• PRIMO PIANO

    Concorso Dogane 2020: oltre 1200 assunzioni in arrivo

    Sono pronti per la pubblicazione due bandi di concorso con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  iniziera entro il 2020 la selezione di 1266  figure per potenziare i propri organici.  Si tratta in particolare 766 funzionari ( livello C ) e 460 assistenti amministrativi (livello D).

    Con ogni probabilità  i titoli di studio saranno sia  diplomi di laurea che diplomi di scuola secondaria superiore cn una ampia varietà di speciazlizzazioni richieste. Si ricorda in fatti che l'agenzia delle Dogane e Monopoli dipende direttamente dal Minsitero dell'Economia e delle Finanze  si occupa di attività pratiche amministrative in  vari settori: 

    • amministrazione dei tributi doganali, della fiscalità interna degli scambi internazionali e delle accise, assicurando l’accertamento, la riscossione e il contenzioso;
    • gestione dei servizi doganali, garantendo l’applicazione del codice doganale dell’Unione Europea e di tutte le misure, incluse quelle relative alla politica agricola e alla politica commerciale comune, connesse agli scambi internazionali;
    • regolazione e controllo del comparto del gioco in Italia,  con azione di contrasto al gioco illegale;
    • gestione, in materia di tabacchi lavorati, delle procedure connesse alla riscossione delle accise e vigilanza  sulla conformità dei tabacchi lavorati alla normativa nazionale e comunitaria;
    • prevenzione e contrasto dell’evasione tributaria e degli illeciti extratributari nelle materie di competenza
    • gestione dei laboratori chimici.

    I due bandi di concorso, autorizzati dal Governo con il decreto fiscale dello scorso anno collegato alla legge di Bilancio, saranno pubblicati nei prossimi giorni  in Gazzetta ufficiale, serie concorsi. Il programma dell'Agenzia è di concludere la preselezione entro la vigilia di Natale, per poi avviare le prove scritte e orali entro la prima metà del 2021 e arrivare alle assunzioni entro  il 2021 .

    Sara quasi certamente prevista una prova preselettiva per ridurre il numero di partecipanti e poi prove scritte e prove orali su materie diversificate sulla base dei profili professionali da selezionale

    L'agenzia delle Dogane con questo concorso punta a dotarsi di figure professionali finora assenti  nei prpri organizi, messi a dura prova dalla attivistà straordinari e con l'emergenza coronavirus,  come ad esempio :

    • 70 funzionari esperti nel settore delle relazioni internazionali,   nella cooperazione tra gli Stati e tra gli altri soggetti internazionali.
    • 140 esperti   in analisi quantitative statistico matematiche e di gestione dei dati
    • 145 ingegneri, 
    • 15 architetti, 
    • 150 chimici, 
    • 86 esperti informatici, 
    • 80 analisti dei mercati finanziari, 
    • 50 esperti da destinare agli uffici legali e al contenzioso  
    • 100 esperti amministrativi e contabili per  il rafforzamente dei settori che si occupano di attività ispettive e di accertamento.
    • 20 interpreti in lingue straniere
    • 50 assistenti di supporto alle attività di accertamento sulle accise.
  • PRIMO PIANO

    Pignoramento stipendi e pensioni sospeso fino al 31 agosto

    Tra le misure urgenti di sostegno l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il c.d. decreto rilancio, ha previsto la sospensione dal 19 maggio 2020 e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti  su stipendi, pensioni e sulle indennità di disoccupazione,  ecc . L'inps ha emanato in materia il messaggio n. 2479 del 17 giugno 2020.

    Si tratta in particolare dei pignoramenti notificati all'INPS su istanza dei soggetti (elencati nell'allegato 1)  entro la data del 31 agosto 2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice .

    Non riguarda invece gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020), che  restano definitivamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate  e non sono rimborsabili e ai soggetti iscritti all’albo

    Il beneficio riguarda , ricordiamo , anche tutte le prestazioni a sostegno del reddito che l’Istituto eroga in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio (l'elenco non è esaustivo):

    • NASpI
    • DISCOLL
    • Disoccupazione Agricola
    • Anticipazione NASpI
    • TFR del Fondo di Garanzia.
    • Integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, Assegno ordinario, Assegno di solidarietà)
    • Malattia e maternità.

    Dunque durante il periodo interessato dalla sospensione  non saranno  effettuate nuove trattenute o  versamenti in favore dei creditori pignoratizi indicati  posticipando tutte le relative attività allo scadere del trimestre, salvo modifiche in sede di conversione del decreto-legge in comento.

    Eventuali accantonamenti che fossero stati effettuati dopo il 19 maggio 2020 devono essere resi nuovamente disponibili in favore dei soggetti pignorati tramite l’opzione “Restituzione Totale” presente in procedura Gestione Pagamenti a terzi.

    Al termine del periodo stabilito dalla norma, dovranno essere riattivati gli accantonamenti sospesi sulle mensilità ancora in corso di pagamento.

  • Rubrica del lavoro

    Rappresentanza Sindacale Confindustria: nuove codifiche

    A seguito della Convenzione INPS, INL – CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL convenzione siglata il 19 settembre 2019, per l’attività di raccolta,dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva e della relativa circolare INPS 146 2019 , era stato previsto  l’aggiornamento degli elenchi dei contratti collettivi nazionali di categoria e delle organizzazioni sindacali aderenti 

    Con il messaggio 12 del 3 gennaio 2020 l'NPS  comunica gli elenchi ricevuti da Confindustria  e le nuove codifiche da utilizzare nel flusso Uniemens.

    Da evidenziare l'inserimento di due nuove organizzazioni:

    F00180 ADL COBAS
    F00181 FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI (F.I.S.I.)

    Viene specificato che l’elenco verrà pubblicato anche nell’allegato al Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens.

     

     

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Tabelle danno biologico INAIL

    Gli indennizzi in capitale del danno biologico ai lavoratori infortunati sul lavoro e tecnopatici aumentano sensibilmente a seguito della legge di stabilità 2019 
    Lo scorso 23 aprile, infatti,  è stato emanato il decreto del Ministero del lavoro n. 45 2019 di approvazione delle nuove tabelle INAIL . Nei giorni scorsi è stato pubblicato il parere positivo della  Corte dei Conti al decreto ministeriale .

    In particolare ,la nuova tabella degli indennizzi  aumenta  del 40 % rispetto alle tabelle previgenti, che risalivano al 2000, la prestazione economica destinata ai  lavoratori  una menomazione accertata dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%.  Gli importi dei nuovi indennizzi in capitale mettono anche  a regime  le due rivalutazioni straordinarie del danno biologico intervenute a decorrere dal 2008, nella misura dell’8,68%, e dal 2014, nella misura del 7,57%. 

    Inoltre  nella  nuova tabella di indennizzo in capitale sono eliminate le differenze di calcolo basato sul genere e sono equiparate  le prestazioni che spettano a uomini e donne, , come previsto anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

    L'indennizzo in capitale per la menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) e una prestazione economica a carico dell'INAIL, non soggetta a tassazione Irpef  che viene  riconosciuta per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 15%.

    L’importo è erogato in un’unica soluzione .

    Quando invece la menomazione dell’integrità psicofisica dell’infortunato o tecnopatico è uguale o superiore al 16%, INAIL  eroga una prestazione economica  in forma di rendita mensile, che è :

    • soggetta a revisione entro 10 anni in caso di rendita da infortunio ed
    • soggetta a revisione entro 15 in caso di rendita da malattia professionale.

    Entrambe le tipologie di indennizzo non sono soggette a tassazione Irpef.

     

     

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  • Privacy

    Videosorveglianza solo con espressa autorizzazione

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  ha risposto con linterpello n. 3 dell’8 maggio 2019ad un quesito del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, in tema di installazione degli impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro.

    In particolare i consulenti del lavoro chiedevano se era possibile configurare il silenzio assenso in un caso di richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi  ex articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, basandosi su quanto disposto dalla legge n. 241/1990  per la quale il silenzio dell’amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda. La risposta del  Ministero è assolutamente negativa in quanto ricorda che:

    "con  nota del  16  aprile  2012 (prot.  n.  7162) l’allora Direzione Generale per l’attività ispettiva di questo Ministero aveva fornito istruzioni operative in relazione al rilascio delle autorizzazioni previste dall’articolo 4 della legge n. 300 del 1970.  In  quella  occasione  era  stata sottolineata  la  necessità  di :

    • considerare  i  presupposti  legittimanti  la  richiesta  di  installazione  di  impianti  di controllo, ovvero l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive, sottolineando inoltre
    • il necessario rispetto del Codice per la privacy, nonché dei successivi provvedimenti del Garante, in particolare delle prescrizioni del Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010, nel quale, tra l’altro, si afferma l’esclusione dell’applicazione del principio del silenzio-assenso in questo caso specifico. "

    Quindi ribadisce che  la formulazione dell’articolo 4, primo comma, della legge n. 300 del  70 non consente la possibilità di installazione e di utilizzo degli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale (l’accordo sindacale) o amministrativo (il provvedimento). 

    Tale interpretazione  tra l'altro è condivisa  anche  dalla  giurisprudenza di cui si ricordano in particolare le sentenze  Cass.pen.n.22148/2017,  Cass. pen. n. 51897/2016; Cass. civ. n. 1490/1986.

     

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  • Lavoro Autonomo

    Unioni civili, di fatto e impresa familiare: chiarimenti INPS

    Le parti delle unioni civili rientrano tra i collaboratori o  coadiutori familiari  ai fini della Gestione separata INPS. Nella circolare 66 2017 del 31 marzo l'INPS interviene con chiarimenti sulle novità legate al nuovo istituto delle Unioni civili e alla disciplina delle convivenze di fatto in relazione agli obblighi previdenziali e ai regimi dei lavoratori autonomi e delle imprese familiari
    In particolare per quanto riguarda l’obbligo contributivo nelle gestioni autonome, la totale parificazione prevista dal comma 13 ed il comma 20 della legge 76-2016, tra coniuge e parte dell'unione civile " nelle leggi, negli atti aventi forza  di  legge,  nei  regolamenti  nonché'negli atti amministrativi e nei contratti  collettivi"   si applica: 

    • sia ai fini dell’individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d’impresa o, se l’impresa assume forma societaria, di  estensione delle tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione Ne deriva che,il titolare  che effettua comunicazioni all'inps mediante il sistema ComUnica,  potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge.
    • sia nella ambito di una impresa familiare  , per cui  i diritti ed obblighi  di natura fiscale e previdenziale dei relativi partecipanti si applicano , come al coniuge , anche alla parte dell'unione civile.

    Diverso il caso delle convivenze di fatto che sono definite " unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza , non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile". La cicolare sottolinea che  "la nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore.
    Pertanto, il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.
    Inoltre, l’eventuale attribuzione di utili d’impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, ai sensi del nuovo articolo 230 ter, non ha alcuna conseguenza in ordine all’insorgenza dell’obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.
     

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