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Libretto Famiglia 2024, come funziona?
Il libretto di famiglia è lo strumento individuato dal DL n. 50 2017 per retribuire le prestazioni di lavoro occasionali e saltuarie da parte di utilizzatori privati (in sostanza le persone fisiche, senza partita IVA ) con
- un compenso minimo prefissato di 10 euro lordi comprensivo di contributi INPS e premio INAIL per il lavoratore
- obbligo di comunicazione di tutte le prestazioni all'INPS, che fa da tramite tra utilizzatore e prestatore di lavoro.
Libretto di famiglia cos'è
Si tratta di un "portafoglio" telematico che va aperto sulla piattaforma telematica dell'INPS (www.inps.it) in cui si versano gli importi di denaro necessari per retribuire SOLO i piccoli lavori di queste tre tipologie:
- lavoro domestico, baby sitter, assistenza anziani
- lavori di manutenzione della casa o del giardino
- lezioni private e ripetizioni scolastiche
L'Inps provvede a riversare al prestatore del servizio (baby sitter, giardiniere, studente che fa ripetizioni) quanto dovuto, sulla base delle comunicazioni ricevute relative alle prestazioni di lavoro effettuate
Prima della prestazione di lavoro devono essere registrati sulla piattaforma INPS :
- sia il datore di lavoro (utilizzatore) con i propri dati anagrafici che
- il lavoratore (prestatore di lavoro), il quale aggiungerà anche i dati bancari in modo da ricevere l'accredito del compenso dall'Inps.
Il compenso minimo per un ora di lavoro è fissato a 8 euro. Per il datore di lavoro il costo è pari a 10 euro minimi all'ora in quanto vanno conteggiati 1,65€ di contributi INPS, 0,25 euro per l'assicurazione infortuni e 0,10 per le spese di gestione.
Gli importi vanno versati sul proprio libretto famiglia , sempre in multipli di 10€, prima delle prestazioni, utilizzando:
- il modello F24 Elide in Posta o in banca.
- il pagamento on line, con carta di credito o con bonifico online, sempre sulla piattaforma INPS, quindi direttamente da casa.
La norma prevede il limite massimo di utilizzo di 2500 euro per ogni datore di lavoro verso un solo lavoratore;
Il limite totale, se si utilizzano piu lavoratori è stato portato dalla legge di bilancio 2023 a 10.000 euro annui.
Il prestatore di lavoro invece può guadagnare
- complessivamente 5000 euro lavorando per piu famiglie,
- al massimo 2500 con la stessa famiglia
Il compenso di 10 euro è il minimo possibile, ma nulla vieta di concordare con il lavoratore un compenso maggiore .
Per alcune categorie di lavoratori (pensionati, studenti sotto i 25 anni, disoccupati, percettori di sostegno al reddito) il compenso viene conteggiato ai fini fiscali solo al 75% per cui è possibile utilizzarli per un maggior numero di ore .
La procedura per utilizzare il Libretto famiglia
Per acquistare il Libretto Famiglia per le prestazioni occasionali è necessario :
1– ESSERE IN POSSESSO DELLE CREDENZIALI DIGITALI
- SPID oppure
- CNS Carta nazionale servizi
- CIE Carta di identità elettronica
2- REGISTRAZIONE DATI UTILIZZATORE E PRESTATORE – La registrazione dei dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore può essere fatta da soli online oppure telefonando al Contact Center Inps, o recandosi presso un patronato ACLI,CISL, CGIL, UIL ecc. o un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro)
3- ACQUISTO dei buoni telematici che vengono accreditati nel Libretto famiglia può essere fatto versando l'importo prescelto (quello necessario per le prestazioni da far svolgere) con una delle due modalità seguenti:
A– con F24 ELIDE in banca o in un ufficio postale (tenendo conto che gli importi sono utilizzabili dopo 7 giorni "bancabili")
In sede di compilazione del modello F24 ELIDE, vanno indicati:
nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:- nel campo “tipo”, la lettera “I” (INPS);
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, la causale contributo LIFA
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”( ad es. 2017)
B – con carta di credito-debito o bonifico online attraverso il sistema AGID PAGOPA di pagamento elettronico della pubblica amministrazione, proposto automaticamente nella piattaforma INPS. In questo caso l'accredito è più veloce.
4 – COMUNICAZIONE DELLA PRESTAZIONE
L’utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo, i seguenti dati:
- i dati identificativi del prestatore;
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la durata;
- l’ambito di svolgimento;
- altre informazioni per la gestione del rapporto.
Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il lavoratore riceve notifica tramite mail o SMS.
Con il messaggio 2701 del 23 luglio INPS ha comunicato che a decorrere dal mese di luglio 2024, i dati relativi ai contatti di posta elettronica e/o di short message service (SMS) possono essere inseriti e aggiornati dai prestatori di lavoro occasionale SOLO accedendo all’area riservata MyINPS.
5- PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI CONTRIBUTI AL LAVORATORE
L’INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga direttamente i compensi al lavoratore con la modalità prescelta al momento della registrazione.
I contributi previdenziali e l'assicurazione INAIL vengono accreditati sulla posizione del lavoratore in forma cumulativa due volte l'anno. Il prestatore di lavoro puo anche ottenere l'importo con deposito presso l'ufficio postale, nel qual caso sarà a suo carico la spesa del deposito.
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Perché non trovo il modello 730-4 negli archivi dell’INPS?
Può accadere che il contribuente, accedendo all’Assistenza fiscale sul portale INPS, riceva il messaggio «Non è presente nessun Documento 730/4 per l'anno 2024»; questa situazione si verifica nei casi in cui l’Agenzia delle Entrate non ha trasmesso all’INPS la dichiarazione, perché sottoposta a controlli preventivi.
In questi casi, il contribuente viene informato:
- direttamente dall’Agenzia delle Entrate, in caso di dichiarazione precompilata;
- dall’intermediario a cui si era rivolto per effettuare la dichiarazione dei redditi, a cui Agenzia delle Entrate invia gli esiti relativi alle dichiarazioni trasmesse.
Le dichiarazioni oggetto di controlli preventivi vengono gestite direttamente dall’Agenzia delle Entrate che, in tali circostanze, non trasmette all’INPS il modello 730-4, e, pertanto, il contribuente per eventuali problematiche dovrà fare riferimento esclusivamente all’Agenzia.
Si riepilogano di seguito le cause che possono determinare l’assenza negli archivi Inps del modello 730-4:
- il contribuente non ha indicato correttamente INPS quale sostituto di imposta;
- la dichiarazione è ancora in fase di trasmissione da parte del CAF/Intermediario all’Agenzia delle Entrate e da parte dell’Agenzia verso l’Istituto;
- la dichiarazione è sottoposta a controlli preventivi da parte di Agenzia delle Entrate.
Leggi anche INPS e assistenza fiscale nel 2024
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730/2024: che cos’è la dichiarazione congiunta?
Il Modello 730/2024 va presentato entro il 30 settembre.
Tale modello presenta nel frontespizio uno spazio riservato alla Dichiarazione congiunta.

Vediamo che cos'è
730/2024: che cos'è la dichiarazione congiunta?
In particolare, se entrambi i coniugi possiedono solo redditi 2023 indicati di seguito
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto)
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D;
- redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L.
e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.
Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.
Attenzione al fatto che, in caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste.
Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.
Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente. La scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.
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Plusvalenza cessione immobile con superbonus: anche per il comodatario?
La legge di bilancio 2024 con il comma 64 dell'unico articolo 1 ha previsto una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile per le cessioni a titolo oneroso, poste in essere a partire dal 1° gennaio 2024, di immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati con il cosiddetto Superbonus, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con la Circolare n 13/2024 di giugno.
L'ade fa riferimento a questo documento di prassi per chierire se la plusvalenza è pagata anche dal comodatario.
Plusvalenza cessione immobile con superbonus: per chi?
Le Entrate, per quanto riguarda gli immobili e i soggetti interessati alla nuova plusvalenza, disciplinata dall' art 67 del Tuir (comma 1, lettera b-bis), sintetizzano, che:
- gli immobili interessati sono tutti quelli sui quali sono stati effettuati interventi ammessi al Superbonus (anche quelli non residenziali), a prescindere:
- dal soggetto che ha eseguito i lavori (proprietario o altri “aventi diritto” alla detrazione – conduttore, comodatario, familiare convivente, eccetera),
- dalla loro tipologia (trainanti o trainati),
- dalla percentuale di detrazione spettante e dalla modalità di fruizione di questa;
- sono escluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili acquisiti per successione e di quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni precedenti la cessione (o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia trascorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo).
Per il calcolo della plusvalenza, sulla quale il contribuente può applicare l’imposta sostitutiva del 26% si rinvia alla citata circolare dell’Agenzia delle entrate.
- gli immobili interessati sono tutti quelli sui quali sono stati effettuati interventi ammessi al Superbonus (anche quelli non residenziali), a prescindere:
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Credito d’imposta ZES è cumulabile con altre agevolazioni?
Oggi 12 luglio è l'ultimo giorno per inviare la comunicazione per il credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica.
A tal proposito le Entrate hanno pubblicato una serie di FAQ del giorno 11.07 a beneficio di chi deve ancora inviare la suddetta comunicazione.
Tra le risposte fornite dall'agenzia ve n'è una che chiede la cumulabilità del credito di imposta in oggetto con altre agevolazioni, vediamo i dettagli.
Credito d'imposta ZES è cumulabile con altre misure?
Veniva richiesto se sia possibile cumulare il credito d'imposta ZES con altri contributi quali quelli della Legge Sabatini, regionali Mini PIA etc. (sempre nei limiti della misura massima consentita dalle rispettive normative).
Le Entrate hanno replicato che in base al secondo periodo del comma 5 dell’art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 ripreso dal comma 6 dell’art. 7 del DM, il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Inoltre, che in forza del comma 7 dell’articolo 7 del DM “Il credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.”
Il primo periodo del comma 18 dell’art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 , in tema di credito d’imposta “transizione 5.0” (che è una “misura agevolativa di carattere generale”) dispone, infatti, che “Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.”.
Leggi anche: Credito 5.0 cumulabile con la Nuova Sabatini per approfondimenti ulteriori.
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IMU 2024: quando spettano le riduzioni?
Entro il 30 giugno occorre presentare, nei casi previsti dalla legge, la dichiarazione IMU 2024.
A tal proposito è stato pubblicato il nuovo Modello IMU/IMPI 2024 con le relative istruzioni.
Il principio generale, ricordato anche dalle istruzione al modello, è quello che l'obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui:
- sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate,
- nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune.
Si afferma nelle stesse istruzioni che la dichiarazione IMU deve essere presentata se:
- l'immobile gode di qualche riduzione,
- il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria
IMU 2024: quando spettano le riduzioni?
Vediamo i casi in cui la normativa IMU prevede delle specifiche riduzione dell'aliquota per le quali, in caso di cambiamenti, occorre presentare la relativa dichiarazione.
L’art. 1, comma 747 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 % nei seguenti casi:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. Sul comodato è bene anche ricordare che la Legge di conversione del Decreto Crescita ha abolito obbligo di invio della dichiarazione per la riduzione Imu sugli immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta di primo grado. L’eliminazione dell’obbligo di trasmettere la dichiarazione IMU segue la logica per la quale non è necessario che il contribuente attesti il possesso dei requisiti per beneficiare di agevolazioni il cui presupposto è già noto al Comune.
Inoltre, in tema di riduzioni, occorre altresì fare riferimento all’art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in base al quale a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è applicata nella misura della metà. Limitatamente all’anno 2022, la misura dell’IMU è ridotta al 37,5 per cento.
Infine, la legge n. 160 del 2019 all’art. 1, comma 760, prevede che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.
Le istruzioni però specificano che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, per le quali l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, è ridotta al 75 per cento, è venuto meno l’obbligo dichiarativo dal momento che ormai i comuni sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’imposta da parte del contribuente.
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Precompilata 2024: come si accede per terzi?
Le Entrate nella sezione apposita della Dichiarazione Precompilata chiariscono chi può accedere alla dichiarazione 2024 per conto di terzi, vediamo le regole e i passaggi per farlo.
Precompilata 2024: come si accede per terzi?
Per accedere alla dichiarazione per conto di un soggetto terzo, in qualità di:
- persona di fiducia,
- tutore,
- curatore speciale,
- amministratore di sostegno o genitore,
devi essere in possesso dell’apposita abilitazione.
In particolare, dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali personali:
- Spid, Cie, Cns e per i soggetti titolati ad averle,
- con le credenziali rilasciate dall’Agenzia [Entratel/Fisconline]
all’Area Riservata, occorre selezionare il tasto "Cambia utenza" nel box in alto a destra:
Successivamente occorre selezionare come si vuole operare- Tutore/Curatore speciale,
- Amministratore di sostegno,
- genitore,
- persona di fiducia,
e inserire il codice fiscale della persona per la quale intendi operare.

Infine occorre selezionare nella sezione Servizi più richiesti il tasto "dichiarazione precompilata".
Infine ricordiamo che chi intende accedere per conto terzi deve essere preventivamente autorizzato seguendo le istruzioni reperibili sulla apposita pagina delle entrate..