• Fatturazione elettronica

    Autofattura: che cos’è e quali operazioni riguarda

    L’autofattura tecnicamente è una fattura emessa a stessi per liquidare l’IVA a debito.

    L’autofattura “vera e propria” è quel documento, contenente i medesimi elementi di una “normale” fattura che se ne differenzia in quanto:

    1. l’emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta (obbligato a liquidare l’IVA) in sostituzione del primo;
    2. cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l’operazione è a titolo gratuito (art. 2, comma 2, decreto IVA)

    Autofattura in cui l'emittente è il cessionario

    Sono autofatture di questo tipo, ad esempio:

    • per le operazioni effettuate da soggetti stabiliti o residenti in Italia:
      • gli acquisti da produttori agricoli ex articolo 34, comma 6, del decreto IVA,
      • i compensi corrisposti agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti l’attività di trasporto (cfr. il decreto ministeriale 30 luglio 2009) e 
      • la regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione (articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997);
    • per le operazioni effettuate da soggetti non residenti o non stabiliti:
      • gli acquisti da soggetti extra-UE (articolo 17, comma 2, decreto IVA).

    Autofattura in cui cedente e cessionario coincidono

    Sono autofatture di questo tipo, ad esempio:

    • l' “autoconsumo”, ossia la destinazione di beni o servizi al consumo personale o familiare dell’imprenditore ovvero ad altre finalità non imprenditoriali;
    • le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa e di quelli che non vi rientrano se di costo unitario superiore ad euro cinquanta e per i quali sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19 del decreto IVA.

    Nelle ipotesi in esame, qualora vi sia l’obbligo di emettere autofattura, la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via SdI (con l’unica eccezione delle prestazioni rese da soggetti extra-UE, per le quali vale l’adempimento di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 salvo scelta per la fatturazione elettronica via SdI). 

    Resta ferma, laddove la controparte sia un soggetto escluso dagli obblighi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015 e non intenda avvalersi della fatturazione elettronica via SdI, la necessità di consegnarle copia analogica (o informatica) del documento.

    Attenzione al fatto che, a decorrere dal 1° luglio 2022 anche i soggetti forfetari (articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014) oltre che per i soggetti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011), e quelli che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 L. 398/1991 sono obbligati ad emettere fattura in formato elettronico (articolo 18, commi 2 e 3, D.L. 36/2022) se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro ed anche sotto tale limite a decorrere dal 1° gennaio 2024.

    Autofattura elettronica

    Occorre sottolineare che fino al 31 dicembre 2020 il tipo documento da indicare per le autofatture era solo il TD01Fattura ed i Dati del cessionario/committente andavano inseriti nei “Dati del cedente/prestatore” e anche nei “Dati del cessionario/committente”. 

    Nel caso di autofattura denuncia il tipo documento da indicare è era TD20 – Autofattura denuncia e occorreva indicare nei dati del cessionario/committente i dati del cliente e nei dati del cedente/prestatore i dati del fornitore; inoltre occorreva indicare che il documento è stato emesso dal cessionario/committente con il codice CC.

    Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore nuove voci di dettaglio per la fattura elettronica.

    Ai fini delle autofatture vengono introdotte importanti novità e insieme al codice TD01 sono stati introdotti nuovi codici Tipo documento per distinguere le varie ipotesi di autofatturazione elettronica.

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  • Attualità

    Covid-19: novità per accesso negli ospedali e tamponi

    Con Circolare del Ministero della Salute n 27648 dell'8 settembre si regolamentano gli accessi negli ospedali relativamente ai positivi al covid.

    Nel dettaglio, si specificano le indicazioni

    • per l’effettuazione dei test diagnostici per SARS-CoV-2
    • per l’accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie e socio-sanitarie.

    La Circolare precisa che, esaminato l’attuale andamento clinico-epidemiologico e considerate le indicazioni contenute nei documenti nazionali e internazionali citati nell’allegato 1, anche al fine di rendere omogenea la pratica dell’effettuazione dei test a livello nazionale, si forniscono raccomandazioni in merito ai casi nei quali è opportuno procedere all’approfondimento diagnostico per SARS-CoV-2. 

    Resta ferma la responsabilità e la possibilità da parte del direttore sanitario della struttura o del clinico che ne ravvisi la necessità, di definire ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei test e misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a quelle di seguito riportate. 

    Covid-19: regole di accesso in Pronto Soccorso e ricovero strutture sanitarie

    • Per i pazienti che non presentano sintomi compatibili con COVID-19 al triage effettuato all’accesso al Pronto Soccorso non è indicata l’esecuzione del test per SARS-CoV-2. 
    • Per i pazienti che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con COVID-19 è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2. Laddove possibile, è opportuno attivare/mantenere un percorso più ampio di sorveglianza epidemiologica con la ricerca di altri virus, quali ad esempio: virus influenzali A e B, VRS, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, Metapneumovirus, virus Parainfluenzali, Rhinovirus, Enterovirus. 
    • Per i pazienti che all’anamnesi dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-19, con esposizione negli ultimi 5 giorni, è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2. 
    • Per i pazienti, pur asintomatici, che devono effettuare ricovero o un trasferimento (sia programmato che in emergenza) in setting assistenziali ad alto rischio (es. reparti nei quali sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, strutture protette, RSA, etc.) è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2.

    Covid-19: regole di accesso alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie: 

    Agli ospiti che devono accedere (es. nuovi ingressi, trasferimenti) alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, in cui siano presenti persone fragili a rischio per età o patologie concomitanti, è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2 al momento dell’accesso presso la struttura. 

    Covid-19: contenimento dei contagi, misure di igiene e di protezione personale 

    Fermo restando il rispetto delle misure di igiene e protezione personale, utili alla riduzione del rischio di trasmissione dei virus respiratori, come previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 28/04/20231 e dalla Circolare n. 25613 dell’11 agosto 20232 , si precisa quanto segue:

    • i visitatori/accompagnatori che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere alle succitate strutture; 
    • gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere in setting assistenziali, sia di degenza che ambulatoriali, dove sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, secondo le modalità e le procedure adottate dalle direzioni delle strutture.
  • Adempimenti Iva

    Nota variazione in diminuzione: chi è legittimato ad emetterla

    Con Risposta a interpello n 427 dell'11 settembre le Entrate chiariscono chi sia il soggetto legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione nel caso in cui, nel rapporto tra assicurato e assicuratore, il credito dell'assicuratore sia irrecuperabile. 

    In sintesi viene chiarito che, dal  punto  di  vista  fiscale  l'assicurato  (originario cedente/ prestatore)  rimane  l'unico soggetto legittimato ad  emettere la  nota di variazione in diminuzione. Egli poi, "dovrà girare" all’assicuratore l’Iva recuperata con la variazione.

    L'istante è una società attiva nel settore delle assicurazioni dei crediti commerciali, cauzioni e recupero crediti, iscritta al R.I.G.A. (Registro Imprese e Gruppi Assicurativi) Albi ed Elenchi di Vigilanza, presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

    I crediti oggetto di copertura assicurativa  da parte dell'istante  sono crediti contrattualmente dovuti al contraente della polizza assicurativa nell'ambito della sua attività commerciale. 

    Gli importi relativi all'IVA connessa ai crediti assicurati possono essere inclusi o esclusi dalla copertura assicurativa; secondo quanto riferito nell'interpello, l'istanza fa riferimento esclusivamente alle polizze in cui gli importi relativi all'IVA sono inclusi nella copertura assicurativa. 

    Ai  sensi dell'art.  1916  del  codice  civile,  la società nel momento in cui  paga l'indennizzo previsto dalla polizza, è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile. 

    Frequentemente  accade che  il  terzo  responsabile sia  assoggettato ad  una procedura concorsuale, in relazione alla quale l'Assicurato, in alcuni casi, si è insinuato al passivo prima che il credito sia oggetto di surroga, mentre, in altre ipotesi, al momento della surroga l'insinuazione non è ancora avvenuta. 

    Ciò posto, l'istante chiede conferma in merito alla possibilità di emettere, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 note di variazione IVA in diminuzione in relazione ad un credito originariamente vantato da un proprio Assicurato nei confronti di un terzo soggetto responsabile e per il quale, all'esito di un procedimento di surrogazione ex art. 1916 c.c. (in qualità di soggetto surrogante), si sia verificato il mancato pagamento da parte del debitore ceduto (terzo responsabile) a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose. 

    L'agenzia riepiloga che l'articolo 26 del decreto IVA disciplina le variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta il cui esercizio, diversamente dalle variazioni in aumento previste dalla  medesima norma, ha  natura facoltativa ed  è  limitato  alle ipotesi espressamente previste. 

    In particolare, il comma 2 del citato articolo 26 prevede che «Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25». 

    Nel  caso di  mancato  pagamento  del corrispettivo connesso a  procedure concorsuali, secondo quanto disposto dal successivo comma 3­bis, inserito dall'articolo  18,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto ­legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, «La disposizione di cui al comma 2 [possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione, ndr] si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182­bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose»

    Con la  risoluzione n. 120/E del 2009, le Entrate hanno chiarito che «il recupero dell'imposta attraverso la nota di variazione ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 presuppone sempre ''l'identità tra l'oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall'altro, l'oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili'' (Corte di cassazione sentenza 6 luglio 2001, n. 9188 e 2 giugno 1999, n. 5356).

    In tal senso, anche la sentenza della Cassazione Civile del 29 marzo 2001, n. 8455, secondo cui ''l'applicazione del citato articolo 26 comma 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 presuppone una variazione del rapporto giuridico tra i due soggetti originari dell'operazione imponibile: cedente e cessionario di un bene, committente e prestatore di un servizio''». 

    È necessario, dunque, che la nota di variazione sia speculare alla fattura originaria e che permanga l'identità tra gli originari soggetti dell'operazione imponibile. 

    Pertanto,  nell'ipotesi  di  surroga  dell'assicuratore,  sebbene dal punto di vista civilistico «L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili» (cfr. articolo 1916  del  codice  civile), dal  punto  di  vista  fiscale  l'assicurato  (originario  cedente/ prestatore)  rimane l'unico soggetto legittimato  ad  emettere  la  nota  di  variazione in diminuzione. 

    La  soluzione prospettata dall'istante  non  è condivisibile, non avendo alcuna rilevanza la circostanza che, al momento della surroga, l'insinuazione al passivo dell'Assicurato non sia ancora avvenuta. 

    Si precisa,  infine, che qualora il cliente insolvente sia assoggettato ad una procedura concorsuale, il cedente/prestatore (ossia, nel caso di specie, l'assicurato) può procedere  ­stante  l'attuale  formulazione  del  già  citato  comma  3­bis  dell'articolo  26 del decreto IVA ­ all'emissione della nota di variazione al momento dell'apertura della procedura medesima (sul punto si rinvia ai chiarimenti resi con la circolare 9 dicembre 2021, n. 20/E).

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Omessa Asseverazione sismabonus: i termini per la remissione in bonis

    Con la Circolare n 27 del 7 settembre le Entrate forniscono, tra gli altri, chiarimenti sulla remissione in bonis per sanare la mancata presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico.

    Leggi anche: Il Sismabonus ammette la remissione in bonis.

    Mancata Asseverazione sismabonus: i termini per la remissione in bonis

    Il documento di prassi del 7 settembre ricorda che, con l’articolo 2-ter, comma 1, lettera c) 30, primo periodo, il Decreto Cessioni prevede la possibilità che il contribuente si avvalga della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del DL n. 16 del 2012, per sanare la mancata presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico.

    La disposizione in commento ha la finalità, quindi, di consentire al contribuente di beneficiare, attraverso la remissione in bonis, della detrazione delle spese di cui all’articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013 (c.d. sismabonus) e all’articolo 119, comma 4, del Decreto Rilancio (c.d. super sismabonus). 

    Il secondo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 2-ter del Decreto Cessioni introduce, poi, una norma d’interpretazione autentica volta a definire il «termine di presentazione della prima dichiarazione utile»  entro cui il contribuente può avvalersi della remissione in bonis di cui sopra.

    In particolare, il secondo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 2-ter del Decreto Cessioni stabilisce che, in relazione alle spese relative agli interventi ammessi al sismabonus e al super sismabonus, «la lettera b) del citato comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012» s’interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è «la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione (…)». 

    Pertanto, le spese sostenute a decorrere dal 2022, agevolabili ai sensi dell’articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013 (c.d. sismabonus) e dell’articolo 119, comma 4, del Decreto Rilancio (c.d. super sismabonus), finalizzate alla riduzione del rischio sismico, possono essere portate in detrazione solo a condizione che tutti gli adempimenti necessari ai fini del perfezionamento della remissione in bonis siano posti in essere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. 

    Qualora il contribuente intenda avvalersi, in luogo della detrazione d’imposta, dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito d’imposta, la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2-ter del Decreto Cessioni prevede che la remissione in bonis, mediante la presentazione dell’asseverazione sopracitata, debba perfezionarsi «prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121»

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Formazione commercialisti: richiesta contributo CDC entro il 30 settembre

    Con Bando 2022 la cassa Dottori Commercialisti ha messo  a disposizione 3 milioni di euro per il sostegno ai propri iscritti nella formazione professionale continua.

    Si possono richiedere fino al 30 settembre p.v. i  rimborsi fino al 50% dei costi sostenuti (100% per gli under 35) per le attività che danno diritto a crediti formativi  per il 2022. 

    Vediamo i requisiti e le modalità per la domanda 

    Contributi formazione commercialisti: requisiti di reddito 

    Al fine di poter beneficiare dei contributi i Dottori Commercialisti devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2022 (produzione reddito 2021),  un reddito imponibile non superiore a:

     Euro 36.400,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;

    • Euro 47.250,00 per nucleo familiare con due componenti;

    • Euro 54.550,00 per nucleo familiare con tre componenti;

    • Euro 59.900,00 per nucleo familiare con quattro componenti;

    • Euro 64.400,00 per nucleo familiare con cinque componenti;

    • Euro 67.500,00 per nucleo familiare con sei componenti;

    • Euro 69.250,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.

    In presenza di figli con disabilità il limite reddituale  è pari a  Euro 65.400,00 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di Dottore  Commercialista portatore di handicap), maggiorato del

    •  40% per ogni ulteriore componente e del
    • 60% per ogni ulteriore figlio disabile

    Il costo complessivo sostenuto e documentato per le attività formative  non deve essere inferiore a Euro 200, al netto di IVA.

    Importo ed erogazione del contributo 

    L’importo del contributo è pari al 50% del costo dell’attività formativa, al netto di IVA, relativo alle  attività formative indicate nel Bando. QUI IL TESTO  

    Per coloro che al 31.12.2021 non avevano compiuto  35 anni l’importo del contributo arriva al  100% del costo dell’attività formativa al netto di IVA.

    Il contributo erogato comunque non può essere superiore a Euro 1.000 per ogni richiedente.

    I contributi sono erogati nel limite delle risorse stanziate sulla base di una graduatoria formata considerando l’ordine crescente della somma dei redditi imponibili dichiarati nel 2022 . A parità di reddito, la precedenza è determinata dalla  minore età del concorrente.

    Il contributo sarà erogato in unica soluzione tramite bonifico bancario sul c/c indicato nella domanda.

    Modalità e scadenza per la presentazione della domanda

    La domanda, a pena di inammissibilità deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CFC, disponibile sul sito www.cnpadc.it, a partire dal 16/01/2023 ed entro il 30/09/2023 

    Vanno allegati i seguenti documenti e autocertificazioni:

    a) autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda. con il modulo presente all'interno del servizio online

    b) copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente 

    c) in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;

    d) copia della fattura relativa alla spesa sostenuta;

    e) documentazione rilasciata dall’Ente formatore attestante la materia oggetto dell’attività formativa per la quale si chiede il contributo con l’indicazione del codice materia

  • Nautica da diporto

    Finanziamenti Imprese navali: fondi dal MIMIT per innovazione tecnologica

    Con Decreto MIMIT del 6 aprile pubblicato in GU n 211 del 9 settembre al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della  ricerca industriale  e dello sviluppo sperimentale, sono dettati i criteri per l'individuazione dei progetti di  rilevanza strategica nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. 

    Viene precisato che con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del  made in Italy, saranno attivate le procedure a bando per la  presentazione dei  progetti  e delle relative domande di finanziamento. 

    A tal  fine  sono stabiliti criteri e modalità di finanziamento dei progetti ammissibili, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

    Finanziamenti per imprese navali per l'innovazione tecnologica

    Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al decreto in oggetto, le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione,  trasformazione  e   revisione   di   navi,  motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parte degli stessi.
    Sono considerate in possesso del requisito  le imprese che nei  due esercizi antecedenti la  presentazione della domanda abbiano avuto un fatturato annuo di  almeno  il  50%  per  le grandi imprese o di  almeno  il  25%  per  le  PMI  da  attività  di costruzione,   trasformazione  e  revisione   di   navi,  motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.

    Le imprese devono inoltre essere  in  possesso dei seguenti requisiti:

    • a) avere una stabile organizzazione in Italia;
    • b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro  delle imprese;
    • c) non essere in liquidazione volontaria e non essere  sottoposte a procedure concorsuali; 

    Finanziamenti imprese navali per l'innovazione tecnologica: requisiti dei progetti

    Ai fini dell'individuazione  dei  progetti, limitatamente  alle finalità di cui all'art. 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si terrà conto dei seguenti criteri:

    • a) qualità tecnica e innovatività tecnologica  e  digitale  del progetto;
    • b) funzionalità delle  tecnologie/prodotti  da  sviluppare  alle esigenze specifiche di sostenibilità ambientale;
    • c) capacità tecnica dell'impresa proponente
    • d) fattibilità tecnica del progetto;
    • e) sostenibilità economico-finanziaria del progetto;
    • f) prossimità del  progetto all'industrializzazione  e commercializzazione dei risultati;
    • g) qualora applicabile, grado di standardizzazione,  intesa  come utilizzo, durante lo sviluppo dei prodotti all'interno del  progetto, di modelli di riferimento pubblicamente riconosciuti;
    • h)  qualora  applicabile,  grado  di  modularità  intesa   come idoneità dei prodotti sviluppati all'interno del  progetto  a  poter essere suddivisi in moduli di  livello  inferiore,  indipendenti,  in grado di svolgere specifiche funzioni;
    • i) qualora applicabile, grado di interoperabilità,  intesa  come idoneità dei  prodotti  sviluppati  all'interno  del   progetto   a scambiare informazioni e interagire con altri prodotti,  grazie  alla presenza di interfacce standard;
    • j)  qualora  applicabile,  grado  di  scalabilità,  intesa  come idoneità dei  prodotti  sviluppati  all'interno  del   progetto   a rispondere ad  esigenze  di  dimensioni  variabili  senza  modificare significativamente i propri principi fondamentali.

    I  progetti  saranno  valutati  nel   merito   da   un'apposita Commissione composta da tre membri esperti nel settore navale di  cui uno designato dal Ministero delle imprese e del made  in  Italy,  uno dal Ministero dell'università e della ricerca ed uno  dal Ministero della difesa.

  • Accise

    Dati alle Dogane: invio codice accise del venditore entro il 31.10

    Con Determina n 539209 del 5 settembre le Dogane apportano modifiche alla determinazione direttoriale precedente n. 476906/RU del 22 dicembre 2020 riguardante le regole per tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vettoriamento (ossia trasporto) nel settore del gas naturale dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati.

    Con la Determina n 476906/RU/ 2020 si prevedeva che, i distributori che forniscono gas naturale allo stato gassoso (NC 2711 2100) ai PDR ubicati presso consumatori finali, presentano mensilmente, per ciascun utente della distribuzione a cui il gas è consegnato, i dati sul quantitativo di gas naturale, espresso in standard metri cubi, complessivamente fornito nel mese nel territorio dello Stato e quelli sul numero di PDR serviti.
    Secondo le nuove regole, in vigore dal 1 gennaio 2024, il venditore che fornisce il Gn al consumatore finale deve comunicare ai relativi distributori il proprio codice accisa in corso di validità, associato alla relativa autorizzazione fiscale alla vendita: scopo della comunicazione è identificare il ruolo assunto dagli utenti della distribuzione nella catena del valore del gas naturale venduto agli automobilisti. 

    In particolare, tra le modifiche si segnala la seguente:

    • dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “6-bis. Per i fini del comma 6, i venditori che sono anche utenti della distribuzione sono tenuti a comunicare ai rispettivi distributori il proprio codice accisa in corso di validità.

    Attenzione al fatto che, le disposizioni in oggetto si applicano a partire dalle comunicazioni relative al mese di gennaio 2024.
    Viene però precisato che in fase di prima applicazione, i venditori che sono anche utenti della distribuzione comunicano ai rispettivi distributori il proprio codice accisa entro il 31 ottobre 2023.
    Le eventuali rettifiche delle comunicazioni relative agli anni 2021, 2022 e 2023, saranno trasmesse conformemente alla versione originaria della determinazione dati GN pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

    La nuova comunicazione di cui all'Allegato 1 della determina in oggetto, con l'aggiunta del dato del Codice Accise