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Violazioni collocamento obbligatorio: quando scatta la diffida
Nella nota n. 766 del 17.6.2021 l'ispettorato nazionale del lavoro risponde a richieste di chiarimento in merito all’applicazione della diffida obbligatoria per mancata copertura della quota di collocamento obbligatorio (l.68/1999) per più annualità.
Collocamento obbligatorio: sanzioni e diffida
In accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ispettorato ricorda che il comma 4 dell’art. 15 prevede che “trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale la quota di collocamento obbligatorio risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, egli è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata”.
Tale sanzione è diffidabile e quindi ammessa al pagamento della sanzione minima, solo:
- attraverso la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o
- la stipula del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici.
Non è prevista invece la possibilità di adempiere alla diffida attraverso la stipula di convenzioni.
Ancora con la nota del 18 luglio 2018 n. 6316 l’Ispettorato ha evidenziato che la sanzione va applicata “a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti …ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l’impiego"
Su quest'ultimo punto il datore di lavoro non potrà essere chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore se il ritardo sia dipeso "dal mancato o ritardato avviamento da parte dell’ufficio competente”.
Quindi il pagamento della sanzione in misura minima è ammesso solo se:
- la violazione sia stata effettivamente sanata mediante uno degli adempimenti
- anche oltre i 60 giorni, se effettuate spontaneamente, mediante diffida “ora per allora”.
Obbligo scaduto: niente diffida
In particolare, nel caso di riduzione dell’organico aziendale che faccia venir meno l'obbligo, l'eventuale violazione verificata per il passato non risulterà diffidabile e gli uffici territoriali dovranno provedere con la notifica di illecito, sulla base del numero di giornate lavorative tra la data di scadenza dei 60 giorni previsti per adempiere agli obblighi fino al momento in cui questi, per la riduzione di organico, sono venuti meno
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Retribuzioni medie piccoli coloni e compartecipanti agricoltura 2021
Il Ministero del lavoro ha definito con il decreto direttoriale del 10 giugno 2021, ha stabilito le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l’anno 2021, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, per singole Province.
Le tabelle sono allegate al decreto, in fondo all'articolo.
In particolare viene evidenziato nel decreto che, per il calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all’articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88:
- il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l’anno 2021, per ciascuna fascia di reddito agrario , è determinato nella misura di € 59,66
- . Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l’anno 2021, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella di cui al primo capoverso del presente decreto per la categoria dei salariati fissi. Nel caso siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.
Vale la pena forse ricordare che i rapporti di piccola colonia e di compartecipazione familiare sono rapporti di lavoro associativi del settore agricolo e regolati della legge 203/1982. Piu in particolare si distinguono :
- piccoli coloni ovvero i lavoratori con contratto di natura associativa di prestazione di lavoro con durata inferiore alle 120 giornate per l’esecuzione delle lavorazioni legate al ciclo di produzione annuale delle colture e/o l’ allevamento di bestiame;
- compartecipanti familiari , i quali sempre grazie al contratto associativo del familiare sono impegnati a cooperare nelle lavorazioni colturali o di allevamento nel lavoro del nucleo familiare, sino alla concorrenza della necessità di manodopera del fondo.
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Riscatto agevolato laurea e pace contributiva: INPS precisa le scadenze
INPS aveva emanato di recente una circolare di istruzioni sul calcolo degli oneri di riscatto dei periodi di studio, la n. 54 del 6 aprile 2021, con esempi sul riscatto anche in correlazione con il cumulo contributivo.
Per il riscatto agevolato della laurea in caso di periodi soggetti al regime contributivo l'onere deve essere ricalcolato . Il contribuente puo scegliere di utilizzare anche la totalizzazione.
Inoltre vengono dettagliate le istruzioni per la richiesta contestuale all'esercizio dell'opzione per il calcolo contributivo prevista dall'articolo 1, comma 23, della legge 335/1995.
Il 13 aprile è stato pubblicato un nuovo messaggio n. 1921 2021, in cui , di richieste di chiarimenti l'istituto precisa che le disposizioni contenute nel D.L. n. 4/2019 (illustrate con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019) riguardano esclusivamente la tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente. Da cio deriva che
- la presentazione della domanda di riscatto c.d. pace contributiva è limitata, salvo proroga, al triennio 2019 – 2021 (il termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2021.
- l’accesso alla facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità cosiddette “agevolate”, di cui al citato comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, è invece misura a regime attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi.
5-quater. “La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è consentita anche ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contributiva. In tal caso l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.”.
Riportiamo di seguito i punti principali della circolare n. 54-2021
Riscatto corso universitario
Come precisato con la circolare n. 106/2019, la modalità di calcolo dell’onere con il criterio a percentuale cosiddetto “agevolato” si applica soltanto al riscatto del corso universitario di studi da valutare nel sistema contributivo, per effetto delle modifiche disposte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
Pertanto, nel caso in cui il corso di studi si collochi temporalmente in parte in periodi con il sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo, l’onere di riscatto è quantificato utilizzando le seguenti due modalità:
- per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo retributivo della pensione, si utilizzerà il metodo della riserva matematica, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
- per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo della pensione, si utilizzerà il metodo di calcolo a percentuale, applicando il criterio scelto dall’interessato tra quelli di seguito indicati:
1) retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
B.2) livello minimo imponibile annuo – legge 2 agosto 1990, n. 233-, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti
Per effetto della facoltà di calcolare la pensione esclusivamente con il sistema contributivo, tutto l’onere del riscatto verrà determinato in base alle modalità sopracitate, secondo la scelta dell’interessato.
Opzione totalizzazione e riscatto
L'istituto precisa che come previsto dalla circolare n. 6/2020, il criterio di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto si applica su tutti i periodi da riscattare, nel caso di presentazione della domanda di riscatto contestualmente:
- alla domanda di pensione c.d. “opzione donna” e anche
- alla domanda di pensione in totalizzazione
Quindi per la determinazione dell’onere del riscatto non è possibile applicare il sistema di calcolo a percentuale nei casi in cui il pro rata a carico della gestione presso la quale è stato richiesto il riscatto debba essere calcolato, con il sistema retributivo.
Istruzioni per le domande
La domanda di opzione al sistema contributivo va presentata, in via telematica dal portale dell’Istituto www.inps.it, con inserimento di PIN e codice fiscale (a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN), oppure SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o Carta di identità elettronica 3.0, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di prestazioni pensionistiche” > “Nuova prestazione pensionistica”, e attivando il successivo sottomenu “certificazioni” > “diritto a pensione” > “opzione contributivo”.
Le domande di riscatto sono invece presentate telematicamente attraverso il percorso ordinario dedicato, per il quale si rimanda alla circolare 22 marzo 2021, n. 46.
Con il pagamento dell’onere di riscatto, che rende irrevocabile l’opzione al sistema contributivo, la certificazione presente sul Fascicolo elettronico del pensionato (FELPE) sarà aggiornata con la funzione “Irrevocabilità opzione L.335” .
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Sospensione contributi Decreto Ristori: riguarda ottobre o novembre?
Tra le misure di sostegno alle imprese istituite dal recente decreto Ristori c'è la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali INPS e INAIL "dovuti per la competenza del mese di novembre 2020", che potranno essere efettuati a partire dal 16 marzo 2021 anche in 4 rate , senza interessi ne sanzioni.
Vedi in merito Decreto Ristori le misure sul lavoro e famiglie.
Qui il testo integrale del decreto legge 137/2020.
La formulazione letterale della norma riportata sopra , è piuttosto chiara, e si riferisce agli importi da evidenziare nel flusso di Uiemens di novembre con scadenza di versamento nel mese successivo , entro il prossimo 16 dicembre. La dicitura riferiti al periodo di paga.. da sempre anche nei documenti di prassi INPS identifica i contributi calcolati per quel mese e versati nel mese successivo
L'interpretazione viene confermata anche dalla stima complessi degli importi in questione, riportata nella relazione tecnica del decreto, per la quale sono stati presi a riferimento gli uniemens del mese di novembre 2019 con versamenti a dicembre 2019.
La stampa specializzata evidenzia pero che molti operatori interpretano la sospensione come riferita alla scadenza del 16 novembre, quindi sui periodi di competenza ottobre 2020 .
Questo perche , secondo questa lettura, il Dpcm è entrato in vigore il 24 ottobre (sabato) e le aziende interessate potrebbero fruire di un risparmio ben maggiore se potessero sospendere già il versamento in scadenza il 16.11 invece che quello del 16.12 . Infatti nel mese di novembre, con attivita sospese o ridotte queste imprese ricorreranno con ogni probabilità agli ammortizzatori sociali e i relativi contributi da versare saranno di importo molto inferiore.
Una tale intepretazione puo essere effettivamente condivisibile sul piano dell'intenzione ma non si riflette nel testo della norma. Ancora una volta quindi di dovra attendere un chiarimento da parte dell'istituto previdenziale , che si spera giunga con la giusta celerita visto che la scadenza del 16 novembre è piuttosto vicina..
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Aumento pensioni invalidità: domande entro il 9 ottobre
Pubblicata ieri la circolare INPS n. 107 del 23.9.2020 sull'aumento delle pensioni di invalidità civile a norma del decreto 104 2020 "Agosto" .
L'istituto chiarisce le modalità di applicazione del cosiddetto "incremento al milione" , cioè l'adeguamento all'importo delle pensioni minime richiesto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 che aveva giudicato "irragionevole e discriminatorio" il requisito anagrafico di sessanta anni finora previsto "perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età" .
Il decreto agosto prevede quindi l'aumento a 516,46 euro delle prestazioni assistenziali mensili agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensioni di inabilità.In precedenza l'importo era circa la metà e solo al compimento dei 60 anni il percettore maturava il diritto all'importo che oggi viene assicurato a tutti . Necessario però fare specifica richiesta all'INPS .
Vediamo i requisiti e le modalità per la domanda riepilogati nella circolare.
REQUISITI ANAGRAFICI
Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.
REQUISITI DI REDDITO
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali per il 2020 :
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia:
- i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata,
- i redditi tassati alla fonte,
- i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:
- il reddito della casa di abitazione,
- le pensioni di guerra,
- l’indennità di accompagnamento,
- l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
- i trattamenti di famiglia,
- l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
MODALITA' PER LA DOMANDA
Agli interessati è riconosciuta anche la maggiorazione della quattordicesima e se di età inferiore ai sessanta anni, in presenza dei requisiti richeisti , devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento
Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, MA la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.
Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020. La circolare non specifica se è in corso di implementazione una procedura telematica dedicata, si presume quindi che si debbano utilizzare i canali già presenti sul sito www.inps.it- prestazioni e servizi- pensioni inabilità.
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Transfrontalieri: in Gazzetta il decreto sui distacchi
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 122 del 15.09.2020 sul distacco transfrontaliero dei lavoratori, che recepisce l'ultima direttiva europea in materia, la n. 2018/957. Il tema è di grande importanza perché sono ben 17 milioni e mezzo di lavoratori in Europa che vivono e lavorano in un paese diverso da quello di origine, sia di paesi membri , soprattutto dell'Est, che di paesi extra-UE (Ucraina, Turchia, Albania), in forma equiparata ai residenti .
Vediamo le novità introdotte dalla direttiva del 2018, che tra l'altro hanno trovato conferma in molte sentenze della Corte di Giustizia europea
- Primo obiettivo è il contrasto al distacco transfrontaliero “fraudolento”, per far emergere le società che hanno solo di fatto una sede in un diverso Stato. Con un regolamento dello scorso anno (n. 1149/2019) si è costituita l’Autorità Europea del Lavoro al fine di garantire che ogni paese svolga controlli seri in materia . Con questa finalità l' art. 3, par. 1bis dir. 2018/957 prevede che il distacco non possa superare i 12 mesi (prorogabili fino 18 dallo Stato membro in cui il servizio è prestato), che prima potevano arrivare anche a 5 anni . Restano altresì vietati i distacchi (catena”) per sostituire lavoratori già presenti all;estero nelle medesime mansioni.
- Vengono ricomprese anche le agenzie di somministrazione
- le voci che compongono la retribuzione individuale devono essere perfettamente distinte e individuabili per scongiurare i finti rimborsi che aggirano il versamento della contribuzione previdenziale.
- Si stabilisce che venga realizzato , con il contributo di tutti gli Stati, un sito web in tutte le lingue utilizzate dai lavoratori transfrontalieri che informi dettagliatamente dei propri diritti i lavoratori espatriati.
Vediamo piu in dettagli alcuni stralci dei nuovi articoli inseriti nella normativa precedente:
Art. 1-bis Sono considerate parte della retribuzione le indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco che non sono versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennita sono rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell'impresa distaccante. Se tale disciplina non stabilisce se taluni elementi delle indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle>spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno>parte della retribuzione l'intera indennita considerata versata a titolo di rimborso delle spese sostenute.
2-bis. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o piu' lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unita' produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati distaccati in Italia dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Il presente decreto si applica altresi' alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unita' produttiva in Italia, uno o piu' lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l'agenzia di somministrazione; anche in questo caso il lavoratore e' considerato distaccato dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.»;
Art. 4-bis (Distacco di lunga durata).
– 1. Se la durata effettiva di un distacco supera dodici mesi ai lavoratori distaccati si applicano, se piu' favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ad eccezione di quelle concernenti: a) le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro; b) le clausole di non concorrenza; c) la previdenza integrativa di categoria.
2. In caso di notifica motivata al Ministero del lavoro dal prestatore di servizi il distacco cui al comma 1 e' esteso fino ad un massimo di 18 mesi. Le modalita secondo cui effettuare la notifica sono stabilite con il medesimo decreto di cui all'articolo 10, comma 2.
3. In caso di sostituzione di uno o piu' lavoratori distaccati per svolgere le medesime mansioni nello stesso luogo, la durata del distacco ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 2 è determinata dalla somma di tutti i periodi di lavoro prestato dai singoli lavoratori. L'identita' delle mansioni svolte nel medesimo luogo e' valutata tenendo conto anche della natura del servizio da prestare, del lavoro da effettuare e del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.»;
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Concorso Dogane 2020: oltre 1200 assunzioni in arrivo
Sono pronti per la pubblicazione due bandi di concorso con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli iniziera entro il 2020 la selezione di 1266 figure per potenziare i propri organici. Si tratta in particolare 766 funzionari ( livello C ) e 460 assistenti amministrativi (livello D).
Con ogni probabilità i titoli di studio saranno sia diplomi di laurea che diplomi di scuola secondaria superiore cn una ampia varietà di speciazlizzazioni richieste. Si ricorda in fatti che l'agenzia delle Dogane e Monopoli dipende direttamente dal Minsitero dell'Economia e delle Finanze si occupa di attività pratiche amministrative in vari settori:
- amministrazione dei tributi doganali, della fiscalità interna degli scambi internazionali e delle accise, assicurando l’accertamento, la riscossione e il contenzioso;
- gestione dei servizi doganali, garantendo l’applicazione del codice doganale dell’Unione Europea e di tutte le misure, incluse quelle relative alla politica agricola e alla politica commerciale comune, connesse agli scambi internazionali;
- regolazione e controllo del comparto del gioco in Italia, con azione di contrasto al gioco illegale;
- gestione, in materia di tabacchi lavorati, delle procedure connesse alla riscossione delle accise e vigilanza sulla conformità dei tabacchi lavorati alla normativa nazionale e comunitaria;
- prevenzione e contrasto dell’evasione tributaria e degli illeciti extratributari nelle materie di competenza.
- gestione dei laboratori chimici.
I due bandi di concorso, autorizzati dal Governo con il decreto fiscale dello scorso anno collegato alla legge di Bilancio, saranno pubblicati nei prossimi giorni in Gazzetta ufficiale, serie concorsi. Il programma dell'Agenzia è di concludere la preselezione entro la vigilia di Natale, per poi avviare le prove scritte e orali entro la prima metà del 2021 e arrivare alle assunzioni entro il 2021 .
Sara quasi certamente prevista una prova preselettiva per ridurre il numero di partecipanti e poi prove scritte e prove orali su materie diversificate sulla base dei profili professionali da selezionale
L'agenzia delle Dogane con questo concorso punta a dotarsi di figure professionali finora assenti nei prpri organizi, messi a dura prova dalla attivistà straordinari e con l'emergenza coronavirus, come ad esempio :
- 70 funzionari esperti nel settore delle relazioni internazionali, nella cooperazione tra gli Stati e tra gli altri soggetti internazionali.
- 140 esperti in analisi quantitative statistico matematiche e di gestione dei dati
- 145 ingegneri,
- 15 architetti,
- 150 chimici,
- 86 esperti informatici,
- 80 analisti dei mercati finanziari,
- 50 esperti da destinare agli uffici legali e al contenzioso
- 100 esperti amministrativi e contabili per il rafforzamente dei settori che si occupano di attività ispettive e di accertamento.
- 20 interpreti in lingue straniere
- 50 assistenti di supporto alle attività di accertamento sulle accise.