• Rubrica del lavoro

    Riforma cassa integrazione 2022: i chiarimenti ministeriali

    Pubblicata dal Ministero del lavoro una circolare approfondita di chiarimenti n. 1 2022,  sulle novità della legge n.234 del 30 dicembre 2021(legge di bilancio 2022 ) che  dispone un riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali,   sia  in costanza di rapporto di lavoro ( cassa integrazione) che  in caso di disoccupazione involontaria (indennità di disoccupazione).

    Sono state apportate soprattutto  modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 148, del 14 settembre 2015 (JOBS ACT)

    Il ministero sottolinea come l’intervento legislativo intenda arrivare alla costituzione di un sistema di protezione sociale universale, accrescendo il grado di equità generale del sistema. 

    Inoltre viene precisato che non sono  contemplate nella legge di riforma strutture di sostegno al reddito prive di un nesso con le politiche attive e la formazione. Tra gli obiettivi è, infatti, quello di garantire tutele adeguate non più attraverso misure  solo  assistenziali ma per favorire invece la ricollocazione e la mobilità professionale verso le reali domande e richieste del mercato del lavoro. 

    La circolare si sofferma  in particolare sui  trattamenti di cassa integrazione ordinaria  straordinaria  e FIS che hanno subito maggiori modificazioni 

    Decorrenza delle nuove disposizioni sulla cassa integrazione

     Da notare che le modifiche disposte con la legge di bilancio 2022, si riferiscono operativamente ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa , decorrenti dal 1°gennaio 2022 quindi non si applicano alle richieste aventi ad oggetto periodi a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione /sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021

    Novità  cassa integrazione 2022

    Ampliamento lavoratori ammessi

    possono essere destinatari del trattamento di integrazione salariale – ad esclusione dei lavoratori con la qualifica di dirigenti- anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.

    Requisiti anzianità di effettivo lavoro

    Il requisito di lavoro  (articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 148/20215) maturato presso l’unità produttiva passa dai precedenti 90 giorni a solo 30 giorni,. La circolare chiarisce che vanno ricompresi  nel computo anche le giornate di sospensione dall’attività lavorativa derivanti dalla fruizione di ferie , festività , infortuni e astensione obbligatoria dal lavoro per maternità

    Requisito per accesso  CIGS 

     Le tutele dalla cassa integrazione guadagni straordinaria sono estese a tutte le imprese (con più 15 dipendenti) che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali, fondi bilaterali alternativi e al fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano. In tal modo, l’integrazione salariale straordinaria viene garantita ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti indipendentemente dal settore lavorativo. Si fa notare che  il requisito dei 15 dipendenti è calcolato comprendendo anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione.

    Importo 

    Dal 1° gennaio 2022, si ha l’eliminazione del c.d. tetto basso della misura del trattamento di integrazione salariale, con la previsione, invece, di un unico tetto della prestazione pari a quello alto (calcolato dall'INPS in 1199,72 euro per il 2021), indipendente dalla retribuzione.

  • Rubrica del lavoro

    Fondo Est: proroga tutele Covid dipendenti sospesi fino al 31 dicembre 2021

    Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per il settore commercio, turismo e servizi (Fondo EST) ha assicurato l'impegno  a tutelare le persone colpite dall’emergenza Covid-19,  fino al 31 dicembre 2021  con alcune misure misure straordinarie adottate, tra cui: 

    • il rimborso per i tamponi antigenici/molecolari effettuati tra il 1° ottobre 2020 e il 30 giugno 2021; 
    • l’indennità forfettaria a seguito di ricovero per positività al Covid-19;
    •  l’indennità forfettaria a seguito di ricovero in terapia intensiva per positività al Covid-19.

    Con la circolare 3 2021 FondoEst  comunica anche  la proroga della copertura   fino al 31 dicembre  2021 di tutte le prestazioni, dirette ed assicurate, previste dal Piano Sanitario del Fondo per tutti i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso con causale Covid per un intero mese. 

    La circolare precisa che l’iniziativa  è valida solo se le aziende sono regolarmente iscritte e paganti. I dipendenti di aziende con periodi non rendicontati o che hanno ricevuto solleciti di pagamento da parte del Fondo, non potranno beneficiarne, se non regolarizzando la loro posizione contributiva.

     Il contributo resta dovuto, ed a carico dell’azienda e del dipendente se previsto, in tutti i casi in cui gli ammortizzatori sociali non abbiano coperto interamente la mensilità.

    Viene specificato anche che per garantire la copertura sanitaria a tali lavoratori, è necessario che i consulenti del lavoro, i centri servizi e le aziende che si gestiscono in autonomia, inviino i file xml dipendenti con l’elenco dei lavoratori attivi e dei lavoratori sospesi, valorizzando, per questi ultimi, nel campo “sospensione”, la lettera “C” di Covid, al posto della “S” che continuerà a dover essere utilizzata in tutti i casi in cui la sospensione dell’attività lavorativa abbia una causale differente da quella Covid. 

    Infatti  attraverso il file Uniemens non è possibile recepire i nominativi dei dipendenti sospesi e, pertanto, le aziende sono invitate ad usare il file Xml dipendenti per inviare le liste dei lavoratori attivi e di quelli sospesi in ammortizzatori sociali.

    Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.fondoest.it e al recapito telefonico di Unisalute, che eroga le prestazioni: 800016648.

  • PRIMO PIANO

    Smart working: i rischi per la salute

     I profili organizzativi e gli aspetti socio-sanitari dello smart working   sono stati al centro del secondo appuntamento organizzato da Ispettorato del lavoro e  Inail nell’ambito della campagna promossa dal G20 OSH (Occupational Safety and Health)  sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro , che si è tenuto il 5 ottobre con il titolo  “L’impatto della Pandemia – I cambiamenti sul lavoro e sulla salute e sicurezza”.  

    Il lavoro agile ha permesso  in questi recenti mesi di pandemia da Covid 19 di continuare a lavorare a milioni di lavoratori con due  fortissime conseguenze positive:

    • la protezione dal contagio e 
    • la limitazione dei danni  prodotti all'economia dall'interruzione delle attività 
    • Secondo Eurostat, nel 2020 il 12,3% degli occupati Ue fra i 15 e i 64 anni ha lavorato da casa per la maggior parte della settimana. In Italia, l’Istat ha stimato che il lavoro agile ha coinvolto oltre 4 milioni di lavoratori nel secondo trimestre 2020 con un’adesione del 19,4% della forza lavoro totale rispetto al 4,6% dell’anno precedente

    Ora che con la vaccinazione l'epidemia è sotto controllo  la modalità di lavoro agile, sulla scorta dell'esperienza maturata, cerca una regolamentazione più precisa dal punto di vista giuridico in particolare  per gli aspetti organizzativi e della  sicurezza dei lavoratori.

    Orazio Parisi, direttore centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro dell'INL   ha sottolineato l'esigenza di ripensare dalle basi  l'organizzazione dello smart working in futuro in quanto, ha affermato, “l’esperimento sociale del lavoro da remoto in emergenza non ha risposto alle caratteristiche del lavoro agile, che ordinariamente supera i canoni tradizionali del lavoro subordinato e assicura la migliore conciliazione delle esigenze di vita con quelle di lavoro." Ha chiarito in fatti che lo smart wokìrkign non è un semplice serie di adempimenti  ma impone una capacità organizzativa programmatica attraverso autonomia e responsabilizzazione dei lavoratori 

    Su questo ha concordato  il direttore centrale prevenzione Inail, Ester Rotoli che ha sottolineato anche l'importanza degli aspetti della tutela della salute e della sicurezza come descritti nella la nuova Strategia Ue su salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, approvata dalla Commissione europea nel giugno scorso,  Sono tre gli obiettivi trasversali individuati dalla Commissione: 

    1. anticipare e gestire il cambiamento nel mondo del lavoro determinato dalle transizioni verde, digitale e demografica; 
    2. migliorare la prevenzione degli incidenti e delle malattie professionali;
    3.  accrescere la preparazione per ogni potenziale futura crisi sanitaria”. 

    L'intervento del direttore centrale INAIL Rotoli  che ha presentato i  dati recenti sull’utilizzo del lavoro agile e ha messo in evidenza alcuni aspetti su cui intervenire: 

    • il digital gap, da superare con adeguate dotazioni tecnologiche e competenze digitali; il diritto alla disconnessione;
    •  il rischio di isolamento;
    •  il bilanciamento del lavoro con la vita privata; 
    • i rischi ergonomici. 

    In particolare l’isolamento sociale è stato individuato come uno  tra i rischi più avvertiti. I rischi psicosociali sono stati analizzati da Isabella Corradini, psicologa del lavoro. Il modo di lavorare di oggi, ha osservato, va oltre lo spazio fisico, si smaterializza e digitalizza, impattando sulla vita quotidiana e di relazione. Analizzando i dati di uno studio recente condotto fra i lavoratori di vari comparti produttivi impegnati in smart working, l’isolamento sociale è emerso come rischio maggiormente sentito. 

    Delle altre ricadute del lavoro agile sulla salute dei lavoratori ha parlato Francesco Draicchio, direttore di laboratorio di ergonomia e fisiologia del lavoro presso  Inail, che ha analizzato gli aspetti connessi alle corrette posture da adottare, ai miglioramenti logistici da prevedere e all’attività fisica da praticare  per evitare possibili danni al sistema muscolo-scheletrico

    Altri  rischi  sanitari da non trascurare connessi con lo smart working sono :

    •  il maggiore impegno degli occhi, 
    • lo stress mentale,

     per i quali sono indicate idonee misure di protezione e prevenzione.

    Il convegno rimane disponibile a tutti gli interessati, su piattaforma Ms Teams live events al link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIyMjQ2NzEtNzAxMC00NTU1LWEzMjEtN2U5MDY1MzkwMWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f970851f-4105-4635-82f2-bb2160dd8f40%22%2c%22Oid%22%3a%22d54ddf71-b75d-47b2-876f-6100e5e2a2e1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

    Si auspica anche a breve una pubblicazione degli atti.

  • PRIMO PIANO

    Bonus centri estivi 2021: domanda entro il 15 luglio

    L'INPS ha pubblicato ieri le istruzioni per richiedere il bonus centri estivi 2021 riservato ai figli dei lavoratori autonomi  e dipendenti di alcune categorie. (Messaggio INPS N. 2434 2022)  Per la domanda c'è tempo fino al 15 luglio 2021. Si tratta ricordiamo ini del contributo di importo pari al massimo a 100 euro settimanali per famiglia,  per le spese per l'iscrizione a centri estivi e servizi per l'infanzia sostenute esclusivamente per il mese di  GIUGNO 2021.

    Vediamo in dettaglio le istruzioni ufficiali sul bonus centri estivi ancora in vigore.

    Bonus servizi baby sitting e centri estivi 2021: a chi spetta

     I  bonus per i servizi di baby-sitting  oppure  per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia (istituiti dal decreto Draghi, convertito in  legge n. 61/2021) riguardano le seguenti tipologie di lavoratori:

    • lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
    • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
    • lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
    • personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

    Bonus centri estivi 2021: cos'è  come si richiede 

    I benefici spettano in presenza di 

    • figli conviventi minori di anni 14
    •  figli disabili in situazione di gravità accertata (legge  104/1992), di qualsiasi età .

    Il bonus è alternativo al bonus baby-sitting, e viene erogato dall'INPS direttamente al richiedente, a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL 

     è possibile presentare la richiesta di bonus allegando alla domanda la documentazione attestante l’iscrizione (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.)  indicando i periodi di iscrizione del figlio convivente che non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021.

    La domanda per il bonus potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021, avvalendosi di una delle seguenti due modalità:

    • APPLICAZIONE WEB – disponibile sul portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus servizi di baby sitting”, scegliendo la tipologia di domanda;  Servono le credenziali di accesso: SPID almeno di livello 2, oppure Carta di identità elettronica (CIE), oppure  Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN  INPS rilasciato entro il 1° ottobre 2020. 
    • PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

    Nella richiesta dovrà essere  indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti:

    • Centri e attività diurne (L);
    • Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
    • Ludoteche (L1);
    • Centri di aggregazione sociale (LA2);
    • Centri per le famiglie (LA3);
    • Centri diurni di protezione sociale (LA4);
    • Centri diurni estivi (LA5);
    • Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
    • Asilo Nido (LB1);
    • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
    • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (LB2.2);
    • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

    Bonus centri estivi 2021: come si riceve

    Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale,  su libretto postale,  su carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della domanda. 

    ATTENZIONE lo strumento prescelto per il pagamento dovrà essere intestato al richiedente

    Incompatibilità del bonus centri estivi: cassa integrazione, lavoro agile,  congedo COVID

    la misura è incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del bonus asilo nido . Pertanto, laddove la mensilità di giugno del bonus asilo nido sia stata già prenotata nell’apposita procedura, le settimane richieste non saranno rimborsate, dando priorità al bonus centri estivi,  legata all’emergenza, che risulta più favorevole 

    Inoltre, il bonus in commento può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo COVID 19  per lavoratori dipendentI.

    il bonus in parola può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:

    • la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
    • l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
    • i genitori hanno fruito del congedo COVID 2021

    Maggiori dettagli sono stati chiariti dall'INPS al paragrafo 3 della circolare n. 58/2021.

  • PRIMO PIANO

    Retribuzioni medie piccoli coloni e compartecipanti agricoltura 2021

    Il Ministero del lavoro ha definito con il decreto direttoriale del  10 giugno 2021, ha stabilito le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l’anno 2021, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, per singole Province. 

    Le tabelle sono allegate al decreto, in fondo all'articolo.

    In particolare viene evidenziato nel decreto  che,  per il calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione  speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all’articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88:

    1.  il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l’anno 2021, per ciascuna fascia di reddito agrario , è determinato nella misura di € 59,66
    2. . Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l’anno 2021, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella di cui al primo capoverso del presente decreto per la categoria dei salariati fissi.   Nel caso  siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

    Vale la pena forse ricordare che i rapporti di piccola colonia e di compartecipazione familiare sono rapporti di lavoro associativi  del settore agricolo e regolati della legge 203/1982.  Piu in particolare si distinguono :

    1. piccoli coloni  ovvero i lavoratori  con contratto di natura associativa   di prestazione di lavoro con durata inferiore alle 120 giornate  per l’esecuzione delle lavorazioni legate al ciclo di produzione annuale delle colture e/o l’ allevamento di bestiame;
    2. compartecipanti familiari , i quali sempre grazie al contratto associativo del familiare sono impegnati a cooperare nelle  lavorazioni colturali o di allevamento  nel lavoro del nucleo familiare, sino alla concorrenza della necessità di manodopera del fondo.
  • Rubrica del lavoro

    Enasarco anche per intermediari come influencer e call center

    Gli ispettori Enasarco sono impegnati  da tempo in una approfondita  valutazione, con relativa specifica formazione , di nuove figure di intermediari commerciali che potrebbero essere fatti rientrare  nel campo di applicazione del contratto di agenzia. Nel panorama di cambiamento epocale dell'economia e del commercio non si può negare che l'intermediazione  per favorire le vendite abbia assunto caratteri molto diversi rispetto a 50 anni fa e che oggi, in particolare con l'avvento del web  ci siano molte nuove figure  che vi giocano un ruolo importante .

    Si tratta ad esempio di influencer, blogger, personal shopper  che acquistano sempre piu peso nell'indirizzare le scelte di acquisto, specialmente dei giovani ormai distanti dalle pubblicità televisive e dei giornali.  Vi sono già casi di Camere di Commercio che hanno qualificato  queste nuove figure con codici Ateco del Contratti di agenzia.

    C'è addirittura chi ipotizza un ruolo di intermediazione da parte delle piattaforme di web marketing, o di  call center telefonici, in cui la persona giuridica  potrebbe essere chiamata in causa per versare  la contribuzione previdenziale sui ritorni economici delle vendite. 

     Lo ipotizza il direttore generale di Enasarco, Carlo Bravi –  che  si preoccupa della " diminuzione degli iscritti in un contesto in cui l’intermediazione commerciale continua a esserci, ma si realizza in forme che tendono a eludere gli oneri previdenziali, sfruttando anche l’estrema lentezza del legislatore nel fronteggiare i nuovi fenomeni".

     Anche  agenzie e o reti di agenzie che pubblicizzano prodotti editoriali o farmaceutici  e servizi legati all’energia e alle telecomunicazioni sono risultati spesso  borderline con l'intermediazione commerciale e elusivi della contribuzione sulle provvigioni dovute a chi di fatto promuove la conclusione di contratti di vendita 

    In effetti la Cassazione da tempo ha ampliato  nelle proprie pronunce il concetto e le modalità di realizzazione del contratto di agenzia, di cui agli articoli 1742 e seguenti del Codice civile.

    Ad esempio nella  sentenza n. 20453 del 2018 viene chiaramente smentito che l'attività di promozione con la visita presso clienti  sia la prestazione principale del rapporto di agenzia. "L'articolo 1742 comma primo, affermano gli Ermellini,  fa riferimento all'attività di promozione, dietro corrispettivo, in ordine alla conclusione di contratti in una certa zona, contratti quindi anche diversi dalla compravendita, sicché la promozione può aver luogo in qualunque forma ed anche in modo indiretto. L'attività tipica dell'agente non richiede quindi, necessariamente, la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile la prestazione dedotta nel contratto, anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo, ma risulti acquisito tramite altri agenti individuati coordinati dallo stesso. 

    Vero è anche che una  precedente sentenza  Cass. lav. n. 6291 del 22/06/1990  si sottolineava   che " l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite."

  • Rubrica del lavoro

    Riscatto laurea e ricongiunzione contributi: come fare domanda

    Accesso unificato e semplificato  online per le domande di riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione dei periodi contributivi  in tutte le gestioni INPS

    Con la  circolare  n. 46 del 22 marzo 2021 INPS dà le indicazioni per l’utilizzo della nuova applicazione utilizzabile da tutti dispositivi mobili e fissi (cellulari, tablet, pc) che consente di presentare le domande di riscatto e ricongiunzione, visualizzare lo stato della domanda , simulare i costi e gli effetti della eventuale domanda sulla propria posizione contributiva.

    Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:

    • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
    • Contact Center Multicanale – raggiungibile al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
    • Patronati e altri intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

     Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale riscatti -ricongiunzioni”.

    Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere  autenticarsi con il proprio PIN dispositivo,  OPPURE SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    Dopo aver superato la fase di autenticazione, la home page dell’applicazione consente di accedere alle seguenti funzioni:

    • Home Riscatti;
    • Home Ricongiunzioni.

     che danno accesso alle seguenti funzionalità principali:

    • Nuova Domanda;
    • Consultazione Domanda;
    • Simulazione Riscatto Laurea;
    • Manuale Utente;
    • Schede Informative.

    La circolare illustra tutti i passaggi delle procedure per :

    •  Presentazione nuova domanda di riscatto
    • “Modalità di calcolo” dell’onere per il riscatto 
    •  Visualizzazione e consultazione domande inviate

    Il sistema consente anche di effettuare simulazioni di Riscatto laurea, salvando la domanda in formato bozza  e offre un manuale utente e schede informative di supporto.

     Inoltre è disponibile  il servizio  informativo del Contact center telefonico al numero verde 803.164 (da telefono fisso) o al numero 06164164 (da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente) 

    E' comunque  sempre possibile appoggiarsi per la presentazione delle domande  a Patronati  e altri intermediari istituzionali.