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Regime impatriati 2024: le nuove regole in GU
E' stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo sulla fiscalità internazionale per l'attuazione della delega fiscale, che all' articolo 7 modifica il regime per i lavoratori impatriati (art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e art 5 commi 2bis, ter, quater DL 34 2019).
Vediamo allora di seguito tutte le novità.
Regime impatriati 2024: modifiche e chiarimenti
La misura, non ancora definitiva aveva prodotto forti polemiche.
il viceministro dell'Economia Leo aveva precisato che il regime transitorio salvaguarda i soggetti che si trasferiscono nel corso del 2023. Vedi i dettagli al penultimo paragrafo.
Il decreto è stato approvato definitivamente il 19 dicembre dal Governo in una nuova versione con numerose modifiche che tengono conto delle audizioni in Commissione Il ministro Giorgetti in risposta a un interpello parlamentare ha spiegato la ratio della riduzione dell'l'agevolazione : "Il governo tiene al rientro dei cervelli ma intende sanare un utilizzo improprio", ha spiegato, aggiungendo che l'agevolazione applicata a oltre 24mila soggetti, ha un costo non trascurabile pari a circa 1,3 miliardi l'anno e che solo 1800 sono figure ad alta specializzazione scientifica mentre in molti casi viene utilizzata da gruppi multinazionali per top manager e per trasferimenti infragruppo di natura spesso elusiva .
Ha anche affermato che comunque il regime dopo le modifiche resta favorevole al pari o piu di altri trattamenti simili presenti negli altri paesi europei.
Le novità per gli impatriati 2024
Nella bozza della proposta di legge del Governo si stabilisce che il nuovo regime si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR a partire dal 1 gennaio 2024 , e che percepiscono:
- redditi di lavoro dipendente,
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e
- redditi di lavoro autonomo.
Per tali contribuenti è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50 per cento, con limite a 600.000 euro e alle condizioni seguenti:
- a) i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e devono impegnarsi a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni;
- b) l’attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si va ad instaurare con un soggetto diverso dal datore di lavoro estero prima del trasferimento e che non faccia parte, del suo stesso gruppo;
- c) l'attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
- d) i lavoratori devono essere in possesso requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. (per le professioni regolamentate, per i titolari di una qualifica professionale superiore rientrante nei livelli 1 -legislatori, imprenditori e alta dirigenza- 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione e 3 – professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia.)
Da sottolineare che la nuova formulazione prevede che si instauri rapporto di lavoro nuovo con diverso datore di lavoro ( fatte salve le società infragruppo. v. sotto) Non sarebbe più applicabile quindi la prassi recente dell'Agenzia per lo smart working in Italia per lo stesso datore di lavoro estero precedente e il distacco .
Resta confermata, invece, la norma per cui il beneficio fiscale spetta:
- ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), e
- a quelli che non sono iscritti all’AIRE purché siano stati fiscalmente residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nel periodo di tre anni richiesto dal comma 1, lettera a).
L'agevolazione si applicherebbe sempre nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti UE per gli aiuti de minimis.
Le modifiche in Commissione: trasferimenti infragruppo e lavoratori con figli
Nella nuova versione del decreto del 19.12.2023 si specifica che i lavoratori che rientrano in Italia in società dello stesso gruppo godranno delle agevolazioni solo se la permanenza all'estero sarà stata pari
- a sei periodi d’imposta nel caso in cui non fossero mai stati dipendenti dello stesso gruppo,
- sette periodi d’imposta nel caso in cui già prima del trasferimento all’estero, fossero impiegati in Italia presso lo stesso gruppo.
Per chi rientra e ha almeno un figlio minore o diventa genitore, anche adottivo, nel periodo di fruizione del regime la riduzione fiscale salirà al 60% .
Inoltre per chi trasferisce la residenza anagrafica nel 2024 lo sconto fiscale si applica per tre ulteriori periodi d’imposta in caso di acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale in Italia nei 12 mesi precedenti il trasferimento.
Regime Impatriati 2024 e lavoro sportivo
Con riguardo agli sportivi il ministro Giorgetti ha voluto sottolineare che c'è da considerare l'impatto negativo che l'agevolazione ha sul settore dei vivai dei calciatori italiani che risultano molto piu costosi dei coetanei stranieri.
Si era pensato per le pressioni del mondo calcistico ad una proroga ad hoc per i calciatori con ingaggi superiori a un milione di euro da inserire nel decreto Milleproroghe apprvato ieri dal Governo ma non c'è stato accordo nella maggioranza proprio per l'opposizione del ministro dell'Economia.
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Fondi INAIL per la sicurezza raddoppiati per il 2024
Fondi INAIL per la sicurezza raddoppiati per il 2024 per un importo totale di oltre 1,5 miliardi . La novità è stata annunciata nel corso o della presentazione del bilancio di previsione 2024 dell’Inail alla presenza del Ministro del lavoro Calderone e nel neonominato Commissario straordinario dell'istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Dott Fabrizio D'Ascenzio
Nel bilancio preventivo dell’Istituto per il 2024, approvato il 21 dicembre dal Comitato di Indirizzo e Vigilanza (CIV), si prevede nel dettaglio:
- la crescita di cinque volte delle risorse dedicate alla formazione;
- il raddoppio delle risorse del Bando Isi, che raggiungono i 508 milioni di euro;
- l’aumento delle risorse impiegate per ridurre il meccanismo di premialità del premio (OT23) per le piccole aziende che investono in prevenzione.
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato di voler rimodulare il tasso di oscillazione per quelle imprese che, investendo in sicurezza, riducono il proprio indice infortunistico.
Questi numeri ha affermato il Ministro Calderone – che presentano un’inversione di tendenza e sono la trasposizione in fatti della consapevolezza, radicata in noi, dell’importanza di investire in prevenzione. Con Inail abbiamo lavorato in stretto coordinamento per ottenere questi risultati.
Il ministro ha sottolineato anche che la riduzione di infortuni negli ultimi anni testimonia la necessità di continuare e rafforzare il sostegno i questo ambito.
Nerl corso dell'evento è stata presentata anche la nuova Banca dati statistica dell’Inail, uno strumento molto utile per approfondire la conoscenza del fenomeno infortunistico e tecnopatico “perché consente tante letture per settori di attività, territori, dimensioni aziendali, fornendo indicazioni fondamentali per investire in modo più efficace le risorse per la prevenzione”.
Bando ISI INAIL 2023: budget di oltre 500 milioni
Il bilancio di previsione 2024 dell’Ente, approvato dal Consiglio di Indirizzo e di Vigilanza, al suo interno, contempla risorse destinate alle attività di prevenzione per bandi Isi e incentivi alle imprese per più di 500 milioni di euro, necessarie a promuovere la riduzione del fenomeno infortunistico e la previsione di investire in formazione di lavoratori e operatori della sicurezza con un budget che da oltre 10 milioni passa a 50 milioni di euro.I 508 milioni di euro del Bando Isi 2023 rappresentano l'importo più alto stanziato nelle quattordici edizioni dell'iniziativa.
E' stato assicurato che anche negli anni prossimi il Bando INAIL potrà contare sempre su risorse superiori al mezzo miliardo di euro per finanziamenti a fondo perduto alle imprese che presentano validi progetti per la sicurezza.
Il commissario ascenzio ha ricordato che l’Istituto a partire dal 2010 ha destinato complessivamente oltre 3,5 miliardi a fondo perduto per contribuire alla realizzazione dei progetti delle imprese per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. “Il nostro obiettivo – ha spiegato il commissario straordinario, Fabrizio D’Ascenzo – è consolidare e rafforzare il sistema di prevenzione per fare in modo che tutti i lavoratori siano tutelati. L’aumento delle risorse del bando Isi risponde a questa esigenza ed è accompagnato da diverse novità che puntano a migliorare l’efficacia degli interventi realizzati, incrementando l’incidenza dei progetti ad alto contenuto tecnologico, e a semplificare la procedura di accesso al contributo. Gli assi di finanziamento isono stati rimodulati tenendo conto delle esigenze emerse dai bandi precedenti e dell’evoluzione del sistema produttivo, destinando più risorse alla sostituzione dei macchinari obsoleti con dispositivi che rispettano gli standard di sicurezza europei”.
Bilancio previsionale INAIL per la sicurezza
Nel documento di bilancio si evidenzia che le entrate INAIL superano abbondantemente le spese.
In particolare :
- il totale delle entrate ammonta a oltre 12,4 miliardi di euro, in aumento di circa 300 milioni (+2,46%) rispetto alle previsioni del 2023, con entrate per contributi e premi di assicurazione a carico dei datori di lavoro e/o iscritti pari a più di 9,2 miliardi, mentre
- le spese ammontano a circa 10 miliardi di euro.
Anche nel 2024 si prevede di generare un differenziale tra entrate e uscite di oltre 2,3 miliardi.
E' stato anche evidenziato che la giacenza in Tesoreria centrale, quantificata al 31 dicembre del prossimo anno nell’ammontare presunto di circa 40,7 miliardi, con un incremento di oltre 1,7 miliardi nel solo 2024, risulta fortemente condizionata da vincoli normativi che che incidono sulle potenzialità operative dell’Inail
Come sottolineato dal presidente del Civ, Guglielmo Loy, per l’Istituto c’è dunque “la necessità di poter operare con maggiore autonomia nella valorizzazione di tutti i fattori produttivi, a partire dalle risorse umane, chiedendo una maggiore apertura delle istituzioni e dei ministeri vigilanti nella possibilità di copertura delle carenze organiche di personale”. Importante quindi “l’investimento in formazione destinato alla crescita delle competenze dei lavoratori e degli operatori della sicurezza, che da oltre 10 milioni passa a 50 milioni di euro”.
Premio 0t23 e bonus aziende virtuose
“Il bilancio di previsione 2024 – ha aggiunto il direttore generale dell’Istituto, Andrea Tardiola – porta a 200 milioni le risorse per la riduzione del premio assicurativo delle imprese che realizzano interventi migliorativi per la prevenzione.
Tenendo conto dei significativi avanzi economici registrati dall’Inail, con provvedimento del Ministero del Lavoro potrebbe anche essere quasi raddoppiato, portandolo a 800 milioni, lo stanziamento per il bonus riservato alle aziende che registrano un calo di infortuni e malattie. Questo incremento determinerebbe un investimento annuale complessivo dell’Istituto per la sicurezza superiore al miliardo e mezzo di euro”.
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Visite fiscali: nuovi orari per i dipendenti pubblici
Cambiano gli orari delle visite fiscali dei dipendenti pubblici che si uniformano a quelle dei dipendenti del settore privato e Inps fornisce le istruzioni con il messaggio 4640 del 22 dicembre 2023.
Vediamo di seguito in dettaglio.
Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio con pronuncia n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, ha annullato una parte dell’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione che specificava: “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari:
- dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”.
con il messaggio l'istituto di adegua alla decisione fornendo le indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari.
In particolare nel messaggio vengono ricordate le disposizioni normative da cui derivavano gli obblighi sopracitati
- i decreti ministeriali n. 33/1985 e n. 170 del 15 luglio 1986 riferibili ai soli lavoratori del settore privato;
- il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
- il decreto ministeriale n. 206 del 18 dicembre 2009, e successivamente sostituito, per effetto dell’articolo 18 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75;
- il citato decreto ministeriale n. 206/2017, oggetto delle censure del Giudice amministrativo.
Nuovi orari per le visite fiscali nel pubblico impiego
INPS precisa che si attende l’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), e che sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, "in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza", nel frattempo le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari:
- dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).
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Bando ISI 2023 pubblicato in GU
E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale italiana n. 296 del 20 dicembre 2023 il nuovo avviso pubblico INAIL per il bando Isi 2023 con lo stanziamento record di 500 milioni euro destinati come ogni anno a finanziamenti a fondo perduto per progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I finanziamenti sono destinati alle
- imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
- agli enti del terzo settore, solo ed esclusivamente per l'asse 1.1, tipologia di intervento d), .
Il Bando Isi 2023 presenta diverse novità che riguardano i seguenti ambiti:
- risorse economiche
- requisiti soggettivi
- articolazione degli assi di finanziamento
- interventi prevenzionali ammessi
- innovazioni procedurali per favorire la digitalizzazione e la semplificazione degli adempimenti.
Il calendario delle date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della domanda sarà reso noto entro il 21 febbraio 2024.
Come di consueto le risorse finanziarie sono ripartite tra le diverse regioni/provincie autonome e per assi di finanziamento (v. allegato ISI 2023 risorse economiche).
In particolare :
- per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4 il finanziamento riguarda il 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili
- per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) la misura è del
- 65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
- 80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
L’ammontare del finanziamento è compreso tra
- un importo minimo di 5.000,00 euro e
- un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro.
Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Qui gli avvisi pubblici regionali e gli allegati tecnici.
Bando ISI INAIL 2023- tipologie progetti e assi finanziamento
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto, suddivise in 5 Assi di finanziamento:
- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.
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Compensazione crediti edilizi e debiti contributivi: ok dell’Agenzia
Possibile la compensazione tra crediti e debiti di enti impositori diversi, nei limiti della normativa vigente e. in particolare la compensazione tra debiti per contribuzione previdenziale INPS e crediti d'imposta per interventi di risanamento ed efficientamento energetico cd Superbonus ex articolo 121, D.L. n. 34/2020 anche a seguito di cessione crediti a una società non residente. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad Interpello n. 478 del 18 dicembre 2023.
Cessione crediti edilizi e debiti contributivi in compensazione
Il caso riguardava una società estera che si occupa di installazione di reti e sistemi di ingegneria, costruzione di strade e ferrovie, e lavori speciali nei terreni , che intende sottoscrivere un accordo con una societa del medesimo gruppo societario di BETA operante, nel settore della ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili
In data 1° luglio 2023, ALFA e BETA hanno sottoscritto un contratto di distacco infragruppo, in virtù del quale
- ALFA, in qualità di distaccante, si è impegnata a distaccare presso BETA, società distaccataria, proprio personale specializzato, altamente qualificato,
- BETA è tenuta a rimborsare a ALFA esclusivamente i costi sostenuti da quest'ultima per i propri dipendenti (i.e., salario base e ogni altro elemento della retribuzione, contributi previdenziali, altri contributi obbligatori dovuti ai soggetti distaccati, altri costi che il distaccante sosterrà in relazione ai servizi resi alla società)
Di comune accordo, durante il periodo di distacco, BETA anticipa in nome e per conto di ALFA, le spese relative allo stipendio e qualsiasi voce di compensazione in denaro e i contributi previdenziali per i distaccati dovuti in Italia.
Posto che BETA, nel corso degli ultimi anni ha maturato crediti di imposta derivanti dall'applicazione del cd. sconto in fattura su interventi di ristrutturazione edilizia (cd. ''Superbonus'') di cui all'art. 119 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché per interventi cd. ''minori'' di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16bis, c.1, lettera a), b) e d), del TUIR, BETA intende stipulare un contratto con ALFA avente ad oggetto la cessione diretta di parte del credito d'imposta maturato in relazione a interventi edilizi sopracitati e in virtù di tale contratto, la società ALFA acquisirebbe i predetti crediti fiscali al fine di utilizzarli in compensazione dei contributi previdenziali dovuti in Italia per i lavoratori distaccati.»
l'istante chiedeva di conoscere «se la società istante possa utilizzare i crediti fiscali eventualmente acquistati da BETA in compensazione dei versamenti dei contributi previdenziali (con Modello F24), dovuti in Italia per i lavoratori distaccati.»
L'agenzia conferma, richiamando:
- l'interpretazione autentica fornita dall'art. 2-quater, D.L. n. 11/2023 in relazione all'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997 e
- i chiarimenti della Circolare 7 settembre 2023, n. 27, in cui è stato affermato che la compensazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti, può avvenire anche tra crediti e debiti riferiti ad enti impositori diversi.
Nella risposta si specifica :
"In sintesi, se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, perché:
a) è inclusa nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
b) è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera hter del citato comma 2;
c) è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/ attuativa), con una formulazione che richiama l'applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione».
Con riferimento al caso prospettato, il comma 2 del citato articolo, elenca tra i crediti e i debiti per i quali e ammessa la compensazione quelli relativi «e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative».
L'agenzia sottolinea infine che restano salvi gli altri limiti disposti dal medesimo articolo 121 (utilizzo «sulla base delle rate residue di detrazione non fruite» e «con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione», nonché l'impossibilità a fruire negli anni successivi della quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno o di chiederne il rimborso).
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Quattordicesima pensioni 2023: domanda semplificata
Semplificazioni per i pensionati per ottenere la quattordicesima, somma aggiuntiva per le pensioni piu basse che spetta d'ufficio ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti ogni anno (vedi tabella sottostante) e di età maggiore o uguale a 64 anni.
Con il messaggio 4462 del 14.12.2023 INPS informa che il sistema di gestione delle domande di ricostituzione reddituale , necessarie in caso di modifica dei redditi per comunicarle all'istituto e ottenere la quattordicesima, è stato modificato per semplificare la presentazione dell’istanza.
Possono ottenerla i pensionati del settore pubblico e privato, percettori di :
- pensione di vecchiaia/anticipata,
- pensione di invalidità o
- pensione ai superstiti i cui redditi hanno subito una variazione.
Le domande possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”. Dopo l’autenticazione è necessario selezionare “Variazione pensione” > “Quattordicesima”;
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
- chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Quattordicesima pensioni 2023: soglie e importi
Nel Messaggio n. 2178 del 12 giugno 2023 l'INPS ha comunicato i dettagli sulle quattordicesime 2023 che vengono erogate d’ufficio ai pensionati con assegni di importo più basso.
Si ricorda che gli importi della quattordicesima vengono differenziati:
- in base alla fascia di reddito del beneficiario :
- fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero
- fino a 2 volte il trattamento minimo,( cui si somma comunque l'importo del beneficio)
- e anche sulla base degli anni di contribuzione.
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo della quattordicesima
L'istituto specifica che per verificare la soglia vengono valutati i seguenti redditi:
- nel caso di prima concessione: tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2023
- nel caso di concessione successiva : i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2022 e tutti i redditi diversi dai precedenti conseguiti dal 2019 al 2021.
Anno 2023 (Trattamento minimo mensile – TM – € 563,74)
Anni di contribuzione
TM annuo x 1,5 (tabella A)
TM annuo x 2(tabella B)
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
fino a €10.992,93
Tra
€10.992,94 e €11.093,92
Tra
€11.093,93 e
€14.657,24
Oltre €14.657,24
< 15 anni
(< 780 ctr.)
< 18 anni
(< 936 ctr.)
€ 437,00
Max
€11.429,93
€ 336,00
Max €
14.993,24
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
fino a €10.992,93
Tra
€10.992,94 e €11.118,92
Tra€ €11.118,93 e
€14.657,24
Oltre €14.657,24
> 15 < 25 anni
(> 781 < 1.300 ctr)
> 18 < 28 anni
(> 937 <1.456 ctr.)
€ 546,00
Max €11.538,93
€ 420,00
Max €15.077,24
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
fino a € 10.992,93
Tra
€10.992,94 e €11.143,92
Tra
€11.143,93
e
€ 14.657,24
Oltre €14.657,24
> 25 anni
(>1.301 ctr.)
> 28 anni
(>1.457 ctr.)
€ 655,00
Max €11.647,93
€ 504,00
Max €15.161,24
La somma aggiuntiva viene sempre corrisposta a luglio in via provvisoria, e la sussistenza del diritto viene poi verificata sulla base della dichiarazione dei redditi.
Pensioni gestite nei sistemi ex INPGI
Il messaggio 2178 2023 specifica che da quest'anno a seguito del passaggio della gestione previdenziale INPGI dei giornalisti dipendenti all' INPS , anche le pensioni liquidate nei sistemi ex INPGI con decorrenza precedente al 1° luglio 2022 hanno diritto alla somma aggiuntiva dal 1° luglio 2022.
Per l’anno 2022, nel caso in cui il pensionato ne faccia richiesta e ne abbia titolo, la somma aggiuntiva spetta nella misura massima di 6/12.
Ad esempio::
Decorrenza 10/2020 = 6/12 di 14a 2022 spettante;
Decorrenza 04/2022 = 6/12 di 14a 2022 spettante;
Decorrenza 10/2022 = 2/12 di 14a 2022 spettante.
Pensioni – Domanda per quattordicesima
Come detto coloro che non ricevono la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, dal sito istituzionale www.inps.it con la propria identità digitale:
- SPID – Sistema pubblico Identità Digitale – almeno di II livello, oppure
- CNS – Carta Nazionale dei Servizi oppure
- CIE – Carta di identità elettronica 3.0).
In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato.
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Lavori portuali: nuove istruzioni su CIGS e IMA
Con la circolare 101 del 12 dicembre 2023 INPS adegua le istruzioni sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo e in materia di integrazioni salariali per le cooperative del settore, dopo la riforma degli ammortizzatori sociali operata dalla legge 234 2021 (legge di Bilancio 2022),modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
La data ultima per la regolarizzazione Uniemens è fissata al 31 marzo 2024. (V. ulteriori dettagli all'ultmo paragrafo)
Lavoro portuale temporaneo
Inps ricorda che la fornitura del lavoro portuale temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali è disciplinata dall’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in cui si prevede che il lavoro portuale temporaneo può essere fornito – alle imprese previste dagli articoli 16 e 18 della stessa legge – da imprese autorizzate allo svolgimento delle suddette attività dalle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.
Tra i requisiti richiesti vi è la necessità che l’attività da questa svolta sia “esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali” e che la stessa sia dotata “di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell’esecuzione delle operazioni portuali”.
I lavoratori dell’impresa autorizzata sono iscritti in registri dell’Autorità di sistema portuale o in mancanza, dalle autorità marittime
Le posizioni contributive sono classificate con il C.S.C. 1.15.05, codice di autorizzazione “2U”“Azienda del settore portuale destinataria del contributo ex art. 3, comma 2, della legge n. 92/2012”.
Il codice Ateco 2007 riferito a tale tipologia di imprese è il 52.24.20 “Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali”.
Invece le posizioni contributive delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo costituite in forma di cooperativa di lavoro sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “4A", avente il significato di “Organismi cooperativi ex D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602”.
La circolare ricorda che con il superamento , grazie alla legge di bilancio 2022 , dell’alternatività tra le tutele, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS)tutti i datori di lavoro – che occupano almeno un dipendente – che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO), né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà
Inoltre , a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria anche i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali – siano destinatari delle tutele del FIS, compresi i datori di lavoro sopracitati.
La citata legge n. 234/2021 non ha, invece, modificato le tutele applicabili ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Pertanto, per questi ultimi lavoratori continua a trovare applicazione l’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha reso strutturale, l’indennità per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA).
Lavoro portuale aliquote contributive ammortizzatori sociali 2022-2023
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato non addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo, i datori di lavoro sopra individuati, sono tenuti
- al versamento della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale e
- , al ricorrere del previsto requisito dimensionale, della CIGS.
Per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato sussiste, invece, l’obbligo di contribuzione per il finanziamento dell’indennità di mancato avviamento al lavoro, IMA nella misura pari allo 0,90 per cento dell’imponibile contributivo (di cui lo 0,30 per cento a carico del lavoratore (cfr. la circolare n. 1/2013) e le posizioni contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U”.
La circolare specifica quindi che :
per tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori sopracitati a decorrere dal 1° gennaio 2023, la contribuzione di finanziamento della CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore),
FIS 2022
Per il 2022, è stata prevista la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS. come segue
- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% (di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore);
- – per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% (di cui 0,37% a carico del datore di lavoro e 0,18% a carico del lavoratore);
- – per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% (di cui 0,46% a carico del datore di lavoro e 0,23% a carico del lavoratore).
- FIS 2023
Dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da
- un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti (di cui 0,33% a carico del datore di lavoro e 0,17% a carico del lavoratore), e da
- un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti (di cui 0,53% a carico del datore di lavoro e 0,27% a carico del lavoratore)
Contribuzione CIGS per i lavoratori soci e non soci delle cooperative
Anche le cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, a fare tempo dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie per cui i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali siano destinatari delle tutele del FIS in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.
Ne consegue che anche i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 84/1994, costituiti in forma di cooperativa di lavoro sono tenuti all’adempimento degli obblighi contributivi in materia di FIS e CIGS sopra descritti, sia per i lavoratori subordinati soci della cooperativa che per i lavoratori subordinati non soci, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori temporanei.
La circolare specifica infine le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens e per la regolarizzazione delle posizioni a decorrere dal mese di luglio 2022, in quanto per il periodo gennaio giugno la contribuzione era la stessa e non è quindi necessario alcun adempimento.
Le nuove comunicazioni andranno effettuate entro il 31 marzo 2024.