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Resto al sud 2.0: via alle domande
Resto al Sud 2.0 promuove la nascita di nuove iniziative;
- imprenditoriali,
- libero-professionali,
- e di lavoro autonomo,
nei territori del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La dotazione finanziaria per il 2025 è di 356,4 milioni di euro.
Ricordiamo che la misura è stata istituita dal DL Coesione, leggi anche Autoimpiego e Resto al Sud 2.0: le nuove regole sugli incentivi per i giovani.
La domanda può essere presentata online dal titolare/legale rappresentante dell’iniziativa economica,
- previo accesso nell’area personale di Invitalia
- dal giorno 15 ottobre 2025
e verrà esaminata, entro 90 giorni, in base all’ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Resto al sud 2.0: beneficiari
L’incentivo è rivolto ai giovani tra i 18 anni compiuti e i 35 anni non ancora compiuti, che sono in una condizione di inattività, inoccupazione o disoccupazione, nonché ai disoccupati del Programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) e ai cosiddetti working poor.
Con resto al sud 2.0è possibile avviare nuove iniziative di autoimpiego in tutti i settori economici, ad eccezione del comparto agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.
Resto al sud 2.0: gli aiuti
Resto al sud 2.0 prevede le seguenti agevolazioni:
- voucher a fondo perduto fino a un importo di 40.000 euro (elevabile a 50.000 euro)
- contributo del 75% a fondo perduto per programmi di investimento che hanno un importo massimo di 120.000 euro
- contributo del 70% a fondo perduto per programmi di investimento che hanno un importo compreso tra 120.000 euro e 200.000 euro
Clicca qui per approfondire le modalità di domanda e tutto ciò che concerne l'agevolazione.
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Superbonus in 10 rate: con l’integrativa entro il 31 ottobre
Il Superbonus in dieci anni anche per le spese del 2023 è ciò che mancava per chiudere il cerchio su questa agevolazione ormai agli sgoccioli.
Con la Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio è state prevista la novità del superbonus spese 2023 da spalmare in 10 anni, vediamo, dalle istruzioni ADE come procedere nella dichiarazione dei redditi 2025.
Superbonus 2023 in dieci anni: istruzioni per procedere
La Legge di bilancio 2025 contiene un intervento relativo all'utilizzo delle detrazioni collegate alle ristrutturazioni di efficientamento energetico.
In particolare, anche per le spese effettuate nel 2023 è introdotta la possibilità di spalmare su dieci anni il recupero del bonus fiscale.
Facendo un riepilogo delle norme già in vigore:
- per le spese da superbonus 2022 la possibilità di spalmare su 10 anni è stata introdotta da una norma inserita in fase in conversione del decreto blocca cessioni (DL n 11/2023). In particolare, si dava la possibilità di articolare su dieci anni, invece che in quattro, lo sconto fiscale per i contribuenti che avevano effettuato lavori con il 110% e non avevano optato per la cessione o lo sconto in fattura. Per accedere a questa possibilità è servito inserire la prima rata all’interno della dichiarazione di quest’anno.
- per le spese 2024, invece, la spalmatura in 10 anni è stata oggetto di un altro intervento, inserito nel DL n 39/2024, all’articolo 4-bis, comma 4.
In pratica è stato deciso che tutte le spese collocate nel periodo di imposta 2024 avrebbero generato dieci rate annuali, con rateizzazione anche negli anni successivi.
L'unico anno rimasto appunto fuori dalla possibilità di spalmare su dieci anni le spese è il 2023, divenuto possibile grazie alla Legge di Bilancio 2025
Quindi si alliena le spese 2023 a tutti gli altri anni prevedendo la detrazione decennale la cui prima quota in dichiarazione quest’anno.
L'agenzia delle Entrate con una notizia pubblicata sul proprio quotidiano online Fiscoggi ha fornito istruzioni pratiche, vediamole
Superbonus 2023 in 10 rate: con l’integrativa entro il 31 ottobre
I contribuenti che l'anno passato hanno presentato il modello 730/2024 o Modello Redditi 2024, che intendono avvalersi della possibilità di spalmare i 10 anni le spese da superbonus 2023, dovranno presentare un modello Redditi 2024 integrativo.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al Dpr n. 322/1998, la presentazione della dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2023 dovrà necessariamente avvenire entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (31 ottobre 2025 per le persone fisiche e per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta a seguito della rideterminazione della rateazione, dato che il periodo di detrazione si dilata, ma si riduce la quota annuale del beneficio, dovrà essere versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024 ossia:
- 30 giugno 2025 per le persone fisiche e per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
L'ADE fa sapere che sul proprio sito nella sezione Modello 2024 relativi all’anno d’imposta 2023, sono disponibili i modelli e le istruzioni aggiornate a questa novità, unitamente ai programmi per la compilazione e il controllo della dichiarazione dello scorso anno (versione 1.5.0 del 12 giugno 2025).
Il contribuente persona fisica, nel Frontespizio del modello Redditi Pf 2024 – integrativo, nella sezione “Tipo di dichiarazione”, compila la casella “Dichiarazione integrativa” indicando il codice 1, mentre, nel quadro RP dovrà, a seconda delle sezioni interessate, barrare:
- la colonna 8A (Opzione 2023) dei righi da RP41 a RP47, se la spesa è relativa a interventi di recupero del patrimonio edilizio e altri interventi (tra cui anche il Sisma bonus) da indicare nella sezione III A del quadro RP
- la colonna 5A, oppure 12° in caso di benefici derivanti da partecipazioni societarie, (Opzione 2023) del rigo RP56, se la spesa è relativa a interventi relativi alle “colonnine di ricarica” da indicare nella sezione III C del quadro RP
- la colonna 7A (Opzione 2023) dei righi da RP61 a RP64, se la spesa è relativa a interventi di Eco bonus da indicare nella sezione IV del quadro RP.
I soggetti Ires dovranno indicare nei modelli Redditi Sc/Enc 2024, a seconda delle sezioni interessate del quadro RS, il valore “10”:
- nella colonna 6A dei righi da RS150 a RS151, se la spesa è relativa a interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche (Sisma bonus)
- nella colonna 4A o 5A, rispettivamente, dei righi RS420 o RS421, se la spesa è relativa a interventi relativi alle “colonnine di ricarica”
- nella colonna 6 dei righi da RS501 a RS512, se la spesa è relativa a interventi di Eco bonus.
L’eventuale maggiore imposta derivante dalla dichiarazione integrativa dovrà essere versata entro il 30 giugno 2025 tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 4001 per l’Irpef e i codici 3801 e 3844 rispettivamente per le addizionali regionali e comunali all’Irpef (per i soggetti Ires va utilizzato il codice tributo 2003).
Attenzione al fatto che successivamente era stato segnalato in proposito un errroe bloccante del sistema, e le Entrate hanno pubblicato la versione 1.6.0 del software di controllo del modello Redditi 2024 per il 2023 ora utilizzabile per l’invio delle integrative per le persone fisiche, che desiderano optare per lo spalmadetrazioni superbonus 110% del 2023.
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Formazione commercialisti: esonero per gli over 65
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 ottobre il nuovo Regolamento per la formazione dei Commercialisti.
Già annunciato all'atto dell'approvazione dal CNDCEC e poi inviato al Ministero per parere vincolante, esso contiene diverse importanti novità, prima tra tutte l'esonero formativo per i professionisti over 65 e la riduzione del monte ore per i genitori di bambini piccoli.
Vediamo maggiori dettagli.
Formazione professionale commercialisti: esonero per gli over 65
Le modifiche al regolamento della formazione professionale continua approvate il 30 luglio, secondo il Presidente De Nuccio “puntano a semplificare, alleggerire e avvicinare le regole alle reali esigenze degli iscritti”.
Tra le novità più significative spicca l’esonero totale dall’obbligo formativo per i professionisti che abbiano compiuto 65 anni nel corso del triennio di riferimento.
Come evidenziato dal CNDCEC la misura riguarda l’intero ammontare dei crediti richiesti, 90 nel triennio, e rappresenta un “riconoscimento concreto al valore di un’intera carriera spesa con dedizione nella professione”.
Il testo, trasmesso al Ministero della Giustizia per il parere vincolante, è stato approvato il 25 settembre e poi pubblicato sul Bollettino ufficiale il 15 ottobre.
Attenzione al fatto che, le novità entrano in vigore dal 1° gennaio 2026.
Secondo De Nuccio si tratta di: “Un passo avanti che dà forma normativa a ciò che per molti è una fatica quotidiana”.
Il regolamento aggiornato inserisce inoltre la materia delle “pari opportunità” tra gli ambiti obbligatori di aggiornamento, in linea con i principi di inclusione e uguaglianza che, per il presidente della categoria “oggi più che mai devono orientare le professioni ordinistiche”.
Rivisti infine anche i criteri per l’autorizzazione dei soggetti erogatori di formazione, con l’obiettivo di innalzare la qualità dell’offerta formativa.
Secondo Liliana Smargiassi consigliera del Consiglio per materia: “Con queste modifiche rispondiamo a bisogni reali, spesso trascurati: da un lato il giusto riconoscimento a chi ha speso una vita nella professione, dall’altro il sostegno a chi si trova a bilanciare lavoro e genitorialità. L’introduzione della materia “pari opportunità” rappresenta inoltre un atto di coerenza con i valori fondanti della nostra categoria”.
Vediamo la novità per i genitori di bambini piccoli.
Formazione professionale commercialisti: riduzione per i genitori di bambini piccoli
Dal 1° gennaio 2026 inizio del nuovo triennio formativo per i commercialisti con figli in età compresa tra 1 e 6 anni ci sarà una riduzione delle ore.
In particolare, potranno godere di una riduzione del 50% del monte crediti da raggiungere, che passerà da 90 a 45.
La misura è stata pensata per facilitare la conciliazione vita-lavoro e per sostenere la genitorialità.
Essa può essere fruita in tutto o in parte, da uno solo dei genitori, qualora entrambi siano iscritti all’Albo, oppure può essere ripartita tra i due, fermo restando il numero massimo di crediti riducibili, che complessivamente non può superare i 45.
Tra le altre novità, l’inserimento tra i crediti formativi obbligatori della materia delle “pari opportunità”, coerentemente con i principi di uguaglianza e inclusione promossi dall’ordinamento.
Inoltre prevista la riformulazione dell’elenco delle materie che dovranno essere trattate nello svolgimento delle attività formative.
Infine si è previsto di rafforzare il potere di vigilanza del Consiglio nazionale, che avrà la possibilità di richiedere copia degli attestati e della documentazione attestante l’effettiva partecipazione agli eventi formativi.
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Fabbricato pertinenziale a terzi: quando si perde l’agevolazione montana
Con la Risposta a interpello n 262 del 13 ottobre le Entrate chiariscono la Decadenza dall'agevolazione ''legge montana'', prevista dall'articolo 9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso di concessione in comodato gratuito (o di affitto) di una pertinenza del maso chiuso.
Decadenza agevolazione montana: maso chiuso
Il Dpr n. 601/1973, all’articolo 9, riconosce agevolazioni fiscali per l’acquisto di fondi rustici in territori montani, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
L’incentivo consiste in:
- registro e ipotecaria in misura fissa;
- esenzione da imposta catastale e di bollo.
La misura pensata per favorire la permanenza e la valorizzazione dell’attività agricola in montagna, si applica anche a soggetti non iscritti alla previdenza agricola, purché si impegnino a coltivare o condurre il fondo per almeno cinque anni.
Il regime agevolato si applica solo se il soggetto acquirente:
- è coltivatore diretto o IAP iscritto alla previdenza agricola;
- oppure si impegna a coltivare personalmente il fondo per 5 anni, tramite dichiarazione inserita nell’atto.
In caso di inadempimento, come cessazione della coltivazione, alienazione del fondo o uso difforme dei beni, prima del quinquennio, il beneficiario decade dalle agevolazioni e deve versare le imposte ordinarie con sanzioni e interessi.
La Risposta n. 262 del 13 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un caso concreto che riguarda proprio la decadenza dall’agevolazione in caso di concessione in godimento di una pertinenza.
Nel 2024, un contribuente ha acquistato un maso chiuso, una particolare forma di compendio agricolo, beneficiando delle agevolazioni previste dalla legge montana, dichiarando nell’atto l’impegno a coltivare i terreni per cinque anni. Inoltre, ha qualificato i fabbricati del maso come pertinenze dei fondi agricoli.
Successivamente, ha manifestato l’intenzione di concedere in comodato gratuito uno degli appartamenti alla propria partner. Riteneva che ciò non compromettesse il beneficio fiscale, poiché:
- il maso comprendeva un altro alloggio destinato al conduttore;
- la partner avrebbe partecipato all’attività agricola.
L'agenzia ricorda che ai sensi dell’art. 817 del codice civile, un bene è pertinenza quando:
- è destinato in modo durevole al servizio di un altro bene (bene principale);
- esiste un rapporto funzionale effettivo e continuativo.
La pertinenza non è una mera dichiarazione, ma un giudizio di fatto, che va valutato caso per caso, anche in base alla destinazione concreta dell’immobile.
Secondo la Cassazione (sent. n. 15739/2007), per essere considerati pertinenze, i fabbricati devono avere utilità funzionale all’attività agricola, ad esempio come:
- abitazione del conduttore;
- sede operativa dell’azienda;
- locali agrituristici o magazzini agricoli.
L’Agenzia ha rilevato che la concessione a terzi, anche se gratuita, interrompe il vincolo funzionale tra fabbricato e fondo, rendendo il fabbricato non più strumentale all’attività agricola. Di conseguenza, si verifica la decadenza dall’agevolazione.
Concessione a terzi e conseguenze fiscali
Anche se l’intenzione era familiare e il fondo agricolo continua ad essere coltivato:
- l’uso del fabbricato non è più al servizio diretto dell’attività agricola;
- la partner è un soggetto terzo, quindi l’utilizzo non è conforme alla finalità agricola.
Questo comportamento, pur non essendo un’alienazione formale, altera la destinazione funzionale del bene agevolato, in contrasto con l’impegno quinquennale richiesto dalla norma.
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Piattaforma sollevamento antincendio messa in servizio: quando sconta il bollo
Una Pubblica Amministrazione ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sulla debenza dell’imposta di bollo per una piattaforma idraulica di sollevamento destinata a servizi antincendio e di soccorso.
L’immatricolazione era stata richiesta all’INAIL, in adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 71, comma 11, del D.lgs. 81/2008, relativo alla messa in servizio di attrezzature di lavoro.
L’ente riteneva che non fosse dovuto il bollo, appellandosi all’esenzione prevista dall’articolo 16 della Tabella allegata al DPR 642/1972, secondo cui: «Gli atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane, sono esenti dal bollo se scambiati tra loro».
Tuttavia, l’INAIL ha richiesto il versamento dell’imposta, non riconoscendo l’esenzione.
Piattaforma sollevamento antincendio messa in servizio: quando sconta il boll
Con la Risposta a interpello n 260/2025 le Entrate hanno chiarito il dubbio sulla debenza del bollo sulla autorizzazione per la messa in servizio della piattaforma antincendio presentata da un ente pubblico all’Inail.
Considerato che l’Inail è un ente pubblico economico e non una amministrazione dello Stato, le istanze presentate all'Istituto rilevano, ai fini dell'imposta di bollo, solo se riguardano la “tenuta di pubblici registri'' e sono tese a ottenere ''un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati''.
In questi casi non si può applicare l’esenzione prevista dall'articolo 16 della Tabella allegata al Dpr n. 642/1972 e il pagamento del bollo grava sull’ente pubblico non economico.
Il punto centrale della vicenda riguarda la natura giuridica dell’INAIL: secondo quanto chiarito dalla Risoluzione n. 179/E del 2008 (e ora ribadito nella Risposta n. 260/2025 dell’Agenzia delle Entrate), l’INAIL è un ente pubblico non economico, non riconducibile alle amministrazioni dello Stato elencate dall’art. 16 del DPR 642/1972.
Ne consegue che l’esenzione dal bollo non si applica agli atti tra una PA e l’INAIL.
Inoltre, l’articolo 3, comma 1-bis, della Tariffa allegata al DPR 642/1972 stabilisce che: Le istanze telematiche rivolte a enti pubblici per la tenuta di pubblici registri o il rilascio di certificati sono soggette a bollo nella misura di euro 16,00, se tendenti all’ottenimento di un provvedimento amministrativo.
Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate riconosce che:
- la richiesta non era finalizzata a ottenere un provvedimento amministrativo o un certificato;
- si trattava piuttosto di una comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 81/2008, necessaria per la gestione della banca dati dell’INAIL (non di un pubblico registro);
- la richiesta di immatricolazione, inviata tramite l’applicativo CIVA, è classificabile come adempimento tecnico-funzionale privo di valore certificativo.
Pertanto, non si configura il presupposto impositivo per l’applicazione del bollo.
Riepiloghiamo dala risposta delle Entrate una distinzione importante:
- Non è dovutoil bollo quando:
- l’atto è una comunicazione obbligatoria, senza effetti certificativi;
- non vi è richiesta di un provvedimento amministrativo (es. autorizzazione, licenza, ecc.);
- l’ente ricevente (in questo caso l’INAIL) non tiene pubblici registri, ma solo banche dati operative.
- È dovutoil bollo quando:
- l’istanza mira all’ottenimento di un certificato o provvedimento;
- l’interlocutore è un ente diverso da quelli indicati nell’art. 16 (es. INAIL, INPS, altri enti pubblici non economici);
- la comunicazione attiva una procedura amministrativa formale.
In questi casi, l’imposta è a carico dell’ente pubblico mittente, salvo applicazione dell’articolo 8 del DPR 642/1972, secondo cui, nei rapporti con lo Stato, il bollo è a carico dell’altra parte.
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Adempimento spontaneo anomalie IVA 2023: le regole ADE
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 369141/2025 per segnalare ai titolari di partita IVA eventuali anomalie tra la dichiarazione IVA 2023 e i dati trasmessi telematicamente attraverso fatture elettroniche e corrispettivi giornalieri. L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, prevenendo accertamenti e sanzioni.
Adempimento spontaneo anomalie IVA 2023: le regole ADE
Le comunicazioni sono rivolte ai soggetti passivi IVA che, secondo i controlli automatizzati dell’Agenzia, presentano scostamenti significativi tra i dati dichiarati e quelli risultanti da:
- fatture elettroniche inviate tramite SDI,
- corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente.
Il sistema incrocia i dati delle operazioni attive e passive, incluse quelle in reverse charge, confrontandoli con i righi della dichiarazione IVA (es. VE24, VE37, VJ6, VJ17 ecc.).
Le differenze possono riguardare:
- totali delle operazioni attive imponibili,
- operazioni passive soggette a reverse charge,
- missioni o importi discordanti tra i documenti elettronici e quanto indicato nei righi dichiarativi.
Anche i corrispettivi trasmessi dai registratori telematici o da distributori automatici possono evidenziare anomalie. Lo stesso vale per l’inversione contabile, sia attiva che passiva.
Comunicaizone anomalie IVA 2023: cosa contiene
La comunicazione è inviata al domicilio digitale del contribuente e consultabile anche tramite:
- cassetto fiscale,
- area “Fatture e Corrispettivi”,
Tra i dati presenti:
- protocollo e data della dichiarazione IVA,
- importi anomali e differenze rispetto ai dati telematici,
- elenco clienti/fornitori con importi discordanti,
- dettagli dei corrispettivi giornalieri,
Il contribuente può:
- accedere al portale ADE per visualizzare il dettaglio
- usare gli strumenti messi a disposizione per inviare chiarimenti o giustificazioni
Anche intermediari fiscali (es. commercialisti) possono gestire la comunicazione e l’eventuale risposta, nel rispetto dell’art. 3, comma 3 del DPR 322/1998.
Come regolarizzare e ridurre le sanzioni
Se le anomalie sono confermate, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997), sanando errori e beneficiando della riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso.
Attenzione: il ravvedimento è possibile solo se non sono già stati notificati atti di accertamento, liquidazione o comunicazioni di irregolarità.
Il beneficio non è più applicabile se:
- sono in corso ispezioni o verifiche
- è stato notificato un atto formale
- sono state ricevute comunicazioni ex art. 36-bis o 54-bis
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Informativa AI clienti dal 10 ottobre: fac simile per i professionisti
Il documento messo a disposizione di Confprofessioni e ANF è una informativa dettagliata per i clienti di studio sull'utilizzo di AI da consegnare dal 10 ottobre, data di entrata in vigore della norma di riferimento, l'’art.13 della Legge n 132/2025.
Come evidenziato dalla stessa Associazione il documento è stato messo a punto da un gruppo di giuristi del Corso di Etica e Intelligenza Artificiale della Pontificia Università Antonianum, elaborato per ANF Associazione nazionale forense e Confprofessioni.
Leggi anche Legge IA in Gazzetta al 10.10 nuovi obblighi per i professionisti e l'approfondimento di L. Romano: Da domani i commercialisti devono confessare l'uso di IA
Informativa AI clienti: fac simile di Confprofesisoni per i professionisti
Il documento, come evidenaziato dal ANF, rappresenta un importante passo avanti nell’attuazione della nuova normativa e si configura come uno strumento pratico e immediato per tutti i professionisti tenuti a fornire l’informativa ai propri clienti.
Attenzione al fatto che il modulo è adatto a tutte le professioni cui si applica il decreto e può essere allegato alla lettera di incarico professionale, al consenso informato in ambito sanitario, o a qualsiasi contratto che preveda l’obbligo di comunicare in modo trasparente l’uso di tecnologie basate su AI .
In proposito il Presidente ANF ha specificato che: "L’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nel mondo delle professioni impone nuove responsabilità e un approccio consapevole. Questo primo modulo informativo rappresenta un passo concreto nella direzione della trasparenza e della tutela reciproca, valori che Confprofessioni promuove da sempre”.
Viene anche evidenziato che il gruppo di studio ha avviato la costituzione di un laboratorio permanente dedicato all’analisi del rapporto tra AI e professioni, con l’obiettivo di approfondire le implicazioni etiche, giuridiche e deontologiche e di promuovere garanzie concrete a tutela dei clienti, ma anche dei professionisti che utilizzano strumenti basati su Intelligenza Artificiale.
Scarica qui il fac simile che ciascun professionista può allegare alla lettere d'incarico.