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Ricevute POS: gli estratti conto digitali al posto del cartaceo
Il Decreto PNRR in dirittura d'arrivo per la conversione in legge contiene tante semplificazioni per i cittadini, tra queste si introduce la novità riguardante le ricevute dei pagamenti POS.
In sintesi gli estratti conto bancari varranno al posto delle ricevute Pos per documentare i pagamenti elettronici effettuati da cittadini e imprese.
Faranno fede le comunicazioni e la documentazione inviati, anche in formato digitale, da banche e intermediari finanziari saranno utilizzati al posto delle ricevute cartacee, sarà tuttavia necessario il rispetto di due condizione:
- i documenti bancari dovranno riportare le informazioni relative alle singole operazioni;
- tali documenti digitali dovranno essere conservati secondo le tempistiche e le modalità all’articolo 2220 del Codice civile, e quindi per almeno dieci anni e, se in formato digitale, attivando sistemi di conservazione elettronica certificata.
In attesa della norma definitiva vediamo cosa contiene quella in bozza con anche le precisazione della relazione al decreto.
Sulle novità del PNRR leggi anche: Decreto PNRR: ISEE automatico e semplificazioni.
Ricevute POS: via l’obbligo di conservazione
In sintesi si abolisce l'obbligo di conservazione cartacea delle ricevute per i pagamenti effettuati verso la Pubblica Amministrazione attraverso canali elettronici (come il sistema pagoPA).
L'amministrazione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento consultando i propri flussi informatici o quelli della piattaforma nazionale, senza poter richiedere al cittadino l'esibizione della ricevuta, anche a fini fiscali e di detrazione.
La norma in dettaglio come spiega la relazione illustrativa al Decreto si inserisce nel contesto delle misure volte a semplificare e razionalizzare gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di trasparenza.
In particolare, si prevede l’eliminazione dell’obbligo, per cittadini e imprese, di conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata.
Prevede, in particolare, che possono essere utilizzati, per assolvere gli obblighi di conservazione di cui all’articolo 2220 del codice civile, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere.
L’obbligo di conservazione per dieci anni delle ricevute cartacee, emesse dai terminali POS, al momento del pagamento con moneta elettronica è un onere non sempre di agevole assolvimento per le imprese e per i cittadini a cui potrebbe essere richiesta, in tal modo, la prova di pagamenti.
Le ricevute emesse dai POS, infatti, rappresentano una mera prova di avvenuto pagamento e non costituiscono un documento contabile, necessario alla redazione del bilancio o alla dichiarazione fiscale, per cui il loro obbligo di conservazione per il periodo stabilito dal citato art. 2220 del codice civile, risulta oneroso e non strettamente necessario in relazione agli scopi per cui sono emesse.
La misura, da un lato, rappresenta una significativa semplificazione per cittadini e imprese e, dall’altro, non pregiudica in alcun modo le attività di controllo delle Autorità fiscali all’uopo preposte.
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Collegamento Cassa e POS: prima scadenza 20 aprile
Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo obbligo introdotto dalla scorsa Legge di bilancio 2025 volto al contrasto dell'evasione fiscale.
In dettaglio, è necessario collegare Pos e scontrini telematici con una procedura informatica.
Ricordiamo che l'ADE ha ufficializzato la partenza specificando che la procedura è stata avviata dal 5 marzo, data dalla quale è possibile procedere al collegamento accedendo in area riservata su "Fattureecorrispettivi".
La prima scadenza sarà il 20 aprile prossimo.
In proposito ricordiamolo, le Entrate hanno pubblicato:
- il Provvedimento n 424470/2025 con tutte le regole operative
- il 19 febbraio hanno pubblicato una guida operativa a supporto degli esercenti
- delle faq risolutive di dubbi, aggiornate appunto al 25 marzo. Leggi anche Collegamento POS e RT: come indicare i pagamenti differiti?
Collegamento POS e RT: chi riguarda
Coloro i quali utilizzano i registratori telematici o la procedura web “Documento Commerciale on line” per certificare i corrispettivi hanno tempo fino al 20 aprile, per comunicarne il collegamento con gli strumenti di pagamento elettronico già in uso o attivati tra il 1° e il 31 gennaio 2026.
Il collegamento è obbligatorio da quest’anno e si fa una volta sola, salvo successive variazioni (ad esempio, l’attivazione di un nuovo Pos), che il negoziante sarà tenuto a comunicare.
Sono, invece, esclusi:
- i corrispettivi certificati mediante distributori automatici (cosiddette “vending machine”)
- quelli relativi alla cessione di carburante
- quelli relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici
- in generale i corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica (ad esempio, la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, ecc.).
Nella pratica può succedere che il Pos venga utilizzato per operazioni miste, alcune soggette a certificazione dei corrispettivi, altre no. In tali casi, se lo stesso Pos è utilizzato anche solo occasionalmente per operazioni soggette a certificazione, il collegamento resta comunque obbligatorio. Se, invece, il Pos è dedicato esclusivamente a operazioni esonerate, può essere dichiarato come tale e non collegato, ma non potrà essere utilizzato neppure occasionalmente per operazioni certificate.
Se l’esercente sceglie volontariamente di emettere documento commerciale anche per le operazioni esonerate, i Pos utilizzati devono essere collegati.
L’obbligo non sussiste quando tutti i corrispettivi sono certificati esclusivamente tramite fattura.
Per sapere chi è escluso e cosa può eventualmente fare volontariamente, leggi anche Collegamento Cassa e POS: chi non deve provvedere
Collegamento cassa e POS: termini per adempiere
La prima comunicazione dei collegamenti dovrà essere effettuata dagli esercenti a partire dal 5 marzo e relativamente agli strumenti di pagamento elettronico attivi nel mese di gennaio 2026:
- per gli esercenti che utilizzano gli RT i dati dei collegamenti tra gli RT e i POS dovranno essere indicati nella nuova funzionalità “Gestione collegamenti”, messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”;
- per gli esercenti che utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line”, i dati dei collegamenti dei POS dovranno essere indicati nella nuova funzionalità posta all’interno della medesima procedura web.
Successivamente, gli esercenti dovranno aggiornare i dati di collegamento solo nel caso in cui siano intervenute novità o variazioni.
La disponibilità delle funzionalità per la registrazione dei dati di collegamento verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Dalla data di messa a disposizione della procedura web, il 5 marzo, gli esercenti (o i soggetti delegati) avranno 45 giorni di tempo per effettuare la comunicazione del collegamento tra gli RT e/o la procedura web “Documento Commerciale on line” e i POS utilizzati nel corso del mese di gennaio 2026.Relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere registrato tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei POS.
Gli stessi termini sono validi anche nel caso in cui sia intervenuta una variazione rispetto ai dati già registrati. Quindi, ad esempio, i
collegamenti tra POS e RT relativi al mese di aprile 2026, dovranno essere registrati, se modificati, tra il 6
giugno e il 30 giugno 2026.
A titolo esemplificativo, l’aggiornamento dei collegamenti si rende necessario nel caso di:- collegamento di un POS già in uso ad un altro RT già in uso
- attivazione di un nuovo RT che viene collegato a uno o più POS già in uso
- attivazione di un nuovo POS che viene collegato a uno o più RT già in uso
- dismissione di un POS o di un RT.
Collegamento Cassa e POS: le sanzioni per chi non provvede
E' prevista una sanzione pecuniaria e una sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per ciascuna violazione di:
- mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati
- mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.
In particolare, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
Inoltre si estende l’applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici.
La sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
Attenzione al fatto che, le associazioni di categoria di artigiani e autonomi hanno evidenzaito la necessità alleggerire il regime sanzionatorio per gli errori di natura formale commessi a seguito dell’abbinamento tra Pos e registratori telematici per l’emissione degli scontrini elettronici.
Nel corso di una recente audizione a Palazzo Madama viene espressa la necessità di prevedere sanzioni più lievi di quelle attuali nei casi di non corretta indicazione della modalità di pagamento nel documento cartaceo dato che in tali casi non c’è nessuna sottrazione di materia imponibile, ossia si tratterebbe solo di violazione formale.
La novità potrebbe arrivare da emendamenti al DL fiscale in fase di converisone in legge.
Collegamento POS e RT: come fare
Il collegamento non richiede modifiche hardware né integrazioni tecniche tra Pos e registratore telematico infatti consiste nell’abbinamento virtuale tra la matricola del registratore telematico (già censito in anagrafe tributaria) e i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui l’esercente risulta già titolare. Per realizzare il collegamento è sufficiente accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate, tramite Spid, Cie, Cns o credenziali rilasciate dall’Agenzia e utilizzare la funzione “Gestione collegamenti”.
Il sistema propone all’esercente l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, già comunicati dagli operatori finanziari.
Attenzione al fatto che se la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non sono effettuate tramite un registratore telematico, ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.
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Certificazione Unica 2026: quando esonera dalla dichiarazione dei redditi
Entro il 16 marzo scorso i lavoratori hanno ricevuto avrebbero dovuto ricevere la CU 2026 redditi 2025.
Chi non l'han ricevuta può chiederla al datore di lavoro oppure alle Entrate. Leggi qui per sapere come.
Vediamo in quali casi e a quali condizione la CU esonera il contribuente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Certificazione Unica 2026: quando esonera dalla dichiarazione dei redditi
Come indicato nelle istruzioni al Modello di Certificazione Unica 2026 relativamente all'utilizzo della certificazione della stessa:
- il contribuente che nell’anno ha posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente attestati nella CU 2026 è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché, siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio;
- è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il “casellario delle pensioni”.
Occorre però evidenziare che il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell’anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella certificazione unica che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta.
Nel caso in cui il contribuente rilevi sulla propria Certificazione Unica errori o informazioni non corrette, quest’ultimo dovrà rivolgersi al proprio sostituto d’imposta che procederà alla correzione dei dati.
Invece, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell’importo delle detrazioni della presente certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite.Di contro, se il contribuente ha posseduto nell’anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione.
Il contribuente non è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi qualora il sostituto abbia certificato sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo nel caso in cui per quest’ultimi abbia operato una ritenuta a titolo d’acconto. -
Omessa dichiarazione IVA: spetta il rimborso?
Il credito IVA che origina da una dichiarazione omessa non può essere disconosciuto se il contribuente ne dimostra l’esistenza su base documentale.
E' il principio che riguarda non solo il disconoscimento della compensazione del credito, ma anche il caso in cui il credito venga domandato a rimborso.
Ciò è stato espressamente sancito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 8979 del 9 aprile 2026.Il rimborso, quindi, non può automaticamente essere negato solo perché è stata omessa la dichiarazione.
Dichiarazione IVA: spetta il rimborso se è omessa?
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna su un tema centrale nella prassi tributaria: il rapporto tra requisiti formali e sostanziali del diritto alla detrazione e al rimborso IVA, chiarendo i limiti entro cui l’Amministrazione finanziaria può negare il credito in presenza di sospetti di frode.
La decisione riguarda un caso complesso, caratterizzato da rapporti societari e da elementi indiziari di possibile evasione, ma si conclude con un principio di grande rilievo operativo: in assenza di prova della frode, il diritto al rimborso IVA non può essere negato se risultano soddisfatti i requisiti sostanziali.
La controversia nasceva dal diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate al rimborso dell’eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2017, presentata dal fallimento di una società in liquidazione.
Il credito IVA traeva origine da un’operazione risalente al 2004:
- acquisto di un complesso immobiliare da un’altra società,
- successivi lavori di ristrutturazione fatturati dalla stessa cedente.
Secondo l’Ufficio, il rimborso non spettava perché:
- la società venditrice non aveva versato l’IVA,
- esistevano rapporti personali tra cedente e cessionaria,
- la contribuente avrebbe dovuto essere consapevole della partecipazione a un meccanismo evasivo
In primo grado il ricorso veniva rigettato, ma in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva le ragioni della contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso.
L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione.
Nel ricorso, l’Amministrazione finanziaria ha insistito su una serie di elementi indiziari che, a suo avviso, dimostravano la natura fraudolenta dell’operazione:
- la società venditrice era stata costituita pochi giorni prima della compravendita,
- l’immobile era stato acquistato e rivenduto nello stesso giorno,
- vi erano legami societari rilevanti tra cedente e cessionaria,
- la società venditrice aveva successivamente trasferito la sede all’estero (Gibilterra),
Secondo l’Agenzia, tali circostanze avrebbero dovuto indurre il giudice a ritenere dimostrata:
- l’inesistenza soggettiva dell’operazione,
- oppure, quantomeno, la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte della contribuente.
La Cassazione rigetta il ricorso dell’Agenzia, richiamando un principio ormai consolidato, anche a livello europeo: nel sistema IVA prevalgono i requisiti sostanziali su quelli formali.
Richiamando le Sezioni Unite (sentenza n. 17757/2016) e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la Corte ribadisce che: il diritto alla detrazione (e, per estensione, al rimborso) non può essere negato per mere irregolarità formali, se risultano soddisfatte le condizioni sostanziali.
In particolare, i requisiti sostanziali sono:
- l’esistenza di un’operazione reale,
- la soggettività passiva IVA del contribuente,
- l’inerenza degli acquisti ad operazioni imponibili.
Diversamente, gli obblighi formali (dichiarazioni, registrazioni, ecc.) hanno funzione meramente strumentale e di controllo.
Un passaggio centrale della decisione riguarda la ripartizione dell’onere della prova.
La Corte chiarisce che:
- se il contribuente rispetta gli obblighi contabili è l’Amministrazione a dover dimostrare l’inesistenza dell’operazione o la frode,
- se invece vi sono irregolarità formali spetta al contribuente dimostrare i requisiti sostanziali.
Nel caso concreto, la società:
- ha prodotto tutta la documentazione contabile dal 2004,
- ha dimostrato la formazione e il riporto del credito negli anni,
- ha documentato l’effettività dell’acquisto immobiliare con atto notarile,
Pertanto, secondo i giudici, il diritto al rimborso risultava adeguatamente provato sotto il profilo sostanziale.
La prevalenza dei requisiti sostanziali incontra tuttavia un limite ben preciso: la partecipazione, anche solo consapevole, a una frode fiscale.
La giurisprudenza unionale è costante:
- il diritto alla detrazione può essere negato se il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di essere coinvolto in una frode.
Nel caso in esame, però, la Corte conferma la valutazione del giudice di merito, secondo cui:
- gli elementi addotti dall’Agenzia erano solo presuntivi,
- non presentavano i requisiti di gravità, precisione e concordanza,
- non dimostravano la partecipazione intenzionale della contribuente
In particolare, il mero intreccio societario tra cedente e cessionaria:
- non è vietato,
- non è sufficiente, da solo, a dimostrare un comportamento fraudolento
La Corte evidenzia inoltre che l’operazione immobiliare è stata effettivamente realizzata infatti esiste un atto notarile che ne prova la realtà, pertanto non vi è inesistenza oggettiva (operazione fittizia) né inesistenza soggettiva (interposizione fittizia di soggetti)
Questo elemento rafforza ulteriormente la legittimità del credito IVA.
Un ulteriore aspetto affrontato riguarda la mancata o tardiva presentazione di una dichiarazione IVA in uno degli anni intermedi.
La Cassazione conferma che tali irregolarità non sono decisive, ciò che conta è la prova concreta del credito
In linea con la giurisprudenza UE, il diritto alla detrazione non può essere sacrificato per violazioni meramente formali, salvo che queste impediscano di accertare i requisiti sostanziali o nascondano una frode.
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TARI: l’imposta pagata dal proprietario libera l’inquilino
La Cassazione con la Ordinanza n 9133/2026 sancise che in caso di immobile locato, la TARI pagata dal proprietario libera l'inquilino, vediamo maggiori dettagli della pronuncia.
TARI: l’imposta pagata dal proprietario libera l’inquilino
L'inquilino, secondo la recente Ordinanza n 9133/2026 è responsabile della omessa dichiarazione per la TARI, ma non deve versare il tributo se già versato dal proprietario di casa.
Nella disciplina della Tari l’obbligo tributario è in capo a colui che occupa o detiene l’unità immobiliare, in base a tale norma se viene accertata una condizione di occupazione, la tassa non fa più capo al detentore ossia il proprietario ma al soggetto che utilizza materialmente il bene, vista condizione di maggiore "vicinanza" rispetto alla potenzialità di produzione di rifiuti. Non si verifica una coobbligazione tra proprietario e utilizzatore, ma è solo l'inquilino che deve ottemperare agli obblighi di denuncia e pagamento della tassa sui rifiuti.
Nel caso di specie pur essendoci un contratto registrato di locazione, il proprietario aveva continuato a versare la tassa sui rifiuti e l'inquilino non aveva presentato denuncia di occupazione e quindi produzione dei rifiuti.
Il comun aveva richiesto il pagamento ex novo della tassa in capo al locatario, oltre alla sanzione per l’omessa dichiarazione, preuspponendo che il proprietario avrebbe dovuto a sua volta chiedere il rimborso, entro cinque anni dal pagamento.
La Cassazione ha rigettato questa impostazione imponendo una sorta di compensazione di fatto tra quanto versato dal proprietario e quanto dovuto dall’inquilino, sulla base delle sue condizioni soggettive.
Secondo la suprema corte è rimasta ferma l’irrogazione della sanzione per omessa denuncia unicamente nei riguardi dell’inquilino.
La soluzione applicata dai giudici è senz'altro atipica ma risolve problemi di equità sostanziale, qualora il proprietario non fosse più in tempo per chiedere il rimborso della tassa e si verifichi così una duplicazione di tassazione.
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IVA 2026: rimborso e società di comodo
Il Modello IVA 2026 con le relative istruzioni viene pubblicato dalle Entrate il Provvedimento n 51732 del 15 gennaio scarica qui: Modello IVA 2026 e le relative istruzioni.
Ricordiamo che la scadenza è prossima e entro il 30 aprile, il modello andrà inviato telematicamente alle Entrate.
Tra le principali novità vi è quella che compare nel QUADRO VA per le società di comodo che recepisce la prassi comunicataria in materia, e in particolare quella espressa dalla Corte di Giustizia UE sulle società non operative con la Sentenza 7 marzo 2024, C-341/22.
Vediamo maggiori dettagli.
Società di comodo 2026: le novità nel Modello IVA
Le novità sulle società di comodo risalgono al 2025 e in particolare alla entrata in vigore del nuovo art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Ricordiamo che il legislatore, attraverso la disciplina delle società di comodo intende contrastare l’impiego strumentale di entità societarie formalmente costituite per l’esercizio di attività economiche, ma prive di una reale operatività, le quali vengono utilizzate, in concreto, per il conseguimento di indebiti vantaggi fiscali.
A tal fine, ha previsto un meccanismo di verifica denominato “test di operatività”, volto a misurare la congruità dei ricavi dichiarati rispetto a determinati parametri presuntivi.
L’esito di tale test, consente di qualificare la società come “operativa” o “non operativa”, con rilevanti conseguenze sotto il profilo impositivo, in particolare ai fini della determinazione del reddito minimo imponibile e dell’accesso a specifici regimi fiscali agevolativi.
In altri termini, il mancato superamento del test comporta l’attivazione automatica della presunzione legale di non operatività, con rilevanti conseguenze sul piano fiscale, tra cui sulla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES).
Per tutte le novità leggi anche: Le società di comodo: novità introdotte dal D.Lgs n. 192/2024 al reddito imponibile.
Nel Modello IVA 2026, da inviare entro il 30 aprile prossimo, figura una novità nel quadro VA, in particolare, nel rigo VA15 vi è la casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
In tale rigo non deve più essere specificata la durata della qualifica di società di comodo che comporta il divieto di detrazione dell’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione o persino la perdita definitiva del credito IVA annuale per le società risultanti di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due anni precedenti, se non hanno effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini IVA superiori all’importo determinato con il test di operatività.
La novità è che la casella contenuta nel rigo VA15 deve essere barrata dalle società che risultino non operative per segnalare tale specifica situazione.
Nel modello IVA 2026 la condizione di non operatività deve essere semplicemente segnalata ai sensi dell’ art. 30, legge 724/1994.
Con la circolare n. 8 del 2026 Assonime ha analizzato le novità del modello IVA 2026.
Secondo Assonime appunto il Modello IVA 2026 recepisce i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE in ordine al regime delle società non operative o “società di comodo”: che è stata dichiarata incompatibile con le nozioni di soggettività passiva e attività economica, di cui all’ art. 9 della Direttiva IVA e con il diritto alla detrazione, la limitazione al diritto di detrazione prevista per tali società dall’ art. 30, legge n. 724/1994, che è fondata esclusivamente sull’entità dei ricavi o dei proventi, in assenza di elementi oggettivi di frode o abuso.
Sempre sulle società di comodo la anche la Cassazione ha evidenziato un principio interessante nella pronuncia n 22887/2025, leggi Rimborso IVA per le società di comodo: principio della Cassazione con tutti gli approfondimenti sul rimborso IVA negato per motivi illegittimi.
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CIN affitti brevi in dichiarazione 2026: come indicarlo
Da quest'anno, l'indicaizone del CIN codice identificativo nazionale per gli affitti brevi è obbligatoria e per gli inadempienti scattano le sanzioni.
L'indicazione avviene tanto nel Modello 730/2026 quanto nel Modello Redditi PF 2026.
L’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha previsto che il locatore ovvero il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva debba richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) qualora l’unità immobiliare ad uso abitativo sia destinata a contratti di locazione per finalità turistiche, nonché alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e alle strutture turistico- ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Vediamo le istruzioni per l'indicazione del CIN.
CIN affitti brevi in dichairazione 2026: come indicarlo
Nel Modello 730/2026 per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare, nella sezione III del quadro B, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.
In particolare, nel Quadro B al Rigo B12 va indicato:
- in Colonna 1 (N. di rigo): il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell’immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un’unica rendita catastale, riportare in questa colonna il primo rigo utilizzato della sezione I.
- Colonna 2 (Mod. n.): il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.
- Colonne 3 (Codice CIN): il Codice Identificativo Nazionale assegnato dal Ministero del Turismo.

Nel Modello Redditi PF 2026 il CIN va invece indicato nel quadro RS.
In particolare, nel rigo RS533, in corrispondenza di ogni colonna, va riportato il CIN corrispondente a ogni struttura ricettiva o unità immobiliare dedicata a locazioni per finalità turistiche, locazioni brevi, attività turistico-ricettive.
Si precisa che i codici identificativi relativi ad immobili che danno luogo a redditi fondiari o a redditi diversi, vanno inseriti negli appositi campi presenti nei rispettivi quadri RB ed RL e pertanto la presente sezione non va compilata.CIN affitti brevi le sanzioni
Il codice CIN deve essere:
- richiesto dal titolare;
- esposto sull’immobile;
- indicato negli annunci e nelle comunicazioni.
L’obbligo è operativo dal 2025, con sanzioni per chi non adempie che possono arrivare fino a 8.000 euro in caso di mancata attribuzione e fino a 5.000 euro per omissioni negli annunci.
Attenzione al fatto che il CIN assume rilievo anche ai fini fiscali, dovendo essere riportato nelle dichiarazioni e nella Certificazione Unica.