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Comunicazione di irregolarità: codici tributo per i pagamenti parziali
Con la Risoluzione n 70 del 18 dicembre l'Agenzia delle Emtrate istituisce i codici tributo per pagare, tramite modello F24, solo una parte delle somme richieste nelle comunicazioni di irregolarità emerse dai controlli automatici (quelle inviate ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972).
I suddetti codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario delle predette comunicazioni, non intenda versare
l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza
delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno delle citate comunicazioni.Inoltre, solo per i codici tributo 973I, 974I, 975I, 979I, 980I, 981I, 982I, 983I e 984I, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere indicato il codice della Regione reperibile nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome”.
Per agevolare i contribuenti a individuare l’esatta codifica, la risoluzione contiene una tabella, che in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), riporta: i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.
Si rimanda alla Risoluzione n 70 per la tabella completa
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Regime forfettario 2026: prorogata soglia a 35mila per dipendenti e pensionati
La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre entra in vigore da domani 1° gennaio.
Per il regime forfettario una piccola proroga e nulla più, vediamo di cosa si tratta.
Regime forfettario 2026: aumenta la soglia della causa di esclusione
Il regime forfettario, vedrà dal 1° gennaio, limiti più ampi per dipendenti e pensionati nel 2026.
La tassa piatta non cambia e per chi intende aprire partita IVA l'anno prossimo, così come vuole restare nel regime agevolato, è confermarta la soglia di 35.000 euro.
Inizialmente si era anche parlato dell'innalzamento del limite generale di applicazione a 100.000 euro ma tale previsione è sfumata nell'iter della finanziaria.
Il limite a regime è pari a 30.000 euro e come avvenuto lo scorso anno, anche per il 2026 la soglia sale di 5.000 euro, la norma è e resta appunto solo temporanea, e consente di continuare ad applicare il forfettario al 15% ai titolari di partita IVA che, nel 2025, hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati entro la soglia di 35.000 euro, superato il limite si scatta il regime ordinario.
Occorre anche ricordare che dal 1° gennaio 2025 è operativo il nuovo regime transfrontaliero di franchigia, che consente a tutti gli Stati membri di prevedere nella propria legislazione un regime forfettario fino a 85.000 euro per le cessioni di beni e prestazioni di servizi interne, soglia che sale a 100.000 euro per le operazioni intra-UE.
Ricordiamo ora che, n via generale che il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 57 lett. d-ter) è precluso ai contribuenti che “nell’anno precedente” hanno percepito tali redditi oltre la soglia consentita.
Al di là della sopra descritta novità, le regole da rispettare ai fini dell’applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 non hanno subito modifiche pertanto per il 2026 sono esclusi dal regime forfetario i contribuenti che nel 2025 (art. 1 comma 54 della L. 190/2014):
- hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 85.000 euro;
- hanno sostenuto spese per determinati rapporti di lavoro per un importo superiore a 20.000 euro.
Ai fini dell’applicazione del regime forfetario, è inoltre necessario verificare l’eventuale presenza di cause ostative; in particolare, l’accesso nel 2026 è vietato ai contribuenti che a inizio anno:
- esercitano attività per cui si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito e non hanno operato espressa rinuncia;
- sono residenti all’estero, fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- contemporaneamente all’attività per cui applicano il forfetario, partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.
Qualora, tali situazioni non si verificassero a inizio 2026, ma fossero concrete in corso d’anno, la fuoriuscita dal regime si perfezionerebbe dal 2027.
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Tobin Tax: raddoppia nella Legge di bilancio
La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre entra in vigore da domani 1° gennaio.
Tra le ultime novità vi è quella della Tobin Tax, l'imposta sulle transazioni finanziarie, che viene raddoppiata rispetto all'attuale aliquota.
Per sapere che cos'è nel dettaglio leggi anche: Come funziona la Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie
Tobin Tax: cosa contiene la legge di bilancio 2026
La Tobin Tax, imposta sulle transazioni finanziarie introdotta in Italia nel 2013, attualmente pari allo 0,2% sulle transazioni di azioni italiane a elevata capitalizzazione aumenta con la Legge di Bilancio 2026.
Il Governo con questo aumento vuole trovare nuove risorse per coprire le spese pubbliche e gestire il deficit, evitando un prolungamento della procedura europea sul disavanzo.
Dal 2026, l’aliquota della Tobin Tax con l'emendamento salirà dallo 0,2% allo 0,4% sulle transazioni di azioni italiane a elevata capitalizzazione.
Per le operazioni sui mercati regolamentati e non regolamentati, l’imposta passerebbe dall’attuale 1-2 per mille al 2-4 per mille.
Questa variazione di imposizione secondo le stime ufficiali dovrebbe incrementare le entrate dello Stato di molto nei prossimi tre anni.
Ricordiamo che la Tobin Tax prende il nome dall’economista statunitense James Tobin, che negli anni ’70 propose un’imposta sulle transazioni valutarie per limitare la speculazione a breve termine.
Sul territorio nazionale è stata introdotta con la legge di Stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228).
Con questa imposta si vuole:
- scoraggiare la speculazione finanziaria eccessiva che può destabilizzare i mercati,
- generare nuove entrate fiscali.
Il raddoppio dell’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) previsto dagli emendamenti riformulati dal Governo al disegno di legge di bilancio per il 2026 si dovrebbe applicare, secondo le anticipazioni, ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
La tobin tax esclude però le azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società (individuate annualmente dalla Consob) con capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente inferiore a 500 milioni di euro.
Inoltre, l’imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.
Leggi l'approfondimento per ulteriori dettagli su questa imposta.
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Tabelle ACI 2026: regole dal 1° gennaio
In Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23.12.2025 Suppl. Ordinario n. 40, viene pubblicato il comunicato con cui l’Agenzia delle entrate ha reso note le tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia per il 2026, utili per la determinazione del fringe benefits ossia della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private, ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.
Tabelle ACI 2026 in Gazzetta Ufficiale
Si evidenzia che le tabelle ACI valide per il 2026 sono suddivise in:
- Autoveicoli in produzione cosi distinte:
- autoveicoli a Benzina,
- autoveicoli a Gasolio,
- autoveicoli a Benzina-GPL,
- autoveicoli ibrido-Benzina,
- autoveicoli ibrido-Gasolio,
- autoveicoli ibridi plug-in;
- autoveicoli elettrici.
- Autoveicoli fuori produzione ugualmente distinti in base alla modalità di alimentazione:
- autoveicoli a Benzina,
- autoveicoli a Gasolio,
- autoveicoli a Benzina-GPL, Benzina-Metano e Metano esclusivo
- autoveicoli ibrido-Benzina,
- autoveicoli ibrido-Gasolio,
- autoveicoli ibridi plug-in,
- Autoveicoli elettrici.
- Motoveicoli.
- Autocaravan.
Scarica qui le Tabelle ACI 2026
L’ACI elabora due tipologie di tabelle:
- le tabelle che riportano i costi chilometrici di esercizio correlati all’effettuazione di trasferte per conto dell’azienda con impiego dell’auto propria da parte del dipendente o collaboratore;
- le tabelle contenenti i fringe benefits imponibili in capo al dipendente o collaboratore, al quale l’azienda concede il veicolo aziendale in uso promiscuo (aziendale e privato).
Le prime vengono pubblicate dall’ACI due volte l’anno (all’incirca a marzo e a settembre), mentre le seconde, ovvero quelle indicate nel presente articolo, sono pubblicate una volta l’anno entro il 31/12.
- Autoveicoli in produzione cosi distinte:
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Bonus elettrodomestici: domande fino al 31 dicembre
Il Bonus elettrodomestici, partito dal 18 novembre, prevede due modalità di richiesta:
- tramite App Io
- tramite piattaforma.
Attenzione al fatto che il voucher del bonus è spendibile entro 15 giorni dalla sua emissione.
Leggi anche: Bonus elettrodomestici 2025: come richiederlo dalle ore 7 del 18 novembre per approfondire norme e comportamenti per questo bonus.
Il mimit ha comunicato in data 22 dicembre che la presentazione delle istanze di accesso al contributo elettrodomestici da parte degli utenti finali è consentita entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
Trascorso tale termine la presentazione delle istanze sarà sospesa in attesa della verifica di eventuali economie di gestione.
Il Mimit comunica inoltre che al 3 dicembre sono state presentate 1 milione di domande.
Le richieste al momento superano le risorse disponibili. Poiché tali risorse saranno ricalcolate nelle prossime settimane (ogni bonus deve infatti essere utilizzato entro 15 giorni), è comunque ancora possibile presentare domanda per essere inseriti in lista di attesa nel caso di eventuali scorrimenti, in ordine cronologico, nella lista dei beneficiari.
Bonus elettrodomestici: come richiederlo su AppIO
Il bonus elettrodomestici è il contributo erogato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che incentiva la sostituzione di un elettrodomestico con un modello più efficiente, per promuovere la sostenibilità e la transizione energetica.
In particolare, si può sostituire un elettrodomestico appartenente alle seguenti categorie:
- lavatrici e asciugatrici,
- forni, cappe da cucina, lavastoviglie,
- asciugabiancheria,
- frigoriferi, congelatori,
- piani cottura
La lista completa di tutti gli elettrodomestici ammessi è pubblicata dal 18 novembre, data di avvio delle domande.
Il bonus è richiedibile da:
- i cittadini maggiorenni,
- residenti in Italia,
- con ISEE inferiore a 25.000 EURO
avendo diritto ad uno sconto del 30% sul prezzo d’acquisto, fino a 100€. che può arrivare a 200€. È previsto un solo bonus per famiglia anagrafica.
Il bonus elettrodomestici può essere richiesto dalle ore 7 del giorno 18 novembre dalla sezione Servizi di IO e fino al 31 dicembre prossimo, come da comunicato MIMIT del 22.12.
Clicca qui per scaricare l'app e richiedere il bonus elttrodomestici.
Bonus elettrodomestici: quando arriva il voucher
Una volta presentata la domanda essa risulta “in fase di valutazione” e la procedura si articola in quattro fasi complessive.
Per verificar il rispetto dei requisiti di accesso alla misura, il sistema messo a punto da PagoPA prevede l’accesso alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, per controllare in maniera automatizzata l’età del richiedente.
Dopo le verifiche anagrafiche ci sono quelle relative alla situazione economica del richiedente, accedendo ai dati ISEE contenuti nella banca dati INPS. Questo passaggio è essenziale per la determinazione dell’importo dovuto.
Infatti il bonus elettrodomestici è pari a 100 euro per tutti, e sale a 200 euro per i nuclei con ISEE entro i 25.000 euro.
Successivamente si procede coi controlli che riguardano la composizione della Famiglia anagrafica del richiedente e successivamenhte un controllo per accertare che non sia presente un’altra istanza presentata da un componente della stessa famiglia del richiedente.
Infine, passati tutti questi controlli, la verifica riguarderà la capienza delole risorse.
Ricordiamo che il bonus elettrodomestici può contare su 48,1 milioni in tutto e ai fini dell’assegnazione delle risorse conterà l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
PagoPA sospende la generazione dei voucher e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy in caso di esaurimento delle risorse e la domanda sarà sospesa.
Solo in caso di capienza il voucher verrà erogato e sarà spendibile da quella data ed entro 15 giorni successivi.
Da una faq pubblicato sul sito dell'AppIO sezione bonus elettrodomestici i tempi di emissione del voucher possono richiedere fino a qualche giorno in base al volume delle richieste.
Attenzione al fatto che una notifica sull’esito della domanda sarà trasmessa tramite:
- l’App IO
- o con un’email,
in base del canale usato per l’invio della domanda.
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Interpello a pagamento: cosa prevede il Correttivo Irpef-Ires
In vigore dal 20 dicembre le novità contenute nel Decreto Legislativo n 192/2025 del 18 dicembre con disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione.
Tra le norme contenute nel decreto vi è anche l'art 13 al punto 3 che disciplina gli interpelli complessi.
Vediamo il dettaglio.
Interpelli complessi: cosa prevede il Correttivo Irpef-Ires
In particolare, l'art 13 alla letera e) punto 3 prevede che: La presentazione delle istanze di interpello, in relazione a fattispecie particolarmente complesse, è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle Agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della tipologia d'interpello presentata.».
Come specifica la reglazione illustrativa al decreto, in ottemperanza a quanto evidenziato dalla Commissione 6^ (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica (osservazione di cui alla lett. e) di «rivedere la disciplina del contributo all'istanza di interpello limitandone il pagamento alle fattispecie più complesse e subordinando l'individuazione del contributo a un Regolamento ministeriale», è stato riformulato il comma 3 dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di prevedere espressamente che il versamento del contributo è obbligatorio, a pena di inammissibilità, per la sola presentazione delle istanze di interpello particolarmente complesse.
L'agenzia delle entrate tra gli interpelli complessi riporta l'interpello probatorio che consente al contribuente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti, quali l’interpello relativo a partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (113 TUIR), le istanze presentate dalle società “non operative” (articolo 30 della legge 724 del 1994) e le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio ACE (articolo 1, comma 8, DL 201 del 2011)
Dalla stessa agenzia viene anche evidenziato che la categoria di ’interpello “probatorio” costituisce una categoria molto ampia, nel cui contesto sono riconducibili tutte le tipologie di istanze tese a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori ai fini dell’“adozione” di un determinato regime fiscale.
La richiesta può essere inoltrata solo nei casi espressamente previsti- quelli, appunto, contenenti l’esplicito richiamo all’interpello di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11.
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Ritenuta universale all’1%: obbligatoria dal 2029
Il Disegno di Legge 2026 la cui fase emendativa è terminata, sarà approvato con fiducia dalle Camere, stando alle anticipazioni alla stampa, pertanto l'iter è in dirittura di arrivo.
La manovra finanziaria deve essere obbligatoriamente approvata e pubblicata in GU entro il 31 dicembre di ogni anno per entrare in vigore il 1° gennaio dell'anno entrante.
Tra conferme e novità della fase emendativa spunta una norma che va ad integrare l'iniziale articolo 25 del ddl iniziale con l'introduzione della cosiddetta ritenuta universale per le imprese, vediamo il dettaglio.
Ritenuta universale all’1%: in legge di bilancio 2026
Con la Legge di Bilancio 2026 il Governo chiede un anticipo di tassazione per le imprese.
Durante l’esame in sede referente sono stati introdotti i commi da 1-bis a 1- quinquies, con i quali si estende l'ambito applicativo della ritenuta a titolo di acconto, così da ricomprendervi anche i contribuenti esercenti attività di impresa.
La norma introdotta prevede che a titolo di acconto delle imposte sui redditi, all'atto del pagamento di fatture elettroniche sia effettuata una ritenuta dell'importo da corrispondere, a netto dell’IVA, pari a:
1) lo 0,5 per cento per l’anno 2028;
2) l’uno per cento a decorrere dall’anno 2029.
In virtù dell’elevato livello di affidabilità fiscale che li contraddistingue, sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i contribuenti che:- abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
- si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3-7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
La ritenuta non è invece effettuata qualora il pagamento sia eseguito con ritenuta automatica dell'11 per cento effettuata da banche e da Poste Italiane S.p.a ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 201020, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In tale ultimo caso la ritenuta è effettuata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.L’individuazione delle modalità attuative è demandata a un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate.
La relazione tecnica distingue tra le due finalità di evasione che si intende contrastare:
- assessment gap, ovvero l’omessa dichiarazione a cui consegue il mancato versamento dell’imposta. Per tale fattispecie si prevede, a regime, un maggior gettito annuale pari a 0,3 miliardi di euro, ridotto alla metà per l’anno 2028;
- collection gap, inteso come il mancato versamento di tutta o parte dell’imposta. Sommando gli effetti previsti sui soggetti passivi IRES e
IRPEF, e tenendo conto del “circolo virtuoso” che potrebbe generarsi in virtù della diminuzione del vantaggio derivante da condotte elusive, la relazione tecnica stima (criterio di cassa) un maggior gettito annuale pari a 734,5 milioni di euro nel 2028, 1.469 milioni di euro a partire dal 2029.