• Lavoro Dipendente

    Diffida amministrativa: per quali violazioni è applicabile?

    Con la nota 6774 del 17 settembre 2024  l'INL fornisce l'elenco delle violazioni oggetto di diffida amministrativa come pre visto dal D.Lgs. n. 103/2024  e le relative istruzioni .

    Viene precisato che  art. 6 prevede, fra l’altro, che:

    •  “l’istituto della diffida amministrativa  di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro” mentre nota prot. n. 1357 ha  già chiarito che
    •  “(…) tale formulazione non va intesa infatti in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è previsto peraltro un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale (…)”.

    Pertanto, dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.

    ATTENZIONE  anche in relazione alle violazioni indicate, la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’art. 13 del

    D.Lgs. n. 124/2004; ciò vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.

    Verbale di diffida amministrativa

    nelle more dell’implementazione del sistema informatico in uso,  in allegato alla nota è fornito   il modello di verbale di diffida amministrativa relativo alla procedura in oggetto, da utilizzare per invitare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido “(…) a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non  superiore a 20 giorni dalla data della notificazione” (art. 6, D.Lgs. n. 103/2024).

    Riportiamo le principali violazioni ammesse. 

    Scarica qui  la nota con l'elenco completo 

    Elenco Illeciti Ammessi

    Violazione Norma di riferimento
    Istituzione e tenuta del LUL Art. 39, comma 1, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008
    Omesse registrazioni – ipotesi base Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008
    Omesse registrazioni – più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008
    Infedeli registrazioni – ipotesi base Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008
    Infedeli registrazioni – più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008
    Omesse Comunicazioni – centralinisti telefonici Art. 5, Legge 29 marzo 1985 n. 113
    Omessa esibizione documenti richiesti – consulenti del lavoro Art. 5, comma 2, Legge n. 12/1979
    Correzione comunicazione di assunzione a seguito di riqualificazione – comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007
    Comunicazione di variazione del rapporto di lavoro – comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007
    Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro – comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007

  • Dichiarazione 730

    730/2024: posso evitare di pagare gli acconti delle imposte?

    L'agenzia delle Entrate con una FAQ ha replicato ad un contribuente chiarendo quando è possibile evitare di pagare gli acconti delle imposte relative al Modello 730/2024.

    In particolare, si replica ad un contribuente che ritenendo di avere minori redditi nel 2024, da dichiarare nel 2025, vuole sapere se può evitare di pagare gli acconti delle imposte nel modello in questione relativo ai redditi 2023.

    Le Entrate hanno specificato che per il calcolo degli acconti Irpef (e della relativa addizionale comunale) è sempre possibile utilizzare il cosiddetto metodo “previsionale”, anziché quello “storico”.

    In pratica, se si prevede che per l’anno 2024 non saranno dovute imposte (a saldo), oltre a quelle che saranno trattenute dal datore di lavoro (e certificate nella CU), si può scegliere sicuramente di non versare gli acconti. 

    A tal fine è sufficiente barrare l’apposita casella nel quadro F del modello 730/2024 (rigo F6 – colonna 1)

    Il rigo F6 deve essere compilato se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dell’Irpef (colonna 1 o colonna 2), dell’addizionale comunale (colonna 3 o colonna 4) e della cedolare secca (colonna 5 o colonna 6) per l’anno 2024. 

    Questa eventualità può verificarsi ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi. 

    Inoltre, se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo per il 2023 deve compilare la colonna 7.

    Le entrate ricordano però che in caso di errata previsione, la legge prevede l’applicazione di sanzioni e interessi sulle somme dovute (in acconto) e non versate. 

  • Lavoro Dipendente

    Riposo compensativo e riposo settimanale nel lavoro a turni, come funziona?

    Il riposo compensativo va assicurato  non solo quando viene superato l'orario di lavoro contrattuale  complessivo ma anche per recuperare energie dopo un turno particolarmente gravoso. Questo non incide sul diritto al giorno di riposo settimanale. 

    Il tema è stato affrontato recentemente dalla Corte di Cassazione nella sentenza 23164 del 27 agosto 2024. 

    Vediamo di seguito i dettagli del caso e le considerazioni della Suprema Corte. 

    Lavoro per turni e giorno di riposo: il caso

    La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 23164 del 27 agosto 2024, affronta una controversia riguardante il diritto degli infermieri turnisti a ricevere una maggiorazione salariale per i giorni successivi ai turni notturni. 

    Il caso specifico coinvolgeva un'infermiera della ASL Napoli 3 Sud, impiegata presso l'ospedale di Castellammare di Stabia, che ha chiesto il riconoscimento della maggiorazione prevista dal contratto collettivo per i turnisti anche per i giorni successivi ai turni notturni. 

    La Corte d'Appello di Napoli, confermando la decisione del Tribunale di Torre Annunziata, ha stabilito che la giornata successiva al turno notturno di 12 ore doveva essere considerata come un giorno di riposo compensativo, durante il quale la lavoratrice non era tenuta a prestare servizio e quindi aveva diritto alla maggiorazione retributiva prevista dall'art. 44 del CCNL del 1995.

    Riposo settimanale e riposo compensativo

    Il tema centrale della sentenza riguarda la distinzione tra riposo settimanale e riposo compensativo. L'azienda sanitaria ricorrente ha sostenuto che, poiché la lavoratrice non aveva superato le 36 ore settimanali previste dal contratto, il giorno successivo al turno notturno non poteva essere qualificato come riposo compensativo, ma piuttosto come un secondo giorno di riposo settimanale. La Corte, però, ha respinto questa tesi, sottolineando che il riposo compensativo non è necessariamente legato al superamento dell'orario settimanale, ma può essere giustificato dalla particolare gravosità del turno, in questo caso notturno e della durata di 12 ore. La decisione si fonda sull'art. 26 del CCNL del 1999, che prevede la necessità di adeguati periodi di riposo tra un turno e l'altro per garantire il recupero psico-fisico del lavoratore.

    Il principio di diritto sancito dalla Cassazione stabilisce dunque  che il riposo compensativo spetta non solo quando viene superato l'orario settimanale contrattuale, ma anche quando il lavoratore ha svolto un turno particolarmente gravoso, come un turno notturno di 12 ore.

     In questi casi, il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo compensativo,  per il quale va riconosciuta l'indennità giornaliera prevista dal contratto collettivo.

            

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito Transizione 5.0: è cumulabile con altre agevolazioni?

    Pubblicata la Circolare MIMIT sulla transizione 5.0, si completano le istruzioni necessari a chi voglia richiedere questo nuovo credito di imposta rivolto a tutte le imprese operanti sul territorio nazionale che effettuano investimenti entro il 31 dicembre 2025 che facciano conseguire un determinato risparmio energetico.

    In merito alla agevolazione, dati i requisiti e le condizioni di accesso, ci si domanda con quali altre agevolazioni possa essere cumulabile, vediamolo.

    Credito Transizione 5.0: è cumulabile con altre agevolazioni?

    Come chiarito dallo stesso MIMIT la norma disciplina le fattispecie di cumulabilità e non cumulabilità del beneficio come segue:

    • il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
    • il credito d’imposta non è cumulabile con i crediti previsti dal Piano Transizione 4.0 nonché con il credito
      d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica
      Semplificata (ZLS).

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito Transizione 5.0: quali comunicazioni servono?

    Il Decreto PNRR all'art 38 contiene un credito di imposta ormai noto come Transizione 5.0 le cui regole attuative sono state messe a punto dal DD MIMIT/MEF pubblicato in GU n183 del 6 agosto 2024.

    Ricordiamo che il credito transizione 5.0 è un contributo rivolta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, che dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

    Vediamo le comunicazioni necessarie alla procedura e il calendario di presentazione riscontro del GSE gestore della misura.

    Credito Transizione 5.0: quali comunicazioni servono?

    Comunicazione preventiva: le imprese devono inviare telematicamente, con modello da definire dal gestore GSE, una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

    • soggetto beneficiario;
    • progetto di innovazione, con data di avvio e di completamento;
    • investimenti agevolabili e relativo ammontare;
    • importo del credito d’imposta potenzialmente spettante;
    • impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti dal PNRR.

    Certificazione ex ante: la comunicazione preventiva è accompagnata da una certificazione tecnica ex ante attestante (da un certificatore indipendente) l’entità della riduzione dei consumi conseguibili tramite gli investimenti.

    Comunicazione importo del credito d’imposta prenotato: il GSE, dopo opportune verifiche, entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunicherà all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse stanziate per la misura.

    Comunicazione periodica: da inviare entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato. L’impresa dovrà trasmettere una comunicazione con:

    • gli estremi delle fatture, per effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, sia degli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

    Conferma credito d’imposta prenotato: entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione periodica, il GSE effettuati i controlli, se con esito positivo, trametterà all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato. Attenzione, se l’investimento è inferiore a quanto indicato nella comunicazione preventiva, l’importo del credito di imposta prenotato sarà ridotto.

    Comunicazione finale e relativi allegati: dopo il completamento del progetto di innovazione, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa dovrà trasmettere apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni per individuare:

    • il progetto di innovazione completato, con data di effettivo completamento;
    • l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati;
    • l’importo del relativo credito d’imposta;
    • l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti dal PNRR.

    Certificazione ex post: alla comunicazione di completamento dovrà essere allegata la certificazione ex post, sempre a firma di un valutatore indipendente, attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero, nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione, il progetto di innovazione effettivamente realizzato e i consumi energetici effettivamente conseguiti.

    Leggi anche: Credito Transizione 5.0: regole attuative con il dettaglio delle norme di riferimento, degli ammessi e degli esclusi alla misura.

    Credito Transizione 5.0: calendario delle comunicazioni

    Per la prenotazione del credito d’Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione ex-ante, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile SPID dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.

    Riepiloghiamo il calendario con una slide del Mimit

    Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una Comunicazione relativa
    all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento
    del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A/B e impianti di autoproduzione

    Riepiloghiamo il calendario con una slide del Mimit

    .

    A seguito del completamento del progetto di innovazione l’impresa trasmette una Comunicazione di completamento, corredata dalla Certificazione ex-post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato

    Riepiloghiamo il calendario con una slide del Mimit

  • La casa

    Compravendite di prima casa: cosa controlla il Fisco?

    L'Ade ha di recente pubblicato la Guida 2024 all'acquisto della casa.

    Tra le varie informazioni vi è anche una sezione FAQ con cui le Entrate replicano alle domande più frequenti.

    Vediamone una sui controlli del Fisco per chi ha appena acquistato la prima casa.

    Cosa controllano le Entrate sulle compravendite la “prima casa"?

    Gli uffici dell’Agenzia delle entrate controllano gli atti per i quali è stata richiesta l’applicazione dei benefici “prima casa” per verificare la presenza di tutti i requisiti e il rispetto delle condizioni previste dalla legge. 

    Per effettuare questo controllo, gli uffici devono rispettare precise scadenze. 

    In particolare, la verifica va fatta, entro i seguenti termini: 

    • tre anni dalla data di registrazione dell’atto,
    • tre anni dalla scadenza dei 18 mesi a disposizione dell’acquirente per il trasferimento della residenza nel Comune dove si trova l’immobile,
    • tre anni dalla scadenza dei 12 mesi a disposizione del contribuente per acquistare un nuovo immobile, nel caso di cessione prima dei 5 anni della casa in precedenza comprata con i benefici,
    • tre anni dalla scadenza dei 12 mesi a disposizione del contribuente per vendere la casa preposseduta, nel caso di riacquisto di altra casa di abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa. In mancanza dei requisiti, gli uffici revocano l’agevolazione, recuperando le imposte dovute nella misura ordinaria e applicando la sanzione del 30% sulla differenza.

    Per tutte le altre info relative alle imposte e agevolazioni per chi acquista casa si rimanda alla consultazione della guida 2024.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Come beneficiare del Credito per la ZES Unica?

    Dal 31 luglio e fino ed entro il 17 gennaio 2025 è possibile inviare le comunicazioni integrative per usufruire del credito ZES Mezzogiorno.

    Si tratta delle comunicazioni integrative, previste dal Provvedimento dell'11 giugno delle Entrate, per i soggetti che hanno validamente presentato la prima comunicazione e con le stesse modalità devono indicare gli investimenti

    • realizzati successivamente all'invio della comunicazione ed entro il 15 novembre 2024 e, comunque, prima dell’invio della comunicazione integrativa, per i quali, nel medesimo periodo, sono state ricevute le relative fatture elettroniche ed è stata rilasciata la certificazione; 
    • realizzati entro la data di invio della comunicazione, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione. 

    Nel medesimo periodo è possibile presentare più comunicazioni integrative; l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Per approfondimenti si rimanda alle istruzioni al modello di cui si tratta

    Come fruire del Credito per la ZES Unica?

    Per beneficiare del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare, tra il 12 giugno 2024 e il 12 luglio 2024 (Termine scaduto) all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024 nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta. 

    L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota dall'Agenzia delle entrate in data 22 luglio 2024 e fissata al 17,6668 per cento dell'importo richiesto (Provvedimento 305765/2024)

    Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate con il codice tributo " 7034".

    Il credito risultante dalla comunicazione è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento.

    In particolare, il credito è utilizzabile:

    1. per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra;
    2. per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

    È, invece, inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione.

    Come sopra già evidenziato, al fine di comunicare l’avvenuta realizzazione degli investimenti oppure il ricevimento della certificazione e/o delle fatture elettroniche, a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il relativo credito d’imposta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo modello.  Il credito risultate da tali comunicazioni integrative è fruibile secondo le modalità descritte ai precedenti numeri 1 e 2.