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Credito transizione 4.0: chiarimenti su società con esercizio ultrannuale
Con la Risposta a interpello n 239 del 2 dicembre le Entrate rispondono a dubbi sul credito transizione 4.0.
In particolare si replica ad una società con periodo d'imposta ultrannuale che domanda chiarimenti sugli adempimenti dichiarativi e sulla compilazione dell'F24, evidenziando che si può utilizzare il credito di imposta in misura piena esclusivamente a partire dal periodo di imposta in cui il bene è stato interconnesso.
Credito transizione 4.0: chiarimenti su società con esercizio ultrannuale
La SRL istante è stata costituita a ottobre 2022, con iscrizione nel Registro delle imprese a novembre 2022, con chiusura del suo primo esercizio il 31 dicembre 2023.
La società ha acquistato un macchinario 4.0 a novembre 2022 e la relativa fattura è stata pagata in due rate nello stesso mese.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che il beneficio, al verificarsi di tutte le condizioni di legge spetti nella misura del 40% ai sensi dell’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, dato che:
- ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti si deve far riferimento alle regole generali della competenza previste dall’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR
- l’investimento è stato effettuato nel 2022,
- e il suo valore è inferiore a 2,5 milioni di euro,
Il comma 1059 della stesse legge prevede che il credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, “in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi da 1056 a 1058-ter del presente articolo. […] Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055.“
L'istante ha affermato che il bene è entrato in funzione dal 1° gennaio 2023, non precisando nulla sulla data di interconnessione dello stesso.
Pertanto, evidenzia l'Ade, sulla base del comma 1059, il credito di imposta potrà essere utilizzato in misura piena esclusivamente a partire dal periodo di imposta in cui il bene è stato interconnesso.
Come chiarito nella Circolare n 9/2021, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, “il contribuente può godere del credito d’imposta in misura ridotta fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione oppure può decidere di attendere l’interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito di imposta «in misura piena».
Per “misura ridotta” si intende l’aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” come chiarito dalla stessa circolare.
A tal fine l'ammontare del credito fruibile in misura piena dall’anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi affermato che il credito in esame può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 indicando il codice tributo 6936 e quale anno di riferimento l’anno in cui è iniziato l’investimento, nel caso di specie il 2022.
Inoltre l’Agenzia ha chiarito che nel modello Redditi SC 2024 relativo al periodo d’imposta 2023, utilizzabile anche dai soggetti con “[…]periodo d’imposta di durata superiore a 365 giorni chiuso il 31 dicembre 2023”, la società pur avendo effettuato l’investimento nel 2022, dovrà compilare il quadro RU del modello come se avesse acquistato il bene nel 2023, e dovrà essere compilato:
- il rigo RU5 (colonne 1 e 3), indicando quindi l’importo del credito maturato,
- e il rigo RU130, relativo al dettaglio degli investimenti 4.0 realizzati, oltre gli altri campi del quadro RU richiesti.
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Credito ZES Unica: integrativa entro il 2 dicembre
E' scaduto il 2 dicembre il termine per l'invio della comunicazione integrativa prevista per il credito di imposta della ZES Unica.
Ma attenzione, sul sito delle Entrate si legge però che ai sensi del punto 3.3 del Provvedimento ADE del 9 settembre 2024, si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre al 2 dicembre 2024 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2024.
Ricordiamo che in data 6 novembre le Entrate hanno pubblicato un nuovo modello per la comunicazione integrativa.
In particolare, con il Provvedimento n. 406943 del 6 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il Modello di comunicazione integrativa per il credito d’imposta ZES a seguito delle modifiche introdotte dal art 8 del DL 155/2024.
Il Decreto Collegato Fiscale convertito in Legge n 189/2024 all'art 8 ha previsto che le imprese che operano nelle ZES possono beneficiare del credito d’imposta anche per investimenti successivi a quelli indicati nella prima comunicazione.
Vediamo tutte le regole per la comunicazione integrativa prevista per il credito ZES Unica da presentare dal 18 novembre al 2 dicembre.
Comunicazione integrativa ZES Unica: invio entro il 2 dicembre
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto-legge si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.
Attenzione l'agenzia comunica che ai sensi del punto 3.3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre al 2 dicembre 2024 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2024.
L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del Decreto-legge, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l’indicazione separata dei predetti investimenti.
Con il provvedimento del 6.11.2024 sono, pertanto, disposte le modifiche al citato modello di comunicazione.Con il presente provvedimento sono, altresì, apportate alcune modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 per adeguarne il contenuto alle disposizioni normative sopra descritte.
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Agevolazione prima casa iscritto AIRE: tutte le regole
Con Risposta a interpello n 234 del 2 dicembre le Entrate replicano ad una istante che:
- è stata residente in Italia dove ha svolto attività lavorativa;
- si è trasferita all'estero per motivi di lavoro;
- è iscritta all'A.I.R.E.;
- è rientrata « temporaneamente in Italia per la necessità di collaborare nell'assistenza familiare» ove ha lavorato e lavora attualmente, con contratti a tempo determinato;
- con atto notarile di compravendita del 2023 e «successivo atto definitivo … (trascorsi i termini previsti per l'esercizio del diritto di prelazione …. )» ha acquistato una abitazione in Italia, fruendo delle agevolazioni c.d. ''prima casa'' e, a tal fine, dichiarava in atto che «l'immobile è ubicato nel Comune ove intende stabilire la propria residenza entro diciotto mesi» dall'acquisto.
Ciò premesso, l'Istante fa presente di essere interessata al mantenimento della residenza all'estero e l'iscrizione all'A.I.R.E. e, dunque, per conservare le agevolazioni in esame, chiede di poter procedere alla rettifica della dichiarazione precedentemente resa in relazione al trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto, tramite un atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente atto d'acquisto, da registrare presso lo stesso Ufficio di registrazione del suddetto atto originario.
L'Istante, in particolare, intende dichiarare il possesso dei requisiti previsti per gli acquirenti trasferiti all'estero per ragioni di lavoro e, più precisamente, che:
- al momento della stipula del contratto di compravendita era cittadina italiana trasferita all'estero, iscritta all'AIRE dal òòòò; di essersi trasferita all'estero ove ha svolto la propria attività lavorativa;
- che nei cinque anni precedenti il trasferimento è stata residente in Italia;
- che l'immobile è ubicato nel comune dove risiedeva prima del trasferimento all'estero.
Agevolazione prima casa iscritto AIRE: tutte le regole
Le Entrate replicano innanzitutto riepilogando il fatto che le agevolazioni per l'acquisto della ''prima casa'' sono disciplinate dalla Nota II bis, posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR).
La fruizione dell'agevolazione è subordinata al possesso dei requisiti, di carattere oggettivo e soggettivo, stabiliti dalla citata Nota II bis.
In particolare, si rammenta che l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 13 giugno 2023, n.69 ha modificato la Nota II bis, comma 1, lettera a) concernente l'applicazione dell'agevolazione in esame per le ipotesi di acquisto della ''prima casa'' in Italia da parte di un soggetto «trasferito all'estero per ragioni di lavoro».
Ai sensi della citata lettera a), per beneficiare dell'agevolazione in parola, occorre «che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto».
Al riguardo, la circolare del 16 febbraio 2024, n. 3/E chiarisce che «Il beneficio fiscale, in ragione dell'intervento normativo, viene pertanto ancorato a un criterio oggettivo, svincolandolo da quello della cittadinanza […]».
Pertanto, «possono accedere al beneficio fiscale in esame le persone fisiche che, contestualmente:- si siano trasferite all'estero per ragioni di lavoro. Attesa la diversa formulazione della disposizione in commento rispetto alla versione previgente, il requisito agevolativo deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro (non necessariamente subordinato) e deve sussistere già al momento dell'acquisto dell'immobile. Il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all'acquisto dell'immobile non consente, quindi, di avvalersi del beneficio fiscale in questione;
- abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all'acquisto dell'immobile. A tal proposito si precisa che, con detto termine, si intende ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione. Si precisa che, per la verifica del requisito temporale della residenza, nonché di quello relativo all'effettivo svolgimento in Italia della propria attività, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo;
- abbiano acquistato l'immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento».
Per fruire dell'agevolazione, devono ricorrere naturalmente anche le condizioni di cui alle lettere b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel godimento dell'agevolazione) della Nota II bis.
Premesso quanto sopra, dunque, possono accedere al beneficio fiscale in esame, tra l'altro, le persone fisiche che, contestualmente al ricorrere dei suddetti requisiti, «siano trasferite all'estero per ragioni di lavoro» al momento dell'atto di acquisto dell'abitazione in Italia.
Come riportato sopra, infatti, il requisito del trasferimento all'estero per ragioni di lavoro «deve sussistere già al momento dell'acquisto dell'immobile».
Tale ultima circostanza assume rilievo dirimente nella fattispecie in esame, in cui, come dichiarato e qui assunto acriticamente, l'Istante è rientrato in Italia e al momento dell'acquisto dell'immobile svolgeva la propria attività lavorativa in Italia.
Ne consegue, quindi, che ai fini del quesito in esame, non risulta integrato, al momento dell'acquisto dell'immobile, il presupposto di acquirente ''trasferito all'estero per ragioni di lavoro''.
Nel caso di specie si ritiene che l'Istante non possa procedere alla rettifica della dichiarazione precedentemente resa nell'atto di acquisto in relazione al trasferimento della residenza, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto, tramite un atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente atto d'acquisto, da registrare presso lo stesso Ufficio di registrazione del suddetto atto originario.
Il mancato rispetto dell'impegno assunto in atto a trasferire la residenza, entro diciotto mesi, nel Comune ove è ubicato l'immobile, comporta quindi la decadenza dalle agevolazioni fruite per l'acquisto della ''prima casa''.
Con la risoluzione 31 ottobre 2011, n. 105/ E, è stato chiarito che «laddove sia ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l'acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l'impegno assunto, anche per motivi personali, possa revocare la dichiarazione di intenti formulata nell'atto di acquisto dell'immobile», presentando un'apposita istanza all'Ufficio presso il quale l'atto è stato registrato e chiedendo la riliquidazione dell'imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni.
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Credito ZES Mezzogiorno: il caso del rent to buy
Con Risposta a interpello n 240 del 3 dicembre le Entrate replicano ad un istante che ha acquistato un bene immobili con contratto di rent to buy.
L’ADE sinteticamente conclude che l'acquisto dell'immobile e dei beni strumentali può essere agevolato, a condizione che:
- gli investimenti siano effettivamente effettuati entro il periodo di vigenza dell’agevolazione (dal 1° gennaio al 15 novembre 2024).
- tutti i requisiti e le condizioni della normativa (compresi gli obblighi di documentazione e di rispetto dei criteri unionali) siano rispettati.
Vediamo il caso di specie e tutti ichiarimenti nel dettaglio.
Credto ZES Mezzogiornoil caso del rent to buy
In particolare, l'istante è una SPA, e riferisce che veniva stipulato un contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto (contratto cd. di ''rent to buy'' di seguito,) tra la BETA S.r.l. […], in qualità di parte concedente, e la società GAMMA S.r.l., in qualità di parte conduttrice, avente ad oggetto un fabbricato con sovrastante lastrico solare, ove è alloggiato attualmente un impianto fotovoltaico.
L'Istante dichiara che la durata della concessione del godimento era stata stabilita dalle parti in anni quattro, a decorrere dal […] maggio 2016, con possibilità di proroga (poi avvenuta fino al […] aprile 2024).Il Contratto è stato poi ceduto da GAMMA S.r.l. alla stessa Istante che, una volta divenuta società per azioni, ha esercitato l'opzione di riscatto del bene concesso in godimento con diritto di acquisto dell'Immobile (ai sensi dell'articolo 23 del decretolegge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) con la stipula del relativo contratto di acquisto avvenuta in data […] aprile 2024 e il pagamento di euro […] (al netto dell'importo di euro […] versati a titolo di acconto previsti con il Contratto).
L'Istante vorrebbe accedere al Credito d'imposta ZES unica per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativo all'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie e dell'Immobile strumentale citato e chiede quale sia ''l'esatto momento di effettuazione dell'investimento relativo all'immobile acquistato […], a seguito dell'esercizio dell'opzione di riscatto valido per accedere all'agevolazione in commento''.In particolare, chiede se possa fruire del Credito d'imposta ZES unica in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dell'Immobile, avvenuto mediante un contratto di ''rent to buy'', con l'esercizio dell'opzione ivi prevista, con contratto di acquisto stipulato il […] aprile 2024.
L’ADE chiarisce che, ai fini fiscali, l’investimento si considera effettuato:
- alla data della stipula dell’atto di compravendita dell’immobile. Questo è conforme all’articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR, che considera rilevanti i corrispettivi e le spese per l’acquisizione di beni immobili alla data della stipula dell’atto traslativo della proprietà. Nel caso specifico, l’investimento relativo all’immobile oggetto del contratto di "rent to buy" è considerato effettuato nel 2024, poiché in tale anno è stato esercitato il riscatto e stipulato il contratto definitivo di acquisto.
- l'acquisto dell'immobile tramite il contratto di "rent to buy" è eleggibile per il credito d'imposta ZES unica, purché siano rispettate le condizioni previste dal regolamento UE n. 651/2014 (Regolamento GBER) e dal decreto attuativo.
- non è richiesto il requisito della "novità" per l'immobile, in quanto la disciplina consente di agevolare anche beni immobili già utilizzati dall'acquirente, salvo specifiche disposizioni unionali.
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CPB per gli ISA: possibile aderire entro il 12.12
Pubblicato in GU n 267 del 14 novembre il Decreto n. 167/2024 con Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e (…)
Relativamente al Concordato Preventivo Biennale o patto con il Fisco ricordiamo che da parte dei professionisti era stata richiesta più volte una proroga del termine di adesione scaduto il 31 ottobre, poi non concessa.
In proposito leggi Concordato preventivo biennale: il CNDCEC il 30.10 rinnova la richiesta di proroga, ora, viene riaperto il termine per l'adesione, a certe condizioni, e la norma viene trasfusa nel Collegato Fiscale in fase di conversione in legge con un emendamento.
Concordato preventivo biennale: riapertura solo per gli ISA
Ai sensi dell'art 1 del DL n 167/2024 i soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale (di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13), possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Pertanto sono esclusi dalla riapertura dei termini i soggetti forfettari.
Attenzione al fatto che l'esercizio della facoltà non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati :
- un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta
- ovvero un maggiore credito
rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.
Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024, in altri termini è possibile anche beneficiare del ravvedimento speciale (che consente ai contribuenti che hanno applicato gli ISA e aderiscono al CPB entro il 31 ottobre 2024 di usufruire di uno speciale regime di ravvedimento per le annualità ancora accertabili, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP).Nel Collegato Fiscale o DL n 155/2024 in fase di conversione, in sede referente si introduce l’articolo 7-bis,che appunto consente ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, pur avendone i requisiti, non hanno aderito al concordato preventivo biennale e che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, di aderire al concordato medesimo presentando la dichiarazione dei redditi integrativa (comma 1).
Per tali soggetti si applica il regime di ravvedimento e, quindi, l’imposta sostitutiva prevista dalla legislazione vigente nei casi in cui l’adesione al concordato preventivo biennale sia avvenuta entro il 31 ottobre 2024 (comma 2).
Si trasforderebbe quindi in questo provvedimento in fase di conversione la norma introdotta in ottobre con il DL n 167/2024.
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Aliquota Iva applicabile all’attività di rimozione dei rifiuti
Con Risposta a interpello n 234 del 28 novembre le Entrate replicano ad un soggetto responsabile di un intervento di bonifica ambientale in un'area demaniale, che ha affidato l'esecuzione dei lavori a una ditta privata attraverso un contratto di appalto specificando se e quando spetta l'aliquota al 10%.
Aliquota Iva applicabile all’attività di rimozione dei rifiuti
L'Istante chiede se l'aliquota IVA ridotta al 10% possa essere applicata all'attività di rimozione dei rifiuti nell'ambito dell'intervento di bonifica, come previsto da alcune disposizioni normative (numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. 633/1972), o se, invece, debba essere applicata l'aliquota ordinaria del 22%.
Egli specifica che nel quadro economico del progetto di bonifica, è stata inizialmente prevista l'aliquota IVA ridotta al 10%, sulla base di chiarimenti precedenti dell'Agenzia
Tuttavia, l'Istante non ha allegato un progetto di bonifica approvato dalla Regione, condizione necessaria per applicare l'aliquota ridotta.
Chiede pertanto se l'attività di rimozione dei rifiuti rientri nelle opere di bonifica che giustificherebbero l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, in assenza di un progetto di bonifica approvato formalmente dalla Regione.
Nello specifico il quesito è il seguente: "tenuto conto che nel quadro economico del progetto appaltato è stata prevista l'applicazione di un'aliquota Iva del 10 per cento, anche sulla base dei chiarimenti resi dall'Agenzia con risposta n. 399 del 2021, intende conoscere il trattamento fiscale applicabile ai fini Iva all'attività di rimozione dei rifiuti, chiedendo in particolare se è corretta l'applicazione dell'aliquota Iva nella misura del 10 per cento ovvero occorra procedere all'applicazione dell'aliquota Iva nella misura ordinaria del 22 per cento"
Allegati:L'Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, nega l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% per l'attività di rimozione dei rifiuti nel caso specifico, motivando come segue:
- ai sensi della normativa vigente (numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. 633/1972), l'aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile a determinati interventi di bonifica, ma solo se tali interventi sono parte di un progetto di bonifica approvato dalla competente autorità pubblica, ossia dalla Regione, come previsto dalla normativa ambientale (D.lgs. n. 152/2006);
- nel caso in esame, l'Istante non ha allegato un progetto di bonifica approvato dalla Regione. L'attività di rimozione dei rifiuti è stata avviata senza che fosse stato precedentemente approvato un suddetto, di conseguenza, l'Agenzia conclude che non possono essere applicate le disposizioni relative all'aliquota IVA ridotta.
L'Agenzia richiama la risoluzione n. 247/E del 2007 e altre risposte precedenti n cui è stato chiarito che l'aliquota IVA ridotta si applica solo agli interventi di bonifica che sono parte integrante di un progetto regolarmente approvato dalle autorità competenti.
Poiché, nella fattispecie, la bonifica e la rimozione dei rifiuti non sono ancora state formalmente approvate e risultano ancora soggette a verifiche (ad esempio, la qualità del suolo), l'aliquota IVA applicabile rimane quella ordinaria, al 22%.
La bonifica vera e propria (composta da attività di ripristino ambientale e messa in sicurezza) potrà essere avviata solo successivamente, qualora vengano riscontrati superamenti delle soglie di contaminazione. In assenza di un progetto approvato e di una bonifica formale, l'attività di rimozione rifiuti non può beneficiare dell'aliquota IVA ridotta.
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Bonus edilizi: comunicazione antiusura per le banche dal 3 dicembre
Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 422331 del 21 novembre con le Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – definizione del contenuto e delle modalità di presentazione all'ADE della comunicazione per evitare l’ulteriore ripartizione delle rate annuali dei crediti d'imposta di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, utilizzabili a partire dall'anno 2025.
Ricordiamo che l’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che i soggetti qualificati (banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione) devono comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili di tipo “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche “ acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali.
Il provvedimento evidenzia che per le rate dei crediti acquistate successivamente, la comunicazione è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione.
La comunicazione deve essere effettuata in via telematica e le regole di invio appunto sono stabilite con il provvedimento in oggetto.Bonus edilizi 2025: regole per le rate annuali
Si prevede appunto che banche e intermediari, dovranno dichiarare di avere acquisito crediti entro parametri non usurari in due momenti:
- le rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024 da comunicare tra il 3 e il 31 dicembre,
- per i crediti accettati dal 3 dicembre in poi, l’invio dei dati andrà effettuato in occasione dell’accettazione della rata del credito.
La comunicazione è trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del cessionario titolare dei crediti, oppure, solo nel caso di cui al punto a), avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti.
In alternativa, la comunicazione può essere inviata direttamente dal cessionario tramite flusso telematico, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 205147 del 29 luglio 2021, oppure, solo nel caso di cui al punto a), tramite posta elettronica certificata; con l’occasione, sono di conseguenza aggiornate anche le specifiche tecniche del suddetto flusso.
Attenzione al fatto che nel caso in cui non venga effettuata la comunicazione di cui trattasi, le rate interessate sono ulteriormente ripartite in sei rate annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già accettate, la “Piattaforma cessione crediti” non sarà disponibile dal 1° al 7 gennaio 2025 e le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno essere utilizzate in compensazione dai soggetti qualificati fino alla suddetta data del 7 gennaio 2025.
Allegati: