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Bonus fiere: erogazioni prorogate fino al 30 giugno
Con il decreto direttoriale 20 marzo è disposta la proroga fino al 30 giugno 2026 per l’invio al Ministero delle istanze di rimborso del buono da parte delle PMI di cui al Capo II del decreto interministeriale 26 giugno 2025.
Leggi anche Bonus fiere e mercati: tutti gli aiuti previsti
Bonus fiere: beneficiari
Il Capo II del Decreto suddetto rubricato Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche dispone di risorse per un importo di euro 7.880.000,00 (settemilioniottocentoottantamila/00).
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione dell’istanza, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere costituite, regolarmente iscritte e “attive” al Registro delle imprese;
b) avere sede legale e/o operativa nel territorio nazionale;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
f) dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche;
g) non aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 (tre) anni dalla data di presentazione dell’istanza. Il possesso del predetto requisito è attestato dall’organizzatore della relativa manifestazione fieristica mediante apposita dichiarazione. 2.Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione dell’istanza, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione dell’istanzac) nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.Bonus fiere: spese ammissibili
Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:
a) spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;
b) spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
c) spese per la pulizia dello spazio espositivo;
d) spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
e) spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
f) spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
g) spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
h) spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
i) spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione.Leggi anche Bonus fiere e mercati: tutti gli aiuti previsti.
Accedi qui alla pagina del MIMIT dedicata al bonus fiere le cui richieste di erogazione scadono il 30 giugno.
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Trattamento IVA per massoterapista, osteopata, chiropratico
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n 9 del 24 febbraio con chiarimenti sul trattamento IVA e di fatturazione della:
- osteopatia,
- chiropratica,
- chinesiologia
- massaggio di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici o massoterapia.
Si chiarisce quando può operare l’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 18), del DPR 633/1972 e si forniscono indicazioni anche sulle modalità di fatturazione.
L’obiettivo è delimitare in modo puntuale il perimetro delle prestazioni sanitarie esenti da IVA, alla luce della normativa interna e dei principi unionali.
L’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie si applica alle attività di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, purché siano soddisfatti due requisiti:
- oggettivo: la natura sanitaria della prestazione (diagnosi, cura o riabilitazione);
- soggettivo: l’esercizio dell’attività nell’ambito di una professione sanitaria o arte ausiliaria soggetta a vigilanza, individuata dall’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) oppure riconosciuta con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MEF.
A livello europeo, la direttiva IVA 2006/112/CE consente agli Stati membri di esentare le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche come definite dai rispettivi ordinamenti.
È quindi decisiva la qualificazione giuridica attribuita dallo Stato alla professione esercitata.
Massoterapia: esclusa dalla e-fattura e esente IVA
L’Agenzia delle Entrate nel chiarimento distingue la posizione del massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB) dalle altre figure esaminate.
Le prestazioni di massoterapia possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 18), del DPR 633/1972 esclusivamente quando sono rese da soggetti in possesso della qualifica di MCB, espressamente ricompresa tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del TULS.
In tal caso risultano integrati sia il requisito oggettivo (prestazione sanitaria di cura o riabilitazione) sia il requisito soggettivo (professione vigilata).
Diversamente, qualora la massoterapia sia svolta da operatori privi di tale qualifica, le prestazioni restano assoggettate ad IVA ordinaria.
Trattamento IVA attività di osteopata
Per quanto riguarda gli osteopati, la professione è stata individuata dalla legge n. 3/2018, che ha riformato l’assetto delle professioni sanitarie.
Tuttavia, il percorso di piena istituzione non si è ancora concluso.
In particolare:
- non è stato stipulato l’accordo Stato-Regioni sui titoli equipollenti;
- non è stato istituito l’albo professionale;
- non risulta un decreto ministeriale che riconosca l’attività ai fini dell’esenzione IVA.
Di conseguenza, l’attività dell’osteopata non rientra attualmente tra le professioni sanitarie o arti ausiliarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 TULS. Le relative prestazioni sono quindi soggette ad IVA con aliquota ordinaria.
Trattamento IVA attività di chiropratico: le proteste della Associazione Nazionale
Analoga conclusione riguarda i chiropratici.
Anche questa professione è stata menzionata dalla legge n. 3/2018, ma la procedura di istituzione non è stata avviata.
Secondo i chiarimenti richiamati nella risoluzione:
- l’attività non è qualificata come professione sanitaria riconosciuta;
- non rientra tra le arti ausiliarie soggette a vigilanza;
- non è stata oggetto di specifico decreto ministeriale ai fini IVA.
In assenza del requisito soggettivo richiesto dall’articolo 10 del decreto IVA, le prestazioni rese dai chiropratici non possono beneficiare dell’esenzione e sono quindi imponibili.
A tale proposito i chiropratici, e in particolare l''Associazione Italiana Chiropratici, con un comunicato stampa del 25 marzo richiama l'attenzione delle Istituzioni e dell'opinione pubblica su una questione di rilevante interesse sanitario e giuridico: il corretto trattamento fiscale delle prestazioni chiropratiche in Italia.
La chiropratica è stata riconosciuta dal legislatore italiano come professione sanitaria di interesse pubblico già con la Legge n. 244/2027 e successivamente con la Legge n 3/2018, che ne ha previsto il pieno inserimento tra le professioni sanitarie.A livello internazionale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la chiropratica come una professione sanitaria dedicata alla diagnosi, al trattamento e alla prevenzione dei disturbi del sistema neuro-muscolo-scheletrico.
Alla luce della normativa europea e della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, le prestazioni sanitarie aventi finalità di diagnosi, cura e riabilitazione devono essere esenti da IVA, in quanto rispondono a un interesse generale e mirano a garantire l'accesso alle cure.
Il Presidente Benito Oliva ha ritenuto di specificare quanto segue: "In questo contesto la chiropratica è stata più volte riconosciuta come attività sanitaria esente da IVA anche in assenza di una completa regolamentazione nazionale, purché esercitata da professionisti adeguatamente qualificati. Tale orientamento è stato recepito anche dalla Corte di Cassazione italiana, che con giurisprudenza ormai consolidata ha affermato che l'esenzione IVA dipende dalla natura sanitaria della prestazione, che è sufficiente il possesso di un titolo idoneo, anche conseguito all'estero e che non è ragionevole subordinare l'esenzione all'emanazione di regolamenti attuativi non ancora adottati".
La risposta ADE n 9/2026 qui in oggetto risulta pertanto secondo i chiropratici in contrasto con la normativa europea e il principio di neutralità dell'IVA; con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea; con l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione; con precedenti decisioni delle Corti Tributarie italiane; con la normativa in materia di protezione dei dati sanitari, che limita l'uso della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.
Per tali motivi, l'Associazione Italiana Chiropratici resta a disposizione delle autorità competenti per un'audizione e per contribuire alla definizione di una soluzione conforme al diritto e tutelante per i cittadini e chiede l'immediata revoca o annullamento della Risoluzione n 9 /2029Il riconoscimento esplicito dell'esenzione IVA per le prestazioni chiropratiche di diagnosi, cura e riabilitazione, anche se svolte in studi privati; il rispetto della normativa europea e della giurisprudenza nazionale e unionale e l'apertura di un confronto istituzionale sul tema.
Trattamento IVA attività di chinesiologi
Diverso è il riferimento normativo per i chinesiologi, disciplinati dal Dlgs n. 36/2021 in materia di ordinamento sportivo.
La loro attività è finalizzata alla promozione del benessere psicofisico, dell’attività motoria e del miglioramento dello stile di vita, senza sovrapporsi alle competenze riservate alle professioni sanitarie regolamentate.
Proprio questa distinzione impedisce di qualificare la prestazione come sanitaria ai fini dell’esenzione IVA.
Anche in questo caso, manca il requisito soggettivo richiesto dalla norma agevolativa.
Le prestazioni rese dal chinesiologo restano pertanto assoggettate ad IVA ordinaria.
Regole di fatturazione per massoterapia, chiaropratica, osteopatia, chinesologia
In merito alla fatturazione, per le prestazioni rese dal massoterapista come del massaggiatore capo bagnino, in quanto prestazioni sanitarie esenti e potenzialmente detraibili, si applica il divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) previsto dall’articolo 10-bis del Dl n. 119/2018 e dall’articolo 9-bis del Dl n. 135/2018.
Tali prestazioni possono essere documentate anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.
Diversamente, le prestazioni rese da osteopati, chiropratici e chinesiologi – non qualificate come sanitarie ai fini IVA – non rientrano nel divieto, di conseguenza, per tali attività è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica via SdI.
Vediamo ora maggiori dettagli.
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Tassazione dividendi: si torna al passato
Il Decreto Fiscale n 38/2026 in vigore dal 28 marzo contiene il dietro front della norma sulla tassazione dei dividendi contenuta nella legge di bilancio 2026 e più volte contestata e emendata.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio contiene una discussa norma che ha visto un intenso iter emendativo che riguarda la modifica alla normativa sulla tassazione dei dividendi delle società.
La novità riguardava la tassazione dei dividendi percepiti da società, con la modifica del regime generalizzato di esenzione parziale al 95% previsto dall’articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.
Tale regime di esenzione, secondo la norma originaria della legge di bilancio sarebbe stato mantenuto solo se:
- la società percipiente avesse detenuto una partecipazione diretta pari almeno al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili;
- oppure, in alternativa, che la società percipiente avesse detenuto una partecipazione diretta di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
- nella determinazione della soglia del 5% dovevano rilevare anche le partecipazioni indirette, calcolate tenendo conto del “demoltiplicatore” lungo la catena di controllo;
- il nuovo criterio sarebbe valso anche per i dividendi di fonte estera.
La proposta inizialmente contenuta nella bozza di Legge di Bilancio 2026 prevedeva che la quota al di sotto della quale non fosse applicata l’esenzione pari al 95% fosse del 10% e questo ha causato diverse polemiche, poi in fase emendatativa la norma è cambiata ed ora viene abrogata dal Decreto Fiscale n 38/2026.
Tassazione dividendi società: cosa è cambiato nel 2026
In dettaglio la norma in vigore dal 1° gennaio 2026 prevede quanto segue.
I commi 51-55, dell'arti 1 della Legge di Bilancio 2026 recano delle novità in materia di trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.
Più precisamente, si limita l’accesso al c.d. “regime di esclusione” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES).
Inoltre, anche per l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20 per cento) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE – ivi residenti – è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.
Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.Con un colpo di reni, il Governo torna sui suoi passi e con l'articolo 11 rubricato Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX si torna alla situazione dell'anno scorso.
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Prima casa: non spetta a chi ne ha usufruito in precedenza con donazione
La Pronuncia n. 2482 del 5 febbraio 2026 della Cassazione ha stabilito che il contribuente non può fruire per la seconda volta del beneficio fiscale per l’acquisto della prima casa indipendentemente dalla natura giuridica del primo atto di acquisto.
Il motivo risiede nel fatto che la duplicazione del beneficio è espressamente vietata dalla normativa fiscale.
Immobile in donazione: si perde la prima per il secondo acquisto
Per la Cassazione è irrilevante che il primo atto di acquisto sia una donazione indiretta, qualora ad esso sia stato applicato il beneficio della imposta di registro per gli acquisti “prima casa”.
Ciò che determina l'esclusione dalla prima non è la forma dell’atto di acquisto ma l’effettiva fruizione del beneficio fiscale, la cui duplicazione è espressamente vietata dalla normativa fiscale.
A seguit di un avviso di liquidazione le Entrate richiedeva una maggiore imposta di registro oltre alle relative sanzioni in merito a un contratto di acquisto di immobile stipulato con i benefici fiscali “prima casa”.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo che veniva annullato dai giudici tributari di primo grado.
In appello la CTR accoglieva le doglianze proposte dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado E il contribuente ricorreva in Cassazione.
L’agevolazione “prima casa” consente di ridurre le imposte indirette dovute in relazione all'acquisto di un’abitazione, come l’imposta di registro e l’Iva, in presenza di requisiti specifici.
In particolare, per poter validamente fruire dell’agevolazione "prima casa”, l’acquirente non deve possedere, su tutto il territorio nazionale, un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro due anni dal nuovo acquisto agevolato.
Il termine di decadenza è stato di un anno fino al 31 dicembre 2024, poi la legge di bilancio 2025 lo ha esteso da uno a due anni. Ossia si ha più tempo per rivendere l’immobile già posseduto senza decadere dal beneficio.
Tale termine si applica non solo agli atti di acquisto stipulati dal 1° gennaio 2025, ma anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2024, non era ancora decorso il vecchio termine di un anno.
Inoltre, la casa deve trovarsi nel comune in cui l’acquirente ha la residenza o la trasferisce entro 18 mesi dall’acquisto.
Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l’immobile si trova:
- nel territorio del comune in cui l’acquirente svolge la propria attività,
- nel territorio del comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e ha risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni.
L’agevolazione non spetta quando si acquista un’abitazione che si trova nello stesso comune in cui si ha la titolarità di altra abitazione acquistata senza usufruire dei benefici “prima casa”.
In questa situazione, per poter richiedere l’agevolazione sul nuovo acquisto è necessario prima vendere la vecchia abitazione
In Cassazione il contribuente sosteneva che l’acquisto agevolato della casa nel 1993 sarebbe avvenuto mediante una donazione indiretta a suo favore da parte dei genitori e non poteva, dunque, essere presa in considerazione per l’acquisto successivo, avvenuto con i benefici prima casa e oggetto dell’avviso impugnato
Secondo la Corte il contribuente all’atto del secondo acquisto aveva già usufruito delle agevolazioni prima casa, in quanto l’atto del 1993 era stato tassato non quale atto di donazione, ma come acquisto “prima casa” con l’imposta di registro agevolata al 2%.
La norma di favore di cui all’art. 1, nota II bis, primo comma, lettera c) della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 esclude la possibilità di usufruire una seconda volta delle agevolazioni prima casa quando il contribuente sia già titolare di un immobile acquistato con la stessa agevolazione.
La Cassazione ha rigettato l’appello del contribuente affermando che non è possibile fruire due volte del beneficio fiscale per l’acquisto della prima casa indipendentemente dalla natura giuridica del primo atto di acquisto.
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Start up innovative: riodino delle regole con un TU
Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo viene pubblicata la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge dell'11 marzo 2026, n. 34).
Tra le misure vi sono bovità per le start-up e PMI innovative, vediamo di cosa si tratta.
Start up innovative: nuove regole in arrivo
In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:
- start-up innovative,
- spin-off,
- PMI innovative e di incubatori e acceleratori di start-up,
nonchè di quelle relative a tutte le attivita' di filiera concernenti servizi di formazione e alta formazione, ricerca, sostegno e investimento rivolte ai predetti soggetti, mediante la redazione di un testo unico, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) unificazione e razionalizzazione della disciplina;
b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica, funzionale e sistematica della normativa;c) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
d) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, al fine di favorire, anche avvalendosi delle tecnologie piu' avanzate, l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della liberta' di impresa e della concorrenza, attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e gradualita';
e) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di collaborazione tra le istituzioni universitarie, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e le imprese, per la creazione di start-up
innovative e spin-off per la valorizzazione delle attività di ricerca, dei modelli innovativi e del trasferimento tecnologico.
Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in ItalySullo schema di decreto legislativo è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Inoltre, lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo puo' comunque essere emanato.
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Iscrizione al RUNTS delegabile: primi chiarimenti del Ministero
Viene pubblicato nella GU n 66 del 20 marzo il Decreto 13.01.2026 del Minstero del lavoro he reca Modifiche al decreto 15 settembre 2020, recante contenente Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
In particolare si tratta il tema della delega per l'iscrizione al RUNTS e altri adempimenti connessi.
Sul tema il Ministero con una nota n 5003 del 27 marzo ha già replicato a richiesta di chiarimenti fornendo una risposta sulla eventuale applicazione, in caso di inadempimeto del soggetto delegato, di eventuali sanzioni.
Iscrizione al RUNTS delegabile: le novità del DM
Nel Decreto 13 gennaio 2026, di modifica del DM 15 settembre 2020 per il terzo settore, viene previsto che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS i rappresentanti legali degli enti potranno conferire, ad una persona da essi individuata, una apposita delega.
Secondo qualto previsto nel decreto sono delegabili le funzioni per l’aggiornamento dei dati degli enti presso il RUNTS.
In particolare, viene modificato l’art. 8 del DM 106/2020 prevedendo che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, i rappresentanti legali degli enti del terzo settore privi di personalità giuridica, potranno delegare una persona non necessariamente iscritta in albi all’eventuale sottoscrizione e all’invio dell’istanza, naturalemente si dovrà procedere con le modalità telematiche.
Con modifica all’art. 20 del DM 106/2020, vi potrà essere anche l’aggiornamento dei dati prima demandato solamente ai rappresentanti legali degli enti.
Gli aggiornamenti potranno riguardare:
- la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente
- il riacquisto della natura non commerciale
- le variazioni delle attività svolte,
- la modifica dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei loro poteri e limitazioni,
- l’eventuale nomina e cessazione dei componenti dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità, l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille, se successiva all’iscrizione.
Inoltre sempre in merito alle comunicazioni ale reti e alle APS e ODV viene richiesto di comunicare il numero e tipologia degli associati al di sotto dei limiti necessari per il mantenimento della rispettiva qualifica.
Inoltre relativamente ai documenti oggetto di deposito, oltre ai bilanci, vengono incluse anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove presenti, nonché, per le fondazioni, la delibera di approvazione.
In proposito viene confermato il termine dei 180 giorni per il deposito dei documenti contabili, con una nuova disciplina più rigorosa per gli ulteriori atti e per l’aggiornamento delle informazioni (ossia, il cambio amministratori), che devono essere effettuati entro 30 giorni dalla modifica.
Delega al terzo per il deposito di atti e sanzioni: chi è responsabile?
La Nota MELPS N 5003 del 27 marzo, replicava tra gli altri ad un quesito riguardante la delega al terzo per il deposito di atti e/o aggiornamento delle informazioni sul RUNTS approfondendo i profili di responsabilità del delegato.
L’articolo 4, comma 1, lettera i) della legge 4 luglio 2024, n.104 è intervenuto sull’articolo 47, comma 1 del Codice del Terzo settore, prevedendo la possibilità che la domanda di iscrizione al RUNTS sia presentata anche da un soggetto terzo delegato dal legale rappresentante dell’ente o della rete associativa alla quale l’ente eventualmente aderisce.La previsione della fonte primaria è stata recepita con le modifiche apportate al D.M. 106/2020 con il recente DM 2/2026, segnatamente agli artt. 8, mediante l’introduzione del comma 2 -bis, e 20 comma 6.
La delega risponde all’esigenza di alleggerire gli oneri amministrativi a carico del legale rappresentante dell’ente e degli amministratori dello stesso (con riferimento a questi ultimi, in relazione all’aggiornamento degli elementi informativi e documentali).
Qualora il delegato non rispetti le tempistiche indicate nell’articolo 48, comma 3 del Codice, si deve ritenere la sanzione ammnistrativa pecuniaria prevista dal successivo comma 5, attraverso il richiamo all’articolo 2630 del codice civile articolo 48, comma 5, in ragione del principio di tipicità dell’illecito amministrativo (ex art. 1 della legge n. 689/1981) sia applicabile solo agli amministratori e non anche al delegato.Il mancato o ritardato compimento dell’atto da parte di quest’ultimo potrà eventualmente rilevare come inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto privatistico di mandato costituito con il delegante (rispetto al quale gli uffici del RUNTS rimangono estranei), con possibilità da parte di quest’ultimo di rivalersi sul soggetto inadempiente
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Credito d’imposta incubatori startup: domande dal 30 marzo
Il MIMIT ha adottato il decreto che stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta riservato agli incubatori e agli acceleratori certificati che investono nel capitale di startup innovative in forma diretta, o, per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di altre società che investono prevalentemente in startup innovative, in forma indiretta.
Le risorse stanziate per il provvedimento, previsto dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, sono pari a 1,8 milioni di euro all’anno.
I soggetti interessati potranno inviare istanza dal 30 marzo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, all’indirizzo PEC:
- [email protected], compilando l’apposito modulo elettronico,
- scarica qui il modello.
Credito d’imposta incubatori: che cos’è?
L’agevolazione fiscale Credito d’imposta per incubatori ed acceleratori certificati ha l’obiettivo di incentivare l’accesso al capitale da parte delle start-up innovative e promuoverne lo sviluppo, anche nelle prime fasi di vita dell’impresa.
L'agevolazione sostiene gli investimenti degli incubatori ed acceleratori certificati nel capitale di rischio delle start-up innovative, tramite un credito d’imposta pari all’8% dell’investimento agevolabile.
L’investimento massimo agevolabile per ciascun incubatore o acceleratore certificato è pari a 500mila euro per periodo d’imposta.
L’investimento agevolabile deve essere mantenuto per almeno tre anni e può essere effettuato direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in start-up innovative o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.
L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023). Pertanto, l’importo dell’agevolazione concessa rileva ai fini del calcolo del plafond “de minimis”, pari a 300mila euro nell’arco di tre anni per ciascun incubatore o acceleratore certificato richiedente.
Credito d’imposta incubatori: a chi spetta
Possono beneficiare dell’agevolazione gli incubatori ed acceleratori certificati, di cui all’art. 25, comma 5 del DL 179/2012, che:
- sono regolarmente costituiti, attivi e iscritti alla sezione speciale del Registro imprese di cui al comma 8 della norma di cui sopra;
- non si classificano tra le imprese in difficoltà, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né in altre condizioni ostative previste dalla normativa vigente.
Credito d’imposta incubatori: presenta la domanda
L’istanza di accesso al contributo deve essere presentata via PEC all’indirizzo [email protected] a partire dalle ore 10:00 del 30 marzo 2026, compilando l’apposito modulo di domanda, che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’incubatore o acceleratore richiedente.
Allegati:
Sarà possibile presentare istanze di accesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili.