• Operazioni Straordinarie

    Contributo straordinario imprese caro bollette: la base imponibile nella fusione

    Con Risposta a interpello n 500 del 12 ottobre 2022 le Entrate replicano ad una richiesta di chiarimenti sul contributo straordinario previsto dal Decreto-legge n. 21 del 2022 e la determinazione base imponibile in caso di fusione per incorporazione tra due soggetti tenuti al versamento del contributo 

    La società istante ALFA è il soggetto giuridico risultante dall'operazione straordinaria di fusione per incorporazione a cui hanno partecipato la stessa interpellante, nella veste di incorporante, e la società BETA, nella veste di incorporata. 

    Essa per effetto dell'operazione di aggregazione aziendale la cui efficacia giuridica (anche contabile) è stata stabilita a partire dal 1°gennaio 2022, è subentrata in tutti i diritti ed obblighi facenti capo alla società incorporata.

    Entrambi i soggetti societari coinvolti nella operazione straordinaria di ristrutturazione aziendale esercitavano l'attività di rivendita di gas naturale, energia elettrica e teleriscaldamento e, conseguentemente, tutte e due le società (incorporata e incorporante), per la tipologia di attività svolta nel territorio dello Stato italiano, sarebbero in linea di principio, al ricorrere degli altri presupposti normativamente previsti, soggette all'obbligo di pagamento del contributo straordinario introdotto dall'art. 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 (cosiddetto decreto Ucraina), modificato dal decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 e convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

    La  base imponibile del predetto contributo previsto una tantum è costituita:

    • dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive IVA, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, 
    • rispetto al saldo delle medesime operazioni riferite al periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021

    Ai fini del calcolo degli dei saldi si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (cosiddette "LIPE"), riferite ai relativi periodi di comparazione anzidetti. 

    Il contributo straordinario è stabilito nella misura del 25 per cento dell'anzidetto incremento e si applica se l'incremento stesso è superiore al 10 per cento e a euro 5.000.000.

    La società incorporante, ovvero la ALFA dopo aver premesso che: 

    • la società incorporata BETA, essendo stata cancellata dal Registro imprese a decorrere dal 1°gennaio 2022, non ha presentato alcuna Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA riferiti al periodo dal 1°gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022i; 
    • chiede chiarimenti in merito alle modalità di determinazione della base imponibile del contributo straordinario di cui all'art. 37 del richiamato decreto Ucraina che la stessa è tenuta a pagare.

    Le Entrate ricordano che ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma, del codice civile. nella sua attuale formulazione, "la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione". 

    Pertanto, nel caso di specie la fusione (per incorporazione) tra le due società, ALFA e BETA, comporta di fatto il subentro della società incorporante (istante) ALFA nelle posizioni soggettive (attive e passive) facenti capo alla società incorporata BETA a partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria, che nel caso di specie è il 1° gennaio 2022. 

    Le entrate ricordano che con la circolare n. 22/E del 2022 è stato precisato che se il soggetto tenuto al versamento del contributo ha iniziato l'attività nel corso del primo periodo di riferimento (1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021), ad esempio il 1° gennaio 2021, ai fini del calcolo del prelievo una tantum, è necessario confrontare dati omogenei, prendendo come termini di confronto i dati desumibili dalle LIPE riferibili al periodo 1° gennaio 2021-30 aprile 2021 e raffrontarli con i dati relativi al periodo 1° gennaio 2022-30 aprile 2022.

    Quindi, nell'ipotesi di società neocostituite, ai fini della determinazione dell'incremento del saldo tra operazione attive e passive IVA indicati nelle LIPE, è opportuno operare un raffronto tra dati riferiti a periodi di comparazione di durata omogenea. 

    Ciò posto, nel caso di specie il soggetto su cui ricade l'obbligo di versamento del contributo una tantum contro il caro bollette è la società incorporante ALFA, soggetto giuridico che, a partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di fusione per incorporazione (1° gennaio 2022), subentra nelle posizioni soggettive (attive e passive) facenti capo all'incorporata, ivi comprese quelle rilevanti all'imposta sul valore aggiunto e, più in particolare, quelle che assumono rilievo, come sopra evidenziato, ai fini della determinazione della base imponibile del contributo in esame. 

    Pertanto, ai fini della quantificazione di quest'ultimo, rileverà l'incremento del saldo aggregato tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalle LIPE, delle due società partecipanti alla fusione, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo aggregato tra le operazioni attive e passive IVA, riportati nella LIPE, riferito al periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. 

    In altri termini, nel caso di specie, ai fini del conteggio della variazione del saldo aggregato tra le operazioni attive e passive IVA riferito ai due periodi di comparazione, tenendo conto del fatto che l'operazione di fusione in questione produce i suoi effetti dal 1°gennaio 2022, sarà necessario quantificare

    • il saldo tra l'ammontare complessivo delle operazioni attive e passive IVA, emergenti dalle LIPE presentate dalle due società per il periodo dal 1° ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (periodo ante fusione), a cui andrà sommato il saldo delle operazioni attive e passive IVA risultanti dalle LIPE, presentate dalla società incorporante, riferibili al periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (post fusione); 
    • il saldo tra l'ammontare complessivo delle operazioni attive e delle operazioni passive IVA, risultanti dalle LIPE, presentate da entrambe le due società riferite al secondo periodo di confronto ovvero dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 (periodo ante fusione).

    Conseguentemente, qualora dal confronto tra i due saldi aggregati, come sopra individuati, riferibili ai due periodi di comparazione (omogenei i termini di durata) emerga uno scostamento pari o superiore al 10 per cento e di ammontare superiore a 5 milioni di euro, la società incorporante dovrà calcolare il contributo dovuto ed effettuare il versamento secondo i chiarimenti forniti con i documenti di prassi sopra richiamati.

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Importatore extra UE: prevista nomina di rappresentante indiretto

    Con Avviso del 19 ottobre 2022  le Dogane hanno fornito chiarimenti in merito a quesiti pervenuti a seguito della emanazione della Circolare n. 40 del 2021.

    La circolare 40/2021, ricordiamo, ha fornito a sua volta alcuni chiarimenti operativi riguardanti la materia delle importazioni effettuate da parte di soggetti economici non stabiliti nell’UE che si avvalgono, a vario titolo, di rappresentanti doganali o di rappresentanti fiscali ai fini IVA, con particolare riguardo alla individuazione dell’importatore e del dichiarante, alla possibilità per il soggetto non stabilito di presentare la dichiarazione doganale d’importazione, avvalendosi di un rappresentante, nonché al ruolo del rappresentante fiscale ai fini IVA. 

    Con l'avviso di ieri, sulla base di approfondite attività istruttorie intraprese anche con i competenti servizi dell’UE – DG Taxud Customs Legislation, e con il parere fornito dai servizi unionali, è stato pienamente confermato quanto già chiarito nella citata circolare n. 40/2021 e in particolare: 

    • l’importatore non stabilito nell’UE può solo nominare un “rappresentante doganale indiretto”, stabilito nel territorio dell’UE, che agirà come “dichiarante”; 
    • le deroghe a tale condizione sono esclusivamente quelle definite dall’articolo 170, par. 3, del CDU. 

    In sintesi, a fronte di operazioni effettuate da un importatore non stabilito nell’UE il tracciato dichiarativo dell’importazione di merci relativo al data element 13 06 000 000 non deve essere valorizzato, in quanto il rappresentante indiretto deve trovare collocazione, nell’ambito del medesimo tracciato, nel data element 1305 relativo al dichiarante.

    I Servizi della Commissione, escludendo la possibilità di utilizzo della rappresentanza diretta da parte di importatore non stabilito nel territorio dell’UE, hanno, inoltre, precisato che nel caso di specie non è possibile per il rappresentante indiretto, nominato da un importatore non stabilito nell’UE, nominare, a sua volta, un altro rappresentante doganale.

  • Il Condominio

    Riscaldamenti 2022: la guida ENEA con i consigli per risparmiare

    Pubblicata in data 20 ottobre la guida Enea relativa a Indicazioni essenziali per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento a gas ai sensi dell'art 1 commi 8 e 9 del Decreto MITE del 6 ottobre 2022.

    SCARICA QUI LA GUIDA

    Ricordiamo che con un comunicato pubblicato sul proprio sito, il MITE informava della firma da parte del ministro Cingolani del Decreto 6 ottobre 2022 che definisce:

    1. i nuovi limiti di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a metano,
    2. la riduzione dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati per il prossimo inverno, 

    previsti dal Piano di riduzione dei consumi di gas.

    In particolare, nella stagione invernale 2022-2023 il limite di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale:

    • viene ridotto di 15 giorni per quanto riguarda l’accensione totale 
    • ridotto di un’ora con riferimento alla durata giornaliera di accensione.

    La riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche.

    Pertanto, l'esercizio degli impianti termici indicati è consentito con i seguenti limiti: 

    1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo; 

    2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo; 

    3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo; 

    4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile; 

    5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile; 

    6) Zona F: nessuna limitazione.

    Attenzione al fatto che l’attivazione giornaliera degli impianti deve esser compresa dalle ore 5 alle ore 23.

    Inoltre, vene specificato che , qualora si presentino situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale al di fuori di quanto stabilito ma in ogni caso per una durata giornaliera ridotta rispetto a quella ordinaria.

    Le restrizioni NON trovano applicazione:

    • per gli ospedali, cliniche o case di cura (comprese quelle per minori o anziani), per le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
    • per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, se non ubicate in stabili condominiali;
    • per scuole materne e asili nido;
    • per piscine, saune e assimilabili;
    • per edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

    Importante sottolineare che l’ENEA ha diffuso una guida con indicazioni essenziali per una corretta impostazione della temperatura di riscaldamento

    Il Decreto MITE prevede che gli amministratori di condominio metteranno a disposizione la guida ai condomini.

    Consulta anche le guide dell'ENEA sui consumi energetici:

  • Riforme del Governo Draghi

    Riduzione prezzo dei carburanti: in GU il decreto di proroga al18 novembre

    Viene pubblicato in GU n 247 del 21 ottobre il Decreto Legge n 153/2022  recante Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti. 

    In particolare, in considerazione  del perdurare degli  effetti  economici derivanti  dall'eccezionale  incremento dei  prezzi  dei   prodotti energetici, a decorrere dal 4 novembre 2022 e  fino al  18 novembre 2022:

    a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al  testo  unico delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

    1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

    2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per mille litri;

    3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

    4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro cubo;
    b) l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
    In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante l'aliquota di  accisa  sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica  per  il  periodo  dal  4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022.
    Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 28 novembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui  al  comma  1,  lettera  a),  del presente articolo usati come carburante  giacenti  nei serbatoi  dei relativi depositi e impianti alla  data  del  18  novembre  2022. 

    La predetta comunicazione non è effettuata  nel  caso  in  cui,  alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle  aliquote di accisa venga disposta  la  proroga  dell'applicazione  delle  aliquote come rideterminate.
    Nel caso in cui non venga disposta la proroga per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma  1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995. 

    La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

    Ricordiamo che Il decreto Aiuti ter (DL n 144/2022) pubblicato in GU n 223 del 23 settembre tra le altre novità, ha previsto interventi in materia di carburanti e in particolare, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022.

  • IMU e IVIE

    Possibile la doppia esenzione IMU per i coniugi residenti in Comuni diversi

    Con la pronuncia n. 209 del 13/10/2022 la Corte Costituzionale si è espressa circa l’illegittimità del riferimento al “nucleo familiare” da parte della norma agevolativa per l’IMU della prima casa (l’allora art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, poi trasfuso nell’art. 1, comma 741, lettera b) della Legge 160/2019). Con il risultato che, come anche specificato dalla Consulta, ai fini dell’esenzione andrà considerato l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, motivo per cui i coniugi stabiliti in differenti ambiti territoriali potranno di fatto godere della doppia agevolazione IMU. Questo però, occorre notarlo, senza far sì che simile situazione abbia luogo per le c.d. “seconde case”, dal momento che ai fini della spettanza del beneficio fiscale è necessaria l’effettiva residenza dei coniugi in Comuni diversi in modo stabile.

    Interessante anche notare come la Corte abbia dichiarato costituzionalmente illegittima anche la più recente modifica apportata all’art. 5-decies del D.Lgs 146/2021 (“Decreto collegato fiscale”), secondo cui, a partire dal 2022, sarebbero stati i coniugi a dover scegliere quale dei due immobili – anche se siti in Comuni diversi – avrebbe potuto godere dell’agevolazione in esame.

    Ad ogni modo, la sentenza n. 209/2022 va finalmente a confermare un orientamento sul quale già risalente prassi ministeriale aveva concordato (circolare n. 3/DF del 18/05/2012 e risposte MEF del 20/01/2014), unitamene a parte della giurisprudenza di merito (ex multis CTP Lecce n. 945 del 17/07/2020, CTR Veneto n. 858 del 31/08/2017 e CTP Brescia n. 605 del 14/07/2016), le quali si sono dimostrate a dir poco possibiliste riguardo alla possibilità, per i soggetti visti in precedenza, di usufruire singolarmente dell’agevolazione in esame – di fatto, quindi, raddoppiandola – in presenza di determinate condizioni. Al contrario, dal 2020 la giurisprudenza di legittimità, tramite numerose pronunce, aveva dapprima negato tout court qualsivoglia agevolazione per i consorti divisi territorialmente (si vedano, ad esempio, Cassazione n. 4166 e 4170 del 19/02/2020, n. 20130 del 24/09/2020 e n. 2194 del 01/02/2021), dimostrando invece in un secondo momento una timida apertura nei confronti della spettanza di un’unica agevolazione per il nucleo familiare (tra le altre Cassazione n. 17408 del 17/06/2021 e n. 20686 del 20/07/2021).

    Erano precedentemente sorti alcuni dubbi circa la rimessione della questione di legittimità in quanto, con la precedente sentenza n. 107 del 28/04/2022, la stessa Consulta aveva rigettato la questione posta dalla CTR Liguria (mediante ordinanza n. 106/2/2020 del 23/09/2020), che aveva a sua volta sollevato dubbi in merito all’applicazione delle norme in esame sia in tema di ICI che di IMU. Dubbi che, tuttavia, appaiono oggi definitivamente dissolti in favore di un’applicazione dell’agevolazione prima casa più in linea con i principi di equità e di uguaglianza stabiliti dalla Costituzione. 

  • Riforme del Governo Draghi

    Crediti energia e gas terzo trimestre 2022: i codici tributo per F24

    Con Risoluzione n 59/E dell'11 ottobre le Entrate istituiscono i codici tributo per l'utilizzo da parte dei cessionari dei crediti d’imposta a favore delle imprese, per i maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

    In particolare, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo: 

    • 7727” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. (Leggi anche Credito d’imposta acquisto carburanti pesca: il codice tributo)
    •  “7728” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
    •  “7729” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
    • “7730” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
    •  “7731” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; 3 
    • 7732” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”. 

    Ricordiamo che con Risoluzione n. 49/E del 16 settembre 2022 le Entrate hanno istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante per il terzo trimestre 2022 direttamente dai beneficiari.

    Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo: 

    • “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
    •  “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; 3 
    • “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
    •  “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; 
    • “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

    In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. 

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Aliquota IVA e dispositivi medici: alle Dogane competenza sull’elenco dei beni

    Con Risposta a interpello n 483 del 3 ottobre le entrate chiariscono dubbi in merito alla aliquota IVA applicabile ai dispositivi medici.

    L'agenzi specifica che il parere favorevole all’aliquota agevolata, fornito dall’Agenzia delle Dogane competente, non lascia dubbi sul trattamento fiscale, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, delle cessioni dei prodotti proposti nell'interpello.

    La Società Alfa riferisce di produrre, per conto di Beta, 5 prodotti e chiede se le cessioni di tali prodotti sono soggette all'aliquota IVA ridotta prevista dal Decreto IVA, alla Tabella A, parte III "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", n. 114, quali "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale"

    In base all'articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune". 

    L'Istante precisa di aver richiesto pareri all'Agenzia delle Dogane e Monopoli la quale afferma che i dispositivi in questione sono da ricomprendere nella voce 3004 della tariffa doganale.

    L'agenzia replica che la circolare 10 aprile 2019 n. 8/E ha chiarito che la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2019, fa rientrare «i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)» tra i beni le cui cessioni sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento.

    La norma di interpretazione autentica citata, tuttavia, non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata.

    La classificazione merceologica di un prodotto rientra nella competenza esclusiva di ADM e, dunque, anche la classificazione dei prodotti oggetto del presente interpello nell'ambito della voce doganale 3004.

    L'Istante ha prodotto i necessari pareri di accertamento tecnico, rilasciati da ADM, pertanto. preso atto delle classificazioni nella voce 3004 effettuate da ADM, le cessioni dei prodotti oggetto del presente interpello sono conseguentemente soggette all'aliquota IVA del 10 per cento prevista dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.

    Allegati: