• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Crediti energia e gas III e IV TRIM 2022: cessione entro il 20.09

    Con il Provvedimento n. 24252 del 26 gennaio le Entrate hanno fissato al 20 settembre 2023 il termine per la comunicazione di cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al mese di dicembre 2022. 

    Scarica qui il Modello e le istruzioni.

    Ricordiamo che il termine del 20 settembre è stato esteso anche alle comunicazioni riguardanti le cessioni dei crediti relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022, in ragione delle modifiche apportate nel corso della conversione in legge del DL Aiuti-quater.

    I crediti d’imposta relativi al mese di dicembre 2022 sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 30 settembre 2023 e in alternativa possono essere ceduti.

    Crediti energia e gas III e IV TRIM 2022: comunicazione di cessione entro il 20.09

    Nel dettaglio, le Entrate con il Provvedimento n. 24252 stabiliscono che, le disposizioni del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, relative alle cessioni, si applicano anche crediti d’imposta del mese di dicembre 2022, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge13 gennaio 2023, n. 6:

    • a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
    • b) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022;
    • c) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
    • d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022.

    Viene stabilito che, per i suddetti crediti d’imposta la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 26 gennaio al 20 settembre 2023. 

    Facciamo un riepilogo generale.

    Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2022 n. 253445 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel I e nel II trimestre 2022.

    Con i provvedimenti del 6 ottobre 2022 n. 376961 e del 6 dicembre 2022 n. 450517, le disposizioni attuative sono state estese agli ulteriori crediti d’imposta previsti per il terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre e novembre 2022.

    In ragione delle novità introdotte dal DL Aiuti-quater convertito in legge, che hanno previsto la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta entro il 30 settembre 2023 sono state aggiornare le scadenze delle comunicazioni.

    Con il Provvedimento n. 24252 del 26 gennaio 2023 sono state estese le disposizioni attuative del citato provvedimento del 30 giugno 2022 agli ulteriori crediti d’imposta con distinzione delle diverse scadenze per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

    Con il provvedimento in oggetto sono state inoltre approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, che sostituiscono quelle del provvedimento del 6 dicembre 2022.

    Infine, con il provvedimento del 26 gennaio, si dispone che la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate entro il:

    • a) 22 marzo 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera f), del provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca – terzo trimestre 2022);
    • b) 21 giugno 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera e), del  provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca – quarto trimestre 2022);
    • c) 20 settembre 2023, per i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, lettere b), c), d) ed e),  del citato provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 (energia elettrica e gas – terzo trimestre 2022) e al punto 1.1, lettere a), b), c) e d), del citato provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (energia elettrica e gas – periodo  ottobre/novembre 2022)
  • Matrimonio, Unioni Civili e Convivenze di fatto

    Assegno una tantum al coniuge tassato in Spagna: indeducibile in Italia

    Con le Sentenze n. 25383 del 29 agosto 2023, la Cassazione è intervenuta in merito all’interpretazione dell’art. 10 comma 1 lett. c) del TUIR, norma in base alla quale sono deducibili “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.
    La Cassazione ha ritenuto indeducibile la somma versata da un coniuge alla proprio moglie, somma (che secondo l'accordo doveva essere pagata a rate) a seguito di un accordo di separazione firmato in Spagna, dove entrambi risiedevano all'atto della separazione, e poi dichiarato in Italia dal marito.

    Assegno divorzile tassato in Spagna: indeducibile in Italia

    Nel dettaglio, con sentenza del 19 maggio 2006 il Tribunale di Valencia (Spagna) dichiarò la separazione personale di due coniugi, allora entrambi residenti in Spagna, sulla base di un accordo approvato dal giudice spagnolo.
    La sentenza riconobbe alla moglie la somma una tantum di 1.000.000 di euro a titolo di "pension compensatoria" da versare ratealmente nel corso di sei anni sino all'estinzione del debito. Dopo la separazione, il ricorrente trasferì il proprio domicilio in Italia.
    Nel 2006 il ricorrente versò alla moglie una rata della "pension compensatoria", pari ad euro 50.000, che fu tassato in Spagna in capo alla percipiente, in quanto assimilato ad un reddito da lavoro dipendente.
    In sede di dichiarazione dei redditi del 2007, presentata in relazione al periodo d'imposta 2006, il ricorrente portò in deduzione dal reddito imponibile il suindicato importo.
    In esito ad un controllo formale ex art 36 ter del DPR n. 600 del 1973, l'Ufficio rilevò l'indebita deduzione ed iscrisse a ruolo le maggiori imposte dovute a titolo di Irpef, addizionali comunali e regionali, interessi e sanzioni, per un importo pari ad euro 31.137,87.
    Successivamente, l'agente della riscossione notificò al ricorrente la cartella di pagamento con la quale gli venne richiesto il detto importo oltre ai compensi di riscossione.
    Il ricorrente propose ricorso alla C.T.P. di Milano, invocando il principio di simmetria e la doppia imposizione economica.
    Il giudice di primo grado accolse le doglianze del contribuente.
    La C.T.R. della Lombardia riformò integralmente la sentenza di primo grado, accogliendo l'appello dell'Ufficio.
    Avverso la sentenza d'appello il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di cinque motivi tutti rigettati dalla corte.

    Assegno divorzile da accordo spagnolo: indeducibile in Italia

    La Cassazione valorizza il tenore letterale del dettato normativo (art. 10 comma 1. lett. c) del TUIR), il quale, ponendo esplicito riferimento agli assegni periodici, esclude la deducibilità degli assegni una tantum. 

    Inoltre, essendo i soggetti della transazione residenti in due Stati diversi, non potrebbe essere invocato il principio di simmetria volto a garantire la deducibilità delle somme che sono considerate imponibili in capo al percipiente, in quanto lo stesso non varrebbe nei rapporti tra due diversi ordinamenti.
    Ne consegue che, in mancanza di una specifica disposizione convenzionale in materia, si applica l’art. 10 comma 1, lett. c) del TUIR che esclude la deducibilità dell’assegno una tantum.

    Viene spiegato che che proprio il riferimento agli “assegni periodici” risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, fa propendere per l’esclusione della deducibilità degli assegni una tantum.
    La sentenze in commento è in liena con la giurisprudenza prevalente, pur trattando altri aspetti internazionali della separazione dei due ex coniugi.

  • Adempimenti Iva

    Detrazione IVA in assenza di operazioni attive: altri tasselli dalla Cassazione

    L’incertezza intorno al diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi effettuati nella fase preparatoria all’avvio dell’impresa, prima dell’effettuazione della prima operazione imponibile, oggi si può considerare superata.

    In conseguenza di voluminosa giurisprudenza, sono ormai considerati consolidati i seguenti punti che delineano i tratti caratteristici della fattispecie:

    • gli acquisti di beni e servizi, effettuati nella fase preparatoria di start-up, antecedente l’effettivo inizio dell’attività economica, danno diritto alla detrazione dell’IVA non essendo richiesto, a questo fine, il collegamento tra il diritto alla detrazione e l’effettuazione di operazioni imponibili;
    • quello che è richiesto è che tali spese preparatorie siano inerenti all’attività d’impresa, cioè che siano spese funzionali all’attività economica che verrà esercitata, ma non è necessario il contestuale realizzo di tale attività;
    • che in questa situazione spetta al contribuente l’onere di dimostrare tale inerenza;
    • fanno eccezione solo quelle attività inserite in un contesto di frode o effettuate con l’intento di ottenere indebiti vantaggi fiscali.

    La prassi da diverso tempo si è allineata a questa linea interpretativa, prima con la Circolare Agenzia delle Entrate numero 33/E/2016 e poi con la Risposta a interpello numero 584 del 14 settembre 2021.

    Due recenti deliberazioni della Corte di Cassazione aggiungono ulteriori dettagli a questo quadro, già ben delineato.

    L’ordinanza numero 11213 della Corte di Cassazione, pubblicata il 28 aprile 2023, precisa che, per il diritto alla detrazione sull’IVA applicata all’acquisto di beni e servizi effettuati durante la fase di start-up, non importa quali siano le motivazioni per cui l’attività non è stata concretamente avviata; con l’ovvia eccezione dei casi in cui questi acquisti possono essere inseriti in un contesto di abuso del diritto alla detrazione o al rimborso.

    La successiva ordinanza della Corte di Cassazione numero 15570, pubblicata il giorno 1 giugno 2023, prende in esame il diritto al rimborso dell’IVA versata sugli acquisti di beni e servizi durante la fase preparatoria, in assenza di produzione di ricavi: secondo la Corte, così come il diritto alla detrazione delle spese di investimento prescinde dall’effettivo avvio dell’impresa, ugualmente il diritto al rimborso dell’imposta versata sarà esercitabile senza dover aspettare l’effettivo esercizio di questa attività.

    Quindi, fondamentalmente:

    • le spese sostenute durante la fase preparatoria all’avvio dell’impresa danno diritto alla detrazione dell’IVA;
    • il diritto in quella fase è già sorto, per cui dovranno seguirsi le regole ordinarie che regolano tale diritto, come appunto il principio di inerenza;
    • ciò in rispetto del principio della neutralità dell’imposta, la cui violazione comporterebbe una disparità tra imprese che esercitano la medesima attività.

    Non inficia tale diritto neanche il successivo mancato avvio dell’attività dell’impresa, in quanto il diritto era già sorto (con la solita eccezione per il caso in cui tale situazione non nasconda un intento fraudolento o abusivo), sempre che il mancato avvio dell’attività economica derivi da cause indipendenti dalla volontà del soggetto acquirente, sia pure assunte in un'accezione ampia”.

    Su questo punto l’ordinanza 11213/2023 cita la sentenza della Corte di giustizia europea del 18 maggio 2021 nella Causa C-248/20: “il diritto a detrazione, una volta sorto, rimane, in linea di principio, acquisito anche se, successivamente, l'attività economica prevista non è stata realizzata, cosicché non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta o se, a causa di circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto passivo non ha utilizzato detti beni e servizi che hanno dato luogo alla detrazione nell'ambito di operazioni soggette a imposta. Ogni interpretazione diversa della direttiva IVA sarebbe contraria al principio di neutralità dell'IVA per quanto riguarda l'onere fiscale dell'impresa. Infatti, ciò potrebbe creare, all'atto del trattamento fiscale delle stesse attività di investimento, disparità ingiustificate tra imprese che effettuano già operazioni imponibili e altre che cercano, mediante investimenti, di avviare attività da cui deriveranno operazioni soggette ad imposta”.

  • Agricoltura

    Agevolazioni Consorzi agricoli per promuovere la qualità dei prodotti

    Con Decreto dell'11 luglio 2023 pubblicato in GU n 208 del 6 settembre, il Ministero dell'agricoltura determina i criteri e delle modalità per  la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione, incentivare lo scambio di conoscenze ed  azioni di informazione, sostenere la formazione professionale e l'acquisizione di competenze, nonché i progetti di ricerca e sviluppo e la salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette. (23A04924).

    Nel dettaglio, il decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa  dell'Unione  in materia di aiuti di Stato, citata nelle  premesse,  i criteri e  le modalità per la concessione di  contributi,  da  parte  dell'Ufficio PQAI IV, finalizzati a:

    • a) sviluppare azioni di  valorizzazione  volte  ad  accrescere  e migliorare la divulgazione delle informazioni relative  all'origine, alla reputazione, alla qualità e/o alle altre  caratteristiche  dei prodotti designati da DOP o IGP;
    • b) incentivare lo scambio di conoscenze, in particolare  mediante azioni  di  formazione  professionale,  condivisione  delle  migliori pratiche  e  acquisizione  di  competenze,  nonché le   azioni   di informazione, con riferimento ai prodotti designati da DOP o IGP;
    • c) sostenere progetti di ricerca  e sviluppo,  anche  sotto  il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la  salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni  sul  mercato, nel commercio elettronico e  nei  nomi  di  dominio,  anche al  fine  di favorire la  tutela dei corrispondenti diritti  di  proprietà intellettuale.

    Le domande di contributo devono pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio PQAI IV, (Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli) esclusivamente a mezzo pec, entro e non oltre le ore 23,59 dell' 8 marzo di ciascun anno, all'indirizzo di  posta elettronica certificata:

    Agevolazioni Consorzi agricoli: beneficiari 

    Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai sensi del presente decreto, i seguenti soggetti:

    • a) Consorzi di tutela;
    • b) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela;
    • c) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti  di  cui alla precedente lettera a) e/o uno o più soggetti di cui alla  precedente lettera b).
    • d) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti  di  cui  alle precedenti lettere a) e b) ed altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP,  purché questi  ultimi  siano privi dello scopo di lucro e prevedano tra i fini statutari la tutela e la valorizzazione dei prodotti designati da DOP e IGP.

    Agevolazioni Consorzi agricoli: attività, costi ammissibili e l'aiuto

    Per la realizzazione delle finalità indicate possono essere finanziate:

    • a) iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione e/o  ad incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni  di  informazione  dei prodotti designati da DOP o IGP (di seguito, «iniziative  di  lettera A»), attraverso le seguenti attività:
      • a.1) organizzazione e partecipazione a  fiere,  esposizioni  e concorsi, nel rispetto delle condizioni  previste  dall'art.  24  del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art.  19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri  prodotti  agricoli  e alimentari;
      • a.2)  pubblicazioni  destinate  a  sensibilizzare  il  grande pubblico  in merito  ai  prodotti  agricoli,  nel  rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472;
      • a.3)  attività  dimostrative, azioni  di informazione  e promozione dell'innovazione, nonché scambi interaziendali  di  breve durata e visite di aziende agricole, nel  rispetto  delle  condizioni previste dall'art.  21  del  regolamento  (UE)  n.  2022/2472  per  i prodotti agricoli;
    • b) iniziative volte a sostenere la  formazione  professionale  e l'acquisizione di competenze, nonché progetti di ricerca e  sviluppo aventi ad  oggetto  la  produzione,  la  commercializzazione  e/o  la salvaguardia dei  prodotti  designati  da  DOP  o  IGP  (di  seguito, «iniziative di Lettera B»), attraverso le seguenti attività:
      • b.1) formazione  professionale  e  acquisizione  di  competenze (come corsi di formazione,  seminari,  conferenze  e  coaching),  nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento  (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 31  del  regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli  e  alimentari,  che esclude gli aiuti per la formazione  organizzata  dalle  imprese  per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;
      • b.2) progetti di ricerca e sviluppo,  anche  sotto  il  profilo della sostenibilità  ambientale,  sociale  ed  economica,  aventi  ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP,  incluso  il  monitoraggio  sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni  sul  mercato,  nel commercio elettronico e  nei  nomi  di  dominio,  anche  al  fine  di favorire  la  tutela  dei  corrispondenti  diritti  di proprietà  intellettuale, nel rispetto delle condizioni  previste  dall'art.  38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.

    Le domande di contributo, da  presentare  distintamente  per  le iniziative di Lettera A e per le iniziative  di  Lettera  B,  possono riguardare una o più attività.

    I costi ammissibili, elencati  distintamente  per   ciascuna tipologia  di  attività  prevista  dal  precedente  comma  1,   sono riportati nell'allegato B al presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dagli  articoli  21,  24  e  38  del  regolamento  (UE)  n. 2022/2472 e dagli articoli 19,  25  e  31  del  regolamento  (UE)  n. 651/2014.

    I contributi  sono concessi esclusivamente sulla  base  del rimborso  dei  costi  ammissibili effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario.

    L'intensità di aiuto è limitata:

    • a) nel caso delle iniziative di lettera A:
      • al 50% dei costi ammissibili, per le attività di cui al  punto a.1) del precedente  comma  1,  svolte  ai  sensi  dell'art.  19  del regolamento (UE) n.  651/2014  per  gli  altri  prodotti  agricoli  e alimentari;
      • al 70% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai  punti a.1), a.2) e a.3) del precedente  comma  1,  svolte  ai  sensi  degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) n.  2022/2472  per  i  prodotti agricoli;
    • b) nel caso delle iniziative di lettera B:
      • al 70% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai  punti b.1) e b.2) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
      • al 90% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai  punti b.1) e b.2) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 21 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli. 
    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    730/2023: tassazione compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche

    Come sono tassati i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche nella dichiarazione dei redditi 730/2023?  I dettagli per il modello 730/2023

    730/2023: tassazione dei compensi per attività sportive dilettantistiche

    Anche quest'anno sono previste particolari modalità di tassazione per le attività sportive dilettantistiche.

    Nel dettaglio la particolarità riguarda:

    • le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
    • i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

    In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:

    • i primi 10.000 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito;
    • sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
    • sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).

    La parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

    Si precisa che sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

    Di seguito una tabella di riepilogo.

    Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche
    fino a 10.000 euro non concorrono alla formazione del reddito
    da 10.001 a 30.658,28 euro ritenuta 23% a titolo d'imposta

    somme eccedenti

    ritenuta 23% a titolo d'acconto

    730/2023: compensi attività sportive dilettantistiche dove indicarli

    Come specificato dalle istruzioni al modello 730, i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche vanno indicati nel "Quadro D altri redditi" e in particolare nella prima sezione, al rigo D4 tra i redditi diversi.Nel rigo D4 nella colonna 3 "tipo di reddito" va indicato il codice "7":

    • per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla Società Sport e Salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS e USSA operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Queste somme sono contraddistinte dalla lettera “N” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2023 – Lavoro autonomo;
    • per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

     Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente 10.000 euro. 

  • Adempimenti Iva

    Cessione fabbricato in leasing: la base imponibile IVA

    Con Risposta a interpello n 405  del 31 luglio le Entrate chiariscono le modalità di determinazione della base imponibile IVA della cessione di un fabbricato in un rapporto di leasing.

    La società istante operante nel settore della produzione di insaccati e prodotti di carne ha conseguito per la maggior parte del proprio fatturato presso la sede operativa mediante anche un contratto di locazione finanziaria immobiliare, edifici ed  impianti tecnologicamente all'avanguardia.

    Tuttavia, un vasto incendio ha quasi completamente distrutto l'intero impianto  lasciando  in  stato  di  rovina  e  degrado  l'immobile  che deve  essere  considerato un  collabente da  inquadrare nella categoria  catastale F/2.  

    Le  autorità competenti hanno imposto l'abbattimento dell'intera struttura, la rimozione dei detriti e la bonifica del suolo, p

    L'Istante  dichiara  che,  anche  per  esplicito obbligo contrattuale e  accordi  sopraggiunti con la Compagnia di Leasing, occorre trasferire l'immobile collabente dalla società concedente, cioè la società BETA, alla società utilizzatrice ALFA. 

    Il contratto  di  leasing  dovrà ritenersi risolto di diritto alla data in cui sarà verificato l'evento

    In caso di distruzione dell'immobile  l'Utilizzatore avrà l'obbligo di rendersi acquirente del terreno, del rudere e di ogni altro  diritto relativo ad un prezzo imponibile pari all'indennizzo; tale prezzo imponibile sarà dovuto con valuta corrispondente alla data in cui si sarà verificato l'evento e quindi sarà stato risolto il contratto, indipendentemente dalla data  in cui verrà stipulato il rogito notarile di compravendita.

    Una succesiva clausola prevede che in tutti quei casi ove si faccia riferimento ad  un indennizzo  spettante al Concedente e l'indennizzo non  è  determinato, esso deve  essere  quantificato  come la  ''somma di tutti quei canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto  e del prezzo di eventuale acquisto finale…''. 

    L'Istante aggiunge di aver sottoscritto con una Compagnia assicuratrice una polizza che copriva anche il rischio di incendio, con appendice di vincolo a favore  della società concedente.

    In  virtù  del  fatto  che  si  deve  procedere  al  rogito  notarile  di trasferimento  del  terreno  e  dei  fabbricati  collabenti  dalla  società concedente  alla  società  utilizzatrice,  l'Istante  necessita  di  chiarimenti  sulla  natura  di  ''corrispettivo''  o  di  ''indennizzo''  dell'importo che dovrà essere erogato alla compagnia di leasing e sull'eventuale valore da tassare ai fini dell'IVA. 

    Il dubbio interpretativo posto dalla  società istante è  relativo  alla  qualificazione dell'importo che dovrà essere erogato alla compagnia di leasing. 

    Cessione fabbricato in leasing: chiarimenti sulla base imponibile IVA

    Le entrate riassumo tutto il caso prima di esporre il proprio parere e sottolineano che in linea generale, ai fini IVA, i canoni di leasing immobiliare sono assimilati e, dunque, assoggettati ad IVA secondo le stesse regole previste per le locazioni di immobili. 

    Diversamente, gli importi versati dall'utilizzatore  a titolo di riscatto finale del bene sono soggetti alle regole IVA previste per le cessioni di immobili (cfr. circolare 18/E/2013, par. 3.5). 

    Ciò premesso, al fine di individuare il regime IVA applicabile al trasferimento del rudere in questione e stabilire la rilevanza ai fini IVA delle somme che la società istante  è  tenuta  a  corrispondere  alla Compagnia  di Leasing in  virtù degli  impegni contrattuali assunti,  è necessario esaminare  le condizioni generali del contratto di locazione finanziaria immobiliare sottoscritto dalle parti. 

    In particolare, ai fini che qui interessano, la clausola n. 17 disciplina la risoluzione anticipata  del contratto in  caso di  distruzione totale dell'immobile, prevedendo espressamente che l'Utilizzatore avrà l'obbligo di rendersi acquirente del terreno, del  rudere e di ogni altro diritto relativo ad un prezzo imponibile pari all'indennizzo di cui  alla successiva clausola 23)

    La successiva clausola n. 21, rubricata ''Risoluzione anticipata ed effetti'' dispone che in ogni  ipotesi di perimento  o  di  perdita  dell'immobile, al  Concedente  resteranno acquisiti per l'intero loro ammontare il canone regolato alla firma, i canoni  periodici  già in  precedenza  pagati ed  ogni altra  somma a qualsiasi titolo corrisposta; l'Utilizzatore avrà l'obbligo di corrispondere immediatamente tutto quanto dovuto per  canoni  scaduti  e  non pagati,  interessi  convenzionali,  di  mora,  commissioni,  spese  e quant'altro già maturato alla data di risoluzione del contratto.[…]

    La clausola n. 23, rubricata ''Indennizzo a favore del Concedente'', inoltre, dispone  che se l'''indennizzo'' non è diversamente determinato nel suo ammontare, esso ''deve  essere  quantificato  come  la  somma  di  tutti  i  canoni  non  ancora  scaduti  alla  data  di  risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale…''. 

    Dalla disamina delle clausole contrattuali citate, contrariamente a quanto asserito dall'Istante, si desume che la somma da erogare alla società di leasing concedente, a seguito della risoluzione anticipata del contratto, non costituisce il ristoro del danno derivante dall'incendio che ha coinvolto l'impianto oggetto del contratto di leasing, bensì come stabilito espressamente dalla clausola n. 17 del contratto ­il prezzo da saldare per il  passaggio di proprietà del bene medesimo.  

    Detto passaggio di proprietà dell'immobile costituisce, dunque, un elemento significativo che depone a  favore della qualificazione della somma in questione come corrispettivo.  

    Ad avviso delle Entrate, depone a favore di tale qualificazione il criterio di determinazione dell'ammontare di detta somma indicato dalla citata clausola 23 del contratto, in base al quale detto ammontare è costituito dalla somma di tutti i canoni non  ancora scaduti alla data di risoluzione anticipata del contratto e del maxicanone finale. 

    Ciò posto, si ritiene, pertanto, che il trasferimento del rudere di cui trattasi alla  società istante costituisca una cessione da assoggettare ad IVA secondo le regole previste per le cessioni di immobili. 

    In proposito, si fa presente che se, come asserito dalla società istante, all'atto del trasferimento il rudere sia effettivamente inquadrabile come collabente nella categoria catastale F/2, in base a elementi oggettivi che ne certifichino lo stato di fatto, la cessione  dovrà essere assoggettata ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria (cfr. Risposta n. 554 del 2022). 

    Per completezza di  trattazione, si  fa  presente, infine,  che ad  avviso della scrivente, la base imponibile di detta cessione non  possa essere decurtata,  ai sensi  dell'art. 15, comma 1, numero 1) del D.P.R. 633 del 1972, dell'ammontare relativo al rimborso assicurativo che, secondo quanto asserito dalla società istante, sarà veicolato  direttamente dalla Compagnia assicuratrice alla Società di Leasing. 

    Ciò in quanto, come rappresentato  anche  dall'Istante, detto  ammontare  sarà  corrisposto  alla  società  di  leasing  a  compensazione in  tutto  o  in  parte  dell'importo  (rectius, corrispettivo) dovuto a quest'ultima a seguito della  risoluzione anticipata del  contratto di leasing.

  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2023: il Quadro L redditi prodotti a Campione d’Italia

    A decorrere dall’anno d’imposta 2018, tutti i redditi prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000.
    Attenzione al fatto che. si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel Comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
    Per godere della agevolazione, il contribuente compilerà il modello 730/2023 nel modo usuale e successivamente indicherà nel
    quadro L l’ammontare dei soli redditi prodotti in euro, 
    già indicati nei rispettivi quadri A, B, e D, per cui intende usufruire dell’agevolazione.

    Modello 730/2023: i redditi prodotti a Campine d'Italia

    Dall’anno d’imposta 2020 l’imposta netta dovuta dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, relativa ai redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri nel periodo in cui si è stati iscritti nei predetti registri, è ridotta nella misura del 50 per
    cento per dieci periodi d’imposta.

    È bene specificare che, come riportato dalle istruzioni al modello, l’agevolazione si applica ai sensi e nei limiti del regolamento UE n 1407/2013 della Commissione e i soggetti che per i quali l’agevolazione costituisce aiuto di stato per essere legittimati alla sua fruizione non possono utilizzare il modello 730 ma devono compilare il prospetto aiuti di stato presente nel Modello Redditi PF.

    I redditi prodotti a Campione d’Italia nel modello 730/2023 sono indicati nel "Quadro L" ulteriori dati.

    Come si compila il Quadro L del Modello 730/2023

    Nel Rigo L1 ci sono i redditi prodotti in euro Campione d’Italia.

    Nel dettaglio, nella Colonna 1 occorre indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in euro:

    • "1" per i redditi dominicali,
    • "2" per i redditi agrari,
    • “3” per redditi da fabbricati,
    • “6” per redditi diversi  di cui al quadro D-

    Nella Colonna 2 occorre indicare l’ammontare dei redditi prodotti in euro.

    Nel Rigo L2 Redditi prodotti in franchi svizzeri Campione d’Italia

    Nel dettaglio, nella Colonna 1 indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in franchi svizzeri:

    • "1" per i redditi dominicali,
    • "2" per i redditi agrari,
    • “3” per redditi da fabbricati,
    • “4” per i redditi da lavoro dipendente, pensone e assimilati (punto 12 della certificaizone unica 2021),
    • “5” per redditi diversi  di cui al quadro D,

    Colonna 2 indicare l’ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri.

    Allegati: