• Antiriciclaggio

    Regole per i contanti: recepite in via definitiva norme UE

    Il Consiglio dei Ministri del 9 dicembre ha approvato il decreto definitivo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.

    Leggi anche Controlli circolazione denaro contante: la normativa nazionale si allinea a quella europea

    Vediamo una sintesi delle novità per oro e contanti.

    Regole per i contanti: recepite in via definitiva norme UE

    Il Decreto reca una definizione aggiornata di denaro contante, nuove definizioni legali di oro e sanzioni più pesanti per chi non dichiara o dichiara male in Dogana. 

    Il decreto legislativo porta modifiche importanti per tutti i trasferimenti di valuta in entrata e in uscita dall’Unione, 

    In particolare, nella sfera del contante, con obbligo di dichiarazione doganale, entrano tutti gli strumenti negoziabili al portatore che non prevedono di dover provare l’identità o il diritto di disporne quali: 

    • traveller’s cheque, 
    • assegni, 
    • vaglia cambiari, 
    • ordini di pagamento senza nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, o emessi in modo tale che il diritto passi all’atto della consegna,
    • le monete con un tenore in oro di almeno il 90% e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %, 
    • carte prepagate che contengono valore in moneta o liquidità.

    Relativamente alle novità per le Dogane il passaggio dei titoli al portatore e contanti dovrà essere dichiarato in Dogana a partire dal valore di 10.000 euro, anche viagginado in plichi postali, bagagli, o altra forma non accompagnata.

    Chi ha commesso la violazione può beneficiare della definizione con oblazione per sbloccare le somme, ma con percentuali più alte rispetto alla norma del 2008.

    L’infrazione viene estinta pagando:

    • il 15% del denaro eccedente la soglia di 10.000 euro, o
    • 30% fino a 40.000 euro di sconfinamento. 

    Cambiano inoltre la definizione di oro da investimento e di materiale d’oro, la dichiarazione in oro da trasmettere per operazioni pari o superiori a 10.000 euro.

    La nuova disciplina sul commercio di oro ha una definizione aggiornata di oro da investimento che ricomprende anche l’oro destinato a successiva lavorazione, nonché di materiale d’oro nel cui novero rientrano anche i semilavorati, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera c, numero 3, del Dpr 30 maggio 2002, n. 150, ossia: «prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti a uno specifico uso o funzione, ma sono destinati a essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio».

    Si rimanda al testo approvato per ulteriori approfondimenti.

  • Riforma fiscale

    CPB tardivo: adesione entro il 12.12 senza sanzioni

    Il DL n 167 del  14 novembre pubblicato in GU dello stesso giorno ha previsto una riapertura dei termini per il CPB concordato preventivo biennale.

    Bisogna evidenziare che la norma prevede che tale possibilità sia concessa ai soli soggetti ISA senza sanzioni ed esclude invece i soggetti forfettari.

    Prima di leggere le condizioni per accedervi fissate dalla norma si evidenzia che le Entrate con FAQ del 9 dicembre hanno confermato che l'adesione tardiva al CPB alle condizioni del DL n 167 non prevede pagamento di sanzioni.

    CPB con dichiarazione integrativa: entro il 12.12 senza sanzioni

    Il nuovo decreto approvato dal Governo e pubblicato in GU quindi già in vigore prevede per i soggetti ISA che abbiano regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre, la possibilità di accedere tardivamente, ed entro il 12 dicembre prossimo al Concordato preventivo biennale.

    Tale possibilità è concessa presentando una dichiarazione integrativa che però non contenga:

    • una riduzione dell’imponibile o dell’debito d’imposta, 
    • né aumenti il credito rispetto alla dichiarazione originaria.

    La possibilità è rivolta esclusivamente ai soggetti ISA e consiste in pratica nella eventuale compilazione del Quadro P del modello ISA per l'adesione al CPB.

    A tal fine è necessario presentare una dichiarazione integrativa in qualche modo neutra si ritiene quindi senza applicazione di sanzioni.

    L'opzione è consentita solo se non ci sia un gettito per il contribuente invariato.

    Nella relazione illustrativa al decreto è evidenziato il concetto che la possibilità è concessa a condizione che nella dichiarazione integrativa presentata (…) non siano indicati un minor imponibile.

    Quindi tale dichiarazione integrativa è esclusivamente funzionale alla tardiva adesione al CPB.

    Visto il tenore letterale della norma si presume che ulteriori dichiarazioni integrative, in aggiunta a quella tardiva di adesione al CPB siano comunque possibili al fine di correggere errori di quella presentata entro il 31.10 scorso.

    Infine la non applicazione delle sanzioni per chi aderisce entro il 12.12 è confermata da una FAQ ADE del 9 dicembre.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione green del Tessile: domande dall’11.12

    Dall'11 dicembre via alle domande per i contributi per la transizione green del settore tessile ( nel DD MIMIT dell'8 novembre le regole attuative).

    Invitalia soggetto gestore della misura con un comunicato del 27.11 ha specificato che le imprese possono iscriversi alla piattaforma già dal 4 dicembre.

    Ricordiamo che con Decreto 8 agosto 2024 si pubblicavano le regole per le Misure per la transizione verde e digitale nella moda.

    Il decreto reca norme sulle modalità di attuazione dell’intervento volto a sostenere, sull’intero territorio nazionale, la realizzazione di investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori, in attuazione di quanto previsto all’articolo 11, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

    All’attuazione della misura sono destinate le risorse pari:

    • a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per l’anno 2023,
    • a euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) per l’anno 2024.

    L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% (cinquanta percento) delle spese ammissibili di cui all’articolo 5, comma 2, e nel limite massimo di euro 60.000,00 (sessantamila/00).
    Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie ai sensi del regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

    Si evidenzia che all' Allegato 1 del DM sono indicati tutti i codici ATECO dei beneficiari della misura che potranno presentare domande di fondo perduto, non appena saranno fissati i relativi termini con successivo provvedimento del Ministero.

    Transizione verde e digitale imprese Tessili: i beneficiari del contributo

    Possono beneficiare della agovolazione le imprese che  operano sul territorio nazinoale che alla data di presentazione della domanda:

    • a) operano nel settore del tessile, della moda e degli accessori; ai fini del presente decreto rientrano nel predetto settore le imprese che svolgono almeno una delle attività indicate nell’allegato n. 1. A tal fine, rileva il codice di attività prevalente della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 esercitato dal soggetto richiedente e comunicato con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 o unitamente al modello Comunica in Camera di commercio;
    • b) risultano qualificabili come PMI;
    • c) sono regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente e risultano “attive” nel medesimo Registro;
    • d) sono in contabilità ordinaria e hanno approvato almeno due bilanci di esercizio;
    • e) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
    • f) hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
    • g) non incorrono nelle cause di esclusione di cui al successivo comma 2.

    Transizione verde e digitale imprese Tessili: a breve i formulari per le domande

    Le domande di agevolazione devono essere presentate, a pena di invalidità, esclusivamente per via elettronica utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore nell’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it. 

    Invitalia evidenzia che a breve saranno disponbili i formulari per le domande quindi è bene verificare gli aggiornamenti.

    Attenzione al fatto che, come specificato da Invitali, "dopo la presentazione della domanda, all’impresa richiedente viene comunicato il codice unico di progetto (CUP) che deve essere presente sulle fatture relative alle prestazioni agevolate. Ogni fattura deve riportare la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 11 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID …………. CUP ……………”. Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la suddetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note. Se non è possibile inserire per esteso questa dicitura, è necessario comunque l’inserimento del CUP all’interno della fattura elettronica, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41"

    Transizione verde e digitale imprese Tessili: spese ammissibili

    Le agevolazioni sono concesse a fronte dell’acquisizione di prestazioni specialistiche aventi ad oggetto:

    • a) l’attività di formazione del personale dipendente dell’impresa richiedente volta all’acquisizione o al consolidamento di competenze rilevanti ai fini del percorso di sviluppo delineato dall’impresa medesima;
    • b) l’implementazione di una o più delle seguenti tecnologie abilitanti finalizzate a favorire lo sviluppo dei processi aziendali o di prodotti innovativi: cloud computing; big data e analytics; intelligenza artificiale; blockchain; robotica avanzata e collaborativa; manifattura additiva e stampa 3D; IoT (Internet of Things); realtà aumentata; soluzioni di manifattura avanzata (advanced manufacturing solutions); piattaforme digitali per condivisione di competenze; sistemi di tracciabilità digitale della filiera produttiva;
    • c) il supporto all’ottenimento di certificazioni in materia ambientale, quali:
      • i. certificazioni di prodotto: Oeko-Tex® Standard 100, GOTS (Global Organic Textile Standard), BCI (Better CottonTM Initiative), GRS (Global Recycled Standard), Ethic- et, PEF (Product Environmental Footprint), RAF (Responsible Animal Fiber), ISO 14024, Eu- Ecolabel, Oeko-Tex® – Made in Green, RCS (Recycled Claim Standard), OCS (Organic Content Standard), Cradle to Cradle Certified®, ReMade in Italy, Carbon footprint di prodotto – ISO/TS 14067, Water footprint di prodotto – ISO 14046, RMS (Responsible Mohair Standard), RAS (Responsible Alpaca Standard), ERTS (Ecological Recycled Textile Standard), FSC (Forest Stewardship Council); Global Traceable Down Standard (TDS), Responsible Down Standard (RDS), Responsible Wool Standard (RWS);
      • ii. certificazioni di processo: ISO 14001, Bluesign®, ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production),Oeko-Tex® STeP (Sustainable Textile Production), Leather Working Group (LWG);
    • d) servizi di analisi di Life Cycle Assessment (LCA), come definiti dalle norme UNI EN ISO
      14040:2021 e UNI EN ISO 14044:2021

    Transizione green del Tessile: domande dall’11 dicembre

    Con il Decreto Direttoriale dell'8 novembre sono fissate termini e modalità per le domande per questa misura agevolativa.

    In particolare, le domande di agevolazione devono essere redatte e presentate dalle imprese proponenti, esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), pena l’invalidità e l’irricevibilità, a partire dalle ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2024 e fino alle ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2025

    L’accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica. 

    Il rappresentante legale dell’impresa richiedente potrà delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

    Il Soggetto gestore attribuisce, all’atto dell’accettazione della domanda, il codice unico di progetto (CUP) identificativo della stessa e lo comunica contestualmente ai soggetti richiedenti l’agevolazione.

    Invitalia soggetto gestore con un comunicato del 27.11 ha ricordato l'avvio della misura specificando che la registrazione sul portale ai fini della domanda è possibile dal 4 dicembre.

    Allegati:
  • Antiriciclaggio

    Trasferimento di valuta da conto a conto: corretta tassazione per il titolare

    Con la Risoluzione n 60 del 9 dicembre le Entrate si occupano di chiarire le plusvalenza da cessione di valuta estera (Art. 67, comma 1, lett. c-ter), Tuir).

    Nel caso di specie il dubbio riguarda un soggetto titolare di due conti esteri che ha effettuato un trasferimento di valuta.

    Si chiede appunto se tale operazione possa essere considerata come prelievo di valute estere e assoggettato a tassazione come plusvalenza in base ai differenziali di cambio.

    Le entrate specificano che si tratta di un giroconto, vediamo il perché.

    Plusvalenze da cessioni di valuta estera: la corretta tassazione

    L'agenzia evidenzia che è emersa l’esigenza di fornire chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle ipotesi di trasferimento di valuta tra due conti correnti intestati allo stesso soggetto ed espressi nella stessa valuta estera.
    In particolare, è stato posto il dubbio che tale operazione, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. c-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Testo Unico delle imposte sui redditi (d’ora in avanti
    T.U.I.R.), possa essere considerata «prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente» e, quindi, essere assoggettata a tassazione in ordine alle plusvalenze eventualmente realizzate sui differenziali di cambio relativi alla valuta estera considerata.
    Viene ricordato che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valuta estera costituiscono una specie della più ampia categoria dei “redditi diversi”, di cui agli articoli 67 e 68 del T.U.I.R., per tali intendendosi i redditi che «non costituiscono redditi di capitale ovvero (…) non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente» (cfr. art. 67, comma 1, T.U.I.R.).
    In particolare, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. c-ter), del T.U.I.R. sono assoggettate a tassazione «le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso (…) di valute estere, oggetto
    di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti (…).  
    Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente ».
    Il successivo comma 1-ter del medesimo articolo 67 introduce una condizione per assoggettare a tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti, stabilendo che «concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire (51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui ».
    La circolare del Ministero delle finanze 24 giugno 1998, n. 165, par. 2.2.3., ha chiarito che la ratio della citata normativa è quella di “assoggettare a imposizione solo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui sia stata acquisita e mantenuta la disponibilità per fini di mero investimento ” e che tale finalità “deve ritenersi esistente per presunzione assoluta di legge (…) nelle ipotesi in cui la valuta sia stata ceduta a termine ovvero immessa su depositi o conti correnti”.
    Più in particolare, per l’assimilazione del prelievo ad una cessione a titolo oneroso, la citata circolare ha precisato altresì che in tale ipotesi, pur non essendo configurabile alcuna operazione realizzativa, la tassazione è giustificata dalla circostanza che “quando la valuta è uscita dal conto corrente o dal deposito, non è più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta”.
    Tuttavia, prosegue la circolare, “per evitare di attrarre a tassazione fattispecie non significative, (…) è stato previsto (…) che la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valute rivenienti da depositi e conti correnti si ha solo nel caso in cui la giacenza in valuta nei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente sia superiore a 100 milioni di lire (attuali 51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata” (cfr. articolo 67, comma 1-ter, del T.U.I.R).
    Tanto premesso, il caso che si esamina è relativo a contribuenti residenti nel territorio dello Stato che detengono un conto corrente in valuta estera avente corso legale presso un istituto bancario estero, soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale, che decidono di trasferire le somme ivi disponibili, per tranches e contestualmente, presso un nuovo istituto bancario estero, estinguendo il precedente conto corrente e aprendone uno nuovo.
    Trattasi, in particolare, di un nuovo conto intestato sempre allo stesso contribuente, espresso nella medesima valuta estera e soggetto, comunque, agli obblighi di monitoraggio fiscale in Italia.
    La fattispecie si sostanzia essenzialmente in operazioni di giroconto tra due conti correnti intestati allo stesso soggetto, senza cambio valuta e senza acquisto di prodotti finanziari o altre operazioni che sottendono una finalità di investimento.
    Non ricorre un’ipotesi di prelievo fiscalmente rilevante ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del T.U.I.R.
    La citata circolare n. 165 del 1998 ha chiarito quanto detto, sia nella parte in cui stabilisce che il legislatore, con la previsione da ultimo citata, ha inteso tassare “solo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui sia stata acquisita e mantenuta la disponibilità per fini di mero investimento”) – che, come anticipato, per presunzione di legge deve ritenersi esistente nelle ipotesi in cui la valuta sia stata ceduta a termine o sia rinveniente da depositi
    o conti correnti – sia nella parte in cui chiarisce che “Alla cessione a titolo oneroso della valuta il legislatore ha equiparato anche il prelievo dal conto corrente o dal deposito. L'introduzione di tale equiparazione è giustificata dalla considerazione
    che quando la valuta è uscita dal conto corrente o dal deposito, non è più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta ”

    Nell’ipotesi della Risoluzione n 60 non si realizza un prelievo nell’accezione prevista dalla norma bensì un trasferimento contestuale e per pari importo, da un conto ad un altro – entrambi intestati allo stesso soggetto – nella medesima valuta estera e senza acquisti di prodotti finanziari o altre operazioni espressive di un’attività di investimento, soggetto anch’esso all’adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale.

    Allegati:
  • Start up e Crowdfunding

    Voucher 3I per start up e micro imprese: via alle domande

    Il MIMIT con Decreto Direttoriale del 19.11 pubblica le regole per l'apertura dello sportello della agevolazione nota come Voucher 3I.

    Ricordiamo che con il Decreto 8 agosto 2024 per l'anno 2024, si concede la misura agevolativa del voucher 3I ossia del contributo per la valorizzazione  del processo di innovazione delle  start-up  innovative  e  le microimprese.

    Lo sportello sarà aperto dalle ore 10 del giorno 10 dicembre, e a tal proposito Invitalia soggetto gestore della misura ha pubblicato il format di domanda, clicca qui per scaricarlo.

    Voucher 3I: cosa ci acquisto?

    Il decreto specifica che tramite il voucher 3I è possibile acquisire i seguenti servizi: 

    • a)  servizi  di  consulenza  relativi   all'effettuazione delle ricerche  di  anteriorità preventive e alla  verifica della
      brevettabilità dell'invenzione;
    • b) servizi di consulenza relativi alla stesura della  domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi; 
    • c) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero  di  una domanda  che  rivendica  la  priorità di  una  precedente   domanda nazionale di brevetto. 

    Si precisa che i servizi di cui sopra, per  l'acquisizione  dei  quali è possibile  utilizzare  il voucher  3I,  possono essere forniti esclusivamente dai  consulenti  in proprietà industriale e dagli avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti, rispettivamente, dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal  Consiglio nazionale forense sulla base di criteri e  modalità fissati con i successivi articoli 5 e 6  del  presente  decreto.  

    L'inclusione dei soggetti fornitori negli elenchi avviene su base volontaria, tramite la presentazione della propria candidatura.
    Ciascun  soggetto  può richiedere  la concessione di un  solo  voucher  3I,  per  un  solo  servizio fermo restando che, per la richiesta del voucher relativo ai servizi di cui alla lettera c) del comma 1, il soggetto beneficiario deve essere 

    in possesso di una domanda di brevetto nazionale.
    L'impresa utilizzerà il voucher  3I  concesso  per  fruire  del servizio richiesto, le cui modalità di pagamento  sono disciplinate all'art. 4, comma 7.
    Non possono essere richiesti servizi per  i  quali  il  soggetto  beneficiario abbia già ricevuto un voucher 3I.                                         

    Voucher 3I: procedura per la domanda dal 10.12

    Il Voucher 3I è concesso, ai sensi e nei  limiti  di cui al regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti  «de  minimis», nelle seguenti misure:

    • a) euro 1.000,00 + IVA per i servizi di consulenza relativi  alla verifica della brevettabilita'  dell'invenzione  e  all'effettuazione  delle ricerche di anteriorita' preventive; 
    • b) euro 3.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto  e  di  deposito  presso  l'Ufficio italiano brevetti e marchi; 
    • c) euro 4.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza  relativi  al  deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto.

    Il voucher non include gli oneri  relativi  a  tasse  e  diritti concernenti il deposito delle domande di brevetto. 

    L'agevolazione è concessa  sulla  base di una procedura automatica a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni che si aprirà il prossimo 10 dicembre come previsto dal DD MIMIT del 19.11.

    Le domande di agevolazione, aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi di consulenza relativi agli ambiti di cui all’articolo 3 del decreto 8 agosto 2024, devono essere presentate dalle microimprese e dalle start-up innovative interessate, a pena di invalidità, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore nell’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it, a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024 e dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili per il riconoscimento dei voucher. 

    Il Soggetto gestore procede a dare tempestiva comunicazione sul proprio sito internet dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e della conseguente chiusura dello sportello agevolativo a partire dal giorno successivo a quello di esaurimento delle risorse.

    Per potere accedere all'agevolazione, il  soggetto richiedente presenta apposita domanda nella quale deve essere  indicata la tipologia del  servizio di consulenza  di  cui  intende  beneficiare,  nonche'  il  fornitore individuato e  la relativa accettazione dell'incarico. 

    Ricevuta la domanda, il soggetto gestore fornisce riscontro al richiedente dell'avvenuta  ricezione  della  stessa unitamente alla trasmissione del  codice  unico  di  progetto  (CUP)  assegnato  alla richiesta e procede con  la  verifica dei  requisiti previsti per l'accesso all'agevolazione

    Il  soggetto  gestore,  in  caso  di  esito   positivo, della valutazione di cui al comma 5, rilascia il voucher  notificandolo ai soggetti interessati. In caso di esito negativo, il soggetto  gestore procede  con  il  diniego  dell'istanza,  dandone comunicazione al soggetto richiedente. 

    L'iter di valutazione sarà espletato nel rispetto  del  termine indicato nel successivo decreto di cui all'art. 8. 

    A seguito  dell'esito  dei  controlli  effettuati  dal  soggetto gestore sull'effettiva erogazione del servizio, secondo le modalità e nei termini indicati nel decreto di cui all'art.  8, il  fornitore del servizio emette relativa fattura  con  indicazione nell'apposito campo  del  relativo  CUP  ai  sensi  dell'art.  5,  comma   6,   del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Il soggetto gestore procede al pagamento per l'intero importo della fattura in  favore  del  singolo fornitore di servizi,  entro trenta  giorni  dalla  ricezione  della fattura stessa. 

    Nel caso dei servizi di  cui  all'art.  3,  comma  1, lettere b) e c), l'esito positivo  dei  controlli è vincolato  al superamento delle verifiche preliminari di  ricevibilità,  da  parte della Direzione generale per  la  proprietà  industriale  –  Ufficio italiano brevetti e marchi, della domanda di brevetto presentata. 

    Non sono ammessi al pagamento tramite il voucher 3I  i  servizi erogati da soggetti non inclusi negli  elenchi  di  cui  all'art. 3, comma 2 o  erogati  dal  fornitore  prima  dell'inserimento  in  tali elenchi. 

    Per la fornitura dei servizi, i soggetti inseriti negli elenchi si impegnano a non richiedere anticipi di pagamento,  nè ulteriori compensi  per  il  servizio  coperto  dal voucher. 

    Non sono ammissibili i servizi erogati  a  imprese di  cui  il fornitore del servizio sia amministratore, socio o dipendente.        

    I fac simele per le domande saranno resi disponibili sul sito INVITALIA, leggi qui, tutte le altre regole operative per richiedere il bonus                                          

    Allegati:
  • Società tra professionisti

    CPB: causa di cessazione nelle società tra professionisti

    Con Risposta n 247 del 6 dicembre le Entrate chiariscono il caso di una trasformazione eterogenea da associazione professionale tra avvocati in società a responsabilità limitata tra professionisti (Stp).

    Viene chiarito che, sebbene, la trasformazione di cui si tratta, non determini modifiche della compagine sociale, rappresenta una causa di cessazione del Concordato preventivo biennale (Cpb) poichè determina una modifica della categoria di reddito ascrivibile alla società. 

    Vediamo maggiori dettagli della risposta ADE.

    CPB: causa di cessazione nelle società tra professionisti

    Le Entrate nel replicare evidenziano che l'art. 21 del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce che il CPB o concordato preventivo biennale cessa di avere efficacia nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

    • fusione, scissione, conferimento.
    • modifiche della compagine sociale.

    Anche se la compagine sociale non cambia con la trasformazione in una Srl-Stp, si verifica un cambiamento nella categoria di reddito in quanto:

    • nella associazione professionale si tratta di redditi di lavoro autonomo.
    • nella STP in forma societaria si tratta di redditi d’impresa.

    Da ciò discende che si applicano regole diverse per il calcolo della base imponibile ai fini del concordato.

    Nel caso di specie, spiega l’Agenzia, la trasformazione eterogenea da associazione professionale a società tra professionisti con forma giuridica di società a responsabilità limitata rappresenta una modifica ra il soggetto che ha aderito al CPB, ossia l’Associazione e quello che materialmente lo applicherà nel biennio di riferimento, ossia la STP.
    Con la trasformazione si viene a determinare la fattispecie per la quale lo stesso soggetto, che ha aderito al Concordato dichiarando di produrre redditi da lavoro autonomo, a seguito della trasformazione, produrrà redditi di impresa per il biennio di sua efficacia.
    Dunque, con la trasformazione viene modificata la tipologia di reddito conseguito, con conseguente applicazione di differenti regole per il calcolo della base imponibile oggetto di Concordato in virtù della natura di lavoro autonomo o d’impresa dei redditi prodotti.
    Infatti, le dinamiche di funzionamento degli ISA, strumento base per l’elaborazione delle proposte di CPB, e l’impianto del CPB stesso risultano diversi a seconda che si riferiscano a lavoratori autonomi o soggetti imprenditori.

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  • PRIMO PIANO

    Patti parasociali: l’opzione put non è un patto leonino

    La Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 27283, pubblicata il 22 ottobre 2024, analizza i contratti parasociali in generale, e nello specifico il patto leonino, definendone le caratteristiche anche in relazione alla cosiddetta opzione put.

    L’opzione put è un contratto grazie al quale il suo acquirente acquisisce la facoltà (non l’obbligo) di vendere delle quote a un dato prezzo.

    La Corte ci spiega che il patto parasociale è un accordo contrattuale che lega i soci di una società (ma possono partecipare al patto anche terzi) e che ha come obiettivo quello di regolamentare il comportamento da seguire durante la vita dell’impresa oppure il comportamento da seguire in relazione all’esercizio dei diritti (di voto, ad esempio) relativi alle partecipazioni detenute.

    Il nostro ordinamento, nello specifico l’articolo 2341-bis del Codice civile, disciplina i più importanti patti parasociali, quelli che hanno come fine la stabilizzazione degli assetti proprietari della società; la norma prevende che non possono avere una validità superiore a 5 anni quei patti parasociali che:

    • abbiano per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società di capitali;
    • pongano limiti al trasferimento delle relative azioni o delle quote;
    • abbiano per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla società.

    Secondo la Corte di Cassazione questa rappresenta “una previsione che implica il riconoscimento da parte del legislatore della meritevolezza e della tutelabilità dei patti parasociali, da ritenere dunque sempre validi, purché non si pongano in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento in materia societaria”.

    Il divieto di patto leonino e l’opzione put

    In questo contesto normativo si inserisce il divieto di patto leonino, disciplinato all’articolo 2265 del Codice civile, ai sensi del quale è da considerarsi nullo qualsiasi patto parasociale in base al quale uno o più soci siano esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

    La Corte di Cassazione, sull’ordinanza 27283/2024, puntualizza che tale previsione normativa trova motivazione fondante nelle caratteristiche dell’attività svolta dalla società, cioè nell’esercizio dell‘impresa, motivo per cui nessun socio può essere escluso dal fine ultimo dell’esercizio dell’impresa, che è il conseguimento degli utili, né può essere esentato da quella caratteristica tipica di questa attività rappresentata dal rischio d’impresa.

    La Corte di Cassazione però definisce anche le caratteristiche del cosiddetto patto leonino, necessarie affinché un patto parasociale possa essere considerato tale e di conseguenza possa essere considerato nullo, in base all’articolo 2265 del Codice civile. Infatti, secondo la Corte, affinché un patto parasociale possa essere considerato un patto leonino, è necessario che l’esclusione del socio dagli utili o dalle perdite sia:

    • totale, e non parziale, dovendosi verificare “un’alterazione completa della causa societatis”;
    • costante, dovendosi configurare una alterazione irreversibile, e non temporanea, dei diritti patrimoniali del socio.

    L’ordinanza numero 27283, pubblicata il 22 ottobre 2024, ha come centro l’ulteriore indagine se in tale divieto di patto leonino possa rientrare anche l’opzione put, quell’accordo in forza del quale l’acquirente di una partecipazione ottiene il diritto, ma non l’obbligo, di rivendere la medesima partecipazione a un prezzo prestabilito, nel caso in cui l’obiettivo dell’accordo sia di stabilizzare l’assetto societario.

    Secondo la Corte di Cassazione un tale patto è da ritenersi valido in quanto finalizzato al perseguimento di interessi imprenditoriali meritevoli di tutela e non configura un patto leonino, per il quale vige il divieto.