• Adempimenti Iva

    IVA DPI: aliquota al 5% se usati per proteggere i dipendenti

    Con la Risposta a interpello n 141/2025 le Entrate replicano a dubbi sull'IVA agevolata nelle cessioni di DPI usati per proteggere i dipendenti dalla diffusione di virus, anche post pandemia, quindi per le odierne commercializzazioni di guanti, mascherine ecc.

    IVA DPI: aliquota al 5% se usati per proteggere i dipendenti

    La società istante opera nel settore del commercio all'ingrosso di articoli antinfortunistici e, nello specifico, di ''indumenti da lavoro, di apparecchiature ed articoli di protezione delle vie respiratorie, di materiale antinfortunistico quali guanti, tute di protezione, calzari e soprascarpe, mascherine, cuffie copricapo e altro ed in genere articoli monouso provvisti di marcatura CE e certificazione DPI''.
    Chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) che, modificando la Tabella A, Parte II bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ha disposto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento per i beni necessari al contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid19 .
    Il dubbio interpretativo prospettato dalla Società riguarda il requisito delle ''finalità sanitarie'' che gli articoli di abbigliamento protettivo devono possedere per beneficiare di questa aliquota agevolata, dato che i precedenti chiarimenti delle entrate sono stati resi nel periodo interessato dall'emergenza epidemiologica da Covid19 , non più presente allo stato attuale.
    Il superamento del periodo emergenziale porta a dubitare dell'attualità di detta agevolazione e pertanto la Società chiede se le ''cessioni alle aziende della grande distribuzione che utilizzano i prodotti sia ai fini della protezione sanitaria dei propri dipendenti, sia per la vendita al pubblico e/o per i grossisti che normalmente rivendono tali prodotti ad aziende di tutti i settori merceologici che potrebbero utilizzarli tanto per motivi sanitari che operativi'' continuano a essere soggette all'aliquota IVA ridotta del 5 per cento.
    In caso di risposta affermativa, chiede inoltre se la finalità sanitaria possa essere provata da una dichiarazione dell'acquirente, in cui attesta la destinazione a fini sanitari dei beni acquistati.
    Le Entrate con la circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E ha precisato che per ''articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie'' si intendono i beni con le caratteristiche di dispositivi di protezione individuale (DPI) o di dispositivo medico (DM), che rientrano nei codici di classifica doganali individuati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) nella circolare 30 maggio 2020, n. 12/D (e successivi aggiornamenti contenuti nelle circolari del 3 marzo 2021, n. 9/D e del 14 febbraio 2023, n. 5/D).
    La circolare 26/E del 2020 chiarisce altresì che l'elenco dei beni agevolabili è tassativo e più ristretto di quello individuato dai codici TARIC di cui alla circolare 12/2020 dell'ADM: la particella ''ex'', anteposta alla voce doganale, significa infatti ''una parte di'', imponendo così di individuare all'interno della voce considerata quali beni siano agevolabili e quali esclusi ai sensi della citata disposizione.
    Altro requisito che deve sussistere per applicare l'aliquota IVA ridotta del 5 per cento è la finalità sanitaria nel senso che i beni, oltre a essere inclusi in detto elenco, devono essere ceduti allo scopo di contrastare la diffusione di virus e altri agenti patogeni, fungendo così da strumento di prevenzione del contagio.
    La normativa in esame non definisce un ambito soggettivo di applicazione e dunque la finalità sanitaria va intesa in senso oggettivo: sono cioè agevolabili quei beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a proteggere gli utilizzatori e la collettività dal contagio di virus e epidemie, senza a nulla rilevare il soggetto che li cede e li acquista, né lo stadio di commercializzazione dei medesimi beni (cfr. sul tema, oltre la già citata circolare 26/2020, le risposte a istanze di interpello n. 507 del 2020 e n. 525 del 2020).
    Sebbene l'attuale situazione sia caratterizzata dall'assenza di un'emergenza sanitaria quale quella del 2020, né il legislatore nazionale, né quello unionale sono medio tempore intervenuti per modificare l'agevolazione IVA in commento che pertanto deve
    ritenersi tutt'ora in vigore.
    L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è infatti recentemente intervenuta, con la circolare 14 febbraio 2023, n. 5/D, solo per aggiornare l'elenco dei beni la cui importazione è soggetta all'aliquota IVA del 5 per cento in base al n. 1 ter.1., parte II bis, Tabella A del Decreto IVA, unitamente ai relativi codici doganali anch'essi aggiornati, con ciò confermando l'attualità dell'agevolazione IVA in commento.
    Benché il progressivo abbandono dei protocolli di sicurezza Covid possa aver eliminato l'obbligo di utilizzare questi beni da parte di soggetti diversi dal personale sanitario, in molti settori si è continuato a utilizzarli ''su base volontaria'', proprio per l'accresciuta sensibilità alla protezione della salute dell'individuo, inteso sia come lavoratore, sia come cliente/utente.
    Se dunque i beni ceduti sono dei DPI o dei dispositivi medici, compresi in una delle voci doganali individuate dall'ADM nell'allegato I della circolare 5/D del 2023, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio, dato che il requisito dell'uso per finalità sanitarie può ritenersi soddisfatto ogni qualvolta ''non emerga in modo chiaro e univoco prova del contrario'' (cfr. circolare ADM n. 45/2020 e risposta a interpello n. 213 del 2021).

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZLS 2025: via alle domande dal 22 maggio

    Con il Provvedimento n 153474/2025 le Entrate dettano le regole per richiedere il credito di imposta per le ZLS.

    ll provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, i modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate con le relative istruzioni.

    Credito ZLS 2025: la comunicazione da inviare dal 22 maggio

    Gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024 comunicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS.

    La Comunicazione è inviata dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZLS2025”, disponibile gratuitamente sul sito delle Entrate.

    Attenzione al fatto che con la Comunicazione possono essere indicati anche:

    • a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025; 
    • b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima dell’8 maggio 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del 2024, o, se successiva, della data del DPCM istitutivo della ZLS nella quale è stato effettuato l’investimento) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

    A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

    La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine, ossia entro il 23 giugno,  e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

    Credito ZLS: la comunicazione integrativa entro il 15 novembre

    La comunicazione integrativa di cui all’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del decreto legge deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dai soggetti interessati per attestare l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti effettuati.

  • Dichiarazione 730

    730/2025: come detrarre le spese per assistenza personale

    Il Modello 730/2025 serve per la dichiarazione dei redditi dei dipendenti e pensionati.

    Il modello, con le relative istruzioni, è stato pubblicato dall'Agenzie delle Entrate al fine di dichiarare i redditi dell'anno d'imposta 2024. Scarica qui Modello 730/2025 e istruzioni.

    Vediamo cosa si intende per spese di assistenza personale e a quale detrazione danno diritto.

    730/2025: come detrarre le spese per assistenza personale

    Le spese per assistenza personale vanno tra le altre spese detraibili nel Quadro E ai righi da E8 a E10.

    Ricordiamo che ai Righi da E8 a E10 vanno indicate le spese desumibili dalla sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 8 a 48 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento, le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento, le spese contraddistinte dal codice 71, per le quali spetta la detrazione del 30 per cento, le spese contraddistinte dal codice 76, per le quali spetta la detrazione del 35 per cento, le spese contraddistinte dal codice 81, per le quali spetta la detrazione del 90 per cento.

    In base alle istruzioni al modello 730 nei quadro E ai righi preposti, per le spese di assistenza personale, va utilizzato il codice "15" nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. 

    Attenzione al fatto che sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che:

    • non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, 
    • di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti,
      può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

    Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

    La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie

    La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico.

    Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importomassimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. 

    Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

    Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l’assistenza:

    • se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare non può superare 2.100 euro,
    • se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

    Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza.

    Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale

    di quest’ultimo.

  • Legge di Bilancio

    Polizza catastrofale imprese: il MIMIT chiarisce i beni da assicurare

    Sul sito del MIMIT sono presenti delle FAQ con chiarimenti sull'obbligo di polizze catastrofali per le imprese.

    Si tratta del nuovo obbligo per le PMI e grandi imprese introdotto dalla Leggi di Bilancio 2024 e ancora in fase di assestamento.

    Il Parlamento ha da poco approvato la legge di conversione del DL n 39/2025 (testo ora atteso in GU) che ha ridisegnato il calendario dell'adempimento. In proposito leggi: Polizza catastrofale imprese: il calendario 2025-2026.    

    Ricordiamo inoltre che l'adempimento ha visto diversi confronti tra le parti in causa fino alla pubblicazione del Decreto MIMIT n 18/2025 con tutte le regole attuative.

    Sinteticamente ricordiamo che, devono assicurarsi tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia per cui è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, sia nella sezione obbligatoria che in quella facoltativa, secondo il codice civile e le leggi vigenti, ad esclusione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c..

    Vediamo chi deve provvedere e per quali beni.

    Polizza catastrofale imprese: le FAQ del MIMIT

    Il comma 102 dell art 1 della L. 213/2023 stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione […] si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. 

    La disposizione, come si legge, non esplicita quali siano le agevolazioni il cui accesso è negato alle imprese inadempienti, né se l’inadempimento causi esclusione totale o parziale dall'agevolazione.

    Il MIMIT con una delle FAQ in oggetto ha chiarito che è la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

    In pratica ciascun Ministero o PA dovrà emanare un provvedimento attuativo con le regole di esclusione come conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale.

    Viene chiarito che il Ministero “è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti”. 

    Inoltre è chiarito che, le sanzioni operano dal “provvedimento attuativo” quindi quanto stabilito dall'art 1 comma 102 della Legge 213/2023 non è retroattivo e non si applica a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal DL n 39/2025 .

    In dettaglio si riportano i due chiarimenti integrali:

    1. La disciplina recata dall’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non ha carattere autoapplicativo. Il comma 102 dell’articolo 1 stabilisce, infatti, che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
      Per quanto attiene alle misure di propria competenza, questo Ministero è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
    2. Per quanto esposto in risposta alla precedente domanda, la valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata. 

    Ricordiamo di seguito alcuni chiarimenti che sono stati invece pubblicati da ANIA associazione nazionale delle imprese di assicurazioni che sul tema ha pubblicato un documento riepilogativo di regole e risposte ai dubbi frequenti.

    Polizza rischi catastrofali imprese: quali beni sono inclusi?

    Il MIMIT con la FAQ n 1. con la quale si chiedeva:

    Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali? ha replicato quanto segue.

    Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

    Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

    Polizza rischi catastrofali imprese: come adeguare una polizza appena rinnovata?

    Veniva domandato se, per le polizze già rinnovate alla data di pubblicazione del decreto, l’adeguamento delle condizioni di polizza deve avere effetto, in caso di premio annuale frazionato, alla scadenza infra-anno oppure alla scadenza annuale del contratto.           Con FAQ ANIA ha replicato che se il pagamento del premio è annuale, la polizza potrà essere adeguata alle nuove disposizioni di legge al primo rinnovo utile; se invece il premio annuale è frazionato/rateizzato, l’adeguamento potrà avvenire al primo step di quietanza utile (conformemente a quanto previsto dall’art. 11, commi 1 e 2, del DM n. 18/2025 attuativo della legge).

    Polizza rischi catasfrofali imprese: quali eventi naturali vanno assicurati?

    Veniva domandato quali eventi naturali (rischi) rientrano nella copertura obbligatoria.                                                          ANIA ha specificato che i rischi da assicurare sono:

    • alluvione,
    • esondazione,
    • inondazione,
    • sisma
    • frane

    intendendosi per tali eventi naturali:

    alluvione: nella polizza dovrà essere prevista, per questi eventi, la seguente definizione: “fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali”.

    sisma: nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: “sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma”.

    frana: nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: “movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua”.  

    Attenzione al fatto non possono essere considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi: “la mareggiata; la marea; il maremoto; la penetrazione di acqua marina;

    la variazione della falda freatica; l’umidità; lo stillicidio; il trasudamento; l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”)”.

    Inoltre, sono escluse “la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo”.

  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Deposito Elenco soci: regole di Unioncamere

    Come ogni anno Unioncamere ha pubblicato la Guida per il Deposito Bilanci, versione 2025 per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2024.

    Relativamente al deposito del Bilancio 2024 delle società vediamo alcune precisazione per l’elenco soci.

    Deposito Elenco soci: da ripetere con l’approvazione del bilancio

    Le istruzioni di Uniuoncamere indicano che le Società per azioni, S.a.p.a. e Società Consortili per azioni devono depositare l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione delle azioni possedute da ciascuno di essi, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle partecipazioni medesime o riconfermare quello presentato in precedenza.
    Attenzione al fatto che è necessario indicare analiticamente le annotazioni effettuate nel libro dei soci nel periodo che intercorre tra la data di approvazione del bilancio appena chiuso e quella di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente compilando l’apposito riquadro, presente nel modulo S. 

    In particolare, si invita a controllare con attenzione il contenuto:

    • della visura assetti proprietari, 
    • della visura storica 
    • e delle risultanze del libro soci 

    al fine di una corretta compilazione della modulistica.

    A tal proposito il manuale di Unioncamere specifica che per facilitare la compilazione della modulisticasi riportano alcuni esempi relativi alle più frequenti casistiche che si possono verificare, considerando l'arco temporale compreso nel periodo tra la data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e quella di approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente

    • a) CONFERMA ELENCO SOCI qualora non ci siano variazioni dovute a trasferimenti di azioni o aumento/riduzione del capitale sociale ovvero altre operazioni sulle azioni, occorre riconfermare l'elenco soci dell’esercizio precedente selezionando l’apposito "flag" della modulistica;
    • b) OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE SOCIALE in caso di variazioni dell'elenco soci dovute a operazioni straordinarie (es.: aumento/riduzione del capitale sociale), occorre depositare l'elenco soci aggiornato ed indicare nel modulo NOTE i riferimenti dell'atto modificativo e Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese anno 2025 del relativo protocollo di deposito (es.: aumento del capitale sociale con atto del……rep. n…. Notaio …di cui al prot. n…del … );
    • c) TRASFERIMENTI DI AZIONI in caso di trasferimento di azioni a vario titolo (es.: compravendita/fusione/scissione/pegno/usufrutto ecc.), occorre depositare l'elenco soci aggiornato e compilare la sezione denominata "indicazione analitica delle variazioni" indicando tutte le variazioni annotate al libro soci, avvenute tra la data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e quella di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente. Si ricorda che deve essere compilata un’occorrenza per ogni trasferimento di azioni nel periodo, indicando la data di iscrizione del trasferimento al libro soci.

    Il manuale evidenzia anche che, se si sono verificate variazioni riguardanti le ipotesi di cui ai punti b) e c), l’elenco dei soci va aggiornato anche in occasione di operazioni straordinarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni ecc.) da iscrivere nel registro delle imprese, che comportino anche la modifica degli assetti proprietari.

    Va infatti ricordato agli operatori che la mera conferma dell’assetto proprietario effettuata in occasione del deposito del bilancio comporta l'immutata riproposizione dell’elenco dei soci già iscritto in occasione del deposito del bilancio precedente.

    Nel caso invece di operazioni sul capitale o di altre operazioni straordinarie che abbiano comportato l’iscrizione dell’elenco soci aggiornato, tale elenco va nuovamente depositato per l’iscrizione entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio (corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci nell’anno), ai sensi dell’art. 2435 secondo comma codice civile.

    Infine si precisa che, salve le particolari ipotesi previste dalla legge, la pubblicità nel registro delle imprese relativa all’assetto proprietario delle SPA e delle SAPA ha rilevanza di mera notizia, non rilevando ai fini dell’esercizio dei diritti dei soci e dei terzi, per il quale fa invece stato quanto risulta dal libro dei soci.

  • Assegnazione agevolata di beni ai soci

    Estromissione agevolata immobili: entro 31 maggio

    La Legge n 30 dicembre 2024 n. 207, o Legge di Bilancio 2025 ha riproposto anche l’estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale, richiamando la disciplina di cui all’art. 1 comma 121 della L. 208/2015, con nuovi termini, vediamo le regole da rispettare entro la scadenza del 31 maggio prossimo per aderire a questa agevolazione.

    Estromissione agevolata immobili: c’è tempo fino al 31 maggio

    In particolare, scade il 31 maggio il termine per effettuare l’estromissione degli immobili dell'imprenditore individuale.

    A tal fine l’imprenditore deve annotare nel libro giornale, oppure nel registro dei beni ammortizzabili, per i soggetti in contabilità semplificata, che l’immobile è uscito dal patrimonio dell’impresa ed è entrato a far parte del suo patrimonio privato.

    Vale in sostanza il comportamento concludente dell'imprenditore, fermo restando il perfezionamento con indicazione in dichiarazione dei redditi. Non è necessario, un atto notarile, dal momento che non muta l’intestazione dell’immobile.

    L’opzione per beneficiare dell’agevolazione deve essere esercitata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2025, e gli effetti retroagiscono al 1° gennaio 2025.

    Da tale momento l’immobile estromesso si considera posseduto nella sfera privata dell’imprenditore per l’intera annualità 2025, con conseguente obbligo di dichiararne il relativo reddito nel quadro RB del modello Redditi ovvero nel quadro B del modello 730.
     Il perfezionamento dell’opzione è subordinato all’indicazione in dichiarazione dei redditi, e in particolare, nel Quadro RQ del modello Redditi, dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva, a prescindere dal pagamento della stessa, che, se non versata, viene iscritta a ruolo.

    Gli immobili che possono beneficiare di questa misura sono quelli strumentali, per natura e per destinazione.

    Ricordiamo che invece nel caso delle società che assegnano ai soci rientrano nell’agevolazione tutti gli immobili, anche quelli merce, ad eccezione degli strumentali per destinazione.

    Gli immobili che possono essere estromessi dal regime di impresa sono:

    • gli immobili nei quali l’attività stessa dell’impresa è esercitata
    • gli immobili acquistati per esercitare l’attività e non più utilizzati per un trasferimento o per la cessazione, nonché, al limite, quelli acquistati solo per investimento

    I termini da tenere come riferimento per la misura agevolativa sono:

    • il 31 ottobre 2024, data alla quale i beni immobili da estromettere devono fare parte del patrimonio dell’impresa e quindi devono essere stati annotati nell’inventario;
    • il 1° gennaio 2025 data a partire dalla quale l’estromissione può essere effettuata, la qualificazione come bene d’impresa implica, naturalmente, anche che l’imprenditore individuale sia ancora tale fino a tale data.

    La disciplina dell’estromissione agevolata comporta gli stessi benefici dell’assegnazione agevolata e sinteticamente:

    • imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% sulla plusvalenza da assegnazione;
    • per i beni immobili, possibile sostituzione del valore catastale al valore normale ex art. 9 comma 3 del TUIR ai fini della quantificazione della plusvalenza da estromissione;
    • dimezzamento dell’aliquota dell’imposta proporzionale di registro;
    • applicazione delle imposte ipotecaria e catastale sempre in misura fissa.

    Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato:

    • per il 60% entro il 30 novembre 2025
    • e per la restante parte entro il 30 giugno 2026.

  • Adempimenti Iva

    IVA fotografie: cessioni da parte di soggetti diversi da autori, eredi, legatari

    Con la Risposta a interpello n 140 del 22 maggio le Entrate si occupano di chiarire il trattamento IVA delle cessione di fotografie ''oggetti d'arte'' da parte di soggetti diversi dagli autori, eredi o legatari.

    IVA fotografie: cessioni da parte di soggetti diversi dagli autori

    L'istante opera nel settore della realizzazione e della vendita di opere d'arte uniche o multiple, dipinti, disegni, illustrazioni, fotografie di arte, ecc. Svolge attività di vendita di opere fotografiche in vari negozi e gallerie in Italia, la sua attività consiste nella produzione e cessione di fotografie scattate dall'artista, a cui è legata da un rapporto di lavoro dipendente. 

    Le opere sono realizzate presso laboratori professionali sotto la sua supervisione e offerte ai clienti in varie finiture e dimensioni; e ogni opera è unica e personalizzata, quindi non è presentata o venduta a soggetti diversi dal cliente che l'ha richiesta. 

    Nella maggior parte dei casi, tra l'altro, è in un unico esemplare e solo raramente viene realizzata in numero superiore all'unità; tutte le opere sono accompagnate da un certificato di autenticità e, ove realizzate in un numero superiore all'unità, anche numerate.
    Il cliente richiede un'opera unica e non ripetibile, ma può essere stampata in numero superiore all'unità ma mai superiore a trenta.
    Una volta svolte tutte le operazioni necessarie alla realizzazione della fotografia, dettagliatamente descritte nell'istanza, l'opera è stampata su carta fotografica, l'immagine ritagliata con una taglierina e in seguito inserita in una busta, unitamente al certificato di autenticità, nel quale sono indicati nome del cliente, data di produzione, firma del fotografo e numerazione degli scatti.
    L'Istante chiede se possa assoggettare all'aliquota IVA del 10 per cento la cessione delle fotografie realizzate dall'artista, suo lavoratore dipendente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 e dal n. 127 septiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
    L'istante inoltre, allo scopo di sviluppare la propria attività economica, valorizzando i progressi tecnologici intervenuti nel settore dei processi di stampa, intenderebbe proporre alla propria clientela la possibilità di acquistare l'opera fotografica su supporti diversi dalla carta, quali ad esempio il vetro, il metallo o il tessuto. 

    Chiede se il trattamento IVA possa applicarsi anche alle fotografie stampate su supporti diversi dalla carta, fermo restando il rispetto delle condizioni comunque previste dalla normativa.

    IVA fotografie: chiarimenti ADE sulla cessione da terzi

    Le Entrate evidenziano che il numero 127 septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento alle cessioni di «oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari (n.d.r. enfasi aggiunta)». In base alla lettera a) della tabella citata, rientrano tra gli oggetti d'arte le «fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto».
    Come chiarito nella risposta n. 188 del 12 aprile 2022, tale disposizione riprende esattamente quanto previsto dal punto 7) dell'Allegato IX, parte A, della Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE che comprende, tra gli ''Oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato di cui all'articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4)'' le «fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.
    Secondo la Corte di Giustizia, ''… Per essere considerate oggetti d'arte che possono beneficiare dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), (…), le fotografie devono … essere eseguite dal loro autore, tirate da lui o sotto controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, ad esclusione di qualsiasi altro criterio, in particolare la valutazione, da parte dell'amministrazione tributaria nazionale
    competente, del loro carattere artistico'
    '
    Richiamata brevemente la disciplina di riferimento, si osserva che l'Istante motiva principalmente l'applicazione dell'aliquota agevolata IVA con l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, dell'articolo 103 della Direttiva IVA a opera dell'articolo 1, n. 6) della Direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022.
    Il citato articolo 103 riconosceva agli Stati Membri la possibilità di applicare un'aliquota IVA ridotta alle cessioni di oggetti d'arte se: 

    • a) «effettuate dall'autore o dagli aventi diritto;» o
    • ppure se b) «effettuate a titolo occasionale da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo rivenditore, quando gli oggetti d'arte sono stati importati dallo stesso soggetto passivo o gli sono stati ceduti dall'autore o dagli aventi diritto o gli hanno dato diritto alla detrazione totale dell'IVA».

    Allo stato attuale, dunque, per l'articolo 98 della Direttiva IVA gli Stati Membri possono applicare un'aliquota IVA ridotta non inferiore al 5 per cento «…unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell'allegato III», che al numero 26) contempla le «cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato elencati nell'allegato IX (n.d.r. enfasi aggiunta), parti A, B e C;»

    Il citato allegato IX, nella parte A, riporta al numero 7) le «fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto; (…)». Nello stesso tempo l'articolo 311, paragrafo 2, della Direttiva IVA consente agli Stati Membri di «non considerare «oggetti d'arte» gli oggetti indicati nell'allegato IX, parte A, punti 5), 6) e 7)».

    A livello Nazionale, specifica l'agenzia, è intervenuta la legge 9 agosto 2023, n. 111 che, all'articolo 7, nel fissare i ''Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto'' delega, tra l'altro, il Governo entro 24 mesi a «e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione; (…) ».

    Tale disposizione a oggi non risulta attuata In attesa, dunque, dell'attuazione della citata legge delega, allo stato attuale l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento invocata dalla Società non può essere riconosciuta perché circoscritta dal n. 127 septiesdecies in conformità agli articoli 98 e 311 della Direttiva IVA alle cessioni degli «oggetti d'arte di cui alla lettera a) (nel caso di specie fotografie, alle condizioni già sopra indicate n.d.r.) … (n.d.r. effettate) dagli autori, dai loro eredi o legatari (n.d.r. enfasi aggiunta)».

    D'altra parte che l'intento del legislatore sia stato quello di agevolare solo questi precisi soggetti emerge anche dall'articolo 3, quarto comma, lettera a) del Decreto IVA che, con la medesima dizione, colloca fuori campo IVA « a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, (…)»

    L'IVA è pertanto quella ordinaria al 22%.