• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Alluvione Emilia: fondo perduto e sospensione pagamenti da SIMEST

    In vigore dal 1 agosto la Legge n 100/2023 di conversione del Decreto Alluvione.

    Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2023, la legge n. 100/2023 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°maggio 2023. 

    Tra le misure previste dalla legge di conversione quella per le imprese esportatrici.

    Alluvione Emilia: a chi spettano i fondi di SIMEST

    SIMEST comunica che è attivo a partire da questa mattina alle ore 9:00 il portale per la presentazione delle domande relative alla richiesta di contributi a fondo perduto riservati alle imprese esportatrici colpite dalla recente alluvione che ha colpito Emilia-Romagna e territori limitrofi.

    Le risorse destinate a ristori per danni materiali subiti su beni mobili ed immobili (es. fabbricati, attrezzature, macchinari, impianti, automezzi e scorte) ammontano a €300 milioni, fondi gestiti da SIMEST per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

    Le domande possono essere presentate direttamente sul portale disponibile all’indirizzo simest.it

    Possono accedere alle risorse micro, piccole e medie imprese nonché le  Mid-Cap che abbiano sede operativa o unità locali nei comuni e nelle frazioni colpite dall’alluvione e che abbiano registrato nell’ultimo esercizio disponibile un fatturato export del 10%.

    In particolare:

    • una quota fino a 30 milioni di euro è riservata alle Micro e Piccole imprese
    • una quota fino a 180 milioni di euro è riservata alle PMI (incluse le Micro e Piccole imprese)
    • una quota fino a 90 milioni di euro è invece riservata alle Mid Cap (un numero di dipendenti oltre le 250 unità e fino a 1.500).

    Ciascuna impresa potrà richiedere un importo massimo fino a 1,5 milioni di euro.

    La concessione dei Contributi sarà disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande con documentazione completa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

    Ti consigliamo anche: Decreto Alluvione Emilia: aiuti alle imprese in vigore dal 1 agosto 

    Alluvione Emilia: sospensione pagamenti SIMEST

    SIMEST dà avvio, per le imprese dei territori colpiti, a una sospensione fino al 31 dicembre 2023 dei pagamenti in quota capitale e interessi su tutti i finanziamenti in essere a valere sul Fondo 394 e sulla misura PNRR-Fondo 394, fermo restando la durata massima del finanziamento originariamente concesso.

    Per accedere alla sospensione è necessario inviare a SIMEST il modulo presente sul sito entro l’8 agosto 2023.

    È inoltre attiva per le imprese colpite la sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° maggio o successivi a tale data.

    Alluvione Emilia: recapiti SIMEST per le imprese interessate ai sostegni

    Per info e contatti SIMEST mette a disposizione delle imprese i seguenti recapiti:

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Digitalizzazione agenzie e tour operator: il codice tributo per F24

    Viene pubblicata la Risoluzione n 47 del 31 luglio con l'istituzione del codice tributo per l'utilizzo del bonus digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator.

    Nel dettaglio per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    Credito di imposta digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator: che cosa è

    Alle agenzie di viaggi e ai tour operator con:

    • Codice ATECO 79.1
    • Codice ATECO 79.11
    • Codice ATECO 79.12

    è riconosciuto un contributo da fruire come credito d’imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti dal 07.11.2021 al 31.12.2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro. 

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. 

    A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.  

    Credito di imposta digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator: la domanda

    Le domande per il credito d’imposta possono essere presentate con le seguenti modalità: 

    • 1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line; 
    • 2) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda; 
    • 3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale; 
    • 4) caricamento del modulo di domanda di agevolazione debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del richiedente;
    • 5) invio della domanda; 
    • 6) rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo

    La compilazione e l’invio delle domande sono riservati al rappresentante legale del soggetto richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, ovvero avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322. 

    La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, a pena di nullità, dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Il richiedente deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.

    I dati inseriti dal richiedente in fase di compilazione della domanda devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese. Per ulteriori info su DIGITOUR clicca qui e accedi al sito di Invitalia

    Credito d'imposta digitalizzazione agenzie viaggio e tour operator: la normativa

    Dal 12 ottobre 2022 era possibile l'invio delle domande per il credito di imposta digitalizzazione delle agenzia di viaggio e tour operator.

    Ricordiamo che con avviso del 23 settembre il Ministero, ai sensi dell’art. 1, comma 11, dell’Avviso pubblico prot. n. 11677/22 del 14 settembre 2022, comunicava le date di avvio dell’operatività ed accessibilità della piattaforma informatica:

    • a partire dalle ore 12:00 del 05/10/2022 sul sito di Invitalia possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;
    • dalle ore 12:00 del 12/10/2022 sul sito di Invitalia è possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda. Clicca qui per accedere 

    Ricordiamo inoltre che l'avviso n 11677 del 14 settembre 2022  ha previsto la possibilità di presentare le domande per il credito d'imposta digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator. Accedi al sito per tutta la modulistica

    Tra le misure rivolte al settore del turismo previste dal DL n 152/2021 in attuazione del PNRR, vi è questo credito di imposta per favorire la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.  

    La misura nota oramai come DIGITOUR è stata attivata lo scorso 4 marzo 2022

    La dote stanziata per il 2022 era di 18 milioni di euro e ne sono stati assegnati 15, pertanto, dopo l'assegnazione disposta in data 29 giugno con il Decreto 28 giugno 2022 della agevolazione con il relativo Allegato A con l'elenco dei beneficiari., il ministero del Turismo con Decreto del 10 agosto 2022 ha modificato il precedente provvedimento per riaprire i termini per le domande per risorse ancora disponibili.

    In base alle novità ciascun soggetto può presentare una sola domanda di incentivo “in relazione al medesimo intervento di cui all’articolo 4, fermi restando i limiti e le condizioni stabilite dall’articolo 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233”.
    Inoltre, si prevede l’aggiunta di un’informazione nella richiesta del contributo, in cui dovrà essere indicata l’eventuale attribuzione di un precedente credito d’imposta ricevuto in seguito all'avviso n 2613/22 del 18 febbraio recante modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

    Riepiloghiamo le regole della misura agevolativa.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Novità per l’agricoltura nel Disegno di Legge per la Riforma Fiscale

    Nel Disegno di Legge Delega fiscale approvato, il 12 luglio 2023 dalla Camera, e poi in Senato in data 2 agosto con modificazioni, all'art. 5 ci sono importanti novita’ per il settore agricolo.

    Viene in particolare previsto.

    Per i redditi agrari previsione di nuovi classi di coltura

    Viene prevista l'introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all’articolo 2135, primo comma C.C., di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l’attività eccedente è considerata produttiva di reddito d’impresa.

    Assimilazione ai redditi agrari dei redditi che combattono il cambiamento climatico

    Prevista l'estensione del regime dei redditi agrari, entro limiti determinati, anche alle ipotesi di redditi relativi ai beni, anche immateriali, che concorrono a combattere il cambiamento climatico derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento, con la previsione di un eventuale assoggettamento a imposizione semplificata.

    Aggiornamento colture effettive entro dicembre con procedimenti digitali

    Prevista l’introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate.

    Regime fiscale semplificato per i pensionati che svolgono attività agricole

    Revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole.

  • La casa

    Aste giudiziarie: le regole del Ministero per la banca dati

    Con Decreto 11 luglio 2023 contenente il regolamento di funzionamento della banca dati aste giudiziarie (ai sensi dell'art 26 comma 6 del DLGS n 149/2022) pubblicato in GU n 175 del 28 luglio, il Minsitero della Giustizia disciplina:

    • le modalita' di acquisizione  dei dati e il loro inserimento nella banca dati  relativa alle aste giudiziarie,
    • le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

    Banca dati aste giudiziarie: che cos'è

    La banca dati relativa alle aste giudiziarie e' tenuta presso il Ministero della giustizia in forma automatizzata, nel  rispetto di criteri di completezza, aggiornamento, esattezza  e  sicurezza  delle notizie e delle informazioni raccolte.

    La banca dati si articola, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 149 del 2022, nelle sezioni:

    • a) esecuzioni immobiliari;
    • b) esecuzioni mobiliari;
    • c) vendite nelle procedure concorsuali.

     Nell'ambito di ciascuna sezione, nella banca dati sono inseriti:

    • a) il nome, il cognome e  il  codice  fiscale dell'offerente  se persona  fisica,  ovvero  la  denominazione e  il   codice fiscale dell'offerente se ente o persona giuridica
    • b)  il  codice  IBAN  del  conto corrente  bancario  o   ostale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di  aggiudicazione  o gli estremi  identificativi  del  mezzo di   pagamento o della fideiussione utilizzati ai  sensi  degli  articoli   169-quater   e 173-quinquies delle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di procedura civile e disposizioni transitorie;
    • c) la relazione di stima dei beni;
    • d) il nominativo del professionista delegato;
    • e) il prezzo di stima;
    • f) il prezzo base;
    • g) il prezzo di aggiudicazione;
    • h) il compenso liquidato al professionista delegato.

    Viene precisato che, per ragioni di giustizia, l'autorita'  giudiziaria  civile  e penale acquisisce i dati  inseriti nella banca dati accedendo  al sistema tramite apposita utenza. 

    A tal  fine, il  capo  dell'ufficio giudiziario individua, tra il personale amministrativo  del  medesimo ufficio, uno o piu' soggetti abilitati.

    Sono in  ogni  caso soggetti abilitati il  giudice dell'esecuzione  e  il  giudice delegato.  

    Il presidente del tribunale o suo delegato accede alla  banca  dati  ai fini  della  vigilanza  prevista dall'articolo 179-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. 

  • Accertamento e controlli

    Avviso di accertamento: illeggittimo se basato su tariffario minimo di una associazione

    Con la Sentenza n. 80/2023 della Cgt d'Abruzzo si ritiene illegittimo l’accertamento presuntivo del reddito di un libero professionista basato sugli onorari minimi consigliati da un’associazione professionale. 

    La vicenda del ricorso riguarda la fatturazione di compensi di un commercialisti risultata inferiore ai minimi tariffari suggeriti dall’associazione nazionale dei commercialisti.

    Il professionista si era difeso sostenendo che l’accertamento si basava solo sul numero di clienti e che, in mancanza di elementi presuntivi concordi, era stato assoggettato a tassazione un compenso non incassato. 

    I giudici di prima istanza accoglievano il ricorso, ritenendo che la pretesa dell'ufficio non si potesse fondare sul mero richiamo alle tariffe consigliate dall’associazione, in quanto le stesse dovevano intendersi quali meri “suggerimenti”.

    L’ufficio aveva impugnato la sentenza in appello, sostenendo che l’accertamento analitico-presuntivo si fondava su elementi certi e, in particolare, sulla presunzione secondo cui non era possibile che un soggetto economico prestasse le proprie competenze senza alcun corrispettivo o percependo corrispettivi irrisori.

    I giudici di seconda istanza hanno respinto l’appello ricordando che l’utilizzo del metodo analitico dovrebbe fondarsi su elementi di riscontro ben precisi che fanno emergere l'evasione.

    Nel caso in esame, il ricorso viene respinto in quanto: "Questo Collegio ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento. L'appellante (Agenzia delle entrate) eccepisce che la sentenza di primo grado è censurabile perché: generica e vaga, senza valutare il fondamento analitico induttivo, secondo i clienti e la contabilità; e la presunzione di onerosità delle prestazioni; reiterava la inapplicabilità dell' art 12 comma 7 Legge 212/2000. L'utilizzo del metodo analitico presuntivo si fonda su elementi di riscontro ben precisi che, se ben confortati, portano ad evidenziare una condizione di evasione.

    Tuttavia, nel caso in esame, l'appello si fonda su una vaga e generica ricostruzione degli elementi contabili circa le presunte gratuità delle prestazioni. 

    In proposito il contribuente ha fornito giustificazioni circa gli importi fatturati, non gratuiti, per cui l'attività di controllo fiscale non può appiattirsi al solo generico riferimento agli elementi della mancata parametrazione con le somme consigliate per il compenso delle attività professionali. Le valutazioni degli scostamenti rispetto alle medie di mercato, proprio perché riferibili alle medie statistiche, non costituiscono un elemento idoneo e sufficiente per giustificare l'accertamento analitico induttivo, in quanto l'Ufficio ha l'onere di procedere con le ulteriori attività accertative che possano confortare l'assunto indiziario della presupposta evasione. Pertanto, l'appello va respinto e compensa le spese di giudizio".

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto Alluvione: confermata la sospensione rate mutui per le imprese

    La legge n 100/2023 di conversione del Dl n 11/2023 (Decreto Alluvione) pubblicata in GU n 177 del 31 luglio conferma, tra le altre, la sospensione delle rate dei mutui per i soggetti interessati dagli eventi alluvionali degli ultimi mesi.

    Nel dettaglio, l'art 11 comma 1 lette c) prevede che per le societa' e le imprese che, alla data del 1° maggio  2023, avevano la sede legale od operativa o  unita'  locali  nei  territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e  sino  al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi: 

    • il pagamento delle rate dei  mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni  di  credito  agrario  di esercizio e di miglioramento e di credito  ordinario,  erogati  dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre 1993,  n. 385.
    • analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni  per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili,  anche  parzialmente,  ovvero  beni  immobili  strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale,  agricola  o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si  applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di  locazione  finanziaria aventi per  oggetto beni mobili strumentali  all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

    Inoltre, con il comma 1-bis. si prevede che il comma 1, lettera c), si applica  anche  alle  societa'  e alle imprese che, alla data del  1°  maggio  2023,  avevano  la  sede operativa nei territori delle province di Reggio Emilia,  di  Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini,  per i  quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di   emergenza   con   le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio e del 23 maggio 2023. 

    Legge anche Caro Mutui: istruzioni di ABI per affrontarlo.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus Adblue imprese di trasporto merci: ecco il codice tributo

    Con Risoluzione ADE n 49 del 31 luglio si istituitsce il codice tributo per l'utilizzo in compensazione con F24 del bonus ADBlue spettante alle imprese del settore trasporto merci per conto terzi.

    Nel dettaglio, è istituito il seguente codice tributo: 

    •  “7051” – denominato “credito d’imposta per l’acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione – Articolo 6, comma 3, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”. 

    Viene precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

    Prima di ripilogare tutte le regole, ricordiamo che in attuazione del decreto direttoriale MIT n. 446 del 25 ottobre 2022, come integrato con decreto direttoriale MIT n.192 del 11 maggio 2023, il ministero informava della possibilità per tutte le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, di presentare istanza di ristoro a valere su tale misura, nella piattaforma dedicata, per le spese effettuate nell’ultimo bimestre dell’anno 2022 entro il 7 giugno, per un ristoro per le spese sostenute nell’intero anno 2022 per l’acquisto del componente AD Blue.

    Credito d'imposta acquisto componente Ad blue: che cos'é

    Il Decreto Direttoriale del 27 ottobre 2022 del Ministero delle Infrastrutture disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a euro 29.600.000,00, destinate a promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi in relazione ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l’acquisto del componente Ad blue nell’anno 2022, attraverso la concessione di un credito d'imposta nella misura del 15% delle spese sostenute, al netto dell'IVA.

    Con successivo decreto direttoriale n. 460 del 27 ottobre 2022 sono state apportate modifiche all'art. 4 del decreto per consentire la preliminare iscrizione alla piattaforma delle imprese che non lo avessero già fatto per la misura relativa al contributo gasolio.

    Credito d'imposta acquisto componente Ad blue nell’anno 2022: i beneficiari

    I soggetti destinatari delle misure di cui al d.l. n.17 del 1 marzo 2022 sono:

    • le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,
    • iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi 
    • che esercitano, in via prevalente, l’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V. 

    Le risorse sono assegnate agli aventi diritto nella misura del 15 % della spesa sostenuta nell’anno 2022 per l’acquisto del componente Ad blue, impiegato in veicoli, di categoria euro V o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. 

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati.

    Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 

    Credito d'imposta acquisto componente Ad blue nell’anno 2022: presenta la domanda

    La presentazione delle istanze per richiedere il credito d’imposta è avvenuta con una prima fascia temporale, attraverso una piattaforma informatica dedicata dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dalle ore 10:00 del 4 novembre 2022 e fino alle ore 24:00 del 29 novembre 2022.

    Successivamente vi è stata una riapertura della piattaforma con la possibilità di presentare domanda entro il 7 giugno 2023.

    Allegati: