• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Regolamento delle ZLS: le semplificazioni per le imprese

    In GU n 76 del 2 aprile il DPCM del 3 marzo con il Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS)  ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge  27  dicembre  2017,  n. 205. 

    La ZLS zona logistica semplificata di cui  all'articolo  1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può essere istituita  nelle regioni dove sia presente almeno una area portuale con le caratteristiche del regolamento UE n 1315/13 al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli  allo sviluppo di nuovi investimenti.

     La Zona logistica semplificata è  istituita  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  su  proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,  di  concerto con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti, per una  durata  massima  di  sette  anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. 

    Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate.

    Per  l'istituzione  delle  Zone  logistiche  semplificate   si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  relative  alla

    procedura di istituzione delle Zone economiche speciali.

    Regolamento delle ZLS: le semplificazioni per le imprese

    Il regolamento del 4 marzo reca la disciplina delle Zone logistiche semplificate (ZLS), nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017 ed e' adottato al fine di creare condizioni favorevoli in termini  economici,  finanziari  e  amministrativi  per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo  delle  imprese  gia' operanti, nonche' l'insediamento di nuove imprese.
    Il regolamento definisce, in particolare:

    • a) le modalita' per l'istituzione  della  ZLS,  comprese  le  ZLS interregionali;
    • b) la loro durata;
    • c) i criteri per l'identificazione e la  delimitazione  dell'area ZLS;
    • d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
    • e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.

    Ai sensi dell'art 12 del regolamento i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche  all'interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d'attività o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel  rispetto delle  normative  vigenti  in  materia  di valutazione  di  impatto ambientale. 

    L'autorizzazione  unica,  ove  necessario,  costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.  

    Fatto  salvo  quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e  infrastrutture  energetiche  ed  in materia  di  opere ed altre attivita' ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione  di progetti inerenti alle attivita' economiche  ovvero  all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche  nell'area  ZLS  da parte di soggetti pubblici e privati  sono  di  pubblica  utilità, indifferibili ed urgenti.
    Nel procedimento di autorizzazione unica confluiscono tutti  gli atti di autorizzazione, assenso e  nulla osta  comunque denominati, previsti  dalla  vigente  legislazione  in  relazione  all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attivita' da  intraprendere nell'area ZLS. 

    La  domanda  di  autorizzazione è presentata  allo sportello unico individuato dalla regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), ovvero, nelle more della sua istituzione, al SUAP territorialmente competente, che la trasmettono all'Autorita' competente al rilascio, individuata dalla regione secondo quanto previsto dal successivo comma 3, la quale vi provvede in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le norme di maggiore semplificazione previste da leggi regionali.
    La regione individua, anche nell'ambito del proprio ordinamento, l'Autorità regionale   o  locale  che  provvede al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1.
    Le nuove  imprese  e  quelle  gia'  esistenti,  che  avviano  un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di  investimenti di natura incrementale in tutta l'area ZLS,  usufruiscono delle seguenti misure di semplificazione:

    • a) sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli  2  e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto  ambientale  (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS)  e autorizzazione  integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia  di  autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n.  42,  e  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,  in  materia  di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui  al  decreto  del Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  in  materia edilizia;  alla  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  in  materia   di concessioni demaniali portuali;
    • b) fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  38  del  decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riguardo alla localizzazione ed alla approvazione del progetto delle opere, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta, comunque denominati,  la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri,  intese,  concerti  o altri atti di assenso di  competenza  di  piu'  amministrazioni  sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990,  n. 241; i termini ivi previsti sono ridotti della meta' e sono  altresi' ridotti alla meta' i termini di cui  all'articolo  17-bis,  comma  1, della citata legge n. 241 del 1990;
    • c) i termini di cui alle lettere a) e b) previsti per il rilascio di   autorizzazioni,   approvazioni,   intese,   concerti,    pareri, concessioni, accertamenti  di  conformita'  alle  prescrizioni  delle norme e dei piani urbanistici ed  edilizi,  nulla  osta  ed  atti  di assenso, comunque denominati, degli  enti  locali,  regionali,  delle amministrazioni centrali, nonche' di tutti gli altri competenti  enti e agenzie sono da considerarsi perentori e, decorsi inutilmente  tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole;
    • d)  per  le  imprese  beneficiarie  delle  agevolazioni  previste dall'articolo 1, comma 64, della legge n. 205 del 2017  in  relazione agli investimenti effettuati nelle  zone  ammissibili  agli  aiuti  a finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3),  lettera c),  del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   gli interventi relativi agli oneri  di  urbanizzazione  primaria  di  cui all'articolo 16, comma 7, del testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  sono  realizzati entro il termine perentorio di  novanta  giorni  dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei  servizi di pubblica utilita'. In caso di ritardo si applica l'articolo  2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali  possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi  del regolamento (UE)  n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre  2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. 

    La perimetrazione delle zone franche doganali è proposta da ciascun Comitato di  indirizzo ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e  dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta. 

  • Adempimenti Iva

    IVA servizi aeroportuali: l’aliquota per approdo e partenza

    L'istante dell'interpello n 79 del 25 marzo è un Comune, proprietario di un complesso aeroportuale aperto al traffico di aviazione generale dell'Area Schengen.

    Il Comune, in qualità di istante, chiede all'Agenzia delle Entrate se gli importi relativi ai "servizi aeroportuali" che gestisce direttamente, quali:

    • "approdo/partenza", 
    • "stazionamento sul piazzale scoperto all'interno di hangar"
    • "apertura anticipata o chiusura posticipata dell'aeroporto", 

    siano da assoggettare a IVA.

    L'Agenzia delle Entrate chiarisce che sono imponibili, poiché lo svolgimento di tali servizi configura attività di natura commerciale, e pertanto, i relativi compensi sono soggetti ad IVA.

    Vediamo il caso di specie e i chiarimenti ADE.

    IVA servizi aeroportuali: l’aliquota per approdo e partenza

    Nel dettaglio l'Agenzia delle Entrate ha valutato se i servizi offerti dal Comune nell'ambito dell'aeroporto dovessero essere soggetti a IVA, riferendosi a specifiche disposizioni della normativa IVA, in particolare al D.P.R. n. 633/1972. 

    In generale, le attività svolte da enti pubblici, come i Comuni, non sono automaticamente considerate attività commerciali imponibili ai fini IVA, soprattutto se rientrano nell'esercizio delle loro funzioni di pubblica autorità, ci sono però delle eccezioni.

    L'articolo 4 del d.P.R. n. 633/1972 specifica che alcune attività, anche se svolte da enti pubblici, sono comunque considerate di natura commerciale e quindi soggette a IVA. 

    Tra queste attività, sono inclusi esplicitamente i "servizi portuali e aeroportuali", pertanto indipendentemente dal fatto che sia un ente pubblico a offrire questi servizi, essi sono trattati come se fossero forniti da un'impresa commerciale e pertanto soggetti alla normale imposizione IVA.

    In sostanza, l'Agenzia delle Entrate ha risposto che i servizi offerti dal Comune nell'ambito dell'aeroporto, quali approdo/partenza, stazionamento e apertura/chiusura anticipata o posticipata, rientrano nell'ambito delle attività commerciali per cui devono essere soggetti a IVA.

    Allegati:
  • Privacy

    Intelligenza artificiale: il Garante autorità nazionale in materia

    Con un comunicato stampa del 25 marzo il garante per la privacy si candida come autorità nazionale competente in materia di intelligenza artificiale (ai sensi dell’art. 70 del Regolamento sull’IA, approvato dal Parlamento Ue lo scorso 13 marzo).

    Vediamo il dettagli.

    Intelligenza artificiale: il Garante per la privacy autorità nazionale

    Il comunicato specifica che il Garante per la protezione dei dati personali possiede i requisiti di competenza e indipendenza necessari per attuare il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale coerentemente con l'obiettivo di un livello elevato di tutela dei diritti fondamentali.
    Questo è ciò che il presidente Pasquale Stanzione, ha evidenziato in una segnalazione inviata nei giorni scorsi ai Presidenti di Senato e Camera e al Presidente del Consiglio.
    La recente approvazione dell'AI Act da parte del Parlamento europeo: "impone agli Stati membri alcune scelte essenziali sulle norme di adeguamento degli ordinamenti interni".
    L'incidenza dell'IA sui diritti suggerisce di attribuirne la competenza ad Autorità caratterizzate da requisiti d'indipendenza stringenti, come le Authority per la privacy, anche in ragione della stretta interrelazione tra intelligenza artificiale e protezione dati e della competenza già acquisita in materia di processo decisionale automatizzato.
    Viene ricordato che l'AI Act si fonda sull'articolo 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è la base giuridica della normativa di protezione dei dati, e lo stesso Regolamento sull'intelligenza artificiale prevede il controllo delle Autorità di protezione dei dati personali su processi algoritmici che utilizzino dati personali.
    Concludendo si evince che la sinergia tra le due discipline e la loro applicazione da parte di un'unica Autorità è quindi determinante per l'effettività dei diritti e delle garanzie sanciti suggerendo in proposito una riflessione a Parlamento e Governo.

  • Senza categoria

    Spese servizi interpretariato non udenti: detraibilità 2024

    Nel modello 730/2024 tra le spese detraibili al 19% vi sono quelle relative ai servizi di interpretariato per i soggetti non udenti.

    Tali spese vanno indicate nel quadro E oneri e spese ai righi da E8 a E10 tenendo anche conto dei chiarimenti forniti dalle entrate con vari documenti di prassi, ultimi dei quali:

    Servizi di interpretariato non udenti: la detraibilità 2024

    Le spese di interpretariato sostenute da non udenti nel Modello 730/2024 vanno indicate nel Quadro E nei righi da E8 a E10 con il codice 30.

    Beneficiari della detrazione sono i soggetti minorati sensoriali dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.

    La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

    Attenzione al fatto che, per fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

    Si ricorda che dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per servizi di interpretariato spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. 

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. 

    In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). 

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per servizi di interpretariato spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

    Non essendo previsto un limite di spesa, la detrazione può essere calcolata sull’intero costo sostenuto e documentato.

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 30.

    Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di 186 beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 del TUIR” della CU 2023 (punti da 701 a 706) con il codice 30. 

    La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

  • Riforma fiscale

    Contraddittorio preventivo obbligatorio a partire dal 18 gennaio

    In una recente pronuncia la Cassazione si è soffermata sull’entrata in vigore del nuovo obbligo di contraddittorio preventivo, ponendosi in linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo che ha introdotto l’istituto e che risulta in vigore a partire dal 18.01.2024.

    Contraddittorio preventivo obbligatorio a partire dal 18 gennaio

    La data di entrata in vigore del D.Lgs 219/2023, fissata al 18 gennaio 2024 (15 giorni dopo la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale), rappresenta lo spartiacque (anche) per il nuovo istituto secondo cui tutti gli atti recanti una pretesa impositiva devono essere preceduti da un confronto tra ente impositore e contribuente, come disposto dall’art. 6-bis della Legge 212/2000 sul “Principio del contraddittorio”. 

    In questo modo si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 7966 del 25.03.2024, esaminando una fattispecie in cui veniva lamentata, tra le altre cose, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo di cui alla riforma fiscale.

    In particolare, dopo aver esaminato lo “stato dell’arte” sul contraddittorio – specificamente a livello di giurisprudenza comunitaria afferente al caso specifico – la Suprema Corte ha rigettato le ragioni della parte privata ricorrente, correttamente affermando che il D.Lgs 219/2023 contiene norme, tra cui quella sul contraddittorio trasversale obbligatorio, non applicabili ai giudizi che riguardano accertamenti che si sono formati precedentemente al 18.01.2024, ossia alla data in cui è entrato in vigore il testo legislativo in questione.

    Unico dettaglio significativo è quello per cui la pronuncia in esame ha visto i giudici esprimersi solamente in maniera incidentale (sebbene netta) sul contraddittorio, restando aperta la possibilità che ulteriori sentenze affrontino, anche in maniera più diretta, la stessa tematica.

    Anche perché, proprio di recente, la stessa Agenzia delle Entrate si è soffermata sulla decorrenza del nuovo contraddittorio preventivo obbligatorio, in maniera non del tutto coerente con quanto emerso a livello ministeriale. Ed infatti: 

    • se una prima direttiva amministrativa centrale era tale per cui la disposizione in esame deve in ogni caso trovare applicazione alle attività di verifica in corso al 18 gennaio 2024 (ragion per cui diversi uffici erano già pronti a porre in essere gli adempimenti necessari per assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio ex art. 6-bis della Legge 212/2000),
    • un differente atto di indirizzo del viceministro dell’Economia ha successivamente specificato che le nuove norme sul contraddittorio preventivo dovranno essere riservate alle attività di controllo del periodo che seguirà l’emanazione del decreto ministeriale deputato all’individuazione degli atti esclusi dal confronto Fisco-contribuente (salvando dunque a tal fine le indicazioni della Direzione centrale).

    Risulta curioso notare che il principio espresso dalla Cassazione si situa, a ben vedere, di fatto a metà tra quanto emerso fino ad ora a livello ufficiale, senza dunque garantire certezza sull’applicazione della norma in questione ma segnando comunque una prima tappa importante nel sentiero interpretativo sull’istituto neo-introdotto

  • Adempimenti Iva

    IVA opere urbanizzazione primaria: l’aliquota per sovrappasso e sottopasso

    Con la Risposta a interpello n 80 del 25 marzo le Entrate chiariscono che rientra fra le opere di urbanizzazione primaria (articolo 16, comma 7, Dpr n. 380/2001), con applicazione dell'aliquota Iva al 10%, l’intervento di nuova realizzazione effettuato su una strada urbana di scorrimento che consente il potenziamento infrastrutturale della via, con la costruzione fra l’altro di un sottopasso e di un sovrappasso in prossimità della rotatoria. 

    La normativa fiscale nel campo delle costruzioni, consente l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata sulle opere nuove e realizzate in un centro abitato.

    Nela caso di specie l'istante è una Provincia che chiede di conoscere quale sia l'aliquota IVA applicabile alla realizzazione "ex novo", mediante contratto di appalto, di un intervento infrastrutturale specifico. 

    In particolare, l'interrogativo è se sia corretto applicare il regime agevolato con aliquota IVA al 10% previsto dai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A parte III allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per gli interventi di potenziamento infrastrutturale di una strada urbana di scorrimento, inclusi la realizzazione di un sottopasso presso una rotatoria e un sovrappasso in corrispondenza di un'altra via.

    IVA opere di urbanizzazione primaria: chiarimenti ADE

    Con l'interpello in oggetto l'Agenzia delle Entrate risponde confermando che la realizzazione "ex novo" dell'intervento infrastrutturale su una "strada urbana di scorrimento" di tipo "D", come definita dall'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, rientra tra le "opere di urbanizzazione primaria" che possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10%, come previsto dal combinato disposto di cui ai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A parte III allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

    L'Agenzia sottolinea che, per rientrare in questa categoria e beneficiare dell'aliquota ridotta, l'opera deve essere di nuova realizzazione e realizzata in funzione di un centro abitato o comunque posta al servizio di un tessuto urbano. Nel caso specifico, considerati gli interventi previsti dal Protocollo e la relativa relazione tecnica, l'intervento viene qualificato come opera di urbanizzazione primaria soggetta all'aliquota IVA agevolata.

    Inoltre, viene chiarito che, mentre la costruzione "ex novo" di un'opera edilizia può beneficiare dell'aliquota ridotta, le semplici migliorie o modifiche dell'opera stessa non rientrano tra gli interventi che possono usufruire di tale agevolazione

    Questo significa che l'IVA agevolata è destinata a incentivare la creazione di nuove infrastrutture urbane o il significativo potenziamento delle stesse, piuttosto che la manutenzione o il restauro di quelle esistenti.

    L'Agenzia sottolinea che, la valutazione concreta dell'appartenenza dell'opera alle categorie di "urbanizzazione primaria" esula dalle sue competenze, implicando che tale valutazione spetti a enti o autorità competenti nel contesto specifico dell'urbanistica e della pianificazione territoriale.

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Alluvionati Toscana: altri sostegni in arrivo nel 2024

    Con un comunicato pubblicato sul sito della Presidenza del consiglio dei Ministri datato 25 marzo, il Governo informa di aver presentato un emendamento al nuovo decreto-legge PNRR, per stanziare 66 milioni di euro utili alla ricostruzione in corso nei comuni della Toscana colpiti dalle alluvioni del novembre 2023.

    L’emendamento era stato preannunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell’Accordo di Coesione con il Presidente della Regione Giani il 13 marzo scorso. 

    “Era una promessa che avevamo fatto ai cittadini toscani, che avevamo preannunciato in occasione della firma dell’Accordo di Coesione e che vogliamo mantenere”, ha dichiarato il Presidente Meloni. 

    Correzione Errori contabili: chiarimenti ade sulle novità normative

    Il comunicato precisa che le risorse serviranno per attivare delle misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

    Inoltre, si precisa che le nuove risorse si aggiungono a quelle già stanziate dal Governo per l’emergenza Toscana, pari complessivamente a 189,7 milioni di euro: 

    • 100 milioni di euro di fondo perduto Simest per l’indennizzo dei danni materiali diretti subiti dalle imprese esportatrici nei territori colpiti;
    • 6 milioni di euro per i danni subiti dalle imprese agricole; 
    • 50 milioni di euro per il recupero della capacità produttiva; 
    • 25 milioni di euro per l’organizzazione e l’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, nonché per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e per altri interventi di protezione civile; 
    • 3,7 milioni di euro per Lucca e Massa Carrara; 
    • 5 milioni di euro per gli interventi su Livorno, Pisa, Prato, Pistoia e Firenze, fra novembre e dicembre dello scorso anno.

    Con questo emendamento, il Governo porta le risorse a sostegno dei territori toscani a 255,7 milioni di euro.

    Allegati: