• Bilancio

    Deposito Bilanci ETS: da termine fisso a termine mobile

    Pubblicata in GU n 168/2024 la Legge n 104 del 4 luglio 2024 con disposizioni rilevanti per le politiche sociali e gli enti del terzo settore.

    Tra le novità quelle relative al deposito dei bilanci degli ETS, in base alle quali il 2024 è l’ultimo anno che ha visto impegnati gli enti iscritti nel Registro unico nazionale a depositare il bilancio d’esercizio entro il 30 giugno.

    Con le novità introdotte si prevede un termine di deposito "mobile".

    Su altre novità leggi: Rendiconto per cassa ETS: nuove semplificazioni

    Bilanci ETS con termine di deposito mobile: il via dal 3.08.2024

    Il testo approvato prevede che intervenendo sul comma 3 dell’articolo 48 del Codice del terzo del terzo settore, si modificano i termini per la presentazione dei rendiconti e dei bilanci presso il RUNTS.

    Nella formulazione previgente, i rendiconti e i bilanci degli enti del terzo settore e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente dovevano essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.

    Con la modifica, si prevede che il deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del terzo settore potrà avvenire, presso il RUNTS, entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale il deposito dovrà avvenire entro 60 giorni dall’approvazione dei documenti contabili, presso il Registro Imprese.

    Riportiamo anche l'art 48 con contenuto e aggiornamento.

    Nel Registro unico  del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all’articolo 22, comma 4; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni. 

    Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancella zione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

    I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli enti di cui all’articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione.

    Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso l’eventuale riconoscimento della personalità giuridica. 

    In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l’ufficio del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine    non inferiore a trenta giorni e decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro. 

    Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l’articolo 2630 del codice civile. 

    All’atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 31, comma 1, l’ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.

    Pertanto a seguito della nuova formulazione dell’articolo 48, comma 3 del Codice il deposito del bilancio dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, con applicazione nei confronti di tutti i bilanci approvati a partire dal 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 104/2024. (Circolare n 6/2024 del Ministero del Lavoro)

    Per altre novità in tema ETS leggi Modifiche al Terzo settore – le Novità in una Nota interpretativa dal Ministero del Lavoro.

  • Redditi Diversi

    Società semplice: l’immobile in godimento al socio non produce reddito

    La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 17441, pubblicata il 25 giugno 2024, si pronuncia sul discusso tema dell’imponibilità del reddito figurativo scaturente dall’attribuzione dell’uso di un immobile, di proprietà di una società, a uno dei soci.

    La disciplina

    La materia, si ricorderà, è stata novellata nel 2011 dal DL numero 138, il quale, con finalità antielusiva, aveva l’obiettivo di contrastare l’attribuzione di beni di proprietà di una società ai suoi soci a condizioni di favore.

    I commi numero 36-terdecies, 36-quaterdecies, 36-quinquiesdecies e seguenti, dell’articolo 2 del DL 138/2011, inserendo una nuova lettera h-ter all’articolo 67 comma 1 del TUIR, stabiliscono che:

    • costituisce reddito diverso “la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore”;
    • i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile”;
    • la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore”.

    La disciplina, quindi, punta a penalizzare l’immobile concesso dalla società al socio (o a un suo familiare) a titolo gratuito o a titolo oneroso ma dietro un corrispettivo minore rispetto al valore di mercato.

    Fermo restando e sorvolando sulla difficoltà di stabilire il valore di mercato in molteplici situazioni, in ogni caso, le nuove norme risultano alquanto punitive in quanto, in caso di utilizzo di un bene da parte del socio, è prevista:

    • l’indeducibilità dei costi;
    • l’imponibilità in capo alla società dell’eventuale corrispettivo riscosso;
    • l’imponibilità del provento figurativo, dato dalla differenza tra valore di mercato e corrispettivo corrisposto, in capo al socio come reddito diverso.

    La Corte di Cassazione

    La sopra citata sentenza 17441/2024 della Corte di Cassazione, ha la particolarità di prendere in esame la disciplina appena esposta nel contesto della società semplice; nel caso in cui, quindi, una società semplice attribuisce in godimento un bene a uno dei suoi soci.

    La Corte puntualizza che “il presupposto dell’imposizione di detti redditi è […] che si tratti di beni concessi da società che svolgano attività commerciale, il che è precluso alla società semplice”, per cui emana il seguente principio di diritto: “la disposizione della lettera h-ter dell’articolo 67, comma 1, TUIR non è applicabile agli immobili concessi in godimento al socio di società semplice”.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione 5.0: Ecco il testo della Circolare Operativa del 16 agosto 2024 Mimit e Gse

    La Circolare Operativa del 16 agosto 2024, n. 25877, offre importanti chiarimenti tecnici per l'applicazione corretta della disciplina agevolativa prevista dal Piano "Transizione 5.0" e fornisce un nutrito numero di fac-simili per la corretta applicazione della norma. 

    Questa iniziativa agevolativa, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha l’obiettivo di sostenere la transizione digitale ed energetica delle imprese italiane, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi energetici e all'uso di energie rinnovabili.

    Il contenuto della circolare

    La Circolare Operativa n. 25877 del 16 agosto 2024 è di 192 pagine e tratta i seguenti argomenti:

    1. Ambito soggettivo e oggettivo e intensità del beneficio

       – Definizione dei soggetti ammissibili.

       – Tipologia di investimenti e progetti agevolabili.

       – Percentuali di credito d'imposta applicabili.

    2. Criteri per la determinazione dei risparmi energetici

       – Definizione della struttura produttiva e del processo interessato.

       – Concetto di scenario controfattuale.

       – Esempi numerici per il calcolo della riduzione dei consumi energetici:

         – In relazione al processo interessato.

         – In relazione alla struttura produttiva.

    3. Requisiti impianti finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili

       – Investimenti ammessi per l’autoproduzione di energia elettrica.

       – Requisiti specifici per i moduli fotovoltaici.

       – Autoconsumo individuale a distanza.

       – Determinazione del fabbisogno energetico e dimensionamento degli impianti.

       – Spese ammissibili.

    4. Indicazioni rispetto principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH)

       – Applicazione del principio DNSH per la conformità agli obiettivi ambientali.

       – Check-list di verifica e controllo per i settori di intervento.

    5. Procedura di invio e gestione della Comunicazione Preventiva

       – Modalità di trasmissione.

       – Documentazione richiesta.

       – Processo di gestione della comunicazione.

    6. Procedura per la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione

       – Modalità di trasmissione.

       – Processo di gestione.

    7.Procedura per la comunicazione di completamento del progetto di innovazione

       – Documentazione da trasmettere.

       – Processo di gestione.

    8. Attività di vigilanza e controlli

       – Attività di vigilanza.

       – Modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.

    9. Esempi di calcolo del credito d’imposta spettante

       – Calcolo del credito d’imposta per un processo interessato dall’investimento.

       – Calcolo del credito d’imposta per la struttura produttiva.

    Fac-simili allegati alla circolare

    La Circolare è corredata da un ricco pacchetto di fac-simili riguardanti

    – Delega per l’invio delle comunicazioni.

    – Dichiarazione dati titolare effettivo.

    – Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente.

    – Dichiarazione di terzietà per certificatori contabili.

    – Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile.

    – Modelli di Perizia tecnica asseverata.

    – Schede tecniche DNSH.

    – Certificazione Ex Ante e Modello Relazione Tecnica di Certificazione Ex Ante.

    – Certificazione Ex Post e Modello Relazione Tecnica di Certificazione Ex Post.

    – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la comunicazione preventiva.

    – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la comunicazione di avanzamento del progetto.

    – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la comunicazione di completamento del progetto.

    Allegati:
  • Successioni

    Dichiarazione di successione: cosa si deve sapere

    La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide generalmente con la data del decesso del contribuente.

    Vediamo tutte le regole nella Guida sui servizi ADE pubblicata a luglio 2024, con novità e conferme.

    Dichiarazione di successione: esenzioni

    Non è obbligatorio presentare la dichiarazione se contemporaneamente:

    • L’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto.
    • L’eredità ha un valore non superiore a 100.000 euro.
    • L’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

    Attenzione al fatto che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una dichiarazione di successione precompilata che include anche la richiesta di voltura catastale degli immobili, se presenti. La dichiarazione precompilata contiene già diversi dati in possesso dell’Agenzia, che possono essere validati o modificati.

    I dati degli immobili vengono proposti con modalità di “compilazione assistita”, il che significa che gli immobili intestati alla persona deceduta possono essere inseriti in dichiarazione semplicemente selezionandoli da un elenco precompilato contenente gli immobili presenti in Catasto.

    Il servizio di precompilazione degli immobili viene fornito solo se non vi sono situazioni da sanare o aggiornare in Catasto riguardo alle intestazioni, ai diritti, alle quote di possesso e agli identificativi catastali. Non è previsto per gli immobili nei territori dove vige il Sistema Tavolare di Trento e Bolzano e per le dichiarazioni sostitutive di una precedentemente presentata.

    Dichiarazione di successione: come si presenta

    la Dichiarazione di successione deve essere presentate con le seguenti modalità:

    • Accesso al Servizio Web: Disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Si può accedere al servizio cercando "successione" nel campo di ricerca.
    • Software di Compilazione: È possibile compilare la dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali utilizzando il software “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali”, per poi trasmetterla attraverso i canali telematici.
    • Presentazione Telematica: Il modello di dichiarazione e le eventuali dichiarazioni integrative possono essere trasmesse telematicamente tramite un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, previa prenotazione di un appuntamento.

    Durante la compilazione, è possibile richiedere l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione, utile per svincolare conti correnti o altri titoli finanziari detenuti presso istituti bancari. L’attestazione viene rilasciata previo pagamento degli oneri relativi al momento dell’invio del modello dichiarativo.

    In caso di incongruenze nei dati catastali, è possibile chiederne la correzione attraverso il servizio online di segnalazione catastale disponibile in area libera del sito dell’Agenzia

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus Barriere architettoniche: tutte le regole aggiornate

    L'agenzia delle Entrate con una FAQ di fine luglio ha ricordato tutte le regole per il bonus barriere architettoniche valido per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 come modificato da diverse norme susseguitesi nel tempo.

    Bonus barriere architettoniche: per le spese fino al 31.12.2025

    Ricordiamo innanzitutto che il bonus barriere architettoniche è una detrazione del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (art 119 ter del decreto legge n. 34/2020).

    Tale detrazione è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 con le stesse modalità di pagamento previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art.16 bis del Tuir).

    L’agevolazione può essere richiesta solo se vengono realizzati, in edifici già esistenti, interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

    A partire dal 2024 la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo (art. 4-bis del decreto legge n. 39/2024) e va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

    • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
    • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
    • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

    Ai fini dell’agevolazione è necessario che gli interventi da realizzare rispondano ai requisiti indicati nel regolamento riportato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 e il rispetto di questi requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.
    Attenzione al fatto che con l’entrata in vigore del decreto legge n. 39/2024 anche per questa tipologia di interventi non è più possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

  • Fatturazione elettronica

    Richiedere la PIVA: istruzioni 2024

    Le Entrate, tra le altre specifiche, nella ultima guida pubblicata a luglio 2024 con un riepilogo di tutti i servizi offerti ai contribuenti, evidenzia come richiedere la PIVA.

    Prima di dettagliare si sottolinea che a seconda che si tratti di un soggetto obbligato alla iscrizione al registro imprese oppure no, cambiano le suddetta modalità di richiesta, vediamo le differenze.

    Richiesta PIVA: soggetti obbligati al Registro Imprese o no

    Se si è un soggetto obbligato all'iscrizione al Registro Imprese (come le società), devi utilizzare il servizio "ComUnica". Questo servizio permette di effettuare con una sola comunicazione tutti gli adempimenti necessari presso diverse amministrazioni, inclusi:

    • Richiesta di apertura/variazione/cessazione della partita IVA.
    • Apertura delle posizioni INPS e INAIL.
    • Iscrizione al Registro delle Imprese.

    Se si è un'impresa individuale, un lavoratore autonomo, un'associazione, una fondazione o un ente collettivo non tenuto all'iscrizione nel Registro Imprese, devi utilizzare il modello AA9/12.

    Nel modello va specificato il codice dell'attività economica che si intende avviare sapendo che i codici attività possono essere trovati nella pagina “Classificazione delle attività economiche Ateco” del sito dell'Istat.

    Il Modello di apertura della partita IVA va presentato:

    • Via Telematica: Il modello AA9/12 può essere presentato in via telematica, direttamente o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica (es. un intermediario). Il servizio è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Trasmissioni telematiche”. Per accedere, cerca "invio documenti" nel campo “Cerca il servizio”.
    • Presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate: In alternativa, il modello può essere presentato in duplice esemplare direttamente o tramite persona delegata a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, prenotando un appuntamento.

    E' bene fare attenzione al fatto che il modello AA9/12 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio o fine dell’attività o dalla data di variazione.

    Il modello può essere scaricato e compilato attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Rimborso IRPEF disoccupati: quando arriva

    Non si può rispondere in modo univoco alla domanda "quando arriva il rimborso IRPEF da 730/2024 per i disoccupati" in quanto il tempo di attesa dipende da:

    • quando sia stata presentata la dichiarazione dei redditi
    • chi è tenuto ad effettuare il rimborso, l'INPS o l'Agenzia delle Entrate, 

    vediamo le regole.

    Rimborso IRPEF disoccupati da 730: quando arriva?

    In linea generale il rimborso IRPEF maturato sul 730/2024 per i disoccupati comincia ad arrivare ad agosto e settembre, ma varia a secondo del momento di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Ricordiamo infatti che, prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque entro il:

    • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
    • 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
    • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
    • 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
    • 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre;

    il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. 

    Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.

    Attenzione al fatto che in generale prima si presenta il modello 730/2024, prima si ottiene la cifra a cui si ha diritto. 

    A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4 o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef, e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef, imposta sostitutiva sui premi di risultato.
    Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

    Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
    Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
    Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

    E' bene specificare che chi percepisce la disoccupazione al momento della compilazione del modello 730/2024 può indicare l'INPS come sostituto e sarà l'istituto a versare l'eventuale rimborso.

    Chi non indica l'INPS invece dovrà attendere i tempi delle Entrate che sono senz'altro più lunghi e arriveranno prima se si è fornito alle entrate il proprio IBAN.

    Sui rimborsi leggi anche: