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CPB: esclusa la snc che diventa individuale
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove faq in data 7 gennaio con riguardo al CPB.
Vediamo di seguito il tema specifico affrontato nei quesiti e la replica ADE, anticipando che:
- una faq su causa di decadenza, e più precisamente a quella che si verifica quando si presenta ina dichiarazione integrativa;
- una faq riguarda una causa di cessazione determinata dalla trasformazione atipica da società di persone a impresa individuale.
Come si calcola la soglia del 30% oltre la quale scatta la decadenza per il CPB?
Il quesito riguarda la modalità di calcolo della variazione del 30% del reddito o della produzione netta, al fine di determinare la decadenza dal CPB ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024.
Al riguardo si ricorda che il citato articolo 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024, nel disciplinare le cause di decadenza dal CPB, include tra queste, al comma 1, lettera b), il caso in cui “a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato”.
La circolare n. 9/E del 2025 ha precisato, al paragrafo 1.11, che “si può ritenere che, in generale, affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento”. La medesima precisazione è stata poi fatta con la FAQ n. 1 del 15 dicembre 2025.
Secondo una interpretazione letterale della disposizione richiamata, nonché per coerenza sistematica, il calcolo della variazione del 30% si ritiene debba essere riferito al reddito concordato (prima delle integrazioni).L'agenzia in merito ha proposto il seguente esempio:Il reddito proposto ed accettato dal contribuente ai fini del CPB è pari a 150.Lo stesso contribuente presenta, successivamente all’adesione al CPB, una dichiarazione integrativa per correggere degli errori commessi in quella originaria.Il reddito che l’Agenzia avrebbe proposto sulla base dei nuovi dati corretti sarebbe stato pari a 200.Calcolando la differenza tra il reddito concordato (pari a 150) e il reddito calcolato sulla base dei dati corretti comunicati con la dichiarazione integrativa (pari a 200), emergerebbe quindi la differenza di reddito di 50.
In questo caso si determinerebbe la decadenza dal CPB poiché la variazione del reddito (pari a +50) supererebbe il limite del 30% sul reddito concordato (il 30% di 150 = 45).CPB: esclusa la snc che diventa individuale
Una società in nome collettivo composta da due soci aderito al CBP 2024 2025.
Nel settembre 2025 uno dei due soci cede la sua quota all'altro e venendo a mancare la pluralità dei soci con atto notarile la società si trasforma in ditta individuale a partire dal mese di settembre 2025 con nuova partita iva.
A seguito dello scioglimento di una società con un solo socio deve essere effettuata la liquidazione a conclusione della quale il patrimonio sociale residuo viene assegnato al socio superstite
Tale assegnazione ha per oggetto l'intero complesso aziendale facente capo alla società in liquidazione quindi seppur dal punto di vista dell'imposizione diretta e dell'iva l'operazione sia fiscalmente neutra, dato che la stessa civilisticamente si inquadra come una liquidazione societaria, a chiusura della quale l'intero patrimonio viene assegnato ad un unico socio che prosegue l'attività, si chiede di sapere ai fini del CPB se l'operazione potrebbe essere configurata come la cessazione dell'attività della società se tale impostazione risultasse condivisa stante quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n 13-2024 si determinerebbe la fuoriuscita dal concordato nel periodo d'imposta in cui si è verificata la condizione.
L'agenzia evidenzia che nel paragrafo 2.4.4 della Circolare del 17 settembre 2024 n. 18/E) – Operazioni societarie straordinarie e modifica compagine sociale (per i soli contribuenti ISA) – si precisa che “Nel caso in cui, in corso di applicazione del CPB, la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR, è interessata da modifiche della compagine sociale (ndr. che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato), il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica tale ipotesi. Analogamente a quanto precedentemente evidenziato in relazione alle cause di esclusione la ratio di tale disposizione è di evitare modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al CPB in quanto la proposta è stata riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie”.
Nel caso di trasformazione di una società di persone in ditta individuale, inoltre, la Suprema Corte con sentenza n. 3671 del 16 febbraio 2007, n. 3671 ha stabilito che “la c.d. continuazione dell’impresa in forma individuale sia sempre preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della medesima …, a conclusione della quale, il patrimonio sociale residuo è assegnato al socio superstite”.
Tanto premesso, se in una società di persone viene meno la pluralità dei soci e l’attività viene proseguita solo dal socio superstite, attraverso l’apertura di nuova partita IVA, si ritiene che si realizzino quelle modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al CPB in quanto la proposta è stata riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie” che costituiscono la ratio di quanto stabilito dall’articolo 21 del Decreto legislativo n. 13 del 12/02/2024.In conclusione, la trasformazione “atipica” da società di persone a impresa individuale, implica lo scioglimento della società e, quindi, si è di fronte ad una situazione di cessazione del CPB nella seconda annualità concordata, ossia per il p.i. 2025. -
Credito Design e estetica: rifinanziato per il 2026
La Legge di bilancio 2026 ha rifinanziato il credito di imposta per il design e l'estetica.
Ricordiamo che si tratta della agevolazione destinata a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di
oggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali che svolgono attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali.Il credito è utilizzabile in compensazione in F24.
Vediamo i dettagli della novità e il ripilogo delle regole.Credito Design e estetica: rifinanziato per il 2026
Con una dotazione complessiva di 60 milioni, la misura dedicata al design e all’ideazione estetica che garantisce un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per attività di design e sviluppo del prodotto, nel limite annuale di 2 milioni, è stato appunto rifinanziato dalla manovra finanziaria 2026.
L’agevolazione è rivolta alle imprese operanti in Italia per sostenere le attività che riguardano l’ideazione estetica e la progettazione dei prodotti, valorizzando il contributo del design nei processi d’innovazione aziendale finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti). Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi componenti di prodotti complessi, imballaggi, presentazioni, simboli grafici e caratteri tipografici.
Le spese ammissibili possono riguardare:
- costi per il personale direttamente impiegato nelle attività di design e sviluppo del prodotto e compensi per professionisti e consulenti esterni,
- quote di ammortamento di strumenti e attrezzature utilizzati per la progettazione e la prototipazione,
- materiali e le forniture impiegati nella realizzazione dei prototipi.
Le spese devono essere effettivamente sostenute, correttamente contabilizzate e coerenti con le attività dichiarate.
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Contributi diretti Editoria: domande dal 2 gennaio
Il Dipartimento per l'Editoria con un avviso di fine anno annuncia che dal 2 gennaio 2026 è attiva la piattaforma per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi per l'anno 2025 in favore delle imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all'estero, e di periodici nazionali, il cui termine scade il 31 gennaio 2026.
Le domande presentate al di fuori di tale periodo saranno considerate inammissibili.
Contributi diretti Editoria: domande dal 2 gennaio
Per la presentazione delle domanda viene precisato che, gli ulteriori documenti richiesti per l’eventuale erogazione della rata di anticipo, devono essere presentati esclusivamente utilizzando la procedura online accessibile, dalle ore 8.00 del 2 gennaio 2026 alle ore 24.00 del 31 gennaio 2026, sulla piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento.
Le imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, oltre a trasmettere al Dipartimento, entro il termine del 31 gennaio 2026, la domanda e i relativi documenti utilizzando la procedura on line sulla piattaforma per la gestione dei contributi, devono inoltrare, entro il medesimo termine a pena di inammissibilità, la stessa documentazione all'Ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente, il quale, verificatane la completezza, la trasmetterà al Dipartimento, e per conoscenza al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il successivo 28 febbraio.
Per la presentazione della domanda di contributo relativa all’annualità 2025, sono state introdotte le misure di sicurezza di autenticazione multi-fattore (MFA).
Pertanto, tutte le imprese che intendono presentare domanda devono trasmettere:
- all’indirizzo PEC [email protected]
- il modulo di comunicazione dei dati per l'accesso debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, con il quale deve essere individuata la figura del referente principale abilitato alla gestione dei dati sulla piattaforma.
Attenzione al fatto che, ai fini dell’accesso alla piattaforma, le imprese che hanno presentato domande di contributo per le annualità precedenti, dovranno utilizzare lo username già in possesso dell’impresa editrice.
Per tutte le richieste di informazioni sulla agevolazione è possibile scrivere alla casella di posta elettronica: [email protected].
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Sgravio contributivo agricoltura 2020: revoche in arrivo
INPS comunica nel messaggio 72 2026 di aver concluso i controlli ex post sui requisiti legittimanti la concessione dell’agevolazione prevista dall’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che sono in fase di notificazione
i provvedimenti di annullamento per i casi con esito negativo.
Le motivazioni possono essere verificate oltre che sui provvedimenti di annullamento,anche nelle “note di elaborazione” in calce al modulo di domanda di esonero, presentata tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con le relative codeline.
L’eventuale debito presente nell’estratto conto aziendale può essere regolarizzato presentando una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” oun’istanza di “Rateazione”accedendo alla sezione “Telematizzazione” del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
ATTENZIONE L'istituto precisa che se il pagamento dei contributi dovuti è effettuato per intero (o per la prima rata in caso di istanza di rateazione) entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento , la sanzione civile prevista si riduce del 50%
Si ricorda inoltre che è possibile proporre istanza di riesame attraverso la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale del
Contribuente” utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”.
Sgravio contributivo straordinario per le filiere agricole e affini nei primi sei mesi del 2020
La misura consisteva nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro per il periodo 1 gennaio-30 giugno 2020 , per il rilancio produttivo e occupazionale dei seguenti settori:
- filiere agricole, pesca e dell'acquacoltura,
- filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole
- allevamento, ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
Nello specifico le imprese beneficiarie sono quelle che svolgono le attività individuate dai seguenti codici Ateco:
- 01.11 xx – Coltivazione di cereali
- 01.50 xx – Coltivazione agricole associate all’allevamento animale attivita’ mista
- 01.28 xx – Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
- 01.19.10 – Coltivazione di fiori in piena aria
- 01.19.20 – Coltivazione di fiori in colture protette
- 01.21.00 – Coltivazione di uva
- 01.29.00 – Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
- 01.30 – Riproduzione piante
- 01.41.00 – Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
- 01.42.00 – Allevamento di bovini e bufalini da carne
- 01.43.00 – Allevamento di cavalli e altri equini
- 01.44.00 – Allevamento di cammelli e camelidi
- 01.45.00 – Allevamento di ovini e caprini
- 01.46.00 – Allevamento di suini
- 01.47.00 – Allevamento di pollame
- 01.49.10 – Allevamento di conigli
- 01.49.20 – Allevamento di animali da pelliccia
- 01.49.40 – Bachicoltura
- 01.49.90 – Allevamento di altri animali nca
- 01.49.30 – Apicoltura
- 03.11.00 – Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
- 03.12.00 – Pesca in acque dolci e servizi connessi
- 03.21.00 – Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
- 03.22.00 – Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
- 46.21.22 – Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
- 46.22 – Commercio all’ingrosso di fiori e piante
- 47.76.10 – Commercio al dettaglio di fiori e piante
- 47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- 82.99.03 – Servizi di gestione di pubblici mercati e spese pubbliche
- 56.10.12 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 55.20.52 – Attivita’ di alloggio connesse alle aziende agricole
- 81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
MODALITA' OPERATIVE PER LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO
- L'agevolazione di cui all'art. 1 e' concessa nel limite di spesa complessiva di 426,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in coerenza con i limiti individuali sugli Aiuti di Stato fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo» (C(2020) 1863)
- L'esonero e' riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente , spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
- L'agevolazione contributiva andrà richiesta tramite domanda all'INPS , che monitora il rispetto dei limiti finanziari
- In caso di superamento del limite individuale fissato dal «Quadro temporaneo», l'agevolazione e' ridotta per la quota eccedente
- In caso di superamento del limite di spesa fissato l'INPS provvede a ridurre l'agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari
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Divieto di compensazioni con ruoli: novità dal 1° gennaio
La legge di bilancio 2026 ha ampliato il divieto di compensazioni in presenza di ruoli a partire dal 1° gennaio.
Ricordiamo che la Legge n 199/2025 o legge di bilancio va a riprendere quanto già normato dalla legge di bilancio del 2024 che aveva introdotto un divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti per un ammontare complessivo superiore a 100.000 euro.
Vediamo il dettaglio.
Divieto compensazione con ruoli: novità dal 1° gennaio
La legge di bilancio 2024 aveva inserito il comma 49-quinquies nell'articolo 37 del DL 223/2006 prevedendo un divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti per un ammontare complessivo superiore a 100.000 euro.
La norma contempla il divieto di compensazione in presenza di ruoli per imposte erariali scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione.La novità della legge di bilancio 2026 con il comma 116 del solo articolo 1 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 euro a 50.000 euro.
In dettaglio, il comma 116, modificato nel corso dell’esame in sede referente al Senato, limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale (“esterna”), ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 (il vigente limite è di 100.000 euro).
Nel corso dell’esame in Senato, è stato soppresso il comma 1 dell’articolo 26 dell’originario disegno di legge, che estendeva – a decorrere dal 1° luglio 2026 – l’ambito soggettivo e oggettivo del divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL, che quindi resta limitato alle banche e agli altri intermediari finanziari e ai cd. bonus edilizi.
Per fare un esempio della novità, se per il contribuente vi sono carichi di ruolo pari a 70.000 euro e il contribuente dispone di 80.000 euro di crediti compensabili, non si possono compensare nemmeno i 20.000 euro quindi neppure la parte che eccede il carico di ruolo.La novità dovrebbe decorrere dalle compensazioni eseguite dal 1° gennaio 2026.
La relazione illustrativa del disegno di legge precisa che la presente disposizione è diretta ad arginare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti inesistenti, nonché il ricorso alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.
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IRAP Banche: cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
La Legge di Bilancio 2026 legge n 199/2025 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre è in vigore dal 1° gennaio.
Tra le norme in essa contenute ve n'è una che riguada direttamente le Banche.
Si conferma l’aumento del 2% dell’aliquota IRAP applicabile agli intermediari finanziari e alle imprese di assicurazione.
I commi 74 e 75, come modificati nel corso dell’esame al Senato, dispongono l’incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione per i periodi d’imposta 2026, 2027 e 2028.
A seguito delle modifiche, è precisato che sono esclusi dall’incremento di aliquota le società di intermediazione mobiliare, gli intermediari diversi da quelli indicati al comma 1 iscritti all’albo di cui all’articolo 20 del TUF –ossia le e Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nonché le imprese di investimento UE, le società di gestione dei fondi comuni di investimento, le società di investimento a capitale variabile, le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati.
IRAP per banche e Assicurazioni: cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
I commi in questione modificano le aliquote previste dall’articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c) del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 al fine di incrementarle di due punti percentuali.
In particolare:- il comma 1, lettera b), dell’articolo 16 fissa al 4,65 per cento l’aliquota IRAP applicabile alle banche e agli intermediari finanziari, il cui valore della produzione netta è definito ai sensi dell’articolo 6 del citato decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446.
- il comma 1, lettera c), della medesima disposizione fissa al 5,90 per cento l’aliquota IRAP applicabile alle imprese di assicurazione, il cui valore della produzione netta è definito ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446.
L’importo delle aliquote discende dall’abrogazione, dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 che aveva ridotto le aliquote precedentemente vigenti rispettivamente al 4,20 per cento per banche e a intermediari finanziari e al 5,30 per cento per le assicurazioni.
In conseguenza di ciò rivivono le aliquote precedentemente vigenti applicabili dal 1° gennaio 2015.
A seguito di quanto previsto dal comma 74 le aliquote IRAP passano per gli anni 2026, 2027 e 2028:- al 6,65 per cento per le banche e gli intermediari finanziari;
- al 7,90 per cento per le imprese di assicurazione.
Con le modifiche introdotta nel corso dell’esame al Senato viene circoscritto l’ambito soggettivo dell’aumento dell’imposta, venendo esclusi da tale incremento:
- le società di intermediazione mobiliare (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997);
- gli intermediari diversi da quelli indicati al comma 1 iscritti all’albo di cui all’articolo 20 del TUF –ossia le e Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nonché le imprese di investimento UE – (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997);
- le società di gestione dei fondi comuni di investimento (articolo 6, comma 3);
- le società di investimento a capitale variabile (articolo 6, comma 4);
- le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati (articolo 6, comma 9).
Viene inoltre previsto che fino a concorrenza della differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione delle disposizioni introdotte nel corso dell’esame in sede referente, e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.
Il comma 75 dispone che, nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.
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Inizio attività e applicazione ISA: chiarimenti ADE in caso di prosecuzione attività
Con Risposta a interpello n 320 del 24 dicembre le Entrate hanno chiarito l'applicazione degli ISA di inizio attività con prosecuzione di attività precedente.
Vediamo i dettagli del chiarimento.
Inizio attività e applicazione degli ISA: chiarimenti ADE
Il contribuente istante specifica di avere avviato la propria attività in data 15 dicembre 2023 e di aver ricevuto in donazione con effetto dal 1° gennaio 2024 un'azienda individuale già esistente.
Ciò posto, chiede se è tenuto ad applicare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per l'anno 2024 e in caso di risposta positiva se può aderire al c.d. concordato preventivo di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per il biennio 2025 e 2026.Le Entrate ricordano che il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 il quale disciplina il concordato preventivo biennale (CPB) all'articolo 7, comma 1, prevede che «Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive».
Il successivo articolo 10, al comma 1, precisa che «I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente titolo, a eccezione di quanto previsto nel capo III.»
Ne consegue, quindi, che l'accesso al CPB è consentito ai soli contribuenti, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che applicano gli ISA.
La circolare 17 settembre 2023, n. 18/E, al paragrafo 3, ha chiarito che «Per poter ricevere una proposta di CPB i contribuenti devono aver applicato gli ISA nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta».
L'articolo 9 bis, comma 1, del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50 dispone che «[a]l fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11».
Il comma 6 dello stesso articolo, nel descrivere le cause di non applicabilità degli ISA, alla lettera a), include l'ipotesi in cui il contribuente «ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa».
In merito alle cause di esclusione previste ai fini degli ISA, peraltro, l'Agenzia delle entrate ha già avuto modo di osservare che «non sono state riproposte dal legislatore le limitazioni previste dalla normativa relativa alle cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore introdotte con la legge finanziaria per il 2007. La legge del 27 dicembre 2006, n. 296 aveva, infatti, superato alcune cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore prevedendo che, in caso di soggetti che iniziano o cessano la propria attività nel corso del periodo di imposta, la relativa causa di esclusione non rilevasse nei confronti dei soggetti che:- avevano cessato l'attività ed entro sei mesi l'avevano nuovamente intrapresa;
- avevano iniziato (o meglio ''continuato''), una attività precedentemente svolta da altri soggetti.»
In altri termini, il legislatore non ha esteso agli ISA la deroga finalizzata all'applicazione degli studi di settore nelle ipotesi in cui l'attività esercitata costituiva mera prosecuzione di quella svolta da terzi nello stesso periodo d'imposta, e nel caso in cui il contribuente disponeva la riapertura dell'attività cessata da meno di 6 mesi.
La prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente esercitata da terzi resta pertanto assimilata all'ipotesi di inizio attività, che il comma 6 del citato articolo 9 bis elenca tra le cause che escludono l'applicazione degli ISA.
Peraltro, la citata circolare n. 17/E del 2019, in risposta ad uno specifico quesito concernente le operazioni straordinarie, ha anche chiarito che «Si possono considerare operazioni straordinarie diverse situazioni accumunate dalla circostanza di riguardare
l'accadimento di eventi eccedenti l'ordinaria gestione dell'impresa. Possono essere annoverate tra tali operazioni, ad esempio, quelle di trasformazione, di scissione e fusione d'azienda, conferimento, cessione e liquidazione. Le fattispecie ricordate, come anche le situazioni di acquisto o affitto d'azienda, successione o donazione d'azienda, appaiono riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività […]».
Rilevato, secondo quanto affermato nell'istanza, che l'attività in esame è iniziata nel dicembre 2023, con l'attribuzione della relativa partita IVA, il periodo d'imposta in cui collocare temporalmente l'avvio dell'attività è il 2023, non rilevando, per la fattispecie in esame, che gli effetti giuridici dell'atto di donazione siano stati posticipati al 1° gennaio 2024.
Ne consegue che la causa di esclusione dall'applicazione degli ISA riferita a coloro che hanno «iniziato o cessato l'attività ovvero non si trovano in condizioni di normale svolgimento della stessa», di cui all'articolo 9 bis, comma 6, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, ricorre con riferimento a tale periodo d'imposta (2023)Va comunque evidenziato che non risulterebbe più possibile aderire al CPB per i periodi d'imposta 2025 e 2026, considerato che l'istante non ha applicato gli ISA per l periodo d'imposta 2024 e che, all'articolo 9, comma 3, del d.lgs. n. 13 del 2024, è espressamente previsto che «Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30 settembre , ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.