• IMU e IVIE

    Esenzione IMU immobili occupati abusivamente: le regole

    Il 16 giugno scade il pagamento della prima o unica rata dell'IMU 2025.

    A tal proposito occorre sapere che, tra altri, esiste un caso specifico di esenzione dall'imposta per i soggetti proprietari di un immobile occupato abusivamente e a certe condizioni, vediamole.

    Esenzione IMU 2025 immobili occupati: come ottenerla

    Gli immobili non disponibili, per i quali è stata presentata la denuncia, sono esonerati dal versamento dell'IMU.

    Per ottenerla però, stando alle regole del Modello IMU/IMPGI 2024, l'ultimo disponibile, è necessario l'invio dell'apposita dichiarazione.

    L’esenzione IMU 2025 spetta anche nel caso di immobili occupati, per i quali sia stata presentata una denuncia all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva.

    Per ottenere l'esenzione è necessario presentare tutti i dati nella dichiarazione che va inviata entro il 30 giugno di ciascun anno secondo le modalità previste dal decreto MEF del 24 aprile 2024 ossia: “La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata esclusivamente, secondo modalità telematica, se riguarda l’esenzione per “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”, di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160 del 2019.

    Relativamente a questa casistica occorre ricordare che la Legge di Bilancio del 2022 (art. 1, comma 81, legge 197/2022) ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2023, sono esenti dall'IMU gli immobili che non sono né utilizzabili né disponibili per i proprietari, a condizione che sia stata formalizzata una denuncia presso le autorità giudiziarie per i reati specificati negli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale, per

    • violazione di domicilio (articolo 614, secondo comma, codice penale);
    • invasione di terreni o edifici (articolo 633, codice penale);
    • occupazione abusiva  per la quale sia stata presentata denuncia o iniziata l' azione giudiziaria penale.

    Inoltre chi ha trovato la sua proprietà occupata abusivamente può richiedere il rimborso dell'IMU pagata in passato in base alla sentenza della Corte Costituzionale del 18 aprile 2024.

    Esenzione IMU 2025 immobili occupati abusivamente: la pronuncia della Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con la sentenza n. 60 del 18 aprile 2024, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per non aver escluso dall'IMU gli immobili occupati abusivamente per i quali è stata presentata una denuncia tempestiva. 

    La questione è stata sollevata dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione a causa di una violazione dei principi di equità fiscale, capacità contributiva, ragionevolezza e protezione della proprietà privata.

    La Corte ha riconosciuto che, in queste situazioni, non si può considerare il proprietario in grado di sfruttare economicamente l'immobile e quindi non deve essere soggetto a tassazione su una proprietà effettivamente non fruibile.

    La sentenza ha esteso retroattivamente l'applicabilità delle norme introdotte dal 2023. 

    Pertanto, chi ha pagato l'Imu sugli immobili occupati abusivamente, può presentare una richiesta di rimborso per l'IMU pagata ingiustamente. 

    La richiesta deve rispettare i termini di prescrizione dei tributi locali, che sono di cinque anni dal pagamento, come specificato dall'articolo 1, comma 164, della legge n. 296/2006. Questo significa che quest'anno i proprietari possono richiedere il rimborso per gli IMU pagati dal 2019 in poi.

  • Dichiarazione 730

    730/2025: come detrarre le spese d’istruzione dei figli

    Entro il 30 settembre occorre inviare il Modello 730/2025 per i dipendenti e pensionati. Nelle spese detraibili rientrano anche quelle di istruzione sostenute per far studiare i figli all'università.  Vediamo dove indicarle nel 730 e quanto ammonta la detraizone.

    730/2025: come detrarre le spese universitarie

    Nel Modello 730/2025 nel Quadro E oneri e spese vanno indicate anche le spese di istruzione per i figli.

    In particolare nei righi da E8 e E10 tra le altre spese è possibile indicare anche di istruzinoe e le spese universitarie.

    Per le spese di istruzione sostenute per la frequenza:

    • di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, 
    • di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri

    occorre indicare nel codice spese il codice "13".

    Attenzione al fatto chele spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

    Nella sezione dei dichiarativi dell'Agenzia delle Entrate, a tal proposito, viene pubblicato un prospetto informativo che evidenzia che le spese per la frequenza di corsi d’istruzione universitaria presso le università non statali sono detraibili dall’Irpef dovuta entro un limite stabilito annualmente e per l’anno d’imposta 2024, gli importi sono gli stessi stabiliti per gli anni passati e sono indicati nell’art. 1 del decreto ministeriale n. 1924 del 20 dicembre 2024 (G.U. – Serie Generale n. 19 del 24 gennaio 2025). 

    A questi, inoltre, bisogna aggiungere la tassa regionale per il diritto allo studio.

    Attenzione al fatto che per il Modolle Redditi PF 2025 le medesime spese vanno indicate nei righi da RP8 a RP13.

    730/2025: come detrarre le spese scolastiche

    Invece, per le altre spese di istruzione, occorre indicare il codice "12" sempre nei righi da E8 a E10 del Quadro E del modello 730 per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente

    La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
    Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.
    Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore
    di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali
    Tra i contributi volontari detraibili sono compresi, ad esempio:

    • le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola
    • le spese per le gite scolastiche e per l’assicurazione della scuola;
    • le spese per il servizio di trasporto scolastico;
    • i contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Modello Redditi PF 2025: le novità del frontespizio

    Il frontespizio del modello Redditi PF 2025, la dichiarazione annuale dei redditi conseguiti nell’anno d’imposta 2025, presenta alcune interessanti novità.

    Proprio all’inizio della dichiarazione, nella sezione “Tipo di dichiarazione” sono state aggiunte due nuove caselle, relative a due diverse fattispecie:

    • Comunicazione CPB”;
    • Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025”.

    Comunicazione CPB

    Le partite IVA, ditte individuali o lavoratori autonomi, esercenti personalmente le attività ma non aderenti al regime forfettario, come noto, possono accedere al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2025-2026.

    Quest’anno l’adesione al CPB sarà possibile contestualmente all’invio della dichiarazione dei redditi e del modello ISA del contribuente interessato, oppure separatamente, con modalità autonoma.

    La casella “Comunicazione CPB” va valorizzata dal contribuente in caso di invio autonomo della comunicazione di adesione al CPB; con maggiore precisione, qui andranno inseriti i numeri:

    1. in caso di Adesione al CPB;
    2. In caso di Revoca dell’adesione al CPB.

    Secondo quanto indicato sulle istruzioni del modello Redditi PF 2025, in caso di invio autonomo della dichiarazione di adesione o di revoca del CPB, dopo aver valorizzato la casella di cui sopra, sul frontespizio dovranno essere inseriti soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici del contribuente, al firmatario della dichiarazione e alla presentazione da parte del soggetto incaricato.

    La compilazione di ulteriori campi risulta priva di effetti.

    Va precisato che la comunicazione di adesione o di revoca dell’adesione al CPB va trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, entro i termini previsti per l’adesione al Concordato Preventivo Biennale. Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che “eventuali comunicazioni trasmesse successivamente a tale termine non avranno alcun effetto”.

    Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025

    Come noto, il modello 730 del 2025 ha incorporato al suo interno la possibilità di utilizzare direttamente il modello dichiarativo semplificato per dichiarare quelle tipologie reddituali per le quali, fino all’anno prima, era necessario trasmettere i quadri mancanti tramite il modello Redditi PF.

    In conseguenza di questa novità, il modello Redditi PF 2025 prevede la nuova casella “Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025”, all’interno del frontespizio, da valorizzare nel caso in cui il contribuente si trovi a dover correggere la dichiarazione precedentemente trasmessa dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, con la quale erano stati compilati:

    • il rigo C16, del quadro C, relativo alla “Tassazione agevolata mance”;
    • il quadro WInvestimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale”;
    • il quadro M ““Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni”;
    • il quadro TPlusvalenze di natura finanziaria”.

    Nel caso in cui il contribuente voglia correggere quanto trasmesso precedente con il modello 730 del 2025, questi dovrà valorizzare la casella con uno dei seguenti codici numerici:

    1. “se la rettifica riguarda errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele”;
    2. “se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele”;
    3. “se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele”.

    Si ricorda che i professioni abilitati e i CAF, incaricati della trasmissione del modello 730, hanno l’obbligo di verificare la correttezza delle informazioni inserite, in base ai documenti forniti dal contribuente, e apporre così il visto di conformità.

    Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che “in caso di errata apposizione del visto di conformità nel modello 730, il CAF/professionista dovrà utilizzare il codice tributo 8925 per il versamento della somma dovuta”.

  • Adempimenti Iva

    IVA DPI: aliquota al 5% se usati per proteggere i dipendenti

    Con la Risposta a interpello n 141/2025 le Entrate replicano a dubbi sull'IVA agevolata nelle cessioni di DPI usati per proteggere i dipendenti dalla diffusione di virus, anche post pandemia, quindi per le odierne commercializzazioni di guanti, mascherine ecc.

    IVA DPI: aliquota al 5% se usati per proteggere i dipendenti

    La società istante opera nel settore del commercio all'ingrosso di articoli antinfortunistici e, nello specifico, di ''indumenti da lavoro, di apparecchiature ed articoli di protezione delle vie respiratorie, di materiale antinfortunistico quali guanti, tute di protezione, calzari e soprascarpe, mascherine, cuffie copricapo e altro ed in genere articoli monouso provvisti di marcatura CE e certificazione DPI''.
    Chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) che, modificando la Tabella A, Parte II bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ha disposto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento per i beni necessari al contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid19 .
    Il dubbio interpretativo prospettato dalla Società riguarda il requisito delle ''finalità sanitarie'' che gli articoli di abbigliamento protettivo devono possedere per beneficiare di questa aliquota agevolata, dato che i precedenti chiarimenti delle entrate sono stati resi nel periodo interessato dall'emergenza epidemiologica da Covid19 , non più presente allo stato attuale.
    Il superamento del periodo emergenziale porta a dubitare dell'attualità di detta agevolazione e pertanto la Società chiede se le ''cessioni alle aziende della grande distribuzione che utilizzano i prodotti sia ai fini della protezione sanitaria dei propri dipendenti, sia per la vendita al pubblico e/o per i grossisti che normalmente rivendono tali prodotti ad aziende di tutti i settori merceologici che potrebbero utilizzarli tanto per motivi sanitari che operativi'' continuano a essere soggette all'aliquota IVA ridotta del 5 per cento.
    In caso di risposta affermativa, chiede inoltre se la finalità sanitaria possa essere provata da una dichiarazione dell'acquirente, in cui attesta la destinazione a fini sanitari dei beni acquistati.
    Le Entrate con la circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E ha precisato che per ''articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie'' si intendono i beni con le caratteristiche di dispositivi di protezione individuale (DPI) o di dispositivo medico (DM), che rientrano nei codici di classifica doganali individuati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) nella circolare 30 maggio 2020, n. 12/D (e successivi aggiornamenti contenuti nelle circolari del 3 marzo 2021, n. 9/D e del 14 febbraio 2023, n. 5/D).
    La circolare 26/E del 2020 chiarisce altresì che l'elenco dei beni agevolabili è tassativo e più ristretto di quello individuato dai codici TARIC di cui alla circolare 12/2020 dell'ADM: la particella ''ex'', anteposta alla voce doganale, significa infatti ''una parte di'', imponendo così di individuare all'interno della voce considerata quali beni siano agevolabili e quali esclusi ai sensi della citata disposizione.
    Altro requisito che deve sussistere per applicare l'aliquota IVA ridotta del 5 per cento è la finalità sanitaria nel senso che i beni, oltre a essere inclusi in detto elenco, devono essere ceduti allo scopo di contrastare la diffusione di virus e altri agenti patogeni, fungendo così da strumento di prevenzione del contagio.
    La normativa in esame non definisce un ambito soggettivo di applicazione e dunque la finalità sanitaria va intesa in senso oggettivo: sono cioè agevolabili quei beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a proteggere gli utilizzatori e la collettività dal contagio di virus e epidemie, senza a nulla rilevare il soggetto che li cede e li acquista, né lo stadio di commercializzazione dei medesimi beni (cfr. sul tema, oltre la già citata circolare 26/2020, le risposte a istanze di interpello n. 507 del 2020 e n. 525 del 2020).
    Sebbene l'attuale situazione sia caratterizzata dall'assenza di un'emergenza sanitaria quale quella del 2020, né il legislatore nazionale, né quello unionale sono medio tempore intervenuti per modificare l'agevolazione IVA in commento che pertanto deve
    ritenersi tutt'ora in vigore.
    L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è infatti recentemente intervenuta, con la circolare 14 febbraio 2023, n. 5/D, solo per aggiornare l'elenco dei beni la cui importazione è soggetta all'aliquota IVA del 5 per cento in base al n. 1 ter.1., parte II bis, Tabella A del Decreto IVA, unitamente ai relativi codici doganali anch'essi aggiornati, con ciò confermando l'attualità dell'agevolazione IVA in commento.
    Benché il progressivo abbandono dei protocolli di sicurezza Covid possa aver eliminato l'obbligo di utilizzare questi beni da parte di soggetti diversi dal personale sanitario, in molti settori si è continuato a utilizzarli ''su base volontaria'', proprio per l'accresciuta sensibilità alla protezione della salute dell'individuo, inteso sia come lavoratore, sia come cliente/utente.
    Se dunque i beni ceduti sono dei DPI o dei dispositivi medici, compresi in una delle voci doganali individuate dall'ADM nell'allegato I della circolare 5/D del 2023, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio, dato che il requisito dell'uso per finalità sanitarie può ritenersi soddisfatto ogni qualvolta ''non emerga in modo chiaro e univoco prova del contrario'' (cfr. circolare ADM n. 45/2020 e risposta a interpello n. 213 del 2021).

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZLS 2025: via alle domande dal 22 maggio

    Con il Provvedimento n 153474/2025 le Entrate dettano le regole per richiedere il credito di imposta per le ZLS.

    ll provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, i modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate con le relative istruzioni.

    Credito ZLS 2025: la comunicazione da inviare dal 22 maggio

    Gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024 comunicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS.

    La Comunicazione è inviata dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZLS2025”, disponibile gratuitamente sul sito delle Entrate.

    Attenzione al fatto che con la Comunicazione possono essere indicati anche:

    • a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025; 
    • b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima dell’8 maggio 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del 2024, o, se successiva, della data del DPCM istitutivo della ZLS nella quale è stato effettuato l’investimento) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

    A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

    La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine, ossia entro il 23 giugno,  e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

    Credito ZLS: la comunicazione integrativa entro il 15 novembre

    La comunicazione integrativa di cui all’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del decreto legge deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dai soggetti interessati per attestare l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti effettuati.

  • Dichiarazione 730

    730/2025: come detrarre le spese per assistenza personale

    Il Modello 730/2025 serve per la dichiarazione dei redditi dei dipendenti e pensionati.

    Il modello, con le relative istruzioni, è stato pubblicato dall'Agenzie delle Entrate al fine di dichiarare i redditi dell'anno d'imposta 2024. Scarica qui Modello 730/2025 e istruzioni.

    Vediamo cosa si intende per spese di assistenza personale e a quale detrazione danno diritto.

    730/2025: come detrarre le spese per assistenza personale

    Le spese per assistenza personale vanno tra le altre spese detraibili nel Quadro E ai righi da E8 a E10.

    Ricordiamo che ai Righi da E8 a E10 vanno indicate le spese desumibili dalla sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 8 a 48 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento, le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento, le spese contraddistinte dal codice 71, per le quali spetta la detrazione del 30 per cento, le spese contraddistinte dal codice 76, per le quali spetta la detrazione del 35 per cento, le spese contraddistinte dal codice 81, per le quali spetta la detrazione del 90 per cento.

    In base alle istruzioni al modello 730 nei quadro E ai righi preposti, per le spese di assistenza personale, va utilizzato il codice "15" nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. 

    Attenzione al fatto che sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che:

    • non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, 
    • di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti,
      può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

    Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

    La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie

    La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico.

    Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importomassimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. 

    Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

    Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l’assistenza:

    • se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare non può superare 2.100 euro,
    • se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

    Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza.

    Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale

    di quest’ultimo.

  • Legge di Bilancio

    Polizza catastrofale imprese: il MIMIT chiarisce i beni da assicurare

    Sul sito del MIMIT sono presenti delle FAQ con chiarimenti sull'obbligo di polizze catastrofali per le imprese.

    Si tratta del nuovo obbligo per le PMI e grandi imprese introdotto dalla Leggi di Bilancio 2024 e ancora in fase di assestamento.

    Il Parlamento ha da poco approvato la legge di conversione del DL n 39/2025 (testo ora atteso in GU) che ha ridisegnato il calendario dell'adempimento. In proposito leggi: Polizza catastrofale imprese: il calendario 2025-2026.    

    Ricordiamo inoltre che l'adempimento ha visto diversi confronti tra le parti in causa fino alla pubblicazione del Decreto MIMIT n 18/2025 con tutte le regole attuative.

    Sinteticamente ricordiamo che, devono assicurarsi tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia per cui è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, sia nella sezione obbligatoria che in quella facoltativa, secondo il codice civile e le leggi vigenti, ad esclusione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c..

    Vediamo chi deve provvedere e per quali beni.

    Polizza catastrofale imprese: le FAQ del MIMIT

    Il comma 102 dell art 1 della L. 213/2023 stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione […] si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. 

    La disposizione, come si legge, non esplicita quali siano le agevolazioni il cui accesso è negato alle imprese inadempienti, né se l’inadempimento causi esclusione totale o parziale dall'agevolazione.

    Il MIMIT con una delle FAQ in oggetto ha chiarito che è la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

    In pratica ciascun Ministero o PA dovrà emanare un provvedimento attuativo con le regole di esclusione come conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale.

    Viene chiarito che il Ministero “è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti”. 

    Inoltre è chiarito che, le sanzioni operano dal “provvedimento attuativo” quindi quanto stabilito dall'art 1 comma 102 della Legge 213/2023 non è retroattivo e non si applica a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal DL n 39/2025 .

    In dettaglio si riportano i due chiarimenti integrali:

    1. La disciplina recata dall’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non ha carattere autoapplicativo. Il comma 102 dell’articolo 1 stabilisce, infatti, che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
      Per quanto attiene alle misure di propria competenza, questo Ministero è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
    2. Per quanto esposto in risposta alla precedente domanda, la valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata. 

    Ricordiamo di seguito alcuni chiarimenti che sono stati invece pubblicati da ANIA associazione nazionale delle imprese di assicurazioni che sul tema ha pubblicato un documento riepilogativo di regole e risposte ai dubbi frequenti.

    Polizza rischi catastrofali imprese: quali beni sono inclusi?

    Il MIMIT con la FAQ n 1. con la quale si chiedeva:

    Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali? ha replicato quanto segue.

    Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

    Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

    Polizza rischi catastrofali imprese: come adeguare una polizza appena rinnovata?

    Veniva domandato se, per le polizze già rinnovate alla data di pubblicazione del decreto, l’adeguamento delle condizioni di polizza deve avere effetto, in caso di premio annuale frazionato, alla scadenza infra-anno oppure alla scadenza annuale del contratto.           Con FAQ ANIA ha replicato che se il pagamento del premio è annuale, la polizza potrà essere adeguata alle nuove disposizioni di legge al primo rinnovo utile; se invece il premio annuale è frazionato/rateizzato, l’adeguamento potrà avvenire al primo step di quietanza utile (conformemente a quanto previsto dall’art. 11, commi 1 e 2, del DM n. 18/2025 attuativo della legge).

    Polizza rischi catasfrofali imprese: quali eventi naturali vanno assicurati?

    Veniva domandato quali eventi naturali (rischi) rientrano nella copertura obbligatoria.                                                          ANIA ha specificato che i rischi da assicurare sono:

    • alluvione,
    • esondazione,
    • inondazione,
    • sisma
    • frane

    intendendosi per tali eventi naturali:

    alluvione: nella polizza dovrà essere prevista, per questi eventi, la seguente definizione: “fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali”.

    sisma: nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: “sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma”.

    frana: nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: “movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua”.  

    Attenzione al fatto non possono essere considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi: “la mareggiata; la marea; il maremoto; la penetrazione di acqua marina;

    la variazione della falda freatica; l’umidità; lo stillicidio; il trasudamento; l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”)”.

    Inoltre, sono escluse “la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo”.