• Pensioni

    Aumento pensioni dicembre 2023 e tagli 2024

    Il decreto  "Anticipi "approvato dal Governo   il 16 ottobre 2023  aveva  previsto l'anticipo a questo mese di  novembre del conguaglio  relativo all'adeguamento delle pensioni  all'inflazione, operazione che Inps di solito effettua a gennaio dell'anno successivo. 

    Si tratta in particolare di un aumento degli importi degli assegni, correlato all'aumento dell'inflazione che quest'anno è stato molto superiore al previsto. I costi della misura previsti  sono pari a più di 2 miliardi di euro per il 2023 e oltre 560 milioni  per il 2024.

    Il testo definitivo del decreto legge ha spostato  l'atteso appuntamento a dicembre.  Vediamo di seguito più in dettaglio a quanto ammontano questi aumenti  anche in relazione alle fasce di reddito dei pensionati.

    Aumento pensioni dicembre 2023: le fasce di rivalutazione 

    Come detto si tratta dell' anticipo contabile del conguaglio che ogni anno si fa  per adeguare le pensioni all'aumento dei prezzi  relativo all'anno precedente,  definitivamente  definito dal decreto ministeriale entro il 20 novembre di ogni anno,  rispetto al valore stimato a gennaio .

     La differenza  misurata quest'anno  è pari allo 0,8%

     Per il persistere dell'inflazione 2023, infatti  l'adeguamento nel 2024   è calcolato complessivamente  all'  8,1% (contro il +7,3%  stimato ). Istat ha calcolato aumenti medi  del 3%  poi anche  nel 2025  e 2026 .

    ATTENZIONE A dicembre 2023 si avrà il conguaglio  relativo a tutti i mesi  del 2023, compresa la tredicesima.

    Per calcolare gli importi effettivi che si vedranno in più nel cedolino pensione di dicembre  va anche tenuto presente che  la normativa  vigente prevede una rivalutazione piena, cioè del 100%  (dello  0,8 in questione),  solo per le pensioni di importo fino a quattro volte il minimo e con percentuali  progressivamente calanti con l'innalzarsi dell'assegno di pensione. 

    Le fasce sono le  seguenti (ricordiamo sempre che si tratta di importi lordi):

    fascia pensione importo massimo assegno  percentuale di applicazione 
    pensioni fino a 4 volte il minimo   entro i    2.101, 52 euro    rivalutazione del 100%  (0,8%)
    pensioni da 4 a 5 volte il minimo  da 2102, 53  a   2.626,90 euro   rivalutazione dell'85% (0,68%)
    pensioni da 5 a 6 volte il minimo   da 2626, 91  a 3152,28 euro  

     rivalutazione del  53% (0,42%)  

    pensioni da 6 a 8 volte il minimo  da 3152, 29   a 4203,05 euro    rivalutazione del  47%  (0,37)
    pensioni da 8 a 10 volte il minimo   da 4203,06 a   5253,80 euro  rivalutazione del 37%  (0,29)
    pensioni oltre 10 volte il minimo da 5253,81  euro in su rivalutazione del 32%  (0,25)

    Aumento pensioni dicembre 2023: gli importi 

    Gli  importi degli aumenti mensili e complessivi  (indicativi perche dipendono  anche dalla composizione dell'assegno ) sono i seguenti:

     assegno pensione   rivalutazione  dicembre  importo aumento complessivo a dicembre
    assegno di 1.000 euro 8 euro  104 euro
    assegno di 1500 euro 12 euro 156 euro 
    assegno di  2.500 euro: 17 euro  221 euro 
    assegno da 3000 euro  12,72 euro  152,74 euro 
    assegno da 5500 euro  13,75 euro  165 euro

    Si ricorda che poi  negli assegni di gennaio 2024 sarà presente solo la quota di rivalutazione  MENSILE pari all'8,1% totale, senza il conguaglio relativo ai  12 mesi.

    Taglio rivalutazione 2024

    Nella bozza della legge di bilancio 2024  che inizia ora l'iter parlamentare è stata inserita una norma che modifica le percentuali di indicizzazione delle pensioni nel 2024  con una taglio che colpisce le fasce piu alte di reddito.

     La spesa totale per le pensioni in Italia  arriverà  infatti a toccare i  361,24 miliardi  (complice non solo l'inflazione ma anche l'aumento della vita media che fa lievitare la durata totale dei pagamenti)

     Per contrastare in parte questo continuo aumento della  spesa, l'art. 29  della bozza della legge di bilancio prevede  per l'ultima  fascia di reddito pensionistico,  ovvero  coloro  che percepiscono oltre 5253 euro lordi , una rivalutazione  nel 2024 pari

    •  al 22% invece che 
    • al 32 % del valore calcolato dall'Istat  a novembre 2023 e definito come riferimento  con decreto ministeriale  al 5,4% .

  • Rubrica del lavoro

    Fallimenti : CIGS esente da TFR e ticket anche nel 2023

    Anche per il 2023, come già per 2020 2021 e 2022 le societa': 

    1. sottoposte a   procedura  fallimentare o  
    2. in amministrazione straordinaria, 

    le quali abbiano usufruito  del  trattamento di integrazione salariale straordinaria   sono esonerate:

    •  dal pagamento delle quote di  accantonamento  del   trattamento di fine rapporto, relative  alla retribuzione persa a seguito della riduzione  oraria  o sospensione dal lavoro, e 
    • dal pagamento  del  contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 92 2012 (il cosiddetto ticket licenziamento).

    La misura era stata prevista   inizialmente per il 2020 e 2021 dall'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,   e prorogata per il 2022 dall'articolo 4 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103.

    Con il messaggio 3779 del 30 ottobre 2023 INPS ricorda che una nuova proroga per il 2023  e 2024 è stata prevista dalla legge di bilancio 2022 (L.234 2021).

    Gli esoneri sono autorizzati nel limite di spesa  di 21 milioni di euro per ciascun anno.

     Inps   riprende le istruzioni  precedenti ( messaggio 1400 del 29 marzo 2022 )    e 3920/2020 ricordando che per ottenere l'agevolazione  vanno richieste :

    1. in primo luogo autorizzazione al Ministero del lavoro  e delle politiche sociali  del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) (o in sede di integrazione della stessa domanda).  Il  successivo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, TFR e  c.d. ticket di licenziamento,  separatamente  per ogni anno di competenza.
    2. In secondo luogo, le aziende interessate ( o i curatori), in possesso del decreto ministeriale di autorizzazione, per accedere agli sgravi devono presentare specifica istanza di accesso all’Istituto. avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” .

    In particolare  sul primo punto precisa che     le aziende che intendano richiedere gli esoneri devono fornire la stima del costo già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ossia:

     a) la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di  trattamento straordinario di integrazione salariale distinta  per ogni anno civile interessato 

    b) la misura complessiva del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, da calcolare, secondo le indicazioni  della circolare n. 137/2021, con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione della CIGS  autorizzata

    Si sottolinea  inoltre che  per tali quote di TFR   il  decreto-legge n. 109/2018 non modifica  la destinazione e l’assetto del TFR che puo essere 

    1.  versato ai fondi di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
    2. versa al Fondo di Tesoreria di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    3. accantonato presso il datore di lavoro.

     Nel primo caso l’Istituto provvede a trasferire il TFR maturato al fondo pensione di destinazione.

    nei casi due e tre invece l’Istituto provvede al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo di CIGS autorizzata.

    Istruzioni richiesta e autorizzazione sgravio TFR e ticket licenziamento 

    i curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari incaricati) devono inoltrare all’INPS  , SOLO con il modulo di istanza on-line appositamente predisposto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” – una domanda di ammissione all’esonero, come da istruzioni dei  messaggi n. 3920/2020 e n. 1400/2022, 

    Va utilizzato  il codice autorizzazione (CA) “0Q” – istituito con il messaggio n. 3920/2020  che deve essere assegnato:

    •  con decorrenza dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia al ticket di licenziamento;
    •  dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al ticket di licenziamento.

    Entrambi gli esoneri, nei limiti di importo determinati secondo quanto indicato nel citato messaggio n. 3920/2020, devono sempre riferirsi esclusivamente a lavoratori beneficiari  di CIGS.

  • Turismo

    Detassazione straordinari nel turismo: regole e novità 2024

    La  detassazione di parte degli straordinari   per garantire un bonus extra in busta paga ai lavoratori del turismo è stata confermata nella legge di conversione del Decreto Lavoro 48 2023. Qui il testo 

    La misura intende sostenere i lavoratori del settore,  con i redditi più bassi,  e  mira in questo modo anche a incentivare l'offerta di manodopera, recentemente molto  difficoltosa per i datori di lavoro.   

    AGGIORNAMENTO 24 OTTOBRE 

    Novità detassazione turismo 2024

    Nella bozza della legge di bilancio approvata dal Governo lo scorso 16 ottobre  2023 figura una proroga della misura, con le stesse caratteristiche e requisiti,  solo  per il semestre  dal 1°gennaio 2024 al 30 giugno 2024 . Occorre attendere l' approvazione parlamentare per la conferma.

    Ricordiamo allora   le regole e i recenti chiarimenti dell'Agenzia  sul trattamento integrativo speciale 2023  nei paragrafi seguenti.

    Detassazione parziale straordinari turismo nel DL Lavoro convertito in legge 

    La novità inserita  nella legge di conversione del DL 48 prevede   un trattamento integrativo "speciale " in busta paga ovvero un bonus temporaneo  per il periodo 1 giugno – 21 settembre  2023 diretto ai dipendenti del settore  privato turismo e terme,  con reddito fino a 40mila euro.

    L'importo sarà   pari al 15 %  degli importi  lordi dovuti  

    • ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente 2022 entro il limite di 40 mila euro  per 
    • le ore di straordinario svolte  durante i giorni festivi e 
    • il  lavoro notturno  
    • nel periodo 1.6-21. 9 2023

    In sostanza,   come per  il taglio dei contributi  del 4% introdotto dal decreto legge 48/2023  gli importi risparmiati dai datori di lavoro con la detassazione di parte degli straordinari confluiranno nella busta paga dei lavoratori. 

    I dipendenti devono fare richiesta attestando al proprio datore il reddito da lavoro dipendente relativo al 2022

    Le aziende recuperano  poi gli importi  erogati con il conguaglio  contributivo in Uniemens.

    Con la risoluzione 51 l'Agenzia ha  istituito il codice tributo da utilizzare :

    “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.

    Riportiamo di seguito per completezza il testo di legge

    Articolo 39-bis

    (Detassazione del lavoro  notturno  e  festivo  per  i  dipendenti  di  strutture turistico-alberghiere)

       1. Al fine di garantire la stabilita' occupazionale e di  sopperire  all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore  turistico,  ricettivo e termale,  per  il  periodo  dal  1°  giugno  2023  al  21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del  turismo,  ivi  inclusi gli stabilimenti termali, e' riconosciuto un trattamento  integrativo  speciale, che non concorre alla formazione del reddito,  pari  al  15  per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro   notturno e alle prestazioni di lavoro  straordinario,  ai  sensi  del decreto legislativo 8 aprile  2003,  n.  66,  effettuato  nei  giorni  festivi. 

      2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  a  favore  dei  lavoratori dipendenti del settore  privato  titolari  di  reddito  di  lavoro dipendente di importo non  superiore,  nel  periodo  d'imposta  2022, a euro 40.000. 

       3. Il sostituto  d'imposta  riconosce  il  trattamento  integrativo  speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore,  che  attesta  per iscritto l'importo del reddito di  lavoro  dipendente  conseguito  nell'anno 2022. 

      4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per  effetto  dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al  comma  1 mediante  compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    Trattamento integrativo turismo  2023: chiarimenti Agenzia

    Con la circolare 26 del  29 agosto 2023 l'Agenzia ha fornito alcune specificazioni sul trattamento integrativo speciale.

    Sul requisito reddituale si chiarisce che:"devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale".

    Per la definizione degli importi che danno diritto al credito  si fa riferimento all’articolo 1 del Dlgs 66/2003 sull'orario di lavoro per cui:.

    • per  lavoro straordinario si intende quello oltre l’orario normale di lavoro (di  norma 40 ore settimanali) o il minore stabilito dai contratti collettivi applicati;
    • per  lavoro notturno,   che per legge corrisponde a 7 ore consecutive  svolte tra le ore 22 e le ore 7,  si rinvia a quanto previsto dai singoli  contratti collettivi  che specificano anche le relative maggiorazioni economiche  

    L'agenzia precisa che il trattamento integrativo calcolato sulle retribuzioni del periodo  1° giugno-21 settembre  può confluire in busta paga in qualsiasi periodo  purché entro il 2023.  

    Uguale termine per il conguaglio da recuperare  in F24 con compensazione esterna utilizzando il codice tributo 1702, istituito con la risoluzione Ade 51/2023.

  • Rubrica del lavoro

    Albo autotrasportatori : quote 2024 confermate

    E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera 11 ottobre 2023  del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti con la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2024 in cui vengono riconfermati ancora una volta gli importi  già in vigore 

    La quota da versare , entro la scadenza del 31 dicembre 2023 e' stabilita nelle seguenti TRE misure: 

    1. Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque  iscritte all'albo: € 30,00.
    2. Ulteriore quota sulla base del parco veicoli aziendale indipendentemente dalla massa come da tabella seguente:

       

    dimensione azienda categoria

    n. veicoli

    importo in euro

    A

    da 2 a 5

    5,16

    B

    da 6 a 10         

    10,33

    C

    da 11 a 50

    25,82

    D

    da 51 a 100       

    103,29

    E

    da 101 a 200 

    258,23

    F

    superiore a 200   

     516,46

    3.  Ulteriore quota (in aggiunta a quelle   precedenti ) per  ogni  veicolo  di  massa  superiore  a  6.000  chilogrammi  di  cui  l'impresa  e' titolare, come da tabella che segue:

    dimensione azienda categoria

    massa complessiva veicoli o trattore con p so rimorchiabile

    importo in euro

    A

    da 6.001 11.500 kg

    5,16  
     

    B

    da 11.501 a 26.000  kg

    7,75

    C

    oltre 26.000 |kg

    10,33

    Confermate anche, per il versamento  le due modalita' alternative  sulla  piattaforma PagoPA raggiungibile anche dalla  apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito  www.alboautotrasporto.it

    Viene proposto in automatico l'importo   relativo all'anno 2024  e ad eventuali annualita'  pregresse  non  corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella  stessa sezione «Pagamento quote» del portale

        a)   pagamento   online,    effettuato    in    modo    integrato nell'applicazione  dei  pagamenti.  L'utente  viene   automaticamente  reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono  di  scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in  tempo  reale  utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto; 

        b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD)  che avviene in modalita' differita. L'utente stampa o visualizza  il  pdf  dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una  delle  modalita'   presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale. 

     L'utente potra' pagare una posizione debitoria alla volta. 

    ATTENZIONE   A decorrere dalla quota anno 2024 anche le  imprese  iscritte  alla  Provincia autonoma  di  Bolzano,  dovranno  effettuare  il  pagamento

    attraverso  la  piattaforma  PagoPA  secondo   le   modalita'   sopra  descritte, fermo restando che la piattaforma consentira' il pagamento  esclusivamente a favore della provincia autonoma. 

    Va sottolineato che qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sara' sospesa . 

    La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2024 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

  • Stranieri in Italia

    Stranieri: codice fiscale provvisorio on line

    Con una circolare del Ministero dell'interno diffusa dal Ministero del lavoro , n. 5467 del 9 ottobre 2023,   è stato comunicato che è stata implementata  in collaborazione con l'agenzia delle entrate la procedura per il  rilascio in via telematica del codice fiscale provvisorio al lavoratore extracomunitario   che consente lo svolgimento dell'attività lavorativa anche prima della firma del contratto di soggiorno. Non è più necessario quindi per i lavoratori  e i datori di lavoro recarsi di persona presso gli uffici dell'Agenzia. 

    La generazione automatica  del codice  fiscale avviene tramite il sistema SPI 2.0  in relazione alle domande per le quali sia già stato emesso il visto di ingresso.

    Codice fiscale provvisorio stranieri: come fare

    Il ministero  precisa che la funzionalità di rilascio del codice fiscale provvisorio sarà online sul Portale ALI – Portale Servizi – Ali Sportello Unico (interno.it) e sarà visualizzabile dal datore di lavoro, che avrà cura di informare il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio e degli estremi del codice fiscale provvisorio".

    La circolare precisa che resta necessario per il datore di lavoro provvedere alla comunicazione obbligatoria all'INPS, con il codice fiscale ottenuto

    Al momento della convocazione presso lo sportello Unico per l'immigrazione  per la registrazione dell'ingresso e la firma del contratto  il codice fiscale diventa definitivo.

    Il ministero comunica che per la richiesta di ulteriori informazioni sulla scheda tecnica della procedura è disponibile l'indirizzo mail [email protected]

  • Rubrica del lavoro

    Apprendistato primo livello 2023: stop allo sgravio totale

    Con imessaggio 3618 del 17 ottobre 2023 INPS fornisce le istruzioni  operative aggiornate per gli adempimenti e i versamenti contributivi relativi ai contratti di apprendistato  di primo livello,  per i quali non sono state rinnovate le agevolazioni previste, da ultimo,  per il 2022  dalla legge  30 dicembre 2021, n. 234 , legge di Bilancio 2022 

    Per gli apprendisti  con contratto  per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015, assunti a partire dal 1 gennaio 2023 ,  termina lo sgravio totale e si  tornano ad applicare quindi le aliquote ordinarie, come da tabella sotto :

    Codice

    Descrizione

    aliquote 

    Y1

    Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione 

    (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    Y2

    Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione 

    aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    N1

    Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione 

    (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    N2

    Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione 

    (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    J9

    Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015

     (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    K9

    Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 150/2015

     (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    Nel messaggio INPS evidenzia anche che la riforma  degli ammortizzatori sociali   della legge  234 2021 ha esteso le tutele anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante. I datori di lavoro sono, pertanto, tenuti ai conseguenti obblighi contributivi come illustrato nella circolare n. 76 del 30 giugno 2022. L'ampliamento riguarda anche il settore dell'agricoltura. 

     ATTENZIONE 

    L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile .

    • per tutta la durata del periodo di formazione  e 
    •  per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

     

  • Pensioni

    Modello Red: recupero prestazioni prorogato al 31.12.2024

    Importante novità sulla campagna di verifica dei modelli RED di comunicazione  dei redditi dei pensionati  INPS .

    Come noto l'istituto  procede  annualmente  alla  verifica  delle  situazioni reddituali dei pensionati  che possono modificare la misura o il  diritto  alle  prestazioni pensionistiche  integrative e  nel caso ,  provvede, entro  l'anno  successivo,  al  recupero di quanto  pagato in eccedenza.

    Nel decreto legge "fiscale" n. 135 2023 pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale l'art 2 prevede in particolare che il recupero delle prestazioni indebite correlate 

    • alla  campagna di verifica reddituale, relative al periodo d'imposta 2021, e
    • alle  verifiche relative  al  periodo di imposta 2020 ( di  cui   all'articolo   35,   comma   10-bis,   del  decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con  modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  14)

    sarà avviato entro il 31 dicembre 2024.

    La normativa vigente prevede infatti la possibilità  con decreto del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,

    su proposta del Presidente dell'INPS motivata da  obiettive  ragioni  di  carattere organizzativo e funzionale che  il termine del recupero possa essere prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo  a quello della verifica.

    Vale la pena ricordare che i Modelli Red e le dichiarazioni di responsabilità sono richieste dall'INPS  ai pensionati  che godono di  prestazioni integrative legate al reddito. come ad esempio  :

    • l'integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994, 
    • l' integrazione al minimo dell’assegno di invalidità , 
    • la maggiorazione sociale, ex articolo 1 della legge n. 544/1988 e articolo 69, comma 3 della legge 388/2000, 
    • la  Pensione sociale ex articolo 26 della legge n. 153/1969,
    •  l ' Assegno per il nucleo familiare ex articolo 2 della legge n. 153/1988 )

    RED: come effettuare l'invio dai servizi online  

    Nelle proprie istruzioni l'istituto ricorda che per adempiere all'obbligo  sono a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell’Istituto, i servizi online accessibili dal portale internet dell’Istituto, “RED semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità”, e gli uffici sul territorio  oltre che CAF e intermediari abilitati che forniscono assistenza in forma gratuita, per legge.

    Viene anche precisato che  i  CAF e ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale  non sono convenzionati per:

    • le dichiarazioni aventi ad oggetto l’eventuale frequenza scolastica dei titolari di prestazioni assistenziali (ICRIC FREQUENZA) e
    •  le informazioni relative all’eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte dei titolari delle prestazioni di invalidità civile (ICLAV)

    Tali comunicazioni possono essere effettuate personalmente  accedendo con le credenziali al servizio online dedicato, “Dichiarazioni di responsabilità” o rivolgendosi al contact center o agli sportelli INPS .

    Le comunicazioni “RED Semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità” possono essere inviate attraverso il seguente percorso www.inps.it > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Red semplificato – Trasmissione modello” ovvero > “Dichiarazioni di responsabilità – Trasmissione modelli”.

    Necessario  per accedere  essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

    – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello;

    – CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

    – CIE (Carta Identità Elettronica 3.0).