-
Attribuzione rendita catastale: quali regole valgono
La Cassazione con l’Ordinanza n. 3606/2026 interviene su un caso concreto particolarmente significativo per il classamento catastale degli immobili.
Di fatto si rispondere al seguente quesito: per il classamento conta l’attività svolta al loro interno oppure le caratteristiche oggettive del bene?Vediamo il principio enunciato dalla Cassazione.
Rendite catastali: conta l’uso o le caratteristiche dell’immobile?
La controversia nasceva da una ristrutturazione immobiliare con creazione di due nuove unità destinate a formazione professionale accreditata dalla Regione.
La società contribuente aveva proposto il classamento in categoria B/5 (scuole e laboratori scientifici), con rendite molto basse. L’Agenzia delle Entrate, invece, aveva rettificato:
- attribuendo la categoria A/10 (uffici e studi privati),
- determinando rendite significativamente più elevate.
Secondo la contribuente e i giudici regionali, l’attività svolta era:
- priva di fine di lucro,
- finanziata con fondi pubblici,
- gratuita per gli utenti.
Da qui la conclusione della CTR: non si tratta di attività economica, quindi il classamento più “leggero” era corretto.
L’Agenzia impugnava la decisione sostenendo una tesi chiara:
- il classamento catastale non può dipendere dall’attività svolta in concreto,
- le unità immobiliari non presentano caratteristiche tipologiche di una scuola,
- la categoria B/5 richiede requisiti oggettivi specifici,
In sostanza, l’errore dei giudici sarebbe stato quello di adottare un criterio soggettivo, legato alla funzione sociale dell’attività. La Cassazione accoglie il ricorso e ribalta l’impostazione della CTR.
Secondo i giudici di legittimità, il punto decisivo è che il classamento catastale è legato al bene, non all’attività svolta.
La sentenza censura infatti la decisione regionale perché fondata esclusivamente:
- sull’attività concretamente esercitata,
- sulla sua presunta assenza di lucro,
trascurando invece le caratteristiche strutturali e funzionali dell’immobile.
La Corte di Cassazione enuncia un principio destinato ad avere impatto operativo rilevante: “il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene […] accertata con riferimento alle potenzialità di utilizzo, e non al concreto uso che di esso venga fatto”
E ancora: “senza che rilevi la qualità di soggetto pubblico o privato […] né le eventuali funzioni latamente sociali svolte”
Uno dei passaggi più interessanti riguarda il ruolo del fine di lucro.
La Cassazione chiarisce che:
- il lucro non è irrilevante, ma
- deve essere valutato in termini oggettivi, cioè:
- desunto dalle caratteristiche strutturali dell’immobile,
- non dalla concreta modalità di utilizzo,
Inoltre: l’attività svolta nell’immobile può essere considerata solo come criterio complementare, non decisivo.
Questo passaggio è cruciale perché evita interpretazioni “elastiche” del classamento basate su elementi variabili nel tempo.
La Cassazione ribadisce un principio chiave: la rendita catastale dipende dalle caratteristiche dell’immobile, non dall’uso concreto.
-
Bonus mobili: la detrazione nel 730/2026
Dal prossimo 30 aprile si avvia ufficialmente la stagione dei dichiarativi con il Modello 730/2026.
Vediamo come vanno indicare le spese sostenute per l'acquisto di mobili ai fini della detrazione per quello che è ormai noto come bonus mobili.
730/2026: la detrazione del bonus mobili
Le istruzioni al Modello 730/2026 evidenziano tra le novità che per l’anno 2025, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro.
La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi nel modello 730 (o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.
Attenzione al fatto che ad esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.
Si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura. Per tutte le regole del bonus mobili leggi anche Bonus mobili 2025-2026: regole in vigore e novità.Detrazione per bonus mobili: dove indicarla nel 730/2026
Le spese sostenute per acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all’immobile ristrutturato va indicata nel Quadro E del modello 730/2026
In particolare, occorre compilare il rigo E57 Spese arredo immobili ristrutturati.

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Per le spese sostenute dal 2022 si deve tener conto delle nuove etichette energetiche previste per gli elettrodomestici e, pertanto, la detrazione spetta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.
La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:
- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile.
Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.
Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).
La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
Qualora l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.
La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.
In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.
È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 5.000 euro.
La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. I limiti di spesa sono riferiti alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l’apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
È ammessa la detrazione anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.
-
Redditi PF precompilato 2026: novità per i forfettari
Entro il 20 maggio le Entrate renderanno disponibili la dichiarazione precompilata Modello redditi PF 2026.
Tra le novità, la dichiarazione anno d'imposta 2025, conterrà anche il quadro LM per i forfettari.
Occorre ricordare che le partite Iva che scelgono il regime forfettario non hanno deduzione analitica delle spese, ma la deduzione si applica attraverso il coefficiente di redditività previsto dal codice Ateco del soggetto.
L'agenzia delle entrate nel PIAO piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 ha specificato che nella predisposizione del modello precompilato della dichiarazione dei redditi per i titolari di partita Iva che hanno scelto il forfettario, risulterà centrale il ruolo delle fatture elettroniche inviate e ricevute tramite SDI, ma anche i dati delle Certificazioni Uniche.
Fino al 2025, solo i lavoratori dipendenti è pensionati potevano utilizzare il modello 730 precompilato, mentre i titolari di partita IVA dovevano compilare manualmente il modello Redditi PF.
L'Agenzia delle Entrate dalla campagna dichiarativa 2026, mette a disposizione anche la precompila per il quadro LM appunto dedicato ai redditi da lavoro autonomo in regime forfettario sulla base delle informazioni già in suo possesso.
Redditi PF 2026 precompilato: cosa contiene
L’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, rende disponibile telematicamente, entro il 20 maggio di ciascun anno – articolo 1 decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 -, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
Per l’anno d’imposta 2025 il modello Redditi precompilato è messo a disposizione dei soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario.
Per la predisposizione del modello Redditi PF precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico (anche se riportati nel prospetto dei percettori dell’Assegno unico indicato nelle CU trasmesse da INPS), i redditi di lavoro dipendente, di pensione, i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché le indennità e le provvigioni, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE
- i dati relativi ai redditi liquidati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili;
- i dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy;
- gli oneri deducibili o detraibili, anche se sostenuti per i familiari a carico individuati in base ai dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate:
- ad esempio, per spese sanitarie e relativi rimborsi, per interessi passivi sui mutui, per premi assicurativi, per contributi previdenziali, per spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”), per contributi versati alle forme di previdenza complementare, per contributi versati per i lavoratori domestici, per spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, per spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, per spese universitarie e relativi rimborsi, per spese funebri, per erogazioni liberali agli istituti scolastici, per erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, per spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico, spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e relativi rimborsi;
- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
- altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24, i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi telematici trasmessi telematicamente dai soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario
Dichiarazione Precompilata 2026: come si accede
Per accedere alla dichiarazione precompilata 2026 dal 30 aprile è necessario colegarsi al portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando una delle seguenti credenziali:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) Lo SPID è il metodo più diffuso è consigliato. Chi non lo possiede può richiederlo gratuitamente a uno dei gestori autorizzati (Poste Italiane, Aruba, Infocert, ecc.),
- CIE (Carta d’Identità Elettronica)
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi) La CNS è una smart card che può essere richiesta presso enti autorizzati.
-
CPB impresa inviduale: non operano le cause di cessazione per le società
La Risposta a interpello n 103/2026 replica ad una ditta individuale che al fine di elaborare gli ordini dei clienti internamente, ha acquisito una azienda che se ne occupa. Il servizio era prima esterno in appalto.
Il rappresentante di commercio ditta individuale che ha aderito al CPB 2025/2026 domanda se l'operazIone straordinaria rientrI per lui tra le cause di decadenza previste dalla norma di riferimento per il concordato preventivo biennale.
Le Entrate replicano di no, vediamo il perchè.
CPB impresa inviduale: non operano le cause di cessazione per le società
L'agente di commercio che ha aderito al CPB per il biennio 20252026 e che intende acquistare un'azienda operante nel settore dell'elaborazione elettronica dati potrà continuare a fruire del concordato.
La cessazione dell’accordo (articolo 21 lettera b-ter del Dlgs n. 13/2026), infatti, fa riferimento alle operazioni straordinarie realizzate da società o enti e quindi non riguarda gli imprenditori individuali, come chiarito anche dalla Faq n. 2 del 25 settembre 2025, pubblicata sul sito delle Entrate.
L’Agenzia dopo il riepilogo della disciplina agevolativa incluse le cause di cessazione che riguardano le ipotesi in cui “la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato'' chiarisce che l’acquisto dell’azienda da parte dell’agente di commercio non determina la cessazione del concordato preventivo biennale perché la disposizione sulla decadenza dal beneficio non si applica alle imprese individuali.
Allegati: -
Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2026: istanze fino al 30 aprile
Dal 1° al 30 aprile 2026 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel primo trimestre 2026 (periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo).
Lo comunica l'Agenzia delle Dogane con Nota del 27.03.2026 n. 196676 che qui pubblichiamo.
Le aliquote applicabili
Il quadro normativo del primo trimestre 2026 è caratterizzato da due variazioni successive dell'aliquota ordinaria di accisa sul gasolio usato come carburante:
Dal 1° gennaio 2026: l'art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 ("Revisione delle disposizioni in materia di accise"), come modificato dall'art. 1, comma 129, lett. a), della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha incrementato l'aliquota normale ad euro 672,90 per 1.000 litri.
Dal 19 marzo 2026: in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, ha ridotto l'aliquota normale ad euro 472,90 per 1.000 litri.
Il trimestre si suddivide quindi in due periodi di consumo distinti:
- I° periodo: 1° gennaio – 18 marzo 2026 (aliquota 672,90 €/1.000 litri)
- II° periodo: 19 marzo – 31 marzo 2026 (aliquota 472,90 €/1.000 litri)
L'aliquota ridotta per i biocarburanti HVO
Rimane confermata la misura incentivante per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO). L'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 43/2025 prevede un'aliquota di accisa ridotta a 617,40 € per 1.000 litri per l'intero trimestre, a condizione che i prodotti rispettino:
- i criteri di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni di gas serra, previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001;
- l'utilizzo di materie prime elencate nell'allegato IX della stessa direttiva.
Gli HVO che non soddisfano tali condizioni continuano a essere assoggettati all'imposta derivante dall'applicazione del criterio di tassazione per equivalenza (aliquota normale: 672,90 €/1.000 litri fino al 18 marzo, poi 472,90 €/1.000 litri dal 19 marzo).
Nessuna variazione per gli autotrasportatori
Le variazioni delle aliquote ordinarie non incidono sugli esercenti attività di trasporto merci e di determinate categorie di trasporto persone, che continuano a beneficiare dell'aliquota agevolata prevista dal punto 4-bis della Tabella A del TUA, pari a 403,22 € per 1.000 litri. L'importo del rimborso varia tuttavia in base alla tipologia di carburante utilizzato.
Soggetti che hanno diritto al rimborso
Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026, il beneficio in oggetto spetta per:
- l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
- l’attività di trasporto di persone svolta da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di
attuazione; - imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di
- l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2026: come presentare la dichiarazione
Sul sito Internet dell'Agenzia, all'indirizzo www.adm.gov.it ("Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2026 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2026") è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2026.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., la Circolare n. 11/2025 prot. n. 297622/RU del 26 maggio 2025 ha previsto la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all'Ufficio ADM territorialmente competente la dichiarazione trimestrale di rimborso, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, accludendo il file in formato ".dic".
In via del tutto residuale, chi non dispone di PEC o non può utilizzarla può trasmettere la dichiarazione in forma cartacea (qui in allegato in formato xlsx e in formato ods) unitamente a un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il medesimo file.
Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:
- per le imprese nazionali, l'Ufficio ADM territorialmente competente rispetto alla sede operativa (o alla sede legale in caso di più sedi);
- per le imprese unionali obbligate alla dichiarazione dei redditi in Italia, l'Ufficio ADM competente rispetto alla sede di rappresentanza. Al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link: "Uffici Dogane";
- per le imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata (v. nota n.34315/RU del 28.01.2020).
La dichiarazione di rimborso può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2026.
Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2026: importo rimborsabile
Per il primo trimestre 2026, gli importi di rimborso stabiliti dall'ADM sono i seguenti (differenza tra l'aliquota agevolata di 403,22 €/1.000 litri e l'accisa effettivamente gravante sul prodotto):
Gasolio tradizionale e HVO non conforme ai criteri di sostenibilità:
- 269,68 €/1.000 litri per i consumi dal 1° gennaio al 18 marzo (accisa normale 672,90 €) – Quadro A-1
- 69,68 €/1.000 litri per i consumi dal 19 marzo al 31 marzo (accisa normale 472,90 €) – Quadro A-2
HVO conforme ai criteri di sostenibilità (intero trimestre):
- 214,18 €/1.000 litri per l'intero trimestre (accisa ridotta 617,40 €) – Quadro A-3
HVO per cui non si hanno informazioni dal fornitore sul rispetto dei criteri:
- 214,18 €/1.000 litri per i consumi dal 1° gennaio al 18 marzo (si applica l'aliquota minore vigente nel periodo, pari a 617,40 €) – Quadro A-4
- 69,68 €/1.000 litri per i consumi dal 19 marzo al 31 marzo (aliquota normale 472,90 €) – Quadro A-2
È previsto inoltre un Quadro A-5 per i consumi di gasolio/HVO non conforme riforniti da distributori privati, qualora il carburante sia pervenuto all'impianto nel periodo antecedente al 1° gennaio 2026 (quando era vigente l'aliquota di 632,40 €/1.000 litri), come comprovato dall'e-DAS.
Difficoltà di identificazione dei carburanti HVO
Come già segnalato da diverse associazioni di categoria, gli esercenti incontrano difficoltà pratiche nell'identificare la tipologia di HVO acquistato, poiché i fornitori non sempre trasferiscono informazioni sufficienti. Per tutelare gli aventi diritto al rimborso da possibili dichiarazioni non veritiere, l'ADM ha stabilito che, in assenza di informazioni certe, si considera applicata l'aliquota minore vigente nel periodo: 617,40 €/1.000 litri dal 1° gennaio al 18 marzo, e 472,90 €/1.000 litri dal 19 marzo al 31 marzo.
Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2026: fruizione del credito
I soggetti interessati indicano nella dichiarazione se intendono utilizzare il rimborso mediante compensazione (codice tributo 6740, con facoltà di superare il limite annuo di 250.000 € per crediti da agevolazioni alle imprese) oppure richiedere la restituzione in denaro secondo le modalità del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277. Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato UME è richiesta l'indicazione dei codici BIC e IBAN.
Termini di utilizzo del credito maturato nel quarto trimestre 2025
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre 2025 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027.
Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non compensate, che dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2028.
Allegati: -
Imposte ipotecaria e catastale: dal 1° giugno con F24
Con il provvedimento n 108991 del 2 aprile le Entrate dispongono la soppressione dei conti correnti postali provinciali utilizzati per il pagamento dei tributi catastali e ipotecari.
A partire dal 1° giugno 2026, i versamenti delle somme dovute sono effettuati unicamente tramite modello F24. Di conseguenza è esclusa la riscossione diretta da parte degli Uffici provinciali –Territorio e l’annotazione a campione certo di tali somme.
In sintesi si mira a razionalizzare i processi di riscossione, ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la qualità dei servizi erogati e ridurre gli adempimenti contabili a carico degli Uffici provinciali-Territorio.
Imposte ipotecaria e catastale: dal 1° giugno con F24
Viene precisato che per quanto riguarda la gestione delle somme già versate e rimborsi, gli utenti che hanno ancora disponibilità sui conti provinciali possono usarle per 3 mesi ossia fino al 1° settembre 2026 per presentare atti di aggiornamento catastale.
Decorso il 1° settembre, residui possono essere richiesti a rimborso entro i due mesi successivi tramite piattaforma telematica.
Le somme non richieste vengono riversate all’Erario, ma è possibile chiederne il rimborso entro i termini di prescrizione, presentando apposita istanza all’Ufficio provinciale – Territorio.
Attenzione, tutti i conti correnti postali provinciali intestati agli Uffici provinciali saranno chiusi il 30 dicembre 2026.
Dal 1° giugno 2026, quindi, tutte le somme dovute a seguito di
- avvisi di liquidazione,
- atti di contestazione,
- irrogazione di sanzioni,
dovranno essere pagate esclusivamente con F24.
I crediti ancora in carico agli Uffici e non riscossi saranno iscritti a ruolo.
-
730/2026 senza sostituto per i rimborsi dal Fisco
Nel Modello 730/2026 è presente la casella da barrare per avere i rimborsi delle imposte direttamente dal Fisco.
Si tratta della casella "730 senza sostituto", vediamo chi deve compilarla e a cosa serve.
730/2025: la casella senza sostituito per i rimborsi dal Fisco
Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d’imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità):
- se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:
- trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
- o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche. Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;
- se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso relativo all’Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato è eseguito, a partire dal mese di dicembre, direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona,
compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

La casella “730 senza sostituto” deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:
- non ha un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio o non vuole avvalersi di tale possibilità;
- presenta il Mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato o il modello 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate.
La casella "730 senza sostituto” va barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto che nel 2025 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In tali casi non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.
- se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista: