- Senza categoria
Cripto attività: scambio automatico dati a livello UE dal 2026
Pubblicato in GU il Decreto Legislativo n 194/2025 con Attuazione della direttiva 2023/2226/UE del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Decreto legislativo di attuazione della direttiva DAC 8
Dal 1° gennaio in vigore le novità introdotte dalla Direttiva DAC 8 sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Pubblicato nella GU n 296 del 22 dicembre il Decreto legislativo n 194/2024 attuativo della direttiva 2023/2226/Ue di modifica della direttiva 2011/16/Ue relativa.
La direttiva DAC 8 ha introdotto tre novità relative al regime di scambio automatico sulle cripto-attività, al rafforzamento dello scambio di informazioni “tradizionali” e all’estensione dei meccanismi di scambio ai ruling transfrontalieri.
Glii Stati membri devono adottare le opportune misure legislative nazionali entro il 31 dicembre 2025, con efficacia dal 1° gennaio 2026 obbligo ora assolta dall'Italia.
Tra l'altro si dispone l’ampliamento dello scambio automatico di informazioni alle cripto-attività, ai ruling transfrontalieri e ai TIN (Taxpayer Identification Number) reporting.
Nello specifico e relativamente alle novità sulle cripto si evidenzia che il capo III istituisce un nuovo sistema nazionale di raccolta e trasmissione dei dati delle cripto-attività.
Sinteticamente gli operatori Crypto-Asset Service Providers avranno l'obbligo di segnalare periodicamente le transazioni e a comunicare le informazioni relative ai propri clienti all’Amministrazione finanziaria italiana, che li userà per scambio automatico con gli altri Stati membri.
Si dovrà per l'attuazione delle novità provvedere a:
- individuare gli intermediari obbligati, i clienti da monitorare (Reportable Users) e le cripto-attività oggetto di monitoraggio (Reportable Crypto-Assets);
- individuare le operazioni sulle cripto-attività da monitorare;
- inviare le informazioni alle Amministrazioni fiscali di riferimento, con successivo scambio automatico alle altre Amministrazioni fiscali coinvolte.
Attenzione al fatto che i nuovi obblighi decorrono dal 1° gennaio 2026, estendendo quindi l’ambito della cooperazione fiscale anche a tali dati.
-
Dichiarativi 2026: l’Agenzia pubblica le bozze
Con un comunicato stampa del 19 dicembre le Entrate pubblicano le bozze dei dichiarativi 2026. Ci sono diverse novità, intanto vediamo una sintesi dal documento del Fisco
Dichiarativi 2026: l’agenzie pubblica le bozze
Sono stati pubblicati, in veste non definitiva:
- 730,
- Modello Redditi,
- Certificazione unica (Cu),
- 770, Iva e Irap.
per l'anno d'imposta 2025 e quinid modelli 2026
Tra gli aggiornamenti dettati dalle novità normative spiccano i benefici per i lavoratori con reddito fino a 20mila euro o tra 20mila e 40mila euro, la detassazione delle somme erogate per canoni di locazione ai neoassunti a tempo indeterminato e il riordino delle detrazioni d’imposta.
Nei modelli per le società vi è l’Ires premiale, cioè la riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota Ires per l’anno 2025.
730, Redditi PF e CU 2026: alcune delle novità
I modelli 730 e Redditi e la Certificazione unica 2026 accolgono diverse novità. Tra le principali, è previsto il riconoscimento di una somma variabile fino a 960 euro, fuori dalla base imponibile, per i lavoratori con redditi complessivi fino a 20mila euro, oltre a una nuova detrazione dell’imposta lorda per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 20mila e 40mila euro. Spazio anche alla detassazione delle somme anticipate o rimborsate dai datori di lavoro, entro il limite complessivo di 5mila euro annui, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione eseguite sui fabbricati presi in affitto dai neoassunti, a tempo indeterminato, nell’anno 2025. Tra le novità anche la modifica delle detrazioni per figli e altri familiari a carico e il riordino delle detrazioni d’imposta.
Redditi PF Imprenditori e professionisti, società ed enti 2026: alcune delle novità
I modelli e le istruzioni sono stati aggiornati per accogliere le modifiche previste dal 2025, tra cui l’introduzione del nuovo regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.
Nei modelli delle società di capitali, degli enti non commerciali e nel Consolidato nazionale e mondiale è stata inoltre gestita la riduzione dell’aliquota Ires dal 24% al 20% (Ires premiale), prevista per l’anno 2025.
Novità anche per il modello Irap in cui è stata implementata la sezione del quadro IS, nella quale viene determinato il credito d’imposta collegato all’agevolazione c.d. “ACE” (aiuto alla crescita economica), per dare evidenza dei trasferimenti a seguito di operazioni straordinarie.
IVA e 770 2026: alcune novità
Il modello Iva è stato adeguato alle novità normative in vigore dal 2025: per esempio, nei quadri VE e VJ trovano spazio le prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente, in nome e per conto del prestatore.
Per il 770, aggiornate le note dei quadri ST e SV e inserito, nel quadro SX, un nuovo rigo per la gestione del credito collegato alla “somma che non concorre alla formazione del reddito” riconosciuta dal sostituto d’imposta.
- Senza categoria
Correttivo Irpef ires: regole in Gazzetta
Pubblicato in GU n 294 del 19 dicembre il Decreto legislativo 192/2025 con Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalita' internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonche' di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
Il Decreto contiene 20 articoli ed entra in vigore il 20 dicembre, vediamo una sintesi delle misure in esso contenute.
Correttivo Irpef Ires: cosa contiene
Il decreto legislativo è emanato ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale” che consente al Governo di adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi della stessa legge delega entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi (ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui all’art. 1, commi 1 o 4, della legge delega).
In particolare, si introducono disposizioni correttive e integrative al d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, recante “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”, adottato in attuazione della citata legge delega di riforma fiscale.
Sullo schema di decreto legislativo, la Conferenza unificata, in data 10 settembre 2025, ha sancito l’intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 111 del 2023; le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica (5^ Bilancio e 6^ Finanze e Tesoro) e della Camera dei deputati (V Bilancio, tesoro e programmazione e VI Finanze) hanno reso i rispettivi pareri favorevoli, con osservazioni, mentre la 4^ Commissione del Senato della Repubblica e la XIV Commissione della Camera dei deputati in materia di Politiche dell’Unione Europea hanno espresso rispettivamente osservazioni non ostative e parere favorevole.
Il decreto è così composto:
CAPO I – Disposizioni in materia di tassazione dei redditi da lavoro
CAPO II – Disposizioni in materia di reddito d’impresa
CAPO III – Disposizioni in materia di fiscalità internazionale
CAPO IV – Disposizioni in materia di basi imponibili dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro
CAPO V – Modifiche in materia di Statuto dei diritti del contribuente e di adempimento collaborativo
CAPO VI – Disposizioni in materia di riscossione
CAPO VII – Disposizioni in materia doganale e di accise
CAPO VIII – Disposizioni in materia di testi unici
CAPO IX-Disposizioni finali
Tra le norme:
- le disposizioni fiscali per “familiari a carico” secondo cui si intenderanno non più solo i figli, ma anche il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i genitori e gli altri soggetti di cui all’art. 433 c.c. conviventi o titolari di assegni alimentari non giudiziali.
- la disciplina degli interpelli, e in particolare la possibilità di presentare il c.d. interpello probatorio, il vecchio riferimento all’art. 11 comma 1 lett. b) della L. 212/2000 è sostituito con la lett. e) dello stesso articolo, nel quale è confluita la relativa disciplina;
- una norma che dispone che in caso di sospensione unilaterale da parte di uno Stato di una o più disposizioni recate dalla convenzione bilaterale, anche l’Italia sospenderà le medesime disposizioni con pari decorrenza e durata,
- la norma di estensione, dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, della derivazione rafforzata alle micro imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata;
- norma di modifica in tema di correzione degli errori contabili con decorrenza per le correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.
- Senza categoria
Familiari a carico 2026: le novità del Correttivo Irpef-Ires
In GU n 294 del 19 dicembre viene pubblicato il Decreto Legislativo n 192/2025 con disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione.
Tra le norme vi è quella relativa ai familiari a carico con ricadute dirette sulle dichiarazioni dei redditi, vediamola nel dettaglio.
Familiari a carico: cosa contiene il Decreto correttivo approvato
Come evidenziato dalla relazione illustrativa al Decreto Correttivo Irpef-Ires, l’articolo 1 provvede a modificare la disciplina sulle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in attuazione del criterio di delega, contenuto nell’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), punto 1.1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede la revisione e la graduale riduzione dell’IRPEF attraverso il riordino anche delle detrazioni dall’imposta lorda, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità.
Con le modifiche si prevede, con una novella del comma 4-ter del predetto articolo, che le disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel citato art. 12 si devono applicare considerando, fra i beneficiari, i seguenti familiari:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto;
- le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Tali soggetti vanno considerati anche se, in taluni casi, non è più prevista, a loro favore, una detrazione per carichi di famiglia; si pensi:
- ai figli di età fino a 21 anni (detrazione soppressa con l’art. 10, comma 4, d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230)
- o superiore a 30 anni nonché ai fratelli e sorelle conviventi (detrazioni soppresse con l’art. 1, comma 11, lettera a), legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Inoltre, nel novellato comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR si prevede, al secondo periodo, che se una disposizione fiscale prevede un beneficio a favore dei familiari di cui all’art. 12 per i quali ricorrono le condizioni previste dal comma 2 del medesimo, ovvero se si fa genericamente riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si devono considerare fra i beneficiari i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2 dell’art. 12, vale a dire 2.840,51 euro, ovvero 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Il decreto è in vigore dal 20 dicembre e le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
-
Rinnovo parco veicolare autotrasporti: domande dal 17 dicembre
Con il Decreto MIT n 470 del 4 dicembre e pubblicato sul sito del Ministero si apre la fase di prenotazioni per i contributi per il rinnovo del parco veicolare autotrasporti.
Il decreto dispone in ordine alle modalità attuative del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2025, n. 203 con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione e rendicontazione, nonché alla fase dell’istruttoria procedimentale.
Rinnovo parco veicolare autotrasporti: le fase della domanda
La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due fasi distinte e successive:
a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla base della documentazione allegata al momento della proposizione della domanda e, in particolare, del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale
rappresentante dell’impresa;
b) la successiva fase di rendicontazione dell’investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall’articolo 4 del presente decreto.
È previsto un solo periodo di incentivazione all’interno del quale, fermo restando l’importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall’articolo 2 comma 4 del D.M. 7 agosto 2025, n. 203, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all’incentivo.Nello specifico la finestra temporale è la seguente: dal 17 dicembre 2025 al 16 gennaio 2026.
In nessun caso saranno prese in considerazione le domande inviate al di fuori dei termini di detta finestra temporale.
All’interno del periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola istanza, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l’incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 7 agosto 2025, n. 203.Le imprese che, pur avendo presentato correttamente e nei termini domanda di incentivo a valere sulla misura di cui al D.M. n. 203/2025, non abbiano perfezionato l’investimento entro la chiusura della rendicontazione non sono in alcun caso ammesse a contributo.
Rinnovo parco veicolare autotrasporti: le risorse disponibili
Le risorse finanziarie, complessivamente pari a 13 milioni di euro di cui all’art. 1 comma 1 del D.M. 7 agosto 2025, n. 203, al netto delle spettanze previste per l’attività del soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di incentivazione, secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all’articolo 2 del medesimo decreto ministeriale.
A tali risorse si aggiungono, ad avvenuta entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all’art. 4 comma 3 del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 luglio 2025, n. 105, le risorse finanziarie, complessivamente pari a 6 milioni di euro per l’anno 2025, previste dallo stesso articolo 4 comma 3 del decreto- legge 73/202
Rinnovo parco veicolare autotrasporti: presenta la domanda dal 17 dicembre
Possono presentare istanza le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero codice Ateco 49.41.
È possibile presentare istanza, che ha validità di prenotazione, esclusivamente all’interno del periodo incentivante così come indicato in precedenza, secondo le seguenti modalità
Le istanze devono, a pena di esclusione, essere presentate tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 10:00 del 17 dicembre 2025 e fino e non oltre le ore 16:00 del 16 gennaio 2026 all’indirizzo PEC [email protected].La trasmissione dell’istanza avviene, a pena di inammissibilità, dall’indirizzo PEC aziendale dell’impresa richiedente.
Detto indirizzo deve essere indicato nell’istanza medesima. In ordine alla valutazione della data ed ora esatta della presentazione dell’istanza con valore di prenotazione dell’incentivo, necessaria per la predisposizione dell’elenco di cui al successivo comma 8, fa fede esclusivamente quanto riportato nella busta di trasporto allegata al messaggio di posta elettronica certificata ricevuta all’indirizzo [email protected]
All’istanza di cui al precedente comma 6, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa che ha sottoscritto l’istanza di cui al precedente comma 6;
b) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione debitamente sottoscritto dalle parti o, in mancanza, copia del preventivo sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’impresa, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza e avente, a pena di inammissibilità dell’istanza
medesima, data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025, n. 203 (ovvero a far data dal 21 ottobre 2025).Il contratto/preventivo deve contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 del D.M. 203/2025.
Allegati: -
Corrispettivi ricarica veicoli elettrici: regole per memorizzazione e trasmissione
Con il Provvedimento n 570041 del 12 dicembre le Entrate fissano le regole per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi delle ricarica per i veicoli elettrici, oltre ai termini entro cui provvedere, vediamo il dettaglio.
L’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 stabilisce, al comma 1-ter, che in considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il Provvedimento in oggetto contine regole e specifiche tecniche, scaricale qui.
Corrispettivi ricarica veicoli elettrici: regole per memorizzazione e trasmissione
Sono approvate le specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni relative alle operazioni di ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, inserito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.
Eventuali modifiche alle specifiche tecniche sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate con comunicazione apposita.In particolare, esse specificano che la memorizzazione elettronica dei corrispettivi è obbligatoria per tutte le transazioni effettuate tramite stazioni di ricarica che non prevedono l'identificazione del cliente.
Il documento inoltre, stabilisce i servizi attraverso cui gli operatori del settore, in quanto soggetti passivi IVA, potranno gestire il processo e monitorare i flussi trasmessi.Con il provvedimento si stabilisce che i soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 conservano elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, le informazioni previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
Allegati:
I soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015, trasmettono esclusivamente per via telematica, secondo le modalità descritte nelle specifiche tecniche, le informazioni ivi previste. Attenzione al fatto che i soggetti obbligati alla trasmissione dei corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici devono accreditarsi mediante apposita procedura on line disponibile sul sito web dell’Agenzia delle entrate
La trasmissione è effettuata a decorrere dalla data di attivazione del canale telematico che sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Le informazioni relative alle operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 sono trasmesse entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Le informazioni suddette relative alle operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 effettuate dal 1° gennaio 2026 e fino all’ultimo giorno del mese precedente a quello di attivazione del canale telematico sono trasmesse entro quarantacinque giorni dalla data di attivazione del canale. -
Acconto IVA all’Erario: regole per il riversamento
Con il Provvedimento del 16 dicembre n 577031 si pubblicano le regole per il iversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore
aggiunto del mese di dicembre 2025 da parte degli intermediari.Acconto IVA all’Erario: regole per il riversamento
Gli intermediari riversano entro le ore 14:50 del 31 dicembre 2025, sulla contabilità speciale, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 22, 23, 24 e 29 dicembre 2025, tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 5 giorni lavorativi.
Gli intermediari riversano entro le ore 14:50 del 31 dicembre 2025, sulla contabilità speciale, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 24 e 29 dicembre 2025 tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 3 giorni lavorativi.
Gli intermediari si attengono ai termini previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24 per il riversamento delle somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto il 29 dicembre 2025 tramite i canali per i quali è stabilito il riversamento entro 2 giorni lavorativi.Per le somme riversate nei termini di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 del provvedimento in esame è data facoltà agli intermediari di dar luogo o meno alla prenotazione dei bonifici da regolare il 31 dicembre 2025.
Per le somme riversate nei termini di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, del provvedimento in esame, restano ferme le modalità convenzionali e gli standard tecnici di cui al manuale VEUN, in vigore alla data, per la rendicontazione in via telematica dei relativi dati all’Agenzia delle entrate.
Gli intermediari possono riversare cumulativamente, con un unico bonifico, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto di cui ai punti 2.1 e 2.2, in ogni caso entro il 31 dicembre 2025; in tal caso, in deroga a quanto previsto al punto 2.5, il flusso rendicontativo unico deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro la medesima data.
La Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato è autorizzata a prelevare dalla contabilità speciale le somme riversate il 31 dicembre 2025, ai sensi dei punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.6, per l’imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap. 1203/1) nella stessa data.Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente provvedimento le somme affluite il 31 dicembre 2025 sulla contabilità speciale e relative ai versamenti eseguiti tramite il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP).
Allegati: