• Riforma fiscale

    Decreto Sanzioni tributarie: il CNDCEC in audizione in Parlamento

    Con un comunicato, pubblicato sul proprio sito istituzionale, il CNDCEC informa della audizione parlamentare del 27 marzo sullo “Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario approvato in via preliminare lo scorso 21 febbraio.

    Il decreto è al vaglio delle commissioni tecniche, ma i commercialisti continuano il confronto con lo stato sulla riforma fiscale.

    Il tesoriere del Consiglio nazionale, Salvatore Regalbuto, durante l'audizione ha evidenziato apprezzamento degli addetti ai lavori specificando che: Il decreto sanzioni risponde all’esigenza, fortemente sentita da tutti gli operatori e rilevata anche dalla giurisprudenza unionale, di avviare il percorso di avvicinamento della nostra legislazione a quella degli altri Stati membri, che hanno livelli sanzionatori molto più contenuti rispetto ai nostri. Un’impostazione che condividiamo in pieno, anche se riteniamo vadano evidenziati alcuni aspetti di criticità sui quali occorrerà intervenire per la migliore e più efficace realizzazione degli obiettivi della riforma fiscale”.

    Decreto Sanzioni tributarie: le criticità secondo i commercialisti

    Durante l'audizione lo stesso Regalbuto ha sottolineato come “le norme che prevedono l’applicazione delle sanzioni accessorie appaiono oltremodo penalizzanti nei confronti dei contribuenti che non accettano la proposta di concordato preventivo biennale o che decadono da detto istituto o dal regime dell’adempimento collaborativo”. 

    Sanzioni accessorie tra le quali vi è anche la sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa. 

    A tal proposito ha affermato che: “Soprattutto nel caso di non accettazione della proposta la previsione rischia di tramutarsi in una indebita pressione all’accettazione della proposta medesima, in un contesto in cui, tenuto conto della volontarietà dell’adesione, il contribuente dovrebbe essere invece lasciato libero nella sua decisione”.

    Il rappresentante dei commercialisti ha anche affermato che “il decreto legislativo, a proposito della definizione agevolata delle sanzioni, non prevede la possibilità che la definizione possa avvenire in forma rateale analogamente a quanto previsto per tutti gli altri istituti deflativi del contenzioso, quali, ad esempio, l’accertamento con adesione ovvero l’acquiescenza all’atto impositivo. Di fatto si tratta di una assoluta anomalia del sistema che sarebbe opportuno rimuovere”.

    Tra le richieste dei dottori commercialisti anche quelle di una più puntuale distinzione tra le nozioni di credito d’imposta non spettante e inesistente, di una mitigazione del regime sanzionatorio per le violazioni in materia di monitoraggio degli investimenti delle attività detenute all’estero e la previsione dell’applicabilità del principio del favor rei anche per le sanzioni amministrative e non solo per quelle penali.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Crediti indebitamente compensati dal sostituto: codici per F24

    Con la Risoluzione n 18 del 27 marzo le entrate istituiscono i codici tributo per il versamento delle somme derivanti dal recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte del sostituto di imposta a seguito di assistenza fiscale di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

    Versamento somme recupero crediti indebitamenti compensati

    Le somme derivanti da atti di recupero, relativi a crediti costituiti dagli importi rimborsati ai sostituiti a seguito di assistenza fiscale, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta, possono essere versate, tramite F24 e “F24 enti pubblici” con i seguenti codici tributo:

    • 7901 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”
    • 7902 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d'imposta a dipendenti operanti in impianti situati nella regione Valle d'Aosta –versamenti effettuati fuori regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”
    • 7903 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d'imposta a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla regione Valle d'Aosta – versamenti effettuati nella regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”
    • 7904 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”
    • 7905 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”
    • 7906 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”
    • 7907 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”
    • 7908 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”.

    Si rimanda alla risoluzione in oggetto per le ulteriori istruzioni di compilazione degli F24

    Allegati:
  • Privacy

    Intelligenza artificiale: il Garante autorità nazionale in materia

    Con un comunicato stampa del 25 marzo il garante per la privacy si candida come autorità nazionale competente in materia di intelligenza artificiale (ai sensi dell’art. 70 del Regolamento sull’IA, approvato dal Parlamento Ue lo scorso 13 marzo).

    Vediamo il dettagli.

    Intelligenza artificiale: il Garante per la privacy autorità nazionale

    Il comunicato specifica che il Garante per la protezione dei dati personali possiede i requisiti di competenza e indipendenza necessari per attuare il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale coerentemente con l'obiettivo di un livello elevato di tutela dei diritti fondamentali.
    Questo è ciò che il presidente Pasquale Stanzione, ha evidenziato in una segnalazione inviata nei giorni scorsi ai Presidenti di Senato e Camera e al Presidente del Consiglio.
    La recente approvazione dell'AI Act da parte del Parlamento europeo: "impone agli Stati membri alcune scelte essenziali sulle norme di adeguamento degli ordinamenti interni".
    L'incidenza dell'IA sui diritti suggerisce di attribuirne la competenza ad Autorità caratterizzate da requisiti d'indipendenza stringenti, come le Authority per la privacy, anche in ragione della stretta interrelazione tra intelligenza artificiale e protezione dati e della competenza già acquisita in materia di processo decisionale automatizzato.
    Viene ricordato che l'AI Act si fonda sull'articolo 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è la base giuridica della normativa di protezione dei dati, e lo stesso Regolamento sull'intelligenza artificiale prevede il controllo delle Autorità di protezione dei dati personali su processi algoritmici che utilizzino dati personali.
    Concludendo si evince che la sinergia tra le due discipline e la loro applicazione da parte di un'unica Autorità è quindi determinante per l'effettività dei diritti e delle garanzie sanciti suggerendo in proposito una riflessione a Parlamento e Governo.

  • Senza categoria

    Spese servizi interpretariato non udenti: detraibilità 2024

    Nel modello 730/2024 tra le spese detraibili al 19% vi sono quelle relative ai servizi di interpretariato per i soggetti non udenti.

    Tali spese vanno indicate nel quadro E oneri e spese ai righi da E8 a E10 tenendo anche conto dei chiarimenti forniti dalle entrate con vari documenti di prassi, ultimi dei quali:

    Servizi di interpretariato non udenti: la detraibilità 2024

    Le spese di interpretariato sostenute da non udenti nel Modello 730/2024 vanno indicate nel Quadro E nei righi da E8 a E10 con il codice 30.

    Beneficiari della detrazione sono i soggetti minorati sensoriali dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.

    La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

    Attenzione al fatto che, per fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

    Si ricorda che dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per servizi di interpretariato spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. 

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. 

    In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). 

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per servizi di interpretariato spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

    Non essendo previsto un limite di spesa, la detrazione può essere calcolata sull’intero costo sostenuto e documentato.

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 30.

    Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di 186 beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 del TUIR” della CU 2023 (punti da 701 a 706) con il codice 30. 

    La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Comunicazione cessione credito imprese turistiche: pronto il modello

    Con Provvedimento n 163586 del 27 marzo le Entrate pubblicano le modalità di comunicazione della cessione del:

    • credito d’imposta per le imprese turistiche,
    • credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator – Articoli 1 e 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

    Comunicazione cessione credito imprese turistiche: pronto il modello

    Il Provvedimento in oggetto prevede che le disposizioni si applicano: 

    • a) al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riconosciuto alle imprese turistiche indicate al comma 4 del medesimo articolo, in relazione agli interventi di cui al successivo comma 5; 
    • b) al credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator, di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge n. 152 del 2021. 

    Ai sensi dell’articolo 1, comma 8 e dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, i crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 

    I crediti riconosciuti ai beneficiari sono comunicati dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate e sono consultabili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet della medesima Agenzia. 

    Ai fini della tracciabilità dei crediti d’imposta, a ciascuno di essi è attribuito un codice identificativo da indicare nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate in caso di cessione

    Le cessioni dei crediti d’imposta anche successive alla prima, sono comunicate all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello denominato Comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e dei crediti d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator” approvato con il presente provvedimento unitamente alle relative istruzioni.

    La Comunicazione deve essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata:

    Eventuali aggiornamenti del modello e delle istruzioni saranno pubblicati nel sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    Attenzione al fatto che il cessionario può utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, indicando lo stesso codice tributo istituito per la fruizione da parte del beneficiario originario; in alternativa, il cessionario può cedere ulteriormente il credito in base a quanto sopra specificato.

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Alluvionati Toscana: altri sostegni in arrivo nel 2024

    Con un comunicato pubblicato sul sito della Presidenza del consiglio dei Ministri datato 25 marzo, il Governo informa di aver presentato un emendamento al nuovo decreto-legge PNRR, per stanziare 66 milioni di euro utili alla ricostruzione in corso nei comuni della Toscana colpiti dalle alluvioni del novembre 2023.

    L’emendamento era stato preannunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell’Accordo di Coesione con il Presidente della Regione Giani il 13 marzo scorso. 

    “Era una promessa che avevamo fatto ai cittadini toscani, che avevamo preannunciato in occasione della firma dell’Accordo di Coesione e che vogliamo mantenere”, ha dichiarato il Presidente Meloni. 

    Correzione Errori contabili: chiarimenti ade sulle novità normative

    Il comunicato precisa che le risorse serviranno per attivare delle misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

    Inoltre, si precisa che le nuove risorse si aggiungono a quelle già stanziate dal Governo per l’emergenza Toscana, pari complessivamente a 189,7 milioni di euro: 

    • 100 milioni di euro di fondo perduto Simest per l’indennizzo dei danni materiali diretti subiti dalle imprese esportatrici nei territori colpiti;
    • 6 milioni di euro per i danni subiti dalle imprese agricole; 
    • 50 milioni di euro per il recupero della capacità produttiva; 
    • 25 milioni di euro per l’organizzazione e l’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, nonché per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e per altri interventi di protezione civile; 
    • 3,7 milioni di euro per Lucca e Massa Carrara; 
    • 5 milioni di euro per gli interventi su Livorno, Pisa, Prato, Pistoia e Firenze, fra novembre e dicembre dello scorso anno.

    Con questo emendamento, il Governo porta le risorse a sostegno dei territori toscani a 255,7 milioni di euro.

    Allegati:
  • La quotazione delle PMI

    Assemblee società quotate: in vigore dal 27.03 le novità della Legge sui Capitali

    Viene pubblicata in GU n 60 del 12 marzo la Legge n 21/2024 con interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega  al Governo per la riforma organica  delle  disposizioni  in  materia  di mercati dei capitali  recate  dal testo  unico di cui  al  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in  materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.                   

    Vediamo l'art 11 sulla svolgimento delle assemblee delle società per azioni, sottolineando che la legge entra in vigore dal 27 marzo 2024.   

    Assemblee società quotate: novità 2024

    L'art 11 della Legge n 21/2024 prevede, sullo svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate  modifiche all'art 135 undecies del Testo Unico n 58/98 con l'inserimento art.  135-undecies.1 rubricato Intervento in  assemblea mediante il rappresentante designato.

    In particolare, si prevede che lo  statuto  può prevedere  che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. 

    Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.
    Non  è consentita la  presentazione di  proposte di deliberazione  in  assemblea.

    Fermo restando  quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma  1, primo  periodo, coloro che hanno diritto  al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo  giorno  precedente  la  data  della   prima  o  unica convocazione dell'assemblea. 

    Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della  società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. 

    La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione  prevista dall'articolo 83-sexies.
    Il diritto di porre domande di  cui  all'articolo  127-ter  è esercitato unicamente  prima  dell'assemblea.  

    La società fornisce almeno tre giorni  prima dell'assemblea  le risposte alle domande pervenute.
    Il comma  1 si  applica anche alle  società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.
    Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo  allo  svolgimento  delle  assemblee  di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2024.