuti rapporti
comma 1, n. 6)
richiesta di copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali
Diversamente, non risultano sospesi – per espressa previsione normativa – i termini per:
- le richieste effettuate nell’ambito dei c.d. “controlli sostanziali” (attività di accesso, ispezione e verifica), così come
- le procedure di rimborso dell’IVA.
Esempio – indagine documentale
Un professionista ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, in data 20.07.2023, un questionario relativo ai suoi rapporti con alcuni clienti in un precedente periodo d’imposta: la scadenza per la produzione delle risposte è stata fissata in 30 giorni (18.08.2023).
In considerazione della sospensione dei termini dal 01.08.2023, il riscontro al questionario da parte del professionista dovrà essere fornito entro il 21.09.2023.
PERIODO
GIORNI
TOTALE
20.07.2023 – 31.07.2023
12
30 gg.
01.08.2023 – 04.09.2023
0 (sospensione)
04.09.2023 – 21.09.2023
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Sospensioni termini agosto: la sospensione degli avvisi bonari
Vi è poi un’ulteriore sospensione, sempre dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno (quindi anche per il 2023), per i versamenti e per le richieste di chiarimenti collegati:
- ai c.d. avvisi bonari – ossia gli esiti derivanti dai controlli automatici (art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette e all’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA) e dai controlli formali (art. 36-ter del D.P.R. 600/1973);
- agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata (art. 1, comma 412 della Legge 311/2004).
Si ricorda che, in caso di scelta per la ricezione dell’avviso bonario in via telematica attraverso l’intermediario – con barratura dell’apposita casella nel frontespizio del modello di dichiarazione – i 30 giorni non decorrono dalla data di ricezione dell’atto, iniziando dopo 60 giorni dalla data in cui l’avviso è stato ricevuto dall’intermediario stesso.
Anche per la disciplina in esame, che si sostanzia in una “sospensione”, va considerato che, qualora il termine di 30 giorni per adempiere a quanto richiesto dall’avviso bonario, oppure fornire gli appositi chiarimenti all’Agenzia delle Entrate, inizi a decorrere nel periodo che va dal 01.08.2023 al 04.09.2023, lo stesso slitterà al 04.09.2023 (termine del periodo di sospensione).
Esempio – avviso bonario inviato ante sospensione
Un avviso di irregolarità è stato notificato al contribuente il 25.07.2023.
Il versamento delle somme (o la fornitura di chiarimenti all’Amministrazione finanziaria) potrà avvenire entro il 26.09.2023.
PERIODO
GIORNI
TOTALE
25.07.2023 – 31.07.2023
7
30 gg.
01.08.2023 – 04.09.2023
0 (sospensione)
01.09.2023 – 26.09.2023
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Esempio – avviso bonario inviato post sospensione
Un avviso di irregolarità è stato notificato al contribuente il 10.08.2023.
Il versamento delle somme (o la fornitura di chiarimenti all’Amministrazione finanziaria) potrà avvenire entro il 03.10.2023.
PERIODO
(escluso il giorno iniziale ed incluso il giorno finale)
GIORNI
TOTALE
10.08.2023 – 04.09.2023
0 (sospensione)
30 gg.
04.09.2023 – 03.10.2023
30
FATTISPECIE
TIPOLOGIA
PERIODO
Art. 37, comma 11-bis, primo periodo del D.L. 223/2006
Proroga versamenti
01.08.2023 – 21.08.2023
(il giorno 20.08.2023 cade di domenica)
Art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. 223/2006
Sospensione termine di produzione documenti e informazioni verifiche fiscali
(non “sostanziali”)
01.08.2023 – 04.09.2023
Art. 7-quater, comma 17 del D.L. 193/2016
Sospensione termine versamento/fornitura informazioni a seguito del ricevimento di avvisi bonari
01.08.2023 – 04.09.2023
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Scadenze fiscali sospese per malattia del professionista: le condizioni
In caso di ricovero del Commercialista in ospedale o di cure domiciliari alle quali lo stesso si sottoponga dopo il ricovero, per le quali il professionista abbia una inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, non gli sono imputate responsabilità (e neppure al suo cliente) per la scadenza di un termine tributario il cui adempimento andava eseguito con mandato nei sessanta giorni successivi all’evento
Questa è la sintesi della Risposta a interpello n 248 del 13 marzo.
Vediamo il caso di specie
Commercialista ricoverato: sospensione delle scadenze fiscali
Il commercialista:
- veniva ricoverato presso una struttura ospedaliera nel giugno 2022 e veniva operato il giorno successivo,
- dopo 12 giorni di ricovero veniva dimesso con attivazione del trattamento riabilitativo prescritto dai sanitari presso il proprio domicilio al posto del ricovero presso una struttura specializzata.
Per invocare la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a suo carico in caso di malattia o in casi di infortunio, disciplinata dall'articolo 1, commi dal 927 al 944, legge 234/2021 il professionista inviava PEC all’ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.
Nella istanza all'interpello egli forniva una serie di quesiti ai quali nel dettaglio le Entrate hanno replicato.
Commercialista ricoverato: decorrenza sospensione termini fiscali
L’Agenzia, premettendo che la legge n. 234/2021, all'articolo 1, commi dal 927 al 944, ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di:
- malattia grave,
- infortunio
- o intervento chirurgico,
nell'ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni ha specificato che:
- il comma 929 stabilisce che:
- in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico,
- oppure in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero,
- che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale,
- nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente,
- da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
- il comma 931 invece prevede che “i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari”,
- il successivo comma 932 precisa che “gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione”.
Viene precisato che, in base a quanto prescritto la sospensione opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, nel presupposto che:
- “copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante”
- sia “consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione”.
L’Agenzia ritiene che non possano beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni (limite massimo) decorrenti dall'evento, anche se non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio poi il cliente avrebbe potuto riaffidare l'incarico.
Nell'ipotesi di degenza ospedaliera/cure domiciliari per un periodo inferiore, la sospensione opera solo limitatamente agli adempimenti con scadenza in detto periodo.
In merito alla decorrenza e durata della sospensione, l’Agenzia ritiene che la stessa operi a partire dalla data di scadenza dell'adempimento che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari.
Per effetto della sospensione, gli adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo al termine predetto. L’Agenzia precisa che la disciplina in questione non comporta la fissazione di nuovi termini di scadenza che si sostituiscono a quelli originari.
Conseguentemente, ogni termine collegato a quello ordinario per l'adempimento rimane a esso ancorato, anche con riferimento all'eventuale rateizzazione dei versamenti dovuti.
Commercialista ricoverato: sospensione delle scadenze fiscali, un esempio
La risposta al caso di specie viene di seguito così sintetizzata:
- giorno dell'infortunio, 11 giugno 2022
- sospesi tutti gli adempimenti con scadenza fino al 10 agosto 2022 (sessanta giorni dall'11 giugno 2022)
- data di conclusione delle cure, 26 ottobre 2022
- data ultima di esecuzione degli adempimenti sospesi, 26 novembre 2022 (31° giorno dal 26 ottobre 2022).
Con riferimento al versamento del saldo delle imposte sui redditi di un soggetto titolare di partita Iva:
- termine ordinario per il versamento senza maggiorazione, 30 giugno 2022
- periodo di sospensione del versamento, dal 30 giugno al 25 novembre 2022
- termine finale di esecuzione del versamento, 26 novembre 2022.
Se l'istante avesse voluto rateizzare il saldo delle imposte sui redditi, trattandosi di un contribuente titolare di partita Iva, il 26 novembre 2022 avrebbe costituito il termine per il versamento, senza la maggiorazione, delle rate del 30 giugno e del 18 luglio 2022, mentre le rate del 22 agosto 2022, 16 settembre 2022 e 22 ottobre 2022 non avrebbero potuto beneficiare di alcuna sospensione.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura dell'interpello.
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