• Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegni familiari e maggiorazione pensioni 2023

    E' stata pubblicata il  14 marzo 2023  la  Circolare Inps n. 28  che fornisce gli importi e le tabelle dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensioni  per i  soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare. 

    Si tratta  ricordiamo di:

    • coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e 
    • pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). 

    La circolare precisa che la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi. 

    Importi assegni familiari 2023 

    Gli  importi delle prestazioni sono i seguenti

    •  8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti; 
    •  10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti; 
    •  1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

     Le tabelle allegate alla circolare forniscono tutti  i limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2023 

    L'istituto ricorda che i  limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro e la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2022 è stata pari allo 1,5%. 

     Di conseguenza: 

    •  il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2023  è fissato all'importo mensile di 523,83 euro  e i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano per tutto l'anno 2023:
    •  793,93 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 
    •  1.389,38 euro per due genitori ed equiparati.

    I nuovi limiti valgono anche  in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento). 

    Attenzione sempre  al fatto che  il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 che  ha istituito, a fare data dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli , prevede anche che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni concernenti gli assegni familiari.

  • Rubrica del lavoro

    Contributo COVIP 2023 dovuto dai Fondi pensione

    E' stata pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale n.   n. 58 del 9-3-2023   la delibera   COVIP con la determinazione del contributo delle forme pensionistiche complementari per l'anno 2023

    La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)  riconferma l'aliquota dello 0,5 per  mille sugli importi raccolti a qualsiasi titolo  nel 2022 dalle forme  pensionistiche complementari attive al 31.12.2022  ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

    Il decreto specifica che vanno esclusi 

    1. i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni  maturate  presso altre forme pensionistiche complementari, nonche'
    2.  i  contributi  non finalizzati  alla  costituzione  delle  posizioni  pensionistiche  ma relativi a prestazioni accessorie quali premi  di  assicurazione  per invalidità o premorienza.

    In quest'ultimo caso la base di calcolo deve tenere conto dovrà tenere  anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno  

    La scadenza del versamento resta confermata al   31  maggio 2023
    Si ricorda che nel caso di cancellazione dall'albo  della  forma  pensionistica  complementare prima della scadenza   il  versamento del contributo va effettuato prima della cancellazione.

    Il pagamento del contributo dovrà essere  eseguito  tramite  la  piattaforma PagoPA, compilando le  pagine  appositamente  dedicate   nell'area riservata presente sul  sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate. 

     Contestualmente al pagamento del contributo andranno trasmessi i  relativi  dati 

     Il mancato pagamento della contribuzione da parte  dei  soggetti  secondo  le  modalità'  previste  comporta  l'avvio  della  procedura   di   riscossione  coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi  e spese di esecuzione. 

  • Rubrica del lavoro

    Contributi calcio femminile: istruzioni INPS

    Con la circolare 24 del 20 febbraio 2023 Inps fornisce  le istruzioni sugli obblighi contributivi  derivanti dalla l’introduzione del professionismo sportivo nel calcio femminile a fare data dalla stagione 2022/2023 relativamente al Campionato di Serie A   previsto con  la delibera n. 353 del 9 novembre 2020  della Federazione italiana Giuoco Calcio .

    La novità è entrata in vigore  a decorrere dal 1° luglio 2022. 

    L'istituto comunica quindi l'estensione a tutti gli sportivi professionisti  sopracitati dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, relativa al regime ex ENPALS.

    Conseguentemente, le società sportive che beneficiano dell'attività prestata da detti lavoratori (subordinati e autonomi) sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti .

    Figure professionali interessate

    L'obbligo riguarda le seguenti figure professionali titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo  nei confronti delle società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile:

    • i direttori sportivi;
    • i direttori tecnici;
    • le atlete calciatrici;
    • gli allenatori;
    • i preparatori atletici.

    Con specifico riferimento alle calciatrici professioniste  si applica l’articolo 3, primo comma, della legge n. 91/1981, che prevede come forma contrattuale tipica quella del lavoro subordinato e ammette (art. 3, comma 2) quella autonoma solo al ricorrere di specifici presupposti.

    Obbligo e aliquote contributive calcio femminile professionistico

     L’obbligo contributivo e i correlati oneri di natura informativa conseguenti all’iscrizione al FPSP sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore 

    La contribuzione previdenziale relativa all’assicurazione IVS, è pari al 33% della retribuzione/compenso imponibile calcolata sulla retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell’anzianità assicurativa del lavoratore.

    Per gli sportivi professionisti “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera

    Sono dovuti inoltre:

    •  il contributo di solidarietà  nella misura del 3,1% (di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale
    •  l’aliquota aggiuntiva pari all’1% a carico del lavoratore.

    I valori minimi e massimi applicabili  sono stati comunicati con la circolare n. 11/2023.

    La circolare 24  specifica poi le istruzioni operative per la trasmissione delle dichiarazioni  retributive e contributive 

    In caso di nuova apertura di una apposita posizione contributiva dovrà essere indicata, come data inizio attività, il 1° luglio 2022. seguendo le  indicazioni fornite con la circolare n. 2/2007, nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 80/2014.

  • Rubrica del lavoro

    INPGI 2: contributi 2023 per giornalisti collaboratori

    L’INPGI, con circolare 30 gennaio 2023, n. 1,  ha comunicato  le aliquote contributive relative ai giornalisti  che svolgono attività lavorativa  come collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPGI 2. Vengono forniti anche  i minimali e i massimali e le istruzioni per l’eventuale rateazione dei debiti contributivi. 

    Vediamo meglio.

    Aliquote contributive giornalisti Collaboratori e assicurazione infortuni

    1 – La contribuzione dovuta sui compensi dei giornalisti che svolgono attività lavorativa sotto forma di CO.CO.CO., non  iscritti ad altre forme previdenziali obbligatoria è cosi composta 

    1.     Aliquota IVS 26%;
    2.     Prestazioni temporanee 2%;

    Il totale è quindi  28% di cui il 

    • 18,67% a carico del committente e
    • il 9,33% a carico del giornalista.

    2 – L'’aliquota contributiva dovuta dai committenti in favore dei CO.CO.CO. titolari anche di altra posizione assicurativa o pensionati è pari a 

      17%;   di cui l’11,33% a carico del committente e il 5,67% a carico del giornalista.

    Per entrambe le categorie resta fisso il contributo integrativo del 4% , a carico del committente 

    ATTENZIONE Si ricorda che per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori  per prestazioni effettuate entro il 31 12 2022 ma con  compensi erogati entro il 12 gennaio 2023   si fa riferimento alle aliquote 2022 . Tali compensi vanno dichiarati nella procedura DASM come compenso arretrato 12/2022.

    Il premio assicurativo 2023 resta fissato a € 6,00 mensili per ogni collaboratore iscritto alla gestione separata INPGI, a carico del committente.

    Minimali e massimali di reddito imponibile 

    A seguito dell'aggiornamento dell'indice ISTAT  sono determinati 

    • Il limite massimale in € 113.520,00,
    • il minimo annuo  in € 17.504,00. 

    Qualora a fine anno non sia stato raggiunto questo minimale l’Istituto limita l'accredito dei contributi mensili  in proporzione a quanto versato 

    Rateazione dei debiti contributivi

    Il committente  può richiedere una dilazione  del debito contributivo e delle  sanzioni inviando la domanda mediante il modulo DIL-02. disponibile su sito INPGI

    Possono essere oggetto di pagamento dilazionato, fino a 24 mesi  le somme che non siano state ancora affidate per il recupero agli Agenti della Riscossione.

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2023: disponibile il software di compilazione

    In data 7 febbraio l’Agenzia delle entrate, informa della disponibilità sul proprio sito dei software di compilazione e controllo della Certificazione unica 2023.

    In particolare,

    • il primo software consente a sostituti d’imposta e datori di lavoratori di predisporre la dichiarazione dei redditi dei loro dipendenti,
    • il secondo software segnala le incongruenze riscontrate consentendo di correggere eventuali errori. 

    Viene specificato che la procedura non richiede alcuna installazione di pacchetti informatici sul proprio computer, perché i prodotti si avvalgono di una tecnologia in grado di individuare, una volta connessi, la versione più attuale del software e, quindi, di procedere all’eventuale aggiornamento automatico. È richiesta l'installazione di un’applicazione in grado di leggere e stampare i file prodotti in formato Pdf.

    Certificazione Unica 2023: i modelli approvati

    Ricordiamo che con Provvedimento n 14392 del 17 gennaio è stato approvato il modello delle CU 2023 con le relative istruzioni. 

    Scarica qui: Certificazione Unica 2023

    In particolare, viene approvata la Certificazione Unica “CU 2023” da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, unitamente alle informazioni per il contribuente (Capitolo III) per attestare: 

    a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito: “TUIR”), corrisposti nell’anno 2022 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva; 

    b) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1 dello stesso TUIR; 

    c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2022, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 

    d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2022 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

    e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 

    f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2022 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 

    g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR); 

    h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 

    i) le relative ritenute di acconto operate; 

    j) le detrazioni effettuate. 

    La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2022 che non hanno concorso alla formazione 3 del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

    Certificazione Unica 2023: alcune novità

    Per quest'anno si prevede in particolare:

    1. inseriti i campi per il “bonus carburante” previsto dal Dl n. 21/2022 (decreto “Ucraina”), secondo il quale, le somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti, senza corrispettivo, da aziende private ai lavoratori dipendenti, per l’acquisto di carburanti, non concorrono alla formazione del reddito nel limite di 200 euro, anche nell’ipotesi in cui le stesse siano state erogate in sostituzione del premio di risultato
    2. viene aggiornato il prospetto dei familiari a carico poichè a seguito dell’ingresso dell’assegno unico universale erogato dall’Inps da marzo 2022 e la fine del precedente regime di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, cambiano i criteri per l’attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico.
    3. introdotte le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo previsto in caso di imposta lorda superiore alla detrazione spettante, riconosciuto per i redditi non superiori ai 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, per i redditi fino a 28.000 euro
    4. inoltre relative alla detrazione spettante per canoni di locazione per un importo pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e, comunque, entro il limite massimo di 2mila euro (articolo 1, comma 155, della legge di bilancio per il 2022).
  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Decontribuzione SUD 2023: massimali e istruzioni INPS

    L'agevolazione per i  contratti di lavoro subordinato “Decontribuzione Sud”,  per i datori di lavoro privati  con sedi operative nelle regioni meno sviluppate ( Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), prevista dall'articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, è stata  di nuovo autorizzata dalla UE con decisione del 6 dicembre scorso,   fino al 31 dicembre 2023. 

    La Commissione ritiene infatti che " misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell'economia causate dall'aggressione russa all'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione." Lo ha comunicato l'INPS con il messaggio 4593 del 21 dicembre 2022.

    La precedente autorizzazione  per lo sgravio contributivo  sarebbe scaduta  a dicembre 2022 mentre la legge di bilancio 2021 aveva già previsto i finanziamenti per far  proseguire  il beneficio fino al 2029 ,  anche se  in misura progressivamente decrescente. 

    Decontribuzione Sud 2023 nuovi massimali

    Nel messaggio di ieri l'INPS ha confermato che per l'utilizzo si puo fare riferimento alle istruzioni operative fornite  con la circolare 90 2022  pubblicata in occasione dell'autorizzazione per il 2022.

    L' INPS ricorda anche che la recente decisione della Commissione ha innalzato  massimali  applicabili fino al mese di competenza dicembre 2023 che ammontano a:

    • – 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
    • – 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

    Decontribuzione SUD:  come si applica

    Lo sgravio applicabile dal 2022 al 2025 è   pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi INAIL, senza massimali contributivi, quindi conveniente anche per i dipendenti con retribuzioni medio alte)   per i dipendenti in forza nel  periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022.

    Si applica quindi  NON solo alle nuove assunzioni ma a tutti i contratti di lavoro subordinato in essere nel periodo autorizzato .

    Non è applicabile nel  settore agricolo, del settore finanziario e del lavoro domestico.

    La legge di bilancio 2021 (L. 178-2020) ne ha prorogato  l'applicazione  con uno  stanziamento di risorse  fino al 2029,  ma con riduzione dell'aliquota:

    • al 20% per  gli anni 2026-2027  e 
    • al 10% per il 2028-2029.

    Va ricordato che  non essendo un' incentivo all’assunzione questa agevolazione non prevede il rispetto dei principi generali sanciti dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015,  ma, ATTENZIONE : restano applicabili ai datori di lavoro i seguenti requisiti

    1.  siano in possesso del Durc,
    2. rispettino le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, e
    3. le regole imposte da accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali, firmati dalle organizzazioni piu rappresentative a livello nazionale.

    Si ricorda infine che alla luce dei chiarimenti ministeriali , diversamente da quanto affermato nelle prime istruzioni,   lo sgravio viene accordato  anche per i lavoratori somministrati impiegati in una azienda con sede nelle regioni agevolate del Sud, anche se l'agenzia di somministrazione (titolare del rapporto di lavoro)  ha sede  in altra regione.

    Decontribuzione Sud: i soggetti esclusi

    Nella circolare 90  del 27 luglio 2022 l'istituto specifica riguardo all'ambito soggettivo che  l’agevolazione non si applica:

    a) agli enti pubblici economici;

    b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

    c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

    d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

    e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio 

    f) ai consorzi di bonifica;

    g) ai consorzi industriali;

    h) agli enti morali;

    i) agli enti ecclesiastici.

    Inoltre , tenuto conto che la misura in trattazione è concessa nel rispetto delle condizioni previste dal Temporary Crisis Framework, sono escluse dall’ambito di applicazione della misura

    – le imprese operanti nel settore finanziario[1];

    – le imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE, tra cui, ma non solo:     persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni, OPPURE . imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’UE;  OPPURE. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’UE in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

    Decontribuzione Sud: comunicazioni Uniemens 2022

    I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2022, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

    Dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

    • – nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “DESU”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo  indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
    • – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il valore “N”. Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente allaposizione dei lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A),dovrà essere concatenato alla data di assunzione, il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri; ad esempio: 202106091234567890) o, in sua mancanza, il codice fiscale;
    • – nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
    • – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
  • Rubrica del lavoro

    Pensioni ottobre 2022: date di pagamento e aumenti

    Con il termine dello stato di emergenza fissato  al 31 marzo  2021,   è cessata l’anticipazione del pagamento delle pensioni nei giorni precedenti l'inizio del mese e si torna al calendario  ordinario, a partire dal 1° del mese di competenza. 

    Per ottobre  le date sono un po diversificate perche il 1 del mese cade di sabato,  giornata per le banche non operativa. Quindi :

    1. l'accredito nei conti correnti  e libretti POSTALI,  e l'inizio dei pagamenti in contanti allo sportello sarà il 1°ottobre, anche se cade di sabato
    2. l'accredito automatico  delle pensioni nei conti correnti BANCARI sarà invece lunedi 3 ottobre. 

    Calendario pagamento in contanti

    Per le pensioni di  ottobre  i pagamenti in contanti agli sportelli delle Poste sono previsti con la seguente scaletta:

    INIZIALI COGNOME DATA
    A-B Sabato 1 Ottobre
    C-D Lunedi  3 ottobre
    E-K Martedi 4 ottobre
    L-O Mercoledi 5 ottobre 
    P-R Giovedi 6 ottobre
    S-Z Venerdi 7 ottobre

    Va ricordato che i calendari possono essere personalizzati dagli uffici postali sulla base di specifiche esigenze

    Pensioni ottobre 2022: cedolino INPS 

    Il cedolino della pensione dI ottobre  sarà consultabile  all'inizio del mese sul sito INPS , previa registrazione con l'identita digitale  SPID, CIE o CNS.

    Sul cedolino sono presenti i dettagli sull'assegno di ciascun mese : importo , conguagli delle tasse pagate, aumenti  

    Si ricorda infatti  che la tassazione sulle pensioni  viene gestita direttamente dall'Inps che si trattiene l'importo sugli assegni pensionistici  e lo versa all'Agenzia delle entrate.  INPS provvede  da agosto in poi ad effettuare i conguagli a credito o a debito   tra le tasse dovute e quelle già trattenute nel corso dell'anno  per coloro che hanno come sostituto di imposta l'INPS.

    Aumento pensioni da ottobre 2022

    Per i pensionati  INPS con redditi inferiori a 35mila euro  annu  è previsto un aumento grazie all'anticipo della perequazione  2023 deciso dal  Decreto aiuti bis n. 115 2022.

     Va specificato che si tratta dell'anticipo di tre mesi (a ottobre 2022 invece che a gennaio 2023) del consueto adeguamento all'inflazione misurato dall'Istat  che   viene effettuato  ogni  anno, detto anche perequazione. Quest'anno il governo ha deciso di anticiparlo e rafforzarlo per talune fasce di reddito .

    Gli aumenti saranno del 2 % per i redditi da pensione fino a 35 mila euro mentre si fermeranno  allo 0,2% per quelle sopra la soglia (che ne godranno però da novembre. In questo caso, per la precisione si tratta del conguaglio della perequazione già effettuata per il 2022 sul 2021). 

    Va tenuto conto anche che per legge la perequazione è progressiva cioè si applica  con i seguenti scaglioni

    • 100% dell’inflazione, ovvero in misura piena, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo (corrispondente a 523,83 euro);
    • 90% dell’inflazione per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
    • 75% dell’inflazione per le pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo.

    Da gennaio  2023 INPS verificherà l'andamento effettivo dell'inflazione del 2022 e applicherà  il tasso complessivo , ci saranno conguagli quindi negli assegni che dovrebbero, visto l'andamento attuale, aggiungere ancora ulteriori incrementi degli importi delle pensioni.