• Redditi di impresa

    Reti d’imprese: l’agevolazione nella legge sulle PMI

    Viene pubblicata sulla GU n 68 del 23 marzo la Legge annuale sulle PMI (Legge dell'11 marzo 2026, n. 34). Tra le novità in essa contenuta vi è quella che riguarda le reti di imprese.

    Vediamo i dettagli dell'articolo 1 della Legge n 34/2026.

    Riserve in sospensione d’imposta per le reti d’imprese: novità

    L’obiettivo della norma è:

    • incentivare il ricorso al contratto di rete come strumento per accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese, in particolare di piccole dimensioni, favorendo investimenti comuni;
    • orientare l’utilizzo degli utili verso progetti di sviluppo coerenti con un programma comune di rete, sottoposto ad asseverazione esterna e a controllo fiscale mirato, in una logica di premialità condizionata alla reale attuazione degli investimenti programmati.

    In particolare l'articolo 1 della legge in oggetto prevede che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti non concorre alla formazione del reddito nell'esercizio relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili, a condizione che, negli esercizi successivi, la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero nel caso in cui venga meno l'adesione al contratto di rete. 

    L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. 

    L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non puo', comunque, superare il limite di 1.000.000 di euro annui. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui e' data informazione in una nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
    L'agevolazione non si applica qualora la rete di imprese acquisti soggettivita' giuridica e puo' essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo d'imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. 

    Per il periodo d'imposta successivo l'acconto delle imposte dirette e' calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 1.
    Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
    l'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e
    le modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2.

  • Imposta di registro

    Decreto ingiuntivo per interessi di mora: quale registro si applica

    Con l’Ordinanza n. 2431 del 5 febbraio 2026 la Cassazione ha stabilito che gli interessi di mora disposti in un decreto ingiuntivo con il quale una società viene condannata al pagamento di una somma di denaro nei confronti di altra società scontano l’imposta di registro con l’aliquota del 3% anche se la prestazione principale rientra in ambito Iva.

    Decreto ingiuntivo per interessi di mora: quale registro si applica

    Nel caso di specie una società possedeva due conti correnti garantiti da una fidejussione di altre società.

    La banca, a causa di un debito prolungato, ha richiesto il decreto ingiuntivo per effetto del quale la società e i suoi garanti sono stati condannati a pagare la somma oltre interessi.

    All'atto della registrazione del decreto, l'Agenzia delle entrata ha applicato imposta di registro al 3% ai sensi dell’articolo 9 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico sull’imposta di registro (Tuir), Dpr n. 131/1986. 

    Questa disposizione ha natura residuale e si riferisce agli atti, diversi da quelli contemplati da altre norme del testo unico, aventi a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

    La società impugnava l’avviso di liquidazione emesso dall’ufficio, ritenendo che gli interessi dovessero scontare l’imposta di registro in misura fissa in considerazione del fatto che la prestazione principale alla quale gli interessi erano connessi, era assoggettata a Iva.

    Di conseguenza, secondo la società ricorrente, doveva applicarsi il principio di alternatività tra l’Iva e l’imposta di registro, di cui all’articolo 40 del citato Dpr n.131/1986.

    In base a questo principio, le operazioni che rientrano in ambito Iva beneficiano del pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, salvo alcune eccezionei.

    Nei primi gradi di giudizio sono state respinte le motivazioni della società ricorrrente che si è appunto rivolta alla Cassazinoe.

    La Corte di cassazione, con l’ordinanza in oggetto, ha richiamato la nota II riportata in calce all’articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, in base alla quale gli atti dell’autorità giudiziaria scontano l’imposta fissa di registro per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette ad Iva.

    Sulla base di ciò si è confermata l’applicazione dell’imposta fissa relativamente alla condanna finalizzata al recupero della quota capitale spettante alla banca.

    Relativamente ai soli interessi, che nel caso di specie avevano natura moratoria, si è affermato che essi dovevano scontare l’imposta di registro in misura proporzionale, in quanto non fanno parte della base imponibile ai fini Iva.

    La Suprema Corte ha sancito quanto segue: “…le somme dovute a titolo di interessi moratori, in forza del disposto di cui all’art. 15 del D.P.R.  26 ottobre 1972 n. 633, non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’IVA, con la conseguenza che esse – ove formino oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale – sono assoggettate all’imposta di registro in misura proporzionale, anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad IVA.” In senso conforme la Corte di cassazione si era già espressa con l’ordinanza n. 33535 del 15 novembre 2022.

  • Successioni

    Imposta di successione 2026: tutte le regole da conoscere

    Dal 15 luglio 2025, per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025, l’imposta di successione che il contribuente deve autoliquidare in occasione della presentazione del modello di dichiarazione (decreto legislativo 18/09/2024, n. 139), viene calcolata in maniera automatizzata, come già avviene per le altre somme autoliquidate dal contribuente. 

    La procedura di compilazione della dichiarazione di successione, messa a disposizione dell’utenza, infatti, liquida l’imposta di successione (quadro EF) e dà la possibilità di visualizzare, mediante un prospetto riepilogativo, l’imposta ripartita per ciascun erede, chiamato e/o legatario. 

    Vediamo tutte le novità da conoscere.

    Dichiarazione di successione 2026: chi la presenta e quando

    La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

    La dichiarazione può essere presentata:

    • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici
    • tramite un intermediario abilitato (professionista o CAF) 

    Inoltre, il contribuente può prenotare un appuntamento per trasmettere il documento dopo averlo compilato.

    Devono presentare la dichiarazione di successione:

    • gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali,
    • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari,           
    • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta,              
    • gli amministratori dell’eredità,
    • i curatori delle eredità giacenti,              
    • gli esecutori testamentari,              
    • i trustee.

     Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

    Dichiarazione di successione 2026: chi è esanerato

    Non c'è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:  

    • l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto,              
    • ha un valore non superiore a 100.000 euro,             
    • non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

    Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

    Dichiarazione di successione 2026: come si presenta

    La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali può essere presentata direttamente tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, alla quale si accede con un’utenza Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns).

    In alternativa, l’Agenzia mette a disposizione dell’utente anche un prodotto denominato Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali per la compilazione e l’invio della dichiarazione da installare sul proprio PC. 

    Tuttavia, prima di procedere all’installazione del software, per ulteriori indicazioni si consiglia di consultare la sezione “Servizi” presente nel menù posto a sinistra della presente pagina.

    La dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF).

    Il contribuente, inoltre, può prenotare un appuntamento presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate per richiedere la trasmissione telematica della dichiarazione di successione, dopo averla compilata.

    La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta).

    Con la compilazione della dichiarazione può essere richiesta una copia conforme della stessa (Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione), utile, ad esempio, per svincolare conti correnti oppure titoli. La copia conforme viene rilasciata dal sistema solo a seguito della regolare presentazione della dichiarazione (quarta ricevuta). Qualora tale copia non venga chiesta in dichiarazione, il contribuente può sempre recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per ottenerla, avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).

    Imposta di successione 2026: come si paga

    Se si eredita un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte

    • ipotecaria
    • catastale
    • di bollo
    • la tassa per i servizi ipotecari e catastali e i tributi speciali in caso si richiesta dell’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione.

    Imposta di successione: aliquote e franchigie

    In applicazione della riforma fiscale sulle imposte indirette (Dlgs 139/2024), l’imposta di successione viene liquidata secondo le seguenti modalità:

    • per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025 l’imposta di successione viene autoliquidata dal contribuente e calcolata in maniera automatica in sede di compilazione della dichiarazione di successione (quadro EF).
    • per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025, l’imposta, invece, continua ad essere liquidata dagli uffici territoriali competenti per la lavorazione della dichiarazione.

    Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono nello specifico:

    • 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro
    • 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
    • 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia
    • 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

    Per i trasferimenti effettuati in favore di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), è prevista una franchigia di 1,5 milioni di euro, ossia l’imposta si applica esclusivamente sul valore eccedente quell’ammontare (articolo 7, comma 2, Dlgs 346/1990).

    L’imposta, autoliquidata dal contribuente, deve essere corrisposta entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il contribuente può scegliere di pagare l’imposta contestualmente alla presentazione del modello dichiarativo, assieme alle altre somme autoliquidate.

    Sia nel caso di pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione, sia in caso di pagamento successivo, si può optare per il versamento rateizzato, se l’importo da rateizzare non è inferiore a 1.000 euro (imposta da versare- acconto). In questo caso è dovuto un acconto almeno pari al 20% dell’imposta da versare, mentre la restante parte può essere rateizzata nel seguente modo:

    • per importi fino a 20.000 euro, è possibile optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
    • per importi superiori a 20.000 euro è possibile optare per un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Servizi di estetica: chi emette lo scontrino se forniti in negozio al dettaglio

    Con la Risposta a interpello n 83 del 23 marzo le Entrate rispondono ad un istante che «gestisce l'esercizio commerciale […]», riferisce che all'interno del medesimo «è presente un'area dedicata all'erogazione di servizi di estetica alla clientela» ed «intende affidare l'esercizio dell'attività di estetica ad un partner commerciale specializzato nel settor ee l'Operatore esiste un rapporto commerciale consolidato, in base al quale [l'istante, ndr.] vende al dettaglio prodotti a marchio dell'Operatore. Tale rapporto è regolato da specifici accordi scritti. […] 

    L'istante domande chi debba emettere lo scontrino in questo caso di specie per i servizi di estetica.

    Servizi di estetica: chi emette lo scontrino se forniti in negozio al dettaglio

    Il caso analizzato riguarda una società che gestisce un esercizio commerciale, all’interno del quale è presente un’area dedicata ai trattamenti estetici. L’attività di servizi estetici viene affidata a un operatore specializzato esterno, che:

    • utilizza propri prodotti e protocolli,
    • opera con personale qualificato,
    • gestisce direttamente le prenotazioni,

    Il punto vendita, invece, mantiene il rapporto commerciale per la vendita dei prodotti e si occuperebbe – secondo l’ipotesi prospettata – anche dell’incasso dei servizi.

    Nel modello descritto:

    • l’operatore eroga materialmente il servizio,
    • il negozio incassa i corrispettivi e li riversa, trattenendo una commissione

    L’istante chiede se sia possibile separare:

    • il soggetto che esegue la prestazione,
    • da quello che incassa e certifica fiscalmente,

    In particolare, si domanda se il negozio possa:

    • emettere il documento commerciale,
    • trasmettere i corrispettivi,
    • gestire gli adempimenti IVA.

    Inoltre si domanda se sia necessaria la coincidenza tra titolare della SCIA per l’attività di estetica, soggetto che certifica i corrispettivi.

    L’Agenzia, nel respingere la soluzione prospettata dall'istante, richiama un principio fondamentale del sistema IVA: gli obblighi di certificazione spettano al soggetto che effettua la prestazione. 

    Nel caso di servizi rientranti nell’art. 22 del DPR IVA (come quelli resi al pubblico), la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi riguarda chi realizza l’operazione. Le Entrate sottolineano che:

    • il registratore telematico deve essere intestato al soggetto che effettua il servizio,
    • il documento commerciale deve riportare la partita IVA dell’esercente.

    Questo elemento tecnico rafforza il collegamento tra prestazione e soggetto obbligato. Nel caso concreto:

    • i servizi sono erogati esclusivamente dall’operatore,
    • il personale e la responsabilità tecnica sono in capo allo stesso, 

    di conseguenza, è l’operatore il soggetto obbligato a certificare i corrispettivi, gestire gli adempimenti IVA dotarsi di registratore telematico.

    Il fatto che il negozio incassi il corrispettivo è irrilevante ai fini fiscali.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    EU INC: la srl che si crea in digitale in poche ore

    La Commissione ha presentato EU Inc.,  una nuova serie unica di norme societarie che saranno le stesse e si applicano in tutta l'UE. 

    Secondo il comunicato stampa del 18 marzo, EU INC renderà più facile avviare una impresa e operare e crescere in tutta l'UE. 

    EU INC: la srl che si crea in digitale in poche ore

    Viene specificato che per creare EU INC la procedura sarà completamente digitale consentendo alle aziende innovative di intensificarle e incentivarle a rimanere in Europa e incoraggiare coloro che una volta cercavano altrove a tornare. 

    EU Inc. fa parte del nuovo più ampio 28esimo regime che offre alle imprese la possibilità di cogliere i benefici del mercato unico.  

    Attualmente, imprenditori e aziende innovative affrontano un panorama giuridico aziendale frammentato. 

    Con 27 sistemi giuridici nazionali e più di 60 forme legali aziendali in atto, possono essere necessarie settimane o addirittura mesi per impostare, rallentando la crescita e aumentando i costi. 

    L’insieme unico armonizzato di norme aziendali di EU Inc. significherebbe che le aziende non hanno più bisogno di navigare in più regimi nazionali, sbloccando il vero potenziale del mercato unico e guidando la crescita e aumentando la competitività. 

    Leggi anche EU INC: chi può utilizzarla?

    EU INC: come crearla con 100 euro

    Le caratteristiche principali di EU inc. includono 

    • registrazione più rapida e procedure più semplici : fondando una società EU Inc. entro 48 ore, per meno di € 100 e senza requisiti minimi di capitale sociale e presentando le loro informazioni aziendali solo una volta, tramite un'interfaccia a livello UE
    • operazioni completamente digitali lungo tutto il ciclo di vita di un'azienda
    • aiutare i fondatori a riavviare più velocemente ed in modo più economico : procedure di liquidazione semplificate,  consentendo ai fondatori di testare idee innovative e ricominciare se necessario
    • migliori condizioni per attrarre investimenti rimuovendo le formalità di persona, fornendo procedure digitali per le operazioni di finanziamento e semplificando il trasferimento di azioni con possibilità di accedere alla borsa
    • pieno accesso al mercato unico: scegliendo liberamente il paese dell'UE in cui incorporano
    • forti salvaguardie contro gli abusi: le leggi nazionali in materia di occupazione e di diritto sociale non sono influenzate dalla proposta. Le garanzie applicabili del paese di registrazione dell'UE si applicano integralmente alla società EU Inc.   

    La Commissione ha inoltre adottato una comunicazione che illustra le iniziative in corso e future per completare il 28esimo regime in altri settori politici. 

    Tra le altre misure, propone la  delle interazioni tra le imprese e le autorità pubbliche e invita i paesi dell'UE a prendere in considerazione l'istituzione di camere o tribunali giudiziari specializzati con l'autorità di gestire le controversie sul diritto societario di EU Inc. 

    Data la sua importanza fondamentale per la competitività dell'UE, la Commissione chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di raggiungere un accordo sulla proposta dell'Unione europea entro la fine del 2026. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Polizza catastrofale: entro il 31 marzo, vediamo per quali imprese

    Il Decreto Milleproroghe 2026 convertito in Legge n 26/2026 è intervenuto anche sulla Polizza Catastrofale per le imprese.

    Già il Decreto-legge n 39/2025 publbicato in GU n 75 del 31 marzo 2025 aveva modificato il calendario. In particolare, è stato previsto che occorre adempiere al nuovo obbligo di polizza:

    • entro il 1° gennaio 2026 per le micro e piccole imprese, termine prorogato per alcuni,
    • entro il 1° ottobre 2025, per le medie imprese,
    • l'obbligo di stipula per le grandi imprese è rimasto al 31 marzo 2025 ma senza sanzioni per 90 giorni.

    In particolare, il Milleproroghe interviene spostando al 31 marzo 2026 il termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2025, dell’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l’adempimento dell’obbligo assicurativo da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura.

    Più nel dettaglio, l'articolo prevede che le imprese con sede in Italia, o con una sede stabile nel Paese, debbano stipulare entro il 31 marzo 2026 (termine già prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025, nonché successivamente prorogato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 19, comma 1-quater del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202) un'assicurazione per coprire i danni ai beni materiali causati da calamità

    naturali ed eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni.

    La proroga del suddetto termine, dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026, è necessaria per offrire alle imprese del settore un periodo più lungo per conformarsi agli obblighi assicurativi previsti dalla normativa, tenendo conto delle specificità del comparto e delle eventuali difficoltà operative legate a scadenze più ravvicinate.

    Si precisa che tale obbligo non si applica alle imprese agricole, per le quali restano valide le disposizioni relative ad AGRICAT.

    Inoltre si proroga il termine al 31 marzo 2026, che era precedentemente fissato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decretolegge n. 39 del 2025, al 31 dicembre 2025, per la conclusione dei contratti assicurativi per i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali riferiti alle piccole e microimprese dei seguenti settori:

    • esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
    • imprese turistico-ricettive.

    Per le regole attuative della polizza catastrofali delle imprese ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il Decreto MEF entrato in vigore dal 14 marzo.

    Polizza catastrofale medie imprese: quali incentivi MIMIT si perdono se non si stipula

    L’art. 1 comma 102 della L. 213/2023 stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

    Tale previsione ricordiamolo non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate.

    Il MIMIT con due FAQ ha precisato che spetta a ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

    Pertanto ciascun Ministero dovrebbe emanare un apposito provvedimento attuativo che stabilisca quali sono le conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare entro i termini per assicurarsi fissati dall’art. 1 del DL 39/2025.

    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha evidenziato che la causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione, o dalla diversa data ivi indicata.

    Inoltre, il MIMIT ha pubblicato un il Decreto 25 luglio che regolamenta tutte le agevolazioni di sua competenza che verranno perdute se non si stipula la CAT NAT. 

    In proposito leggi: Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula.     

    Pertanto, per le domande di agevolazioni individuate dal MIMIT nel decreto presentate dalle medie imprese a partire dal prossimo 2 ottobre occorrerà indicare, come requisito d’accesso, oltre a quanto richiesto dalla normativa di attuazione di ciascun incentivo, anche l’avvenuta stipula della polizza catastrofale, pena l’impossibilità di accedere all’agevolazione.

    Attenzione al fatto che l'adempimento dell’obbligo assicurativo dovrà sussistere ed essere verificato anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

    Si ricorda che le imprese tenute a stipulare le polizze catastrofali sono quelle con sede legale in Italia oppure con sede legale all’estero aventi una stabile organizzazione in Italia, che sono tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., indipendentemente dalla sezione che hanno in proprietà o impiegano per la propria attività almeno uno dei beni elencati dall’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), quali:

    • terreni e fabbricati,
    • impianti e macchinario,
    • attrezzature industriali e commerciali.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit Cinema: via alle domande dal 24 marzo

    Dalle ore 12 del 24 marzo, le imprese che operano nel cinema possono inviare le richieste di riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti nelle sale cinematografiche conclusi entro il 31 dicembre 2024

    A comunicarlo è il Dipartimento per il Cinema, riepiloghiamo le regole per inviare la domanda.

    Con il Decreto 17 marzo 2026 si avvia l'agevolazione in attuazione del decreto interministeriale “tax credit esercizio e potenziamento” (n. 411/2025).

    Il credito d’imposta fa parte del pacchetto di agevolazioni previste dalla legge n. 220/2016 per sostenere e potenziare l’offerta culturale nel settore cinematografico e audiovisivo.

    Le risoerse per l’agevolazione ammontano a 25 milioni di euro, in base al riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per il 2024 disciplinato dal Dm n. 145/2024.

    Attenzione al fatto che, esaurite le risorse disponibili per ciascun credito d’imposta, il sistema di presentazione delle domande sarà disattivato automaticamente e la direzione generale ne darà avviso sul sito istituzionale.

    Clicca qui per accedere.

    Tax credit Cinema: i beneficiari

    Il credito di imposta spetta alle imprese di esercizio cinematografico previste dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 220/2016, può essere concesso per gli investimenti delle imprese dell’esercizio cinematografico conclusi entro il 31 dicembre 2024 e che non siano antecedenti al 1° ottobre 2022.

    La misura agevolativa è riconosciuta in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per i seguenti interventi:

    • realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive
    • ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche
    • installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

    L’aliquota massima può esssaere innalzata fino al 60% per le piccole e medie imprese.

    Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a programmare, per tre anni dalla data di richiesta del beneficio, una percentuale di film di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio economico europeo pari almeno al 20% della programmazione annuale effettuata nella struttura per la quale viene richiesto il credito d’imposta. 

    Per le sale che non hanno più di due schermi cinematografici la percentuale è ridotta al 15 per cento.

    I contributi erogati saranno assegnati secondo le disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria.

    Per indicazioni sulle modalità di compilazione della domanda e richieste di assistenza è possibile consultare la piattaforma Dgcol. 

    Tax credit Cinema: presenta la domanda dal 24 marzo

    Perché la richiesta di accesso al credito di imposta sia considerata valida occorre:

    • utilizzare i modelli disponibili sulla piattaforma informatica on line Dgcol,
    • firmare digitalmente la richiesta mediante firma elettronica; la firma digitale deve essere apposta nel rispetto delle disposizioni previste per la generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali,
    • inserire nella richiesta il contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni costituenti immobilizzazioni materiali indicati dall’articolo 2424 c.c. (terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali), direttamente provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali accaduti sul territorio nazionali,
    • trasmettere la richiesta a mezzo pec; la data utile per stabilire la validità dell’invio è quella indicata nell’avviso di avvenuta ricezione,
    • rispetto del termine.

    In particolare, le imprese interessate possono inviare la richiesta a partire dalle ore 12 del 24 marzo e fino alle 23:59 del 28 aprile.

    È importante ricordare che la richiesta di accesso al credito di imposta è associata alla sala e non al tipo di investimento: se sono stati effettuate diverse tipologie di interventi sulla stessa sala cinematografica, è possibile presentare una sola domanda. Ecco perché, prima di compilare la richiesta, è opportuno aggiornare e inviare l’anagrafica sale.

    Attenzione al fatto che la Direzione generale Cinema e Audiovisivo ha facoltà di richiedere in ogni momento alle imprese ulteriore documentazione al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per accesso all’agevolazione.