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Aumento pensioni dicembre 2023 e tagli 2024
Il decreto "Anticipi "approvato dal Governo il 16 ottobre 2023 aveva previsto l'anticipo a questo mese di novembre del conguaglio relativo all'adeguamento delle pensioni all'inflazione, operazione che Inps di solito effettua a gennaio dell'anno successivo.
Si tratta in particolare di un aumento degli importi degli assegni, correlato all'aumento dell'inflazione che quest'anno è stato molto superiore al previsto. I costi della misura previsti sono pari a più di 2 miliardi di euro per il 2023 e oltre 560 milioni per il 2024.
Il testo definitivo del decreto legge ha spostato l'atteso appuntamento a dicembre. Vediamo di seguito più in dettaglio a quanto ammontano questi aumenti anche in relazione alle fasce di reddito dei pensionati.
Aumento pensioni dicembre 2023: le fasce di rivalutazione
Come detto si tratta dell' anticipo contabile del conguaglio che ogni anno si fa per adeguare le pensioni all'aumento dei prezzi relativo all'anno precedente, definitivamente definito dal decreto ministeriale entro il 20 novembre di ogni anno, rispetto al valore stimato a gennaio .
La differenza misurata quest'anno è pari allo 0,8% .
Per il persistere dell'inflazione 2023, infatti l'adeguamento nel 2024 è calcolato complessivamente all' 8,1% (contro il +7,3% stimato ). Istat ha calcolato aumenti medi del 3% poi anche nel 2025 e 2026 .
ATTENZIONE A dicembre 2023 si avrà il conguaglio relativo a tutti i mesi del 2023, compresa la tredicesima.
Per calcolare gli importi effettivi che si vedranno in più nel cedolino pensione di dicembre va anche tenuto presente che la normativa vigente prevede una rivalutazione piena, cioè del 100% (dello 0,8 in questione), solo per le pensioni di importo fino a quattro volte il minimo e con percentuali progressivamente calanti con l'innalzarsi dell'assegno di pensione.
Le fasce sono le seguenti (ricordiamo sempre che si tratta di importi lordi):
fascia pensione importo massimo assegno percentuale di applicazione pensioni fino a 4 volte il minimo entro i 2.101, 52 euro rivalutazione del 100% (0,8%) pensioni da 4 a 5 volte il minimo da 2102, 53 a 2.626,90 euro rivalutazione dell'85% (0,68%) pensioni da 5 a 6 volte il minimo da 2626, 91 a 3152,28 euro rivalutazione del 53% (0,42%)
pensioni da 6 a 8 volte il minimo da 3152, 29 a 4203,05 euro rivalutazione del 47% (0,37) pensioni da 8 a 10 volte il minimo da 4203,06 a 5253,80 euro rivalutazione del 37% (0,29) pensioni oltre 10 volte il minimo da 5253,81 euro in su rivalutazione del 32% (0,25) Aumento pensioni dicembre 2023: gli importi
Gli importi degli aumenti mensili e complessivi (indicativi perche dipendono anche dalla composizione dell'assegno ) sono i seguenti:
assegno pensione rivalutazione dicembre importo aumento complessivo a dicembre assegno di 1.000 euro 8 euro 104 euro assegno di 1500 euro 12 euro 156 euro assegno di 2.500 euro: 17 euro 221 euro assegno da 3000 euro 12,72 euro 152,74 euro assegno da 5500 euro 13,75 euro 165 euro Si ricorda che poi negli assegni di gennaio 2024 sarà presente solo la quota di rivalutazione MENSILE pari all'8,1% totale, senza il conguaglio relativo ai 12 mesi.
Taglio rivalutazione 2024
Nella bozza della legge di bilancio 2024 che inizia ora l'iter parlamentare è stata inserita una norma che modifica le percentuali di indicizzazione delle pensioni nel 2024 con una taglio che colpisce le fasce piu alte di reddito.
La spesa totale per le pensioni in Italia arriverà infatti a toccare i 361,24 miliardi (complice non solo l'inflazione ma anche l'aumento della vita media che fa lievitare la durata totale dei pagamenti)
Per contrastare in parte questo continuo aumento della spesa, l'art. 29 della bozza della legge di bilancio prevede per l'ultima fascia di reddito pensionistico, ovvero coloro che percepiscono oltre 5253 euro lordi , una rivalutazione nel 2024 pari
- al 22% invece che
- al 32 % del valore calcolato dall'Istat a novembre 2023 e definito come riferimento con decreto ministeriale al 5,4% .
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Fallimenti : CIGS esente da TFR e ticket anche nel 2023
Anche per il 2023, come già per 2020 2021 e 2022 le societa':
- sottoposte a procedura fallimentare o
- in amministrazione straordinaria,
le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria sono esonerate:
- dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e
- dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 92 2012 (il cosiddetto ticket licenziamento).
La misura era stata prevista inizialmente per il 2020 e 2021 dall'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e prorogata per il 2022 dall'articolo 4 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103.
Con il messaggio 3779 del 30 ottobre 2023 INPS ricorda che una nuova proroga per il 2023 e 2024 è stata prevista dalla legge di bilancio 2022 (L.234 2021).
Gli esoneri sono autorizzati nel limite di spesa di 21 milioni di euro per ciascun anno.
Inps riprende le istruzioni precedenti ( messaggio 1400 del 29 marzo 2022 ) e 3920/2020 ricordando che per ottenere l'agevolazione vanno richieste :
- in primo luogo autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) (o in sede di integrazione della stessa domanda). Il successivo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, TFR e c.d. ticket di licenziamento, separatamente per ogni anno di competenza.
- In secondo luogo, le aziende interessate ( o i curatori), in possesso del decreto ministeriale di autorizzazione, per accedere agli sgravi devono presentare specifica istanza di accesso all’Istituto. avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” .
In particolare sul primo punto precisa che le aziende che intendano richiedere gli esoneri devono fornire la stima del costo già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ossia:
a) la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale distinta per ogni anno civile interessato
b) la misura complessiva del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, da calcolare, secondo le indicazioni della circolare n. 137/2021, con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione della CIGS autorizzata
Si sottolinea inoltre che per tali quote di TFR il decreto-legge n. 109/2018 non modifica la destinazione e l’assetto del TFR che puo essere
- versato ai fondi di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- versa al Fondo di Tesoreria di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- accantonato presso il datore di lavoro.
Nel primo caso l’Istituto provvede a trasferire il TFR maturato al fondo pensione di destinazione.
nei casi due e tre invece l’Istituto provvede al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo di CIGS autorizzata.
Istruzioni richiesta e autorizzazione sgravio TFR e ticket licenziamento
i curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari incaricati) devono inoltrare all’INPS , SOLO con il modulo di istanza on-line appositamente predisposto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” – una domanda di ammissione all’esonero, come da istruzioni dei messaggi n. 3920/2020 e n. 1400/2022,
Va utilizzato il codice autorizzazione (CA) “0Q” – istituito con il messaggio n. 3920/2020 che deve essere assegnato:
- con decorrenza dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia al ticket di licenziamento;
- dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al ticket di licenziamento.
Entrambi gli esoneri, nei limiti di importo determinati secondo quanto indicato nel citato messaggio n. 3920/2020, devono sempre riferirsi esclusivamente a lavoratori beneficiari di CIGS.
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Detassazione straordinari nel turismo: regole e novità 2024
La detassazione di parte degli straordinari per garantire un bonus extra in busta paga ai lavoratori del turismo è stata confermata nella legge di conversione del Decreto Lavoro 48 2023. Qui il testo
La misura intende sostenere i lavoratori del settore, con i redditi più bassi, e mira in questo modo anche a incentivare l'offerta di manodopera, recentemente molto difficoltosa per i datori di lavoro.
AGGIORNAMENTO 24 OTTOBRE
Novità detassazione turismo 2024
Nella bozza della legge di bilancio approvata dal Governo lo scorso 16 ottobre 2023 figura una proroga della misura, con le stesse caratteristiche e requisiti, solo per il semestre dal 1°gennaio 2024 al 30 giugno 2024 . Occorre attendere l' approvazione parlamentare per la conferma.
Ricordiamo allora le regole e i recenti chiarimenti dell'Agenzia sul trattamento integrativo speciale 2023 nei paragrafi seguenti.
Detassazione parziale straordinari turismo nel DL Lavoro convertito in legge
La novità inserita nella legge di conversione del DL 48 prevede un trattamento integrativo "speciale " in busta paga ovvero un bonus temporaneo per il periodo 1 giugno – 21 settembre 2023 diretto ai dipendenti del settore privato turismo e terme, con reddito fino a 40mila euro.
L'importo sarà pari al 15 % degli importi lordi dovuti
- ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente 2022 entro il limite di 40 mila euro per
- le ore di straordinario svolte durante i giorni festivi e
- il lavoro notturno
- nel periodo 1.6-21. 9 2023
In sostanza, come per il taglio dei contributi del 4% introdotto dal decreto legge 48/2023 gli importi risparmiati dai datori di lavoro con la detassazione di parte degli straordinari confluiranno nella busta paga dei lavoratori.
I dipendenti devono fare richiesta attestando al proprio datore il reddito da lavoro dipendente relativo al 2022
Le aziende recuperano poi gli importi erogati con il conguaglio contributivo in Uniemens.
Con la risoluzione 51 l'Agenzia ha istituito il codice tributo da utilizzare :
“1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.
Riportiamo di seguito per completezza il testo di legge
Articolo 39-bis
(Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)
1. Al fine di garantire la stabilita' occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, e' riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.
3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.
4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Trattamento integrativo turismo 2023: chiarimenti Agenzia
Con la circolare 26 del 29 agosto 2023 l'Agenzia ha fornito alcune specificazioni sul trattamento integrativo speciale.
Sul requisito reddituale si chiarisce che:"devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale".
Per la definizione degli importi che danno diritto al credito si fa riferimento all’articolo 1 del Dlgs 66/2003 sull'orario di lavoro per cui:.
- per lavoro straordinario si intende quello oltre l’orario normale di lavoro (di norma 40 ore settimanali) o il minore stabilito dai contratti collettivi applicati;
- per lavoro notturno, che per legge corrisponde a 7 ore consecutive svolte tra le ore 22 e le ore 7, si rinvia a quanto previsto dai singoli contratti collettivi che specificano anche le relative maggiorazioni economiche
L'agenzia precisa che il trattamento integrativo calcolato sulle retribuzioni del periodo 1° giugno-21 settembre può confluire in busta paga in qualsiasi periodo purché entro il 2023.
Uguale termine per il conguaglio da recuperare in F24 con compensazione esterna utilizzando il codice tributo 1702, istituito con la risoluzione Ade 51/2023.
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Albo autotrasportatori : quote 2024 confermate
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera 11 ottobre 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2024 in cui vengono riconfermati ancora una volta gli importi già in vigore
La quota da versare , entro la scadenza del 31 dicembre 2023 e' stabilita nelle seguenti TRE misure:
- Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: € 30,00.
- Ulteriore quota sulla base del parco veicoli aziendale indipendentemente dalla massa come da tabella seguente:
dimensione azienda categoria
n. veicoli
importo in euro
A
da 2 a 5
5,16
B
da 6 a 10
10,33
C
da 11 a 50
25,82
D
da 51 a 100
103,29
E
da 101 a 200
258,23
F
superiore a 200
516,46
3. Ulteriore quota (in aggiunta a quelle precedenti ) per ogni veicolo di massa superiore a 6.000 chilogrammi di cui l'impresa e' titolare, come da tabella che segue:
dimensione azienda categoria
massa complessiva veicoli o trattore con p so rimorchiabile
importo in euro
A
da 6.001 11.500 kg
5,16
B
da 11.501 a 26.000 kg
7,75
C
oltre 26.000 |kg
10,33
Confermate anche, per il versamento le due modalita' alternative sulla piattaforma PagoPA raggiungibile anche dalla apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it
Viene proposto in automatico l'importo relativo all'anno 2024 e ad eventuali annualita' pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella stessa sezione «Pagamento quote» del portale
a) pagamento online, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto;
b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalita' differita. L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalita' presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.
L'utente potra' pagare una posizione debitoria alla volta.
ATTENZIONE A decorrere dalla quota anno 2024 anche le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano, dovranno effettuare il pagamento
attraverso la piattaforma PagoPA secondo le modalita' sopra descritte, fermo restando che la piattaforma consentira' il pagamento esclusivamente a favore della provincia autonoma.
Va sottolineato che qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sara' sospesa .
La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2024 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.
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Stranieri: codice fiscale provvisorio on line
Con una circolare del Ministero dell'interno diffusa dal Ministero del lavoro , n. 5467 del 9 ottobre 2023, è stato comunicato che è stata implementata in collaborazione con l'agenzia delle entrate la procedura per il rilascio in via telematica del codice fiscale provvisorio al lavoratore extracomunitario che consente lo svolgimento dell'attività lavorativa anche prima della firma del contratto di soggiorno. Non è più necessario quindi per i lavoratori e i datori di lavoro recarsi di persona presso gli uffici dell'Agenzia.
La generazione automatica del codice fiscale avviene tramite il sistema SPI 2.0 in relazione alle domande per le quali sia già stato emesso il visto di ingresso.
Codice fiscale provvisorio stranieri: come fare
Il ministero precisa che la funzionalità di rilascio del codice fiscale provvisorio sarà online sul Portale ALI – Portale Servizi – Ali Sportello Unico (interno.it) e sarà visualizzabile dal datore di lavoro, che avrà cura di informare il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio e degli estremi del codice fiscale provvisorio".
La circolare precisa che resta necessario per il datore di lavoro provvedere alla comunicazione obbligatoria all'INPS, con il codice fiscale ottenuto
Al momento della convocazione presso lo sportello Unico per l'immigrazione per la registrazione dell'ingresso e la firma del contratto il codice fiscale diventa definitivo.
Il ministero comunica che per la richiesta di ulteriori informazioni sulla scheda tecnica della procedura è disponibile l'indirizzo mail [email protected]
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Apprendistato primo livello 2023: stop allo sgravio totale
Con il messaggio 3618 del 17 ottobre 2023 INPS fornisce le istruzioni operative aggiornate per gli adempimenti e i versamenti contributivi relativi ai contratti di apprendistato di primo livello, per i quali non sono state rinnovate le agevolazioni previste, da ultimo, per il 2022 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 , legge di Bilancio 2022
Per gli apprendisti con contratto per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015, assunti a partire dal 1 gennaio 2023 , termina lo sgravio totale e si tornano ad applicare quindi le aliquote ordinarie, come da tabella sotto :
Codice
Descrizione
aliquote Y1
Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione
(aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) Y2
Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione
aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) N1
Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione
(aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) N2
Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione
(aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) J9
Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015
(aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) K9
Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 150/2015
(aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) Nel messaggio INPS evidenzia anche che la riforma degli ammortizzatori sociali della legge 234 2021 ha esteso le tutele anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante. I datori di lavoro sono, pertanto, tenuti ai conseguenti obblighi contributivi come illustrato nella circolare n. 76 del 30 giugno 2022. L'ampliamento riguarda anche il settore dell'agricoltura.
ATTENZIONE
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile .
- per tutta la durata del periodo di formazione e
- per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
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Modello Red: recupero prestazioni prorogato al 31.12.2024
Importante novità sulla campagna di verifica dei modelli RED di comunicazione dei redditi dei pensionati INPS .
Come noto l'istituto procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati che possono modificare la misura o il diritto alle prestazioni pensionistiche integrative e nel caso , provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto pagato in eccedenza.
Nel decreto legge "fiscale" n. 135 2023 pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale l'art 2 prevede in particolare che il recupero delle prestazioni indebite correlate
- alla campagna di verifica reddituale, relative al periodo d'imposta 2021, e
- alle verifiche relative al periodo di imposta 2020 ( di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14)
sarà avviato entro il 31 dicembre 2024.
La normativa vigente prevede infatti la possibilità con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale che il termine del recupero possa essere prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
Vale la pena ricordare che i Modelli Red e le dichiarazioni di responsabilità sono richieste dall'INPS ai pensionati che godono di prestazioni integrative legate al reddito. come ad esempio :
- l'integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994,
- l' integrazione al minimo dell’assegno di invalidità ,
- la maggiorazione sociale, ex articolo 1 della legge n. 544/1988 e articolo 69, comma 3 della legge 388/2000,
- la Pensione sociale ex articolo 26 della legge n. 153/1969,
- l ' Assegno per il nucleo familiare ex articolo 2 della legge n. 153/1988 )
RED: come effettuare l'invio dai servizi online
Nelle proprie istruzioni l'istituto ricorda che per adempiere all'obbligo sono a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell’Istituto, i servizi online accessibili dal portale internet dell’Istituto, “RED semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità”, e gli uffici sul territorio oltre che CAF e intermediari abilitati che forniscono assistenza in forma gratuita, per legge.
Viene anche precisato che i CAF e ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale non sono convenzionati per:
- le dichiarazioni aventi ad oggetto l’eventuale frequenza scolastica dei titolari di prestazioni assistenziali (ICRIC FREQUENZA) e
- le informazioni relative all’eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte dei titolari delle prestazioni di invalidità civile (ICLAV)
Tali comunicazioni possono essere effettuate personalmente accedendo con le credenziali al servizio online dedicato, “Dichiarazioni di responsabilità” o rivolgendosi al contact center o agli sportelli INPS .
Le comunicazioni “RED Semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità” possono essere inviate attraverso il seguente percorso www.inps.it > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Red semplificato – Trasmissione modello” ovvero > “Dichiarazioni di responsabilità – Trasmissione modelli”.
Necessario per accedere essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
– SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello;
– CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
– CIE (Carta Identità Elettronica 3.0).