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Passaporto con prenotazione online: tutte le regole da conoscere
Richiedere il passaporto è oggi un’operazione più semplice rispetto al passato, anche grazie ai servizi online e alle nuove modalità di pagamento introdotte dal 1° dicembre scorso.
Innanzitutto è possibile rapidamente prenotare online un appuntamento i Qestura scegliendo data e orario.
In questa guida viene spiegato:
- chi può richiederlo,
- come presentare la domanda,
- quali documenti sono necessari,
- quanto costa,
- e quali sono le novità introdotte dal passaggio al sistema PagoPA.
Come richiedere il passaporto: procedura completa
La domanda può essere presentata:
- in Italia: presso la Questura o i Commissariati di Pubblica Sicurezza o tramite le poste convenzionate (attenzione non tutti gli uffici postali sono abilitati),
- all’estero: presso ambasciate e consolati italiani,
- online: prenotando un appuntamento tramite il portale ufficiale https://passaportonline.poliziadistato.it/ ( accesso tramite SPID o CIE)
Nella fase di prenotazione è possibile richiedere un giorno ed un orario specifico, in base ai posti disponibili all'atto della pronotazione.
In presenza di comprovati motivi di urgenza (lavoro, studio, salute, turismo o altre necessità documentate), è possibile rivolgersi direttamente alla Questura senza appuntamento, secondo le modalità indicate da ciascuna Questura sul proprio sito per una richiesta di Passaporto urgente.
Se si richiede il passaporto in un luogo diverso dalla residenza, occorre motivare l’impossibilità a rivolgersi alla Questura competente.
In questo caso sono necessari tempi più lunghi, perché il rilascio è subordinato al nulla osta della Questura di residenza.Documenti necessari per richiedere il passaporto
Per presentare la domanda servono:
1. Modulo di richiesta scaricabile dal portale Passaporto Online nella sezione Documenti. Va compilato scegliendo il modello corretto (maggiorenni o minorenni).
2. Documento di riconoscimento in originale + fotocopia.
3. Due fotografie conformi agli standard ICAO. Le foto devono essere:
- recenti (entro 6 mesi),
- a colori su sfondo bianco,
- con espressione neutra,
- occhi aperti e ben visibili,
- riprese frontali (no profilo),
- nitide, senza ombre o riflessi,
- di dimensione 35–40 mm,
- con volto che occupa il 70–80% dell’immagine
Sono ammesse foto con copricapo solo per motivi religiosi, purché siano visibili i contorni del volto.
4. Ricevuta del pagamento di euro 42,70 con pagamento tramite PagoPA o Poste.
5. Contrassegno amministrativo con costo di euro 73,50, acquistabile in tabaccheria.
6. Vecchio passaporto, se si desidera riaverlo, va richiesto al momento della domanda. In ogni caso deve essere presentato per l’annullamento.
7. In caso di furto o smarrimento cccorre allegare la denuncia.
8. Ricevuta di registrazione su Agenda Online, da stampare dopo la prenotazione dell’appuntamento.
Passaporto dal 1° dicembre 2025: tutte le novità
Dal 1° dicembre 2025 cambia definitivamente il sistema di pagamento per il rilascio del passaporto ordinario.
Il pagamento di euro 42,70 può essere effettuato:
- presso un Ufficio Postale,
- tramite gli sportelli bancari aderenti a PagoPA,
- presso tabaccherie e altri PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento),
- online tramite piattaforme di Poste, banche o PSP,
Inoltre a tale fine è necessario indicare nome e codice fiscale del richiedente (anche se minorenne).
Rinnovo passaporto: non è più possibile
Con la legge n 11/2026 in vigore dal 19 febbraio scorso viene definitivamente eliminata la possibilità di “rinnovo”: il passaporto potrà solo essere rilasciato ex novo.
Sono inoltre aggiornate le regole su smarrimento e furto del passaporto, con procedure differenziate tra Italia ed estero.
- in Italia:
- obbligo di denuncia tempestiva e circostanziata alle autorità di polizia.
- all’estero:
- denuncia alle autorità locali di polizia;
- trasmissione della denuncia all’autorità competente al rilascio del passaporto;
- se la denuncia locale è impossibile o eccessivamente difficoltosa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva resa al consolato
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Conversione Decreto Fiscale: novità su CPB e rottamazione
Il DDL di conversone del Decreto Fiscale, Decreto n 38/2026 è stato approvato dal Senato ora passa alla Camera.
Diversi emendamenti interessanti sono stati approvati su:
- Rottamazione,
- CPB
- pagamenti ai professionisti dalla PA.
Vediamo una sintesi delle principali misure già approvate con DL Fiscale e alcune novità in arrivo.
Conversione Decreto Fiscale: rottamazione, cassa e pos e CPB
I principali emendamenti attesi da professionisti, imprese e contribuenti riguardano modifiche al concordato preventivo biennale (Cpb) per le partite Iva, quali:
- nuovo calendario
- e soglie per gli incrementi alle proposte anche ai contribuenti finora meno affidabili.
Per la definizione agevolata quinquies, le cui domande si sono appensa chiuse, arriva il correttivo sulla tolleranza dei cinque giorni rispetto a ogni scadenza di versamento
Più in dettaglio, relativamente al CPB sono introdotte modifiche prevedendo che per il 2026 i programmi informatici sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026.
Inoltre si modifica l'articolo 9 e al comma 3-bis, dopo la lettera c) per aggiungere:
- «c-bis. del 30 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c-ter. del 35 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.»
Leggi anche CPB 2026-2027: proroga al 31 ottobre e le soglie ISA per i meno meritevoli per gli approfondimenti sul tema.
La Cerera dovrà ora approvare il testo licenziato dal Senato che entro il 26 dovrà approdare il GU.
Decreto Fiscale: cosa contiene la prima versione
In conversione il decreto fiscale, contiene già quanto approvato nella prima fase, riepiloghiamo una sintesi dal testo pubblicato in GU n 72 del 27 marzo:
- Credito d'imposta per le imprese: il decreto introduce una misura di sostegno rivolta alle imprese che prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto, destinato alle aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti. In merito a tale misura, il Governo ha intenzione di avviare nei prossimi giorni un tavolo di confronto con le categorie produttive interessate. L’obiettivo è quello di valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili, anche alla stregua delle osservazioni che saranno ricevute sull’ordine di priorità per il loro utilizzo.
- Operazioni permutative: si modifica la decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative, prevedendone l’applicazione ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si dà luogo a rimborsi d'imposta.
- Lavoratori impatriati: si aggiornano i riferimenti normativi relativi al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2027.
- Avviamento negativo: per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, si stabilisce che, in operazioni di cessione d'azienda, la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. La norma si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
- Sistemi di garanzia dei depositanti: fino al 31 dicembre 2028, gli interessi derivanti da titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti sono esenti dall'imposta sostitutiva.
- Rinvio contributo spedizioni: l'applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a 150€, è differita al 1° luglio 2026. Si tratta di un rinvio tecnico volto a consentire il completamento dell'adeguamento dei sistemi informatici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- Ritenuta sulle provvigioni: l'efficacia delle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni è differita dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026.
- Investimenti in beni strumentali: viene soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell'ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo.
- Atleti dilettanti: per i premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, viene fissata una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300 euro complessivi.
- Riscossione: sono introdotti nuovi termini per la richiesta di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione relativamente a specifiche fattispecie.
- Regime dividendi e PEX: viene ripristinato il regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per le società) e della participation exemption (PEX), con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
- Imposta di bollo: per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti aumenta da 100 a 118 euro.
- Educazione finanziaria: il Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria viene integrato con un membro del Corpo della guardia di finanza. Sono definiti nuovi standard qualitativi e la possibilità di avvalersi di esperti e consulenti esterni.
- Carta europea della disabilità: al fine di garantire la continuità del servizio di emissione della carta per l'anno 2026, è autorizzata una spesa di 1,6 milioni di euro.
- Avvocatura dello Stato: è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026 per il pagamento delle spese degli atti processuali e del contributo unificato per conto delle parti patrocinate dall'Avvocatura dello Stato.
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Caparra e IVA: quando non è dovuta
Con l’Ordinanza 7868 del 31 marzo 2026, la Cassaazione ha stabilito che il versamento di una somma qualificata come caparra determina l'immediata esigibilità della relativa Iva dovuta sugli acconti.
Caparra e IVA: quando non è dovuta
L'Agenzia delle Entrate contestava ad una srl l'omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili per un importo ritenuto acconto sul prezzo, percepito nell'ambito di una vendita immobiliare, e, dunque, da assoggettare a Iva.
La CTP e la CTR accoglievano il ricorso dei contribuenti ritenendo che i contestati importi fossero, in realtà, da qualificarsi come caparra confirmatoria.
L’Amministrazione proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che gli importi costituissero acconti sul prezzo in quanto:
- non eseguiti contestualmente alla stipula dell'accordo che li prevedeva,
- i contraenti avevano già pattuito una penale per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire relativo all'immobile oggetto dell'alienazione.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle Entrate premettendo che la caparra confirmatoria risponde ad autonome funzioni:
- costituisce indizio della conclusione del contratto cui accede,
- incita le parti a darvi esecuzione, considerato che colui che l'ha versata potrà perdere la relativa somma e la controparte potrà essere, eventualmente, tenuta a restituire il doppio di quanto ricevuto in caso di inadempimento a essa imputabile;
- può svolgere funzione di anticipazione del prezzo, nel caso di regolare esecuzione del contratto preliminare e qualificandosi come risarcimento forfetario in caso d'inadempimento di questo,
La Cassazione specifica che mentre nell'ipotesi di regolare adempimento del contratto preliminare, la caparra è imputata sul prezzo dei beni oggetto del definitivo, assoggettabili a Iva, andando a incidere sulla relativa base imponibile e, prima ancora, a integrare il presupposto impositivo dell'imposta in base all'articolo 6, comma 4, Dpr 633/1972, l'inadempimento ne determina il trattenimento, che serve a risarcire il promittente venditore, con la conseguenza che in tal caso la caparra non farà parte della base imponibile dell'IVA.
In base all'orientamento della giurisprudenza europea, in caso di versamenti in acconto eseguiti anteriormente alla cessione di beni o alla prestazione di servizi, affinché l'IVA possa divenire esigibile, in deroga rispetto al principio generale, occorre che tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, vale a dire la futura cessione o la futura prestazione, siano già conosciuti e dunque, in particolare, che, al momento del versamento, i beni o i servizi siano specificamente individuati e l'operazione negoziale appaia ragionevolmente certa.
Nel caso di specie la Cassazione ha osservato che, al versamento delle somme in contestazione, avvenuto nel 2014 sulla base di una scrittura privata del 2013 modificativa di un contratto preliminare del 2010, aveva fatto seguito la stipulazione di un contratto definitivo nel 2018, con contestuale emissione di fattura riferita proprio a quelle somme.
Le parti avevano attribuito alle somme versate la funzione di caparra confirmatoria, imputata in acconto sul prezzo dei beni oggetto del definitivo, soggetti a Iva, andando a incidere sulla relativa base imponibile e, prima ancora, a integrare il presupposto impositivo in base all'articolo 6, comma 4, del Dpr 633/1972: in sostanza, il giudice di merito non ha escluso che le somme versate a titolo di caparra potessero essere imputate al prezzo dell'immobile oggetto della compravendita.La sentenza impugnata, essendosi limitata a qualificare come caparra confirmatoria gli importi oggetto dei versamenti contestati, senza però dare alcun rilievo alla funzione che, anche alla luce dell'esito complessivo dell'operazione negoziale, tale caparra aveva concretamente realizzato, si è posta in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato, rendendo necessario un nuovo esame nel merito della vicenda.
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Circolare Crisi d’impresa: ancora pochi giorni per le osservazioni
Fino al prossimo 20 maggio è in consultazione pubblica la Circolare sulle novità del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (Dl n. 14/2019).
In particolare, questo documento di prassi offre i primi chiarimenti interpretativi sui principi generali e sulle disposizioni inerenti:
- alla Composizione negoziata della crisi (Titolo II – Capo I),
- al Concordato semplificato (articolo 25-sexies), al Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 64-bis)
- e ai Gruppi di imprese (Titolo VI).
Viene precisato che la consultazione per ulteriore approvazione definitiva è il primo step di un percorso più ampio, nei prossimi mesi saranno infatti pubblicate in consultazione le successive Parti – II, III e IV – dedicate rispettivamente:
- al sovraindebitamento;
- agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo;
- alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.
Lo scopo della consultazione è consentire all’Agenzia delle entrate di valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.
Coloro i quali sono interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 15 aprile 2026, fino al 20 maggio 2026 all’indirizzo email:
Crisi d’impresa: circolare ADE in consultazione fino al 20 maggio
Nei contenuti della Circolare un aspetto che merita rilievo è l'IVA sull'accordo per debiti tributari
Le Entrate in merito evidenzaiano aspetti importanti ossia:
- l’accordo transattivo relativo ai debiti tributari di cui al comma 2-bis dell’articolo 23 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii) ha ad oggetto l'IVA e tutte le imposte con relativi accessori;
- la proposta di accordo transattivo deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla conclusione della Cnc, per dare la possibilità alle Entrate di pronunciarsi nel rispetto di tale data, poiché è entro questo termine che deve intervenire la determinazione di approvazione o rigetto dell’accordo, pur potendo esso essere perfezionato e sottoscritto successivamente. L’articolo 23 del CCII non indica a quale ufficio dell’Agenzia la proposta deve essere presentata, si può fare riferimento all'articolo 63 dello stesso codice, che nel disciplinare la transazione fiscale nell’ADR rinvia all’articolo 88, comma 5, ai sensi del quale la competenza territoriale deve essere determinata in base all’ultimo domicilio fiscale del contribuente.
- relativamente alla data di maturazione alla quale devono essere riferiti i debiti oggetto dell’accordo è ugualmente determinata da quanto stabilisce l’articolo 63 relativamente all’ADR quella di presentazione della proposta.
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Concordato preventivo biennale 2026-2027: software, regole e modello
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il software Il tuo ISA 2026 CPB, che consente la compilazione, il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato ai modelli redditi, dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e della proposta di concordato preventivo biennale 2026-2027.
Tale approvazione è successiva alla pubblicazione da parte del MEF del decreto e relativa nota metodologica per la proposta del Fisco.
Leggi anche CPB 2026-2027: approvate le regole per la proposta.
Per il CPB occorre ricordate che con il Provvedimento n 72335 del 27 febbraio le Entrate hanno approvato le istruzioni per aderire al CPB 2026-2027.
In particolare si tratta delle specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 e l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
In sintesi, il modello CPB 2026-2027 si presenta strutturato in modo analogo al modello CPB 2025-2026:
- righi da P01 a P03 dedicati alle condizioni di accesso,
- righi P04 e P05 per riportare il reddito e il valore della produzione 2025 rilevanti ai fini del concordato,
- righi da P06 a P09 per indicare i valori proposti
- rigo P10, per esprimere l’accettazione.
Il quadro P è preceduto da una sezione introduttiva, costituita da tre righi in cui riportare:
- codice ISA;
- codice ATECO relativo all’attività prevalente;
- categoria reddituale di appartenenza, d’impresa (codice 1) o di lavoro autonomo (codice 2).
Concordato preventivo biennale 2026-2027: l’invio
Dopo l’approvazione della nota metodologica con cui l’Amministrazione elabora la proposta di concordato preventivo biennale per i contribuenti che hanno applicato gli Isa nel periodo d’imposta 2025 l’Agenzia delle entrate e Sogei, hanno predisposto e pubblicato il software “Il tuo ISA 2026 CPB”. Una volta aperto il canale telematico, infatti, mediante l’applicativo è possibile procedere correttamente all’invio delle dichiarazioni Isa e delle eventuali adesioni al CPB.
Con il “Il tuo ISA 2026 CPB” versione 1.0.0, è possibile il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutte le categorie interessate e la trasmissione telematica dei dati Isa in allegato ai modelli Redditi, integrando nello stesso flusso anche la proposta di concordato preventivo biennale per il periodo 2026-2027, entro la scadenza del 2 novembre (il 31 ottobre, quest’anno, cade di sabato).
Tramite software, inoltre, è possibile inviare la proposta di CPB anche “in via autonoma”, utilizzando il solo frontespizio dei modelli Redditi.
Si tratta di una possibilità importante, che facilita la gestione delle tempistiche e permette di separare l’adesione al concordato dal resto della dichiarazione, quando necessario. In questo caso il termine per la presentazione è il 30 settembre (salvo proroghe).
Possibile anche la funzione di revoca. I contribuenti che abbiano già aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2026/2027 possono, infatti, annullare l’adesione, a condizione che la revoca avvenga entro gli stessi termini previsti per l’adesione originaria.
Il software è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate nelle sezioni dedicate a imprese e professionisti, sia nell’ambito delle dichiarazioni Isa sia nelle aree relative ai regimi opzionali e al Concordato preventivo biennale.
Concordato preventivo biennale 2026-2027: revoca
Il contribuente può comunicare la revoca dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027 entro gli stessi termini previsti per l’adesione al CPB.
La revoca può essere effettuata con modalità autonoma per via telematica, congiuntamente al frontespizio dei modelli REDDITI 2026.In tal caso, nel frontespizio dei modelli REDDITI 2026 deve essere indicato il codice 2 – “Revoca” nella casella “Comunicazione CPB” e devono essere compilati i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)” del modello CPB 2026/2027.
L’invio effettuato con queste modalità non ha natura dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione della revoca dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
Allegati: -
Contributo aggiuntivo ZES Unica: domande entro il 15 maggio
Entro il 15 maggio è possibile inviare la domanda per il contributo aggiuntivo per la ZES Unica.
Ricordiamo che co il Provvedimento n 56564 del 16 febbraio le Entrate hanno approvato il Modello e le istruzioni.
In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge n. 207 del 2024, ai fini della fruizione del credito ZES unica 2025, gli operatori economici hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti realizzati nella ZES unica.
Sulla base del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge n. 207 del 2024, è stata determinata la percentuale del credito d’imposta ZES unica effettivamente fruibile per l’anno 2025, nella misura del 60,3811 per cento.
L’articolo 1, comma 448, della legge ha introdotto un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate la predetta Comunicazione integrativa.Credito ZES Unica: modello per il contributo aggiuntivo
Dal 15 aprile le imprese possono inviare la “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”, per la fruizione del credito d'imposta aggiuntivo per chi ha validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica 2025.
Il credito aggiuntivo, nella misura pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la comunicazione integrativa, spetta a condizione che le imprese non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, "Transizione 5.0".
La somma del credito d’imposta aggiuntivo non può eccedere l’importo richiesto con la comunicazione integrativa.
Il credito d’imposta è utilizzabile nell’anno 2026 in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026.La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro il 15 maggio 2026, in via telematica, utilizzando il modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Credito ZES Unica: cosa avviene dopo la presentazione del modello aggiuntivo
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:
- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- annullare la comunicazione precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione. L’annullamento riguarda esclusivamente le comunicazioni relative al credito d’imposta aggiuntivo per investimenti nella ZES unica e NON la comunicazione integrativa trasmessa per il credito d’imposta ZES unica 2025.
Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del 15 maggio 2026, e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio, in caso di “Codice di autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”)
Allegati: -
IMU 2026: tutte le regole per quest’anno
Il presupposto dell’IMU imposta municipale propria è il possesso di:
- fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Sono soggetti passivi dell’IMU i seguenti soggetti:
- proprietario dell’immobile;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
- genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
L'IMU è dovuta con un unico pagamento oppure in due rate, la prima di acconto e la seconda a saldo.
Per l'IMU 2026:
- il pagamento dell'acconto scade il 16 giugno 2026;
- il pagamento del saldo scade il 16 dicembre 2026.
Ricordiamo che dal 2025 la novità più rilevante per l'IMU è l'obbligatorietà del prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU.
I comuni devono caricare la delibera delle aliquote sul sito del dipartimento delle Finanze entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento, per essere poi pubblicate entro il 28 ottobre dello stesso anno.
In caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote base.
Vediamo di seguito tutti gli sconti possibili per l'IMU 2026
IMU 2026
Scadenza
Aliquote da Applicare
Acconto
16 giugno 2026
Aliquote 2025 (anno precedente)
SaldO
16 dicembre 2026
Aliquote 2026 deliberate dal Comune
Unica soluzione
16 giugno 2026
Aliquote 2025 (anno precedente)
Dichiarazione IMU
30 giugno 2026
Solo in casi particolari
Esenzioni IMU 2026
I contribuenti tenuti al pagamento dell'IMU possono considerare che, per l'anno 2026, per le seguenti catergoria di immobili/terreni spetta una esenzione:
- immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
- immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali – D.M. 22/04/2008; immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
- immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all'Autorità giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva; è necessario presentare comunicazione al Comune;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
- terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (all. A, Legge 448/2001);
- terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate (Circolare ministeriale n. 9/1993);
- terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
- immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
- immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc…); immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
- gli immobili di proprietà della Santa Sede;
- immobili dell'Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art, 1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197);
- fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9.
Leggi anche Dichiarazione IMU: entro il 30 giugno
Riduzioni IMU 2026
Inoltre, sempre per l'anno 2026 ai fini IMU, valgono le seguenti riduzioni:
- riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato;
- riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico;
- riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati;
- riduzione del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato;
- riduzione del 50% dell'imposta per un solo immobilie posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
Ravvedimento IMU 2025: le sanzioni
A seguito della riforma del sistema sanzionatorio, introdotta dal Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta al 25% (dal 30%).
Per il 2025 la sanzione del ravvedimento operoso anche per l'IMU è applicata nelle seguenti misure:
- 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
- 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
- 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
IMU e novità 2026
Il Decreto MEF del 6 novembre 2025 ha introdotto una importante novità per il prospetto delle aliquote, semplificando il sistema.
Le fattispecie applicabili negli anni scorsi sono state ridotte a un sistema uniforme e strutturato, con un numero limitato di categorie standard tra cui i Comuni possono scegliere.
La Legge di Bilancio 2026 ha inoltre introdotto la possibilità per i Comuni di ridurre o azzerare l’IMU sugli immobili inagibili colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali, lasciando ai sindaci maggiore flessibilità nella gestione delle emergenze territoriali.
Il DM MEF 6 novembre 2025 ha ampliato le condizioni per ottenere la riduzione IMU sugli immobili inagibili.
Fino al 2025 l’agevolazione era prevista solo per le unità rese inutilizzabili da calamità naturali, con riduzione della base imponibile al 50%.
Dal 2026 i Comuni possono estendere lo sconto anche a immobili inagibili per cause edilizie diverse, tra cui:
- Fabbricati inagibili per crollo strutturale dovuto a cedimenti del terreno o difetti costruttivi,
- Immobili danneggiati da incendi,
- Fabbricati dichiarati inagibili per gravi problemi di staticità o condizioni igienico-sanitarie pericolose
- Strutture danneggiate da eventi atmosferici non qualificabili come calamità naturali
Attenzione al fatto che ogni Comune deve deliberarla espressamente nel proprio prospetto aliquote e pubblicarla entro il 14 ottobre di ogni anno sul portale del Federalismo Fiscale MEF.
Per accedere al beneficio è necessario presentare documentazione tecnica che attesti lo stato di inagibilità, perizia di un tecnico abilitato o certificazione degli uffici comunali competenti.